ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 luglio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

64

 

*

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

88

 

*

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

105

 

*

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ( 1 )

202

 

*

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ( 1 )

241

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le famiglie dell’Unione figurano fra i più grandi risparmiatori al mondo, ma buona parte di tali risparmi è ferma in conti bancari a breve scadenza. Un aumento degli investimenti sui mercati dei capitali può contribuire a rispondere alle sfide rappresentate dall’invecchiamento della popolazione e dai bassi tassi di interesse.

(2)

Le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato e, per molte persone, beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà. Esse rappresentano un presupposto per esercitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso l’articolo 25 sui diritti degli anziani, in cui si afferma che: «L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».

(3)

L’Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l’Europa è un continente che invecchia. Inoltre, i modelli di carriera, il mercato del lavoro e la distribuzione della ricchezza stanno subendo cambiamenti radicali, non da ultimo per effetto della rivoluzione digitale.

(4)

Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi pubblici. Ferma restando la competenza nazionale esclusiva per quanto concerne l’organizzazione dei sistemi pensionistici, come stabilito dai trattati, l’adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel suo complesso. Convogliando una parte maggiore del risparmio europeo dai depositi in contanti e bancari verso prodotti di investimento a lungo termine, come i prodotti pensionistici volontari con un carattere pensionistico a lungo termine, l’impatto sarebbe pertanto vantaggioso sia per le persone (che beneficerebbero di rendimenti più elevati e di pensioni più adeguate) che per l’economia in generale.

(5)

Nel 2015 11,3 milioni di cittadini dell’Unione in età lavorativa (da 20 a 64 anni) risiedevano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di cittadinanza e 1,3 milioni di cittadini dell’Unione lavoravano in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

(6)

La portabilità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) con un carattere pensionistico a lungo termine renderà il prodotto più attrattivo, soprattutto per i giovani e i lavoratori mobili, e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini dell’Unione di vivere e lavorare in tutta l’Unione.

(7)

Le pensioni individuali sono importanti per collegare i risparmiatori a lungo termine con gli investimenti a lungo termine. Un più ampio mercato europeo delle pensioni individuali favorirà l’offerta di fondi per gli investitori istituzionali e gli investimenti nell’economia reale.

(8)

Il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico individuale che avrà un carattere pensionistico a lungo termine e terrà conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, per quanto possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri.

(9)

Attualmente, il mercato interno dei prodotti pensionistici individuali non funziona correttamente. In alcuni Stati membri non esiste ancora un mercato dei prodotti pensionistici individuali. In altri, sono disponibili prodotti pensionistici individuali, ma si riscontra un elevato grado di frammentazione dei mercati nazionali. Di conseguenza, i prodotti pensionistici individuali beneficiano solo di una limitata portabilità. Ciò può rendere difficile l’esercizio di libertà fondamentali, quali, per esempio, accettare un lavoro o andare in pensione in un altro Stato membro. Inoltre, la possibilità per i fornitori di avvalersi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi potrebbe essere ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti.

(10)

Poiché il mercato europeo dei prodotti pensionistici individuali è frammentato e diversificato, l’impatto dei PEPP potrebbe essere molto diverso nei vari Stati membri e il pubblico cui esso si rivolge potrebbe essere altrettanto vario. In alcuni Stati membri i PEPP potrebbero offrire soluzioni per le persone che attualmente non hanno accesso a prestazioni adeguate. In altri Stati membri i PEPP potrebbero ampliare la scelta a disposizione del consumatore o offrire soluzioni per i cittadini mobili. Tuttavia, i PEPP non dovrebbero mirare a sostituire i sistemi pensionistici nazionali esistenti poiché rappresentano un prodotto pensionistico individuale aggiuntivo e complementare.

(11)

L’Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. Uno dei principali obiettivi dell’Unione dei mercati dei capitali è aumentare gli investimenti e accrescere la scelta degli investitori al dettaglio attraverso un migliore utilizzo del risparmio europeo. A tale fine, il PEPP rappresenterà un passo avanti per il miglioramento dell’integrazione dei mercati dei capitali, grazie al suo sostegno al finanziamento a lungo termine dell’economia reale, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto e della sostenibilità degli investimenti.

(12)

Come annunciato nel piano di azione della Commissione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, del 30 settembre 2015, «la Commissione valuterà l’opportunità di realizzare un quadro per la creazione di un mercato europeo di successo dei piani pensionistici individuali, che dovranno essere semplici, efficienti e competitivi, e stabilirà se occorra una normativa UE a sostegno di tale mercato.».

(13)

Nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE più efficiente ed efficace e per un’Unione dei mercati dei capitali (3), il Parlamento europeo ha sottolineato che «occorre promuovere un ambiente che stimoli l’innovazione dei prodotti finanziari, creando una maggiore varietà, producendo benefici per l’economia reale e offrendo maggiori incentivi per gli investimenti, e che possa inoltre contribuire a garantire pensioni adeguate, sicure e sostenibili, per esempio mediante lo sviluppo di un prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), concepito in modo semplice e trasparente».

(14)

Nelle conclusioni del 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha chiesto «progressi rapidi e decisi per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale proseguendo con l’agenda dell’unione dei mercati dei capitali».

(15)

Nella comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016«Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme», la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato «la possibilità di presentare proposte in merito a prodotti pensionistici individuali europei, semplici, efficienti e competitivi. Le opzioni all’esame includono una possibile proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel 2017».

(16)

Successivamente, nella comunicazione della Commissione dell’8 giugno 2017«sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali», la Commissione ha annunciato «entro giugno 2017, [una] proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La proposta getterà le basi di un mercato più sicuro, più efficiente in termini di costi e più trasparente per il risparmio sotto forma di piani pensionistici individuali volontari e di costo accessibile, gestibili su scala paneuropea. Contribuirà a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano migliorare l’adeguatezza del risparmio accumulato in vista della pensione e ad affrontare la sfida demografica, integrare prodotti e piani pensionistici esistenti e sostenere l’efficienza dei piani pensionistici individuali in termini di costo offrendo in tale ambito buone possibilità di investimento a lungo termine».

(17)

Lo sviluppo di un PEPP contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti per il risparmio pensionistico, in particolare per i lavoratori mobili, e a creare un mercato dell’Unione per i fornitori di PEPP. Dovrebbe, tuttavia, essere solo complementare ai sistemi pensionistici pubblici.

(18)

L’educazione finanziaria può favorire la comprensione e la consapevolezza delle scelte di risparmio delle famiglie nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali volontari. I risparmiatori dovrebbero altresì avere un’equa opportunità di comprendere appieno i rischi e le caratteristiche di un PEPP.

(19)

Il quadro legislativo del PEPP getterà le basi di un mercato di successo per gli investimenti volontari a fini pensionistici a costi accessibili e che possa essere gestito su scala paneuropea. Integrando gli attuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali, contribuirà a soddisfare le esigenze delle persone che desiderano migliorare l’adeguatezza dei loro risparmi pensionistici, ad affrontare la sfida demografica e a fornire una nuova potente fonte di capitali privati per gli investimenti a lungo termine. Tale quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti a livello nazionale e non inciderà sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali.

(20)

Un PEPP è un prodotto pensionistico individuale non occupazionale sottoscritto volontariamente dal risparmiatore in PEPP in vista della pensione. Poiché il PEPP dovrebbe prevedere l’accumulo di capitale a lungo termine, le possibilità di ritiro anticipato del capitale dovrebbero essere limitate e potrebbero essere penalizzate.

(21)

Il regolamento armonizza una serie di caratteristiche essenziali del PEPP, che riguardano elementi chiave quali la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, la politica degli investimenti, il trasferimento presso un altro fornitore o la fornitura transfrontaliera e la portabilità. L’armonizzazione di queste caratteristiche essenziali contribuirà a creare condizioni di parità tra i fornitori di strumenti pensionistici individuali in genere e contribuirà a stimolare il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione del mercato interno delle pensioni individuali. Ciò porterà alla creazione di un prodotto paneuropeo in larga misura standardizzato, disponibile in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di avvalersi pienamente del mercato interno, trasferendo i loro diritti a pensione all’estero, e che offrirà una più ampia scelta tra diversi tipi di fornitori, anche a livello transfrontaliero. Grazie alla riduzione degli ostacoli alla fornitura di servizi pensionistici transfrontalieri, il PEPP aumenterà la concorrenza tra i fornitori su base paneuropea e creerà economie di scala che dovrebbero andare a beneficio dei risparmiatori.

(22)

L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente l’adozione di atti sotto forma di regolamenti o di direttive. È stata preferita l’adozione di un regolamento, in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per questo un regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi pensionistici e gli investimenti nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali. Il presente regolamento armonizza le caratteristiche essenziali dei PEPP che non devono essere soggette a specifiche norme nazionali e pertanto in questo caso un regolamento appare più opportuno di una direttiva. Le caratteristiche che esulano dall’ambito di applicazione del presente regolamento (per esempio le condizioni della fase di accumulo) sono invece soggette alla normativa nazionale.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme uniformi in materia di registrazione, fornitura, distribuzione e vigilanza dei PEPP. I PEPP dovrebbero essere soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento, al pertinente diritto settoriale dell’Unione nonché ai corrispondenti atti delegati e di esecuzione. Inoltre, dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative adottate dagli Stati membri in applicazione del diritto settoriale dell’Unione. Se non sono già contemplate dal presente regolamento o dal diritto settoriale dell’Unione, si dovrebbero applicare le rispettive disposizioni legislative degli Stati membri. Un PEPP dovrebbe anche essere soggetto a un contratto concluso tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP («contratto PEPP»). Esiste una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto che dovrebbe essere inclusa nel contratto PEPP. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme unionali di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e al diritto applicabile. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali di diritto contrattuale, di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe precisare che il contratto PEPP deve essere conforme a tutte le norme applicabili. Inoltre, il contratto PEPP dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi delle parti e includere una serie di caratteristiche fondamentali del prodotto. Un contratto PEPP può essere concluso anche dal rappresentante di un gruppo di risparmiatori in PEPP, come un’associazione indipendente di risparmiatori, che agisce per conto di tale gruppo, a condizione che ciò avvenga in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile e che i risparmiatori in PEPP che procedono alla sottoscrizione secondo tali modalità ottengano le stesse informazioni e la stessa consulenza riservate ai risparmiatori in PEPP che concludono un contratto PEPP direttamente con un fornitore di PEPP o tramite un distributore di PEPP.

(25)

I fornitori di PEPP dovrebbero avere accesso all’intero mercato dell’Unione con una sola registrazione del prodotto che deve essere autorizzata sulla base di un unico insieme di norme. Per commercializzare un prodotto con la denominazione «PEPP», i fornitori di PEPP richiedenti dovrebbero presentare domanda di registrazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento non impedisce la registrazione di un prodotto pensionistico individuale esistente conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero adottare una decisione di registrazione se il fornitore di PEPP richiedente ha fornito tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Dopo l’adozione di una decisione di registrazione da parte delle autorità competenti, queste ultime dovrebbero informare di conseguenza l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di registrare il fornitore di PEPP e il PEPP nel registro pubblico centrale. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione. Onde garantire una vigilanza efficace del rispetto degli obblighi uniformi contenuti nel presente regolamento, ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nell’ambito della procedura di registrazione dovrebbe essere immediatamente notificata alle autorità competenti e all’EIOPA, ove del caso.

(26)

L’EIOPA dovrebbe creare un registro pubblico centrale contenente informazioni sui PEPP registrati e che potrebbero essere forniti e distribuiti nell’Unione, nonché sui fornitori di PEPP come pure un elenco degli Stati membri in cui è offerto il PEPP. Se i fornitori di PEPP non distribuiscono PEPP nel territorio di uno Stato membro, ma sono in grado di aprire un sottoconto per tale Stato membro al fine di garantire la portabilità per i loro clienti PEPP, il registro dovrebbe contenere anche informazioni sugli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto.

(27)

Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) varia significativamente tra gli Stati membri. In alcuni Stati membri tali enti sono autorizzati a esercitare unicamente attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali, mentre in altri Stati membri tali enti, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi, laddove gli EPAP non abbiano personalità giuridica, sono autorizzati a svolgere attività inerenti sia alle pensioni aziendali o professionali sia alle pensioni individuali. Ciò non solo ha portato a diverse strutture organizzative di EPAP ma è accompagnato anche da una diversa vigilanza a livello nazionale. In particolare, la vigilanza prudenziale degli EPAP autorizzati a svolgere attività inerenti alle pensioni aziendali o professionali e alle pensioni individuali è più ampia rispetto a quella degli EPAP che si occupano soltanto di pensioni aziendali o professionali.

Al fine di non compromettere la stabilità finanziaria e di tenere conto delle differenze in termini di strutture organizzative e di vigilanza, solo gli EPAP autorizzati a fornire prodotti pensionistici individuali e soggetti a vigilanza conformemente al diritto nazionale dovrebbero poter fornire PEPP. Inoltre, per salvaguardare ulteriormente la stabilità finanziaria, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP dovrebbero essere separate senza la possibilità di trasferirle ad altre attività nel settore delle pensioni dell’ente. Gli EPAP che forniscono PEPP dovrebbero inoltre essere sempre conformi alle pertinenti norme stabilite dalla direttiva (UE) 2016/2341, comprese le norme di investimento più dettagliate stabilite dagli Stati membri in cui sono registrati o autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 in sede di recepimento di tale direttiva, e alle disposizioni del sistema di governance. Come per gli altri fornitori di PEPP, laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni più rigorose, dovrebbero applicarsi tali disposizioni.

(28)

Il passaporto unico per i PEPP garantirà la creazione di un mercato interno di questi prodotti.

(29)

I fornitori di PEPP dovrebbero essere in grado di distribuire PEPP da essi creati e PEPP che non hanno creato essi stessi, a condizione che ciò sia conforme alla normativa settoriale pertinente. I distributori di PEPP dovrebbero essere autorizzati a distribuire PEPP che non hanno creato. I distributori di PEPP dovrebbero distribuire solo i prodotti per i quali possiedono le conoscenze e le competenze adeguate in conformità del diritto settoriale pertinente.

(30)

È opportuno che i fornitori o distributori di PEPP forniscano consulenza ai potenziali risparmiatori in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, delle richieste e delle esigenze individuali del risparmiatore in PEPP nonché della limitata possibilità di rimborso. La consulenza dovrebbe mirare in particolare a informare un risparmiatore in PEPP in merito alle caratteristiche delle opzioni di investimento, al livello di protezione del capitale e alle forme di erogazione.

(31)

Nell’ambito della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, i fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in seguito all’apertura di un sottoconto per tale Stato membro ospitante. Per assicurare un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Laddove i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP esercitano la propria attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, le autorità competenti dello Stato membro d’origine, considerati i loro più stretti legami con il fornitore di PEPP, dovrebbero essere responsabili di assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante vengono a conoscenza di violazioni degli obblighi commesse nel loro territorio, dovrebbero informarne le autorità competenti dello Stato membro d’origine, che dovrebbero quindi essere obbligate ad adottare le misure appropriate. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter intervenire qualora le autorità competenti dello Stato membro d’origine non adottino le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

(32)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l’esercizio ordinato delle attività dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP in tutta l’Unione, siano esse svolte in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per assicurare l’efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un dato fornitore o distributore.

(33)

La dimensione paneuropea del PEPP può essere sviluppata non solo a livello del fornitore, attraverso la possibilità di svolgere attività transfrontaliere, ma anche a livello del risparmiatore in PEPP, attraverso la portabilità del PEPP e il servizio di trasferimento, contribuendo in tal modo alla salvaguardia dei diritti pensionistici individuali delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, ai sensi degli articoli 21 e 45 TFUE. La portabilità implica che il risparmiatore in PEPP può trasferire la residenza in un altro Stato membro senza dover cambiare fornitore di PEPP, e che il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP non comporta necessariamente un cambiamento di residenza.

(34)

Un PEPP dovrebbe comprendere sottoconti nazionali, ciascuno dei quali con caratteristiche del prodotto pensionistico individuale tali da consentire l’applicazione di incentivi ai contributi al PEPP o alle erogazioni, se disponibili negli Stati membri in relazione ai quali il fornitore di PEPP mette a disposizione un sottoconto. Il sottoconto dovrebbe essere utilizzato per tenere un registro dei contributi versati durante la fase di accumulo e delle erogazioni effettuate durante la fase di decumulo in conformità del diritto dello Stato membro in cui il sottoconto è stato aperto. A livello del risparmiatore in PEPP, un primo sottoconto dovrebbe essere creato al momento della conclusione di un contratto PEPP.

(35)

Per facilitare la transizione per i fornitori di PEPP, l’obbligo di fornire PEPP con sottoconti per almeno due Stati membri dovrebbe applicarsi entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Al momento del lancio di un PEPP il fornitore di PEPP dovrebbe fornire informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i risparmiatori in PEPP. Se un risparmiatore in PEPP si trasferisce in un altro Stato membro e non è disponibile un sottoconto per tale Stato membro, il fornitore di PEPP dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di effettuare immediatamente e a titolo gratuito il trasferimento a un altro fornitore di PEPP che offra un sottoconto per tale Stato membro. Il risparmiatore in PEPP potrebbe inoltre continuare a contribuire al sottoconto se i contributi sono stati versati prima di cambiare residenza.

(36)

Tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del PEPP e degli oneri amministrativi connessi, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero fornire informazioni chiare, facilmente comprensibili e adeguate ai potenziali risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP per aiutarli nelle decisioni riguardanti la loro pensione. Per lo stesso motivo, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero inoltre garantire un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi di un PEPP, tra cui quella precontrattuale, di conclusione del contratto, la fase di accumulo (compresa la fase di pre-pensionamento) e la fase di decumulo. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello previsto delle prestazioni pensionistiche PEPP, ai rischi e alle garanzie, all’integrazione dei fattori ESG, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche PEPP si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma realistico.

(37)

Prima di concludere un contratto PEPP, i futuri risparmiatori in PEPP dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole. Prima della conclusione del contratto PEPP, è opportuno che siano precisate le richieste e le esigenze pensionistiche e che sia fornita consulenza.

(38)

Per assicurare la trasparenza ottimale sul prodotto, i fornitori dei PEPP dovrebbero redigere un documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) per i PEPP da essi creati, prima che questi PEPP possano essere distribuiti ai risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell’accuratezza del PEPP KID. Il PEPP KID dovrebbe sostituire e adeguare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che, di conseguenza, non dovrebbe essere fornito per i PEPP. Per il PEPP di base dovrebbe essere elaborato un PEPP KID a sé stante. Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, è opportuno fornire un KID generico per le opzioni di investimento alternative che possa altresì contenere riferimenti ad altri documenti. In alternativa, se le informazioni richieste sulle opzioni di investimento alternative non possono essere fornite nell’ambito di un unico KID a sé stante, è opportuno fornire un KID a sé stante per ogni opzione di investimento alternativa. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire solo laddove la fornitura di un KID generico per le opzioni di investimento alternative non sia nell’interesse di clienti PEPP. Pertanto, quando valutano la conformità del PEPP KID con il presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire la comparabilità ottimale delle diverse opzioni di investimento, se del caso, tenendo conto in particolare delle conoscenze aggiornate dell’analisi comportamentale per evitare eventuali pregiudizi cognitivi provocati dalla presentazione delle informazioni.

(39)

Per assicurare un’ampia diffusione e disponibilità del PEPP KID, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte del fornitore del PEPP KID sul suo sito web. Il fornitore di PEPP dovrebbe pubblicare il PEPP KID per ciascuno Stato membro in cui il PEPP è distribuito in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento, contenente le informazioni specifiche sulle condizioni relative alla fase di accumulo e di decumulo per tale Stato membro.

(40)

Strumenti di calcolo per la valutazione dei prodotti pensionistici individuali sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali strumenti di calcolo dovrebbero includere i costi e le commissioni applicate dai diversi fornitori di PEPP, unitamente a eventuali altri costi o commissioni, applicati dagli intermediari o da altri soggetti della catena d’investimento, che non siano già stati inclusi dai fornitori del PEPP.

(41)

Le informazioni dettagliate da includere nel PEPP KID e la presentazione di tali informazioni dovrebbero essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione mediante norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle ricerche già effettuate e in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborati dall’EIOPA, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza (AEV), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ove applicabile, nonché la Banca centrale europea, le autorità competenti e i test sui consumatori e test sul settore previsti dal presente regolamento, specificando i dettagli della presentazione, compresi la lunghezza e il contenuto delle informazioni da includere nel PEPP KID, le condizioni alle quali il PEPP KID dovrebbe essere riesaminato e rivisto; le condizioni per soddisfare l’obbligo di fornire il PEPP KID; le regole per determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche; i dettagli della presentazione delle informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione sulle prestazioni del PEPP e i criteri minimi che le tecniche di attenuazione dei rischi devono soddisfare.Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe tenere conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP. Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione, è opportuno effettuare, ove possibile, test sui consumatori e test sul settore con dati reali. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’EIOPA per quanto riguarda i dettagli della cooperazione e dello scambio di informazioni in un formato standardizzato che consenta un confronto e, previa consultazione delle altre autorità europee di vigilanza e delle autorità competenti e dopo aver effettuato test di settore, per quanto riguarda il formato delle relazioni di vigilanza mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(42)

Il PEPP KID dovrebbe essere chiaramente distinguibile e separato da tutta l’eventuale documentazione commerciale.

(43)

I fornitori di PEPP dovrebbero elaborare un prospetto delle prestazioni del PEPP destinato ai risparmiatori in PEPP, per presentare loro le informazioni chiave sia personalizzate che generiche sul PEPP e per garantire un’informazione costante in merito. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere chiaro e completo e contenere informazioni pertinenti e appropriate per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi prodotti pensionistici, e agevolare la mobilità del lavoro. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe altresì contenere informazioni chiave sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG e dovrebbe indicare dove e come i risparmiatori in PEPP possono ottenere informazioni supplementari sull’integrazione dei fattori ESG. Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere fornito annualmente ai risparmiatori in PEPP.

(44)

I fornitori di PEPP dovrebbero informare i risparmiatori in PEPP due mesi prima delle date in cui i risparmiatori in PEPP hanno la possibilità di modificare le opzioni di erogazione circa l’imminente inizio della fase di decumulo, le possibili forme di erogazione e la possibilità di modificare la forma di erogazione. In caso di apertura di più di un sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere informati in merito all’eventuale inizio della fase di decumulo di ciascun sottoconto.

(45)

Nella fase di decumulo, i beneficiari di PEPP dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni PEPP loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari di PEPP sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione.

(46)

Per proteggere adeguatamente i diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP dovrebbero poter scegliere un’allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività, comprese quelle con un orizzonte temporale di lungo termine. Occorrono pertanto un’efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta ai fornitori di PEPP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza e nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura della clientela del fornitore di PEPP.

(47)

Basando l’investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo ai fornitori di PEPP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici individuali, contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale. Il principio della «persona prudente» dovrebbe tenere in esplicita considerazione anche il ruolo svolto nel processo di investimento dai fattori ESG.

(48)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare un adeguato livello di libertà di investimento ai fornitori di PEPP. In quanto investitori a lunghissimo termine esposti a un basso rischio di liquidità, i fornitori di PEPP possono contribuire allo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali, investendo, entro limiti prudenti, in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi della diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nel rispetto del principio della «persona prudente», in modo da tutelare l’interesse dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, salvo per motivi prudenziali.

(49)

Nel contesto dell’approfondimento dell’Unione dei mercati dei capitali, la nozione di strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Richiedono spesso impegni a durata prestabilita, che ne limitano la negoziabilità, e tra di essi andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti. Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore delle infrastrutture.

(50)

I fattori ESG sono importanti per la politica d’investimento e i sistemi di gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I fornitori di PEPP dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione tali fattori nelle decisioni di investimento e a tener conto del modo in cui essi sono integrati nel loro sistema di gestione dei rischi al fine di evitare «attivi non recuperabili». Le informazioni relative ai fattori ESG dovrebbero essere messe a disposizione dell’EIOPA, delle autorità competenti e dei risparmiatori in PEPP.

(51)

La regolamentazione dei PEPP si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di creare un prodotto per i risparmi pensionistici sicuro, a costo contenuto e di lungo termine. Dato che gli investimenti relativi ai prodotti pensionistici individuali sono di lungo termine, è opportuno prestare un’attenzione particolare alle conseguenze a lungo termine dell’allocazione delle attività. In particolare è opportuno tenere conto dei fattori ESG. I risparmi in PEPP dovrebbero essere investiti tenendo conto dei fattori ESG come quelli di cui agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e sostenibilità quali definiti nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi), negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

(52)

Per garantire il rispetto dell’obbligo di elaborare una politica di investimento conforme al principio della «persona prudente», ai fornitori di PEPP dovrebbe essere impedito di investire nelle giurisdizioni non cooperative individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato della Commissione applicabile adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(53)

In considerazione della finalità pensionistica a lungo termine del PEPP, le opzioni di investimento concesse ai risparmiatori in PEPP dovrebbero essere definite, con l’indicazione degli elementi che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento, compreso il numero delle opzioni di investimento tra cui possono scegliere. Dopo la scelta iniziale operata all’atto della sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in PEPP dovrebbe avere la possibilità di modificare tale scelta dopo almeno cinque anni dalla sottoscrizione di un PEPP o in caso di modifica successiva, a partire dalla più recente modifica dell’opzione di investimento, in modo da offrire una sufficiente stabilità ai fornitori per la loro strategia d’investimento a lungo termine, garantendo al contempo la tutela degli investitori. Tuttavia, i fornitori di PEPP dovrebbero poter consentire ai risparmiatori in PEPP di modificare con maggiore frequenza l’opzione di investimento scelta.

(54)

Il PEPP di base dovrebbe essere un prodotto sicuro e dovrebbe fungere da opzione standard di investimento. Esso potrebbe assumere la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, oppure di una garanzia sul capitale investito. Una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale potrebbe consistere in una strategia di investimento prudente o in una strategia del ciclo di vita che riduca progressivamente nel tempo l’esposizione complessiva al rischio. Le garanzie fornite nell’ambito dell’opzione standard di investimento dovrebbero almeno coprire i contributi durante la fase di accumulo previa deduzione di tutte le commissioni e di tutti gli oneri. Le garanzie potrebbero coprire anche le commissioni e gli oneri e potrebbero prevedere una copertura completa o parziale dell’inflazione. Una garanzia sul capitale investito dovrebbe essere fornita all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante tale fase.

(55)

Per garantire ai risparmiatori in PEPP efficienza sotto il profilo dei costi e risultati adeguati, i costi e le commissioni per il PEPP di base dovrebbero essere limitati a una percentuale fissa del capitale accumulato. Sebbene tale limite vada fissato all’1 % del capitale accumulato, sarebbe opportuno specificare ulteriormente i tipi di costi e commissioni di cui devono tenere conto le norme tecniche di regolamentazione, al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP con le loro particolari strutture dei costi e delle commissioni. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione che dovrebbero essere sviluppate dall’EIOPA. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA dovrebbe, in particolare, prendere in considerazione la natura a lungo termine del PEPP, i diversi tipi di PEPP e i fattori in materia di costi connessi alle loro caratteristiche specifiche, in modo da garantire un trattamento equo e paritario dei diversi fornitori di PEPP e dei relativi prodotti, tenendo conto al contempo del carattere del PEPP di base quale prodotto semplice, efficiente in termini di costi e trasparente, capace di offrire un adeguato e reale rendimento a lungo termine degli investimenti. Inoltre, al fine di preservare il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, è opportuno valutare attentamente la forma di erogazione, in particolare per quanto riguarda le rendite vitalizie. In tale contesto, al fine di garantire che i fornitori di PEPP che offrono una garanzia di capitale beneficino di condizioni di parità con altri fornitori, l’EIOPA dovrebbe tenere debitamente conto della struttura dei costi e delle commissioni. Inoltre, i valori percentuali dei costi e delle commissioni dovrebbero essere rivisti periodicamente al fine di assicurare che restino adeguati, tenendo conto di eventuali variazioni del livello dei costi. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Onde garantire una costante efficienza in termini di costi e proteggere i clienti PEPP da strutture dei costi eccessivamente onerose, il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per modificare il valore percentuale, tenendo conto dei relativi riesami, in particolare il livello effettivo e le variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e l’impatto del massimale per i costi sulla disponibilità di PEPP, nonché l’accesso adeguato al mercato dei diversi fornitori di PEPP che forniscono diversi tipi di PEPP.

(56)

È opportuno che le autorità competenti esercitino i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP, nonché la stabilità e la solidità dei fornitori di PEPP.

(57)

Se il fornitore di PEPP è un EPAP o un gestore di fondi d’investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE), è opportuno che esso nomini un depositario con compiti di custodia delle sue attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP. Sono necessarie garanzie supplementari in relazione all’entità che funge da depositario e alle relative funzioni, poiché attualmente le norme stabilite in relazione al depositario dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sono destinate ai fondi commercializzati solo a investitori professionali, a eccezione dei fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), commercializzati agli investitori al dettaglio, e la normativa settoriale applicabile agli EPAP non richiede la nomina di un depositario in tutti i casi. Al fine di garantire il massimo livello di protezione degli investitori in relazione alla custodia delle attività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP, il presente regolamento impone agli EPAP e ai GEFIA UE che forniscono PEPP di seguire le norme della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) per quanto riguarda la nomina del depositario, l’esecuzione dei suoi compiti e delle sue funzioni di sorveglianza.

(58)

La trasparenza e l’equità dei costi e delle commissioni sono essenziali per sviluppare la fiducia dei risparmiatori in PEPP e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti.

(59)

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per specificare le condizioni di intervento dell’EIOPA e delle autorità competenti nonché i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(60)

Fatto salvo il diritto dei clienti PEPP di avviare un’azione legale, dovrebbero essere stabilite procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP e i clienti PEPP per risolvere le controversie aventi a oggetto diritti e obblighi stabiliti dal presente regolamento.

(61)

Al fine di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP dovrebbero istituire un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dai loro clienti prima che la controversia sia oggetto di una procedura di ADR o venga deferita all’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a rispondere a un reclamo. Gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero avere capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma del presente regolamento.

(62)

Per trovare condizioni migliori per i loro investimenti, stimolando quindi anche la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il diritto di passare a un diverso fornitore di PEPP situato nello stesso o in un altro Stato membro durante la fase di accumulo, mediante una procedura chiara, rapida e sicura. Tuttavia, i fornitori di PEPP non dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori è la rendita vitalizia. Durante il trasferimento, i fornitori di PEPP trasferenti dovrebbero trasferire dal conto PEPP gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura e procedere alla chiusura di tale conto. I risparmiatori in PEPP dovrebbero concludere contratti con i fornitori di PEPP riceventi ai fini dell’apertura di un nuovo conto PEPP. Il nuovo conto PEPP dovrebbe avere la stessa struttura di sottoconto del precedente conto PEPP.

(63)

Durante il servizio di trasferimento, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura solo quando il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP, come le imprese di investimento o altri fornitori ammissibili dotati di una licenza aggiuntiva, attivi nella gestione di portafogli per i risparmiatori in PEPP. In questo caso è necessario il consenso scritto del fornitore ricevente. Nel caso della gestione di un investimento collettivo, il trasferimento delle attività in natura non è possibile in quanto non è prevista alcuna separazione delle attività per ciascun risparmiatore in PEPP.

(64)

La procedura di trasferimento dovrebbe essere semplice per i risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe essere responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del risparmiatore in PEPP e su richiesta di quest’ultimo. I fornitori di PEPP dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali una soluzione tecnica, su base volontaria in fase di istituzione del servizio di trasferimento. Data la natura paneuropea del prodotto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero poter cambiare fornitore immediatamente e a titolo gratuito quando non è disponibile alcun sottoconto nello Stato membro in cui si trasferiscono.

(65)

Prima di concedere l’autorizzazione al trasferimento, il risparmiatore in PEPP dovrebbe essere informato di tutte le fasi della procedura e dei costi necessari per completare il trasferimento, al fine di consentire al risparmiatore in PEPP di prendere una decisione informata in merito al servizio di trasferimento.

(66)

La cooperazione del fornitore di PEPP trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Pertanto, il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe ottenere dal fornitore PEPP trasferente tutte le informazioni necessarie per attivare i pagamenti sull’altro conto PEPP. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.

(67)

I risparmiatori in PEPP non dovrebbero subire perdite finanziarie, compresi spese e interessi, causate da eventuali errori commessi dai fornitori di PEPP partecipanti al processo di trasferimento. In particolare, i risparmiatori in PEPP non dovrebbero farsi carico delle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri, nonché multe o ammende o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell’esecuzione del trasferimento. Poiché la protezione del capitale dovrebbe essere garantita all’inizio e nel corso della fase di decumulo, se del caso, il fornitore di PEPP trasferente non dovrebbe essere tenuto ad assicurare la protezione o la garanzia del capitale al momento del trasferimento. Il fornitore di PEPP può anche decidere di assicurare la protezione del capitale o fornire la garanzia al momento del trasferimento.

(68)

I risparmiatori in PEPP dovrebbero poter prendere una decisione con cognizione di causa prima di effettuare il trasferimento. Il fornitore di PEPP ricevente dovrebbe rispettare tutti gli obblighi di distribuzione e informazione, inclusa la fornitura di un PEPP KID, di consulenza e di informazioni adeguate in merito ai costi connessi al trasferimento e alle possibili implicazioni negative in termini di protezione del capitale quando viene trasferito un PEPP con garanzia. I costi di trasferimento applicati dal fornitore di PEPP trasferente dovrebbero essere mantenuti a un livello tale da non ostacolare la mobilità ed essere in ogni caso limitati allo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire.

(69)

All’atto della sottoscrizione del PEPP e dell’apertura di un nuovo sottoconto, i risparmiatori in PEPP dovrebbero essere liberi di scegliere la forma di erogazione (rendita, somma erogata in un’unica soluzione o altro) per la fase di decumulo, avendo però la possibilità di modificare questa scelta un anno prima dell’inizio della fase di decumulo, all’inizio della fase di decumulo e al momento del trasferimento per poter adattare al meglio la forma di erogazione alle loro esigenze quando saranno prossimi al pensionamento. Se il fornitore di PEPP mette a disposizione più di una forma di erogazione, dovrebbe essere possibile, per il risparmiatore in PEPP, scegliere una forma di erogazione diversa per ciascun sottoconto del suo conto PEPP.

(70)

Ai fornitori di PEPP dovrebbe essere consentito di mettere a disposizione dei risparmiatori in PEPP un’ampia gamma di forme di erogazione. Questo approccio permetterebbe di conseguire l’obiettivo di una più ampia diffusione dei PEPP attraverso una maggiore flessibilità e scelta per i risparmiatori in PEPP. Ciò consentirebbe ai fornitori di strutturare i PEPP nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Questa soluzione è coerente con altre politiche dell’Unione e politicamente praticabile, poiché mantiene una flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di decidere in merito alle forme di erogazione che desiderano incoraggiare. In linea con il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure per privilegiare particolari forme di erogazione, tra cui limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione nell’ottica di incoraggiare ulteriormente le rendite vitalizie e i prelievi.

(71)

In considerazione del carattere paneuropeo del PEPP, è necessario garantire un livello elevato e uniforme di tutela dei risparmiatori in PEPP nel mercato interno. A tal fine sono necessari strumenti adeguati per contrastare in modo efficace le violazioni ed evitare danni per i consumatori. Pertanto si dovrebbero integrare i poteri conferiti all’EIOPA e alle autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di PEPP che sollevino gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne il carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d’intervento per l’EIOPA.

I poteri dell’EIOPA dovrebbero basarsi sull’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 in modo da garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati in presenza di gravi timori in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, tra l’altro per quanto concerne la particolare natura pensionistica a lungo termine del PEPP. Se ricorrono tali condizioni, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto agli investitori in PEPP. Ciò non solleva il fornitore di PEPP dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento.

(72)

Dovrebbe essere garantita la piena trasparenza dei costi e delle commissioni relativi all’investimento in PEPP. Si verrebbero così a creare condizioni di parità tra i fornitori, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori. Sarebbero disponibili informazioni comparative tra i vari prodotti, incentivando quindi prezzi competitivi.

(73)

Sebbene la vigilanza su base continuativa dei fornitori di PEPP debba essere esercitata dalle rispettive autorità competenti, l’EIOPA dovrebbe coordinare la vigilanza per quanto riguarda i PEPP per garantire l’applicazione uniforme di un metodo di vigilanza unificata, contribuendo in questo modo alla natura paneuropea e al carattere pensionistico a lungo termine del PEPP.

(74)

Al fine di rafforzare i diritti dei consumatori e di agevolare l’accesso alla procedura di reclamo, i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere la possibilità di presentare reclami, individualmente o collettivamente, alle autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.

(75)

L’EIOPA dovrebbe cooperare con le autorità competenti e agevolare la cooperazione e la coerenza tra di loro. A tale riguardo, l’EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per quanto concerne il potere delle autorità competenti di applicare misure di vigilanza fornendo prove delle violazioni relative ai PEPP. L’EIOPA dovrebbe altresì fornire una mediazione vincolante in caso di disaccordo fra le autorità competenti in situazioni transfrontaliere.

(76)

Per garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori e dei distributori di PEPP e per assicurare che a tali soggetti si applichi un trattamento analogo in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative e altre misure che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(77)

In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e per garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni amministrative e altri provvedimenti adeguati.

(78)

Sebbene gli Stati membri possano prevedere norme in materia di sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(79)

Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per le imprese finanziarie di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(80)

Per assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l’Unione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o un altro provvedimento e il livello delle sanzioni pecuniarie.

(81)

Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni e sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per rafforzare la tutela dei consumatori informandoli sui PEPP distribuiti in violazione del presente regolamento, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un’indagine in corso.

(82)

Per individuare potenziali violazioni, è opportuno che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

(83)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.

(84)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quali per esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti o il trattamento di dati personali da parte di fornitori o distributori di PEPP, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(85)

Data la natura sensibile dei dati finanziari personali, una solida protezione dei dati è della massima importanza. Si raccomanda pertanto che le autorità responsabili della protezione dei dati siano coinvolte da vicino nell’attuazione e nella vigilanza del presente regolamento.

(86)

La procedura di registrazione e notifica di cui al presente regolamento non dovrebbe sostituire eventuali ulteriori procedure nazionali vigenti che consentano di avvalersi dei vantaggi e degli incentivi stabiliti a livello nazionale.

(87)

Una valutazione del presente regolamento deve essere effettuata, tra l’altro, mediante l’analisi degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PEPP, e degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei diversi obiettivi e delle diverse finalità dell’istituzione di un mercato dei PEPP ben funzionante e dovrebbe, in particolare, valutare se il presente regolamento abbia portato a un aumento dei cittadini europei che risparmiano per disporre di pensioni sostenibili e adeguate. L’importanza di norme minime europee per la vigilanza dei fornitori di PEPP richiede inoltre la valutazione dei fornitori di PEPP in termini di osservanza del presente regolamento e del diritto settoriale applicabile.

(88)

Date le possibili implicazioni a lungo termine del presente regolamento, è essenziale monitorarne attentamente gli sviluppi durante la fase iniziale di applicazione. Nello svolgimento della valutazione, la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto delle esperienze dell’EIOPA, delle parti interessate e degli esperti e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali osservazioni.

(89)

Il presente regolamento dovrebbe garantire il rispetto dei diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà di impresa, il principio della parità tra donne e uomini e il principio di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(90)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «prodotto pensionistico individuale»: un prodotto che:

a)

si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali;

b)

prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;

c)

non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;

2)   «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;

3)   «risparmiatore in PEPP»: persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;

4)   «contratto PEPP»: contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4;

5)   «conto PEPP»: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;

6)   «beneficiario di PEPP»: persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;

7)   «cliente PEPP»: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;

8)   «distribuzione di PEPP»: fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;

9)   «prestazioni pensionistiche PEPP»: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’articolo 58, paragrafo 1;

10)   «prestazioni PEPP»: prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;

11)   «fase di accumulo»: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo;

12)   «fase di decumulo»: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;

13)   «rendita»: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento;

14)   «prelievo»: importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;

15)   «fornitore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;

16)   «distributore di PEPP»: un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (17);

17)   «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:

a)

permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;

b)

consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

18)   «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;

19)   «Stato membro di origine del fornitore di PEPP»: lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

20)   «Stato membro di origine del distributore di PEPP»:

a)

se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;

b)

se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

21)   «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;

22)   «Stato membro ospitante del distributore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;

23)   «sottoconto»: sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;

24)   «capitale»: contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;

25)   «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

26)   «depositario»: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;

27)   «PEPP di base»: opzione di investimento quale definita all’articolo 45;

28)   «tecniche di attenuazione del rischio»: tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;

29)   «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;

30)   «trasferimento presso altro fornitore»: su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e);

31)   «consulenza»: raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;

32)   «partenariato»: cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

33)   «fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG»: le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

Articolo 3

Disposizioni applicabili

La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:

a)

il presente regolamento; e

b)

per le materie non disciplinate dal presente regolamento:

i)

il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;

ii)

le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;

iii)

altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.

Articolo 4

Contratto PEPP

1.   Il contratto PEPP stabilisce le disposizioni specifiche relative al PEPP in conformità delle norme applicabili di cui all’articolo 3.

2.   Il contratto PEPP include in particolare:

a)

una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale;

b)

se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2;

c)

le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44;

d)

nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero;

e)

una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58;

f)

le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto;

g)

le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55;

h)

le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;

i)

le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47;

j)

le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57;

k)

ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

CAPO II

REGISTRAZIONE

Articolo 5

Registrazione

1.   Un PEPP può essere fornito e distribuito nell’Unione solo quando sia stato registrato nel registro pubblico centrale mantenuto dall’EIOPA conformemente all’articolo 13.

2.   La registrazione del PEPP è valida per tutti gli Stati membri. Essa permette al fornitore di PEPP di fornire il PEPP e al distributore di PEPP di distribuire il PEPP registrato nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.

Articolo 6

Domanda di registrazione del PEPP

1.   Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:

a)

gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

b)

le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva;

c)

gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni;

d)

le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;

e)

le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;

f)

i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

2.   Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue:

a)

le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’articolo 4;

b)

informazioni sull’identità del richiedente;

c)

informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 42, paragrafo 5, e all’articolo 49, paragrafo 3;

d)

l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso;

e)

informazioni sull’identità del depositario, se del caso;

f)

le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26;

g)

l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto.

3.   Le autorità competenti valutano la completezza della domanda di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente.

4.   Entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda completa, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti adottano una decisione di registrazione in relazione a un PEPP solo se il richiedente è abilitato a fornire PEPP in conformità del paragrafo 1 e se le informazioni e la documentazione presentate nell’ambito della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al presente regolamento.

5.   Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all’EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.

L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne.

Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata.

6.   Qualora in uno Stato membro vi sia più di un’autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un’unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l’EIOPA.

Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.

Articolo 7

Registrazione del PEPP

1.   Entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della decisione di registrazione come pure delle informazioni e della documentazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, l’EIOPA registra il PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13 e informa di conseguenza le autorità competenti senza indebito ritardo.

2.   Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di registrazione del PEPP di cui al paragrafo 1, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.

3.   Il fornitore di PEPP può fornire il PEPP e il distributore di PEPP può distribuire il PEPP a partire dalla data di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

Articolo 8

Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP

1.   Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:

a)

il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;

b)

il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure

d)

il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.

2.   Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano tale decisione all’EIOPA e informano di conseguenza il fornitore di PEPP.

3.   Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della decisione di annullamento della registrazione di cui al paragrafo 2, l’EIOPA annulla la registrazione del PEPP e informa di conseguenza le autorità competenti.

4.   Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell’annullamento della registrazione del PEPP di cui al paragrafo 3, inclusa la data di annullamento della registrazione, le autorità competenti informano di conseguenza il fornitore di PEPP.

5.   Il fornitore di PEPP cessa di fornire il PEPP e il distributore di PEPP cessa di distribuire il PEPP a partire dalla data di annullamento della registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale di cui all’articolo 13.

6.   Se l’EIOPA viene informata dell’esistenza di una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo, in linea con il dovere di cooperazione tra le autorità competenti e l’EIOPA sancito all’articolo 66, l’EIOPA chiede alle autorità competenti del fornitore del PEPP di verificare l’esistenza di tali circostanze e le autorità competenti trasmettono all’EIOPA le loro conclusioni e le informazioni corrispondenti.

7.   Prima di adottare una decisione di annullamento della registrazione di un PEPP, le autorità competenti e l’EIOPA si adoperano al massimo per garantire la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori in PEPP.

Articolo 9

Denominazione

La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.

Articolo 10

Distribuzione di PEPP

1.   Le imprese finanziarie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono distribuire PEPP creati dalle imprese stesse. Possono altresì distribuire PEPP non creati dalle imprese stesse a condizione che rispettino il pertinente diritto settoriale ai sensi del quale possono distribuire prodotti non creati da esse.

2.   Gli intermediari assicurativi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/97 e le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE a prestare consulenza in materia di investimenti, quali definite all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2014/65/UE, possono distribuire PEPP non creati da essi stessi.

Articolo 11

Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori

I fornitori e i distributori di PEPP rispettano le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2.

Articolo 12

Pubblicazione delle disposizioni nazionali

1.   I testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’articolo 47 e le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’articolo 57, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale, ove applicabile, sono resi pubblici e aggiornati dall’autorità nazionale competente.

2.   Tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi di cui al paragrafo 1.

3.   La pubblicazione dei testi di cui al paragrafo 1 viene effettuata a scopo puramente informativo e non crea obblighi o responsabilità sul piano giuridico per le autorità nazionali competenti.

Articolo 13

Registro pubblico centrale

1.   L’EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP, il fornitore del PEPP, le autorità competenti del fornitore del PEPP, la data di registrazione del PEPP, l’elenco completo degli Stati membri in cui il PEPP è offerto e l’elenco completo degli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.

2.   Le autorità competenti comunicano all’EIOPA i collegamenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e mantengono aggiornate tali informazioni.

3.   L’EIOPA pubblica e mantiene aggiornati i collegamenti di cui al paragrafo 2 nel registro pubblico centrale di cui al paragrafo 1.

CAPO III

FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL PEPP

SEZIONE I

Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Articolo 14

Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP

1.   I fornitori di PEPP possono fornire, e i distributori di PEPP possono distribuire, PEPP nel territorio dello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, purché rispettino le norme e le procedure in materia stabilite da o ai sensi degli atti legislativi dell’Unione loro applicabili di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), o all’articolo 10, paragrafo 2, e previa notifica della loro intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21.

2.   I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), rispettano le disposizioni di cui all’articolo 15.

Articolo 15

Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE

1.   I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), che intendono fornire PEPP ai risparmiatori in PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante per la prima volta in regime di libera prestazione dei servizi e dopo aver notificato la loro intenzione di aprire un sottoconto per tale Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21, comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo del fornitore di PEPP;

b)

lo Stato membro in cui il fornitore di PEPP intende fornire o distribuire PEPP ai risparmiatori in PEPP.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono le informazioni allo Stato membro ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento, confermando che il fornitore di PEPP di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d’origine abbiano motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa in relazione alla fornitura di PEPP o della situazione finanziaria del fornitore di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f).

Qualora rifiutino di comunicare le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine indicano al fornitore di PEPP interessato, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti, i motivi di tale rifiuto. Il rifiuto od ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine del fornitore di PEPP.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano, entro dieci giorni lavorativi, il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può avviare la fornitura di PEPP ai risparmiatori in PEPP in tale Stato membro.

4.   In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che può iniziare a fornire servizi nello Stato membro ospitante.

5.   In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni di cui al paragrafo 1, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.

6.   Ai fini di questa procedura, gli Stati membri ospitanti possono designare autorità competenti diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 18, per l’esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Essi ne informano la Commissione e l’EIOPA indicando l’eventuale ripartizione di tali compiti.

Articolo 16

Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1.   Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che un PEPP è distribuito nel suo territorio o che per tale Stato membro è stato aperto un sottoconto in violazione degli obblighi derivanti dalle norme applicabili di cui all’articolo 3, dette autorità competenti riferiscono le loro conclusioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.

2.   Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine adottano senza indugio, se del caso, misure appropriate per porre rimedio alla situazione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di tali misure.

3.   Qualora le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine si rivelino inadeguate o assenti, e il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP continui a distribuire il PEPP in un modo che va chiaramente a scapito degli interessi dei risparmiatori in PEPP dello Stato membro ospitante o dell’ordinato funzionamento del mercato dei prodotti pensionistici individuali in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure adeguate per prevenire ulteriori irregolarità, tra cui, nella misura strettamente necessaria, il divieto per il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di continuare la distribuzione di PEPP nel loro territorio.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di adottare misure appropriate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse nel suo territorio, nelle situazioni in cui un’azione immediata è strettamente necessaria per tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e in cui misure equivalenti dello Stato membro d’origine sono inadeguate o assenti, o nei casi in cui le irregolarità sono contrarie alle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell’interesse generale, nella misura strettamente necessaria. In tali situazioni, gli Stati membri ospitanti hanno la possibilità di impedire al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di svolgere nuove attività nel loro territorio.

5.   Le misure adottate a norma del presente articolo dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante sono comunicate al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP mediante un documento motivato e notificate senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

SEZIONE II

Portabilità

Articolo 17

Servizio di portabilità

1.   I risparmiatori in PEPP hanno il diritto di utilizzare un servizio di portabilità che dia loro il diritto di continuare a versare contributi sul loro conto PEPP esistente, quando trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro.

2.   Quando utilizzano il servizio di portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno il diritto di conservare tutti i vantaggi e gli incentivi concessi dal fornitore di PEPP e connessi con la continuità dell’investimento nel loro PEPP.

Articolo 18

Fornitura del servizio di portabilità

1.   I fornitori di PEPP forniscono il servizio di portabilità di cui all’articolo 17 ai risparmiatori in PEPP titolari di un conto PEPP presso di loro e che richiedono il servizio.

2.   Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai futuri risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti immediatamente disponibili.

3.   Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento, su richiesta rivolta al fornitore di PEPP tutti i fornitori PEPP offrono sottoconti nazionali per almeno due Stati membri.

Articolo 19

Sottoconti del PEPP

1.   Qualora forniscano un servizio di portabilità ai risparmiatori in PEPP conformemente all’articolo 17, i fornitori di PEPP assicurano che, quando viene aperto un nuovo sottoconto in un singolo conto PEPP, esso soddisfi i requisiti e le condizioni di legge di cui agli articoli 47 e 57 fissati a livello nazionale per il PEPP dal nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Tutte le operazioni sul conto PEPP sono registrate in un sottoconto corrispondente. I contributi versati sul sottoconto e i prelievi dal medesimo possono essere soggetti a condizioni contrattuali separate.

2.   Fatto salvo il diritto settoriale applicabile, i fornitori di PEPP possono anche garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 stabilendo un partenariato con un altro fornitore di PEPP registrato («partner»).

Tenuto conto della portata delle funzioni che deve svolgere, il partner è qualificato e in grado di assolvere le funzioni delegate. Il fornitore di PEPP stipula un accordo scritto con il partner. L’accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri del fornitore di PEPP e del partner. L’accordo è conforme alle pertinenti norme e procedure in materia di delega e di esternalizzazione stabilite da o ai sensi del diritto dell’Unione loro applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nonostante tale accordo, il fornitore di PEPP è l’unico responsabile del rispetto dei requisiti nell’ambito del presente regolamento.

Articolo 20

Apertura di un nuovo sottoconto

1.   Subito dopo essere stato informato del trasferimento di residenza del risparmiatore in PEPP in un altro Stato membro, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP della possibilità di aprire un nuovo sottoconto nel conto PEPP del risparmiatore in PEPP e del termine entro cui tale sottoconto dovrebbe essere aperto.

In tal caso, il fornitore di PEPP fornisce gratuitamente al risparmiatore in PEPP il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g), per il sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

Nel caso in cui non sia disponibile un nuovo sottoconto, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP del diritto di trasferimento immediato e gratuito e della possibilità di continuare a risparmiare sull’ultimo sottoconto aperto.

2.   Se intende avvalersi della possibilità di aprire un sottoconto, il risparmiatore in PEPP comunica al fornitore di PEPP le seguenti informazioni:

a)

il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;

b)

la data a partire dalla quale i contributi sono indirizzati verso il nuovo sottoconto;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulle altre condizioni del PEPP.

3.   Il risparmiatore in PEPP può continuare a contribuire sull’ultimo sottoconto aperto.

4.   Il fornitore di PEPP si offre di fornire al risparmiatore in PEPP una raccomandazione personalizzata che spiega se il fatto di aprire un nuovo sottoconto all’interno del conto PEPP del risparmiatore in PEPP e di versare contributi sul nuovo sottoconto sia più favorevole che continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.

5.   Se il fornitore di PEPP non è in grado di garantire l’apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP, quest’ultimo in base alla sua scelta può:

a)

cambiare fornitore di PEPP immediatamente e gratuitamente, nonostante i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 3, sulla frequenza di trasferimento; oppure

b)

continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.

6.   Il nuovo sottoconto viene aperto con la modifica del contratto PEPP vigente, tra il risparmiatore in PEPP e il fornitore di PEPP, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. La data di apertura è stabilita nel contratto.

Articolo 21

Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità

1.   Il fornitore di PEPP che desidera aprire per la prima volta un nuovo sottoconto per uno Stato membro ospitante ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

2.   Il fornitore di PEPP include nella notifica le informazioni e i documenti seguenti:

a)

i termini contrattuali standard del contratto PEPP, di cui all’articolo 4, compreso l’allegato per il nuovo sottoconto;

b)

il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente al nuovo sottoconto conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g);

c)

il prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36;

d)

se del caso, informazioni in merito alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine verificano la completezza della documentazione fornita e la trasmettono entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano senza indugio il ricevimento delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 2.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quindi il fornitore di PEPP del fatto che le informazioni sono state ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante e che il fornitore di PEPP può aprire il sottoconto per tale Stato membro.

In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che il sottoconto per quello Stato membro può essere aperto.

6.   In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni o di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP notifica tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano quanto prima, e non oltre un mese dal ricevimento della notifica, le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alla modifica.

CAPO IV

OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 22

Principio generale

Nell’attività di distribuzione dei PEPP i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti PEPP.

Articolo 23

Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP

1.   Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:

a)

le imprese di assicurazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell’articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

b)

le imprese di investimento di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;

c)

tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano solo nella misura in cui il diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97 non contenga disposizioni più rigorose.

Articolo 24

Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo gratuitamente ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo.

Articolo 25

Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1.   Prima della distribuzione ai clienti PEPP, i fornitori di PEPP applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa dei PEPP esistenti.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.

Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.

I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.

I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.

2.   Le politiche, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi ai sensi o in virtù del presente regolamento, compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione di conflitti di interesse, incentivi e fattori ESG.

SEZIONE II

Informazioni precontrattuali

Articolo 26

PEPP KID

1.   Prima dell’offerta ai risparmiatori in PEPP, il fornitore di PEPP redige, conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente sezione, un PEPP KID per tale prodotto PEPP e lo pubblica sul suo sito web.

2.   Le informazioni che figurano nel PEPP KID costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PEPP.

3.   Il PEPP KID è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Esso non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile, solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel PEPP KID.

Per il PEPP di base viene elaborato un PEPP KID separato.

4.   Qualora un fornitore di PEPP offra a un risparmiatore in PEPP una gamma di opzioni di investimento alternative tale che tutte le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, relative alle opzioni di investimento sottostanti non possono essere fornite all’interno di un unico PEPP KID conciso e autonomo, i fornitori di PEPP producono uno dei seguenti documenti:

a)

un PEPP KID autonomo per ogni opzione di investimento alternativo;

b)

un PEPP KID generico che fornisca almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento alternative e indichi dove e come si possono trovare informazioni precontrattuali più dettagliate relative agli investimenti che sostengono tali opzioni di investimento.

5.   Conformemente all’articolo 24, il PEPP KID è redatto nella forma di un breve documento scritto in modo conciso. Esso:

a)

è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b)

si incentra sulle informazioni chiave di cui i clienti PEPP necessitano;

c)

è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni e, in particolare, in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile.

6.   Qualora nel PEPP KID vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

7.   Se nel PEPP KID viene usato il marchio o il logo del fornitore di PEPP o del gruppo a cui appartiene, esso non distoglie l’attenzione dalle informazioni contenute nel documento né ne oscura il testo.

8.   Oltre al PEPP KID, i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP forniscono ai futuri risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni disponibili al pubblico sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, compresa la sua solvibilità, garantendo ai futuri risparmiatori in PEPP un facile accesso a tali informazioni.

9.   Ai futuri risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che coprano i risultati di un periodo minimo di dieci anni o, nel caso in cui il PEPP sia stato fornito per meno di dieci anni, per tutti gli anni durante i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri».

Articolo 27

Lingua del PEPP KID

1.   Il PEPP KID è redatto nelle lingue ufficiali, o in almeno una delle lingue ufficiali, utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, oppure in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del PEPP KID originale.

2.   Qualora un PEPP sia commercializzato in uno Stato membro mediante una documentazione commerciale in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il PEPP KID è redatto almeno nelle lingue ufficiali corrispondenti.

3.   Il PEPP KID è reso disponibile, su richiesta, in un formato adeguato ai risparmiatori in PEPP con disabilità visiva.

Articolo 28

Contenuto del PEPP KID

1.   Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» è posto in evidenza all’inizio della prima pagina del PEPP KID.

Il PEPP KID è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2.   Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»

3.   Il PEPP KID contiene le seguenti informazioni:

a)

all’inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento;

b)

la dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di rimborso limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento»;

c)

in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» figurano la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:

i)

i suoi obiettivi di lungo termine e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui il fornitore del PEPP investe, nonché una spiegazione delle modalità di determinazione del rendimento;

ii)

una descrizione del tipo di risparmiatore in PEPP a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di detto risparmiatore di farsi carico di perdite legate a investimenti e di orizzonti d’investimento;

iii)

una dichiarazione intesa a precisare:

se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure

se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio;

iv)

una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

v)

qualora il PEPP copra il rischio biometrico: i dettagli dei rischi coperti e delle prestazioni assicurative, comprese le circostanze in cui tali prestazioni possono essere richieste;

vi)

informazioni sul servizio di portabilità, compreso un riferimento al registro pubblico centrale di cui all’articolo 13, in cui sono contenute le informazioni relative alle condizioni per la fase di accumulo e la fase di decumulo determinate dagli Stati membri conformemente agli articoli 47 e 57;

vii)

una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi;

viii)

una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP se smette di contribuire al PEPP;

ix)

informazioni sui sottoconti disponibili e sui diritti del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 20, paragrafo 5;

x)

informazioni sul diritto di trasferimento del risparmiatore in PEPP e sul diritto di ricevere informazioni sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 56;

xi)

le condizioni di modifica dell’opzione di investimento prescelta di cui all’articolo 44;

xii)

se disponibili, informazioni relative al rendimento degli investimenti del fornitore di PEPP in termini di fattori ESG;

xiii)

la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere;

xiv)

ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP;

d)

in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio-rendimento che comprenda i seguenti elementi:

i)

un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di detto indicatore, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente pertinenti per il PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio;

ii)

la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

se il risparmiatore in PEPP può perdere tutto il capitale investito; o

se il risparmiatore in PEPP si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi;

iii)

scenari di performance adeguati e le ipotesi su cui sono basati;

iv)

ove applicabili, le condizioni relative ai rendimenti per i risparmiatori in PEPP e ai limiti massimi delle prestazioni incorporati;

v)

la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;

e)

in una sezione intitolata «Cosa accade se [il nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;

f)

in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento.

Il PEPP KID include un’indicazione chiara che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP forniscono informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento;

g)

in una sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?»:

i)

in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di contribuzione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di accumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 47;

ii)

in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di erogazione»:

una descrizione delle condizioni per la fase di decumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 57;

h)

in una sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?»: informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.

4.   La stratificazione delle informazioni richieste al paragrafo 3 è permessa quando il PEPP KID è fornito in formato elettronico, con la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli accessori. In tal caso, il PEPP KID deve poter essere stampato come un unico documento.

5.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i dettagli della presentazione, comprese la forma e la lunghezza del documento, e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;

b)

la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii);

c)

la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f);

d)

qualora le informazioni siano presentate in un formato elettronico con stratificazione delle informazioni, quali informazioni devono trovarsi nel primo livello e quali informazioni possono essere fornite nei livelli di dettaglio supplementari.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diverse opzioni di investimento e altre opzioni previste dal PEPP, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 29

Documentazione commerciale

La documentazione commerciale che contiene informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. La documentazione commerciale indica che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.

Articolo 30

Revisione del PEPP KID

1.   Il fornitore di PEPP esamina almeno annualmente le informazioni contenute nel PEPP KID e rivede prontamente il documento qualora dall’esame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista è resa disponibile tempestivamente.

2.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali il PEPP KID è riesaminato e rivisto.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 31

Responsabilità civile

1.   Il fornitore di PEPP non può essere ritenuto civilmente responsabile solo sulla base del PEPP KID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all’articolo 28.

2.   Un risparmiatore in PEPP che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un PEPP KID nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nello stipulare un contratto PEPP per il quale tale PEPP KID è stato prodotto, può esigere dal fornitore del PEPP il risarcimento di tale perdita in conformità del diritto nazionale.

3.   Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», cui si fa riferimento al paragrafo 2 ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità del diritto nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4.   Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5.   Gli obblighi di cui al presente articolo non sono limitati né derogati da clausole contrattuali.

Articolo 32

Contratti PEPP che coprono i rischi biometrici

Se il PEPP KID riguarda un contratto PEPP che copre i rischi biometrici, gli obblighi del fornitore di PEPP nell’ambito della presente sezione valgono esclusivamente nei confronti del risparmiatore in PEPP.

Articolo 33

Fornitura del PEPP KID

1.   Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP fornisce ai futuri risparmiatori in PEPP tutti i PEPP KID redatti conformemente all’articolo 26 quando offre consulenza su un PEPP o lo vende, in tempo utile prima che tali risparmiatori in PEPP siano vincolati da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.

2.   Un fornitore di PEPP o un distributore di PEPP può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il PEPP KID a una persona fisica alla quale è stato attribuito per iscritto il potere di prendere decisioni di investimento per conto del risparmiatore in PEPP riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.

3.   Al fine di assicurare un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA elabora, previa consultazione, se del caso, delle altre AEV, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il PEPP KID come stabilito dal paragrafo 1.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

SEZIONE III

Consulenza

Articolo 34

Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza

1.   Prima della conclusione del contratto relativo al PEPP il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP, sulla base delle informazioni richieste e fornite dal potenziale risparmiatore in PEPP, specifica le richieste e le esigenze pensionistiche del potenziale risparmiatore in PEPP, compresa l’eventuale esigenza di acquistare un prodotto che offra rendite, e gli fornisce informazioni oggettive sul PEPP in forma comprensibile, in modo che il risparmiatore in PEPP possa prendere una decisione con cognizione di causa.

I contratti PEPP proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, tenendo conto dei diritti pensionistici che ha maturato.

2.   Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta consulenza al potenziale risparmiatore in PEPP prima della conclusione del contratto PEPP fornendogli una raccomandazione personalizzata accompagnata dai motivi per i quali si ritiene che un particolare PEPP, compresa una particolare opzione di investimento, se del caso, sia il più indicato per soddisfare le richieste e le esigenze del risparmiatore in PEPP.

Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP fornisce inoltre al potenziale risparmiatore in PEPP proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche per il prodotto raccomandato sulla base della prima data in cui può iniziare la fase di decumulo e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP.

3.   Se viene offerto un PEPP di base senza almeno una garanzia sul capitale, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP spiega chiaramente l’esistenza di PEPP con una garanzia sul capitale e i motivi per raccomandare un PEPP di base basato su una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale, e dimostra chiaramente i rischi aggiuntivi che detti PEPP potrebbero comportare rispetto a un PEPP di base che fornisce una garanzia sul capitale. Questa spiegazione viene fatta in forma scritta.

4.   Quando presta consulenza il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento chiede al potenziale risparmiatore in PEPP di fornire informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze nel settore degli investimenti pertinenti al PEPP offerto o richiesto e sulla sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite, nonché sui suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio, onde poter raccomandare al potenziale risparmiatore in PEPP uno o più PEPP che siano adatti a tale persona e, in particolare, conformi alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite.

5.   Le responsabilità del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP non sono ridotte a motivo del fatto che la consulenza è fornita in tutto o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato.

6.   Fatta salva la legislazione settoriale più rigorosa applicabile, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP assicurano e dimostrano alle autorità competenti che le persone fisiche che forniscono consulenza sui PEPP possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

SEZIONE IV

Informazioni nel periodo di validità del contratto

Articolo 35

Disposizioni generali

1.   I fornitori di PEPP redigono un documento sintetico personalizzato da fornire durante la fase di accumulo contenente le informazioni chiave per ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e qualsiasi normativa pertinente, compresa quella nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni del PEPP»). Il titolo del documento contiene l’espressione «Prospetto delle prestazioni del PEPP».

2.   La data esatta di riferimento delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP è indicata in modo ben chiaro e visibile.

3.   Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono accurate e aggiornate.

4.   Il fornitore di PEPP mette annualmente a disposizione di ciascun risparmiatore in PEPP il prospetto delle prestazioni del PEPP.

5.   Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP rispetto al prospetto precedente è chiaramente indicato.

6.   Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è informato tempestivamente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:

a)

i termini contrattuali, comprese le condizioni generali e speciali di polizza;

b)

la denominazione o ragione sociale del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

c)

informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG.

Articolo 36

Prospetto delle prestazioni del PEPP

1.   Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:

a)

i dati personali del risparmiatore in PEPP e la prima data in cui può avere inizio la fase di decumulo per ogni sottoconto;

b)

il nome e i dati di contatto del fornitore del PEPP e un identificativo del contratto PEPP;

c)

lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e i nomi delle autorità competenti;

d)

le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sulla data di cui alla lettera a) e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;

e)

le informazioni sui contributi versati al conto PEPP dal risparmiatore in PEPP o da terzi nel corso dei 12 mesi precedenti;

f)

la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali; detti costi dovrebbero essere espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi versati nel corso dei 12 mesi precedenti;

g)

se del caso, la natura e il meccanismo delle tecniche di garanzia o di attenuazione del rischio di cui all’articolo 46;

h)

se del caso, il numero e il valore delle unità corrispondenti ai contributi dei risparmiatori in PEPP nel corso degli ultimi 12 mesi;

i)

l’importo totale del conto PEPP del risparmiatore in PEPP alla data del prospetto di cui all’articolo 35;

j)

le informazioni relative ai risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che copre un minimo di dieci anni o, nei casi in cui il PEPP è stato fornito per meno di dieci anni, che copre tutti gli anni per i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri»;

k)

per i conti PEPP con più di un sottoconto, le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono disaggregate per tutti i sottoconti esistenti;

l)

informazioni sintetiche sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG.

2.   L’EIOPA, in consultazione con la Banca centrale europea e le autorità competenti, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole intese a determinare le ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e all’articolo 34, paragrafo 2. Tali regole sono applicate dai fornitori dei PEPP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell’investimento, il tasso di inflazione annuo e l’andamento delle retribuzioni future.

L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 37

Informazioni aggiuntive

1.   Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:

a)

ulteriori informazioni pratiche sui diritti e le opzioni del risparmiatore in PEPP, anche per quanto riguarda gli investimenti, la fase di decumulo, il servizio di trasferimento e il servizio di portabilità;

b)

i conti annuali e le relazioni annuali del fornitore del PEPP che sono disponibili al pubblico;

c)

una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno informazioni sui metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività del PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG;

d)

se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;

e)

il livello delle prestazioni PEPP in caso di rimborso prima della data di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’articolo 36 e del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della presentazione delle informazioni di cui all’articolo 36 e al presente articolo. In relazione alla presentazione delle informazioni sui risultati passati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), si tiene conto delle differenze tra le opzioni di investimento, in particolare se il risparmiatore in PEPP assume il rischio di investimento, se l’opzione di investimento dipende dall’età o include l’adeguamento della durata.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Fatti salvi l’articolo 34, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), al fine di consentire il confronto con i prodotti nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni supplementari delle prestazioni pensionistiche qualora le regole per determinare le ipotesi siano stabilite dai rispettivi Stati membri.

Articolo 38

Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1.   Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ciascun risparmiatore in PEPP, due mesi prima delle date di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), o su richiesta del risparmiatore in PEPP, informazioni sull’imminente inizio della fase di decumulo, sulle possibili forme di erogazione e sulla possibilità per il risparmiatore in PEPP di modificare la forma di erogazione conformemente all’articolo 59, paragrafo 1.

2.   Durante la fase di decumulo, i fornitori di PEPP forniscono annualmente ai beneficiari di PEPP le informazioni sulle prestazioni PEPP dovute e sulle relative forme di erogazione.

Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP contenente le informazioni pertinenti.

Articolo 39

Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP

Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e informazioni supplementari riguardanti le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

SEZIONE V

Segnalazioni alle autorità nazionali

Articolo 40

Disposizioni generali

1.   I fornitori di PEPP comunicano alle loro autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza oltre alle informazioni previste dal pertinente diritto settoriale. Queste informazioni aggiuntive includono, se del caso, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:

a)

valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

b)

adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

2.   Oltre ai poteri conferiti loro dal diritto nazionale, le autorità competenti hanno i seguenti poteri:

a)

determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare a intervalli predefiniti, al verificarsi di eventi predefiniti o nel corso di indagini sulla situazione di un fornitore di PEPP;

b)

ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi; e

c)

richiedere informazioni a esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a)

elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

b)

dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati;

c)

dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

b)

sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

c)

sono pertinenti, attendibili e comprensibili.

5.   I fornitori di PEPP presentano ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a)

per quali Stati membri il fornitore di PEPP offre sottoconti;

b)

il numero di notifiche a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, ricevute dai risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro;

c)

il numero di richieste di apertura di un sottoconto e il numero di sottoconti aperti conformemente all’articolo 20, paragrafo 2;

d)

il numero di richieste da parte dei risparmiatori in PEPP per il trasferimento e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a);

e)

il numero di richieste di trasferimento da parte dei risparmiatori in PEPP e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 52, paragrafo 3.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni all’EIOPA.

6.   I fornitori di PEPP pongono in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, nonché una politica scritta, approvata dall’organo direttivo, di vigilanza o amministrativo del fornitore di PEPP, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate.

7.   Su richiesta alle autorità competenti, e ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, all’EIOPA è concesso l’accesso alle informazioni trasmesse dai fornitori di PEPP.

8.   Qualora i contributi ai PEPP e le prestazioni dei PEPP siano ammissibili a vantaggi o incentivi, il fornitore di PEPP presenta all’autorità nazionale competente, conformemente al diritto nazionale pertinente, tutte le informazioni necessarie per la concessione o il recupero di detti vantaggi e incentivi ricevuti in relazione a detti contributi e a dette prestazioni, se del caso.

9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo all’integrazione del presente regolamento specificando le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, onde assicurare un adeguato grado di convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza.

L’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e delle autorità competenti e una volta conclusi i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO V

FASE DI ACCUMULO

SEZIONE I

Regole di investimento per i fornitori di PEPP

Articolo 41

Regole di investimento

1.   I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

a)

le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;

b)

nell’ambito del principio della «persona prudente», i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG;

c)

le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

d)

le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati sono mantenuti a livelli prudenti;

e)

sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati;

f)

le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio;

g)

le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato applicabile della Commissione adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849;

h)

i fornitori di PEPP non espongono sé stessi e le attività corrispondenti al PEPP a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera da a) a h), si applicano solo nella misura in cui il pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP non preveda norme più stringenti.

SEZIONE II

Opzioni di investimento per i risparmiatori in PEPP

Articolo 42

Disposizioni generali

1.   I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP fino a sei opzioni di investimento.

2.   Tra le opzioni di investimento è incluso il PEPP di base e possono essere incluse opzioni alternative di investimento.

3.   Tutte le opzioni di investimento sono concepite dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia o di una tecnica di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.

4.   La fornitura di garanzie è soggetta al pertinente diritto settoriale applicabile al fornitore di PEPP.

5.   I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), possono offrire il PEPP con una garanzia solo cooperando con enti creditizi o imprese di assicurazione che possono fornire tali garanzie conformemente al diritto settoriale a essi applicabile. Detti enti o imprese sono gli unici responsabili per quanto riguarda la garanzia.

Articolo 43

Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP

Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.

Articolo 44

Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta

1.   Se il fornitore di PEPP offre opzioni di investimento alternative, il risparmiatore in PEPP, mentre sta accumulando nel PEPP, può scegliere un’altra opzione di investimento dopo un minimo di cinque anni dalla conclusione del contratto PEPP e, in caso di modifiche successive, dopo cinque anni dall’ultima modifica dell’opzione di investimento. Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di modificare l’opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza.

2.   La modifica dell’opzione di investimento è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

Articolo 45

Il PEPP di base

1.   Il PEPP di base è un prodotto sicuro che rappresenta l’opzione standard di investimento. Esso è concepito dai fornitori di PEPP sulla base di una garanzia sul capitale che è dovuta all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante la fase di decumulo, o di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale.

2.   I costi e le commissioni relativi al PEPP di base non superano l’1 % del capitale accumulato per anno.

3.   Al fine di assicurare parità di condizioni tra i diversi fornitori di PEPP e i diversi tipi di PEPP, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di costi e di commissioni di cui al paragrafo 2, se del caso previa consultazione delle altre AEV.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura pensionistica a lungo termine del PEPP e delle varie caratteristiche possibili dei PEPP, in particolare delle erogazioni sotto forma di rendite a lungo termine o di prelievi annuali almeno fino all’età corrispondente all’aspettativa di vita media del risparmiatore in PEPP. L’EIOPA valuta inoltre la natura peculiare della protezione del capitale, con particolare riguardo alla garanzia del capitale. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.   Ogni due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA e, se del caso, delle altre AEV, riesamina l’adeguatezza del valore percentuale di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto, in particolare, del livello effettivo e delle variazioni del livello effettivo dei costi e delle commissioni e dell’impatto sulla disponibilità dei PEPP.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo alla modifica del valore percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla luce delle sue revisioni, al fine di consentire ai fornitori di PEPP un adeguato accesso al mercato.

Articolo 46

Tecniche di attenuazione del rischio

1.   Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che la strategia di investimento per il PEPP sia concepita al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP.

Tutte le tecniche di attenuazione del rischio, che siano applicate nell’ambito del PEPP di base o per le opzioni di investimento alternative, sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.

2.   Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili possono comprendere, tra l’altro, disposizioni volte a:

a)

adattare gradualmente l’allocazione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli stessi per le coorti corrispondenti alla durata residua (ciclo di vita);

b)

costituire riserve a partire dai contributi o dai rendimenti dell’investimento, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente par attenuare le perdite legate agli investimenti; oppure

c)

utilizzare garanzie appropriate come tutela dalle perdite legate agli investimenti.

3.   Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare, tenendo conto dei vari tipi di PEPP e delle loro caratteristiche specifiche, nonché dei vari tipi di fornitori di PEPP e delle differenze tra i loro regimi prudenziali.

L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

SEZIONE III

Altri aspetti della fase di accumulo

Articolo 47

Condizioni relative alla fase di accumulo

1.   Le condizioni riguardanti la fase di accumulo dei sottoconti nazionali del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2.   Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l’avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l’importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità.

CAPO VI

TUTELA DELL’INVESTITORE

Articolo 48

Depositario

1.   I fornitori di PEPP ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), nominano uno o più depositari con compiti di custodia delle attività, in relazione alla fornitura di PEPP, e di sorveglianza.

2.   In materia di nomina del depositario, di esercizio delle relative funzioni in relazione alla custodia delle attività e alla responsabilità del depositario, nonché in materia di compiti di sorveglianza del depositario si applica il capo IV della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 49

Copertura dei rischi biometrici

1.   I fornitori di PEPP possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici.

2.   La copertura dei rischi biometrici è soggetta alla pertinente normativa settoriale applicabile al fornitore di PEPP. La copertura dei rischi biometrici può variare da sottoconto a sottoconto.

3.   I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), possono offrire PEPP forniti con un’opzione che assicura la copertura dei rischi biometrici. In tal caso la copertura è concessa solo nell’ambito di una cooperazione con imprese di assicurazione in grado di coprire tali rischi conformemente alla normativa settoriale a esse applicabile. L’impresa di assicurazione è interamente responsabile per la copertura dei rischi biometrici.

Articolo 50

Reclami

1.   I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci di trattamento e soluzione dei reclami presentati dai clienti PEPP in relazione ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente regolamento.

2.   Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP offre servizi e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato scelta dal cliente PEPP, o in un’altra lingua se così concordato tra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP.

3.   I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP compiono ogni sforzo possibile per rispondere ai reclami dei clienti PEPP per via elettronica o su un altro supporto durevole, conformemente all’articolo 24. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi che esulano dal suo controllo, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente PEPP riceverà la risposta definitiva. In ogni caso, il termine per il ricevimento della risposta definitiva non supera i 35 giorni lavorativi.

4.   I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano il cliente PEPP almeno in merito a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a trattare le controversie relative ai diritti e agli obblighi dei clienti PEPP ai sensi del presente regolamento.

5.   Le informazioni sulle procedure di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, presso le succursali e nei termini e condizioni generali del contratto fra il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP e il cliente PEPP. Sono indicate le modalità per ottenere ulteriori informazioni sull’organismo di risoluzione alternativa delle controversie interessato e sulle condizioni per farvi ricorso.

6.   Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti PEPP e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare denuncia alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP. In tutti i casi ai ricorrenti è fornita una risposta.

7.   Nei casi che riguardano più Stati membri, il ricorrente può scegliere di presentare il proprio reclamo tramite le autorità competenti del proprio Stato membro di residenza, indipendentemente dal luogo in cui si è verificata la violazione.

Articolo 51

Ricorso extragiudiziale

1.   Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP, aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, a organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori di PEPP o ai distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie.

2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.

CAPO VII

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP

Articolo 52

Fornitura del servizio di trasferimento

1.   I fornitori di PEPP offrono un servizio di trasferimento grazie al quale, su richiesta del risparmiatore in PEPP, gli importi corrispondenti, oppure, se del caso, le attività in natura conformemente al paragrafo 4, in essere sul conto PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP trasferente, sono trasferiti su un altro conto PEPP con gli stessi sottoconti aperto presso il fornitore di PEPP ricevente, con chiusura del precedente conto PEPP.

Nell’utilizzare il servizio di trasferimento, il fornitore di PEPP traferente trasferisce al fornitore di PEPP ricevente la totalità delle informazioni collegate a tutti i sottoconti del precedente conto PEPP, inclusi gli obblighi in materia di segnalazione. Il fornitore di PEPP ricevente registra tali informazioni nei sottoconti corrispondenti.

Un risparmiatore in PEPP può chiedere il trasferimento presso un fornitore di PEPP stabilito nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). Il risparmiatore in PEPP può esercitare il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e la fase di decumulo del PEPP.

2.   Nonostante il paragrafo 1, durante la fase di decumulo i fornitori di PEPP non sono tenuti a offrire un servizio di trasferimento per i PEPP in cui la forma di erogazione ai risparmiatori in PEPP è la rendita vitalizia.

3.   Il risparmiatore in PEPP può trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP solo dopo almeno cinque anni dalla stipula del contratto PEPP nonché, per i trasferimenti successivi, dopo cinque anni dal trasferimento più recente, senza pregiudizio dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a). Il fornitore di PEPP può consentire al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza.

4.   Se il trasferimento avviene tra fornitori di PEPP attivi nella gestione di portafogli individuali per i risparmiatori in PEPP, i risparmiatori in PEPP possono scegliere di trasferire le attività in natura o gli importi corrispondenti. In tutti gli altri casi è consentito solo il trasferimento degli importi corrispondenti.

Se il risparmiatore in PEPP chiede un trasferimento di attività in natura, è necessario il consenso scritto del fornitore di PEPP ricevente.

Articolo 53

Servizio di trasferimento

1.   Su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all’articolo 56 ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente.

2.   La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP:

a)

dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5;

b)

precisa, d’accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente.

Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.

3.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al fornitore di PEPP trasferente di eseguire le operazioni di cui al paragrafo 4.

4.   Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente procede nel modo seguente:

a)

invia al risparmiatore in PEPP e al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, il prospetto delle prestazioni del PEPP relativo al periodo compreso tra la data dell’ultimo prospetto delle prestazioni del PEPP e la data della richiesta;

b)

invia al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, un elenco delle attività esistenti trasferite, nel caso del trasferimento di attività in natura di cui all’articolo 52, paragrafo 4;

c)

cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b);

d)

trasferisce gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta;

e)

chiude il conto PEPP alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti. Il fornitore di PEPP trasferente informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.

5.   Il fornitore di PEPP ricevente, come previsto nella richiesta e nella misura in cui le informazioni fornite dal fornitore di PEPP trasferente o dal risparmiatore in PEPP glielo consentano, compie i preparativi necessari per accettare i pagamenti in entrata a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta.

Articolo 54

Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento

1.   I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.

2.   Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.

3.   Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non supera lo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire verso il fornitore di PEPP ricevente.

Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all’articolo 52, paragrafo 3.

Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente.

4.   Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi amministrativi e operativi effettivi del servizio di trasferimento.

Articolo 55

Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie

1.   Le perdite finanziarie, compresi oneri, commissioni e interessi, subite dal risparmiatore in PEPP come conseguenza diretta dell’inosservanza, da parte del fornitore di PEPP partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi imposti dall’articolo 53 sono risarcite senza indugio dal fornitore di PEPP.

2.   La responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applica in caso di circostanze anomale e imprevedibili che esulano dal controllo del fornitore di PEPP che le adduce, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata, o nei casi in cui il fornitore di PEPP sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

3.   La responsabilità di cui al paragrafo 1 è accertata conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili a livello nazionale.

4.   Il risparmiatore in PEPP sostiene i rischi di perdita finanziaria connessi con il riscatto in natura delle attività detenute sul conto PEPP ai fini del loro trasferimento dal fornitore di PEPP trasferente al fornitore di PEPP ricevente di cui all’articolo 52, paragrafo 4.

5.   Il fornitore di PEPP trasferente non è tenuto ad assicurare la protezione del capitale o a fornire una garanzia al momento del trasferimento.

Articolo 56

Informazioni sul servizio di trasferimento

1.   Per consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere una decisione informata, i fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

a)

i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 53;

b)

i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;

c)

le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;

d)

le possibili implicazioni del trasferimento, in particolare in termini di protezione del capitale o garanzia, e altre informazioni collegate al servizio di trasferimento;

e)

informazioni sulla possibilità di un trasferimento di attività in natura, se applicabile.

Il fornitore di PEPP ricevente rispetta gli obblighi di cui al capo IV.

Il fornitore di PEPP ricevente informa, se del caso, il risparmiatore in PEPP dell’esistenza di un eventuale regime di garanzia, incluso un regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di garanzia assicurativa, che copra detto risparmiatore in PEPP.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito web del fornitore di PEPP. Esse sono anche fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta, conformemente agli obblighi di cui all’articolo 24.

CAPO VIII

FASE DI DECUMULO

Articolo 57

Condizioni relative alla fase di decumulo

1.   Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2.   Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell’età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell’età minima per l’inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà.

Articolo 58

Forme di erogazione

1.   I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:

a)

rendita;

b)

somma erogata in un’unica soluzione;

c)

prelievo;

d)

una combinazione delle predette forme.

2.   I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione per la fase di decumulo al momento della stipula del contratto PEPP e quando chiedono l’apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all’altro.

3.   Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 57 o 59, gli Stati membri possono adottare misure volte a privilegiare determinate forme di erogazione. Fra tali misure possono rientrare limiti quantitativi sulle somme erogate in un’unica soluzione, al fine di incoraggiare ulteriormente le altre forme di erogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detti limiti quantitativi si applicano solo ai pagamenti corrispondenti al capitale accumulato nei sottoconti PEPP relativi agli Stati membri il cui diritto interno prevede limiti quantitativi per le somme erogate in un’unica soluzione.

4.   Gli Stati membri possono specificare le condizioni per il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi.

Articolo 59

Modifica delle forme di erogazione

1.   Se il fornitore di PEPP offre varie forme di erogazione, il risparmiatore in PEPP può modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto:

a)

un anno prima dell’inizio della fase di decumulo;

b)

all’inizio della fase di decumulo;

c)

al momento del trasferimento presso altro fornitore.

La modifica della forma di erogazione è gratuita per il risparmiatore in PEPP.

2.   Non appena ricevuta la richiesta di un risparmiatore in PEPP di modificare la propria forma di erogazione, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP in modo chiaro e comprensibile in merito alle implicazioni finanziarie che tale modifica comporta per il risparmiatore in PEPP o il beneficiario di PEPP, in particolare per quanto riguarda l’eventuale impatto sugli incentivi nazionali che potrebbero applicarsi ai sottoconti esistenti del PEPP del risparmiatore in PEPP.

Articolo 60

Pianificazione previdenziale e consulenza sulle modalità di erogazione

1.   Per il PEPP di base, all’inizio della fase di decumulo il fornitore di PEPP offre al risparmiatore in PEPP una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all’uso sostenibile del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP, tenendo conto quanto meno di quanto segue:

a)

valore del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP;

b)

importo totale degli altri diritti pensionistici maturati; e

c)

richieste ed esigenze pensionistiche a lungo termine del risparmiatore in PEPP.

2.   La pianificazione previdenziale di cui al paragrafo 1 comprende una raccomandazione personalizzata in merito alla forma ottimale di erogazione per il risparmiatore in PEPP, salvo che sia prevista una sola forma di erogazione. Se l’erogazione in un’unica soluzione non è in linea con le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, la consulenza lo segnala.

CAPO IX

VIGILANZA

Articolo 61

Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA

1.   Le autorità competenti del fornitore di PEPP vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa e in conformità del regime e delle norme di vigilanza settoriali pertinenti. Sono anche responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull’adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP riguardo ai compiti che deve svolgere quando fornisce un PEPP.

2.   L’EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP», o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 62

Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 63

Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

1.   Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;

b)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;

c)

le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

d)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

2.   Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:

a)

il PEPP cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3.   In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi.

4.   Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l’autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.

5.   Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 64

Agevolazione e coordinamento

1.   L’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 63. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che, se opportuno, le autorità competenti adottino un approccio coerente.

2.   Dopo aver ricevuto comunicazione, a norma dell’articolo 63, della necessità di imporre un divieto o una restrizione a norma del suddetto articolo, l’EIOPA esprime un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo indica nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito web dell’EIOPA.

3.   Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere espresso dall’EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito web un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

Articolo 65

Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA

1.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei PEPP commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.

2.   Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell’Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati PEPP o dei PEPP che presentano determinate caratteristiche specifiche.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dall’EIOPA, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

3.   L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 dopo aver consultato le altre AEV, se del caso, e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili ai PEPP a norma del diritto dell’Unione non sono atti ad affrontare la minaccia;

c)

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP.

4.   Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura:

a)

non abbia effetti negativi sproporzionati sull’efficienza dei mercati finanziari o sui risparmiatori in PEPP, rispetto ai suoi benefici; o

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Se l’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 63, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’articolo 64.

5.   Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.

6.   L’EIOPA pubblica un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l’adozione di misure ai sensi del presente articolo. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore delle misure.

7.   L’EIOPA riesamina a intervalli adeguati, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 2. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

8.   Una misura adottata dall’EIOPA in conformità del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.

9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 72 per integrare il presente regolamento con i criteri e i fattori che l’EIOPA deve applicare al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità del PEPP e la relazione con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b)

il grado di innovazione di un PEPP, di un’attività o di una prassi;

c)

l’effetto leva di un PEPP o di una prassi;

d)

in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP.

Articolo 66

Cooperazione e coerenza

1.   Ogni autorità competente contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione.

2.   Le autorità competenti cooperano tra loro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), alla direttiva 2009/65/CE, alla direttiva 2009/138/CE, alla direttiva 2011/61/UE, alla direttiva 2014/65/UE, alla direttiva (UE) 2016/97 e alla direttiva (UE) 2016/2341.

3.   Le autorità competenti e l’EIOPA collaborano tra di loro, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, nell’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, in particolare per individuare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

5.   Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i dettagli della cooperazione e dello scambio delle informazioni, unitamente alle disposizioni sulla presentazione delle summenzionate informazioni in un formato standardizzato che consenta raffronti.

L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO X

SANZIONI

Articolo 67

Sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1.   Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza delle autorità competenti e del diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme in merito alle sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti adeguati applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire la loro applicazione. Le sanzioni amministrative e le altre misure previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non adottare norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.

Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’EIOPA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’EIOPA di tutte le successive modifiche.

2.   Le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano quanto meno nelle situazioni in cui:

a)

l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ha ottenuto la registrazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 6 e 7;

b)

l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» senza la necessaria registrazione;

c)

il fornitore di PEPP non ha fornito il servizio di portabilità in violazione degli articoli 18 e 19 o le informazioni relative a tale servizio ai sensi degli articoli 20 e 21, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articoli 48 e 50, e al capo VII;

d)

il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’articolo 48.

3.   Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 69;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

d)

per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

e)

per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;

f)

per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;

g)

sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f).

4.   Le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o degli altri provvedimenti di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3 sono motivate e soggette a ricorso giurisdizionale.

5.   Nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 3, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare, nei casi transfrontalieri, possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti.

Articolo 68

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti

1.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’articolo 67 in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:

a)

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;

d)

l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

g)

precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 69

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti

1.   Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web ufficiale, senza indebito ritardo, le decisioni di imporre sanzioni amministrative o di adottare altri provvedimenti per violazione del presente regolamento dopo la comunicazione al destinatario.

2.   La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sugli altri provvedimenti imposti.

3.   Quando ritengono, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono a:

a)

differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione,

b)

pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure

c)

non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto a misure ritenute di natura minore.

4.   Se la sanzione amministrative o un altro provvedimento sono pubblicati in forma anonima conformemente al paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata. Quando la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento di altro tipo è oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le autorità competenti aggiungono immediatamente tale informazione sul proprio sito web ufficiale e qualsiasi informazione successiva sull’esito dell’impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un altro provvedimento.

5.   Le autorità competenti assicurano che le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione rimangono sui siti web ufficiali delle autorità competenti solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 70

Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti

1.   Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e agli altri provvedimenti imposti ma non pubblicati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso gli stessi e il relativo esito.

2.   Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e a tutti gli altri provvedimenti imposti ai sensi dell’articolo 67.

L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.

3.   Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, le loro autorità competenti forniscono all’EIOPA, su base annua, dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali avviate e le sanzioni penali imposte. L’EIOPA pubblica in una relazione annuale i dati resi anonimi relativi alle sanzioni penali imposte.

4.   Le autorità competenti, quando rendono pubblica una sanzione amministrativa, un altro provvedimento o una sanzione penale, ne danno contestualmente comunicazione all’EIOPA.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP, i distributori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell’EIOPA ai fini del presente regolamento, l’EIOPA si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 72

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 40, paragrafo 9, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 65, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 9, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 65, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 73

Valutazione e relazione

1.   Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell’EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   La relazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:

a)

il funzionamento della procedura di registrazione dei PEPP conformemente al capo II;

b)

la portabilità, in particolare i sottoconti a disposizione dei risparmiatori in PEPP e la possibilità per i risparmiatori di continuare a effettuare versamenti sull’ultimo sottoconto aperto, conformemente all’articolo 20, paragrafi 3 e 4;

c)

lo sviluppo di partenariati;

d)

il funzionamento del servizio di trasferimento e l’ammontare delle commissioni e degli oneri;

e)

il livello di penetrazione del mercato del PEPP e l’impatto del presente regolamento sugli schemi pensionistici in Europa, tra cui la sostituzione dei prodotti esistenti e la diffusione del PEPP di base;

f)

la procedura di reclamo;

g)

l’integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP;

h)

il livello delle commissioni, degli oneri e delle spese sostenute direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP, compresa una valutazione di eventuali carenze del mercato;

i)

l’osservanza, da parte dei distributori di PEPP, del presente regolamento e della normativa settoriale applicabile;

j)

l’applicazione delle diverse tecniche di attenuazione del rischio utilizzate dai fornitori di PEPP;

k)

la fornitura del PEPP nell’ambito della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento;

l)

l’opportunità di divulgare informazioni sui risultati passati del prodotto ai potenziali risparmiatori in PEPP, tenendo conto delle informazioni per gli scenari di performance che saranno incluse nel PEPP;

m)

l’adeguatezza o meno della consulenza fornita ai risparmiatori in PEPP, in particolare in merito alle possibili forme di erogazione.

La valutazione di cui alla lettera e) del primo comma tiene conto dei motivi della mancata apertura di sottoconti in determinati Stati membri e analizza i progressi e gli sforzi compiuti dai fornitori di PEPP per sviluppare soluzioni tecniche per l’apertura di sottoconti.

3.   La Commissione istituisce con i pertinenti portatori d’interesse un gruppo incaricato di monitorare costantemente l’evoluzione e l’attuazione dei PEPP. Il gruppo comprende almeno l’EIOPA, le autorità competenti, rappresentanti del settore e dei consumatori ed esperti indipendenti.

Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolte dall’EIOPA.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 139.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 24.

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(5)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(6)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(10)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(18)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(19)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(20)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(21)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(22)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(23)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/64


REGOLAMENTO (UE) 2019/1239 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di accettare l’adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell’Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un’interfaccia unica, per agevolare e rendere più efficienti i trasporti marittimi.

(2)

I trasporti marittimi costituiscono la colonna portante del commercio e delle comunicazioni sia all’interno del mercato unico che al di fuori di esso. Per agevolare i trasporti marittimi, oltre che per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, è opportuno armonizzare e semplificare ulteriormente le procedure di informazione per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione dagli atti giuridici dell’Unione, e dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri; è inoltre opportuno che dette procedure siano tecnologicamente neutre e promuovano soluzioni di dichiarazione adeguate alle esigenze future.

(3)

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno spesso invocato maggiore interoperabilità nonché una comunicazione e flussi di informazione più completi e di facile utilizzo per migliorare il funzionamento del mercato interno e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

(4)

L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire norme armonizzate per fornire le informazioni richieste per gli scali nei porti, in particolare garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a ciascuna interfaccia unica marittima nazionale nello stesso modo. Il presente regolamento mira inoltre ad agevolare la trasmissione delle informazioni tra i dichiaranti, le autorità competenti, i prestatori di servizi portuali del porto di scalo e gli altri Stati membri. L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare i tempi o la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull’archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o dell’Unione.

(5)

L’interfaccia unica marittima nazionale esistente in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conservata come base per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile. L’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe rappresentare un punto d’accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati presso i dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti e ai prestatori di servizi portuali.

(6)

Al fine di rafforzare l’efficienza delle interfacce uniche marittime nazionali e di prepararsi ai futuri sviluppi, negli Stati membri dovrebbe essere possibile mantenere le modalità attuali o introdurne di nuove per utilizzare l’interfaccia unica marittima nazionale ai fini della comunicazione di informazioni analoghe per altri modi di trasporto.

(7)

I front-end delle suddette interfacce uniche marittime nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione dovrebbe essere ottenuta con l’uso, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire il modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e in modo tempestivo il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare tale modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità, dal momento che lo sviluppo delle tecnologie digitali procede a ritmo sostenuto e qualsiasi soluzione tecnologica potrebbe rapidamente rivelarsi superata alla luce di nuovi sviluppi.

(8)

Altri canali di dichiarazione messi a disposizione dagli Stati membri e dai prestatori di servizi, come i sistemi per gli operatori portuali, potrebbero essere mantenuti quali punti di accesso facoltativi per le dichiarazioni e dovrebbero poter fungere da fornitori di servizi di dati.

(9)

Al fine di non imporre oneri amministrativi sproporzionati agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi, tali Stati membri dovrebbero essere esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale. Ciò significa che, fintanto che si avvarranno di tale esenzione, detti Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi legati allo sviluppo, all’istituzione, al funzionamento e alla messa a disposizione di un’interfaccia unica marittima nazionale.

(10)

Le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero contenere un’interfaccia grafica utente di facile utilizzo dotata di funzionalità comuni per le dichiarazioni manuali da parte dei dichiaranti. Gli Stati membri dovrebbero offrire l’interfaccia grafica utente per l’inserimento manuale di dati da parte dei dichiaranti anche come modo per caricare i fogli elettronici digitali armonizzati. Oltre a garantire le funzionalità comuni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare gli sforzi per far sì che l’esperienza utente delle interfacce grafiche utente sia il più possibile simile.

(11)

Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l’efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione mediante atti di esecuzione. Ciò dovrebbe lasciare agli attori del mercato la flessibilità necessaria per sviluppare nuove tecnologie digitali; inoltre si dovrebbe tener conto delle nuove tecnologie nella revisione del presente regolamento.

(12)

È opportuno fornire ai dichiaranti sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e i requisiti tecnici relativi all’utilizzo dell’interfaccia unica marittima nazionale, tramite siti web nazionali di agevole accesso e utilizzo con standard di grafica «look and feel» comuni.

(13)

La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL») (4) stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. È tuttavia possibile che le condizioni locali richiedano informazioni specifiche per garantire la sicurezza della navigazione.

(14)

Per garantire il funzionamento dell’EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Al momento di stabilire la serie di dati EMSWe, la Commissione dovrebbe tenere conto dei lavori pertinenti condotti a livello internazionale. Dal momento che l’ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all’altro, l’interfaccia unica marittima nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro.

(15)

In circostanze eccezionali, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari. Tali circostanze eccezionali possono presentarsi, ad esempio, qualora via sia un’urgente necessità di proteggere l’ordine e la sicurezza interni o far fronte a una minaccia grave per la salute umana o animale o per l’ambiente. È opportuno interpretare la nozione di «circostanze eccezionali» in maniera rigorosa.

(16)

Gli obblighi di dichiarazione pertinenti contenuti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali dovrebbero essere elencati nell’allegato del presente regolamento. Tali obblighi di dichiarazione dovrebbero formare la base per la costituzione della serie di dati EMSWe generale. L’allegato dovrebbe inoltre fare riferimento alle pertinenti categorie di obblighi di dichiarazione a livello nazionale; gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla Commissione di modificare la serie di dati EMSWe in base agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e dai requisiti nazionali. Gli atti giuridici dell’Unione che modificano la serie di dati EMSWe sulla base di un obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa e dai requisiti nazionali dovrebbe contenere un esplicito riferimento a tale normativa e tali requisiti nazionali.

(17)

Ogniqualvolta le informazioni contenute nell’interfaccia unica marittima nazionale sono distribuite alle autorità competenti, la loro trasmissione dovrebbe rispettare codici, formati e requisiti comuni in materia di dati per le formalità e gli obblighi di dichiarazione previsti dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato; inoltre, tale trasmissione dovrebbe essere effettuata attraverso i sistemi informatici ivi indicati, come i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(18)

L’attuazione del presente regolamento dovrebbe tener conto dei sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e dell’Unione, che dovrebbero continuare ad agevolare lo scambio e la distribuzione tra gli Stati membri delle informazioni ricevute tramite l’interfaccia unica marittima nazionale, ai sensi della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(19)

I porti non sono la destinazione finale delle merci. L’efficienza degli scali delle navi nei porti incide sull’intera catena logistica relativa al trasporto di merci e passeggeri da e verso i porti. Per garantire l’interoperabilità, la multimodalità e un’agevole integrazione dei trasporti marittimi nell’intera catena logistica e per facilitare altri modi di trasporto, le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero permettere lo scambio di informazioni pertinenti, come gli orari di arrivo e di partenza, con quadri analoghi elaborati per altri modi di trasporto.

(20)

Per migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dai dichiaranti all’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbero essere condivise anche con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali, se ciò è consentito dal dichiarante e tenendo conto della necessità di rispettare la riservatezza, gli elementi commerciali sensibili e i vincoli giuridici. Il presente regolamento intende migliorare il trattamento dei dati sulla scorta del principio una tantum nell’adempimento degli obblighi di dichiarazione.

(21)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione devono essere munite di una dichiarazione sommaria di entrata, da presentare alle autorità doganali per via elettronica. Considerata l’importanza delle informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata per la gestione dei rischi finanziari e per la sicurezza, è in via di elaborazione un sistema elettronico specifico per la presentazione e la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata nel territorio doganale dell’Unione. Non sarà quindi possibile presentare una dichiarazione sommaria di entrata attraverso il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni. Tuttavia, dal momento che alcuni elementi di dati presentati con la dichiarazione sommaria di entrata sono richiesti anche per l’adempimento di altri obblighi di dichiarazioni doganali e marittime quando una nave fa scalo in un porto dell’Unione, l’EMSWe dovrebbe essere in grado di trattare gli elementi di dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata. Si dovrebbe prevedere anche la possibilità che l’interfaccia unica marittima nazionale reperisca informazioni pertinenti che sono state già presentate attraverso la dichiarazione sommaria di entrata.

(22)

Nell’ottica di armonizzare completamente i requisiti di dichiarazione, è opportuno garantire la cooperazione tra le autorità doganali, le autorità marittime e le altre autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione. I coordinatori nazionali con responsabilità specifiche dovrebbero agevolare l’efficacia di tale cooperazione e il corretto funzionamento delle interfacce uniche marittime nazionali.

(23)

È necessario predisporre banche dati comuni per consentire il riutilizzo delle informazioni fornite tramite le interfacce uniche marittime nazionali e agevolare la presentazione delle informazioni da parte dei dichiaranti. Una banca dati EMSWe per le navi dovrebbe includere un elenco di riferimento dei dettagli delle navi e delle loro esenzioni in materia di dichiarazioni, così come sono segnalate nella rispettiv a interfaccia unica marittima nazionale. Per facilitare la presentazione di informazioni da parte dei dichiaranti, dovrebbe essere istituita una banca dati comune dei siti che contenga un elenco di riferimento dei codici dei siti comprendente il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE), i codici specifici SafeSeaNet, e i codici degli impianti portuali registrati nel sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Inoltre, dovrebbe essere istituita una banca dati Hazmat comune che contenga un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate all’interfaccia unica marittim a nazionale ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

(24)

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle autorità competenti dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(25)

L’EMSWe e le interfacce uniche marittime nazionali non dovrebbero introdurre alcun nuovo motivo per il trattamento dei dati personali oltre a quelli richiesti per il proprio funzionamento, e non dovrebbero essere utilizzate per concedere nuovi diritti di accesso a dati personali.

(26)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardo all’integrazione del presente regolamento istituendo e modificando la serie di dati EMSWe e determinando le definizioni, le categorie e le specifiche dei dati per gli elementi di dati, e con riguardo alla modifica dell’allegato per inserirvi obblighi di dichiarazione vigenti a livello nazionale, oltre che per tenere conto di eventuali nuovi obblighi di dichiarazione adottati mediante atti giuridici dell’Unione. La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei codici, dei formati e dei requisiti comuni in materia di dati stabiliti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali ed elencati nell’allegato. È di particolare importanza che durante l’attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)

Al momento della preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(29)

In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati delle interfacce uniche marittime nazionali. È opportuno inoltre attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche tecniche, norme e procedure per i servizi comuni dell’EMSWe.

(30)

È opportuno che il presente regolamento si basi sul regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce le condizioni che consentono agli utenti di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ai servizi pubblici online in contesti transfrontalieri.

(31)

È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l’efficacia del presente regolamento rispetto ai suoi obiettivi. La Commissione dovrebbe altresì valutare, tra le altre opzioni, il valore aggiunto dell’introduzione di un sistema di dichiarazione europeo centralizzato e armonizzato, come un’interfaccia centrale delle dichiarazioni.

(32)

È quindi opportuno abrogare la direttiva 2010/65/UE, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

(33)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile dotato di interfacce armonizzate per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «sistema di interfaccia unica marittima europea» (European Maritime Single Window environment - «EMSWe»): il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione; il sistema consiste di una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprende gli scambi di dati attraverso SafeSeaNet e altri sistemi pertinenti nonché i servizi comuni per la gestione del registro degli utenti e dell’accesso, l’indirizzamento, l’identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti e sulla salute;

2)   «nave»: qualsiasi nave o unità marittima operante nell’ambiente marino e soggetta a un obbligo di dichiarazione specifico elencato nell’allegato;

3)   «interfaccia unica marittima nazionale»: una piattaforma tecnica di ricezione, scambio e trasmissione elettronici delle informazioni per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, istituita e fatta funzionare a livello nazionale, comprendente una gestione dei diritti di accesso definita congiuntamente, un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e un’interfaccia grafica utente per la comunicazione con i dichiaranti, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione che consente la comunicazione ai dichiaranti di messaggi o conferme riguardanti la più ampia gamma di decisioni prese da tutte le autorità competenti partecipanti, e che potrebbe consentire anche, ove applicabile, la connessione con altri mezzi di dichiarazione;

4)   «modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni»: una componente middleware dell’interfaccia unica marittima nazionale attraverso cui il sistema d’informazione utilizzato dal dichiarante e la pertinente interfaccia unica marittima nazionale possono scambiare informazioni;

5)   «obbligo di dichiarazione»: le informazioni richieste dagli atti giuridici dell’Unione e internazionali elencati nell’allegato, nonché dalle normative e dai requisiti nazionali ivi citati, che devono essere comunicati in relazione allo scalo in un porto;

6)   «scalo in un porto»: l’arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o da un porto marittimo di uno Stato membro;

7)   «elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;

8)   «serie di dati EMSWe»: l’elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione;

9)   «interfaccia grafica utente»: un’interfaccia web per la trasmissione di dati bidirezionale utente/sistema basata sul web a un’interfaccia unica marittima nazionale, che consente ai dichiaranti di inserire i dati manualmente, tra l’altro mediante fogli elettronici digitali armonizzati e funzioni che permettono di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici, e include funzionalità e caratteristiche comuni che assicurano un flusso di navigazione comune e un’esperienza comune di caricamento dei dati per i dichiaranti;

10)   «servizio comune di indirizzamento»: un servizio supplementare volontario a disposizione dei dichiaranti per l’avvio di connessioni dati dirette da sistema a sistema tra il sistema di un dichiarante e il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni della rispettiva interfaccia unica marittima nazionale;

11)   «dichiarante»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione;

12)   «autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

13)   «fornitore di servizi di dati»: una persona fisica o giuridica che presta servizi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a un dichiarante in relazione agli obblighi di dichiarazione;

14)   «trasmissione elettronica delle informazioni»: il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer;

15)   «prestatore di servizi portuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca una o più categorie dei servizi portuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

CAPO II

SERIE DI DATI EMSWe

Articolo 3

Costituzione della serie di dati EMSWe

1.   La Commissione stabilisce e modifica la serie di dati EMSWe ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Entro il 15 febbraio 2020, gli Stati membri notificano alla Commissione gli obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali, nonché gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità della procedura di cui all’articolo 23, così da modificare l’allegato del presente regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare riferimenti alla normativa o ai requisiti nazionali, agli atti giuridici dell’Unione, internazionale o nazionale, e al fine di stabilire e modificare la serie di dati EMSWe.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 15 agosto 2021.

Come stabilito all’articolo 4, Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre o modificare elementi di dati nella serie di dati EMSWe conformemente agli obblighi di dichiarazione contenuti nella normativa e nei requisiti nazionali. Nel valutare se inserire gli elementi di dati nella serie di dati EMSW la Commissione tiene conto di preoccupazioni in materia di sicurezza nonché dei principi della convenzione FAL, segnatamente il principio di richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali mantenendo al minimo il numero delle voci.

La Commissione decide, entro tre mesi dalla richiesta, se introdurre o meno gli elementi di dati nella serie di dati EMSW. La Commissione motiva la sua decisione.

Un atto delegato che inserisce o modifica un elemento di dati nella serie di dati EMSW contiene un preciso riferimento alla normativa e ai requisiti nazionali di cui al terzo comma.

Qualora decida di non introdurre l’elemento di dati richiesto, la Commissione fornisce solide motivazioni per il suo rifiuto, con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi della convenzione FAL.

Articolo 4

Modifiche della serie di dati EMSWe

1.   Qualora uno Stato membro intenda modificare, ai sensi della normativa e dei requisiti nazionali, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo previsto durante il quale si applica l’obbligo di dichiarazione in questione.

2.   Uno Stato membro non introduce nuovi obblighi di dichiarazione a meno che tale introduzione non sia stata approvata dalla Commissione mediante la procedura di cui all’articolo 3 e la corrispondente informazione non sia stata inserita nella serie di dati EMSWe e applicata nelle interfacce armonizzate delle dichiarazioni.

3.   La Commissione valuta la necessità di modificare la serie di dati EMSWe in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3. Le modifiche alla serie di dati EMSWe sono introdotte solamente una volta all’anno, tranne in casi debitamente giustificati.

4.   In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari senza l’approvazione della Commissione, per un periodo di durata inferiore a tre mesi. Gli Stati membri notificano detti elementi di dati alla Commissione senza ritardo. La Commissione consente agli Stati membri di prorogare la richiesta di elementi di dati supplementari per ulteriori due periodi di tre mesi, se persistono le circostanze eccezionali.

Non oltre un mese prima della fine dell’ultimo periodo di tre mesi di cui al primo comma, lo Stato membro può chiedere alla Commissione che gli elementi di dati supplementari siano integrati nella serie di dati EMSWe, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3. Lo Stato membro può continuare a chiedere ai dichiaranti di fornire gli elementi di dati supplementari fino all’adozione di una decisione da parte della Commissione e, in caso di decisione positiva, fino all’attuazione della serie di dati EMSWe modificata.

CAPO III

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Interfaccia unica marittima nazionale

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un’interfaccia unica marittima nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatti salvi gli articoli 7 e 11, sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, avvalendosi del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e dell’interfaccia grafica utente di cui all’articolo 6, e ove applicabile, di altri mezzi di dichiarazione di cui all’articolo 7, al fine di mettere tali informazioni a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri nella misura necessaria a consentire a tali autorità di svolgere le loro rispettive funzioni.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento della propria interfaccia unica marittima nazionale.

Gli Stati membri possono istituire congiuntamente un’interfaccia unica marittima con uno o più altri Stati membri. Detti Stati membri designano un’interfaccia unica marittima come loro interfaccia unica marittima nazionale e restano responsabili del suo funzionamento in conformità del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale quale definita al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri garantiscono:

a)

la compatibilità dell’interfaccia unica marittima nazionale con il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e la conformità dell’interfaccia grafica utente della loro interfaccia unica marittima nazionale alle funzionalità comuni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2;

b)

la tempestiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 6, e di eventuali aggiornamenti successivi, conformemente alle date concordate nel piano di attuazione pluriennale (PAP);

c)

una connessione con i pertinenti sistemi delle autorità competenti, per consentire il trasferimento dei dati da comunicare a quelle autorità, tramite l’interfaccia unica marittima nazionale e verso questi sistemi, conformemente alla normativa e ai requisiti nazionali e dell’Unione e nel rispetto delle specifiche tecniche di tali sistemi;

d)

la disponibilità di un helpdesk nei primi 12 mesi a decorrere dal 15 agosto 2025 e di un sito Internet della propria interfaccia unica marittima nazionale per il sostegno online contenente istruzioni chiare nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e, se del caso, in una lingua utilizzata a livello internazionale;

e)

la prestazione di una formazione adeguata e necessaria per il personale direttamente coinvolto nel funzionamento dell’interfaccia unica marittima nazionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché che le informazioni richieste arrivino alle autorità responsabili dell’applicazione della normativa in questione e siano limitate a quanto necessario a ciascuna di tali autorità. In tale contesto, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti giuridici relativi alla trasmissione di informazioni, ai sensi degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato e, se del caso, usano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’interoperabilità con i sistemi informatici usati da dette autorità.

5.   L’interfaccia unica marittima nazionale offre ai dichiaranti la possibilità tecnica di mettere a disposizione, separatamente, dei prestatori di servizi portuali del porto di destinazione un sottoinsieme predefinito di elementi di dati.

6.   Qualora uno Stato membro non richieda tutti gli elementi della serie di dati EMSWe per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, l’interfaccia unica marittima nazionale accetta presentazioni limitate agli elementi di dati richiesti da tale Stato membro. L’interfaccia unica marittima nazionale accetta inoltre presentazioni effettuate dal dichiarante e comprendenti elementi supplementari della serie di dati EMSWe; tuttavia, non ha l’obbligo di trattare né archiviare tali elementi supplementari.

7.   Gli Stati membri archiviano le informazioni presentate alla propria interfaccia unica marittima nazionale soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire l’adempimento dei requisiti indicati nel presente regolamento nonché la conformità agli atti giuridici dell’Unione, internazionali e nazionali elencati nell’allegato. Gli Stati membri cancellano tali informazioni immediatamente dopo.

8.   Gli Stati membri possono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi, stimati e reali, in un formato elettronico armonizzato a livello dell’Unione, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale. Tale obbligo non si applica alle navi che trasportano carichi sensibili quando la pubblicazione di tali informazioni potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza.

9.   Le interfacce uniche marittime nazionali hanno un indirizzo Internet uniforme.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono una struttura armonizzata del sito Internet di sostegno di cui alla lettera d) del paragrafo 3, le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui al paragrafo 8, e un formato uniforme per gli indirizzi Internet di cui al paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 6

Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche funzionali e tecniche mirano ad agevolare l’interoperabilità con le diverse tecnologie e i diversi sistemi di dichiarazione degli utenti.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2022.

2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa, entro il 15 agosto 2022, e immediatamente dopo aggiorna il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali conformemente alle specifiche di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo.

3.   La Commissione fornisce agli Stati membri il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e tutte le informazioni pertinenti affinché siano integrati nella rispettiva interfaccia unica marittima nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente nonché i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati di cui all’articolo 2, punto 9).

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che modificano le specifiche tecniche, le norme e le procedure per garantire che le interfacce armonizzate delle dichiarazioni siano aperte alle tecnologie future.

6.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 7

Altri mezzi di dichiarazione

1.   Gli Stati membri consentono ai dichiaranti di comunicare, su base volontaria, informazioni all’interfaccia unica marittima nazionale mediante fornitori di servizi di dati che rispettano i requisiti del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tali casi, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale.

3.   Gli Stati membri possono avvalersi di mezzi alternativi per la comunicazione di informazioni in caso di guasto temporaneo a uno qualsiasi dei sistemi elettronici di cui agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 12 a 17.

Articolo 8

Principio una tantum

1.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, se non diversamente stabilito dal diritto dell’Unione, gli Stati membri garantiscono che ai dichiaranti sia richiesto di fornire le informazioni di cui al presente regolamento solo una volta per ogni scalo in un porto e che i pertinenti elementi di dati della serie di dati EMSWe siano messi a disposizione e riutilizzati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di identificazione, i dettagli e le esenzioni di una nave comunicati tramite l’interfaccia unica marittima nazionale siano registrati nella banca dati EMSWe per le navi di cui all’articolo 14 e siano messi a disposizione per eventuali scali successivi nei porti dell’Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli elementi di dati della serie di dati EMSWe comunicati alla partenza da un porto nell’Unione siano messi a disposizione del dichiarante allo scopo di adempiere agli obblighi di dichiarazione all’arrivo nel porto successivo all’interno dell’Unione, a condizione che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all’Unione nel corso del viaggio. Questo paragrafo non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che la possibilità di rendere tali informazioni disponibili per tale fine sia prevista da detto regolamento.

4.   Eventuali elementi di dati pertinenti della serie di dati EMSWe ricevuti ai sensi del presente regolamento sono messi a disposizione di altre interfacce uniche marittime nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Responsabilità delle informazioni comunicate

Il dichiarante è responsabile della presentazione degli elementi di dati, in conformità dei requisiti giuridici e tecnici applicabili. Il dichiarante rimane responsabile dei dati e dell’aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo l’invio all’interfaccia unica marittima nazionale.

Articolo 10

Protezione dei dati e riservatezza

1.   Il trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

2.   Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione applicabile, per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e di altre informazioni sensibili scambiate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni aggiuntive in materia di dogane

1.   Il presente regolamento non vieta gli scambi di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri o tra le autorità doganali e gli operatori economici che utilizzano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.   Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013, compatibilmente con il diritto doganale dell’Unione, sono messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell’allegato.

3.   La Commissione adotta esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

CAPO IV

SERVIZI COMUNI

Articolo 12

Sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti

1.   La Commissione istituisce e garantisce la disponibilità di un sistema per la gestione comune del registro e dell’accesso degli utenti destinato ai dichiaranti e ai fornitori di servizi di dati che utilizzano l’interfaccia unica marittima nazionale, nonché alle autorità nazionali che accedono a tale interfaccia, nei casi in cui è necessaria un’autenticazione. Tale sistema per la gestione comune del registro e dell’accesso degli utenti prevede la registrazione unica dell’utente mediante un registro dell’Unione esistente, con riconoscimento a livello dell’Unione, gestione consolidata dell’utente e monitoraggio dell’utente a livello dell’Unione.

2.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale come responsabile dell’identificazione e della registrazione di nuovi utenti, come pure della modifica e della chiusura degli account esistenti tramite il sistema di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini dell’accesso all’interfaccia unica marittima nazionale nei diversi Stati membri, un dichiarante o un fornitore di servizi di dati registrato nel sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti è considerato registrato nell’interfaccia unica marittima nazionale in tutti gli Stati membri e opera nei limiti dei diritti di accesso concessi da ciascuno Stato membro ai sensi della normativa nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione del sistema di cui al paragrafo 1, incluse le funzionalità di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 13

Servizio comune di indirizzamento

1.   La Commissione sviluppa, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un servizio comune di indirizzamento supplementare e volontario, a condizione che il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni sia stato attuato in piena conformità dell’l’articolo 6.

2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del servizio comune di indirizzamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2024.

Articolo 14

Banca dati EMSWe per le navi

1.   Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione istituisce una banca dati EMSWe per le navi contenente le informazioni e i dettagli di identificazione della nave, nonché le registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri garantiscono la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati EMSWe per le navi, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale.

3.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati per le navi per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave nonché delle registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 15

Banca dati comune dei siti

1.   La Commissione istituisce una banca dati comune dei siti contenente un elenco di riferimento dei codici dei siti (14) e dei codici degli impianti portuali registrati nella banca dati GISIS dell’IMO.

2.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati dei siti per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

3.   Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune dei siti di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione dei codici dei siti e degli impianti portuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 16

Banca dati comune Hazmat

1.   La Commissione istituisce inoltre una banca dati comune Hazmat contenente un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

2.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati comune Hazmat per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

3.   La banca dati è collegata alle voci pertinenti della banca dati MAR-CIS creata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) riguardo alle informazioni sui pericoli e i rischi associati alle merci pericolose e inquinanti.

4.   La banca dati è utilizzata sia come riferimento sia come strumento di verifica, a livello nazionale e dell’Unione, nel corso del processo di dichiarazione tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

5.   Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune Hazmat di cui al paragrafo 1 riguardo alla raccolta, archiviazione e comunicazione delle informazioni di riferimento Hazmat. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 17

Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi

1.   La Commissione mette a disposizione una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi che sia in grado di ricevere e archiviare i dati relativi alle dichiarazioni marittime di sanità ai sensi dell’articolo 37 del regolamento sanitario internazionale 2005 (RSI). I dati di carattere personale relativi a persone malate a bordo della nave non sono archiviati in tale banca dati.

Le competenti autorità sanitarie degli Stati membri hanno accesso alla banca dati ai fini della ricezione e dello scambio dei dati.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi informano la Commissione circa la rispettiva autorità nazionale responsabile della gestione degli utenti in relazione a tale banca dati, compresa la registrazione di nuovi utenti come pure la modifica e la chiusura degli account.

3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

CAPO V

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EMSWe

Articolo 18

Coordinatori nazionali

Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale competente provvista di un mandato giuridico chiaro, che agisce come coordinatore nazionale per l’EMSWe. Il coordinatore nazionale:

a)

funge da punto di contatto nazionale per gli utenti e la Commissione in merito a tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento;

b)

coordina l’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti all’interno di uno Stato membro e la loro cooperazione;

c)

coordina le attività miranti a garantire la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi di autorità competenti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 19

Piano di attuazione pluriennale

Per agevolare la tempestiva attuazione del presente regolamento e fornire meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’aggiornamento del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati dell’EMSWe, la Commissione adotta, e rivede con cadenza annuale, dopo opportune consultazioni di esperti degli Stati membri, un piano di attuazione pluriennale riveduto ogni anno, che prevede:

a)

un piano per lo sviluppo e l’aggiornamento delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni e dei relativi elementi armonizzati dell’EMSWe per i 18 mesi successivi;

b)

un piano per lo sviluppo del servizio comune di indirizzamento entro il 15 agosto 2024;

c)

date indicative per la consultazione delle pertinenti parti interessate;

d)

scadenze indicative per gli Stati membri relative alla successiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni nelle interfacce uniche marittime nazionali;

e)

scadenze indicative per lo sviluppo, da parte della Commissione, di un servizio comune di indirizzamento a seguito dell’attuazione del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni;

f)

periodi di prova in cui gli Stati membri e i dichiaranti potranno collaudare la propria connessione con eventuali nuove versioni delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni;

g)

periodi di prova per il servizio comune di indirizzamento;

h)

scadenze indicative per la graduale eliminazione delle versioni precedenti delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni per gli Stati membri e i dichiaranti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Costi

Il bilancio generale dell’Unione europea copre i costi per:

a)

lo sviluppo e la manutenzione, da parte della Commissione e dell’EMSA, degli strumenti informatici che sostengono l’attuazione del presente regolamento a livello dell’Unione;

b)

la promozione dell’EMSWe a livello dell’Unione, incluso tra le pertinenti parti interessate, e a livello delle organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 21

Cooperazione con altri servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti

Qualora altri atti giuridici dell’Unione abbiano creato servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti, la Commissione coordina le attività relative a tali servizi o sistemi, allo scopo di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.

Articolo 22

Riesame e relazioni

Gli Stati membri monitorano l’applicazione dell’EMSWe e comunicano le proprie constatazioni in una relazione alla Commissione. La relazione comprende gli indicatori seguenti:

a)

utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni;

b)

utilizzo dell’interfaccia grafica utente;

c)

uso di altri mezzi di dichiarazione a norma dell’articolo 7.

Gli Stati membri comunicano tali relazioni alla Commissione a cadenza annuale, utilizzando un modello che deve essere fornito dalla Commissione.

Entro il 15 agosto 2027 la Commissione riesamina l’applicazione del regolamento stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell’EMSWe in base alle statistiche e ai dati raccolti. La relazione di valutazione comprende, ove necessario, una valutazione delle tecnologie emergenti, che può portare a modifiche o alla sostituzione del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Quando adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per un’agevolazione digitale dei trasporti e del commercio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Abrogazione della direttiva 2010/65/UE

La direttiva 2010/65/UE è abrogata con effetto dal 15 agosto 2025.

I riferimenti alla direttiva 2010/65/UE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 2025.

3.   Le funzionalità di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e quelle relative agli obblighi di dichiarazione in materia doganale definiti nella parte A, punto 7, dell’allegato acquistano efficacia allorché diventano operativi i sistemi elettronici necessari per l’applicazione di tali obblighi di dichiarazione quali previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, conformemente al programma di lavoro stabilito dalla Commissione ai sensi degli articoli 280 e 281 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione pubblica la data in cui le condizioni del presente paragrafo sono state rispettate nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(4)  Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) («convenzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965 e modificata l’8 aprile 2016, norma 1.1.

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

(14)  «Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto».


ALLEGATO

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

A.   Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell’Unione

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità delle disposizioni indicate di seguito:

1.

Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

2.

Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

3.

Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

4.

Notifica di rifiuti e residui

Articolo 6 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

5.

Notifica di informazioni in materia di sicurezza

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Per la trasmissione degli elementi di dati previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzato il formulario che figura nell’appendice del presente allegato.

6.

Informazioni sulle persone a bordo

Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

7.

Formalità doganali

a)

Formalità all’arrivo:

Notifica dell’arrivo (articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Presentazione delle merci in dogana (articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Dichiarazione di custodia temporanea delle merci (articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Posizione doganale delle merci (articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013).

b)

Formalità alla partenza:

Posizione doganale delle merci (articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013);

Notifica di uscita (articolo 267 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Dichiarazione sommaria di uscita (articoli 271 e 272 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Notifica di riesportazione (articoli 274 e 275 del regolamento (UE) n. 952/2013).

8.

Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

Articolo 7 della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

9.

Controllo da parte dello Stato di approdo

Articolo 9 e articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

10.

Statistiche dei trasporti marittimi

Articolo 3 della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141, 6.6.2009, pag. 29).

B.   Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

1.

FAL n. 1: «Dichiarazione generale»

2.

FAL n. 2: «Dichiarazione di carico»

3.

FAL n. 3: «Dichiarazione delle provviste di bordo»

4.

FAL n. 4: «Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell’equipaggio»

5.

FAL n. 5: «Ruolo dell’equipaggio»

6.

FAL n. 6: «Elenco dei passeggeri»

7.

FAL n. 7: «Dichiarazione di merci pericolose»

8.

Dichiarazione sanitaria marittima

C.   Obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali

APPENDICE

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL’ARRIVO DELLA NAVE PER TUTTE LE NAVI ANTERIORMENTE ALL’INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

[Regola 9 del capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004]

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25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/88


REGOLAMENTO (UE) 2019/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (2), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il forte incremento di flussi migratori misti nel 2015 e nel 2016 ha messo sotto pressione i sistemi di gestione della migrazione, dell’asilo e delle frontiere, il che ha costituito una sfida per l’Unione e gli Stati membri e reso manifesta la necessità di rafforzare la politica dell’Unione in materia di migrazione al fine di ottenere una risposta europea coordinata ed efficace.

(3)

L’obiettivo della politica dell’Unione nel settore della migrazione è sostituire i flussi migratori irregolari incontrollati con percorsi sicuri e organizzati, mediante un approccio completo volto a garantire, in tutte le fasi, la gestione efficace dei flussi migratori conformemente al titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

Il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale dell’Unione. L’Unione è determinata a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, in piena conformità con il diritto internazionale. Pertanto, le misure adottate dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’attuazione del presente regolamento, in particolare nei casi che coinvolgono persone vulnerabili, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell’Unione, compresi gli articoli 2 e 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(5)

Per garantire l’efficace attuazione di tutti gli aspetti delle politiche dell’Unione in materia di immigrazione, è necessario perseguire un dialogo e una cooperazione costanti con i principali paesi terzi di origine e di transito dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Tale cooperazione, in linea con l’approccio globale delineato nell’agenda europea sulla migrazione, dovrebbe permettere una migliore gestione dell’immigrazione, comprese le partenze e i rimpatri, sostenere la capacità di raccogliere e condividere le informazioni, riguardanti tra l’altro l’accesso dei richiedenti asilo alla protezione internazionale e, ove possibile e pertinente, il reinserimento, e prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(6)

Gli strumenti di protezione comprendono le misure contenute nell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility – GAMM). Le strategie e i canali legali di immigrazione tra l’Unione e i paesi terzi dovrebbero contemplare altresì la migrazione della manodopera, i visti per gli studenti e il ricongiungimento familiare, fatte salve le competenze nazionali degli Stati membri.

(7)

Alla luce della crescente domanda di analisi e informazioni a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di risposte operative, è necessario che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione diano il loro pieno contributo di comprensione e conoscenza alla definizione di un quadro situazionale completo dei paesi terzi.

(8)

Le informazioni sulla composizione dei flussi migratori dovrebbero, ove possibile e pertinente, includere informazioni sull’età dichiarata dei migranti, sul profilo di genere e sulla famiglia e sui minori non accompagnati.

(9)

L’impiego degli attuali funzionari di collegamento europei per la migrazione nei principali paesi terzi di origine e di transito, come richiesto dai capi di Stato o di governo nelle loro conclusioni della riunione speciale tenutasi il 23 aprile 2015, è stato un primo passo verso il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi sulle questioni relative alla migrazione e l’intensificazione della cooperazione con i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri. Sulla base di questa esperienza, è opportuno prevedere che la Commissione invii funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi per periodi più lunghi, allo scopo di sostenere l’elaborazione e la realizzazione dell’azione dell’Unione in materia di migrazione e di ottimizzarne l’impatto.

(10)

L’obiettivo del presente regolamento è assicurare un migliore coordinamento e ottimizzare l’utilizzo della rete dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi dalle autorità competenti degli Stati membri, ivi comprese, ove del caso, le autorità preposte all’applicazione della legge, nonché dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione al fine di rispondere più efficacemente alle priorità dell’Unione in materia di prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare e le forme di criminalità transfrontaliera ad essa associate, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, agevolare attività di rimpatrio, riammissione e reintegrazione efficaci e dignitose, contribuire alla gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione e sostenere la gestione dell’immigrazione legale, in particolare nel settore della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza adottate dagli Stati membri e dall’Unione. Tale coordinamento dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della catena di comando e delle linee gerarchiche esistenti tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le rispettive autorità che procedono all’impiego, nonché tra gli stessi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

(11)

Basandosi sul regolamento (CE) n. 377/2004, il presente regolamento mira a far sì che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possano contribuire meglio al funzionamento di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in primo luogo mediante l’istituzione di un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione possano coordinare in modo più sistematico i compiti e ruoli dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi.

(12)

Dato che i funzionari di collegamento che si occupano di questioni legate alla migrazione sono impiegati da diverse autorità competenti e che i loro mandati e compiti possono sovrapporsi, si dovrebbe cercare di rafforzare la cooperazione tra i funzionari che operano nello stesso paese terzo o nella stessa regione. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione o dalle agenzie dell’Unione presso le missioni diplomatiche dell’Unione in un paese terzo dovrebbero agevolare e sostenere la rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in tale paese terzo. Se del caso, tali reti possono essere estese ai funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri.

(13)

L’istituzione di un solido meccanismo che assicuri un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra tutti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’ambito delle loro funzioni è fondamentale per ridurre al minimo le lacune nelle informazioni e la duplicazione dei lavori e per ottimizzare le capacità operative e l’efficacia. Un comitato direttivo dovrebbe fornire orientamenti, in linea con le priorità strategiche dell’Unione, tenendo conto delle relazioni esterne dell’Unione, e dovrebbe inoltre essere dotato dei poteri necessari, in particolare, per adottare programmi di lavoro biennali delle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, concordare azioni ad hoc su misura ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per far fronte alle priorità e alle necessità emergenti non contemplate dal programma di lavoro biennale, assegnare risorse per le attività concordate e rendere conto della loro esecuzione. Né i compiti del comitato direttivo né quelli dei facilitatori delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero incidere sulle competenze delle autorità che procedono all’impiego per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti ai rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il comitato direttivo dovrebbe tenere conto della diversità delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nonché dei pareri degli Stati membri più interessati per quanto riguarda le relazioni con particolari paesi terzi.

(14)

Il comitato direttivo dovrebbe compilare e aggiornare regolarmente un elenco dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi. Tale elenco dovrebbe includere informazioni relative all’ubicazione, alla composizione e alle attività delle varie reti, compresi i riferimenti di contatto e una sintesi dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

(15)

È opportuno promuovere l’impiego congiunto di funzionari di collegamento al fine di intensificare la cooperazione operativa e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, così come per rispondere alle esigenze a livello dell’Unione definite dal comitato direttivo. L’impiego congiunto, da parte di almeno due Stati membri, dovrebbe essere sostenuto mediante fondi dell’Unione per incoraggiare tali iniziative e fornire un valore aggiunto a tutti gli Stati membri.

(16)

È opportuno prevedere specifiche disposizioni per un’azione più estesa dell’Unione volta a rafforzare le capacità dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Tale azione di rafforzamento della capacità dovrebbe comprendere l’elaborazione di programmi comuni di formazione e corsi di formazione propedeutici all’impiego, anche in materia di diritti fondamentali, in cooperazione con le pertinenti agenzie dell’Unione, e il rafforzamento delle capacità operative delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Tali programmi di formazione dovrebbero essere facoltativi e complementari ai programmi nazionali stabiliti dalle autorità che procedono all’impiego.

(17)

Le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero evitare di duplicare il lavoro delle agenzie dell’Unione e di altri strumenti o strutture dell’Unione, ivi compreso il lavoro dei gruppi che assicurano la collaborazione locale nel quadro Schengen, e dovrebbero apportare un valore aggiunto a quanto essi già conseguono in termini di raccolta e scambio d’informazioni nel settore dell’immigrazione, concentrandosi in particolare sugli aspetti operativi. Tali reti dovrebbero operare in modo da facilitare e trasmettere informazioni provenienti da paesi terzi per sostenere le agenzie dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro compiti, in particolare nei casi in cui le agenzie dell’Unione non hanno ancora instaurato relazioni di cooperazione con i paesi terzi. A tal fine dovrebbe essere avviata una più stretta collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione competenti. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero essere sempre consapevoli del fatto che le loro azioni possono avere conseguenze in termini operativi o di reputazione per le reti locali e regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Essi dovrebbero agire di conseguenza nello svolgimento dei loro compiti.

(18)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero far sì che, se del caso e conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni nazionali, le informazioni ottenute dai funzionari di collegamento impiegati in altri Stati membri e i prodotti delle analisi strategiche e operative delle agenzie dell’Unione in materia di immigrazione illegale, rimpatrio e reintegrazione dignitosi ed effettivi, criminalità transfrontaliera o protezione internazionale e reinsediamento, pervengano effettivamente ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi, e che le informazioni fornite da funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione siano condivise con le pertinenti agenzie dell’Unione; in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum Support Office – EASO), nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici.

(19)

Al fine di assicurarne l’uso più efficace possibile, le informazioni raccolte dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero essere disponibili attraverso una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

(20)

Le informazioni raccolte dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero sostenere l’attuazione, sotto il profilo tecnico e operativo, della gestione europea integrata delle frontiere di cui al regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi nazionali di sorveglianza delle frontiere, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(21)

Dovrebbe essere possibile utilizzare le risorse a disposizione del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per sostenere le attività di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché per sostenere l’invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dagli Stati membri.

(22)

Il trattamento, ivi compreso il trasferimento, di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Quando trattano dati personali, la Commissione e le agenzie dell’Unione dovrebbero applicare il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(23)

Il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere finalizzato ad assistere il rimpatrio di cittadini di paesi terzi, a facilitare il reinsediamento delle persone che necessitano di protezione internazionale e ad attuare le misure nazionali e dell’Unione concernenti l’ammissione ai fini dell’immigrazione legale e della prevenzione e lotta all’immigrazione illegale, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Si rende pertanto necessario un quadro giuridico che riconosca il ruolo dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in questo contesto.

(24)

I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione devono poter trattare dati personali per facilitare la corretta attuazione delle procedure di rimpatrio, l’esecuzione effettiva delle decisioni di rimpatrio e il reinserimento ove opportuno e possibile. I paesi terzi di rimpatrio non sono spesso oggetto di decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l’Unione né prevedono altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dell’Unione in cooperazione con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare soggetti a un obbligo di rimpatrio, non sempre è possibile garantire che tali paesi terzi ottemperino sistematicamente all’obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i propri cittadini. Pertanto, gli accordi di riammissione, conclusi o in fase di negoziazione da parte dell’Unione o degli Stati membri, che prevedono idonee garanzie per il trasferimento di dati verso paesi terzi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. Laddove tali accordi non esistono, i dati personali dovrebbero essere trasferiti da funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione ai fini dell’attuazione delle operazioni di rimpatrio dell’Unione, conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679.

(25)

In via eccezionale rispetto all’obbligo di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali alle autorità di paesi terzi ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere consentito per attuare la politica di rimpatrio dell’Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione fare ricorso alla deroga di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le condizioni stabilite in detto articolo ai fini del presente regolamento, ossia per il rimpatrio dignitoso ed effettivo dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(26)

Nell’interesse delle persone interessate, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero poter trattare i dati personali delle persone che necessitano di protezione internazionale oggetto di reinsediamento e delle persone che intendono migrare legalmente nell’Unione al fine di confermarne l’identità e la cittadinanza. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione operano in un contesto in cui è probabile che acquisiscano importanti conoscenze sulle attività delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico dei migranti e nella tratta di esseri umani. Pertanto, essi dovrebbero anche essere in grado di condividere i dati personali trattati nell’esercizio delle loro funzioni con le autorità preposte all’applicazione della legge e nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, purché i dati personali in questione siano necessari a fini di prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare oppure a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento del traffico di migranti o della tratta di esseri umani.

(27)

L’obiettivo del presente regolamento consiste nell’ottimizzare l’utilizzo della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione nei paesi terzi, allo scopo di attuare più efficacemente le priorità dell’Unione, rispettando le competenze nazionali degli Stati membri. Rientra tra tali priorità dell’Unione garantire una migliore gestione della migrazione, onde sostituire i flussi irregolari con percorsi sicuri e ben gestiti attraverso un approccio globale che affronti tutti gli aspetti dell’immigrazione, comprese la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare. Sono ulteriori priorità dell’Unione la facilitazione di rimpatrio, riammissione e reintegrazione dignitosi ed effettivi, contribuendo alla gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione, e il sostegno alla gestione dell’immigrazione regolare o dei regimi di protezione internazionale. Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle sue dimensioni e degli effetti in tutta l’Unione può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(29)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (12).

(30)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A ed E, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(31)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(32)

Il 1° ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende partecipare all’adozione del presente regolamento. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto protocollo, il 31 gennaio 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di non partecipare più ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004. Su tale base, il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha deciso (15) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la decisione 2000/365/CE del Consiglio (16) e il punto 6 dell’allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio (17) cesseranno di applicarsi al Regno Unito per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva.

(33)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (18).

(34)

La partecipazione dell’Irlanda al presente regolamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE riguarda le responsabilità dell’Unione relative all’adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen volte a combattere l’organizzazione dell’immigrazione illegale cui partecipa l’Irlanda.

(35)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri, dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione in paesi terzi, attraverso la creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Il presente regolamento lascia impregiudicati la responsabilità delle autorità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie dell’Unione di definire la portata e l’attribuzione dei compiti e le linee gerarchiche dei loro rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono nell’ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù del diritto dell’Unione e nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione»: un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni;

2)   «impiegato all’estero»: impiegato in un paese terzo, per un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’autorità competente, presso una delle seguenti entità:

a)

missione diplomatica di uno Stato membro;

b)

autorità competenti di un paese terzo;

c)

organizzazione internazionale;

d)

missione diplomatica dell’Unione;

3)   «dati personali»: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

4)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, punto 3), della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 3

Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione assolvono i loro compiti nell’ambito delle loro responsabilità stabilite dalle autorità che procedono all’impiego e conformemente alle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nel diritto dell’Unione e nazionale e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i loro compiti nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di diritti umani. Essi prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili e tengono conto della dimensione di genere dei flussi migratori.

3.   Ciascuna autorità che procede all’impiego provvede a che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dei paesi terzi, comprese, se del caso, le autorità locali, e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese terzo, incluse le organizzazioni internazionali, segnatamente allo scopo di attuare il presente regolamento.

4.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione raccolgono informazioni destinate all’uso a livello operativo, a livello strategico o a entrambi i livelli. Le informazioni raccolte ai sensi del presente paragrafo sono raccolte in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, e non contengono dati personali fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Tali informazioni riguardano in particolare le seguenti questioni:

a)

la gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione;

b)

flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio, compresa, ove possibile e pertinente, la composizione dei flussi migratori e la destinazione prevista dei migranti;

c)

rotte utilizzate dai flussi migratori provenienti dal paese terzo o in transito sul suo territorio per raggiungere i territori degli Stati membri;

d)

esistenza, attività e modus operandi di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie;

e)

incidenti e avvenimenti che potenzialmente costituiscono o causano nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi migratori;

f)

metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità e documenti di viaggio;

g)

modalità e mezzi per prestare assistenza alle autorità nei paesi terzi ai fini della prevenzione dei flussi di immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio;

h)

misure antecedenti alla partenza disponibili per gli immigrati nei paesi di origine o nei paesi terzi di accoglienza a sostegno di un’efficace integrazione in seguito all’arrivo legale negli Stati membri;

i)

modalità e mezzi per facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione;

j)

l’accesso effettivo alla protezione posta in essere dal paese terzo, anche a favore delle persone vulnerabili;

k)

strategie e canali di immigrazione legale esistenti e possibili in futuro tra l’Unione e i paesi terzi, tenendo conto delle competenze e delle esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri, nonché del reinsediamento e di altri strumenti di protezione;

l)

capacità, competenze, strategie politiche, legislazione e prassi giuridiche di paesi terzi e di portatori di interesse, comprese, ove possibile e pertinente, informazioni sui centri di accoglienza e di trattenimento e sulle loro condizioni, attinenti alle questioni di cui alle lettere da a) a k).

5.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si coordinano tra loro e con i portatori di interessi pertinenti relativamente alla prestazione delle loro attività di rafforzamento delle capacità destinate alle autorità e ad altri portatori di interessi nei paesi terzi.

6.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono fornire assistenza, tenendo conto delle loro competenze e formazione, per:

a)

accertare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, nonché contribuire al loro reinserimento ove opportuno e possibile;

b)

confermare l’identità delle persone che necessitano di protezione internazionale al fine di facilitarne il reinsediamento nell’Unione, anche fornendo loro, se possibile, informazioni e sostegno adeguati prima della partenza;

c)

confermare l’identità e facilitare l’attuazione delle misure dell’Unione e nazionali per l’ammissione degli immigrati legali;

d)

condividere le informazioni ottenute nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e con le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità preposte all’applicazione della legge, al fine di prevenire e individuare l’immigrazione illegale e al fine della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Articolo 4

Comunicazione dell’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   Gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione comunicano al comitato direttivo istituito all’articolo 7 i loro piani di impiego e l’impiego effettivo di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, comprese la descrizione dei loro compiti e la durata del loro impiego.

Le relazioni sulle attività di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendono una ricognizione dell’impiego dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sulla piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9.

Articolo 5

Creazione di reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nello stesso paese o nella stessa regione costituiscono tra loro reti locali o regionali di cooperazione e cooperano, se e quando opportuno, con i funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri. Nell’ambito di tali reti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, in particolare:

a)

si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario;

b)

scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9;

c)

scambiano informazioni, ove opportuno, sulle esperienze in materia di accesso alla protezione internazionale;

d)

laddove opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali;

e)

partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti, anche in materia di diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali o accesso alla protezione internazionale in paesi terzi;

f)

organizzano, se del caso, sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese terzo;

g)

adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio;

h)

stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese terzo e nei paesi terzi limitrofi.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui la Commissione non impiega funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalle agenzie dell’Unione facilitano e sostengono le reti di cui al paragrafo 1. Nelle aree in cui né la Commissione né le agenzie dell’Unione impiegano funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione facilita la rete, come concordato dai membri della rete.

3.   Il comitato direttivo è informato senza indebito ritardo della nomina del facilitatore di rete designato o della mancata designazione di un facilitatore.

Articolo 6

Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

1.   Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati in un paese terzo o presso un’organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro Stato membro o di altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro, sulla base delle competenze e della formazione.

3.   Se due o più Stati membri impiegano congiuntamente un funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione, tali Stati membri possono beneficiare di un sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 7

Comitato direttivo

1.   È istituito un comitato direttivo per la rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

2.   Il comitato direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione, un rappresentante dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, un rappresentante di Europol e un rappresentante dell’EASO. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del comitato direttivo e un supplente che rappresenti il primo in caso di assenza. I membri del comitato direttivo sono nominati in particolare sulla base della loro esperienza e competenza nella gestione di reti di funzionari di collegamento.

3.   I paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al comitato direttivo e designano un rappresentante ciascuno come membro senza diritto di voto. Essi sono autorizzati a esprimere il loro parere su tutte le questioni discusse e sulle decisioni prese dal comitato direttivo.

Quando adotta decisioni su questioni riguardanti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati da paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il comitato direttivo tiene debitamente conto delle opinioni espresse dai rappresentanti di tali paesi.

4.   Esperti, rappresentanti delle autorità nazionali, delle organizzazioni internazionali e di istituzioni, organi e organismi competenti dell’Unione che non sono membri del comitato direttivo possono essere invitati dal comitato direttivo a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori.

5.   Il comitato direttivo può organizzare riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.

6.   Un rappresentante della Commissione funge da presidente del comitato direttivo. Il presidente:

a)

assicura la continuità e organizza i lavori del comitato direttivo, compresi il sostegno alla preparazione del programma di lavoro biennale e della relazione biennale sulle attività;

b)

presta consulenza al comitato direttivo per assicurare che le attività collettive concordate siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture pertinenti dell’Unione e riflettano le priorità dell’Unione nel settore della migrazione;

c)

convoca le riunioni del comitato direttivo.

Per conseguire gli obiettivi del comitato direttivo, il presidente è assistito da un segretariato.

7.   Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.

8.   Il comitato direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri aventi diritto di voto.

9.   Le decisioni adottate dal comitato direttivo sono comunicate ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dalle rispettive autorità che procedono all’impiego.

Articolo 8

Compiti del comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del presidente, entro tre mesi dalla sua prima riunione. Il regolamento interno stabilisce nel dettaglio le modalità di voto. Il regolamento interno include, in particolare, le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

2.   In considerazione delle priorità dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento, e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività, basandosi su una panoramica completa della situazione e sulle analisi fornite dalle pertinenti agenzie dell’Unione:

a)

stabilire le priorità e pianificare le attività mediante l’adozione di un programma di lavoro biennale che indichi le risorse necessarie per sostenere tale lavoro;

b)

riesaminare periodicamente l’attuazione delle proprie attività al fine di proporre modifiche da apportare al programma di lavoro biennale se del caso e riguardo alla nomina dei facilitatori di rete e ai progressi realizzati dalle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nella loro cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi;

c)

adottare la relazione biennale sulle attività, inclusa la ricognizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, preparata dal presidente del comitato direttivo;

d)

aggiornare l’elenco degli impieghi di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione prima di ciascuna riunione del comitato direttivo;

e)

individuare le lacune negli impieghi e delineare possibilità per l’impiego di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

Il comitato direttivo trasmette i documenti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e c), al Parlamento europeo.

3.   In considerazione delle esigenze operative dell’Unione nel settore dell’immigrazione e nell’ambito dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, come definiti nel presente regolamento e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a)

concordare azioni ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione;

b)

monitorare la disponibilità di informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le agenzie dell’Unione, e formulare raccomandazioni per le azioni eventualmente necessarie;

c)

sostenere lo sviluppo delle competenze dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, anche mediante la definizione di programmi comuni di formazione supplementari e facoltativi, attività di formazione propedeutiche all’impiego, orientamenti sul rispetto dei diritti fondamentali nelle loro attività, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, e l’organizzazione di seminari congiunti su temi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tenendo conto degli strumenti di formazione sviluppati dalle pertinenti agenzie dell’Unione o da altre organizzazioni internazionali;

d)

assicurare che le informazioni siano scambiate tramite la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea di cui all’articolo 9.

4.   Per l’esecuzione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono ricevere il sostegno finanziario dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 9

Piattaforma per lo scambio di informazioni

1.   Ai fini dei rispettivi compiti, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, i membri del comitato direttivo e i facilitatori di rete di cui all’articolo 5, paragrafo 2, provvedono a che tutte le informazioni e le statistiche siano caricate su una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea e scambiate tramite la stessa. Tale piattaforma è creata dalla Commissione in accordo con il comitato direttivo ed è gestita dalla Commissione.

Non è consentito alcuno scambio di informazioni operative di polizia di natura strettamente riservata attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea.

2.   Le informazioni che devono essere scambiate mediante la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

le relazioni, i documenti e i prodotti analitici pertinenti concordati dal comitato direttivo a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

b)

i programmi di lavoro biennali, le relazioni di attività biennali e il risultato delle attività e dei compiti ad hoc delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

c)

l’elenco aggiornato dei membri del comitato direttivo;

d)

l’elenco aggiornato degli estremi dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi, corredato di nominativi, sedi dell’impiego e regione di competenza, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;

e)

altri documenti pertinenti relativi alle attività e alle decisioni del comitato direttivo.

3.   Con l’eccezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), le informazioni scambiate attraverso la piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea non contengono dati personali né link che consentano un accesso diretto o indiretto a quei dati. L’accesso ai dati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), è limitato ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, ai membri del comitato direttivo e al personale debitamente autorizzato ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo ha accesso ad alcune parti della piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea, come stabilito dal comitato direttivo nel suo regolamento interno e conformemente alle norme e alla legislazione applicabili dell’Unione e nazionali.

Articolo 10

Trattamento di dati personali

1.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono i propri compiti conformemente alle norme dell’Unione e nazionali in materia di tutela dei dati personali, nonché alle norme contenute negli accordi internazionali conclusi con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.   I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono trattare dati personali ai fini dei compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6. Tali dati personali sono cancellati quando non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

3.   I dati personali trattati a norma del paragrafo 2 possono includere:

a)

dati biometrici o dati biografici se necessari per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati elementi di prova o elementi di prova prima facie della cittadinanza;

b)

elenchi di passeggeri dei voli di rimpatrio e altri mezzi di trasporto verso paesi terzi

c)

dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’ammissione alla migrazione legale;

d)

dati biometrici o dati biografici per confermare l’identità e la cittadinanza di cittadini dei paesi terzi che necessitano di protezione internazionale ai fini del reinsediamento;

e)

dati biometrici, biografici e dati personali di altra natura necessari per accertare l’identità di una persona e per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché dati personali relativi ai modi operandi delle reti criminali, i mezzi di trasporto utilizzati, il coinvolgimento di intermediari e i flussi finanziari.

I dati di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), sono trattati al solo scopo dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera d).

4.   La condivisione di dati personali è rigorosamente limitata a quanto è necessario ai fini del presente regolamento.

5.   Il trasferimento di dati personali da parte di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione a paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo è effettuato conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 11

Cooperazione consolare

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute nel regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 12

Rendicontazione

1.   Cinque anni dopo la data di adozione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri e le competenti agenzie dell’Unione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione sull’applicazione del regolamento.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(5)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(15)  Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 7).

(16)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(17)  Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(18)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(19)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio

(GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 377/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, punto 1, parte finale

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)

Article 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 7

Articolo 11

Allegato I

Allegato II


25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/105


REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.

(2)

Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP. Una valutazione dell’attuale struttura regolamentare relativa alle misure tecniche ha dimostrato che probabilmente non sarà possibile conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l’efficacia delle misure tecniche, puntando in particolare sull’adeguamento della struttura di governance.

(3)

È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire, dal un lato, norme generali che siano applicabili in tutte le acque dell’Unione e, dall’altro, prevedere l’adozione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l’utilizzo degli attrezzi da pesca, e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri – fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera – sia ai pescherecci dell’Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre applicarsi, rispetto ai pescherecci dell’Unione e ai cittadini degli Stati membri, in acque non appartenenti all’Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

(6)

Quando pertinente, misure tecniche dovrebbero applicarsi alla pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.

(7)

Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare le catture indesiderate. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini e, in particolare, su specie e habitat sensibili, anche ricorrendo, se del caso, a incentivi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6), dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(9)

Al fine di valutare l’efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, in particolare le catture di specie marine di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il livello di catture accidentali di specie sensibili e l’estensione dei fondali marini in cui gli habitat risentono negativamente delle attività di pesca. Tali target dovrebbero conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell’Unione in materia ambientale- in particolare la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e alle migliori pratiche internazionali.

(10)

Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.

(11)

È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l’uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Non dovrebbe essere permesso vendere, esporre o mettere in vendita le specie marine catturate utilizzando tali attrezzi o metodi laddove essi siano vietati ai sensi del presente regolamento.

(12)

L’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbe rimanere possibile per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2021, a determinate condizioni rigorose.

(13)

Alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all’uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.

(14)

Al fine di limitare l’uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all’uso di tali attrezzi da pesca.

(15)

Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j e 7k e nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27° O in acque di profondità superiore a 200 m quale indicata sulle carte nautiche, fatte salve determinate deroghe.

(16)

Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.

(17)

Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.

(18)

Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell’Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come nella zona di regolamentazione NEAFC, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all’uso di reti a strascico.

(19)

Analoghe restrizioni dovrebbero poter essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici.

(20)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione onde garantire la protezione del novellame di specie marine e per creare zone di ricostituzione degli stock ittici.

(21)

È opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero poter realizzare progetti pilota volti a vagliare soluzioni per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Laddove i risultati di tali progetti o i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per definire misure tecniche che riducano tali catture.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe definire norme di base per ogni bacino marittimo. Tali norme di base derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche diverse da tali norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nel regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di prove scientifiche.

(25)

Tali misure tecniche regionali dovrebbero come minimo produrre benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti a quelli previsti dalle norme di base per quanto riguarda, in particolare, i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.

(26)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie le cui caratteristiche differiscano dalle dimensioni di maglia previste dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali misure presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.

(27)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a zone di limitazione della pesca per la tutela delle aggregazioni di novellame e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire gli obiettivi, l’estensione geografica, la durata dei fermi, nonché le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio nelle loro raccomandazioni comuni

(28)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare siano rispettati gli obiettivi della PCP, facendo in modo che venga garantita la protezione del novellame di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(29)

La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle specie sensibili, delle aggregazioni di novellame o di riproduttori dovrebbe essere permessa come un’opzione da sviluppare attraverso la regionalizzazione. Le condizioni per istituire tali aree, compresa l’estensione geografica e la durata dei fermi, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.

(30)

Sulla base di una valutazione dell’impatto di attrezzi innovativi, le raccomandazioni comuni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di tali attrezzi. È opportuno che l’uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

(31)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri siano autorizzati a elaborare ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l’impatto della pesca su tali specie e habitat. Qualora i dati scientifici evidenziassero l’esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di specie e habitat sensibili, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella zona considerata. In particolare, tali restrizioni potrebbero essere applicate all’utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di specie sensibili.

(32)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 consente di istituire piani temporanei in materia di rigetti per l’attuazione dell’obbligo di sbarco, in assenza di piani pluriennali per il tipo di pesca in questione. Nell’ambito di tali piani dovrebbe essere consentita la definizione di misure tecniche che siano strettamente connesse all’attuazione dell’obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate.

(33)

Dovrebbe essere possibile realizzare progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti. Tali progetti potrebbero prevedere deroghe alle norme in materia di dimensioni di maglia di definite nel presente regolamento, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei target del presente regolamento.

(34)

È opportuno che nel presente regolamento siano incluse disposizioni relative a misure tecniche adottate dalla NEAFC.

(35)

Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica o le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le misure tecniche previste nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tali attività. In particolare, le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica che richiedano una simile deroga alle misure tecniche previste dal presente regolamento dovrebbero essere soggette a opportune condizioni.

(36)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di determinate misure in relazione alla pesca ricreativa, alle restrizioni relative agli attrezzi trainati, alle specie e agli habitat sensibili, all’elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, alla definizione di pesca diretta, ai progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti, nonché misure tecniche nel quadro di piani temporanei di rigetto e in relazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione, alle dimensioni di maglia, alle zone di divieto e altre misure tecniche in determinati bacini marittimi, misure di mitigazione per specie sensibili e l’elenco delle specie degli stock che costituiscono indicatori chiave. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di specifiche per i dispositivi destinati a ridurre l’usura degli attrezzi trainati, a rafforzarli o a limitare la fuoriuscita delle catture nella parte anteriore di tali attrezzi, alla definizione di specifiche per i dispositivi di selezione applicati agli attrezzi di riferimento definiti, alla definizione di specifiche per le reti da traino con impiego di impulso elettrico, alla definizione delle restrizioni in materia di costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera, e alla definizione di norme riguardanti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi a profondità comprese tra 200 e 600 m, alla definizione di norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per determinate zone di divieto o di limitazione della pesca е per quanto riguarda le caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi impiegati per tenere lontani i cetacei da reti fisse e i metodi utilizzati per ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini, rettili marini e tartarughe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(38)

Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. Tale relazione dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche, sia a livello regionale che a livello dell’Unione, abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento.

(39)

Ai fini di tale relazione si potrebbe ricorrere a opportuni indicatori di selettività, come il concetto scientifico di lunghezza di selettività ottimale (Lopt), quali strumenti di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso gli attuali obiettivi della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate. In tal senso, detti indicatori non costituiscono obiettivi vincolanti ma strumenti di monitoraggio su cui si possono basare le deliberazioni o decisioni a livello regionale. Gli indicatori, e i valori utilizzati per la loro applicazione, dovrebbero essere richiesti a organismi scientifici adeguati per una serie di stock che costituiscono indicatori chiave, e dovrebbero tener anche conto della pesca multispecifica e dei picchi di reclutamento. La Commissione potrebbe includere tali indicatori nella relazione sull’attuazione del presente regolamento. L’elenco degli stock che costituiscono indicatori chiave include le specie demersali gestite mediante limiti di cattura, tenendo conto dell’entità relativa degli sbarchi, dei rigetti e dell’importanza dell’attività di pesca per ogni bacino marittimo.

(40)

La relazione della Commissione dovrebbe fare riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto degli attrezzi innovativi. La relazione dovrebbe trarre conclusioni circa i benefici, o gli effetti negativi, per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili nonché in termini di selettività.

(41)

Se dalla relazione della Commissione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.

(42)

Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 894/97 (11), (CE) n. 850/98 (12), (CE) n. 2549/2000 (13), (CE) n. 254/2002 (14), (CE) n. 812/2004 (15) e (CE) n. 2187/2005 (16) del Consiglio.

(43)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006 (17) e (CE) n. 1224/2009 (18) del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013.

(44)

Alla Commissione è attualmente conferito il potere di adottare e modificare misure tecniche a livello regionale ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) e (UE) 2019/1022 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale. Per chiarire l’ambito di applicazione dei rispettivi conferimenti di poteri, e specificare che gli atti delegati adottati in virtù dei conferimenti di poteri previsti in tali regolamenti devono rispettare determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento, tali regolamenti dovrebbero essere modificati per la certezza del diritto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:

a)

il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine;

b)

il funzionamento degli attrezzi da pesca; e

c)

l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all’articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.

2.   Gli articoli 7, 10, 11 e 12 si applicano anche alla pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e in conformità dell’articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell’articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.

3.   Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:

a)

ricerca scientifica, e

b)

ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.

Articolo 3

Obiettivi

1.   In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;

b)

garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;

c)

garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;

d)

introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 4

Target

1.   Le misure tecniche mirano a garantire:

a)

che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;

c)

che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   La portata dei progressi compiuti verso i target suddetti è valutata nell’ambito del processo di rendicontazione di cui all’articolo 31.

Articolo 5

Definizione delle zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:

a)   «Mare del Nord»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM (23) 2a e 3a e sottosezione CIEM 4;

b)   «Mar Baltico»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d;

c)   «acque nordoccidentali»: le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7;

d)   «acque sudoccidentali»: le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell’Unione) e le zone Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione);

e)   «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

f)   «Mar Nero»: le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

g)   «acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale»: le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro;

h)   «zona di regolamentazione NEAFC»: le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

i)   «zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «modello di sfruttamento»: il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d’età e di taglia di uno stock;

2)   «selettività»: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie;

3)   «pesca diretta»: lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento;

4)   «buono stato ecologico»: lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

5)   «stato di conservazione di una specie»: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni;

6)   «stato di conservazione di un habitat»: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche;

7)   «habitat sensibile»: un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all’allegato I e gli habitat di specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE, gli habitat di specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio (27);

8)   «specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l’habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

9)   «piccole specie pelagiche»: specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo;

10)   «consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti in conformità dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

11)   «rete da traino»: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete chiusa sul fondo da un sacco;

12)   «attrezzi trainati»: reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell’acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato;

13)   «rete a strascico»: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;

14)   «rete a strascico a coppia»: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;

15)   «rete da traino pelagica»: una rete da traino progettata e armata per operare a mezz’acqua;

16)   «sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta, un braccio o un dispositivo analogo;

17)   «rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una rete che utilizza corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine;

18)   «sciabica danese» o «sciabica scozzese»: un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un’imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. L’attrezzo è costituito da una rete, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico;

19)   «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva;

20)   «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;

21)   «rete da circuizione a chiusura» o «rete a catino»: qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

22)   «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell’imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un’imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;

23)   «reti fisse»: qualsiasi tipo di rete da imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;

24)   «rete da posta derivante»: una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;

25)   «rete da imbrocco»: una rete fissa formata da un’unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

26)   «rete da posta impigliante»: una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d’armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco;

27)   «rete a tramaglio»: una rete fissa formata da più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;

28)   «rete combinata da imbrocco e a tramaglio»: una rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;

29)   «palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o può essere lasciato alla deriva in superficie;

30)   «nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso;

31)   «lenza a mano»: un’unica lenza a cui sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;

32)   «croce di Sant’Andrea»: un attrezzo che esercita un’azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;

33)   «sacco»: l’ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, con la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. Può essere costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) tenuti insieme sui lati e può comprendere l’avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all’imboccatura del sacco della rete da traino stricto sensu;

34)   

«dimensione di maglia»

:

i)

per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata;

ii)

per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;

35)   «maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela, e l’altra è perpendicolare, all’asse longitudinale della rete;

36)   «maglia a losanghe»: una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete;

37)   «T90»: reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;

38)   «finestra di fuga Bacoma»: un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;

39)   «pezza selettiva»: una pezza di rete montata all’imboccatura del sacco o dell’avansacco lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all’estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un’apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;

40)   «altezza»: la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;

41)   «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala dell’attrezzo e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;

42)   «sensori di monitoraggio dell’attrezzo»: telesensori elettronici che sono applicati agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture;

43)   «palangaro zavorrato»: un palangaro composto da ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;

44)   «dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivo volto a dissuadere specie quali mammiferi marini dall’avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l’emissione di segnali acustici;

45)   «cavi scaccia-uccelli» (detti anche «cavi con bandierine» o «tori lines»): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;

46)   «ripopolamento diretto»: l’attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;

47)   «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo all’interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite di tale specie;

48)   «indicatore di efficacia della selettività»: uno strumento di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso il conseguimento dell’obiettivo della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate;

49)   «fucile subacqueo»: un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea;

50)   «lunghezza di selettività ottimale (Lopt: la lunghezza media di cattura, indicata dai migliori pareri scientifici disponibili, che ottimizza la crescita degli individui di uno stock.

CAPO II

MISURE TECNICHE COMUNI

SEZIONE 1

Attrezzi da pesca e usi vietati

Articolo 7

Attrezzi da pesca e metodi vietati

1.   È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:

a)

sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

b)

corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell’allegato V;

c)

esplosivi;

d)

martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

e)

dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

f)

croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;

g)

qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall’alba al tramonto.

2.   In deroga all’articolo 2, il presente articolo si applica alle navi dell’Unione in acque internazionali e nelle acque di paesi terzi, salvo altrimenti disposto, nello specifico, dalle norme adottate dalle organizzazioni multilaterali della pesca, in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, o da un paese terzo.

SEZIONE 2

Restrizioni generali applicabili agli attrezzi e condizioni per il loro uso

Articolo 8

Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati

1.   Ai fini degli allegati da V a XI, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui ai medesimi allegati si intende la dimensione minima delle maglie di qualsiasi sacco e avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell’attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe per migliorare la selettività delle specie marine in funzione della taglia o della specie possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell’articolo 15.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue:

a)

è vietato trasbordare organismi marini;

b)

nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis;

c)

in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.

La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo15 e in conformità dell’articolo 29 e in deroga al presente paragrafo, qualora l’utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.

4.   È vietato usare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l’apertura in altro modo, nonché tenere a bordo dispositivi specificatamente destinati a tale scopo. Il presente paragrafo non esclude l’uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l’usura degli attrezzi trainati, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:

a)

restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;

b)

restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;

c)

restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti;

d)

struttura e fissaggio dei sacchi;

e)

dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura; e

f)

dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 9

Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti

1.   È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 km.

2.   È vietato l’uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell’allegato III.

3.   In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.

4.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:

a)

tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),

b)

tonno rosso (Thunnus thynnus),

c)

pesce castagna (Brama brama),

d)

pesce spada (Xiphias gladius),

e)

squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.

5.   In deroga al paragrafo 4, le catture accidentali nel Mar Mediterraneo di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al medesimo paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell’Unione.

6.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo:

a)

si applicano deroghe specifiche, come precisato nell’allegato V, parte C, punto 6.1, nell’allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell’allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m;

b)

l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.

SEZIONE 3

Protezione di specie e habitat sensibili

Articolo 10

Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca

1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva.

2.   Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente in conformità del diritto dell’Unione applicabile.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.

Articolo 11

Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini

1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono ammessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza, appena possibile dopo la cattura e in conformità del diritto dell’Unione applicabile.

4.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all’utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell’Unione.

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.

Articolo 12

Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili

1.   È vietato l’uso di attrezzi da pesca di cui all’allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.

2.   Se i migliori pareri scientifici disponibili raccomandano modifiche dell’elenco di zone di cui all’allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per modificare di conseguenza l’allegato II. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.

3.   Se gli habitat di cui al paragrafo 1 oppure altri habitat sensibili, inclusi gli ecosistemi marini vulnerabili, si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest’ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell’Unione.

4.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

SEZIONE 4

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Articolo 13

Taglie minime di riferimento per la conservazione

1.   Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di:

a)

garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   La taglia di una specie marina è misurata conformemente all’allegato IV.

3.   Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l’esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

4.   Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per i quali negli allegati V, VI o VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

SEZIONE 5

Misure per la riduzione dei rigetti

Articolo 14

Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate

1.   Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.

2.   Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO III

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 15

Misure tecniche regionali

1.   Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:

a)

nell’allegato V per il Mare del Nord;

b)

nell’allegato VI per le acque nordoccidentali;

c)

nell’allegato VII per le acque sudoccidentali;

d)

nell’allegato VIII per il Mar Baltico;

e)

nell’allegato IX per il Mar Mediterraneo;

f)

nell’allegato X per il Mar Nero;

g)

nell’allegato XI per le acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale;

h)

nell’allegato XIII per le specie sensibili.

2.   Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento.

3.   Ai fini dell’adozione di tali atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 24 mesi e successivamente 18 mesi dopo ciascuna presentazione della relazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario.

4.   Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;

b)

puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell’Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

sono basate sui principi di buona governance di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l’impatto potenziale delle attività di pesca sull’ecosistema marino.

5.   L’applicazione delle condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia di cui all’articolo 27 e alla parte B degli allegati da V a XI non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4.

6.   Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali misure.

7.   La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle caratteristiche degli attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie fornisce prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI.

Articolo 17

Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell’allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

a)

l’obiettivo del divieto;

b)

l’estensione geografica della zona e la durata del divieto;

c)

le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e

d)

le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

Articolo 18

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte A degli allegati da V a X rispetta l’obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.

Articolo 19

Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca

1.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:

a)

l’estensione geografica della zona e la durata del fermo;

b)

le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;

c)

l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e

d)

le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

2.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:

a)

le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;

b)

la distanza a cui un’imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.

Articolo 20

Attrezzi da pesca innovativi

1.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo contiene una valutazione dei probabili impatti dell’uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione.

2.   L’uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le valutazioni di cui al paragrafo 1 indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

Articolo 21

Misure di conservazione della natura

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare:

a)

elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;

b)

il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’articolo 11;

c)

informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;

d)

misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili;

e)

restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili.

Articolo 22

Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l’altro, i seguenti elementi:

a)

specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;

b)

specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;

c)

restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;

d)

taglie minime di riferimento per la conservazione;

e)

deroghe adottate in virtù dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi.

Articolo 23

Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.

2.   I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target di cui agli articoli 3 e 4, e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell’attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l’impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.

3.   Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.

4.   Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. In caso di valutazione positiva del contributo del nuovo attrezzo o della nuova pratica ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l’uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24

Atti di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;

b)

norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

c)

norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;

d)

norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;

e)

norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A;

f)

norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B;

g)

norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII.

2.   Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all’ articolo 30, paragrafo 2.

CAPO IV

RICERCA SCIENTIFICA, RIPOPOLAMENTO DIRETTO E TRAPIANTO

Articolo 25

Ricerca scientifica

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera;

b)

la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;

c)

la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

d)

se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza;

e)

le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica;

f)

in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell’ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione.

2.   Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e:

a)

siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure

b)

siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

Articolo 26

Ripopolamento diretto e trapianto

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l’egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

2.   Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati, con almeno 20 giorni civili di anticipo, dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

CAPO V

CONDIZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE SULLA DIMENSIONE DI MAGLIA

Articolo 27

Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia

1.   Per percentuali di cattura di cui agli allegati da V a VIII si intende la percentuale massima di specie consentita affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui a tali allegati. Tali percentuali fanno salvo l’obbligo di sbarcare le catture di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

3.   Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

4.   Ai fini del presente articolo l’equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

5.   Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a VIII.

6.   Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 1224/2009.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 al fine di definire ulteriormente l’espressione «pesca diretta» per le pertinenti specie di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI. A tal fine, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione presentano raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020.

CAPO VI

MISURE TECNICHE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

Articolo 28

Misure tecniche nella zona di regolamentazione NEAFC

Le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC sono stabilite nell’allegato XII.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Revisione e relazioni

1.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell’articolo 4. La relazione fa inoltre riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto derivante dagli attrezzi innovativi. Essa trae conclusioni circa i benefici o gli effetti negativi per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili e la selettività.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, tra l’altro, una valutazione del contributo delle misure tecniche al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, come previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). A tale scopo, la relazione può includere, tra l’altro, come indicatore di efficacia della selettività per gli stock che costituiscono gli indicatori chiave per le specie elencate nell’allegato XIV, la lunghezza di selettività ottimale (Lopt) rispetto alla lunghezza media del pesce catturato per ogni anno considerato.

3.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale gli Stati membri della regione presentano, entro dodici mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, un piano indicante gli interventi da attuare per contribuire a conseguire tali obiettivi e target.

4.   Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 e al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato XIV.

Articolo 32

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

a)

gli articoli 3, da 8 a 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

b)

gli allegati II, III e IV sono soppressi.

I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 33

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato:

a)

la sezione 3 è soppressa;

b)

è aggiunta la seguente sezione 4:

«Sezione 4

Trasformazione a bordo e pesca pelagica

Articolo 54 bis

Trasformazione a bordo

1.   È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure

b)

alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.

Articolo 54 ter

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm.

2.   Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3.   I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.

Articolo 54 quater

Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica

1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli.

2.   Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:

a)

il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure

b)

la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:

i)

sia conservata in stato congelato;

ii)

i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e

iii)

le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.

4.   Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.».

Articolo 34

Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013

Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.»

Articolo 35

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Nel regolamento (UE) 2016/1139, l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1):

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 36

Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/973

Nel regolamento (UE) 2018/973, l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 37

Modifiche del regolamento (UE) 2019/472

Nel regolamento (UE) 2018/472, l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3):

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 38

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1022

Nel regolamento (UE) 2019/1022 l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4):

(*4)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105)»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241».

Articolo 39

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 67.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 82.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5).

(14)  Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(16)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(18)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(23)  Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(24)  Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(26)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(27)  Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

(28)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

SPECIE VIETATE

Specie per le quali è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita, di cui all allegato 10, paragrafo 2:

a)

le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque dell’Unione:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

b)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

c)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque dell’Unione;

e)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque dell’Unione;

f)

le seguenti specie di mobule in tutte le acque dell’Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

g)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7k;

h)

razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6-10;

i)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1-10 e 12;

j)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque dell’Unione;

k)

salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4-10 (acque dell’Unione);

l)

coregone (Coregonus oxyrinchus) nella divisione CIEM 4b (acque dell’Unione);

m)

storione cobice (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell’Unione;

n)

femmine mature dell’aragosta (Palinurus spp.) e femmine mature dell’astice (Homarus gammarus) nel Mar Mediterraneo, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;

o)

dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo;

p)

riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus).


ALLEGATO II

ZONE DI DIVIETO PER LA PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI

Ai fini dell’articolo 12, si applicano le seguenti restrizioni dell’attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

PARTE A

Acque nordoccidentali

1.

È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

51°32,4′ N, 11°41,4′ O

51°15,6′ N, 11°33,0′ O

51°13,8′ N, 11°44,4′ O

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

52°24,0′ N, 12°58,2′ O

52°16,8′ N, 12°54,0′ O

52°16,8′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°52,8′ O

52°09,0′ N, 12°56,4′ O

52°09,0′ N, 13°10,8′ O

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

53°35,4′ N, 14°27,6′ O

53°40,8′ N, 14°15,6′ O

53°34,2′ N, 14°11,4′ O

53°31,8′ N, 14°14,4′ O

53°24,0′ N, 14°28,8′ O

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

53°51,6′ N, 13°53,4′ O

53°45,6′ N, 13°49,8′ O

53°36,6′ N, 14°07,2′ O

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

 

Porcupine Bank sud-occidentale:

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 14°55,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°49,2′ N, 15°06,0′ O

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

2.

Tutti i pescherecci pelagici operanti nelle zone di cui al punto 1:

figurano in un elenco di pescherecci autorizzati e sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

hanno a bordo esclusivamente attrezzi pelagici;

comunicano con quattro ore di anticipo al centro di controllo della pesca (CCP) dell’Irlanda, definito all’articolo 4, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’intenzione di entrare in una zona per la protezione di habitat vulnerabili di acque profonde, notificando contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo;

quando si trovano in una delle zone di cui al punto 1, sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente;

trasmettono rapporti VMS ogni ora;

comunicano al CCP dell’Irlanda la loro uscita dalla zona e notificano contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo; e

hanno a bordo reti da traino con dimensione di maglia del sacco compresa tra 16 e 79 mm.

3.

È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate nella zona seguente:

Darwin Mounds:

59°54′ N, 6°55′ O

59°47′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 7°39′ O

59°45′ N, 7°39′ O

59°54′ N, 7°25′ O

PARTE B

Acque sudoccidentali

1.   El Cachucho

1.1.

È vietato utilizzare reti a strascico, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

44°12′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 5°16′ O

1.2.

Le navi che nel 2006, 2007 e 2008 hanno praticato la pesca diretta della musdea bianca (Phycis blennoides) con palangari fissi possono continuare a pescare nella zona a sud di 44°00,00′ N, purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

1.3.

I pescherecci cui è stata rilasciata la suddetta autorizzazione dispongono, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al punto 1.1.

2.   Madera e Isole Canarie

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

27°00′ N, 19°00′ O

26°00′ N, 15°00′ O

29°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 19°00′ O

3.   Azzorre

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

36°00′ N, 23°00′ O

39°00′ N, 23°00′ O

42°00′ N, 26°00′ O

42°00′ N, 31°00′ O

39°00′ N, 34°00′ O

36°00′ N, 34°00′ O


ALLEGATO III

ELENCO DELLE SPECIE DI CUI È VIETATA LA CATTURA CON RETI DA POSTA DERIVANTI

Tonno bianco: Thunnus alalunga

Tonno rosso: Thunnus thynnus

Tonno obeso: Thunnus obesus

Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

Palamita: Sarda sarda

Tonno albacora: Thunnus albacares

Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

Tonnetti: Euthynnus spp.

Tonno australe: Thunnus maccoyii

Tombarelli: Auxis spp.

Pesce castagna: Brama rayi

Marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Pesci vela: Istiophorus spp.

Pesce spada: Xiphias gladius

Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Lampughe: Coryphœna spp.

Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Cefalopodi: tutte le specie


ALLEGATO IV

MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO

1.

La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella Figura 1, dall’estremità anteriore del muso sino all’estremità della pinna caudale.

2.

La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella Figura 2:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae,

Nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.

3.

La taglia dell’astice (Homarus gammarus) del mare del Nord, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nella Figura 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

4.

La taglia dell’astice (Homarus gammarus) dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nella Figura 3:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

5.

La taglia dell’aragosta (Palinurus spp.) è misurata, come indicato nella Figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.

6.

La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella Figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

7.

La taglia della grancevola (Maja squinado) è misurata, come indicato nella Figura 6, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.

8.

La taglia del granchio di mare (Cancer pagurus) è misurata, come indicato nella Figura 7, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

9.

La taglia del buccino (Buccinum spp.) è misurata, come indicato nella Figura 8, come lunghezza della conchiglia.

10.

La taglia del pesce spada (Xiphias gladius) è misurata, come indicato nella Figura 9, come lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).

Figura 1 Specie di pesci

Image 4

Figura 2 Scampo

(Nephrops norvegicus)

Image 5

Figura 3 Astice

(Homarus gammarus)

Image 6

Figura 4 Aragosta

(Palinurus spp.)

Image 7

Figura 5 Molluschi bivalvi

Image 8

Figura 6 Grancevola

(Maja squinado)

Image 9

Figura 7 Granchio di mare

(Cancer pagurus)

Image 10

Figura 8 Buccino

(Buccinum spp.)

Image 11

Figura 9 Pesce spada

(Xiphias gladius)

Image 12

ALLEGATO V

MARE DEL NORD (1)

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Mare del Nord

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm Code di scampo 46 mm

Sgombro (Scomber spp.)

30 cm (5)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (5)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (5)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Astice (Homarus gammarus)

87 mm (lunghezza del carapace)

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm (lunghezza del carapace)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

30 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

30 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

Nasello (Merluccius merluccius)

30 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

23 cm

Molva (Molva molva)

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

Code di scampo 59 mm

Lunghezza del carapace 32 mm

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (5)

Aringa (Clupea harengus)

18 cm (5)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Astice (Homarus gammarus)

Lunghezza totale 220 mm

Lunghezza del carapace 78 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm o almeno 90 mm nello Skagerrak e nel Kattegat (6).

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm (7)

Mare del Nord a sud di 57° 30′N

Pesca diretta della passera di mare e della sogliola con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 90 mm.

Almeno 80 mm (7)

Divisioni CIEM 4b e 4c

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm.

Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura con reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Almeno 80 mm

Mare del Nord

Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Pesca diretta di razze.

Almeno 80 mm

Divisione CIEM 4c

Pesca diretta della sogliola mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Almeno 70 mm (maglie quadrate) o 90 mm (maglie a losanghe)

Skagerrak e Kattegat

Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae)

Almeno 35 mm

Skagerrak e Kattegat

Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 32 mm

Tutta la zonatranne lo Skagerrak e il Kattegat

Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella.

Pesca diretta della busbana norvegese. Nella pesca della busbana norvegese l’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm.

Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale o regionale.

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di eglefino, merlano, limanda e spigola

Almeno 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Chiusura di una zona per la protezione del cicerello nelle divisioni CIEM 4a e 4b

1.1.

La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

la costa orientale dell’Inghilterra a 55°30′ di latitudine nord,

55°30′ N, 01°00′ O

58°00′ N, 01°00′ O

58°00′ N, 02°00′ O

la costa orientale della Scozia a 02°00′ di longitudine ovest.

1.2.

È autorizzata la pesca a fini di ricerca scientifica per monitorare lo stock di cicerello nella zona e gli effetti della chiusura.

2.   Chiusura di una zona per la protezione del novellame di passera di mare nella sottozona CIEM 4

2.1.

Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m è vietato utilizzare reti a strascico, sfogliare, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a)

la zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51°00′ di latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53°00′ di latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;

b)

la zona delimitata da una linea che collega le seguenti coordinate:

un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord,

57°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 4°15′ E

53°00′ N, 4°15′ E

un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53°00′ di latitudine nord;

la zona di 12 miglia nautiche dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57°00′ N e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.

2.2.

Nella zona di cui al punto 2.1 possono svolgere autorità di pesca i seguenti pescherecci:

a)

i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;

b)

i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;

c)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.

2.3.

Nel caso in cui i pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), utilizzino sfogliare, la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle reti combinate, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, non è superiore o non può essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne quando detti pescherecci operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. I pescherecci la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi (Crangon crangon) sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, superiore a 9 m quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stata loro rilasciata un’ulteriore autorizzazione di pesca.

2.4.

I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell’elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1o gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un’autorizzazione di pesca a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito

3.1.

Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone comprese entro 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito, misurate dalle linee di base delle acque territoriali.

3.2.

In deroga al punto 3.1, la pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la loro lunghezza fuori tutto non superi 24 m, e

la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 m o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne nel caso della pesca diretta di gamberetti grigi Crangon crangon con una dimensione minima di maglia inferiore a 31 mm.

4.   Restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b

La pesca con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm o reti fisse aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm è vietata nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate misurate in base al sistema WGS84 e nei periodi sottoindicati:

dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo CIEM è delimitato da una linea tracciata in direzione est dalla costa orientale del Regno Unito lungo il parallelo 55°00′ di latitudine nord fino a un punto situato a 1°00′ di longitudine ovest, quindi a nord fino a un punto situato a 55°30′ di latitudine nord e successivamente a ovest fino alla costa del Regno Unito;

dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth a ovest di 3°30′ di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth a ovest di 3°00′ di longitudine ovest;

dal 1o luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord,

55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

57°00′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord.

5.   Disposizioni specifiche per lo Skagerrak e il Kattegat nella divisione CIEM 3a

5.1.

È vietata la pesca con sfogliare nel Kattegat.

5.2.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita salmoni e trote di mare.

5.3.

Dal 1o luglio al 15 settembre è vietato utilizzare attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, tranne nella pesca diretta di gamberetto boreale Pandalus borealis. Nella pesca diretta di blenni vivipari (Zoarces viviparus), gobidi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp.) da utilizzare come esche possono essere utilizzate reti di qualsiasi dimensione di maglia.

6.   Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 3a e 4a

6.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello, aventi dimensione di maglia di almeno 100 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

6.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.

PARTE D

Uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c

1.

La pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è vietata in tutte le acque dell’Unione a decorrere dal 1o luglio 2021.

2.

Durante il periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021, la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c continua a essere autorizzata alle condizioni stabilite nella presente parte e alle condizioni eventualmente definite a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell’impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55°di latitudine nord,

a est fino a 55° di latitudine nord, 5° di longitudine est,

a nord di 56° di latitudine nord,

a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° di latitudine nord.

Si applicano le seguenti condizioni:

a)

il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;

b)

la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell’asta moltiplicata per 1,25;

c)

la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;

d)

il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da personale non autorizzato;

e)

è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

3.

Durante questo periodo non sono concesse nuove licenze ad alcun peschereccio.

4.

Fino al 30 giugno 2021 nelle acque fino a 12 miglia nautiche dalle linee di base sotto la loro sovranità o giurisdizione, gli Stati membri possono prendere misure non discriminatorie per limitare o vietare l’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico. Gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri interessati delle misure messe in atto a norma del presente punto.

5.

Se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio che utilizza reti da traino con impiego di impulso elettrico accoglie a bordo, a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca.

(1)  Ai fini del presente allegato:

il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;

lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;

il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM 4, nonché la parte contigua della divisione CIEM 2a situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM 3a che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

(2)  Nelle acque dell’Unione, divisione CIEM 4a. Nelle divisioni CIEM 4b e 4c si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(3)  In una zona delle divisioni CIEM 4b, 4c delimitata da un punto situato a 53°28′22″ N, 0°09′24″ E sulla costa dell’Inghilterra, una linea retta che collega tale punto con 53°28′22″ N, 0°22′24″ E, il limite della zona delle sei miglia del Regno Unito ed una linea retta che collega un punto a 51°54′06″ N, 1°30′30″ E con un punto sulla costa dell’Inghilterra a 51°55′48″ N, 1°17′00″ E, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 115 mm.

(4)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(5)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

(6)  Nelle sottodivisioni dello Skagerrak e del Kattegat, l’attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. Nella sottodivisione del Kattegat, l’attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm (su reti da traino nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, su sciabiche nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre).

(7)  Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 99 mm a nord di una linea che congiunge i seguenti punti: un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord, verso est sino a 55° latitudine, 5° longitudine est, verso nord sino a 56° latitudine nord e a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord. È vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 119 mm nella divisione CIEM 2a e nella parte della sottozona CIEM 4 a nord di 56° 00′ N.

(8)  Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).


ALLEGATO VI

ACQUE NORDOCCIDENTALI

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus) Code di scampo

Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm (1) 46 mm (2)

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (6)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (6)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm (5)

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm (7), o almeno 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm o di 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Ameno 80 mm (8)

Sottozona CIEM 7

Pesca diretta di nasello, rombo giallo e rana pescatrice o pesa diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm (11)  (14).

Pesca diretta della sogliola o di specie non soggette a limiti di cattura mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm (11).

Almeno 80 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di scampo Nephrops norvegicus (10). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 80 mm

Divisioni CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm (13).

Almeno 80 mm

Divisioni CIEM 7d e 7e

Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico.

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di calamari (Lolignidae, Ommastrephidae)

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella.

Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale.

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm (15).

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm (16)

Tutta la zona

Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di merlano, limanda e spigola

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di triglie

3.

La presente parte fa salvo il regolamento delegato (UE) 2018/2034 (17) della Commissione, per le attività di pesca contemplate da tale regolamento delegato.

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 6a

Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

55°25′ N, 7°07′ O

55°25′ N, 7°00′ O

55°18′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°52′ O

55°25′ N, 7°07′ O

2.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM 7f e 7 g

2.1.

Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca nei seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.

2.2.

È autorizzato l’esercizio di attività di pesca con l’impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi da pesca diversi dalle nasse, e

ii)

le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3.

È autorizzata la pesca diretta di piccole specie pelagiche con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:

i)

non siano tenute a bordo reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm, e

ii)

le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 7a

3.1.

Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile di ogni anno è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM 7a delimitata dalla costa orientale dell’Irlanda e dalla costa orientale dell’Irlanda del Nord e da linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell’Irlanda del Nord a 54°30′ N

54°30 N, 04°50′ O

53°15 N, 04°50′ O

un punto situato sulla costa orientale dell’Irlanda a 53°15′ N

3.2.

In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l’uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal CSTEP.

4.   Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

È vietata qualsiasi attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O

5.   Zona di divieto per la conservazione dello scampo nelle divisioni CIEM 7c e 7k

5.1.

La pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) e di specie associate (merluzzo bianco, rombo giallo, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo) è vietata dal 1o maggio al 31 maggio di ogni anno all’interno della zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

52°27′ N, 12°19′ O

52°40′ N, 12°30′ O

52°47′ N, 12°39,60′ O

52°47′ N, 12°56′ O

52°47′ N, 13°53,83′ O

51°22′ N, 14°24′ O

51°22′ N, 14°03′ O

52°10′ N, 13°25′ O

52°32′ N, 13°07,50′ O

52°43′ N, 12°55′ O

52°43′ N, 12°43′ O

52°38,80′ N, 12°37′ O

52°27′ N, 12°23′ O

52°27′ N, 12°19′ O

5.2.

Il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie di cui al punto 5.1 è consentito in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.   Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella divisione CIEM 6a

6.1.

Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietata la pesca diretta della molva azzurra nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

bordo della piattaforma continentale scozzese

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O

bordo del Rosemary bank

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

a esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O

6.2.

Le catture accessorie di molva azzurra possono essere conservate a bordo e sbarcate nei limiti di un quantitativo di sei tonnellate. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:

a)

cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;

b)

non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;

c)

non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

6.3.

Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

7.   Restrizioni per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h

7.1.

La pesca diretta dello sgombro con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o con reti da circuizione a chiusura è vietata, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo del quantitativo totale di sgombri e altri organismi marini catturati presenti a bordo, all’interno della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

un punto situato sulla costa meridionale del Regno Unito a 02°00′ O

49°30′ N, 2°00′ O

49°30′ N, 7°00′ O

52°00′ N, 7°00′ O

un punto situato sulla costa occidentale del Regno Unito a 52°00′ N.

7.2.

Nella zona di cui al punto 7.1 è autorizzata la pesca con:

reti fisse e/o lenze a mano;

reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate aventi dimensione di maglia superiore a 80 mm.

7.3.

I pescherecci non attrezzati per la pesca e sui quali si trasbordano sgombri sono autorizzati nella zona definita al punto 7.1.

8.   Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito e dell’Irlanda

8.1.

L’uso di sfogliare aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietato nella divisione CIEM 5b e nella sottozona CIEM 6 a nord di 56° di latitudine nord.

8.2.

Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all’interno delle 12 miglia nautiche dalle coste del Regno Unito e dell’Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

8.3.

La pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la loro lunghezza non superi 24 m, e

la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 m o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne nel caso della pesca diretta di gamberetti grigi Crangon crangon con una dimensione di maglia del sacco inferiore a 31 mm.

9.   Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j, 7k

9.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello aventi dimensione di maglia di almeno 100 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

9.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.

(1)  Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a una lunghezza totale di 70 mm e a una lunghezza del carapace di 20 mm.

(2)  Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 37 mm.

(3)  Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 5, 6 a sud di 56° N e 7, eccetto le divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(4)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(5)  Nella divisione CIEM 7a a nord di 52° 30′ N e nella divisione CIEM 7d si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 110 mm.

(6)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

(7)  Da introdurre gradualmente su un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 494/2002 (9) della Commissione.

(9)  Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).

(10)  Per i pescherecci ad attrezzatura singola nella divisione CIEM 7a si applica una dimensione di maglia di almeno 70 mm.

(11)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 (12) della Commissione.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 8).

(13)  La presente disposizione non si applica alla divisione CIEM 7d.

(14)  La presente disposizione non si applica alla pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

(15)  Nella pesca della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm. Nella pesca diretta di merluzzo giallo e nasello nelle divisioni CIEM 7d e 7e è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 110 mm.

(16)  Nella divisione 7d si applica una dimensione di maglia di almeno 90 mm.

(17)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).


ALLEGATO VII

ACQUE SUDOCCIDENTALI

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 70 mm

Lunghezza del carapace 20 mm

Code di scampo

37 mm

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (6)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (2)  (6)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr (3)

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 70 mm (8)(9), o almeno 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il nasello equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 70 mm o di 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 55 mm

Tutta la zona esclusa la divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di occhialone

Pesca diretta di sgombro, sugarello e melù con reti a strascico

Almeno 35 mm

Tutta la zona

Pesca diretta della sogliola cuneata

Almeno 55 mm

Divisione CIEM 9a a ovest di 7°23′48″ di longitudine ovest

Pesca diretta di crostacei

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta del gamberetto (Palaemon serratus, Crangon crangon) e del granchio (Polybius henslowii)

Meno di 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 100 mm (10), o almeno 80 mm nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 80 mm

Tutta la zona tranne la divisione CIEM 8c e la sottozona CIEM 9

Pesca diretta di spigola, merlano, rombo chiodato, passera pianuzza e merluzzo giallo

Almeno 60 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (11) non contemplate altrove nella tabella

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di triglia, gamberetto (Penaeus spp.), pannocchia, sogliola cuneata e labridi

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Zona di divieto per la conservazione del nasello nella divisione CIEM 9a

È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

a)

dal 1o ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo:

43°46,5′N, 07°54,4′O

44°01,5′N, 07°54,4′O

43°25,0′N, 09°12,0′O

43°10,0′N, 09°12,0′O

b)

dal 1o dicembre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo:

un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°50′N

37°50′N, 09°08′O

37°00′N, 9°07′O

un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°00′N.

2.   Zona di divieto per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM 9a

2.1.

È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

a)

dal 1o giugno al 31 agosto:

42°23′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 09°14′ O

42°04′ N, 09°14′ O

42°09′ N, 09°09′ O

42°12′ N, 09°09′ O

42°23′ N, 09°15′ O

42°23′ N, 08°57′ O

b)

dal 1o maggio al 31 agosto:

37°45′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°15′ O

37°45′ N, 09°20′ O

2.2.

La pesca con reti a strascico o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche e nel periodo di cui al punto 2.1, lettera b), è autorizzata a condizione che tutte le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3.

È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al punto 2.1. Le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’acciuga nella divisione CIEM 8c

3.1.

È vietata la pesca diretta dell’acciuga con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 8c.

3.2.

Nella divisione CIEM 8c è vietato tenere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e reti da circuizione a chiusura.

4.   Uso di reti fisse nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27°O

4.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello aventi dimensione di maglia di almeno 80 mm nella divisione CIEM 8c e nella sottozona 9 e di 100 mm in tutte le zone restanti e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore;

tramagli nella sottozona CIEM 9 utilizzati per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 220 mm e profondità di immersione non superiore a 30 maglie, se la lunghezza complessiva delle reti calate non supera 20 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 72 ore.

4.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3.

Condizioni per la pesca con determinati attrezzi trainati autorizzati nel Golfo di Biscaglia.

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM 3-7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d, 8e, è consentito l’esercizio di attività di pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002 se l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.


(1)  Non si applica alcuna taglia minima di riferimento per la conservazione al sugarello pittato (Trachurus picturatus) catturato nelle acque adiacenti alle Isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo.

(2)  Nella sottozona CIEM 9 e nella zona Copace 34.1.2 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 9 cm.

(3)  In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione Copace si applica un peso eviscerato di 450 gr.

(4)  Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 8 e 9 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(5)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(6)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

(7)  Non più del 5 % può essere costituito da sugarelli compresi tra i 12 e i 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all’obbligo di sbarco.

(8)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002.

(9)  Per la pesca diretta dello scampo Nephrops norvegicus, l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 100 mm o di un dispositivo di selettività equivalente se la pesca è praticata nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d ed 8e. Per la pesca diretta della sogliola con sfogliare, nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm.

(10)  Nella pesca diretta della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm.

(11)  Per le sardine è possibile utilizzare una dimensione di maglia inferiore a 40 mm.


ALLEGATO VIII

MAR BALTICO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Zona geografica

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Sottodivisioni da 22 a 32

35cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Sottodivisioni da 22 a 32

25 cm

Salmone atlantico (Salmo salar)

Sottodivisioni da 22 a 30 e 32

60 cm

Sottodivisione 31

50 cm

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 22 a 25

23 cm

Sottodivisioni da 26, 27 e 28

21 cm

Sottodivisioni da 29 a 32, a sud di 59°

18 cm

Rombo chiodato (Scophtalmus maximus)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Anguilla (Anguilla anguilla)

Sottodivisioni da 22 a 32

35 cm

Trota di mare (Salmo trutta)

Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32

40 cm

Sottodivisioni da 26, 27 e 28

50 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia dell’attrezzo di almeno 120 mm, se costituito da T90, o di almeno 105 mm, se dotato di finestra di fuga Bacoma di 120 mm.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare nel Mar Baltico dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm T90 o di 105 mm dotati di finestra di fuga Bacoma di 120 mm, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 90 mm

Nelle sottodivisioni 22 e 23

Pesca diretta di pesce piatto (1)

Pesca diretta di merlano

Almeno 32 mm

Nelle sottodivisioni 22-27

Pesca diretta di aringa, sgombro, sugarello e melù

Almeno 16 mm

Nelle sottodivisioni 22-27

Pesca diretta di spratto (2)

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie diverse dal pesce piatto, non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 16 mm

Nelle sottodivisioni 28-32

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, per la pesca del salmone i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 110 mm o di 157 mm.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mar Baltico, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca o cinque esemplari di salmone.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni (3)

Almeno 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta delle specie di pesce piatto

Inferiore a 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.

Restrizioni applicabili alla pesca con attrezzi trainati

Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo trainato nella zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:

54°23′ N, 14°35′ E

54°21′ N, 14°40′ E

54°17′ N, 14°33′ E

54°07′ N, 14°25′ E

54°10′ N, 14°21′ E

54°14′ N, 14°25′ E

54°17′ N, 14°17′ E

54°24′ N, 14°11′ E

54°27′ N, 14°25′ E

54°23′ N, 14°35′ E

2.   Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

2.1.

È vietata la pesca diretta del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):

a)

dal 1o giugno al 15 settembre ogni anno nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;

b)

dal 15 giugno al 30 settembre ogni anno nelle acque della sottodivisione 32.

2.2.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

2.3.

È consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.

3.   Misure specifiche per il Golfo di Riga

3.1.

Le navi che intendono pescare nella sottodivisione 28-1 devono disporre di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.2.

Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso dell’autorizzazione di pesca di cui al punto 3.1 siano inserite in un elenco indicante il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.3.

Le navi comprese in tale elenco soddisfano i seguenti requisiti:

a)

la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1, e

b)

la potenza motrice di ciascuna nave non deve superare in alcun momento 221 kW.

3.4.

Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:

a)

la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato, e

b)

la potenza motrice di una nave di sostituzione non superi in alcun momento 221 kW.

3.5.

Il motore di una nave figurante nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituito purché:

a)

a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi in alcun momento 221 kW, e

b)

la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato.

3.6.

Nella sottodivisione 28-1 è vietata la pesca con reti da traino in acque aventi profondità inferiore a 20 m.

4.   Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

4.1.

È vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre ogni anno nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:

a)

Zona 1:

55°45′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 15°30′ E

b)

Zona 2:

55°00′ N, 19°14′ E

54°48′ N, 19°20′ E

54°45′ N, 19°19′ E

54°45′ N, 18°55′ E

55°00′ N, 19°14′ E

c)

Zona 3:

56°13′ N, 18°27′ E

56°13′ N, 19°31′ E

55°59′ N, 19°13′ E

56°03′ N, 19°06′ E

56°00′ N, 18°51′ E

55°47′ N, 18°57′ E

55°30′ N, 18°34′ E

56°13′ N, 18°27′ E

4.2.

È autorizzata la pesca diretta del salmone con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito tenere a bordo altri attrezzi.

4.3.

È vietata la pesca diretta del merluzzo bianco con gli attrezzi specificati al punto 5.2.

5.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

5.1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci se catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza

Sottodivisioni da 26 a 29 a sud di 59°30′ N

Dal 15 febbraio al 15 maggio

Sottodivisione 32

Dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato

Sottodivisioni 25, 26 e 28 a sud di 56°50′ N

Dal 1o giugno al 31 luglio

5.2.

È vietata la pesca diretta con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi dimensione di maglia del sacco pari o superiore a 90 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm. Le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo durante i periodi di cui al punto 6.1.

6.   Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla

È vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.


(1)  L’utilizzo di sfogliare non è autorizzato.

(2)  Le catture possono essere costituite fino al 45 % da aringhe in peso vivo.

(3)  È vietato l’uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli di più di 9 km per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e 21 km per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m. Il tempo massimo di immersione per tali attrezzi è pari a 48 ore, tranne in caso di pesca sotto il ghiaccio.


ALLEGATO IX

MAR MEDITERRANEO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Spigola (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sparaglione (Diplodus annularis)

12 cm

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

18 cm

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

23 cm

Sarago testa nera (Diplodus vulgaris)

18 cm

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Cernie (Epinephelus spp.)

45 cm

Mormora (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

20 cm

Triglie (Mullus spp.)

11 cm

Pagello (Pagellus acarne)

17 cm

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

18 cm

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

45 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Sgombro (Scomber spp.)

18 cm

Sogliola (Solea vulgaris)

20 cm

Orata (Sparus aurata)

20 cm

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

20 mm LC (3)

70 mm LT (3)

Astice (Homarus gammarus)

105 mm LC (3)

300 mm LT (3)

Aragosta (Palinuridae)

90 mm LC (3)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

20 mm LC (3)

Cappasanta (Pecten jacobeus)

10 cm

Vongole (Venerupis spp.)

25 mm

Vongole (Venus spp.)

25 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.

Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nel Mar Mediterraneo si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia (5)

Zona geografica

Condizioni

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm (6)

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm2

Almeno 20 mm

Tutta la zona

Pesca diretta della sardina e dell’acciuga

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Nessuna

3.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti da posta fisse a imbrocco.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Nessuna

4.

Salvo altrimenti stabilito a norma dell’articolo 15 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le deroghe esistenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 per sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e concesse nel quadro dell’articolo 9 di tale regolamento.

PARTE C

Restrizioni applicabili all’uso degli attrezzi da pesca

1.   Restrizioni applicabili all’uso di draghe

La larghezza massima delle draghe è di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca diretta di spugne.

2.   Restrizioni applicabili all’uso di reti da circuizione a chiusura

La lunghezza delle reti da circuizione a chiusura e delle reti da circuizione senza chiusura è limitata a 800 m per un’altezza di 120 m, tranne nel caso delle reti da circuizione a chiusura utilizzate per la pesca diretta del tonno.

3.   Restrizioni applicabili all’uso di reti fisse

3.1.

È vietato l’uso delle reti fisse di seguito specificate:

a)

tramagli di altezza superiore a 4 m;

b)

reti da posta fisse a imbrocco o reti combinate a imbrocco e a tramaglio di altezza superiore a 10 m, ad eccezione delle reti di lunghezza inferiore a 500 m, per le quali è autorizzata un’altezza massima di 30 m.

3.2.

È vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli in cui lo spessore del filo ritorto superi 0,5 mm.

3.3.

È vietato tenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate a imbrocco e a tramaglio e di 6 000 m di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli.

4.

Restrizioni applicabili all’uso di palangari

4.1.

Alle navi operanti con palangari fissi è vietato tenere a bordo o utilizzare più di 5 000 ami, eccetto nel caso di navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 3 giorni, che possono tenere a bordo o utilizzare al massimo 7 000 ami.

4.2.

Alle navi operanti con palangari di superficie è vietato tenere a bordo o utilizzare un numero di ami superiore a quello di seguito indicato:

a)

2 500 ami nella pesca diretta del pesce spada, e

b)

5 000 ami nella pesca diretta del tonno bianco.

4.3.

Le navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 2 giorni possono tenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

5.

Restrizioni applicabili all’uso di nasse

È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde.

6.

Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’occhialone

È vietata la pesca diretta dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con i seguenti attrezzi:

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm,

palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm.

7.

Restrizioni applicabili alla pesca con fucili subacquei

È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all’alba.


(1)  Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 110 esemplari per kg.

(2)  Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 55 esemplari per kg.

(3)  LC – lunghezza del carapace; LT – lunghezza totale.

(4)  Questa taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, a condizione che lo stock di sardine in questione rientri nei limiti biologici di sicurezza.

(5)  È vietato l’uso di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 3 mm o con fili accoppiati, o di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm in qualsiasi parte di una rete a strascico.

(6)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).


ALLEGATO X

MAR NERO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Rombo chiodato (Scophtalmus maximus)

45 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati per stock demersali

Nel Mar Nero si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm (1)

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Nero si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Reti da posta fisse a imbrocco se utilizzate per la cattura del rombo chiodato

3.   Restrizioni applicabili all’uso di reti da traino e draghe

È vietato l’uso di reti da traino e draghe a profondità superiori a 1 000 m.


(1)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).


ALLEGATO XI

ACQUE DELL’UNIONE NELL’OCEANO INDIANO E NELL’ATLANTICO OCCIDENTALE

PARTE A

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nelle acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Nessuna

Almeno 45 mm

Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberetto (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Nessuna

PARTE B

Zone di divieto o di limitazione della pesca

Restrizioni applicabili alle attività di pesca nella zona di 24 miglia al largo di Mayotte

Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da circuizione su banchi di tonni e specie affini nella zona compresa entro 24 miglia nautiche dalle coste di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.


ALLEGATO XII

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

NEAFC

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva molva)

70 cm

Sgombro (Scomber spp.)

30 cm

Aringa (Clupea harengus)

20 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.

Dimensione di maglia del sacco

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutta la zona

Nessuna

Almeno 35 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di melù

Almeno 32 mm

CIEM Sottozone 1 e 2

Pesca diretta gamberetto boreale (Pandalus borealis)

L’attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 22 mm

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di sgombro, capelin e argentina

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 220 mm

Tutta la zona

Nessuna

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

1.1.

È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM 5 e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 12 e 14.

In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 («zona di conservazione dello scorfano»):

64°45′ N, 28°30′ O

62°50′ N, 25°45′ O

61°55′ N, 26°45′ O

61°00′ N, 26°30′ O

59°00′ N, 30°00′ O

59°00′ N, 34°00′ O

61°30′ N, 34°00′ O

62°50′ N, 36°00′ O

64°45′ N, 28°30′ O.

1.2.

In deroga al punto 1.1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

1.3.

È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

1.4.

Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

1.5.

I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione.

1.6.

Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

1.7.

Le dichiarazioni di cui al punto 1.6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.

2.   Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra

2.1.

Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a)

bordo della piattaforma continentale scozzese

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O;

b)

bordo del Rosemary bank

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

Ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O.

2.2.

Se la molva azzurra è soggetta all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il punto 2.1 non si applica.

È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzo da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel punto 2.1.

2.3.

All’ingresso nelle zone di cui al punto 2.1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita.

2.4.

Nelle due zone di cui al punto 2.1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:

a)

cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;

b)

non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;

c)

non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

2.5.

Gli osservatori di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2336 che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al punto 1, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.

2.6.

Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O.

3.   Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

3.1.

La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.2.

I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

3.3.

Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

3.4.

In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.

3.5.

Oltre all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

3.6.

Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.7.

La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato integralmente utilizzato. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.

4.   Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O.

PARTE D

Zone di divieto per la protezione di habitat sensibili

1.

Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

Parte della dorsale di Reykyanes:

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O

55°05.4804′ N, 35°58.9784′ O

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O

54°41.1841′ N, 34°00.0514′ O

54°00′ N, 34°00′ O

53°54.6406′ N, 34°49.9842′ O

53°58.9668′ N, 36°39.1260′ O

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

59°45′ N, 33°30′ O

57°30′ N, 27°30′ O

56°45′ N, 28°30′ O

59°15′ N, 34°30′ O

59°45′ N, 33°30′ O

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

53°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 36°49′ O

55°04.5327′ N, 36°49′ O

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O

54°41.1841′ N, 34°00′ O

53°30′ N, 30°00′ O

51°30′ N, 28°00′ O

49°00′ N, 26°30′ O

49°00′ N, 30°30′ O

51°30′ N, 32°00′ O

51°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 38°00′ O

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

44°30′ N, 30°30′ O

44°30′ N, 27°00′ O

43°15′ N, 27°15′ O

43°15′ N, 31°00′ O

44°30′ N, 30°30′ O

Montagne marine di Altair:

45°00′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 34°35′ O

Montagne marine di Antialtair:

43°45′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°50′ O

Hatton Bank:

59°26′ N, 14°30′ O

59°12′ N, 15°08′ O

59°01′ N, 17°00′ O

58°50′ N, 17°38′ O

58°30′ N, 17°52′ O

58°30′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 17°30′ O

57°55′ N, 17°30′ O

57°45′ N, 19°15′ O

58°11,15′ N, 18°57,51′ O

58°11,57′ N, 19°11,97′ O

58°27,75′ N, 19°11,65′ O

58°39,09′ N, 19°14,28′ O

58°38,11′ N, 19°01,29′ O

58°53,14′ N, 18°43,54′ O

59°00,29′ N, 18°01,31′ O

59°08,01′ N, 17°49,31′ O

59°08,75′ N, 18°01,47′ O

59°15,16′ N, 18°01,56′ O

59°24,17′ N, 17°31,22′ O

59°21,77′ N, 17°15,36′ O

59°26,91′ N, 17°01,66′ O

59°42,69′ N, 16°45,96′ O

59°20,97′ N, 15°44,75′ O

59°21′ N, 15°40′ O

59°26′ N, 14°30′ O

North West Rockall:

57°00′ N, 14°53′ O

57°37′ N, 14°42′ O

57°55′ N, 14°24′ O

58°15′ N, 13°50′ O

57°57′ N, 13°09′ O

57°50′ N, 13°14′ O

57°57′ N, 13°45′ O

57°49′ N, 14°06′ O

57°29′ N, 14°19′ O

57°22′ N, 14°19′ O

57°00′ N, 14°34′ O

56°56′ N, 14°36′ O

56°56′ N, 14°51′ O

57°00′ N, 14°53′ O

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Zona 1

56°24′ N, 15°37′ O

56°21′ N, 14°58′ O

56°04′ N, 15°10′ O

55°51′ N, 15°37′ O

56°10′ N, 15°52′ O

56°24′ N, 15°37′ O

Zona 2

55°56.90 N -16°11.30 O

55°58.20 N -16°11.30 O

55°58.30 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°11.30 O

Zona 3

55°49.90 N -15°56.00 O

55°48.50 N -15°56.00 O

55°48.30 N -15°50.60 O

55°49.60 N -15°50.60 O

55°49.90 N -15°56.00 O

Edoràs bank

56°26.00 N -22°26.00 O

56°28.00 N -22°04.00 O

56°16.00 N -21°42.00 O

56°05.00 N -21°40.00 O

55°55.00 N -21°47.00 O

55°45.00 N -22°00.00 O

55°43.00 N -23°14.00 O

55°50.00 N -23°16.00 O

56°05.00 N -23°06.00 O

56°18.00 N -22°43.00 O

56°26.00 N -22°26.00 O

Southwest Rockall Bank

Zona 1

55°58.16 N- 16°13.18 O

55°58.24 N- 16°02.56 O

55°54.86 N- 16°05.55 O

55°58.16 N- 16°13.18 O

Zona 2

55°55.86 N- 15°40.84 O

55°51.00 N- 15°37.00 O

55°47.86 N- 15°53.81 O

55°49.29 N -15°56.39 O

55°55.86 N- 15°40.84 O

Hatton-Rockall Basin

Zona 1

58°00.15 N -15°27.23 O

58°00.15 N -15°38.26 O

57°54.19 N- 15°38.26 O

57°54.19 N- 15°27.23 O

58°00.15 N- 15°27.23 O

Zona 2

58° 06.46 N- 16° 37.15 O

58° 15.93 N- 16° 28.46 O

58° 06.77 N- 16° 10.40 O

58° 03.43 N- 16° 10.43 O

58° 01.49 N- 16° 25.19 O

58° 02.62 N- 16° 36.96 O

58° 06.46 N -16° 37.15

Hatton Bank 2

Zona 1

57°51.76 N- 18°05.87 O

57°55.00 N- 17°30.00 O

58°03.00 N- 17°30.00 O

57°53.10 N- 16°56.33 O

57°35.11 N- 18°02.01 O

57°51.76 N -18°05.87 O

Zona 2

57°59.96 N -19°05.05 O

57°45.00 N- 19°15.00 O

57°50.07 N- 18°23.82 O

57°31.13 N- 18°21.28 O

57°14.09 N- 19°28.43 O

57°02.21 N- 19°27.53 O

56°53.12 N- 19°28.97 O

56°50.22 N- 19°33.62 O

56°46.68 N- 19°53.72 O

57°00.04 N- 20°04.22 O

57°10.31 N- 19°55.24 O

57°32.67 N- 19°52.64 O

57°46.68 N- 19°37.86 O

57°59.96 N- 19°05.05 O

Logachev Mound:

55°17′ N, 16°10′ O

55°34′ N, 15°07′ O

55°50′ N, 15°15′ O

55°33′ N, 16°16′ O

55°17′ N, 16°10′ O

West Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ O

57°05′ N, 15°58′ O

56°21′ N, 17°17′ O

56°40′ N, 17°50′ O

57°20′ N, 16°30′ O

2.

Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.

ALLEGATO XIII

MISURE DI MITIGAZIONE PER RIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI DI SPECIE SENSIBILI

Al fine di monitorare e ridurre le catture accidentali di specie sensibili si applicano le seguenti misure.

1.

Le misure descritte nelle parti A, B e C.

2.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili.

3.

Sulla base di prove scientifiche, convalidate dal CIEM, dallo CSTEP o nel quadro della CGPM, che evidenzino gli impatti negativi degli attrezzi da pesca su specie sensibili, gli Stati membri presentano raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali delle specie in questione o nella zona interessata, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento.

4.

Gli Stati membri monitorano e valutano l’efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi del presente allegato.

PARTE A

Cetacei

1.   Attività di pesca per le quali è obbligatorio l’uso di dispositivi acustici di dissuasione

1.1.

Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 m è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione.

Zona

Attrezzo

Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine N; verso est fino a 14° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia; e acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 55° 30′ di latitudine N e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino a 15° di longitudine E, verso nord fino a 56° di latitudine N, verso est fino a 16° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui sopra)

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Sottozona CIEM 4 e divisione CIEM 3a (solo dal 1o agosto al 31 ottobre)

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 m

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti ≥ 220 mm

Divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Divisione CIEM 7d

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

1.2.

Il punto 1.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.

1.3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell’uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca e nelle zone interessate.

2.   Attività di pesca da sorvegliare

2.1.

Su base annua sono svolti programmi di sorveglianza istituiti per pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m al fine di sorvegliare le catture accessorie di cetacei, per le attività di pesca e alle condizioni di cui sotto.

Zona

Attrezzo

Sottozone CIEM 6, 7 e 8

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36′ di longitudine ovest)

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Divisioni CIEM 6a, 7a e 7b, 8a, 8b e 8c, e 9a

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

Sottozona CIEM 4, divisione 6a e sottozona 7 ad eccezione delle divisioni 7c e 7k

Reti da posta derivanti

Sottozone CIEM 3a, 3b, 3c 3d a sud di 59° N, 3d a nord di 59° (solo dal 1o giugno al 30 settembre), e sottozone 4 e 9

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Sottozone CIEM 6, 7, 8 e 9

Reti a strascico a grande apertura verticale

Sottozona CIEM 3b, 3c e 3d

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

2.2.

Il punto 2.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.

PARTE B

Uccelli marini

Qualora i dati di cui al punto 2 del paragrafo introduttivo del presente allegato, nel quadro di specifiche attività di pesca, un livello di catture accidentali di uccelli marini tale da costituire una seria minaccia per lo stato di conservazione di tali uccelli, gli Stati membri utilizzano cavi scaccia-uccelli e/o palangari zavorrati qualora sia scientificamente dimostrato che tale utilizzo offre benefici per la conservazione in tale zona e, ove possibile e vantaggioso, calano i palangari durante le ore notturne con l’illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza.

PARTE C

Tartarughe marine

1.   Attività per le quali è obbligatorio l’uso di sistemi di esclusione delle tartarughe

1.1.

Ai pescherecci è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca sottoindicati nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati sistemi di esclusione delle tartarughe.

Zona

Specie

Attrezzo

Acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale

Gamberetto (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Tutte le reti da traino per gamberi

1.2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sistemi di cui al punto 1.1.

ALLEGATO XIV

SPECIE PER GLI INDICATORI DI EFFICACIA DELLA SELETTIVITÀ

Mare del Nord

Acque nordoccidentali

Acque sudoccidentali

Mar Baltico

Mar Mediterraneo

Merluzzo bianco

Merluzzo bianco

Nasello

Merluzzo bianco

Nasello

Eglefino

Eglefino

Merlano

Passera di mare

Triglia

Merluzzo carbonaro

Merluzzo carbonaro

Rombo giallo

 

 

Merlano

Merlano

 

 

 

Passera di mare

Passera di mare

 

 

 


25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/202


REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Parigi stabilisce, tra l’altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Le più recenti conclusioni scientifiche riportate dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) nella sua relazione speciale sugli effetti del riscaldamento globale pari a 1,5 °C in più rispetto ai livelli preindustriali e sulle relative tabelle di marcia riguardanti le emissioni mondiali di gas a effetto serra confermano in modo inequivocabile gli effetti negativi del cambiamento climatico. Tale relazione speciale conclude che le riduzioni delle emissioni in tutti i settori sono cruciali al fine di limitare il riscaldamento climatico.

(2)

Al fine di contribuire agli obiettivi dell’accordo di Parigi, la trasformazione dell’intero settore dei traporti verso il livello zero di emissioni deve essere accelerata, considerando la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti, Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», che delinea l’insieme delle trasformazioni economiche e sociali da intraprendere, con la partecipazione di tutti i settori dell’economia e della società, per realizzare la transizione verso quota zero emissioni nette entro il 2050. Occorre inoltre ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici provenienti dai trasporti, che danneggiano significativamente la salute umana e l’ambiente.

(3)

Il 31 maggio 2017 e l’8 novembre 2017 la Commissione ha adottato i pacchetti sulla mobilità, rispettivamente «L’Europa in movimento – Un’agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti» e «Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni – Un’Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori». Tali pacchetti contengono un’agenda virtuosa intesa, fra l’altro, a garantire una transizione agevole verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti.

(4)

Il presente regolamento fa parte del terzo pacchetto sulla mobilità della Commissione del 17 maggio 2018, dal titolo «L’Europa in movimento: iniziativa della Commissione per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa», che fa seguito alla comunicazione della Commissione del 13 settembre 2017 dal titolo «Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile - Una nuova strategia di politica industriale dell’UE». Il presente regolamento intende anche completare il processo che consentirà all’Unione di sfruttare appieno i vantaggi della modernizzazione e decarbonizzazione in questo settore. Tale terzo pacchetto sulla mobilità si prefigge di rendere la mobilità europea più sicura e accessibile, l’industria europea più competitiva, i posti di lavoro in Europa più sicuri e il sistema mobilità più pulito e più adatto alla necessità imperativa di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò richiederà il pieno impegno dell’Unione, degli Stati membri e dei portatori di interessi, non da ultimo intensificando gli sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e l’inquinamento atmosferico.

(5)

Il presente regolamento, insieme al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), delinea un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti stradali e contribuisce a conseguire l’obiettivo vincolante relativo alla riduzione entro il 2030 di almeno il 40 %, rispetto al 1990, delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia dell’Unione, come sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 e approvato dal Consiglio del 6 marzo 2015 quale contributo determinato dell’Unione, stabilito a livello nazionale, nell’ambito dell’accordo di Parigi.

(6)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 hanno approvato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 30 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2005 per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea. Il trasporto su strada contribuisce in modo rilevante alle emissioni di gas a effetto serra di tali settori. Il settore del trasporto su strada nel 2016 è stato responsabile di circa il 25 % del totale delle emissioni dell’Unione. Il livello delle emissioni mostra una tendenza all’aumento e rimane nettamente al di sopra di quello registrato nel 1990. Se continuano ad aumentare, le emissioni del settore del trasporto su strada comprometteranno le riduzioni di emissioni ottenute in altri settori per la lotta ai cambiamenti climatici.

(7)

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha evidenziato l’importanza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza da combustibili fossili nel settore dei trasporti tramite un approccio globale e tecnologicamente neutro volto a promuovere la riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica nei trasporti, i trasporti elettrici e le fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti anche dopo il 2020.

(8)

Al fine di fornire ai consumatori dell’Unione un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili, il contributo dell’efficienza energetica alla moderazione della domanda è una delle cinque dimensioni, strettamente interconnesse e che si rafforzano reciprocamente, illustrate nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Tale comunicazione sottolinea che, sebbene tutti i settori economici debbano adottare misure per rendere più efficiente il loro consumo di energia, in termini di efficienza energetica il potenziale del settore dei trasporti è enorme.

(9)

Le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, inclusi autocarri, autobus e pullman rappresentano circa il 6 % del totale delle emissioni nell’Unione e circa il 25 % del totale delle emissioni di CO2 generate dal trasporto stradale. In assenza di ulteriori provvedimenti, è previsto un aumento della quota di emissioni prodotte dai veicoli pesanti di circa il 9 % tra il 2010 e il 2030. Attualmente, la normativa dell’Unione non prevede obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, motivo per cui è necessario adottare senza indugio misure specifiche per tali veicoli.

(10)

È pertanto opportuno stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2025 e per il 2030 in relazione alla flotta di nuovi veicoli pesanti a livello dell’Unione, tenendo conto dei tempi di rinnovo del parco veicoli e della necessità che il settore dei trasporti su strada contribuisca agli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e oltre. Questo approccio graduale fornisce anche un segnale chiaro e tempestivo all’industria, affinché acceleri l’introduzione sul mercato di tecnologie efficienti sul piano energetico e di veicoli pesanti a zero-basse emissioni. La diffusione di veicoli pesanti a zero emissioni dovrebbe altresì contribuire ad affrontare i principali problemi di mobilità urbana. Oltre a essere indispensabile per ridurre le emissioni di CO2 generate dal trasporto su strada, la promozione di tali veicoli pesanti da parte dei costruttori è importante anche per ridurre efficacemente gli inquinanti atmosferici e i livelli eccessivi di rumore nelle città e nelle aree urbane.

(11)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica e garantire che il settore dei trasporti su strada nel suo insieme contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno integrare le norme già esistenti in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri nuovi definendo livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi. Tali livelli di prestazione costituiranno un forte incentivo all’innovazione per tecnologie efficienti nel consumo di carburante, contribuendo a rafforzare la posizione tecnologica di punta dei costruttori e dei fornitori dell’Unione e garantendo nel lungo termine posti di lavoro altamente qualificati.

(12)

Tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e della necessità di garantire il buon funzionamento del mercato unico, sia per i servizi di trasporto su strada sia per i veicoli pesanti, evitando nel contempo la frammentazione del mercato, è opportuno fissare norme sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti a livello unionale. Tali norme dovrebbero fare salvo il diritto della concorrenza dell’Unione.

(13)

Nel definire i livelli di riduzione delle emissioni di CO2 che il parco veicoli pesanti dell’Unione dovrà ottenere, occorre considerarne l’efficacia nel fornire un contributo efficiente in termini di costi alla riduzione delle emissioni di CO2 dei settori disciplinati dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) entro il 2030, nonché i costi e i risparmi che ne derivano per la società, per i costruttori, per gli operatori del settore e per i consumatori, oltre che i loro effetti diretti e indiretti sull’occupazione e sull’innovazione e i benefici complementari generati, in termini di minor inquinamento atmosferico e maggior sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

(14)

È opportuno garantire una transizione equa e socialmente accettabile verso una mobilità a zero emissioni. È quindi importante tenere conto degli effetti sociali della transizione lungo tutta la catena di valore del settore automobilistico e affrontare in modo proattivo le conseguenze sull’occupazione. È opportuno pertanto elaborare programmi mirati a livello unionale, nazionale e regionale per il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nonché iniziative di formazione e di ricerca di un lavoro nelle comunità e nelle regioni colpite, in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti. Nel quadro di tale transizione, l’occupazione femminile e le pari opportunità in tale settore andrebbero potenziate.

(15)

Una transizione riuscita verso una mobilità a zero emissioni richiede un approccio integrato e un contesto adeguato, che consenta di stimolare l’innovazione e mantenere la leadership tecnologica dell’Unione nel settore del trasporto su strada. A tal fine sono necessari investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione, una maggiore offerta di veicoli pesanti a zero e basse emissioni, la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, l’integrazione nei sistemi dell’energia nonché l’approvvigionamento sostenibile di materiali e la produzione, il riutilizzo e il riciclo sostenibile di batterie in Europa. Ciò richiede un’azione coerente a livello di Unione, nazionale, regionale e locale, anche attraverso incentivi per sostenere la diffusione dei veicoli pesanti a zero e basse emissioni.

(16)

Con l’attuazione del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è stata introdotta anche una nuova procedura per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti. Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (6) prevede una metodologia basata sullo strumento VECTO che consente di simulare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti completi. Il metodo consente di tenere conto della eterogeneità che caratterizza il settore dei veicoli pesanti e dell’elevato livello di personalizzazione dei singoli veicoli pesanti. In una prima fase, a partire dal 1o luglio 2019, vengono determinate le emissioni di CO2 di quattro gruppi di veicoli pesanti che rappresentano tra il 65 % e il 70 % circa di tutte le emissioni di CO2 prodotte dal parco veicoli pesanti dell’Unione.

(17)

Per tenere conto delle innovazioni e dell’applicazione delle nuove tecnologie che incrementano il risparmio di carburante dei veicoli pesanti, lo strumento di simulazione VECTO e il regolamento (UE) 2017/2400 saranno costantemente e tempestivamente aggiornati.

(18)

I dati sulle emissioni di CO2 determinati ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 sono monitorati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). I dati dovrebbero fungere da base per determinare sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che i quattro gruppi di veicoli pesanti più inquinanti dell’Unione devono raggiungere, sia le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore in un determinato periodo di riferimento.

(19)

È opportuno stabilire un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2025 corrispondente a una riduzione relativa basata sulle emissioni medie di CO2 di tali veicoli pesanti di nuova immatricolazione nel periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, in modo da rispecchiare il diffondersi di tecnologie efficaci in termine di costi ormai disponibili per i veicoli convenzionali. Si dovrebbe inoltre fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per gli anni dal 2030 in poi. Tale obiettivo dovrebbe applicarsi, salvo altrimenti stabilito sulla base di un riesame da effettuare nel 2022. L’obiettivo relativo al 2030 dovrebbe essere valutato conformemente agli impegni assunti dall’Unione europea nel quadro dell’accordo di Parigi.

(20)

Per garantire la solidità delle emissioni di CO2 di riferimento rispetto a un aumento delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti attraverso mezzi procedurali indebiti, il che non sarebbe rappresentativo di una situazione in cui le emissioni di CO2 sono già disciplinate, è opportuno prevedere una metodologia per correggere le emissioni di CO2 di riferimento laddove necessario.

(21)

Per i veicoli pesanti, il gas naturale liquefatto (GNL) è un combustibile alternativo al gasolio. La diffusione delle attuali e future tecnologie più innovative basate sul GNL contribuirà al raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO2 nel breve e medio termine, poiché il loro uso comporta una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai veicoli diesel. Il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli alimentati a GNL è già pienamente rispecchiato nello strumento VECTO. Inoltre, le attuali tecnologie GNL garantiscono un basso livello di emissioni di inquinanti atmosferici, quali NOx e particolato. È già operativa un’infrastruttura minima di rifornimento sufficiente che va man mano ampliandosi nell’ambito di politiche nazionali di sostegno alle infrastrutture per i combustibili alternativi.

(22)

Ai fini del calcolo delle emissioni di riferimento, come base per stabilire gli obiettivi specifici di emissioni di CO2 per il 2025 e il 2030, occorre prendere in considerazione il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 del parco veicoli pesanti. È pertanto opportuno escludere dal calcolo i veicoli professionali, ad esempio quelli per la raccolta dei rifiuti urbani o per lavori edili. Si tratta di veicoli a chilometraggio relativamente basso e, visti i tipi di percorsi effettuati, le misure tecniche per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di carburante non sembrano essere efficaci sotto il profilo dei costi come lo sono invece per i veicoli pesanti utilizzati per la consegna di merci.

(23)

Gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbero essere espressi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro, in modo da riflettere l’utilità dei veicoli pesanti.

(24)

Deve essere garantita un’equa ripartizione degli obblighi di riduzione delle emissioni totali di CO2 tra i costruttori, tenendo conto della diversità dei veicoli pesanti in termini di progettazione oltre che del tipo di percorsi effettuati, del chilometraggio annuale, del carico utile e della configurazione del rimorchio. È pertanto appropriato distinguere i veicoli pesanti in base a sottogruppi diversi e distinti che ne riflettano il modello di consumo tipico e le caratteristiche tecniche specifiche. Fissando obiettivi annuali specifici del costruttore per le emissioni di CO2, corrispondenti alla media ponderata degli obiettivi definiti per ciascun sottogruppo, ai costruttori viene effettivamente consentito di bilanciare un’eventuale prestazione insufficiente dei veicoli di alcuni sottogruppi con una prestazione migliore di altri sottogruppi di veicoli, tenendo conto delle emissioni medie di CO2 nel ciclo di vita dei diversi sottogruppi di veicoli.

(25)

La conformità del costruttore ai propri obiettivi specifici annuali per le emissioni di CO2 dovrebbe essere valutata sulla base delle sue emissioni medie di CO2. Quando si determinano le emissioni specifiche medie di CO2, si dovrebbe tener conto anche delle specificità che sono riflesse nei diversi sottogruppi di veicoli. Di conseguenza, le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore dovrebbero basarsi sulle emissioni medie di CO2 determinate per ciascun sottogruppo di veicoli, includendo una ponderazione basata sul chilometraggio medio annuale e sul carico utile medio, in modo da riflettere le emissioni di CO2 totali nel ciclo di vita. A causa del limitato potenziale di riduzione delle emissioni di CO2, i veicoli professionali non dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2.

(26)

Per garantire l’agevole transizione verso una mobilità a emissioni zero e fornire incentivi per lo sviluppo e la diffusione sul mercato dell’Unione di veicoli pesanti a zero-basse emissioni ad integrazione degli strumenti sul lato della domanda, come la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno introdurre, per i periodi di riferimento anteriori al 2025, un apposito meccanismo di incentivazione costituito da supercrediti e fissare, per i periodi di riferimento a partire dal 2025, una soglia di riferimento relativo alla quota di veicoli pesanti a zero-basse emissioni nel parco veicoli di un costruttore.

(27)

Il sistema di incentivi dovrebbe essere concepito in modo da garantire ai fornitori dell’infrastruttura di ricarica e ai costruttori la certezza degli investimenti, al fine di promuovere la rapida diffusione dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni sul mercato dell’Unione, garantendo nel contempo ai costruttori una certa flessibilità nella determinazione delle tempistiche dei loro investimenti.

(28)

Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore, nei periodi di riferimento anteriori al 2025 tutti i veicoli pesanti a zero-basse emissioni dovrebbero essere conteggiati più volte. Per i periodi di riferimento a partire dal 2025, le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore dovrebbero essere calcolate tenendo conto dei risultati conseguiti dal costruttore rispetto alla soglia di riferimento per i veicoli pesanti a zero e basse emissioni. Il livello degli incentivi dovrebbe variare in base alle effettive emissioni di CO2 del veicolo. Al fine di evitare un indebolimento degli obiettivi ambientali, le riduzioni delle emissioni di CO2 così realizzate dovrebbero essere soggette a un limite massimo.

(29)

I veicoli pesanti a basse emissioni dovrebbero essere incentivati solo se le loro emissioni di CO2 sono inferiori alla metà delle emissioni di CO2 di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli cui appartiene il veicolo pesante. Si tratta di un approccio in grado di incentivare l’innovazione in questo settore.

(30)

Nel definire il meccanismo di incentivazione per la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero, dovrebbero essere inclusi anche i piccoli autocarri che non sono soggetti agli obiettivi di riduzione in materia di emissioni di CO2 ai sensi del presente regolamento. Si tratta di veicoli che offrono vantaggi significativi in quanto contribuiscono a risolvere i problemi di inquinamento atmosferico nelle città. Pertanto, al fine di garantire che gli incentivi siano distribuiti in modo equilibrato tra i diversi tipi di veicoli, anche le riduzioni delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore derivanti dai piccoli autocarri a emissioni zero dovrebbero essere soggette ad un limite massimo.

(31)

Al fine di promuovere un’attuazione degli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 che sia efficace sotto il profilo dei costi, e tenendo conto delle variazioni nella composizione del parco veicoli pesanti e nelle emissioni di CO2 nel corso degli anni, i costruttori dovrebbero anche avere la possibilità di controbilanciare una prestazione migliore rispetto al loro obiettivo specifico per le emissioni di CO2 in un determinato anno con una prestazione insufficiente in un altro anno.

(32)

Allo scopo di incentivare riduzioni rapide delle emissioni di CO2, il costruttore le cui emissioni specifiche medie di CO2 si collocano al di sotto di una traiettoria di riduzione definita dalle emissioni di CO2 di riferimento e dall’obiettivo per le emissioni di CO2 al 2025, dovrebbe essere in grado di accumulare i crediti di emissioni e utilizzarli ai fini della conformità all’obiettivo per il 2025. Similmente, il costruttore le cui emissioni specifiche medie di CO2 si collocano al di sotto della traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 tra l’obiettivo del 2025 e l’obiettivo applicabile a partire dal 2030 dovrebbe essere in grado di accumulare dei crediti di emissioni e utilizzarli ai fini della conformità agli obiettivi delle emissioni di CO2 dal1o luglio 2025 al 30 giugno 2030.

(33)

In caso di non conformità con l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 in uno qualsiasi dei periodi di riferimento di 12 mesi a decorrere dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2030, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di accumulare un numero limitato di debiti di emissioni. Tuttavia, i costruttori dovrebbero liberarsi di ogni debito di emissioni residuo nel periodo di riferimento dell’anno 2029 che finisce il 30 giugno 2030.

(34)

I crediti e i debiti di emissioni dovrebbero essere presi in considerazione solo al fine di determinare la conformità del costruttore al suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2 e non intesi come attività trasferibili o soggette a misure fiscali.

(35)

La Commissione dovrebbe imporre al costruttore cui competano emissioni di CO2 in eccesso una sanzione finanziaria sotto forma di indennità per queste emissioni di CO2 eccedentarie, tenendo conto dei crediti e debiti di emissione. Le informazioni sulle emissioni di CO2 in eccesso dei costruttori dovrebbero essere rese pubbliche. Per costituire un incentivo tale da indurre i costruttori a prendere provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti, è importante che l’indennità ecceda la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi per le emissioni di CO2. La metodologia per riscuotere le indennità dovrebbe essere determinato mediante un atto di esecuzione, tenendo conto della metodologia adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le indennità dovrebbero essere considerate entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Nel quadro della valutazione da effettuare a norma del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di assegnare tali importi a un fondo specifico o a un programma pertinente, inteso a garantire una transizione equa verso una mobilità a zero emissioni e a sostenere la riconversione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle altre competenze dei lavoratori nel settore automobilistico.

(36)

Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi per le emissioni di CO2 di cui al presente regolamento è necessario un solido meccanismo di controllo. Gli obblighi per i costruttori in merito alla fornitura di dati accurati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956, insieme alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate in caso di non conformità, contribuiscono a garantire la solidità dei dati usati ai fini della conformità agli obiettivi a norma del presente regolamento.

(37)

Per ottenere le riduzioni delle emissioni di CO2 a norma del presente regolamento è essenziale che le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso siano conformi ai valori determinati a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore, la Commissione dovrebbe quindi poter tener conto di eventuali casi di non conformità sistematica riscontrata dalle autorità di omologazione per quanto riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso.

(38)

Per essere in grado di adottare tali misure, la Commissione dovrebbe avere facoltà di stabilire e attuare una procedura di verifica della corrispondenza tra le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio, come stabilito a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e delle relative misure di attuazione, con i valori di emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità e nei certificati di omologazione individuale o nei file di informazioni per il cliente. In sede di elaborazione di tale procedura, è opportuno prestare una particolare attenzione a identificare metodi, tra cui l’utilizzo di dati provenienti da dispositivi a bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o energia, per rilevare strategie intese a migliorare artificialmente la prestazione di un veicolo in termini di CO2 nella procedura di certificazione. Qualora, nel corso di tali verifiche, siano rilevate deviazioni o strategie intese a migliorare artificialmente le prestazioni di un veicolo in termini di CO2, tali risultanze devono essere considerate ragioni sufficienti per sospettare che vi sia un grave rischio di non conformità ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 595/2009 e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e gli Stati membri dovrebbero, su tale base, adottare le misure necessarie a norma del capo XI del regolamento (UE) 2018/858.

(39)

L’efficacia degli obiettivi in materia di emissioni di CO2 di cui al presente regolamento è strettamente dipendente dalla rappresentatività reale della metodologia utilizzata per determinare le emissioni di CO2 rispetto al mondo reale. In conformità con il parere del meccanismo di consulenza scientifica (SAM) del 2016 riguardo ai veicoli leggeri e la raccomandazione del Parlamento europeo a seguito della sua inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, anche nel caso dei veicoli pesanti è opportuno mettere in atto un meccanismo per valutare la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo energetico stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2400 rispetto al mondo reale. Il modo più affidabile per garantire la rappresentatività di tali valori rispetto al mondo reale consiste nell’utilizzare i dati dei dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante e/o energia presenti a bordo. È pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di elaborare le procedure necessarie per raccogliere e trattare i dati relativi al consumo di carburante ed energia, necessari per eseguire tali valutazioni, e di garantire che tali dati siano resi pubblici, provvedendo nel contempo alla protezione di eventuali dati personali.

(40)

È opportuno che la Commissione valuti in che modo i dati sul consumo di carburante e di energia possono contribuire a garantire che le emissioni di CO2 dei veicoli, determinate mediante lo strumento VECTO conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e alle relative misure di attuazione, continuino a essere rappresentativi nel tempo delle emissioni di CO2 reali per tutti i costruttori e, più precisamente, in che modo tali dati possono essere utilizzati per monitorare il divario tra i valori di emissione di CO2 determinati mediante lo strumento VECTO e i valori reali delle emissioni di CO2 e, se necessario, per prevenire che tale divario si allarghi.

(41)

Nel 2022 la Commissione dovrebbe valutare l’efficacia dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di cui al presente regolamento, in particolare il livello dell’obiettivo di riduzione in materia di emissioni di CO2 da conseguire entro il 2030, le modalità a disposizione per conseguire tale obiettivo e addirittura sorpassarlo, nonché la definizione di obiettivi di riduzione in materia di emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti, come i piccoli autocarri, i veicoli professionali, gli autobus, i pullman e i rimorchi. Tale valutazione dovrebbe anche prendere in considerazione, esclusivamente ai fini del presente regolamento, i veicoli pesanti e le combinazioni di veicolo, tenendo conto dei pesi e delle dimensioni applicabili al trasporto nazionale, ad esempio i concetti modulari e intermodali, valutando nel contempo anche eventuali aspetti di sicurezza ed efficienza dei trasporti, nonché eventuali effetti intermodali, ambientali, infrastrutturali e di rimbalzo, come pure la situazione geografica degli Stati membri.

(42)

È importante valutare a livello di Unione le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali pesanti prodotte durante l’intero ciclo di vita. A tal fine, è opportuno che la Commissione consideri, non oltre il 2023, la possibilità di sviluppare una metodologia comune dell’Unione per una valutazione e una comunicazione coerente dei dati relativi alle emissioni di CO2 prodotte durante l’intero ciclo di vita dei veicoli commerciali pesanti immessi sul mercato dell’Unione. La Commissione dovrebbe adottare misure di follow-up, incluse, se del caso, proposte legislative.

(43)

Al fine di garantire che le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti rimangano rappresentative e costantemente aggiornate, occorre che il presente regolamento rispecchi le modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009 e delle relative misure di attuazione che incidono su tali emissioni specifiche di CO2. A tal fine, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire una metodologia da utilizzare per definire un modello di veicolo pesante rappresentativo di ciascun sottogruppo di veicoli, sulla base del quale valutare le modifiche delle emissioni specifiche di CO2.

(44)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alla pubblicazione di una lista contenente alcuni dati e performance dei costruttori.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione all’identificazione di veicoli che sono certificati come veicoli professionali e all’applicazione di correzioni alle emissioni specifiche annuali medie di CO2 di un costruttore, alla riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso, alla segnalazione degli scostamenti nei valori delle emissioni di CO2 e alla loro considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2, alla valutazione dell’applicazione delle condizioni alle quali sono state determinate le emissioni di CO2 di riferimento e i criteri per stabilire se tali emissioni siano state indebitamente alzate e come, in tal caso, debbano essere corrette, alla necessità che alcuni parametri relativi alle emissioni reali CO2 e al consumo energetico da parte di veicoli pesanti siano messi a disposizione della Commissione, all’effettuazione di verifiche che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per il cliente corrispondano alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio e alla presenza di strategie che migliorino artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati, e alla definizione di uno o più veicoli rappresentativi di un sottogruppo sulla base dei quali è determinato l’adeguamento del carico utile. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 595/2009 riguardo alla determinazione di taluni aspetti in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4. Le competenze di esecuzione di cui al presente considerando dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(46)

Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’adeguamento delle emissioni di CO2 di riferimento, alla formulazione dei principi guida e dei criteri per la definizione delle procedure per la verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio e alla modifica degli allegati del presente regolamento relativamente ad alcuni parametri tecnici tra cui la ponderazione dei profili di utilizzo, dei valori dei carichi utili e dei chilometraggi annuali, nonché i fattori di adeguamento del carico utile. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la definizione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 nonché la direttiva 96/53/CE del Consiglio (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Al fine di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre del 30 %, entro il 2030, le sue emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2005 nei settori contemplati dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 e a raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento stabilisce i requisiti di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell’Unione siano ridotte rispetto ai valori delle emissioni di CO2 di riferimento come segue:

a)

del 15 % per i periodi di riferimento a partire dall’anno 2025;

b)

del 30 % per i periodi di riferimento a partire dall’anno 2030, salvo altrimenti stabilito sulla base del riesame di cui all’articolo 15.

Le emissioni di CO2 di riferimento si basano sui dati di monitoraggio comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956 per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 («periodo di riferimento»), esclusi i veicoli professionali, e sono calcolate conformemente al punto 3 dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli pesanti nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito:

a)

autocarri rigidi con una configurazione degli assi 4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate;

b)

autocarri rigidi con una configurazione degli assi 6x2;

c)

trattori stradali con una configurazione degli assi 4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate; e

d)

trattori stradali con una configurazione degli assi 6x2.

Ai fini dell’articolo 5 e del punto 2.3 dell’allegato I del presente regolamento, il presente regolamento si applica inoltre ai veicoli pesanti della categoria N che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e che non soddisfano le caratteristiche di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.

Le categorie di veicoli di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo si riferiscono alle categorie di veicoli definite nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

2.   Ai fini del presente regolamento, i veicoli di cui al paragrafo 1 sono considerati veicoli pesanti nuovi in un determinato periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o luglio se immatricolati per la prima volta nell’Unione nel corso di tale periodo e non precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione.

Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori dell’Unione se avvenute meno di tre mesi prima di quella nell’Unione.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti che sono certificati come veicoli professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione ma che non sono immatricolati come tali, e applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli, a decorrere dal periodo di riferimento dell’anno 2021 e per ogni successivo periodo di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«emissioni di CO2 di riferimento»: la media, determinata conformemente al punto 3 dell’allegato I, delle emissioni specifiche di CO2 nel periodo di riferimento di cui all’articolo 1, secondo comma, di tutti i veicoli pesanti nuovi in ciascun sottogruppo di veicoli, escludendo i veicoli professionali;

2)

«emissioni specifiche di CO2»: le emissioni di CO2 di un singolo veicolo pesante determinate conformemente al punto 2.1 dell’allegato I;

3)

«periodo di riferimento dell’anno Y»: il periodo che va dal 1o luglio dell’anno Y al 30 giugno dell’anno Y+1;

4)

«emissioni specifiche medie di CO2»: la media, determinata conformemente al punto 2.7 dell’allegato I, delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un dato periodo di riferimento;

5)

«obiettivo specifico per le emissioni di CO2»: l’obiettivo per le emissioni di CO2 di un singolo costruttore, espresso in g/tkm e determinato ogni anno per il periodo di riferimento precedente conformemente al punto 4 dell’allegato I;

6)

«autocarro rigido»: un autocarro non progettato né costruito per trainare un semirimorchio;

7)

«trattore stradale»: un trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;

8)

«sottogruppo di veicoli»: un raggruppamento di veicoli quali definiti al punto 1 dell’allegato I, caratterizzati da un insieme di criteri tecnici comuni e specifici, rilevanti per determinare le loro emissioni di CO2 e il loro consumo di carburante;

9)

«veicolo professionale»: un veicolo pesante per il quale sono state determinate le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, solo per profili di utilizzo diversi da quelli definiti al punto 2.1 dell’allegato I del presente regolamento;

10)

«costruttore»: la persona o l’ente responsabile per la presentazione dei dati sui veicoli pesanti nuovi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 o, nel caso di veicoli pesanti a emissioni zero, la persona o l’ente responsabile nei confronti dell’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE globale dei veicoli o della procedura di omologazione individuale a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché responsabile della conformità della produzione;

11)

«veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pesante privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/kWh, oppure le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/km;

12)

«veicolo pesante a basse emissioni»: un veicolo pesante, diverso da un veicolo pesante a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 2.3.3 dell’allegato I, siano meno della metà rispetto alle emissioni di CO2 di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli cui appartiene il veicolo pesante;

13)

«profilo di utilizzo»: la combinazione di un ciclo di velocità da raggiungere, un valore di carico utile, una configurazione per carrozzeria o rimorchio e, se applicabili, altri parametri, tale da riflettere l’uso specifico di un veicolo e sulla base della quale vengono determinati i valori ufficiali in materia di emissioni di CO2 e di consumo di carburante di un veicolo pesante;

14)

«ciclo di velocità da raggiungere»: la descrizione della velocità del veicolo che il conducente intende raggiungere o alla quale deve limitarsi a causa delle condizioni del traffico, quale funzione della distanza percorsa in un viaggio;

15)

«carico utile»: il peso delle merci trasportate da un veicolo, in diverse condizioni.

Articolo 4

Emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore

A partire dal 1o luglio 2020 e in ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina le emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkm per il periodo di riferimento precedente, tenendo conto di quanto segue:

a)

i dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 per i veicoli pesanti nuovi del costruttore immatricolati nel periodo di riferimento precedente, esclusi i veicoli professionali; e

b)

il fattore per zero-basse emissioni, determinato conformemente all’articolo 5.

Le emissioni specifiche medie di CO2 sono determinate conformemente al punto 2.7 dell’allegato I.

Articolo 5

Veicoli pesanti a zero-basse emissioni

1.   A partire dal 1o luglio 2020 e per ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina il fattore per zero-basse emissioni, per il periodo di riferimento precedente.

Il fattore per zero-basse emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni del parco veicoli del costruttore in un periodo di riferimento, includendo i veicoli pesanti a zero emissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, nonché i veicoli professionali a zero-basse emissioni, ed è determinato conformemente al punto 2.3 dell’allegato I.

2.   Per i periodi di riferimento dal 2019 al 2024, ai fini del paragrafo 1 i veicoli pesanti a zero-basse emissioni sono conteggiati come segue:

a)

un veicolo pesante a emissioni zero è conteggiato come due veicoli; e

b)

un veicolo pesante a basse emissioni è conteggiato come fino a due veicoli, secondo una funzione delle sue emissioni specifiche di CO2 e della soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli cui il veicolo appartiene quale definita al punto 2.3.3 dell’allegato I.

Il fattore per zero-basse emissioni è determinato conformemente al punto 2.3.1 dell’allegato I.

3.   Per i periodi di riferimento a partire dal 2025, il fattore per zero-basse emissioni è determinato sulla base di una soglia di riferimento del 2 % conformemente al punto 2.3.2 dell’allegato I.

4.   Il fattore per zero-basse emissioni di CO2 riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo dell’1,5 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore.

Articolo 6

Obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di un costruttore

A partire dal 1o luglio 2026 e in ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento precedente. L’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 è pari alla somma, sull’insieme dei sottogruppi di veicoli, dei prodotti dei seguenti valori:

a)

l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a) o b), a seconda dei casi;

b)

le emissioni di CO2 di riferimento;

c)

la quota di veicoli del costruttore in ciascun sottogruppo di veicoli;

d)

i fattori di ponderazione inerenti al chilometraggio annuale e al carico utile, applicati a ciascun sottogruppo di veicoli.

L’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 è determinato conformemente al punto 4 dell’allegato I.

Articolo 7

Crediti e debiti di emissioni

1.   Al fine di determinare la conformità del costruttore agli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029, sono presi in considerazione i suoi debiti o crediti di emissioni determinati in conformità dell’allegato I, punto 5, che corrispondono al numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un periodo di riferimento, esclusi i veicoli professionali, moltiplicato per:

a)

la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 2 e le emissioni specifiche medie di CO2 di tale costruttore, se la differenza è un valore positivo («crediti di emissioni»); o

b)

la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 di tale costruttore, se la differenza è un valore positivo («debiti di emissioni»).

I crediti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2019 al 2029. Tuttavia, i crediti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2019 al 2024 sono presi in considerazione al fine di determinare la conformità del costruttore unicamente all’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del periodo di riferimento dell’anno 2025.

I debiti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029. Tuttavia il debito totale di emissioni di un costruttore non può superare il 5 % dell’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno 2025, moltiplicato per il numero dei suoi veicoli pesanti nel periodo in questione («limite dei debiti di emissioni»).

I crediti e debiti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2028 sono riportati, se del caso, da un periodo di riferimento al successivo. Eventuali debiti di emissioni residui sono liquidati nel periodo di riferimento dell’anno 2029.

2.   La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 è fissata per ciascun costruttore conformemente al punto 5.1 dell’allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all’articolo 1, secondo comma, e l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 indicato al medesimo articolo, primo comma, lettera a), nonché tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e l’obiettivo per le emissioni di CO2 applicabile a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2030, come stabilito dal primo comma, lettera b), di tale articolo.

Articolo 8

Conformità con gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2

1.   Ove a norma del paragrafo 2 si constati che in un dato periodo di riferimento a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni di CO2 in eccesso, la Commissione impone un’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso, calcolata ricorrendo alla seguente formula:

a)

dal 2025 al 2029,

(indennità per le emissioni di CO2 in eccesso) = (emissioni di CO2 in eccesso x 4 250 EUR/gCO2/tkm)

b)

dal 2030 in poi,

(indennità per le emissioni di CO2 in eccesso) = (emissioni di CO2 in eccesso x 6 800 EUR/gCO2/tkm).

2.   Si ritiene che al costruttore competano emissioni di CO2 in eccesso in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)

se, in ogni periodo di riferimento degli anni dal 2025 al 2028, sottraendo dalla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni viene superato il limite dei debiti di emissioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma;

b)

se, nel periodo di riferimento dell’anno 2029, sottraendo alla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni il risultato è positivo;

c)

se, a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2030, le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superano il suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2.

Le emissioni di CO2 in eccesso di un determinato periodo di riferimento sono calcolate conformemente al punto 6 dell’allegato I.

3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

4.   Le indennità per le emissioni di CO2 in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 9

Verifica dei dati di monitoraggio

1.   Le autorità di omologazione comunicano senza indugio alla Commissione gli scostamenti nei valori delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio rispetto ai valori indicati nei certificati di conformità o nel file di informazione per il cliente di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2400, a seguito di verifiche effettuate in conformità della procedura di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

2.   La Commissione tiene conto degli scostamenti di cui al paragrafo 1 ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sulle procedure per segnalare tali scostamenti e per tenerne conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10

Valutazione delle emissioni di CO2 di riferimento

Al fine di assicurare la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO2 di riferimento quale base per determinare gli obiettivi per le emissioni di CO2 per il parco veicoli dell’Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la metodologia per valutare l’applicazione delle condizioni alle quali sono state determinate le emissioni di CO2 di riferimento e i criteri per determinare se tali emissioni siano state indebitamente alzate e come, in tal caso, debbano essere corrette.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 11

Pubblicazione dei dati e prestazioni del costruttore

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione pubblica, mediante atti di esecuzione, un elenco indicante:

a)

a partire dal 1o luglio 2020, per ciascun costruttore, le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 4;

b)

a partire dal 1o luglio 2020, per ciascun costruttore, il fattore per zero-basse emissioni prodotte nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

c)

a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 6;

d)

dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2031, per ciascun costruttore, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2, i crediti di emissioni e, a partire dal 1o luglio 2026 fino al 30 giugno 2031, i debiti di emissione nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 7;

e)

a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, le emissioni di CO2 in eccesso nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

f)

a partire dal 1o luglio 2020, le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione nel precedente periodo di riferimento.

L’elenco da pubblicare entro il 30 aprile 2021 comprende le emissioni di CO2 di riferimento di cui all’articolo 1, secondo comma.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 riguardo all’adeguamento delle emissioni di CO2 secondo le seguenti modalità:

a)

se le ponderazioni per profilo di utilizzo o i valori del carico utile sono stati adeguati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), applicando la procedura di cui al punto 1 dell’allegato II;

b)

nei casi in cui siano stati determinati fattori di adeguamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, applicandoli alle emissioni di CO2 di riferimento;

c)

se è stato determinato un aumento indebito delle emissioni di CO2 di riferimento in base alla metodologia di cui all’articolo 10, correggendo le emissioni di CO2 di riferimento entro il 30 aprile 2022.

Dopo averli adeguati, la Commissione pubblica i valori delle emissioni di CO2 di riferimento e li utilizza al fine del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 del costruttore applicabili nei periodi di riferimento a partire dalla data di applicazione degli atti delegati di adeguamento dei valori.

Articolo 12

Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico

1.   La Commissione monitora e valuta la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di energia determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 rispetto a quelli reali.

Inoltre, la Commissione raccoglie regolarmente dati sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti utilizzando a bordo dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, partendo dai veicoli pesanti nuovi immatricolati a partire dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009.

La Commissione provvede a che il pubblico sia informato dell’evoluzione di tale rappresentatività nel tempo.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione assicura che i seguenti parametri relativi al consumo energetico e alle emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti siano messi a sua disposizione a intervalli regolari, a partire dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009, da parte dei costruttori, delle autorità nazionali o tramite il trasferimento diretto di dati dai veicoli, secondo i casi:

a)

numero di identificazione del veicolo;

b)

carburante e energia elettrica consumati;

c)

distanza totale percorsa;

d)

carico utile;

e)

per i veicoli pesanti ibridi elettrici a carica esterna, il carburante e l’energia elettrica consumati e la distanza percorsa distribuita per le differenti modalità di guida;

f)

altri parametri necessari a garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La Commissione tratta i dati pervenuti a norma del primo comma del presente paragrafo per creare una serie di dati aggregati e resi anonimi, anche per costruttore, ai fini del paragrafo 1. I numeri di identificazione dei veicoli sono utilizzati unicamente per le finalità del trattamento dei dati e non sono conservati più a lungo di quanto necessario per dette finalità.

3.   Al fine di evitare un aumento del divario rispetto alle emissioni reali, entro due anni e cinque mesi dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009 la Commissione valuta in che modo i dati relativi al consumo di carburante e di energia possano essere utilizzati per garantire che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di energia del veicolo, determinati conformemente a tale regolamento, continuino a essere rappresentativi delle emissioni reali nel tempo per ciascun costruttore.

La Commissione sorveglia l’evoluzione del divario di cui al primo comma e riferisce annualmente al riguardo e, al fine di evitarne un aumento, valuta, nel 2027, la fattibilità di un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore a partire dal 2030 e, se del caso, presenta una proposta legislativa per predisporre un siffatto meccanismo.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le procedure di dettaglio per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 13

Verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio

1.   I costruttori garantiscono che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazioni per il cliente di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2400 corrispondano alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio e al loro consumo di carburante stabiliti conformemente a detto regolamento.

2.   A seguito dell’entrata in vigore delle procedure di cui al paragrafo 4, le autorità di omologazione verificano, per i costruttori cui hanno rilasciato una licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e alle relative misure di attuazione, sulla base di campioni di veicoli idonei e rappresentativi, che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per il cliente corrispondano alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio e al loro consumo di carburante determinati conformemente a detto regolamento e alle relative misure di attuazione, tenendo conto, tra l’altro, dei dati disponibili provenienti dai dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e/o di energia.

Le autorità di omologazione verificano altresì la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorino artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di certificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, tra l’altro utilizzando i dati provenienti dai dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante e/o di energia.

3.   Qualora, a seguito delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 2, si riscontri una mancanza di corrispondenza nelle emissioni di CO2 e nei valori del consumo di carburante che non può essere attribuita a un malfunzionamento dello strumento di simulazione, o la presenza di strategie che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo, l’autorità di omologazione responsabile, oltre ad adottare le misure necessarie di cui al capo XI del regolamento (UE) 2018/858, garantisce che siano corretti file di informazione per il cliente, dei certificati di conformità e dei certificati di omologazione individuale, secondo i casi.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le procedure concernenti l’effettuazione delle verifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 17, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i principi guida e i criteri per la definizione delle procedure di cui al primo comma.

Articolo 14

Modifiche degli allegati I e II

1.   Onde garantire che i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore ai sensi dell’articolo 4 e per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 a norma dell’articolo 6 tengano conto del progresso tecnico e dell’evoluzione della logistica del trasporto merci, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 riguardo alla modifica delle seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II:

a)

le voci relative al tipo di cabina e alla potenza del motore di cui all’allegato I, tabella 1, e le definizioni di «cabina con cuccetta» e «cabina corta» di cui alla tabella citata;

b)

le ponderazioni per profilo di utilizzo di cui all’allegato I, tabella 2;

c)

i valori per carico utile di cui all’allegato I, tabella 3, e i fattori di adeguamento del carico utile di cui all’allegato II, tabella 1;

d)

i valori per il chilometraggio annuale di cui all’allegato I, tabella 4.

2.   Se le procedure di omologazione stabilite nel regolamento (CE) n. 595/2009 e nelle relative misure di attuazione sono oggetto di modifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, in modo tale che il livello delle emissioni di CO2 dei veicoli rappresentativi definiti ai sensi del presente paragrafo aumenti o diminuisca di oltre 5 g CO2/km, la Commissione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), applica un fattore di adeguamento alle emissioni di CO2 di riferimento, calcolandolo in base alla formula di cui al punto 2 dell’allegato II.

3.   Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce una metodologia per definire uno o più veicoli rappresentativi di un sottogruppo – coefficienti di ponderazione statistica compresi – sulla base dei quali è calcolato l’adeguamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto dei dati di monitoraggio comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 e delle caratteristiche tecniche dei veicoli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 15

Riesame e relazione

1.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’efficacia del presente regolamento, all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e al livello del meccanismo di incentivazione per veicoli pesanti a zero e basse emissioni applicabile a partire dal 2030, alla determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti, compresi i rimorchi, gli autobus e i pullman, e i veicoli professionali, e all’introduzione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 vincolanti per il 2035 e a partire dal 2040 per i veicoli pesanti. L’obiettivo relativo al 2030 è valutato conformemente agli impegni assunti dall’Unione europea nel quadro dell’accordo di Parigi.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, in particolare, anche:

a)

una valutazione circa l’efficacia del sistema di crediti e debiti di emissione di cui all’articolo 7 e circa l’opportunità di estenderne l’applicazione al 2030 e oltre;

b)

una valutazione della diffusione di veicoli pesanti a zero-basse emissioni, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE, nonché dei parametri e delle condizioni pertinenti che incidono sull’immissione sul mercato di tali veicoli pesanti;

c)

una valutazione circa l’efficacia del meccanismo di incentivazione per i veicoli pesanti a zero e basse emissioni di cui all’articolo 5 e l’opportunità dei suoi diversi elementi, al fine di adeguarlo per il periodo successivo al 2025 in vista di un’eventuale diversificazione per autonomia di marcia a zero emissioni e sottogruppi di veicoli, in combinazione con fattori di ponderazione inerenti al chilometraggio e al carico utile, con una data di applicazione che preveda un tempo di adattamento di almeno tre anni;

d)

una valutazione della realizzazione della necessaria infrastruttura di ricarica e rifornimento, della possibilità di introdurre norme sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei motori, in particolare per i veicoli professionali, e della rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 rispetto a quelli reali;

e)

esclusivamente ai fini del presente regolamento, anche i veicoli pesanti e le combinazioni di veicoli, tenendo conto dei pesi e delle dimensioni applicabili al trasporto nazionale, per esempio i concetti modulari e intermodali, valutando nel contempo eventuali aspetti di sicurezza ed efficienza dei trasporti, nonché eventuali effetti intermodali, ambientali, infrastrutturali e di rimbalzo, come pure la situazione geografica degli Stati membri;

f)

una valutazione dello strumento di simulazione VECTO al fine di garantire che esso sia aggiornato costantemente e tempestivamente;

g)

una valutazione della possibilità di mettere a punto una metodologia specifica per includere il possibile contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 dell’utilizzo di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi alternativi sintetici e avanzati, compresi i cosiddetti «e-fuel» o combustibili ecologici, prodotti mediante energia rinnovabile e che soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

h)

una valutazione della fattibilità dell’introduzione di un meccanismo di raggruppamento (pooling) aperto, trasparente e non discriminatorio tra i costruttori;

i)

una valutazione del livello dell’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso al fine di garantire che essa ecceda la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi di emissione di CO2.

3.   Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.

4.   Nell’ambito della valutazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina la possibilità di destinare le entrate provenienti dalle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso a un fondo specifico o a un programma pertinente, con l’obiettivo di garantire una transizione equa verso un’economia climaticamente neutra come indicato all’articolo 4.1 dell’accordo di Parigi, in particolare per sostenere la riqualificazione, il perfezionamento professionale e altri percorsi formativi e il ricollocamento dei lavoratori del settore automobilistico in tutti gli Stati membri interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità maggiormente colpite dalla transizione. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa a tal fine al più tardi entro il 2027.

5.   La Commissione valuta, entro il 2023, la possibilità di mettere a punto una metodologia comune dell’Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti che sono immessi sul mercato dell’Unione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale valutazione, incluse, se del caso, proposte per misure di follow-up, tra cui proposte legislative.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, e all’articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, e all’articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, e dell’articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009

Il regolamento (CE) n. 595/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Esso si applica altresì, ai fini degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, ai veicoli delle categorie O3 e O4.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Requisiti specifici per i costruttori in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli M2, M3, N2, N3, O3 e O4

1.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie O3 e O4 venduti, immatricolati o messi in servizio soddisfino i seguenti requisiti:

a)

l’influenza di tali veicoli sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo elettrico e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore è determinata secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera a);

b)

sono dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del carico utile conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b).

2.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 venduti, immatricolati o messi in servizio siano dotati di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia, del carico utile e del chilometraggio conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 quater, lettera b).

Essi garantiscono altresì che l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica di tali veicoli siano determinati secondo la metodologia di cui all’articolo 5 quater, lettera c).

Articolo 5 ter

Requisiti specifici per gli Stati membri in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4

1.   Le autorità nazionali rifiutano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, di concedere l’omologazione CE o l’omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione.

2.   Le autorità nazionali vietano, conformemente alle misure di attuazione di cui all’articolo 5 quater, la vendita, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non rispettano i requisiti stabiliti in dette misure di attuazione.

Articolo 5 quater

Misure per determinare taluni aspetti delle prestazioni ambientali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4

Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure:

a)

una metodologia per valutare le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore;

b)

requisiti tecnici per l’installazione di dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e/o di energia e del chilometraggio dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale dei veicoli conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e delle loro combinazioni con veicoli delle categorie O3 e O4, compresa la trasmissione di dati tra veicoli appartenenti a una combinazione, se necessario;

c)

una metodologia per determinare l’autonomia di marcia a emissioni zero e il consumo di energia elettrica dei nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 bis.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).»;"

3)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato tecnico per i veicoli a motore istituito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*2)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»."

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) 2018/956

Il regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), al regolamento (CE) n. 595/2009 e al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1)."

(*4)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).»;"

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A partire dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione.

A partire dal 2020, entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati relativi al precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i dati comunicati entro il 30 settembre 2020 includono i dati monitorati dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nell’Unione.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.

A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, entro il 30 settembre di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione i dati in questione per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i costruttori comunicano i dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all’allegato I, parte B, punto 2.»;

4)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale con un’analisi dei dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il precedente periodo di riferimento.»;

5)

all’allegato II, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

I dati relativi ai veicoli pesanti immatricolati nel precedente periodo di riferimento e iscritti nel registro sono resi pubblici entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2021, ad eccezione delle voci di cui all’articolo 6, paragrafo 1.».

Articolo 20

Modifiche della direttiva 96/53/CE

La direttiva 96/53/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicoli alimentati con combustibili alternativi»:

«—

«veicoli a emissioni zero», un «veicolo pesante a emissioni zero» quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (CE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).»;"

2)

l’articolo 10 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 ter

Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all’allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.

I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all’allegato I, punto 3.

Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell’omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all’articolo 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 nonies per aggiornare, ai fini della presente direttiva, l’elenco dei combustibili alternativi di cui all’articolo 2 che richiedono un peso aggiuntivo. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.»;

3)

l’allegato I è così modificato:

a)

il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4:

«Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente.»;

b)

il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1:

«Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate.»

c)

il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2:

«Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»;

d)

il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.4:

«autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate.».

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Il presidente

Per il Consiglio

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(3)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(5)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(14)  Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(15)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

Emissioni di CO2 specifichemedie, obiettivi specifici per le emissioni di CO2 e le emissioni di CO2 in eccesso

1.   SOTTOGRUPPI DI VEICOLI

Ogni veicolo pesante nuovo viene assegnato a uno dei sottogruppidi veicoli elencati nella tabella 1, secondo i criteri ivi stabiliti.

Tabella 1

Sottogruppi di veicoli (sg)

Veicoli pesanti

Tipo di cabina

Potenza del motore

Sottogruppo di veicoli (sg)

Autocarri rigidi con una configurazionedegli assi 4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile> 16 tonnellate

Tutte

< 170 kW

4-UD

Cabina corta

≥ 170 kW

4-RD

Cabina con cuccetta

≥ 170 kW e < 265 kW

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

4-LH

Autocarri rigidi con una configurazionedegli assi 6x2

Cabina corta

Tutte

9-RD

Cabina con cuccetta

9-LH

Trattori con una configurazione degli assi4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 16tonnellate

Cabina corta

Tutte

5-RD

Cabina con cuccetta

< 265 kW

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

5-LH

Trattori con una configurazione degli assi6x2

Cabina corta

Tutte

10-RD

Cabina con cuccetta

10-LH

«Cabina concuccetta»: unacabina che dietro il sedile del conducente dispone di un vano destinatoa essere utilizzato per dormire a norma del regolamento (UE) 2018/956.

«Cabina corta»: una cabina sprovvistadi vano cuccetta.

Se un veicolo pesante nuovo non può essere assegnato a un sottogruppodi veicoli a causa della mancanza di informazioni in merito al tipodi cabina o alla potenza del motore, lo si assegna al sottogruppodei veicoli per consegne a lungo raggio (long-haul, LH) che corrispondeal suo tipo di telaio (autocarro rigido o trattore stradale) e allaconfigurazione degli assi (4x2 o 6x2).

Se un veicolo pesante nuovo è potenzialmente assegnato al sottogruppo4-UD ma non sono disponibili dati sulle emissioni di CO2 in g/km per i profili di utilizzo UDL o UDR di cui alla tabella2 del punto 2.1, il veicolo è attribuito al sottogruppo 4-RD.

2.   EMISSIONI SPECIFICHE MEDIE DI CO2 DEL COSTRUTTORE

2.1.   Emissioni specifiche di CO2 di un veicolopesante nuovo

Le emissioni specifiche di CO2 in g/km [(CO2v ) di un veicolo pesantenuovo v assegnato a un sottogruppo di veicoli sg sono calcolate come segue:

Formula

dove:

Formula

mp

è la somma per tutti i profili di utilizzo (mission profile) mp elencati nella tabella 2;

sg

è il sottogruppo di veicoli al quale, conformemente alpunto 1 del presente allegato, è stato assegnato il veicolo pesantenuovo v.

W sg,mp

è la ponderazione per i profili di utilizzo di cui allaTabella 2.

CO2 v,mp

sono le emissioni di CO2 in g/km diun veicolo pesante nuovo v stabilite per unospecifico profilo di utilizzo mp (mission profile)e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/956.

Le emissioni specifiche di CO2 di un veicolopesante a emissioni zero sono fissate a 0 g di CO2/km.

Le emissioni specifiche di CO2 di un veicoloprofessionale corrispondono alla media delle emissioni di CO2 in g/km comunicate a norma del regolamento (UE)2018/956.

Tabella 2

Ponderazioni per i diversiprofili di utilizzo (Wsg,mp)

Sottogruppo di veicoli (sg)

Profilo di utilizzo (1) (mp)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0


Definizioni dei profili diutilizzo

RDL

Consegne regionali, carico utile basso (Regional deliverypayload low)

RDR

Consegne regionali, carico utile rappresentativo (Regionaldelivery payload representative)

LHL

Consegne a lungo raggio, carico utile basso (Long haulpayload low)

LHR

Consegne a lungo raggio, carico utile rappresentativo(Long haul payload representative)

UDL

Consegne urbane, carico utile basso (Urban deliverypayload low)

UDR

Consegne urbane, carico utile rappresentativo (Urbandelivery payload representative)

REL

Consegne regionali (EMS – European Modular System, sistemamodulare europeo), carico utile basso

RER

Consegne regionali (EMS), carico utile rappresentativo

LEL

Consegne a lungo raggio (EMS), carico utile basso

LER

Consegne a lungo raggio (EMS), carico utile rappresentativo

2.2.   Emissioni specifiche medie di CO2 di tuttii veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli, per costruttore

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, le emissionispecifiche di CO2 in g/tkm di tutti i veicolipesanti nuovi di un sottogruppo sg (avgCO2sg ) sono calcolate comesegue:

Formula

dove:

Formula

v

è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi delcostruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformemente all’articolo4, primo comma, lettera a);

CO2 v

sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante nuovo v determinateconformemente al punto 2.1;

Vsg

è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendoi veicoli professionali conformemente all’articolo 4, primo comma,lettera a).

PL sg

è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5.

2.3.   Fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5

2.3.1.   Periodi di riferimento dal 2019 al 2024

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento dal 2019 al 2024,il fattore per zero e basse emissioni (ZLEV) di cui all’articolo 5è calcolato come segue:

Formula con un valore minimo pari a 0,97

dove:

V

è il numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttoreche rispettano le caratteristiche di cui all’articolo 2, paragrafo1, primo comma, escludendo tutti i veicoli professionali conformementeall’articolo 4, primo comma, lettera a);

Vconv

è il numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttoreche rispettano le caratteristiche di cui all’articolo 2, paragrafo1, primo comma, escludendo tutti i veicoli professionali conformementeall’articolo 4, primo comma, lettera a) e i veicoli pesanti a zero-basseemissioni;

Vzlev

è la somma di Vin e Vout,

dove:

Vin è Formula

dove Formula è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi a zero-basseemissioni che rispettano le caratteristiche di cui all’articolo 2,paragrafo 1, primo comma;

CO2v

sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante nuovo v a zero-basseemissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1;

LETsg

è la soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli sg cui il veicolo v appartienequale definita al punto 2.3.3;

Vout

è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero emissioni delle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo1, secondo comma, moltiplicato per 2 e con un Vconv. massimo dell’1,5 %.

2.3.2.   Periodi di riferimento a partire dal 2025

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, il fattore perzero e basse emissioni (ZLEV) di cui all’articolo 5 è calcolato comesegue:

Formula tranne quando tale somma è superiore a 1 o inferiore a0,97 nel qual caso il fattore ZLEV è fissato a 1 o 0,97, secondo icasi;

dove:

x

è pari a 0,02

y

è la somma di Vin e Vout, divisa per Vtotal, dove

Vin

è il numero totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero-basse emissioni che rispettano le caratteristiche di cui all’articolo2, paragrafo 1, primo comma, laddove ciascuno di essi è contato comeZLEV_specific conformemente alla formula in appresso:

Formula

dove:

CO2v

sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante v a zero-basse emissioni,espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1;

LETsg

è la soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli sg cui il veicolo v appartiene quale definita alpunto 2.3.3;

Vout

è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionea zero emissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma,e con un Vtotal massimo dello 0,035 %.

Vtotal

è il totale dei veicoli pesanti di nuova immatricolazionedel costruttore nel periodo di riferimento in questione.

se Vin/Vtotal è inferiore a 0,0075 il fattore ZLEV è fissatoa 1.

2.3.3.   Soglia di basse emissioni

La soglia di basse emissioni LET sg del sottogruppodi veicoli sg è definita come segue:

Formula

dove:

rCO2 sg

sono le emissioni di CO2 di riferimentodel sottogruppo di veicoli sg, come stabilitoal punto 3;

PLsg

è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5.

2.4.   Quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli percostruttore

La quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppo di veicoli sg per ciascun costruttore e periodo di riferimento(sharesg ) è calcolata comesegue:

Formula

dove:

Vsg

è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendoi veicoli professionali conformemente all’articolo 4, primo comma,lettera a);

V

è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore,escludendo i veicoli professionali conformemente all’articolo 4, primocomma, lettera a).

2.5.   Valori per il carico utile medio di tutti i veicoli di un sottogruppod veicoli

Il valore per il carico utile medio di un veicolo in un determinatosottogruppo di veicoli sg (PLsg ) è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

mp

è la somma sull’insieme dei profili di utilizzo (missionprofile) mp

W sg,mp

è la ponderazione per il profilo di utilizzo di cui allatabella 2 del punto 2.1.

PL sg,mp

è il valore del carico utile assegnato ai veicoli nelsottogruppo di veicoli sg per il profilo diutilizzo mp di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Valori per il carico utilePL sg, mp (in tonnellate)

Sottogruppo di veicoli sg

Profilo di utilizzo (1) (mp)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

4-RD

4-LH

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

5-LH

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

9-LH

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

10-LH

2.6.   Fattore di ponderazione per il chilometraggio e il carico utile

Il fattore di ponderazione per il chilometraggio e il carico utile(MPWsg) di un sottogruppo di veicoli sg è definitocome il prodotto del chilometraggio annuale di cui alla tabella 4e del valore del carico utile per il sottogruppo di veicoli di cuialla tabella 3, del punto 2.5, normalizzato in rapporto al rispettivovalore per il sottogruppo di veicoli 5-LH, ed è calcolato come segue:

Formula

dove:

AMsg

è il chilometraggio annuale (annual mileage) di cui allatabella 4 per i veicoli nei rispettivi sottogruppi di veicoli

AM 5-LH

è il chilometraggio annuale indicato per il sottogruppodi veicoli 5-LH alla tabella 4

PLsg

è il valore per il carico utile medio corrispondente aquanto determinato al punto 2.5

PL 5-LH

è il valore per il carico utile (PL, payload) medio peril sottogruppo di veicoli 5-LH stabilito al punto 2.5

Tabella 4

Chilometraggi annuali

Sottogruppo di veicoli sg

Chilometraggio annuale AMsg (inkm)

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

2.7.   Emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkmdi un costruttore, di cui all’articolo 4

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, le emissionispecifiche medie di CO2 in g/tkm (CO2 ) sono calcolate come segue:

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli;

ZLEV

è il fattore per zero e basse emissioni come determinataal punto 2.3;

share,sg

è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore come determinata al punto 2.4;

MPWsg

è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile come determinato al punto 2.6;

avgCO2sg

sono le emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkm come determinate al punto 2.2.

3.   EMISSIONI DI CO2 DI RIFERIMENTO DICUI ALL’ARTICOLO 1, SECONDO COMMA

Le emissioni di CO2 di riferimento (rCO2sg ) sono calcolate, perciascun sottogruppo di veicoli sg, sulla base di tutti i veicoli pesantinuovi di tutti i costruttori del periodo di riferimento, come segue:

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei veicoli pesanti nuovi immatricolatinel periodo di riferimento presenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformementeall’articolo 1, secondo comma;

CO2v

sono le emissioni specifiche di CO2 del veicolo pesante nuovo v, determinate conformemente al punto2.1 e adeguate, ove applicabile, a norma dell’allegato II;

rVsg

è il numero di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolatinel periodo di riferimento presenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformementeall’articolo 1, secondo comma;

PLsg

è il carico utile medio dei veicoli nel sottogruppo diveicoli sg, come stabilito al punto 2.5.

4.   OBIETTIVO SPECIFICO PER LE EMISSIONI DI CO2 DEI SINGOLI COSTRUTTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 6

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento, a partire dal 1o luglio 2025, l’obiettivospecifico per le emissioni di CO2 T è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli;

share,sg

è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore corrisponde a quanto come determinato alpunto 2.4;

MPWsg

è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile corrisponde a quanto come determinato al punto 2.6;

rf

è l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (espresso in %) applicabile nel periodo di riferimentospecifico;

rCO2sg

sono le emissioni di CO2 di riferimentocome determinate al punto 3.

5.   CREDITI E DEBITI DI EMISSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

5.1.   Traiettoria di riduzione della CO2 per icrediti di emissioni

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento degli anni Y,dal 2019 al 2030, la traiettoria di riduzione delle emissioni (emissiontrajectory) di CO2 (ETY) èdefinita come segue:

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei sottogruppi di veicoli;

share,sg

è la quota di veicoli pesanti nuovi in un sottogruppodi veicoli per costruttore corrisponde a quanto come determinata alpunto 2.4;

MPWsg

è il fattore di ponderazione per il chilometraggio e ilcarico utile corrisponde a quanto come determinato al punto 2.6;

rCO2sg

sono le emissioni di CO2 di riferimentocome determinate al punto 3;

R-ETY

è definitocome segue:

per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2019al 2025:

Formula

mentre per il periodo di riferimento degli anni Ydal 2026 al 2030:

Formula

rf2025 e rf2030

sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (in %) applicabili per i periodi di riferimentodegli anni 2025 e 2030 rispettivamente.

5.2.   Crediti e dei debiti di emissioni in ciascun periodo di riferimento

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento degli anni Y dal2019 al 2029, i crediti (cCO2Y ) e i debiti (dCO2Y ) di emissioni sono calcolati come segue:

Se CO2Y < ETY:

Formula

dCO2Y = 0

Se CO2Y > TY per gli annidal 2025 al 2029:

Formula

cCO2Y = 0

In tutti gli altri casi dCO2Y e cCO2Y sono pari a 0.

dove:

ETY

è la traiettoria della riduzione delle emissioni di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’annoY, determinata conformemente al punto 5.1;

CO2Y

sono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno Y, determinateconformemente al punto 2.7;

TY

è l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno Y, determinatoconformemente al punto 4;

VY

è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttorepresenti nel periodo di riferimento dell’anno Y, escludendo i veicoliprofessionali conformemente all’articolo 4, primo comma, lettera a).

5.3.   Limite dei debiti di emissioni

Per ciascun costruttore il limite dei debiti di emissioni (limCO2) è definito come segue:

Formula

dove:

T2025

è l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno 2025,determinato conformemente al punto 4;

V2025

è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore nelperiodo di riferimento dell’anno 2025, escludendo i veicoli professionaliconformemente all’articolo 4, primo comma, lettera a).

5.4.   Crediti di emissioni acquisiti prima del 2025

Ai debiti di emissioni acquisiti nel periodo di riferimento dell’anno2025 viene sottratto l’ammontare (redCO2) corrispondenteai crediti di emissioni acquisiti prima di tale periodo di riferimentoche, per ogni costruttore, è determinato come segue:

Formula

dove:

min

è il minore dei due valori menzionati tra le parentesi;

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni Y dal 2019 al 2024;

dCO22025

sono i debiti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno 2025, determinati conformemente al punto 5.2;

cCO2Y

sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al punto 5.2;

6.   EMISSIONI DI CO2 IN ECCESSO DEL COSTRUTTORE,DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

Per ciascun costruttore e periodo di riferimento a partire dal2025, il valore delle emissioni di CO2 in eccesso(exeCO2Y ) è calcolato comesegue, se il valore è positivo:

 

Per il periodo di riferimento dell’anno 2025

Formula

 

Per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2026 al 2028

Formula

 

Per il periodo di riferimento dell’anno 2029

Formula

 

Per i periodi di riferimento degli anni Y dal 2030 in poi

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni Y dal 2019 al 2025;

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni I dal 2025 all’anno Y;

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni J dal 2025 all’anno (Y-1);

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni J dal 2025 al 2028;

Formula

è la somma sull’insieme dei periodi di riferimento deglianni I dal 2025 al 2029;

dCO2Y

sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al punto 5.2;

cCO2Y

sono i crediti di emissioni per il periodo di riferimentodell’anno Y, determinati conformemente al punto 5.2;

limCO2

è il limite dei debiti di emissioni, determinato in conformitàal punto 5.3;

redCO2

è la riduzione dei debiti di emissioni del periodo diriferimento dell’anno 2025, determinata in conformità al punto 5.4.

In tutti gli altri casi il valore delle emissioni di CO2 in eccesso exeCO2Y è fissato a 0.


(1)  Si vedano le definizioni dei profili di utilizzo in calce allapresente tabella.

(1)  Cfr. definizioni dei profili di utilizzo alla tabella 2, del punto2.1


ALLEGATO II

Procedure di adeguamento

1.   FATTORI DI ADEGUAMENTO DEL CARICO UTILE DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 di riferimento di cui all’articolo 1, secondo comma, si usano le ponderazioni per profilo di utilizzo e i valori del carico utile applicabili nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi e le emissioni di CO2 in g/km di un veicolo pesante v determinate per un profilo di utilizzo mp, di cui all’allegato I, punto 2.1, tabella 2, sono adeguate come segue:

Formula

dove:

sg

è il sottogruppo di veicoli al quale appartiene il veicolo v;

CO2(RP)v,mp

sono le emissioni specifiche di CO2 del veicolo v in g/km, determinate in conformità al profilo di utilizzo mp e basate sui dati di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956;

PL(RP)sg, mp

è il valore del carico utile attribuito al veicolo v nel sottogruppo di veicoli sg per il profilo di utilizzo mp nel periodo di riferimento, in conformità all’allegato I, punto 2.5, tabella 3, al fine di stabilire i dati di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956;

PLsg, mp

è il valore del carico utile attribuito ai veicoli nel sottogruppo di veicoli sg per il profilo di utilizzo mp nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi, in conformità con l’allegato I, punto 2.5, tabella 3;

PLasg, mp

è il fattore di adeguamento del carico utile definito nella tabella 5.

Tabella 5

Fattori di adeguamento del carico utile PLa sg, mp

PLasg,mp

(in 1/tonnellate)

Profili di utilizzo mp (1)

RDL, RDR

REL, RER

LHL, LHR

LEL, LER

UDL, UDR

Sottogruppo di veicoli sg

4-UD

0,026

N.A.

0,015

N.A.

0,026

4-RD

4-LH

5-RD

0,022

0,022

0,017

0,017

0,022

5-LH

9-RD

0,026

0,025

0,015

0,015

0,026

9-LH

10-RD

0,022

0,021

0,016

0,016

0,022

10-LH

2.   FATTORI DI ADEGUAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 di riferimento di cui all’articolo 1, secondo comma, si usano le ponderazioni per profilo di utilizzo e i valori del carico utile applicabili nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), entrano in vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi e le emissioni di CO2 in g/km di un veicolo pesante v determinate per un profilo di utilizzo mp, di cui all’allegato I, punto 2.1, sono adeguate come segue:

Formula

dove:

Formula

è la somma sull’insieme dei veicoli rappresentativi r per il sottogruppo di veicoli sg;

sg

è il sottogruppo al quale appartiene il veicolo v;

s r,sg

è la ponderazione statistica del veicolo rappresentativo r nel sottogruppo di veicoli sg;

CO2(RP)v,mp

sono le emissioni specifiche di CO2 del veicolo v in g/km, determinate in conformità al profilo di utilizzo mp e basate sui dati di monitoraggio per il periodo di riferimento comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956;

CO2(RP)r,mp

sono le emissioni specifiche di CO2 del veicolo r in g/km, determinate in conformità al profilo di utilizzo mp in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione nel periodo di riferimento in cui CO2(RP)v,mp è stato determinato;

CO2r,mp

sono le emissioni specifiche di CO2 del veicolo rappresentativo r, determinate per il profilo di utilizzo mp in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione nel periodo di riferimento in cui le modifiche di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento entrano in vigore per tutti i veicoli pesanti nuovi.

Il veicolo rappresentativo è definito in conformità della metodologia di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento.


(1)  Cfr. le definizioni dei profili di utilizzo di cui all’allegato I, sezione 2, punto 1.


25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/241


REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62, l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 172, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 2, l’articolo 214, paragrafo 3, e l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione).

(2)

Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4).

(3)

Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate (5) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.

(6)

Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.

(7)

È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

In un numero limitato di atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, taluni poteri conferiti non sono più necessari ed è pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti disposizioni.

(9)

Il punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 dispone che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l’atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono. In un numero limitato di atti di base elencati nell’allegato del presente regolamento è stata inserita, nell’atto di base, una chiara disposizione riguardante l’adozione di atti delegati distinti per poteri delegati diversi.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell’Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all’allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

(2)  GU C 164 dell’8.5.2018, pag. 82.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(4)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(5)  GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

I.   RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

1.   Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (1)

Al fine di stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello.eu istituito con regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con i criteri e la procedura per la designazione del Registro e con le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

«a)

adotta atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e la procedura per la designazione del Registro.

Qualora, in caso di definizione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo;»;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione del Registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di ovviare alla situazione integrando il presente regolamento.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

2.   Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2).

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della legge, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 626/2008/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la decisione n. 626/2008/CE è così modificata:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della legge di cui al presente articolo, paragrafo 2, comprese le misure relative alla sospensione o al ritiro coordinati delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso.

II.   AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (3)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1257/96 nel 1996, la Commissione non ha dovuto adottare misure intese a modificarne elementi non essenziali secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Non vi è ragione di credere che tale necessità si palesi in futuro. È pertanto opportuno eliminare dal regolamento (CE) n. 1257/96 la possibilità di adottare misure di applicazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza per questo conferire poteri alla Commissione.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

1)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è soppresso;

2)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso.

III.   OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

1.   Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (4)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 89/654/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (5), la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 89/654/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 89/656/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 89/656/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti le attrezzature di protezione individuali, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*3).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

3.   Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 90/269/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 90/269/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*4).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 90/270/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 90/270/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*5).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

5.   Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (9)

Al fine di tener conto del progresso tecnico o dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell’assistenza medica a bordo delle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 92/29/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/29/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell’assistenza medica a bordo delle navi.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*6).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

6.   Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (10)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato IV della direttiva 92/57/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/57/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato IV, per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti i cantieri temporanei o mobili, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 13 tersi applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

7.   Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (11)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 92/58/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/58/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*8).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

8.   Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (12)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei giovani sul lavoro e di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 94/33/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 94/33/CE è così modificata:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della protezione dei giovani sul lavoro.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*9).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

9.   Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza e di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze relative agli agenti chimici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 98/24/CE e per integrarla fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 98/24/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.

Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell’Unione.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione relativa agli agenti chimici, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze relative agli agenti chimici.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*10).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

10.   Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (14)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 2002/44/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2002/44/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*11).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 12 è soppresso.

11.   Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (15)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative al rumore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico alla direttiva 2003/10/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2003/10/CE è così modificata:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifiche della direttiva

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico alla presente direttiva per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative al rumore.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*12).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

12.   Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (16)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II della direttiva 2004/37/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Modifiche dell’allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 17 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*13).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

13.   Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (17)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle specifiche internazionali o delle normative europee armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 2006/25/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2006/25/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle specifiche internazionali o delle normative europee armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Tali modifiche non devono comportare la modifica dei valori limite di esposizione indicati negli allegati.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*14).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 11 è soppresso.

14.   Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (18)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I della direttiva 2009/148/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2009/148/CE è così modificata:

1)

l’articolo 9 è soppresso;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*15).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

IV.   ENERGIA

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (19)

Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 1222/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica il presente regolamento per quanto riguarda:

a)

introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;

b)

adeguamento, laddove opportuno, dell’aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;

c)

adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a V.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*16).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

V.   AMBIENTE

1.   Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (20)

Al fine di garantire che le specifiche per il caricamento dal fondo previste dalla direttiva 94/63/CE siano eventualmente rivedute e di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 94/63/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente dalla Commissione, cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica l’allegato IV alla luce degli esiti di tale riesame.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso tecnico, salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*17).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 8 è soppresso.

2.   Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (21)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/49/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/49/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica l’allegato II per definire metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis con cui modifica l’allegato III per definire metodi comuni per la determinazione degli effetti nocivi.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*18).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

all’allegato III, la seconda frase della parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:».

3.   Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (22)

Al fine di garantire l’impiego di metodi analitici aggiornati per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di composti organici volatili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato III della direttiva 2004/42/CE allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/42/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*19).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

4.   Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (23)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 166/2006 al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa internazionale, e di garantire una migliore comunicazione dei dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure di adeguarli in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati al protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, e per integrare il regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati II e III al fine di:

a)

adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

b)

adeguarli in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*20).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*20)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

5.   Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (24)

Al fine di garantire che il regolamento (CE) n. 1272/2008 sia periodicamente aggiornato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare l’allegato VI del regolamento e armonizzare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze;

per modificare l’allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione;

per modificare certe disposizioni e gli allegati da I a VIII del regolamento per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta, senza indebito ritardo, atti delegati, conformemente all’articolo 53 bis, se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, per modificare l’allegato VI includendo tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella sua tabella 3.1, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.

Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, alle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015.

Qualora, in caso di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura di sostanze, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione, previa consultazione di soggetti interessati quali l’Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici (European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists – EAPCCT).»;

3)

all’articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 53 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*21).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 5, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 53, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 53 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.;

Articolo 53 quater

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri ad essa delegato ai sensi del presente regolamento.

(*21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

5)

all’articolo 54, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

6.   Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (25)

Al fine di garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare certe disposizioni della direttiva 2009/126/CE allo scopo di adeguarle al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/126/CE è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Adeguamenti tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 4 e 5 per adeguarli al progresso tecnico, se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

La delega di potere di cui al primo comma non si applica all’efficienza della cattura dei vapori di benzina e al rapporto vapori/benzina di cui all’articolo 4, né ai termini di cui all’articolo 5.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*22).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 9 è soppresso.

VI.   Eurostat

1.   Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (26)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1893/2006 agli sviluppi tecnologici o economici e di allineare la NACE Rev. 2 ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1893/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e di esecuzione»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*23).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

2.   Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (27)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 451/2008 agli sviluppi tecnologici o economici e di allinearlo ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 451/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e di esecuzione»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*24).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

VII.   MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

1.   Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (28)

Al fine di adeguare la direttiva 76/211/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 76/211/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*25).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2.   Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (29)

Al fine di adeguare la direttiva 2000/14/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato III della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Modifiche dell’allegato III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 ter, con cui modifica l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell’articolo 12, in particolare attraverso l’inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*26).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*26)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, la lettera b) è soppressa.

3.   Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (30)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/9/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare la direttiva allo scopo di risolvere disaccordi in merito alla conformità alla BPL;

per modificare la formula di avallo nella direttiva;

per modificare l’allegato I della direttiva allo scopo di tener conto del progresso tecnico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica la direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1. Le modifiche dell’allegato I non ne cambiano la natura consistente nel fornire orientamenti sulle procedure di controllo della conformità alla BPL e per lo svolgimento di ispezioni nei centri di saggio e revisioni di studi.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*27).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica:

a)

la formula di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b)

l’allegato I, allo scopo di tener conto del progresso tecnico.».

4.   Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (31)

Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la direttiva 2006/42/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, secondo comma, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell’allegato V.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato V per aggiornare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza.»;

3)

all’articolo 9, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*28).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

5)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29).

(*29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»"

5.   Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (32)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2009/34/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Quanto alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, in virtù del quale lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello di effetto limitato deve presentare una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II, l’approvazione CE del modello di effetto limitato non sussiste più. La procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppressa.

Di conseguenza la direttiva 2009/34/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*30).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 17 è soppresso.

6.   Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (33)

Al fine di garantire che l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato della direttiva 2009/43/CE corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare quell’allegato e per modificare la direttiva per quanto riguarda le circostanze in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/43/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

a)

il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;

b)

l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva;

c)

il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’articolo 1, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, con cui modifica l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato di modo che corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione.

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*31).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*31)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 14 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (34)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 79/2009 al progresso tecnologico per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con norme tecniche comuni riguardanti tali veicoli e con norme amministrative e modelli di documenti amministrativi e di contrassegni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 79/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare il presente regolamento alla luce del progresso tecnico definendo:

a)

le norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;

b)

le norme dettagliate concernenti i requisiti d’installazione di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all’allegato VI;

c)

le norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l’idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all’articolo 5;

d)

le specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

i)

l’uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;

ii)

nuove forme di stoccaggio o di uso dell’idrogeno;

iii)

la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l’integrità di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno;

iv)

i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas;

v)

l’isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;

e)

le norme amministrative per l’omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno;

f)

le disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

g)

norme dettagliate per l’etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell’allegato VI; e

h)

altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*32).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

8.   Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (35)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/81/CE agli sviluppi tecnici, economici e normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), per modificare i riferimenti al vocabolario comune per gli appalti pubblici (nomenclatura CPV) e per modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura. Essendo opportuno adeguare agli sviluppi tecnologici le modalità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica, è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di modificare tali modalità e caratteristiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/81/CE è così modificata:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 66 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*33).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 66 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*33)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2)

all’articolo 67, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

3)

l’articolo 68, paragrafo 1 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma.»;

b)

è inserito il comma seguente:

«Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materia di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all’articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

4)

all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica:

a)

i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l’ambito di applicazione ratione materiae della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

b)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all’allegato VIII, lettere a), f) e g).»;

VIII.   GIUSTIZIA E CONSUMATORI

1.   Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (37)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato I della direttiva 92/85/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/85/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato I per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*34).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (38)

Al fine di aggiornare la direttiva 2008/48/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare la direttiva allo scopo di aggiungere ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/48/CE è così modificata:

1)

all’articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all’allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell’allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 bis, con cui modifica il presente articolo e la parte II dell’allegato I per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*35).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 25 è soppresso.

IX.   MOBILITÀ E TRASPORTI

1.   Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (39)

Al fine di adeguare la direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 95/50/CE è così modificata:

1)

l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*36).

(*36)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*37).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*37)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 9 ter è soppresso.

2.   Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (41)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/59/CE all’evoluzione del diritto internazionale e dell’Unione e all’esperienza acquisita nella sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare:

i rinvii agli strumenti dell’Unione e dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation – IMO) nella direttiva, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione;

certe definizioni contenute nella direttiva, per allinearle ad altre disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione;

gli allegati I, III e IV della direttiva, alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza acquisita con la stessa.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/59/CE è così modificata:

1)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifiche

1.   Entro l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis, con cui modifica i rinvii agli strumenti dell’Unione e dell’IMO nella presente direttiva, le definizioni contenute nell’articolo 3 e gli allegati, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione adottate o modificate o che sono entrate in vigore.

2.   Entro l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis, con cui modifica gli allegati I, III e IV alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza acquisita con la presente direttiva.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*38).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*38)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 28 è soppresso.

3.   Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (42)

Al fine di aggiornare l’elenco di atti dell’Unione che nel regolamento (CE) n. 2099/2002 rimandano al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare il regolamento allo scopo di inserirvi la menzione degli atti dell’Unione entrati in vigore che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Competenze del comitato COSS e modifiche

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione marittima dell’Unione in vigore.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica l’articolo 2, punto 2), per inserirvi la menzione degli atti dell’Unione entrati in vigore dopo l’adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*39).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (43)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/25/CE al progresso tecnico, agli sviluppi a livello internazionale e all’esperienza acquisita nella sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/25/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’IMO, e per migliorare l’efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*40).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*40)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 11 è soppresso.

5.   Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (44)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/59/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/59/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*41).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*41)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 12 è soppresso.

6.   Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (45)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 785/2004 all’evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare certi valori previsti dal regolamento alla luce di modificazioni delle convenzioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*42).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, e dell’articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*42)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (46)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 789/2004 agli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’Organizzazione marittima internazionale, e per migliorare l’efficacia di tale regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare alcune definizioni del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro l’ambito di applicazione del presente regolamento definito nell’articolo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica le definizioni dell’articolo 2 per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’IMO, e per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico.»

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*43).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*43)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

8.   Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (47)

Al fine di adeguare la direttiva 2005/44/CE al progresso tecnico e di tener conto dell’esperienza acquisita nella sua applicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e per adeguarli al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*44).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

9.   Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (48)

Al fine di aggiornare le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei porti su base regolare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2005/65/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/65/CE è così modificata:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifiche degli allegati da I a IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di adeguarli alle esperienze acquisite nella loro attuazione, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Qualora, in caso di modifiche necessarie per adeguare gli allegati da I a IV, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*45).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*45)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 15 è soppresso.

10.   Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (49)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 2111/2005 al progresso scientifico e tecnico e di specificare ulteriormente le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del regolamento e integrare quest’ultimo con norme particolareggiate concernenti certe procedure. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2111/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito «criteri comuni»).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica l’allegato per adeguare i criteri comuni agli sviluppi scientifici e tecnici.»;

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Norme particolareggiate

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo, tenendo debito conto della necessità di decidere rapidamente sull’aggiornamento dell’elenco comunitario.

Qualora, nel caso delle misure di cui al primo comma, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*46).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*46)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 15, il paragrafo 4 è soppresso.

11.   Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (50)

Al fine di aggiornare le disposizioni relative all’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 336/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro l’ambito di applicazione del presente regolamento definito nell’articolo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica l’allegato II per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO, oppure per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita nella sua attuazione.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*47).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

12.   Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (51)

Al fine di adeguare la direttiva 2008/68/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico, compreso l’utilizzo di tecnologie per il rilevamento e la localizzazione.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*48).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

13.   Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (52)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/15/CE all’evoluzione dei pertinenti strumenti internazionali e di modificare l’importo massimo dovuto per indennizzare le parti lese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare la direttiva allo scopo di:

integrarla con le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali;

modificare certi importi ivi specificati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/15/CE è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*49).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*49)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis, con cui modifica la presente direttiva, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per:

a)

integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all’articolo 2, lettera d), all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).».

14.   Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (53)

Al fine di integrare il regolamento (CE) n. 391/2009 e di adeguarlo all’evoluzione delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare i criteri minimi di cui all’allegato I di detto regolamento prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati;

per integrare il regolamento con norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora e la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica l’allegato I, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per aggiornare i criteri minimi ivi stabiliti, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO.»;

3)

all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo:

a)

i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

b)

i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora a norma dell’articolo 6 e, se necessario, riguardo alla revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma dell’articolo 7.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*50).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*50)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

15.   Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (54)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 392/2009 ad altri strumenti internazionali e dell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare l’allegato I del regolamento allo scopo di introdurre modifiche delle disposizioni della Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, 1974, come modificata dal protocollo del 2002;

per modificare i limiti di cui all’allegato I del regolamento per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (55);

per modificare l’allegato II del regolamento allo scopo di integrare le modifiche delle disposizioni degli orientamenti IMO.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 392/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica l’allegato I del presente regolamento per introdurre modifiche ai limiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 della Convenzione di Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 23 di tale Convenzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2016, sulla base di un’adeguata valutazione di impatto, atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica i limiti di cui all’allegato I per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*51), prendendo in considerazione le conseguenze sulle tariffe e sulla capacità del mercato di ottenere una copertura assicurativa a prezzi accessibili al livello richiesto nell’ambito del quadro regolatorio incentrato sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri e con riferimento al carattere stagionale di parte del traffico.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica l’allegato II per introdurre modifiche alle disposizioni degli orientamenti IMO.

(*51)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*52).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 10 è soppresso.

X.   SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

1.   Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (56)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 141/2000, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con le definizioni delle espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore». È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 141/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 ter, con cui integra il presente regolamento adottando le definizioni delle espressioni “medicinale simile” e “clinicamente superiore”.»;

2)

all’articolo 10 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*53).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*53)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (57)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/18/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva e per integrare la direttiva con:

i criteri di deroga e gli obblighi di informazione da applicare alle notifiche per l’immissione in commercio di certi tipi di organismi geneticamente modificati (OGM);

soglie minime sotto le quali i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati non devono essere etichettati come OGM;

soglie inferiori allo 0,9 % sotto le quali alle tracce di OGM nei prodotti destinati alla trasformazione diretta non si applicano i requisiti in materia di etichettatura di cui alla direttiva;

requisiti specifici in materia di etichettatura per gli OGM che non sono immessi in commercio a norma della direttiva.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/18/CE è così modificata:

1)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo i criteri e gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 e gli opportuni requisiti della sintesi del fascicolo, previa consultazione del comitato scientifico competente. I criteri e gli obblighi di informazione sono tali da garantire un elevato livello di sicurezza per la salute umana e l’ambiente e si basano sui riscontri scientifici esistenti circa tale sicurezza e sull’esperienza dell’emissione di OGM paragonabili.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione pubblica la proposta. Entro 60 giorni possono essere presentate osservazioni alla Commissione. La Commissione inoltra tali osservazioni, corredate di un’analisi, agli esperti di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando soglie minime sotto le quali tali prodotti non devono essere etichettati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. I livelli di soglia sono stabiliti in base al prodotto in questione.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando le soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

3)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis, con cui modifica l’allegato IV stabilendo i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, senza creare duplicazioni o incoerenze con le disposizioni in materia di etichettatura stabilite nella legislazione dell’Unione in vigore. Così facendo, si dovrebbe tenere conto, se del caso, delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite dagli Stati membri a norma del diritto dell’Unione.»;

4)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis, con cui modifica l’allegato II, sezioni C e D, gli allegati da III a VI e l’allegato VII, sezione C, per adeguarli al progresso tecnico.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*54).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*54)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso.

3.   Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (58)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/83/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare la direttiva per quanto riguarda una delle condizioni che i medicinali omeopatici devono soddisfare per beneficiare di una procedura speciale semplificata di registrazione se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano;

per modificare la direttiva per quanto riguarda i tipi di operazioni che si considera costituiscano fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime, per adeguarla al progresso scientifico e tecnico;

per modificare l’allegato I della direttiva per tener conto del progresso tecnico e scientifico;

per integrare la direttiva specificando i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica il primo comma, terzo trattino, se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano.»;

2)

all’articolo 46 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica il paragrafo 1 per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

3)

all’articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis al fine di integrare la presente direttiva specificando i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione per i medicinali di cui all’articolo 46, lettera f).»;

4)

l’articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

5)

all’articolo 121, il paragrafo 2 bis è soppresso;

6)

l’articolo 121 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 121 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 22 ter, all’articolo 23 ter, all’articolo 46 bis, all’articolo 47, all’articolo 52 ter, all’articolo 54 bis e all’articolo 120 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 22 ter, all’articolo 23 ter, all’articolo 46 bis, all’articolo 47, all’articolo 52 ter, all’articolo 54 bis e all’articolo 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*55).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 22 ter, dell’articolo 23 ter, dell’articolo 46 bis, dell’articolo 47, dell’articolo 52 ter, dell’articolo 54 bis e dell’articolo 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (59)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/32/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva con criteri di accettabilità per i processi di detossificazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

1)

all’articolo 7, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica tali allegati.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione fino a quando la Commissione non adotta una decisione.»;

2)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*56).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 11, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

5.   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (60)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare il regolamento per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, e per integrare il regolamento con la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico, con i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri e con le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 28, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis, con cui modifica il primo comma per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici, su richiesta dell’Autorità.»;

2)

l’articolo 29, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, sentita l’Autorità:

a)

atti delegati conformemente all’articolo 57 bis al fine di integrare il presente regolamento fissando la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico;

b)

atti di esecuzione con cui specifica le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi che sono soggetti, in base alla legislazione dell’Unione, ad autorizzazione preventiva o all’inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione dell’Unione preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 36, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.»;

4)

al capo V, sezione 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE 1

ESERCIZIO DELLA DELEGA, PROCEDURA DI COMITATO E PROCEDURA DI MEDIAZIONE»;

5)

alla sezione 1, dopo il titolo è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 57 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 36, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 28, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 36, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*57).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 6, e dell’articolo 36, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 58, il paragrafo 3 è soppresso.

6.   Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (61)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1830/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento predisponendo un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1830/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Identificatori unici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento predisponendo e adeguando un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM, tenendo conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*58).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

4)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (62)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento con le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato IV per adeguare le condizioni generali ivi stabilite al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguare le categorie e i gruppi funzionali di additivi per mangimi in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico.»;

3)

all’articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato III per tener conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico.»;

5)

all’articolo 21, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato II.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*59).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*59)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

7)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso.

8.   Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (63)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2065/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento previa richiesta all’Autorità di assistenza scientifica e/o tecnica, e per integrare il regolamento con criteri di qualità per i metodi analitici convalidati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2065/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati di cui al punto 4 dell’allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare. Tali atti delegati tengono conto dei riscontri scientifici esistenti.»;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati previa richiesta all’Autorità di assistenza scientifica e/o tecnica.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*60).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*60)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

9.   Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (64)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda l’uso di sostanze diverse dall’acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, per quanto riguarda le modifiche delle garanzie speciali applicabili alla commercializzazione in Svezia o in Finlandia di certi alimenti di origine animale, e per quanto riguarda le deroghe agli allegati II e III di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse dall’acqua potabile o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l’uso, dall’acqua pulita per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’uso sia stato approvato dalla Commissione. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui integra il presente regolamento. Gli operatori del settore alimentare osservano inoltre le condizioni di uso che possono essere adottate secondo la stessa procedura. L’uso di una sostanza approvata non esime l’operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento.»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per aggiornare i requisiti di cui a quei paragrafi, tenendo conto delle modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell’adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.»;

3)

l’articolo 9 è soppresso;

4)

all’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati II e III. Le modifiche mirano a garantire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, e si giustificano in base:

a)

all’esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e/o dalle autorità competenti, in particolare con l’applicazione di sistemi basati sui principi HACCP a norma dell’articolo 5;

b)

all’esperienza acquisita dalla Commissione, in particolare agli esiti delle sue verifiche;

c)

agli sviluppi tecnologici, alle loro conseguenze pratiche e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d)

ai pareri scientifici, in particolare a nuove valutazioni dei rischi;

e)

ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti;

f)

alle modifiche nell’andamento dei consumi.

Le modifiche di cui al primo comma riguardano:

a)

i requisiti in materia di marchiatura di identificazione dei prodotti di origine animale;

b)

gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP;

c)

i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare;

d)

i requisiti specifici in materia di igiene per i locali, compresi i mezzi di trasporto, in cui prodotti di origine animale sono fabbricati, manipolati, trasformati, depositati o distribuiti;

e)

i requisiti specifici in materia di igiene per le operazioni che comportano la fabbricazione, la manipolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, il trasporto o la distribuzione di prodotti di origine animale;

f)

le norme per il trasporto di carni appena macellate;

g)

i requisiti o controlli sanitari qualora sia scientificamente provata la necessità di siffatti interventi per tutelare la salute pubblica;

h)

l’estensione dell’allegato III, sezione VII, capitolo IX, ai molluschi bivalvi vivi diversi dai pettinidi;

i)

i criteri volti a determinare quando i dati epidemiologici indicano che una zona di pesca non presenta rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti e, di conseguenza, quando l’autorità competente può autorizzare gli operatori del settore alimentare a non congelare i prodotti della pesca a norma dell’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D;

j)

i requisiti igienico-sanitari supplementari per i molluschi bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio di riferimento pertinente dell’Unione, compresi:

i)

i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine;

ii)

le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche, e

iii)

i piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati II e III, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti obiettivi del presente regolamento:

a)

agevolare il soddisfacimento, da parte delle piccole imprese, dei requisiti di cui agli allegati;

b)

permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;

c)

tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;

d)

agevolare il lavoro degli stabilimenti in cui si producono materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.»;

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta salva l’applicazione generale dell’articolo 9 e dell’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può fissare le seguenti misure mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2:»;

b)

i punti 1, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*61).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*61)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

7)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

10.   Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (65)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 183/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I, II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento definendo i criteri microbiologici specifici e degli obiettivi, prescrivendo il riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi e concedendo deroghe agli allegati I, II e III del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b).»;

2)

all’articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

il riconoscimento sia prescritto da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento.»;

3)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis, con cui modifica gli allegati I, II e III.»;

4)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati I, II e III per motivi particolari, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 10, punto 3), agli articoli 27 e 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 10, punto 3), agli articoli 27 e 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*62).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 10, punto 3), degli articoli 27 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*62)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 31, il paragrafo 3 è soppresso.

11.   Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (66)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1394/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1394/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, previa consultazione dell’Agenzia.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*63).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 26, il paragrafo 3 è soppresso.

12.   Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (67)

Al fine di istituire un quadro per l’azione dell’Unione ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2009/128/CE per tener conto del progresso scientifico e tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/128/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato II per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato III per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato IV per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*64).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

XI.   FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (68)

L’articolo 15 della decisione n. 70/2008/CE conferisce alla Commissione il potere di prorogare certi termini conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (69). Tale potere non è stato mai esercitato e non è più necessario. Non è pertanto necessario conferire alcun potere alla Commissione. È opportuno invece revocare il potere previsto dalla decisione n. 70/2008/CE e sopprimere gli articoli 15 e 16 di tale decisione.

Di conseguenza nella decisione n. 70/2008/CE sono soppressi gli articoli 15 e 16.


(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*20)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*26)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(*30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*31)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*33)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*36)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;

(*37)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*38)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*40)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*41)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*42)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*43)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*45)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*46)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*49)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*50)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*51)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).»;

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*53)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*54)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*59)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*60)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*61)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*62)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;»


(1)  GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(4)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(5)  Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(6)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(7)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.

(8)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.

(9)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(10)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

(11)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(12)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

(13)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(14)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(15)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(16)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(17)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(18)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(19)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(20)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

(21)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(22)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(23)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(24)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(25)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.

(26)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(27)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

(28)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

(29)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(30)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(31)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(32)  GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

(33)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(34)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(35)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(36)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(37)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(38)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(39)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

(40)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(41)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(42)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(43)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(44)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(45)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(46)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(47)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(48)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(49)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(50)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

(51)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

(52)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(53)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(54)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(55)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(56)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(57)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(58)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(59)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(60)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(61)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(62)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(63)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(64)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(65)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(66)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(67)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(68)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(69)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).