ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
24 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 775/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ( 1 )

9

 

*

Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione codificata) ( 1 )

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

21

Accordo tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

22

 

*

Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2005, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

31

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

32

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri la cui moneta è l'Euro a livello di capi di Stato o di governo, del 19 maggio 2006, recante nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO (CE) N. 775/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

95,8

204

39,3

212

113,4

999

82,8

0707 00 05

052

105,5

628

151,2

999

128,4

0709 90 70

052

108,8

999

108,8

0805 10 20

052

36,5

204

41,7

220

41,4

388

72,9

448

46,6

624

52,2

999

48,6

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

55,7

999

52,7

0808 10 80

388

87,4

400

115,3

404

115,5

508

94,4

512

79,9

524

58,6

528

107,3

720

93,8

804

103,2

999

95,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.5.2006   

IT

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L 136/3


REGOLAMENTO (CE) N. 776/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. I laboratori comunitari di riferimento sono elencati all’allegato VII del regolamento. L’elenco contiene tutti i laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e la salute degli animali già indicati in precedenza in altri atti.

(2)

La designazione dei laboratori di riferimento comunitari deve contribuire ad assicurare un’elevata qualità e uniformità dei risultati analitici.

(3)

Le attività dei laboratori di riferimento dovrebbero coprire tutti gli ambiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali, in particolare quelli in cui vi è la necessità di risultati analitici e diagnostici precisi.

(4)

Nei settori dove la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e di salute degli animali è di applicazione, c’è la necessità di designare ulteriori laboratori comunitari di riferimento in zone in cui non esistono ancora ed in particolare per quanto riguarda: afta epizootica, brucellosi, Listeria monocitogenes, Stafilococco coagulase positivo, Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC), Campilobacter, parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus, Anisakis), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi, micotossine in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, metalli pesanti in mangimi ed alimenti per animali, diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

(5)

Nel luglio del 2005 la Commissione ha lanciato un bando per la selezione e la designazione di nuovi laboratori comunitari di riferimento. La valutazione delle domande è stata completata nel dicembre del 2005 e i risultati sono stati notificati alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In seguito a tale valutazione la Commissione ritiene necessario designare i nuovi laboratori comunitari di riferimento selezioni per ogni settore.

(6)

È necessario aggiornare talune informazioni specifiche riguardo ai laboratori comunitari di riferimento di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato VII al regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

I.   Laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti

1.   Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

2.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi ed il test delle zoonosi (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

3.   Laboratorio comunitario di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Spagna

4.   Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Regno Unito

5.   Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocitogenes

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

6.   Laboratorio comunitario di riferimento per lo Stafilococco coagulase positivo, compreso Staphylococccus aureus

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francia

7.   Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

8.   Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Svezia

9.   Laboratorio comunitario di riferimento per parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italia

10.   Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danimarca

11.   Laboratorio comunitario di riferimento per le proteine nei mangimi

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgio

12.   Laboratori comunitari di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale

a)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4 e categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

b)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 1 e B 3 (e) della direttiva 96/23/CE per i residui di carbadox e olaquindox

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

Francia

c)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 5 e categoria B 2 (a), (b), (e) della direttiva 96/23/CE

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Germania

d)   Per i residui indicati nell’allegato I, categoria B 3 (c) della direttiva 96/23/CE

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Italia

13.   Laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all’allegato X, capo B del regolamento (CE) n. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Regno Unito

14.   Laboratorio comunitario di riferimento per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animali

Il laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

15.   Laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ai mangimi geneticamente modificati (2)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

16.   Laboratorio comunitario di riferimento per i materiali destinati a venire in contatto con gli animali

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

17.   Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi

a)   Cereali e mangimi

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danimarca

b)   Prodotti alimentari di origine animale e alimenti con un alto contenuto di grassi

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Germania

c)   Frutta e verdura, compresi alimenti con alto contenuto di acqua e acido

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Spagna

d)   Metodiche monoresiduo

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Germania

18.   Laboratorio comunitario di riferimento per metalli pesanti in mangimi e alimenti per animali

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

19.   Laboratorio comunitario di riferimento per microtossine

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

20.   Laboratorio comunitario di riferimento per idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

21.   Laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti per animali

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Germania

II.   Laboratori comunitari di riferimento per la salute degli animali e per gli animali vivi

1.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

2.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4).

3.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relative a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5).

4.   Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (6).

5.   Laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7).

6.   Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (8).

7.   Laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (9).

8.   Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

Decisione del Consiglio 2000/258/CE, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (10).

9.   Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (11).

10.   Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12).

11.   Laboratorio comunitario di riferimento per la zootecnia

Decisione del Consiglio 96/463/CEE, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (13).

12.   Laboratorio comunitario di riferimento per l’afta epizootica

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (14).

13.   Laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Francia


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(8)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(10)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

(11)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(12)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(13)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(14)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).»


24.5.2006   

IT

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L 136/9


REGOLAMENTO (CE) N. 777/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 22, paragrafi 4 e 5,

dopo aver consultato, per le misure di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 304/2003, il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 304/2003 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC), firmata l’11 settembre 1998 e approvata, a nome della Commissione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (3).

(2)

Alla luce del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), e della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (5), adottata nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6), occorre aggiungere alcuni dei prodotti chimici interessati nell’elenco dei prodotti chimici contenuto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 304/2003. Nell’inserire tali prodotti chimici negli elenchi occorre inoltre tenere conto del fatto che nessuno dei prodotti chimici di cui trattasi è stato notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (7), benché alcuni di essi siano stati identificati e gli Stati membri possano consentirne l’impiego nei suddetti prodotti fino al 1o settembre 2006 in conformità della loro legislazione nazionale.

(3)

Alla luce della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8) e tenendo presente che l’endosulfan è stato identificato ma non notificato ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e può quindi essere ancora autorizzato dagli Stati membri fino al 1o settembre 2006, l’impiego dell’endosulfan è rigorosamente limitato all’utilizzazione come pesticida e occorre quindi aggiungere detto prodotto negli elenchi dei prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003.

(4)

Nella sua prima riunione nel settembre 2004 la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di apportare alcune modifiche all’allegato III dell’elenco della convenzione nel quale figurano i prodotti chimici soggetti alla procedura PIC, modifiche che sono tutte entrate in vigore il 1o gennaio 2006. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi di prodotti chimici contenuti nell’allegato I, parti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 304/2003.

(5)

Occorre inoltre aggiornare le voci esistenti relative ad alcuni prodotti chimici, per tenere conto dell’evoluzione della regolamentazione da quando l’allegato I è stato modificato per l’ultima volta. Inoltre l’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 304/2003 contengono alcuni piccoli errori che devono essere corretti.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 304/2003.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(4)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

(5)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(6)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).

(7)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 è modificato come segue (1).

1)

La parte 1 è modificata come segue:

a)

sono inserite le voci seguenti:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d’uso (**)

Paesi che non richiedono notifica

«1,3-dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-dicloropropene]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

2-aminobutano

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

div

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Colecalciferolo

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

div

 

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Crimidina

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

div

 

Cianazina

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

div

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Esazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Iminoctadina

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Isoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

div

 

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

div

 

Ometoato

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Pebulato

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

div

 

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

div

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Solfato di tallio

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

div

 

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div»

 

b)

le voci corrispondenti a 1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene), 1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene), 2-naftilamina e suoi sali, 2,4,5-T, 4-aminodifenile e suoi sali, acefato, aldicarb, tutte le fibre di amianto, atrazina, azinfos etile, benzidina e suoi sali, derivati della benzidina, binapacril, clordimeform, clorobenzilato, clozolinate, creosoto e sostanze correlate, DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano), dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT, dinoseb e i suoi acetati e sali, dinoterb, DNOC, formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %, fentin acetato, fentin idrossido, ferbam, fluoroacetamide, HCH contenente meno del 99 % dell’isomero gamma, esacloroetano, lindano (γ-HCH), idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio; colina, potassio e sali di sodio dell’idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all’equivalente acido, composti del mercurio, metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l), metilparatione, monocrotofos, nitrofene, nonilfenolo C6H4(OH)C9H19, nonilfenolo etossilato (C2H4O)nC15H24O, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l), bifenili polibromurati (PBB), pirazofos, quintozene, tecnazene, piombo tetraetile, piombo tetrametile, composti triorganostannici, tris-aziridinil-fosfinossido e zineb sono sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sotto categoria (*)

Limitazioni d’uso (**)

Paesi che non richiedono notifica

«1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

2-naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i(1)

div

 

i(2)

div

2,4,5-T e suoi sali e esteri #

93-76-5 e altri

202-273-3, 229-188-1 e altri

2918 90 90

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

4-aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali +

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80, 2921 44 90

i(1)

div

 

i(2)

div

Acefato +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

div-div

 

Aldicarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

restr-div

 

Fibre di amianto +:

1332-21-4 e altri

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Crocidolite #

12001-28-4

 

2524 00

i

div

Amosite #

12172-73-5

 

2524 00

i

div

Antofillite #

77536-67-5

 

2524 00

i

div

Actinolite #

77536-66-4

 

2524 00

i

div

Tremolite #

77536-68-6

 

2524 00

i

div

Crisotilo +

12001-29-5 o 132207-32-0

 

2524 00

i

div

Atrazina +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

restr-div

 

Azinfos-etile

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Benzidina e suoi sali +

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i(1)-i(2)

restr-div

 

i(2)

div

Derivati della benzidina +

 

 

 

 

Binapacril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

Clordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Clorobenzilato #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Clozolinate +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Creosoto e sostanze correlate

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

84650-04-4

283-484-8

i(2)

div

90640-84-9

292-605-3

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

65996-82-2

266-019-3

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/2,2-dibutil-1,2,3,4 diossastannaboretano)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

div

 

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinoseb e suoi sali e esteri #

88-85-7 e altri

201-861-7 e altri

2908 90 00

2915 39 90

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Formulati in polvere contenenti una combinazione di:

 

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

concentrazione uguale o superiore al 7 %,

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

p(1)

div

carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %,

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

p(2)

div

e tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

Fentin acetato +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fentin idrossido +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Fluoroacetamide #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

HCH/Esaclorocicloesano (isomeri misti) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

restr

 

Lindano (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

a)

Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 e altri

p(1)

div

 

b)

Colina, potassio e sali di sodio dell’idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all’equivalente acido

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0

248-972-7

 

 

 

 

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici #

10112-91-1, 21908-53-2 e altri

233-307-5, 244-654-7 e altri

2827 39 80, 2825 90 50 e altri

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metilparatione + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Monocrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (nonilfenolo),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

restr

 

84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato)

284-325-5

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenolo)

e altri

203-199-4

e altri

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i(1)

restr

 

p(1)-p(2)

div-div

Paratione #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri #

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

2908 10 00 e altri

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l) #

13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)]

23783-98-4 [isomero (Z)]

297-99-4 [isomero (E)]

236-116-5

2924 19 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Bifenili polibromurati (PBB) #

13654-09-6

36355-01-8

27858-07-7

e altri

237-137-2

252-994-2

248-696-7

2903 69 90 e altri

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Piyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Quintozene +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Tecnazene +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Piombo tetraetile #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Piombo tetraetile #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Composti triorganostannici +

2931 00 95 e altri

p(2)

restr

 

i(2)

restr

Tris-aziridinil-fosfinossido (1,1′,1″-fosforiltriaziridina) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

restr

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

p(1)

div»

 

2)

La Parte 2 è modificata come segue:

a)

è inserita la seguente voce:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d’uso (**)

«Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

div»

b)

le voci corrispondenti a 2-naftilamina e suoi sali, 4-aminobifenil e suoi sali, benzidina e suoi sali, derivati della benzidina, dicofol contenente < 78 % p,p′- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT, fentin idrossido, metilparatione, nonilfenolo C6H4(OH)C9H19, nonilfenolo etossilato (C2H4O)nC15H24O e composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l’ossido di bis(tributilstagno) sono sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico

N. CAS

N. Einecs

Codice CN

Categoria (*)

Limitazioni d’uso (**)

«2-naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i

div

4-aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi Sali

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

2921 44 90

i

div

Benzidina e suoi sali

912-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i

restr

Derivati della benzidina

 

 

 

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

div

Fentin idrossido

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

div

Metilparatione #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonilfenolo),

246-672-0,

2907 13 00

i

restr

84852-15-3 (4-nonifenolo, ramificato)

284-325-5

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

104-40-5(p-nonilfenolo)

e altri

203-199-4

e altri

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i

restr

p

div

Composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l’ossido di bis(tributilstagno)

56-35-9 e altri

200-268-0 e altri

2931 00 95 e altri

p

restr»

c)

le voci corrispondenti a endrin, paratione, piombo tetraetile e piombo tetrametile sono soppresse.

3)

La parte 3 è modificata come segue:

a)

sono inserite le seguenti voci:

Prodotto chimico

Numero/i CAS pertinente/i

Categoria

«Paratione

56-38-2

Pesticida

Piombo tetraetile

78-00-2

Industriale

Piombo tetrametile

75-74-1

Industriale»

b)

le voci corrispondenti a 2,4,5-T, dinoseb e sali di dinoseb, DNOC e suoi sali (sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio), dicloruro di etilene, pentaclorofenolo e metilparatione [concentrati emulsionabili (Einecs) con 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % di ingrediente attivo e polveri contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo] sono sostituite dalle voci seguenti:

Prodotto chimico

Numero/i CAS pertinente/i)

Categoria

«2,4,5-T e suoi sali ed esteri

93-76-5 (2)

Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri

88-85-7 (2)

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)

107-06-2

Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 (2)

Pesticida

Metilparatione [concentrati emulsionabili (EC) con un contenuto di ingrediente attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all’1,5 %]

298-00-0

Formulato pesticida altamente pericoloso

c)

la voce corrispondente a paratione comprende le sospensioni in capsule (CS). Sono esclusi tutti i formulati: aerosol, polveri (DP), concentrato emulsionabile (EC), granulati (GR) e polveri umidificabili (WP). È soppressa anche la voce corrispondente a monocrotofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l).


(1)  La versione completa e aggiornata dell’allegato I è consultabile al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/edex/

(2)  

#

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.»


24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/18


DIRETTIVA 2006/47/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 74/268/CEE della Commissione del 2 maggio 1974 che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (2) è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 66/402/CEE ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali.

(3)

Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la direttiva 66/402/CEE prevede un contrassegno supplementare per le sementi che soddisfano alle condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua.

(4)

Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi.

(5)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali.

(6)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE:

a)

se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o

b)

se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale.

Articolo 2

Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.

Articolo 3

La direttiva 74/268/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).

(3)  V. allegato I, parte A.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 3)

Direttiva 74/268/CEE della Commissione

(GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19)

Direttiva 78/511/CEE della Commissione

(GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 3)

Direttiva

Termine di attuazione

74/268/CEE

1o luglio 1974

78/511/CEE

1o luglio 1980


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 74/268/CEE

Presente direttiva

Articolo 2, parole introduttive

Articolo 1, parole introduttive

Articolo 2, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegati I e II


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2005

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/369/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai sevizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


ACCORDO

tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA (di seguito «Bulgaria»)

dall'altra

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bulgaria e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bulgaria, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Bulgaria, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Bulgaria, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei, da parte della Bulgaria, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bulgaria rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Bulgaria può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati e non sia da questi effettivamente controllato.

La Bulgaria esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Una volta ricevuta la designazione da parte della Bulgaria, ciascuno Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara;

ii)

la Bulgaria, che è competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica, e sia effettivamente e costantemente controllato dalla Bulgaria e/o da una sua persona fisica o giuridica.

5.   Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Bulgaria, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Bulgaria, che è responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bulgaria ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Bulgaria si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bulgaria che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bulgaria in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bulgaria che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bulgara.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 4 novembre 1997, di seguito «accordo Bulgaria-Austria» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Vienna il 28 giugno 1996.

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 14 maggio 1957, di seguito «accordo Bulgaria-Belgio» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei commerciali di linea, firmato a Nicosia l'8 maggio 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Cipro» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria, in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 25 settembre 1967, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, di seguito «accordo Bulgaria-Repubblica ceca» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 24 maggio 1958, di seguito «accordo Bulgaria-Danimarca» nell'allegato II;

completato da ultimo dallo scambio di lettere del 24 maggio 1958.

Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Helsinki il 19 marzo 1970, di seguito «accordo Bulgaria-Finlandia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Parigi il 4 agosto 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Francia» nell'allegato II;

completato dallo scambio di lettere del 4 agosto 1965;

modificato dallo scambio di lettere del 12 giugno e 10 luglio 1969;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Sofia il 26 gennaio 2000.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Sofia l'11 giugno 1993, di seguito «accordo Bulgaria-Germania» nell'allegato II;

completato dal memorandum d'intesa concluso a Sofia il 1o ottobre 2001;

da leggere in combinato disposto con le note del 15 agosto 2002 e del 20 aprile 2004.

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato ad Atene il 1o novembre 2002, di seguito «accordo Bulgaria-Grecia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso ad Atene il 23 febbraio 2000.

Accordo tra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 29 agosto 1969, di seguito «accordo Bulgaria-Ungheria» nell'allegato II.

Accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei, firmato a Dublino il 27 luglio 1995, di seguito «accordo Bulgaria-Irlanda» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, di seguito «accordo Bulgaria-Italia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato sottoscritto a Roma il 4 aprile 1974;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Roma il 25 luglio 1997.

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Varsavia il 19 maggio 1999, di seguito «accordo Bulgaria-Lettonia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia l'8 maggio 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Lussemburgo» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Varna il 23 luglio 1982, di seguito «accordo Bulgaria-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Malta il 12 aprile 1982.

Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 7 febbraio 1958, di seguito «accordo Bulgaria-Paesi Bassi» nell'allegato II;

completato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso all'Aia il 6 agosto 2002.

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Varsavia il 16 maggio 1949, di seguito «accordo Bulgaria-Polonia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Lisbona il 22 ottobre 1975, di seguito «accordo Bulgaria-Portogallo» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia l'8 dicembre 1995, di seguito «accordo Bulgaria-Slovacchia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo di Spagna e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei, firmato a Sofia il 6 novembre 1971, di seguito «accordo Bulgaria-Spagna» nell'allegato II;

modificato da ultimo dal verbale concordato sottoscritto a Sofia il 21 ottobre 1978.

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 17 aprile 1957, di seguito «accordo Bulgaria-Svezia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Londra il 28 maggio 1970, di seguito «accordo Bulgaria-Regno Unito» nell'allegato II;

modificato da uno scambio di note del 23 agosto 1973;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Londra il 15 gennaio 1998.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 11 bis dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 12 bis dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 9 ter dell'accordo Bulgaria-Italia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 12 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 13 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 13 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 4 dell'allegato dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei)


24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA (di seguito «Croazia»)

dall’altra

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Croazia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria recepita da tali Stati membri della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Croazia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Croazia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Croazia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

CONSTATANDO che, poiché la maggior parte degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia non prevedono restrizioni di capacità, il volume del traffico da ambo le parti potrebbe aumentare al di sopra del livello attuale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Croazia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Croazia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria,

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Croazia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria,

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione, o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato.

La Croazia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Croazia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Croazia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Croazia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Croazia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Croazia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Vienna il 23 giugno 1994, di seguito «accordo Croazia-Austria».

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 12 marzo 1996, di seguito «accordo Croazia-Belgio».

Modificato da ultimo dallo scambio di lettere rispettivamente del 28 aprile e del 2 maggio 2003.

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Praga il 22 gennaio 1999, di seguito «accordo Croazia-Repubblica ceca».

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 6 marzo 1996, di seguito «accordo Croazia-Danimarca».

Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 31 marzo 2004, di seguito «accordo Croazia-Estonia».

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 27 gennaio 1997, di seguito «accordo Croazia-Francia».

Da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa concluso a Dubrovnik il 29 agosto 1996.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, siglato e allegato come allegato 2 al memorandum d’intesa concluso a Bonn il 23 luglio 1997, di seguito «accordo Croazia-Germania».

Completato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Dubrovnik il 4 giugno 1998.

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Atene il 27 febbraio 2001, di seguito «accordo Croazia-Grecia».

Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 7 giugno 1995, di seguito «accordo Croazia-Ungheria».

Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo dell’Irlanda in materia di trasporti aerei, siglato a Dublino l’11 dicembre 1995, di seguito «accordo Croazia-Irlanda».

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Roma l’8 luglio 1998o, di seguito «accordo Croazia-Italia».

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Riga il 18 ottobre 1999, di seguito «accordo Croazia-Lettonia».

Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Dubrovnik il 24 luglio 1996, di seguito «accordo Croazia-Lussemburgo».

Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Valletta il 13 ottobre 1995, di seguito «accordo Croazia-Malta».

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 30 aprile 1996, di seguito «accordo Croazia-Paesi Bassi».

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporto aereo civile, firmato a Varsavia il 19 giugno 1996, di seguito «accordo Croazia-Polonia».

Da leggere in combinato disposto con il verbale concordato sottoscritto a Varsavia il 28 aprile 1995.

Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica del Portogallo in materia di trasporti aerei, siglato e allegato come appendice 2 al memorandum d’intesa concluso a Zagabria il 27 giugno 2002, di seguito «accordo Croazia-Portogallo».

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 12 febbraio 1996, di seguito «accordo Croazia-Slovacchia».

Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei di linea, firmato a Brdo pri Kranju l’8 luglio 1994, di seguito «Accordo Croazia-Slovenia».

Modificato da ultimo dall’allegato concordato in data 5 luglio 1999.

Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Madrid il 21 luglio 1997, di seguito «Accordo Croazia-Spagna».

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 6 marzo 1996, di seguito «Accordo Croazia-Svezia».

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 21 febbraio 1996, di seguito «Accordo Croazia-Regno Unito».

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, siglato a Zagabria il 4 dicembre 2002, di seguito «Accordo Croazia-Lituania».

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell'accordo Croazia-Austria,

articoli 3 e 4 dell'accordo Croazia-Belgio,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Danimarca,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Estonia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Francia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Grecia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Irlanda,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Italia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Lettonia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Lituania,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Malta,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Polonia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Portogallo,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Slovenia,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Spagna,

articolo 3 dell'accordo Croazia-Svezia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell'accordo Croazia-Austria,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Belgio,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Danimarca,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Estonia,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Francia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Grecia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Ungheria,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Irlanda,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Italia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Lettonia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Lituania,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Malta,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Polonia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Portogallo,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Slovenia,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Spagna,

articolo 4 dell'accordo Croazia-Svezia,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

c)

Controllo regolamentare:

articolo 6 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

articolo 15 dell'accordo Croazia-Estonia,

articolo 12 dell'accordo Croazia-Germania,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Grecia,

articolo 16 dell'accordo Croazia-Lettonia,

articolo 15 dell'accordo Croazia-Lituania,

articolo 15 dell'accordo Croazia-Portogallo;

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell'accordo Croazia-Austria,

articolo 10 dell'accordo Croazia-Belgio,

articolo 9 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Danimarca,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Estonia,

articolo 11 dell'accordo Croazia-Francia,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Germania,

articolo 8 dell'accordo Croazia-Grecia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Ungheria,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Irlanda,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Italia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Lettonia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Lituania,

articolo 8 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Malta,

articolo 9 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Polonia,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Portogallo,

articolo 8 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Slovenia,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Spagna,

articolo 6 dell'accordo Croazia-Svezia,

articolo 8 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 10 dell'accordo Croazia-Austria,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Belgio,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

articolo 11 dell'accordo Croazia-Danimarca,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Estonia,

articolo 17 dell'accordo Croazia-Francia,

articolo 10 dell'accordo Croazia-Germania,

articolo 14 dell'accordo Croazia-Grecia,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Ungheria,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Irlanda,

articolo 8 dell'accordo Croazia-Italia,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Lettonia,

articolo 13 dell'accordo Croazia-Lituania,

articolo 11 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

articolo 10 dell'accordo Croazia-Malta,

articolo 5 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

articolo 11 dell'accordo Croazia-Polonia,

articolo 19 dell'accordo Croazia-Portogallo,

articolo 12 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

articolo 9 dell'accordo Croazia-Slovenia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Spagna,

articolo 11 dell'accordo Croazia-Svezia,

articolo 7 dell'accordo Croazia-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/41


DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO

del 19 maggio 2006

recante nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(2006/371/CE)

I CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA LA CUI MONETA È L'EURO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la raccomandazione del Consiglio (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del consiglio dei governatori della Banca centrale europea (3),

DECIDONO:

Articolo 1

Il sig. Jürgen STARK è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2006.

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 58.

(2)  Parere del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 58 del 10.3.2006, pag. 12.