ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 386

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49° anno
29 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1890/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

12

 

*

Regolamento (CE) n 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

17

Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

18

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che approva l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999

28

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

44

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

45

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

46

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante la revisione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

50

 

*

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato ( 1 )

55

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato

57

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

89

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (2) istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) che copre l’assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 (3) istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell’UE. Il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4), istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCI). Il regolamento (CE) n. 1889/2006 (4) che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI). Il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 istituisce uno strumento finanziario di stabilità (IfS) (5) per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e altre autorità pubbliche.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, «l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

(3)

La promozione, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (6). Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani (7).

(4)

Questo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del consenso europeo sullo sviluppo, adottato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea il 20 dicembre 2005 (8). Il consenso europeo sullo sviluppo sottolinea che Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM).

(5)

Dato che il consenso europeo sullo sviluppo ha riaffermato che la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne costituiscono un diritto umano fondamentale nonché una questione di giustizia sociale oltre a essere strumentale per il conseguimento di tutti gli OSM, il Programma di azione del Cairo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, il presente regolamento contiene una forte componente di genere;

(6)

Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune, quale enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e plasmato dagli orientamenti dell'UE, e mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(7)

Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti dell’uomo, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU), e i relativi strumenti regionali in materia di diritti umani.

(8)

Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani. Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani.

(9)

A differenza dei diritti umani, che sono intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni, in particolare i parlamenti democratici nazionali, deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato ma senza diminuire l'impegno della comunità internazionale.

(10)

Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9) e del regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità. diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonchè. a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (10) che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), vi è la necessità di specifiche risorse finanziarie e di uno strumento finanziario specifico capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità e rafforzando gli strumenti comunitari connessi agli aiuti esterni, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (11), e gli aiuti umanitari.

(11)

L’assistenza comunitaria nell’ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.

(12)

Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP, dello Strumento di cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile, vale a dire tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e attivi nel campo dei diritti umani e della promozione della democrazia.

(13)

Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e addizionale specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, ivi inclusi i diritti dei migranti, di coloro che richiedono asilo e dei profughi interni, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali il sostegno alle missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

(14)

Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia sulla base del presente regolamento dovrebbero avvenire con il coinvolgimento dei parlamenti democratici e della loro capacità di sostenere e promuovere i processi di riforma democratica. I parlamenti nazionali devono pertanto essere ritenuti idonei a ricevere finanziamenti a norma del presente regolamento quando ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissi, a meno che le misure proposte possano essere finanziate da uno strumento comunitario di assistenza esterna.

(15)

Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 21 gennaio 2001 («Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance») sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell’assistenza esterna dell’UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto e la loro coerenza, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare un più stretto coordinamento con altri donatori. La politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche perseguite dagli Stati membri.

(16)

In virtù della rilevanza e della portata dell’assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

(17)

Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto.

(18)

Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve pertanto avere la possibilità di adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna.

(19)

La Comunità dovrebbe anche essere in grado di reagire in modo flessibile e tempestivo nei confronti delle esigenze specifiche dei difensori dei diritti dell'uomo mediante misure ad hoc non subordinate a inviti a presentare proposte. Inoltre, l'eleggibilità degli organismi senza personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è anche possibile alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

(20)

Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria per il periodo 2007/2013 che costituisce l'importo principale di riferimento per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (12).

(21)

è opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell’UE oltre la scadenza, alla fine del 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (13), che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro.

(22)

Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea contribuiscono in modo significativo e determinante al processo democratico nei paesi terzi (14). Tuttavia, la promozione della democrazia è un aspetto che supera di gran lunga il solo processo elettorale. La spesa per le missioni di osservazione elettorale dell'UE non dovrebbe pertanto assorbire una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile a norma del presente regolamento.

(23)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(24)

Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Conformemente all’articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell’ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, coerente con la politica estera complessiva dell'Unione europea, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2.   L’assistenza in esame mira in particolare:

a)

ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla loro osservanza, come proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, promuovendo e consolidando la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, a fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti dell'uomo e alle vittime di repressioni e maltrattamenti e a rafforzare la società civile attiva nel settore dei diritti dell'uomo e della promozione della democrazia;

b)

a sostenere e rafforzare il contesto internazionale e regionale per la protezione, la promozione e il monitoraggio dei diritti umani, promuovere la democrazia e lo stato di diritto e rafforzare il ruolo attivo della società civile in questi contesti;

c)

promuovere la fiducia nei processi elettorali e poteziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e mediante il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in questi processi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Conformemente agli articoli 1 e 3, l’assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:

a)

promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro con le seguenti iniziative:

i)

promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, l'indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all'informazione e adottando misure per lottare contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;

ii)

rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia;

iii)

promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;

iv)

sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;

v)

promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;

vi)

promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;

vii)

sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democratizzazione;

b)

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i)

l’abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii)

il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii)

la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

iv)

i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;

v)

i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

vi)

i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati bambini;

vii)

i diritti dei disabili;

viii)

la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;

ix)

l'istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia e il settore coperto dal paragrafo 1, lettera a), vi bis);

x)

il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e per le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii);

c)

Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:

i)

fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;

ii)

favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;

iii)

caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;

d)

La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico:

i)

organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;

ii)

mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;

iii)

contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;

iv)

sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.

2.   Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l’emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità.

3.   Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.

Articolo 3

Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria

1.   L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell’Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell’ambito dei relativi strumenti comunitari di l’assistenza esterna e l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro. L’assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l’azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna.

2.   La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti.

3.   Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti, anche con altri donatori, durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo.

4.   La Commissione informa ed intrattiene uno scambio regolare di opinioni con il Parlamento europeo.

5.   La Commissione effettua un regolare scambio di informazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi.

TITOLO II

ATTUAZIONE

Articolo 4

Contesto generale

L’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento trova attuazione tramite le seguenti misure:

a)

documenti di strategia e relative revisioni, laddove necessarie;

b)

programmi di azione annuali;

c)

provvedimenti speciali;

d)

misure ad hoc.

Articolo 5

Documenti di strategia e relative revisioni

1.   I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con il fine, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.

2.   I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta.

3.   I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc.

4.   Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile.

Articolo 6

Programmi di azione annuali

1.   In deroga al disposto di cui all’articolo 7, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all’articolo 5.

2.   I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’assistenza comunitaria nel passato. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo.

3.   I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20 %; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

4.   Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso.

Articolo 7

Provvedimenti speciali

1.   In deroga all’articolo 5, a fronte di necessità impreviste e debitamente giustificate o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.

2.   I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e il calendario orientativo per la loro attuazione. Essi comprendono una definizione del tipo di indicatori di rendimento che dovrà essere controllato in fase di attuazione dei provvedimenti speciali.

3.   I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

4.   Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri e entro dieci giorni dall’adozione della decisione.

Articolo 8

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, segnatamente le misure di formazione ed istruzione per i partner della società civile, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti.

2.   Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all’articolo 5, conformemente all’articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Misure ad hoc

1.   Fatto salvo l’articolo 5, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.

2.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.

Articolo 10

Ammissibilità

1.   Fatto salvo l’articolo 14, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7 e 9:

a)

organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

b)

enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

c)

organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;

d)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

e)

persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2.   Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.

Articolo 11

Procedure di gestione

1.   Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16); le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.   In caso di cofinanziamento e in altri casi debitamente giustificati, conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 12

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2.   I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo;

b)

convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54;

c)

contratti di appalto;

d)

contratti di lavoro.

Articolo 13

Tipi di finanziamenti

1.   I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti:

a)

progetti e programmi;

b)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

c)

piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), onde finanziare le misure d'urgenza necessarie previste dall'articolo 9, paragrafo 1;

d)

sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo;

e)

finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;

f)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali nonché altri attori non statali.

g)

risorse umane e materiali per un’attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea;

h)

appalti pubblici quali definiti all’articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002.

2.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti:

a)

gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;

b)

altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;

c)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

d)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali.

3.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

4.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5.   In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6.   L'aiuto della Comunità non deve essere utilizzato per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi beneficiari.

Articolo 14

Norme di partecipazione e norme di origine

1.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all’adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all’elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/DAC), in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dall’OCSE/DAC, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo, e ne informa il Consiglio.

2.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L’accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato.

L’accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

3.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali.

4.   Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere.

5.   Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti.

6.   Qualora le misure finanziate nell’ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell’ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall’ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi.

7.   Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

8.   Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un’organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall’organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

9.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di «origine» emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

10.   In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

11.   Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento.

12.   Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall’attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (17), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18) e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (19).

2.   Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996.

Articolo 16

Valutazione

1.   La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia, la coerenza e la compatibilità, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

3.   La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell’assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre incoraggiate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni di cui al suo articolo 8. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 30 giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Relazione annuale

1.   La Commissione vaglia i progressi realizzati nell’attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull’attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull’attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell’UE sui diritti umani.

2.   La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. Essa valuta i risultati degli aiuti, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 104 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 20

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente il presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

(7)  Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(8)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(9)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(10)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(11)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(12)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(13)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(14)  Comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e osservazione delle elezioni da parte dell'UE.

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/5127CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(16)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(17)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(18)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(19)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 (2) del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

(2)

Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.

(3)

In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.

(4)

Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

2 000 000 EUR per la Bulgaria,

2 000 000 EUR per la Romania.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

(2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un’unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

(2)

A seguito dei preparativi avviati e condotti dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell’Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (di seguito denominato «atto di Ginevra»).

(3)

Il Consiglio, tramite la decisione 954, ha approvato l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (2) e ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMPI a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità all’atto di Ginevra. Il presente regolamento contiene tali misure.

(4)

È opportuno incorporare le misure appropriate nel regolamento (CE) n. 6/2002 tramite l’inserimento di un nuovo titolo relativo alla «Registrazione internazionale dei disegni e modelli».

(5)

Le norme e le procedure correlate alle registrazioni internazionali di disegni e modelli che designano la Comunità dovrebbero, in linea di principio, essere identiche alle norme e alle procedure applicabili alle domande relative ai disegni e modelli comunitari. In base a tale principio una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere sottoposta ad un esame degli impedimenti alla registrazione prima di essere operativa al pari di un disegno o modello comunitario registrato. Analogamente, una registrazione internazionale che ha la stessa validità di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme in materia di invalidazione applicabili a un disegno o modello comunitario registrato.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 6/2002.

(7)

L’adesione della Comunità all’atto di Ginevra creerà una nuova fonte di introiti per l’Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (3), dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all’articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell’atto di Ginevra di cui all’articolo 106 ter del regolamento (CE) n. 6/2002 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell’atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:

1)

l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

i)

un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

ii)

un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

iii)

la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato “l'atto di Ginevra”, che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;»

2)

dopo il titolo XI è inserito il titolo seguente:

«TITOLO XI bis

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 106 bis

Applicazione delle disposizioni

1.   Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adottati in virtù dell’articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel registro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito “registrazione internazionale” e “l’Ufficio internazionale”) che designano la Comunità in virtù dell’atto di Ginevra.

2.   Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale riguardante una registrazione internazionale che designa la Comunità produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari dell'Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell’Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.

Sezione 2

Registrazioni internazionali che designano la comunità

Articolo 106 ter

Procedura di deposito della domanda internazionale

Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.

Articolo 106 quater

Tasse di designazione

Le tasse di designazione prescritte, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di designazione individuali.

Articolo 106 quinquies

Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1.   Una registrazione internazionale che designa la Comunità produce, dalla data della registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello comunitario registrato.

2.   Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la Comunità produce, a partire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o modello comunitario registrato.

3.   L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni internazionali di cui al paragrafo 2, conformemente alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 106 sexies

Rifiuto

1.   L’Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l'Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 3, lettera a) o che il disegno o modello contrasta con l'ordine pubblico o i comuni principi di moralità.

La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.

2.   Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non sono rifiutati prima che al titolare sia stata concessa l’opportunità di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.

3.   Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d'attuazione.

Articolo 106 septies

Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

1.   Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione.

2.   Se l’Ufficio è al corrente dell'invalidazione, la notifica all’Ufficio internazionale.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui l’atto di Ginevra entra in vigore per quanto riguarda la Comunità europea.

La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

(2)  Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/953/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, in seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 Marzo 2006

Per il Consiglio

Il Presidente

M. GORBACH


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

dall'altra,

(in seguito denominate «le Parti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio al mercato delle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei del Regno del Marocco, né di negoziare emendamenti bilaterali delle disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dal Regno del Marocco nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno del Marocco rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;

e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   Il Regno del Marocco può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione;

o

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Il Regno del Marocco esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte del Regno del Marocco, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

5.   Una volta ricevuta la designazione da parte del Regno del Marocco, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco e sia in possesso di una licenza di esercizio o qualsiasi altro documento equivalente valido ai sensi della legislazione marocchina;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dal Regno del Marocco;

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini, ovvero a Stati membri e/o a cittadini di tali Stati e sia da questi effettivamente e costantemente controllato, tranne nel caso in cui l'accordo applicabile di cui all'allegato I contenga disposizioni più favorevoli in materia.

6.   Lo Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato dal Regno del Marocco qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco o non possieda una licenza di esercizio o qualsiasi altro documento equivalente valido ai sensi della legislazione marocchina;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato e mantenuto dal Regno del Marocco;

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini ovvero a Stati membri e/o a cittadini di tali Stati o non sia da questi effettivamente controllato, tranne nel caso in cui l'accordo applicabile di cui all'allegato I contenga disposizioni più favorevoli in materia.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti al Regno del Marocco ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e il Regno del Marocco si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno del Marocco che operano un collegamento tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal Regno del Marocco in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

3.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all'interno del Marocco, sono soggetti alla legislazione marocchina.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il Regno del Marocco che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 23 marzo nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

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Image 2

Image 3

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 20 gennaio 1958 (in seguito denominato «accordo Marocco - Belgio»);

integrato dallo scambio di note del 20 gennaio 1958;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Rabat l'11 giugno 2002.

Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat l'8 maggio 1961 e in merito al quale la Repubblica ceca ha depositato una dichiarazione di successione (in seguito denominato «accordo Marocco – Repubblica ceca»);

Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977 (in seguito denominato «accordo Marocco - Danimarca»);

integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.

Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 12 ottobre 1961 (in seguito denominato «accordo Marocco - Germania»);

modificato dal memorandum d'intesa concluso a Bonn il 12 dicembre 1991;

modificato dallo scambio di note del 9 aprile 1997 e del 16 febbraio 1998;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Rabat il 15 luglio 1998.

Accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso ad Atene il 6 ottobre 1998 (in seguito denominato «accordo Marocco - Grecia»);

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso ad Atene il 6 ottobre 1998.

Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Madrid il 7 luglio 1970 (in seguito denominato «accordo Marocco - Spagna»);

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 12 agosto 2003 e del 25 agosto 2003.

Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 25 ottobre 1957 (in seguito denominato «accordo Marocco - Francia»);

Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 (in seguito denominato «accordo Marocco - Italia»);

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Roma il 13 luglio 2000;

modificato da ultimo dallo scambio di note del 17 ottobre 2001 e del 3 gennaio 2002.

Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Varsavia il 19 maggio 1999 (in seguito denominato «accordo Marocco - Lettonia»);

Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Bonn il 5 luglio 1961 (in seguito denominato «accordo Marocco - Lussemburgo»);

Accordo fra la Repubblica popolare ungherese e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 21 marzo 1967 (in seguito denominato «accordo Marocco - Ungheria»);

Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 26 maggio 1983 (in seguito denominato «accordo Marocco - Malta»);

Accordo fra il governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 20 maggio 1959 (in seguito denominato «accordo Marocco – Paesi Bassi»);

Accordo fra il governo federale austriaco e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 27 febbraio 2002 (in seguito denominato «accordo Marocco - Austria»);

Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 29 novembre 1969 (in seguito denominato «accordo Marocco - Polonia»);

Accordo fra la Repubblica portoghese e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 3 aprile 1958 (in seguito denominato «accordo Marocco - Portogallo»);

integrato dal verbale fatto a Lisbona il 19 dicembre 1975;

integrato da ultimo dal verbale fatto a Lisbona il 17 novembre 2003.

Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977 (in seguito denominato «accordo Marocco - Svezia»);

integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei, concluso a Londra il 22 ottobre 1965 (in seguito denominato «accordo Marocco – Regno Unito»);

modificato dallo scambio di note del 10 e 14 ottobre 1968;

modificato dal verbale fatto a Londra il 14 marzo 1997;

modificato dal verbale fatto a Rabat il 17 ottobre 1997.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno del Marocco in materia di servizi aerei allegato, sotto forma di allegato 1, al memorandum d'intesa concluso all'Aia il 20 giugno 2001 (in seguito denominato «accordo siglato Marocco – Paesi Bassi»).

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 18 dell'accordo Marocco – Belgio;

articolo 13 dell'accordo Marocco – Repubblica ceca;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Danimarca;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Germania;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Grecia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Spagna;

articolo 12 dell'accordo Marocco – Francia;

articolo 14 dell'accordo Marocco – Italia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Lettonia;

articolo 14 dell'accordo Marocco – Lussemburgo;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Ungheria;

articolo 16 dell'accordo Marocco – Malta;

articolo 17 dell'accordo Marocco – Paesi Bassi;

articolo 3 dell'accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Austria;

articolo 7 dell'accordo Marocco – Polonia;

articolo 13 dell'accordo Marocco – Portogallo;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Svezia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 5 dell'accordo Marocco – Belgio;

articolo 7 dell'accordo Marocco – Repubblica ceca;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Danimarca;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Germania;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Grecia;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Spagna;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Francia;

articolo 7 dell'accordo Marocco – Italia;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Lettonia;

articolo 7 dell'accordo Marocco – Lussemburgo;

articolo 8 dell'accordo Marocco – Ungheria;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Malta;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Paesi Bassi;

articolo 4 dell'accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Austria;

articolo 8 dell'accordo Marocco – Polonia;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Portogallo;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Svezia;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 9bis dell'accordo Marocco – Germania;

articolo 7 dell'accordo Marocco – Grecia;

articolo 5 bis dell'accordo Marocco – Italia;

articolo 5 dell'accordo Marocco – Lussemburgo;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Ungheria;

articolo 17 dell'accordo siglato Marocco – Paesi Bassi.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell'accordo Marocco – Belgio;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Repubblica ceca;

articolo 6 dell'accordo Marocco - Danimarca;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Germania;

articolo 10 dell'accordo Marocco – Grecia;

articolo 5 dell'accordo Marocco – Spagna;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Francia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Italia;

articolo 14 dell'accordo Marocco – Lettonia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Lussemburgo;

articolo 4 dell'accordo Marocco – Ungheria;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Malta;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Paesi Bassi;

articolo 10 dell'accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Austria;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Polonia;

articolo 3 dell'accordo Marocco – Portogallo;

articolo 6 dell'accordo Marocco – Svezia;

articolo 5 dell'accordo Marocco – Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 19 dell'accordo Marocco - Belgio;

articolo 19 dell'accordo Marocco – Repubblica ceca;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Danimarca;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Germania;

articolo 13 dell'accordo Marocco – Grecia;

articolo 11 dell'accordo Marocco – Spagna;

articolo 17 dell'accordo Marocco – Francia;

articolo 20 dell'accordo Marocco – Italia;

articolo 10 dell'accordo Marocco - Lettonia;

articolo 20 dell'accordo Marocco – Lussemburgo;

articolo 17 dell'accordo Marocco – Ungheria;

articolo 19 dell'accordo Marocco – Malta;

articolo 18 dell'accordo Marocco – Paesi Bassi;

articolo 6 dell'accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

articolo 13 dell'accordo Marocco – Austria;

articolo 19 dell'accordo Marocco – Polonia;

articolo 18 dell'accordo Marocco – Portogallo;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Svezia;

articolo 9 dell'accordo Marocco – Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che approva l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999

(2006/954/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), basato sull'articolo 308 del trattato, è diretto a creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle esistenti in un mercato nazionale. Per creare un mercato di questo tipo e renderlo sempre più un mercato unico, tale regolamento ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un'unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

(2)

A seguito dei preparativi avviati e condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell'Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (in seguito denominato l«atto di Ginevra»).

(3)

L'atto di Ginevra è stato adottato al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema di deposito internazionale dei disegni e modelli industriali previsto dall'atto di Londra, adottato il 2 giugno 1934, e dall'atto dell'Aia, adottato il 28 novembre 1960.

(4)

Gli obiettivi dell'atto di Ginevra sono quelli di estendere il sistema dell'Aia di registrazione internazionale a nuovi membri e renderlo più allettante per i richiedenti. Rispetto all'atto di Londra e all'atto dell'Aia, una delle innovazioni principali è che possono divenire parti dell'atto di Ginevra le organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio autorizzato ad accordare protezione a disegni e modelli con effetto sul territorio dell'organizzazione interessata.

(5)

La possibilità per un'organizzazione intergovernativa che ha un ufficio regionale per la registrazione dei disegni e modelli di diventare parte contraente dell'atto di Ginevra è stata introdotta per consentire, in particolare, alla Comunità di aderire a tale atto e, conseguentemente, all'Unione dell'Aia.

(6)

L'atto di Ginevra è entrato in vigore il 23 dicembre 2003 ed è diventato operativo il 1o aprile 2004. A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha avviato l'ammissione delle domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, essendo la prima data di deposito assegnata il 1o aprile 2003.

(7)

Il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall'atto di Ginevra sono complementari. Quello comunitario è un sistema regionale completo ed unificato di registrazione dei disegni e modelli che riguarda l'intero territorio della Comunità. L'accordo dell'Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio delle parti contraenti designate.

(8)

La creazione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra consentirebbe ai disegnatori di ottenere, attraverso un'unica domanda internazionale, la protezione dei loro disegni e modelli tanto nella Comunità, secondo il sistema comunitario, quanto nei territori, dentro e fuori della Comunità, nei quali si applica l'atto di Ginevra.

(9)

Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra promoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà distorsioni della concorrenza, sarà efficiente in termini di costi e migliorerà l'integrazione ed il funzionamento del mercato interno. Pertanto, la Comunità deve aderire all'atto di Ginevra per rendere il sistema comunitario dei disegni e modelli più allettante.

(10)

In seguito all'adesione della Comunità all'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità nell'assemblea dell'Unione dell'Aia.

(11)

La presente decisione non lede il diritto degli Stati membri di partecipare all'assemblea dell'Unione dell'Aia per quanto riguarda i loro disegni e modelli nazionali,

DECIDE:

Articolo 1

L'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (in seguito denominato «l'atto di Ginevra»), è approvato a nome della Comunità per quanto riguarda le materie di sua competenza.

Il testo dell'atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i provvedimenti necessari per collegare con l'atto di Ginevra il diritto comunitario in materia di disegni e modelli.

2.   Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono fatte nello strumento d'adesione.

Articolo 3

1.   La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione dell'Aia sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

2.   La Commissione negozia, a nome della Comunità, nell'assemblea dell'Unione dell'Aia su tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari conformandosi alle seguenti disposizioni:

a)

la posizione che la Comunità può adottare nell'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b)

per quanto riguarda le decisioni che comportano modifiche del regolamento (CE) n. 6/2002 o di qualsiasi altro atto del Consiglio che richieda l'unanimità, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione;

c)

per quanto riguarda le altre decisioni che incidono sul diritto comunitario dei disegni e modelli, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Atto di Ginevra del 2 luglio 1999

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1:

Abbreviazioni

Articolo 2:

Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3:

Diritto di depositare una domanda internazionale

Articolo 4:

Procedura di deposito della domanda internazionale

Articolo 5:

Contenuto della domanda internazionale

Articolo 6:

Priorità

Articolo 7:

Tasse di designazione

Articolo 8:

Rettifica delle irregolarità

Articolo 9:

Data di deposito della domanda internazionale

Articolo 10:

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

Articolo 11:

Differimento della pubblicazione

Articolo 12:

Rifiuto

Articolo 13:

Prescrizioni speciali relative all'unità di disegno o modello

Articolo 14:

Effetti della registrazione internazionale

Articolo 15:

Invalidazione

Articolo 16:

Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali

Articolo 17:

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

Articolo 18:

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19:

Ufficio comune fra più Stati

Articolo 20:

Appartenenza all'Unione dell'Aia

Articolo 21:

Assemblea

Articolo 22:

Ufficio internazionale

Articolo 23:

Finanze

Articolo 24:

Regolamento

CAPITOLO III

REVISIONE E MODIFICHE

Articolo 25:

Revisione del presente atto

Articolo 26:

Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27:

Condizioni e modalità per aderire al presente atto

Articolo 28:

Data di entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni

Articolo 29:

Divieto di riserve

Articolo 30:

Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti

Articolo 31:

Applicabilità degli atti del 1934 e del 1960

Articolo 32:

Denuncia del presente atto

Articolo 33:

Lingue del presente atto; firma

Articolo 34:

Depositario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente atto si intende per:

i)

«accordo dellAia», l'accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, la cui nuova denominazione è «accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali»;

ii)

«presente atto», l'accordo dell'Aia quale stabilito dal presente atto;

iii)

«regolamento», il regolamento del presente atto;

iv)

«prescritto», prescritto dal regolamento;

v)

«convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1 883, nella versione riveduta e modificata;

vi)

«registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata conformemente al presente atto;

vii)

«domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale;

viii)

«registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrati a norma del presente atto o del regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

ix)

«persona», una persona fisica o una persona giuridica;

x)

«richiedente», la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;

xi)

«titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;

xii)

«organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, punto ii) per diventare parte del presente atto;

xiii)

«parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto;

xiv)

«parte contraente del richiedente», la parte contraente o una delle parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto di depositare una domanda internazionale per il fatto di soddisfare nei suoi confronti almeno una delle condizioni elencate all'articolo 3; qualora il richiedente, a norma dell'articolo 3, possa derivare il diritto di depositare una domanda internazionale da più parti contraenti, per «parte contraente del richiedente» si intende quella che, fra tali parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;

xv)

«territorio di una parte contraente», quando la parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, quando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

xvi)

«ufficio», l'organismo incaricato da una parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale parte contraente;

xvii)

«ufficio esaminatore», l'organismo che esamina d'ufficio le domande di protezione relative a disegni e modelli industriali depositate presso il medesimo, al fine di determinare perlomeno se tali disegni o modelli soddisfano la condizione della novità;

xviii)

«designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale sia valida in una parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione di tale domanda nel registro internazionale;

xix)

«parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la parte contraente e l'ufficio della parte contraente ai quali si applica una designazione;

xx)

«atto del 1934», l'atto relativo all'accordo dell'Aia firmato a Londra il 2 giugno 1934;

xxi)

«atto del 1960», l'atto relativo all'accordo dell'Aia firmato all'Aia il 28 novembre 1960;

xxii)

«atto addizionale del 1961», l'atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961, addizionale all'atto del 1934;

xxiii)

«atto complementare del 1967», l'atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, nella versione modificata, relativo all'accordo dell'Aia;

xxiv)

«Unione», l'Unione dell'Aia istituita dall'accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli atti del 1934 e del 1960, dall'atto addizionale del 1961, dall'atto complementare del 1967 e dal presente atto;

xxv)

«Assemblea», l'Assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o qualsiasi organismo che sostituisca tale Assemblea;

xxvi)

«Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

xxvii)

«Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;

xxviii)

«Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;

xxix)

«strumento di ratifica», comprendente anche gli strumenti d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 2

Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

1.   [Legislazione delle parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano l'applicazione di una protezione più ampia quale può essere accordata dalla legislazione di una parte contraente, né la protezione concessa alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, né la protezione concessa ai disegni e ai modelli industriali a norma dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

2.   [Obbligo di conformarsi alla convenzione di Parigi] Ogni parte contraente si conforma alle disposizioni della convenzione di Parigi relative ai disegni e ai modelli industriali.

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è parte contraente, o qualsiasi persona con domicilio, residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una parte contraente può depositare una domanda internazionale.

Articolo 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

1.   [Deposito diretto o indiretto]

a)

La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale sia per il tramite dell'ufficio della parte contraente del richiedente.

b)

In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che non possono essere depositate domande internazionali per il tramite del proprio ufficio.

2.   [Tasse di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Articolo 5

Contenuto della domanda internazionale

1.   [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono figurare o vi devono essere allegati:

i)

una richiesta di registrazione internazionale a norma del presente atto;

ii)

le indicazioni prescritte concernenti il richiedente;

iii)

il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma indicata; se si tratta tuttavia di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una domanda di differimento della pubblicazione conformemente al paragrafo 5, alla domanda internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv)

l'indicazione del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali sarà usato il disegno o modello industriale, come prescritto;

v)

l'indicazione delle parti contraenti designate;

vi)

le tasse prescritte;

vii)

tutte le altre indicazioni prescritte.

2.   [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale]

a)

Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente atto, stabilisce che la domanda di protezione di un disegno o modello industriale debba contenere uno o più elementi specificati alla lettera b) affinché le venga attribuita una data di deposito a norma di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

b)

Possono essere notificati conformemente alla lettera a) i seguenti elementi:

i)

indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

ii)

una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

iii)

una rivendicazione.

c)

Se la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente a quanto disposto alla lettera a), essa deve inoltre contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

3.   [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regolamento.

4.   [Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

5.   [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

Articolo 6

Priorità

1.   [Rivendicazione della priorità]

a)

La domanda internazionale può contenere una dichiarazione che rivendica, a norma dell'articolo 4 della convenzione di Parigi, la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per un paese parte di detta convenzione oppure presso o per un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

b)

Il regolamento può prevedere che la dichiarazione di cui alla lettera a) possa essere presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

2.   [Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità] A partire dalla data di deposito e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale è equipollente a un deposito regolare a norma dell'articolo 4 della convenzione di Parigi.

Articolo 7

Tasse di designazione

1.   [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte comprendono una tassa di designazione per ogni parte contraente designata.

2.   [Tassa di designazione individuale] Ogni parte contraente il cui ufficio è un ufficio esaminatore e ogni parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale è designata nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Detta parte contraente può fissare tale importo per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla parte contraente interessata. L'importo non può tuttavia superare quello che l'ufficio di detta parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata con la procedura internazionale.

3.   [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8

Rettifica delle irregolarità

1.   [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto del suo ricevimento da parte dell'Ufficio stesso, non ottemperi alle prescrizioni del presente atto e del regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le necessarie correzioni entro il termine prescritto.

2.   [Omissione della rettifica]

a)

Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata ritirata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b)

Nel caso di un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2 o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una parte contraente conformemente al regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale parte contraente.

Articolo 9

Data di deposito della domanda internazionale

1.   [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale, fatto salvo il paragrafo 3, la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all'Ufficio internazionale.

2.   [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell'ufficio della parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

3.   [Domanda internazionale presentante irregolarità] Se alla data in cui perviene all'Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un'irregolarità che comporta il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all'Ufficio internazionale.

Articolo 10 (1)

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

1.   [Registrazione internazionale] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla a norma dell'articolo 8, non appena riceve le rettifiche richieste. La registrazione avviene anche in caso di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 11.

2.   [Data della registrazione internazionale]

a)

Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.

b)

Se alla data in cui perviene all'Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità perviene all'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

3.   [Pubblicazione]

a)

La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b)

L'Ufficio internazionale trasmette una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ogni ufficio designato.

4.   [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

5.   [Copie confidenziali]

a)

A registrazione avvenuta, l'Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della registrazione internazionale nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale a ogni ufficio che gli ha notificato il desiderio di ricevere tale copia e che è stato designato nella domanda internazionale.

b)

Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata trasmessa una copia dall'Ufficio internazionale e può impiegare tale copia solo per esaminare le registrazioni internazionali e le domande di protezione di disegni o modelli industriali depositate nella parte contraente per la quale è competente o per detta parte contraente. In particolare non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona estranea ai suoi servizi che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo in caso di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto di depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato a titolo confidenziale soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare il carattere confidenziale della divulgazione.

Articolo 11

Differimento della pubblicazione

1.   [Disposizioni legislative delle parti contraenti relative al differimento della pubblicazione]

a)

Qualora la legislazione di una parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b)

Qualora la legislazione di una parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale parte contraente lo comunica al Direttore generale, mediante una dichiarazione.

2.   [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione avviene:

i)

se nessuna delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, allo scadere del periodo prescritto, oppure,

ii)

se una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

3.   [Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile a norma della legislazione applicabile] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i)

fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta parte contraente, l'Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione;

ii)

se, invece di riproduzioni del disegno o del modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale ignora la designazione di detta parte contraente e lo comunica al richiedente.

4.   [Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale]

a)

Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale.

b)

Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale, in ogni momento, di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

5.   [Rinuncia e limitazione]

a)

Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b)

Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

6.   [Pubblicazione e fornitura di riproduzioni]

a)

Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile a norma del presente articolo, l'Ufficio internazionale, previo pagamento delle tasse prescritte, pubblica la registrazione internazionale. In caso di mancato pagamento delle tasse come prescritto la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b)

Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12

Rifiuto

1.   [Diritto al rifiuto] L'ufficio di una parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta parte contraente qualora le condizioni alle quali la legislazione di detta parte contraente subordina la concessione della protezione non siano soddisfatte per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; nessun ufficio può tuttavia rifiutare in parte o totalmente gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto riguarda la forma o il contenuto, a norma della legislazione della parte contraente interessata, a prescrizioni previste nel presente atto o nel regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

2.   [Notifica del rifiuto]

a)

Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato dall'ufficio all'Ufficio internazionale mediante una notifica di rifiuto inviata entro il termine prescritto.

b)

Nella notifica di rifiuto vanno indicati tutti i motivi del rifiuto.

3.   [Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso]

a)

L'Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica di rifiuto al titolare.

b)

Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione a norma della legislazione applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi di ricorso comprendono almeno la possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

4.    (2)[Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o totalmente, dall'Ufficio che l'ha notificato.

Articolo 13

Prescrizioni speciali relative all'unità di disegno o modello

1.   [Notifica di prescrizioni speciali] Ogni parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concezione, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere oggetto della stessa domanda, può comunicarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tale dichiarazione non pregiudica tuttavia il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la parte contraente che ha presentato la dichiarazione.

2.   [Effetto della dichiarazione] Tale dichiarazione consente all'ufficio della parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 finché non si ottempererà alla prescrizione notificata da tale parte contraente.

3.   [Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione] Se in seguito a una notifica di rifiuto a norma del paragrafo 2 una registrazione internazionale viene suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che sarebbe stata necessaria al fine di evitare il motivo del rifiuto.

Articolo 14

Effetti della registrazione internazionale

1.   [Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire dalla data della registrazione internazionale quest'ultima produce in ogni parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per ottenere la protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti.

2.   [Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]

a)

In ogni parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto conformemente all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso conformemente al regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

b) (3)

Se l'ufficio di una parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato in parte o nella totalità, la registrazione internazionale produce in tale parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale parte contraente al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.

c)

Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale a norma del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali trasmessi dall'Ufficio internazionale all'ufficio designato o, all'occorrenza, quali modificati durante la procedura presso tale ufficio.

3.   [Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della parte contraente del richiedente]

a)

Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore, può, a condizione di essere la parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale con una dichiarazione che la designazione di tale parte contraente in una registrazione internazionale è priva di effetto.

b)

Se in una domanda internazionale una parte contraente che ha presentato una dichiarazione conformemente alla lettera a) è indicata sia come parte contraente del richiedente sia come parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale parte contraente.

Articolo 15

Invalidazione

1.   [Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti] Le autorità competenti di una parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale parte contraente senza che al titolare sia stata data in tempo utile la possibilità di far valere i propri diritti.

2.   [Notifica dell'invalidazione] L'ufficio della parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica l'invalidazione, se ne è a conoscenza, all'Ufficio internazionale.

Articolo 16

Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali

1.   [Iscrizione di modifiche e altre questioni] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:

i)

ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;

ii)

ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;

iii)

la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e tutte le altre indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante;

iv)

ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

v)

ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale introdotta dal titolare nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

vi)

ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di una parte contraente designata, presentata dalle autorità competenti di tale parte contraente, per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii)

ogni altra indicazione pertinente, di cui al regolamento, riguardante i diritti su uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

2.   [Effetti dell'iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna parte contraente interessata; una parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale con una dichiarazione che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non è valida in tale parte contraente fino a quando l'ufficio di tale parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti precisati nella dichiarazione di cui sopra.

3.   [Tasse] Per ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1 può essere richiesto il pagamento di una tassa.

4.   [Pubblicazione] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

Articolo 17

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

1.   [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

2.   [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.

3.   [Durata della protezione nelle parti contraenti designate]

a)

Se la registrazione internazionale viene rinnovata e fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b)

Se la legislazione di una parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale al quale la protezione è stata accordata a norma di tale legislazione, la durata della protezione è uguale a quella prevista dalla legislazione di tale parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c)

Ogni parte contraente notifica al Direttore generale con una dichiarazione la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

4.   [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e per uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

5.   [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

Articolo 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

1.   [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta estratti del registro internazionale o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

2.   [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni parte contraente.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19

Ufficio comune fra più Stati

1.   [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono parte del presente atto o che intendono diventarlo convengono di effettuare o hanno effettuato l'unificazione delle loro legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

i)

che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali,

e

ii)

che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, da 3 a 18 e 31 del presente atto.

2.   [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

i)

in caso di Stati che intendono diventare parte del presente atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

ii)

in caso di Stati parte del presente atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

3.   [Data a partire dalla quale la notifica è valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida:

i)

in caso di Stati che intendono diventare parte del presente atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente atto;

ii)

in caso di Stati parte del presente atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indicata nella notifica.

Articolo 20

Appartenenza all'Unione dell'Aia

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione di cui sono membri gli Stati parte dell'atto del 1934 o dell'atto del 1960.

Articolo 21

Assemblea

1.   [Composizione]

a)

Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'atto complementare del 1967.

b)

Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti e esperti ed ogni delegato può rappresentare una sola parte contraente.

c)

I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

2.   [Competenze]

a)

L'Assemblea:

i)

tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione nonché all'applicazione del presente atto;

ii)

esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e svolge i compiti che le sono specialmente assegnati a norma del presente atto o dell'atto complementare del 1967;

iii)

impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

iv)

modifica il regolamento;

v)

esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli dà le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell'Unione;

vi)

definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;

vii)

adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

viii)

istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione;

ix)

fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

x)

adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente atto.

b)

In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3.   [Quorum]

a)

La metà dei membri dell'Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su una questione determinata, costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

b)

In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell'Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate nel seguito sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione, ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

4.   [Deliberazione nell'Assemblea]

a)

L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b)

Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

i)

ogni parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo,

e

ii)

ogni parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri parti del presente atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

c)

Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'atto complementare del 1967, le parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

5.   [Maggioranze]

a)

Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b)

L'astensione non conta come voto espresso.

6.   [Sessioni]

a)

L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b)

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c)

L'ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

7.   [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Ufficio internazionale

1.   [Compiti amministrativi]

a)

L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.

b)

In particolare l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

2.   [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.

3.   [Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l'Unione.

4.   [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni]

a)

Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.

b)

Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

5.   [Conferenze]

a)

L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.

b)

L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

c)

Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

6.   [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 23

Finanze

1.   [Bilancio]

a)

L'Unione dispone di un proprio bilancio.

b)

Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il contributo al bilancio delle spese comuni delle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c)

Sono considerate spese comuni delle unioni le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione. La parte dell'Unione in tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

2.   [Coordinamento con i bilanci di altre unioni] Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

3.   [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

i)

le tasse delle registrazioni internazionali;

ii)

le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

iii)

il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

iv)

le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

v)

gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.

4.   [Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio]

a)

Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii) sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicabili a condizione che vengano approvate dall'Assemblea nella sessione successiva.

b)

Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale in relazione all'Unione.

c)

Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.

5.   [Fondo d'esercizio] L'Unione ha un fondo d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.

6.   [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]

a)

L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che se il fondo d'esercizio è insufficiente tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.

b)

Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l'obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.

7.   [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 24

Regolamento

1.   [Oggetto] Il regolamento definisce i dettagli relativi all'attuazione del presente atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative:

i)

alle questioni che a norma del presente atto devono essere oggetto di prescrizioni;

ii)

ad ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente atto o utili alla loro applicazione;

iii)

alle esigenze, questioni o procedure d'ordine amministrativo.

2.   [Modifica di determinate disposizioni del regolamento]

a)

Il regolamento può stabilire che determinate disposizioni in esso contenute possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di quattro quinti.

b)

Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta l'unanimità.

c)

Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

3.   [Divergenze fra il presente atto e il regolamento] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento, prevalgono le prime.

CAPITOLO III

REVISIONI E MODIFICHE

Articolo 25

Revisione del presente atto

1.   [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da una conferenza delle parti contraenti.

2.   [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Articolo 26

Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

1.   [Proposte di modifica]

a)

Le proposte di modifica degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo da parte dell'Assemblea possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.

b)

Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2.   [Maggioranze] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l'articolo 21 o il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

3.   [Entrata in vigore]

a)

Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l'accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.

b)

Una modifica dell'articolo 21, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c)

Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Condizioni e modalità per aderire al presente atto

1.   [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28:

i)

ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e diventarne parte;

ii)

ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e diventarne parte, a condizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che l'ufficio non sia stato oggetto di una notifica a norma dell'articolo 19.

2.   [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

i)

uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, oppure

ii)

uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.

3.   [Data a partire dalla quale è valido il deposito]

a)

Fatto salvo quanto disposto alle lettere b), c) e d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

b)

Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa di cui tale Stato è membro è valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione.

c)

Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente una notifica a norma dell'articolo 19 o al quale è allegata tale notifica è valido a partire dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.

d)

Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se sono parimenti depositati lo strumento di un altro Stato o di una organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta.

e)

Ogni dichiarazione effettuata a norma della lettera d) può essere ritirata in qualsiasi momento, in parte o totalmente. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro perviene al Direttore generale.

Articolo 28

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1.   [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1 e la cui data di validità è conforme all'articolo 27, paragrafo 3.

2.   [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle statistiche annuali più recenti raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

i)

nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 3 000 domande di protezione di disegni o modelli industriali;

ii)

nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 1 000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti di altri Stati.

3.   [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

a)

Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b)

Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure a qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

Articolo 29

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

Articolo 30

Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti

1.   [Momento per presentare le dichiarazioni] La presentazione di una dichiarazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 2 o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c) può avvenire:

i)

al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata è vincolato dal presente atto, oppure

ii)

dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

2.   [Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a detto paragrafo presentata da uno Stato che, insieme a uno o a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, ha effetto soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

3.   [Ritiro delle dichiarazioni] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 31

Applicabilità degli atti del 1934 e del 1960

1.   [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960] Per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960 si applica unicamente il presente atto. Nei rapporti reciproci tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1934 o di quello del 1960, a seconda dei casi, quando i disegni o modelli industriali sono stati depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente atto sia diventato applicabile ai rapporti reciproci.

2.   [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati che sono parte dell'atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente atto]

a)

Gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente atto.

b)

Gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'atto del 1960, ma non del presente atto.

Articolo 32

Denuncia del presente atto

1.   [Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

2.   [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

1.   [Testi originali; testi ufficiali]

a)

Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali versioni facenti parimenti fede.

b)

Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.

2.   [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.

DICHIARAZIONE

sul deposito diretto delle domande

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il suo ufficio.»

DICHIARAZIONE

sul sistema delle tasse individuali

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che, in riferimento ad ogni domanda internazionale nella quale sarà designata e in relazione al rinnovo di qualsiasi registrazione internazionale derivante da una tale domanda, la tassa di designazione prescritta dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è pari a:

62 EUR per disegno o modello in fase di domanda internazionale;

31 EUR per disegno o modello in fase di rinnovo.»

DICHIARAZIONE

sulla durata della protezione nella Comunità europea

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che la durata massima della protezione prevista dalla sua normativa è di 25 anni.»


(1)  Nell'adottare l'articolo 10 la Conferenza diplomatica ha considerato che questo articolo non preclude in alcun modo l'accesso alla domanda internazionale o alla registrazione internazionale da parte del richiedente, del titolare o di una persona autorizzata dal richiedente o dal titolare.

(2)  Nell'adottare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) e la prescrizione 18.4 la Conferenza diplomatica ha considerato che il ritiro del rifiuto da parte di un ufficio che ha inviato una notifica di rifiuto può assumere la forma di una dichiarazione attestante che l'ufficio in questione ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, o di alcuni di essi, oggetto della notifica di rifiuto. Si è inoltre considerato che un ufficio può inviare, entro il termine stabilito per comunicare una notifica di rifiuto, una dichiarazione attestante la sua decisione di accettare gli effetti della registrazione internazionale anche qualora non abbia trasmesso tale notifica di rifiuto.

(3)  Vedi la nota dell'articolo 12, paragrafo 4.


29.12.2006   

IT

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L 386/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

(2006/955/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura di cui all’articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione del 12 dicembre 2006,

visto il parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006,

considerando che con l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il bulgaro e il romeno diventano lingue ufficiali dell’Unione europea e che è opportuno inserire tali lingue tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19) e il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), è modificato come segue:

l’articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le lingue processuali sono 'il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

I testi del regolamento di procedura della Corte nelle lingue bulgara e romena saranno adottati dopo l’entrata in vigore del trattato di cui al comma precedente.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


29.12.2006   

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L 386/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico

(2006/956/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 64 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

secondo la procedura di cui all’articolo 245, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 160, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006,

visto il parere della Commissione del 12 dicembre 2006,

considerando che con l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania il bulgaro e il romeno diventano lingue ufficiali dell’Unione europea e che è opportuno inserire tali lingue tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108) e il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1) è modificato come segue:

l’articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente al trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

I testi del regolamento di procedura del tribunale nelle lingue bulgara e romena saranno adottati dopo l’entrata in vigore del trattato di cui al comma precedente.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


29.12.2006   

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L 386/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

(2006/957/EC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (la convenzione di Århus) intende concedere al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(2)

La Comunità europea in virtù del trattato, e in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, è competente, insieme ai suoi Stati membri, a stipulare accordi internazionali che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174, paragrafo 1, del trattato e a dare attuazione agli obblighi che ne derivano.

(3)

La Comunità ha firmato la convenzione di Århus il 25 giugno 1998. La convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. La Comunità ha approvato la convenzione il 17 febbraio 2005 conformemente alla decisione 2005/370/CE del Consiglio (1).

(4)

La seconda riunione delle parti, tenutasi dal 25 al 27 maggio 2005, ha adottato un emendamento alla convenzione di Århus che definisce con maggiore precisione gli obblighi delle parti riguardanti la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sugli organismi geneticamente modificati (OGM). La normativa comunitaria in materia di OGM, in particolare la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (2) e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3), prevede disposizioni che garantiscono la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM, in sintonia con l’emendamento della convenzione di Århus.

(5)

L’emendamento alla convenzione di Århus è aperto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti dal 27 settembre 2005. È opportuno che la Comunità europea e i suoi Stati membri prendano le misure necessarie per depositare, per quanto possibile simultaneamente, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

(6)

È opportuno approvare l’emendamento alla convenzione di Århus,

DECIDE:

Articolo 1

L’emendamento della convenzione di Århus riguardante la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli organismi geneticamente modificati è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione dell’emendamento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 14 della convenzione di Århus.

2.   La Comunità europea e gli Stati membri che sono parti della convenzione di Århus prendono le misure necessarie per depositare quanto prima e non oltre il 1o febbraio 2008 gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO

emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

Articolo 6, paragrafo 11

Il testo esistente deve essere sostituito con il seguente testo:

«11.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni riguardanti l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente e all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.».

Articolo 6 bis

Dopo l’articolo 6 è inserito un nuovo articolo, che recita:

«Articolo 6 bis

Partecipazione del pubblico alle decisioni sull’emissione deliberata nell’ambiente e sull’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati

1.   Conformemente alle modalità indicate nell’allegato I bis, ciascuna Parte provvede a garantire, con efficacia e tempestività, l’informazione e la partecipazione del pubblico prima di decidere se autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente e l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

2.   Le disposizioni adottate dalle Parti a norma del paragrafo 1 devono essere complementari e rafforzare le disposizioni della disciplina nazionale sulla biosicurezza, conformemente agli obiettivi stabiliti nel protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.».

Allegato I bis

Dopo l’allegato I è inserito il seguente nuovo allegato:

«Allegato I bis

Modalità di cui all’articolo 6 bis

1.

Ciascuna Parte istituisce, nell’ambito del rispettivo quadro normativo, le modalità per garantire un’informazione e una partecipazione efficaci del pubblico alle decisioni cui si applicano le disposizioni dell’articolo 6 bis; tali modalità devono comprendere delle scadenze ragionevoli, per dare al pubblico la possibilità di esprimere adeguatamente un parere sulle decisioni proposte.

2.

Nel contesto dei rispettivi quadri normativi, le Parti possono, se opportuno, prevedere deroghe alla procedura di partecipazione del pubblico di cui al presente allegato:

a)

in caso di emissione deliberata nell’ambiente di un organismo geneticamente modificato (OGM) finalizzata a scopi diversi dalla sua immissione in commercio, se:

i)

tale emissione, in condizioni biogeografiche comparabili, è già stata approvata nell’ambito del quadro normativo della Parte interessata,

e

ii)

è stata acquisita un’esperienza sufficiente sull’emissione dell’OGM in questione in ecosistemi comparabili;

b)

in caso di immissione in commercio di un OGM, se:

i)

tale immissione era già stata approvata nell’ambito del quadro normativo applicabile della Parte interessata

o

ii)

tale immissione è finalizzata alla ricerca o a collezioni di colture.

3.

Fatta salva la legislazione applicabile in materia di riservatezza a norma dell’articolo 4, le Parti mettono a disposizione del pubblico, in maniera opportuna, tempestiva ed efficace, una sintesi della notifica presentata per ottenere l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di un OGM sul proprio territorio, nonché l’eventuale rapporto di valutazione, nel rispetto della disciplina nazionale sulla biosicurezza.

4.

Le Parti non possono in nessun caso considerare riservate le informazioni seguenti:

a)

descrizione generale dell’organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati, nome e indirizzo del richiedente l’autorizzazione all’emissione deliberata, usi previsti ed eventualmente luogo dell’emissione;

b)

i metodi e i piani relativi al monitoraggio dell’organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati e agli interventi di emergenza;

c)

la valutazione del rischio ambientale.

5.

Le Parti garantiscono la trasparenza delle procedure decisionali e assicurano l’accesso del pubblico alle informazioni del caso su tali procedure. Tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio:

i)

la natura delle eventuali decisioni;

ii)

l’autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione;

iii)

le modalità di partecipazione del pubblico definite a norma del paragrafo 1;

iv)

l’indicazione dell’autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni;

v)

l’indicazione dell’autorità pubblica presso la quale è possibile presentare osservazioni e dei tempi per l’invio di tali osservazioni.

6.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’emissione deliberata di OGM proposta, compresa l’immissione in commercio, secondo le forme più opportune.

7.

Le Parti devono provvedere affinché, al momento dell’adozione della decisione di autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, compresa l’immissione in commercio, si tenga adeguatamente conto dei risultati della procedura di partecipazione del pubblico, organizzata a norma del paragrafo 1.

8.

Le Parti devono provvedere affinché, nel momento in cui un’autorità pubblica prende una decisione soggetta alle disposizioni del presente allegato, sia reso accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.».


29.12.2006   

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L 386/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante la revisione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

(2006/958/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Confederazione svizzera riguardante la revisione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

(2)

È opportuno concludere l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante la revisione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a trasmettere, in nome della Comunità europea, la nota diplomatica di cui all’articolo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


ACCORDO

riguardante la revisione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominate «le parti»,

avendo concluso un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

(in appresso denominato «l’accordo»);

CONSIDERANDO che l’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002;

CONSIDERANDO la necessità di semplificare la gestione dell’accordo;

CONSIDERANDO che gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’accordo fanno riferimento agli organismi di valutazione della conformità figuranti all’allegato 1;

CONSIDERANDO che l’articolo 2 dell’accordo fa riferimento alle definizioni stabilite dalla guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993);

CONSIDERANDO che l’articolo 4 dell’accordo restringe il campo di applicazione del medesimo ai prodotti originari delle parti conformemente alle regole in materia di origine non preferenziale;

CONSIDERANDO che l’articolo 6 dell’accordo fa riferimento alla procedura di cui all’articolo 11;

CONSIDERANDO che l’articolo 8 dell’accordo fa riferimento al presidente del comitato;

CONSIDERANDO che l’articolo 9 dell’accordo fa riferimento alle attività di coordinamento e di confronto tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del medesimo;

CONSIDERANDO che l’articolo 10 dell’accordo istituisce un comitato competente a deliberare circa l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’allegato 1 e circa la loro cancellazione dal medesimo;

CONSIDERANDO che l’articolo 11 dell’accordo istituisce una procedura per l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’allegato 1 e per la loro cancellazione dal medesimo;

CONSIDERANDO che l’articolo 12 dell’accordo stabilisce obblighi relativi allo scambio di informazioni;

CONSIDERANDO che, onde tener conto delle modifiche apportate all’articolo 11 dell’accordo, nel testo degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 occorre sostituire l’espressione «organismi di valutazione della conformità di cui all’allegato 1» con «organismi di valutazione della conformità riconosciuti»;

CONSIDERANDO che, onde evitare di dover modificare l’accordo in occasione di ogni revisione delle definizioni di cui alla relativa guida ISO/CEI, è opportuno eliminare dall’articolo 2 il riferimento ad una specifica versione e sostituirlo con un riferimento generico alle definizioni stabilite da ISO e CEI;

CONSIDERANDO che, non essendo più valido, il riferimento alle definizioni di cui alla norma europea EN 45020 (versione 1993) presente all’articolo 2 deve essere soppresso;

CONSIDERANDO che, al fine di facilitare gli scambi tra le parti e nell’intento di semplificare la gestione dell’accordo, occorre eliminare la restrizione del campo di applicazione del medesimo ai prodotti originari delle parti di cui all’articolo 4;

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare l’accordo, occorre sopprimere alcune disposizioni dell’articolo 6 onde evitare la ripetizione con le corrispondenti disposizioni di cui all’articolo 11;

CONSIDERANDO che, essendo il comitato copresieduto da entrambe le parti, occorre eliminare all’articolo 8 il riferimento al presidente del comitato;

CONSIDERANDO che, al fine di facilitare gli scambi tra le parti e nell’intento di garantire una gestione trasparente dell’accordo, occorre contemplare all’articolo 8 l’obbligo di indicare nella lista degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti l’eventuale sospensione degli stessi;

CONSIDERANDO che, per facilitare il funzionamento dell’accordo, occorre che l’articolo 9 preveda che le autorità designatrici si adoperino al meglio per garantire l’adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti;

CONSIDERANDO che, per semplificare la gestione dell’accordo, occorre che l’articolo 10 preveda che il comitato sia tenuto a emanare decisioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca dello stesso solo in caso di contestazione di una delle parti;

CONSIDERANDO che, per semplificare il funzionamento dell’accordo, occorre istituire all’articolo 11 una procedura più agevole per il riconoscimento, la revoca del riconoscimento, la modifica del campo di attività e la sospensione degli organismi di valutazione della conformità;

CONSIDERANDO che, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che l’articolo 12 introduca l’obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica attinente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nonché alle autorità designatrici e alle autorità competenti,

HANNO DECISO DI MODIFICARE L’ACCORDO COME SEGUE:

Articolo 1

Modifiche dell’accordo

1.   L’articolo 1 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, l’espressione «organismi figuranti all’allegato 1» è sostituita da «organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente accordo» (in appresso «organismi di valutazione della conformità riconosciuti»);

ii)

al paragrafo 2, l’espressione «organismi figuranti all’allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti».

2.   All’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nel presente accordo, possono essere utilizzate le definizioni stabilite da ISO e CEI.»

3.   L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Origine

Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano ai prodotti contemplati dal medesimo, indipendentemente dalla loro origine.»

4.   L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Organismi di valutazione della conformità riconosciuti

Le parti convengono che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 soddisfano le condizioni per procedere alla valutazione della conformità.»

5.   L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Autorità designatrici

1.   Le parti provvedono affinché le rispettive autorità designatrici dispongano dei poteri e delle competenze necessari per procedere alla designazione degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca della designazione, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di valutazione della conformità designati soggetti alla loro giurisdizione.

2.   Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità preposte seguono i principi generali di designazione di cui all’allegato 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.»

6.   L’articolo 7 è modificato come segue:

al paragrafo 1, l’espressione «organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti all’allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla sua giurisdizione».

7.   L’articolo 8 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, primo comma, l’espressione «figuranti all’allegato 1» è sostituita da «degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti»;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, è soppressa l’espressione «e al presidente del comitato»;

iii)

al paragrafo 4, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: «Detta sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’allegato 1.»

8.   L’articolo 9 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 2, l’espressione «organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione di cui all’allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione»;

ii)

al paragrafo 3, l’espressione «organismi di valutazione della conformità di cui all’allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti» e, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: «Le autorità designatrici si adoperano al meglio per garantire l’adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.»

9.   All’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

9.«4.   Il comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente accordo. Esso è responsabile in particolare:

a)

della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 7;

b)

della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 8;

c)

di decidere sulle contestazioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8;

d)

di decidere sulle contestazioni circa la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8;

e)

dell’esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le parti si sono comunicate conformemente all’articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l’accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell’allegato 1.»

10.   L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità

10.1.   Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità secondo i requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell’allegato 1, si applica la seguente procedura:

a)

la parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all’altra parte, accludendo le informazioni adeguate;

b)

se l’altra parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l’organismo interessato viene considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’articolo 5;

c)

se l’altra parte solleva obiezioni per iscritto entro il predetto termine di sessanta giorni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.

2.   Una parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all’altra parte, specificando la data in cui la decisione è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’allegato 1.

3.   Una parte può proporre di modificare il campo di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L’ampliamento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

4.   In circostanze eccezionali, una parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell’altra parte. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.

5.   I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità all’indomani della revoca o della sospensione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità precedentemente alla revoca del suo riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle parti a meno che l’autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La parte sotto la cui giurisdizione è posta l’autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all’altra parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.»

11.   L’articolo 12 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 2, l’espressione «e le comunica» è sostituita da «e le comunica per iscritto»;

ii)

dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «Ciascuna parte comunica per iscritto all’altra parte le modifiche relative alle proprie autorità designatrici e alle proprie autorità competenti.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche che confermano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell’adozione del presente accordo.

Articolo 3

Lingue

1.   Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

2.   Al pari dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, il presente accordo sarà tradotto quanto prima nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese. Il Comitato è competente ad approvare le suddette versioni linguistiche, le quali, una volta ottenuta l’approvazione, fanno anch’esse ugualmente fede al pari delle versioni linguistiche di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/55


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/959/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima fase, e con l’articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con il Regno del Marocco in vista della conclusione di un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo.

(2)

La Commissione ha negoziato per conto della Comunità e dei suoi Stati membri un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno del Marocco (in seguito denominato «l'accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.

(3)

Un accordo è stato siglato a Marrakech il 14 dicembre 2005.

(4)

L’accordo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(5)

È necessario fissare dispositivi di ordine procedurale per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo e alle procedure arbitrali previste dall’articolo 23, nonché per l’attuazione di certe disposizioni dell’accordo, comprese quelle relative all’adozione di misure di salvaguardia, alla concessione e revoca di diritti di traffico e a certi aspetti riguardanti la sicurezza e la protezione,

DECIDONO:

Articolo 1

Firma e applicazione provvisoria

1.   La firma dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in seguito denominato «l'accordo», è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

3.   In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo si applica a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 dello stesso.

4.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Comitato misto

1.   La Comunità e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2.   La posizione che la Comunità e gli Stati membri adottano all’interno del Comitato misto per quanto riguarda la modifica degli allegati dell’accordo diversi dall'allegato I (Servizi concordati e rotte specificate) e dall'allegato IV (Disposizioni transitorie) e tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 7 o 8 dell’accordo è stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominato dal Consiglio.

3.   Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza comunitaria, la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.   Per le altre decisioni del Comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione da presentare è stabilita dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri.

5.   La posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al Comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori di competenza esclusiva degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla Presidenza del Consiglio o dalla Commissione, se il Consiglio decide in tal senso.

Articolo 3

Arbitrato

1.   La Commissione rappresenta la Comunità e gli Stati membri nelle procedure arbitrali a norma dell’articolo 23 dell’accordo.

2.   La decisione di sospendere l’applicazione di diritti o privilegi a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, dell’accordo è adottata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3.   Eventuali altre misure opportune da adottare a norma dell’articolo 23 dell’accordo su questioni di competenza della Comunità sono decise dalla Commissione, coadiuvata dal comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominato dal Consiglio.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1.   La decisione sulle misure di salvaguardia a norma dell’articolo 24 dell’accordo viene adottata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, dalla Commissione, coadiuvata dal comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominato dal Consiglio.

2.   Qualora uno Stato membro inviti la Commissione ad applicare misure di salvaguardia, le trasmette a sostegno della propria richiesta le informazioni necessarie a giustificarla. La Commissione decide in merito entro un mese o, in casi di urgenza, entro 10 giorni lavorativi e informa della sua decisione il Consiglio e gli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro 10 giorni lavorativi dalla notificazione della medesima. Il Consiglio può decidere diversamente entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita la questione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Articolo 5

Informazione della Commissione

1.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo del Marocco che abbiano adottato a norma degli articoli 3 o 4 dell’accordo.

2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.

3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 15 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominate «gli Stati membri della Comunità», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominato «Marocco»,

dall’altro lato,

DESIDERANDO promuovere un sistema dell’aviazione internazionale basato sulla leale concorrenza tra linee aeree nel mercato, con un minimo di regolamentazioni e interventi governativi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO dar modo alle linee aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle linee aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione dei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;

PRENDENDO nota della convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

DESIDERANDO assicurare la parità di trattamento a tutti i vettori aerei;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppare e attuare la politica internazionale in materia di trasporto aereo e nel riconoscere i diritti degli Stati sovrani ad adottare misure adeguate a tal fine;

PRESO atto dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montréal il 28 maggio 1999, se e in quanto entrambe le parti sono firmatarie di tale convenzione;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le linee aeree, i lavoratori delle due parti;

CONSIDERANDO che un accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall'altro può costituire un riferimento nei rapporti euromediterranei nel settore del trasporto aereo in un quadro destinato a promuovere pienamente i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

OSSERVANDO che un tale accordo è destinato ad essere applicato in maniera progressiva ma integrale, e che grazie ad un apposito meccanismo si potrà conseguire una sempre più stretta armonizzazione con la normativa comunitaria,

HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, i seguenti termini sono così definiti:

1)

«servizio concordato» e «rotta determinata», il trasporto aereo internazionale a norma dell’articolo 2 e dell’allegato 1 del presente accordo;

2)

«accordo», il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento;

3)

«trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, a scanso di dubbi, include i trasporti aerei di linea e fuorilinea (charter) e un servizio integrale di trasporto merci;

4)

«accordo di associazione», l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996;

5)

«licenza comunitaria di esercizio», una licenza di esercizio per i vettori aerei stabiliti nella Comunità europea, concessa e mantenuta in essere conformemente al regolamento (CE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;

6)

«convenzione», la convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale include:

a)

ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94, lettera a) della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dal Marocco che dallo Stato membro o dagli Stati membri della Comunità europea, in quanto sia pertinente per la questione di cui trattasi,

e

b)

tutti gli allegati e i relativi emendamenti adottati a norma dell’articolo 90 della convenzione stessa, qualora tali allegati o emendamenti siano entrati in vigore simultaneamente per il Marocco e per lo Stato membro o per gli Stati membri della Comunità europea, in quanto siano pertinenti per la questione di cui trattasi;

7)

«costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e gli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalità;

8)

«parti», da un lato la Comunità o gli Stati membri, ovvero la Comunità e i suoi Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, e dall’altro lato il Marocco;

9)

«cittadini nazionali», qualsiasi persona fisica o giuridica avente nazionalità marocchina per la parte marocchina, o la nazionalità di uno Stato membro per la parte europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa è sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità marocchina per la parte marocchina, o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell’allegato V, per la parte europea;

10)

«sovvenzioni», qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorità o da un ente regionale od altro ente pubblico, ossia quando

a)

certe pratiche messe in atto dalla pubblica amministrazione, da un ente regionale o da un altro ente pubblico comportano il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sovvenzioni, prestiti, iniezioni di capitale), o potenziali trasferimenti diretti di fondi alle società, o la presa a carico di passivi della società, quali ad esempio garanzie su prestiti;

b)

la pubblica amministrazione o un ente regionale od altro ente pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote;

c)

la pubblica amministrazione, un ente regionale od altro ente pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi;

d)

un governo, un ente regionale od altro ente pubblico effettua dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarica o dà ordine ad un ente privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate alle lettere da a), b) e c) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisce per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

e viene in tal modo conferito un vantaggio;

11)

«trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;

12)

«prezzo», le tariffe applicate dai vettori aerei o dai loro agenti per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci (ad esclusione della posta) per via aerea, compreso, se applicabile, il trasporto in superficie in collegamento con un trasporto aereo internazionale, e le condizioni alle quali è soggetta la loro applicazione;

13)

«onere di uso», un onere imposto alle compagnie aeree a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza e la protezione dell’aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse;

14)

«SESAR», l’attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che coordina e sincronizza la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo;

15)

«territorio», nel caso del Regno del Marocco, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la sua sovranità o giurisdizione e, nel caso della Comunità europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni sancite da tale trattato e da ogni strumento che dovesse succedergli; resta inteso che l’applicazione del presente accordo all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006;

16)

«Autorità competenti» gli organi o gli enti pubblici identificati all'allegato III. Qualsiasi modifica al diritto nazionale per quanto riguarda lo status delle autorità competenti è notificata dalla Parte interessata all'altra Parte.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 2

Diritti di traffico

1.   Salva diversa disposizione dell'allegato I ciascuna parte contraente concede all’altra parte i seguenti diritti per l’effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell’altra parte:

a)

il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

b)

il diritto di effettuare scali nel suo territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell’ambito di un trasporto aereo (per scopi non di traffico);

c)

nell’effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione;

d)

gli altri diritti specificati nel presente accordo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire:

a)

al Marocco il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;

b)

alla Comunità europea il diritto di caricare, nel territorio del Marocco, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio del Marocco.

Articolo 3

Autorizzazione

Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande per le autorizzazioni di esercizio, le competenti autorità dell’altra parte concedono le opportune autorizzazioni con un minimo di ritardo procedurale, a condizione che:

a)

per un vettore del Marocco:

il vettore aereo abbia la propria sede di attività principale ed eventualmente la propria sede in Marocco e abbia ricevuto la licenza ed eventuali altri documenti corrispondenti conformemente alla legge del Regno del Marocco;

il Marocco eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo;

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Marocco e/o a cittadini del Marocco ed è da questi effettivamente e costantemente controllato, o appartiene e continua ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato;

b)

per un vettore della Comunità europea:

il vettore aereo abbia la propria sede di attività principale ed eventualmente la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, e sia titolare di una licenza comunitaria di esercizio;

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, o ad altri Stati indicati nell’allegato V e/o a cittadini di questi altri Stati;

c)

l’impresa soddisfi i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicate di norma all’esercizio del trasporto aereo internazionale dalla parte contraente che esamina la domanda o le domande;

d)

vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all’articolo 14 (Sicurezza aerea) ed all’articolo 15 (Protezione dell'aviazione civile).

Articolo 4

Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti di ciascuna parte hanno il diritto di revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l’esercizio di un vettore aereo appartenente all’altra parte qualora:

a)

per un vettore del Marocco:

il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività o eventualmente la propria sede in Marocco, o non abbia ricevuto il certificato di operatore aereo ed eventuali altri documenti corrispondenti conformemente alla legge in vigore in Marocco;

il Marocco eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare del vettore aereo;

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Marocco e/o a cittadini del Marocco, o a Stati membri e/o a cittadini di questi Stati, e non sia da questi effettivamente controllato;

b)

per un vettore della Comunità europea:

il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività o eventualmente la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, o non sia titolare di una licenza comunitaria di esercizio;

lo Stato membro della Comunità europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata;

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, o ad altri Stati indicati nell’allegato V e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

c)

il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 6 (Applicazione della legislazione) del presente accordo,

d)

non vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all’articolo 14 (Sicurezza aerea) ed all’articolo 15 (Protezione dell'aviazione civile).

2.   Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), i diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell’altra parte.

Articolo 5

Investimenti

La proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo del Marocco da parte di uno Stato membro o dei loro cittadini, o di un vettore aereo della Comunità europea da parte del Marocco o dei suoi cittadini, sono oggetto di decisione preliminare del comitato misto istituito dal presente accordo.

Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. Le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.

Articolo 6

Applicazione della legislazione

1.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di una parte che disciplinano sul suo territorio l’ingresso o l’uscita di vettori di trasporto aereo internazionale o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili dovranno essere osservate dai vettori dell’altra parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima parte.

2.   Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di una parte che disciplinano sul suo territorio l’ingresso o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (compresi i regolamenti riguardanti l’entrata, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie di quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservate da tali passeggeri ed equipaggi o da chi agisce a loro nome, mentre per quanto riguarda le merci tali disposizioni devono essere osservate dallo spedizioniere dell'altra parte.

Articolo 7

Concorrenza

Ai sensi del presente accordo si applicano le disposizioni del capitolo II («Concorrenza e altre disposizioni economiche») del titolo IV dell’accordo di associazione, eccetto nei casi in cui norme più specifiche sono contenute nel presente accordo.

Articolo 8

Sovvenzioni

1.   Le parti riconoscono che le sovvenzioni ai vettori aerei falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese nella prestazione di servizi di trasporto aereo, mettono a repentaglio gli obiettivi principali dell’accordo e sono incompatibili con il principio dello spazio aereo liberalizzato.

2.   Quando si ritiene essenziale concedere sovvenzioni ad un vettore aereo che svolge la propria attività nel quadro del presente accordo al fine di realizzare un obiettivo legittimo, tali sovvenzioni devono essere proporzionate all’obiettivo, trasparenti e concepite in modo da minimizzare per quanto possibile l’impatto negativo sui vettori aerei dell’altra parte. La parte che concede tali sovvenzioni avvisa l’altra parte della propria intenzione e della loro coerenza con i criteri fissati nel presente accordo.

3.   Se una parte ritiene che una sovvenzione concessa dall’altra parte o, se del caso, da un ente pubblico o governativo di un paese diverso dalle parti, non sia conforme ai criteri fissati al paragrafo 2, può richiedere la convocazione di una riunione del comitato misto, come previsto dall’articolo 22, per esaminare la questione e mettere a punto risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino legittime.

4.   Quando il comitato misto non riesca a dirimere la controversia, le parti conservano la possibilità di applicare le rispettive misure antisovvenzione.

5.   Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di servizi aerei essenziali e oneri di servizio pubblico nei territori delle parti.

Articolo 9

Opportunità commerciali

1.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell’altra parte ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attività connesse.

2.   I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte che disciplinano l’ingresso, la residenza e l’impiego di manodopera, di inviare e di mantenere sul territorio dell’altra parte personale addetto alle vendite, tecnico, operativo o altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo.

3.

a)

Fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera b), ciascun vettore aereo ha, in relazione all’assistenza a terra nel territorio dell’altra parte:

i)

il diritto di provvedere da solo alle operazioni di assistenza a terra («autoproduzione») oppure, a sua scelta,

ii)

il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi è consentito l’accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.

b)

Per le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra: assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l’aerostazione e l’aereo, i diritti di cui ai punti (i) e (ii) della lettera a) sono soggetti unicamente a vincoli specifici in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l’assistenza a terra e non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi devono essere disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parità e su base adeguata; i prezzi dei servizi suddetti non devono eccedere il loro costo totale, compresa una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti.

4.   I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell’altra parte e/o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essa nominati. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.

5.   Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire e trasferire dal territorio dell’altra parte contraente al proprio territorio nazionale e, salvo che ciò contrasti con le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale, al paese o ai paesi di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali somme devono essere consentite prontamente senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile alle transazioni ed alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.

6.   I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare nella valuta locale, nel territorio dell’altra parte, le spese ivi occasionate, compreso l’acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell’altra parte in valuta liberamente convertibile, nell’osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.

7.   Nella prestazione o nell’offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, i vettori aerei di una parte contraente possono stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

qualsiasi vettore aereo delle parti;

b)

qualsiasi vettore aereo di un paese terzo;

c)

qualsiasi vettore che presti servizio di trasporto di superficie, su terra o per via marittima,

a condizione che (i) tutti i soggetti che partecipano a tali accordi dispongano delle adeguate autorizzazioni e (ii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l’acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso prima di salire a bordo, in merito all’identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

8.

a)

In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non potrà essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono assicurati da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facoltà di decidere se stipulare o no accordi di cooperazione. Nel decidere in merito a particolari accordi essi possono prendere in considerazione fra l’altro, aspetti quali gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacità.

b)

Inoltre, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, i vettori aerei ed i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio del Marocco e della Comunità europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o per via di superficie, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi il proprio trasporto di superficie ovvero di farlo eseguire in base ad accordi stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

Articolo 10

Dazi doganali e altre tasse

1.   All’arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell’altra parte, le dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco ed altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, in quantità limitate, durante il volo), nonché altri articoli destinati o utilizzati esclusivamente durante l’operazione o la manutenzione dell’aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, sulla base della reciprocità, da tutte le restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprietà e il capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi che sono (a) imposti dalle autorità nazionali o dalla Comunità europea e (b) non sono basati sul costo dei servizi forniti, purché dette dotazioni e provviste rimangano a bordo dell’aeromobile.

2.   Sulla base della reciprocità sono parimenti esenti dalle imposte, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati:

a)

le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte ed imbarcate, in quantità ragionevoli, per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua un trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate ad essere consumate in un tratto della rotta sopra il territorio della parte contraente nella quale sono state imbarcate;

b)

dotazioni di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;

c)

lubrificanti e materiale tecnico consumabile introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell’aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua un trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate ad essere utilizzate su un tratto di rotta sopra il territorio della parte nel quale sono imbarcate;

d)

stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua un trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio della parte nel quale sono state imbarcate;

e)

apparecchiature per la sicurezza e la protezione dei passeggeri, da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali cargo.

3.   Il presente accordo non esenta da imposte, dazi, diritti e oneri analoghi a quelli di cui al paragrafo 1 il carburante fornito da una parte a vettori aerei nel suo territorio. All’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte contraente i vettori aerei dell’altra parte ne rispettano le disposizioni legislative e regolamentari relative alla vendita, alla fornitura e all’uso del carburante per l’aviazione.

4.   Le dotazioni e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti.

5.   Le esenzioni contemplate dal presente articolo si applicano parimenti ai casi in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore, al quale l’altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento degli articoli specificati nei paragrafi 1 e 2 nel territorio dell’altra parte.

6.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di imporre imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l’imbarco o lo sbarco.

Articolo 11

Oneri di uso

1.   Una parte non impone, né permette che siano imposti, ai vettori aerei dell’altra parte oneri di uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che effettuano analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.

2.   L’imposizione di oneri più elevati o di nuovi oneri d'uso può avvenire soltanto a seguito di opportune consultazioni tra le competenti autorità e i vettori di ciascuna parte. Gli utenti devono ricevere un preavviso ragionevole di qualsiasi proposta di modifica agli oneri di uso, così che possano esprimere il proprio parere prima dell’applicazione di tali modifiche. Le parti incoraggiano inoltre lo scambio delle informazioni eventualmente necessarie a consentire di valutare con precisione la ragionevolezza degli oneri, la giustificazione dei medesimi e la loro ripartizione, conformemente ai principi contenuti nel presente articolo.

Articolo 12

Tariffe

Le tariffe per i servizi di trasporto aereo prestati ai sensi del presente accordo sono stabilite liberamente e non sono soggette ad approvazione, ma se ne può chiedere la notificazione a scopi puramente informativi. Le tariffe praticate per il trasporto effettuato interamente sul territorio della Comunità europea sono soggette alla normativa comunitaria.

Articolo 13

Statistiche

Le autorità competenti di ciascuna parte trasmettono alle autorità competenti dell’altra parte, su richiesta di queste ultime, le informazioni e le statistiche relative al volume di traffico trasportato dai vettori autorizzati da una parte sui servizi concordati verso o in provenienza dal territorio dell’altra parte, nella stessa forma in cui esse sono state preparate e presentate dai vettori aerei autorizzati alle rispettive autorità nazionali competenti. I dati statistici supplementari in materia di traffico che le autorità competenti di una parte possono eventualmente chiedere alle autorità dell’altra parte sono sottoposti all’esame del comitato misto, su richiesta dell’una o dell’altra parte.

TITOLO II

COOPERAZIONE IN CAMPO NORMATIVO

Articolo 14

Sicurezza aerea

1.   Le parti agiscono in conformità con quanto disposto dalla normativa della Comunità europea in materia di sicurezza aerea specificata nell’allegato VI. A, alle condizioni qui di seguito fissate.

2.   Le parti dispongono affinché gli aeromobili registrati in una parte e sospetti di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell’altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell’aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validità dei documenti relativi all’aeromobile e all’equipaggio quanto lo stato apparente dell’aeromobile e delle sue apparecchiature.

3.   Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza applicate dall’altra parte.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come una limitazione alla facoltà delle autorità competenti di una parte di adottare qualsiasi misura opportuna e immediata qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un’operazione può:

a)

non soddisfare le norme minime stabilite in conformità della convenzione o della normativa specificata nell’allegato VI. A, secondo il caso,

b)

dare adito a gravi preoccupazioni — a seguito di un’ispezione di cui al paragrafo 2 — in merito alla non conformità dell’aeromobile o del funzionamento dell’aeromobile con le norme minime stabilite in conformità della convenzione o della normativa specificata nell’allegato VI. A, secondo il caso,

c)

dare adito a gravi preoccupazioni in merito all’assenza di un’effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità della convenzione o della normativa specificata all’allegato VI. A, secondo il caso.

5.   Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 4, le competenti autorità di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti dell’altra parte, giustificando la propria decisione.

6.   Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 4 non vengano sospese anche se è venuta a mancare la base per la loro adozione, l’una o l’altra delle parti può adire il comitato misto.

Articolo 15

Protezione dell'aviazione civile

1.   Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di protezione dell’aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita (in particolare gli obblighi nel quadro della convenzione di Chicago, della convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L’Aia il 16 dicembre 1970, della convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall’aviazione civile internazionale, firmato a Montréal il 24 febbraio 1988 e della convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montréal il 1o marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla protezione dell’aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti).

2.   Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l’assistenza necessaria per proteggere l'aviazione civile dalle minacce, compresa la prevenzione del sequestro illegale di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, i loro passeggeri e i loro equipaggi, gli aeroporti e le installazioni di navigazione aerea.

3.   Nelle loro reciproche relazioni le parti agiscono in conformità con le norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e allegate alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, se e in quanto tali misure sono applicabili alle parti. Esse prescrivono che gli operatori degli aeromobili figuranti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformità con le suddette disposizioni in materia di protezione dell'aviazione civile.

4.   Entrambe le parti dispongono affinché, nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere gli aeromobili, sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri e i loro effetti personali ed effettuare adeguati controlli sull’equipaggio, sulle merci trasportate (compresi i bagagli nella stiva) e sulle provviste a bordo prima e durante l’imbarco o il carico, e che tali misure vengano adattate in funzione del crescere della minaccia. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di protezione dell’aviazione civile di cui al paragrafo 3 richieste dall’altra parte, all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra parte contraente. Ciascuna parte contraente prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra parte di adottare misure speciali di protezione per far fronte ad una minaccia specifica.

5.   Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l’adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente e sicuramente termine a tale incidente o minaccia di incidente.

6.   Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l’altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell’aviazione previste dal presente articolo, le sue autorità competenti possono chiedere di intavolare consultazioni immediate con le autorità competenti dell’altra parte.

7.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 4 (Revoca dell’autorizzazione) del presente accordo, se entro quindici (15) giorni dalla data di richiesta non si perviene ad un accordo soddisfacente la parte richiedente è legittimata a ritirare, a revocare, a limitare o ad imporre il rispetto di determinate condizioni per l’autorizzazione all’esercizio e i permessi tecnici dei vettori aerei dell'altra parte.

8.   In caso di urgenza le parti contraenti hanno facoltà di prendere provvedimenti provvisori prima della scadenza del termine di quindici (15) giorni.

9.   Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 7 è sospesa una volta che l’altra parte si sia conformata al disposto del presente articolo.

Articolo 16

Gestione del traffico aereo

1.   Le parti agiscono nel rispetto delle disposizioni della normativa di cui all’allegato VI. B, alle condizioni sotto specificate.

2.   Le parti si impegnano a collaborare al massimo grado in materia di gestione del traffico aereo, in una prospettiva volta ad estendere al Marocco il Cielo unico europeo così da potenziare le attuali norme di sicurezza e l’efficienza complessiva delle norme generali che disciplinano il traffico aereo in Europa, ottimizzare le capacità e minimizzare i ritardi.

3.   Al fine di facilitare l’applicazione della normativa Cielo unico europeo nei rispettivi territori:

a)

il Marocco adotta le misure necessarie ad adeguare le sue strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al Cielo unico europeo, particolarmente istituendo appositi enti nazionali di controllo indipendenti, almeno a livello funzionale, dai prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea;

b)

la Comunità europea associa il Marocco alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilità cui ha dato origine il Cielo unico europeo, particolarmente coinvolgendo sin dalle fasi iniziali il Marocco nel lavoro di istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo o istituendo un adeguato coordinamento sul SESAR.

Articolo 17

Protezione dell'ambiente

1.   Le parti agiscono nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto aereo specificata all’allegato VI. C alle condizioni di seguito specificate.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come una limitazione della facoltà delle competenti autorità di una parte di adottare tutte le misure adeguate a prevenire o altrimenti affrontare il problema rappresentato dall’impatto ambientale del trasporto aereo internazionale attuato nel quadro dell’accordo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità.

Articolo 18

Tutela dei consumatori

Le parti agiscono nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto aereo specificata nell’allegato VI.D.

Articolo 19

Sistemi telematici di prenotazione

Le parti agiscono nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto aereo specificata nell’allegato VI.E.

Articolo 20

Aspetti sociali

Le parti agiscono nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto aereo specificata nell’allegato VI.F.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 21

Interpretazione e attuazione

1.   Le parti del presente accordo adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

2.   Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e in particolare dei regolamenti e delle direttive in materia di trasporto aereo elencati nell’allegato VI.

3.   Ciascuna parte fornisce all’altra parte tutte le informazioni e le presta tutta l’assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall’altra parte nell’ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente accordo.

4.   Quando le parti intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l’altra parte abbia interesse e che riguardano le autorità o imprese dell’altra parte, le competenti autorità dell’altra parte devono essere pienamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.

Articolo 22

Il comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti (in appresso «il comitato misto»), responsabile della gestione e corretta attuazione del presente accordo. A tal fine il comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono adottate congiuntamente e sono vincolanti per le parti. Le parti danno attuazione a tali decisioni conformemente alla propria normativa.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione.

4.   Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. Tale riunione deve aver luogo il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricezione della richiesta, salvo diverso accordo delle parti.

5.   Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

6.   Il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

7.   Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non è stata correttamente applicata dall’altra parte, la prima parte può chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non può risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta può adottare opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 24.

8.   La decisione del comitato misto indica la data prevista per la sua attuazione ad opera delle parti e ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici.

9.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 24.

10.   Il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

11.   Il comitato misto promuove la cooperazione mediante:

a)

la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione (safety e security), nel settore ambientale, dell’infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie) e della tutela dei consumatori;

b)

il periodico esame degli effetti sociali dell’accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell’occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;

c)

la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi ad un ulteriore sviluppo dell’accordo, compresa la raccomandazione di emendamenti dell’accordo stesso.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e arbitrato

1.   Ciascuna parte può sottoporre al comitato misto qualsiasi controversia relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente accordo che non sia stata risolta conformemente al disposto dell’articolo 22. Ai fini dell’applicazione del presente articolo il Consiglio d’associazione istituito nel quadro dell’accordo d’associazione agisce da comitato misto.

2.   Il comitato misto può comporre la controversia mediante una decisione.

3.   Le parti adottano le misure necessarie a dare attuazione alle decisioni di cui al paragrafo 2.

4.   Quando le parti non riescono a dirimere la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, su richiesta dell’una o dell’altra delle parti essa è sottoposta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri secondo la seguente procedura:

a)

ciascuna parte nomina un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall’altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è nominato dagli altri due arbitri entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha nominato un arbitro, o se non è stato nominato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile di nominare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri;

b)

il terzo arbitro nominato alle condizioni previste della lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente del collegio arbitrale;

c)

il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno;

d)

fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell’arbitrato sono equamente suddivise fra le parti.

5.   Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti.

6.   Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando dura tale inosservanza l’altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.

Articolo 24

Misure di salvaguardia

1.   Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l’adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, per campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l’equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.

3.   La parte che prospetta l’adozione di misure di salvaguardia avvisa l'altra parte tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.

4.   Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comune accettabile.

5.   Fatti salvi l’articolo 3, lettera d), l’articolo 4, lettera d) e gli articoli 14 e 15, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, se la procedura di consultazione del paragrafo 4 non si è conclusa prima di tale scadenza.

6.   La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni utili.

7.   Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 25

Portata geografica dell’accordo

Pur riconoscendo la natura bilaterale del presente accordo, le parti osservano che esso rientra nel quadro del partenariato euromediterraneo prospettato nella dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995. Le parti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformità del presente accordo con il processo di Barcellona, in particolare per quanto riguarda la possibilità di concordare reciprocamente emendamenti destinati a tenere conto di analoghi accordi in materia di trasporto aereo.

Articolo 26

Relazioni con altri accordi

1.   Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra il Marocco e gli Stati membri. È tuttavia autorizzato l’esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri della Comunità europea e i loro cittadini.

2.   Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o applicano una decisione adottata dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile o da un’altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, esse consultano il comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

3.   Il presente accordo non osta ad una qualsiasi decisione delle due parti di applicare eventuali future raccomandazioni formulate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Le parti non citano il presente accordo, o parti di esso, per opporsi a che l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile prenda in considerazione politiche alternative su qualsiasi aspetto di pertinenza del presente accordo.

Articolo 27

Modifiche

1.   Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto. La modifica concordata all’accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne.

2.   Su proposta di una parte e conformemente al disposto del presente articolo, il comitato misto può decidere di modificare gli allegati del presente accordo.

3.   Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte, fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore del trasporto aereo o in un settore ad esso connesso fra quelli menzionati all’allegato VI, nel rispetto del principio di non discriminazione e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

4.   Non appena avviata l’elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve informare e consultare l’altra parte nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una delle parti, si può procedere ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al comitato misto.

5.   Non appena adottate nuove disposizioni legislative o una modifica della propria legislazione nel settore del trasporto aereo, o in un settore ad esso associato fra quelli menzionati nell’allegato 6, ciascuna parte contraente ne informa l’altra parte entro trenta giorni dall’adozione. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro sessanta giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.

6.   Il comitato misto

a)

adotta una decisione che modifichi l’allegato VI del presente accordo per integrarvi, eventualmente in base alla reciprocità, la nuova legislazione o la modifica considerata;

b)

decide che la nuova legislazione o la modifica in questione è da considerarsi conforme al presente accordo;

c)

decide in merito ad eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

Articolo 28

Denuncia

1.   Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

2.   Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all’altra parte di aver deciso di denunciare il presente accordo. Detto preavviso deve essere comunicato simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Il presente accordo scade dodici mesi dopo la data in cui l’altra parte ha ricevuto il preavviso, a meno che quest’ultimo sia ritirato prima dello scadere del periodo in questione.

3.   Il presente accordo cessa i suoi effetti o è sospeso se l’accordo di associazione rispettivamente cessa i suoi effetti o è sospeso.

Articolo 29

Registrazione presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e il Segretariato delle Nazioni Unite

Il presente accordo e tutte le sue modifiche devono essere registrati presso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria secondo il diritto interno delle parti a decorrere dalla data della firma.

2.   Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, il Regno del Marocco consegna al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea una nota diplomatica diretta alla Comunità europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna al Regno del Marocco una nota diplomatica della Comunità europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica della Comunità europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il dodici dicembre duemilasei, in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba tutti i testi facenti ugualmente fede.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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ALLEGATO I

SERVIZI CONCORDATI E ROTTE SPECIFICATE

1.

Il presente allegato è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’allegato IV del presente accordo.

2.

Ciascuna parte accorda ai vettori aerei dell’altra parte i diritti di operare servizi aerei sulle rotte specificate di seguito:

a)

per i vettori aerei della Comunità europea:

punti nella Comunità europea – uno o più punti in Marocco – punti successivi,

b)

per i vettori aerei del Marocco:

punti in Marocco – uno o più punti nella Comunità europea.

3.

I vettori aerei del Marocco sono autorizzati a esercitare i diritti di traffico di cui all’articolo 2 del presente accordo fra più di un punto situato sul territorio della Comunità a condizione che i servizi in oggetto abbiano origine o destinazione nel territorio del Marocco.

I vettori aerei della Comunità sono autorizzati a esercitare i diritti di traffico di cui all’articolo 2 del presente accordo fra il Marocco e punti successivi a condizione che i servizi in oggetto abbiano origine o destinazione nel territorio della Comunità e che, in relazione ai servizi passeggeri, i punti in questione si trovino nei paesi della politica europea di vicinato.

I vettori aerei della Comunità europea sono autorizzati, per i servizi da e verso il Marocco, a servire più di un punto durante lo stesso servizio (co-terminalisation) e a esercitare il diritto di scalo fra questi punti.

I paesi della politica europea di vicinato sono i seguenti: Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina. I punti situati nei paesi della politica di vicinato possono essere utilizzati anche come punti intermedi.

4.

Le rotte specificate possono essere utilizzate in entrambe le direzioni. A discrezione di ciascuna impresa, ogni punto delle rotte specificate, che sia intermedio o successivo, può essere omesso per alcuni o tutti i servizi, a condizione che il servizio abbia origine o destinazione nel territorio del Marocco per i vettori aerei del Marocco o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea per i vettori aerei della Comunità europea.

5.

Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale che esso offre in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell’altra parte tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, ambientali o connesse alla tutela della salute.

6.

Qualsiasi vettore aereo può effettuare trasporto aereo internazionale senza limitazioni per quanto riguarda il cambio del tipo di aeromobile utilizzato, in tutti i punti delle rotte specificate.

7.

Il noleggio con equipaggio (wet-leasing), da parte di un vettore aereo marocchino, di un aeromobile di una compagnia aerea di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo della Comunità europea, di un aeromobile di una compagnia aerea di un paese terzo diverso da quelli citati all’allegato V, per usare i diritti di cui al presente accordo, deve essere una misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. Tale misura deve ottenere l’approvazione preliminare dell’autorità che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell’autorità competente dell’altra parte.

ALLEGATO II

ACCORDI BILATERALI FRA IL MAROCCO E GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Conformemente al disposto dell’articolo 26 del presente accordo, le disposizioni pertinenti dei seguenti accordi bilaterali di trasporto aereo fra il Marocco e gli Stati membri sono sostituite dal presente accordo:

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno del Belgio e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Rabat il 20 gennaio 1958;

integrato dallo scambio di note del 20 gennaio 1958;

modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa firmato a Rabat l’11 giugno 2002;

accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Marocco, firmato a Rabat l’8 maggio 1961, in relazione al quale la Repubblica ceca ha depositato una dichiarazione di successione;

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 14 novembre 1977;

integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977;

accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Marocco, firmato a Bonn il 12 ottobre 1961;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 10 maggio 1999;

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d’intesa concluso ad Atene il 6 ottobre 1998;

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno del Marocco, firmato a Madrid il 7 luglio 1970;

integrato da ultimo dallo scambio di lettere del 12 agosto 2003 e 25 agosto 2003;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Rabat il 25 ottobre 1957;

modificato dallo scambio di lettere del 22 marzo 1961;

modificato dai verbali concordati del 2 e 5 dicembre 1968;

modificato dal Protocollo di consultazione del 17-18 maggio 1976;

modificato dal Protocollo di consultazione del 15 marzo 1977;

modificato da ultimo dal Protocollo di consultazione del 22-23 marzo 1984 e dallo scambio di lettere del 14 marzo 1984;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Roma l’8 luglio 1967;

modificato dal Protocollo d’intesa firmato a Roma il 13 luglio 2000;

modificato da ultimo dallo scambio di note del 17 ottobre 2001 e 3 gennaio 2002;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno del Marocco, firmato a Varsavia il 19 maggio 1999;

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Bonn il 5 luglio 1961;

accordo sul trasporto aereo fra la Repubblica popolare di Ungheria e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 21 marzo 1967;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1983;

accordo sul trasporto aereo fra il governo di Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi e il governo di Sua Maestà il re del Marocco, firmato a Rabat il 20 maggio 1959;

accordo sul trasporto aereo fra il governo federale della Repubblica di Austria e i governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 febbraio 2002;

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 29 novembre 1969;

accordo sul trasporto aereo fra il Portogallo e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 3 aprile 1958;

integrato dai verbali redatti a Lisbona il 19 dicembre 1975;

integrato da ultimo dai verbali redatti a Lisbona il 17 novembre 2003;

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 14 novembre 1977;

integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977;

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e il governo del Regno del Marocco, firmato a Londra il 22 ottobre 1965;

modificato dallo scambio di note del 10 e 14 ottobre 1968;

modificato dai verbali redatti a Londra il 14 marzo 1997;

modificato da ultimo dai verbali redatti a Rabat il 17 ottobre 1997;

accordi e altre disposizioni sui servizi aerei siglati o firmati fra il Regno del Marocco e gli Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno del Marocco annesso, come allegato 1, al Protocollo d’intesa firmato all’Aia il 20 giugno 2001.

ALLEGATO III

PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO E LE AUTORIZZAZIONI TECNICHE: AUTORITÀ COMPETENTI

1.

La Comunità europea

Austria:

Autorità dell’aviazione civile

Ministero federale dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia

Belgio:

Direzione generale del trasporto aereo

Ufficio federale per la mobilità e i trasporti

Cipro:

Dipartimento dell’aviazione civile

Ministero delle comunicazioni e dei lavori pubblici

Danimarca:

Amministrazione dell’aviazione civile

Spagna:

Direzione generale dell’aviazione civile

Ministero della promozione dello sviluppo

Estonia:

Amministrazione dell’aviazione civile

Finlandia:

Autorità dell’aviazione civile

Francia:

Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC)

Germania:

Luftfahrt - Bundesamt

Ministero federale ai trasporti, all’edilizia e all'urbanistica

Grecia:

Autorità ellenica dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti e delle comunicazioni

Ungheria:

Direzione generale dell’aviazione civile

Ministero dell’economia e dei trasporti

Irlanda:

Direzione generale dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti

Italia:

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)

Lettonia:

Amministrazione dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti

Lituania:

Amministrazione dell’aviazione civile

Lussemburgo:

Direzione dell’aviazione civile

Malta:

Dipartimento dell’aviazione civile

Paesi Bassi:

Ministero dei trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche:

Direzione generale dei trasporti e dell'aviazione

Ispettorato dei trasporti e della gestione delle risorse idriche

Polonia:

Ufficio per l’aviazione civile

Portogallo:

Istituto nazionale dell’aviazione civile (INAC)

Ministero delle infrastrutture, della pianificazione e della gestione del territorio

Regno Unito:

Direzione dell’aviazione

Ministero dei trasporti (DfT)

Repubblica ceca:

Dipartimento dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti

Direzione generale dell'aviazione civile

Repubblica slovacca:

Dipartimento dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni

Slovenia:

Direzione dell’aviazione civile

Ministero dei trasporti

Svezia:

Autorità dell’aviazione civile

2.

Regno del Marocco

Direzione dell’aeronautica civile

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.

L’esecuzione e l’attuazione da parte del Marocco di tutte le disposizioni della legislazione comunitaria relative al trasporto aereo di cui all’allegato VI sono oggetto di una valutazione sotto la responsabilità della Comunità europea che deve essere convalidata dal comitato misto. La decisione del comitato misto è adottata entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

2.

Fino al momento dell’adozione della decisione in questione, i servizi concordati e le rotte specificate nell’allegato I non includono il diritto per i vettori aerei della Comunità europea di effettuare traffico fra il Marocco e punti successivi e viceversa, e non includono il diritto per i vettori aerei marocchini di effettuare traffico da un punto nella Comunità europea fino a un altro punto della Comunità europea e viceversa. Tuttavia tutti i diritti di traffico di quinta libertà concessi da uno degli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea di cui all’allegato II possono continuare a essere esercitati a condizione che non vi sia discriminazione in base alla nazionalità.

ALLEGATO V

ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DELL'ACCORDO

1.

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

2.

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

3.

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

4.

La Confederazione elvetica (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica).

ALLEGATO VI

NORME APPLICABILI ALL’AVIAZIONE CIVILE

Le «disposizioni applicabili» degli atti seguenti sono applicabili conformemente all’accordo salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell’allegato IV sulle disposizioni transitorie. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

A.   SICUREZZA DELL’AVIAZIONE

Nota: le condizioni precise riguardanti la partecipazione del Marocco in qualità di osservatore presso l’EASA devono essere discusse successivamente.

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile

modificato dal:

regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

regolamento (CEE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e da 12 a 13 ad eccezione dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell' 8, paragrafo 2, frase 2, allegati I, II e III.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 12, il termine «Stati membri» va letto come «Stati membri CE».

N. 94/56/CE

Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12

N. 1592/2002

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

modificato dal:

regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002

regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 57, allegati I e II

N. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 allegati I e II

N. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e Allegato

N. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato

B.   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

N. 93/65

Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

modificata dai seguenti atti:

direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, modificata dal regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio, modificata dal regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, che adotta le norme Eurocontrol

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9, allegati I e II

Il riferimento alla direttiva 93/65/CEE del Consiglio è soppresso dal 20 ottobre 2005.

N. 2082/2000

Regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio

modificato dai seguenti atti:

regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, che adotta le norme Eurocontrol

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati da I a III

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»).

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a 14.

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo")

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull’interoperabilità")

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12

C.   PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

N. 89/629

Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8

N. 92/14

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dall’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

modificata da:

direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE

direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio

regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l’allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegato

N. 2002/30

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15, allegati I e II

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16, allegati da I a IV

D.   TUTELA DEI CONSUMATORI

N. 90/314

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10

N. 92/59

Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19

N. 93/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato

N. 95/46

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

modificato dal:

regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17

E.   SISTEMI TELEMATICI DI PRENOTAZIONE

N. 2299/89

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

modificato da:

regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89

regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 22 e allegato

F.   ASPETTI SOCIALI

N. 1989/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e da 18 a 19

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29

N. 2000/79

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5

G.   ALTRA LEGISLAZIONE

N. 91/670

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e allegato


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/89


DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Tale obiettivo deve essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità mediante una più stretta cooperazione fra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, rispettando nel contempo i principi e le norme riguardanti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto su cui l'Unione si fonda e che sono comuni agli Stati membri.

(3)

Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e le attività criminali costituisce la base per una cooperazione in materia di applicazione della legge nell'Unione che risponde all'obiettivo generale di migliorare la sicurezza dei cittadini dell'Unione.

(4)

Il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. Poiché le attività dei criminali sono svolte clandestinamente, occorre che siano controllate e che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità.

(5)

È importante che le possibilità per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di ottenere informazioni ed intelligence su reati gravi e atti terroristici da altri Stati membri siano viste orizzontalmente e non in termini di differenze in ordine al tipo di reato o alla suddivisione delle competenze tra autorità incaricate dell'applicazione della legge o autorità giudiziarie.

(6)

Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri. Tale situazione è inaccettabile per i cittadini dell'Unione europea e richiede pertanto maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge nel rispetto dei diritti umani.

(7)

È necessario che le autorità incaricate dell'applicazione della legge abbiano la possibilità di chiedere ed ottenere informazioni ed intelligence da altri Stati membri in vari stadi delle indagini, dalla fase di raccolta di intelligence criminale alla fase d'indagine penale. I sistemi degli Stati membri presentano differenze al riguardo, ma la presente decisione quadro non si propone di modificare tali sistemi. Tuttavia, essa mira a garantire, con riguardo a taluni tipi di informazioni ed intelligence, che determinati dati essenziali per le autorità incaricate dell'applicazione della legge siano scambiati rapidamente all'interno dell'Unione.

(8)

La mancanza di un quadro giuridico comune per l'efficace e rapido scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge è una carenza cui occorre rimediare. Il Consiglio dell'Unione europea ritiene pertanto necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante sulla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence. La presente decisione quadro dovrebbe lasciare impregiudicati gli strumenti esistenti o futuri che consentono di estenderne gli obiettivi o che agevolano le procedure per lo scambio di informazioni e di intelligence, quale la convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (1).

(9)

Per quanto riguarda lo scambio d'informazioni, la presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non deve compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone, né attività specifiche di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

(10)

È importante promuovere il più ampio scambio di informazioni possibile, in particolare per quanto riguarda i reati connessi direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata e al terrorismo, e in modo da non pregiudicare il livello di cooperazione necessario tra Stati membri previsto dagli accordi esistenti.

(11)

L'interesse comune degli Stati membri nella lotta contro la criminalità di carattere transfrontaliero deve trovare il giusto equilibrio tra una cooperazione rapida ed efficace in materia di applicazione della legge e principi e norme convenuti in materia di protezione dei dati, libertà fondamentali, diritti umani e libertà individuali.

(12)

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo nella riunione del 25 marzo 2004 quest'ultimo ha dato mandato al Consiglio di esaminare misure per la semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientra nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2). Le procedure definite in tale accordo sono state rispettate con riferimento alla presente decisione quadro.

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera H) della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo (3), e con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

2.   La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

3.   La presente decisione quadro contempla tutte le informazioni e l'intelligence definiti all'articolo 2, lettera d). Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence allo scopo di fornirle alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

4.   La presente decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni e intelligence da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o intelligence a norma della presente decisione quadro ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence, se necessario, in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri. Tale consenso non è necessario qualora lo Stato membro richiesto abbia già dato, al momento della trasmissione delle informazioni o dell'intelligence, la sua autorizzazione a utilizzarle come prove.

5.   La presente decisione quadro non impone alcun obbligo di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o intelligence nello Stato membro a cui sono state richieste.

6.   Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri forniscono informazioni o intelligence precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

7.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro, che lascia impregiudicati eventuali obblighi che incombono al riguardo alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«autorità competente incaricata dell'applicazione della legge», la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. I servizi o le unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale non sono incluse nel concetto di «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge». Entro ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nel concetto di «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge». La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento;

b)

«indagine penale», una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell'applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti, le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;

c)

«operazione di intelligence criminale», una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

d)

«informazioni e/o intelligence»:

i)

qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell'applicazione della legge;

e

ii)

qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5;

e)

«reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo (5)» (in seguito denominati «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI»): i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione.

TITOLO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE

Articolo 3

Comunicazione di informazioni e intelligence

1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni e l'intelligence possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge conformemente alla presente decisione quadro.

2.   Le informazioni e l'intelligence sono comunicate su richiesta formulata, nei limiti dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, da un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale.

3.   Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence. In particolare, uno Stato membro non subordina ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari lo scambio di informazioni o intelligence tra la propria autorità competente incaricata dell'applicazione della legge e l'autorità competente di un altro Stato membro incaricata dell'applicazione della legge, alle quali l'autorità competente richiesta può accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari.

4.   Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta di accedere alle informazioni o all'intelligence richieste solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, per l'adozione della sua decisione l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro richiesto applica le stesse norme dei casi meramente interni.

5.   Qualora le informazioni o l'intelligence richieste siano state ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo e siano soggette al principio di specialità, la loro trasmissione alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge di un altro Stato membro può aver luogo soltanto con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha fornito le informazioni o l'intelligence.

Articolo 4

Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence

1.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente.

2.   Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o intelligence richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto la richiesta, questa può posporne la comunicazione. In questo caso detta autorità che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'autorità incaricata dell'applicazione della legge richiedente e comunica le informazioni o l'intelligence al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni. Il ricorso alle disposizioni del presente paragrafo è riesaminato entro19 dicembre 2009.

3.   Gli Stati membri assicurano che nei casi non urgenti si risponda entro una settimana alle richieste di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.

4.   In tutti gli altri casi gli Stati membri provvedono a che le informazioni richieste siano comunicate all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiedente entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.

Articolo 5

Richieste di informazioni e intelligence

1.   Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi sia motivo di fatto di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro. La richiesta precisa i motivi di fatto e illustra la finalità delle informazioni e dell'intelligence nonché il nesso tra la finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence.

2.   L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che presenta la richiesta non chiede più informazioni o intelligence né indica termini più ravvicinati di quanto necessario per lo scopo per cui sono state richieste.

3.   Le richieste di informazioni o intelligence riportano almeno le informazioni che figurano nell'allegato B.

Articolo 6

Canali e lingua di comunicazione

1.   Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. All'atto delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. Tali estremi possono essere modificati in qualsiasi momento. Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni ricevute.

2.   Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol in conformità alla convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (6) e con l'Eurojust in conformità alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (7), qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

Articolo 7

Scambio spontaneo di informazioni e intelligence

1.   Fatto salvo l'articolo 10, le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventita, forniscono alle autorità competenti dell'applicazione della legge di altri Stati membri interessati le informazioni e l'intelligence pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni.

2.   Le informazioni e l'intelligence fornite si limitano a quanto ritenuto utile e necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.

Articolo 8

Protezione dei dati

1.   Ciascuno Stato membro assicura che le norme fissate in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 siano applicate anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

2.   L'utilizzo di informazioni e intelligence scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione quadro, è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve, in cui le informazioni e l'intelligence sono soggette a norme di protezione dei dati identiche a quelle applicabili se fossero state raccolte nello Stato membro che le riceve. I dati personali trattati nell'ambito dell'applicazione della presente decisione quadro sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al suo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Nel trattare dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione quadro, le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

3.   Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro possono utilizzarle soltanto per gli scopi per i quali sono stati forniti a norma della presente decisione quadro o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica; il trattamento per scopi diversi è consentito soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati ed è soggetto alla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa solo per quanto consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che trasmette i dati.

4.   Nel fornire le informazioni e l'intelligence a norma della presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo delle informazioni e dell'intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni, eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge. In questo caso le informazioni e l'intelligence possono essere utilizzate solo previa consultazione con lo Stato membro che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. In casi specifici, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro che li riceve di fornire ragguagli circa l'utilizzo e il successivo trattamento delle informazioni e dell'intelligence trasmesse.

Articolo 9

Riservatezza

In ogni caso specifico di scambio di informazioni e intelligence le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge tengono debito conto dei requisiti di segretezza delle indagini. A tal fine le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, assicurano la riservatezza di tutte le informazioni e l'intelligence fornite cui sia stato attribuito tale carattere.

Articolo 10

Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence

1.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'intelligence solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o intelligence:

a)

pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto,

o

b)

metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di intelligence criminale in corso o la sicurezza di persone,

o

c)

sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

2.   Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutare di fornire le informazioni o l'intelligence richiesti.

3.   L'autorità competente dell'applicazione della legge rifiuta di fornire informazioni o intelligence qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente a

2.   Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro. In base a queste ed altre informazioni fornite dallo Stato membro su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente a una relazione sull'attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio anteriormente a esamina in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

Articolo 12

Relazioni con altri strumenti

1.   Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 46 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (8) sono sostituite dalle disposizioni della presente decisione quadro nella misura in cui riguardano lo scambio di informazioni e di intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale da essa previsto.

2.   La decisione del Comitato esecutivo di Schengen, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev.) (9), e la decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18) (10), sono abrogate.

3.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

4.   Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

5.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 3 e 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

6.   Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che vogliono continuare ad applicare.

7.   Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dalla loro firma, o, per gli strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione quadro, dalla loro entrata in vigore.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(4)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(5)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(6)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione Europol (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

(7)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

(8)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(9)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 407.

(10)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 421.


ALLEGATO A

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI FORMULARIO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO MEMBRO RICHIESTO IN CASO DI TRASMISSIONE, RITARDO O RIFIUTO DI INFORMAZIONE

Questo formulario dev'essere utilizzato per trasmettere l'informazione, e/o l'intelligence richiesta, al fine di informare l'autorità richiedente dell'impossibilità di rispettare il termine normale, della necessità di sottoporre la richiesta all'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o del rifiuto di trasmettere l'informazione.

Questo formulario può essere utilizzato più di una volta durante la procedura (per esempio se la richiesta deve prima essere sottoposta a un'autorità giudiziaria e si riscontra in seguito che l'esecuzione della richiesta deve essere rifiutata).

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ALLEGATO B

SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2006/960/GAI FORMULARIO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DALLO STATO CHE FA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE

Questo formulario è utilizzato per richiedere informazioni e intelligence a norma della decisione quadro 2006/960/GAI.

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