ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.201.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
3 agosto 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 692/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

23

 

 

Regolamento (UE) n. 693/2010 della Commissione, del 2 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento (UE) n. 694/2010 della Commissione, del 2 agosto 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

28

 

 

DECISIONI

 

 

2010/427/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna

30

 

 

2010/428/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5138]  ( 1 )

41

 

 

2010/429/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 5139]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (UE) N. 691/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2010

che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 prevede che venga istituito, attraverso delle norme di attuazione, un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.

(2)

Il sistema di prestazioni deve contribuire allo sviluppo sostenibile del trasporto aereo migliorando l’efficienza complessiva dei servizi di navigazione aerea attraverso i settori essenziali di prestazione che sono la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficienza economica, coerenti con quelli identificati nel quadro delle prestazioni del piano generale ATM, sempre tenendo conto dei preminenti obiettivi di sicurezza.

(3)

Il sistema di prestazioni deve fornire indicatori e obiettivi vincolanti relativi ai settori essenziali di prestazione tramite i quali vengono pienamente rispettati e mantenuti i livelli di sicurezza richiesti pur consentendo di fissare degli obiettivi prestazionali in altri settori essenziali di prestazione.

(4)

Il sistema di prestazioni deve essere istituito e gestito con una visione di lungo termine sugli obiettivi societari di alto livello.

(5)

Il sistema di prestazioni deve coprire i servizi di navigazione con un’impostazione «gate-to-gate» che includa gli aeroporti al fine di migliorare le prestazioni complessive della rete.

(6)

In fase di preparazione e monitoraggio del sistema di prestazioni è necessario tenere nel debito conto le interdipendenze esistenti tra i livelli nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo e il livello di rete, nonché le interdipendenze tra obiettivi prestazionali, sempre tenendo conto dei preminenti obiettivi di sicurezza.

(7)

I piani prestazionali devono registrare l’impegno degli Stati membri, per la durata del periodo di riferimento, di raggiungere gli obiettivi del cielo unico europeo e l’equilibrio tra le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e l’offerta di servizi forniti dai prestatori di servizi di navigazione aerea.

(8)

Le autorità nazionali di vigilanza sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale nell’attuazione del sistema di prestazioni. Gli Stati membri devono quindi provvedere affinché esse siano in grado di esercitare effettivamente queste responsabilità aggiuntive.

(9)

I piani prestazionali devono definire le misure, ad esempio sistemi di incentivazione, dirette a spingere le parti interessate a migliorare le prestazioni ai livelli nazionale, di blocco funzionale dello spazio aereo ed europeo.

(10)

In circostanze che erano imprevedibili al momento dell’adozione dei piani prestazionali e che si rivelano insuperabili e al di fuori del controllo degli Stati membri e degli organi soggetti agli obiettivi prestazionali, l’introduzione di opportuni sistemi di allarme dovrebbe consentire l’attuazione di misure adeguate dirette a salvaguardare le norme di sicurezza nonché la continuità dell’offerta di servizi.

(11)

È necessario tenere consultazioni effettive delle parti interessate ai livelli nazionale e/o di blocco funzionale di spazio aereo, nonché dell’Unione europea.

(12)

Tenendo nel debito conto l’efficienza della missione militare, la cooperazione e il coordinamento civile-militare sono di estrema importanza per il conseguimento degli obiettivi prestazionali.

(13)

Il sistema di prestazioni non pregiudica il disposto dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 diretto alla salvaguardia di interessi essenziali in materia di sicurezza e difesa.

(14)

È necessario scegliere indicatori essenziali di rendimento specifici e misurabili e consentire la ripartizione delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi prestazionali. Gli obiettivi associati devono essere raggiungibili, realistici e tempestivi e mirare all’effettivo indirizzo delle prestazioni sostenibili dei servizi di navigazione aerea.

(15)

L’attuazione di obiettivi prestazionali vincolanti sostenuti da incentivi che possono essere di natura finanziaria richiede un adeguato collegamento con il regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2).

(16)

L’istituzione e l’attuazione di indicatori essenziali di rendimento e di obiettivi prestazionali richiede l’appropriata coerenza con gli obiettivi e le norme di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (3), e le sue norme di attuazione assieme alle misure adottate dall’Unione europea per raggiungere e mantenere questi obiettivi.

(17)

Durante i periodi di riferimento è necessario istituire una efficiente procedura di monitoraggio delle prestazioni per garantire il conseguimento degli obiettivi e, se necessario, introdurre le opportune misure.

(18)

Al momento dell’adozione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea per il primo periodo di riferimento, è necessario che la Commissione tenga conto della effettiva situazione finanziaria dei fornitori di servizi di navigazione aerea, derivante in particolare da misure di contenimento dei costi già adottate, in particolare dal 2009, nonché da eventuali attivi o passivi di recuperi di tariffe relative alle rotte da riportare dagli esercizi precedenti. È necessario inoltre tener conto dei progressi già ottenuti dai blocchi funzionali di spazio aereo esistenti.

(19)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, il presente regolamento si applica alle funzioni della rete di gestione del traffico aereo di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio (4), tramite una appropriata modifica del presente regolamento.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per migliorare le prestazioni complessive dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete per il traffico aereo generale all’interno della regioni EUR e AFI dell’ICAO dove gli Stati membri sono responsabili della prestazione di servizi di navigazione aerea allo scopo di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo.

2.   Ai fini della fissazione di obiettivi, il presente regolamento si applica ai servizi di navigazione aerea prestati da fornitori di servizi di traffico aereo designati in conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5), e da fornitori di servizi meteorologici, se designati in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai servizi di navigazione aerea terminali prestati in aeroporti con meno di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno. Essi ne informano la Commissione. Se nessuno degli aeroporti di uno Stato membro raggiunge la soglia di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno, gli obiettivi prestazionali si applicano come minimo all’aeroporto che registra i movimenti di trasporto aereo commerciale più elevati.

4.   Se uno Stato membro ritiene che alcuni o tutti i suoi servizi di navigazione aerea terminali siano soggetti a condizioni di mercato, esso valuta, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1794/2006, e con l’assistenza dell’autorità nazionale di vigilanza, non oltre 12 mesi prima dell’inizio di ogni periodo di riferimento, se le condizioni stabilite all’allegato I del suddetto regolamento siano soddisfatte. In caso affermativo, indipendentemente dal numero di movimenti di trasporto aereo commerciale effettuati, può stabilire di non fissare costi predeterminati, a norma del suddetto regolamento o di non applicare degli obiettivi vincolanti all’efficienza economica dei servizi in questione.

5.   Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004, e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, la fissazione di obiettivi in materia di efficienza economica si applica a tutti i costi determinati imputabili agli utenti dello spazio aereo.

6.   Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento:

a)

nello spazio aereo sottostante la loro responsabilità nell’ambito di altre regioni ICAO, a condizione che ne informino la Commissione e gli altri Stati membri e fermi restando i diritti e i doveri degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago sulla aviazione civile internazionale del 1944 (la convenzione di Chicago);

b)

ai fornitori di servizi di navigazione aerea che sono stati autorizzati a fornire servizi di navigazione aerea senza certificato, in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.

7.   Ferma restando la protezione delle informazioni trasmesse ai sensi della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dei suoi regolamenti di attuazione, regolamenti della Commissione (CE) n. 1321/2007 (7) e (CE) n. 1330/2007 (8), le norme relative alla trasmissione di dati di cui al capitolo V si applicano alle autorità nazionali, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali, ai coordinatori aeroportuali e ai vettori aerei alle condizioni stabilite all’allegato IV.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Inoltre, si intende per

a)   «gestore aeroportuale»: l’«ente di gestione di un aeroporto», ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (9);

b)   «dati»: informazioni di tipo qualitativo, quantitativo o di altro tipo, relative alle prestazioni di navigazione aerea raccolte e sistematicamente elaborate dalla Commissione, o per conto di essa, ai fini dell’attuazione del sistema di prestazioni;

c)   «indicatori di rendimento»: gli indicatori utilizzati ai fini di monitoraggio, riferimento e controllo delle prestazioni;

d)   «indicatori essenziali di prestazioni»: gli indicatori di prestazioni utilizzati per stabilire degli obiettivi prestazionali;

e)   «movimenti di trasporto aereo commerciale»: la somma di decolli e atterraggi che comporta il trasporto di passeggeri, merci o posta, a titolo oneroso o tramite noleggio, calcolata come la media registrata nel corso dei tre anni che precedono l’adozione del piano di prestazioni, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti passeggeri utilizzati;

f)   «obiettivo vincolante»: un obiettivo prestazionale adottato dagli Stati membri nell’ambito di un piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo e soggetto ad un sistema di incentivi che prevede premi, disincentivi e/o piani di azione correttivi;

g)   «vettore aereo»: impresa di trasporto aereo provvista di licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità alla normativa dell’Unione europea;

h)   «rappresentante degli utenti dello spazio aereo»: qualsiasi persona giuridica o ente che rappresenta gli interessi di una o più categorie di utenti dei servizi di navigazione aerea;

i)   «costi determinati»: i costi secondo la definizione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004;

j)   «autorità nazionali»: le autorità di regolamentazione a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo le cui spese possono essere recuperate presso gli utenti dello spazio aereo quando siano sostenute in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1794/2006;

k)   «cultura giusta»: cultura nella quale gli operatori a contatto con il pubblico non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da loro prese sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella quale non sono ammesse la colpa grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive;

l)   «coordinatore di aeroporto»: la funzione istituita negli aeroporti coordinati in applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93;

m)   «monitoraggio delle prestazioni»: il processo continuo di raccolta e analisi dei dati diretto a misurare gli effettivi risultati di un sistema nei confronti di obiettivi predefiniti.

Articolo 3

Organo di valutazione delle prestazioni

1.   Quando la Commissione decide di designare un organo di valutazione delle prestazioni per assisterla nell’attuazione del sistema di prestazioni, tale designazione vale per un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento.

2.   L’organo di valutazione delle prestazioni deve avere la competenza e l’imparzialità adeguate per svolgere in piena indipendenza i compiti assegnatigli dalla Commissione, in particolare nei settori essenziali di prestazioni.

3.   L’organo di valutazione delle prestazioni assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, in particolare nei seguenti compiti:

a)

raccolta, esame, convalida e diffusione di dati relativi alle prestazioni;

b)

la definizione di nuovi settori di prestazioni essenziali o il loro adeguamento, coerentemente con quelli individuati nel quadro delle prestazioni del Piano direttore ATM (Air Traffic Management), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e i relativi indicatori di prestazione essenziali;

c)

per il secondo periodo di riferimento e oltre, la definizione di indicatori di prestazione essenziali per coprire in tutti i settori di prestazione essenziali la prestazione delle funzioni di rete e dei servizi di navigazione aerea sia nei servizi di rotta che nei servizi terminali;

d)

l’istituzione o la revisione di obiettivi prestazionali per tutta l’Unione europea;

e)

l’istituzione di soglie per attivare i meccanismi di allarme di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

f)

la valutazione di coerenza dei piani di prestazioni adottati, inclusi gli obiettivi prestazionali, con gli obiettivi a livello di Unione europea;

g)

se del caso, la valutazione di coerenza delle soglie di allarme adottate in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, con le soglie di allarme a livello dell’Unione europea di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

h)

se del caso, la valutazione degli obiettivi prestazionali riveduti o le misure correttive adottate dagli Stati membri interessati;

i)

il monitoraggio, il raffronto e la valutazione delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo e di Unione europea;

j)

il monitoraggio, il raffronto e la valutazione delle prestazioni delle funzioni di rete;

k)

il monitoraggio in atto delle prestazioni complessive della rete ATM, inclusa la preparazione di relazioni annuali al comitato per il cielo unico;

l)

la valutazione del conseguimento degli obiettivi prestazionali alla fine di ogni periodo di riferimento in vista della preparazione del periodo successivo.

4.   Su richiesta della Commissione, l’organo di valutazione delle prestazioni fornisce informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni.

5.   L’organo di valutazione delle prestazioni può riferire e presentare raccomandazioni alla Commissione per il miglioramento del sistema.

6.   Per quanto riguarda le relazioni con le autorità nazionali di vigilanza:

a)

Per poter esercitare la sua funzione di monitoraggio continuo delle prestazioni complessive della rete ATM, l’organo di valutazione delle prestazioni riceve dalle autorità nazionali di vigilanza le informazioni necessarie in relazione ai piani prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo.

b)

L’organo di valutazione delle prestazioni assiste, su loro richiesta, le autorità nazionali di vigilanza fornendo un parere indipendente in merito a questioni relative alle prestazioni a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, come raffronti fattuali tra fornitori di servizi di navigazione aerea che operano in ambienti simili (benchmarking), analisi delle modifiche a livello di prestazioni negli ultimi 5 anni o analisi previsionali.

c)

Le autorità nazionali di vigilanza possono chiedere l’assistenza dell’organo di valutazione delle prestazioni per la definizione di forcelle di valori indicativi per la fissazione degli obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo, tenendo conto della prospettiva europea. Tali valori saranno messi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza, dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei gestori aeroportuali e degli utenti dello spazio aereo.

7.   L’organo di valutazione delle prestazioni coopera, nelle opportune modalità, con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 3 quando riguardano la sicurezza, per garantire la coerenza con gli obiettivi e le norme stabilite e attuate in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008.

8.   Per poter esercitare la propria funzione di monitoraggio continuo delle prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo, l’organo di valutazione delle prestazioni elabora le opportune modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei.

Articolo 4

Autorità nazionali di vigilanza

1.   Le autorità nazionali di vigilanza sono responsabili dell’elaborazione, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, dei piani prestazionali, della sorveglianza delle prestazioni e del monitoraggio di piani e obiettivi prestazionali. Nello svolgimento di questi compiti, esse agiscono in modo imparziale, indipendente e trasparente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano, o possano accedervi, delle risorse e capacità necessarie in tutti i settori essenziali di prestazione per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, tra cui i poteri di indagine per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 19.

3.   Quando in uno Stato membro esistono diverse autorità nazionali di vigilanza, lo Stato in questione comunica alla Commissione qual è l’autorità di vigilanza competente per il coordinamento nazionale e le relazioni con la Commissione per l’attuazione del regolamento.

Articolo 5

Blocchi funzionali di spazio aereo

1.   Gli Stati membri promuovono la stretta cooperazione tra le loro autorità nazionali di vigilanza allo scopo di stabilire un piano di prestazioni a livello di blocco funzionale di spazio aereo.

2.   Quando gli Stati membri decidono di adottare un piano di prestazioni a livello di blocco funzionale di spazio aereo:

a)

provvedono affinché il piano di prestazioni sia conforme al modello che figura all’allegato II;

b)

comunicano alla Commissione qual è l'autorità nazionale di vigilanza competente per il coordinamento all’interno del blocco funzionale di spazio aereo e le relazioni con la Commissione per l’attuazione del piano di prestazioni;

c)

adottano le disposizioni appropriate affinché:

i)

venga stabilito un unico obiettivo per ogni indicatore essenziale di prestazioni;

ii)

vengano definite e applicate le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 549/2004, durante il periodo di riferimento quando gli obiettivi non sono conseguiti. A questo fine vengono utilizzati i valori annuali del piano di prestazioni;

iii)

le conseguenze del conseguimento o del mancato conseguimento degli obiettivi vengono opportunamente ripartite all’interno del blocco funzionale di spazio aereo;

d)

sono congiuntamente responsabili per il conseguimento degli obiettivi prestazionali stabiliti per il blocco funzionale di spazio aereo;

e)

nel caso in cui non siano state fissate zone di tariffazione comuni ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1794/2006, essi aggregano gli obiettivi nazionali di efficienza economica e comunicano, a titolo informativo, una cifra complessiva che dimostra lo sforzo effettuato sotto il profilo dell’efficienza economica a livello del blocco funzionale di spazio aereo.

3.   Quando gli Stati membri di un blocco funzionale di spazio aereo non adottano un piano di prestazioni con obiettivi a livello di blocco funzionale di spazio aereo, comunicano, a titolo informativo, alla Commissione obiettivi prestazionali aggregati che evidenziano la coerenza a livello di blocco funzionale di spazio aereo con gli obiettivi prestazionali dell’Unione europea.

Articolo 6

Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

In applicazione dell’articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 e in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione coordina, con le opportune modalità, con l’AESA:

a)

gli aspetti attinenti alla sicurezza del piano di prestazioni, tra cui la fissazione, revisione e attuazione di indicatori essenziali di prestazioni in materia di sicurezza e obiettivi prestazionali in materia di sicurezza a livello dell’Unione europea, nonché la presentazione di proposte di iniziative e misure appropriate facenti seguito all’attivazione di un dispositivo di allarme;

b)

la coerenza di indicatori e obiettivi essenziali di prestazioni in materia di sicurezza con l’attuazione del Programma europeo per la sicurezza aerea quale può essere adottato dall’Unione europea.

Articolo 7

Durata dei periodi di riferimento

1.   Il primo periodo di riferimento per il sistema di prestazioni riguarda gli anni dal 2012 al 2014 incluso. I periodi di riferimento successivi comprenderanno cinque anni civili, a meno che venga deciso altrimenti attraverso una modifica del presente regolamento.

2.   Lo stesso periodo di riferimento si applica agli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea e ai piani e obiettivi prestazionali nazionali e a livello di blocchi funzionali di spazio aereo.

Articolo 8

Settori e indicatori essenziali di prestazioni

1.   Ai fini della fissazione degli obiettivi, l’eventuale aggiunta e adattamento di altri settori essenziali di prestazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 549/2004, vengono decisi dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

2.   Ai fini della fissazione degli obiettivi, ad ogni settore essenziale di prestazione corrisponde un indicatore o un numero limitato di indicatori essenziali di prestazioni. La prestazione dei servizi di navigazione aerea viene valutata attraverso obiettivi vincolanti per ogni indicatore essenziale di prestazioni.

3.   Gli indicatori essenziali di prestazioni ai fini della fissazione di obiettivi a livello dell’Unione europea, scelti per ogni settore essenziale di prestazione, figurano all’allegato I, parte 1.

4.   Gli indicatori essenziali di prestazioni utilizzati per stabilire gli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo figurano nell’allegato I, parte 2.

5.   Gli indicatori essenziali di prestazioni rimangono invariati nel corso di un periodo di riferimento. I cambiamenti vengono adottati attraverso un emendamento al presente regolamento non oltre sei mesi prima dell’adozione di nuovi obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea.

6.   Oltre ai settori e agli indicatori essenziali di prestazioni di cui al presente articolo, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono decidere di istituire e utilizzare ulteriori indicatori di prestazioni e obiettivi associati, oltre a quelli che figurano nell’allegato I, parte 2, per i loro monitoraggi delle prestazioni e/o nell’ambito dei rispettivi piani prestazionali. Tali indicatori e obiettivi supplementari contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a livello dell’Unione europea e dei relativi obiettivi a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo. Ad esempio, essi possono integrare e descrivere la dimensione civile-militare o meteorologica del piano prestazionale. Tali indicatori e obiettivi supplementari possono essere accompagnati da opportuni sistemi di incentivazione decisi a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo.

CAPO II

LA PREPARAZIONE DI PIANI DI PRESTAZIONE

Articolo 9

Obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea

1.   La Commissione adotta obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, tenendo conto dei contributi pertinenti delle autorità nazionali di vigilanza e dopo aver consultato le parti interessate di cui all’articolo 10 del suddetto regolamento, altre organizzazioni pertinenti, se del caso, e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda gli aspetti della prestazione connessi alla sicurezza.

2.   Gli obiettivi a livello dell’Unione europea vengono proposti dalla Commissione europea non oltre quindici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento e vengono adottati non oltre dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento.

3.   Assieme all’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, la Commissione definisce per ogni indicatore essenziale di prestazioni delle soglie di allarme oltre le quali possono essere attivati i dispositivi di allarme di cui all’articolo 18. Le soglie di allarme per l’indicatore essenziale di prestazioni relativo all’efficienza economica riguardano sia il traffico che l’andamento dei costi.

4.   La Commissione completa ogni obiettivo prestazionale a livello dell’Unione europea con una descrizione dei presupposti e delle motivazioni utilizzati per istituire tali obiettivi, come l’uso fatto di contributi delle autorità nazionali di vigilanza e altri dati fattuali, le previsioni sul traffico e, se del caso, i livelli previsti di costi determinati efficienti per l’Unione europea.

Articolo 10

Elaborazione di piani di prestazione

1.   Le autorità nazionali di vigilanza, sia a livello nazionale che di blocco funzionale di spazio aereo, redigono piani di prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e i criteri di valutazione illustrati nell’allegato III. È consentito un solo piano prestazionale per Stato membro o per blocco funzionale di spazio aereo, quando gli Stati membri interessati decidono di elaborare un piano di prestazioni a livello di blocco funzionale di spazio aereo in applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

2.   Per agevolare la preparazione dei piani di prestazione le autorità nazionali di vigilanza provvedono affinché:

a)

i fornitori di servizi di navigazione aerea comunichino gli elementi pertinenti dei loro piani aziendali, preparati coerentemente con gli obiettivi a livello dell’Unione europea;

b)

vengano consultate le parti interessate in conformità dell’articolo 10, del regolamento (CE) n. 549/2004 in merito a piani e obiettivi prestazionali. Almeno tre settimane prima della riunione di consultazione vengono fornite alle parti interessate le informazioni adeguate.

3.   I piani di prestazione contengono, in particolare:

a)

le previsioni di traffico, espresse in unità di servizio, che dovrà essere servito per ogni anno del periodo di riferimento, con la giustificazione delle cifre utilizzate;

b)

i costi dei servizi di navigazione aerea stabiliti dagli Stati membri in conformità al disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

una descrizione degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi prestazionali, della loro pertinenza in relazione al piano direttore europeo ATM e della loro compatibilità con i principali settori e orientamenti in materia di progressi e cambiamenti in esso indicate;

d)

gli obiettivi prestazionali per ogni settore essenziale di prestazione, stabiliti con riferimento ad ogni indicatore essenziale di prestazione, per l’intero periodo di riferimento, con valori annuali da utilizzare a fini di monitoraggio e incentivazione;

e)

una descrizione della dimensione civile-militare del piano che spiega l’applicazione della gestione flessibile dello spazio aereo, allo scopo di aumentare la capacità tenendo nel debito conto l’efficienza della missione militare e, se necessario, i pertinenti indicatori e obiettivi prestazionali compatibili con gli indicatori e gli obiettivi del piano di prestazioni;

f)

una descrizione e motivazione di come gli obiettivi prestazionali di cui alla lettera d) si riconcilino e contribuiscano agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea;

g)

l’indicazione precisa dei diversi enti responsabili del conseguimento degli obiettivi e il loro contributo specifico;

h)

una descrizione dei dispositivi di incentivazione da applicare ai vari enti responsabili per promuovere il conseguimento degli obiettivi nel periodo di riferimento;

i)

le misure adottate dalle autorità nazionali di vigilanza per monitorare il conseguimento degli obiettivi prestazionali;

j)

una descrizione del risultato della consultazione delle parti interessate, incluse le questioni sollevate dai partecipanti nonché le iniziative decise.

4.   I piani di prestazione si basano sulla descrizione di cui all’allegato II e possono, se gli Stati membri decidono in questo senso a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, contenere indicatori supplementari con obiettivi associati.

Articolo 11

Sistemi di incentivazione

1.   I sistemi di incentivazione applicati dagli Stati membri nell’ambito dei loro piani di prestazioni, sono conformi ai seguenti principi generali:

a)

devono essere efficaci, proporzionali, credibili e non devono essere modificati durante il periodo di riferimento;

b)

devono essere attuati su una base non discriminatoria e trasparente per sostenere miglioramenti nella fornitura di servizi;

c)

essi rientrano nel contesto normativo conosciuto ex ante da tutte le parti interessate e sono applicabili durante l’intero periodo di riferimento;

d)

orientano il comportamento degli enti soggetti alla fissazione di obiettivi al fine di raggiungere un alto livello di prestazioni e conseguire gli obiettivi associati.

2.   Gli incentivi relativi agli obiettivi di sicurezza mirano a promuovere il pieno conseguimento e mantenimento degli obiettivi di sicurezza e a permettere miglioramenti delle prestazioni in altri settori essenziali di prestazione. Non devono essere di natura finanziaria e devono consistere in piani di azione con scadenze e/o misure associate in applicazione del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (10) e/o norme di attuazione derivanti dal regolamento (CE) n. 216/2008.

3.   Gli incentivi relativi agli obiettivi di efficienza economica sono di natura finanziaria e sono disciplinati da opportune disposizioni all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1794/2006. Essi consistono in un dispositivo di ripartizione del rischio, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo.

4.   Gli incentivi relativi agli obiettivi di capacità possono essere di natura finanziaria o di altro tipo, come consistere in piani di azione correttivi con scadenze e misure associate, che possono includere dei bonus e delle penali, adottati dagli Stati membri. Quando gli incentivi sono di tipo finanziario, vengono disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1794/2006.

5.   Gli incentivi relativi agli obiettivi ambientali mirano a promuovere il conseguimento dei livelli di prestazione ambientali previsti e permettere miglioramenti delle prestazioni in altri settori essenziali di prestazione. Possono essere di tipo finanziario o di altro tipo e vengono decisi dagli Stati membri tenendo conto delle circostanze locali.

6.   Inoltre, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono stabilire o approvare sistemi di incentivi per gli utenti dello spazio aereo, come prevede l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1794/2006.

CAPO III

L’ADOZIONE DI PIANI DI PRESTAZIONE

Articolo 12

Adozione iniziale di piani di prestazione

Su proposta delle autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, adottano e comunicano alla Commissione, non oltre sei mesi dall’adozione degli obiettivi a livello di Unione europea, i loro piani di prestazione contenenti obiettivi prestazionali vincolanti.

Articolo 13

Valutazione dei piani di prestazione e revisione degli obiettivi

1.   La Commissione valuta i piani di prestazione, i loro obiettivi e in particolare la loro conformità, e adeguato contributo, agli obiettivi prestazionali dell’Unione europea, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato III, tenendo nel debito conto gli sviluppi del contesto che possono essersi verificati tra la data di adozione degli obiettivi a livello di Unione europea e la data di valutazione del piano di prestazione.

2.   Quando ritiene che gli obiettivi prestazionali contenuti in un piano di prestazione siano conformi, e presentino un adeguato contributo, agli obiettivi a livello dell’Unione europea, la Commissione ne informa gli Stati membri non oltre quattro mesi dalla data alla quale il piano le è pervenuto.

3.   Quando ritiene che gli obiettivi prestazionali contenuti in un piano di prestazione non siano conformi, e non presentino un adeguato contributo, agli obiettivi a livello dell’Unione europea, la Commissione può decidere, non oltre quattro mesi dalla data alla quale il piano le è pervenuto e in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, di raccomandare agli Stati membri interessati di adottare degli obiettivi prestazionali riveduti. Tale decisione viene presa dopo aver consultato gli Stati membri interessati e in essa vengono precisati gli obiettivi da rivedere nonché i motivi alla base della valutazione della Commissione.

4.   In questo caso, trascorsi non più di due mesi dall’invio della raccomandazione, gli Stati membri interessati adottano gli obiettivi prestazionali riveduti, tenendo nel debito conto le osservazioni della Commissione, assieme alle misure appropriate per il conseguimento dei suddetti obiettivi e li comunica alla Commissione.

Articolo 14

Valutazione degli obiettivi prestazionali riveduti e adozione di misure correttive

1.   Entro due mesi dalla notifica, la Commissione valuta gli obiettivi prestazionali riveduti e in particolare la loro conformità, e l’adeguato contributo, agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato III.

2.   Quando ritiene che gli obiettivi riveduti di cui all’articolo 13, paragrafo 4, siano conformi, e presentino un adeguato contributo, agli obiettivi a livello dell’Unione europea, la Commissione ne informa gli Stati membri trascorsi non oltre due mesi dalla data alla quale gli obiettivi riveduti le sono pervenuti.

3.   Quando ritiene che gli obiettivi prestazionali riveduti e le relative misure appropriate non siano ancora conformi, e non presentino un adeguato contributo, agli obiettivi a livello dell’Unione europea, la Commissione può decidere, non oltre due mesi dalla data alla quale gli obiettivi riveduti le sono pervenuti e in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, che gli Stati membri interessati debbano adottare misure correttive.

4.   Tale decisione precisa quali obiettivi devono essere riveduti e le motivazioni alla base della valutazione della Commissione. Essa può contenere il livello di prestazione atteso per tali obiettivi per consentire agli Stati membri interessati di adottare le opportune misure correttive e/o contenere suggerimenti in merito alle suddette opportune misure.

5.   Non oltre due mesi dalla decisione della Commissione, le misure correttive adottate dagli Stati membri interessati vengono comunicate alla Commissione, assieme agli elementi che ne dimostrano la conformità alla decisione della Commissione.

Articolo 15

Piani e obiettivi prestazionali adottati successivamente all’inizio del periodo di riferimento

I piani di prestazione o le misure correttive adottate in un momento successivo all’inizio del periodo di riferimento in conseguenza dell’attuazione delle procedure di cui agli articoli 13 e 14 si applicano retroattivamente dal primo giorno del periodo di riferimento.

Articolo 16

Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea

1.   La Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione europea in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004:

a)

prima dell’inizio del periodo di riferimento quando dispone di elementi sostanziali che dimostrano che i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell’Unione europea non sono più validi;

b)

durante il periodo di riferimento, in conseguenza dell’applicazione di un dispositivo di allarme di cui all’articolo 18.

2.   Una revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea può portare a una modifica dei piani di prestazione esistenti. In tal caso la Commissione può decidere una opportuna correzione del calendario che figura ai capi II e III del presente regolamento.

CAPO IV

MONITORAGGIO DEL CONSEGUIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Articolo 17

Monitoraggio in atto e presentazione periodica di relazioni

1.   Le autorità nazionali di vigilanza, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, e la Commissione monitorano l’attuazione dei piani di prestazione. Se durante il periodo di riferimento gli obiettivi non sono conseguiti, le autorità nazionali di vigilanza applicano le opportune misure definite nel piano di prestazione allo scopo di correggere la situazione. A questo fine nel piano di prestazione vengono utilizzati i valori annuali.

2.   Quando la Commissione constata un calo notevole e persistente delle prestazioni in uno Stato membro o in un blocco funzionale di spazio aereo, che colpisce altri Stati parti del cielo unico europeo e/o l’intero spazio europeo, può chiedere agli Stati membri interessati e all’autorità o ente di vigilanza nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo interessati di definire, applicare e comunicare alla Commissione le misure opportune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano di prestazione.

3.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al monitoraggio effettuato dalle rispettive autorità di vigilanza nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo dei piani e obiettivi prestazionali almeno una volta all’anno e quando gli obiettivi prestazionali rischiano di non essere conseguiti. La Commissione riferisce al comitato per il cielo unico in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali almeno una volta all’anno.

Articolo 18

Dispositivi di allarme

1.   Quando, a causa di circostanze imprevedibili all’inizio del periodo e, allo stesso tempo, non superabili e che esulano dal controllo degli Stati membri, vengono raggiunte a livello dell’Unione europea le soglie di allarme di cui all’articolo 9, paragrafo 3, la Commissione rivede la situazione consultandosi con gli Stati membri attraverso il comitato per il cielo unico e presenta entro tre mesi proposte di azioni opportune, che possono includere la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e di conseguenza la revisione degli obiettivi prestazionali nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo.

2.   Quando, a causa di circostanze imprevedibili all’inizio del periodo e, allo stesso tempo, non superabili e che esulano dal controllo degli Stati membri e degli enti soggetti agli obiettivi prestazionali, vengono raggiunte a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo le soglie di allarme di cui all’articolo 9, paragrafo 3, l’autorità o l’ente nazionale di vigilanza interessati rivedono la situazione di concerto con la Commissione e possono presentare opportune proposte di azioni entro tre mesi, che possono includere la revisione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo.

3.   Gli Stati membri, a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, possono decidere di adottare delle soglie di allarme diverse da quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 3, per tener conto di circostanze e specificità locali. In questo caso, tali soglie sono indicate nei piani di prestazione e devono essere coerenti con le soglie adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 3. Le deroghe sono motivate da dettagliate giustificazioni. Quando tali soglie sono attivate, si applica la procedura di cui al paragrafo 2.

4.   Quando l’attuazione di un dispositivo di allarme comporta la revisione di piani e obiettivi prestazionali, la Commissione facilita tale revisione correggendo opportunamente il calendario applicabile in conformità alla procedura di cui ai capi II e III del presente regolamento.

Articolo 19

Facilitazione del controllo di conformità

I fornitori di servizi di navigazione aerea facilitano le ispezioni e le indagini della Commissione e delle autorità nazionali di vigilanza responsabili della loro sorveglianza, attraverso un ente qualificato che agisce per conto di queste ultime, o tramite l’AESA se ciò si giustifica, includendo anche le visite in loco. Fatti salvi i poteri di sorveglianza conferiti alle autorità nazionali di vigilanza e all’AESA, i soggetti autorizzati possono:

a)

esaminare, in relazione a tutti i settori essenziali di prestazione, i documenti pertinenti e qualsiasi altro materiale rilevante per l’istituzione di piani e obiettivi prestazionali;

b)

fare copie o estratti di tali documenti;

c)

chiedere chiarimenti a voce in loco.

Le ispezioni e le indagini sono effettuate conformemente alle procedure in vigore nello Stato membro in cui hanno luogo.

CAPO V

RACCOLTA, CONVALIDA, ESAME, VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI NAVIGAZIONE AEREA PER IL CIELO UNICO EUROPEO

Articolo 20

Raccolta e convalida di dati per la valutazione delle prestazioni

1.   Oltre ai dati già raccolti dalla Commissione attraverso altri strumenti dell’Unione europea e che possono essere utilizzati anche ai fini della valutazione delle prestazioni, le autorità nazionali, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei provvedono a trasmettere alla Commissione i dati di cui all’allegato IV alle condizioni stabilite nello stesso.

2.   Le autorità nazionali possono delegare o riorganizzare in tutto o in parte il compito di trasmissione dei dati tra le loro autorità nazionali di vigilanza, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori e i coordinatori aeroportuali, per tener conto delle specificità locali e dei canali di comunicazione esistenti.

3.   I fornitori di dati adottano le necessarie misure per garantire la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva dei dati, includendo le prove dei controlli di qualità e delle procedure di convalida, le spiegazioni a richieste specifiche della Commissione europea relative alla qualità dei dati e, se necessario, i piani di azione per migliorare la qualità dei dati. I dati vengono trasmessi gratuitamente, in formato elettronico ove possibile utilizzando il formato specificato dalla Commissione.

4.   La Commissione valuta la qualità e convalida i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1. Quando i dati non consentono un uso appropriato ai fini della valutazione delle prestazioni, la Commissione può adottare le opportune misure per valutare e migliorare la qualità dei dati di concerto con gli Stati membri, in particolare le rispettive autorità nazionali di vigilanza.

5.   Ai fini del presente regolamento, i dati relativi alle prestazioni di cui al paragrafo 1 che sono già stati trasmessi a Eurocontrol si considerano trasmessi alla Commissione. Negli altri casi, la Commissione ed Eurocontrol adottano le necessarie disposizioni per garantire che i dati siano messi a disposizione della Commissione alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3.

6.   Qualora vengano individuate nuove importanti esigenze in materia di dati o si prevede un livello qualitativo dei dati insufficiente, la Commissione può svolgere degli studi pilota che dovranno essere completati, su base volontaria, dagli Stati membri prima che, attraverso emendamenti al presente regolamento, vengano introdotti nuovi requisiti in materia di dati. Tali studi pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della pertinente raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri per i rispondenti.

Articolo 21

Diffusione delle informazioni

1.   La Commissione diffonde le informazioni generali ai fini degli obiettivi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11), in particolare l’articolo 4, e all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 550/2004.

2.   Le informazioni incluse nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono accessibili liberamente alle parti interessate, in particolare per via informatica.

3.   Le relazioni annuali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), sono rese pubbliche. Un riferimento a tali relazioni verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può decidere di trasmettere periodicamente alle parti interessate altre informazioni generali, in particolare per via informatica.

4.   Gli obiettivi a livello dell’Unione europea di cui all’articolo 9 e un riferimento ai piani di prestazione adottati, di cui al capo III, sono resi pubblici e vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Ai fornitori di dati ai quali si riferiscono direttamente informazioni e attività viene consentito l’accesso individuale ad informazioni specifiche come dati e statistiche convalidati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese ai sensi del presente regolamento siano debitamente motivate e possano formare oggetto di riesame o di ricorso.

Articolo 23

Misure transitorie

Quando gli Stati membri decidono di adottare un piano di prestazioni con obiettivi a livello di blocco funzionale di spazio aereo durante il primo periodo di riferimento, provvedono affinché:

a)

il piano sostituisca i piani nazionali dal 1o gennaio di uno degli anni del periodo di riferimento;

b)

la durata del piano non superi la durata residua del periodo di riferimento;

c)

il piano dimostri che i suoi obiettivi prestazionali sono almeno altrettanto ambiziosi quanto il consolidamento dei precedenti obiettivi nazionali.

Articolo 24

Valutazione del sistema

Entro il 1o luglio 2013, la Commissione esaminerà l’efficacia della procedura. Entro la fine del 2014 e successivamente a intervalli periodici, la Commissione esaminerà il sistema di prestazioni e, in particolare, analizzerà l’impatto, l’efficacia e il campo di applicazione del sistema, tenendo nel debito conto il lavoro svolto dall’ICAO in questo campo.

Articolo 25

Modifiche al regolamento (CE) n. 2096/2005

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è così modificato:

1)

il punto 2.2 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente:

«2.2.   Gestione organizzativa

Il fornitore di servizi di navigazione aerea prepara un piano industriale che copre un periodo minimo di cinque anni. Il piano industriale:

a)

stabilisce le finalità e gli obiettivi generali del fornitore di servizi e definisce la sua strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine dello stesso e con i pertinenti requisiti dell’Unione europea applicabili allo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;

b)

contiene adeguati obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell’ambiente e dell’efficienza economica.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono coerenti con il piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 2.27.1 dell’ICAO, allegato 11, emendamento 47B-A del 20 luglio 2009.

Un fornitore di servizi di navigazione aerea presenta le giustificazioni sotto il profilo economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove rilevante, l’impatto previsto sugli obiettivi prestazionali appropriati di cui al punto 2.2, lettera b), e identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all’attuazione di SESAR.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea elabora un piano annuale per l’esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano industriale e descrive le modifiche apportatevi.

Il piano annuale deve contenere i seguenti elementi di informazione relativi al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell’ambiente e dell’efficienza economica:

a)

informazioni sull’attuazione delle nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi come essi contribuiranno al miglioramento del livello e della qualità dei servizi;

b)

indicatori di rendimento coerenti con il piano di prestazione nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi;

c)

informazioni sulle misure previste per mitigare i rischi sul piano della sicurezza individuati nel piano di sicurezza del fornitore di servizi di navigazione aerea, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, il costo stimato di tali misure;

d)

previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi e alle eventuali trasformazioni o ripercussioni sul piano industriale.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea, a richiesta, mette a disposizione della Commissione il contenuto della parte prestazionale del piano industriale e del piano annuale alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di vigilanza conformemente alla legislazione nazionale.»;

2)

il punto 9 dell’allegato I è sostituito dal testo seguente:

«9.   REQUISITI IN MATERIA DI RELAZIONI

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve essere in grado di presentare una relazione annuale delle sue attività all’autorità nazionale di vigilanza competente. La relazione illustra, fatto salvo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, i risultati finanziari del fornitore di servizi, nonché le sue prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.

La relazione annuale contiene, come minimo:

una valutazione del livello di prestazioni del servizio effettuato,

le prestazioni del fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto agli obiettivi prestazionali stabiliti nel piano industriale, valutando le prestazioni effettive rispetto al piano annuale avvalendosi degli indicatori di rendimento contenuti in quest’ultimo;

una spiegazione delle differenze con gli obiettivi, e l’individuazione delle misure per colmare eventuali divari durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;

gli sviluppi nell’ambito di operazioni e infrastrutture;

i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004;

informazioni sulla procedura di consultazione formale degli utenti dei servizi;

informazioni sulla politica delle risorse umane.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea, su richiesta, mette a disposizione della Commissione e del pubblico il contenuto della relazione annuale alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di vigilanza conformemente alla legislazione nazionale.».

Articolo 26

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il capo V si applica a partire dal 1o gennaio 2011. Il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 341del 7.12.2006, pag. 3.

(3)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(6)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(7)  GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

(8)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

(9)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(10)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE (IEP)

Parte 1:   Fissazione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea

1.   INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

a)

Il primo IEP a livello di Unione europea sarà costituito dal livello minimo del primo indicatore essenziale di prestazione in materia di sicurezza definito alla parte 2, punto 1, lettera a), infra rispettivamente per i fornitori di servizi di navigazione aerea e le autorità nazionali di vigilanza.

b)

Il secondo indicatore essenziale di prestazione in materia di sicurezza a livello di Unione europea sarà la percentuale di applicazione della classifica di gravità dello strumento di analisi di rischio definito alla parte 2, punto 1, lettera b), negli Stati ove si applica il presente regolamento, per consentire una comunicazione armonizzata della valutazione di gravità per non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista e eventi tecnici specifici all’ATM.

c)

Il terzo indicatore essenziale di prestazione in materia di sicurezza a livello di Unione europea sarà il livello minimo della misura di cultura giusta alla fine del periodo di riferimento, secondo la definizione che figura alla parte 2, punto 1, lettera c), infra.

Nel primo periodo di riferimento non vi saranno obiettivi a livello dell’UE per gli indicatori essenziali di prestazione. Durante il primo periodo di riferimento, la Commissione utilizzerà i dati raccolti per convalidare questi indicatori essenziali di prestazione e li valuterà al fine di garantire una adeguata identificazione, mitigazione e gestione del rischio di sicurezza. Su questa base, la Commissione adotterà, se necessario, nuovi indicatori essenziali di prestazione in materia di sicurezza, attraverso una revisione del presente allegato.

2.   INDICATORE AMBIENTALE

2.1.

Per il primo periodo di riferimento:

 

il primo IEP in materia di ambiente a livello dell’Unione europea sarà l’efficienza media di volo orizzontale di crociera, definita come segue:

l’indicatore dell’efficienza media di volo orizzontale di crociera è la differenza tra la lunghezza della parte della traiettoria effettiva e la traiettoria ottimale che, in genere, è la linea ortodromica,

per «crociera» si intende la distanza percorsa al di fuori di un cerchio di 40 NM attorno all’aeroporto,

i voli considerati ai fini di questo indicatore sono:

a)

tutti i voli commerciali IFR [Instrumental Flight Rules (regole per il volo strumentale)] all’interno dello spazio aereo europeo;

b)

quando un volo inizia o termina al di fuori dello spazio aereo europeo, si prende in considerazione solo la parte all’interno dello spazio aereo europeo,

sono esclusi i voli circolari e i voli con un distanza ortodromica inferiore a 80 NM tra terminali.

 

Il secondo IEP ambientale a livello dell’Unione europea sarà l’uso effettivo delle strutture aerospaziali civili/militari, ad esempio le rotte sotto condizione. Per il primo periodo di riferimento, questo indicatore sarà monitorato dalla Commissione. La fissazione di obiettivi inizierà dal secondo periodo di riferimento.

2.2.

A partire dal secondo periodo di riferimento, verrà elaborato un terzo IEP ambientale a livello dell’Unione europea per affrontare le questioni ambientali connesse ai servizi di navigazione aerea specifici agli aeroporti.

3.   INDICATORE DI CAPACITÀ

3.1.

Per il primo periodo di riferimento:

 

l’IEP di capacità a livello dell’Unione europea sarà costituito dai minuti di ritardo ATFM (a causa della Gestione dei flussi di traffico aereo) durante la rotta per volo, definito come segue:

a)

il ritardo ATFM durante la rotta è il ritardo calcolato dall’unità centrale di ATFM secondo la definizione del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (1) ed espresso come la differenza tra l’orario di decollo richiesto dall’operatore dell’aeromobile nell’ultimo piano di volo presentato e l’orario di decollo calcolato e assegnato dall’unità centrale di ATFM;

b)

l’indicatore comprende tutti i voli IFR all’interno dello spazio aereo europeo e copre le cause di ritardo ATFM;

c)

l’indicatore viene calcolato per l’intero anno civile.

 

Allo scopo di preparare lo sviluppo di un secondo IEP di capacità a livello dell’Unione europea, la Commissione raccoglie, consolida e monitora a partire dal primo periodo di riferimento

a)

il totale dei ritardi ATFM attribuibili a servizi di navigazione aerea terminali e aeroportuali;

b)

il tempo supplementare trascorso nella fase di rullaggio alla partenza;

c)

per gli aeroporti con più di 100 000 movimenti commerciali all’anno il tempo supplementare trascorso nell’area ASMA (Arrival Sequencing and Metering Area).

3.2.

A partire dal secondo periodo di riferimento, verrà elaborato un secondo IEP di capacità a livello dell’Unione europea sulla base del monitoraggio descritto al punto 3.1 per affrontare le questioni di capacità connesse a specifici servizi di navigazione aerea negli aeroporti.

4.   INDICATORE DI EFFICIENZA ECONOMICA

4.1.

Per il primo periodo di riferimento:

l’IEP dell’efficienza economica a livello dell’Unione europea sarà il tasso unitario medio determinato a livello dell’Unione europea per servizi di navigazione aerea di rotta, definito come segue:

a)

l’indicatore è il risultato del rapporto tra i costi determinati e il traffico previsto, espresso in unità di servizio, atteso per il periodo a livello dell’Unione europea, contenuto nelle ipotesi adottate dalla Commissione per stabilire obiettivi a livello dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4;

b)

l’indicatore è espresso in euro e in termini reali;

c)

l’indicatore è fornito per ogni anno del periodo di riferimento.

Per il primo periodo di riferimento, la Commissione raccoglie, consolida e monitora i costi dei servizi di navigazione aerea terminali e i tassi unitari in conformità al regolamento (CE) n. 1794/2006.

4.2.

A partire dal secondo periodo di riferimento, il secondo indicatore essenziale di prestazione di efficienza economica a livello dell’Unione europea sarà il tasso unitario medio determinato a livello dell’Unione europea per i servizi di navigazione aerea terminali.

Parte 2:   Fissazione di obiettivi nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo (BFSA)

1.   INDICATORI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

a)

Il primo IPE di sicurezza nazionale o di BFSA è costituito dall’efficienza della gestione della sicurezza misurata attraverso una metodologia basata sul «ATM Safety Maturity Survey Framework». Questo indicatore viene sviluppato congiuntamente dalla Commissione, dagli Stati membri, dall’AESA ed Eurocontrol e viene adottato dalla Commissione precedentemente al primo periodo di riferimento. Durante questo primo periodo di riferimento, le autorità nazionali di vigilanza monitorano e pubblicano questi indicatori essenziali di prestazione mentre gli Stati membri possono stabilire obiettivi corrispondenti.

b)

Il secondo IEP di sicurezza nazionale o di BFSA è costituito dall’applicazione della classifica di gravità dello strumento di analisi di rischio per consentire una comunicazione armonizzata della valutazione di gravità per non rispetto dei valori minimi di separazione, invasioni di pista e eventi tecnici specifici relativi all’ATM presso tutti i Centri di controllo del traffico aereo e aeroporti con più di 150 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno nell’ambito di applicazione del presente regolamento (valore sì/no). La classificazione del livello di gravità viene sviluppata congiuntamente dalla Commissione, dagli Stati membri, dall’AESA e Eurocontrol e viene adottata dalla Commissione precedentemente al primo periodo di riferimento. Durante questo primo periodo di riferimento, le autorità nazionali di vigilanza monitorano e pubblicano questi indicatori essenziali di prestazione mentre gli Stati membri possono stabilire obiettivi corrispondenti.

c)

Il terzo IEP di sicurezza nazionale o di BFSA è la comunicazione di cultura giusta. Questa misura viene sviluppata congiuntamente dalla Commissione, dagli Stati membri, dall’AESA e Eurocontrol e viene adottata dalla Commissione precedentemente al primo periodo di riferimento. Durante questo primo periodo di riferimento, le autorità nazionali di vigilanza monitorano e pubblicano questa misura mentre gli Stati membri possono stabilire obiettivi corrispondenti.

2.   INDICATORE AMBIENTALE

2.1.

Per il primo periodo di riferimento non vi sono IEP ambientali obbligatori nazionali o di BFSA.

Fatte salve le prescrizioni locali in materia di ambiente, gli Stati membri collaborano inoltre con la Commissione al fine di stabilire un IEP ambientale per affrontare le questioni ambientali specifiche connesse ai servizi di navigazione aerea aeroportuali e che verrà attuato a partire dal secondo periodo di riferimento.

2.2.

Per il secondo periodo di riferimento, l’IEP ambientale nazionale o di BFSA è rappresentato dallo sviluppo di una procedura nazionale o di BFSA di miglioramento della concezione delle rotte prima della fine del periodo di riferimento, includendo l’uso efficiente delle strutture aerospaziali civili/militari (ad esempio le rotte sotto condizione).

3.   INDICATORE DI CAPACITÀ

3.1.

Per il primo periodo di riferimento:

l’IEP di capacità nazionale o di BFSA è costituito dai minuti di ritardo ATFM (Air Traffic Flow Management) durante la rotta per volo. Esso è così definito:

a)

l’indicatore è definito alla parte 1, punto 3.1;

b)

l’indicatore è fornito per ogni anno del periodo di riferimento.

Allo scopo di preparare lo sviluppo di un secondo IEP di capacità nazionale o di BFSA, gli Stati membri comunicano a partire dal primo periodo di riferimento:

a)

il totale dei ritardi ATFM attribuibili a servizi di navigazione aerea terminali e aeroportuali;

b)

il tempo supplementare trascorso nella fase di rullaggio alla partenza;

c)

per gli aeroporti con più di 100 000 movimenti commerciali all’anno il tempo supplementare trascorso nella zona ASMA (Arrival Sequencing and Metering Area).

3.2.

A partire dal secondo periodo di riferimento, verrà attuato un secondo IEP di capacità nazionale o di BFSA per affrontare le specifiche questioni di capacità connesse ad aeroporti e terminali.

4.   INDICATORE DI EFFICIENZA ECONOMICA

4.1.

Per il primo periodo di riferimento, l’IEP in materia di efficienza economica nazionale o di BFSA è costituito dal tasso unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta, definito come segue:

a)

L’indicatore è il risultato del rapporto tra i costi determinati e il traffico previsto contenuto nei piani di prestazione in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b);

b)

l’indicatore è espresso in divisa nazionale e in termini reali;

c)

l’indicatore è fornito per ogni anno del periodo di riferimento.

Inoltre, gli Stati comunicano i rispettivi costi di servizi di navigazione aerea terminali e i tassi unitari in conformità al regolamento (CE) n. 1794/2006 e motivano presso la Commissione eventuali scostamenti dalle previsioni.

4.2.

A partire dal secondo periodo di riferimento, viene attuato un secondo IEP di capacità nazionale o di BFSA: il tasso unitario determinato nazionale o di BFSA per servizi di navigazione aerea terminali.


(1)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.


ALLEGATO II

STRUTTURA DEI PIANI DI PRESTAZIONE

I piani di prestazione nazionali o di blocco funzionale di spazio aereo si basano sulla seguente struttura.

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Descrizione della situazione (campo di applicazione del piano, enti coperti, piano nazionale o di BFSA, ecc.).

1.2.   Descrizione dello scenario macroeconomico per il periodo di riferimento che comprende ipotesi globali (previsioni di traffico, tendenza del tasso unitario, ecc.).

1.3.   Descrizione del risultato della consultazione delle parti interessate nella preparazione del piano di prestazione (principali questioni sollevate dai partecipanti e se possibile compromessi adottati).

2.   OBIETTIVI PRESTAZIONALI A LIVELLO NAZIONALE E/O DI BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO

2.1.   Gli obiettivi prestazionali per ogni settore essenziale di prestazione, stabiliti con riferimento ad ogni indicatore essenziale di prestazione, per l’intero periodo di riferimento, con valori annuali da utilizzare a fini di monitoraggio e incentivazione.

a)   Sicurezza

—   Efficienza della gestione della sicurezza: obiettivi nazionali/BFSA definiti in conformità all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera a), per ogni anno del periodo di riferimento (facoltativo nel primo periodo di riferimento),

—   applicazione della classificazione del livello di gravità dello strumento di analisi dei rischi: obiettivi nazionali/BFSA definiti in conformità all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera b), per ogni anno del periodo di riferimento (valori sì/no),

—   cultura giusta: obiettivi nazionali/BFSA definiti in conformità all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera c), per ogni anno del periodo di riferimento (facoltativo nel primo periodo di riferimento).

b)   Capacità

Minuti di ritardo ATFM (Air Traffic Flow Management) durante la rotta per volo.

c)   Ambiente

Descrizione del progetto di procedura di miglioramento nazionale o di BFSA della concezione delle rotte (facoltativa nel primo periodo di riferimento).

d)   Efficienza economica

Costi determinati per servizi di navigazione aerea di rotta e terminali in conformità alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004 e in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1794/2006 per ogni anno del periodo di riferimento,

previsioni di unità di servizio di rotta per ogni anno del periodo di riferimento,

di conseguenza, i tassi unitari determinati per il periodo di riferimento,

descrizione e giustificazione del ROE (rendimento su capitale) dei fornitori di servizi di navigazione aerea in relazione all’effettivo rischio sostenuto,

descrizione degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi prestazionali con una descrizione della loro pertinenza in relazione al Piano direttore europeo ATM e la loro coerenza con i principali settori e orientamenti di progresso e modifiche in esso indicate.

2.2.   Descrizione e spiegazione della coerenza degli obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea.

2.3.   Descrizione e spiegazione dei riporti dagli esercizi precedenti il periodo di riferimento.

2.4.   Descrizione dei parametri utilizzati dagli Stati membri per stabilire la ripartizione del rischio e gli incentivi.

3.   CONTRIBUTO DI OGNI ENTE RESPONSABILE

3.1.   Obiettivi prestazionali individuali per ogni ente responsabile.

3.2.   Descrizione dei dispositivi di incentivazione da applicare ad ogni ente per promuovere il conseguimento degli obiettivi nel periodo di riferimento.

4.   DIMENSIONE MILITARE DEL PIANO

Descrizione della dimensione civile-militare del piano relativa all’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo allo scopo di aumentare la capacità tenendo nel debito conto l’efficienza delle missioni militari e, se ritenuti appropriati, i pertinenti indicatori e obiettivi prestazionali coerenti con gli indicatori e gli obiettivi del piano di prestazione.

5.   ANALISI DELLA SENSIBILITÀ E RAFFRONTO CON IL PRECEDENTE PIANO DI PRESTAZIONE

5.1.   Sensibilità alle ipotesi esterne.

5.2.   Raffronto con il precedente piano di prestazione (non applicabile per il primo periodo di riferimento).

6.   ATTUAZIONE DEL PIANO DI PRESTAZIONE

Descrizione delle misure poste in essere dalle autorità nazionali di vigilanza per il conseguimento degli obiettivi prestazionali, come:

dispositivi di monitoraggio per garantire che vengano attuati i programmi di sicurezza e i piani industriali relativi ai servizi di navigazione aerea,

misure per monitorare e riferire in merito all’attuazione dei piani di prestazione tra cui come affrontare una situazione se gli obiettivi non sono conseguiti durante il periodo di riferimento.


ALLEGATO III

PRINCIPI PER VALUTARE LA COERENZA TRA OBIETTIVI PRESTAZIONALI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA E NAZIONALI O DI BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO

La Commissione utilizza i seguenti criteri di valutazione.

1.   Criteri generali

a)

Conformità ai requisiti connessi alla preparazione e all’adozione del piano di prestazione e in particolare valutazione delle giustificazioni fornite nel piano di prestazione;

b)

analisi fattuale che tiene conto della situazione complessiva di ogni singolo Stato;

c)

interrelazioni tra tutti gli obiettivi prestazionali;

d)

norme di prestazione all’inizio del periodo di riferimento e conseguente margine di ulteriore miglioramento.

2.   Sicurezza

a)   Efficienza della gestione della sicurezza: l’ulteriore margine per fornitori di servizi di navigazione aerea e autorità nazionali di vigilanza, utilizzato nel piano di prestazione e valutato dalla Commissione, deve essere uguale o più elevato dei risultati dell’indicatore corrispondente a livello di Unione europea al termine del periodo di riferimento (facoltativo nel primo periodo di riferimento);

b)   applicazione della classificazione del livello di gravità dello strumento di analisi dei rischi: coerenza dell’indicatore di prestazione essenziale locale definito all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera b), con l’indicatore a livello dell’UE per ogni anno del periodo di riferimento;

c)   cultura giusta: il livello dell’obiettivo prestazionale nazionale/BFSA alla fine del periodo di riferimento utilizzando l’indicatore di prestazione essenziale definito all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera c), è uguale o superiore all’obiettivo a livello dell’UE definito in conformità all’allegato I, parte 1, punto 1, lettera c) (facoltativo nel primo periodo di riferimento).

3.   Ambiente

Concezione delle rotte: non applicabile durante il primo periodo di riferimento. Durante il secondo periodo di riferimento, valutazione della procedura di concezione delle rotte utilizzata nel piano di prestazione.

4.   Capacità

Livello di ritardo: Raffronto del livello atteso di ritardo ATFM durante la rotta utilizzato nei piani di prestazione con un valore di riferimento fornito dalla procedura di pianificazione della capacità di Eurocontrol.

5.   Efficienza economica

a)   Tendenza di tasso unitario: valutazione della possibilità che i tassi unitari determinati presentati possano svilupparsi coerentemente con l’obiettivo di efficienza economica livello dell’Unione europea e che essi contribuiscano in modo adeguato al conseguimento dell’obiettivo summenzionato durante l’intero periodo di riferimento nonché per ogni singolo anno;

b)   livello di tasso unitario determinato: raffronto dei tassi unitari locali presentati con il tasso unitario medio di Stati membri o BFSA con un ambiente economico e operativo simile definito dalla Commissione;

c)   ROE: valutazione del ROE (rendimento su capitale) dei fornitori di servizi di navigazione aerea in relazione all’effettivo rischio sostenuto;

d)   ipotesi di previsione del traffico: raffronto delle previsioni delle unità di servizio locale nel piano di prestazioni con una previsione di riferimento come le previsioni sul traffico di Eurocontrol Statistics and Forecast Service (STATFOR);

e)   ipotesi economiche: verifica che le ipotesi di inflazione utilizzata nel piano di prestazione siano coerenti con una previsione di riferimento come le previsioni dell’FMI (Fondo monetario internazionale)/Eurostat.


ALLEGATO IV

ELENCO DI DATI DA FORNIRE AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.   DALLE AUTORITÀ NAZIONALI

1.1.   Specifica della serie di dati

Le autorità nazionali forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati:

a)

informazioni necessarie per ottemperare all’indicatore di prestazione essenziale in materia di sicurezza di cui all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera a);

b)

programma statale in materia di sicurezza previsto dalla norma 2.27.1, allegato 11, emendamento 47-B del 20 luglio 2009, dell’ICAO.

Inoltre, le autorità nazionali provvedono a rendere disponibili i seguenti dati ai fini della valutazione delle prestazioni:

c)

dati utilizzati e calcolati dall’unità centrale di ATFM, definita nel regolamento (UE) n. 255/2010 sulla ATFM, come i piani di volo per il traffico aereo generale secondo le norme IFR, la rotta effettiva, i dati sulla sorveglianza, i ritardi a causa della gestione del traffico aereo in aeroporto e durante la rotta, le deroghe alle misure di gestione del flusso di traffico aereo, il rispetto di slot di gestione del traffico aereo, la frequenza di utilizzo delle rotte sotto condizione;

d)

eventi in materia di sicurezza connessi alla ATM secondo la definizione della norma di Eurocontrol — ESARR 2, Edizione 3.0 — intitolata «Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM (Comunicazione e valutazione di eventi in materia di sicurezza nell’ATM)»;

e)

comunicazioni in materia di sicurezza NSA di cui agli articoli 6, 7 e 14 del regolamento (CE) 1315/2007 della Commissione (1), nonché comunicazioni NSA sulla risoluzione di carenze in materia di sicurezza individuate e soggette a piani di azione correttivi;

f)

informazioni sulle raccomandazioni in materia di sicurezza e le azioni correttive adottate sulla base di analisi/indagini su incidenti connessi all’ATM in conformità alla direttiva 94/56/CE del Consiglio (2) sulle inchieste su incidenti e inconvenienti e alla direttiva 2003/42/CE sulla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile;

g)

informazioni sugli elementi in atto per promuovere l’applicazione di una cultura giusta;

h)

dati a sostegno dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere m) e n) del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (3) (FUA).

1.2.   Periodicità e termini per la fornitura di dati

I dati di cui al punto 1.1, lettere a), b), d), e), g) e h), sono comunicati una volta all’anno.

I dati di cui al punto 1.1, lettere c) e f), sono comunicati una volta al mese.

2.   DAI FORNITORI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

La presente parte si applica ai fornitori di servizi di navigazione aerea di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In casi particolari, le autorità nazionali possono includere fornitori di servizi di navigazione aerea sotto il limite dell’articolo 1, paragrafo 2. Essi ne informano la Commissione.

2.1.   Specifica della serie di dati

I fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati:

a)

i dati a cui si fa riferimento nella specifica Eurocontrol intitolata «Eurocontrol Specification for Economic Information Disclosure» (Specifica relativa alla pubblicazione di informazioni economiche, Edizione 2.6) del 31 dicembre 2008 con il riferimento Eurocontrol-SPEC-0117;

b)

le relazioni annuali e la parte relativa alla prestazione dei piani industriali nonché il piano annuale stabilito dal fornitore di servizi di navigazione aerea conformemente all’allegato I, parti 2.2 e 9 del regolamento sui requisiti comuni;

c)

le informazioni necessarie per ottemperare all’indicatore di prestazione essenziale in materia di sicurezza di cui all’allegato I, parte 2, punto 1, lettera a);

d)

le informazioni sugli elementi in atto per promuovere l’applicazione di una cultura giusta.

2.2.   Periodicità e termini per la fornitura di dati

I dati per l’anno (n) di cui all’articolo 2, lettera a), vengono forniti su base annuale entro il 15 luglio dell’anno (n + 1), tranne che per i dati di lungo termine che vengono forniti entro il 1o novembre dell’anno (n + 1). Il primo anno di riferimento (n) è il 2010.

I dati di cui all’articolo 2, lettere b) e c), sono comunicati una volta all’anno.

3.   DAI GESTORI AEROPORTUALI

La presente parte si applica ai gestori aeroportuali che forniscono servizi negli aeroporti della Comunità con più di 150 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno e a tutti gli aeroporti coordinati e facilitati con più di 50 000 movimenti di trasporto aereo commerciale all’anno. In casi particolari, gli Stati membri possono includere aeroporti sotto questa soglia. Essi ne informano la Commissione.

3.1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato specifico s’intende per:

a)   «identificazione dell’aeroporto»: la descrizione dell’aeroporto utilizzando il codice a quattro lettere della norma ICAO di cui al documento ICAO 7910 (120a edizione — giugno 2006);

b)   «parametri di coordinamento»: i parametri di coordinamento definiti nel regolamento (CEE) n. 95/93;

c)   «capacità dichiarata dell’aeroporto»: i parametri di coordinamento forniti nella modalità che indica un numero massimo di slot per unità temporale (periodo di blocco) che possono essere assegnati dal coordinatore. La durata dei blocchi può variare; inoltre vari blocchi con diversa durata possono essere sovrapposti per controllare la concentrazione di voli all’interno di un determinato periodo di tempo. Utilizzare dei valori di capacità dichiarata per l’intera stagione significa stabilire già in fase anticipata la capacità stagionale dell’infrastruttura aeroportuale;

d)   «registrazione dell’aeromobile»: I caratteri alfanumerici corrispondenti all’effettiva registrazione dell’aeromobile;

e)   «tipo di aeromobile»: codice designatore del tipo di aeromobile (fino a 4 caratteri) indicato nelle direttive dell’ICAO;

f)   «codice di identificazione del volo»: gruppo di caratteri alfanumerici utilizzato per identificare un volo;

g)   «codice dell’aeroporto di partenza» e «codice dell’aeroporto di arrivo»: codice dell’aeroporto a quattro lettere dell’ICAO o il codice dell’aeroporto a tre lettere dell’IATA;

h)   «registrazioni Out-Off-On-In»: i dati seguenti, al minuto:

orario programmato di partenza (distacco dalla rampa),

orario effettivo di distacco dalla rampa,

orario effettivo di decollo,

orario effettivo di atterraggio,

orario programmato di arrivo (alla rampa),

orario effettivo di arrivo alla rampa;

i)   «orario programmato di partenza (distacco dalla rampa)»: data e orario programmati di partenza di un volo dalla porta di imbarco;

j)   «orario effettivo di distacco dalla rampa»: data e orario effettivi ai quali l’aeromobile ha lasciato la posizione di parcheggio (trainato o con i propri motori);

k)   «orario effettivo di decollo»: data e orario ai quali un aeromobile è decollato dalla pista (ritiro del carrello);

l)   «orario di atterraggio effettivo»: data e orario ai quali l’aeromobile è atterrato (contatto con il suolo);

m)   «orario programmato di arrivo (alla rampa)»: data e orario programmati di arrivo di un volo alla porta di sbarco;

n)   «orario effettivo di arrivo alla rampa»: data e orario effettivi ai quali i freni di parcheggio sono stati agganciati alla porta di sbarco;

o)   «regole di volo»: le regole seguite nell’effettuazione del volo. «IFR» per aeromobile che vola secondo le regole del volo strumentale definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago o «VFR» per aeromobile che vola secondo le regole del volo a vista definite nello stesso allegato. Traffico aereo operativo (OAT) per aeromobile di Stato che non segue le regole definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;

p)   «tipo di volo»: «IFR» per aeromobile che vola secondo le regole per il volo strumentale definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago del 1944 (decima edizione, luglio 2005) o «VFR» per aeromobile che vola secondo le regole del volo visivo definite nello stesso allegato;

q)   «slot aeroportuale di arrivo» e «slot aeroportuale di partenza»: slot aeroportuale assegnato ad un volo in arrivo o in partenza definito nel regolamento (CEE) n. 95/93;

r)   «identificatore di pista di atterraggio» e «identificatore di pista di decollo»: designatore ICAO della pista utilizzata per l’atterraggio o il decollo (ad esempio 10L);

s)   «porta di arrivo»: identificatore della prima posizione di parcheggio dove si trova l’aeromobile al momento dell’arrivo;

t)   «porta di partenza»: identificatore dell’ultima posizione di parcheggio dove si trova l’aeromobile prima di lasciare l’aeroporto;

u)   «cause di ritardo»: codici standard di ritardo dell’IATA definiti nell’allegato 2 del Digest — Annual 2008 Delays to Air Transport in Europe (ECODA) (4) con la durata del ritardo. Quando possono essere attribuibili diverse cause al ritardo, ne viene fornito l’elenco;

v)   «informazioni su operazioni di sghiacciamento o antighiaccio»: indicazione se sono state effettuate le operazioni di sghiacciamento o antighiaccio e, in caso affermativo, dove (prima di lasciare la porta di imbarco o in una posizione remota dopo aver lasciato la porta, vale a dire dopo il distacco dalla rampa);

w)   «cancellazione operativa»: volo programmato in arrivo o in partenza che risponde alle seguenti condizioni:

il volo ha ricevuto uno slot aeroportuale, e

il volo è stato confermato dal vettore aereo il giorno precedente le operazioni e/o figurava nell’elenco giornaliero voli programmati trasmesso dal gestore aeroportuale il giorno precedente le operazioni, ma

l’atterraggio o il decollo effettivi non sono mai avvenuti.

3.2.   Specifica della serie di dati

3.2.1.

I gestori aeroportuali di aeroporti coordinati e facilitati forniscono i seguenti dati:

identificazione dell’aeroporto,

capacità dichiarata dell’aeroporto,

tutti i parametri di coordinamento pertinenti ai servizi di navigazione aerea,

livello programmato di qualità del servizio (ritardi, puntualità, ecc.) associato alla dichiarazione di capacità aeroportuale, se esistente,

descrizione dettagliata degli indicatori che vengono utilizzati per stabilire il livello programmato di qualità del servizio, se esistente.

3.2.2.

I gestori aeroportuali forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati operativi per ogni volo che atterra o decolla:

registrazione dell’aeromobile,

tipo di aeromobile,

identificativo del volo,

codice dell’aeroporto di partenza e di arrivo,

registrazioni Out-Off-On-In,

regole e tipo di volo,

slot aeroportuale di arrivo e di partenza, se disponibile,

identificatore di pista di atterraggio e di decollo,

porta di sbarco e di imbarco,

cause di ritardi, se disponibili (solo per i voli in partenza),

informazioni su operazioni di sghiacciamento o antighiaccio, se disponibili.

3.2.3.

I gestori aeroportuali forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati operativi per ogni cancellazione operativa:

identificativo del volo,

tipo di aeromobile,

aeroporto di partenza e di destinazione programmato,

slot aeroportuale di arrivo e di partenza, se disponibili,

motivo della cancellazione.

3.2.4.

I gestori aeroportuali possono trasmettere ai fini della valutazione delle prestazioni:

relazioni facoltative concernenti il degrado o l’interruzione di servizi di navigazione aerea presso gli aeroporti,

relazioni facoltative connesse a eventi in materia di sicurezza dei servizi di navigazione aerea,

relazioni facoltative su carenze di capacità dei terminali,

relazioni facoltative su riunioni di consultazione con Stati e fornitori di servizi di navigazione aerea.

3.3.   Periodicità e termini per la fornitura di dati

I dati di cui al punto 3.2.1. vengono trasmessi due volte all’anno, secondo il calendario stabilito all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 95/93.

I dati di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 vengono trasmessi a scadenza mensile entro un mese dalla fine del mese in cui è avvenuto il volo.

Le relazioni di cui al punto 3.2.4 possono essere trasmesse in qualsiasi momento.

4.   DAI COORDINATORI AEROPORTUALI

4.1.   Specifica della serie di dati

I coordinatori aeroportuali forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati:

i dati di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 95/93.

4.2.   Periodicità e termini per la fornitura di dati

I dati vengono trasmessi due volte all’anno, secondo il calendario stabilito all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 95/93.

5.   DAI VETTORI AEREI

La presente parte si applica ai vettori aerei che effettuano all’interno dello spazio aereo europeo in media più di 35 000 voli all’anno calcolati nei tre anni precedenti.

5.1.   Definizioni

5.1.1.

Ai fini del presente allegato specifico si applicano le stesse definizioni dell’allegato IV, punto 3.1 e inoltre:

a)   «carburante consumato»: il quantitativo effettivo di carburante che è stato consumato durante il volo (gate-to-gate);

b)   «peso effettivo alla rampa»: peso effettivo dell’aeromobile in tonnellate prima dell’accensione dei motori.

5.2.   Specifica della serie di dati

5.2.1.

I vettori aerei forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i seguenti dati per ogni volo che essi operano nell’ambito del campo di applicazione geografico del presente regolamento:

registrazione dell’aeromobile,

identificativo del volo,

regole e tipo di volo,

Codice dell’aeroporto di partenza e di arrivo,

identificatore della pista di atterraggio e di decollo, se disponibile,

identificatore delle porte di sbarco e di imbarco, se disponibile,

registrazioni Out-Off-On-In programmate ed effettive,

cause di ritardo,

informazioni su operazioni di sghiacciamento o antighiaccio, se disponibili.

5.2.2.

I vettori aerei forniscono ai fini della valutazione delle prestazioni i dati di cui all’allegato IV, punto 3.2.3 per ogni cancellazione operativa nell’ambito del campo di applicazione geografico del presente regolamento.

5.2.3.

Oltre ai dati trasmessi a norma dell’allegato IV, parte B della direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (5), i vettori aerei possono trasmettere alla Commissione i seguenti dati per ogni volo che essi operano all’interno del campo di applicazione geografico del presente regolamento:

consumo di carburante,

peso effettivo alla rampa.

5.2.4.

I vettori aerei possono trasmettere ai fini della valutazione delle prestazioni:

relazioni facoltative sull’accesso allo spazio aereo,

relazioni facoltative concernenti il degrado o l’interruzione di servizi di navigazione aerea presso gli aeroporti,

relazioni facoltative connesse a eventi in materia di sicurezza dei servizi di navigazione aerea,

relazioni facoltative su carenze di capacità durante la rotta, limite massimo del livello di volo o inserimento su altre rotte,

relazioni facoltative su riunioni di consultazione con Stati e fornitori di servizi di navigazione aerea.

5.3.   Periodicità della fornitura dei dati

I dati di cui all’allegato IV, punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 sono comunicati una volta al mese.

Le relazioni di cui al punto 5.2.4 possono essere trasmesse in qualsiasi momento.


(1)  GU L 291 del 9.11.2007, pag. 16.

(2)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

(3)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20.

(4)  https://extranet.eurocontrol.int/http://prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/codarep/2008/2008DIGEST.pdf

(5)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/23


REGOLAMENTO (UE) N. 692/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente al sistema di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Articolo spesso di forma semicircolare, lungo circa 75 cm e largo 45 cm, la cui superficie è costituita per la maggior parte di tessuto di materia tessile di fibra di cocco filata, e con dorso di gomma. L’articolo è completato da un bordo decorativo di gomma (zerbino).

Cfr. la figura n. 652 (1)

5702 20 00

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) del capitolo 40, della nota 1 del capitolo 46, della nota 1 del capitolo 57 e del testo dei codici NC 5702 e 5702 20 00.

Le fibre di cocco sono fibre tessili vegetali che, quando filate, rientrano nella voce 5308 e appartengono quindi alla sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della nomenclatura combinata.

La superficie dell’articolo è costituita da tessuto intrecciato di filato di fibre di cocco e gomma, con le fibre di cocco che conferiscono alla superficie il carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b), in quanto servono alla pulizia della suola delle scarpe e formano inoltre la maggior parte della superficie.

Poiché la materia tessile (tessuto intrecciato filato di fibre di cocco) corrisponde alla parte dell’articolo esposta durante l’utilizzo, l’articolo è un «rivestimento del suolo di materia tessile» ai sensi della nota 1 del capitolo 57.

Per dimensioni, spessore, rigidità e resistenza, l’articolo possiede le caratteristiche oggettive di un rivestimento del suolo di materia tessile (zerbino).

Inoltre, il testo della voce 5702 comprende «altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti», senza alcuna distinzione riguardo all’uso in interni o all’esterno e senza specificarne le dimensioni.

Di conseguenza, in base alla nota 2 a) del capitolo 40, questo articolo non può essere classificato nel capitolo 40 dato che tale capitolo non ricomprende i prodotti della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti).

Né può essere classificato nel capitolo 46 perché, in base alla nota 1 di tale capitolo, non vi rientrano le fibre tessili naturali filate.

L’articolo deve pertanto essere classificato come rivestimento del suolo di materia tessile nel capitolo 57.

2.

Articolo spesso di forma rettangolare lungo circa 60 cm e largo 40 cm, costituito da fibre di cocco che formano una superficie felpata. Le fibre di cocco aderiscono a un substrato di poli(cloruro di vinile), che costituisce il dorso. La stuoia è completata da un bordo decorativo di policloruro di vinile (zerbino).

Cfr. la figura n. 653 (1)

5705 00 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 p) del capitolo 39, della nota 1 del capitolo 57 e del testo dei codici NC 5705 e 5705 00 90.

Le fibre di cocco sono fibre tessili vegetali che rientrano nella voce 5305 e appartengono quindi alla sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della nomenclatura combinata.

La superficie dell’articolo è costituita da fibre di cocco e poli(cloruro di vinile), con le fibre di cocco che conferiscono alla superficie il carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b), in quanto servono alla pulizia della suola delle scarpe.

Poiché la materia tessile (fibre di cocco) corrisponde alla parte dell’articolo esposta durante il suo utilizzo, l’articolo è un «rivestimento del suolo di materia tessile» ai sensi della nota 1 del capitolo 57.

Per dimensioni, spessore, rigidità e resistenza, l’articolo possiede le caratteristiche oggettive di un rivestimento del suolo di materia tessile (zerbino).

Inoltre, il testo della voce 5705 comprende tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, senza alcuna distinzione riguardo all’uso in interni o all’esterno e senza specificarne le dimensioni (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato per la voce 5705, primo paragrafo). Questa voce comprende i tappeti a pelo incollato, dove il pelo della parte superiore utilizzabile è incollato a un substrato oppure direttamente a un adesivo che costituisce il substrato (cfr. anche note esplicative del sistema armonizzato per la voce 5705, secondo paragrafo, punto 1).

Di conseguenza, in base alla nota 2 p) del capitolo 39, questo articolo non può essere classificato nel capitolo 39 dato che tale capitolo non ricomprende i prodotti della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti).

L’articolo deve pertanto essere classificato come rivestimento del suolo di materia tessile nel capitolo 57.

Image

Image


(1)  La figura ha carattere puramente informativo.


3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/26


REGOLAMENTO (UE) N. 693/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

27,7

TR

50,2

ZZ

39,0

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

117,4

UY

81,1

ZA

103,0

ZZ

100,5

0806 10 10

CL

134,6

EG

129,8

IL

126,4

MA

157,0

TR

150,5

ZA

98,7

ZZ

132,8

0808 10 80

AR

83,7

BR

76,0

CL

103,0

CN

87,3

NZ

101,5

US

98,3

UY

112,9

ZA

104,3

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

74,3

CL

178,9

CN

93,7

ZA

105,5

ZZ

113,1

0809 20 95

TR

223,1

ZZ

223,1

0809 30

TR

162,4

ZZ

162,4

0809 40 05

BA

62,1

IL

162,3

XS

70,3

ZZ

98,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/28


REGOLAMENTO (UE) N. 694/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 689/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 199 del 31.7.2010, pag. 21.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 3 agosto 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

45,04

3,96

1701 99 10 (2)

45,04

0,83

1701 99 90 (2)

45,04

0,83

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna

(2010/427/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

visto il parere del Parlamento europeo,

vista l’approvazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della presente decisione è fissare l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), un organo dell’Unione che opera in autonomia funzionale sotto l’autorità dell’alto rappresentante, istituito dall’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona. La presente decisione e, in particolare, il riferimento al termine «alto rappresentante» saranno interpretati in conformità delle varie funzioni dell’alto rappresentante ai sensi dell’articolo 18 TUE.

(2)

In conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, TUE, l’Unione assicurerà la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi settori e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiranno tale coerenza e coopereranno a questo fine.

(3)

Il SEAE assisterà l’alto rappresentante, che è anche vicepresidente della Commissione e presidente del Consiglio «Affari esteri», nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione, come indicato, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio. Il SEAE assisterà altresì l’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione, con riguardo alle sue competenze nell’ambito di tale istituzione relativamente alle sue responsabilità nel settore delle relazioni esterne e relativamente al coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

(4)

Nel suo contributo ai programmi di cooperazione esterna dell’Unione, il SEAE dovrebbe adoperarsi per assicurare che i programmi soddisfino gli obiettivi dell’azione esterna stabiliti dall’articolo 21 TUE, in particolare al paragrafo 2, lettera d), e che essi rispettino gli obiettivi della politica di sviluppo dell’Unione a norma dell’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In tale contesto, il SEAE dovrebbe altresì promuovere il conseguimento degli obiettivi del consenso europeo in materia di sviluppo (1) e del consenso europeo sull’aiuto umanitario (2).

(5)

Dal trattato di Lisbona emerge la necessità che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esso previste, il SEAE divenga operativo il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore di tale trattato.

(6)

Il Parlamento europeo svolgerà pienamente il suo ruolo nell’azione esterna dell’Unione, comprese le sue funzioni di controllo politico previste dall’articolo 14, paragrafo 1, TUE, così come nelle materie legislative e di bilancio stabilite dai trattati. Inoltre, conformemente all’articolo 36 TUE, l’alto rappresentante consulterà regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e provvederà affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante a tal riguardo. Dovrebbero essere definite modalità specifiche per quanto riguarda l’accesso dei membri del Parlamento europeo a documenti e informazioni classificati nel settore della PESC. In attesa dell’adozione di dette modalità si applicheranno le disposizioni vigenti in base all’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all’accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (3).

(7)

L’alto rappresentante, o un suo rappresentante, dovrebbe esercitare le competenze previste nel rispettivo atto costitutivo dell’Agenzia europea per la difesa (4), del centro satellitare dell’Unione europea (5), dell’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (6) e dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (7). Il SEAE dovrebbe prestare a tali entità l’assistenza fornita attualmente dal segretariato generale del Consiglio.

(8)

È opportuno adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione, ove tali disposizioni siano necessarie per fissare l’organizzazione e il funzionamento del SEAE. Parallelamente, è opportuno apportare le necessarie modifiche, in conformità dell’articolo 336 TFUE, allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti (8) («RAA»), fatto salvo l’articolo 298 TFUE. Per le questioni relative al suo personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un’istituzione ai sensi dello statuto e del RAA. L’alto rappresentante sarà l’autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari soggetti allo statuto sia degli agenti soggetti al RAA. Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell’organico.

(9)

Il personale del SEAE dovrebbe esercitare le proprie funzioni e conformare la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione.

(10)

Le assunzioni dovrebbero basarsi sul merito assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE dovrebbe includere una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame previsto nel 2013 dovrebbe riguardare anche questo aspetto ed essere corredato, se del caso, di proposte di misure complementari specifiche volte a correggere eventuali squilibri.

(11)

In conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE, il SEAE sarà composto da funzionari del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché da personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. A tal fine, i servizi e le funzioni pertinenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione saranno trasferiti al SEAE unitamente ai funzionari e agli agenti temporanei che occupano un posto nell’ambito di tali servizi o funzioni. Prima del 1o luglio 2013 il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. Successivamente a tale data, tutti i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea dovrebbero potersi candidare ai posti vacanti nel SEAE.

(12)

In casi specifici il SEAE può avvalersi di esperti nazionali distaccati (END) specializzati, che faranno capo all’alto rappresentante. Gli END in forza al SEAE non saranno compresi nel terzo dell’organico del SEAE di livello «amministratore» («AD») che il personale proveniente dagli Stati membri dovrebbe rappresentare una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità. Il loro trasferimento nella fase dell’istituzione del SEAE non sarà automatico e sarà effettuato con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine. Alla data di scadenza del contratto di un END trasferito al SEAE ai sensi dell’articolo 7, la pertinente funzione sarà convertita in un posto di agente temporaneo qualora la funzione esercitata dall’END corrisponda ad una funzione abitualmente svolta da personale di livello AD, a condizione che il posto necessario sia disponibile nella tabella dell’organico.

(13)

La Commissione e il SEAE concorderanno le modalità di comunicazione delle istruzioni della Commissione alle delegazioni. Queste dovrebbero prevedere in particolare che, quando la Commissione impartirà istruzioni alle delegazioni, essa ne trasmetterà nel contempo una copia al capodelegazione ed all’amministrazione centrale del SEAE.

(14)

È opportuno modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (il «regolamento finanziario»), al fine di includere il SEAE nel relativo articolo 1, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell’Unione. In conformità delle normative applicabili, e come avviene per altre istituzioni, una parte della relazione annuale della Corte dei conti sarà dedicata anche al SEAE, che risponderà a tale relazione. Al SEAE si applicheranno le procedure per dare atto dell’esecuzione del bilancio previste nell’articolo 319 TFUE e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. L’alto rappresentante fornirà al Parlamento europeo tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’esercizio del diritto del Parlamento europeo quale autorità di discarico. L’esecuzione del bilancio di funzionamento sarà responsabilità della Commissione, in conformità dell’articolo 317 TFUE. Le decisioni che hanno ripercussioni finanziarie rispetteranno, in particolare, le responsabilità stabilite dal titolo IV del regolamento finanziario, in particolare dagli articoli da 64 a 68 riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari e dall’articolo 75 riguardante le operazioni di spesa.

(15)

L’istituzione del SEAE dovrebbe essere improntata al principio dell’efficacia in termini di costi e mirare alla neutralità di bilancio. A tal fine, sarà necessario ricorrere a regimi transitori e ad un aumento graduale delle capacità. Dovrebbero essere evitate inutili duplicazioni dei compiti, delle funzioni e delle risorse con altre strutture. Dovrebbero essere sfruttate tutte le possibilità di razionalizzazione.

Inoltre, sarà necessario prevedere un certo numero di posti supplementari per gli agenti temporanei degli Stati membri, che dovranno essere finanziati nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

(16)

Dovrebbero essere stabilite regole che disciplinino le attività del SEAE e del suo personale in materia di sicurezza, protezione delle informazioni classificate e trasparenza.

(17)

Si rammenta che il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applicherà al SEAE e ai suoi funzionari e altri agenti, che saranno soggetti allo statuto o al RAA.

(18)

L’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica continuano a disporre di un quadro istituzionale unico. Pertanto, è essenziale garantire la coerenza tra le loro azioni esterne e consentire alle delegazioni dell’Unione di rappresentare la Comunità europea dell’energia atomica nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

(19)

Entro il primo semestre del 2013 l’alto rappresentante dovrebbe effettuare un riesame dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, corredato, se necessario, di proposte di revisione della presente decisione. Tale revisione dovrebbe essere adottata entro l’inizio del 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi.

3.   Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

4.   Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Compiti

1.   Il SEAE assiste l’alto rappresentante nell’esecuzione delle sue funzioni quali indicate, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE:

nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di contribuire mediante le sue proposte allo sviluppo di tale politica, che l’alto rappresentante attua in qualità di mandatario del Consiglio, e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione,

nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio,

nella sua veste di vicepresidente della Commissione ai fini dell’esercizio nell’ambito di tale istituzione delle competenze che ad essa incombono nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

2.   Il SEAE assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne.

Articolo 3

Cooperazione

1.   Il SEAE assiste e lavora in cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, nonché con il segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione, al fine di assicurare la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione e tra questi settori e le altre politiche.

2.   Il SEAE e i servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all’azione esterna dell’Unione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, ad eccezione delle tematiche contemplate dalla PSDC. Il SEAE partecipa ai lavori preparatori e alle procedure preparatorie relativi agli atti che la Commissione deve elaborare in questo settore.

Il presente paragrafo è attuato in conformità del titolo V, capo 1, TUE e dell’articolo 205 TFUE.

3.   Il SEAE può concludere accordi a livello di servizio con i pertinenti servizi del segretariato generale del Consiglio, della Commissione o altri uffici o organi interistituzionali dell’Unione europea.

4.   Il SEAE presta assistenza e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell’Unione, in particolare al Parlamento europeo. Il SEAE può inoltre beneficiare dell’assistenza e della cooperazione di tali istituzioni e organi, comprese le agenzie, se del caso. Il revisore interno del SEAE coopererà con il revisore interno della Commissione per assicurare una politica coerente in materia di audit, con particolare riferimento alla responsabilità della Commissione per le spese operative. Il SEAE coopera inoltre con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, esso adotta senza indugio la decisione sulle condizioni e le modalità delle indagini interne contemplata da tale regolamento. Come previsto da tale regolamento, sia gli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali, sia le istituzioni forniscono l’assistenza necessaria per permettere agli agenti dell’OLAF l’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 4

Amministrazione centrale del SEAE

1.   IL SEAE è gestito da un segretario generale esecutivo che opererà sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il segretario generale esecutivo adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del SEAE, compresa la sua gestione amministrativa e di bilancio. Il segretario generale esecutivo assicura un coordinamento efficiente fra tutti i servizi dell’amministrazione centrale, nonché con le delegazioni dell’Unione.

2.   Il segretario generale esecutivo è assistito da due segretari generali aggiunti.

3.   L’amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali.

a)

Essa comprende, in particolare:

una serie di direzioni generali che comprendono uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo, nonché uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la propria azione, se necessario, con il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione,

una direzione generale competente per le questioni amministrative, le questioni di gestione del personale, le questioni di bilancio, le questioni relative alla sicurezza e ai sistemi di comunicazione e informazione, operante nel quadro SEAE e gestita dal segretario generale esecutivo. L’alto rappresentante nomina, conformemente alle consuete norme in materia di assunzioni, un direttore generale per il bilancio e l’amministrazione che opera sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il direttore generale risponde all’alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Esso si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse norme amministrative della parte della sezione III del bilancio dell’Unione che rientra nella rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale,

la direzione competente per la gestione delle crisi e la pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell’Unione europea e il Centro situazione dell’Unione europea, posti sotto l’autorità e responsabilità dirette dell’alto rappresentante e che assistono quest’ultimo nella sua funzione di guida della PESC dell’Unione in conformità delle disposizioni del trattato, nel rispetto, conformemente all’articolo 40 TUE, delle altre competenze dell’Unione.

Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle relative funzioni e assunzioni nonché alla relativa condizione giuridica del personale.

È garantito il pieno coordinamento tra tutte le strutture del SEAE.

b)

L’amministrazione centrale del SEAE comprende inoltre:

un servizio di pianificazione politica strategica,

un servizio giuridico posto sotto l’autorità amministrativa del segretario generale esecutivo, che collabora strettamente con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione,

servizi incaricati delle relazioni interistituzionali, dell’informazione e diplomazia aperta, dell’audit interno e delle ispezioni nonché della protezione dei dati personali.

4.   L’alto rappresentante designa i presidenti degli organi preparatori del Consiglio presieduti da un rappresentante dell’alto rappresentante, compreso il presidente del comitato politico e di sicurezza, conformemente alle modalità di cui all’allegato II della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (11).

5.   L’alto rappresentante e il SEAE sono assistiti, ove necessario, dal segretariato generale del Consiglio e dai servizi pertinenti della Commissione. Il SEAE, il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione possono concludere a tal fine accordi a livello di servizio.

Articolo 5

Delegazioni dell’Unione

1.   La decisione di aprire o chiudere una delegazione è adottata dall’alto rappresentante di concerto con il Consiglio e la Commissione.

2.   Ciascuna delegazione dell’Unione è posta sotto l’autorità di un capodelegazione.

Il capodelegazione esercita l’autorità su tutto il personale della delegazione, a prescindere dalla sua condizione giuridica, e su tutte le sue attività. Il capodelegazione risponde all’alto rappresentante della gestione complessiva dei lavori della delegazione e del coordinamento di tutte le azioni dell’Unione.

Il personale delle delegazioni comprende membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione e dell’attuazione di politiche dell’Unione che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione.

3.   Il capodelegazione riceve istruzioni dall’alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile della loro esecuzione.

Nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, la Commissione può anche, conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, TFUE, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

4.   Il capodelegazione dà esecuzione agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell’Unione nel paese terzo in questione, in caso di sottodelega della Commissione, in conformità del regolamento finanziario.

5.   Il funzionamento di ciascuna delegazione è valutato periodicamente dal segretario generale esecutivo del SEAE; la valutazione include audit finanziari e amministrativi. A tal fine, il segretario generale esecutivo del SEAE può chiedere l’assistenza dei servizi pertinenti della Commissione. In aggiunta alle misure interne del SEAE, l’OLAF esercita i propri poteri, in particolare nell’esecuzione di misure antifrode, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999.

6.   L’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il paese ospitante, l’organizzazione internazionale o il paese terzo interessato. In particolare, l’alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare che gli Stati ospitanti accordino alle delegazioni dell’Unione, al loro personale e ai relativi beni, privilegi e immunità equivalenti a quelli di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

7.   Le delegazioni dell’Unione hanno la capacità di rispondere alle esigenze di altre istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, nei loro contatti con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi presso cui le delegazioni sono accreditate.

8.   Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l’Unione nel paese in cui è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.

9.   Le delegazioni dell’Unione operano in stretta cooperazione e condividono le informazioni con i servizi diplomatici degli Stati membri.

10.   Le delegazioni dell’Unione, che agiscono conformemente all’articolo 35, terzo comma, TUE e su richiesta degli Stati membri, assistono gli Stati membri nelle loro relazioni diplomatiche e nella loro funzione di protezione consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi su base neutra dal punto di vista delle risorse.

Articolo 6

Personale

1.   Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 3, si applica fatti salvi lo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti («RAA»), comprese le modifiche apportate a tali norme, in conformità dell’articolo 336 TFUE, per adeguarli alle esigenze del SEAE.

2.   Il SEAE è composto di funzionari e altri agenti dell’Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei.

A tale personale si applicano lo statuto e il RAA.

3.   Se necessario, il SEAE può fare ricorso, in casi specifici, a un numero limitato di esperti nazionali distaccati (END) specializzati.

L’alto rappresentante adotta le norme, equivalenti a quelle previste dalla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (12), in virtù delle quali gli END sono messi a disposizione del SEAE per offrirgli competenze specialistiche.

4.   Il personale del SEAE esercita le proprie funzioni e conforma la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione. Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 3, esso non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall’alto rappresentante. In conformità dell’articolo 11, secondo comma, dello statuto, il personale del SEAE non accetta compensi di qualsiasi natura da enti o persone estranei al SEAE.

5.   I poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all’autorità abilitata a concludere i contratti dal RAA sono esercitati dall’alto rappresentante, che li può delegare all’interno del SEAE.

6.   Le assunzioni al SEAE si fondano sul merito, assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, contempla anche questa materia e include, ove opportuno, suggerimenti di provvedimenti specifici supplementari intesi a correggere possibili squilibri.

7.   I funzionari dell’Unione e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell’assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell’Unione. In conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri assistono l’Unione nell’esecuzione delle responsabilità finanziarie degli agenti temporanei del SEAE provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri, che derivano da responsabilità a norma dell’articolo 66 del regolamento finanziario.

8.   L’alto rappresentante stabilisce le procedure di selezione del personale del SEAE, che sono effettuate mediante una procedura trasparente fondata sul merito, allo scopo di assicurare i servizi di un personale con i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere e una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri nel SEAE. I rappresentanti degli Stati membri, del segretariato generale del Consiglio e della Commissione intervengono nella procedura di assunzione a copertura dei posti vacanti nel SEAE.

9.   Una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri di cui al paragrafo 2, primo comma, dovrebbe rappresentare almeno un terzo dell’organico del SEAE di livello AD. Parimenti, i funzionari dell’Unione dovrebbero rappresentare almeno il 60 % dell’organico del SEAE di livello AD, inclusi i membri dei servizi diplomatici degli Stati membri divenuti funzionari dell’Unione in conformità delle disposizioni dello statuto. L’alto rappresentante presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE.

10.   L’alto rappresentante stabilisce le norme relative alla mobilità per assicurare che i membri del personale del SEAE beneficino di un elevato grado di mobilità. Al personale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, si applicano modalità specifiche. In linea di principio, tutto il personale del SEAE è assegnato periodicamente alle delegazioni dell’Unione. L’alto rappresentante stabilisce le norme al riguardo.

11.   Conformemente alle disposizioni applicabili del proprio diritto nazionale, ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari divenuti agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio al SEAE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 50 ter del RAA, questo periodo non supera otto anni, salvo che sia prorogato di un periodo massimo di due anni, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio.

I funzionari dell’Unione assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell’istituzione d’origine alle stesse condizioni valide per i candidati interni.

12.   Sono avviate iniziative per offrire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo in particolare dalle pratiche e strutture esistenti a livello nazionale e di Unione. L’alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie relative al personale

1.   I pertinenti servizi e funzioni del segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un posto nei servizi o funzioni elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tali servizi e funzioni. Gli END che lavorano in tali servizi o funzioni sono parimenti trasferiti al SEAE con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine.

Gli effetti di detti trasferimenti decorrono dal 1o gennaio 2011.

Conformemente allo statuto, all’atto del trasferimento al SEAE l’alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al grado di tale funzionario.

2.   Restano valide le procedure di assunzione del personale a copertura dei posti trasferiti al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione: esse sono espletate e concluse sotto l’autorità dell’alto rappresentante in conformità del rispettivo avviso di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto e del RAA.

Articolo 8

Bilancio

1.   Le funzioni di ordinatore per la sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al SEAE sono delegate in conformità dell’articolo 59 del regolamento finanziario. L’alto rappresentante adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio amministrative. Le spese operative restano iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione.

2.   Il SEAE esercita i suoi poteri conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea, nei limiti degli stanziamenti ad esso assegnati.

3.   Nell’elaborare lo stato di previsione delle spese amministrative del SEAE, l’alto rappresentante consulterà, rispettivamente, il commissario responsabile della politica di sviluppo e il commissario responsabile della politica di vicinato, relativamente alle loro rispettive competenze.

4.   Conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, TFUE, il SEAE elabora lo stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti. La Commissione può modificare il progetto di bilancio come previsto all’articolo 314, paragrafo 2, TFUE.

5.   Al fine di garantire la trasparenza di bilancio per quanto riguarda l’azione esterna dell’Unione, la Commissione trasmetterà all’autorità di bilancio, unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea, un documento di lavoro che presenta, in modo completo, tutte le spese connesse all’azione esterna dell’Unione.

6.   Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell’esecuzione del bilancio previste dall’articolo 319 TFUE e dagli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. In tale contesto, il SEAE coopererà pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornirà, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

Articolo 9

Strumenti dell’azione esterna e programmazione

1.   La gestione dei programmi di cooperazione esterna dell’Unione è di competenza della Commissione, fatti salvi i rispettivi ruoli della Commissione e del SEAE nella programmazione descritti ai paragrafi seguenti.

2.   L’alto rappresentante assicura il coordinamento politico globale dell’azione esterna dell’Unione, garantendone l’unità, la coerenza e l’efficacia, in particolare attraverso i seguenti strumenti di assistenza esterna:

lo strumento di cooperazione allo sviluppo (13),

il fondo europeo di sviluppo (14),

lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (15),

lo strumento europeo di vicinato e partenariato (16),

lo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (17),

lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (18),

lo strumento per la stabilità, riguardante l’assistenza prevista dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

3.   In particolare, il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e gestione degli strumenti di cui al paragrafo 2 in funzione delle finalità politiche indicate in tali strumenti. Esso è responsabile della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali nell’ambito del ciclo di programmazione:

i)

assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione, fatta salva la ripartizione indicativa del quadro finanziario pluriennale. All’interno di ciascuna regione una parte del finanziamento sarà riservata ai programmi regionali;

ii)

documenti di strategia nazionale e regionale;

iii)

programmi indicativi nazionali e regionali.

In conformità dell’articolo 3, l’alto rappresentante e il SEAE lavorano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell’intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione degli strumenti di cui al paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3. Tutte le proposte di decisione saranno elaborate secondo le procedure della Commissione e saranno sottoposte alla Commissione per adozione.

4.   Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione.

I programmi tematici diversi dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dallo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e dalla parte dello strumento per la stabilità di cui al paragrafo 2, settimo trattino, sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile della politica di sviluppo e presentati al collegio dei commissari di concerto con l’alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

5.   Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di vicinato e sono presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione.

6.   Le azioni nel quadro del bilancio della PESC, dello strumento per la stabilità ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, settimo trattino, dello strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, delle azioni per la comunicazione e la diplomazia aperta e delle missioni di osservazione elettorale sono sotto la responsabilità dell’alto rappresentante/del SEAE. La Commissione è responsabile della loro esecuzione finanziaria sotto l’autorità dell’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione. Il servizio della Commissione responsabile di tale esecuzione è situato nello stesso posto del SEAE.

Articolo 10

Sicurezza

1.   L’alto rappresentante, previa consultazione del comitato di cui alla parte II, sezione I, punto 3, della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (20), stabilisce le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure appropriate per garantire che il SEAE effettui una gestione efficace dei rischi cui sono soggetti i relativi personale, beni materiali e informazioni e che assolva il suo obbligo di diligenza e le sue responsabilità a tale riguardo. Tali norme si applicano a tutto il personale del SEAE e a tutto il personale delle delegazioni dell’Unione a prescindere dalla loro condizione amministrativa o dalla loro provenienza.

2.   In attesa della decisione di cui al paragrafo 1:

per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate, il SEAE applica le misure di sicurezza previste nell’allegato della decisione 2001/264/CE,

per quanto riguarda gli altri aspetti della sicurezza, il SEAE applica le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza previste dal pertinente allegato del regolamento interno della Commissione (21).

3.   Il SEAE dispone di un servizio responsabile delle questioni di sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri.

4.   L’alto rappresentante adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione delle norme di sicurezza nel SEAE, in particolare per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale del SEAE. A tal fine, il SEAE chiede il parere del servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, dei servizi competenti della Commissione e dei servizi competenti degli Stati membri.

Articolo 11

Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati

1.   Il SEAE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (22). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.

2.   Il segretario generale esecutivo del SEAE organizza gli archivi del servizio. Gli archivi pertinenti dei servizi trasferiti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione sono trasferiti al SEAE.

3.   Il SEAE tutela le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (23). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.

Articolo 12

Beni immobili

1.   Il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione adottano tutte le misure necessarie affinché i trasferimenti di cui all’articolo 7 possano essere accompagnati dai trasferimenti degli immobili del Consiglio e della Commissione necessari al funzionamento del SEAE.

2.   Le condizioni alle quali i beni immobili sono messi a disposizione dell’amministrazione centrale del SEAE e delle delegazioni dell’Unione sono stabilite di concerto dall’alto rappresentante e dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, a seconda dei casi.

Articolo 13

Disposizioni finali e generali

1.   L’alto rappresentante, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione della presente decisione e adottano tutte le misure a tal fine necessarie.

2.   L’alto rappresentante presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento del SEAE entro la fine del 2011. Tale relazione riguarda, in particolare, l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 10, e dell’articolo 9.

3.   Entro il primo semestre del 2013 l’alto rappresentante effettua un riesame dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, che riguarderà anche l’attuazione dell’articolo 6, paragrafi 6, 8 e 11. Il riesame è corredato, ove opportuno, di adeguate proposte di revisione della presente decisione. In tal caso, entro l’inizio del 2014, il Consiglio procede alla revisione della presente decisione alla luce del riesame, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE.

4.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Gli effetti delle disposizioni sulla gestione finanziaria e sulle assunzioni decorrono dall’adozione delle necessarie modifiche dello statuto, del RAA e del regolamento finanziario, nonché del bilancio rettificativo. Ai fini di un’agevole transizione, l’alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione definiscono le necessarie modalità e avviano consultazioni con gli Stati membri.

5.   Entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione, l’alto rappresentante presenta alla Commissione una stima delle entrate e delle spese del SEAE, compresa una tabella dell’organico, per consentire alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo.

6.   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Verso un consenso europeo sull’aiuto umanitario (COM/2007/0317 definitivo). Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(4)  Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17).

(5)  Azione comune 2004/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull’istituzione di un centro satellitare dell’Unione europea (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5).

(6)  Azione comune 2004/554/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla creazione di un Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1).

(7)  Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

(8)  Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1387/62).

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(11)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28.

(12)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.

(13)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(14)  Regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d’oltremare (GU 33 del 31.12.1958, pag. 681/58).

(15)  Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all’attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l’Unione europea e i paesi industrializzati dell’America settentrionale, dell’Estremo oriente e dell’Australasia (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10).

(18)  Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

(20)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(21)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.

(22)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(23)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

SERVIZI E FUNZIONI DA TRASFERIRE AL SEAE  (1)

Segue l’elenco di tutti i soggetti amministrativi che devono essere trasferiti in blocco al SEAE. Ciò avviene senza pregiudizio né delle esigenze supplementari e dell’assegnazione delle risorse da stabilire nell’ambito delle negoziazioni relative al bilancio globale per l’istituzione del SEAE, né delle decisioni concernenti la messa a disposizione di personale adeguato, incaricato di funzioni di assistenza, né dell’eventuale necessità correlata di concludere accordi a livello di servizio tra il segretariato generale del Consiglio, la Commissione e il SEAE.

1.   SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati è trasferito in blocco al SEAE, ad eccezione di un numero molto ridotto di membri del personale che svolgono le funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, e di determinate funzioni specifiche indicate in prosieguo:

Unità politica

Strutture PSDC e di gestione delle crisi

Direzione gestione delle crisi e pianificazione (CMPD)

Capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC)

Stato maggiore dell’Unione europea (EUMS)

Servizi posti sotto la diretta autorità del DGEUMS

Direzione «Concetti e capacità»

Direzione «Intelligence»

Direzione «Operazioni»

Direzione «Logistica»

Direzione «Sistemi di comunicazione e informazione»

Centro di situazione dell’UE (SITCEN)

Eccezioni:

Personale del SITCEN che assiste l’autorità di accreditamento in materia di sicurezza

Direzione generale E

Entità poste sotto la diretta autorità del direttore generale

Direzione «Americhe e Stati Uniti»

Direzione «Balcani occidentali, Europa orientale e Asia centrale»

Direzione «Non proliferazione delle armi di distruzione di massa»

Direzione «Affari parlamentari nell’ambito della PESC»

Ufficio di collegamento di New York

Ufficio di collegamento di Ginevra

Funzionari del segretariato generale del Consiglio distaccati presso i rappresentanti speciali dell’Unione europea e nelle missioni PSDC

2.   COMMISSIONE (DELEGAZIONI COMPRESE)

Tutto il personale dei servizi e delle funzioni di seguito elencati è trasferito in blocco al SEAE, ad esclusione di un numero molto ridotto di membri del personale indicati in prosieguo come eccezioni.

Direzione generale Relazioni esterne

Tutti i posti dirigenziali e il personale di assistenza ad essi direttamente assegnato

Direzione A (Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC)

Direzione B (Relazioni multilaterali e diritti dell’uomo)

Direzione C (America del Nord, Asia orientale, Australia, Nuova Zelanda, SEE, EFTA, San Marino, Andorra, Monaco)

Direzione D (Coordinamento della politica europea di vicinato)

Direzione E (Europa orientale, Caucaso meridionale, Repubbliche dell’Asia centrale)

Direzione F (Medio Oriente, Mediterraneo meridionale)

Direzione G (America Latina)

Direzione H (Asia, eccetto Giappone e Corea)

Direzione I (Risorse in sede, informazione, relazioni interistituzionali)

Direzione K (Servizio esterno)

Direzione L (Strategia, coordinamento e analisi)

Task Force sul partenariato orientale

Unità Relex-01 (audit)

Eccezioni:

Personale incaricato della gestione degli strumenti finanziari

Personale incaricato del pagamento di stipendi e indennità al personale delle delegazioni

Servizio esterno

Tutti i capidelegazione e i capidelegazione aggiunti e il personale di assistenza ad essi direttamente assegnato

Tutte le sezioni o cellule politiche e il relativo personale

Tutte le sezioni incaricate dell’informazione e della diplomazia aperta e il relativo personale

Tutte le sezioni amministrative

Eccezioni:

Personale incaricato dell’attuazione degli strumenti finanziari

Direzione generale dello sviluppo

Direzione D (ACP II — Africa occidentale e centrale, Caraibi e PTOM) eccetto la task force PTOM

Direzione E (Corno d’Africa, Africa orientale e australe, Oceano Indiano e Pacifico)

Unità C1 (ACP I: programmazione e gestione degli aiuti): personale responsabile della programmazione

Unità C2 (Questioni e istituzioni panafricane, governance e migrazione): personale responsabile delle relazioni panafricane

Posti dirigenziali corrispondenti e personale di assistenza ad essi direttamente assegnato.


(1)  Tutte le risorse umane da trasferire sono finanziate dalla rubrica di spesa 5 (Amministrazione) del quadro finanziario pluriennale.


3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5138]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/428/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 agosto 2005 la Pioneer Overseas Corporation ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito, a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti granturco 59122x1507xNK603 oppure da esso costituiti od ottenuti (di seguito «la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco 59122x1507xNK603 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

L’8 aprile 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere favorevole a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco 59122x1507xNK603 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione sul mercato di prodotti contenenti granturco 59122x1507xNK603 oppure da esso costituiti od ottenuti come descritto nella domanda (di seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente nel contesto degli usi proposti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(6)

Ad ogni OGM deve essere assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(7)

In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti granturco 59122x1507xNK603 oppure da esso costituiti od ottenuti non richiedono specifiche prescrizioni di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti per i quali viene chiesta l’autorizzazione sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, come i controlli post vendita sull’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce prescrizioni relative all’etichettatura dei prodotti contenenti OGM oppure da esso costituiti.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo ai movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

b)

mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

c)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais».

2.   Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità con la decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Pioneer Overseas Corporation, Belgio, in rappresentanza della Pioneer Hi-Bred International, Inc., Stati Uniti.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

Destinataria della presente decisione è la Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIO.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-248

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

nome

:

Pioneer Overseas Corporation

indirizzo

:

Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIO

per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, STATI UNITI.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

2)

mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

3)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

c)   Etichettatura:

1)

ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais»;

2)

sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d)   Metodo di rilevamento:

metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per granturco geneticamente modificato DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 e granturco MON-ØØ6Ø3-6, convalidati sul granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

materiale di riferimento: ERM®-BF424 (per DAS-59122-7), ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificatore unico:

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni post vendita relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non applicabile.

Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


3.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2010

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 5139]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/429/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2005 la Monsanto Europe SA ha presentato alle autorità competenti della Repubblica ceca, a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti granturco MON 88017 x MON 810 oppure da esso costituiti od ottenuti (nel seguito «la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MON 88017 x MON 810 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione. A norma dell’articolo 5, paragrafo 5 e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 21 luglio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere favorevole a termini dell’articolo 6 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il granturco MON 88017 x MON 810 è stato giudicato altrettanto sicuro della versione non-geneticamente modificata per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente. Si è pertanto concluso che sia da ritenere improbabile che l’immissione sul mercato di prodotti contenenti granturco MON 88017 x MON 810 oppure da esso costituiti od ottenuti come descritto nella richiesta (di seguito «i prodotti») possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull’ambiente in relazione agli usi previsti (3). L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

Nell’esprimere tale parere l’EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto per i prodotti.

(5)

Alla luce delle considerazioni esposte risulta opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(6)

Ad ogni OGM deve essere assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(7)

In base al parere dell’EFSA gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti granturco MON 88017 x MON 810 oppure da esso costituiti od ottenuti non richiedono specifiche prescrizioni di etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione occorre tuttavia che sull’etichettatura dei mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti e dei prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM oppure da esso costituiti per i quali viene chiesta l’autorizzazione sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(8)

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati devono essere presentati conformemente alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, come i controlli post vendita sull’uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(10)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (6), stabilisce prescrizioni relative all’etichettatura dei prodotti contenenti OGM oppure da esso costituiti.

(12)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (7).

(13)

Il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione.

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(15)

Durante la riunione del 29 giugno 2010, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta. Il Consiglio ha fatto sapere che i suoi atti sulla questione sono conclusi. Spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 88017 x MON 810, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

b)

mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

c)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «mais».

2.   Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità con la decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’organizzazione è la Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d’America.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9.

(6)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(7)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione:

Nome

:

Monsanto Europe SA

Indirizzo

:

Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — Belgio

Per conto della Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d’America.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

2)

mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;

3)

prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-88Ø17-3 e MON-ØØ81Ø-6 ed esprime le proteine Cry3Bb1 e Cry1Ab che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri e da alcune specie di lepidotteri rispettivamente e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

c)   Etichettatura:

1)

ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «mais»;

2)

sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), di questa decisione deve comparire la dicitura «non destinato alla coltivazione».

d)   Metodo di rilevamento:

metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per granturco geneticamente modificato MON-88Ø17-3 e MON-ØØ81Ø-6, convalidati sul granturco MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6,

metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

materiale di riferimento: AOCS 0406-D (per MON-88Ø17-3) accessibile attraverso l’American Oil Chemists Society sul sito http://www.aocs.org/tech/crm/ e ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificatore unico:

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica:

centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti:

non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio:

piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni post vendita relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano:

non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.