ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.173.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
11 giugno 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 173/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 160 del 28.5.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 173/02

Cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA/Commissione europea, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA (causa C-201/09 P), Commissione europea/ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (causa C-216/09 P) [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi in acciaio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Prescrizione — Nozione di sospensione della prescrizione — Effetti erga omnes o inter partes — Difetto di motivazione]

2

2011/C 173/03

Causa C-321/09 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria — Spese effettuate dalla Repubblica ellenica)

2

2011/C 173/04

Causa C-432/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 20 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Aboulkacem Chihabi e altri (Rinvio pregiudiziale — Manifesta irricevibilità)

3

2011/C 173/05

Causa C-90/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Causa C-91/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Causa C-99/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Z

4

2011/C 173/08

Causa C-112/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) il 4 marzo 2011 — ebookers.com Deutschland Gmbh/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Causa C-136/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schienen-Control Kommission — Austria) il 18 marzo 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Causa C-154/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

6

2011/C 173/11

Causa C-157/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 marzo 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Causa C-159/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o aprile 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Causa C-161/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 1o aprile 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Causa C-166/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 5 aprile 2011 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Causa C-167/11 P: Ricorso proposto il 5 aprile 2011 dalla Cantiere navale De Poli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-584/08, Cantiere navale De Poli/Commissione

7

2011/C 173/16

Causa C-169/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone (Italia) il 7 aprile 2011 — Procedimento penale a carico di Patrick Conteh

8

2011/C 173/17

Cause riunite C-18/10 e C-37/10: Ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10)/BVVG Bodenverwertungs — und — verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Causa C-154/10 P: Ordinanza del presidente della Corte 9 febbraio 2011 — Nokia Oyj/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Medion AG

9

2011/C 173/19

Causa C-312/10: Ordinanza del presidente della Corte 7 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Causa C-407/10: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 28 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

9

2011/C 173/21

Causa C-470/10: Ordinanza del presidente della Corte 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

9

 

Tribunale

2011/C 173/22

Causa T-395/10: Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito d’accesso — Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere]

10

2011/C 173/23

Causa T-478/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

10

2011/C 173/24

Causa T-479/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

10

2011/C 173/25

Causa T-480/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

11

2011/C 173/26

Causa T-481/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

11

2011/C 173/27

Causa T-482/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

12

2011/C 173/28

Causa T-502/10: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione (Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati — Mancanza di interesse individuale — Irricevibilità)

12

2011/C 173/29

Causa T-90/11: Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ONP e altri/Commissione

13

2011/C 173/30

Causa T-195/11: Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Cahier e altri/Consiglio e Commissione

14

2011/C 173/31

Causa T-146/97: Ordinanza del Tribunale 8 aprile 2011 — Bakkers/Consiglio e Commissione

15

2011/C 173/32

Causa T-31/08: Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Quantum/UAMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Causa T-371/10: Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 173/34

Causa F-28/11: Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

16

2011/C 173/35

Causa F-29/11: Ricorso proposto il 21 marzo 2011 — ZZ/Commissione

16

2011/C 173/36

Causa F-37/11: Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Commissione

16

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/1


2011/C 173/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 160 del 28.5.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 152 del 21.5.2011

GU C 145 del 14.5.2011

GU C 139 del 7.5.2011

GU C 130 del 30.4.2011

GU C 120 del 16.4.2011

GU C 113 del 9.4.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA/Commissione europea, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA (causa C-201/09 P), Commissione europea/ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (causa C-216/09 P)

(Cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato comunitario delle travi in acciaio - Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 - Competenza della Commissione - Imputabilità del comportamento illecito - Autorità di cosa giudicata - Diritti della difesa - Prescrizione - Nozione di «sospensione» della prescrizione - Effetti erga omnes o inter partes - Difetto di motivazione)

2011/C 173/02

Lingua processuale: il francese

Parti

(causa C-201/09 P)

Ricorrente: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (rappresentanti: A. Vandencasteele e C. Falmagne, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti) ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA

(causa C-216/09 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Altre parti nel procedimento: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA (rappresentanti: A. Vandencasteele, avocat)

Oggetto

Impugnazione — Concorrenza — Mercato comunitario delle travi in acciaio — Intese relative alla fissazione dei prezzi nel settore delle travi — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Principi della personalità delle pene e delle sanzioni e dell'autorità della cosa giudicata — Regole applicabili in materia di prescrizione delle azioni — Nozione di «sospensione» della prescrizione

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La ArcelorMittal Luxembourg SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione nella causa C-201/09 P.

3)

La Commissione europea, la ArcelorMittal Belval & Differdange SA e la ArcelorMittal International SA sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’impugnazione nella causa C-216/09 P.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 aprile 2011 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-321/09 P) (1)

(Impugnazione - FEAOG - Spese escluse dal finanziamento comunitario per non conformità alla normativa comunitaria - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica)

2011/C 173/03

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante I. Chalkias, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti H. Tserepa-Lacombe e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-33/07, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2006) 5993] — Settori dell’olio d’oliva, del cotone, delle uve secche e degli agrumi

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


11.6.2011   

IT

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C 173/3


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 20 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Aboulkacem Chihabi e altri

(Causa C-432/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Manifesta irricevibilità)

2011/C 173/04

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Imputati nella causa principale

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

con l’intervento di: Geert Vandendriessche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione degli art. 5, da 38 a 41, 43, 177, secondo trattino, 202, nn. 1 e 3, e 221, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell’art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione — Comunicazione al debitore — Nascita di un’obbligazione doganale in seguito all’introduzione irregolare di merci

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, con decisione 31 maggio 2007, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


11.6.2011   

IT

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C 173/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-90/11)

2011/C 173/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Alfred Strigl

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE (1), debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall’accostamento di una combinazione di parole descrittiva e da una sequenza di lettere non descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d’insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si illustrano a vicenda.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).


11.6.2011   

IT

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C 173/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-91/11)

2011/C 173/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

Convenuta: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE (1), debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall’accostamento di una sequenza di lettere non descrittiva se considerata isolatamente, e da una combinazione di parole descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d’insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).


11.6.2011   

IT

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C 173/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Z

(Causa C-99/11)

2011/C 173/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Convenuto: Z

Altre parti: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell’art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

2)

Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:

a)

se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell’ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE anche nel fatto che nel paese di origine l’esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l’incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.

b)

Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa, o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa, o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

3)

Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:

se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


11.6.2011   

IT

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C 173/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) il 4 marzo 2011 — ebookers.com Deutschland Gmbh/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-112/11)

2011/C 173/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: ebookers.com Deutschland Gmbh

Convenuta: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell’art. 23, n. 1, del regolamento (1), secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione per l’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).


11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 173/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schienen-Control Kommission — Austria) il 18 marzo 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Causa C-136/11)

2011/C 173/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schienen-Control Kommission

Parti

Ricorrente: Westbahn Management GmbH

Convenuta: ÖBB-Infrastruktur AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 8, n. 2, in combinato disposto con l’allegato II, parte II, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (1), debba essere interpretato nel senso che l’informazione relativa alle principali coincidenze deve comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, anche la comunicazione di ritardi o soppressioni dei treni in coincidenza.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l’art. 5, in combinato disposto con l’allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (2), alla luce dell’art. 8, n. 2, in combinato disposto con l’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007, debba essere interpretato nel senso che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007.


(1)  GU L 315, pag. 14.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


11.6.2011   

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C 173/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

(Causa C-154/11)

2011/C 173/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Ahmed Mahamdia

Convenuta: Repubblica Algerina Democratica e Popolare

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’ambasciata — situata in uno Stato membro — di uno Stato che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1) costituisca una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività ai sensi dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 44/2001.

2)

Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione:

se una clausola attributiva di competenza pattuita prima del sorgere della controversia possa fondare la competenza di un giudice al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 44/2001.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


11.6.2011   

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C 173/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 31 marzo 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

(Causa C-157/11)

2011/C 173/11

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppe Sibilio

Convenuto: Comune di Afragola

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 1999/70/CE (1) sia applicabile ai lavoratori socialmente utili, ovvero se detti lavoratori debbano ritenersi ai sensi della clausola 3, comma 1, persone con un rapporto di lavoro definito direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data costituita nel caso di specie dalla fine del progetto;

2)

se la clausola 4 osti a che un lavoratore LSU/LPU percepisca una retribuzione inferiore ad un lavoratore a tempo indeterminato che svolga le medesime mansioni ed abbia la medesima anzianità lavorativa per il solo fatto che il suo «rapporto» lavorativo sia iniziato come descritto in precedenza ovvero se ciò costituisca ragione oggettiva atta a giustificare un trattamento retributivo meno favorevole.


(1)  GU L 175, pag. 43.


11.6.2011   

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C 173/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o aprile 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

(Causa C-159/11)

2011/C 173/12

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Resistenti: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Interveniente ad adiuvandum/controinteressata: Università del Salento

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004, n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) ed in particolare l’articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.


(1)  GU L 134, pag. 114.


11.6.2011   

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C 173/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani (Italia) il 1o aprile 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

(Causa C-161/11)

2011/C 173/13

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cosimo Damiano Vino

Convenuta: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

a)

Se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osti ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma l bis, del D. Lgs. 368/2001), che abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie «acausale» che penalizzi i dipendenti della S.p.a. Poste Italiane, nonché, rispetto a questa Società, anche altre imprese dello stesso o di altro settore;

b)

nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente, se il Giudice nazionale sia tenuto a disapplicare (o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto comunitario.


11.6.2011   

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C 173/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 5 aprile 2011 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Causa C-166/11)

2011/C 173/14

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Ricorrente: Angel Lorenzo González Alonso

Convenuta: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

Questione pregiudiziale

Se l’art. 3, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE (1), per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, debba essere interpretato restrittivamente nel senso che non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società.


(1)  GU L 372, pag. 31.


11.6.2011   

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C 173/7


Ricorso proposto il 5 aprile 2011 dalla Cantiere navale De Poli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-584/08, Cantiere navale De Poli/Commissione

(Causa C-167/11 P)

2011/C 173/15

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cantiere navale De Poli SpA in liquidazione e concordato preventivo (rappresentanti: A. Abate e A. Franchi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Accogliere l’impugnazione tesa all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado in data 3 febbraio 2011 e della relativa decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2008 e, per quanto necessario e possibile, decidere direttamente sul merito del ricorso principale;

in subordine, annullare e rinviare al Tribunale;

condannare la Commissione a rifondere le spese del giudizio, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente censura la sentenza del Tribunale 3 febbraio 2011, causa T-584/08, Cantiere navale De Poli/Commissione, in particolare sotto i seguenti profili:

a)

Vizi di procedura per difetto di motivazione in ordine:

all’interpretazione teleologica del Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (in seguito «il Regolamento MDT») (1) al fine di identificare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio per la tutela degli interessi dei cantieri navali comunitari pregiudicati dalle condizioni di concorrenza sleali praticate dai cantieri coreani;

alla relazione (gerarchia delle fonti) tra il Regolamento MDT del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 recante le modalità di applicazione dell’art. 88 CE (2);

al ricorso al principio di sussidiarietà per determinare le norme che disciplinano i tempi di notifica degli aiuti alla Commissione da parte degli Stati membri.

b)

Violazione del diritto comunitario in ordine:

all’esercizio, nel tempo, del potere degli Stati membri di notificare gli aiuti alla Commissione nel contesto del Regolamento MDT;

all’ambito di competenza della Commissione nell’apprezzamento della «compatibilità con il mercato comune» degli aiuti contemplati dal Regolamento;

alla disciplina dei rapporti giuridici sorti in vigenza del Regolamento successivamente alla scadenza del termine di vigenza dello stesso (31 marzo 2005);

all’applicazione dei principi della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento.


(1)  GU L 172, pag. l.

(2)  GU L 140, pag. l.


11.6.2011   

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C 173/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone (Italia) il 7 aprile 2011 — Procedimento penale a carico di Patrick Conteh

(Causa C-169/11)

2011/C 173/16

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Frosinone

Parte nella causa principale

Patrick Conteh

Questione pregiudiziale

Se gli arrt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro di prevedere che la mancata collaborazione alla procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare comporti la sottoposizione a misure privative della libertà personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16, sul presupposto dell’inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorità amministrativa a norma dell’art. 8, par. 3 della direttiva.


(1)  GU L 348, pag. 98.


11.6.2011   

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C 173/8


Ordinanza del presidente della Corte 16 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10)/BVVG Bodenverwertungs — und — verwaltungs GmbH

(Cause riunite C-18/10 e C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010 e GU C 100 del 17.4.2010.


11.6.2011   

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C 173/9


Ordinanza del presidente della Corte 9 febbraio 2011 — Nokia Oyj/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Medion AG

(Causa C-154/10 P) (1)

2011/C 173/18

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


11.6.2011   

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C 173/9


Ordinanza del presidente della Corte 7 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen/Melanie Klinz

(Causa C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


11.6.2011   

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C 173/9


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 28 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Lingua processuale: l’estone

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


11.6.2011   

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C 173/9


Ordinanza del presidente della Corte 17 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


Tribunale

11.6.2011   

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C 173/10


Ordinanza del Tribunale 12 aprile 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

(Causa T-395/10) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito d’accesso - Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere)

2011/C 173/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che nega alla ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi alle relazioni tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


11.6.2011   

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C 173/10


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-478/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/419/UE che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 e che abroga la decisione 2004/657/CE (GU L 197, pag. 11)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/10


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-479/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 197, pag. 15)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/11


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-480/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/426/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 199, pag. 36)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/11


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-481/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/429/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 201, pag. 46)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/12


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-482/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/432/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 202, pag. 11)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/12


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-502/10) (1)

(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità)

2011/C 173/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Francia) (rappresentanti: avv.ti S. Mabile e J.-P. Mignard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Pignataro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/428/UE che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti, in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 201, pag. 41)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


11.6.2011   

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C 173/13


Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — ONP e altri/Commissione

(Causa T-90/11)

2011/C 173/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Parigi, Francia), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: avv.ti O. Saumon, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 8 dicembre 2010, C(2010) 8952 def., notificata alle ricorrenti il 10 dicembre 2010, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (caso 39510 –LABCO/ONP);

in subordine, supponendo che taluni addebiti risultino accertati, ridurre l’ammenda di EUR 5 000 000, inflitta alle ricorrenti dalla Commissione europea, per violazione dell’art. 101 del TFUE, tenendo conto delle circostanze attenuanti esistenti e della particolarità dell’associazione di imprese di cui trattasi;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, in conformità dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore di interpretazione e di applicazione dell’art. 101 TFUE, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che l’eccezione stabilita dalla sentenza Wouters (1) non si applica alla presente causa.

Per quanto riguarda le restrizioni allo sviluppo di gruppi di laboratori sul mercato francese delle analisi di biologia medica:

2)

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto dovuto ad un errore di valutazione della portata della normativa francese relativamente ai ruoli rispettivi del prefetto e del Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens nei cambiamenti intervenuti nel corso della vita di una società di esercizio liberale.

3)

Terzo motivo, vertente sull’inosservanza dell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione, come risulta dagli artt. L 4221-19, L 6221-4 e L 6221-5 del code de la santé publique (codice della sanità pubblica) e da una circolare del 22 settembre 1998, in quanto la Commissione avrebbe ignorato il ruolo del Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens nell’ambito della sua valutazione a posteriori dei documenti sociali relativi alle società di esercizio liberale di laboratori di analisi di biologia medica e del suo obbligo di trasmissione di osservazioni al prefetto.

4)

Quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione del ruolo del Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens, in quanto garante dell’indipendenza professionale dell’associato attivo professionalmente, in quanto la Commissione avrebbe sostenuto che la partecipazione minima dell’associato attivo professionalmente al capitale delle società di esercizio liberale comporta la perdita dell’indipendenza economica e della direzione della medesima.

5)

Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione dell’intenzione del legislatore in merito allo smembramento delle quote sociali superiori al limite massimo del 25 % e all’inosservanza del quadro giuridico applicabile allo smembramento delle quote sociali delle società di esercizio liberale:

6)

Sesto motivo vertente su un errore di interpretazione e di applicazione dell’art. 101 TFUE, in quanto le sanzioni disciplinari disposte nella decisione impugnata rafforzano gli effetti potenziali o reali delle decisioni in questione.

Per quanto riguarda l’imposizione di prezzi minimi sul mercato francese delle analisi di biologia medica:

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe ecceduto i limiti della decisione d’ispezione (2), acquisendo elementi riguardanti i «prezzi», con la conseguenza che le prove raccolte su tale base sarebbero state assunte illegittimamente e, pertanto, l’addebito relativo ai prezzi minimi dovrebbe essere considerato non accertato.

Se, quod non, le prove riguardanti i prezzi minimi potevano essere validamente raccolte dalla Commissione nell’ambito della sua ispezione:

8)

Ottavo motivo, vertente su un errore di valutazione della portata dell’ex art. L 6211-6 del code de la santé publique e dell’intenzione del legislatore quanto alla definizione e all’applicazione degli sconti.

9)

Nono motivo, vertente su un errore di valutazione dei fatti che ha causato un errore di diritto, poiché la Commissione ha ritenuto, da un lato, che la condotta dell’ONP relativamente agli sconti non rientri nell’ambito delle sue competenze giuridiche, ma riveli obiettivi anticoncorrenziali e, dall’altro, che l’ONP, per tutelare gli interessi dei piccoli laboratori, abbia sistematicamente cercato di imporre un prezzo minimo sul mercato dei servizi di analisi di biologia medica.


(1)  Sentenza della Corte 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a. (Racc. pag. I-1577).

(2)  La decisione della Commissione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494, con la quale la Commissione aveva ordinato alle ricorrenti di assoggettarsi ad un’ispezione a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, è oggetto del ricorso T-23/09, CNOP e CCG/Commissione (GU 2009, C 55, pag. 49).


11.6.2011   

IT

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C 173/14


Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Cahier e altri/Consiglio e Commissione

(Causa T-195/11)

2011/C 173/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francia), Robert Aubineau (Cierzac, Francia), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Francia), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Francia), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Francia), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Francia), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Francia), Régis Chauvet (Marignac, Francia), Fabrice Compagnon (Avy, Francia), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Francia), Bernard Deborde (Arthenac, Francia), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Francia), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Francia), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Francia), Guy Herbelot (Echebrune, Francia), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Francia), Michel Mallet (Vanzac, Francia), Alain Marchadier (Villars en Pons, Francia), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Francia), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Francia), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Francia), Françoise Rousseau (Burie, Francia), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) et Alain Phelipon (Saintes, Francia) (rapresentante: avv. C.-E. Gudin)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

risarcire integralmente il danno subito in base a condanne pecuniarie, vale a dire la somma di:

EUR 53 600 per quanto riguarda il sig. Jean-Marie Cahier;

EUR 105 100 per quanto riguarda il sig. Robert Aubineau;

EUR 240 500 per quanto riguarda il sig. Laurent Bigot;

EUR 111 100 per quanto riguarda il sig. Pascal Bourdeau;

EUR 12 800 per quanto riguarda il sig. Jacques Brard-Blanchard;

EUR 37 600 per quanto riguarda il sig. Olivier Charruaud;

EUR 122 100 per quanto riguarda il sig. Daniel Chauvet;

EUR 40 500 per quanto riguarda il sig. Régis Chauvet;

EUR 97 100 per quanto riguarda il sig. Fabrice Compagnon;

EUR 105 600 per quanto riguarda il sig. Francis Crepeau;

EUR 1 081 500 per quanto riguarda il sig. Bernard Deborde;

EUR 64 800 per quanto riguarda la sig.ra Chantal Goulard;

EUR 94 400 per quanto riguarda il sig. Jean Pierre Gourdet;

EUR 43 000 per quanto riguarda il sig. Bernard Goursaud;

EUR 82 100 per quanto riguarda il sig. Jean Gravouil;

EUR 20 500 per quanto riguarda il sig. Guy Herbelot;

EUR 65 100 per quanto riguarda il sig. Rodrigue Herbelot;

EUR 53 000 per quanto riguarda la sig.ra Sophie Landrit;

EUR 39 500 per quanto riguarda il sig. Michel Mallet;

EUR 332 500 per quanto riguarda il sig. Alain Marchadier;

EUR 458 500 per quanto riguarda il sig. Michel Merlet;

EUR 23 000 per quanto riguarda il sig. René Phelipon

EUR 85 100 per quanto riguarda il sig. Claude Potut

EUR 3 500 per quanto riguarda il sig. Philippe Pruleau;

EUR 34 500 per quanto riguarda la sig.ra Béatrice Rousseau;

EUR 38 070 per quanto riguarda il sig. Jean-Christophe Rousseau;

EUR 24 300 per quanto riguarda la sig.ra Françoise Rousseau;

EUR 486 500 per quanto riguarda il sig. Pascale Rulleaud-Beaufour;

EUR 10 500 per quanto riguarda il sig. Alain Phelipon;

stabilire l’importo del danno morale in misura pari a EUR 100 000 per ciascuno dei 29 ricorrenti;

condannare il Consiglio e la Commissione alla totalità delle spese:

relative al procedimento in corso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea,

relative altresì a tutti i procedimenti avviati dinanzi a tutti i giudici nazionali.

Motivi e principali argomenti

1)

A sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti fanno valere che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea sorgerebbe a seguito di una violazione qualificata dell’art. 20, n. 2, TFUE, in quanto l’art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come attuato dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione e mantenuto dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, contemplerebbe il divieto per i produttori di vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine di procedere essi stessi alla distillazione in acquavite delle quantità di vino di denominazione d’origine in eccesso rispetto alla quantità normalmente vinificata. I ricorrenti sarebbero stati sistematicamente perseguiti e condannati dalle autorità nazionali per aver omesso di rilasciare alla distillazione obbligatoria in alcol di Stato da parte di distillatori autorizzati le quantità prodotte in eccesso rispetto alle quantità normalmente vinificate e non esportate quali vini verso paesi terzi.

2)

I ricorrenti fanno tra l’altro valere che si tratta di una violazione di atti perfettamente chiari e netti rispetto ai quali gli organi dell’Unione non avevano potere di valutazione discrezionale. Essi invocano una violazione dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di proporzionalità, dell’estoppel, della presunzione di innocenza, di buona amministrazione, di sollecitudine e del diritto di proprietà, nonché un’illecita aggressione alla libertà di produzione e di commercializzazione di un prodotto industriale e l’estensione illegittima dell’applicabilità di un regolamento a fini di stabilizzazione del mercato e di garanzia di un determinato reddito per i produttori a casi in cui non vi sono richieste di finanziamento da parte di tali produttori.


11.6.2011   

IT

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C 173/15


Ordinanza del Tribunale 8 aprile 2011 — Bakkers/Consiglio e Commissione

(Causa T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 199 del 28.6.1997.


11.6.2011   

IT

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C 173/15


Ordinanza del Tribunale 11 aprile 2011 — Quantum/UAMI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Causa T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


11.6.2011   

IT

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C 173/15


Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)

(Causa T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 288 del 23.10.2010.


Tribunale della funzione pubblica

11.6.2011   

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C 173/16


Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — ZZ/Consiglio

(Causa F-28/11)

2011/C 173/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui l’Autorità investita del potere di nomina del Consiglio rifiuta di promuovere la parte ricorrente al grado AD 12 nell’esercizio di promozione 2010, contenuta nella comunicazione al personale 80/10 del 26 aprile 2010.

Conclusioni della parte ricorrente

chiedere al Consiglio di presentare i rapporti dei funzionari dell’ex grado A promossi al grado AD 12, presi in considerazione nell’esercizio di promozione 2010, nonché le statistiche relative alla media delle valutazioni analitiche effettuate dai primi notatori che sono state presentate al comitato consultivo di promozione «amministratori» AD;

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo;

condannare il Consiglio alle spese.


11.6.2011   

IT

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C 173/16


Ricorso proposto il 21 marzo 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-29/11)

2011/C 173/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione del concorso EPSO/AD/147/09-RO di non ammettere la parte ricorrente alla prova orale del concorso

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del direttore dell’EPSO 10 dicembre 2010 di respingere il reclamo della parte ricorrente;

per quanto necessario, annullare la decisione della commissione del concorso EPSO/AD/147/09-RO di attribuire alla parte ricorrente un voto eliminatorio di 6/10 per la sua prova scritta C;

condannare la Commissione alle spese.


11.6.2011   

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C 173/16


Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-37/11)

2011/C 173/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti O.Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di escludere la parte ricorrente dal concorso generale EPSO AD/177/10

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione dell’Autorità investita del potere di nomina (AIPN) 13 luglio 2010 di escludere la parte ricorrente dal concorso generale EPSO AD/177/10;

annullare la decisione dell’AIPN 5 gennaio 2011 che respinge il reclamo della parte ricorrente;

condannare la Commissione alle spese;

in subordine, dichiarare che la parte ricorrente non deve essere condannato a sopportare le spese della Commissione.