ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
4 marzo 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

37

 

*

Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (Versione codificata) ( 1 )

52

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

*

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO (CE) n. 336/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (di seguito «codice ISM»), è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1993. Tale codice è diventato progressivamente obbligatorio per la maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l'inserimento del capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi», adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).

(2)

Il codice ISM è stato emendato dall'OMI mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000.

(3)

Le linee guida per l'attuazione del codice ISM da parte delle amministrazioni sono state adottate con la risoluzione OMI A.788(19) il 23 novembre 1995. Tali linee guida sono state emendate dalla risoluzione A.913(22), adottata il 29 novembre 2001.

(4)

Il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on roll-off (traghetti ro-ro) (3), ha reso il codice ISM obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1o luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte nazionali e internazionali, a prescindere dalla bandiera. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri.

(5)

Il 1o luglio 1998 il codice ISM è diventato obbligatorio, ai sensi delle disposizioni del capitolo IX della convenzione SOLAS, per le società di navigazione che gestiscono navi da passeggeri (comprese unità veloci da passeggeri), petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(6)

Il 1o luglio 2002 il codice ISM è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.

(7)

La sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente possono essere efficacemente migliorate applicando il codice ISM rigorosamente e sulla base dell'obbligatorietà.

(8)

È auspicabile applicare direttamente il codice ISM alle navi che battono bandiera di uno Stato membro nonché alle navi, a prescindere dalla bandiera, che effettuano esclusivamente viaggi nazionali oppure che operano verso o da porti degli Stati membri su servizi di linea.

(9)

L'adozione di un nuovo regolamento, direttamente applicabile, dovrebbe garantire l'osservanza del codice ISM, fermo restando che spetta agli Stati membri decidere se applicare il codice alle navi che effettuano esclusivamente servizio in aree portuali, a prescindere dalla bandiera.

(10)

Di conseguenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 3051/95.

(11)

Se uno Stato membro giudica difficoltosa, nella pratica, l'osservanza da parte delle società di specifiche disposizioni della parte A del codice ISM per determinate navi o categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali di uno Stato membro, può derogare in tutto o in parte a tali disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice. Per tali navi e società esso può stabilire procedure alternative di certificazione e verifica.

(12)

È altresì necessario tener conto della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (4).

(13)

Occorre anche tenere conto della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (5), per definire gli organismi riconosciuti ai fini del presente regolamento, e della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6), onde stabilire il campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

(14)

Le misure necessarie per modificare l'allegato II sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(15)

Poiché gli scopi del presente regolamento, cioè il rafforzamento della gestione della sicurezza e dell'esercizio in sicurezza delle navi nonché la prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante:

a)

l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;

b)

il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 e riportato nell'allegato I del presente regolamento nella sua versione aggiornata;

2)

«organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto in conformità delle disposizioni della direttiva 94/57/CE;

3)

«società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;

4)

«nave da passeggeri»: una nave, inclusa un'unità veloce, che trasporta più di dodici passeggeri o un'unità sommergibile da passeggeri;

5)

«passeggero»: qualsiasi persona a bordo di una nave che non sia:

a)

il comandante o un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

b)

un bambino di età inferiore a un anno;

6)

«unità veloce»: un'unità veloce come definita nella regola X/1.2 della SOLAS nella sua versione aggiornata. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le limitazioni di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/18/CE;

7)

«nave da carico»: una nave, inclusa un'unità veloce, che non sia una nave da passeggeri;

8)

«viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro o dal porto di qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori di detto Stato o viceversa;

9)

«viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro o da un porto a un altro porto dello stesso Stato membro;

10)

«servizio di linea marittimo»: una serie di collegamenti effettuati da una nave in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più punti:

a)

in base a un orario pubblicato; oppure

b)

con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

11)

«traghetto da passeggeri ro-ro»: una nave da passeggeri marittima come definita al capitolo II-1 della SOLAS, nella sua versione aggiornata;

12)

«unità sommergibile da passeggeri»: una nave adibita al trasporto passeggeri che opera principalmente in immersione ed è supportata da un mezzo di appoggio in superficie, ad esempio una nave di superficie o una struttura costiera, per il monitoraggio e per una o più delle seguenti operazioni:

a)

ricarica degli accumulatori;

b)

ricarica di aria compressa ad alta pressione;

c)

ricarica dei sistemi di sopravvivenza;

13)

«piattaforma mobile di perforazione»: un'unità in grado di essere adibita ad operazioni di perforazione ai fini dell'esplorazione o dello sfruttamento di risorse che si trovano al di sotto del fondo marino, come idrocarburi liquidi o gassosi, zolfo o sale;

14)

«stazza lorda»: la stazza lorda di una nave determinata in accordo con la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o, per le navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali e la cui stazza lorda non è stata misurata in conformità con detta convenzione, la stazza lorda della nave determinata conformemente ai regolamenti nazionali sulla stazzatura.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:

a)

navi da carico e navi da passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, che effettuano viaggi internazionali;

b)

navi da carico e navi da passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi nazionali, indipendentemente dalla bandiera;

c)

navi da carico e navi da passeggeri che operano da o verso porti degli Stati membri, in servizio di linea marittimo, indipendentemente dalla bandiera;

d)

piattaforme mobili di perforazione che operano sotto l'autorità di uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di navi né alle società che le gestiscono:

a)

navi da guerra e navi destinate al trasporto truppe e altre navi di proprietà od esercite da uno Stato membro ed utilizzate esclusivamente per un servizio governativo non commerciale;

b)

navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione rudimentale, navi da diporto e imbarcazioni da diporto, salvo che siano o vengano in futuro dotate di equipaggio e trasportino più di dodici passeggeri a fini commerciali;

c)

navi da pesca;

d)

navi da carico e piattaforme mobili di perforazione aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

e)

navi da passeggeri diverse dai traghetti da passeggeri ro-ro, nei tratti di mare delle classi C e D come definite nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le società che gestiscono navi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Prescrizioni relative alla gestione della sicurezza

Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le società che le gestiscono ottemperano alle prescrizioni della parte A del codice ISM.

Articolo 6

Certificazione e verifica

Ai fini della certificazione e della verifica gli Stati membri ottemperano alle disposizioni della parte B del codice ISM.

Articolo 7

Deroghe

1.   Lo Stato membro che giudica difficoltosa nella pratica l'osservanza da parte delle società dei punti 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure che garantiscano un equivalente raggiungimento degli obiettivi del codice.

2.   Lo Stato membro può stabilire, per le navi e le società nei cui confronti è stata adottata una deroga ai sensi del paragrafo 1, procedure alternative di certificazione e verifica, se giudica difficoltoso nella pratica applicare le prescrizioni di cui all'articolo 6.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2 si applica la procedura seguente:

a)

lo Stato membro notifica alla Commissione la deroga e le misure che intende adottare;

b)

se entro sei mesi dalla notifica è deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che la deroga proposta non è giustificata o che le misure proposte sono insufficienti, detto Stato membro è tenuto a modificare o ad astenersi dall' adottare le disposizioni proposte;

c)

lo Stato membro pubblica le misure adottate con un riferimento diretto al paragrafo 1 e, se applicabile, al paragrafo 2.

4.   A seguito di una deroga concessa ai sensi del paragrafo 1 e, se applicabile, del paragrafo 2, lo Stato membro interessato rilascia un certificato, in conformità dell'allegato II, parte B, punto 5, secondo comma, indicante le limitazioni operative applicabili.

Articolo 8

Validità, accettazione e riconoscimento dei certificati

1.   Il documento di conformità è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio. Il certificato di gestione della sicurezza è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio.

2.   In caso di rinnovo del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza si applicano le pertinenti disposizioni della parte B del codice ISM.

3.   Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per conto di tale amministrazione.

4.   Gli Stati membri accettano i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza e i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati da o per conto delle amministrazioni di paesi terzi.

Tuttavia, per le navi che effettuano un servizio di linea marittimo, gli Stati membri interessati verificano, o fanno verificare per loro conto, con ogni mezzo appropriato, che i documenti di conformità, i documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, rilasciati per conto delle amministrazioni di paesi terzi, siano conformi al codice ISM, salvo che essi siano stati rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme concernenti le sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione ogni due anni sull'attuazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, elabora un modello armonizzato per tali relazioni.

3.   La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione consolidata sull'attuazione del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 11

Modifiche

1.   Le modifiche del codice ISM possono essere escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8).

2.   Ogni modifica all'allegato II è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 3051/95 è abrogato a decorrere dal 24 marzo 2006.

2.   I documenti di conformità provvisori, i certificati di gestione della sicurezza provvisori, i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati prima del 24 marzo 2006 restano validi fino alla loro scadenza o fino alla loro successiva vidimazione.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le navi da carico e le navi da passeggeri che non sono già tenute a conformarsi al codice ISM, il presente regolamento si applica a decorrere dal 24 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 302 del 7.12.2004, pag. 20.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 565), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 264 E del 25.10.2005, pag. 28) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

(4)  GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(5)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE.

(6)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza, codice ISM)

Parte A — Attuazione

1.

Generalità

1.1.

Definizioni

1.2.

Obiettivi

1.3.

Applicazione

1.4.

Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

2.

Politica per la sicurezza e per la protezione ambientale

3.

Responsabilità e autorità della società

4.

Persona(e) designata(e)

5.

Responsabilità e autorità del comandante

6.

Risorse e personale

7.

Sviluppo di piani per le operazioni di bordo

8.

Preparazione alle situazioni di emergenza

9.

Rapporto ed analisi di non conformità, di incidenti e di situazioni pericolose

10.

Manutenzione della nave e delle dotazioni

11.

Documentazione

12.

Verifiche, revisioni e valutazioni da parte della società

Parte B — Certificazione e verifiche

13.

Certificazione e verifiche periodiche

14.

Certificazione provvisoria

15.

Verifica

16.

Modelli dei certificati

CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

(CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, CODICE ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1.   Generalità

1.1.   Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice:

1.1.1.

«codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento adottato dall'assemblea dell'OMI, che potrà essere modificato dalla stessa Organizzazione;

1.1.2.

«società»: l'armatore della nave od ogni altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal presente codice;

1.1.3.

«amministrazione»: il governo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;

1.1.4.

«sistema di gestione della sicurezza (SMS)»: un sistema strutturato e documentato che permette al personale della società di attuare efficacemente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società;

1.1.5.

«documento di conformità»: il documento rilasciato ad una società che è conforme alle prescrizioni del presente codice;

1.1.6.

«certificato di gestione della sicurezza»: il documento rilasciato ad una nave che attesta che la società e la gestione di bordo operano conformemente alle disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato;

1.1.7.

«evidenza oggettiva»: un'informazione, qualitativa o quantitativa, documenti o rapporti di fatto riguardanti la sicurezza o l'esistenza e la realizzazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, che sia basata sull'osservazione, sulla misurazione o sulla prova e che possa essere controllata;

1.1.8.

«osservazione»: il riscontro di una situazione di fatto durante una verifica del sistema di gestione della sicurezza, comprovata da un'evidenza oggettiva;

1.1.9.

«non conformità»: una situazione osservata in cui l'evidenza oggettiva indica il mancato adempimento di uno specifico requisito.

1.1.10.

«grave non conformità»: un'irregolarità identificabile che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un serio rischio per l'ambiente e che richiede un'immediata azione correttiva e comprende la mancanza di un'efficace e sistematica applicazione di un requisito del presente codice;

1.1.11.

«data anniversaria»: il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del pertinente documento o certificato;

1.1.12.

«convenzione»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e sue modifiche.

1.2.   Obiettivi

1.2.1.

Gli obiettivi del codice sono assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane ed evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.

1.2.2.

Gli obiettivi della gestione della sicurezza della società dovrebbero essere, tra l'altro:

1.2.2.1.

fornire procedure sicure nell'esercizio della nave ed un ambiente di lavoro sicuro;

1.2.2.2.

stabilire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;

1.2.2.3.

migliorare continuamente la capacità di sicura gestione del personale di bordo e di terra, inclusa la preparazione alle situazioni di emergenza relative sia alla sicurezza che alla protezione ambientale.

1.2.3.

Il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe assicurare:

1.2.3.1.

la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;

1.2.3.2.

che i codici, le linee guida e gli standard raccomandati dall'Organizzazione, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni dell'industria marittima siano tenute in considerazione.

1.3.   Applicazione

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

1.4.   Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

Ogni società dovrebbe sviluppare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che includa i seguenti requisiti funzionali:

1.4.1.

una politica per la sicurezza e per la protezione ambientale;

1.4.2.

istruzioni e procedure per assicurare l'esercizio sicuro delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la pertinente legislazione internazionale e dello Stato di bandiera;

1.4.3.

livelli definiti di autorità e linee di comunicazione tra il personale di terra e di bordo e al loro rispettivo interno;

1.4.4.

procedure per segnalare gli incidenti e le non conformità ai requisiti del presente codice;

1.4.5.

procedure per prepararsi e rispondere alle situazioni di emergenza; e

1.4.6.

procedure per le verifiche interne e la revisione della gestione.

2.   Politica per la sicurezza e per la protezione ambientale

2.1.

La società dovrebbe stabilire una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che descriva in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.

2.2.

La società dovrebbe assicurare che la politica sia attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione, sia a bordo che a terra.

3.   Responsabilità e autorità della società

3.1.

Se il responsabile dell'esercizio della nave non è l'armatore, lo stesso armatore deve rapportare all'amministrazione il nome completo e gli estremi di tale responsabile.

3.2.

La società dovrebbe definire e documentare le responsabilità, l'autorità e le interrelazioni fra tutto il personale che gestisce, esegue e verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

3.3.

La società deve assicurare che siano disponibili adeguate risorse e supporto da terra per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

4.   Persona(e) designata(e)

Per assicurare l'esercizio sicuro di ogni nave e per fornire un collegamento tra la società ed il personale di bordo, ogni società dovrebbe designare, come appropriato, una o più persone a terra che abbiano accesso diretto ai più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e l'autorità della(e) persona(e) designata(e) dovrebbero comprendere il monitoraggio degli aspetti dell'esercizio di ogni nave connessi con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nonché la garanzia della disponibilità di adeguate risorse e supporto da terra, a seconda delle necessità.

5.   Responsabilità e autorità del comandante

5.1.

La società dovrebbe definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante relativamente a:

5.1.1.

attuazione della politica per la sicurezza e per la protezione ambientale della società;

5.1.2.

motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;

5.1.3.

emissione di appropriati ordini e istruzioni in modo semplice e chiaro;

5.1.4.

verifica che i requisiti specificati siano osservati;

5.1.5.

revisione dell'SMS e rapportazione delle relative deficienze alla direzione di terra.

5.2.

La società dovrebbe assicurare che l'SMS applicato a bordo delle navi contenga una dichiarazione chiara che metta in evidenza l'autorità del comandante. La società dovrebbe stabilire nell'SMS che il comandante ha la più elevata autorità e la responsabilità di prendere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6.   Risorse e personale

6.1.

La società dovrebbe assicurare che il comandante:

6.1.1.

sia qualificato per il comando;

6.1.2.

sia pienamente a conoscenza dell'SMS della società;

6.1.3.

riceva il necessario supporto per poter svolgere i propri compiti in sicurezza.

6.2.

La società dovrebbe assicurare che ogni nave sia dotata di personale qualificato, certificato e fisicamente idoneo conformemente ai requisiti nazionali ed internazionali.

6.3.

La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano un'adeguata familiarizzazione per l'assolvimento dei loro compiti.

Le istruzioni che è essenziale impartire prima della partenza della nave dovrebbero essere identificate, documentate e fornite.

6.4.

La società dovrebbe assicurare che tutto il personale coinvolto nell'SMS abbia adeguata conoscenza delle pertinenti norme, dei regolamenti, dei codici e delle linee guida.

6.5.

La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure per identificare ogni eventuale necessità di formazione a supporto dell'SMS e dovrebbe assicurare che tale formazione sia impartita a tutto il personale interessato.

6.6.

La società dovrebbe stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative all'SMS in una lingua di lavoro o in altre lingue ad esso comprensibili.

6.7.

La società dovrebbe assicurare che il personale di bordo sia in grado di comunicare efficacemente nell'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti all'SMS.

7.   Sviluppo di piani per le operazioni di bordo

La società dovrebbe stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese le liste di controllo, come appropriato, inerenti alle operazioni chiave di bordo relative alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. I vari compiti dovrebbero essere definiti ed assegnati a personale qualificato.

8.   Preparazione alle situazioni di emergenza

8.1.

La società dovrebbe stabilire procedure per individuare, descrivere e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza a bordo.

8.2.

La società dovrebbe stabilire programmi per prove ed esercitazioni per preparare il personale alle azioni di emergenza.

8.3.

L'SMS dovrebbe prevedere misure per assicurare che l'organizzazione della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgerne le navi.

9.   Rapporto ed analisi di non conformità, di incidenti e di situazioni pericolose

9.1.

L'SMS dovrebbe prevedere procedure per assicurare che le non conformità, gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

9.2.

La società dovrebbe stabilire procedure per l'attuazione delle azioni correttive.

10.   Manutenzione della nave e delle dotazioni

10.1.

La società dovrebbe stabilire procedure per assicurare che la nave sia mantenuta in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme e dei regolamenti e degli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla società stessa.

10.2.

Nel soddisfare tali requisiti, la società dovrebbe assicurare che:

10.2.1.

le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;

10.2.2.

sia rapportata ogni non conformità e la possibile causa, se conosciuta;

10.2.3.

siano poste in essere adeguate azioni correttive;

10.2.4.

siano conservate le registrazioni di queste attività.

10.3.

La società dovrebbe stabilire nell'SMS procedure per identificare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. L'SMS dovrebbe prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure dovrebbero includere prove periodiche dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.

10.4.

Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al paragrafo 10.3 dovrebbero costituire parte del programma di manutenzione periodica di bordo.

11.   Documentazione

11.1.

La società dovrebbe stabilire e mantenere procedure di controllo di tutti i documenti e dati relativi all'SMS.

11.2.

La società dovrebbe assicurare che:

11.2.1.

i documenti validi siano disponibili ovunque necessario;

11.2.2.

le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale autorizzato; e

11.2.3.

i documenti obsoleti siano prontamente eliminati.

11.3.

Il documento utilizzato per descrivere ed attuare l'SMS può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione dovrebbe essere tenuta nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave dovrebbe conservare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

12.   Verifiche, revisioni e valutazioni della società

12.1.

La società dovrebbe effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare se le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi all'SMS.

12.2.

La società dovrebbe valutare periodicamente l'efficienza dell'SMS e, quando necessario, revisionarlo in conformità alle procedure da essa stabilite.

12.3.

Le verifiche e le eventuali azioni correttive dovrebbero essere effettuate in conformità di procedure documentate.

12.4.

Il personale che esegue le verifiche dovrebbe essere indipendente dall'area oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impraticabile a causa delle dimensioni e della natura della società.

12.5.

I risultati delle verifiche e delle revisioni dovrebbero essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nell'area interessata.

12.6.

Il personale dirigente responsabile dell'area interessata dovrebbe adottare tempestivamente azioni correttive per le deficienze riscontrate.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13.   Certificazione e verifiche periodiche

13.1.

La nave dovrebbe essere gestita da una società alla quale è stato rilasciato un documento di conformità, oppure un documento di conformità provvisorio secondo quanto contenuto nel paragrafo 14.1 relativo a quella nave.

13.2.

Il documento di conformità dovrebbe essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente della convenzione ad ogni società che soddisfa i requisiti del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione che non dovrebbe essere superiore a cinque anni. Tale documento dovrebbe essere accettato come evidenza che la società è in grado di soddisfare i requisiti del presente codice.

13.3.

Il documento di conformità è valido esclusivamente per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. Tale indicazione dovrebbe essere basata sui tipi di nave su cui è stata effettuata la verifica iniziale. Altri tipi di nave possono essere aggiunti esclusivamente dopo che sia stata verificata la capacità della società di conformarsi ai requisiti del presente codice applicabili a tali tipi di nave. A tale scopo i tipi di nave sono quelli indicati nella regola IX/1 della convenzione.

13.4.

La validità del documento di conformità dovrebbe essere sottoposta a verifica annuale dall'amministrazione, o da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente entro i tre mesi precedenti o seguenti la data anniversaria.

13.5.

Il documento di conformità dovrebbe essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica annuale di cui al paragrafo 13.4 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità con il presente codice.

13.5.1.

Tutti i certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori associati dovrebbero essere revocati se è revocato il documento di conformità.

13.6.

Una copia del documento di conformità dovrebbe essere tenuta a bordo in modo che il comandante della nave possa, qualora ciò sia richiesto, esibirla per la verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto oppure ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia legalizzata o autenticata.

13.7.

Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato alla nave per un periodo che non dovrebbe essere superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere rilasciato dopo che è stato verificato che la società e la sua gestione di bordo operino in accordo con il sistema di gestione della sicurezza approvato. Tale certificato dovrebbe essere accettato come evidenza che la nave è conforme ai requisiti del presente codice.

13.8.

La validità del certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere sottoposta ad almeno una verifica intermedia da parte dell'amministrazione oppure di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Se è prevista un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica dovrebbe essere effettuata tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato di gestione della sicurezza.

13.9.

In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere revocato dall'amministrazione oppure, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica intermedia di cui al paragrafo 13.8 non è richiesta o se vi è evidenza di gravi non conformità rispetto al presente codice.

13.10.

Nonostante i requisiti di cui ai paragrafi 13.2 e 13.7, qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbero essere validi a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo, ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistenti.

13.11.

Qualora la verifica ai fini del rinnovo sia completata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o il nuovo certificato di gestione della sicurezza dovrebbe essere valido, a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo, per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata completata la verifica ai fini del rinnovo.

14.   Certificazione provvisoria

14.1.

Un documento di conformità provvisorio può essere rilasciato per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:

1.

una società è di recente costituzione; oppure

2.

devono essere aggiunti nuovi tipi di nave ad un documento di conformità preesistente, a seguito della verifica che la società disponga di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.3 del presente codice, a condizione che la società dimostri di avere un programma per l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza pienamente conforme ai requisiti del presente codice entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio. Tale documento di conformità provvisorio dovrebbe essere rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Una copia del documento di conformità provvisorio dovrebbe essere tenuta a bordo in modo tale che il comandante della nave possa, qualora ciò sia richiesto, esibirla per la verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto oppure ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia legalizzata o autenticata.

14.2.

Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato:

1.

alle nuove navi, alla consegna;

2.

quando la società si assume la responsabilità dell'esercizio di una nave che è nuova per la società; oppure

3.

quando una nave cambia bandiera.

Tale certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbe essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente.

14.3.

Un'amministrazione oppure, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in casi speciali, estendere la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di scadenza.

14.4.

Un certificato di gestione della sicurezza provvisorio può essere rilasciato dopo che è stato verificato che:

1.

il documento di conformità oppure il documento di conformità provvisorio sia attinente a quella nave;

2.

il sistema di gestione della sicurezza predisposto dalla società per la nave includa gli elementi chiave del presente codice e sia stato valutato durante la verifica per il rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato per il rilascio del documento di conformità provvisorio;

3.

la società abbia pianificato una verifica della nave entro un periodo di tre mesi;

4.

il comandante e gli altri ufficiali abbiano familiarità con il sistema di gestione della sicurezza e le relative modalità di attuazione previste;

5.

siano state impartite prima della partenza le istruzioni ritenute essenziali;

6.

le informazioni pertinenti al sistema di gestione della sicurezza siano state fornite nella lingua di lavoro o in altre lingue comprensibili al personale della nave.

15.   Verifica

15.1.

Tutte le verifiche richieste dal presente codice dovrebbero essere effettuate in accordo con le procedure accettate dall'amministrazione e tenendo in considerazione le linee guida elaborate dall'Organizzazione (1).

16.   Modelli dei certificati

16.1.

Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio dovrebbero essere nelle forme corrispondenti ai modelli forniti nell'appendice del presente codice. Se la lingua usata non è né l'inglese né il francese, il testo dovrebbe includere una traduzione in una di queste due lingue.

16.2.

In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 13.3 i tipi di nave indicati sul documento di conformità e sul documento di conformità provvisorio possono essere vidimati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave descritte nel sistema di gestione della sicurezza.


(1)  Cfr. linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.913(22).

Appendice

Modelli di documento di conformità, di certificato di gestione della sicurezza, di documento di conformità provvisorio e di certificato di gestione della sicurezza provvisorio

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società:

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

Il presente documento di conformità è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione della regola IX/6.1 della convenzione e del paragrafo 13.4 del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

2a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

3a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

4a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (1): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (2)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al:

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)/(Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma della

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974

e sue modifiche

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (3): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

(cfr. paragrafo 1.1.2 del codice ISM)

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui al paragrafo 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (4) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido sino al …

a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (4) non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al: …

Data della proroga …

(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


(1)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo.

(2)  Se pertinente, cfr. paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.913(22).

(3)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo.

(4)  Depennare la menzione non pertinente.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (CODICE ISM)

Parte A

Disposizioni generali

Parte B

Certificazione e standard

2.

Processo di certificazione

3.

Standard di gestione

4.

Standard di competenza

5.

Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.

Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B del presente titolo.

1.2.

In aggiunta gli Stati membri devono tenere conto delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) adottate dall'IMO con la risoluzione A.913(22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui esse non siano contemplate dalla parte B del presente titolo.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

2.   Processo di certificazione

2.1.

Il processo di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza a qualsiasi nave deve essere conforme alle disposizioni di seguito riportate.

2.2.

Il processo di certificazione deve normalmente comprendere le seguenti fasi:

1.

verifica iniziale;

2.

verifica annuale o intermedia;

3.

verifica ai fini del rinnovo;

4.

verifica addizionale.

Tali verifiche sono effettuate su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.

2.3.

Le verifiche devono comprendere una verifica del sistema di gestione della sicurezza.

2.4.

Per l'esecuzione delle verifiche deve essere designato un responsabile della verifica o, se del caso, un gruppo di verifica.

2.5.

Il responsabile della verifica designato deve elaborare un programma di verifica di concerto con la società.

2.6.

Un rapporto di verifica deve essere preparato sotto la direzione del responsabile della verifica che ne deve garantire la precisione e la completezza.

2.7.

Il rapporto di verifica deve contenere il programma della verifica, i nominativi dei membri del gruppo di verifica, le date, l'identificazione della società, la registrazione di ogni osservazione e non conformità constatata e osservazioni sull'efficacia del sistema di gestione della sicurezza per conseguire gli obiettivi stabiliti.

3.   Standard di gestione

3.1.

I responsabili della verifica o i membri del gruppo di verifica incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere conoscenze in materia di:

1.

osservanza delle regole e dei regolamenti applicabili a tutti i tipi di nave gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;

2.

attività connesse all'approvazione, al controllo e al rilascio dei certificati marittimi;

3.

prescrizioni di cui occorre tenere conto nel quadro del sistema di gestione della sicurezza previsto dal codice ISM;

4.

esperienza pratica nell'esercizio delle navi.

3.2.

Nell'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale che fornisce servizi di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

4.   Standard di competenza

4.1.

Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

4.1.1.

Il personale che partecipa alle verifiche della conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, sezione 2, della direttiva 95/21/CE.

4.1.2.

Il suddetto personale deve aver ricevuto una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:

a)

conoscenza e comprensione del codice ISM;

b)

regole e regolamenti obbligatori;

c)

prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;

d)

tecniche di valutazione nel contesto di esami, colloqui, analisi e relazioni;

e)

aspetti tecnici e operativi della gestione della sicurezza;

f)

conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo;

g)

partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

4.2.

Conoscenze necessarie per l'effettuazione della verifica iniziale e per le verifiche ai fini del rinnovo

4.2.1.

Per poter valutare pienamente se una società o una nave di qualsiasi tipo sia conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze che gli consentano di:

a)

stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System, SMS) sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;

b)

stabilire l'efficacia dell'SMS della società e di ogni tipo di nave, per assicurare la conformità alle regole e ai regolamenti sulla base delle risultanze delle registrazioni delle ispezioni statutarie e di classificazione;

c)

valutare l'efficacia dell'SMS per assicurare la conformità ad altre norme e regolamenti che non formano oggetto delle ispezioni statutarie o di classificazione e consentire la verifica del rispetto di tali regole e regolamenti;

d)

valutare se le procedure di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle organizzazioni dell'industria marittima siano state tenute in considerazione.

4.2.2.

Tali compiti possono essere svolti da gruppi composti di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie.

5.   Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza

Quando le navi operano in un unico Stato membro, gli Stati membri devono utilizzare i modelli allegati al codice ISM oppure il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui siano state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, il certificato rilasciato deve essere diverso da quello di cui sopra e deve indicare chiaramente che è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e, se applicabile, dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento ed inoltre deve indicare le limitazioni operative applicabili.

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 e sue modifiche e] (1) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.4 del codice ISM e] (2) dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

1a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

2a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

3a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

4a VERIFICA ANNUALE

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974, e sue modifiche e] (3) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (4): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società si applica a questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al ………, a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il documento di conformità non sia scaduto.

Rilasciato a …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA ADDIZIONALE (SE RICHIESTA)

SI ATTESTA che, in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola IX/6.1 della convenzione, del paragrafo 13.8 del codice ISM e] (5) dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del codice ISM.

VERIFICA INTERMEDIA (da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)

Firma: …

(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: …

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

VERIFICA ADDIZIONALE (6)

Firma: …

 

(firma del funzionario autorizzato)

 

Luogo: …

 

Data: …

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974, e sue modifiche e] (7) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e sede della società:

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui all'allegato I, parte A, punto 1.2.3, del regolamento (CE) n. 336/2006 per i tipi di nave elencati di seguito (depennare la menzione non pertinente):

 

Nave da passeggeri

 

Unità veloce da passeggeri

 

Unità veloce da carico

 

Portarinfusa

 

Petroliera

 

Chimichiera

 

Gasiera

 

Unità mobile di perforazione offshore

 

Nave da carico di altro tipo

 

Nave ro-ro da passeggeri (traghetto ro-ro)

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al: …

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Certificato n.

rilasciato a norma [della CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974 come emendato e] (8) del regolamento (CE) n. 336/2006 sull'attuazione nella Comunità del codice ISM.

Sotto l'autorità del governo di …

(nome dello Stato)

da …

(persona od organismo autorizzata/o)

Nome della nave: …

Nominativo internazionale: …

Porto di immatricolazione: …

Tipo di nave (9): …

Stazza lorda: …

Numero IMO: …

Denominazione e sede della società: …

[cfr. allegato I, parte A, punto 1.1.2, del regolamento (CE) n. 336/2006]

SI ATTESTA che le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 14.4, del regolamento (CE) n. 336/2006 sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) rilasciato alla società è pertinente a questa nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido fino al ......., a condizione che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (10) non sia scaduto.

Rilasciato a: …

(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio …

(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

Certificato n.

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al:

Data della proroga …

(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)


(1)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(2)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(3)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(4)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; traghetto da passeggeri ro-ro.

(5)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(6)  Se applicabile. Si fa riferimento al paragrafo 13.8 del codice ISM e al paragrafo 3.4.1 delle linee guida per l'attuazione da parte delle amministrazioni del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) [risoluzione A.913(22)].

(7)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(8)  Questo riferimento si può omettere per le navi che effettuano esclusivamente viaggi all'interno di un unico Stato membro.

(9)  Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave da passeggeri; unità veloce da passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; nave da carico di altro tipo; traghetto da passeggeri ro-ro.

(10)  Depennare la menzione non pertinente.


4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/37


DIRETTIVA 2006/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione dell'8 dicembre 2005,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

(2)

L'acqua è una risorsa naturale limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa, gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3)

La politica ambientale della Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana.

(4)

Nel dicembre del 2000, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L'esito principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico.

(5)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), contiene l'impegno di garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (6).

(6)

Ai sensi del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell'applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato. Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in particolare nelle acque dolci.

(7)

Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (7), e 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (8), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (9).

(8)

Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione dovrebbero essere divulgate ai soggetti interessati. Il pubblico dovrebbe essere informato adeguatamente e tempestivamente dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e delle misure di gestione dei rischi per prevenire pericoli per la salute, specialmente in caso di eventi di inquinamento prevedibile a breve termine o anomali. Dovrebbero essere applicate le nuove tecnologie che consentano al pubblico di essere informato efficacemente e in maniera comparabile sulle acque di balneazione in tutta la Comunità.

(9)

Ai fini del monitoraggio, è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. Occorre osservare e valutare la qualità delle acque per un congruo periodo di tempo al fine di giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione.

(10)

La conformità dovrebbe dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non soltanto da misurazioni e calcoli. È pertanto opportuno un sistema di profili delle acque di balneazione che permetta una migliore individuazione dei rischi quale base per le misure di gestione. Parallelamente, occorrerebbe dedicare particolare attenzione al rispetto degli standard di qualità e alla transizione coerente dalla direttiva 76/160/CEE.

(11)

Il 17 febbraio 2005, la Comunità ha ratificato la Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione Århus). È quindi opportuno che questa direttiva contenga disposizioni sull'accesso del pubblico alle informazioni e preveda disposizioni per la partecipazione del pubblico alla sua attuazione per integrare la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale (11).

(12)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento da parte degli Stati membri, sulla base di standard comuni, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(14)

La continua rilevanza della politica comunitaria nel settore delle acque di balneazione si manifesta in ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere il pubblico da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione della Comunità o nelle immediate vicinanze delle stesse. La qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:

a)

monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b)

gestione della qualità delle acque di balneazione; e

c)

informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

2.   La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.

3.   La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (di seguito «acque di balneazione»). Non si applica a:

a)

piscine e terme;

b)

acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c)

acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)

i termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE;

2)

«autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità o organismo cui è stato delegato tale ruolo;

3)

«permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione o all'avviso che sconsiglia la balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;

4)

«congruo numero»: in relazione ai bagnanti, un numero che l'autorità competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per promuovere la balneazione;

5)

«inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato I, colonna A;

6)

«stagione balneare»: il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti;

7)

«misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

a)

istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;

b)

istituzione di un calendario di monitoraggio;

c)

monitoraggio delle acque di balneazione;

d)

valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e)

classificazione delle acque di balneazione;

f)

identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;

g)

informazione al pubblico;

h)

azioni volte a evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

i)

azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

8)

«inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;

9)

«situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni;

10)

«serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 3;

11)

«valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;

12)

«proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;

13)

il termine «pubblico interessato» ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13).

CAPO II

QUALITÀ E GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Articolo 3

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente dopo il 24 marzo 2008.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato IV.

3.   Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:

a)

si prevede il maggior afflusso di bagnanti; o

b)

si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

4.   Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.

5.   Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell'allegato IV. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 4. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.

6.   I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi dell'allegato IV.

7.   In caso di situazioni anomale, il calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala. Appena possibile dopo il termine della situazione anomala, sono prelevati nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.

8.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all'articolo 13.

9.   Gli Stati membri garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Gli Stati membri che consentono l'applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole applicate e sulla loro equivalenza.

Articolo 4

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.

2.   Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:

a)

in relazione a ciascuna acqua di balneazione;

b)

al termine di ciascuna stagione balneare;

c)

sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e

d)

secondo la procedura di cui all'allegato II.

Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni.

3.   La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.

4.   Tuttavia, purché:

siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o

la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane,

la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

a)

le acque di balneazione sono di nuova individuazione;

b)

si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell'articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente dei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o

c)

le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione:

a)

sono contigue;

b)

hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 4, lettera c); e

c)

hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.

Articolo 5

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1.   A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a)

«scarsa»;

b)

«sufficiente»;

c)

«buona»; o

d)

«eccellente».

2.   La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.

3.   Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».

4.   Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte.

a)

Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:

i)

adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; e

ii)

individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;

iii)

adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iv)

conformemente all'articolo 12, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice e informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.

b)

Se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

Articolo 6

Profili delle acque di balneazione

1.   Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.

2.   I profili delle acque di balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell'allegato III.

3.   All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.

Articolo 7

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

Articolo 8

Rischi da cianobatteri

1.   Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, viene effettuato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2.   Qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, vengono adottate immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione, che includano l'informazione al pubblico.

Articolo 9

Altri parametri

1.   Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono l'informazione al pubblico.

2.   Si procede ad un'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, si adotteranno adeguate misure di gestione, che includono, se del caso, l'informazione al pubblico.

Articolo 10

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 11

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità:

di informarsi sul processo di partecipazione, e

di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami.

Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.

Articolo 12

Informazione al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

a)

la classificazione corrente delle acque di balneazione e l'eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione di cui al presente articolo mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice;

b)

una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;

c)

nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:

notifica che l'acqua di balneazione è soggetta ad inquinamento di breve durata,

indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente a causa di tale inquinamento, e

avviso ogniqualvolta tale inquinamento è previsto o presente;

d)

informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi;

e)

laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni;

f)

ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il fatto che l'area in questione non è più balneabile e le ragioni della sua declassificazione; e

g)

un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno:

a)

un elenco delle acque di balneazione;

b)

la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione;

c)

nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e

d)

nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative:

alle condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata,

al grado di probabilità di tale inquinamento e della sua probabile durata,

alle cause dell'inquinamento e alle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause.

L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) sono resi disponibili su Internet una volta completate le analisi.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008.

4.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

Articolo 13

Comunicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'articolo 4.

2.   Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2008.

3.   Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

4.   La Commissione pubblica una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della relazione, la Commissione, ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Relazione e riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2008, una relazione. La relazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

a)

risultati di uno studio epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri;

b)

altri sviluppi scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la qualità delle acque di balneazione, anche in relazione ai virus; e

c)

raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

2.   Entro la fine del 2014, gli Stati membri presentano osservazioni scritte alla Commissione relativamente alla relazione, anche per quanto riguarda le necessità di eventuali ulteriori ricerche o valutazioni che possano essere necessarie per assistere la Commissione nel riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla luce della relazione, delle osservazioni scritte degli Stati membri e di un'analisi di impatto approfondita e tenendo presente l'esperienza maturata nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2020, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione, valutando anche l'opportunità di eliminare progressivamente la classificazione di «sufficiente» o di modificare le norme applicabili e presenta, se del caso, adeguate proposte legislative a norma dell'articolo 251 del trattato.

Articolo 15

Adeguamenti tecnici e misure di attuazione

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene deciso di:

a)

specificare la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9;

b)

fissare norme dettagliate per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4;

c)

adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I al progresso scientifico e tecnologico;

d)

adattare l'allegato V al progresso scientifico e tecnologico;

e)

definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni.

2.   La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera b), in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l'adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.

Articolo 16

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Abrogazione

1.   La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata.

2.   Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3.   I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 18

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 marzo 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.

(2)  GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.

(3)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(10)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(11)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).


ALLEGATO I

ACQUE INTERNE

 

A

B

C

D

E

 

Parametro

Qualità eccellente

Qualità buona

Qualità sufficiente

Metodi di riferimento dell'analisi

1

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 o ISO 7899-2

2

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 o ISO 9308-1

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

 

A

B

C

D

E

 

Parametro

Qualità eccellente

Qualità buona

Qualità sufficiente

Metodi di riferimento dell'analisi

1

Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 o ISO 7899-2

2

Escherichia coli espressi in ufc/100 ml

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 o ISO 9308-1


(1)  Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.

(2)  Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.

(3)  Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.

(4)  Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.


ALLEGATO II

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.   QUALITÀ SCARSA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (1), i valori percentili (2) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (3) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.

2.   QUALITÀ SUFFICIENTE

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

3.   QUALITÀ BUONA

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

4.   QUALITÀ ECCELLENTE

Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente»:

1)

se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e

2)

se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:

i)

siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;

ii)

siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e

iii)

il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non più del 15 % del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non più di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.

NOTE


(1)  «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 4, paragrafi 2 o 4.

(2)  Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene così ricavato:

i)

prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);

ii)

calcolare la media aritmetica dei log10 (μ);

iii)

calcolare la deviazione standard dei log10 (σ).

Il punto superiore del 90o percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90o percentile = antilog (μ + 1,282 σ).

Il punto superiore del 95o percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95o percentile = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.

(4)  Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.


ALLEGATO III

Profilo delle acque di balneazione

1.

Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;

b)

l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;

c)

la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;

d)

la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;

e)

se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni:

previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,

informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause,

le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identità e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;

f)

l'ubicazione del punto di monitoraggio.

2.

Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

Classificazione delle acque di balneazione

«Qualità buona»

«Qualità sufficiente»

«Qualità scarsa»

I riesami devono avvenire almeno ogni

4 anni

3 anni

2 anni

Aspetti da riesaminare (lettere del punto 1)

da a) a f)

da a) a f)

da a) a f)

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualità eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.

3.

In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva.

4.

Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile.

5.

Se l'autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.


ALLEGATO IV

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1.

Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni.

2.

Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:

a)

con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane; oppure

b)

situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.

3.

Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.

4.

In caso di inquinamento di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione. Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.


ALLEGATO V

Norme per la manipolazione dei campioni per le analisi microbiologiche

1.   Punto di campionamento

Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.

2.   Sterilizzazione dei contenitori dei campioni

I contenitori dei campioni sono:

sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121 oC, o

sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160 oC e 170 oC per almeno un'ora, o

contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante.

3.   Campionamento

Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).

Il campione è identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.

4.   Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell'analisi

In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

Il campione è conservato ad una temperatura di 4 oC circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.

Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4 oC ± 3 oC.


4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/52


DIRETTIVA 2006/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

È necessario che gli Stati membri intraprendano un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.

(3)

Numerose convenzioni hanno lo scopo di proteggere dall'inquinamento i corsi d'acqua internazionali e l'ambiente marino. Occorre garantire l'applicazione coordinata di queste convenzioni.

(4)

Una disparità tra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(5)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), prevede un certo numero di misure per la protezione delle acque dolci e delle acque marine da talune sostanze inquinanti.

(6)

Per garantire una protezione efficace dell'ambiente idrico della Comunità, è necessario stabilire un primo elenco, detto elenco I, contenente un certo numero di sostanze singole, scelte soprattutto in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro capacità di bioaccumulo, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue, nonché un secondo elenco, detto elenco II, contenente sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione.

(7)

Occorre eliminare l'inquinamento causato dallo scarico delle varie sostanze pericolose dell'elenco I. Taluni valori limite sono stati stabiliti dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (6). L’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE prevede le procedure secondo le quali sono stabilite le misure di controllo e gli standard di qualità ambientale applicabili alle sostanze prioritarie.

(8)

È necessario ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze dell'elenco II. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare programmi comprendenti standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono. Le norme di emissione applicabili a dette sostanze dovrebbero essere calcolate in funzione di tali standard di qualità ambientale.

(9)

Occorre permettere ad uno o più Stati membri di fissare, individualmente o congiuntamente, disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

(10)

Si impone la compilazione di un inventario degli scarichi di talune sostanze particolarmente pericolose effettuati nell'ambiente idrico della Comunità, per conoscerne l'origine.

(11)

In base all'esperienza acquisita, potrà emergere la necessità di riesaminare e, se necessario, completare gli elenchi I e II dell'allegato I, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

(12)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva si applica:

a)

alle acque interne superficiali;

b)

alle acque marine territoriali;

c)

alle acque interne del litorale.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a)

“acque interne superficiali”, tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri;

b)

“acque interne del litorale”, le acque che sono situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci;

c)

“limite delle acque dolci”, il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina;

d)

“scarico”, l'immissione, nelle acque di cui all’articolo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato I, ad eccezione:

i)

degli scarichi di fanghi di dragaggio;

ii)

degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali;

iii)

dell'immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;

e)

“inquinamento”, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e recare danno agli ecosistemi acquatici, compromettere le attività ricreative od ostacolare altri usi legittimi delle acque.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell’allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco I”), nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco II”), a norma della presente direttiva.

Articolo 4

Per quanto riguarda le sostanze dell'elenco I:

a)

qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato;

b)

per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all'articolo 1 e, qualora ciò sia necessario per l'applicazione della presente direttiva, per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature, l'autorizzazione fissa norme di emissione;

c)

l'autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 5

1.   Le norme di emissione fissate dalle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'articolo 4, stabiliscono:

a)

la concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi. In caso di diluizione, il valore limite di emissione fissato dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE va diviso per il fattore di diluizione;

b)

la quantità massima di una sostanza ammissibile nello scarico durante uno o più periodi di tempo determinati, espressa, se necessario, in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante (per esempio: unità di peso per materia prima o per unità di prodotto).

2.   Per ciascuna autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato, soprattutto tenendo conto della tossicità, della persistenza e della capacità di bioaccumulo della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, se necessario, norme di emissione più severe di quelle risultanti dall'applicazione dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE.

3.   Qualora l'autore dello scarico dichiari la propria incapacità di osservare le norme di emissione impostegli, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

4.   Qualora le norme di emissione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti atti a far sì che le condizioni per l'autorizzazione vengano soddisfatte e, se necessario, a far sì che lo scarico venga vietato.

Articolo 6

1.   Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorrono in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.

2.   Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli standard di qualità ambientale stabiliti a norma del paragrafo 3.

3.   I programmi di cui al paragrafo 1 contengono standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono.

4.   I programmi possono anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti e tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.

5.   I programmi fissano le scadenze per la propria attuazione.

6.   I programmi e i risultati della loro attuazione sono comunicati alla Commissione in forma sintetica.

7.   La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente coordinata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio a tal fine proposte in materia.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti idonei all'attuazione delle misure che essi avranno adottato, in base alla presente direttiva, per non aumentare l'inquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1. Essi vietano inoltre qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 8

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva può aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 10

L'autorità competente procede a un inventario degli scarichi effettuati nelle acque di cui all'articolo 1 che possono contenere sostanze dell'elenco I alle quali sono applicabili norme di emissione.

Articolo 11

1.   Ogni tre anni e, per la prima volta, per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (7). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

2.   Le informazioni raccolte in applicazione del paragrafo 1 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, riesaminano e, se necessario, completano gli elenchi I e II dell’allegato I, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Articolo 13

La direttiva 76/464/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 10.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2004 (GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 39) e decisione del Consiglio del 30 gennaio 2006.

(3)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(7)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

L'elenco I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte principalmente in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro capacità di bioaccumulo, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue:

1.

composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico;

2.

composti organofosforici;

3.

composti organostannici;

4.

sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1);

5.

mercurio e composti del mercurio;

6.

cadmio e composti del cadmio;

7.

oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;

e, per quando riguarda l'applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 12:

8.

materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

L'elenco II comprende:

le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell'elenco I per le quali valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE non sono stati determinati dalle suddette direttive,

alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati di seguito,

che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.

Famiglie e gruppi di sostanze di cui al secondo trattino

1.

I seguenti metalloidi e metalli nonché i loro composti:

1.

zinco

2.

rame

3.

nichel

4.

cromo

5.

piombo

6.

selenio

7.

arsenico

8.

antimonio

9.

molibdeno

10.

titanio

11.

stagno

12.

bario

13.

berillio

14.

boro

15.

uranio

16.

vanadio

17.

cobalto

18.

tallio

19.

tellurio

20.

argento

2.

Biocidi

e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3.

Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.

4.

Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5.

Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

6.

Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.

7.

Cianuri,

floruri.

8.

Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare:

ammoniaca,

nitriti.

Dichiarazione relativa all'articolo 7

Per le acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata gli Stati membri si impegnano ad imporre prescrizioni non meno severe di quelle previste dalla presente direttiva.


(1)  Le sostanze dell’elenco II, qualora abbiano potere cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco.


ALLEGATO II

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23)

 

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

limitatamente all’allegato I, lettera a)

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

limitatamente al riferimento, di cui all«articolo 22, paragrafo 2, quarto trattino, all»articolo 6 della direttiva 76/464/CEE

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 13)

Direttiva

Termine di attuazione

76/464/CEE

__

91/692/CEE

1o gennaio 1993

2000/60/CE

22 dicembre 2003


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 76/464/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino

Articolo 2, lettera d), punto i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino

Articolo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino

Articolo 2, lettera d), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 3, punto 1)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 4, lettera b)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo e Consiglio

4.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/60


Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 febbraio 2006

sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore

(2006/143/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Sebbene la raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell’istruzione superiore (3), sia stata applicata con notevole successo, come risulta dalla relazione della Commissione del 30 settembre 2004, occorre migliorare ulteriormente il funzionamento dell’istruzione superiore europea, soprattutto per quanto riguarda la qualità, così da renderla più trasparente e affidabile agli occhi dei cittadini europei, degli studenti e degli studiosi del resto del mondo.

(2)

La raccomandazione 98/561/CE invitava a sostenere e, se del caso, a istituire sistemi trasparenti di certificazione della qualità. Quasi tutti gli Stati membri hanno istituito sistemi nazionali di certificazione della qualità e hanno promosso o favorito l’istituzione di una o più agenzie di certificazione della qualità o di accreditamento.

(3)

La raccomandazione 98/561/CE invitava a basare i sistemi di certificazione della qualità su una serie di caratteristiche essenziali, quali la valutazione dei programmi o delle istituzioni tramite valutazioni interne, revisioni esterne, e con la partecipazione degli studenti, la pubblicazione dei risultati e una partecipazione internazionale. I risultati delle valutazioni relative alla certificazione della qualità contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni degli istituti d’istruzione superiore.

(4)

Le caratteristiche essenziali di cui al considerando 3 sono state generalmente applicate in tutti i sistemi di certificazione della qualità e sono state confermate dai ministri europei dell’istruzione a Berlino nel settembre 2003, nel quadro del processo di Bologna, al fine di realizzare uno Spazio europeo dell’istruzione superiore.

(5)

L’Associazione europea per la garanzia della qualità nell’istruzione superiore (European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA), istituita nel 2000, conta tra i suoi membri un numero crescente di agenzie di certificazione della qualità o di accreditamento in tutti gli Stati membri.

(6)

Nel contesto del processo di Bologna, i ministri dell’istruzione di 45 paesi hanno adottato le norme e gli indirizzi proposti dall’ENQA per la certificazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore durante la loro riunione di Bergen del 19-20 maggio 2005 che ha fatto seguito a quella svoltasi a Berlino nel settembre 2003. Hanno anche accolto favorevolmente il principio dell’istituzione di un registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità basato su una verifica a livello nazionale e hanno chiesto che le possibilità pratiche di applicazione siano ulteriormente sviluppate dall’ENQA, di concerto con l’Associazione europea delle università (EUA), l’Associazione europea degli istituti di istruzione superiore (EURASHE) e l’Unione europea degli studenti universitari (ESIB), e che venga riferito in proposito ai ministri stessi tramite il gruppo di seguito di Bologna. Hanno inoltre sottolineato l’importanza della cooperazione tra agenzie riconosciute a livello nazionale, al fine di promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di accreditamento o certificazione della qualità.

(7)

Si dovrebbe mettere a punto un’azione dell’UE a sostegno della certificazione della qualità, in linea con le attività svolte nel contesto del processo di Bologna.

(8)

È opportuno stabilire un registro delle agenzie di certificazione della qualità indipendenti e affidabili operanti in Europa, di carattere regionale o nazionale, generale o specializzato, pubblico o privato, per favorire la trasparenza nell’istruzione superiore e facilitare il riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all’estero.

(9)

Nel quadro della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha affermato nelle sue conclusioni che i sistemi europei di istruzione e di formazione dovranno diventare un «punto di riferimento di qualità a livello mondiale»,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.

di incoraggiare tutti gli istituti d’istruzione superiore operanti nel loro territorio a introdurre o sviluppare sistemi interni rigorosi di certificazione della qualità, conformemente alle norme e agli indirizzi in materia di certificazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore adottati a Bergen nell’ambito del processo di Bologna;

2.

di incoraggiare tutte le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento operanti nel loro territorio ad essere indipendenti nelle loro valutazioni, ad applicare i criteri di certificazione della qualità definiti nella raccomandazione 98/561/CE e ad applicare la serie di norme generali e indirizzi comuni adottata a Bergen ai fini della valutazione. Tali norme dovrebbero essere ulteriormente sviluppate di concerto con i rappresentanti del settore dell’istruzione superiore ed applicate in modo da tutelare e promuovere la diversità e l’innovazione;

3.

di incoraggiare i rappresentanti delle autorità nazionali, del settore dell’istruzione superiore e delle agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, con le parti sociali, a creare un «registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità» («registro europeo»), basato su una valutazione nazionale, che tenga conto dei principi fissati nell’allegato, e definire le condizioni di iscrizione in tale registro e le norme per la gestione dello stesso;

4.

di consentire agli istituti d’istruzione superiore operanti nel loro territorio di scegliere tra le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento iscritte nel registro europeo un’agenzia corrispondente alle loro necessità e alle loro caratteristiche, a condizione che ciò sia compatibile con la loro legislazione nazionale o consentito dalle loro autorità nazionali;

5.

di consentire agli istituti d’istruzione superiore di mirare ad una valutazione complementare da parte di un’altra agenzia iscritta nel registro europeo, ad esempio per promuovere la loro reputazione internazionale;

6.

di promuovere la cooperazione tra agenzie in modo da aumentare la fiducia reciproca e il riconoscimento delle valutazioni di certificazione della qualità e accreditamento, contribuendo così al riconoscimento delle qualifiche a fini di studio o di lavoro in un altro paese;

7.

di garantire l’accesso del pubblico alle valutazioni effettuate dalle agenzie di certificazione della qualità o accreditamento elencate nel registro europeo,

INVITA LA COMMISSIONE:

1.

a continuare a sostenere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la cooperazione tra gli istituti d’istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, le autorità competenti e gli altri organismi operanti in questo campo;

2.

a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazioni triennali sullo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità nei vari Stati membri e sulle attività di cooperazione svolte a livello europeo, nonché sui progressi compiuti in relazione ai suddetti obiettivi.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 72.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 gennaio 2006.

(3)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56.


ALLEGATO

«Registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità»

Nel registro sono iscritte agenzie sulle cui le valutazioni gli Stati membri (e le autorità pubbliche degli Stati membri) possano fare affidamento. Esso deve basarsi sui seguenti principi:

1.

l’elenco delle agenzie deve essere compilato da rappresentanti delle autorità nazionali, del settore dell’istruzione superiore (istituti d’istruzione superiore, studenti, insegnanti e ricercatori) e delle agenzie di certificazione della qualità e accreditamento operanti negli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali.

2.

Tra i requisiti per l’iscrizione di agenzie nel registro potrebbero figurare, inter alia:

i)

l’impegno ad effettuare le valutazioni in totale indipendenza;

ii)

il riconoscimento almeno dallo Stato membro nell’ambito del quale le agenzie operano (o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro);

iii)

il fatto di operare sulla base della serie di norme e indirizzi comuni di cui alle raccomandazioni 1 e 2 rivolte agli Stati membri;

iv)

il fatto di sottoporsi a periodiche valutazioni esterne da parte di pari o di altri esperti, con pubblicazione dei criteri, dei metodi e dei risultati di tali valutazioni.

3.

Nel caso di un rifiuto iniziale di iscrizione nel registro, è possibile procedere ad una nuova valutazione sulla base dei miglioramenti realizzati.