ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.341.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 341

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
16 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 341/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5995 — VW/Karmann) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 341/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2010/C 341/03

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)

3

2010/C 341/04

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 341/05

Estratto della sentenza relativa a Landsbanki Íslands hf. in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

12

2010/C 341/06

Estratto della sentenza relativa a VEF banka ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

14

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 341/07

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla ricapitalizzazione della società di assicurazione islandese Sjóvá

15

 

Comitato misto SEE

2010/C 341/08

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

26

2010/C 341/09

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dall'Islanda e dalla Norvegia (Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 28 del 4.2.2010, pag. 24 e nel supplemento SEE n. 5 del 4.2.2010, pag. 1)

39

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 341/10

Invito a presentare proposte — EACEA/41/10 per l’attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011

40

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2010/C 341/11

Avviso di concorso generale

46

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 341/12

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi dette Permis de Dicy)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5995 — VW/Karmann)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 341/01

In data 29 novembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5995. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 dicembre 2010

2010/C 341/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3360

JPY

yen giapponesi

111,88

DKK

corone danesi

7,4516

GBP

sterline inglesi

0,85290

SEK

corone svedesi

9,0798

CHF

franchi svizzeri

1,2826

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8660

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,155

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

274,63

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9783

RON

leu rumeni

4,2885

TRY

lire turche

2,0277

AUD

dollari australiani

1,3436

CAD

dollari canadesi

1,3440

HKD

dollari di Hong Kong

10,3878

NZD

dollari neozelandesi

1,7861

SGD

dollari di Singapore

1,7502

KRW

won sudcoreani

1 541,53

ZAR

rand sudafricani

9,0686

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8917

HRK

kuna croata

7,3898

IDR

rupia indonesiana

12 061,15

MYR

ringgit malese

4,1990

PHP

peso filippino

58,706

RUB

rublo russo

40,9375

THB

baht thailandese

40,194

BRL

real brasiliano

2,2694

MXN

peso messicano

16,5766

INR

rupia indiana

60,5640


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/3


Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)

2010/C 341/03

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Contesto

Dal 1992 l'Unione europea porta avanti una politica specifica in materia di indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari (1). La direttiva «Etichettatura» (2) prevede, da parte sua, disposizioni specifiche per l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati a essere consegnati come tali al consumatore finale e sulla relativa pubblicità.

La legislazione relativa alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) dispone, inter alia, la tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta (3). Inoltre, secondo la direttiva «Etichettatura», l'etichettatura di un prodotto alimentare e la relativa pubblicità non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda la natura, l'identità, le qualità e la composizione del prodotto (4).

In questo contesto, se l'incorporazione in un prodotto alimentare di un prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP può naturalmente costituire uno sbocco importante per questi prodotti di qualità, occorre tuttavia assicurarsi che nell'etichettatura di un prodotto alimentare ogni riferimento a tale incorporazione sia effettuato in buona fede e non induca in errore il consumatore.

1.2.   Orientamenti

Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli [COM(2009) 234], la Commissione si è impegnata a elaborare orientamenti sull'etichettatura e la pubblicità di prodotti trasformati che utilizzano come ingredienti prodotti protetti da indicazioni geografiche.

I presenti orientamenti sono diretti ad illustrare le disposizioni legislative applicabili in questi casi e ad aiutare gli operatori economici a stabilire il margine di manovra di cui dispongono. In particolare mirano ad esporre il punto di vista della Commissione su due aspetti:

le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni;

le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.

L'applicazione dei presenti orientamenti è volontaria.

Gli esempi in essi riportati sono forniti a fini esclusivamente illustrativi e non fanno riferimento a situazioni o a controversie portate a conoscenza della Commissione.

I presenti orientamenti non costituiscono un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa dell'Unione europea relativa alle DOP ed alle IGP, né della direttiva «Etichettatura». Tale interpretazione è infatti di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea e — per quanto riguarda la necessità di stabilire se l'etichettatura di determinati prodotti sia tale da indurre l'acquirente o il consumatore in errore o il carattere eventualmente ingannevole di una denominazione di vendita — di competenza del giudice nazionale (5).

I presenti orientamenti possono essere oggetto di una revisione.

2.   RACCOMANDAZIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione desidera esporre qui di seguito una serie di raccomandazioni concernenti, da un lato, le modalità di impiego di una denominazione registrata come DOP o IGP e delle corrispondenti menzioni, abbreviazioni o simboli dell'Unione europea nell'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti prodotti che beneficiano di tale denominazione, e, dall'altro, i disciplinari di produzione di prodotti che beneficiano di denominazioni DOP o IGP registrate, incorporati come ingredienti in prodotti alimentari.

2.1.   Raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata

1.

Secondo la Commissione, una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.

2.

La Commissione ritiene inoltre che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate.

In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di «ingrediente comparabile», la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: «formaggio blu») sia comparabile al «Roquefort».

Inoltre, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell'eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. A titolo d'esempio, l'incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un'IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l'incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, a priori, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare.

Infine, la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato.

3.

Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni, abbreviazioni (6) o simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata debbano essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare soltanto se risulta chiaramente che questo prodotto alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o IGP. In caso contrario, secondo la Commissione si configurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore. Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP» secondo la Commissione non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP.

4.

La Commissione ritiene che se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore ecc.

2.2.   Raccomandazioni riguardanti i disciplinari di produzione di prodotti a DOP o IGP registrate incorporati come ingredienti in prodotti alimentari

Secondo la Commissione, in linea di massima nel disciplinare di produzione di un prodotto a DOP o IGP registrata non dovrebbero figurare disposizioni relative all'impiego di una DOP o IGP registrata nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, in quanto il rispetto della normativa vigente dell'Unione da parte degli operatori economici costituisce una garanzia adeguata. Dette disposizioni potrebbero esservi eccezionalmente inserite soltanto se servono a risolvere una difficoltà specifica chiaramente individuata e solo se sono oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In ogni caso, le disposizioni eventualmente figuranti nel disciplinare di produzione non possono avere per oggetto o per effetto la modifica della normativa in vigore.


(1)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag.12) e regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag.1).

(2)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

(3)  Cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(4)  Cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

(5)  Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte 2009 nella causa C-446/07, Severi, punto 60, Racc. pag. I-8041.

(6)  Si tratta in questo caso delle menzioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e delle abbreviazioni DOP e IGP.


16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/5


Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

2010/C 341/04

1.   INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole aumento dei regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. Un inventario elaborato per la Commissione nel 2010 (1) elenca oltre 440 diversi regimi, la maggior parte dei quali istituiti nell'ultimo decennio.

Mediante un apposito meccanismo, i regimi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari garantiscono il rispetto di un certo numero di caratteristiche o di attributi, del prodotto oppure del metodo o del sistema di produzione, specificato in un disciplinare. Detti regimi comprendono una vasta gamma di iniziative diverse che operano a diversi livelli della filiera alimentare (prima o dopo l'uscita dall'azienda, su tutta o su parte della filiera alimentare, in tutti i settori o soltanto in un determinato segmento di mercato, ecc.). Le iniziative possono agire a livello business-to-business (B2B, ovvero da impresa a impresa, in cui il destinatario finale dell'informazione è la catena di distribuzione o l'impresa di trasformazione) o a livello business-to-consumer (B2C, ovvero da impresa a consumatore). Possono utilizzare dei logo anche se in numerosi casi, soprattutto a livello B2B, non lo fanno.

Mentre i regimi di certificazione, per definizione, utilizzano un'attestazione rilasciata da terzi, sul mercato esistono altri regimi che operano sulla base di un'etichetta o di un logo (spesso registrato come marchio), senza prevedere alcun meccanismo di certificazione. L'adesione a detti regimi avviene con un'autodichiarazione o tramite una selezione operata dal gestore del sistema. In linea con le definizioni elencate nella sezione 2, questi regimi sono denominati «regimi di autodichiarazione». L'uso della certificazione è auspicabile soprattutto quando gli impegni assunti sono complessi, indicati in disciplinari dettagliati e verificati periodicamente. L'autodichiarazione è più adatta per indicazioni relativamente semplici, concernenti un solo aspetto.

Lo sviluppo di regimi di certificazione è sostanzialmente dovuto, da un lato, alla richiesta espressa a livello sociale di prodotti o processi di produzione aventi determinate caratteristiche (2) (soprattutto per regimi B2C) e, dall'altro, al desiderio degli operatori di garantire che i loro fornitori osservino requisiti specifici (soprattutto per regimi B2B). Nel settore della sicurezza alimentare, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (3), la responsabilità di garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, nonché di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, incombe in primo luogo agli operatori del settore alimentare e di quello dei mangimi. I grandi operatori della filiera alimentare si affidano spesso a regimi di certificazione per verificare che un prodotto soddisfi i requisiti e per tutelare la loro reputazione e responsabilità in caso di problemi a livello di sicurezza dei prodotti alimentari.

Ovviamente non occorre una certificazione privata per dimostrare la conformità ai requisiti legali. Qualsiasi regime di certificazione privata nel settore agroalimentare deve restare facoltativo. Se gli operatori utilizzano una certificazione di conformità a requisiti minimi per agevolare le transazioni con altri soggetti della filiera alimentare, deve essere chiaro che questa pratica non può essere utilizzata per differenziare i prodotti sul mercato.

I regimi di certificazione possono apportare benefici:

agli operatori al livello intermedio della filiera alimentare, garantendo il rispetto di determinate norme e tutelando pertanto la loro responsabilità e la loro reputazione per quanto riguarda il prodotto e le indicazioni riportate sull'etichetta,

ai produttori, ampliando l'accesso al mercato, la quota di mercato e i margini per i prodotti certificati e anche, eventualmente, aumentando l'efficienza e riducendo i costi di transazione, nonché

ai consumatori, fornendo informazioni affidabili e degne di fiducia sulle caratteristiche del prodotto e della lavorazione.

Alcune parti interessate hanno indicato possibili inconvenienti dei regimi di certificazione:

minacce al mercato unico (4),

dubbi sulla trasparenza dei requisiti previsti dai regimi e sulla credibilità delle indicazioni, in particolare per i regimi che certificano la conformità con requisiti minimi,

possibilità di indurre in errore i consumatori,

spese e oneri per gli agricoltori, in particolare se devono aderire a più regimi per rispondere alle esigenze dei loro acquirenti,

rischio di espulsione dal mercato per i produttori che non partecipano ai principali regimi di certificazione, nonché

effetti per il commercio internazionale, in particolare con paesi in via di sviluppo (5).

La Commissione ha osservato che il problema della confusione ingenerata nei consumatori dalla coesistenza di diversi regimi con obiettivi simili viene attualmente affrontato con iniziative private (6) intese a stabilire «codici di buona pratica» per le organizzazioni private che definiscono standard, in particolare a livello sociale e ambientale. Inoltre, alcuni fautori di regimi esistenti hanno già adottato misure per armonizzare i requisiti con regimi simili e taluni regimi di certificazione in vigore (segnatamente a livello B2B) sono il risultato di un processo di armonizzazione di diverse singole norme.

1.1.   Tipi di regime

I regimi esistenti presentano una grande eterogeneità per quanto concerne i loro campi di applicazione, obiettivi, struttura e metodi operativi. Come indicato sopra, un'importante distinzione tra di essi può essere operata stabilendo se prevedano o meno una procedura di attestazione indipendente e dividendoli perciò da un lato in regimi di autodichiarazione e dall'altro in regimi di certificazione. Questi ultimi possono essere ulteriormente distinti a seconda che operino a livello business-to-business (B2B) o intendano trasmettere informazioni dalla filiera industriale al consumatore (B2C).

Un altro importante criterio di classificazione è stabilire se il regime valuti prodotti e processi (principalmente B2C), o sistemi di gestione (principalmente B2B). Per quanto concerne i requisiti previsti, i regimi possono attestare la conformità alle disposizioni stabilite dalle autorità governative (criteri minimi o di base), o possono aggiungere criteri che vanno oltre le disposizioni legali (superiori ai criteri minimi o di base). Non è sempre facile operare una distinzione tra questi due aspetti, in quanto i regimi spesso combinano criteri di base in alcuni settori con requisiti superiori in altri. D'altro lato alcuni requisiti minimi, in particolare nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura, impongono agli operatori di utilizzare buone e migliori prassi ed esprimono un giudizio di valore sulla diligenza di cui occorre dar prova, per cui le misure concrete da adottare possono essere diverse a seconda degli operatori e degli Stati membri. In effetti, i requisiti tecnici di alcuni sistemi di certificazione sono utilizzati dagli operatori per interpretare e concretizzare questi obblighi generali.

La seguente tabella illustra tale classificazione:

Classificazione dei regimi

Tipo di attestazione:

autodichiarazione

certificazione (attestazione indipendente)

Pubblico:

B2C

B2C

B2B

Oggetto di requisiti specificati:

prodotti e processi

principalmente prodotti (inclusi i servizi) e processi

principalmente sistemi di gestione

Tenore dei requisiti:

perlopiù superiori ai requisiti minimi

perlopiù superiori ai requisiti minimi

requisiti minimi e requisiti superiori

Gli orientamenti si riferiscono segnatamente ai regimi di certificazione indicati nel lato destro della tabella.

1.2.   Finalità degli orientamenti

Nella sua comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (7), la Commissione ha affermato che alla luce degli sviluppi e delle iniziative nel settore privato non era al momento giustificata un'iniziativa legislativa per affrontare gli eventuali inconvenienti dei sistemi di certificazione (8). Sulla base delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione si è impegnata invece a emanare orientamenti per i regimi di certificazione relativi ai prodotti agricoli e alimentari di concerto con il gruppo consultivo «Qualità» (9).

I presenti orientamenti sono intesi a descrivere le disposizioni giuridiche in vigore nonché contribuire a migliorare la trasparenza, la credibilità e l'efficacia dei regimi di certificazione facoltativi e a garantire che questi non siano in contrasto con le disposizioni regolamentari. Essi indicano le migliori pratiche per l'attuazione di tali regimi e di conseguenza offrono orientamenti su come:

evitare di ingenerare confusione nei consumatori e aumentare la trasparenza e la chiarezza dei requisiti previsti dal regime,

ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per agricoltori e produttori, inclusi quelli dei paesi in via di sviluppo, nonché

garantire la conformità alle norme del mercato interno dell'UE e ai principi in materia di certificazione.

Gli orientamenti sono destinati in particolare a coloro che elaborano i regimi e agli operatori.

L'applicazione degli orientamenti è facoltativa e l'adesione agli stessi non significa che la Commissione abbia avallato i requisiti previsti dai regimi in esame. I presenti orientamenti non hanno statuto giuridico nell'UE e neppure lo scopo di modificare i requisiti stabiliti dalla normativa UE.

Infine, questi orientamenti non vanno considerati come un'interpretazione giuridica della normativa dell'UE, dato che tali interpretazioni sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),

prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché

processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Gli orientamenti non si applicano ai controlli ufficiali attuati da autorità pubbliche.

2.2.   Definizioni  (10)

1.   Requisito specificato: esigenza o aspettativa dichiarata.

2.   Valutazione della conformità: dimostrazione del fatto che i requisiti specificati, concernenti un prodotto, un processo, un sistema, una persona o un organismo, sono soddisfatti.

3.   Riesame: verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di selezione e di determinazione nonché risultati di queste attività per quanto concerne il rispetto dei requisiti specificati.

4.   Attestazione: dichiarazione, basata su una decisione successiva al riesame, da cui risulta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati.

5.   Dichiarazione: attestazione della parte interessata. Ai fini dei presenti orientamenti, il termine «regimi di autodichiarazione» è utilizzato per i regimi collettivi e le indicazioni apposte sull'etichetta che non sono certificati e sono basati sull'autodichiarazione del produttore.

6.   Certificazione: attestazione indipendente concernente prodotti, processi, sistemi o persone.

7.   Accreditamento: attestazione indipendente concernente un organismo, da cui risulta formalmente la competenza di quest'ultimo a svolgere compiti specifici. Nell'UE (11), «accreditamento» significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, eventuali requisiti supplementari, compresi quelli definiti nei relativi programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

8.   Ispezione: esame della concezione di un prodotto, ovvero di un prodotto, di un processo o di un impianto e determinazione della sua conformità a requisiti specifici oppure, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

9.   Revisione: processo sistematico, indipendente e documentato che permette di ottenere registrazioni, dichiarazioni fattuali o altre informazioni pertinenti e di valutarle obiettivamente al fine di determinare in quale misura siano rispettati i requisiti specificati.

3.   DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN VIGORE NELL'UE

3.1.   Norme relative al funzionamento dei regimi

I regimi di certificazione che operano nell'UE sono soggetti alle seguenti disposizioni fondamentali dell'UE:

norme relative al mercato interno. I prestatori di servizi di certificazione possono beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi quali definite dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalle norme pertinenti della direttiva relativa ai servizi (12). Non dovranno affrontare restrizioni ingiustificate in occasione del loro stabilimento in altri Stati membri e neppure affrontare restrizioni ingiustificate in occasione della prestazione di servizi transfrontalieri. Inoltre i regimi di certificazione non devono creare ostacoli de facto agli scambi di merci sul mercato interno,

norme sulla partecipazione dello Stato ai regimi. I regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico. Qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato,

norme relative alla concorrenza. I sistemi di certificazione non possono condurre a comportamenti anticoncorrenziali come, elenco non esaustivo:

accordi orizzontali o verticali che limitano la concorrenza,

preclusione di imprese concorrenti da parte di una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato (ad esempio impedendo l'accesso di acquirenti concorrenti alle fonti di approvvigionamento e/o di fornitori concorrenti a canali di distribuzione),

ostacoli all'accesso al regime di certificazione da parte di operatori del mercato che rispettano i prerequisiti applicabili,

divieto imposto ai partecipanti al regime o a terzi interessati di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti alternativi che non rispettano il disciplinare stabilito per il regime,

requisiti in materia di informazione dei consumatori e di etichettatura (13). L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

per quanto concerne le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il metodo di fabbricazione o di ottenimento,

attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.

I regimi che certificano soltanto la conformità alle disposizioni giuridiche non devono indurre a ritenere che i prodotti certificati possiedano caratteristiche particolari, diverse da quelle di prodotti simili. L'effetto di detti regimi non può essere neppure quello di screditare, o cercar di screditare, altri prodotti o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

Inoltre, in base alle disposizioni della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (14), l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente,

l'unione europea tiene conto dei suoi obblighi internazionali, in particolare dei requisiti stabiliti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, quando introduce una procedura di valutazione della conformità in un determinato atto legislativo.

3.2.   Norme relative al contenuto dei regimi

Inoltre, esiste una legislazione specifica per numerose questioni cui si applicano i requisiti dei regimi di certificazione (ad esempio disposizioni regolamentari in materia di igiene e sicurezza alimentare (15), produzione biologica di prodotti agricoli, benessere degli animali, tutela dell'ambiente, norme di commercializzazione per prodotti specifici).

Nei settori in cui esistono delle norme o una legislazione pertinenti, le indicazioni devono tener presenti tali norme o tale legislazione ed essere coerenti con queste oltre a farvi riferimento nel disciplinare [ad esempio un regime che reca indicazioni relative all'agricoltura biologica deve essere basato sul regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (16); i regimi che recano indicazioni su alimentazione e salute devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 (17), ed essere oggetto della necessaria valutazione scientifica da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare].

In particolare, per quanto concerne la sicurezza alimentare e l'igiene:

i regimi non possono pregiudicare o tendere a sostituire le norme e/o i requisiti ufficiali in vigore e non devono neppure pretendere di sostituire i controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti allo scopo di verificare ufficialmente la conformità alle norme e ai requisiti obbligatori ufficiali,

i prodotti commercializzati nell'ambito di regimi che in materia di sicurezza e di igiene prevedono norme superiori alle disposizioni giuridiche non possono essere pubblicizzati o promossi in modo da screditare, o cercare di screditare, la sicurezza di altri prodotti esistenti sul mercato o l'affidabilità dei controlli ufficiali.

3.3.   Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento

Le norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità nel settore regolato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008. Questo regolamento non prevede un obbligo di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, ma detto obbligo è previsto in altri atti legislativi dell'UE (18).

Inoltre, le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accreditati in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accreditamento.

Tuttavia, quanto in precedenza indicato non osta all'applicazione di tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare dell'UE, compresi gli obiettivi generali stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002:

«La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente».

In tale contesto, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (19), prevede alcune regole per la delega a terzi da parte delle autorità competenti di compiti in materia di controlli ufficiali (tra cui l'accreditamento e gli obblighi di comunicazione).

Le garanzie offerte dalle attività ufficiali di controllo sono garanzie di base, in aggiunta alle quali possono operare regimi specifici di certificazione sottoscritti su base volontaria, tenendo presente che qualsiasi violazione è perseguibile in base alla legislazione alimentare. La valutazione della conformità ai requisiti minimi tramite regimi di certificazione non esenta dalle loro responsabilità le autorità incaricate di attuare controlli ufficiali.

4.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AL REGIME E IL SUO SVILUPPO

1.

I regimi devono essere aperti, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a tutti i partecipanti che desiderano e possono rispettare il disciplinare.

2.

I regimi devono avere una struttura di sorveglianza che permetta a tutte le parti interessate della catena alimentare [agricoltori e loro organizzazioni (20), operatori del commercio agricolo e agroalimentare, industria alimentare, grossisti, dettaglianti ed eventualmente consumatori] di contribuire allo sviluppo del regime e al processo decisionale in modo rappresentativo ed equilibrato. I meccanismi per la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni coinvolte devono essere documentati e accessibili al pubblico.

3.

I gestori dei regimi che operano in diversi paesi e regioni devono agevolare la partecipazione allo sviluppo del regime di tutte le parti interessate di dette regioni.

4.

I requisiti del regime devono essere sviluppati da comitati tecnici di esperti ed essere sottoposti per parere a un più vasto gruppo di parti interessate.

5.

I gestori dei regimi devono assicurare la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo di criteri di ispezione e di elenchi di controllo, nonché all'elaborazione e alla determinazione di soglie per le sanzioni.

6.

I gestori dei regimi devono adottare un approccio di sviluppo continuo che preveda meccanismi di feedback al fine di riesaminare a scadenze regolari norme e requisiti in modo partecipativo. In particolare, i partecipanti al regime devono essere coinvolti nel suo ulteriore sviluppo.

7.

Le modifiche devono essere apportate ai requisiti del regime soltanto se giustificate, in modo da evitare costi di adattamento superflui per coloro che partecipano al regime. I partecipanti al regime devono essere opportunamente avvertiti di qualunque modifica apportata ai requisiti.

8.

I regimi devono far figurare le informazioni sulle persone di contatto su tutta la documentazione relativa al regime (anche su un sito web) e stabilire una procedura per ricevere osservazioni e rispondervi.

5.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI DEL REGIME E LE INDICAZIONI CORRISPONDENTI

5.1.   Chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date

1.

I regimi devono definire chiaramente gli obiettivi sociali, ambientali, economici e/o giuridici.

2.

Le indicazioni e i requisiti devono essere chiaramente collegati agli obiettivi del regime.

3.

Il campo d'applicazione del regime in termini di prodotti e/o processi deve essere chiaramente definito.

4.

Il disciplinare (21), inclusa una sintesi pubblica dello stesso, deve essere liberamente consultabile (ad esempio su un sito web).

5.

I regimi che operano in diversi paesi devono prevedere traduzioni del disciplinare, qualora una domanda debitamente giustificata sia presentata da potenziali partecipanti o da organismi di certificazione.

6.

Il disciplinare del regime deve essere chiaro, sufficientemente dettagliato e facilmente comprensibile.

7.

I regimi che utilizzano logo o etichette devono fornire ai consumatori, sull'imballaggio del prodotto o nel punto di vendita, informazioni su come ottenere ulteriori dettagli sul regime, come l'indirizzo del sito web.

8.

I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio sul loro sito web) che richiedono la certificazione da parte di un organismo indipendente e fornire informazioni su come contattare gli organismi di certificazione che prestano questo servizio.

5.2.   Elementi concreti alla base delle indicazioni e dei requisiti del regime

1.

Tutte le indicazioni devono essere basate su elementi oggettivi e verificabili, e su una documentazione scientificamente fondata. Questa documentazione deve essere liberamente consultabile, ad esempio su un sito web (22).

2.

I regimi che operano in diversi paesi e diverse regioni devono adattare i loro requisiti in funzione delle pertinenti condizioni agroecologiche, socioeconomiche e giuridiche locali nonché delle pratiche agricole, assicurando nel contempo risultati coerenti nei diversi contesti.

3.

I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio su un sito web) se, in quale ambito e in quale misura il loro disciplinare va oltre le pertinenti disposizioni giuridiche, eventualmente anche per quanto concerne relazioni e ispezioni.

6.   RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

6.1.   Imparzialità e indipendenza della certificazione

1.

La certificazione della conformità ai requisiti del regime deve essere effettuata da un organismo indipendente accreditato:

dall'organismo nazionale di accreditamento designato dagli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali che stabiliscono requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti, oppure

da un organismo di accreditamento firmatario dell’accordo di riconoscimento multilaterale (multilateral recognition arrangement — MLA) per la certificazione dei prodotti dell'International Accreditation Forum (IAF).

2.

I regimi devono essere aperti alla certificazione da parte di qualsiasi organismo di certificazione qualificato e accreditato, senza imposizione di restrizioni geografiche.

6.2.   Ispezioni

In generale, le ispezioni devono essere efficaci, chiare, trasparenti, basate su procedure documentate e far riferimento a criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dal regime di certificazione. Se i risultati delle ispezioni sono insoddisfacenti vanno adottate le opportune iniziative.

1.

Occorre effettuare ispezioni regolari presso i partecipanti al regime. Vanno previste procedure chiare e documentate per le ispezioni, che includano la frequenza, il campionamento e le prove di laboratorio/analitiche in parametri pertinenti all'ambito di applicazione del sistema di certificazione.

2.

La frequenza delle ispezioni deve tener presenti i risultati delle ispezioni precedenti, i rischi inerenti al prodotto o al processo o al sistema di gestione, nonché l'esistenza di controlli interni nelle organizzazioni collettive di produttori che possono completare le ispezioni indipendenti. Il supervisore del regime deve determinare una frequenza minima d'ispezione per tutti i partecipanti a detto regime.

3.

Occorre prevedere una valutazione sistematica dei risultati delle ispezioni.

4.

Le ispezioni senza preavviso o con un breve preavviso devono costituire la regola generale (ad esempio con un preavviso di 48 ore).

5.

Le ispezioni e i controlli devono essere basati su orientamenti, elenchi di controllo e piani accessibili al pubblico. I criteri di ispezione devono essere strettamente collegati ai requisiti del regime e alle corrispondenti indicazioni.

6.

Occorrono procedure chiare, documentate ed efficacemente attuate per gestire i casi di inottemperanza. Vanno definiti i criteri di radiazione, in base ai quali si può prevedere:

di non rilasciare o di ritirare il certificato,

di revocare la qualifica di membro, o

d'informare l'organismo ufficiale competente per l'applicazione delle norme.

I criteri di radiazione devono includere quanto meno la mancata osservanza delle disposizioni giuridiche di base nel settore interessato dalla certificazione. I casi di inosservanza che hanno implicazioni negative per la tutela della salute devono essere comunicati alle autorità competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

7.

Le ispezioni devono vertere sull'analisi dei criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dai regimi di certificazione.

6.3.   Costi

1.

I gestori dei regimi devono rendere pubbliche le quote di iscrizione (eventuali) e chiedere ai rispettivi organismi di certificazione di pubblicare i costi connessi alla certificazione e all'ispezione per i diversi tipi di partecipanti al regime.

2.

Le eventuali differenze tra le quote richieste ai diversi partecipanti al regime devono essere giustificate e proporzionate. Non devono servire a scoraggiare alcuni gruppi di potenziali partecipanti, ad esempio di altri paesi, ad aderire al regime di cui trattasi.

3.

Gli operatori oggetto delle ispezioni e dei controlli devono beneficiare di eventuali risparmi nei costi derivanti dal riconoscimento reciproco e dalla valutazione comparativa.

6.4.   Qualifiche dei revisori/degli ispettori

In generale, i revisori/gli ispettori devono essere imparziali, qualificati e competenti.

I revisori che effettuano audit di certificazione devono possedere le opportune conoscenze nel settore specifico e lavorare per organismi di certificazione accreditati in base alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali, per i regimi di certificazione dei prodotti e per i regimi di certificazione dei sistemi di gestione. Le competenze richieste ai revisori devono essere indicate nel disciplinare.

6.5.   Disposizioni per piccoli produttori

I regimi devono prevedere disposizioni che consentano e promuovano la partecipazione al regime di piccoli produttori (in particolare, eventualmente, dei paesi in via di sviluppo).

7.   RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA VALUTAZIONE COMPARATIVA/LA SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI REGIMI

1.

Quando i regimi riguardano un nuovo settore e/o ampliano il proprio campo di applicazione, occorre giustificare la necessità del regime stesso. Se possibile, i gestori dei regimi devono fare esplicito riferimento (ad esempio sul loro sito web) ad altri regimi pertinenti che operano nello stesso settore o ambito politico e nella stessa regione geografica e indicare gli approcci convergenti e comuni. Devono ricercare attivamente le possibilità di riconoscimento reciproco per una parte o per la totalità dei requisiti del regime.

2.

Nei settori in cui si è constatato che dei regimi si sovrappongo in parte o interamente con i requisiti di altri regimi, i nuovi regimi devono prevedere il riconoscimento o l'accettazione parziale o totale di ispezioni e di audit già effettuati nell'ambito di regimi esistenti (per non procedere ad audit degli stessi requisiti).

3.

Se non è possibile giungere a un'accettazione reciproca, i gestori dei regimi devono promuovere audit combinati basati su elenchi di controllo combinati (cioè un elenco di controllo combinato e un audit combinato per due o più regimi differenti).

4.

I gestori di regimi con requisiti che si sovrappongono devono, nella misura del possibile dal punto di vista pratico e giuridico, armonizzare i rispettivi protocolli di audit e i requisiti documentali.


(1)  Studio condotto da Areté per la DG AGRI; cfr. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

(2)  Ad esempio: benessere degli animali, sostenibilità ambientale, commercio equo.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  Nella comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» [COM(2009) 591], la Commissione ha dichiarato di avere l'intenzione di procedere al riesame di un certo numero di norme ambientali e di regimi di etichettatura dell’origine che possono costituire un ostacolo per gli scambi transfrontalieri.

(5)  Il tema delle «norme private» è stato discusso nell'ambito del comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (comitato SPS).

(6)  Come ISEAL Alliance (http://www.isealalliance.org).

(7)  COM(2009) 234.

(8)  Questa conclusione era basata su un'accurata valutazione di impatto, che ha esaminato le diverse opzioni per il futuro (cfr. «Regimi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari»; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_d_en.pdf).

(9)  Gruppo consultivo «Qualità della produzione agricola», istituito nell'ambito della decisione 2004/391/CE della Commissione; GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50.

(10)  In base alla valutazione di conformità EN ISO/IEC 17000 — Vocabolario e principi generali.

(11)  Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(12)  Direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(13)  Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(14)  Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, nonché orientamenti per la sua attuazione: SEC(2009) 1666.

(15)  Regolamento (CE) n. 852/2004, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(17)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(18)  Ad esempio, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari stabilisce che «Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse».

(19)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(20)  Ad esempio, le cooperative.

(21)  Può essere necessario prevedere eccezioni qualora il disciplinare sia basato su norme che non sono liberamente consultabili (come le norme ISO ed EN).

(22)  Eccezion fatta per le informazioni riservate e/o esclusive, che devono essere chiaramente indicate come tali.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/12


Estratto della sentenza relativa a Landsbanki Íslands hf. in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2010/C 341/05

In data 22 novembre 2010 la Corte distrettuale di Reykjavík ha deliberato che Landsbanki Íslands hf. (n. iscrizione 540291-2259), Austurstræti 16, Reykjavík (la «banca») è soggetta a procedimento di liquidazione conformemente alle norme generali della legge n. 161/2002, capo XII, sezione B, fatti salvi i punti 3 e 4 della disposizione transitoria V della medesima legge e con effetto giuridico derivante dal punto 2 della medesima disposizione, modificata dall'articolo 2 della legge n. 132/2010.

Il 7 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza finanziaria ha assunto i poteri dell'assemblea degli azionisti e ha nominato un comitato di risoluzione della banca. Come stabilito dalla legge n. 129/2008, in combinato disposto con la legge n. 21/1991, la banca ha ottenuto l'autorizzazione ad una moratoria sui debiti mediante sentenza della corte pronunciata in data 5 dicembre 2008. L'autorizzazione è stata ulteriormente prorogata tre volte, l'ultima in data 31 agosto 2010 con scadenza il 5 dicembre 2010. La legge non consente ulteriori proroghe.

La legge n. 44/2009, entrata in vigore il 22 aprile 2009, ha apportato modifiche alla natura e al contenuto della moratoria sui debiti concessa ad imprese finanziarie. Conformemente al punto 2 della disposizione transitoria II della legge n. 44/2009 (disposizione transitoria V della legge n. 161/2002), la moratoria sui debiti è stata assoggettata alle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 101 e degli articoli 102, 103 e 103 bis, della legge n. 161/2002, modificati dal primo paragrafo degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 44/2009, come se l'impresa fosse stata soggetta a un procedimento di liquidazione mediante sentenza della corte alla data in cui la legge è entrata in vigore. È stato tuttavia stabilito che il procedimento di liquidazione deve essere considerato come una moratoria sui debiti autorizzata fintanto che l'autorizzazione resta valida. Le legge n. 44/2009 stabilisce inoltre che, una volta scaduta l'autorizzazione, l'impresa, senza una specifica sentenza della corte, deve essere considerata automaticamente in regime di liquidazione secondo quanto disposto dalle norme generali. Il consiglio di liquidazione è stato nominato mediante sentenza della Corte distrettuale di Reykjavík il 29 aprile 2009.

È stato pubblicato un avviso per i creditori e il termine per la dichiarazione dei crediti è scaduto il 30 ottobre 2009. Inoltre, l'annuncio di proroga della moratoria (2009/C 125/08) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'annuncio contiene l'invito all'insinuazione dei crediti e sottolinea l'importanza dei termini da osservare. I crediti presentati sono stati discussi nel corso di tre riunioni: sono inoltre in programma due ulteriori riunioni per il 1o dicembre 2010 e per il 19 maggio 2011. A quel punto si prevede che si concludano le discussioni sull'ammissione dei crediti.

La legge n. 132/2010, entrata in vigore il 17 novembre 2010, ha modificato ulteriormente la legge n. 161/2002, stabilendo che, prima dello scadere della moratoria concessa all'impresa, il comitato di risoluzione e il consiglio di liquidazione possano richiedere congiuntamente che l'impresa sia posta in liquidazione conformemente alle norme generali, mediante sentenza della corte, purché sia rispettata la disposizione sostanziale del punto 3 del secondo comma dell'articolo 101 della legge. Se la richiesta viene accettata, i provvedimenti presi durante il periodo di moratoria concessa all'impresa dopo l'entrata in vigore della legge n. 44/2009 restano inalterati.

La sentenza del 22 novembre 2010 è stata richiesta ed emanata ai sensi della modifica entrata in vigore con la legge n. 132/2010. La sentenza della corte conclude che sono soddisfatte le condizioni di legge richieste per una sentenza su un procedimento di liquidazione. Le attività della banca ammontano a circa 1,138 miliardi di ISK, secondo le ultime stime sui recuperi e il tasso di cambio della corona islandese al 30 settembre 2010, mentre le passività ammontano a circa 3,427 miliardi di ISK. Di conseguenza, la banca è insolvente e non è in grado di pagare tutti i suoi debiti ai creditori. Inoltre è stata esclusa la possibilità che le difficoltà di pagamento siano di natura temporanea, cfr. il punto 3 del secondo comma dell'articolo 101 della legge n. 161/2002. La sentenza della corte conferma inoltre che, conformemente alla disposizione suindicata, e a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 132/2010, i provvedimenti presi nel corso della moratoria sui debiti concessa a un'impresa dopo l'entrata in vigore della legge n. 44/2009 restano inalterati. Ciò significa, tra l'altro, che resta valida la nomina del comitato di risoluzione e del consiglio di liquidazione della banca e lo stesso vale per tutti i provvedimenti basati sugli articoli 101, 102, 103 e 103 bis della legge n. 161/2002, in combinato disposto con il punto 2 della disposizione transitoria V della medesima legge. Si conferma inoltre che il grado dei crediti ed altri effetti giuridici che di norma sono determinati sulla base della data della sentenza sul procedimento di liquidazione devono in questo caso essere determinati sulla base della data di entrata in vigore della legge n. 44/2009, ovvero il 22 aprile 2009.

Reykjavík, 25 novembre 2010.

Consiglio di liquidazione di Landsbanki Íslands hf.

Halldór H. BACKMAN, procuratore presso la Corte suprema

Herdís HALLMARSDÓTTIR, procuratore presso la Corte suprema

Kristinn BJARNASON, procuratore presso la Corte suprema

Comitato di risoluzione di Landsbanki Íslands hf.

Lárentsínus KRISTJÁNSSON, procuratore presso la Corte suprema

Einar JÓNSSON, procuratore presso la Corte distrettuale


16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/14


Estratto della sentenza relativa a «VEF banka» ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2010/C 341/06

Notifica di messa in liquidazione della società per azioni «VEF banka».

In applicazione della sentenza emessa il 15 novembre 2010 dalla corte regionale di Riga (Rīgas apgabaltiesa), la società per azioni «VEF banka» (n. di iscrizione 50003063781) è dichiarata in liquidazione dal 15 novembre 2010.

Si invitano i creditori e le altre persone interessate a dichiarare i propri crediti e le altre richieste al liquidatore della società «VEF banka», la sig.ra Ilze Bagatska (indirizzo professionale: Antonijas iela 5-5, Rīga, LV-1010, LATVIJA, tel. +371 67216271) entro tre mesi dalla data di pubblicazione della notifica di messa in liquidazione nella Gazzetta ufficiale Latvijas Vēstnesis.

Il tribunale competente per i ricorsi relativi alla liquidazione è la corte regionale di Riga (Rīgas apgabaltiesa) (indirizzo: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886, LATVIJA).

Il liquidatore della società «VEF banka»

Ilze BAGATSKA


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/15


Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla ricapitalizzazione della società di assicurazione islandese Sjóvá

2010/C 341/07

Con decisione n. 373/10/COL del 22 settembre 2010, riprodotta nella lingua facente fede nelle pagine che seguono la presente sintesi, l’Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Una copia della decisione è stata inviata per informazione alle autorità islandesi.

Con la presente comunicazione, l’Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in oggetto, entro un mese dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo:

EFTA Surveillance Authority

Registry

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tali osservazioni saranno comunicate alle autorità islandesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Procedimento

L'Autorità è venuta a conoscenza dell'intervento dello Stato islandese in favore di una delle maggiori società di assicurazione del paese, la Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá), nell'estate 2009 attraverso i media islandesi. Con decisione n. 77/10/COL del 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3, l'Autorità ha adottato un'ingiunzione di fornire informazioni, chiedendo di ricevere tutte le informazioni relative al caso in questione. Il 7 giugno 2010, l'Autorità di vigilanza ha ricevuto la denuncia di un concorrente relativamente a presunti aiuti di Stato concessi durante l'intervento in favore della suddetta società Sjóvá. Le autorità islandesi hanno fornito alcune informazioni sul caso.

A seguito di una serie di operazioni, nel maggio 2010 lo Stato islandese aveva acquistato il 73 % delle azioni di Sjóvá, utilizzando per il pagamento titoli di Stato del valore di 11,6 miliardi di ISK.

Tali titoli erano stati venduti precedentemente nel luglio 2009 a SAT Holding (società controllata da Glitnir Bank e proprietaria di Sjóvá) e impiegati nella ricapitalizzazione di Sjóvá; una misura necessaria a mantenere in piedi la società di assicurazione. Lo Stato aveva concesso alla SAT Holding un tempo massimo di 18 mesi per effettuare il rimborso dei titoli, senza stabilire alcun tasso di interesse per tale periodo. In alternativa, SAT Holding avrebbe potuto decidere in qualsiasi momento di rimborsare lo Stato con le azioni di Sjóvá, cosa che ha effettivamente fatto nel maggio 2010.

Valutazione della misura

Le autorità islandesi sostengono che, nell'intervento a favore di Sjóvá, lo Stato abbia agito come un investitore/creditore privato operante in un'economia di mercato.

Le condizioni alle quali i titoli sono stati trasferiti (pagamento entro 18 mesi senza tassi di interesse o, in alternativa, trasferimento del 73,03 % delle partecipazioni di Sjóvá) non rispecchiano, secondo la valutazione preliminare dell'autorità, quelle che normalmente avrebbe offerto il mercato. Nel luglio 2009, l'Islanda viveva una drammatica crisi finanziaria. Sjóvá non disponeva dei 15,5 miliardi di ISK necessari per conformarsi ai requisiti prescritti per quanto riguarda il capitale azionario minimo, mentre la Glitnir Bank era sottoposta a procedura di liquidazione. A parere dell'Autorità, né un'impresa con simili difficoltà finanziarie né una banca per la quale era in corso una procedura di liquidazione sarebbero state in grado di reperire sul mercato i fondi necessari.

Per quanto riguarda l'investimento di nuovi capitali in Sjóvá, le autorità islandesi sostengono che gli investitori privati hanno partecipato in maniera considerevole alla ricapitalizzazione della società, in questo caso Glitnir Bank (attraverso SAT Holding) e Íslandsbanki. Non essendo un creditore di Sjóvá lo Stato non ha agito per proteggere il proprio patrimonio. Pertanto, a parere dell'Autorità di vigilanza, l'intervento dello Stato nelle suddette circostanze non può essere paragonato a quello di un investitore o creditore privato operante in un'economia di mercato, che cerchi di recuperare i propri crediti.

Per questi motivi, l'Autorità conclude in via preliminare che il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato non è applicabile al caso in questione.

Le autorità islandesi sostengono che l'intervento, se considerato un aiuto di Stato, è conforme all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE, alla deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) e agli orientamenti dell’Autorità in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, che si basano sulla suddetta deroga.

Anche se gli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà vengono generalmente valutati in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, l'Autorità può autorizzare aiuti di Stato destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o di uno Stato EFTA», ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo. Le autorità islandesi non hanno fornito informazioni che consentissero all'Autorità di valutare la misura in questione in base all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Esse, inoltre, non hanno fornito alcuna prova del fatto che un'eventuale bancarotta di Sjóvá avrebbe prodotto conseguenze tali da costituire «un grave turbamento dell'economia» islandese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità di vigilanza ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 373/10/COL

of 22 September 2010

to initiate the formal investigation procedure with regard to the recapitalisation of Sjóvá insurance company

(Iceland)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (‘THE AUTHORITY’),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Having regard to Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1(3) of Part I and Articles 4(4), 6 and 13(1) of Part II,

Having regard to the Authority’s State Aid Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, in particular Part VIII, Temporary Rules regarding Financial Crisis, and the chapter on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (1),

Having regard to the Authority’s Decision No 77/10/COL of 10 March 2010 on an information injunction against Iceland to provide information on the State intervention in Sjóvá,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

The Authority became aware of the Icelandic State intervention in the insurance company Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) in the summer of 2009 through the Icelandic media. Subsequently the Authority included this case in the agenda of an annual meeting on pending cases in the field of State aid between the Authority and the Icelandic authorities which was held in Reykjavik on 5 November 2009. At the meeting the Icelandic authorities provided brief information concerning the background and history of the case.

Due to the complexity of the intervention and the circumstances surrounding it, the Authority asked the Icelandic authorities at the meeting on 5 November 2009 to provide written detailed information.

In a letter to the Icelandic authorities dated 16 November 2009 (Event No 536644), the Authority summarised the points of discussion at the meeting on 5 November 2009 and repeated its request for detailed information in writing regarding the State intervention in Sjóvá. Moreover, the Authority invited the Icelandic authorities to put forward their views regarding possible State aid issues involved in the case. The Authority requested that this information be provided no later than 16 December 2009.

The Authority sent a reminder letter to the Icelandic authorities, dated 14 January 2010 (Event No 543092) requesting that the information be sent to the Authority by 29 January 2010.

No written information was received and subsequently the Authority adopted an information injunction decision, pursuant to Article 10(3) of Part II of Protocol 3, on 10 March 2010 (Event No 548842), requesting:

‘… all documentation, information and data necessary to permit the Authority to assess the existence of State aid in the State intervention in Sjóvá as well as its compatibility with the State aid rules of the EEA Agreement. In particular, but not exclusively, the Authority requires the Icelandic authorities to provide it with a detailed description of the capital injection in Sjóvá including copies of all relevant documents and moreover a detailed explanation of how the Central Bank of Iceland came into possession of the assets of Sjóvá.

Moreover, the Icelandic authorities are requested, also no later than 11 April 2010, to provide all information and data necessary to assess the compatibility of the measure with the State aid rules of the EEA Agreement.

The Icelandic authorities are invited to provide their comments and view regarding any possible and potential State aid issues involved in this case within the same deadline, i.e. 11 April 2010.’

On 11 April 2010, the Icelandic authorities submitted a reply (Event No 553315).

On 7 June 2010, the Authority received a complaint (Event No 559496) against alleged State aid granted when the State intervened in Sjóvá.

2.   Description of the case

2.1.   Background

Sjóvá is one of Iceland’s leading insurance companies (2). The company was taken over by Glitnir Bank (3) (Glitnir) in 2003 and its operations were merged with those of the bank. In 2005, the financial group Moderna/Milestone Finance (4) bought 66,6 % of Sjóvá’s shares from Glitnir and acquired full ownership as from 2006. Sjóvá’s operations were then separated from those of Glitnir.

2.2.   The State intervention and the events leading to it

The events leading to the State intervention and the State intervention itself are rather complex and will be described below in chronological order according to information available to the Authority.

2.2.1.   Intervention by the Financial Supervisory Authority

Early in 2008, the Icelandic Financial Supervisory Authority (the FME) started an in-depth investigation into the financial position of Sjóvá on the basis of its annual report for the fiscal year 2007. It transpired that the company had insufficient capital reserves to meet the minimum required to continue insurance operations (5) due to losses on its investment activities, which had grown substantially.

Following the investigation, from October 2008 to September 2009, Sjóvá was subjected to special supervision by the FME under Article 90 of the Act on Insurance Activities No 60/1994 (6). Furthermore, in December 2008, the FME appointed a special auditor to review Sjóvá’s activities.

In March 2009, the FME referred ‘several issues relating to the business activities of the company’ to the Special Prosecutor (7). The Authority is not aware of the substance of the ongoing criminal investigation or whether it has any relevance to this case.

2.2.2.   Glitnir takes over Sjóvá — division of the company

In March 2009, Sjóvá was taken over (8) by its biggest creditor, Glitnir Bank (Glitnir). Glitnir had been under moratorium since 24 November 2008 and managed by a Resolution Committee appointed by the FME. Sjóvá’s creditors had previously been managing the company since October 2008, when it had been put under the special supervision of the FME.

In April 2009, Glitnir and Íslandsbanki (9) approached the Icelandic State requesting its assistance in refinancing and restructuring Sjóvá, having exhausted all alternative market solutions to rescue the company.

The Authority has received a presentation document prepared by Íslandsbanki in April 2009 and addressed to the Ministry of Finance. This document outlined a plan to restructure Moderna Finance AB, and its subsidiaries Askar Capital and Sjóvá. It furthermore contains plans to split up old Sjóvá by transferring insurance operation to a new company, leaving the less viable investment activities in the old company. After restructuring, the insurance company would then be sold to new investors.

During the summer of 2009, assets and liabilities were to be divided into 1) SA tryggingar hf., a new company to be incorporated, which would receive the insurance portfolio activities from old Sjóvá upon approval by the FME, and 2) SJ Eignarhaldsfélag (SJE), a holding company in which the toxic assets of old Sjóvá would be placed.

On 20 June 2009, Sjóvá on the one hand and Glitnir, Íslandsbanki, and SAT Eignarhaldsfélag hf. (a holding company wholly owned by Glitnir, hereinafter referred to as SAT Holding) on behalf of SA tryggingar hf. (10) on the other hand signed an Asset Transfer Agreement, according to which all assets and liabilities of Sjóvá related to the company’s insurance operations, including the insurance portfolio, were transferred to SA tryggingar hf., in accordance with Article 86 of the Act on Insurance Activities No 60/1994. Following the transaction the new company, SA tryggingar hf., was renamed Sjóvá.

According to its Articles of Association, dated 20 June 2009, the shareholders of the new company (Glitnir, Íslandsbanki and SAT Holding) were to contribute new equity of ISK 16 billion, required to continue insurance operations, as follows (11):

Company

Amount

Form of payment

Share-holding

Glitnir

ISK 2,8 billion

Bond issued by Avant with interest of REIBOR plus 3,75 % with the following collaterals:

third priority (in parallel with a bond issued by Askar Capital, see table in 2.2.3 below) in Avant's portfolio

first priority in Glitnir’s claim against Milestone, equivalent of 54,9 % of total claims against Milestone

17,67 %

Íslandsbanki

ISK 1,5 billion

Various bonds issued by 10 different companies and municipalities

9,30 %

SAT Holding

ISK 11,6 billion

Bond issued by Askar Capital and bond issued by Landsvirkjun (the National Power Company), see table in 2.2.3 below

73,03 %

It is clear, however, that the recapitalisation of Sjóvá was not finalised on 20 June 2009, as the assets to be provided by SAT Holding, amounting to some 73 % of the new equity, were at that time not owned by SAT Holding but by the State. The transaction was later finalised when the State decided to undertake the measures described below.

2.2.3.   Description of the intervention by the State

On 27 June 2009, a meeting was held in the Ministry of Finance on the ongoing work on financial restructuring of Sjóvá (12). This meeting was followed by an agreement dated 8 July 2009 on the transfer of bonds (13) (‘Samningur um kröfukaup’) owned by the Icelandic State to SAT Holding.

At this point Sjóvá’s equity was ISK 13,5 billion in the negative. A minimum positive equity of ISK 2 billion was required according to law. In order to fulfil the minimum equity requirements, a capital injection of at least ISK 15,5 billion was therefore required.

The agreement between the State and SAT Holding covers the following two bonds that were in the possession of the State, valued by an external expert on 16 June 2009 (14):

Asset

Estimated value

Description and securities

Claim against Askar Capital

ISK 6 071 443 539

An indexed loan agreement with 3 % interest. The loan had come into the possession of the State when it took over Central Bank collateral in 2008. The loan is secured by:

third priority collateral in Avant’s (15) portfolio (in parallel with a bond issued by Avant to Glitnir, see table in 2.2.2 above, book value of the portfolio was ISK 26 billion and Landsbanki Íslands’ first priority lien ISK 16 billion), and

first priority collateral in indexed bonds issued by Landsvirkjun (the National Power Company) of nominal value ISK 4,7 billion.

Bond issued by Landsvirkjun (the National Power Company)

ISK 5 558 479 575

Issued in 2005 payable in 2020, with State guarantee, indexed and 3 % interest. The bond came into the possession of the State as collateral against lending made by the Central Bank to Landsbanki Íslands.

The purchase price was ISK 11,6 billion and SAT Holding was to pay for the bonds within 18 months, i.e. before year-end 2010, and no interest was to be charged during that period. In other words, the State granted a period of grace of 18 months.

As a security for the payment of the purchase price of the bonds, the State was granted first priority collateral in SAT Holding’s shares in Sjóvá.

The agreement provided for the option of payment by the delivery of SAT Holding’s original 73,03 % shareholding in Sjóvá to the State, which would be considered payment in full. SAT Holding could exercise this option without prior consent of the State.

2.2.4.   Glitnir sells its shares in Sjóvá to its subsidiary SAT Holding

The FME considered that Glitnir, in moratorium and undergoing winding-up proceedings, was not eligible to own a qualifying holding in Sjóvá. Subsequently, on 16 September 2009, Glitnir sold its 17,67 % shareholding in Sjóvá to Glitnir’s subsidiary, SAT Holding.

Following the above transaction, shareholders in Sjóvá were:

Company

Ownership (%)

Íslandsbanki

9,30 %

SAT Holding

90,70 %

On 22 September 2009, the FME finally issued an insurance operation licence to Sjóvá and lifted the special supervision Sjóvá had been under since October 2008. The portfolio transfer appears to have taken place on 1 October 2009.

2.2.5.   The State becomes Sjóvá’s biggest shareholder through an option exercised by SAT Holding

At year-end 2009, the management of claims owned by the Ministry of Finance and the Central Bank of Iceland (CBI) was merged, and transferred to a new entity, CBI asset management (ESI). From that time, ESI took over management of the claims.

On 3 May 2010, SAT Holding exercised the option to transfer 73,03 % of shares in Sjóvá to the State in lieu of repaying the debt. From that point in time, shareholders in Sjóvá are:

Company

Ownership (%)

Íslandsbanki

9,30 %

SAT Holding

17,67 %

ESI (the State)

73,03 %

3.   Position of the Icelandic authorities

The Icelandic authorities are of the view that the Icelandic State has behaved as a private market investor/creditor when contributing to the rescue of Sjóvá. They claim that the State’s decision was taken following commitments by Glitnir and Íslandsbanki to contribute equity to Sjóvá amounting to ISK 2,8 billion and ISK 1,5 billion, respectively, or a total of ISK 4,4 billion, which they consider to be a substantial private investor participation amounting to 28 % of the total recapitalisation of Sjóvá.

Furthermore, the Icelandic authorities submit that the assets provided by the State were collateral that it had obtained against loans made to Landsbanki Íslands, and: ‘As such the assets were rooted in the collapse of the financial system and there was no new capital to be contributed as equity’. The Icelandic authorities further claim that: ‘Given how the claims against Askar and Landsvirkjun came into the possession of the State, and the conditions for release of such claims on the current market, by its use in the restructuring of Sjóvá, the State was acting in the same capacity and under the same conditions as a private investor. The use of the assets in question was consistent with the conduct of a private investor, endeavouring to put assets to use under prevailing market uncertainties’.

In the Icelandic authorities’ opinion, the measures undertaken by Glitnir, Íslandsbanki and the Icelandic State were an attempt to prevent a serious disruption and loss for the Icelandic economy, which would have resulted from the bankruptcy of Sjóvá.

With reference to Article 61(3)(b) and (c) of the EEA Agreement, the Icelandic authorities have furthermore submitted, should the Authority consider that the State participation in the recapitalisation of Sjóvá contained elements of State aid, that the measures are compatible with the functioning of the Agreement. They claim that the grant of aid was an emergency measure to save a financial institution whose bankruptcy would have had ‘immense spill-over effects for insurance markets as well as the economy as a whole, and (was) likely to result in economic losses for the State’. Furthermore, the Icelandic authorities claim that the intervention was based on the implementation of a restructuring plan suitable to restore the long-term viability of Sjóvá.

II.   ASSESSMENT

1.   The recipients of the potential aid

With transfer of bonds issued by Landsvirkjun and Askar Capital, Sjóvá and SAT Holding benefitted from a capital contribution from the State.

2.   The market economy investor principle

As described above, the State provided a capital contribution to Sjóvá through a transfer of bonds (issued by Landsvirkjun and Askar Capital). This capital contribution was channelled through Glitnir’s subsidiary, SAT Holding, as the bonds first were transferred to SAT Holding, which subsequently used them as an equity contribution in Sjóvá.

If the transaction was carried out in accordance with the market economy investor principle, i.e., if the State transferred the bonds to SAT Holding on conditions that would have been acceptable for a private seller, the transaction would not involve the grant of State aid.

Considering that Glitnir Bank and Íslandsbanki approached the State after having ‘exhausted alternative market solutions to rescue the insurance operations of Sjóvá’, it was clear that corresponding market solutions were not available for Sjóvá to obtain necessary recapitalisation.

The conditions under which the bonds were transferred; payment in 18 months without interests or, alternatively, transfer of 73,03 % shareholding in Sjóvá, do not in the Authority’s preliminary view correspond to what would normally have been available on the market. The Authority recalls that at the time of the agreement, in July 2009, Iceland was undergoing a severe financial crisis. Companies in Iceland were not able to raise capital on the market. Neither SAT Holding, a subsidiary of a bank under winding-up procedure, nor a company that was in as severe financial difficulties as Sjóvá was, would have been able to raise the necessary funding on the market under the conditions the State agreed to. In principle, it is very difficult to apply the market economy investor principle to companies in difficulties (16). The Icelandic authorities have themselves acknowledged that Sjóvá was in severe financial difficulties. The company was short of ISK 15,5 billion that was required to comply with regulatory requirements of minimum equity.

Regarding the investment in new equity in Sjóvá, the Icelandic authorities have argued that there was a substantial private participation in the recapitalisation of the company, the private investors in this case being Glitnir Bank (through SAT Holding) and Íslandsbanki. However, it shall be noted first of all that at the time of conclusion of the asset transfer agreement on 20 June 2009 and the agreement on the transfer of bonds on 8 July 2009, Íslandsbanki was fully State-owned (17). Furthermore, it is the Authority’s understanding that Glitnir and Íslandsbanki were among the main creditors of Sjóvá. The State was not as such a creditor of Sjóvá. The State was not acting to protect its own assets, as it was not among the company’s creditors (18). Therefore the actions of the State in those circumstances cannot be compared with a private market investor or creditor seeking settlement of outstanding claims. Even in cases with an apparently genuine private investor behaviour from the State, the Commission has taken the view that the circumstances surrounding the financial crisis are so unusual that in general the market investor principle cannot be applied (19).

For these reasons, the Authority preliminarily concludes that the market economy investor principle cannot be applied to the State’s transfer of bonds for the recapitalisation of Sjóvá.

3.   The presence of State aid

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

3.1.   Presence of State resources

In this case the State contributed to the recapitalisation of Sjóvá by transferring to SAT Holding two bonds in its possession valuated by an external expert to ISK 11,6 billion (approx. EUR 76 million) with a period of grace, to be used as equity in Sjóvá. State resources were thus involved.

3.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

Firstly, to constitute State aid, a measure must confer advantages that relieve undertakings of charges that are normally borne from their budgets. Secondly, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’.

According to the agreement dated 8 July 2009, described above under I.2.2.3, SAT Holding was granted a period of grace of 18 months and could pay the State for those bonds without being charged any interests for the delayed payment. More significantly, the agreement provided for the option of payment by the transfer of SAT Holding’s 73,03 % shareholding in Sjóvá to the State. Prior consent of the seller was not required to exercise this option.

Furthermore, the provisions of the agreement are such that it is not only an agreement on transfer of the bonds but ultimately an agreement that the State would inject new equity to Sjóvá amounting to the value of the bonds sold, as SAT Holding could exercise the option at any time. Intervention by the State in Sjóvá’s recapitalisation in July 2009 must therefore also be viewed as a decision by the State to inject new equity to Sjóvá and become its biggest shareholder.

It is the Authority’s understanding that alternative funding could not have been obtained from the market. Therefore, on the basis of the information at its disposal, the Authority considers that the State’s participation in the recapitalisation of Sjóvá through the transfer of bonds involved an advantage within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement to the extent it made financing available and/or it reduced the financial costs for SAT Holding as well as Sjóvá.

The Authority’s view is reinforced by the fact that public policy considerations, taken together with the needs of Sjóvá, appear to have determined the State intervention, rather than the possible return for the State as an investor.

A further potential State aid measure could arise, according to the information currently available to the Authority. The presentation document prepared by Íslandsbanki in April 2009 and described above under I.2.2.2 contains Glitnir's proposal to ‘close the gap’ in Sjóvá by, as the first step, requesting the Ministry of Finance to accept that Glitnir’s security in the loan to Avant will be upgraded to second priority. According to the document, this was considered necessary for the FME to accept Glitnir’s contribution to Sjóvá’s equity. However, this appears to contradict other information from the Icelandic authorities and Sjóvá’s Articles of Association dated 20 June 2009 (see I.2.2.2 above), which refer to third parallel security in Avant portfolio for both Glitnir’s and the State’s claims. Consequently, the Icelandic authorities are invited to clarify whether and how Glitnir's proposal regarding the upgrade of its claim against Avant was actually enforced. If that was not the case, it should be clarified whether FME's acceptance of Glitnir's claim on Avant as an equity contribution to Sjóvá was based on different securities. The Icelandic authorities are also invited to submit any relevant information on other issues considered relevant for the assessment of this case.

3.3.   Distortion of competition and effect on trade between the Contracting Parties

The measures under assessment involve undertakings active on markets where there is competition and trade between parties in EEA States. The measures are therefore likely to distort competition and affect trade between the Contracting Parties.

3.4.   Conclusion on the presence of State aid

Based on the above, the Authority has come to the preliminary conclusion that the State’s contribution to the recapitalisation of Sjóvá through the transfer of bonds involves State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

4.   Procedural requirements

The Icelandic authorities did not notify the State intervention to the Authority. The Authority therefore is of the preliminary view that the Icelandic authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3.

5.   Compatibility of the aid

The Icelandic authorities have submitted that their intervention, if considered to be State aid, complies with Article 61(3)(b) of the EEA Agreement as well as to the exemption in Article 61(3)(c) and the Authority’s Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, which are based on the latter exemption. They consider that the measures are ‘appropriate, as they are targeted and well designed to ensure Sjóvá’s swift return to viability by the exit of all non-core business pursued by its predecessor …’. The Icelandic authorities have asserted that the financial restructuring of Sjóvá has already been completed. They argue that the company’s financial difficulties were brought about by its involvement in non-insurance related activities such as investment operations. These activities will not be pursued by the new, restructured company, which will focus on insurance operations. However, the Icelandic authorities did not notify the capital contribution and they did not provide a restructuring plan for the company. Thus, the Authority is not in the position to assess the measure under the Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

The Icelandic authorities have submitted that Sjóvá was in serious financial difficulties at the time of the State intervention. The Authority does not doubt that and understands that these difficulties were linked to those of the Milestone/Moderna Finance group. While State aid to undertakings in difficulties is normally assessed under Article 61(3)(c) of the EEA Agreement, the Authority may, under Article 61(3)(b) of the Agreement allow State aid ‘to remedy a serious disturbance in the economy of an EC Member State or an EFTA State’.

Historically, it is clear from case law that the exemption in Article 61(3)(b) of the EEA Agreement needs to be applied restrictively (20). However, following the onset of the global financial crisis in the autumn of 2008, EU governments have made available unprecedented amounts in State aid through a combination of national schemes and ad hoc interventions in financial institutions (21). This aid was assessed under a set of temporary guidelines regarding the financial crisis (22), adopted by the European Commission, and subsequently by the Authority:

the Banking Guidelines (‘on the application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions’) adopted by the Authority on 29 January 2009,

the Recapitalisation Guidelines (‘on the recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis’) adopted by the Authority on 29 January 2009,

the Impaired Assets Guidelines (‘the Treatment of Impaired Assets in the EEA Banking Sector’) adopted by the Authority on 22 April 2009, and

the Restructuring Guidelines (‘the return to viability and the assessment of restructuring in the financial sector in the current crisis under the State aid rules’) adopted by the Authority on 25 November 2009 (23).

It remains to be determined in the course of the investigation initiated by this decision whether and to what extent guidelines based on Article 61(3)(b) of the EEA Agreement in relation to the financial crisis are relevant in the case of an ailing insurance company such as Sjóvá. The Icelandic authorities have not put forward any information specific to this case to substantiate their view that the measure should be assessed as a measure to remedy a serious disturbance in the economy. They have limited their reasoning to referring to the widely documented and evidenced effects of the financial difficulties of Iceland, and referred to an assessment of the FME on the grave consequences of not rescuing the insurance part of Sjóvá, without this assessment being provided to the Authority.

The Icelandic authorities have not submitted information to demonstrate that the systemic effects that might have resulted from a bankruptcy of Sjóvá could have reached a size constituting ‘a serious disturbance in the economy’ of Iceland within the meaning of Article 61(3)(b) of the EEA Agreement. Limited information has been submitted regarding the operations of Sjóvá; on the causes of the difficulties and the restructuring itself. This information is not sufficient to enable the Authority to assess the measure under Article 61(3)(b) and the financial crisis guidelines.

In the case at hand, neither an exemption under Article 61(3)(b) nor (c) of the EEA Agreement, and application of the relevant guidelines based on these provisions, can be excluded at this stage. However, the information provided by the Icelandic authorities so far is too limited to allow the Authority to assess whether the measure would be compatible under these exemptions.

Based on the above, the Authority is not in a position to establish whether the State participation in recapitalising Sjóvá involves measures that can be approved under Article 61(3)(b) or (c) of the EEA Agreement.

With reference to the considerations above, the Authority invites the Icelandic authorities to submit any information and documentation relevant to determine whether the aid in question can be assessed on the basis of Article 61(3)(b) and the financial crisis guidelines or Article 61(3)(c) and the Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

6.   Conclusion

Based on the information submitted by the Icelandic authorities, the Authority has come to the preliminary conclusion that the Icelandic State’s participation in the recapitalisation of the insurance company Sjóvá constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts as to weather these measures comply with Article 61(3) of the EEA Agreement, in conjunction with the requirements laid down in the financial crisis guidelines and the Rescue and restructuring aid guidelines. The Authority, therefore, has doubts as to whether the above measures are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Icelandic authorities to submit their comments, as well as all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the State participation in the recapitalisation in Sjóvá, within one month of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing considerations, within one month of receipt of this Decision, the Authority request the Icelandic authorities to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the State intervention in Sjóvá.

The Authority requests the Icelandic authorities to immediately forward a copy of this decision to the potential recipients of the aid.

The Authority must remind the Icelandic authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted to the beneficiaries will have to be recovered, unless, exceptionally, such recovery would be contrary to a general principle of EEA law,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the participation of the Icelandic State in the recapitalisation of Sjóvá insurance company.

Article 2

The Icelandic authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

The Icelandic authorities are requested to provide within one month from notification of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Republic of Iceland.

Article 5

Only the English language version of this Decision is authentic.

Decision made in Brussels, on 22 September 2010.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

College Member


(1)  Available at: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(2)  According to a memorandum from the Financial Supervisory Authority (FME) dated 29 June 2009, the market shares of insurance companies in Iceland, based on their share in total premium income, was at the time as follows: Vátryggingafélag Íslands (VÍS) 35,3 %, Sjóvá 29,5 %, Tryggingamiðstöðin (TM) 27 % and Vörður 8 %.

(3)  Until 2006, the bank was named Íslandsbanki, when its name was changed to Glitnir banki. Following its collapse in October 2008, Glitnir has been managed by a Resolution Committee and has entered a winding-up procedure. In October 2008, a new bank was founded under emergency legislation to take over domestic assets and liabilities of Glitnir Bank. That bank was initially named Nýi Glitnir, but its name was changed to Íslandsbanki in February 2009.

(4)  Moderna Finance AB was a Swedish holding company owned by the Icelandic company Milestone hf. While Moderna Finance acquired financial undertakings in Sweden and Luxembourg, its biggest Icelandic assets were Sjóvá and the investment bank Askar Capital hf. The car financing company Avant is a subsidiary of Askar Capital. Milestone and affiliated companies were for a period among the major shareholders in Glitnir Bank, achieving their highest share of ownership of 16-18 % of total shares in Glitnir in early 2007. Following Milestone’s acquisition of Sjóvá and a major change of the ownership structure in Glitnir, Milestone’s holdings in Glitnir declined. Milestone was also among the biggest borrowers from Glitnir. Further information on Sjóvá and Milestone and their ties with Glitnir Bank are available in the report of the Icelandic Parliament’s Special Investigation Commission (SIC) available at http://rna.althingi.is/ (Icelandic version) and http://sic.althingi.is/ (excerpts in English).

(5)  Minimum guarantee fund of ISK 2 billion as defined in the Icelandic legislation.

(6)  Now Article 86 of Act No 56/2010.

(7)  The role of the Special Prosecutor is to investigate suspicions of criminal actions in relation to the collapse of the Icelandic banks according to Act No 135/2008.

(8)  Together with other Icelandic subsidiaries of Moderna Finance AB: Askar Capital and its subsidiary, Avant.

(9)  The Authority assumes that Íslandsbanki became involved as it was also a major creditor of Sjóvá.

(10)  An unregistered company to be incorporated under Icelandic law.

(11)  Subject to FME’s approval, which was granted on 22 September 2009, see below.

(12)  According to an FME memorandum dated 29 June 2009, the meeting took place on Saturday 27 June 2009. The Prime Minister and the Minister for Finance took part in the meeting together with their assistants. Other participants were the Chairman of the Board of Directors of FME and the two FME officials who wrote the memorandum. The Authority has no information concerning the extent to which the State had been involved before this date other than the presentation given to the Ministry of Finance in April 2009. Yet the FME memorandum refers to a close cooperation between Glitnir, Íslandsbanki and the Ministry for Finance and refers to a memorandum from the Minister for Finance dated 26 June 2009 and a memorandum dated 27 June 2009 on the insurance company. The Authority has not received these memoranda.

(13)  For the purpose of this decision, the assets transferred to SAT Holding by the State will be referred to as bonds.

(14)  The Icelandic authorities have not yet provided the Authority with a copy of the valuation, referred to in the agreement.

(15)  See footnote 4 above.

(16)  See the Authority’s guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty. See amongst others, Commission Decision C 4/10 (ex NN 64/09) — France, aid in favour of Trèves.

(17)  The change of ownership of Íslandsbanki took place on 13 October 2009, when the Glitnir Resolution Committee decided, on behalf of its creditors, to exercise the option provided for in its agreement with the Icelandic State and take over 95 % of share capital in Íslandsbanki.

(18)  It should be noted that both a press release issued by the Resolution Committee of Glitnir on 8 July 2009 (http://www.glitnirbank.com) and a press release published by Sjóvá on the same day (http://www.sjova.is) explicitly state that the State was protecting its own claims against Sjóvá: ‘With its participation, the government intends to protect the State’s claims against Sjóvá, as well as the interests of a large number of insurance customers’. However, in an email which the Icelandic authorities sent to the Authority on 25 March 2010 (Event 551375) it was clarified that the Icelandic State never had any claims against Sjóvá, but only against Askar Capital.

(19)  See, inter alia, Commission Decision N 69/09 Sweden — Recapitalisation scheme for fundamentally sound banks.

(20)  Case law stresses that the exemption needs to be applied restrictively and must tackle a disturbance in the entire economy of a Member State (and not a sector or a region), cf. Joined Cases T-132/96 and T-143/96 Freistaat Sachsen and Volkswagen AG Commission [1999] ECR II-3663, p. 167. Followed in Commission Decision in Case C-47/1996 Crédit Lyonnais, OJ 1998 L 221/28, point 10.1, Commission Decision in Case C 28/02 Bankgesellshaft Berlin, OJ 2005 L 116, p. 1, points 153 et seq and Commission Decision in Case C 50/06 BAWAG, point 166. See Commission Decision of 5 December 2007 in Case NN 70/07, Northern Rock (OJ C 43, 16.2.2008, p. 1), Commission Decision 30 April 2008 in Case NN 25/08, Rescue aid to WestLB (OJ C 189, 26.7.2008, p. 3), Commission Decision of 4 June 2008 in Case C 9/08 SachsenLB (OJ C 71, 18.3.2008, p. 14).

(21)  Between October 2008 and April 2010, EU governments made available EUR 4,131 trillion in crisis aid through a combination of national schemes and ad hoc interventions — an amount equivalent to 32,5 % of EU-27 GDP, see State Aid Scoreboard, Table 1 and Annex 3. The figure only includes aid to financial services sector, not general aid measures designed to stimulate the ‘real’ economy.

(22)  Here, referred to together as the ‘financial crisis guidelines’.

(23)  The full text of the Guidelines can be found at http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/


Comitato misto SEE

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/26


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

2010/C 341/08

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

20/2007

27.4.2007

9.8.2007 GU L 209, pag. 36

Suppl. n. 38, pag. 25

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

1.8.2010

127/2007

28.9.2007

21.2.2008 GU L 47, pag. 58

Suppl. n. 9, pag. 44

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

Decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

Decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

Decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio

Decisione 2003/701/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio

Decisione 2004/204/CE della Commissione, del 23 febbraio 2004, che stabilisce disposizioni dettagliate per il funzionamento dei registri destinati alla conservazione delle informazioni sulle modificazioni genetiche degli OGM di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

1.11.2010

133/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 27

Suppl. n. 19, pag. 34

Nessun atto

1.5.2010

134/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 33

Suppl. n. 19, pag. 39

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'23 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita

Regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002

Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e alla denominazione dei gruppi scientifici permanenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

1.5.2010

135/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 44

Suppl. n. 19, pag. 51

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativa a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio

Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas

Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori

Regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici

Regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi

Regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri

Regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici

Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio

1.5.2010

136/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 49

Suppl. n. 19, pag. 55

Decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

Decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi

Decisione 2004/434/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua, per tener conto dell’adesione dell’Estonia, la decisione 2003/324/CE concernente una deroga al divieto di riciclaggio all’interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2004/455/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro

Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento

Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici

Decisione 2005/830/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1o febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento

Regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico

Decisione 2006/311/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne le importazioni di gelatina fotografica

1.5.2010

137/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 53

Suppl. n. 19, pag. 58

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive del Consiglio 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione, del 23 maggio 2006, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori comunitari di riferimento

Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione

Regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

Decisione 2006/765/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1.5.2010

138/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 62

Suppl. n. 19, pag. 66

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

1.5.2010

141/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 68

Suppl. n. 19, pag. 69

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

1.11.2010

1/2008

1.2.2008

12.6.2008 GU L 154, pag. 1

Suppl. n. 33, pag. 1

Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.5.2010

42/2008

25.4.2008

21.8.2008 GU L 223, pag. 33

Suppl. n. 52, pag. 6

Regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005

Decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini

Decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione 2005/598/CE della Commissione

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

Decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1.5.2010

46/2008

25.4.2008

21.8.2008 GU L 223, pag. 40

Suppl. n. 52, pag. 13

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

1.5.2010

58/2008

25.4.2008

21.8.2008 GU L 223, pag. 58

Suppl. n. 52, pag. 31

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

1.12.2009

59/2008

25.4.2008

21.8.2008 GU L 223, pag. 60

Suppl. n. 52, pag. 33

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

1.11.2010

65/2008

6.6.2008

25.9.2008 GU L 257, pag. 27

Suppl. n. 58, pag. 9

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)

1.11.2010

66/2008

6.6.2008

25.9.2008 GU L 257, pag. 29

Suppl. n. 58, pag. 11

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

1.11.2010

73/2008

6.6.2008

25.9.2008 GU L 257, pag. 37

Suppl. n. 58, pag. 19

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

1.4.2010

79/2008

4.7.2008

23.10.2008 GU L 280, pag. 7

Suppl. n. 64, pag. 1

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

1.11.2010

95/2008

26.9.2008

20.11.2008 GU L 309, pag. 12

Suppl. n. 70, pag. 1

Regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia

Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007, che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Decisione 2007/667/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che autorizza l'impiego in Germania di bovini a rischio fino alla fine della loro vita produttiva a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE

1.5.2010

101/2008

26.9.2008

20.11.2008 GU L 309, pag. 24

Suppl. n. 70, pag. 12

Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

1.4.2010

109/2008

26.9.2008

20.11.2008 GU L 309, pag. 39

Suppl. n. 70, pag. 28

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI)

9.9.2010

112/2008

7.11.2008

18.12.2008 GU L 339, pag. 100

Suppl. n. 79, pag. 8

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

1.4.2010

122/2008

7.11.2008

18.12.2008 GU L 339, pag. 114

Suppl. n. 79, pag. 23

Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea

1.4.2010

20/2009

5.2.2009

19.3.2009 GU L 73, pag. 59

Suppl. n. 16, pag. 30

Decisione 2008/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2008, relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi

1.11.2009

21/2009

17.3.2009

28.5.2009 GU L 130, pag. 1

Suppl. n. 28, pag. 1

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini

Regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione, del 17 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino

Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende

Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi

Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini

Decisione 2006/132/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini

1.5.2010

30/2009

17.3.2009

28.5.2009 GU L 130, pag. 23

Suppl. n. 28, pag. 21

Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

1.4.2010

41/2009

24.4.2009

25.6.2009 GU L 162, pag. 16

Suppl. n. 33, pag. 1

Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella

Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

Decisione 2007/616/CE della Commissione, del 5 settembre 2007, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova

Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus

Decisione 2007/849/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Finlandia

Decisione 2007/873/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus presentato dalla Bulgaria

Decisione 2007/874/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie Gallus gallus presentato dalla Romania

1.5.2010

45/2009

9.6.2009

25.6.2009 GU L 162, pag. 23

Suppl. n. 33, pag. 8

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

1.5.2010

52/2009

24.4.2009

25.6.2009 GU L 162, pag. 34

Suppl. n. 33, pag. 23

Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato del IC regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

1.4.2010

61/2009

29.5.2009

3.9.2009 GU L 232, pag. 13

Suppl. n. 47, pag. 14

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali

Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all’Agenzia europea per i medicinali da parte delle mircoimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all’assistenza amministrativa che queste ricevono dall’Agenzia

Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

23.12.2009

62/2009

29.5.2009

3.9.2009 GU L 232, pag. 18

Suppl. n. 47, pag. 18

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

1.3.2010

107/2009

22.10.2009

17.12.2009 GU L 334, pag. 4

Suppl. n. 68, pag. 4

Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

1.4.2010

116/2009

22.10.2009

17.12.2009 GU L 334, pag. 19

Suppl. n. 68, pag. 19

Raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate

1.11.2010

129/2009

4.12.2009

11.3.2010 GU L 62, pag. 18

Suppl. n. 12, pag. 17

Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.8.2010

150/2009

4.12.2009

11.3.2010 GU L 62, pag. 51

Suppl. n. 12, pag. 50

Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

1.4.2010

160/2009

4.12.2009

11.3.2010 GU L 62, pag. 67

Suppl. n. 12, pag. 65

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, modificato dai regolamenti (CE) n. 1643/95, (CE) n. 1654/2003 e (CE) n. 1112/2005

15.4.2010

7/2010

29.1.2010

22.4.2010 GU L 101, pag. 14

Suppl. n. 19, pag. 14

Regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’ 8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

Regolamento (CE) n. 466/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori e ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

1.11.2010

11/2010

29.1.2010

22.4.2010 GU L 101, pag. 21

Suppl. n. 19, pag. 21

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

1.10.2010

12/2010

29.1.2010

22.4.2010 GU L 101, pag. 22

Suppl. n. 19, pag. 23

Decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione 2009/561/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

1.10.2010

17/2010

1.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 1

Suppl. n. 30, pag. 1

Regolamento (CE) n. 479/2007 della Commissione, del 27 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

Regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1244/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sulle carni

Regolamento (CE) n. 1245/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l’uso di pepsina liquida per rilevare Trichinella spp. nelle carni

Regolamento (CE) n. 1246/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

1.5.2010

18/2010

1.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 4

Suppl. n. 30, pag. 4

Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d’identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca

Regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

Regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT)

Regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee

Regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

Decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

Decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.5.2010

19/2010

12.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 8

Suppl. n. 30, pag. 9

Regolamento (CE) n. 832/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1432/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la marcatura e il trasporto di sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1576/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

1.5.2010

23/2010

12.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 16

Suppl. n. 30, pag. 19

Direttive 96/3/Euratom, CECA, CE, 98/28/CE e 2004/4/CE della Commissione reintegrate

1.5.2010

27/2010

12.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 20

Suppl. n. 30, pag. 26

Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione

Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature

Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

1.11.2010

29/2010

12.3.2010

10.6.2010 GU L 143, pag. 24

Suppl. n. 30, pag. 31

Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

1.10.2010


16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/39


Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dall'Islanda e dalla Norvegia

(Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 28 del 4.2.2010, pag. 24 e nel supplemento SEE n. 5 del 4.2.2010, pag. 1)

2010/C 341/09

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (1), come integrata al punto 54zzzzd del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, è pubblicato un elenco delle acque minerali naturali riconosciute.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dall’Islanda

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss


Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Norvegia

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


(1)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/40


Invito a presentare proposte — EACEA/41/10 per l’attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011

2010/C 341/10

Azione 1 — Programmi congiunti

Azione 2 — Partenariati

Azione 3 — Promozione dell’istruzione superiore europea

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L’obiettivo globale del programma Erasmus Mundus mira a promuovere l’istruzione superiore europea, aiutare a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità con gli obiettivi della politica estera dell’UE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore.

Gli obiettivi specifici del programma sono:

promuovere la cooperazione strutturata tra gli istituti d’istruzione superiore e un’offerta di qualità migliorata nell’ambito dell’istruzione superiore, con un valore aggiunto distintivo europeo, che possieda un’attrattiva sia all’interno dell’Unione europea che oltre i suoi confini, rivolgendo un’attenzione particolare alla creazione di centri d’eccellenza,

contribuire all’arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di persone, sia uomini che donne, in modo che acquisiscano le competenze adeguate, in particolare riguardo al mercato del lavoro, sviluppino una mentalità aperta e acquisiscano esperienza internazionale attraverso la promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico di maggiore talento dei paesi terzi affinché ottengano qualifiche e/o acquisiscano esperienza nell’Unione europea nonché la promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico europeo verso i paesi terzi,

contribuire allo sviluppo delle risorse umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli istituti d’istruzione superiore nei paesi terzi attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi,

migliorare l’accessibilità, il profilo e la visibilità dell’istruzione superiore europea nel mondo oltre alla sua attrattiva per gli abitanti dei paesi terzi e per i cittadini dell’Unione.

La Guida al programma Erasmus Mundus e i formulari di candidatura pertinenti per queste tre azioni sono disponibili al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

A.   Azione 1 — Programmi congiunti Erasmus Mundus

Questa azione, che mira a promuovere la cooperazione tra gli istituti d’istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei paesi terzi con l’intenzione di creare poli di eccellenza e di fornire risorse umane con una formazione altamente qualificata e approfondita, è composta da due azioni secondarie:

Azione 1A — Corsi di master Erasmus Mundus e

Azione 1B — Dottorati congiunti Erasmus Mundus

il cui scopo è quello di sostenere programmi postlaurea di qualità accademica eccellente, sviluppati congiuntamente da consorzi di università europee e, ove del caso, di paesi terzi e potenzialmente in grado di contribuire all’aumento della visibilità e dell’attrattiva del settore dell’istruzione superiore europea. Tali programmi congiunti devono coinvolgere la mobilità tra le università dei consorzi e condurre all’ottenimento di titoli riconosciuti congiunti, doppi o multipli.

A.1.   Partecipanti ammissibili e composizione del consorzio

Le condizioni applicabili ai partecipanti ammissibili e alla composizione del consorzio sono specificate nella guida del programma alle sezioni 4.2.1 per l’azione 1A e 5.2.1 per l’azione 1B.

A.2.   Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono specificate nella guida del programma alle sezioni 4.2.2 per l’azione 1A e 5.2.2 per l’azione 1B. Per il presente invito a presentare proposte non sono state individuate priorità tematiche.

A.3.   Criteri di assegnazione

Le candidature per l’azione 1A e l’azione 1B saranno valutate in base ai seguenti criteri di assegnazione:

Azione 1 — Corsi di master Erasmus Mundus

Criteri

Peso

1.

Qualità accademica

30 %

2.

Integrazione del corso

25 %

3.

Gestione del corso, visibilità e misure di sostenibilità

20 %

4.

Strutture per gli studenti e follow-up

15 %

5.

Assicurazione qualità e valutazione

10 %

Totale

100 %

Azione 1B — Dottorati congiunti Erasmus Mundus

Criteri

Peso

1.

Qualità accademica e della ricerca

25 %

2.

Esperienza e composizione del partenariato

25 %

3.

Integrazione europea e funzionamento del programma

20 %

4.

Risorse per i candidati che beneficiano di una borsa di studio per dottorato congiunto Erasmus Mundus

15 %

5.

Gestione, sostenibilità e garanzia di qualità del programma

15 %

Totale

100 %

A.4.   Bilancio

Il presente invito a presentare proposte non ha un impatto diretto a livello di bilancio nel 2011. Mira a selezionare:

per l’azione 1A (corsi di master): circa 10 nuove candidature e fino a un massimo di 22 candidature rinnovate

per l’azione 1B (dottorati congiunti): circa 10 nuove candidature

Per ciascuna delle candidature selezionate, saranno conclusi accordi quadro di partenariato quinquennali nell’estate del 2011. Tali accordi quadro di partenariato porteranno all'assegnazione di accordi di sovvenzioni specifiche annuali a partire dall’anno accademico 2012/2013, che comprenderanno da un lato un sostegno finanziario ai consorzi che attuano i programmi congiunti e dall’altro un numero definito annualmente di borse di studio individuali per studenti, dottorandi e studiosi europei e di paesi terzi.

A.5.   Scadenza di presentazione

La scadenza per la presentazione dell’azione 1A (corsi di master) e azione 1B (dottorati congiunti) è il 29 aprile 2011 alle 12.00 am (orario dell'Europa centrale).

Attualmente, l’agenzia ha messo a punto un sistema per la presentazione elettronica di tutte le candidature. Per il presente invito a presentare proposte, i candidati devono inviare la propria candidatura utilizzando un modulo elettronico disponibile a partire dal febbraio 2011.

Tale modulo (comprensivo degli allegati) sarà considerato l’atto di candidatura definitivo.

Saranno accettate solo gli atti di candidatura presentati entro la data di scadenza e in conformità con i requisiti specificati nei moduli di candidatura pertinenti. Le candidature presentate in versione cartacea, via fax o solo direttamente via posta elettronica non saranno prese in considerazione.

Al fine di agevolare l’individuazione di esperti con l'esperienza accademica e di ricerca pertinente, i candidati per l’azione 1A (corsi di master Erasmus Mundus) e per l’azione 1B (dottorati congiunti Erasmus Mundus) sono invitati a presentare una breve descrizione del loro programma congiunto (una pagina al massimo comprensiva di titolo, aree e campi coperti, partner principali e breve sintesi della struttura del programma e delle caratteristiche principali) preferibilmente con un mese di anticipo rispetto alla scadenza summenzionata (ad esempio, entro il 31 marzo 2011). Un modello di questo foglio di sintesi con la procedura di presentazione corrispondente può essere scaricato al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

B.   Azione 2 — Partenariati Erasmus Mundus

Questa azione mira a promuovere la cooperazione strutturata tra le istituzioni di istruzione superiore europee e dei paesi terzi tramite la promozione della mobilità a tutti i livelli di istruzione per gli studenti (studenti non laureati e master), i dottorandi, i ricercatori, il personale accademico e amministrativo (non tutte le regioni e i lotti possono comprendere tutti i tipi di flussi di mobilità).

Azione 2 — Partenariati Erasmus Mundus (EMA2) è diviso in due categorie:

Erasmus Mundus Azione 2 — categoria 1 — Partenariati con i paesi interessati dagli strumenti ENPI, DCI, FES e IPA (1) (ex finestra di Cooperazione Esterna)

Erasmus Mundus Azione 2 — categoria 2 — Partenariati con paesi e territori coperti dallo Strumento per i paesi industrializzati (ICI)

B.1.   Partecipanti ammissibili, paesi e composizione dei partenariati

Le condizioni applicabili ai partecipanti ammissibili e alla composizione dei partenariati sono specificate nella guida del programma, alla sezione 6.1.2.a per EMA2-categoria 1 e alla sezione 6.2.2.a per EMA2-categoria 2 nonché negli orientamenti dell’invito a presentare proposte EACEA 41/10 alla sezione 5.3.1 per EMA2-categoria 1 e alla sezione 5.3.2 per EMA2-categoria 2.

B.2.   Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono specificate nella «Guida al programma Erasmus Mundus 2009-2013» alla sezione 6.1.2.b per EMA2-categoria 1 e alla sezione 6.2.2.b per EMA2-categoria 2 nonché negli orientamenti dell’invito a presentare proposte EACEA 41/10 alla sezione 5.3.1 per EMA2-categoria 1 e alla sezione 5.3.2 per EMA2-categoria 2.

B.3.   Criteri di assegnazione

Le domande nell’ambito dello EMA2-categoria 1 saranno valutate rispetto ai seguenti criteri di assegnazione:

Criteri

Peso

1.

Rilevanza

25 %

2.

Qualità

65 %

2.1.

Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione

20 %

2.2.

Organizzazione e attuazione della mobilità

25 %

2.3.

Strutture per studenti/personale e follow-up

20 %

3.

Sostenibilità

10 %

Totale

100 %

Le domande nell’ambito dell’EMA2-categoria 2 verranno valutate rispetto ai seguenti criteri di assegnazione:

Criteri

Peso

1.

Importanza

25 %

2.

Contributo all’eccellenza

25 %

3.

Qualità

50 %

3.1.

Composizione del partenariato e meccanismi di cooperazione

15 %

3.2.

Organizzazione e attuazione della mobilità

20 %

3.3.

Strutture per studenti/personale e follow-up

15 %

Totale

100 %

B.4.   Bilancio  (2)

L’importo globale disponibile nell'ambito del presente invito a presentare proposte è di circa 95,6 Mio EUR, con l’obiettivo di un flusso minimo di mobilità di 3 265 individui.

Il bilancio disponibile per EMA2-categoria 1 è di 89,3 Mio EUR, con l’obiettivo di una mobilità minima di 3 125 individui.

Il bilancio disponibile per EMA2-categoria 2 è di 6,3 Mio EUR, con l’obiettivo di una mobilità minima di 140 individui.

B.5.   Termine di presentazione

Il termine di presentazione per Erasmus Mundus azione 2 - Partenariati è il 29 aprile 2011 (fa fede il timbro postale).

La domanda di sovvenzione dovrà essere inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Invito a presentare proposte EACEA/41/10 — Azione 2

Attn Mr Joachim Fronia

BOUR 02/29

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate solo le domande presentate entro la data di scadenza e in conformità con i requisiti specificati nel modulo di candidatura. Le candidature presentate solo via fax o via posta elettronica non saranno accettate.

Qualora un candidato invii più domande, ognuna deve essere inviata in una busta separata.

C.   Azione 3 — Promozione dell’istruzione superiore europea

Questa azione è destinata a promuovere l'istruzione superiore europea attraverso misure che ne aumentano l’attrattiva, il profilo, l’immagine, la visibilità e l’accessibilità. L'azione sostiene iniziative, studi, progetti, eventi e altre attività collegate alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore, quali la promozione, l'accessibilità, la garanzia della qualità, il riconoscimento dei crediti, il riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e il riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi, lo sviluppo di programmi di studio, la mobilità, la qualità dei servizi ecc.

Le attività dell’azione 3 possono assumere diverse forme (conferenze, seminari, laboratori, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale per la pubblicazione, sviluppo di strumenti di informazione, comunicazione e tecnologia) e possono svolgersi ovunque nel mondo.

C.1.   Partecipanti ammissibili e composizione del consorzio

Le condizioni applicabili ai partecipanti ammissibili e alla composizione del consorzio sono specificate nella guida del programma, alla sezione 7.2.1.

C.2.   Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono specificate nella guida del programma, alla sezione 7.2.2.

Ai fini del presente invito a presentare proposte, i progetti dovrebbero riguardare una delle seguenti priorità:

progetti che si occupano della promozione dell’istruzione superiore europea in alcune aree geografiche (la priorità verrà assegnata alle aree che sono state finora meno rappresentate nei progetti Erasmus Mundus: ad esempio l’Africa e i paesi industrializzati),

progetti che mirano a migliorare i servizi per gli studenti internazionali e i dottorandi,

progetti che si occupano della dimensione internazionale della garanzia di qualità,

progetti che mirano a rafforzare le relazioni tra l’istruzione superiore europea e la ricerca,

progetti che promuovono le opportunità di studio europee per i dottorandi,

progetti che promuovono il programma Erasmus Mundus nei confronti degli studenti europei.

I progetti che prevedono le seguenti attività non saranno finanziati:

Attività attuate nel contesto dell’internazionalizzazione delle reti tematiche ERASMUS.

C.3.   Criteri di assegnazione

Le domande nell’ambito dell’azione 3 verranno valutate rispetto ai seguenti criteri di assegnazione:

Criteri

Peso

1.

La rilevanza del progetto nei confronti del programma Erasmus Mundus

25 %

2.

L'impatto previsto dal progetto nel contribuire ad aumentare l’attrattiva dell’istruzione superiore europea a livello mondiale

25 %

3.

Le disposizioni per la divulgazione dei risultati e delle esperienze del progetto, l'assicurazione della qualità e i piani per la sostenibilità e l’utilizzo a lungo termine dei risultati

15 %

4.

La composizione del consorzio e i meccanismi di cooperazione

15 %

5.

Il piano di lavoro e il bilancio

20 %

Totale

100 %

C.4.   Bilancio  (3)

L’invito a presentare proposte ha l’obiettivo di selezionare circa 6 progetti. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di progetti nell’ambito dell’attuale invito a presentare proposte è di 1,3 Mio EUR. Gli importi delle sovvenzioni varieranno notevolmente in base alle dimensioni dei progetti selezionati (generalmente tra 100 000 EUR e 350 000 EUR). Il contributo finanziario dell’agenzia non può superare il 75 % dei costi totali ammissibili.

C.5.   Termine di presentazione

Il termine di presentazione per i progetti di Erasmus Mundus Azione 3 destinati ad aumentare l’attrattiva dell’istruzione superiore europea è il 29 aprile 2011 (fa fede il timbro postale).

La domanda di sovvenzione dovrà essere inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Invito a presentare proposte EACEA/41/10 — Azione 3

Attn Mr Joachim Fronia

BOUR 02/29

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate soltanto le domande presentate entro la data di scadenza e in conformità con i requisiti specificati nel modulo di candidatura. Le candidature presentate solo via fax o via posta elettronica non saranno accettate.


(1)  

ENPI

strumento europeo di vicinato e partenariato.

DCI

strumento di cooperazione allo sviluppo.

IPA

strumento di assistenza preadesione.

FES

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è lo strumento principale di offerta di assistenza comunitaria per lo sviluppo della cooperazione nell’ambito dell’accordo di Cotonou: «l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro».

(2)  Questo ammontare è condizionato dall'adozione del budget europeo per il 2011.

(3)  Cfr. nota 2.


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/46


AVVISO DI CONCORSO GENERALE

2010/C 341/11

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale: EPSO/AST/112/10 — ASSISTENTI (AST 3) nei seguenti settori:

1.

Statistica

2.

Finanze/Contabilità

3.

Risorse Umane

4.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 341 A del 16 dicembre 2010.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 341/47


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi dette «Permis de Dicy»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 341/12

Con domanda datata 21 giugno 2010, la società Realm Energy International, con sede sociale in 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, UNITED KINGDOM, ha fatto richiesta, per una durata di cinque (5) anni, di una concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi. La richiesta, detta «Permis de Dicy», riguarda una superficie totale di circa 705 km2, situata su parte dei dipartimenti del Loiret e della Yonne.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Longitudine (grado est)

Latitudine (grado nord)

A

01,00

53,50

B

01,20

53,50

C

01,20

53,20

D

00,60

53,20

E

00,60

53,40

F

00,70

53,40

G

00,70

53,36

H

00,68

53,36

I

00,68

53,35

J

00,64

53,35

K

00,64

53,27

L

00,67

53,27

M

00,67

53,28

N

00,73

53,28

O

00,73

53,30

P

01,10

53,30

Q

01,10

53,40

R

01,00

53,40

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo di cui agli articoli 4 e 5 del decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al Ministro competente per gli affari minerari, all’indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi hanno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 21 agosto 2010.

Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività

I richiedenti sono inviati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto francese n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Ministero dell'ecologia, dell'energia, dello sviluppo sostenibile e degli affari marittimi:

Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l’énergie, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, bureau exploration et production des hydrocarbures, Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.