ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
28 novembre 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

39

 

*

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea ( 1 )

59

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, (1)

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è stato comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(3)

Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L'Unione si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, in conformità del «Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini». (2)

(4)

Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace.

(5)

L'attuale quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è costituito dalle decisioni quadro 2003/577/GAI (3) e 2006/783/GAI (4) del Consiglio.

(6)

Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI emerge che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non è pienamente efficace. Tali decisioni quadro non sono state attuate e applicate in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente e la cooperazione transfrontaliera non è ottimale.

(7)

Il quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non ha tenuto il passo con i recenti sviluppi legislativi a livello di Unione e nazionale. In particolare, la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni. Tali norme minime riguardano la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali, anche in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato, laddove sia già stato avviato un procedimento penale per un reato, la confisca estesa e la confisca nei confronti di terzi. Tali norme minime riguardano anche il congelamento dei beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva dovrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione del quadro giuridico sul riconoscimento reciproco.

(8)

Nell'adottare la direttiva 2014/42/UE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato, in una dichiarazione, che l'efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell'Unione è intrinsecamente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca. Considerata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali nell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(9)

Nella comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata «Agenda europea sulla sicurezza», la Commissione ha affermato che la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda su strumenti transfrontalieri efficaci e che il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è un elemento chiave del quadro di sicurezza. Ha inoltre ribadito la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(10)

Nella comunicazione del 2 febbraio 2016, relativa a un «piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo», la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. La Commissione ha dichiarato che per smantellare le attività della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare tali criminali dei proventi da reato. A tal fine, la Commissione ha dichiarato che occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in tutta l'Unione attraverso l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco.

(11)

Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.

(12)

È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere senza ulteriori formalità i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. «Procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro. Il procedimento in materia penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. I provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca relativi ad altri reati. I reati contemplati dal presente regolamento non dovrebbero quindi essere limitati alla criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, giacché l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale.

(15)

La cooperazione tra Stati membri, che si basa sul principio del riconoscimento reciproco e dell'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie, presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Tale cooperazione presuppone inoltre che siano garantiti i diritti dei soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca. Tra i soggetti colpiti, che possono essere persone fisiche o giuridiche, dovrebbero essere annoverati il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca, o il soggetto che è proprietario dei beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento, ivi compresi i terzi in buona fede. Se tali terzi siano o meno direttamente lesi dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca dovrebbe essere determinato in base alla legge dello Stato di esecuzione.

(16)

Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(17)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»). Ciò comprende il principio che deve essere vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla lingua, sulle opinioni politiche o sulla disabilità. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(18)

I diritti procedurali di cui alle direttive 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) e (UE) 2016/1919 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. In ogni caso, le garanzie previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In particolare, le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla Carta dovrebbero applicarsi ai procedimenti in materia penale ma che sono contemplati dal presente regolamento.

(19)

Le norme per la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca dovrebbero garantire l'efficacia del processo di recupero dei beni di origine criminosa e nel contempo devono essere rispettati i diritti fondamentali.

(20)

Nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe verificare se gli elementi di fatto alla base del reato in questione, quali risultano dal certificato di congelamento o dal certificato di confisca trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione al momento della decisione sul riconoscimento, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.

(21)

Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. A norma del presente regolamento, un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca dovrebbe essere emesso e trasmesso all'autorità di esecuzione di un altro Stato membro solo se avrebbe potuto essere emesso e utilizzato unicamente in un caso interno. L'autorità di emissione dovrebbe essere responsabile di valutare sempre la necessità e la proporzionalità di tali provvedimenti, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(22)

In alcuni casi, un provvedimento di congelamento può essere emesso da parte di un'autorità, designata dallo Stato di emissione, che abbia competenza in ambito penale ad emettere o applicare il provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale diversa da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero. In tali casi, l'ordine di congelamento dovrebbe essere convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento o un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe trasmettere, unitamente al certificato di congelamento o al certificato di confisca, il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando effettuano o ritirano una tale dichiarazione. La Commissione dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea (RGE) prevista dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio (12). La RGE dovrebbe rendere le informazioni accessibili sul sito web di cui all'articolo 9 di tale decisione.

(24)

L'autorità di emissione dovrebbe trasmettere un certificato di congelamento o un certificato di confisca, unitamente al provvedimento di congelamento o al provvedimento di confisca, se del caso, direttamente all'autorità di esecuzione o all'autorità centrale dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità, quali la posta raccomandata o la posta elettronica sicura. L'autorità di emissione dovrebbe poter ricorrere a tutti i canali o i mezzi di trasmissione pertinenti, compresi il sistema di telecomunicazione protetto della RGE, Eurojust, o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie.

(25)

Se l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che il soggetto contro il quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o di confisca concernente una somma di denaro disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa dovrebbe trasmettere il certificato di congelamento o il certificato di confisca relativo a tale provvedimento al suddetto Stato membro. Su tale base, il certificato può, ad esempio, essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica contro cui è stato emesso il provvedimento risiede o, qualora tale persona sia priva di un indirizzo permanente, allo Stato membro in cui essa risiede abitualmente. In caso di provvedimento emesso nei confronti di una persona giuridica, il certificato può essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona giuridica è domiciliata.

(26)

Ove la struttura dell'ordinamento giuridico interno lo renda necessario, gli Stati membri dovrebbero poter designare una o più autorità centrali ai fini della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati relativi a provvedimenti di congelamento o a provvedimenti di confisca. Tali autorità centrali potrebbero altresì fornire sostegno amministrativo, svolgere un ruolo di coordinamento e fornire assistenza nella raccolta di dati statistici, in modo da facilitare e promuovere il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(27)

In caso di trasmissione di un certificato di confisca concernente un provvedimento di confisca riguardante una somma di denaro a più di uno Stato di esecuzione, lo Stato di emissione dovrebbe adoperarsi per evitare la situazione in cui siano confiscati beni in misura superiore al necessario e l'importo ottenuto a seguito dell'esecuzione del provvedimento superi l'importo massimo ivi specificato. A tal fine, l'autorità di emissione dovrebbe, tra l'altro, indicare nel certificato di confisca il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione, di modo che le autorità di esecuzione possano tenerne conto, mantenere i contatti e il dialogo necessari con le autorità di esecuzione sui beni da confiscare e informare immediatamente la o le autorità di esecuzione interessate qualora ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo. Se del caso, Eurojust può esercitare un ruolo di coordinamento nei limiti del suo mandato al fine di evitare una confisca eccessiva.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a presentare una dichiarazione secondo cui, in qualità di Stati di esecuzione, accetterebbero i certificati di congelamento, i certificati di confisca, o entrambi, in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle loro lingue ufficiali.

(29)

L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca e dovrebbe prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca e l'esecuzione del congelamento o della confisca dovrebbero aver luogo con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi. Dovrebbero essere fissati termini, da calcolare conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (13), per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul riconoscimento del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca e della loro rapida ed efficiente esecuzione. Per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento, è opportuno che l'autorità di esecuzione, entro 48 ore dall'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di tali provvedimenti, inizi a prendere le misure concrete necessarie per eseguire questi ultimi.

(30)

Nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell'indagine. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento. Ciò non pregiudica l'obbligo di informare i soggetti colpiti dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento in conformità del presente regolamento.

(31)

Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe consentire all'autorità di esecuzione di non riconoscere o non eseguire provvedimenti di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, sulla base dei diritti delle persone interessate o sulla base del diritto di presenziare al processo.

(32)

Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità di esecuzione di non riconoscere o eseguire i provvedimenti di confisca qualora il soggetto nei cui confronti è emesso il provvedimento non sia comparso personalmente al processo terminato con un provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva. Tale motivo di mancato riconoscimento o mancata esecuzione può essere invocato solo nei processi che terminano con un provvedimento di confisca legato ad una condanna definitiva e non nei procedimenti che terminano con un provvedimento di confisca non basato su una condanna. Tuttavia, affinché tale motivo possa essere disponibile dovrebbero essere tenute una o più udienze. Il motivo in questione non può essere invocato se le pertinenti norme procedurali nazionali non prevedono un'udienza. Tali norme procedurali nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.

(33)

In circostanze eccezionali dovrebbe essere possibile non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca qualora tale riconoscimento o esecuzione impedisca allo Stato di esecuzione di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

(34)

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento.

(35)

Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca sulla base di un qualsiasi motivo di non riconoscimento o non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari.

(36)

Nell'esaminare la richiesta dell'autorità di esecuzione di limitare la durata del periodo di congelamento dei beni, l'autorità di emissione dovrebbe tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del rischio che la prosecuzione del provvedimento di congelamento possa causare un danno ingiusto nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione è incoraggiata a consultarsi con l'autorità di emissione a tale riguardo prima di presentare una richiesta formale.

(37)

È opportuno che l'autorità di emissione informi l'autorità di esecuzione quando un'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca, fermo restando che lo Stato di esecuzione dovrebbe essere informato solo se l'importo pagato in relazione al provvedimento incide sull'importo restante che deve essere confiscato in virtù del provvedimento stesso.

(38)

L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, in particolare qualora la sua esecuzione possa pregiudicare un'indagine penale in corso. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento.

(39)

Dopo l'esecuzione del provvedimento di congelamento, e in seguito alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe, nella misura del possibile, informare i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione o decisione. A tal fine, l'autorità di esecuzione dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per identificare i soggetti colpiti, verificare in che modo possano essere raggiunti e informarli dell'esecuzione del provvedimento di congelamento o della decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca. Nell'adempiere tale obbligo, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione, ad esempio qualora i soggetti colpiti risultino risiedere nello Stato di emissione. L'obbligo derivante all'autorità di esecuzione dal presente regolamento di fornire informazioni ai soggetti colpiti lascia impregiudicato l'eventuale obbligo in capo all'autorità di emissione di fornire informazioni alle persone ai sensi del diritto dello Stato di emissione, ad esempio riguardo all'emissione di un provvedimento di congelamento o ai mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato di emissione.

(40)

L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza indugio dell'impossibilità di eseguire un provvedimento di congelamento o confisca. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, è stato distrutto o non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione. In tali circostanze, l'autorità di esecuzione non dovrebbe più essere obbligata a eseguire il provvedimento. Tuttavia, qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter eseguire il provvedimento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato in conformità del presente regolamento.

(41)

Qualora il diritto dello Stato di esecuzione renda l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca giuridicamente impossibile, l'autorità di esecuzione dovrebbe contattare l'autorità di emissione al fine di discutere la situazione e trovare una soluzione. Tale soluzione può consistere nel ritiro del provvedimento interessato da parte dell'autorità di emissione.

(42)

Non appena conclusa l'esecuzione del provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe informare l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione. Se possibile sul piano pratico, l'autorità di esecuzione dovrebbe, in tale momento, informare l'autorità di emissione anche in merito ai beni o alla somma di denaro confiscati e ad altri dettagli che ritiene pertinenti.

(43)

L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità dovrebbero essere competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione. Se del caso, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero poter invitare Eurojust o la RGE a fornire assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, in merito a questioni legate all'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca.

(44)

Il corretto funzionamento del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario, direttamente o, se del caso, tramite Eurojust o la RGE.

(45)

I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non dovrebbero essere pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme relative alla destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca dovrebbero dare priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. La nozione di vittima deve essere interpretata secondo il diritto dello Stato di emissione, che dovrebbe anche poter prevedere che una persona giuridica possa essere una vittima ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di risarcimento e restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.

(46)

Qualora sia stata informata su una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati emessa dall'autorità di emissione o da un'altra autorità competente dello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che i beni interessati siano congelati e restituiti alla vittima al più presto. L'autorità di esecuzione dovrebbe poter trasferire i beni allo Stato di emissione, di modo che quest'ultimo possa restituirli alla vittima, oppure direttamente alla vittima, fatto salvo il consenso dello Stato di emissione. L'obbligo di restituire i beni congelati alla vittima dovrebbe essere subordinato alle seguenti condizioni il titolo della vittima sui beni non dovrebbe essere contestato, nel senso che è pacifico che la vittima sia il legittimo proprietario dei beni e non vi sono rivendicazioni serie che lo mettano in dubbio, i beni non dovrebbero costituire elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione e non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, in particolare i diritti dei terzi in buona fede. L'autorità di esecuzione dovrebbe restituire i beni congelati alla vittima solo se sono soddisfatte tali condizioni. Qualora ritenga che dette condizioni non siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione, ad esempio per chiedere eventuali informazioni supplementari o per discutere la situazione al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

(47)

Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare la possibilità di istituire un ufficio nazionale centralizzato responsabile della gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca nonché della gestione dei beni confiscati. Si potrebbe dare priorità all'assegnazione dei beni sottoposti a congelamento e dei beni confiscati a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità organizzata nonché ad altri progetti di interesse pubblico e di utilità sociale.

(48)

Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare la possibilità di istituire un fondo nazionale per garantire un adeguato risarcimento alle vittime di reato, quali famiglie di agenti di polizia e di funzionari pubblici che siano stati uccisi o abbiano subito un'invalidità permanente nel compimento del proprio dovere. Gli Stati membri potrebbero destinare a tal fine una parte dei beni confiscati.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese ingenti o eccezionali, ad esempio perché i beni sono stati sottoposti a congelamento per un lungo periodo di tempo, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi proposta dell'autorità di esecuzione di ripartire le spese.

(50)

Al fine di essere in grado, in futuro, di affrontare il più rapidamente possibile i problemi individuati riguardo al contenuto dei certificati di cui agli allegati del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne le modifiche da apportare a tali certificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(51)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono già state sostituite dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) per quanto riguarda il sequestro probatorio per gli Stati membri vincolati da tale direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI relative al congelamento di beni dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento tra gli Stati membri da esso vincolati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostituire la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri da esso vincolati. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI riguardanti il congelamento di beni, come pure quelle della decisione quadro 2006/783/GAI, dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi non solo tra gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento, ma anche tra gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento e gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.

(53)

La forma giuridica del presente atto non dovrebbe costituire un precedente per i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale. La scelta della forma giuridica degli atti giuridici futuri dell'Unione dovrebbe essere valutata con attenzione caso per caso, tenendo conto, tra gli altri fattori, dell'efficacia dell'atto giuridico e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, in conformità della decisione 2007/845/GAI del Consiglio (16), i rispettivi uffici per il recupero dei beni cooperino tra loro al fine di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

(55)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(56)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(57)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

2.   Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 TUE.

3.   Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

4.   Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «provvedimento di congelamento»: una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;

2)   «provvedimento di confisca»: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;

3)   «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:

a)

il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

b)

un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;

c)

passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE; oppure

d)

passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;

4)   «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

5)   «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;

6)   «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca;

7)   «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;

8)   «autorità di emissione»:

a)

in relazione a un provvedimento di congelamento:

i)

un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure

ii)

un'altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a disporre il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da un siffatto giudice, tribunale o pubblico ministero, tale autorità competente può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;

b)

in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale;

9)   «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni; qualora tali procedure prevedano che un organo giurisdizionale registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione, l'autorità di esecuzione comprende l'autorità competente a chiedere tale registrazione e autorizzazione;

10)   «soggetto colpito»: la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione.

Articolo 3

Figure di reato

1.   I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:

1)

partecipazione a un'organizzazione criminale,

2)

terrorismo,

3)

tratta di esseri umani,

4)

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

5)

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

6)

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

7)

corruzione,

8)

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio,

9)

riciclaggio di proventi da reato,

10)

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,

11)

criminalità informatica,

12)

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

13)

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

14)

omicidio volontario o lesioni personali gravi,

15)

traffico illecito di organi e tessuti umani,

16)

rapimento, sequestro o presa di ostaggi,

17)

razzismo e xenofobia,

18)

rapina organizzata o a mano armata,

19)

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

20)

truffa,

21)

racket ed estorsioni,

22)

contraffazione e pirateria di prodotti,

23)

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,

24)

falsificazione di mezzi di pagamento,

25)

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

26)

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

27)

traffico di veicoli rubati,

28)

stupro,

29)

incendio doloso,

30)

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

31)

dirottamento di aereo/nave,

32)

sabotaggio.

2.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

CAPO II

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

Articolo 4

Trasmissione del provvedimento di congelamento

1.   Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di congelamento.

2.   Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di congelamento dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

4.   In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di congelamento disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.

5.   In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.

6.   Il certificato di congelamento:

a)

è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14, o

b)

contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento.

7.   L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di un soggetto colpito. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che un soggetto colpito può avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.

8.   Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento.

9.   Qualora l'autorità nello Stato di esecuzione che riceve il certificato di congelamento non sia competente a riconoscere il provvedimento di congelamento o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 5

Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

1.   Il certificato di congelamento è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichi il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo.

2.   In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a)

l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure

b)

il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3.   In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che vi sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.

Articolo 6

Certificato di congelamento standard

1.   Al fine di trasmettere un provvedimento di congelamento l'autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2.   L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.

3.   Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di congelamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione rende tali dichiarazioni accessibili agli Stati membri e al RGE.

Articolo 7

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

1.   L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che tale autorità di esecuzione non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

2.   L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta e senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 8

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

1.   L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se:

a)

l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;

b)

vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento;

c)

il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d)

il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e)

nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

f)

in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.   In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4.   Se l'autorità di esecuzione ha riconosciuto il provvedimento di congelamento, ma si rende conto, durante l'esecuzione di quest'ultimo, che si applica uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, essa contatta immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato al fine di discutere le misure adeguate da adottare. Conseguentemente, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento. Se, a seguito di tali discussioni, non si è pervenuti a una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di porre fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 9

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento

1.   Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi.

2.   Se l'autorità di emissione ha indicato nel certificato di congelamento che l'esecuzione del provvedimento di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale indicazione. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati, l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione si coordinano tra loro al fine di concordare la data di esecuzione del provvedimento di congelamento. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, l'autorità di esecuzione decide in merito alla data di esecuzione del provvedimento di congelamento tenendo nel massimo conto possibile gli interessi dell'autorità di emissione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 5, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato di congelamento che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, o in considerazione di eventuali esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dal ricevimento di quest'ultimo da parte sua Non oltre 48 ore dall'adozione di tale decisione, l'autorità di esecuzione adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento

4.   L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio e facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.

5.   Se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tali termini e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per eseguire il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento.

6.   La scadenza dei termini di cui al paragrafo 3 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

Articolo 10

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento

1.   L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 qualora:

a)

l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b)

il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure

c)

il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.

2.   L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, immediatamente e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

3.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 11

Riservatezza

1.   Durante l'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento di congelamento.

2.   Nella misura compatibile con la necessità di eseguire il provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione garantisce la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento conformemente al proprio diritto nazionale. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, non appena il provvedimento di congelamento sia stato eseguito, l'autorità di esecuzione ne informa i soggetti colpiti a norma dell'articolo 32.

3.   Al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di rinviare il momento in cui i soggetti colpiti sono informati dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32. Non appena venuta meno la necessità di rinviare l'informazione dei soggetti colpiti al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione affinché quest'ultima possa informare i soggetti colpiti dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32.

4.   Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, ne informa immediatamente l'autorità di emissione e, se possibile, prima dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

Articolo 12

Durata del provvedimento di congelamento

1.   Il bene oggetto di un provvedimento di congelamento rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 o fino a quando l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che renda il provvedimento non eseguibile o che ne causi il ritiro in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1.

2.   L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di emissione di stabilirne l'autenticità. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.

Articolo 13

Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento

1.   Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

2.   Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione.

3.   La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a)

è già stato confiscato;

b)

è scomparso;

c)

è stato distrutto;

d)

non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento; oppure

e)

non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4.   Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di congelamento, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di congelamento, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di congelamento è ancora valido.

5.   In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile congelare un bene di valore equivalente, l'autorità di esecuzione è esonerata dall'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere congelato.

CAPO III

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

Articolo 14

Trasmissione dei provvedimenti di confisca

1.   Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di confisca o del certificato di confisca.

2.   Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

4.   In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di confisca disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.

5.   In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.

6.   L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di soggetti colpiti. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che tali soggetti colpito possono avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.

7.   Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca.

8.   Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il certificato di confisca non sia competente a riconoscere il provvedimento di confisca o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

Articolo 15

Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

1.   Il certificato di confisca è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichino i paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

2.   In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a)

l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure

b)

la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3.   In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:

a)

i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure

b)

il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

Articolo 16

Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca

1.   La trasmissione del provvedimento di confisca in conformità degli articoli 14 e 15 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.

2.   Il valore totale risultante dall'esecuzione di un provvedimento di confisca riguardante un importo non supera l'importo massimo specificato in tale provvedimento, a prescindere dal fatto che sia stato o meno trasmesso a uno o più Stati di esecuzione.

3.   L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta qualora:

a)

ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);

b)

il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un diverso Stato di esecuzione, nel qual caso precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; oppure

c)

dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all'articolo 14, un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca.

Qualora si applichi la lettera a) del primo comma, l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione quando il rischio indicato in tale lettera è venuto meno.

Articolo 17

Certificato di confisca standard

1.   Al fine di trasmettere l'ordine di confisca l'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2.   L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.

3.   Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di confisca in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua ufficiale o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione può rendere tali dichiarazioni disponibili a tutti gli Stati membri e alla RGE.

Articolo 18

Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

1.   L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 19 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 21.

2.   Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono, qualora il diritto dello Stato di emissione lo preveda, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa essere eseguita mediante confisca di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che sarebbe stato confiscato.

3.   Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro e l'autorità di esecuzione non può ottenere il pagamento di tale importo, essa esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio giornaliero, come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il giorno in cui il provvedimento di confisca è stato emesso.

4.   Ogni parte dell'importo recuperata in forza del provvedimento di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.

5.   Se l'autorità di emissione ha emesso un provvedimento di confisca, ma non un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione può, come parte delle misure di cui al paragrafo 1, decidere di congelare i beni interessati di propria iniziativa, conformemente al proprio diritto nazionale, in vista della successiva esecuzione del provvedimento di confisca. In tal caso, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza indugio o e, se possibile, prima del congelamento dei beni interessati.

6.   Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 19

Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

1.   L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:

a)

l'esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;

b)

vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero la confisca nazionale dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di confisca;

c)

il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d)

il provvedimento di confisca si riferisce un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e)

i diritti dei soggetti colpiti renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento di confisca, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 33;

f)

nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

g)

in base al certificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva, a meno che il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:

i)

è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;

ii)

essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure

iii)

dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti;

h)

in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2.   In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è presa senza indugio o e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 20

Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca

1.   L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua.

2.   L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.

3.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 21, l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un simile caso nazionale.

4.   Se in un caso specifico non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione senza indugio e mediante qualsiasi mezzo, indicando i motivi per i quali non è stato possibile rispettare tale termine e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.

5.   La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

Articolo 21

Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca

1.   L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14:

a)

qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b)

qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;

c)

nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure

d)

nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33.

2.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, nel periodo del rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta tutte le misure che adotterebbe in un caso interno analogo per evitare che il bene non sia più disponibile ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca.

3.   L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

4.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende, senza indugio, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 22

Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

1.   Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

2.   Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione, tenendo altresì conto delle possibilità previste all'articolo 18, paragrafo 2 o 3.

3.   La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a)

è già stato confiscato;

b)

è scomparso;

c)

è stato distrutto;

d)

non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure

e)

non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4.   Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di confisca senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di confisca, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di confisca, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di confisca è ancora valido.

5.   Nonostante il paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile confiscare un bene di valore equivalente, essa non è tenuta a dare esecuzione al provvedimento di confisca se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere confiscato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Legge applicabile all'esecuzione

1.   L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

2.   Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

3.   Fermo quanto previsto all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 o al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 senza il consenso dello Stato di emissione.

Articolo 24

Notifiche in merito alle autorità competenti

1.   Entro il 19 dicembre 2020, ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all'articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi del proprio diritto nei casi in cui lo Stato membro in questione sia rispettivamente lo Stato di emissione, o lo Stato di esecuzione.

2.   Se la struttura del proprio ordinamento giuridico interno lo rende necessario, ogni Stato membro può designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità così designate.

3.   La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

Articolo 25

Comunicazioni

1.   Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

2.   Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, esse sono effettuate, se del caso, con l'intervento di tale autorità centrale.

Articolo 26

Concorso di provvedimenti

1.   Se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da diversi Stati membri contro lo stesso soggetto e tale soggetto non dispone nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti, o se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente al diritto dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca a norma dell'articolo 21.

2.   Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:

a)

l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento;

b)

le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;

c)

la gravità del reato interessato; e

d)

il luogo in cui è stato commesso il reato.

Articolo 27

Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca

1.   Qualora il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione ritira senza indugio il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca.

2.   L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

3.   L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, una conferma della cessazione.

Articolo 28

Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1.   La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione.

2.   Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati.

3.   I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua esecuzione, fatta salva la possibilità di restituzione dei beni di cui all'articolo 29.

4.   Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un provvedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva.

Articolo 29

Restituzione alla vittima dei beni congelati

1.   Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento, oppure comunica informazioni su tale decisione all'autorità di esecuzione in una fase successiva.

2.   Qualora sia stata informata in merito a una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che:

a)

il titolo della vittima sui beni non sia contestato;

b)

i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e

c)

non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.

3.   Qualora non sia convinta che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione senza indugio e con qualsiasi mezzo appropriato al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

Articolo 30

Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni

1.   Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva.

2.   Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.

3.   Se per l'autorità di esecuzione non è possibile restituire il bene alla vittima in conformità del paragrafo 2, ma è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo al bene in questione, l'importo corrispondente deve essere trasferito alla vittima a fini di restituzione, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.

4.   Qualora l'autorità di esecuzione abbia ricevuto informazioni su una decisione di risarcimento della vittima ai sensi del paragrafo 1 ed è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'importo corrispondente, nella misura in cui non supera quello indicato nel certificato, deve essere trasferito alla vittima ai fini del risarcimento, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.

5.   Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione. Lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione all'autorità di esecuzione delle informazioni sulla decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, anche qualora il provvedimento di confisca sia già stato eseguito.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti:

a)

il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente al paragrafo 7;

b)

il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di emissione abbia acconsentito al trasferimento del bene allo Stato di emissione;

c)

fatta salva la lettera d), qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente al diritto dello Stato di esecuzione; oppure

d)

il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o sociali nello Stato di esecuzione conformemente al proprio diritto, previo accordo dello Stato di emissione.

7.   Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue:

a)

se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure

b)

se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Articolo 31

Spese

1.   Ciascuno Stato membro si fa carico delle proprie spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati di cui all'articolo 28.

2.   L'autorità di esecuzione può presentare all'autorità di emissione una proposta di ripartizione delle spese se appare, prima o dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, che l'esecuzione del provvedimento comporti spese ingenti o eccezionali.

Tale proposta è accompagnata da una distinta delle spese sostenute da parte dell'autorità di esecuzione. A seguito di tale proposta l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni.

Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrate con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

Articolo 32

Obbligo di informare i soggetti colpiti

1.   Fatto salvo l'articolo 11, in seguito all'esecuzione del provvedimento di congelamento o alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione, per quanto possibile, informa senza indugio i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione e tale decisione in conformità delle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

2.   Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 specificano l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. Le informazioni specificano inoltre, almeno in forma succinta, i motivi di tale provvedimento.

3.   Se del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca

1.   I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18. Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.

2.   I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

3.   L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione invocato conformemente al paragrafo 1.

4.   Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE.

Articolo 34

Rimborso

1.   Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito che risulti dall'esecuzione del provvedimento di congelamento ad esso trasmesso a norma dell'articolo 4 o del provvedimento di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare.

2.   Il paragrafo 1 fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Statistiche

1.   Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. Essi conservano tali dati e li inviano ogni anno alla Commissione. Tali dati statistici includono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE, il numero di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca che uno Stato membro ha ricevuto da altri Stati membri che sono stati oggetto di riconoscimento ed esecuzione e il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati.

2.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a)

il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento; e

b)

la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.

Articolo 36

Modifiche del certificato e del modello

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica dei certificati di cui agli allegati I e II. Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Relazioni e riesame

Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:

a)

la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

b)

l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca;

c)

l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.

Articolo 39

Sostituzione

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data.

2.   I certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Tuttavia, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(2)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(3)  Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

(4)  Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

(5)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

(6)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(7)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(12)  Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

(13)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(16)  Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CONGELAMENTO

SEZIONE A:

Stato di emissione: …

Autorità di emissione: …

Autorità che ha effettuato la convalida (se del caso): …

Stato di esecuzione: …

Autorità di esecuzione (se nota): …

SEZIONE B: Urgenza e/o data di esecuzione richiesta

1.   Indicare il particolare motivo di urgenza:

sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve trasferiti, o distrutti, vale a dire:

esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, vale a dire:

2.   Data di esecuzione:

È richiesta una data specifica, vale a dire il: …

È necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati

Motivi della richiesta:

SEZIONE C: Soggetti colpiti

Identità del soggetto, o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di congelamento, o del soggetto, o dei soggetti i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):

1.   Dati identificativi

i)   In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: …

Nome/i: …

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …

Eventuali pseudonimi: …

Sesso: …

Cittadinanza: …

Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità o passaporto), se disponibili:

Data di nascita: …

Luogo di nascita: …

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

Lingua/e che il soggetto colpito comprende …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento

ii)   In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome: …

Forma giuridica: …

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …

Sede statutaria: …

Numero di registrazione: …

Indirizzo: …

Nome del rappresentante: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

soggetto contro il quale il provvedimento di congelamento è diretto

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di congelamento

2.   Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3.   Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di congelamento sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):

4.   Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di congelamento:

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

1.   Indicare se il provvedimento concerne:

una somma di denaro

uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)

un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore)

2.   Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente ad una somma di denaro:

Importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta):

Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Informazioni supplementari:

Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:

Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):

Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):

3.   Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente:

Motivi per la trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:

il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.

Informazioni supplementari:

Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

Descrizione del bene:

Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

Altre informazioni pertinenti (ad esempio nomina di un amministratore giudiziario):

SEZIONE E: Motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento

1.   Sintesi dei fatti

Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento, compresa:

una sintesi dei fatti, ivi inclusa una descrizione del/i reato/i:

fase delle indagini:

motivi del congelamento:

altre informazioni pertinenti:

2.   Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi al provvedimento di congelamento emesso e disposizione/i di legge applicabile/i:

3.   Il reato cui è connesso il provvedimento di congelamento è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente) Se il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.

partecipazione a un'organizzazione criminale

terrorismo

tratta di esseri umani

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

corruzione

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371

riciclaggio di proventi da reato

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro

criminalità informatica

criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

omicidio volontario o lesioni personali gravi

traffico illecito di organi e tessuti umani

rapimento sequestro o presa di ostaggi

razzismo e xenofobia

rapina organizzata o a mano armata

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

truffa

racket ed estorsione

contraffazione e pirateria di prodotti

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

falsificazione di mezzi di pagamento

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

traffico illecito di materie nucleari e radioattive

traffico di veicoli rubati

stupro

incendio doloso

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

dirottamento di aereo o nave

sabotaggio

4.   Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE F: Riservatezza del provvedimento e/o richiesta di formalità specifiche

Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nel provvedimento dopo l'esecuzione:

Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:

SEZIONE G: In caso di trasmissione di un certificato di congelamento a più di uno Stato di esecuzione, fornire le seguenti informazioni:

1.   Un certificato di congelamento è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):

2.   Un certificato di congelamento è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi:

In caso il provvedimento di congelamento riguardi specifici beni:

si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi

il congelamento di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione

In caso il provvedimento di congelamento riguardi una somma di denaro:

il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento

altre esigenze specifiche:

3.   Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato membro di esecuzione:

4.   Se il congelamento di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:

SEZIONE H: Rapporto con un provvedimento di congelamento e/o uno o più altri provvedimenti o una o più altre richieste precedenti

Indicare se esiste un rapporto tra il provvedimento di congelamento e un provvedimento o una richiesta precedente (p.e. provvedimento di congelamento, ordine europeo d'indagine, mandato d'arresto europeo o assistenza giudiziaria). Se del caso, fornire le seguenti informazioni utili a individuare il provvedimento o la richiesta precedente:

Tipo di provvedimento/richiesta:

Data di emissione:

Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/la richiesta:

Numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione:

Numero/i di riferimento assegnato/i dalla/e autorità di esecuzione:

SEZIONE I: Confisca

Indicare se:

il presente certificato di congelamento è accompagnato da un certificato di confisca emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di confisca):

i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del certificato di confisca, se possibile):

SEZIONE J: Misure alternative

1.   Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di congelamento:

No

2.   In caso affermativo, indicare quali sanzioni possono essere applicate:

SEZIONE K: RESTITUZIONE DEI BENI CONGELATI

1.   Indicare se è stata emessa una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

No

In caso affermativo, precisare quanto segue in merito alla decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati:

Autorità che ha emesso la decisione (denominazione ufficiale):

Data della decisione: …

Numero di riferimento della decisione (ove disponibile): …

Descrizione dei beni da restituire: …

Nome della vittima: …

Indirizzo della vittima: …

Se il titolo della vittima sui beni è contestato, fornire i dettagli (persone che contestano il titolo, motivi ecc.):

Se in seguito alla restituzione possono essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, fornire i dettagli (soggetti colpiti, diritti che possono essere pregiudicati, motivi ecc.):

2.   Indicare se nello Stato di emissione è in corso una richiesta di restituzione alla vittima dei beni congelati

No

Sì, l'esito sarà comunicato all'autorità di esecuzione

L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima.

SEZIONE L: Mezzi di impugnazione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale, del servizio di interpretazione e traduzione:

l'autorità di emissione (v. sezione M)

l'autorità che ha effettuato la convalida (v. sezione N)

altro:

SEZIONE M: Estremi dell'autorità emittente

Tipo di autorità emittente:

organo giurisdizionale, pubblico ministero

altra autorità competente designata dallo Stato di emissione

Nome dell'autorità: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento:

Nome/Titolo/Organizzazione: …

Indirizzo: …

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di congelamento: …

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE N: Estremi dell'autorità che ha convalidato il provvedimento di congelamento

Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il presente provvedimento di congelamento, se del caso:

organo giurisdizionale

pubblico ministero

Denominazione dell'autorità che ha effettuato la convalida: …

Nome della persona di contatto: …

Funzione (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha effettuato la convalida: …

Indicare il punto di contatto principale per l'autorità di esecuzione:

autorità di emissione

autorità che ha effettuato la convalida

Firma ed estremi dell'autorità che ha effettuato la convalida e/o del suo rappresentante:

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE O: Autorità centrale

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di congelamento nello Stato di emissione, indicare:

Nome dell'autorità centrale: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo.: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

SEZIONE P: Allegati

Indicare gli eventuali allegati del certificato: …


ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CONFISCA

SEZIONE A:

Stato di emissione: …

Autorità di emissione: …

Stato di esecuzione: …

Autorità di esecuzione (se nota): …

SEZIONE B: Provvedimento di confisca

1.   Organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di confisca (nome ufficiale):

2.   Numero di riferimento del provvedimento di confisca (se disponibile):

3.   Il provvedimento di confisca è stato emesso il (data):

4.   Il provvedimento di confisca è diventato definitivo il (data):

SEZIONE C: Soggetto/i colpito/i

Identità del soggetto o dei soggetti, contro i quali è stato emesso il provvedimento di confisca, o del soggetto, o dei soggetti, i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca (qualora siano colpiti più soggetti, fornire le informazioni per ciascuno di essi):

1.   Dati identificativi

i)   In caso di persona/e fisica/fisiche

Cognome: …

Nome/i: …

Se del caso, altro/i nome/i pertinente/i: …

Eventuali pseudonimi: …

Sesso: …

Cittadinanza: …

Numero di identità o di sicurezza sociale, se disponibile: …

Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

Data di nascita: …

Luogo di nascita: …

Residenza e/o indirizzo conosciuto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

Lingua/e che il soggetto colpito comprende: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca

ii)   In caso di persona/e giuridica/giuridiche

Nome: …

Forma giuridica: …

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: …

Sede statutaria: …

Numero di registrazione: …

Indirizzo: …

Nome del rappresentante: …

Indicare la posizione del soggetto colpito nel procedimento:

soggetto contro il quale il provvedimento di confisca è diretto

soggetto i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca

2.   Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra:

3.   Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto del provvedimento di confisca sono direttamente pregiudicati dal provvedimento (identità e motivi):

4.   Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione del provvedimento di confisca:

SEZIONE D: Informazioni relative al bene cui si riferisce il provvedimento

1.   L'organo giurisdizionale ha deciso che il bene in questione:

è il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento

è un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale

è passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE (compresa la confisca estesa)

è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato

2.   Indicare se il provvedimento concerne:

una somma di denaro

uno o più beni specifici (materiali o immateriali, mobili o immobili)

un bene di valore equivalente (nell'ambito di una confisca basata sul valore)

3.   Se il provvedimento concerne una somma di denaro o un bene di valore equivalente a tale somma di denaro:

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione in cifre e lettere (indicare la valuta):

importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):

Informazioni supplementari:

Motivi per ritenere che il soggetto colpito disponga di beni/reddito nello Stato di esecuzione:

Descrizione dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se possibile):

Ubicazione esatta dei beni/della fonte del reddito del soggetto colpito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): …

Coordinate bancarie del soggetto colpito (se note):

4.   Se il provvedimento concerne uno o più beni specifici o un bene di valore equivalente:

Motivi a fondamento della trasmissione del provvedimento allo Stato di esecuzione:

il bene o i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione

il bene o i beni specifici sono registrati nello Stato di esecuzione

l'autorità di emissione ha fondati motivi per ritenere che il bene o i beni specifici oggetto del provvedimento siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione.

Informazioni supplementari:

Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione:

Descrizione del bene

Ubicazione del bene (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

Altre informazioni pertinenti (p.e. nomina di un amministratore giudiziario):

5.   Informazioni sulla conversione e sul trasferimento di beni

Se il provvedimento concerne un bene specifico, indicare se a norma del diritto dello Stato di emissione la confisca nello Stato di esecuzione può essere effettuata mediante confisca di una somma di denaro del valore corrispondente a quello del bene da confiscare:

No

SEZIONE E: Provvedimento di congelamento

Indicare se:

il provvedimento di confisca è accompagnato da un provvedimento di congelamento emesso nello Stato di emissione (numero di riferimento del certificato di congelamento):

il bene è stato sottoposto a congelamento in conformità di un precedente provvedimento di congelamento trasmesso allo Stato di esecuzione

data di emissione del provvedimento di congelamento: …

data di trasmissione del provvedimento di congelamento: …

autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento di congelamento: …

numero di riferimento assegnato dall'autorità di emissione: …

numero di riferimento assegnato dall'autorità di esecuzione: …

SEZIONE F: Motivi che hanno dato luogo al provvedimento di confisca

1.   Fornire una sintesi dei fatti e indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, comprese una descrizione del reato o dei reati e altre informazioni pertinenti:

2.   Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i:

3.   Il reato cui il provvedimento di confisca è connesso è punibile nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato? (contrassegnare la casella pertinente). Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati descritti ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto.

partecipazione a un'organizzazione criminale

terrorismo

tratta di esseri umani

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

corruzione

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371

riciclaggio di proventi da reato

falsificazione di valute, compreso l'euro

criminalità informatica

criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

omicidio volontario o lesioni personali gravi

traffico illecito di organi e tessuti umani

rapimento, sequestro o presa di ostaggi

razzismo e xenofobia

rapina organizzata o a mano armata

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

truffa

racket ed estorsione

contraffazione e pirateria di prodotti

falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati

falsificazione di mezzi di pagamento

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

traffico illecito di materie nucleari e radioattive

traffico di veicoli rubati

stupro

incendio doloso

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

dirottamento di aereo/nave

sabotaggio

4.   Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):

SEZIONE G: In caso di trasmissione del certificato di confisca a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:

1.   Il certificato di confisca è stato trasmesso al/ai seguente/i altro/i Stato/i di esecuzione (Stato e autorità):

2.   Il certificato di confisca è stato trasmesso a più di uno Stato di esecuzione per il seguente motivo:

In caso il provvedimento di confisca riguardi specifici beni:

si ritiene che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi

la confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione

In caso il provvedimento di confisca riguardi somme:

il bene interessato non è stato sottoposto a congelamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805

il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento

altre esigenze specifiche:

3.   Il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione:

4.   Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato di esecuzione:

SEZIONE H: Procedimento che ha dato luogo al provvedimento di confisca

Indicare se il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva:

1.

Sì, il soggetto è comparso personalmente al processo.

2.

No, il soggetto non è comparso personalmente al processo

3.

No, non si sono tenute udienze in conformità delle norme procedurali nazionali.

4.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

4.1a. ☐

il soggetto è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) ... ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca ed è stato informato del fatto che un provvedimento di confisca potrebbe essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio

OPPURE

4.1b. ☐

il soggetto non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che poteva essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione in giudizio

OPPURE

4.2. ☐

essendo al corrente del processo fissato, il soggetto aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore

OPPURE

4.3.

il soggetto ha ricevuto la notifica del provvedimento di confisca il (giorno/mese/anno) ... ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui il soggetto ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma del provvedimento di confisca, e

il soggetto ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione

OPPURE

il soggetto non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito

5.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 4.1b, 4.2 o 4.3, specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione: …

SEZIONE I: Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1.   Indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:

No

2.   In caso affermativo, indicare quali misure possono essere applicate:

detenzione (periodo massimo):

lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo):

altre misure (descrizione):

SEZIONE J: Decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima

1.   Indicare se:

un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di risarcimento o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:

un'autorità emittente o un'altra autorità competente dello Stato di emissione ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:

nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima il cui esito deve essere comunicato all'autorità di esecuzione

2.   Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima:

Autorità che ha emesso la decisione (nome ufficiale): …

Data della decisione: …

Data in cui la decisione è diventata definitiva: …

Numero di riferimento della decisione (se disponibile): …

Descrizione dei beni da restituire: …

Generalità della vittima: …

Indirizzo della vittima: …

L'autorità di emissione è informata in caso di trasferimento diretto alla vittima.

SEZIONE K: Estremi dell'autorità di emissione

Nome dell'autorità: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: …

Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari o per stabilire le modalità pratiche per l'esecuzione del provvedimento o per il trasferimento dei beni: …

Nome/Titolo/Organizzazione: …

Indirizzo: …

Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: …

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel certificato di confisca: …

Nome: …

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): …

SEZIONE L: Autorità centrale

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei certificati di confisca nello Stato di emissione, indicare:

Nome dell'autorità centrale: …

Nome della persona di contatto: …

Posizione occupata (titolo/grado): …

Numero di fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Numero di fax (prefisso internazionale) (prefisso urbano): …

Indirizzo di posta elettronica: …

SEZIONE M: Coordinate di pagamento dello Stato di emissione

IBAN: …

BIC: …

Nome del titolare del conto bancario: …

SEZIONE N: Allegati

Indicare gli eventuali allegati del certificato:


28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/39


REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(3)

La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso di una serie di criteri. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare l'allegato I del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, e l'allegato II del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto («esenzione dal visto»).

(4)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all'altro.

(5)

Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati I e II.

(6)

Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo (4), tali paesi non dovrebbero figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

(7)

Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (5), prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

(8)

Per i rifugiati statutari e gli apolidi, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati del Consiglio d'Europa, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale tali persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle normative nazionali applicabili ai rifugiati statutari e agli apolidi, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se tali categorie di persone siano esenti qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

(9)

In conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale.

(10)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di prevedere esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari.

(11)

In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

(12)

Gli Stati membri dobrebbero poter avere la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

(13)

Il regime relativo alle possibilità di esenzione all'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dall'obbligo del visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto dell'Unione, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento nel presente regolamento per motivi di certezza del diritto.

(14)

La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione.

(15)

Occorre prevedere un meccanismo dell'Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri. Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.

(16)

Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.

(17)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare sufficiente trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II («meccanismo di sospensione») in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.

(19)

Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché riguardo al meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

(20)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

(21)

Il meccanismo di sospensione dovrebbe permettere agli Stati membri di notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e alla Commissione attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione.

(22)

In particolare, l'uso del meccanismo di sospensione dovrebbe essere agevolato con periodi di riferimento e termini brevi, consentendo una procedura rapida, e i possibili motivi di sospensione dovrebbero includere una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione nonché un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri. Una tale diminuzione nella cooperazione dovrebbe riguardare un aumento sostanziale della percentuale delle domande di riammissione rifiutate, anche di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.

(23)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(24)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo dell'ordine del 3 % o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(25)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell'esenzione dall'obbligo del visto qualora ciò comporti un aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate, e anche qualora ciò comporti la presentazione di domande infondate di permessi di soggiorno.

(26)

Al fine di garantire che i requisiti specifici utilizzati per valutare l'appropriatezza dell'esenzione dall'obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.

(27)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per un certo paese terzo, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

(28)

È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto in tale situazione.

(29)

La sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto mediante un atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio per le persone che si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L'atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.

(30)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all'attuazione del meccanismo di sospensione, date la natura politicamente sensibile di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31)

Perché sia garantita la trasparenza del regime dei visti e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(32)

È opportuno che le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lascino impregiudicate le norme in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(33)

In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, per garantire l'efficiente funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(34)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 539/2001 che rendono necessario derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(35)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(36)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12).

(37)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(38)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (15). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(39)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Articolo 3

1.   I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2.   Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1.   I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti:

a)

i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;

b)

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio (18), e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

c)

i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

Articolo 5

Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi terzi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 3 e 4 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del TFUE.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 3 o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 4, per le seguenti categorie di persone:

a)

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b)

i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

c)

i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

d)

gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e)

gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f)

i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.

2.   Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3:

a)

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

b)

i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;

c)

i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;

d)

fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4, per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

Articolo 7

L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)

entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

i)

precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

ii)

contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

b)

la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

c)

se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

d)

la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e)

se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

i)

adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

ii)

presenta al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

f)

se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

g)

qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

h)

se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

i)

le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

j)

qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 4, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle circostanze seguenti:

a)

un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b)

un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;

c)

una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo;

d)

un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.

La notifica di cui al primo comma del presente paragrafo precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 6, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 6.

Ai fini del primo comma, la mancata cooperazione in materia di riammissione può includere, ad esempio:

il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione,

il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione; oppure

la denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione.

4.   La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo.

La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 6.

5.   La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)

se sussistono alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

b)

il numero di Stati membri interessati da alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

c)

le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d)

le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e)

le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 6, lettera a).

f)

la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

6.   Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 3, della relazione di cui al paragrafo 4, o dell'esame di cui al paragrafo 5, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:

i)

ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;

ii)

è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 3;

iii)

ha presentato la relazione di cui al paragrafo 4; o

iv)

ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b)

se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 7, il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 6, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'articolo 12.

7.   Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.

8.   Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera a) del presente articolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

1.   Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

2.   Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 8 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

Articolo 10

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all'articolo 7, lettera f), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

8.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Articolo 11

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 6, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di dette misure.

2.   La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Si veda allegato III.

(4)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(6)  Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(15)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(16)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(17)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(18)  Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

1.   STATI

Afghanistan

Armenia

Angola

Azerbaigian

Bangladesh

Burkina Faso

Bahrein

Burundi

Benin

Bolivia

Bhutan

Botswana

Bielorussia

Belize

Repubblica democratica del Congo

Repubblica centrafricana

Congo

Costa d'Avorio

Camerun

Cina

Cuba

Capo Verde

Gibuti

Repubblica dominicana

Algeria

Ecuador

Egitto

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Figi

Gabon

Ghana

Gambia

Guinea

Guinea equatoriale

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Indonesia

India

Iran

Iraq

Giamaica

Giordania

Kenya

Kirghizistan

Cambogia

Comore

Corea del Nord

Kuwait

Kazakstan

Laos

Libano

Sri Lanka

Liberia

Lesotho

Libia

Marocco

Madagascar

Mali

Myanmar/Birmania

Mongolia

Mauritania

Maldive

Malawi

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Nepal

Oman

Paua Nuova Guinea

Filippine

Pakistan

Qatar

Russia

Ruanda

Arabia Saudita

Sudan

Sierra Leone

Senegal

Somalia

Suriname

Sud Sudan

São Tomé e Príncipe

Siria

Chad

Togo

Thailandia

Tagikistan

Turkmenistan

Tunisia

Turchia

Tanzania

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Sudafrica

Zambia

Zimbabwe

2.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

L'Autorità palestinese


ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI PER SOGGIORNI LA CUI DURATA GLOBALE NON SIA SUPERIORE A 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI

1.   STATI

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1)

Andorra

Emirati arabi uniti (2)

Antigua e Barbuda

Albania (1)

Argentina

Australia

Bosnia-Erzegovina (1)

Barbados

Brunei

Brasile

Bahama

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

Dominica (2)

Micronesia (2)

Grenada (2)

Georgia (3)

Guatemala

Honduras

Israele

Giappone

Kiribati (2)

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Corea del Sud

Santa Lucia (2)

Monaco

Moldova (4)

Montenegro (5)

Isole Marshall (6)

Maurizio

Messico

Malesia

Nicaragua

Nauru (6)

Nuova Zelanda

Panama

Perù (6)

Palau (6)

Paraguay

Serbia (esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (5)

Isole Salomone

Seicelle

Singapore

San Marino

El Salvador

Timor Leste (6)

Tonga (6)

Trinidad e Tobago

Tuvalu (6)

Ucraina (7)

Stati Uniti

Uruguay

Santa Sede

Saint Vincent e Grenadine (6)

Venezuela

Vanuatu (6)

Samoa

2.   REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong (8)

RAS di Macao (9)

3.   CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC)

British overseas citizens (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS).

4.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan (10)


(1)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

(2)  Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)  L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(4)  L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Moldova conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(5)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

(6)  Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(7)  L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(8)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

(9)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

(10)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d'identità.


ALLEGATO III

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio

(GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio

(GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio

(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 18, lettera B

 

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio

(GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 539/2001 e al punto 11(B)(3) dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio

(GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23)

 

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio

(GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6)

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), quarto trattino e al punto 13(B)(2) dell'allegato

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74)

 

Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9)

 

Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67)

 

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1)

 

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7)

 

Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1)

 


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 539/2001

Presente regolamento

Articolo -1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo1 bis, paragrafo 2 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo1 bis, paragrafo 2 ter

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo1 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo1 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo1 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo1 bis, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 1 ter

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 1 quater

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 4 bis

Articolo 11

Articolo 4ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 4ter, paragrafo 2 bis

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4ter, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4ter, paragrafo 3 bis

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 4ter, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 4ter, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 4ter, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/59


REGOLAMENTO (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore. Allo stesso tempo, il rapido sviluppo dell'economia dei dati e di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, i prodotti e i servizi relativi all'Internet degli oggetti, i sistemi autonomi e la tecnologia 5G sollevano nuove questioni giuridiche relative all'accesso ai dati e al loro riutilizzo, alla responsabilità, all'etica e alla solidarietà. Si dovrebbe considerare l'opportunità di lavorare in materia di responsabilità, segnatamente attraverso l'impiego di codici di autoregolamentazione e altre migliori prassi, tenendo conto delle raccomandazioni, delle decisioni e delle azioni adottate senza interazione umana lungo l'intera catena del valore del trattamento dei dati. Tali lavori potrebbero anche contemplare meccanismi appropriati per determinare la responsabilità, per trasferire la responsabilità tra servizi che cooperano, per l'assicurazione e per l'audit.

(2)

Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente del trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale trattamento di dati efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno: gli obblighi in materia di localizzazione dei dati posti in essere dalle autorità degli Stati membri e pratiche di «vendor lock-in» nel settore privato.

(3)

La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano ai servizi di trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata – ove non impedita – da alcune disposizioni nazionali, regionali o locali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

(4)

Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di trattamento di dati in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi – giustificati o ingiustificati – di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati trattati. Il presente regolamento non limita in alcun modo la libertà delle imprese di stipulare contratti che stabiliscano dove devono essere localizzati i dati. Il presente regolamento è inteso unicamente a salvaguardare tale libertà garantendo che il luogo stabilito possa trovarsi ovunque nell'Unione.

(5)

Allo stesso tempo, la mobilità dei dati all'interno dell'Unione è anche ostacolata da restrizioni relative al settore privato, quali aspetti giuridici, contrattuali e tecnici che ostacolano o impediscono agli utenti di servizi di trattamento di dati di trasferire i propri dati da un fornitore di servizi a un altro o di ritrasferirli verso i propri sistemi informatici, non da ultimo al termine del loro contratto con il fornitore di servizi.

(6)

La combinazione di tali ostacoli ha determinato una mancanza di concorrenza tra i fornitori di servizi cloud nell'Unione, diversi problemi di «vendor lock-in» e gravi carenze in termini di mobilità dei dati. Analogamente, le politiche di localizzazione dei dati hanno compromesso la capacità delle aziende di ricerca e sviluppo di agevolare la collaborazione tra imprese, università e altre organizzazioni di ricerca allo scopo di sostenere l'innovazione.

(7)

Un unico insieme di regole per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché siano garantite la certezza del diritto e la parità di condizioni all'interno dell'Unione. Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi ed evitare distorsioni della concorrenza derivanti da divergenti normative nazionali, nonché per prevenire il probabile insorgere di ulteriori ostacoli e distorsioni significative, è necessario adottare norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

(8)

Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, e segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché le direttive (UE) 2016/680 (4) e 2002/58/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono pregiudicati dal presente regolamento.

(9)

L'espansione dell'Internet degli oggetti, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico rappresentano fonti importanti di dati non personali, ad esempio a seguito del loro utilizzo in processi automatizzati di produzione industriale. Fra gli esempi specifici di dati non personali figurano gli insiemi di dati aggregati e anonimizzati usati per l'analisi dei megadati, i dati sull'agricoltura di precisione che possono contribuire a monitorare e ottimizzare l'uso di pesticidi e acqua, o i dati sulle esigenze di manutenzione delle macchine industriali. Se i progressi tecnologici consentono di trasformare dati anonimizzati in dati personali, tali dati sono trattati come dati personali e si applica di conseguenza il regolamento (UE) 2016/679.

(10)

A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto sono giustificati per motivi di sicurezza pubblica. Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Inoltre, il presente regolamento non impone l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati.

(11)

Per istituire un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e creare il fondamento per lo sviluppo dell'economia dei dati e il rafforzamento della competitività dell'industria dell'Unione, è necessario stabilire regole giuridiche chiare, complete e prevedibili per il trattamento di dati diversi dai dati personali nel mercato interno. Un approccio basato sui principi che preveda la cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione dovrebbe garantire un quadro normativo sufficientemente flessibile da poter tener conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, dei fornitori di servizi e delle autorità nazionali nell'Unione. Onde evitare il rischio di sovrapposizioni con i meccanismi esistenti e, di conseguenza, oneri maggiori sia per gli Stati membri che per le imprese, è opportuno non introdurre norme tecniche dettagliate.

(12)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il trattamento di dati, nella misura in cui questo è effettuato nell'ambito di un'attività che non è disciplinata dal diritto dell'Unione. In particolare, è opportuno rammentare che a norma dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE), la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

(13)

La libera circolazione dei dati nell'Unione svolgerà un ruolo importante nel raggiungere una crescita e un'innovazione basate sui dati. Come le imprese e i consumatori, anche le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri traggono beneficio da una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati, da prezzi più competitivi e da una maggiore efficienza nella prestazione di servizi ai cittadini. Considerata la grande quantità di dati che le autorità e gli organismi di diritto pubblico gestiscono, è estremamente importante che essi diano l'esempio avvalendosi di servizi di trattamento dei dati e si astengano dall'applicare restrizioni alla localizzazione dei dati quando utilizzano i servizi di trattamento dei dati. Pertanto, le autorità e gli organismi di diritto pubblico dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento. A tale riguardo, il principio della libera circolazione dei dati non personali di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi inoltre alle prassi amministrative generali e coerenti e ad altri requisiti di localizzazione dei dati nel settore degli appalti pubblici, fatta salva la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

Come la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento fa salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'organizzazione interna degli Stati membri che assegnano tra autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico poteri e responsabilità in materia di trattamento dei dati senza remunerazione contrattuale di soggetti privati nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che regolano l'esercizio di tali poteri e responsabilità. Mentre le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono incoraggiate a considerare i vantaggi economici e di altro tipo dell'esternalizzazione a fornitori esterni di servizi, essi potrebbero avere ragioni legittime per scegliere l'autofornitura di servizi o l'internalizzazione. Di conseguenza, il presente regolamento non obbliga in alcun modo gli Stati membri a subappaltare o esternalizzare la fornitura di servizi che essi intendono fornire direttamente o organizzare con mezzi diversi dagli appalti pubblici.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trattamento di dati a utenti residenti o stabiliti nell'Unione, comprese quelle che forniscono servizi di trattamento di dati nell'Unione senza esservi stabilite. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di trattamento di dati svolti al di fuori dell'Unione e ai requisiti di localizzazione relativi a tali dati.

(16)

Il presente regolamento non stabilisce norme relative alla determinazione della legge applicabile in materia commerciale e lascia pertanto impregiudicato il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). In particolare, nella misura in cui la legge applicabile a un contratto non è stata scelta a norma di tale regolamento, il contratto di prestazione di servizi è disciplinato, in linea di principio, dalla legge del paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe intendere i trattamenti di dati nell'accezione più ampia possibile, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell'informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell'utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall'archiviazione (Infrastructure-as-a-Service - IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service - PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service - SaaS).

(18)

Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi dell'articolo 52 TFUE, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 TUE. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, il trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'Unione, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è opportuno che gli Stati membri possano invocare unicamente la sicurezza pubblica come giustificazione per gli obblighi di localizzazione dei dati.

(19)

La nozione di «pubblica sicurezza» ai sensi dell'articolo 52 TFUE, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, riguarda la sicurezza sia interna che esterna di uno Stato membro, come pure le questioni di incolumità pubblica, in particolare al fine di agevolare le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati. Presuppone l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società, quale il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché all'incolumità della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari. Conformemente al principio di proporzionalità, gli obblighi di localizzazione dei dati giustificati da motivi imperativi di pubblica sicurezza dovrebbero essere adatti al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e limitarsi a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(20)

Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali progetti di atto dovrebbero essere presentati e valutati conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(21)

Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, al riesame delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale che stabiliscono gli obblighi di localizzazione dei dati e che comunichino alla Commissione tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento, corredandoli della giustificazione. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di esaminare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati. È opportuno attribuire alla Commissione la facoltà, ove opportuno, di presentare osservazioni allo Stato membro in questione. Tali osservazioni potrebbero contemplare la raccomandazione di modificare o abrogare l'obbligo di localizzazione dei dati.

(22)

L'obbligo di comunicare alla Commissione gli obblighi vigenti di localizzazione dei dati e i relativi progetti di atti, stabilito dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi agli obblighi regolamentari di localizzazione dei dati e ai progetti di atti di natura generale, ma non alle decisioni rivolte a una persona fisica o giuridica specifica.

(23)

Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri stabiliti in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di natura generale per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori di servizi e utenti di servizi di trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali obblighi in un portale unico nazionale on line d'informazione, che sarà aggiornato periodicamente. In alternativa gli Stati membri dovrebbero fornire tali informazioni aggiornate in merito a tali obblighi presso un portale informazioni centralizzato istituito da un altro atto dell'Unione. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali unici d'informazione. La Commissione dovrebbe pubblicare tali informazioni sul suo sito web insieme a un elenco consolidato, aggiornato periodicamente, di tutti gli obblighi di localizzazione dei dati in vigore negli Stati membri, comprendente informazioni sintetiche su detti obblighi.

(24)

Gli obblighi di localizzazione dei dati derivano spesso dalla mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Tale mancanza di fiducia non può essere superata soltanto con la nullità delle clausole contrattuali che vietano l'accesso legittimo ai dati da parte delle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere od ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono trattati in un altro Stato membro. Le autorità competenti potrebbero imporre requisiti funzionali a sostegno dell'accesso ai dati, come ad esempio l'obbligo di conservare le descrizioni del sistema nello Stato membro interessato.

(25)

Le persone fisiche o giuridiche che sono tenute a fornire dati alle autorità competenti possono conformarsi a tali obblighi fornendo e garantendo alle autorità competenti l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono trattati. Tale accesso può essere garantito da clausole e condizioni contrattuali stipulate tra la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di garantire l'accesso e il fornitore di servizi.

(26)

Quando una persona fisica o giuridica è soggetta a un obbligo di fornire i dati e non vi ottempera, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In tali casi, è opportuno che le autorità competenti utilizzino gli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione o a norma di accordi internazionali, ad esempio, a seconda della materia trattata, rispettivamente nel settore della cooperazione di polizia, penale o civile o amministrativa: la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (9), la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (11), il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (12), la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (13) e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (14). In mancanza di tali meccanismi specifici di cooperazione, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro in modo da fornire l'accesso ai dati richiesti per il tramite dei punti di contatto unici designati.

(27)

Se una richiesta di assistenza comporta che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali nazionali, compreso l'eventuale obbligo di ottenere una previa autorizzazione giudiziaria.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe consentire agli utilizzatori di tentare di eludere l'applicazione del diritto nazionale. È pertanto opportuno adottare disposizioni affinché gli Stati membri impongano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli utenti che impediscono alle autorità competenti di accedere ai propri dati, necessari alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali a norma del diritto dell'Unione e nazionale. In casi urgenti, qualora un utente abusi del proprio diritto, gli Stati membri dovrebbero poter imporre misure provvisorie rigorosamente proporzionate. Eventuali misure provvisorie che richiedano la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dopo la rilocalizzazione si discosterebbero dal principio della libera circolazione dei dati per un periodo significativo e dovrebbero pertanto essere comunicate alla Commissione ai fini dell'esame della loro compatibilità con il diritto dell'Unione.

(29)

La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che agevolano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di trattamento di dati. Inoltre le difficoltà reali o percepite relative alla portabilità transfrontaliera dei dati compromettono la fiducia degli utenti professionali nelle offerte transfrontaliere, e di conseguenza, la loro fiducia nel mercato interno. Mentre i consumatori singoli traggono vantaggi dal vigente diritto dell'Unione, essa non facilita gli utenti che intendono cambiare fornitore di servizi nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale. Anche l'adozione di requisiti tecnici coerenti in tutta l'Unione, per quanto riguarda l'armonizzazione tecnica, il riconoscimento reciproco o l'armonizzazione volontaria, contribuisce allo sviluppo di un mercato interno competitivo per i servizi di trattamento dati.

(30)

Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle clausole e condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori di servizi e degli utenti professionali di servizi di trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati, agevolati e controllati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che potrebbero contemplare clausole e condizioni contrattuali tipo.

(31)

Per essere efficaci e facilitare il cambio tra fornitori di servizi e la portabilità dei dati, tali codici di condotta dovrebbero essere esaustivi e riguardare almeno gli aspetti fondamentali che sono importanti durante il processo di portabilità dei dati, quali le procedure per e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica e la larghezza minima di banda della rete richieste, il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento, nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore di servizi. I codici di condotta dovrebbero altresì chiarire che le pratiche di «vendor lock-in» non sono pratiche commerciali accettabili, prevedere tecnologie che incrementino la fiducia ed essere periodicamente aggiornati per restare al passo con gli sviluppi tecnologici. La Commissione dovrebbe garantire che tutte le parti interessate, incluse le associazioni di piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud siano consultate durante tutte le fasi del processo. La Commissione dovrebbe valutare l'elaborazione e l'efficacia dell'attuazione di tali codici di condotta.

(32)

Quando un'autorità competente di uno Stato membro chiede l'assistenza di un altro Stato membro per avere accesso ai dati sulla base del presente regolamento, dovrebbe presentare al punto di contatto unico di quest'ultimo, per il tramite del punto di contatto unico designato, una richiesta debitamente giustificata, che dovrebbe contenere una illustrazione scritta dei motivi e delle basi giuridiche per accedere ai dati. Il punto di contatto unico designato dallo Stato membro a cui è richiesta l'assistenza dovrebbe facilitare la trasmissione della richiesta all'autorità competente nello Stato membro richiesto. Onde garantire una cooperazione efficace, l'autorità richiesta dovrebbe fornire tempestivamente l'assistenza richiesta o fornire informazioni sulle difficoltà incontrate nel soddisfare tale richiesta di assistenza o sui motivi del rifiuto di tale richiesta.

(33)

Rafforzare la fiducia nella sicurezza del trattamento transfrontaliero dei dati dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa il rispetto degli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di trattamento di dati a fornitori di servizi, inclusi i fornitori in altri Stati membri.

(34)

I requisiti di sicurezza connessi al trattamento di dati che sono applicati in modo giustificato e proporzionato sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione nello Stato membro di residenza o di stabilimento delle persone fisiche o giuridiche i cui dati sono interessati dovrebbero continuare ad applicarsi al trattamento di dati in un altro Stato membro. Tali persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter soddisfare tali requisiti direttamente o attraverso clausole contrattuali stabilite nei contratti con i fornitori di servizi.

(35)

I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza del trattamento di dati nell'ambito di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti.

(36)

La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prevede misure giuridiche per rafforzare il livello generale della sicurezza informatica dell'Unione. I servizi di trattamento di dati costituiscono uno dei servizi digitali contemplati da tale direttiva. In base a tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i fornitori di servizi digitali identifichino e adottino misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano. Tali misure sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente e dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi e degli impianti, del trattamento degli incidenti, della gestione della continuità operativa, del monitoraggio, degli audit e test e della conformità con le norme internazionali. Questi elementi devono essere ulteriormente specificati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base a tale direttiva.

(37)

È opportuno che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato. Tale relazione dovrebbe in particolare valutare il presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione agli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali, nonché l'attuazione dell'eccezione relativa ai motivi di pubblica sicurezza. Prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi, la Commissione dovrebbe inoltre pubblicare orientamenti informativi su come gestire gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali, affinché le società, tra cui le PMI, comprendano meglio l'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 e garantiscano il rispetto di entrambi.

(38)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, principalmente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'espressione e di informazione e la libertà d'impresa.

(39)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

a)

sono fornite come servizio ad utenti residenti o stabiliti nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell'Unione, o

b)

sono effettuate da una persona fisica o giuridica residente o stabilito nell'Unione per le proprie esigenze.

2.   Nel caso di un insieme di dati composto sia da dati personali che da dati non personali, il presente regolamento si applica alla parte dell'insieme contenente i dati non personali. Qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati, il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Il presente regolamento fa salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'organizzazione interna degli Stati membri che attribuiscono tra autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 della direttiva 2014/24/UE poteri e responsabilità in materia di trattamento dei dati, senza remunerazione contrattuale di soggetti privati, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedono l'esercizio di tali poteri e responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «dati»: i dati diversi dai dati personali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

2)   «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati in formato elettronico, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3)   «progetto di atto»: un testo redatto con l'obiettivo di farlo adottare come legge, regolamento o disposizione amministrativa di carattere generale; il testo si trova ancora in fase di preparazione e può ancora essere oggetto di modifiche sostanziali;

4)   «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento di dati;

5)   «obbligo di localizzazione dei dati»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o risultante dalle prassi amministrative generali e coerenti in uno Stato membro e negli organismi di diritto pubblico, anche nell'ambito degli appalti pubblici, fatta salva la direttiva 2014/24/UE, che impone di effettuare il trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola il trattamento di dati in un altro Stato membro;

6)   «autorità competente»: un'autorità di uno Stato membro o qualsiasi altro ente autorizzato, in virtù del diritto nazionale, a esercitare una funzione pubblica o a esercitare i pubblici poteri, che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati trattati da una persona fisica o giuridica ai fini dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale;

7)   «utente»: una persona fisica o giuridica, compreso un'autorità pubblica e un organismo di diritto pubblico, che utilizza o richiede servizi di trattamento di dati;

8)   «utente professionale»: una persona fisica o giuridica, compreso un'autorità pubblica e un organismo di diritto pubblico, che utilizza o richiede servizi di trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.

Articolo 4

Libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione

1.   Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il primo comma del presente paragrafo fa salvo il paragrafo 3 e gli obblighi di localizzazione dei dati stabiliti sulla base del diritto vigente dell'Unione.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva (UE) 2015/1535.

3.   Entro il 30 maggio 2021, gli Stati membri provvedono a abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati vigente stabilito da una legge, da un regolamento o da una disposizione amministrativa di carattere generale che non sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo.

Entro il 30 maggio 2021, se uno Stato membro ritiene che una vigente misura contenente un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo e possa pertanto rimanere in vigore, esso comunica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, la Commissione, entro un termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, esamina la conformità della misura con il paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, presenta osservazioni allo Stato membro interessato, ove necessario, con la raccomandazione di modificare o abrogare la misura.

4.   Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati stabiliti da una legge, da un regolamento o da una disposizione amministrativa di carattere generale e applicabili nel loro territorio mediante un portale unico nazionale on line che tengono aggiornato oppure forniscono informazioni aggiornate circa tali obblighi di localizzazione dei dati a un punto informativo centrale istituito da un altro atto dell'Unione.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale unico di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web, insieme a un elenco consolidato e periodicamente aggiornato di tutti gli obblighi di localizzazione dei dati di cui al paragrafo 4, comprese informazioni sintetiche su tali obblighi.

Articolo 5

Messa a disposizione di dati alle autorità competenti

1.   Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere od ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono trattati in un altro Stato membro.

2.   Qualora, dopo avere richiesto l'accesso ai dati di un utente, un'autorità competente non ottenga tale accesso e qualora non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell'Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri, detta autorità competente può chiedere l'assistenza di un'autorità competente in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3.   Se una richiesta di assistenza implica che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali a livello nazionale.

4.   Gli Stati membri possono imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto di un obbligo di fornire dati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

Qualora un utente abusi del proprio diritto, uno Stato membro può imporre a tale utente misure provvisorie rigorosamente proporzionate, ove giustificato dall'urgenza di accedere ai dati e tenendo conto degli interessi delle parti interessate. Se una misura provvisoria prevede la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata entro tale periodo di 180 giorni. La Commissione esamina la misura e la sua compatibilità con il diritto dell'Unione nel più breve tempo possibile e, se del caso, adotta le misure necessarie. La Commissione scambia informazioni circa le esperienze in tal senso con i punti di contatto unici degli Stati membri di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Portabilità dei dati

1.   La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione («codici di condotta»), al fine di contribuire a un'economia dei dati competitiva basata sui principi della trasparenza e dell'interoperabilità e nell'ambito della quale si tenga debitamente conto degli standard aperti, contemplando, tra l'altro, gli aspetti seguenti:

a)

le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente, anche in formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati;

b)

gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici;

c)

gli approcci in materia di sistemi di certificazione che agevolano il confronto di prodotti e servizi di trattamento dei dati per gli utenti professionali, tenendo conto delle norme consolidate a livello nazionale o internazionale che agevolano la comparabilità di tali prodotti e servizi. Tali approcci possono includere, tra l'altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale.

d)

tabelle di marcia in materia di comunicazione, con un approccio multidisciplinare volto a sensibilizzare i portatori di interessi a proposito dei codici di condotta.

2.   La Commissione provvede affinché i codici di condotta siano elaborati in stretta cooperazione con tutti i portatori di interesse, tra cui le associazioni di PMI e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud.

3.   La Commissione incoraggia i fornitori di servizi a completare lo sviluppo dei codici di condotta entro il 29 novembre 2019 e a dare loro effettiva attuazione entro il 29 maggio 2020.

Articolo 7

Procedura di cooperazione tra le autorità

1.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico che funge da collegamento con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i punti di contatto unici designati e le eventuali successive modifiche.

2.   Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, l'assistenza di un altro Stato membro per ottenere accesso ai dati, essa inoltra una richiesta debitamente giustificata al punto di contatto unico di quest'ultimo Stato membro. Tale richiesta deve essere corredata di una illustrazione scritta dei motivi e delle basi giuridiche per accedere ai dati.

3.   Il punto di contatto unico individua l'autorità competente del proprio Stato membro e le trasmette la richiesta ricevuta a norma del paragrafo 2.

4.   L'autorità competente interessata che riceve la richiesta è tenuta, tempestivamente ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta, a fornire una risposta in cui comunica i dati richiesti o informa l'autorità competente richiedente che non ritiene siano state soddisfatte le condizioni per chiedere assistenza a norma del presente regolamento.

5.   Tutte le informazioni scambiate nell'ambito dell'assistenza richiesta e fornita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

6.   I punti di contatto unici forniscono agli utenti informazioni generali sul presente regolamento, anche in merito ai codici di condotta.

Articolo 8

Valutazione e orientamenti

1.   Entro il 29 novembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui valuta l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

a)

l'applicazione del presente regolamento, in particolare agli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali, in considerazione degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnologici suscettibili di ampliare le possibilità di de-anonimizzazione dei dati;

b)

l'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 4, paragrafo 1, in particolare l'eccezione relativa ai motivi di pubblica sicurezza; nonché

c)

l'elaborazione e l'effettiva attuazione dei codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 29 maggio 2019 la Commissione pubblica orientamenti informativi sull'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto concerne gli insiemi di dati composti sia da dati personali che da dati non personali.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 78.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(5)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento di dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(6)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(7)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(8)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(9)  Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(10)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(11)  Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, STCE n. 185.

(12)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(13)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).


DIRETTIVE

28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/69


DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4), successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida a causa dell'attuale convergenza tra la televisione e i servizi internet. L'evoluzione tecnica ha reso possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione.

Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i videoclip o i contenuti generati dagli utenti, hanno acquisito crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video. Tale convergenza dei media esige un quadro giuridico aggiornato onde riflettere l'evoluzione del mercato e raggiungere un equilibrio tra l'accesso ai servizi di contenuti online, la tutela dei consumatori e la competitività.

(2)

Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», in cui ha annunciato il riesame della direttiva 2010/13/UE.

(3)

La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi distinguibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come le parti autonome dei quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o i video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate distinguibili dall'attività principale. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento indistinguibile dall'attività principale a causa dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale, come la fornitura di notizie per iscritto. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE.

(4)

I servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di media sociali devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Inoltre, hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, tali servizi dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE nella misura in cui rispondono alla definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video.

(5)

Sebbene l'obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore. Al fine di garantire la chiarezza, l'efficacia e la coerenza dell'attuazione, laddove necessario e previa consultazione del comitato di contatto la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video». Tali orientamenti dovrebbero essere redatti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione.

(6)

Se una sezione distinguibile di un servizio costituisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della direttiva 2010/13/UE, soltanto tale sezione dovrebbe essere disciplinata da tale direttiva, e soltanto per quanto concerne i programmi e i video generati dagli utenti. I videoclip integrati nel contenuto editoriale delle versioni elettroniche di quotidiani e riviste e le immagini animate come le GIF non dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE. La definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbe comprendere attività non economiche, come la fornitura di contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali.

(7)

Al fine di assicurare un'efficace attuazione della direttiva 2010/13/UE, è essenziale che gli Stati membri istituiscano e tengano aggiornati registri dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione e condividano periodicamente questi dati con le autorità o gli organismi di regolamentazione indipendenti competenti e con la Commissione. Tali registri dovrebbero comprendere informazioni sui criteri su cui è basata la giurisdizione.

(8)

Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione previste da tale direttiva è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) il potere di formulare pareri sulla giurisdizione su richiesta della Commissione. Qualora decida di consultare l'ERGA nell'applicazione di tali procedure di cooperazione, la Commissione dovrebbe informare il comitato di contatto, anche in merito alle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi di tali procedure di cooperazione e al parere dell'ERGA.

(9)

Le procedure e le condizioni per limitare la libertà di fornire e ricevere servizi di media audiovisivi dovrebbero essere le stesse sia per i servizi lineari sia per quelli non lineari.

(10)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro.

(11)

Se uno Stato membro notifica alla Commissione che un fornitore di servizi di media si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro notificante, dovrebbe addurre prove credibili e debitamente documentate a tal fine. Tali prove dovrebbero dettagliare una serie di fatti probanti che consentano di stabilire con ragionevole certezza l'elusione.

(12)

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE», la Commissione ha sottolineato che, nel vagliare le soluzioni politiche, avrebbe preso in considerazione sia gli strumenti normativi sia quelli non normativi, basati sul modello della prassi comunitaria e sui principi per legiferare e colegiferare meglio. Numerosi codici di condotta esistenti nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE hanno dimostrato di essere ben concepiti, in linea con i principi per legiferare e colegiferare meglio. L'esistenza di un meccanismo di sostegno legislativo è stato considerato un fattore di successo importante nel promuovere il rispetto di un codice di autoregolamentazione o di coregolamentazione. È altrettanto importante che tali codici stabiliscano obiettivi e finalità specifici che consentano un monitoraggio e una valutazione periodici, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati dai codici di condotta. I codici di condotta dovrebbero altresì prevedere un'applicazione efficace. Tali principi dovrebbero essere corroborati da codici di autoregolamentazione e coregolamentazione adottati nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE.

(13)

L'esperienza ha mostrato che gli strumenti di autoregolamentazione e di coregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono entrambi svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico generale nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

(14)

L'autoregolamentazione costituisce un tipo di iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative e alle associazioni di adottare fra di loro e per sé stessi orientamenti comuni. Spetta a loro sviluppare, monitorare e garantire il rispetto di tali orientamenti. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi, giudiziari e amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della direttiva 2010/13/UE, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nella coregolamentazione le parti interessate e il governo o le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione condividono il ruolo di regolamentazione. Il ruolo delle autorità pubbliche competenti comprende il riconoscimento del regime di coregolamentazione, l'audit dei suoi processi e il suo finanziamento. La coregolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la direttiva 2010/13/UE incoraggia il ricorso all'autoregolamentazione e alla coregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri a istituire regimi di autoregolamentazione o coregolamentazione, o entrambi, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

(15)

La trasparenza della proprietà dei media è direttamente connessa alla libertà di espressione, fondamento dei sistemi democratici. Fornire informazioni in merito all'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, nei casi in cui tale proprietà si traduce nel controllo del contenuto dei servizi forniti o nell'esercizio di un'influenza significativa su tale contenuto, consente agli utenti di elaborare un giudizio informato circa tale contenuto. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di determinare se e in quale misura le informazioni in merito all'assetto proprietario di un fornitore di servizi di media debbano essere accessibili agli utenti, a condizione che sia rispettata l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione e che tali misure siano necessarie e proporzionate.

(16)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, gli utenti hanno un interesse legittimo a sapere chi è responsabile del contenuto dei servizi. Al fine di rafforzare la libertà di espressione e, per estensione, promuovere il pluralismo dei media ed evitare i conflitti di interesse, è importante che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere, in particolare per quanto riguarda le informazioni che possono essere fornite in merito ad assetto proprietario e proprietari effettivi.

(17)

Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di «istigazione alla violenza o all'odio» dovrebbe essere intesa, nella misura appropriata, ai sensi della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (7).

(18)

Tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione dei contenuti attraverso le reti di comunicazione elettronica, è importante proteggere il grande pubblico dall'istigazione al terrorismo. La direttiva 2010/13/UE dovrebbe pertanto garantire che i servizi di media audiovisivi non contengano pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo. Al fine di assicurare la coerenza e la certezza del diritto alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di «pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo» dovrebbe essere intesa ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

Al fine di permettere ai telespettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti, un'avvertenza acustica, un simbolo visivo o qualsiasi altro mezzo che descriva la natura del contenuto.

(20)

Le opportune misure per la protezione dei minori applicabili ai servizi di trasmissione televisiva si dovrebbero anche applicare ai servizi di media audiovisivi a richiesta, il che dovrebbe aumentare il livello di protezione. L'approccio di armonizzazione minima consente agli Stati membri di prevedere un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti maggiormente nocivi che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ma che non costituiscono necessariamente reato dovrebbero essere soggetti alle misure più rigorose quali la criptazione e controlli parentali efficaci, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe.

(21)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) riconosce che i minori meritano una specifica protezione relativamente al trattamento dei loro dati personali. L'istituzione di meccanismi di protezione dei minori da parte dei fornitori di servizi di media comporta inevitabilmente il trattamento dei dati personali dei minori. Dal momento che tali meccanismi mirano alla protezione dei minori, i dati personali dei minori trattati nel contesto delle misure tecniche di protezione dei minori non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali.

(22)

Garantire l'accessibilità dei contenuti audiovisivi è un requisito essenziale nel contesto degli impegni assunti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nell'ambito della direttiva 2010/13/UE, il termine «persone con disabilità» dovrebbe essere interpretato alla luce della natura dei servizi contemplati da tale direttiva, ossia dei servizi di media audiovisivi. Il diritto delle persone con una disabilità e degli anziani a partecipare e a essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire senza indugio che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione cerchino attivamente di rendere i contenuti accessibili alle persone con disabilità, in particolare visiva o uditiva. I requisiti di accessibilità dovrebbero essere soddisfatti attraverso un processo progressivo e continuo, tenendo conto dei vincoli pratici e inevitabili che potrebbero impedire la piena accessibilità, come i programmi o gli eventi trasmessi in tempo reale. Al fine di misurare i progressi compiuti dai fornitori di servizi di media per rendere i propri servizi progressivamente accessibili alle persone con disabilità visiva o uditiva, gli Stati membri dovrebbero richiedere ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio di presentare loro una relazione su base regolare.

(23)

I mezzi con cui ottenere l'accessibilità ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE dovrebbero comprendere, tra gli altri, la lingua dei segni, la sottotitolazione per i non udenti e gli ipoudenti, i sottotitoli audio e l'audiodescrizione. Tuttavia, detta direttiva non contempla caratteristiche o servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi né le caratteristiche di accessibilità delle guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides – EPG). Essa non pregiudica pertanto il diritto dell'Unione volto ad armonizzare l'accessibilità dei servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi, come i siti web, le applicazioni online e le EPG, o la fornitura di informazioni sull'accessibilità e in formati accessibili.

(24)

In alcuni casi potrebbe non essere possibile fornire informazioni di emergenza in modo accessibile per le persone con disabilità. Tali casi eccezionali, tuttavia, non dovrebbero impedire di rendere pubbliche le informazioni di emergenza attraverso i servizi di media audiovisivi.

(25)

La direttiva 2010/13/UE non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare l'adeguato rilievo dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Se decidono di imporre norme in materia di adeguato rilievo, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

(26)

Al fine di tutelare la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media, nonché la catena del valore del settore audiovisivo, è fondamentale poter assicurare l'integrità dei programmi e dei servizi di media audiovisivi offerti dai fornitori di servizi di media. Programmi e servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere trasmessi in forma abbreviata, alterata o con interruzioni, oppure con sovrimpressioni a fini commerciali senza il consenso esplicito del fornitore di servizi di media audiovisivi. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sovrimpressioni avviate o autorizzate soltanto dal destinatario di un servizio per uso privato, quali le sovrimpressioni risultanti da servizi di comunicazione individuale, non richiedano il consenso del fornitore di servizi di media. Gli elementi di controllo dell'interfaccia utente necessari al funzionamento del dispositivo o alla navigazione del programma, quali barre del volume, funzioni di ricerca, menù di navigazione o elenchi dei canali, non dovrebbero essere contemplati. Non dovrebbero essere contemplate neanche le sovrimpressioni legittime come le informazioni di allarme, le informazioni di interesse pubblico generale, i sottotitoli o le sovrimpressioni di comunicazioni commerciali che provengono dal fornitore di servizi. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), non dovrebbero essere contemplate neanche le tecniche di compressione dei dati che riducono le dimensioni di un file di dati e altre tecniche volte a adattare il servizio ai mezzi di distribuzione (quali risoluzione e codifica) senza alcuna modifica del contenuto.

Misure intese a tutelare l'integrità dei programmi e dei servizi di media audiovisivi dovrebbero essere imposte solo se risultano necessarie per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero imporre alle imprese obblighi proporzionati per legittime considerazioni di interesse pubblico.

(27)

Ad eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, le comunicazioni commerciali audiovisive per bevande alcoliche nei servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero conformarsi ai criteri applicabili alla pubblicità televisiva e alle televendite per bevande alcoliche previsti dalla direttiva 2010/13/UE. I criteri più dettagliati applicabili alla pubblicità televisiva e alle televendite per bevande alcoliche sono limitati agli spot pubblicitari, che per loro natura sono separati dal programma e non includono quindi altre comunicazioni commerciali che sono connesse al programma o ne costituiscono parte integrante, quali la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti. Di conseguenza, tali criteri non dovrebbero applicarsi alla sponsorizzazione e all'inserimento di prodotti nei servizi di media audiovisivi a richiesta.

(28)

A livello nazionale e internazionale esistono orientamenti nutrizionali ampiamente riconosciuti, quali il modello di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa, finalizzati a differenziare gli alimenti sulla base della loro composizione nutrizionale nell'ambito degli annunci pubblicitari televisivi di prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, anche mediante codici di condotta, siano utilizzate per ridurre effettivamente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri, grassi, grassi saturi o acidi grassi trans o comunque non conformi a tali orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.

(29)

Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che i codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione siano utilizzati per ridurre effettivamente l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative alle bevande alcoliche. A livello dell'Unione e nazionale esistono alcuni regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione allo scopo di commercializzare in modo responsabile le bevande alcoliche, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tali regimi dovrebbero essere ulteriormente promossi, in particolare quelli volti a garantire che messaggi di consumo responsabile accompagnino le comunicazioni commerciali audiovisive delle bevande alcoliche.

(30)

È importante tutelare efficacemente i minori dall'esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d'azzardo. In tale contesto, a livello dell'Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d'azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive.

(31)

Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica.

(32)

Il mercato dell'emittenza televisiva si è evoluto ed è ora necessaria una maggiore flessibilità per le comunicazioni commerciali audiovisive, in particolare per le norme quantitative concernenti i servizi di media audiovisivi lineari e l'inserimento di prodotti. L'emergere di nuovi servizi, anche senza pubblicità, ha ampliato la scelta per i telespettatori, che possono facilmente passare a offerte alternative.

(33)

La liberalizzazione dell'inserimento di prodotti non ha portato alla diffusione prevista di questa forma di comunicazione commerciale audiovisiva. In particolare, il divieto generale di inserimento di prodotti, seppure con alcune eccezioni, non ha assicurato la certezza del diritto ai fornitori di servizi di media. L'inserimento di prodotti dovrebbe pertanto essere consentito, salvo eccezioni, in tutti i servizi di media audiovisivi e servizi di piattaforma per la condivisione di video.

(34)

L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere consentito durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini. In particolare, l'esperienza ha dimostrato che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi per bambini. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi.

(35)

I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee e che a queste sia dato sufficiente rilievo. Dovrebbe essere incoraggiata l'etichettatura nei metadati dei contenuti audiovisivi che si qualificano come opere europee, in modo che tali metadati siano a disposizione dei fornitori di servizi di media. Dare rilievo comporta la promozione delle opere europee agevolando l'accesso a tali opere. È possibile dare rilievo mediante vari mezzi, quali una sezione dedicata alle opere europee accessibile dalla pagina principale del servizio, la possibilità di ricercare opere europee con lo strumento di ricerca messo a disposizione da tale servizio, l'uso di opere europee nelle campagne pubblicitarie di tale servizio o la promozione di una percentuale minima di opere europee in catalogo, utilizzando ad esempio banner o strumenti simili.

(36)

Al fine di garantire livelli adeguati di investimenti a favore delle opere europee, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio. Tali obblighi possono assumere la forma di contributi diretti alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse. Gli Stati membri potrebbero anche imporre prelievi da versare in un fondo, sulla base delle entrate generate dai servizi di media audiovisivi forniti e destinati al loro territorio. La presente direttiva chiarisce che, dato il legame diretto tra gli obblighi finanziari e le diverse politiche culturali degli Stati membri, uno Stato membro è autorizzato a imporre tali obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti in un altro Stato membro che forniscono servizi destinati al suo territorio. In tale caso, gli obblighi finanziari dovrebbero essere imposti soltanto sulle entrate generate dal pubblico di tale Stato membro destinatario dei servizi. I fornitori di servizi di media che sono tenuti a contribuire ai programmi di finanziamento di produzioni cinematografiche in uno Stato membro destinatario dovrebbero poter beneficiare in modo non discriminatorio, persino in mancanza di un luogo di stabilimento in tale Stato membro, degli aiuti disponibili a titolo dei rispettivi programmi di finanziamento di produzioni cinematografiche per i fornitori di servizi di media.

(37)

Attualmente le emittenti investono più nelle opere audiovisive europee rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. Pertanto, ove uno Stato membro destinatario scelga di imporre un obbligo finanziario a un'emittente che rientra nella giurisdizione di un altro Stato membro, è opportuno tenere conto - prestando la debita considerazione al principio di proporzionalità - dei contributi diretti da parte di tale emittente alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse, in particolare per quanto riguarda le coproduzioni. È fatta salva la competenza degli Stati membri a stabilire, conformemente alla propria politica culturale e in funzione della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato, il livello dei contributi finanziari che devono essere versati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione.

(38)

Nel valutare, caso per caso, se un servizio di media audiovisivo a richiesta stabilito in un altro Stato membro sia destinato al pubblico nel proprio territorio, uno Stato membro dovrebbe fare riferimento a indicatori quali la pubblicità o altre promozioni specificamente dirette a clienti nel suo territorio, la lingua principale del servizio o l'esistenza di contenuti o comunicazioni commerciali rivolti specificamente al pubblico nello Stato membro di ricezione.

(39)

Qualora uno Stato membro imponga contributi finanziari ai fornitori di servizi di media, tali contributi dovrebbero esser finalizzati a un'adeguata promozione delle opere europee, evitando nel contempo i rischi di doppia imposizione per i fornitori di servizi di media. In tal modo, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone tale contributo finanziario, dovrebbe tenere conto dei contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi.

(40)

Al fine di garantire che gli obblighi relativi alla promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e al fine di permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, i fornitori che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggetti a tali requisiti. Ciò vale in particolare per i fornitori con un fatturato o un pubblico di modesta entità. Un pubblico di modesta entità può essere determinato, ad esempio, sulla base del tempo di visione o delle vendite, a seconda della natura del servizio, mentre la determinazione del fatturato di modesta entità dovrebbe tenere conto delle diverse dimensioni dei mercati audiovisivi negli Stati membri. Potrebbe inoltre essere inappropriato imporre tali obblighi nei casi in cui, data la natura o il tema dei servizi di media audiovisivi, essi risulterebbero impossibili da mettere in pratica o ingiustificati.

(41)

È importante che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei telespettatori. È altresì necessario, tuttavia, mantenere un livello sufficiente di tutela dei consumatori in materia, dal momento che una siffatta flessibilità potrebbe esporre il pubblico a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. Dovrebbero pertanto applicarsi limiti specifici nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 18.00 e tra le 18.00 e le 24.00.

(42)

Gli schermi neutri separano il contenuto editoriale dagli spot televisivi pubblicitari o di televendita e separano i singoli spot. Consentono al telespettatore di distinguere chiaramente la fine e l'inizio dei diversi tipi di contenuto audiovisivo. È necessario chiarire che gli schermi neutri sono esclusi dal limite quantitativo stabilito per la pubblicità televisiva al fine di garantire che il tempo occupato dagli schermi neutri non incida sul tempo utilizzato per la pubblicità e che non siano pregiudicate le entrate da essa generate.

(43)

Il tempo di trasmissione dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, ad eccezione dei costi sostenuti per la trasmissione di questi ultimi, non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo concesso per la pubblicità televisiva e la televendita. Inoltre numerose emittenti fanno parte di grandi gruppi di emittenti e trasmettono annunci che riguardano non soltanto i propri programmi e i prodotti collaterali direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi e i servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti allo stesso gruppo di emittenti. Neanche il tempo di trasmissione dedicato a tali annunci dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione che può essere concesso per la pubblicità televisiva e la televendita.

(44)

I fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui alla direttiva 2010/13/UE forniscono servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tali fornitori sono pertanto soggetti alle disposizioni sul mercato interno di tale direttiva se sono stabiliti in uno Stato membro. È opportuno garantire che le stesse norme si applichino anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video che non sono stabiliti in uno Stato membro al fine di salvaguardare l'efficacia delle misure per la tutela dei minori e del grande pubblico stabilite nella direttiva 2010/13/UE e garantire per quanto possibile condizioni di parità, se tali fornitori dispongono di un'impresa madre o di un'impresa figlia stabilita in uno Stato membro o se sono parte di un gruppo e un'altra impresa di tale gruppo è stabilita in uno Stato membro. Pertanto, le definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE dovrebbero essere fondate su principi e fare in modo che un'impresa non possa sottrarsi all'ambito di applicazione di tale direttiva mediante la creazione di una struttura di gruppi contenente più strati di imprese stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione. In conformità delle norme in materia di stabilimento di cui alle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE, la Commissione dovrebbe essere informata in merito ai fornitori soggetti alla giurisdizione di ciascuno Stato membro.

(45)

Nuove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi. In tale contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di incitamento all'odio messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video destano crescente preoccupazione. Al fine di proteggere i minori e il grande pubblico da siffatti contenuti, è necessario stabilire norme proporzionate su tali aspetti.

(46)

Le comunicazioni commerciali sui servizi di piattaforma per la condivisione di video sono già disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che vieta le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, comprese le pratiche ingannevoli e aggressive utilizzate nei servizi della società dell'informazione.

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati nelle piattaforme per la condivisione di video, i divieti esistenti di cui alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché i divieti applicabili alle comunicazioni commerciali riguardanti le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), garantiscono una sufficiente protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti del tabacco e prodotti correlati. Dal momento che gli utenti si affidano sempre di più a servizi di piattaforma per la condivisione di video per accedere ai contenuti audiovisivi, è necessario garantire un livello sufficiente di tutela dei consumatori allineando le norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, nella misura adeguata, tra tutti i fornitori. È quindi importante che le comunicazioni commerciali audiovisive sulle piattaforme per la condivisione di video siano individuate con chiarezza e rispettino un complesso minimo di requisiti qualitativi.

(47)

Una quota significativa dei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, anche in modo automatizzato o con algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Dovrebbero inoltre essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo per uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») o la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione.

(48)

In considerazione della natura del coinvolgimento dei fornitori nei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, le misure appropriate per tutelare i minori e il grande pubblico dovrebbero riguardare l'organizzazione dei contenuti e non i contenuti in quanto tali. I requisiti al riguardo stabiliti dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero pertanto applicarsi fatti salvi gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE, che prevede un'esenzione dalla responsabilità per le informazioni illecite trasmesse, ovvero memorizzate in maniera automatica, intermedia e temporanea, ovvero memorizzate da taluni fornitori di servizi della società dell'informazione. Nelle prestazioni di servizi di cui agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE, tali requisiti dovrebbero applicarsi anche fatto salvo l'articolo 15 di tale direttiva, che non impone ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza di tali informazioni né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, senza tuttavia riguardare gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lasciando impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo il diritto nazionale.

(49)

È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della direttiva 2010/13/UE. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre continuare ad avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria, conformemente al diritto dell'Unione e nel rispetto della libertà di espressione e informazione nonché del pluralismo dei media.

(50)

Il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale sono diritti fondamentali sanciti dall'articolo 47 della Carta. Le disposizioni della direttiva 2010/13/UE non dovrebbero pertanto essere interpretate in un modo che impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

(51)

Nell'adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti nocivi e per tutelare il grande pubblico da contenuti che istigano alla violenza, all'odio e al terrorismo, in conformità della direttiva 2010/13/UE, dovrebbero essere attentamente bilanciati i diritti fondamentali applicabili, quali stabiliti nella Carta. Si tratta in particolare, a seconda dei casi, del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali, della libertà di espressione e d'informazione, della libertà d'impresa, del divieto di discriminazione e dei diritti del minore.

(52)

Il comitato di contatto mira a facilitare un'attuazione efficace della direttiva 2010/13/UE e dovrebbe essere consultato periodicamente in merito a eventuali problemi pratici derivanti dalla sua applicazione. Il lavoro del comitato di contatto non dovrebbe limitarsi alle questioni di politica audiovisiva esistenti, ma dovrebbe altresì contemplare i pertinenti sviluppi emergenti nel settore. Il comitato è composto di rappresentanti delle pertinenti autorità degli Stati membri. Al momento della nomina dei rispettivi rappresentanti gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la parità di genere nella composizione del comitato di contatto.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le proprie autorità o i propri organismi nazionali di regolamentazione siano giuridicamente indipendenti dal governo. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di esercitare una supervisione conformemente al proprio diritto costituzionale nazionale. Si dovrebbe considerare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri abbiano conseguito il livello di indipendenza richiesto, compresi quelli costituiti quali autorità o organismi pubblici, se dispongono dell'indipendenza funzionale ed effettiva dai rispettivi governi e da eventuali altri organismi pubblici o privati. Ciò è considerato essenziale al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni prese da un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire autorità di regolamentazione che esercitino la vigilanza in diversi settori, come il settore audiovisivo e quello delle telecomunicazioni. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotati dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione stabilite dalla direttiva 2010/13/UE dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, buon funzionamento del mercato interno e promozione della concorrenza leale.

(54)

Poiché uno degli scopi dei servizi di media audiovisivi è operare nell'interesse dei singoli e plasmare l'opinione pubblica, è essenziale che tali servizi possano informare i singoli e la società nel modo più completo possibile e con il più elevato livello di eterogeneità. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le decisioni editoriali non subiscono interferenze statali o influenze delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione che non si limitano alla mera applicazione del diritto e che non servono a salvaguardare un diritto giuridicamente tutelato, il quale deve essere protetto indipendentemente da una determinata opinione.

(55)

A livello nazionale dovrebbero esistere meccanismi di ricorso efficaci. Il pertinente organo di ricorso dovrebbe essere indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. La procedura di ricorso non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali.

(56)

Al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione del settore audiovisivo dell'Unione in tutti gli Stati membri, la Commissione ha istituito l'ERGA con decisione del 3 febbraio 2014 (15). Compito dell'ERGA è offrire alla Commissione competenza tecnica nel suo lavoro inteso a garantire un'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri dell'Unione e facilitare la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e fra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione e la Commissione.

(57)

L'ERGA ha fornito un contributo utile a una prassi regolamentare coerente e ha prestato consulenza di alto livello alla Commissione su questioni di attuazione. È pertanto opportuno procedere al riconoscimento formale e al rafforzamento del suo ruolo nella direttiva 2010/13/UE. L'ERGA dovrebbe pertanto essere costituito in virtù di tale direttiva.

(58)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. L'ERGA dovrebbe assistere la Commissione offrendo competenza e consulenza tecniche e agevolando lo scambio di migliori prassi, anche in materia di codici di condotta di autoregolamentazione e coregolamentazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare l'ERGA nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione convergente. Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe formulare pareri non vincolanti sulla giurisdizione, sulle misure che derogano alla libertà di ricezione e sulle misure volte a combattere l'elusione della giurisdizione. L'ERGA dovrebbe altresì essere in grado di fornire consulenza tecnica relativamente a eventuali questioni di regolamentazione connesse al quadro dei servizi di media audiovisivi, anche in materia di incitamento all'odio e di tutela dei minori, oltre che in merito al contenuto delle comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari a elevato contenuto di grassi, sale o sodio e zuccheri.

(59)

L'«alfabetizzazione mediatica» si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici occorre che essi dispongano di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica. L'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che sia i fornitori di servizi di media sia i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, e per tutti i media, e che se ne verifichino attentamente i progressi.

(60)

La direttiva 2010/13/UE lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana. Rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, la direttiva 2010/13/UE è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione, della libertà d'impresa e del diritto al controllo giurisdizionale, nonché a promuovere l'applicazione dei diritti dei minori sanciti dalla Carta.

(61)

Ogni eventuale misura adottata dagli Stati membri a norma della direttiva 2010/13/UE deve rispettare la libertà di espressione e informazione e il pluralismo dei media, nonché la diversità culturale e linguistica, in linea con la convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

(62)

Il diritto di accedere a programmi di informazione politica è essenziale per tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare che gli interessi dei telespettatori nell'Unione siano pienamente e adeguatamente protetti. Data la crescente importanza dei servizi di media audiovisivi per la società e la democrazia, i programmi di attualità politica dovrebbero, per quanto possibile e fatte salve le norme sul diritto d'autore, essere messi a disposizione a livello transfrontaliero nell'Unione.

(63)

La direttiva 2010/13/UE non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la giurisdizione dei tribunali e la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

(64)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(65)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/13/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2010/13/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   “servizio di media audiovisivo”:

i)

un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii)

una comunicazione commerciale audiovisiva;»

b)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

“servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;»

c)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;»

d)

sono inserite le lettere seguenti:

«b bis)

“video generato dall'utente”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

b ter)

“decisione editoriale”, una decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;»

e)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

“fornitore della piattaforma per la condivisione di video”, la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;»

f)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;»

g)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

“sponsorizzazione”, ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;»

h)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;»

2)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI»

3)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia di tale Stato membro;»

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media informino le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione competenti di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

5 ter.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione e indicano su quali dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 5 si fonda la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

5 quater.   Qualora, nell'applicazione dell'articolo 3 o dell'articolo 4, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) di formulare in merito un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA fornisce tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto istituito dall'articolo 29.

Quando adotta una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, ovvero dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione decide anche quale Stato membro abbia la giurisdizione.»

4)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non limitano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.   Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l'articolo 6 bis, paragrafo 1, ovvero pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nel corso dei 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già tenuto in almeno due occasioni uno o più dei comportamenti descritti al primo comma;

b)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c)

lo Stato membro interessato ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni; e

d)

le consultazioni con lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media e con la Commissione non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della Commissione, della notifica di cui alla lettera b).

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

3.   Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ovvero pregiudica o presenta un rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nel corso dei 12 mesi precedenti il comportamento di cui al primo comma si è verificato in almeno un'occasione;

e

b)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione la presunta violazione e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni.

Lo Stato membro interessato rispetta il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli concede la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto. Se decide che tali misure non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

4.   I paragrafi 2 e 3 fanno salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

5.   In casi urgenti gli Stati membri possono, entro un mese dopo la presunta violazione, derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Le misure adottate sono allora notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. La Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità delle misure notificate con il diritto dell'Unione. Se giunge alla conclusione che le misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di porvi fine con urgenza.

6.   Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare una decisione a norma del paragrafo 2 o 3, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando lo Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

7.   Gli Stati membri e la Commissione si scambiano regolarmente esperienze e migliori prassi relative alla procedura stabilita al presente articolo nell'ambito del comitato di contatto e dell'ERGA.»

5)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

2.   Ove uno Stato membro:

a)

abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio;

può chiedere allo Stato membro che esercita la giurisdizione di affrontare eventuali problemi individuati in relazione al presente paragrafo. Entrambi gli Stati membri cooperano lealmente e tempestivamente al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Dopo aver ricevuto una richiesta motivata a norma del primo comma, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa periodicamente lo Stato membro richiedente circa i provvedimenti adottati per affrontare i problemi individuati. Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, entro due mesi dalla ricezione della richiesta lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro richiedente e la Commissione dei risultati ottenuti e illustra i motivi di tale esito.

Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto a esaminare il caso in ogni momento.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore dei servizi di media interessato qualora:

a)

ritenga che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

abbia addotto prove da cui risulti che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro interessato; tali prove consentono di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione, senza che sia necessario dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere tali norme più rigorose.

Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;

b)

ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare; e

c)

previa richiesta all'ERGA di formulare un parere conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ha deciso che le misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che le adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono correttamente motivate; la Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), la Commissione adotta la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'Unione. Se decide che le misure in questione non sono compatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste.

Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare la decisione a norma del primo comma, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando tale Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito del loro diritto interno, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente la presente direttiva.

7.   La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché ove altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra la direttiva 2000/31/CE e la presente direttiva, prevale la presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.»

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici:

a)

sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri;

b)

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi,

c)

forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e

d)

prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni effettive e proporzionate.

2.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione mediante codici di condotta dell'Unione elaborati da fornitori di servizi di media, da fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video o da organizzazioni che li rappresentano, in cooperazione, se necessario, con altri settori interessati quali industria, commercio, associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori. Tali codici sono concepiti in modo da essere ampiamente accettati dai principali soggetti interessati a livello dell'Unione e sono conformi al paragrafo 1, lettere da b) a d). I codici di condotta dell'Unione lasciano impregiudicati i codici di condotta nazionali.

La Commissione agevola, in cooperazione con gli Stati membri, la messa a punto di codici di condotta dell'Unione, ove appropriato, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I firmatari dei codici di condotta dell'Unione presentano alla Commissione i progetti di tali codici, unitamente alle relative modifiche. La Commissione consulta il comitato di contatto in merito ai progetti di tali codici o alle relative modifiche.

La Commissione mette i codici di condotta dell'Unione a disposizione del pubblico e può darne adeguata pubblicità.

3.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose conformi alla presente direttiva e al diritto dell'Unione, anche nei casi in cui le loro autorità o i loro organismi nazionali di regolamentazione indipendenti concludano che un codice di condotta o parti di esso non si sono rivelati sufficientemente efficaci. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione.»

7)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI»;

8)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Ciascuno Stato membro assicura che un fornitore di servizi di media soggetto alla sua giurisdizione offra ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il suo nome;

b)

l'indirizzo geografico di stabilimento;

c)

i dettagli, compresi il suo indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente e in maniera diretta ed efficace;

d)

lo Stato membro avente giurisdizione su di esso e le autorità o gli organismi di regolamentazione o gli organismi di vigilanza competenti.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure legislative in cui si prevede che, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rendano accessibili informazioni sul loro assetto proprietario, compresi i proprietari effettivi. Tali misure rispettano i diritti fondamentali in questione, quali quelli relativi alla vita privata e alla vita familiare dei proprietari effettivi. Tali misure devono essere necessarie e proporzionate e mirare al perseguimento di un obiettivo di interesse generale.»

9)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a)

istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

b)

alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

2.   Le misure adottate ai fini del presente articolo devono essere necessarie e proporzionate e rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta.»

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure.

2.   I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di servizi di media a norma del paragrafo 1 non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

3.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media forniscano ai telespettatori informazioni sufficienti in merito a contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. A tal fine i fornitori di servizi di media si avvalgono di un sistema che descriva la natura potenzialmente nociva del contenuto di un servizio di media audiovisivo.

Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, gli Stati membri incoraggiano ad avvalersi della coregolamentazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

4.   La Commissione invita i fornitori di servizi di media a scambiarsi le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione. Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.»

11)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media riferiscano su base regolare alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione in merito all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media a sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Tali piani d'azione sono comunicati alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

4.   Ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità di cui al presente articolo.

5.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi di media audiovisivi siano fornite in maniera accessibile alle persone con disabilità.»

12)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

Articolo 7 ter

Gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media non siano dissimulati a fini commerciali o modificati senza il consenso esplicito di tali fornitori.

Ai fini del presente articolo gli Stati membri specificano i dettagli normativi, comprese le eccezioni, in particolare in relazione alla salvaguardia dei legittimi interessi degli utenti, tenendo conto al tempo stesso dei legittimi interessi dei fornitori di servizi di media che hanno fornito originariamente i servizi di media audiovisivi.»

13)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica;

e)

le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori; non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2.   Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche in servizi di media audiovisivi a richiesta, a eccezione della sponsorizzazione e dell'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri elencati all'articolo 22.

3.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione attraverso codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive di bevande alcoliche.

4.   Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive non appropriate che accompagnano programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Tali codici sono intesi a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari. Essi mirano a garantire che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione, ai fini del presente articolo, tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.»

14)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono proibire la sponsorizzazione dei programmi per bambini. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.»

15)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Il presente articolo si applica solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

2.   L'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

3.   I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano le seguenti prescrizioni:

a)

il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

Gli Stati membri possono disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), eccetto nel caso di programmi prodotti o commissionati da un fornitore di servizi di media o da un'impresa legata a tale fornitore di servizi di media.

4.   In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

a)

sigarette e altri prodotti a base di tabacco, come pure sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

b)

specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media.»

16)

il titolo del capo IV è soppresso;

17)

l'articolo 12 è soppresso;

18)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.

2.   Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi. I contributi finanziari devono essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

4.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni, una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

5.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

6.   L'obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

7.   Dopo aver consultato il comitato di contatto, la Commissione pubblica orientamenti relativi al calcolo della percentuale di opere europee di cui al paragrafo 1 e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità di cui al paragrafo 6.»

19)

all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati sono ammessi negli eventi sportivi. Gli spot televisivi pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.»

20)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei film a episodi e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva, televendite o entrambi una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. La trasmissione di televendite è proibita durante i programmi per bambini. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.»

21)

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1.   La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

b)

agli annunci di sponsorizzazione;

c)

agli inserimenti di prodotti;

d)

agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.»

22)

il capo VIII è soppresso;

23)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IX BIS

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

Articolo 28 bis

1.   Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

2.   Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ai fini della presente direttiva se:

a)

ha l'impresa madre o un'impresa figlia stabilita sul territorio dello Stato membro in questione; oppure

b)

fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio dello Stato membro in questione.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a)   “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

b)   “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, incluse le imprese figlie di un'impresa madre capogruppo;

c)   “gruppo”: l'impresa madre, tutte le sue imprese figlie e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, nel caso in cui l'impresa madre, l'impresa figlia o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa madre o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro in cui è stabilita la sua impresa figlia o, in assenza di tale stabilimento, nello Stato membro dove è stabilita l'altra impresa del gruppo.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, nel caso in cui vi siano varie imprese figlie e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una delle imprese figlie ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

Nel caso in cui vi siano varie altre imprese facenti parte del gruppo e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito nello Stato membro in cui una di tali imprese ha avviato per prima la propria attività, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia di detto Stato membro.

5.   Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l'articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

6.   Gli Stati membri compilano e mantengono aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti o considerati stabiliti sul loro territorio e indicano su quale dei criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 si fondi la loro giurisdizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.

La Commissione assicura che tali elenchi siano messi a disposizione in una banca dati centralizzata. In caso di incoerenze tra gli elenchi, la Commissione contatta gli Stati membri interessati per trovare una soluzione. La Commissione assicura che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione abbiano accesso a tale banca dati. La Commissione mette le informazioni della banca dati a disposizione del pubblico.

7.   Qualora, nell'applicazione del presente articolo, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato membro abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito conformemente all'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d). L'ERGA formula tale parere entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione. La Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

Articolo 28 ter

1.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:

a)

i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1;

b)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

c)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.

Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.

Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:

a)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;

b)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c)

avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;

d)

istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;

e)

istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f)

istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g)

istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;

h)

dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i)

istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

j)

predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

4.   Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall'articolo 4 bis, paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

6.   Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

7.   Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l'applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.

9.   La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.

10.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l'autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

(*1)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1)»."

24)

il titolo del capo XI è sostituito dal seguente:

«AUTORITÀ E ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI»;

25)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità, uno o più organismi nazionali di regolamentazione o entrambi. Gli Stati membri ne assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. È fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale.

Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.

3.   Gli Stati membri assicurano che le competenze e i poteri delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nonché le modalità di responsabilizzazione siano chiaramente definiti nell'ordinamento giuridico.

4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace e contribuire ai lavori dell'ERGA. Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di loro bilanci annuali, che sono resi pubblici.

5.   Gli Stati membri definiscono nel loro diritto interno le condizioni e le procedure per la nomina e la rimozione dei capi delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione o dei membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, compresa la durata del mandato. Le procedure sono trasparenti, non discriminatorie e garantiscono il grado di indipendenza richiesto. Il capo di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione nell'ambito di un'autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo a livello nazionale. Una decisione di licenziamento è debitamente giustificata, soggetta a un preavviso e resa disponibile al pubblico.

6.   Gli Stati membri assicurano l'esistenza di meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale. L'organo di ricorso, che può essere un organo giurisdizionale, è indipendente dalle parti interessate dall'appello.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità o organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»

26)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 30 bis

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione adottino le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4.

2.   Nel contesto dello scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, quando le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione ricevono da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione informazioni in merito alla sua intenzione di fornire un servizio destinato in tutto o per la maggior parte al pubblico di un altro Stato membro, l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione nello Stato membro avente giurisdizione informa l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione dello Stato membro destinatario.

3.   Se l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro il cui territorio è destinatario di un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro invia una richiesta relativa alle attività di tale fornitore all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione su di esso, quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo di regolamentazione si adopera al massimo per rispondere alla richiesta entro un termine di due mesi, fatti salvi eventuali limiti di tempo più rigorosi applicabili a norma della presente direttiva. Su richiesta, l'autorità o l'organismo di regolamentazione dello Stato membro destinatario fornisce all'autorità o all'organismo di regolamentazione dello Stato membro avente giurisdizione tutte le informazioni che potrebbero essergli utili per rispondere alla richiesta.

Articolo 30 ter

1.   È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA).

2.   L'ERGA si compone di rappresentati delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono autorità o organismi nazionali di regolamentazione, di altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni ERGA.

3.   L'ERGA ha le seguenti mansioni:

a)

offrire alla Commissione competenza tecnica:

nel suo compito di assicurare un'attuazione coerente della presente direttiva in tutti gli Stati membri;

nelle questioni relative ai servizi di media audiovisivi che rientrano nelle sue competenze;

b)

per scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica;

c)

per collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3, 4 e 7;

d)

per formulare pareri su richiesta della Commissione in merito agli aspetti tecnici e pratici delle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7.

4.   L'ERGA adotta il proprio regolamento interno.»

27)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

La Commissione monitora l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Al più tardi entro il 19 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post, corredata se del caso di proposte per il riesame, dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto.

La Commissione tiene il comitato di contatto e l'ERGA debitamente informati in merito ai rispettivi lavori e attività.

La Commissione assicura che le informazioni ricevute dagli Stati membri su eventuali misure adottate nei settori coordinati dalla presente direttiva siano comunicate al comitato di contatto e all'ERGA.»

28)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

1.   Gli Stati membri promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e adottano misure a tal fine.

2.   Entro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 settembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 157.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 41.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(4)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

(5)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

(7)  Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

(8)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(13)  Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

(14)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(15)  Decisione C(2014) 462 final della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

(16)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.