ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
|
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
|
|
|
Consiglio |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 775/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
95,8 |
204 |
39,3 |
|
212 |
113,4 |
|
999 |
82,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
105,5 |
628 |
151,2 |
|
999 |
128,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
108,8 |
999 |
108,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
204 |
41,7 |
|
220 |
41,4 |
|
388 |
72,9 |
|
448 |
46,6 |
|
624 |
52,2 |
|
999 |
48,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
508 |
59,9 |
|
528 |
55,7 |
|
999 |
52,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
87,4 |
400 |
115,3 |
|
404 |
115,5 |
|
508 |
94,4 |
|
512 |
79,9 |
|
524 |
58,6 |
|
528 |
107,3 |
|
720 |
93,8 |
|
804 |
103,2 |
|
999 |
95,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 776/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. I laboratori comunitari di riferimento sono elencati all’allegato VII del regolamento. L’elenco contiene tutti i laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e la salute degli animali già indicati in precedenza in altri atti. |
(2) |
La designazione dei laboratori di riferimento comunitari deve contribuire ad assicurare un’elevata qualità e uniformità dei risultati analitici. |
(3) |
Le attività dei laboratori di riferimento dovrebbero coprire tutti gli ambiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali, in particolare quelli in cui vi è la necessità di risultati analitici e diagnostici precisi. |
(4) |
Nei settori dove la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali è di applicazione, c’è la necessità di designare ulteriori laboratori comunitari di riferimento in zone in cui non esistono ancora ed in particolare per quanto riguarda: afta epizootica, brucellosi, Listeria monocitogenes, Stafilococco coagulase positivo, Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC), Campilobacter, parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus, Anisakis), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi, micotossine in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). |
(5) |
Nel luglio del 2005 la Commissione ha lanciato un bando per la selezione e la designazione di nuovi laboratori comunitari di riferimento. La valutazione delle domande è stata completata nel dicembre del 2005 e i risultati sono stati notificati alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale valutazione la Commissione ritiene necessario designare i nuovi laboratori comunitari di riferimento selezioni per ogni settore. |
(6) |
È necessario aggiornare talune informazioni specifiche riguardo ai laboratori comunitari di riferimento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004. |
(8) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII
LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO
I. Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti
1. Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
F-94700 Maisons-Alfort |
Francia |
2. Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi ed il test delle zoonosi (salmonella)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
3720 BA Bilthoven |
Paesi Bassi |
3. Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) |
E-36200 Vigo |
Spagna |
4. Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) |
Weymouth |
Dorset DT4 8UB |
Regno Unito |
5. Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocitogenes
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
F-94700 Maisons-Alfort |
Francia |
6. Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus
AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) |
F-94700 Maisons-Alfort |
Francia |
7. Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC)
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
I-00161 Roma |
Italia |
8. Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) |
S-751 89 Uppsala |
Svezia |
9. Laboratorio comunitario di riferimento per parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
I-00161 Roma |
Italia |
10. Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica
Danmarks Fødevareforskning (DFVF) |
DK-1790 København V |
Danimarca |
11. Laboratorio comunitario di riferimento per le proteine nei mangimi
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) |
B-5030 Gembloux |
Belgio |
12. Laboratori comunitari di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale
a) Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4 e categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
3720 BA Bilthoven |
Paesi Bassi |
b) Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 1 e B 3 (e) della direttiva 96/23/CE per i residui di carbadox e olaquindox
Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants |
AFSSA — site de Fougères |
BP 90203 |
Francia |
c) Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 (a), (b), (e) della direttiva 96/23/CE
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) |
D-12277 Berlin |
Germania |
d) Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 3 (c) della direttiva 96/23/CE
Instituto Superiore di Sanità |
I-00161 Roma |
Italia |
13. Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)
Il laboratorio di cui all’allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001
The Veterinary Laboratories Agency |
Woodham Lane |
New Haw |
Addlestone |
Surrey KT15 3NB |
Regno Unito |
14. Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animali
Il laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1)
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Geel
Belgio
15. Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM)
Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ai mangimi geneticamente modificati (2)
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Ispra
Italia
16. Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli animali
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Ispra
Italia
17. Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi
a) Cereali e mangimi
Danmarks Fødevareforskning (DFVF) |
DK-1790 København V |
Danimarca |
b) Prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg |
Postfach 100462 |
D-79123 Freiburg |
Germania |
c) Frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido
Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV) |
Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG) |
LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia |
PRRG: E-04120 Almería |
Spagna |
d) Metodiche monoresiduo
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart |
Postfach 1206 |
D-70702 Fellbach |
Germania |
18. Laboratorio comunitario di riferimento per metalli pesanti in mangimi e alimenti per animali
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Geel
Belgio
19. Laboratorio comunitario di riferimento per microtossine
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Geel
Belgio
20. Laboratorio comunitario di riferimento per idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Geel
Belgio
21. Laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti per animali
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg |
Postfach 100462 |
D-79123 Freiburg |
Germania |
II. Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi
1. Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).
2. Laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4).
3. Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relative a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5).
4. Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (6).
5. Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7).
6. Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (8).
7. Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi
Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (9).
8. Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbici
Decisione del Consiglio 2000/258/CE, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (10).
9. Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (11).
10. Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12).
11. Laboratorio comunitario di riferimento per la zootecnia
Decisione del Consiglio 96/463/CEE, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (13).
12. Laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (14).
13. Laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi
AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses |
F-94700 Maisons-Alfort |
Francia |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(7) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(8) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(9) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(10) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
(11) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(12) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(13) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.
(14) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).»
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 777/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafi 4 e 5,
dopo aver consultato, per le misure di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 304/2003, il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (3). |
(2) |
Alla luce del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), e della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (5), adottata nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), occorre aggiungere alcuni dei prodotti chimici interessati nell’elenco dei prodotti chimici contenuto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 304/2003. Nell’inserire tali prodotti chimici negli elenchi occorre inoltre tenere conto del fatto che nessuno dei prodotti chimici di cui trattasi è stato notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (7), benché alcuni di essi siano stati identificati e gli Stati membri possano consentirne l’impiego nei suddetti prodotti fino al 1o settembre 2006 in conformità della loro legislazione nazionale. |
(3) |
Alla luce della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8) e tenendo presente che l’endosulfan è stato identificato ma non notificato ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e può quindi essere ancora autorizzato dagli Stati membri fino al 1o settembre 2006, l’impiego dell’endosulfan è rigorosamente limitato all’utilizzazione come pesticida e occorre quindi aggiungere detto prodotto negli elenchi dei prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003. |
(4) |
Nella sua prima riunione nel settembre 2004 la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di apportare alcune modifiche all’allegato III dell’elenco della convenzione nel quale figurano i prodotti chimici soggetti alla procedura PIC, modifiche che sono tutte entrate in vigore il 1o gennaio 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi di prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 304/2003. |
(5) |
Occorre inoltre aggiornare le voci esistenti relative ad alcuni prodotti chimici, per tenere conto dell’evoluzione della regolamentazione da quando l’allegato I è stato modificato per l’ultima volta. Inoltre l’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003 contengono alcuni piccoli errori che devono essere corretti. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 304/2003. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).
(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(4) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).
(5) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.
(6) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).
(7) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue (1).
1) |
La parte 1 è modificata come segue:
|
2) |
La Parte 2 è modificata come segue:
|
3) |
La parte 3 è modificata come segue:
|
(1) La versione completa e aggiornata dell’allegato I è consultabile al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/edex/
# |
Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.» |
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/18 |
DIRETTIVA 2006/47/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 74/268/CEE della Commissione del 2 maggio 1974 che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (2) è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
La direttiva 66/402/CEE ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali. |
(3) |
Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la direttiva 66/402/CEE prevede un contrassegno supplementare per le sementi che soddisfano alle condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua. |
(4) |
Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali. |
(6) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE:
a) |
se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o |
b) |
se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale. |
Articolo 2
Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.
Articolo 3
La direttiva 74/268/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).
(2) GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
(3) V. allegato I, parte A.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 3)
Direttiva 74/268/CEE della Commissione |
|
Direttiva 78/511/CEE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 3)
Direttiva |
Termine di attuazione |
74/268/CEE |
1o luglio 1974 |
78/511/CEE |
1o luglio 1980 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 74/268/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 2, parole introduttive |
Articolo 1, parole introduttive |
Articolo 2, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 2, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Allegati I e II |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/369/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai sevizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
ACCORDO
tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI BULGARIA (di seguito «Bulgaria»)
dall'altra
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bulgaria e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bulgaria, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Bulgaria, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Bulgaria, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei, da parte della Bulgaria, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bulgaria rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Bulgaria può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati e non sia da questi effettivamente controllato. |
La Bulgaria esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Bulgaria, ciascuno Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara; |
ii) |
la Bulgaria, che è competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e |
iii) |
il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica, e sia effettivamente e costantemente controllato dalla Bulgaria e/o da una sua persona fisica o giuridica. |
5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Bulgaria, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Bulgaria, che è responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica. |
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bulgaria ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Bulgaria si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bulgaria che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bulgaria in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bulgaria che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bulgara.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За европейската общност
Por la República de Bulgaria
Za Bulharskou republiku
For Republikken Bulgarien
Für die Republik Bulgarien
Bulgaaria Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Per la Repubblica di Bulgaria
Bulgārijas Republikas vārdā
Bulgarijos Respublikos vardu
Λ Bolgár Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Bulgarija
Voor de Republiek Bulgarije
W imieniu Republiki Bułgarii
Pela República da Bulgária
Za Bulharskú republiku
Za Republiko Bolgarijo
Bulgarian tasavallan puolesta
För Republiken Bulgarien
За Република България
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo. |
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo) |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei) |
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2005
concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/370/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA (di seguito «Croazia»)
dall’altra
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Croazia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria recepita da tali Stati membri della Comunità europea,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Croazia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Croazia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Croazia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,
CONSTATANDO che, poiché la maggior parte degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia non prevedono restrizioni di capacità, il volume del traffico da ambo le parti potrebbe aumentare al di sopra del livello attuale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Croazia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Croazia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria, |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e |
iii) |
il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Croazia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria, |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione, o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato. |
La Croazia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Croazia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Croazia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Croazia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Croazia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Croazia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Europsku zajednicu
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Horvaatia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos vardu
A Horvát Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatië
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
För Republiken Kroatien
Za Republiku Hrvatsku
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
24.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/41 |
DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO
del 19 maggio 2006
recante nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea
(2006/371/CE)
I CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA LA CUI MONETA È L'EURO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
vista la raccomandazione del Consiglio (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del consiglio dei governatori della Banca centrale europea (3),
DECIDONO:
Articolo 1
Il sig. Jürgen STARK è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2006.
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 58.
(2) Parere del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 58 del 10.3.2006, pag. 12.