ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 249

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
31 luglio 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 249/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 249/02

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/508/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

29

 

Commissione europea

2014/C 249/03

Tassi di cambio dell'euro

31


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 249/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7334 — Oracle/MICROS) ( 1 )

32


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

(2014/C 249/01)

INDICE

1.

INTRODUZIONE 3

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 5

2.1.

Campo di applicazione settoriale 5

2.2.

Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà» 6

2.3.

Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione 7

2.4.

Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione 7

3.

COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO 8

3.1.

Contributo a un obiettivo di interesse comune 9

3.1.1.

Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato 9

3.1.2.

Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine 10

3.2.

Necessità dell’intervento statale 11

3.3.

Adeguatezza 11

3.3.1.

Aiuti per il salvataggio 11

3.3.2.

Aiuti per la ristrutturazione 12

3.4.

Effetto d’incentivazione 12

3.5.

Proporzionalità dell’aiuto/aiuto limitato al minimo 12

3.5.1.

Aiuti per il salvataggio 12

3.5.2.

Aiuti per la ristrutturazione 12

3.6.

Effetti negativi 14

3.6.1.

Principio dell’aiuto «una tantum» 14

3.6.2.

Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza 15

3.6.3.

Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza 17

3.6.4.

Condizioni specifiche applicabili all’autorizzazione di un aiuto 18

3.7.

Trasparenza 18

4.

AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE 18

5.

AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ 19

6.

REGIMI DI AIUTO PER I PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E I PICCOLI BENEFICIARI 20

6.1.

Disposizioni generali 20

6.2.

Obiettivo di interesse comune 20

6.3.

Adeguatezza 21

6.4.

Proporzionalità dell’aiuto/aiuto limitato al minimo 21

6.5.

Effetti negativi 21

6.6.

Sostegno temporaneo per la ristrutturazione 22

6.7.

Durata e valutazione 22

7.

PROCEDURE 23

7.1.

Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio 23

7.2.

Procedure relative ai piani di ristrutturazione 23

7.2.1.

Attuazione del piano di ristrutturazione 23

7.2.2.

Modifica del piano di ristrutturazione 23

7.2.3.

Necessità di notificare alla Commissione qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione 24

8.

RELAZIONI E MONITORAGGIO 24

9.

OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 108, PARAGRAFO 1, DEL TFUE 24

10.

DATA DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ 25

1.   INTRODUZIONE

1.

Nei presenti orientamenti la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

I primi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1) sono stati adottati dalla Commissione nel 1994. Nel 1997 la Commissione ha aggiunto disposizioni specifiche per il settore agricolo (2) e nel 1999 ha adottato una versione modificata degli orientamenti (3). Nel 2004 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti (4), la cui validità è stata prima prorogata al 9 ottobre 2012 (5) e, successivamente, fino alla loro sostituzione con nuove norme (6), conformemente al programma di riforma delineato dalla Commissione nella comunicazione dell’8 maggio 2012 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (7).

3.

In tale comunicazione la Commissione ha annunciato tre obiettivi per la modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

c)

razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

4.

In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella revisione dei vari orientamenti e delle varie discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l’efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell’effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi.

5.

La Commissione ha riesaminato gli orientamenti relativi al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà alla luce dell’esperienza maturata con l’applicazione delle norme esistenti e in linea con l’approccio comune di cui sopra. Nella revisione si è anche tenuto conto della strategia Europa 2020 adottata dalla Commissione (8) e del fatto che gli effetti negativi degli aiuti di Stato possono interferire con la necessità di rilanciare la produttività e la crescita, di mantenere le pari opportunità per le imprese e di combattere il protezionismo nazionale.

6.

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. È opinione consolidata che i settori economici maggiormente di successo registrano una crescita di produttività non perché tutte le altre imprese presenti sul mercato registrano una crescita analoga, ma perché le imprese più efficienti e tecnologicamente più avanzate crescono a spese di quelle meno efficienti o con prodotti obsoleti. L’uscita dal mercato delle imprese meno efficienti consente ai loro concorrenti più efficienti di crescere e restituisce al mercato attivi che possono essere utilizzati a fini più produttivi. Interferendo con questo processo, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono rallentare in modo significativo la crescita economica nei settori interessati.

7.

Se alcune parti di un’impresa in dissesto continuano ad essere essenzialmente redditizie, l’impresa potrebbe effettuare una ristrutturazione abbandonando alcune attività strutturalmente in perdita e riorganizzando le restanti attività in modo da ottenere una ragionevole prospettiva di redditività a lungo termine. Una siffatta ristrutturazione dovrebbe di norma essere possibile senza aiuti di Stato, tramite accordi con i creditori o procedure di insolvenza o di riorganizzazione. Le moderne legislazioni sull’insolvenza dovrebbero aiutare le imprese solide a sopravvivere, contribuire a salvaguardare i posti di lavoro, aiutare i fornitori a mantenere la clientela e i proprietari di società economicamente redditizie a mantenere il loro valore (9). Le procedure di insolvenza possono inoltre riportare un’impresa redditizia sul mercato tramite l’acquisizione, da parte di terzi, dell’impresa che prosegue le sue attività (impresa in funzionamento) oppure dei suoi diversi attivi di produzione.

8.

Di conseguenza, sarebbe opportuno che le imprese fossero ammesse a ricevere aiuti di Stato solo dopo aver esaurito tutte le opzioni di mercato e qualora gli aiuti siano necessari per conseguire un obiettivo ben definito di interesse comune. Le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell’aiuto «una tantum»).

9.

Un altro problema riguarda l’«azzardo morale» che l’aiuto di Stato comporta. Facendo affidamento sul fatto che con buona probabilità saranno salvate in caso di difficoltà, le imprese potrebbero avventurarsi in strategie aziendali eccessivamente rischiose e insostenibili. Inoltre, la prospettiva di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di una determinata impresa può ridurre artificialmente il suo costo del capitale, conferendole un indebito vantaggio competitivo sul mercato.

10.

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rischiano inoltre di compromettere l’equilibrio sul mercato interno in quanto spostano una parte non equa dell’onere dell’aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali ed economiche su altri Stati membri, un risultato già di per sé indesiderabile il quale può innescare una dispendiosa corsa alle sovvenzioni tra Stati membri. Tali aiuti possono inoltre portare alla creazione di barriere all’ingresso e compromettere gli incentivi per le attività transfrontaliere, in misura contraria agli obiettivi del mercato interno.

11.

È quindi importante garantire che gli aiuti siano autorizzati solo se sono in grado di attenuare i propri potenziali effetti nocivi e di promuovere l’efficacia della spesa pubblica. Riguardo agli aiuti per la ristrutturazione, i requisiti del ripristino della redditività, del contributo proprio e le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza hanno dimostrato la loro utilità nel ridurre i potenziali effetti nocivi degli aiuti in questione. Tali requisiti continuano ad applicarsi nell’ambito dei presenti orientamenti, adeguati, se necessario, per tener conto della recente esperienza della Commissione. Al fine di affrontare meglio il problema dell’azzardo morale, è stata tra l’altro introdotta la nozione di condivisione degli oneri. Riguardo agli aiuti per il salvataggio e al sostegno temporaneo per la ristrutturazione, i potenziali effetti nocivi sono attenuati da restrizioni in merito alla durata e alla forma dell’aiuto.

12.

L’aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell’ammontare che nella durata, suscita molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Sebbene questa forma di aiuto possa essere concessa in linea di principio per sostenere un intero processo di ristrutturazione, ciò avviene di rado in quanto l’aiuto per il salvataggio è limitato a sei mesi e, quindi, è solitamente seguito da un aiuto per la ristrutturazione.

13.

Per incoraggiare l’uso di forme meno distorsive di aiuto, i presenti orientamenti introducono la nuova nozione di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Tuttavia, affinché tale forma di aiuto possa finanziare un intero processo di ristrutturazione, la durata massima del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è fissata a 18 mesi. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso solo alle PMI (10) e alle piccole imprese pubbliche (11), le quali hanno maggiori difficoltà delle grandi imprese ad accedere alla liquidità.

14.

Quando gli aiuti ai fornitori di servizi di interesse economico generale («SIEG») in difficoltà rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, la valutazione deve essere effettuata conformemente ai principi standard degli orientamenti stessi. Tuttavia, occorre adeguare, se necessario, la specifica applicazione di questi principi, per tener conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

15.

Il piano d’azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (12) («piano d’azione per l’industria siderurgica») stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo. Il piano individua inoltre una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, nella presente situazione di notevole sovracapacità a livello europeo e mondiale (13), gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati. È opportuno quindi escludere il settore siderurgico dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

16.

La decisione 2010/787/UE del Consiglio (14) fissa le condizioni alle quali fino al 2027 possono essere concessi aiuti al funzionamento, sociali e ambientali a favore della produzione non competitiva nel settore del carbone (15). Le attuali norme fanno seguito alle norme specifiche per questo settore applicate tra il 2002 e il 2010 (16) e tra il 1993 e il 2002 (17), le quali hanno facilitato la ristrutturazione di imprese non competitive operanti nel settore del carbone. Di conseguenza, tenuto conto della costante necessità di sostenere l’aggiustamento strutturale della produzione di carbone nell’Unione, le norme attuali sono più rigide di quelle passate e impongono la cessazione permanente della produzione e della vendita di prodotti del carbone sovvenzionati, nonché la chiusura definitiva delle unità di produzione non competitive entro il 31 dicembre 2018. In applicazione di tali norme, alcuni Stati membri hanno adottato e stanno attuando piani per la chiusura definitiva delle miniere di carbone in difficoltà gestite da imprese del settore (18). È opportuno quindi escludere il settore del carbone dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

17.

L’esperienza acquisita dalla Commissione con il salvataggio e la ristrutturazione degli istituti finanziari nel corso della crisi economica e finanziaria ha dimostrato che, considerate le specificità di tali istituti e dei mercati finanziari, le norme specifiche applicabili al settore finanziario possono risultare benefiche. Le imprese che sono oggetto di apposite norme per il settore finanziario sono pertanto escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

2.1.   Campo di applicazione settoriale

18.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone (19) o dell’acciaio (20) e di quelle disciplinate da norme specifiche per gli istituti finanziari (21), fatte salve le norme specifiche relative alle imprese in difficoltà in un settore particolare (22). La Commissione applicherà i presenti orientamenti al settore della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate negli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (23), e al settore agricolo, compreso il settore della produzione agricola primaria (24).

2.2.   Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

19.

Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un’impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l’impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

20.

Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (25), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (26) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (27), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)

qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)

nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

ii)

il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

21.

Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a)

possa essere definita un’impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;

b)

non faccia parte di un gruppo più grande (28), se non alle condizioni fissate al punto 22.

22.

Un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un’impresa in difficoltà crei una controllata, quest’ultima e l’impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

23.

Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un’impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.

24.

Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

a)

per «impresa in difficoltà» si intende un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e

b)

una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un’impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

2.3.   Aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione e sostegno temporaneo per la ristrutturazione

25.

I presenti orientamenti riguardano tre tipologie di aiuti: gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione.

26.

Gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un’impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all’elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un’impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un’acuta crisi di liquidità o un’insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio.

27.

Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un’assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza.

28.

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione consiste in un sostegno alla liquidità destinato ad assistere la ristrutturazione di un’impresa mettendo il beneficiario in condizione di elaborare e attuare le azioni adeguate per il ripristino della sua redditività a lungo termine. Possono beneficiare di tale sostegno unicamente le PMI e le piccole imprese pubbliche.

29.

In deroga al punto 19, gli aiuti per il salvataggio e, nel caso delle PMI e delle piccole imprese pubbliche, il sostegno temporaneo per la ristrutturazione possono essere concessi anche alle imprese che non si trovano in difficoltà ai sensi del punto 20 ma che versano in stato di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste.

2.4.   Aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

30.

Una ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell’aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell’impresa beneficiaria.

31.

La legislazione sul lavoro degli Stati membri prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali alcune indennità vengono pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

32.

Oltre a tali indennità di sicurezza sociale per i dipendenti, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l’onere delle indennità pagate dall’impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l’impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e automatiche, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, per le imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati (29).

33.

L’obbligo di pagare ai lavoratori licenziati talune indennità, quali indennità di licenziamento o misure per accrescere la loro occupabilità, imposto a un’impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell’attività imprenditoriale che l’impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all’impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

34.

Se concessi a imprese in difficoltà, a priori la Commissione non ha obiezioni nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell’impresa in causa, agevolando i cambiamenti strutturali e attenuando i problemi di ordine sociale.

35.

Oltre a fornire un sostegno finanziario diretto, tali aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un particolare regime di ristrutturazione, corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento, formazione professionale e assistenza a favore dei dipendenti che intendono avviare nuove attività. Poiché tali misure, aumentando l’occupabilità dei lavoratori licenziati, promuovono l’obiettivo di ridurre il disagio sociale, la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti qualora siano concessi a imprese in difficoltà.

3.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO

36.

Le circostanze in cui gli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà possono essere approvati in quanto compatibili con il mercato interno sono elencate all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato. A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione può autorizzare «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a fallimenti del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

37.

Le misure di aiuto a favore delle grandi imprese devono essere notificate individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, delineate al capitolo 6, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di importo limitato a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche (30).

38.

Per stabilire se gli aiuti notificati possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, la Commissione valuterà se sono conformi a ciascuno dei criteri seguenti:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.1);

b)

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione (sezione 3.2);

c)

adeguatezza della misura di aiuto: una misura d’aiuto non è considerata compatibile se altre misure meno distorsive consentono di conseguire lo stesso obiettivo (sezione 3.3);

d)

effetto di incentivazione: occorre dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in un modo tale che non avrebbe consentito di raggiungere l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.4);

e)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo): l’aiuto non deve superare il minimo necessario per raggiungere l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.5);

f)

prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);

g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all’aiuto concesso (sezione 3.7).

39.

Qualora uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, l’aiuto non sarà considerato compatibile con il mercato interno.

40.

Per alcune categorie di regimi può inoltre essere imposto un obbligo di valutazione ex post del loro equilibrio generale, come descritto ai punti 118, 119 e 120 dei presenti orientamenti.

41.

Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto o le condizioni ad essa connesse (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura di aiuto) comportino un’unica violazione della normativa dell’Unione, l’aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno (31).

42.

Nel presente capitolo, la Commissione fissa le condizioni in base alle quali valuta ciascuno dei criteri di cui al punto 38.

3.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

43.

Data l’importanza che riveste l’uscita dal mercato nel processo di crescita della produttività, il semplice fatto di impedire che un’impresa esca dal mercato non costituisce una giustificazione sufficiente per la concessione dell’aiuto. Occorre fornire prove chiare del fatto che l’aiuto persegue un obiettivo di comune interesse, in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato (sezione 3.1.1), ripristinando la redditività a lungo termine dell’impresa (sezione 3.1.2).

3.1.1.   Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato

44.

Gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare mostrando che:

a)

il tasso di disoccupazione nella regione o regioni interessate (a livello NUTS II) è:

i)

superiore alla media dell’Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, oppure

ii)

superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate;

b)

esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale);

c)

l’uscita dal mercato di un’impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative;

d)

vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un SIEG;

e)

il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un’impresa altrimenti redditizia al fallimento;

f)

l’uscita dell’impresa in questione dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche, oppure

g)

emergerebbero situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate dallo Stato membro interessato.

3.1.2.   Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine

45.

Gli aiuti per la ristrutturazione ai sensi dei presenti orientamenti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, la Commissione esigerà che lo Stato membro interessato presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario (32). La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

46.

La concessione dell’aiuto deve quindi essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione che, per tutti i casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dalla Commissione.

47.

Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. Il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, in particolare quelle indicate nella presente sezione (3.1.2).

48.

Il piano di ristrutturazione deve evidenziare sia le cause delle difficoltà del beneficiario che le sue debolezze e deve illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte porranno rimedio a tali problemi.

49.

Il piano di ristrutturazione deve fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario, tra cui informazioni sulla struttura organizzativa, sui finanziamenti, sul governo societario e su tutti gli altri aspetti pertinenti, atte a dimostrare il modo in cui il piano promuoverà la sua redditività a lungo termine. Il piano di ristrutturazione deve inoltre valutare se le difficoltà del beneficiario avrebbero potuto essere evitate con un intervento adeguato e tempestivo da parte della dirigenza, e, in caso affermativo, deve dimostrare che sono state apportate opportune modifiche gestionali. Se le difficoltà del beneficiario derivano da carenze nel suo modello aziendale o nel suo governo societario, occorrerà apportare le opportune modifiche.

50.

I risultati attesi della ristrutturazione prevista dovrebbero essere dimostrati sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico (worst-case). A tal fine, il piano di ristrutturazione deve tener conto, tra l’altro, della situazione attuale e della probabile evoluzione della domanda e dell’offerta sul mercato rilevante del prodotto nonché dei principali fattori di costo del settore, deve presentare ipotesi di base e pessimistiche e tener conto altresì dei punti di forza e delle debolezze specifiche del beneficiario. Le ipotesi dovrebbero essere confrontate con parametri settoriali adeguati e, se del caso, essere adattate in base alle circostanze specifiche del paese e del settore. Il beneficiario deve fornire uno studio di mercato e un’analisi di sensibilità che evidenzi i parametri di base dei suoi risultati e i principali fattori di rischio in futuro.

51.

Il ripristino della redditività del beneficiario dovrebbe essere principalmente il risultato di misure di risanamento interne, che prevedano in particolare l’abbandono delle attività che nel medio termine resterebbero strutturalmente in perdita; non deve dipendere da ipotesi ottimistiche relative a fattori esterni, quali variazioni dei prezzi, della domanda o dell’offerta di risorse scarse, né può essere legato all’ipotesi che il beneficiario ottenga risultati superiori al mercato o ai suoi concorrenti oppure avvii ed espanda nuove attività nelle quali non ha alcuna esperienza di rilievo (a meno che ciò non sia debitamente giustificato e richiesto per motivi di diversificazione e di redditività).

52.

La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un’impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. L’impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti.

3.2.   Necessità dell’intervento statale

53.

Gli Stati membri che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti aiuti di Stato, nel quale dimostrino in che modo l’obiettivo o gli obiettivi pertinenti di cui alla sezione 3.1.1 non sarebbero raggiunti, o lo sarebbero in misura minore, nel caso di tale scenario alternativo. Tali scenari possono, per esempio, includere la ristrutturazione del debito, la cessione degli attivi, la raccolta di capitale privato, la vendita ad un concorrente o lo scorporo, in ogni caso mediante avvio di una procedura di insolvenza o di riorganizzazione oppure in altro modo.

3.3.   Adeguatezza

54.

Gli Stati membri devono garantire che l’aiuto sia concesso nella forma che consenta di conseguire l’obiettivo nel modo meno distorsivo possibile. Nel caso di imprese in difficoltà, occorre a tal fine garantire che l’aiuto sia concesso nella forma adeguata per affrontare le difficoltà del beneficiario e sia adeguatamente remunerato. La presente sezione stabilisce le condizioni che occorre rispettare per dimostrare che una misura di aiuto è adeguata.

3.3.1.   Aiuti per il salvataggio

55.

Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

b)

il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 56;

c)

salvo quanto diversamente specificato alla lettera d), i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario;

d)

gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario:

i)

la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; oppure

ii)

a condizione che il beneficiario sia un’impresa in difficoltà (e non soffra solo di un grave fabbisogno di liquidità nelle circostanze descritte al punto 29), un piano di ristrutturazione come precisato nella sezione 3.1.2; una volta presentato il piano di ristrutturazione, l’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata; una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; oppure

iii)

un piano di liquidazione che definisca dettagliatamente le fasi che conducono alla liquidazione del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole senza ulteriore aiuto;

e)

gli aiuti per il salvataggio non possono essere utilizzati per finanziare misure strutturali, quali l’acquisizione di importanti rami aziendali o attivi, a meno che non risultino necessarie durante il periodo di salvataggio per la sopravvivenza del beneficiario.

56.

Il livello di remunerazione che un beneficiario è tenuto a versare per gli aiuti per il salvataggio dovrebbe rispecchiare la solvibilità del beneficiario, a prescindere dagli effetti temporanei sia delle difficoltà di liquidità che del sostegno statale, e dovrebbe costituire un incentivo per il beneficiario a rimborsare l’aiuto il più rapidamente possibile. Pertanto, la Commissione esigerà che la remunerazione sia fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento (33) per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (34) e sia incrementata di almeno 50 punti base per gli aiuti per il salvataggio la cui autorizzazione sia prorogata in conformità del punto 55, lettera d), punto ii.

57.

Ove sia dimostrato che il tasso di cui al punto 56 non rappresenta un parametro di riferimento adeguato, ad esempio se differisce sostanzialmente dai prezzi di mercato di strumenti simili recentemente emessi dal beneficiario, la Commissione può adeguare di conseguenza il livello di remunerazione richiesta.

3.3.2.   Aiuti per la ristrutturazione

58.

Pur essendo liberi di scegliere sotto che forma concedere aiuti per la ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che lo strumento scelto sia adeguato alla situazione che si intende risanare. In particolare, dopo aver valutato se il beneficiario ha problemi di liquidità o di solvibilità, gli Stati membri dovrebbero selezionare gli strumenti adeguati per risolvere i problemi individuati. Ad esempio, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe essere opportuno potenziare gli attivi attraverso una ricapitalizzazione, mentre in una situazione in cui i problemi riguardano principalmente la liquidità, potrebbe essere sufficiente fornire un aiuto tramite prestiti o garanzie su prestiti.

3.4.   Effetto d’incentivazione

59.

Gli Stati membri che intendono concedere aiuti per la ristrutturazione devono dimostrare che, in assenza di aiuto, il beneficiario sarebbe stato oggetto di ristrutturazione, vendita o liquidazione in modo tale da non raggiungere l’obiettivo di interesse comune individuato nella sezione 3.1.1. Tale dimostrazione può far parte dell’analisi presentata conformemente al punto 53.

3.5.   Proporzionalità dell’aiuto/aiuto limitato al minimo

3.5.1.   Aiuti per il salvataggio

60.

L’aiuto per il salvataggio deve essere limitato all’importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per sei mesi. Per determinare tale importo si terrà conto del risultato della formula di cui all’allegato I. Un aiuto che supera l’importo risultante da tale calcolo sarà autorizzato soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi sei mesi.

3.5.2.   Aiuti per la ristrutturazione

61.

L’importo e l’intensità dell’aiuto per la ristrutturazione devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie del beneficiario, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. In particolare, deve essere garantito un livello sufficiente di contributo proprio ai costi della ristrutturazione e di condivisione degli oneri, come specificato più in dettaglio nella presente sezione 3.5.2. Nella valutazione si terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

3.5.2.1.   Contributo proprio

62.

Un contributo significativo (35) ai costi di ristrutturazione deve provenire dalle risorse proprie del beneficiario dell’aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Tale contributo proprio dovrebbe di norma essere comparabile agli aiuti concessi in termini di effetti sulla posizione di solvibilità o di liquidità del beneficiario. Ad esempio, se l’aiuto concesso migliora la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, il contributo proprio dovrebbe analogamente includere misure dello stesso tipo, quali la raccolta di nuovo capitale azionario da azionisti storici, la diminuzione di valore del debito esistente e dei capital notes o la conversione del debito esistente in capitale, oppure il reperimento di nuovo capitale esterno a condizioni di mercato. Nel valutare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in base al punto 90, la Commissione terrà conto della misura in cui il contributo proprio ha un effetto analogo a quello dell’aiuto concesso.

63.

Il contributo deve essere reale, ossia concreto, escludere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere quanto più elevato possibile. Il contributo dello Stato o di un’impresa pubblica può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il contributo provenga da un’entità indipendente dall’autorità che concede gli aiuti (quale una banca statale o una holding pubblica) e che prende la decisione di investire sulla base dei propri interessi commerciali (36).

64.

Il contributo proprio sarà di norma considerato adeguato se il suo importo rappresenta almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione, purché l’importo di tale contributo rimanga significativo.

3.5.2.2.   Condivisione degli oneri

65.

Se il sostegno pubblico viene concesso in una forma che rafforza la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio, ad esempio se lo Stato fornisce sovvenzioni, conferimenti di capitale o se riduce l’indebitamento, potrebbe accadere che gli azionisti e i creditori subordinati siano protetti dalle conseguenze della loro scelta di investire nel beneficiario. Ciò può determinare un cosiddetto «azzardo morale» e minare la disciplina di mercato. Di conseguenza, è opportuno che gli aiuti a copertura delle perdite siano concessi solo a condizioni tali da comportare un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti.

66.

Un’adeguata condivisione degli oneri farà sì di norma che gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite. I creditori subordinati dovrebbero contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti. Pertanto, l’intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato (37). In ogni caso, nella misura giuridicamente possibile, occorre evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione, a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale.

67.

Inoltre, in base a un’adeguata condivisione degli oneri, qualsiasi aiuto di Stato che rafforzi la posizione del beneficiario in termini di capitale proprio dovrebbe essere concesso a condizioni tali da procurare allo Stato una quota ragionevole dei futuri incrementi di valore del beneficiario, in considerazione dell’importo di capitale conferito dallo Stato in rapporto al capitale rimanente dell’impresa dopo la contabilizzazione delle perdite.

68.

La Commissione può autorizzare deroghe alla piena attuazione delle misure illustrate al punto 66 se tali misure rischiano di dar luogo a risultati sproporzionati. Potrebbe ad esempio essere il caso qualora l’ammontare dell’aiuto sia limitato rispetto al contributo proprio, o lo Stato membro interessato dimostri che i creditori subordinati riceverebbero meno in termini economici rispetto a normali procedure di insolvenza e se non fosse stato concesso un aiuto di Stato.

69.

Per ripristinare la posizione in termini di capitale del beneficiario la Commissione non richiederà sistematicamente un contributo da parte dei detentori di debito di primo rango. Tuttavia, potrebbe considerare tale contributo come un motivo per ridurre la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza di cui al punto 90.

3.6.   Effetti negativi

3.6.1.   Principio dell’aiuto «una tantum »

70.

Per ridurre l’azzardo morale, l’incentivo ad assumere rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell’aiuto «una tantum». Se un’impresa che ha già beneficiato di aiuti a norma dei presenti orientamenti ha bisogno di ottenere ulteriori aiuti, significa che le sue difficoltà sono di natura ricorrente o non sono state affrontate adeguatamente quando è stato concesso il precedente aiuto. L’intervento ripetuto dello Stato rischia di comportare problemi di azzardo morale e distorsioni della concorrenza contrari all’interesse comune.

71.

All’atto della notifica alla Commissione di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l’impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati (38). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni (39) dalla concessione dell’aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti a norma dei presenti orientamenti.

72.

Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:

a)

se l’aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;

b)

se l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

i)

quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine,

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili (40), non imputabili all’impresa.

c)

se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

73.

Le eventuali modifiche dell’assetto proprietario del beneficiario a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l’applicazione del principio dell’aiuto «una tantum», purché si tratti del proseguimento dell’attività della medesima impresa.

74.

Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà la concessione di ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell’aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo). Qualora un’impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell’impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati membri devono dimostrare che non vengono trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all’impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

75.

Qualora un’impresa rilevi elementi dell’attivo di un’altra impresa, in particolare di un’impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, all’impresa acquirente non si applica il principio dell’aiuto «una tantum», purché non vi sia alcuna continuità economica tra la vecchia impresa e l’acquirente (41).

3.6.2.   Misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

76.

Per limitare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi, nel concedere aiuti per la ristrutturazione devono essere adottate misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. La Commissione valuterà la forma e la portata più idonee di tali misure in conformità alla presente sezione 3.6.2.

3.6.2.1.   Natura e forma delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

77.

Fatto salvo il punto 84, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza sono di norma misure strutturali. Se è necessario per risolvere le distorsioni della concorrenza in casi particolari, la Commissione può accettare misure comportamentali diverse da quelle delineate al punto 84 o provvedimenti di apertura del mercato al posto di alcune o di tutte le misure strutturali che sarebbero altrimenti richieste.

Misure strutturali – cessione e riduzione dei rami di attività

78.

Sulla base di una valutazione in conformità dei criteri per la modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza (di cui alla sezione 3.6.2.2), le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l’impresa si trova a detenere un’importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Le cessioni volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero aver luogo senza indebiti ritardi, tenendo conto del tipo di attivi da cedere e degli ostacoli alla loro cessione (42) e, in ogni caso, entro la durata del piano di ristrutturazione. In base ai principi stabiliti nella sezione 3.6.2.2, le cessioni, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che sarebbero comunque necessarie per ripristinare la redditività a lungo termine non saranno di norma considerate sufficienti per limitare le distorsioni della concorrenza.

79.

Per poter rafforzare la concorrenza e contribuire allo sviluppo del mercato interno, tali misure dovrebbero favorire l’ingresso di nuovi concorrenti, la crescita dei concorrenti esistenti di piccole dimensioni o le attività transfrontaliere. Occorre evitare il trinceramento all’interno dei confini nazionali e la frammentazione del mercato interno.

80.

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza non dovrebbero condurre a un deterioramento della struttura del mercato. In linea di principio le misure strutturali dovrebbero pertanto essere attuate sotto forma di cessioni di rami aziendali redditizi in funzionamento che, se gestiti da un acquirente idoneo, possono a lungo termine competere in modo efficace. Nel caso non sia disponibile una tale entità, il beneficiario potrebbe scorporare e successivamente cedere un’attività esistente e adeguatamente finanziata, creando una nuova entità redditizia che dovrebbe essere in grado di competere sul mercato. Le misure strutturali che prevedono unicamente la cessione di elementi dell’attivo e non comportano la creazione di un’entità redditizia in grado di competere sul mercato sono meno efficaci nel tutelare la concorrenza e saranno quindi ammesse soltanto in casi eccezionali in cui lo Stato membro interessato dimostri che nessun’altra forma di misure strutturali è fattibile o che altre misure strutturali metterebbero gravemente a rischio la redditività economica dell’impresa.

81.

Il beneficiario dovrebbe agevolare le cessioni, ad esempio isolando le attività e accettando di non contattare i clienti dell’attività ceduta.

82.

Qualora risulti difficile trovare un acquirente per gli attivi che un beneficiario propone di cedere, quest’ultimo sarà tenuto, non appena si rende conto di tale difficoltà, a individuare le cessioni o le misure alternative da adottare in relazione al mercato o ai mercati in questione se la prima cessione non va a buon fine.

Misure comportamentali

83.

Le misure comportamentali sono volte a garantire che l’aiuto sia destinato unicamente a finanziare il ripristino della redditività a lungo termine e che non sia utilizzato in modo improprio per far perdurare gravi e persistenti distorsioni della struttura di mercato o per proteggere il beneficiario dal sano gioco della concorrenza.

84.

Le seguenti misure comportamentali devono essere applicate in tutti i casi al fine di evitare un indebolimento degli effetti delle misure strutturali e dovrebbero, in linea di principio, essere imposte per tutta la durata del piano di ristrutturazione:

a)

i beneficiari devono astenersi dall’acquisire azioni di qualunque impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, eccetto ove necessario a garantire la redditività a lungo termine del beneficiario. Ciò ha lo scopo di garantire che l’aiuto sia utilizzato per ripristinare la redditività e non per finanziare investimenti o ampliare la presenza del beneficiario su mercati nuovi o esistenti. Fermo restando l’obbligo di notifica, eventuali acquisizioni possono essere autorizzate dalla Commissione come parte del piano di ristrutturazione;

b)

i beneficiari devono astenersi dal pubblicizzare il sostegno statale come un vantaggio competitivo allorché commercializzano i loro prodotti e servizi.

85.

In circostanze eccezionali, può essere necessario imporre ai beneficiari di astenersi dall’adottare un comportamento commerciale volto ad accrescere rapidamente la loro quota di mercato relativa a prodotti specifici o mercati geografici, attraverso l’offerta di condizioni (ad esempio relativamente ai prezzi o ad altre condizioni commerciali) che non possono essere eguagliate da concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Queste restrizioni saranno applicate solo nel caso in cui nessun’altra misura correttiva (strutturale o comportamentale) sia in grado di ovviare in modo adeguato alle distorsioni della concorrenza identificate e purché non provochi essa stessa una limitazione della concorrenza sul mercato in questione. Ai fini dell’applicazione di tale obbligo, la Commissione mette a confronto le condizioni offerte dal beneficiario con quelle offerte da concorrenti credibili con una consistente quota di mercato.

Misure di apertura del mercato

86.

Nella sua valutazione complessiva, la Commissione prenderà in considerazione eventuali impegni dello Stato membro relativamente all’adozione di misure, da parte sua o del beneficiario, volte a promuovere mercati più aperti, sani e competitivi, ad esempio favorendo l’ingresso e l’uscita dal mercato. Questi impegni potrebbero includere, in particolare, misure per aprire ad altri operatori dell’Unione determinati mercati direttamente o indirettamente legati all’attività del beneficiario, nel rispetto della normativa dell’Unione. Queste iniziative possono sostituire altre misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che sarebbero di norma richieste al beneficiario.

3.6.2.2.   Modulazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza

87.

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza dovrebbero affrontare sia i problemi di azzardo morale sia le probabili distorsioni nei mercati sui quali opera il beneficiario. La portata di tali misure dipenderà da diversi fattori, tra cui, in particolare, l’entità e la natura degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi; le dimensioni (43) e l’importanza relativa del beneficiario sul mercato e le caratteristiche del mercato interessato; la misura in cui persistono preoccupazioni di azzardo morale a seguito dell’applicazione del contributo proprio e di misure di condivisione degli oneri.

88.

In particolare, la Commissione valuterà l’entità, se necessario mediante approssimazioni, e la natura dell’aiuto sia in termini assoluti che in relazione agli attivi del beneficiario stesso e alla dimensione del mercato nel suo insieme.

89.

Riguardo alle dimensioni e all’importanza relativa del beneficiario sul suo mercato o sui suoi mercati sia prima che dopo la ristrutturazione, la Commissione esaminerà tali aspetti al fine di valutare gli effetti probabili degli aiuti su questi mercati rispetto ai risultati ottenuti in assenza di aiuti di Stato. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato (44) per garantire che venga tutelata una concorrenza effettiva.

90.

Riguardo alle preoccupazioni di azzardo morale, la Commissione valuterà anche il livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri. Un livello di contributo proprio e di condivisione degli oneri più elevato di quello richiesto nella sezione 3.5.2, limitando l’importo dell’aiuto e l’azzardo morale, può ridimensionare la portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

91.

Poiché le attività di ristrutturazione rischiano di compromettere il mercato interno, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contendibili saranno considerate in modo positivo.

92.

Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività del beneficiario, il che potrebbe verificarsi se una misura è molto costosa da attuare o, in casi eccezionali debitamente giustificati dallo Stato membro interessato, se tale misura rischia di ridurre le attività del beneficiario in misura tale da compromettere il ripristino della sua redditività. Inoltre, le misure in questione non devono realizzarsi a spese dei consumatori e della concorrenza.

93.

Gli aiuti a copertura dei costi sociali della ristrutturazione descritti ai punti da 32 a 35 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione della portata delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza. Nell’interesse comune, la Commissione farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in Stati membri diversi dallo Stato membro che concede l’aiuto.

3.6.3.   Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

94.

Qualora all’impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito in violazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (45), nell’esame di ogni eventuale aiuto ai sensi dei presenti orientamenti da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell’effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati (46).

3.6.4.   Condizioni specifiche applicabili all’autorizzazione di un aiuto

95.

La Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l’aiuto falsi la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato membro interessato non si sia assunto l’impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato membro ad adottare esso stesso determinate misure, a imporre determinati obblighi al beneficiario o a non concedere al beneficiario altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

3.7.   Trasparenza

96.

Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di attuazione, oppure un link che vi dia accesso,

denominazione dell’autorità o delle autorità che concedono gli aiuti,

denominazione dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui questo opera (a livello di gruppo NACE) (47).

Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR (60 000 EUR per i beneficiari che operano nel settore della produzione agricola primaria), si può derogare a tale obbligo. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, le informazioni sui singoli importi di aiuto (48) possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,06 – 0,5] (per i beneficiari che operano nel settore della produzione agricola primaria); [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (49). Gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (50).

4.   AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NELLE AREE ASSISTITE

97.

La coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 174 del trattato e le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione come previsto dall’articolo 175 (51). La Commissione terrà pertanto conto delle esigenze dello sviluppo regionale nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite. Il fatto che un’impresa in difficoltà si trovi in un’area assistita non giustifica tuttavia un’impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell’interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono in modo da sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, occorre ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero verificarsi nell’area interessata e nelle altre aree assistite.

98.

Pertanto, i criteri elencati al capitolo 3 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo quando altrimenti indicato nelle norme in materia di aiuti di Stato per uno specifico settore, la Commissione applicherà le disposizioni di cui alla sezione 3.6.2 sulle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza in modo da limitare gli effetti sistemici negativi per la regione. Ad esempio, potrebbe imporre condizioni meno rigide in termini di riduzione della capacità o di presenza sul mercato. In tali casi, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), onde tener conto della maggior gravità dei problemi regionali che si riscontrano nelle prime. Se lo richiedono le specifiche circostanze delle aree assistite, ad esempio se un beneficiario incontra particolari difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti sul mercato a causa della sua ubicazione in un’area assistita, la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione ai fini del punto 64.

5.   AIUTI A FAVORE DEI FORNITORI DI SIEG IN DIFFICOLTÀ

99.

Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

100.

I fornitori di SIEG possono chiedere aiuti di Stato al fine di continuare a fornire i servizi di interesse economico generale a condizioni compatibili con la loro redditività a lungo termine. Ai fini del punto 47, quindi, il ripristino della redditività a lungo termine si può basare, in particolare, sull’ipotesi che qualsiasi aiuto di Stato continuerà ad essere disponibile per tutta la durata dell’incarico affidato prima o durante il periodo di ristrutturazione, purché soddisfi le condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG (52), nella decisione SIEG (53), nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio (54), nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio (55) e negli orientamenti per il settore dell’aviazione (56) o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (57) e negli orientamenti sui trasporti marittimi (58).

101.

Nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, la Commissione terrà conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore in questione, compresa l’eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, poiché i fornitori di SIEG ottengono una buona parte delle loro normali entrate dalla compensazione per il servizio pubblico, l’importo totale di aiuto determinato in questo modo potrebbe essere molto elevato rispetto alle dimensioni del beneficiario e potrebbe sovrastimare l’onere che la ristrutturazione del beneficiario comporta per lo Stato. Pertanto, per determinare il contributo proprio di cui alla sezione 3.5.2.1, la Commissione non terrà conto delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico che risultano conformi alle condizioni di compatibilità stabilite nella disciplina SIEG, nella decisione SIEG o nel regolamento (CE) n. 1370/2007, o nel regolamento (CE) n. 1008/2008 e negli orientamenti per il settore dell’aviazione, o nel regolamento (CEE) n. 3577/92 e negli orientamenti sui trasporti marittimi.

102.

Nella misura in cui sono necessari per la fornitura dei SIEG, può non essere fattibile chiedere la cessione di attivi come misura per limitare le distorsioni della concorrenza ai fini della sezione 3.6.2. In tali casi, la Commissione può imporre misure alternative per garantire che la concorrenza non sia falsata in misura contraria all’interesse comune, in particolare mediante l’introduzione di una concorrenza leale per i SIEG in questione il prima possibile.

103.

Se un fornitore di SIEG non è in grado di rispettare le condizioni previste dai presenti orientamenti, l’aiuto in questione non può essere considerato compatibile. In tali casi, tuttavia, la Commissione può autorizzare l’erogazione dell’aiuto in quanto necessario per garantire la continuità del servizio di interesse economico generale finché un nuovo fornitore è incaricato del servizio. La Commissione autorizza un aiuto solo se lo Stato membro interessato dimostra sulla base di criteri oggettivi che l’aiuto è strettamente limitato all’importo e alla durata indispensabile per affidare il servizio a un nuovo fornitore.

6.   REGIMI DI AIUTO PER I PICCOLI IMPORTI DI AIUTO E I PICCOLI BENEFICIARI

6.1.   Disposizioni generali

104.

Qualora gli Stati membri intendano concedere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti a favore delle PMI o delle piccole imprese pubbliche, tali aiuti dovrebbero di norma essere concessi nell’ambito di regimi. Il ricorso a regimi permette di limitare le distorsioni della concorrenza connesse all’azzardo morale, consentendo ad uno Stato membro di dichiarare chiaramente ex ante le condizioni alle quali può decidere di concedere aiuti alle imprese in difficoltà.

105.

I regimi di aiuti devono specificare l’importo massimo di aiuto che può essere concesso a ciascuna impresa nell’ambito di un’operazione di concessione di aiuti per il salvataggio, di aiuti per la ristrutturazione o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. L’importo massimo di aiuti concessi a ciascuna impresa non può superare 10 milioni di EUR, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell’ambito di altri regimi.

106.

Anche se la compatibilità di detti regimi sarà, in linea generale, valutata alla luce delle condizioni fissate ai capitoli 3, 4 e 5, è opportuno in alcuni casi prevedere condizioni semplificate per permettere agli Stati membri di applicarle senza far ulteriormente riferimento alla Commissione, alleviando l’onere di presentare le informazioni richieste per le PMI e le piccole imprese pubbliche. Tenuto conto dell’entità esigua dell’importo di aiuto e dei beneficiari interessati, la Commissione ritiene che questi casi pongano meno rischi di distorsioni significative della concorrenza. A tali regimi si applicano quindi mutatis mutandis le disposizioni dei capitoli 3, 4 e 5, tranne se diversamente disposto nelle sezioni 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Il presente capitolo comprende anche disposizioni relative al sostegno temporaneo per la ristrutturazione e alla durata e alla valutazione dei regimi.

6.2.   Obiettivo di interesse comune

107.

Anche se è improbabile che il dissesto di una singola PMI (59) comporti il grado di difficoltà sociale o di fallimento di mercato richiesti ai fini del punto 44, nel caso delle PMI la preoccupazione principale riguarda la perdita di valore nel caso in cui la PMI abbia le potenzialità di ristrutturarsi e recuperare la propria redditività a lungo termine ma non abbia modo di farlo a causa di problemi di liquidità. Quindi, per quanto riguarda la concessione di aiuti nel quadro di un regime, è sufficiente che lo Stato membro dimostri che il dissesto del beneficiario rischia di comportare difficoltà sociali o un fallimento del mercato, in particolare, che:

a)

l’uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative;

b)

l’uscita dal mercato di un’impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI, avrebbe potenziali conseguenze negative;

c)

il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un’impresa altrimenti redditizia al fallimento; oppure

d)

emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

108.

In deroga al punto 50, i beneficiari nell’ambito di regimi non saranno tenuti a presentare uno studio di mercato.

6.3.   Adeguatezza

109.

La condizione descritta al punto 55, lettera d) sarà considerata soddisfatta a condizione che l’aiuto per il salvataggio sia concesso per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un’analisi della situazione del beneficiario. Prima della fine di tale periodo:

a)

lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione; o

b)

il beneficiario deve presentare un piano di ristrutturazione semplificato, ai sensi del punto 115; o

c)

i prestiti devono essere rimborsati o la garanzia deve essere revocata.

110.

In deroga al punto 57, gli Stati membri non saranno tenuti a valutare se la remunerazione determinata in conformità del punto 56 rappresenta un parametro di riferimento adeguato.

6.4.   Proporzionalità dell’aiuto/aiuto limitato al minimo

111.

In deroga al punto 64, gli Stati membri possono considerare adeguato un contributo proprio che corrisponda ad almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle medie imprese o il 25 % dei costi di ristrutturazione nel caso delle piccole imprese.

6.5.   Effetti negativi

112.

Uno Stato membro che intenda concedere un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve verificare il rispetto del principio dell’aiuto «una tantum» di cui alla sezione 3.6.1. A tal fine, lo Stato membro deve precisare se l’impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, compresi eventuali siffatti aiuti concessi prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni (60) dalla concessione dell’aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), non devono essere concessi altri aiuti per il salvataggio, aiuti per la ristrutturazione o un ulteriore sostegno temporaneo per la ristrutturazione, tranne se:

a)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;

b)

l’aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio o di un sostegno temporaneo per la ristrutturazione nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;

c)

l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:

i)

quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine, e

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o un nuovo sostegno temporaneo per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili al beneficiario;

d)

si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

113.

Le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza possono avere un impatto sproporzionato sulle piccole imprese, in particolare per via dell’onere di attuarle. In deroga al punto 76, quindi, gli Stati membri non sono tenuti a imporre tali misure alle piccole imprese, salvo quando le norme in materia di aiuti di Stato in un settore particolare prevedano il contrario. In ogni caso, le piccole imprese dovrebbero di norma astenersi da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata della ristrutturazione.

6.6.   Sostegno temporaneo per la ristrutturazione

114.

In taluni casi un’impresa può completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione, purché riesca ad ottenere un sostegno alla liquidità di durata più lunga di quella disponibile nel quadro dell’aiuto per il salvataggio. Gli Stati membri possono istituire regimi che permettono un sostegno alla liquidità per un periodo superiore a sei mesi (denominato «sostegno temporaneo per la ristrutturazione»), in base alle condizioni stabilite di seguito.

115.

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

il sostegno deve consistere in un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

b)

il costo finanziario del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere conforme al punto 116;

c)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve soddisfare le disposizioni del capitolo 3 dei presenti orientamenti, come modificati dal presente capitolo;

d)

il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo:

i)

lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, di cui al punto 55, lettera d), punto ii), o un piano di liquidazione, o

ii)

i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate;

e)

entro un periodo di sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio, lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione semplificato. Non è necessario che il piano contenga tutti gli elementi delineati ai punti da 47 a 52 ma deve, come minimo, elencare le azioni che il beneficiario è tenuto ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine senza sostegno dello Stato.

116.

La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale (attualmente IBOR a 1 anno maggiorato di 400 punti base) (61). Per fornire incentivi all’uscita, il tasso dovrebbe aumentare di almeno 50 punti base trascorsi 12 mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario (dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio).

117.

Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere limitato all’importo necessario a mantenere il beneficiario in attività per un periodo di 18 mesi. Per determinare tale importo si dovrebbe tener conto del risultato della formula di cui all’allegato I. Un aiuto che supera l’importo risultante da tale calcolo può essere concesso soltanto se viene debitamente giustificato con la presentazione di un piano di liquidità che definisca le esigenze di liquidità del beneficiario nei successivi 18 mesi.

6.7.   Durata e valutazione

118.

La Commissione può richiedere agli Stati membri di limitare la durata di alcuni regimi (di norma a quattro anni o meno) e di effettuare una valutazione di detti regimi.

119.

Saranno richieste valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

120.

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri in relazione ai piccoli progetti di aiuto, tale valutazione si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni o che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dall’autorità che concede l’aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune (62), e deve essere resa pubblica. La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale proroga del regime di aiuti e in ogni caso alla scadenza del regime. La portata e la metodologia esatte della valutazione da effettuare saranno definite nella decisione di approvazione della misura di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

7.   PROCEDURE

7.1.   Procedura accelerata per gli aiuti per il salvataggio

121.

La Commissione farà il possibile per adottare entro un periodo di un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettano tutte le condizioni menzionate al capitolo 3 e che rispondono ai seguenti criteri cumulativi:

a)

l’aiuto per il salvataggio è limitato all’importo calcolato sulla base della formula di cui all’allegato I e non supera 10 milioni di EUR;

b)

l’aiuto non è concesso nelle situazioni di cui al punto 72, lettere b) o c).

7.2.   Procedure relative ai piani di ristrutturazione

7.2.1.   Attuazione del piano di ristrutturazione

122.

Il beneficiario deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell’aiuto adottata dalla Commissione. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un’attuazione abusiva dell’aiuto, fatti salvi il disposto dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 o la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

123.

Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui la Commissione potrà esigere che il pagamento dell’aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più rate e che il pagamento di ognuna sia subordinato:

a)

alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, in conformità del calendario previsto; oppure

b)

alla previa autorizzazione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano.

7.2.2.   Modifica del piano di ristrutturazione

124.

Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato membro interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere alla Commissione di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all’importo dell’aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b)

se i costi di ristrutturazione sono aumentati, il contributo proprio deve aumentare in misura corrispondente;

c)

se l’importo dell’aiuto viene aumentato, le misure volte a limitare distorsioni della concorrenza devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

d)

se le misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza sono più limitate di quelle inizialmente imposte, l’importo dell’aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

e)

il nuovo calendario per l’attuazione delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili al beneficiario o allo Stato membro. In caso contrario, l’importo dell’aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

125.

Se le condizioni imposte dalla Commissione o gli impegni assunti dagli Stati membri sono resi meno rigidi, l’importo dell’aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

126.

Qualora lo Stato membro interessato modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente la Commissione, o se il beneficiario si discosta dal piano approvato, la Commissione avvia il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

7.2.3.   Necessità di notificare alla Commissione qualsiasi aiuto concesso al beneficiario durante il periodo di ristrutturazione

127.

Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione della Commissione relativa alla portata necessaria delle misure volte a limitare distorsioni della concorrenza.

128.

Pertanto, le notifiche degli aiuti per la ristrutturazione devono indicare tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell’impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non rientrino nella regola «de minimis» o nei regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione la Commissione terrà conto di questi aiuti.

129.

Ogni aiuto effettivamente concesso nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente alla Commissione qualora quest’ultima non sia stata informata dell’aiuto al momento dell’adozione della decisione relativa all’aiuto per la ristrutturazione.

130.

La Commissione vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

8.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

131.

Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (63). Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito della Commissione.

132.

Al momento di adottare una decisione a norma dei presenti orientamenti, la Commissione può chiedere l’adempimento di ulteriori obblighi di relazione in merito agli aiuti concessi per verificare il rispetto della sua decisione di approvazione. In alcuni casi, la Commissione può chiedere che siano nominati un fiduciario incaricato del controllo e/o un fiduciario incaricato della cessione, in modo da garantire il rispetto di eventuali condizioni e obblighi su cui si basa l’autorizzazione dell’aiuto.

9.   OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 108, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

133.

A norma dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare, se necessario, i loro regimi di aiuti esistenti al fine di allinearli ai presenti orientamenti entro il 1o febbraio 2015. La Commissione subordina l’autorizzazione di ogni regime futuro al rispetto di queste disposizioni.

134.

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 133 entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In caso di mancata risposta da qualsiasi Stato membro, la Commissione supporrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

10.   DATA DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ

135.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal 1o agosto 2014 al 31 dicembre 2020.

136.

Le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1o agosto 2014 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

137.

La Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

138.

In tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

139.

Nonostante le disposizioni dei punti 136, 137 e 138, nell’esaminare gli aiuti a favore dei fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione applicherà le disposizioni del capitolo 5 dal 1o agosto 2014, indipendentemente dalla data in cui gli aiuti sono stati notificati o concessi.

140.

Quando, in conformità del punto 9 della disciplina SIEG, la Commissione esamina, a norma dei presenti orientamenti, gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà prima del 31 gennaio 2012 la Commissione considererà detti aiuti compatibili con il mercato interno se sono conformi alle disposizioni della disciplina SIEG, ad eccezione dei punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60.


(1)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).

(2)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2).

(3)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(4)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

(5)  Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3).

(6)  Comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final.

(8)  Comunicazione della Commissione, EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza, COM(2012) 742 final. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione, del 12.3.2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, C(2014) 1500 final, in particolare il considerando 12.

(10)  Ai fini dei presenti orientamenti, i termini «PMI», «piccole imprese» e «medie imprese» hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) mentre per «grandi imprese» si intendono le imprese che non rientrano nella categoria di PMI.

(11)  Ai fini dei presenti orientamenti, per evitare di discriminare tra imprese di proprietà pubblica e privata, per «piccole imprese pubbliche» si intendono le unità economiche con potere decisionale indipendente che rientrerebbero nella definizione di piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, se non fosse che almeno il 25 % del loro capitale o dei loro diritti di voto è direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, controllato da uno o più organismi pubblici.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d’azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407.

(13)  Piano d’azione per l’industria siderurgica, pag. 3.

(14)  Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

(15)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

(16)  Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

(17)  Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell’industria carboniera (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

(18)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 175/2010 — Slovenia, SA.33013 — Polonia, N 708/2007 — Germania, SA.33033 — Romania e SA.33861— Ungheria.

(19)  Definito nella decisione 2010/787/UE.

(20)  Definito nell’allegato IV della comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(21)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(22)  Norme specifiche di tale natura esistono per il settore del trasporto ferroviario di merci, cfr. le linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

(23)  Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10).

(24)  Ai fini dei presenti orientamenti, per «produzione agricola primaria» si intende la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

(25)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(26)  Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(27)  Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell’allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(28)  Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE.

(29)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-241/94, Francia/Commissione («Kimberly Clark Sopalin»), (Raccolta 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l’emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato interno.

(30)  Per evitare ogni ambiguità, ciò non impedisce agli Stati membri di notificare individualmente gli aiuti a favore delle PMI e delle piccole imprese pubbliche. In tali casi, la Commissione valuterà gli aiuti in base ai principi stabiliti nei presenti orientamenti.

(31)  Cfr., ad esempio, la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(32)  Un modello indicativo di un piano di ristrutturazione è riportato nell’allegato II.

(33)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(34)  Per evitare ogni ambiguità, la nota relativa alla remunerazione degli aiuti per il salvataggio nella tabella dei margini relativi ai prestiti contenuta in tale comunicazione non si applica agli aiuti valutati a norma dei presenti orientamenti.

(35)  Tale contributo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratta di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d’aiuto.

(36)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso SA. 32698, Air Åland.

(37)  A tal fine, al momento della concessione dell’aiuto bisognerà accertare la situazione patrimoniale dell’impresa.

(38)  Per gli aiuti non notificati, la Commissione terrà conto nella sua valutazione del fatto che l’aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il mercato interno non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

(39)  Cinque anni nel caso del settore della produzione agricola primaria.

(40)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell’impresa beneficiaria al momento dell’elaborazione del piano di ristrutturazione e che non è dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti di tale impresa o a decisioni del gruppo a cui essa appartiene.

(41)  Cfr. le cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione (Raccolta 2003, pag. I-4035); le cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, Grecia e altri/Commissione (Raccolta 2010, pag. II-4749); la causa T-123/09, Ryanair/Commissione (non ancora pubblicata) (confermata in appello dalla Corte di giustizia europea nella causa C-287/12 P, non ancora pubblicata).

(42)  Per esempio, la vendita di un portafoglio o di singoli elementi dell’attivo può, e quindi dovrebbe essere effettuata con tempi notevolmente più brevi rispetto alla vendita di un ramo aziendale in funzionamento, in particolare quando questo deve prima essere scorporato da un’entità più ampia.

(43)  A questo riguardo, la Commissione può anche tener conto del fatto che il beneficiario sia un’impresa media o una grande impresa.

(44)  In particolare, si potrà tener conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività e delle barriere all’ingresso e all’espansione sul mercato.

(45)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(46)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri (Raccolta 1997, pag. I-2549).

(47)  Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l’accordo della Commissione (comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C (2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(48)  L’importo da pubblicare è lo sgravio fiscale massimo consentito e non l’importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d’imposta, deve essere pubblicato il credito d’imposta massimo consentito e non l’importo effettivo che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

(49)  Tali informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro 6 mesi dalla data di decisione della Commissione. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(50)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.

(51)  L’articolo 175 del trattato sancisce, tra l’altro, che «l’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione».

(52)  Comunicazione della Commissione, Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15).

(53)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).

(54)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(55)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), articoli 16, 17 e 18.

(56)  Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(57)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(58)  Comunicazione della Commissione C(2004)43, Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).

(59)  Ai fini del capitolo 6, il termine «PMI» comprende le piccole imprese pubbliche.

(60)  Cinque anni nel caso del settore della produzione agricola primaria.

(61)  Cfr. nota 34.

(62)  La Commissione può fornire questa metodologia comune.

(63)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Formula (1) per il calcolo dell’importo massimo dell’aiuto per il salvataggio o del sostegno temporaneo per la ristrutturazione per periodo di sei mesi

Formula

La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell’esercizio anteriore alla concessione/notifica dell’aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l’ammortamento e dal totale viene sottratta la variazione del capitale circolante, calcolata come la variazione della differenza tra le attività correnti e le passività correnti (2) negli esercizi chiusi più recenti. Analogamente, gli accantonamenti operati sul margine operativo dovranno essere chiaramente indicati e il margine non dovrà tenerne conto.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo del beneficiario nell’esercizio anteriore alla notifica dell’aiuto (o alla concessione dell’aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere il beneficiario in attività per un periodo di sei mesi. Il risultato della formula deve essere quindi diviso per due ai fini del punto 60 e moltiplicato per 1,5 ai fini del punto 117.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia negativo. Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che il beneficiario è in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

(12)

Ammortamento (milioni di EUR)

2

Bilancio (milioni di EUR)

31 dicembre, t

31 dicembre, t-1

Attività correnti

Cassa e disponibilità liquide equivalenti

10

5

Crediti

30

20

Rimanenze

50

45

Ratei e risconti attivi

20

10

Altre attività correnti

20

20

Totale attività correnti

130

100

Passività correnti

Debiti

20

25

Ratei passivi

15

10

Risconti passivi

5

5

Totale passività correnti

40

40

Capitale circolante

90

60

Variazione del capitale circolante

30

[- 12 + 2 - 30]/2 = - 20 milioni di EUR.

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura accelerata descritta al punto 121 non può essere applicata. Inoltre, in questo esempio, se l’importo dell’aiuto per il salvataggio è superiore a 20 milioni di EUR o l’importo del sostegno temporaneo per la ristrutturazione è superiore a 60 milioni di EUR, l’importo dell’aiuto deve essere debitamente giustificato dietro presentazione di un piano di liquidità che delinei il fabbisogno di liquidità del beneficiario.


(1)  L’EBIT deve essere maggiorato dell’ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notifica e anno precedente), diviso per due per determinare l’ammontare relativo a 6 mesi.

(2)  Attività correnti: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altre attività correnti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passività correnti: debito finanziario, debiti commerciali (verso fornitori e creditori), altre passività correnti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.


ALLEGATO II

Modello indicativo di piano di ristrutturazione

Il presente allegato contiene l’indice indicativo di un piano di ristrutturazione al fine di assistere gli Stati membri e la Commissione ad elaborare ed esaminare i piani di ristrutturazione nel modo più efficiente possibile.

Le informazioni riportate in appresso non pregiudicano i requisiti più specifici, contenuti negli orientamenti, relativi al contenuto di un piano di ristrutturazione e ad altre questioni che devono essere dimostrate dallo Stato membro interessato.

1.

Descrizione del beneficiario.

2.

Descrizione del mercato o dei mercati in cui il beneficiario opera

3.

Dimostrazione delle difficoltà sociali che l’aiuto intende evitare o del fallimento di mercato che l’aiuto intende affrontare, raffronto con uno scenario alternativo credibile che non preveda aiuti di Stato, al fine di dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi previsti non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore.

4.

Descrizione delle cause delle difficoltà del beneficiario (compresa una valutazione di quanto tali difficoltà potrebbero originare da eventuali carenze del modello aziendale del beneficiario o del suo sistema di governo societario e della misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un’azione adeguata e tempestiva della dirigenza) e analisi SWOT.

5.

Descrizione di eventuali piani per porre rimedio ai problemi del beneficiario e raffronto tra tali piani in termini di importo necessario di aiuto di Stato e di risultati attesi.

6.

Descrizione dell’intervento dello Stato, descrizione dettagliata di ciascuna misura di aiuto di Stato (compresi la forma, l’ammontare e la remunerazione di ciascuna misura) e dimostrazione che gli strumenti di aiuto di Stato scelti sono adeguati per risolvere i problemi che intendono risolvere.

7.

Descrizione del processo di attuazione del piano preferito volto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un periodo di tempo ragionevole (in linea di principio, non superiore a tre anni), compreso un calendario di azioni e un calcolo dei costi di ogni azione.

8.

Piano aziendale che illustri le previsioni finanziarie per i prossimi cinque anni e dimostri il ripristino della redditività a lungo termine.

9.

Dimostrazione del ripristino della redditività sia in uno scenario di base che in uno scenario pessimistico, presentazione e giustificazione, sulla base di un’indagine di mercato, delle ipotesi utilizzate e di un’analisi di sensibilità

10.

Proposte relative al contributo proprio e alle misure di condivisione degli oneri.

11.

Misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/29


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/508/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2014/C 249/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2014/508/PESC del Consiglio (2) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 226 del 30.7.2014, pag. 23.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 226 del 30.7.2014, pag. 16.


Commissione europea

31.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/31


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 luglio 2014

(2014/C 249/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3401

JPY

yen giapponesi

137,05

DKK

corone danesi

7,4567

GBP

sterline inglesi

0,79170

SEK

corone svedesi

9,2272

CHF

franchi svizzeri

1,2165

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3770

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,509

HUF

fiorini ungheresi

311,14

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1516

RON

leu rumeni

4,4015

TRY

lire turche

2,8504

AUD

dollari australiani

1,4310

CAD

dollari canadesi

1,4572

HKD

dollari di Hong Kong

10,3859

NZD

dollari neozelandesi

1,5746

SGD

dollari di Singapore

1,6667

KRW

won sudcoreani

1 373,22

ZAR

rand sudafricani

14,2273

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2710

HRK

kuna croata

7,6418

IDR

rupia indonesiana

15 511,94

MYR

ringgit malese

4,2651

PHP

peso filippino

58,162

RUB

rublo russo

47,7670

THB

baht thailandese

42,757

BRL

real brasiliano

2,9963

MXN

peso messicano

17,5305

INR

rupia indiana

80,5256


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 249/32


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7334 — Oracle/MICROS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 249/04)

1.

In data 24 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Oracle Corporation (Stati Uniti d’America) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa MICROS Systems, Inc. (Stati Uniti d’America) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Oracle Corporation: sviluppo, produzione e distribuzione di software per le imprese, compresi software middleware, software per banche dati e per applicazioni aziendali e servizi connessi, e di hardware per le imprese, compresi server, apparecchiature per banche dati e soluzioni di archiviazione,

—   MICROS Systems, Inc.: sviluppo, produzione e distribuzione di hardware, software e servizi per il commercio al dettaglio e il settore ricettivo (alberghi, ristoranti, bar, casinò e altri locali).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7334 — Oracle/MICROS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).