ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

1

 

*

Regolamento (CE) n. 866/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

4

 

 

Regolamento (CE) n. 867/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 868/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Galicia o Mel de Galicia (IGP)]

11

 

*

Regolamento (CE) n. 869/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007, concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

19

 

*

Regolamento (CE) n. 870/2007 della Commissione, del 20 luglio 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie), per le navi battenti bandiera tedesca

20

 

 

Regolamento (CE) n. 871/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/518/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato economico e sociale europeo

25

 

 

2007/519/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

26

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/520/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

28

 

*

Decisione 2007/521/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2007, che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO (CE) N. 865/2007 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), comprende disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca.

(2)

Le attuali disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca devono essere adattate alla luce dell'esperienza acquisita.

(3)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un limitato aumento della stazza alle navi nuove o esistenti, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3). È opportuno collegare il suddetto aumento agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 o il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1o gennaio 2007.

(4)

La riduzione della potenza del motore richiesta per la sostituzione di quest'ultimo con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere considerata una riduzione di capacità della flotta con aiuti pubblici nell'ambito dell'applicazione del piano di entrata/uscita e dell'adeguamento dei livelli di riferimento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento della capacità di pesca

1.   Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati.

3.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione (4), ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei rispettivi regolamenti. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, la capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4.   La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

5.   Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

6.   A partire dal 1o gennaio 2007, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, gli Stati membri sono autorizzati a riassegnare alle navi nuove e alle navi esistenti la seguente capacità in termini di stazza, purché tale capacità non determini un aumento dello sforzo di pesca:

il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e

il 4 % della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007.

I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

Nell'assegnare la capacità di pesca ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri danno la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (5)

7.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità

1.   Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:

a)

l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

b)

l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:

i)

di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT; ovvero

ii)

di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT;

c)

la sostituzione di un motore con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere compensata con una riduzione di capacità in termini di potenza pari al 20 % della potenza del motore sostituito. La riduzione di potenza del 20 % è detratta dai livelli di riferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Parere del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(4)  GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1».


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/4


REGOLAMENTO (CE) N. 866/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (2), prevedeva l’attuazione delle misure definite nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Liberia, compresi un embargo sulle armi e il divieto di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari.

(2)

In conformità delle risoluzioni 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) e 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC (3), 2006/518/PESC (4) e 2007/93/PESC del Consiglio hanno confermato la proroga delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2004/137/PESC e disposto alcune modifiche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (5), vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari e l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.

(4)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1731 (2006), che ha prorogato le misure restrittive nei confronti della Liberia disposte dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha deciso che le misure sulle armi non si dovevano applicare alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali — salvo armi e munizioni non letali — destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.

(5)

La posizione comune 2007/93/PESC dispone un’ulteriore deroga per tali forniture e sollecita l’azione della Comunità.

(6)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 234/2004 per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

(7)

È opportuno che la modifica abbia effetto retroattivo alla data successiva all’adozione della risoluzione 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:

a)

assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi:

i)

alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o

ii)

ad armi e munizioni che restano sotto la custodia del Servizio speciale di sicurezza per i fini operativi voluti e siano state fornite, con l'approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006;

b)

finanziamenti e assistenza finanziaria relativi:

i)

alle armi e al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,

ii)

a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,

iii)

ad armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento,

iv)

a equipaggiamenti militari non letali — salvo armi e munizioni non letali — destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento.

2.   Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:

a)

alle armi e al materiale bellico destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma:

b)

agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo;

c)

alle armi e munizioni destinati ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003.

L'autorizzazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene chiesta tramite l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.

Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui alla lettera c).

2.   Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato I o attraverso gli stessi.

2.   Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.»;

4)

l'allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

(2)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).

(3)  Posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38).

(4)  Posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36).

(5)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 719/2007 (GU L 164 del 25.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33

Fax: (32 2) 299 08 73».


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/9


REGOLAMENTO (CE) N. 867/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

106,7

ZZ

106,7

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

51,2

UY

55,4

ZA

66,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

88,3

CA

101,7

CL

77,6

CN

82,6

NZ

99,6

US

104,9

UY

36,3

ZA

99,8

ZZ

86,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

81,6

NZ

119,1

TR

138,6

ZA

97,0

ZZ

102,0

0809 10 00

TR

179,6

ZZ

179,6

0809 20 95

CA

324,1

TR

291,2

US

359,3

ZZ

324,9

0809 30 10, 0809 30 90

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

IL

141,8

ZZ

141,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/11


REGOLAMENTO (CE) N. 868/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Galicia o Mel de Galicia (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto commi,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda della Spagna per la registrazione della denominazione «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Germania e l’Italia si sono dichiarate contrarie alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. La Germania e l’Italia hanno spiegato, nelle loro dichiarazioni di opposizione, che le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 non erano soddisfatte e che, in particolare, il legame fra il prodotto e la zona geografica non era dimostrata esaurientemente e non permetteva, quindi, di rispondere alla definizione di un’indicazione geografica. Inoltre, secondo la Germania, alcuni elementi contenuti nel disciplinare erano tali da violare la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (3), in particolare per quanto riguarda la possibilità di aggiungere frutta secca al miele, il che, secondo la Germania, era contrario alla definizione del termine «miele» contenuta in tale direttiva.

(3)

Con lettera del 16 novembre 2005 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo conformemente alle loro procedure interne.

(4)

Visto che nessun accordo è stato raggiunto fra la Spagna, la Germania e l’Italia entro i termini previsti, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

In seguito alle consultazioni fra la Spagna, la Germania e l’Italia, alcune precisazioni sono state apportate al disciplinare delle denominazioni in causa. Per quanto riguarda la descrizione del prodotto, il miele contenente frutta secca è stato soppresso nel testo del disciplinare. Inoltre, è stato messo in evidenza il legame fra il prodotto e la zona geografica delimitata, sottolineando la reputazione di cui gode il prodotto in causa e precisando le caratteristiche naturali della zona geografica; in tal modo si è conferita al prodotto in questione una specificità che lo contraddistingue dai mieli elaborati in altre zone geografiche.

(6)

Secondo il parere della Commissione, la nuova versione del disciplinare risponde pienamente ai requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

In base a tali elementi, la denominazione deve quindi essere iscritta nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante all’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

La scheda consolidata che riprende gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 30 del 5.2.2005, pag. 16, e GU C 139 del 14.6.2006, pag. 21.

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano enumerati all’allegato I del trattato

Classe 1.4.

Altri prodotti di origine animale: miele

SPAGNA

Miel de Galicia o Mel de Galicia (IGP)


ALLEGATO II

RIEPILOGO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«MIEL DE GALICIA» o «MEL DE GALICIA»

N. CE: ES/PGI/005/0278/19.02.2003

DOP ( ) IGP (X)

Il presente riepilogo contiene i principali elementi del disciplinare del prodotto a fini informativi.

1.

   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad, Dirección General de Alimentación, Secretaria General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Indirizzo

:

Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071-Madrid

Tel.

:

(34) 913 475394

Fax

:

(34) 913 475410

Posta elettronica

:

sgcaproagro@mapya.es

2.

   Associazione richiedente

Nome

:

Mieles Anta, SL

Indirizzo

:

C/Ermita, 34 Polígono de A Grela-Bens. A Coruña

Tel.

:

Fax

:

Posta elettronica

:

Nome

:

Sociedad Cooperativa «A Quiroga»

Indirizzo

:

Avenida Doctor Sixto Mauriz, no 43, Fene. A Coruña

Tel.

:

Fax

:

Posta elettronica

:

Composizione

:

Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.

   Tipo di prodotto

Categoria 1.4

:

Altri prodotti di origine animale: miele

4.

   Disciplinare [riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome del prodotto «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia»

4.2.   Descrizione Il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia» si definisce come il miele che riunisce tutte le caratteristiche contenute nel disciplinare e che rispetta, al momento della produzione, della trasformazione e del condizionamento, tutti i requisiti prescritti dal disciplinare medesimo, dal manuale di qualità e dalla normativa vigente. Questo miele è prodotto in arnie a telaino mobile ed è ottenuto per decantazione o centrifugazione. Viene presentato allo stato liquido, cristallizzato o cremoso. Una presentazione alternativa è quella in favi.

A seconda dell’origine botanica, il miele rientra in una delle seguenti categorie:

miele millefiori,

miele uniflorale di eucalipto,

miele uniflorale di castagno,

miele uniflorale di mora selvatica,

miele uniflorale di erica.

Oltre a quelle indicate nella norma di qualità per il miele, il miele protetto dall’IGP deve presentare le caratteristiche seguenti:

caratteristiche fisico-chimiche:

umidità massima: 18,5 %,

attività diastasica minima: 9 (scala Schade). I mieli a basso tenore enzimatico devono raggiungere almeno il valore 4 della scala Schade a condizione che il tenore di idrossimetilfurfurale sia inferiore a 10 mg/kg,

tenore massimo di idrossimetilfurfurale: 28 mg/kg;

caratteristiche melissopalinologiche:

in generale, lo spettro pollinico nel suo complesso deve corrispondere a quello dei mieli di Galizia.

In ogni caso, la combinazione pollinica Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer non deve superare il 5 % dello spettro pollinico totale.

Inoltre, secondo l’origine floreale dei diversi tipi di miele citati, gli spettri pollinici devono rispondere ai seguenti requisiti:

miele millefiori: il polline deve provenire principalmente dalle specie Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. e Brassica sp.,

miele uniflorale:

«miele di eucalipto»: la percentuale minima di polline di eucalipto (Eucaliptus sp.) deve essere del 70 %,

«miele di castagno»: la percentuale minima di polline di castagno (Castanea sp.) deve essere del 70 %,

«miele di mora selvatica»: la percentuale minima di polline di mora selvatica (Rubus sp.) deve essere del 45 %,

«miele di erica»: la percentuale minima di polline di erica (Erica sp.) deve essere del 45 %;

caratteristiche organolettiche:

in generale, i mieli devono presentare le qualità organolettiche connesse all’origine floreale corrispondente per quanto concerne il colore, l’aroma e il sapore. In funzione dell’origine, le caratteristiche organolettiche più spiccate sono le seguenti:

mieli millefiori: colore ambrato da chiaro a scuro, aroma floreale o vegetale di intensità e persistenza variabili. Possono essere leggermente acidi e astringenti,

mieli uniflorali di eucalipto: colore ambrato, odore floreale con una punta di cera. L’intensità dell’odore è media e la persistenza bassa. Sapore dolce e leggermente acido,

mieli uniflorali di castagno: colore ambrato scuro, talvolta con toni rossastri. Aroma di preferenza di intensità medio-bassa e persistenza bassa. Sono leggermente acidi e amari, talvolta un po’ piccanti. Sono in genere leggermente astringenti,

mieli uniflorali di mora selvatica: colore da ambrato ad ambrato scuro. Sono mieli aromatici che presentano un odore floreale persistente. Sapore molto fruttato, particolarmente dolce, di intensità e di persistenza medio-elevate,

mieli uniflorali di erica: colore ambrato scuro o scuro con toni rossastri, sapore leggermente amaro e persistente, aroma floreale persistente. L’intensità dell’odore è generalmente medio-bassa e la persistenza bassa.

4.3.   Zona geografica La zona di produzione, di trasformazione e di condizionamento dei mieli protetti dall’indicazione geografica «Miel de Galicia» comprende l’insieme del territorio della Comunità autonoma di Galizia.

4.4.   Prova dell’origine L’IGP «Miel de Galicia» può essere utilizzata esclusivamente per miele proveniente da impianti iscritti nei registri dell’organismo di controllo, prodotto conformemente alle norme stabilite nel disciplinare e nel manuale di qualità e che riunisce tutti gli elementi che devono caratterizzarlo.

L’organismo di controllo tiene i seguenti registri:

un registro delle aziende, in cui vengono iscritte le aziende situate all’interno della Comunità autonoma di Galizia che desiderano destinare la propria produzione all’ottenimento di miele protetto dall’indicazione geografica «Miel de Galicia»,

un registro degli impianti di smielatura, di magazzinaggio e/o di condizionamento, in cui vengono iscritti gli impianti situati nel territorio della Comunità autonoma di Galizia che si dedicano alle attività di trasformazione del miele che può essere protetto dall’indicazione geografica.

Tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di beni iscritti nei registri, nonché le aziende, gli impianti e i prodotti, sono soggetti al controllo effettuato dall’organismo di controllo al fine di verificare che i prodotti che recano l’indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» soddisfino i requisiti del disciplinare e le altre disposizioni specifiche d’applicazione.

L’organismo di controllo verifica per ciascuna campagna i quantitativi di miele certificato con l’indicazione geografica protetta che sono stati immessi sul mercato da ciascuna impresa iscritta nel registro degli impianti di smielatura, di magazzinaggio e/o di condizionamento, al fine di verificare se essi corrispondono ai quantitativi di miele prodotto dagli apicoltori iscritti nel registro delle imprese o acquistato presso questi ultimi o presso altre imprese iscritte nel registro.

I controlli si basano su ispezioni delle aziende e degli impianti, su un esame della documentazione nonché su un’analisi della materia prima e del prodotto finito.

Come già indicato, sia la produzione che le successive operazioni di smielatura, di magazzinaggio e di condizionamento devono essere effettuate entro la zona geografica delimitata.

Il fatto che anche il condizionamento si effettui in questa zona, la quale corrisponde alla zona tradizionale, risponde alla necessità di preservare le caratteristiche particolari e la qualità del miele di Galizia, in modo che il controllo effettuato dall’organismo competente sulle condizioni di trasporto, di magazzinaggio e di condizionamento permetta di mantenere inalterata la qualità del prodotto.

Inoltre, il condizionamento potrà aver luogo soltanto in recipienti aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare e in impianti riservati esclusivamente al condizionamento del miele proveniente dalle imprese iscritte nei registri dell’indicazione geografica protetta, nei quali si procederà all’etichettatura e alla controetichettatura sotto la supervisione dell’organismo di controllo; tutte queste misure rispondono all’obiettivo di mantenere intatta la qualità e di garantire la tracciabilità del prodotto.

La procedura di certificazione viene svolta su lotti omogenei e si basa sulle ispezioni e sugli esami analitici ed organolettici pertinenti stabiliti dall’organismo di controllo. Alla luce delle relazioni tecniche presentate, spetta all’organismo di controllo e di certificazione decidere se approvare, respingere o tenere in sospeso il lotto di miele controllato.

Qualora venga constatata una qualsiasi alterazione che pregiudichi la qualità del miele, o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del regolamento relativo all’indicazione geografica protetta o di altra normativa pertinente per quanto concerne la produzione, la trasformazione e il condizionamento, i mieli non sono certificati dall’organismo di controllo e perdono in tal modo il diritto a fregiarsi dell’indicazione geografica protetta.

4.5.   Metodo di ottenimento Le pratiche di gestione delle arnie sono quelle volte ad ottenere le migliori qualità dei mieli protetti dall’indicazione geografica. In ogni caso, durante il periodo di raccolta del miele le arnie non vengono sottoposte ad alcun trattamento chimico e le api non ricevono alcun alimento.

Per allontanare le api dai favi vengono impiegati metodi tradizionali, di preferenza l’apiscampo o l’introduzione di aria nell’arnia, senza uso improprio del soffiatore e senza mai ricorrere a repellenti chimici.

La smielatura può avvenire per centrifugazione o per decantazione, mai per pressione.

Le operazioni di smielatura devono essere svolte con la maggior cura possibile e nelle migliori condizioni igieniche, in un locale chiuso, pulito e destinato a tale scopo. L’essiccatura mediante deumidificatore o aerazione inizia una settimana prima, fino ad ottenere un’umidità relativa inferiore al 60 %.

Le tecniche di disopercolatura dei favi non possono in alcun modo modificare i fattori di qualità del miele. I coltelli utilizzati devono essere pulitissimi, asciutti e mantenuti ad una temperatura non superiore a 40 °C.

Una volta estratto e passato per un doppio filtro, il miele viene sottoposto a un processo di decantazione. Si procede in seguito alla depurazione e quindi al magazzinaggio e al condizionamento del prodotto.

La raccolta e il trasporto del miele avvengono in condizioni igieniche adeguate, utilizzando recipienti per uso alimentare che garantiscono la qualità del prodotto ed autorizzati dal manuale di qualità e dalla normativa vigente.

Il miele viene condizionato negli impianti iscritti nel corrispondente registro dell’organismo di controllo. Il contenuto dei recipienti destinati al consumo diretto dei mieli varia in genere da 500 a 1 000 grammi.

Il recipiente deve essere chiuso ermeticamente per evitare la perdita di aromi naturali e la penetrazione di odori e di umidità ambientale che potrebbero alterare il prodotto.

4.6.   Legame

Legame storico

L’apicoltura in Galizia ha avuto la sua massima espansione prima dell’introduzione dello zucchero, poiché il miele era considerato un alimento di grande interesse per il suo potere edulcorante e le sue particolari proprietà medicinali. Il Catastro de Ensenada del 1752-1753 registra in Galizia un totale di 366 339 arnie tradizionali, chiamate anche «trobos» o «cortizos», che sono ancora visibili in varie località. Questo dato indica chiaramente l’importanza dell’apicoltura in Galizia sin dall’antichità, testimoniata anche dalla toponimia locale.

I termini «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» o «albariza» indicano una costruzione rurale a cielo aperto, di forma ovale, circolare e a volte quadrangolare, costituita da alte mura destinate a proteggere le arnie e ad impedire l’intrusione di animali (in particolare degli orsi). Tali costruzioni, riflesso di un’epoca, sono tuttora visibili e vengono talvolta ancora utilizzate in molte zone di montagna, soprattutto nelle sierre orientali di Ancares e Caurel e nella Sierra del Suido.

La prima opera sull’apicoltura pubblicata in Galizia è probabilmente il manuale di apicoltura di D. Ramón Pimentel Méndez (1893), scritto appositamente per gli apicoltori galiziani.

Nel 1880, il parroco di Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installa la prima arnia mobile e, qualche anno più tardi, costruisce la prima arnia destinata alla moltiplicazione per divisione e all’allevamento delle regine, che chiamerà arnia-vivaio. Il libro di Roma Fábrega sull’apicoltura indica che il primo spagnolo ad aver posseduto arnie mobili è il «prete delle api» galiziano, Don Benigno Ledo, fatto che testimonia la sua importanza per l’apicoltura non solo in Galizia ma in tutta la Spagna.

Il miele di Galizia è descritto nell’inventario spagnolo dei prodotti tradizionali pubblicato dal ministero spagnolo dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione nel 1996 (pagine 174 e 175). Il prodotto costituisce uno delle più importanti attrattive commerciali durante le feste autunnali.

Nel 1988, il ministero dell’agricoltura e della pesca ha realizzato uno studio sul commercio del miele in Spagna. Da questo studio emerge che il nord-ovest del paese (la Galizia) presenta un consumo di miele superiore a quello delle altre comunità spagnole e che inoltre il prezzo del miele è più elevato in questa regione che altrove. Fin dall’antichità il consumatore galiziano apprezza il miele prodotto nella nostra Comunità autonoma, il che gli ha conferito un maggior valore commerciale, fenomeno che non si ritrova nelle comunità vicine.

Legame naturale

Situata sulla punta nordoccidentale della penisola iberica, la Galizia costituisce una delle entità territoriali più antiche di Spagna, che ha conservato il suo nome praticamente immutato fin dai tempi della dominazione romana (i romani chiamavano questa regione «Gallaecia») e che possiede praticamente le stesse frontiere da oltre otto secoli. I confini amministrativi di questa regione coincidono con le frontiere geografiche che, da nord a sud e da est a ovest, l’hanno tradizionalmente mantenuta isolata da altre regioni vicine, permettendole anche di conservare la propria lingua.

Questa differenziazione geografica plasma il clima della Galizia. La presenza di estuari e di valli fluviali che portano all’interno delle terre l’influsso oceanico, conseguenza dell’orientamento sud-ovest-nord-est (fenomeno che non si ritrova in alcun altro luogo delle coste spagnole), e di montagne che limitano il passaggio di diversi fronti climatici, conferisce al clima della regione caratteristiche particolari in termini di temperatura e di precipitazioni.

Analogamente, la maggior parte del territorio galiziano è, dal punto di vista della geomorfologia, della litologia e della pedologia, diversa dalle regioni mediterranee di apicoltura tradizionale. Vi predominano i suoli acidi, che determinano la vegetazione locale e, di conseguenza, la produzione di nettare e le caratteristiche dei mieli.

Si tratta quindi di una regione naturale perfettamente distinta dal resto della penisola iberica. Tale distinzione deriva da aspetti geomorfologici, climatici, biologici e pedologici che condizionano l’esistenza di una flora adeguata alle condizioni naturali imposte dall’insieme di questi fattori.

Il territorio galiziano è abbastanza omogeneo per quanto riguarda le piante che secernono nettare destinato alla produzione di miele. Le principali differenze che caratterizzano la produzione di miele in Galizia sono dovute alla maggiore percentuale con cui sono presenti le principali piante che rivestono interesse dal punto di vista della produzione di miele. Cinque taxa principali contribuiscono all’elaborazione della maggior parte dei mieli prodotti in Galizia: Castanea sativa, Rubus, t. Cytisus, Erica ed Eucalyptus. La zona litorale è caratterizzata dalla massiccia presenza di eucalipto. Nelle zone dell’interno, la produzione di miele è condizionata dall’abbondanza di tre tipi di elementi vegetali: Castanea sativa, Erica e Rubus.

In definitiva, la situazione geografica della Galizia e le sue peculiarità danno origine a mieli dalle caratteristiche proprie che, pertanto, si differenziano dai mieli prodotti in altri territori.

Uno dei metodi analitici più utili per stabilire la particolarità geografica dei mieli consiste nell’analisi pollinica. Alla luce di tale analisi, le caratteristiche precipue dei mieli galiziani, rispetto ai mieli di altre origini, poggiano su:

la presenza di combinazioni polliniche tipiche ed esclusive che caratterizzano questi mieli e li contraddistinguono anche da quelli prodotti nelle regioni vicine; tali combinazioni sono indicate nell’allegato 1,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore all’1 %) di pollini di labiacee ma anche di Lavandula, Rosmarinus, Thymus, Mentha, ecc.,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore allo 0,1 %) di pollini di Helianthus annuus, Citrus od Olea europaea,

la mancanza o la scarsa presenza (inferiore all’1 %) di pollini di Cistus ladanifer,

la mancanza di Hedysarum coronarium, Hypecoum procumbens e Diplotaxis erucoides.

In definitiva, il miele di Galizia presenta numerose caratteristiche specifiche che si possono attribuire all’ambiente naturale. Per precisare ulteriormente tali specificità rimandiamo ai paragrafi corrispondenti del disciplinare ed agli allegati che lo accompagnano.

4.7.   Organismo di controllo

Nome

:

Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Miel de Galicia»

Indirizzo

:

Pazo de Quián s/n, Sergude, E-15881 Boqueixón, A Coruña

Tel.

:

(34) 981 511913

Fax

:

(34) 981 511913

Posta elettronica

:

info@mieldegalicia.org

L’organismo di controllo soddisfa alle condizioni definite nella norma EN 45011, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

4.8.   Etichettatura: I mieli commercializzati con la menzione dell’indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» dovranno recare, dopo la certificazione, l’etichetta corrispondente alla marca propria di ciascun condizionatore, utilizzata unicamente per i mieli protetti, nonché una controetichetta con codice alfanumerico a numerazione progressiva, autorizzata e rilasciata dall’organismo di controllo, che riporti il logotipo ufficiale dell’indicazione geografica. Sull’etichetta e controetichetta dovrà figurare obbligatoriamente la menzione dell’indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia».


24.7.2007   

IT

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L 192/19


REGOLAMENTO (CE) N. 869/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 31 dicembre 2006, le importazioni nella Comunità di bovini vivi nell'ambito di contingenti tariffari aperti su base pluriennale con la Bulgaria o con la Romania dal regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio (2), erano soggetti all'assegnazione di diritti di importazione gestiti mediante titoli di importazione. Dal 1o gennaio 2007, detti titoli di importazione non potevano essere più utilizzati per gli scambi in questione.

(2)

Alcuni diritti di importazione concessi nel luglio 2006 e normalmente validi fino al 30 giugno 2007 sono stati utilizzati solo in parte o non sono stati utilizzati affatto. Il mancato rispetto degli impegni previsti con riguardo ai suddetti titoli di importazione dovrebbe comportare l'incameramento della cauzione. Dato che a seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania detti impegni non possono essere più soddisfatti, è necessario adottare, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura che preveda lo svincolo delle cauzioni relative ai diritti di importazione concessi nell'ambito di tali contingenti tariffari.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2005 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1241/2005 sono svincolate alle seguenti condizioni:

a)

il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente:

i)

di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005; o

ii)

di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005;

b)

al 1o gennaio 2007 i diritti di importazione erano stati utilizzati solo in parte o non erano stati utilizzati affatto.

2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(2)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.


24.7.2007   

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L 192/20


REGOLAMENTO (CE) N. 870/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2007

relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie), per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di tale stock nonché la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti da detto stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

N.

20

Stato membro

Germania

Stock

COD/3DX32.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Mar Baltico — sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)

Data

4.7.2007


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/22


REGOLAMENTO (CE) N. 871/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2007

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2007 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (3), riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2007, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.H e I.I, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/2006 (GU L 387 del 29.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I.A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

09.4599

99,101802 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

100 %

09.4595

2,820349 %

09.4596

100 %


ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4026

09.4027


ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4101


ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4151


ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155


ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4179

100 %


ALLEGATO I.I

Prodotti originari della Islandia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4205

33,333333 %

09.4206

100 %


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

recante nomina di un membro spagnolo del Comitato economico e sociale europeo

(2007/518/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la candidatura presentata dal governo spagnolo,

previa consultazione della Commissione,

considerando che un seggio di membro spagnolo del Comitato economico e sociale è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pedro BARATO TRIGUERO,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Pedro Raúl NARRO SÁNCHEZ è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Pedro BARATO TRIGUERO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2007

recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

(2007/519/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando quanto segue:

(1)

Gli attuali meccanismi della procedura di consultazione non prevedono alcuna possibilità di tenere adeguatamente conto della particolare posizione giuridica dei familiari dei cittadini dell’Unione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2), gli Stati membri sono di norma tenuti a fornire una motivazione allorché respingono una domanda di visto presentata da persone che rientrano nell’ambito d’applicazione di detta direttiva.

(3)

Al fine di tener conto in maniera adeguata di tale posizione privilegiata, che implica un’appropriata motivazione in caso di rifiuto, occorre che anche le autorità consultate siano a conoscenza della posizione privilegiata.

(4)

Spetta all’autorità che effettua la consultazione stabilire che effettivamente sussiste tale posizione privilegiata e informare al riguardo l’autorità consultata. A questo scopo è opportuno inserire nei formulari di domanda (formulario A, formulario C e formulario F) un nuovo campo dati facoltativo.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).

(7)

Per la Svizzera la presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Con federazione svizzera riguardante l’associazione di tale Stato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE (5) del Consiglio e della decisione 2004/860/CE del Consiglio (6) relative alla firma — rispettivamente a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea — di tale accordo nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003.

(11)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come segue:

1)

nelle tabelle figuranti rispettivamente nelle sezioni 2.1.4, 2.1.6 e 2.1.7 dopo la rubrica n. 32 è aggiunto il numero seguente:

No

Heading

M/O (9)

Format

Examples/Comments

«033

Privileged member of a Union citizen’s family

O (*3)

code (1)

1 (see 2.2.6)

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;

2)

nelle spiegazioni che seguono la tabella figurante nella sezione 2.1.4 è aggiunto quanto segue:

«Heading No 033: Privileged member of a Union citizen’s family format: code (1)

It can be indicated here whether the visa applicant is a privileged member of a Union citizen’s family, under Directive 2004/38/EC (to be ascertained by the consulting authority).

For the code to be used, see section 2.2.6»;

3)

dopo la sezione 2.2.5 è inserita la sezione seguente:

«2.2.6.

Privileged member of a Union citizen’s family (Heading 33)

0.

not a privileged member of a Union citizen’s family

1.

privileged member of a Union citizen’s family.

See footnote to field 033 (technical specifications 2.1.4)».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(7)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(8)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(9)  M: Mandatory heading; O: Optional heading.

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/28


AZIONE COMUNE 2007/520/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1) che giunge a scadenza il 1o settembre 2007.

(2)

Il 29 giugno 2007 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per un altro periodo fino al 30 novembre 2007.

(3)

L'EUPT Kosovo dovrebbe poter reclutare e formare personale in pianta stabile, in quanto necessario ad una eventuale futura operazione di gestione delle crisi nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) prima dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) di una nuova risoluzione che sostituisce la risoluzione 1244 dell'UNSC.

(4)

L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere modificata e prorogata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/304/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, punto 5), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Assumere e formare personale, in quanto necessario prima dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di una nuova risoluzione che sostituisca l'UNSCR 1244, che costituirà il nucleo della possibile futura operazione PESD di gestione delle crisi, in previsione di un rapido schieramento.»;

2)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 30 settembre 2007 il Consiglio valuta se il mandato dell'EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 30 novembre 2007, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo.»;

3)

all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 30 novembre 2007.»

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'azione comune 2006/304/PESC, quale aumentato dall'articolo 2 dell'azione comune 2007/334/PESC, copre la relativa spesa per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2007.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata e prorogata dall'azione comune 2007/334/PESC (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 29).


24.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/30


DECISIONE 2007/521/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che attua la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/293/PESC del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dal tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.

(2)

A seguito del trasferimento di Vlastimir DJORDJEVIC nelle strutture di detenzione dell'ICTY, talune persone di cui all'articolo 2 della posizione comune collegate con il sig. Djordjevic dovrebbero essere cancellate dall'elenco.

(3)

Inoltre, si dovrebbe includere nell'elenco un nome supplementare in conformità dell'articolo 1 della posizione comune e si dovrebbero aggiungere ulteriori informazioni sull'identità.

(4)

L'elenco contenuto nell'allegato della posizione comune 2004/293/CFSP dovrebbe essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2007/423/PESC del Consiglio (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 23).


ALLEGATO

1.

BILBIJA, Milorad

Figlio di: Svetko BILBIJA

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia-Erzegovina

Passaporto No: 3715730

Carta d'identità n.: 03GCD9986

Numero d'identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi:

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

2.

BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina.

Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d'identità n.: 03ETA0150

Numero d'identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale, Bosnia-Erzegovina

3.

ECIM (EĆIM), Ljuban

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina.

Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka (annullato)

Carta d'identità n.: 03GCE3530

Numero d'identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

4.

HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Figlia di: Branko e Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 18 giugno 1962, comune di Vinkovci, Croazia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 1806962308218 (JMBG), carta d'identità n. 569934/03

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: sorella di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

5.

HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Figlia di: Goran e Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 25 febbraio 1983, Vukovar, Croazia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlia di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.

HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Figlio di: Goran e Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 8 ottobre 1987, Vukovar, Croazia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlio di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7.

HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Figlia di: Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Data e luogo di nascita: 9 giugno 1957, Vinkovci, Croazia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Aranj Janosa n. 9, Novi Sad, Serbia

Rapporto con PIFWC: moglie di Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.

JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Figlio di: Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363551

Carta d'identità n.: 03DYA0852

Numero d'identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi:

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia-Erzegovina

9.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0036395 (scaduto il 12.10.1998)

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo:

10.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Figlia di: Vojo e Anka

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

11.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Figlio di: Vuko e Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 31 luglio 1951, comune di Savnik, Montenegro

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo: Dubrovacka n. 14, Belgrado, Serbia, e Janka Vukotica n. 24, Rastoci, comune di Niksic, Montenegro

Rapporto con PIFWC: fratello di Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.

KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Figlia di: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) e Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ)

Data e luogo di nascita: 22 maggio 1967, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 2205967175003 (JMBG); carta d'identità n. 04DYB0041

Pseudonimi: Seki

Indirizzo: Dobroslava Jevdjevica n. 9, Pale, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: figlia di Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

13.

KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Figlio di: Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4191306

Carta d'identità n.: 04GCH5156

Numero d'identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi:

Indirizzo:

14.

KIJAC, Dragan

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

15.

KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Figlio di: Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo (scadenza: 2007)

Carta d'identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7.7.2003 a Sarajevo

Numero d'identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale, o Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia-Erzegovina

16.

KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Figlio di: Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro, e Pale, Bosnia-Erzegovina

17.

KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Figlio di: Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 03GFB1318

Numero d'identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

18.

LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Legija [identità falsificata come IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]

Indirizzo: in carcere (carcere distrettuale di Belgrado, Bacvanska 14, Belgrado)

19.

MALIS (MALIŠ), Milomir

Figlio di: Dejan Malis (Mališ)

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia-Erzegovina

20.

MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (annullato)

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: in carcere

21.

MARIC (MARIĆ), Milorad

Figlio di: Vinko Maric (Marić)

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4587936

Carta d'identità n.: 04GKB5268

Numero d'identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

22.

MICEVIC (MIĆEVIĆ), Jelenko

Figlio di: Luka e Desanka [cognome da nubile: Simic (Simić)]

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4166874

Carta d'identità n.: 03BIA3452

Numero d'identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia

23.

MLADIC (MLADIĆ), Biljana [cognome da nubile: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)]

Figlia di: Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) e Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)

Data e luogo di nascita: 30 maggio 1972, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 3005972455086 (JMBG)

Pseudonimi:

Indirizzo: iscritta a Blagoja Parovica 117a, Belgrado, ma risiede in Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: nuora di Ratko MLADIC (MLADIĆ)

24.

MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka [cognome da nubile: JEGDIC (JEGDIĆ)]

Figlia di: Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Data e luogo di nascita: 20 luglio 1947, Okrugljaca, comune di Virovitica, Croazia

Carta d'identità n.: 2007947455100 (JMBG)

Carta d'identità individuale n.: T77619 rilasciata il 31 maggio 1992 da SUP, Belgrado

Indirizzo: Blagoja Parovica 117a, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: moglie di Ratko MLADIC (MLADIĆ)

25.

MLADIC (MLADIĆ), Darko

Figlio di: Ratko e Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Data e luogo di nascita: 19 agosto 1969, Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Passaporto n.: passaporto SCG # 003220335, rilasciato il 26 febbraio 2002

Carta d'identità n.: 1908969450106 (JMBG); carta d'identità individuale B112059, rilasciata l'8 aprile 1994 da SUP, Belgrado.

Pseudonimi:

Indirizzo: Vidikovacki venac 83, Belgrado, Serbia

Rapporto con PIFWC: figlio di Ratko MLADIC (MLADIĆ)

26.

NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Figlio di: Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3944452

Carta d'identità n.: 04GFE3783

Numero d'identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi:

Indirizzo:

27.

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Figlio di: Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale n.:

Pseudonimi:

Indirizzo:

28.

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Figlio di: Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 04BSF6085

Numero d'identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi:

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

29.

PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Figlio di: Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4588517

Carta d'identità n.: 03GKA9274

Numero d'identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia-Erzegovina

30.

POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Figlio di: Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 04FAA3580

Numero d'identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi:

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia-Erzegovina

31.

PUHALO, Branislav

Figlio di: Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi:

Indirizzo:

32.

RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Figlio di: Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)

Carta d'identità n.: 03GJA2918

Numero d'identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi:

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia-Erzegovina

33.

RATIC (RATIĆ), Branko

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, Mihaljevci Slavonska Pozega, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka

Carta d'identità n.: 03GCA8959

Numero d'identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

34.

ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Serbia

Passaporto n.: passaporto valido n. 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007. Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003

Carta d'identità n.: 04EFA1053

Numero d'identificazione personale: 1505952103022

Pseudonimi:

Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

35.

SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 4363471 rilasciato a Istocno Sarajevo, scade l'8 ottobre 2008

Carta d'identità n.: 04PEA4585

Numero d'identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi:

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

36.

SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Figlio di: Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: 3681597

Carta d'identità n.: 04GDB9950

Numero d'identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi:

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia-Erzegovina

37.

VRACAR (VRAČAR), Milenko

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto valido n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004), e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Carta d'identità n.: 03GCE6934

Numero d'identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi:

Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

38.

ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Figlio di: Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

39.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), DIVNA [cognome da nubile: STOISAVLJEVIC (STOISAVLJEVIĆ)]

Figlia di: Dobrisav e Zorka STOISAVLJEVIC (STOISAVLJEVIĆ)

Data e luogo di nascita: 15 novembre 1956, Maslovare, comune di Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 0256552, rilasciato il 26 aprile 1999

Carta d'identità n.: 04GCM2618, rilasciata il 5 novembre 2004, e patente n. 05GCF8710, rilasciata il 3 gennaio 2005

Pseudonimi:

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: moglie di Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

40.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Mladen

Figlio di: Stojan e Divna ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Data e luogo di nascita: 21 luglio 1980, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 4009608, rilasciato il 7 febbraio 2003

Carta d'identità n.: 04GCG6605, patente n. 04GCC6937, rilasciata l'8 marzo 2004

Pseudonimi:

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: figlio di Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

41.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Pavle

Figlio di: Stojan e Divna ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Data e luogo di nascita: 18 luglio 1984, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 5049445, rilasciato il 26 aprile 2006

Carta d'identità n.: 03GCB5148, rilasciata il 10 giugno 2003, patente n. 04GCF5074, rilasciata il 30 novembre 2004

Pseudonimi:

Indirizzo: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: figlio di Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

42.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Slobodan

Figlio di: Stanko e Cvijeta ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Data e luogo di nascita: 17 novembre 1957, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Passaporto n.: passaporto della Bosnia-Erzegovina 0023955, rilasciato il 24 agosto 1998

Carta d'identità n.: 04GCL4072, patente n. 04GCE8351, rilasciata il 18 settembre 2004

Pseudonimi: Bebac

Indirizzo: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

Rapporto con PIFWC: cugino di Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)