ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
6 maggio 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ( 1 )

1

 

*

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero ( 1 )

11

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/721 della Commissione, del 20 aprile 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vlaamse laurier (DOP)]

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/725 della Commissione, del 5 maggio 2015, che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/726 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17)

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020( GU L 20 del 27.1.2015 )

39

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2015/190 del Consiglio del 5 febbraio 2015 relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020( GU L 31 del 7.2.2015 )

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


DIRETTIVA (UE) 2015/719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre sottolineare la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare quelle di biossido di carbonio (CO2), migliorare la sicurezza stradale, adeguare la normativa in materia agli sviluppi tecnologici e all'evoluzione delle esigenze di mercato e facilitare le operazioni di trasporto intermodale, assicurando al contempo una concorrenza non distorta e proteggendo le infrastrutture stradali.

(2)

Gli sviluppi tecnologici offrono la possibilità di installare dispositivi aerodinamici a scomparsa o pieghevoli all'estremità posteriore dei veicoli. Tuttavia, l'installazione di tali dispositivi determinerebbe il superamento delle lunghezze massime ammesse a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (3). È pertanto necessaria una deroga sulle lunghezze massime. La presente direttiva è intesa a consentire l'installazione di tali dispositivi immediatamente dopo il recepimento o l'applicazione delle necessarie modifiche ai requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi aerodinamici e in seguito all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione che stabiliscono le norme operative per l'uso di tali dispositivi.

(3)

Il miglioramento dell'aerodinamica della cabina dei veicoli a motore consentirebbe di ottenere notevoli vantaggi sulle prestazioni energetiche dei veicoli, eventualmente in aggiunta a dispositivi aerodinamici a scomparsa o pieghevoli installati all'estremità posteriore dei veicoli. Tuttavia, dati gli attuali limiti di lunghezza stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, tale miglioramento è impossibile senza ridurre la capacità di carico dei veicoli e senza mettere in pericolo l'equilibrio economico del settore del trasporto stradale. Per tale ragione è inoltre necessario prevedere una deroga sulle lunghezze massime. Tale deroga non dovrebbe essere usata per accrescere la capacità di carico del veicolo.

(4)

A norma della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i dispositivi aerodinamici che superano i 500 mm di lunghezza e i veicoli a motore equipaggiati di cabine che ne migliorano le prestazioni aerodinamiche, qualora tali veicoli superino i limiti fissati dalla direttiva 96/53/CE, devono essere omologati prima di essere immessi sul mercato.

(5)

Consentire una nuova profilatura delle cabine dei veicoli contribuirebbe a migliorare la sicurezza stradale riducendo gli angoli morti di visibilità per i conducenti, inclusi quelli sotto il parabrezza, e dovrebbe aiutare a salvare molte vite di utenti vulnerabili, come i pedoni o i ciclisti. Una nuova profilatura delle cabine dei veicoli potrebbe altresì comprendere strutture di assorbimento di energia in caso di collisione. Inoltre, il guadagno potenziale di volume della cabina dovrebbe migliorare la sicurezza e il comfort del conducente. Una volta che saranno stati elaborati migliori requisiti di sicurezza per cabine più lunghe, sarà possibile prendere in esame l'opportunità di applicarli o meno anche ai veicoli che non beneficiano dell'estensione della lunghezza.

(6)

I gruppi propulsori alternativi, tra cui si annoverano i gruppi propulsori ibridi, sono quelli che, per la propulsione meccanica, traggono energia da carburante di consumo e/o una batteria o altro dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica o meccanica. L'impiego di gruppi propulsori alternativi per i veicoli pesanti o per gli autobus può comportare un sovrappeso. ma riduce l'inquinamento. Tale sovrappeso non dovrebbe essere contabilizzato a scapito del carico utile del veicolo, penalizzando dal punto di vista economico il settore del trasporto stradale. Il sovrappeso non dovrebbe tuttavia comportare neanche un aumento della capacità di carico del veicolo.

(7)

I futuri veicoli alimentati con combustibili alternativi (con gruppi propulsori più pesanti rispetto a quelli utilizzati nei veicoli alimentati con combustibili convenzionali) potrebbero beneficiare altresì di una franchigia di sovraccarico. Pertanto, tali combustibili alternativi possono essere inseriti nell'elenco di combustibili alternativi previsto dalla presente direttiva se il loro utilizzo richiede una franchigia di sovraccarico.

(8)

La presente direttiva prevede deroghe alle dimensioni e ai pesi massimi autorizzati dei veicoli e dei veicoli combinati stabiliti dalla direttiva 96/53/CE. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter limitare, per motivi connessi alla sicurezza stradale o alle caratteristiche delle infrastrutture, la circolazione di taluni veicoli in parti specifiche della loro rete stradale.

(9)

Nella containerizzazione sono sempre più utilizzati i container da 45 piedi di lunghezza. Tali container sono trasportati mediante tutti i modi di trasporto. Tuttavia, attualmente le tratte stradali delle operazioni di trasporto intermodale possono essere effettuate solo se gli Stati membri e i vettori seguono gravose procedure amministrative o qualora tali container siano dotati di angoli smussati brevettati dai costi proibitivi. Aumentando di 15 cm la lunghezza autorizzata dei veicoli che trasportano tali container, sarebbe possibile eliminare tali procedure amministrative per i vettori e facilitare le operazioni di trasporto intermodale, senza rischi né pregiudizio per l'infrastruttura stradale o per gli altri utenti della strada. La definizione di operazione di trasporto intermodale nella presente direttiva non pregiudica i lavori di revisione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (5).

(10)

Per promuovere ulteriormente le operazioni di trasporto intermodale e al fine di tener conto del peso a vuoto dei container o casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza, la circolazione dei veicoli a motore a tre assi con semirimorchi a due o tre assi dovrebbe essere consentita fino a un peso totale autorizzato di 44 tonnellate. I veicoli a motore a due assi con semirimorchi a tre assi che trasportano container o casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza dovrebbero essere consentiti nelle operazioni di trasporto intermodale e fino a un peso totale autorizzato di 42 tonnellate.

(11)

Dall'adozione della direttiva 96/53/CE, il peso medio dei passeggeri di autobus e del loro bagaglio ha subito un notevole aumento. Dati i limiti di peso imposti da tale direttiva, ciò ha portato ad una graduale riduzione del numero di passeggeri trasportati. Inoltre le attrezzature necessarie per soddisfare gli attuali requisiti tecnici, come euro VI, contribuiscono ad aumentare il peso dei veicoli che le trasportano. La necessità di privilegiare il trasporto collettivo rispetto al trasporto privato ai fini di una maggiore efficienza energetica comporta il ripristino del numero precedente di passeggeri per autobus tenendo conto dell'aumento del loro peso e di quello del loro bagaglio. Questo risultato può essere ottenuto con un aumento del peso autorizzato per gli autobus a due assi, entro limiti che consentano tuttavia di evitare danni alle infrastrutture provocati da una più rapida usura.

(12)

È opportuno che gli Stati membri affrontino in maniera adeguata il problema delle violazioni riguardanti i veicoli in sovraccarico onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la sicurezza stradale.

(13)

Al fine di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori e migliorare l'individuazione delle violazioni, entro il 27 maggio 2021 gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche per identificare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che potrebbero aver superato i relativi limiti di peso e dovrebbero pertanto essere soggetti a controllo. Tale identificazione può essere effettuata mediante meccanismi di pesatura integrati nell'infrastruttura stradale o tramite sensori installati a bordo dei veicoli che comunicano dati a distanza alle pertinenti autorità. Tali dati di bordo dovrebbero essere messi a disposizione anche del conducente. Ogni anno ciascuno Stato membro dovrebbe eseguire un numero adeguato di controlli del peso dei veicoli. Il numero di detti controlli dovrebbe essere proporzionato al numero complessivo di veicoli controllati ogni anno nello Stato membro interessato.

(14)

Al fine di garantire il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni in caso di violazione della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, non discriminatorie, proporzionate e dissuasive.

(15)

Per rendere più efficaci a livello internazionale i controlli sul peso dei veicoli o di veicoli combinati nonché per facilitare il corretto svolgimento di tali controlli, è importante che le autorità competenti degli Stati membri si scambino informazioni. Il punto di contatto designato a norma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe essere utilizzato per tali scambi di informazioni.

(16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere regolarmente informati circa i controlli effettuati sul traffico stradale dalle autorità competenti degli Stati membri. Queste informazioni, fornite dagli Stati membri, consentiranno alla Commissione di garantire il rispetto delle norme previste dalla presente direttiva da parte dei trasportatori e di stabilire se debbano eventualmente essere sviluppate misure coercitive supplementari.

(17)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione riguardanti i requisiti operativi relativi all'uso di dispositivi aerodinamici o alle specifiche dettagliate concernenti le apparecchiature di pesatura installate a bordo ove il comitato istituito a norma della presente direttiva non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione presentato dalla Commissione.

(19)

Al fine di aggiornare l'elenco dei combustibili alternativi di cui alla presente direttiva alla luce degli ultimi sviluppi tecnologici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti degli Stati membri, prima dell'adozione degli atti delegati. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 96/53/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/53/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria 0 e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi delle categorie 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).»"

;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al primo comma, sono aggiunte le definizioni seguenti:

«—

“combustibili alternativi”, combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:

a)

elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici,

b)

idrogeno,

c)

gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL),

d)

gas di petrolio liquefatto (GPL),

e)

energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;

“veicolo alimentato con combustibili alternativi”, un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che è stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE,

“operazione di trasporto intermodale”:

a)

le operazioni di trasporto combinato di cui all'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (**) che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, o

b)

le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, per vie navigabili interne, purché il tragitto stradale iniziale o finale non superi 150 km nel territorio dell'Unione. La summenzionata distanza di 150 km può essere superata per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo per il servizio previsto, nel caso di:

i)

veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o b), oppure

ii)

veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o d), nel caso in cui tali distanze siano consentite nello Stato membro interessato.

Per le operazioni di trasporto intermodale, il più vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio può essere situato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono avvenute le operazioni di

“spedizioniere”, un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico “cumulativa”, quale spedizioniere e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto.

(**)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).»"

;

b)

al secondo comma, il riferimento «direttiva 70/156/CEE» è sostituito dal seguente:

«direttiva 2007/46/CE»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il terzo e il quarto comma sono soppressi;

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1o gennaio 1991 e che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, punti 1.6 e 4.4, si considerano conformi a tali specifiche ai fini dell'articolo 3 se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.»

;

5)

gli articoli 8, 8 bis e 9 sono soppressi;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 ter

1.   Al fine di migliorarne l'efficienza energetica, i veicoli o i veicoli combinati che sono equipaggiati di dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e sono conformi alla direttiva 2007/46/CE possono superare le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, della presente direttiva allo scopo di permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, della presente direttiva e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico di tali veicoli o veicoli combinati.

2.   Prima dell'immissione sul mercato, i dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 che superano 500 mm di lunghezza sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE.

Entro il 27 maggio 2017, la Commissione valuta la necessità di adottare o modificare i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi aerodinamici stabiliti in tale quadro, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza stradale e la sicurezza delle operazioni di trasporto intermodale, e in particolare di quanto segue:

a)

l'installazione sicura dei dispositivi al fine di limitare il rischio di distacco nel tempo, anche durante un'operazione di trasporto intermodale;

b)

la sicurezza degli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, assicurando, tra l'altro, la visibilità dei marcatori di sagoma quando sono montati i dispositivi aerodinamici, adeguando i requisiti di visione indiretta e, in caso di collisione con il retrotreno di un veicolo o di un veicolo combinato, senza compromettere la protezione anti-incastro posteriore.

A tal fine la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE.

3.   I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni operative:

a)

ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;

b)

il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale ai 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e

c)

il loro uso deve essere compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in particolare, allorché ritratti o piegati, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione del paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 decies, paragrafo 2.

5.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche degli strumenti di cui al paragrafo 2 e dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4, a seconda del caso.

Articolo 9 bis

1.   Allo scopo di migliorare l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche delle cabine, nonché la sicurezza stradale, i veicoli o i veicoli combinati rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 2 e conformi alla direttiva 2007/46/CE possono superare le lunghezze massime di cui all'allegato I, punto 1.1, della presente direttiva purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali cabine devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, della presente direttiva e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico di tali veicoli.

2.   Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al paragrafo 1 sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE. Entro il 27 maggio 2017, la Commissione valuta la necessità di elaborare i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli equipaggiati con dette cabine stabiliti in tale quadro tenendo conto di quanto segue:

a)

il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli o dei veicoli combinati;

b)

gli utenti vulnerabili e il miglioramento della loro visibilità per i conducenti, in particolare mediante una riduzione dell'angolo morto di visibilità per i conducenti;

c)

la riduzione di danni o lesioni provocate ad altri utenti della strada in caso di collisione;

d)

la sicurezza e il comfort dei conducenti.

A tal fine la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE.

3.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere da tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche degli strumenti di cui al paragrafo 2, a seconda del caso.»

;

7)

l'articolo 10 bis è soppresso;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 ter

Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi è quello indicato all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.

I veicoli alimentati con combustibili alternativi devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3.

Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi è definito in base alla documentazione fornita dal fabbricante al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'articolo 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 nonies, per aggiornare, ai fini della presente direttiva, l'elenco dei combustibili alternativi di cui all'articolo 2 che richiedono un peso aggiuntivo. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

Articolo 10 quater

La lunghezza massima di cui all'allegato I, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, e la distanza massima di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o i veicoli combinati che effettuino un trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purché il trasporto stradale del container o della cassa mobile in questione rientri in un'operazione di trasporto intermodale.

Articolo 10 quinquies

1.   Entro il 27 maggio 2021 gli Stati membri adottano misure specifiche per identificare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato e che pertanto dovrebbero essere controllati dalle loro autorità competenti al fine di assicurare la conformità con i requisiti della presente direttiva. Tali misure possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture stradali o in apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli in conformità del paragrafo 4.

Uno Stato membro non impone l'installazione di apparecchiature di bordo di pesatura sui veicoli o i veicoli combinati immatricolati in un altro Stato membro.

Fatto salvo il diritto dell'Unione e nazionale, quando sono usati sistemi automatici per constatare le violazioni della presente direttiva e imporre sanzioni, tali sistemi automatici devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati.

2.   Ciascuno Stato membro svolge in ogni anno civile un numero adeguato di controlli del peso dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione, proporzionato al numero totale di veicoli ispezionati ogni anno nel suo territorio.

3.   Gli Stati membri provvedono, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), affinché le loro autorità competenti si scambino le informazioni sulle violazioni e le sanzioni connesse al presente articolo.

4.   Le apparecchiature di pesatura installate a bordo di cui al paragrafo 1 devono essere precise e affidabili, pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli.

5.   Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di interoperabilità e compatibilità di cui al paragrafo 4.

Al fine di assicurare l'interoperabilità, tali disposizioni dettagliate consentono di comunicare in qualsiasi momento i dati di pesatura da un veicolo in movimento alle autorità competenti così come al suo conducente. Tale comunicazione è effettuata attraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce che le autorità competenti degli Stati membri possano comunicare e scambiare informazioni allo stesso modo con i veicoli e i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi altro Stato membro che utilizzano le apparecchiature di pesatura installate a bordo.

Ai fini della compatibilità con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo dei veicoli a motore devono avere la capacità di ricevere e trattare i dati trasmessi da qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio agganciato al veicolo a motore.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 decies, paragrafo 2.

Articolo 10 sexies

Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Tali sanzioni sono efficaci, non discriminatorie, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette norme alla Commissione.

Articolo 10 septies

1.   Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono:

a)

allo spedizioniere di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e

b)

al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere.

2.   Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di responsabilità sia dello spedizioniere che del vettore, ove appropriato, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 manchino o siano errate e il veicolo o veicolo combinato sia in sovraccarico.

Articolo 10 octies

Ogni due anni, e al più tardi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il biennio interessato, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni necessarie per quanto riguarda:

a)

il numero di controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, e

b)

il numero di veicoli o di veicoli combinati in sovraccarico che sono stati individuati.

Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

La Commissione analizza le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo e inserisce tale analisi nella relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006.

Articolo 10 nonies

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 maggio 2015 La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 decies

1.   La Commissione è assistita dal comitato sul trasporto stradale previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10 undecies

Entro l'8 maggio 2020, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle modifiche della presente direttiva introdotte dalla direttiva 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tenendo anche conto di determinate caratteristiche specifiche di taluni segmenti di mercato. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa debitamente corredata di valutazione d'impatto. La relazione è pubblicata almeno sei mesi prima della presentazione di qualsiasi proposta legislativa.

(1)

(1)*

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(2)

(2)*

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(3)

(3)*

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)

(4)*

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)

(5)*

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).»

;

9)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutti i veicoli, esclusi quelli di cui al punto 1.2, lettera b): 2,55 m»

;

b)

al punto 1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli: 2,60 m»

;

c)

al punto 2.2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 42 t»

;

d)

al punto 2.2.2, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 44 t»

;

e)

il punto 2.3.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.3.1.

Veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus: 18 t

Veicoli a motore a 2 assi, alimentati con combustibili alternativi, diversi dagli autobus: il peso massimo autorizzato di 18 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t

Autobus a due assi: 19,5 t»

;

f)

il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.

Veicoli a motore a 3 assi: 25 t o 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t.

Veicoli a motore a 3 assi, alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 25 t o 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 t»

;

g)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

Autobus di linea a 3 assi: 28 t

Autobus di linea a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t»

.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 maggio 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 133.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 ottobre 2014 (GU C 40 del 5.2.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(4)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(5)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

(6)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/11


DIRETTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, essa non contempla misure specifiche sull'utilizzo di tali borse.

(2)

Gli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica si traducono in elevati livelli di rifiuti dispersi e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. La dispersione dei rifiuti costituiti da borse di plastica si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema dei rifiuti dispersi nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo.

(3)

Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinate attività economiche.

(4)

Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron («borse di plastica in materiale leggero»), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione, sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore. Di conseguenza, le borse di plastica in materiale leggero diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero.

(5)

Gli attuali tassi di riciclaggio delle borse di plastica in materiale leggero sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi in un futuro prossimo, a causa di una serie di difficoltà pratiche ed economiche.

(6)

Nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione è al primo posto. Le borse di plastica hanno usi plurimi e il loro utilizzo continuerà in futuro. Per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente come rifiuti, occorre prevedere misure adeguate e informare i consumatori in merito alle corrette modalità di trattamento dei rifiuti.

(7)

Il livelli di utilizzo di borse di plastica variano notevolmente nell'Unione a causa delle differenze nelle abitudini di utilizzo, nella coscienza ambientale e nell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di utilizzo di borse di plastica: l'utilizzo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20 % dell'utilizzo medio nell'Unione.

(8)

La disponibilità e l'accuratezza di dati sugli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica in materiale leggero variano da uno Stato membro all'altro. È di fondamentale importanza disporre di dati accurati e comparabili sull'utilizzo per valutare l'efficacia delle misure di riduzione e assicurare condizioni uniformi di attuazione. Pertanto, è necessario sviluppare una metodologia comune per il calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel ridurne l'utilizzo.

(9)

Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. Pertanto, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso.

(10)

Al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo medio di borse di plastica in materiale leggero, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell'Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri, cosicché l'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di utilizzo, e anche delle riduzioni già realizzate. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, è necessario che le autorità nazionali forniscano dati circa il loro utilizzo in conformità dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE.

(11)

Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, e di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, purché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

(12)

Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di riciclaggio e compostaggio, della loro durata o dell'uso specifico previsto, nonché in considerazione di eventuali effetti nocivi di sostituzione.

(13)

Gli Stati membri possono scegliere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron («borse di plastica in materiale ultraleggero») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari.

(14)

Gli Stati membri possono utilizzare liberamente i proventi generati dalle misure adottate in virtù della direttiva 94/62/CE allo scopo di realizzare una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

(15)

I programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e i programmi educativi per i bambini possono svolgere un ruolo importante nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

(16)

La norma europea EN 13432 relativa ai «Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione — Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi» stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato «compostabile»: poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione dovrebbe chiedere al Comitato europeo di normazione di definire una norma distinta per gli imballaggi da compostaggio domestico.

(17)

È importante che a livello di Unione vi sia un riconoscimento delle etichette o dei marchi per le borse di plastica biodegradabili e compostabili.

(18)

Alcune borse di plastica sono indicate dai produttori come «oxo-biodegradabili» o «oxo-degradabili». In tali borse, nella plastica convenzionale sono incorporati degli additivi. Per effetto della presenza di detti additivi, col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente. È quindi fuorviante definire «biodegradabili» borse di questo tipo dal momento che potrebbero non essere una soluzione alla dispersione dei rifiuti ma potrebbero al contrario aumentare l'inquinamento. La Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sull'ambiente dell'utilizzo di borse di plastica oxo-degradabili e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente, se opportuno, una serie di misure volte a limitarne l'utilizzo o a ridurne l'impatto nocivo.

(19)

È opportuno che le misure che gli Stati membri devono adottare per ridurre l'utilizzo di borse di plastica portino a una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi.

(20)

Le misure previste dalla presente direttiva sono coerenti con la comunicazione della Commissione dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» e dovrebbero contribuire alle azioni contro la dispersione dei rifiuti nell'ambiente marino, adottate in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(21)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1)

all'articolo 3 sono inseriti i punti seguenti:

«1 bis)   “plastica”: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

ter)   “borse di plastica”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;

quater)   “borse di plastica in materiale leggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;

quinquies)   “borse di plastica in materiale ultraleggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;

sexies)   “borse di plastica oxo-degradabili”: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

(*)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»"

;

2)

all'articolo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.

Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe:

a)

adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali;

b)

adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure.

Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri riferiscono sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità dell'articolo 12.

Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero e adegua i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

ter.   Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri possono adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.

quater.   La Commissione e gli Stati membri incoraggiano attivamente, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016, campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'impatto ambientale nocivo dell'utilizzo eccessivo di borse di plastica in materiale leggero.»

;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili

Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.»

;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Relazione sulle borse di plastica

1.   Entro il 27 novembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'efficacia delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, a livello di Unione nel contrastare la dispersione dei rifiuti, modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti. Se dalla valutazione emerge che le misure adottate non sono efficaci, la Commissione esamina altre modalità possibili per conseguire una riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, tra cui la definizione di obiettivi realistici e raggiungibili a livello di Unione e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.

2.   Entro il 27 maggio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'impatto dell'uso di borse di plastica oxo-degradabili sull'ambiente e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.

3.   Entro il 27 maggio 2017 la Commissione valuta gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.»

;

5)

all'articolo 22, paragrafo 3 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Purché gli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.»

.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 40.

(2)  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 2 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/721 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vlaamse laurier (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Vlaamse laurier» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Vlaamse laurier» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vlaamse laurier» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.13. Fiori e piante ornamentali dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 432 del 2.12.2014, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/722 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La taurina è stata autorizzata per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Successivamente tale sostanza è stata inserita nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di riesame della taurina e delle preparazioni a base di taurina come additivi per mangimi per tutte le specie animali e, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, di autorizzazione di un nuovo impiego nell'acqua potabile. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere espresso il 22 maggio 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che l'uso della taurina sintetica nell'alimentazione di gatti, cani e pesci carnivori può essere considerato efficace. L'utilizzo storico di regimi alimentari contenenti fino al 20 % di mangimi di origine animale ha portato a concludere che tutte le specie animali tollerano un tenore massimo di taurina pari allo 0,2 % nei mangimi completi. Secondo l'Autorità non dovrebbe più essere autorizzato l'uso della taurina per pollame, suini e ruminanti. L'Autorità ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi e nell'acqua potabile, la taurina non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.

(5)

L'Autorità ha inoltre concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell'acqua, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Le conclusioni relative a gatti e cani possono essere estrapolate alle specie delle stesse famiglie, vale a dire dei Felidae e dei Canidae, in quanto specie fisiologicamente affini da un punto di vista della funzione gastrointestinale.

(7)

I Mustelidae appartengono all'ordine dei Carnivora, come i Felidae e i Canidae. I Mustelidae sono specie carnivore e molti di essi sono carnivori obbligati. Nel loro regime alimentare è necessaria la presenza di taurina e dei suoi precursori metionina o cisteina per garantire le normali concentrazioni di taurina nel loro organismo. Le fonti tradizionali di taurina sono il tessuto muscolare, il cervello o i visceri. Poiché il trattamento termico e l'uso di fonti alternative di proteina (aventi un basso tenore di tale aminoacido) riducono la disponibilità di taurina e dei suoi precursori nei mangimi, si è tradizionalmente fatto ricorso a regimi alimentari contenenti taurina come additivo per mangimi al fine di provvedere al fabbisogno di taurina per i Mustelidae.

(8)

La valutazione della taurina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(9)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 novembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza quale specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 novembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ai pesci carnivori.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza quale specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a Canidae, a Felidae e a Mustelidae.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l di acqua

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite.

3a370

Taurina

Composizione dell'additivo

Taurina

Sostanza attiva

Taurina

Denominazione IUPAC: Acido 2-ammino-etanosulfonico

C2H7NO3S

Numero CAS: 107-35-7

Taurina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 98 %.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della taurina nell'additivo per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post colonna con ninidrina [metodo della farmacopea europea per la determinazione degli aminoacidi (Ph. EUR. 6.6, 2.2.56 metodo 1)].

Per la determinazione della taurina nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rilevazione fotometrica, basato sul regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, F), oppure cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) accoppiata a rivelatore a fluorescenza (AOAC 999.12).

Per la determinazione della taurina nell'acqua: cromatografia liquida accoppiata a rivelatore UV o a fluorescenza (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori

1.

La taurina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.

3.

Livelli raccomandati per il tenore massimo in mg di taurina/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

Felidae: 2 500

Pesci carnivori: 25 000

Canidae e Mustelidae: 2 000

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

5.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua potabile.

26 maggio 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/723 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La biotina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate due domande di rivalutazione della biotina e dei preparati a base di biotina per tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveramento. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei suoi pareri del 16 ottobre 2012 e del 17 ottobre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego nei mangimi e nell'acqua di abbeveramento proposte, la biotina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la biotina sintetica è considerata un'efficace fonte di biotina nell'alimentazione degli animali e che non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveramento presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della biotina dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

1.   La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 novembre 2015 in conformità delle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 novembre 2015 in conformità delle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(11):2925; EFSA Journal 2012;10(11):2926.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % o mg di sostanza attiva/l d'acqua

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.

3a880

Biotina

Composizione dell'additivo

Biotina

Sostanza attiva

D-(+)-biotina

C10H16N2O3S

N. CAS: 58-85-5

Biotina, in forma solida, prodotta mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 97 %

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della D-(+)-biotina nell'additivo per mangimi: test di titolazione potenziometrica e identificazione per rotazione ottica (Farmacopea europea 6a edizione, metodo 01/2008:1073).

Per la determinazione della D-(+)-biotina nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa associata a spettrometria di massa (RP-HPLC-MS/MS).

Per la determinazione della D-(+)-biotina nell'acqua: analisi microbiologica [Farmacopea statunitense 21, 3° supplemento, metodo (88) 1986].

Tutte le specie animali

1.

La biotina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e stabilità.

3.

Per motivi di sicurezza: indossare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio durante la manipolazione.

4.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveramento.

26 maggio 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/724 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La vitamina A è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della vitamina A sotto forma di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile e dei loro preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, di un nuovo impiego nell'acqua di abbeverata. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 12 dicembre 2012 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego nei mangimi proposte, l'acetato di retinile, il palmitato di retinile e il propionato di retinile non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.

(5)

L'Autorità ha inoltre concluso che l'acetato di retinile, il palmitato di retinile e il propionato di retinile sono efficaci fonti di vitamina A e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dell'acetato di retinile, del palmitato di retinile e del propionato di retinile dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, tranne per quanto riguarda l'acqua di abbeverata. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze nei mangimi secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. È opportuno fissare tenori massimi di vitamina A indipendentemente dalla sua forma. La vitamina A non dovrebbe essere somministrata direttamente nell'acqua di abbeverata poiché un'ulteriore via di somministrazione aumenterebbe il rischio per i consumatori. L'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi nutrizionali appartenenti al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite» dovrebbe pertanto essere negata per quanto riguarda l'impiego in acqua. Tale divieto non si applica all'uso di tali additivi in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

Articolo 2

L'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite» è negata per l'impiego in acqua.

Articolo 3

Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 novembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(1):3037.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UI di vitamina A/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite.

3a672a

«Acetato di retinile» o «Vitamina A»

Composizione dell'additivo

Acetato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di retinile

C22H32O2

N. CAS: 127-47-9

Acetato di retinile, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g).

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per mangimi: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217).

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2).

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi mediante premiscela.

2.

L'acetato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

3.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,344 μg di acetato di retinile.

4.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

5.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

26 maggio 2025

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 giorni

20 000

> 14 giorni

10 000

Tacchini

≤ 28 giorni

20 000

> 28 giorni

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riproduzione

 

9 000

Vitelli da allevamento

4 mesi

16 000

Altri vitelli e vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mesi

16 000

> 2 mesi

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo nei mangimi d'allattamento: 25 000

Altre specie animali

3a672b

 

«Palmitato di retinile» o «Vitamina A»

Composizione dell'additivo

Palmitato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Palmitato di retinile

C36H60O2

N. CAS: 79-81-2

Palmitato di retinile, in forma solida e liquida, prodotto mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g.

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per mangimi: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217).

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza — regolamento (CE) n. 152/2009.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi mediante premiscela.

2.

Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

3.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,5458 μg di palmitato di retinile.

4.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

5.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

26 maggio 2025

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 giorni

20 000

> 14 giorni

10 000

Tacchini

≤ 28 giorni

20 000

> 28 giorni

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000

Vitelli da allevamento

4 mesi

16 000

Altri vitelli e vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mesi

16 000

> 2 mesi

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo nei mangimi d'allattamento: 25 000

Altre specie animali

3a672c

 

«Propionato di retinile» o «Vitamina A»

Composizione dell'additivo

Propionato di retinile

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Propionato di retinile

C23H34O2

N. CAS: 7069-42-3

Propionato di retinile, in forma liquida, prodotto mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g.

Metodi di analisi  (1)

Per la determinazione della vitamina A nell'additivo per mangimi: cromatografia su strato sottile e rivelatore UV (TLC-UV) (Farmacopea europea 6a edizione, monografia 0217).

Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi mediante premiscela.

2.

Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

3.

Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull'etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,3585 μg di propionato di retinile.

4.

La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

5.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio e stabilità.

6.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

26 maggio 2025

Suini da ingrasso

6 500

Scrofe

12 000

Altri suini

Polli e specie avicole minori

≤ 14 giorni

20 000

> 14 giorni

10 000

Tacchini

≤ 28 giorni

20 000

> 28 giorni

10 000

Altro pollame

10 000

Vacche da latte e vacche da riproduzione

9 000

Vitelli da allevamento

4 mesi

16 000

Altri vitelli o vacche

25 000

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mesi

16 000

> 2 mesi

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi

Solo nei mangimi d'allattamento: 25 000

Altre specie animali


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/725 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/360

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 della Commissione (2) ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni suine, che dovrebbero tradursi in un'ulteriore stabilizzazione dei prezzi.

(2)

Occorre quindi mettere fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato per le carni suine ed è necessario stabilire un termine ultimo per la presentazione delle domande.

(3)

Per motivi di certezza del diritto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 dovrebbe essere abrogato.

(4)

Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 è fissato all'8 maggio 2015.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 è abrogato con effetto a decorrere dall'8 maggio 2015.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/360 della Commissione, del 5 marzo 2015, recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 16).


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/726 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/36


DECISIONE (UE) 2015/727 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 aprile 2015

sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 16, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) deve determinare l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza da richiedere mediante l'emissione di avvisi di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti e di gruppi vigilati, e deve pubblicare tale informazione sul proprio sito Internet entro il 30 aprile del periodo di contribuzione di riferimento.

(2)

L'avviso per il primo periodo di contribuzione, ossia quello relativo ai mesi di novembre e dicembre del 2014, deve essere emesso insieme all'avviso per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2015. L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesti per l'anno 2015 dovrebbe pertanto rispecchiare le spese sostenute dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza a partire dal novembre del 2014.

(3)

Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici.

(4)

Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a ciascun soggetto o gruppo vigilato, i costi totali sono suddivisi in due parti: soggetti e gruppi significativi, da un lato, e soggetti e gruppi meno significativi, dall'altro. I costi sono stati suddivisi sulla base delle spese imputate alle funzioni di riferimento che conducono la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e quella indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.

(5)

Le spese relative ai compiti di vigilanza bancaria sostenute dalla BCE nel primo periodo di contribuzione e recuperabili attraverso i contributi per le attività di vigilanza sono state incluse nel bilancio annuale della BCE relativo all'anno 2014 (2).

(6)

La stima delle spese annuali relative al periodo di contribuzione per l'anno 2015 è ricavata dal bilancio preventivo della BCE approvato, tenendo conto degli sviluppi della spesa annuale stimata a carico della BCE che erano noti al momento in cui la presente Decisione è stata elaborata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3) e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolo 2

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015

1.   L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 è pari a EUR 325 986 085, corrispondente ai costi effettivi sostenuti dalla BCE per i mesi di novembre e dicembre 2014 e ad una stima dei costi annuali della BCE per il 2015, come riportati nell'allegato I alla presente decisione.

2.   Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati corrisponde l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza che è indicato nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 aprile 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23.

(2)  Pubblicato nel febbraio 2015 sul sito Internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

(EUR)

 

2014

2015

Totale

Stipendi e benefici

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Locazione e manutenzione degli edifici

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Altre spese di esercizio

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Totale

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ALLEGATO II

(EUR)

 

2014

2015

Totale

Contributi per le attività di vigilanza

29 973 012

296 013 073

325 986 085

di cui:

 

 

 

Contributi a carico dei soggetti e gruppi significativi

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Contributi a carico dei soggetti e gruppi meno significativi

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Rettifiche

6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/39


Rettifica della decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20 del 27 gennaio 2015 )

A pagina 49, allegato I:

anziché:

«D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia»

leggi:

«D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya»

a pagina 50, allegato I:

anziché:

«Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León»

leggi:

«Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León»

a pagina 64, allegato II:

anziché:

«Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois»

leggi:

«Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe»

a pagina 69, allegato II:

anziché:

«D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya»

leggi:

«D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya»

a pagina 69, allegato II:

anziché:

«D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura»

leggi:

«D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura»


6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/40


Rettifica della decisione (UE) 2015/190 del Consiglio del 5 febbraio 2015 relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 7 febbraio 2015 )

A pagina 27, allegato I:

anziché:

«Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton»

leggi:

«Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd»

leggi:

«Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council»

leggi:

«Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council»

leggi:

«Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council»

leggi:

«Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council»

leggi:

«Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority»

leggi:

«Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly»

leggi:

«Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly»

a pagina 27, allegato I:

anziché:

«Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn»

leggi:

«Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament»

a pagina 28, allegato I:

anziché:

«Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council»

leggi:

«Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council»

a pagina 28, allegato I:

anziché:

«Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling»

leggi:

«Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council»

a pagina 28, allegato I:

anziché:

«Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland»

leggi:

«Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament»

a pagina 28, allegato I:

anziché:

«Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council»

leggi:

«Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council»

a pagina 29, allegato II:

anziché:

«Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority»

leggi:

«Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly»

a pagina 29, allegato II:

anziché:

«Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council»

leggi:

«Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council»

a pagina 29, allegato II:

anziché:

«Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council»

leggi:

«Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council»

a pagina 29, allegato II:

anziché:

«Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland»

leggi:

«Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands»

leggi:

«Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly»

leggi:

«Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council»

leggi:

«Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council»

leggi:

«Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr»

leggi:

«Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales»

a pagina 30, allegato II:

anziché:

«Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council»

leggi:

«Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council»