ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.016.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 16E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
22 gennaio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 novembre 2008

2010/C 016E/01

Miglioramento dell'educazione e della sensibilizzazione dei consumatori in materia finanziaria e creditizia
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla protezione del consumatore: migliorare l’educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Pagella dei mercati dei beni al consumo
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sull’UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Applicazione del principio di parità retributiva tra donne e uomini
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull’applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (2008/2012(INI))

21

ALLEGATORACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

24

2010/C 016E/05

Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (2008/2140(INI))

28

 

Giovedì 20 novembre 2008

2010/C 016E/06

Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 1487/2005/GG
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell’Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Regimi previdenziali e pensionistici
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all’individualizzazione (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Unione europea e dati PNR
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

44

2010/C 016E/09

Sostegno finanziario agli Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull’istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

49

2010/C 016E/10

Risposta dell'Unione europea al peggioramento della situazione nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla risposta dell’Unione europea di fronte al deterioramento della situazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo

51

2010/C 016E/11

Politica spaziale europea: L'Europa e lo spazio
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea: l’Europa e lo spazio

57

2010/C 016E/12

Munizioni a grappolo
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo

61

2010/C 016E/13

HIV/AIDS: Diagnosi precoce e cure tempestive
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull’HIV/AIDS: diagnosi precoce e cure tempestive

62

2010/C 016E/14

Situazione apicola
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla situazione nel settore dell’apicoltura

65

2010/C 016E/15

Ispezioni ambientali negli Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

67

2010/C 016E/16

Somalia
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla Somalia

68

2010/C 016E/17

Pena di morte in Nigeria
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla pena di morte in Nigeria

71

2010/C 016E/18

Il caso della famiglia al-Kurd
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul caso della famiglia al-Kurd

73

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 novembre 2008

2010/C 016E/19

Richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke
Decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla richiesta di revoca dell’immunità di Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Richiesta di revoca dell'immunità di Massimo D'Alema
Decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla richiesta di revoca dell’immunità di Massimo D’Alema (2008/2298(IMM))

77

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 novembre 2008

2010/C 016E/21

Protocollo all'accordo CE-Kazakhstan di partenariato e di cooperazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Diritto delle società concernente le società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

ALLEGATODECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA MOBILITAZIONE DEL FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE, IN CONFORMITÀ DEL PUNTO 28 DELL’ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

85

2010/C 016E/30

Regime generale delle accise *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma Frutta nelle scuole (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Mercoledì 19 novembre 2008

2010/C 016E/32

Statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società

112

2010/C 016E/34

Statistiche europee ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

117

2010/C 016E/35

Regimi di sostegno a favore degli agricoltori nell'ambito della PAC *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Adeguamento della politica agricola comune *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (2007-2013) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Giovedì 20 novembre 2008

2010/C 016E/39

Modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2008 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008 dell’Unione europea per l’esercizio 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS)

224

2010/C 016E/42

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Modifica del regolamento unico OCM *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 18 al 20 novembre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 29 E del 5.2.2009.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 18 novembre 2008

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/1


Miglioramento dell'educazione e della sensibilizzazione dei consumatori in materia finanziaria e creditizia

P6_TA(2008)0539

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla protezione del consumatore: migliorare l'educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza (2007/2288(INI))

(2010/C 16 E/01)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2007 sull'educazione finanziaria (COM(2007)0808),

visto il Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la sua posizione in seconda lettura del 16 gennaio 2008 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (2),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0393/2008),

A.

considerando che, da un lato, i mercati finanziari sono in rapida evoluzione e sono diventati estremamente dinamici e sempre più complessi e, dall'altro, l'evoluzione della società e i cambiamenti degli stili di vita generano la necessità di una sana gestione delle finanze private e la necessità di un loro periodico aggiustamento per adattarle a nuove circostanze lavorative e familiari,

B.

considerando che il miglioramento del livello di alfabetizzazione finanziaria dei consumatori dovrebbe essere una priorità dei responsabili politici sia a livello di Stati membri che a livello europeo, non solo in vista dei benefici per i singoli ma anche dei benefici per la società e l'economia, quali la riduzione del livello dei debiti problematici, l'aumento del risparmio, l'aumento della concorrenza, la capacità di utilizzare correttamente i prodotti assicurativi e di predisporre misure adeguate per la pensione,

C.

considerando che taluni studi rivelano che i consumatori tendono a sovrastimare la propria conoscenza dei servizi finanziari e che è necessario renderli consapevoli del fatto che la loro alfabetizzazione finanziaria non è buona quanto credono e delle conseguenze di tale fatto,

D.

considerando che programmi di educazione finanziaria di elevata qualità, mirati e, ove opportuno, il più possibile personalizzati possono contribuire a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, permettendo ai consumatori di effettuare scelte con cognizione di causa, e contribuire quindi all'efficace funzionamento dei mercati finanziari,

E.

considerando che l'importanza dei servizi finanziari transfrontalieri è in costante aumento e che la Commissione dovrebbe assumere iniziative a livello di Unione europea per la promozione di informazioni transfrontaliere, se necessario comparabili, in materia di educazione finanziaria,

F.

considerando che occorre riservare particolare attenzione alle esigenze educative dei consumatori vulnerabili ed anche a quelle dei giovani consumatori, che devono prendere decisioni che influenzeranno le prospettive economiche di tutta la loro vita,

G.

considerando che alcune ricerche hanno dimostrato che coloro che hanno appreso gli elementi basilari di finanza personale in giovanissima età hanno una maggiore alfabetizzazione finanziaria; considerando che l'educazione finanziaria è strettamente collegata all'insegnamento delle competenze di base (matematica e lettura);

1.   accoglie con favore le iniziative della Commissione nel campo dell'educazione finanziaria dei consumatori, in particolare la recente istituzione del Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, e la sua intenzione di pubblicare una base dati on-line dei programmi e delle ricerche sull'educazione finanziaria realizzati nell'Unione europea; è del parere che questo Gruppo di esperti dovrebbe avere responsabilità e poteri chiaramente definiti; suggerisce che tale gruppo di esperti sia incaricato in particolare di esaminare il valore aggiunto dell'educazione finanziaria e dei servizi finanziari transfrontalieri nell'Unione europea e le prassi migliori in materia;

2.   sottolinea che l'obiettivo dell'educazione e della sensibilizzazione dei consumatori in materia di finanza e credito è quello di migliorare la loro consapevolezza delle realtà economiche e finanziarie, in modo che comprendano gli impegni economici ed evitino rischi inutili, indebitamenti eccessivi e l'esclusione finanziaria; ritiene che le azioni di formazione e d'informazione debbano consentire ai consumatori di avere un approccio indipendente, basato sul proprio giudizio, ai prodotti finanziari loro offerti o cui intendono ricorrere;

3.   constata che la crisi dei mutui «subprime» illustra non soltanto i pericoli di un'informazione inadeguata dei mutuatari ma anche il fatto che la mancata comprensione e conoscenza di tali informazioni fa sì che i consumatori non siano sufficientemente preoccupati dei rischi d'insolvenza e indebitamento eccessivo;

4.   sottolinea che consumatori dotati dei necessari strumenti e informati contribuiscono a incentivare la concorrenza, la qualità e l'innovazione nei settori dei servizi bancari e finanziari, e ricorda che investitori informati e fiduciosi possono incrementare la liquidità dei mercati dei capitali per gli investimenti e la crescita;

5.   sottolinea l'importanza di consolidare il livello di alfabetizzazione finanziaria negli Stati membri e di far comprendere il valore aggiunto che può fornire l'Unione europea, nonché di definire le esigenze educative di specifiche categorie sociali di destinatari sulla base di un insieme di criteri quali età, reddito e livello d'istruzione;

6.   riconosce il ruolo delle iniziative private, dell'industria dei servizi finanziari e delle organizzazioni dei consumatori, a livello comunitario e nazionale, nel definire le specifiche esigenze delle diverse categorie di destinatari in fatto di educazione finanziaria, nell'individuare le debolezze e le carenze dei programmi d'istruzione esistenti e nel fornire ai consumatori informazioni finanziarie utili per la pianificazione finanziaria, anche tramite strumenti basati su Internet, attraverso i media e mediante campagne educative ecc.;

7.   è del parere che i programmi di educazione finanziaria abbiano la massima efficacia se sono fatti su misura per le esigenze di categorie specifiche di destinatari e, ove opportuno, personalizzati; ritiene inoltre che tutti i programmi di educazione finanziaria dovrebbero contribuire al miglioramento di una gestione consapevole e realistica delle possibilità finanziarie di ciascun individuo; si dovrebbe considerare l'opportunità di sviluppare programmi che migliorino le competenze finanziarie degli adulti;

8.   invita la Commissione a sviluppare a livello di Unione europea, in cooperazione con gli Stati membri, programmi educativi nel campo delle finanze personali, sulla base di norme e principi comuni che possano essere adattati alle necessità di tutti gli Stati membri e in tutti essere applicati, fissando parametri di riferimento e promuovendo lo scambio delle prassi migliori;

9.   sottolinea che l'educazione finanziaria può integrare ma non può sostituire norme coerenti per la protezione dei consumatori nell'ambito delle legislazione sui servizi finanziari, né può sostituire la regolamentazione e la stretta vigilanza sulle istituzioni finanziarie;

10.   riconosce l'importante ruolo del settore privato, e soprattutto delle istituzioni finanziarie, nel fornire ai consumatori informazioni sui servizi finanziari; sottolinea tuttavia che l'educazione finanziaria dev'essere offerta in modo equo, imparziale e trasparente, al fine di servire gli interessi dei consumatori, e deve distinguersi chiaramente dalla consulenza commerciale o dalla pubblicità; per ottenere questo obiettivo, incoraggia le istituzioni finanziarie ad elaborare codici di condotta per il proprio personale;

11.   riconosce la difficoltà di trovare il giusto punto di equilibrio tra il fornire ai consumatori le conoscenze necessarie per prendere decisioni finanziarie con cognizione di causa e il sovraccaricarli di informazioni; predilige la qualità rispetto alla quantità, ad esempio informazioni di elevata qualità, accessibili, concrete e di facile comprensione miranti a migliorare la capacità del consumatore di effettuare scelte informate e responsabili;

12.   ritiene che sia necessaria un'informazione effettiva, chiara e comprensibile, in particolare nella pubblicità dei prodotti finanziari, e che le istituzioni finanziarie debbano dare informazioni sufficienti prima della conclusione dei contratti e, in particolare, procedere a una rigorosa applicazione delle norme previste dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (3) e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (4); invita la Commissione a presentare in modo coerente proposte legislative specifiche relative a un sistema armonizzato di informazione e protezione dei consumatori, in particolare nell'ambito del credito ipotecario (ad esempio prospetti informativi standardizzati europei che siano armonizzati, semplici e raffrontabili e contengano indicazioni comuni sul tasso annuo addebitato, ecc.);

13.   raccomanda che i programmi di educazione finanziaria si concentrino su aspetti importanti nella pianificazione personale quali il risparmio di base, i debiti, le assicurazioni e le pensioni;

14.   chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi tesi alla promozione del dialogo tra le parti interessate;

15.   propone di rafforzare la linea di bilancio 17 02 02 per finanziare le attività che mirano a migliorare l'educazione e l'alfabetizzazione finanziaria dei consumatoria livello di Unione europea; chiede alla Commissione di contribuire alla sensibilizzazione a livello comunitario tramite il sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e campagne mediatiche e di sensibilizzazione nazionali e locali, nonché di programmi educativi a partecipazione transfrontaliera, in particolare nel campo dei servizi finanziari al dettaglio e della gestione del credito/debito familiare;

16.   invita la Commissione a sviluppare ulteriormente e migliorare lo strumento on-line Dolceta e a fornire questo servizio in tutte le lingue ufficiali; suggerisce che la Commissione includa nel sito web di Dolceta un link alla banca dati on-line che intende creare per i programmi di educazione finanziaria esistenti a livello regionale e nazionale; suggerisce che nel sito web di Dolceta vengano inseriti, secondo una suddivisione nazionale, i link ai siti web dei soggetti pubblici e privati attivi in tema di educazione finanziaria;

17.   chiede alla Commissione di includere indicatori della disponibilità e della qualità dell'educazione finanziaria nella Pagella dei mercati dei beni al consumo;

18.   invita la Commissione a realizzare campagne informative per sensibilizzare i consumatori sui diritti che la legislazione dell'Unione europea attribuisce loro nell'ambito della prestazione dei servizi finanziari;

19.   sottolinea la necessità che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, svolgano periodici sondaggi concernenti l'attuale livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, con la partecipazione delle varie categorie sociali e di popolazione degli Stati membri, al fine di individuare ambiti d'azione prioritari e quindi di garantire l'attuazione appropriata, tempestiva ed efficace dei programmi di alfabetizzazione a sostegno dei cittadini;

20.   esorta gli Stati membri ad includere l'educazione finanziaria nei programmi scolastici del ciclo primario e secondario definiti dalle istituzioni competenti, allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per la vita di tutti i giorni e di organizzare la formazione sistematica degli insegnanti in questa materia;

21.   sottolinea la necessità di un processo formativo continuo e a doppio senso per entrambe le parti, ossia i consulenti finanziari e i consumatori, al fine di garantire la fornitura di informazioni di qualità al passo con gli sviluppi più recenti nel settore dei servizi finanziari;

22.   è del parere che gli effetti sinergici tra le diverse organizzazioni educative non vengano sfruttati sufficientemente; chiede quindi agli Stati membri di predisporre una rete per l'educazione finanziaria a cui prendano parte sia il settore pubblico che quello privato e di incoraggiare la cooperazione e il dialogo tra tutti gli attori;

23.   esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle necessità educative dei pensionati e delle persone che sono alla fine della loro carriera professionale, che possono correre il rischio dell'esclusione finanziaria, nonché a quelle dei giovani a inizio carriera che devono compiere difficili scelte sull'utilizzo più opportuno del loro nuovo reddito;

24.   invita gli Stati membri a istituire programmi di formazione sull'economia e i servizi finanziari per gli assistenti sociali, i quali sono in contatto con persone a rischio di povertà o d'indebitamento eccessivo;

25.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0011.

(2)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(3)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.


22.1.2010   

IT

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CE 16/5


Pagella dei mercati dei beni al consumo

P6_TA(2008)0540

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (2008/2057(INI))

(2010/C 16 E/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2008 dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la pagella dei mercati dei beni al consumo» (COM(2008)0031),

vista la pagella del mercato interno n. 16 bis del 14 febbraio 2008 (SEC(2008)0076),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul Libro verde sulla revisione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (1),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013 (2),

vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul quadro di valutazione del mercato interno (3),

vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 intitolata «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724),

vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 dal titolo «I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo» (COM(2007)0725), che accompagna la comunicazione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Implementing the new methodology for product market and sector monitoring: Results of a first sector screening» (SEC(2007)1517), che accompagna la comunicazione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0392/2008),

A.

considerando che accoglie positivamente la pubblicazione della Pagella del mercato dei beni al consumo («la Pagella»), la quale intende rendere il mercato interno maggiormente rispondente alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini,

B.

considerando che mercati dei beni al consumo competitivi ed efficacemente funzionanti sono essenziali per garantire che i cittadini abbiano fiducia nel mercato interno,

C.

considerando che la Pagella deve essere integrata da altri mezzi di monitoraggio,

D.

considerando che gli indicatori nella Pagella hanno lo scopo di aiutare a identificare i settori da analizzare maggiormente nel dettaglio,

E.

considerando che la Pagella dovrebbe stimolare il dibattito sulle questioni legate alla politica di tutela dei consumatori,

F.

considerando che studi e analisi delle autorità nazionali per la concorrenza e la protezione dei consumatori possono assumere rilevanza ai fini dell'ulteriore sviluppo della Pagella;

Introduzione

1.   sottolinea l'importanza di consentire ai cittadini di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno e vede nella Pagella uno strumento importante a tale scopo;

2.   accoglie positivamente i cinque indicatori principali della Pagella relativi a reclami, livelli dei prezzi, soddisfazione, interscambiabilità e sicurezza;

3.   sottolinea che la Pagella si trova ancora in una fase iniziale e deve essere sviluppata ulteriormente attraverso dati più completi, statistiche più precise e ulteriori analisi basate sui vari indicatori;

4.   sottolinea che, quando si otterrà un livello soddisfacente di sviluppo dei cinque indicatori di base della Pagella, occorrerebbe mettere a punto nuovi indicatori per rendere il mercato interno più rispondente alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini;

5.   invita la Commissione a garantire risorse finanziarie e di personale adeguate ai fini di cui ai paragrafi 3 e 4;

6.   incoraggia la Commissione a garantire un approccio coerente e coordinato all'interno dei suoi servizi, al fine di evitare la duplicazione delle funzioni e risultati contradditori di analisi dei dati;

7.   invita la Commissione a includere una sintesi di facile comprensione e conclusioni e raccomandazioni chiare nelle pagelle future, tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

Sviluppo degli indicatori

8.   ritiene che il numero totale di indicatori debba essere limitato, per garantire una Pagella mirata;

9.   ritiene che un indicatore relativo ai reclami sia essenziale per capire il livello di soddisfazione dei consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare per conseguire l'armonizzazione dei sistemi di classificazione dei reclami utilizzati dalle autorità competenti e dai relativi servizi di assistenza per i consumatori negli Stati membri e a livello comunitario e di creare una banca dati dei reclami presentati dai consumatori in tutta l'Unione; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito ai sistemi di reclamo e a migliorare il trattamento dei reclami, al fine di consentire agli operatori economici di offrire un maggior numero di servizi e di migliore qualità;

10.   invita la Commissione a sviluppare indicatori relativi alle azioni giudiziarie transfrontaliere e ai risarcimenti danni per i consumatori ottenuti attraverso mezzi di ricorso giudiziari e stragiudiziari, nonché attraverso i meccanismi di ricorso esistenti a livello nazionale;

11.   ritiene che nella Pagella potrebbero essere inclusi indicatori relativi al livello di conoscenza, di competenza e all'età dei consumatori (ad esempio livello di istruzione, alfabetizzazione informatica e conoscenze delle lingue straniere); sottolinea tuttavia l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra gli indicatori basati su dati «non ufficiali» provenienti dalle indagini presso i consumatori e i dati «ufficiali» basati su altre fonti;

12.   riconosce che lo sviluppo di indicatori di prezzo precisi e adeguati è una questione molto complessa, dato che le differenze nei livelli di prezzo possono avere molte cause e la loro esistenza non è, in quanto tale, una prova di eventuali fallimenti del mercato; ritiene tuttavia che la Pagella dovrebbe includere indicatori di prezzo, dato che i prezzi sono la principale preoccupazione dei consumatori e gli indicatori del livello dei prezzi sono importanti per stimolare il dibattito e assicurare la sensibilizzazione dei media alle carenze nel funzionamento dei mercati; invita la Commissione a tener conto del clima macroeconomico nonché del potere d'acquisto dei consumatori e dei prezzi ante imposte negli Stati membri;

13.   accoglie positivamente gli sforzi per sviluppare indicatori di prezzo più sofisticati, ma chiede comunque di utilizzare altri indicatori relativi all'efficacia del funzionamento dei mercati, prima di avanzare specifiche raccomandazioni strategiche;

14.   rammenta che le preoccupazioni di carattere etico e ambientale assumono un'importanza crescente per i consumatori; invita la Commissione a valutare la possibilità di misurare la disponibilità di informazioni in merito a tali preoccupazioni nei diversi mercati;

Miglioramento della base informativa

15.   sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tra gli uffici statistici degli Stati membri, Eurostat e altri servizi della Commissione nel garantire la qualità e completezza delle cifre; invita gli Stati membri ad adottare misure per agevolare tale cooperazione;

16.   rammenta che le autorità nazionali per la concorrenza e la tutela dei consumatori effettuano spesso studi di casi o sono in possesso di altri elementi relativi al funzionamento dei diversi mercati; invita pertanto la Commissione a utilizzare le informazioni disponibili a livello nazionali e a consultare attivamente gli esperti nazionali all'atto dell'ulteriore sviluppo della Pagella;

17.   incoraggia gli Stati membri ad esaminare i vantaggi derivanti dall'istituzione di un Mediatore speciale per i consumatori; rileva che alcuni Stati membri dispongono di difensori civici dei consumatori in vari settori che aiutano i consumatori a trattare con gli operatori economici;

18.   invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a garantire che gli eurosportelli per i consumatori ricevano maggiori risorse e personale adeguato, sia per risolvere efficacemente il numero crescente di reclami transfrontalieri dei consumatori, che per ridurre i tempi per l'evasione di tali reclami;

Maggiore sensibilizzazione

19.   invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente in merito alla Pagella, assicurando tra l'altro che sia sempre più facilmente accessibile e visibile sui siti Internet pertinenti e a incrementare gli sforzi per promuovere la Pagella presso i media, le autorità pubbliche e le organizzazioni dei consumatori;

Relazione con il quadro di valutazione del mercato interno

20.   ritiene che il quadro di valutazione del mercato interno e la Pagella dei mercati al consumo servano entrambi a promuovere un mercato interno migliore, a vantaggio dei cittadini e dei consumatori;

21.   accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di assicurare una migliore comunicazione in merito al mercato interno e ritiene che questi due strumenti rappresentino passi importanti in tale direzione;

22.   sottolinea che, benché il quadro di valutazione e la Pagella siano collegati e debbano essere oggetto di uno sviluppo coerente, essi si rivolgono a tipologie di pubblico diverse e pertanto andrebbero mantenuti distinti, con gruppi diversi di indicatori;

23.   ritiene che sarebbe opportuno effettuare regolarmente una revisione degli indicatori utilizzati e del rapporto intercorrente fra il quadro di valutazione e la Pagella, al fine di adattarli agli sviluppi nel mercato interno;

*

* *

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 187 del 24.7.2008, pag. 231.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0211.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0421.


22.1.2010   

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CE 16/8


UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria

P6_TA(2008)0543

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (2008/2156(INI))

(2010/C 16 E/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2008 dal titolo «UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria» (COM(2008)0238),

vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2008 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2008 (COM(2008)0387),

vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 2008 da titolo «Dalla crisi finanziaria alla ripresa — Un quadro d'azione europeo» (COM(2008)0706),

viste le previsioni economiche della Commissione, del 3 novembre 2008, relative all'autunno 2008,

vista la riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2008 sulla riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 (1),

visto il vertice di emergenza dell'Eurogruppo del 12 ottobre 2008 sulle garanzie governative sui prestiti interbancari,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 4 novembre 2008,

visto l'esito della riunione informale dei Capi di Stato e di governo del 7 novembre 2008,

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 relativa alla Relazione annuale 2006 sull'area dell'euro (2),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla Relazione annuale 2007 sull'area dell'euro (3),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 relativa all'input da dare al Consiglio di primavera 2008 sulla strategia di Lisbona (4),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sull'interesse europeo: riuscire nell'epoca della globalizzazione (5),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2007 (6),

vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2004 (7),

vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006 (8),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sulla relazione annuale della BCE per il 2007 (9),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (10),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro (11),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio conformemente all'articolo 122, paragrafo 2 del trattato sull'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (12),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (13),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sull'attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione riguardante l'euro e l'Unione economica e monetaria (14),

vista la sua relazione del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (15),

vista la risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato CE (16),

visto il contributo del Consiglio (Affari economici e finanziari) del 12 febbraio 2008 alle conclusioni del Consiglio europeo di primavera,

viste le Conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008 su una risposta coordinata dell'Unione europea al rallentamento economico,

visto il Memorandum d'intesa del 1o giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziaria, le banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea nel campo della stabilità finanziaria transfrontaliera,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0420/2008),

A.

considerando che il 1o gennaio 1999 undici Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) hanno adottato la moneta unica dell'Unione europea,

B.

considerando che altri quattro Stati membri si sono uniti all'area dell'euro dalla sua costituzione a oggi: la Grecia nel 2001, la Slovenia nel 2007 e Cipro e Malta nel 2008,

C.

considerando che l'area dell'euro è destinata a espandersi ulteriormente, dato che la maggior parte degli Stati membri che attualmente non vi appartengono si stanno preparando a aderirvi in futuro, e che la Slovacchia vi aderirà il 1o gennaio 2009,

D.

considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM) è stata un successo da molti punti di vista e che la moneta unica ha promosso la stabilità economica negli Stati membri, in particolare alla luce dell'attuale crisi finanziaria,

E.

considerando che l'adesione all'area dell'euro comporta un livello elevato di interdipendenza economica tra gli Stati membri aderenti e obbliga pertanto a un livello di coordinamento maggiore tra le politiche economiche e a una partecipazione efficace nella governance economica e finanziaria mondiale che permetta di raccogliere tutti i frutti della moneta unica e affrontare le sfide future, quali la maggiore competizione per le risorse naturali, gli squilibri economici globali, la crescente importanza economica dei mercati emergenti, il cambiamento climatico e l'invecchiamento della popolazione in Europa,

F.

considerando che l'inflazione media dell'area dell'euro nell'ultimo decennio è stata generalmente in linea con l'obiettivo, fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per assicurare la stabilità dei prezzi, di un tasso inferiore al 2 %; che l'inflazione ha recentemente superato abbondantemente tale livello in ragione di cambiamenti strutturali globali, in particolare l'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, l'allentamento della politica monetaria negli Stati Uniti d'America e la mancanza di vigilanza da parte di un certo numero di banche centrali dei paesi terzi,

G.

considerando che la rapida crescita della domanda di risorse energetiche e di altri prodotti di base da parte delle economie emergenti ha portato progressivamente ai limiti della capacità di approvvigionamento di tali già scarse risorse; che la spinta verso l'alto dei prezzi è stata esacerbata dal fatto che i prodotti di base sono sempre più considerati come attivi finanziari potendo essere utilizzati come riserva di valore,

H.

considerando che l'apertura dell'area dell'euro è da accogliere positivamente e che l'attuale aumento di valore dell'euro può presentare sia aspetti negativi, quali ad esempio la diminuzione delle esportazioni e l'incremento delle importazioni nel mercato interno, sia ricadute positive, come il sostegno dato all'economia dell'Unione europea nell'affrontare l'impennata del prezzo del petrolio e l'attuale crisi finanziaria,

I.

considerando che l'ambiente economico globale è stato favorevole alla creazione di posti di lavoro nel primo decennio dell'euro, con la creazione di quasi 16 milioni di posti di lavoro — prescindendo dalla qualità degli impieghi creati — e un tasso di disoccupazione sceso dal 9 % del 1999 al 7,3 % stimato per il 2008,

J.

considerando che l'Unione europea sta entrando in una recessione economica con tassi di crescita in calo dal 3,1 % registrato nel 2006 a una previsione rivista, rispetto a un 2 % iniziale, dell'1,4 % nel 2008 e dello 0,2 % nel 2009, mentre la disoccupazione e l'esclusione sociale sono destinati ad accentuarsi ulteriormente,

K.

considerando che la crescita economica e l'aumento della produttività sono state deludenti, con un dimezzamento della crescita del prodotto per lavoratore dall'1,5 % del periodo 1989-1998 allo 0,75 % stimato per il 1999-2008,

L.

considerando che l'euro si è affermato rapidamente come valuta internazionale seconda per importanza soltanto al dollaro statunitense e che esso svolge un ruolo importante come valuta di riferimento per molti paesi in tutto il mondo, ma che il suo potenziale non è sufficientemente sfruttato a livello mondiale, in quanto l'area dell'euro non ha una strategia internazionale adeguatamente definita né è efficacemente rappresentata a livello internazionale;

Il primo decennio dell'euro

1.   condivide l'opinione secondo la quale la moneta unica è diventata un simbolo dell'Europa e ha dimostrato che l'Europa è in grado di prendere decisioni di vasta portata per un futuro comune di prosperità;

2.   accoglie positivamente il fatto che l'euro abbia portato stabilità e promosso l'integrazione economica nell'area dell'euro; accoglie con favore gli effetti stabilizzanti dell'euro sui mercati mondiali delle valute, in particolare in tempi di crisi; rileva che le divergenze economiche interne non si sono ancora attenuate come previsto e che la produttività non è cresciuta in maniera soddisfacente in tutte le zone dell'area dell'euro;

3.   rileva con soddisfazione che anche in altre parti del mondo si prende in considerazione la creazione di altre unioni monetarie;

4.   ricorda, come dimostrano numerosi studi, il legame essenziale tra politica monetaria e politica commerciale nel mondo, e sottolinea a tale riguardo il ruolo positivo della stabilità dei tassi di cambio per una crescita duratura del commercio internazionale;

5.   ricorda che il crescente impiego dell'euro quale valuta di scambio internazionale comporta vantaggi soprattutto per gli Stati membri dell'area dell'euro, in quanto riduce il rischio di cambio e di conseguenza i costi del commercio internazionale per le imprese con sede in tali Stati;

6.   rammenta che nel primo decennio dell'UEM, il Parlamento ha svolto un ruolo attivo, sia nel settore economico sia in quello monetario, e che ha fatto tutto il possibile per garantire maggiore trasparenza e responsabilità economica;

7.   sottolinea che occorre fare di più per raccogliere tutti i vantaggi dell'UEM, ad esempio, mettendo gli Stati membri e le regioni con un PIL inferiore alla media in condizione di recuperare lo svantaggio e rafforzando la comprensione e l'impegno dei cittadini verso la moneta unica;

8.   propone i seguenti punti ed interventi concreti per una roadmap dell'UEM;

Divergenza economica, riforme strutturali e finanze pubbliche

9.   ritiene che riforme semplificate, più coerenti e multisettoriali, tempestivamente coordinate sulla base degli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (Orientamenti integrati) nonché un policy mix nel quadro della Strategia di Lisbona, potrebbero attenuare le divergenze economiche e offrire un notevole contributo alla ripresa economica a seguito dell'attuale crisi finanziaria; sottolinea la necessità di migliorare e semplificare le procedure e le metodologie di revisione e di analisi d'attuazione di tali Orientamenti alla fine di ogni anno;

10.   riconosce che quando si tratta di modernizzare gli sforzi e le prestazioni economiche, i Paesi con maggiore successo sono quelli che uniscono riforme strutturali lungimiranti e ben equilibrate a investimenti superiori alla media in ricerca, sviluppo e innovazione, istruzione, apprendimento permanente e servizi per l'infanzia, oltre che nel rinnovamento di reti sociali affidabili; osserva che nella maggior parte dei casi gli stessi Stati membri hanno un'amministrazione altamente efficiente e trasparente, con avanzi di bilancio, debito pubblico inferiore alla media e una spesa pubblica efficace, mirata e di alta qualità, e denotano un contributo del progresso tecnico alla crescita nazionale quasi doppio rispetto alla media dell'Unione europea; osserva inoltre che tali Stati membri «di riferimento», grazie ai loro tassi di occupazione elevati — anche per le donne e i lavoratori più anziani — e ai loro tassi di natalità particolarmente alti, sono i meglio preparati all'invecchiamento della società e sono in grado di garantire i più elevati livelli di competitività;

11.   sottolinea la necessità di rafforzare reciprocamente le politiche macroeconomiche orientate alla stabilità e alla crescita, facendo dell'adozione di una politica equilibrata, anche nel campo degli investimenti, una questione di interesse comune; trattasi al riguardo di seguire da vicino i bilanci pubblici attraverso l'efficace gestione della politica fiscale e della spesa e il loro impatto sul lato della domanda, concordando parallelamente la creazione di un contesto favorevole alle operazioni transfrontaliere delle imprese;

12.   osserva che il Patto di stabilità e crescita (PSC) riveduto ha dimostrato la propria validità e che occorre attenersi a un certo rigore nel risanamento dei bilanci, dato che il cambiamento demografico e il possibile declino della crescita economica potrebbero causare problemi di bilancio negli Stati membri dell'area dell'euro, con conseguenti effettivi negativi sulla stabilità di tale area nel suo complesso; critica in tale contesto la mancanza di disciplina nella lotta contro i disavanzi di bilancio in tempi di crescita economica e sottolinea che gli Stati membri devono operare più efficacemente in direzione di una politica fiscale anticiclica, soprattutto allo scopo di essere meglio preparati alle perturbazioni esterne; sottolinea pertanto la necessità di una strategia a breve termine per ridurre il debito pubblico degli Stati e di una strategia di crescita sana e sostenibile che permetta nel lungo periodo di contenere l'indebitamento entro un limite del 60 %;

13.   osserva che anche in futuro sarà necessario rispettare gli elementi principali del PSC, dato che sia la soglia di deficit del 3 % sia la percentuale massima di indebitamento del 60 % rispetto al prodotto interno lordo erano stati definiti sulla base delle condizioni economiche degli anni Novanta; è del parere che il PSC deve essere rispettato rigorosamente dagli Stati membri e sottoposto alla vigilanza della Commissione; è del parere che entrambi i target di debito debbano essere trattati come massimali da non superare; osserva che un coordinamento efficace della politica economica e finanziaria è una precondizione per il successo economico dell'UEM, anche se tale coordinamento deve essere operato nel rispetto del principio di sussidiarietà; invita la Commissione ad esaminare ogni soluzione in grado di rafforzare il «braccio preventivo» del PSC; sottolinea che gli attuali strumenti di vigilanza devono essere meglio utilizzati dalla Commissione e che l'esame a medio termine dei bilanci nazionali da parte dell'Eurogruppo deve essere rafforzato;

14.   appoggia il parere della Commissione secondo cui il PSC rivisto fornisce un importante quadro politico in periodi di congiuntura economica particolarmente tesa e sottolinea che l'attuazione del PSC dovrebbe garantire che qualsiasi deterioramento delle finanze pubbliche sia accompagnato da interventi adeguati ad affrontare la situazione, provvedendo nel contempo a ripristinare condizioni sostenibili; ritiene inoltre che le politiche di bilancio dovrebbero approfittare appieno del grado di flessibilità consentito dal PSC rivisto e chiede alla Commissione di dare chiare indicazioni agli Stati membri sulle modalità di attuazione inerenti a tale flessibilità;

15.   ritiene che un ambiente macroeconomico stabile e sostenibile richieda il miglioramento qualitativo delle finanze pubbliche — il che comprende l'ulteriore risanamento dei bilanci, un'elevata efficienza della spesa pubblica e la promozione degli investimenti nell'istruzione, nel capitale umano, nella ricerca e sviluppo e nelle infrastrutture — al fine di favorire la crescita e l'occupazione e di affrontare le grandi problematiche della società civile, come ad esempio il cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi del pacchetto sull'energia e il cambiamento climatico e della ripresa economica a seguito dall'attuale crisi finanziaria;

16.   ritiene che le riforme strutturali debbano essere orientate al miglioramento della produttività attraverso una migliore combinazione di politiche economiche e sociali, ed assicurare al tempo stesso un soddisfacente livello di dialogo sociale così come definito nella Strategia di Lisbona;

17.   rileva che la politica della concorrenza deve essere complementare alle politiche strutturali ed auspica un sostegno alla ristrutturazione dell'economia;

18.   mette in guardia da un approccio che si basa essenzialmente sulla moderazione salariale quale via per conseguire la stabilità dei prezzi; ricorda in tale contesto che l'aumento della concorrenza risultante dalla globalizzazione ha già portato a una pressione verso il basso sui salari, mentre l'inflazione importata scatenata dall'aumento dei prezzi del petrolio e di altri prodotti di base ha già causato una perdita del potere d'acquisto dei consumatori; ribadisce ancora una volta la sua convinzione che questa problematica vada affrontata in particolare mediante una più equa distribuzione della ricchezza;

19.   considera la politica salariale e la politica fiscale strumenti efficienti per la stabilizzazione economica e la crescita; ritiene che si debbano garantire aumenti retributivi reali in linea con i livelli di produttività e che il coordinamento della politica fiscale debba essere utilizzato in modo selettivo per raggiungere gli obiettivi economici; ritiene che la lotta contro le frodi fiscali riguardanti le imposte dirette e indirette sia particolarmente importante e che tale attività debba essere intensificata; sottolinea la necessità urgente di rafforzare una cultura dell'incoraggiamento e del coinvolgimento, in quanto aspetto della nozione di governo societario e di responsabilità sociale aziendale;

20.   sottolinea la necessità di norme eque per il mercato interno; ritiene pertanto che la corsa al ribasso delle aliquote dell'imposta sulle società sia controproducente;

21.   chiede che gli Stati membri dell'area dell'euro coordinino in maniera ancora più efficace la politica economica e finanziaria, in particolare attraverso lo sviluppo di una strategia comune coerente all'interno dell'Eurogruppo; sostiene la proposta della Commissione di chiedere agli Stati membri programmi quadro a medio termine per le loro politiche economiche e finanziarie e di controllarne l'attuazione; sottolinea che ciascuno Stato membro deve assumersi la responsabilità di affrontare le riforme strutturali e migliorare la propria competitività all'insegna della cooperazione, al fine di preservare la fiducia e l'accettazione dell'euro;

22.   rileva che la diversità dei modelli di riforma strutturale e dei gradi d'apertura hanno contribuito a prestazioni divergenti degli Stati membri dell'area dell'euro; appoggia le conclusioni della Commissione espresse nella sua Comunicazione sull'UEM@10 per quanto concerne l'insufficiente recupero di molte economie dell'area dell'euro e le crescenti divergenze fra gli Stati membri dell'area; chiede regolari scambi di vedute e una cooperazione sistematica in seno all'Eurogruppo per conseguire il comune obiettivo di accelerare il processo di convergenza;

23.   chiede alla Commissione di gestire in modo uniforme i criteri comuni in sede di valutazione dei dati economici e fiscali; fa riferimento alla responsabilità della Commissione e degli Stati membri in merito all'affidabilità dei dati statistici e chiede che in futuro le decisioni siano adottate soltanto ove non sussista alcun dubbio circa la validità e l'accuratezza dei dati disponibili; chiede inoltre che venga aperta la possibilità di avviare un'indagine qualora nell'arco di un certo numero di anni si registrino discrepanze fra le proiezioni del programma di stabilità e convergenza e i risultati che è lecito realisticamente attendersi;

Politica monetaria

24.   rammenta il suo impegno deciso a favore dell'indipendenza della BCE;

25.   osserva che relazioni regolari della BCE al Parlamento, in particolare alla sua commissione per i problemi economici e monetari, contribuiscono alla trasparenza della politica monetaria e accoglie positivamente la possibilità per i deputati europei di presentare interrogazioni scritte alla BCE in materia di politica monetaria, migliorando in tal modo la responsabilità della BCE nei confronti dei cittadini dell'Unione europea; sostiene la richiesta di un dibattito pubblico più incisivo sulle future politiche monetarie e valutarie comuni nell'area dell'euro;

26.   ritiene che il dialogo sulla politica monetaria tra il Parlamento e la BCE sia stato un successo e che occorra procedere ulteriormente su questa via; si attende un miglioramento del dialogo monetario su vari punti, tra cui il coordinamento delle date delle audizioni regolari del presidente della BCE con il calendario della BCE relativo alle decisioni di politica monetaria per migliorare l'analisi delle decisioni stesse, mantenendo comunque la possibilità di invitare il presidente della BCE a discutere questioni importanti, ove necessario;

27.   osserva che l'obiettivo primario della politica monetaria della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che la BCE persegue l'obiettivo di tassi di inflazione prossimi ma inferiori al 2 % sul medio periodo; rileva che l'obiettivo della stabilità dei prezzi può essere conseguito con efficacia solo se si affrontano alla radice le cause dell'inflazione; ricorda che l'articolo 105 del trattato CE affida alla BCE anche il compito di sostenere le politiche economiche generali della Comunità;

28.   è del parere che la BCE debba puntare a un regime di Direct Inflation Targeting (ossia di reazione a qualsiasi deviazione dell'inflazione riscontrata rispetto all'obiettivo prefissato), in cui il target di inflazione sia accompagnato da una banda di fluttuazione attorno al tasso-obiettivo; invita la BCE a pubblicare le sue previsioni in materia di inflazione; il fatto di puntare al Direct Inflation Targeting non deve tuttavia precludere l'analisi dell'evoluzione degli aggregati monetari per evitare nuove bolle speculative;

29.   ritiene che l'inflazione sia una realtà mondiale e che in un'economia aperta essa non possa essere contrastata solo mediante la politica monetaria europea;

30.   sottolinea la propria volontà di esplorare possibili miglioramenti della procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della BCE prima del 2010; considera importante che i membri del comitato esecutivo siano portatori di esperienze accademiche e/o professionali e di una varietà di competenze nei settori economico, monetario e finanziario; richiama l'attenzione sul suo invito a creare un comitato esecutivo della BCE composto da nove membri dotato della responsabilità esclusiva di fissare i tassi di interessi, sostituendo in tal modo il sistema attuale ed evitando la soluzione ancora più complessa decisa per il futuro; sollecita l'approvazione di una modifica del trattato in tal senso;

Integrazione e vigilanza dei mercati finanziari

31.   ritiene che l'integrazione finanziaria debba favorire una maggiore crescita economica e competitività, oltre alla maggiore stabilità e liquidità sul mercato interno;

32.   osserva che il principale centro finanziario dell'Unione europea si trova all'esterno dell'area dell'euro; ciononostante rammenta che la legislazione comunitaria si applica a tutti gli Stati membri e a tutti i soggetti operanti sul mercato interno; è persuaso che l'Unione europea abbia urgente necessità di rafforzare il proprio assetto di vigilanza tenendo conto del ruolo specifico della BCE;

33.   è del parere che molto vada ancora fatto nel campo della compensazione e regolamento delle transazioni transfrontaliere di titoli, dove attualmente non esiste alcuna reale integrazione;

34.   sottolinea che occorre una maggiore integrazione nel settore dei servizi al dettaglio, senza che tale integrazione vada a scapito della tutela dei consumatori; ritiene che la mobilità della clientela, l'alfabetizzazione finanziaria, l'accesso ai servizi di base e la comparabilità dei prodotti debbano essere migliorati;

35.   ritiene necessarie, a medio termine, per i mercati finanziari l'europeizzazione dell'assetto della vigilanza finanziaria, la trasparenza dei mercati finanziari, regole di concorrenza efficaci e un'appropriata regolamentazione, al fine di migliorare la gestione delle crisi e la cooperazione tra il sistema europeo delle banche centrali, le autorità di vigilanza, i governi e i partecipanti al mercato; è del parere che un quadro di vigilanza integrato, completo (che copra tutti i settori finanziari) e coerente, e che proceda da un approccio regolamentare equilibrato nei confronti della propagazione transfrontaliera del rischio finanziario, basato sull'armonizzazione legislativa, diminuirebbe i costi di compliance in caso di attività che coinvolgano più competenze territoriali; osserva che sarebbe opportuno evitare il cosiddetto gold plating (ossia una regolamentazione che ecceda i requisiti minimi della normativa comunitaria) e l'arbitraggio di regolamentazione (regulatory arbitrage); invita la Commissione ad avanzare proposte per modificare l'attuale struttura di vigilanza secondo tali principi; è del parere che qualunque ruolo di vigilanza della BCE vada esteso oltre i confini dell'area dell'euro attraverso il SEBC;

36.   accoglie positivamente il Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziaria, le banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea sulla stabilità finanziaria transfrontaliera, concordato nella primavera 2008; sottolinea tuttavia che il Memorandum d'intesa è solo uno strumento normativo non vincolante (di soft law) che fa assegnamento sulla disponibilità degli Stati membri a collaborare reciprocamente; è del parere che anche se le regole di condivisione degli oneri sono difficili da definire ex ante, l'attività relativa alla gestione delle crisi debba proseguire;

37.   pone l'accento sul fatto che l'Unione europea, che è la più grande area economica e la maggiore piazza finanziaria del mondo, dovrebbe svolgere un ruolo guida a livello internazionale per quanto attiene alla riforma del sistema di regolamentazione dei servizi finanziari, a vantaggio di tutti i paesi coinvolti e della stabilità generale; ritiene che la stabilità finanziaria debba diventare un obiettivo fondamentale delle scelte politiche in un mondo caratterizzato da mercati finanziari sempre più integrati e innovativi, che possono avere talvolta effetti destabilizzanti sull'economia reale e dar luogo a rischi sistemici; è convinto che qualunque decisione ambiziosa approvata a livello dell'Unione europea incoraggerà altri paesi a seguire tale esempio e sottolinea, a tale proposito, la responsabilità di affrontare anche i problemi globali o off shore; ritiene che la questione della responsabilità politica degli organi di regolamentazione internazionali debba essere affrontata parallelamente a tale attività regolamentare;

38.   richiede che la Commissione prenda in esame la creazione di obbligazioni europee e sviluppi una strategia a lungo termine per consentire l'emissione di tali titoli nell'area dell'euro in aggiunta a quelli degli Stati membri; menziona la necessità di valutare le conseguenze di tale iniziativa per i mercati finanziari e l'UEM;

Allargamento dell'area dell'euro

39.   richiede che tutti gli Stati membri al di fuori dell'area dell'euro osservino i criteri di Maastricht e le disposizioni del PSC riformato e reso in generale più flessibile; ritiene che la Commissione debba garantire un'interpretazione rigorosa del PSC e il ricorso a criteri di esclusione prima di ogni possibile adesione; osserva che occorre garantire la parità di trattamento fra gli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e quelli che intendono entrarvi; osserva, in tale contesto, che la stabilità a lungo termine dell'area dell'euro deve essere considerata un obiettivo di interesse comune e che l'allargamento e la stabilità devono procedere di pari passo; ritiene essenziale che gli Stati membri dell'area dell'euro e quelli con uno status speciale rispettino rigorosamente gli obblighi assunti e non lascino dubbi circa gli obiettivi comuni di stabilità dei prezzi, indipendenza della BCE e disciplina di bilancio e il loro impegno nella promozione della crescita, dell'occupazione e della competitività;

40.   ritiene che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che soddisfano i criteri di Maastricht e per i quali il trattato non prevede deroga debbano adottare la moneta comune quanto prima possibile;

41.   ricorda che l'appartenenza all'area dell'euro richiede il pieno rispetto dei criteri di Maastricht, quali specificati nel trattato e nel protocollo sull'articolo 121 del trattato, segnatamente un livello elevato e misurabile di stabilità dei prezzi e sua sostenibilità, finanze pubbliche senza disavanzi eccessivi, adesione al secondo meccanismo dei tassi di cambio (ERM II) da almeno due anni, osservanza dei normali margini di fluttuazione, adeguamento dei tassi di interesse a lungo termine, compatibilità delle norme di legge con le disposizioni del trattato di Maastricht relative all'UEM e una banca centrale indipendente;

42.   ritiene che uno degli aspetti più impegnativi dell'adesione all'area dell'euro sia l'obbligo di assicurare la sostenibilità dei criteri di Maastricht; sottolinea tuttavia che i criteri di Maastricht sono anche un primo passo sulla via della corretta prosecuzione dei processi di riforma, ivi compresi ulteriori impegni e sforzi in materia di riforme strutturali, investimenti e coordinamento economico;

43.   accoglie positivamente l'accresciuta ed efficiente vigilanza sugli Stati membri che aderiscono all'ERM II e desiderano accedere all'area dell'euro e sulla loro evoluzione economica; osserva peraltro che il successo della partecipazione all'ERM II deve restare una genuina precondizione e non soltanto un requisito secondario per l'ingresso nell'area dell'euro e che a tutti gli Stati membri che entrano nell'area dell'euro debbano applicarsi gli stessi criteri di adesione;

44.   considera il successo di un'estensione duratura dell'area dell'euro una sfida di grande importanza per gli anni a venire e ritiene che gli standard istituzionali della BCE e il processo decisionale della Banca centrale europea debbano essere adattati a tale cambiamento e che il modello a rotazione debba tener conto del peso economico dei vari Stati membri;

45.   sottolinea, in relazione all'ampliamento dell'area dell'euro, l'opportunità di un elevato livello di convergenza dell'economia reale inteso a limitare le tensioni sia per l'area dell'euro che per gli Stati membri che desiderino entrarvi; ritiene in tale contesto che dovrebbero essere previsti strumenti agevolativi per gli Stati membri che partecipano all'area dell'euro e in cui la politica monetaria unica può avere effetti non trascurabili di contrazione economica;

46.   sottolinea l'importanza, nell'interesse dei futuri ampliamenti, di istituire interventi mirati tesi a sostenere gli Stati membri al di fuori della zona Euro che sono stati particolarmente colpiti dall'attuale crisi finanziaria;

Comunicazione

47.   sottolinea che mentre nell'area dell'euro è stato finora mantenuto un livello elevato di stabilità dei prezzi, l'«inflazione percepita» continua a mostrare notevoli divergenze rispetto ai tassi di inflazione effettivi (inferiori) registrati negli Stati membri nell'ultimo decennio; chiede pertanto che alla popolazione vengano dati maggiori informazioni e chiarimenti in merito alla necessità e al funzionamento dell'UEM, in particolare per quanto attiene alla stabilità dei prezzi, ai mercati finanziari internazionali e ai vantaggi della stabilità nell'area dell'euro durante le crisi finanziarie internazionali;

48.   ritiene che la moneta unica continui ad essere per l'Unione europea una priorità in materia di comunicazione; ritiene che i benefici dell'euro e dell'UEM — stabilità dei prezzi, tassi ipotecari bassi, viaggi più facili, protezione contro le fluttuazioni dei tassi di cambio e gli shock esterni — debbano continuare ad essere presentati ed estesamente illustrati ai cittadini; ritiene che si debba porre particolarmente l'accento sull'informazione e l'aggiornamento dei cittadini, dei consumatori e delle piccole e medie imprese (PMI) europee che non hanno sufficiente capacità di adeguarsi immediatamente ai nuovi sviluppi e alle sfide che l'euro comporta;

49.   invita la BCE a svolgere, nella sua relazione annuale o in una relazione speciale, un'analisi quantitativa annuale dei benefici che l'euro ha arrecato al cittadino, con esempi concreti di come l'uso dell'euro abbia avuto effetti positivi sulla vita quotidiana della gente;

50.   ritiene che la comunicazione sia della massima importanza per preparare l'introduzione della moneta unica negli Stati membri che intendono entrare nell'area dell'euro; osserva che la comunicazione sull'ampliamento dell'area dell'euro è importante anche per tutti gli Stati membri di tale area;

51.   ritiene che la Commissione debba concentrare i propri sforzi sull'assistenza da prestare ai nuovi Stati membri nella preparazione dei loro cittadini all'introduzione dell'euro attraverso un'intensa campagna d'informazione, sulla supervisione della stessa in corso di attuazione e sulla regolare comunicazione delle migliori prassi seguite in sede di attuazione dei Piani d'azione nazionali per l'introduzione dell'euro; ritiene inoltre che le migliori prassi e il «know how» acquisito nelle precedenti operazioni di conversione valutaria possano risultare utili per la transizione dei nuovi Stati membri alla nuova moneta e per la preparazione dei nuovi paesi candidati nel quadro del prossimo allargamento;

Ruolo internazionale dell'euro e rappresentanza esterna

52.   accoglie positivamente il rapido sviluppo dell'euro che è divenuto la seconda moneta di riserva e transazione dopo il dollaro statunitense, con il 25 % delle riserve mondiali di valuta detenute in questa moneta; osserva che soprattutto nei paesi che confinano con l'area dell'euro tale moneta svolge un ruolo importante di valuta di finanziamento e che i loro rispettivi tassi di cambio sono allineati all'euro; approva esplicitamente il parere della BCE, secondo il quale l'introduzione dell'euro costituisce l'ultimo passo verso un processo strutturato di convergenza all'interno dell'Unione europea e che pertanto l'introduzione dell'euro è possibile solo a norma del trattato CE;

53.   ritiene che l'agenda politica dell'UEM per il prossimo decennio sarà caratterizzata fra l'altro dalle sfide poste dalle economie asiatiche emergenti e dall'attuale crisi finanziaria globale; si rammarica del fatto che malgrado il crescente ruolo globale dell'euro i tentativi di migliorare la rappresentanza esterna dell'area dell'euro sulle questioni finanziarie e monetarie non abbiano fatto segnare finora grandi progressi; sottolinea che l'area dell'euro deve costruire una strategia internazionale commisurata al rango internazionale di questa moneta;

54.   ricorda che il modo più efficace per far sì che l'area dell'euro raggiunga un'influenza pari al suo peso economico è quello di sviluppare posizioni comuni e di consolidare la sua rappresentanza, ottenendo infine un seggio unico in seno alle competenti sedi e istituzioni finanziarie internazionali; sollecita gli Stati membri dell'area dell'euro ad esprimersi a una sola voce anche in materia di politiche di tassi di cambio;

55.   sottolinea che l'euro viene utilizzato come moneta nazionale al di fuori dell'area dell'euro; ritiene che le implicazioni di tale uso debbano essere analizzate;

56.   sottolinea che il ruolo importante dell'euro sui mercati finanziari internazionali comporta obblighi e che gli effetti della politica monetaria e della politica di crescita nell'area dell'euro hanno effetti globali; sottolinea l'accresciuta importanza dell'euro per il commercio e i servizi internazionali quale elemento di stabilizzazione dell'ambiente globale, quale motore di integrazione dei mercati finanziari e base di crescita degli investimenti diretti e delle fusioni societarie transfrontaliere, grazie al notevole potenziale di riduzione dei costi delle transazioni; chiede uno studio sugli squilibri globali e il ruolo dell'euro e sui possibili scenari di adattamento, in modo da preparare meglio l'Unione europea ad affrontare i grandi shock esterni;

57.   suggerisce una cooperazione più accentuata e lungimirante e un rafforzamento del dialogo internazionale tra le autorità responsabili dei più importanti «blocchi monetari», al fine di migliorare la gestione delle crisi internazionali e contribuire a rimediare alle conseguenze dei movimenti valutari sull'economia reale; rammenta il successo della gestione comune delle crisi in occasione del collasso dei mutui subprime negli USA e all'indomani dei fatti dell'11 settembre 2001, che contribuì ad evitare un crollo istantaneo del dollaro americano;

58.   sostiene l'intento della Commissione di rafforzare l'influenza dell'UEM nelle istituzioni finanziarie internazionali, con una posizione comune dell'Unione europea espressa da rappresentanti di primo piano, quali il presidente dell'Eurogruppo, la Commissione e il presidente della BCE; osserva che in pratica il presidente dell'Eurogruppo, la Commissione e il presidente della BCE sono già ammessi ad intervenire in qualità di osservatori nelle istituzioni finanziarie internazionali più importanti; chiede tuttavia un migliore coordinamento delle posizioni europee, affinché la politica monetaria dell'Europa sia rappresentata in futuro dai suoi rappresentanti legittimi; nutre l'aspettativa che venga espressa una posizione dell'area dell'euro in merito alle politiche dei tassi di cambio dei suoi partner principali; chiede al presidente dell'Eurogruppo di rappresentare l'area dell'euro al Forum di stabilità finanziaria (FSF); suggerisce una modifica dello statuto del Fondo monetario internazionali (FMI) che consenta la rappresentanza di blocchi ed organizzazioni economiche;

59.   sottolinea la necessità di una visione comune dell'Unione europea riguardo alla riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, riforma che dovrebbe tener conto delle sfide di un'economia globale, compreso l'emergere di nuove potenze economiche;

60.   constata con rammarico che la Commissione, nel quadro della Comunicazione UEM@10, non ha condotto un'analisi più approfondita e accurata sul ruolo internazionale dell'euro; invita la Commissione a elaborare una relazione dettagliata sulla dimensione esterna della politica monetaria comune e il suo impatto sui risultati economici e commerciali dell'area dell'euro;

61.   sottolinea che le politiche monetarie condotte da alcuni partner dell'Unione europea mirano a una sottovalutazione della propria moneta e alterano in modo poco ortodosso gli scambi commerciali; ritiene che tali politiche possano essere considerate un ostacolo non tariffario al commercio internazionale;

Strumenti economici dell'UEM e governance

62.   ritiene che tutte le parti interessate — il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, l'Eurogruppo e le parti sociali a livello nazionale e dell'Unione europea — debbano collaborare per rafforzare la futura attività dell'UEM in materia di governance economica, sulla base delle seguenti proposte:

a)

in quanto componente essenziale della strategia di Lisbona e strumento economico di importanza centrale, gli Orientamenti integrati dovrebbe perseguire — ai fini di un policy mix equilibrato — riforme reciprocamente sinergiche nei settori dell'occupazione, dell'ambiente e della sicurezza sociale;

b)

gli Orientamenti integrati dovrebbero definire un ampio quadro per un più stretto coordinamento in materia di politica economica al fine di allineare tra loro i Programmi nazionali di riforma (PNR), tenendo peraltro conto delle diversità economiche e delle differenti tradizioni nazionali; sarebbe opportuno instaurare un processo di consultazione dei parlamenti nazionali in merito ai programmi di stabilità e convergenza e ai pnr;

c)

occorre definire un legame più stretto tra gli Orientamenti integrati, in particolare gli Indirizzi di massima per le politiche economiche (IMPE), e i Programmi di stabilità e convergenza. I Programmi di stabilità e convergenza e i PNR potrebbero essere presentati contestualmente (ogni anno, all'inizio dell'autunno), dopo un dibattito in seno al parlamento nazionale. Gli IMPE potrebbero includere obiettivi di bilancio comuni, in linea con il «braccio preventivo» del PSC;

d)

quando prendono decisioni in materia di bilancio nazionale, i governi degli Stati membri dovrebbero tenere conto degli Orientamenti integrati e delle raccomandazioni specifiche per paese, oltre che della situazione di bilancio complessiva dell'area dell'euro; i calendari fiscali nazionali e le principali assumptions utilizzate nelle sottostanti previsioni andrebbero fra loro armonizzati per evitare divergenze connesse alla diversità delle previsioni macroeconomiche (crescita globale, crescita dell'Unione europea, prezzo del barile di petrolio, tassi di interesse) e altri parametri; chiede alla Commissione, a Eurostat e agli Stati membri di lavorare verso la definizione di strumenti tesi a migliorare la compatibilità dei bilanci nazionali in ordine alla spese nelle varie categorie;

e)

si dovrebbero utilizzare, laddove possibile, raccomandazioni più formali per gli Stati membri dell'area dell'euro, come la definizione di obiettivi relativi alla spesa a medio termine, riforme strutturali specifiche, investimenti, qualità delle finanze pubbliche; sarebbe inoltre opportuno puntare a una struttura di reporting più standardizzata nel quadro dei PNR, senza ostacolare le priorità nazionali di riforma; tutti gli impegni, gli obiettivi e gli indicatori dovrebbero essere inseriti negli Orientamenti integrati e nei PNR, al fine di migliorare la coerenza e l'efficienza della governance economica;

f)

nel quadro della governance economica si dovrebbe prevedere una strategia a lungo termine, durante i periodi favorevoli, per contenere l'indebitamento entro un livello massimo del 60 % del PIL, ciò che ridurrebbe il costo del servizio del debito e abbasserebbe il costo del capitale per gli investimenti privati;

g)

si dovrebbe definire un quadro normativo vincolante in virtù del quale gli Stati membri dell'area dell'euro sarebbero tenuti a consultarsi reciprocamente e con la Commissione prima di adottare decisioni economiche importanti, come nel caso di provvedimenti finalizzati a contrastare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia;

h)

il coordinamento economico dovrebbe assumere la forma di una «Strategia europea per l'economia e l'occupazione» integrata, sulla base degli strumenti di politica economica esistenti, in particolare la Strategia di Lisbona, gli Orientamenti integrati, la Strategia per lo sviluppo sostenibile e i Programmi di convergenza e stabilità; invita i governi degli Stati membri, sotto la guida del presidente dell'Eurogruppo, a sostenere l'attività economica in modo coerente, contestuale e convergente;

i)

la Strategia europea per l'economia e l'occupazione di cui alla lettera h) dovrebbe riconoscere il potenziale delle nuove tecnologie e delle tecnologie «verdi», pietra angolare della crescita economica, da abbinare a un policy mix macroeconomico;

j)

occorre facilitare il finanziamento delle imprese innovative, in particolare delle PMI, tra l'altro mediante l'istituzione di un «Fondo europeo per la crescita intelligente» da parte della Banca europea per gli investimenti;

k)

è opportuno che la Relazione annuale sull'area dell'euro fornisca una gamma di strumenti e di analisi più pratici, che rendano possibile un dialogo più approfondito tra i vari organismi dell'Unione europea che sono coinvolti nella governance economica;

l)

occorre concordare un codice di condotta fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione per garantire un corretto coordinamento e la futura piena partecipazione delle tre istituzioni dell'Unione europea a un'appropriata gestione degli Orientamenti integrati in quanto strumenti economici fondamentali;

m)

l'assetto istituzionale per il coordinamento della politica economica dovrebbe essere rafforzato nel modo seguente:

si dovrebbero prevedere «formazioni» dell'Eurogruppo anche nel settore della competitività/industria, dell'ambiente, dell'occupazione e dell'istruzione;

l'Eurogruppo dovrebbe disporre di un assetto istituzionale più forte e disporre di maggiori risorse umane;

il mandato del presidente dell'Eurogruppo dovrebbe essere in linea con i cicli economici degli Orientamenti integrati;

il Comitato di politica economica dovrebbe essere incorporato nel Comitato economico e finanziario per formare un organo preparatorio unico e operativamente coerente per il Consiglio Affari economici e finanziari e l'Eurogruppo;

un rappresentante del Parlamento dovrebbe ottenere lo status di osservatore all'interno dell'Eurogruppo e negli incontri informali del Consiglio;

si dovrebbero organizzare quattro volte all'anno riunioni fra la Troika, il Parlamento e la Commissione e, se necessario, con l'Eurogruppo;

n)

si dovrebbe creare un dialogo più regolare e strutturato sulle questioni macroeconomiche tra il Parlamento, la Commissione e l'Eurogruppo, analogo al dialogo monetario tra il Parlamento e la BCE; il dialogo macroeconomico dovrà, con periodicità almeno trimestrale, approfondire i quadri di riferimento esistenti e discutere le sfide per l'economia dell'area dell'euro;

o)

occorre avviare un dialogo attivo tra il Parlamento, l'Eurogruppo, la BCE e il Comitato economico e sociale europeo per discutere l'idoneo mix di politiche;

63.   ritiene che l'agenda politica dell'UEM per il prossimo decennio sarà caratterizzata soprattutto dalle sfide poste dalle recenti turbolenze dei mercati finanziari e dalle sue implicazioni per l'economia reale; rileva al riguardo con soddisfazione che gli Stati membri dell'area dell'euro sono meglio equipaggiati che in passato a fronteggiare i gravi shock, grazie alla politica monetaria comune e alle riforme condotte negli ultimi anni; tuttavia, al fine di portare avanti una decisa lotta contro il rallentamento economico e l'elevata inflazione, chiede i seguenti interventi:

a)

risposta coordinata a livello dell'Unione europea, basata su una comune visione dei problemi e su misure di follow-up comuni, accettando al tempo stesso determinate specificità nazionali, compreso il coordinamento dei PNR;

b)

PNR ambiziosi e adattati alla situazione e l'impegno alla loro attuazione, prevedendo una revisione dei bilanci nazionali in modo da reagire alle più recenti previsioni economiche, contrastare la recessione economica e favorire la crescita e impostando nel contempo un intenso dialogo con le parti sociali;

c)

misure a sostegno, in particolare, delle PMI per completare le recenti azioni della Banca europea degli investimenti e per garantire linee di credito sostenute a favore delle PMI da parte del sistema bancario;

d)

una definizione delle misure mirate atte a tutelare i gruppi vulnerabili dagli effetti dell'attuale crisi finanziaria;

e)

attuazione piena e tempestiva della roadmap«Servizi finanziari» con azioni di follow-up e un'accresciuta efficacia della vigilanza dinanzi alle attuali turbolenze finanziarie;

f)

rafforzamento delle disposizioni in materia di risoluzione delle crisi migliorando le norme dell'Unione europea sulla liquidazione e definendo norme unanimemente accettate in materia di ripartizione degli oneri fra gli Stati membri interessati in caso di insolvenza all'interno di gruppi finanziari transfrontalieri;

g)

completamento degli strumenti utilizzati per la definizione della politica monetaria con un'accurata analisi dei fattori che influenzano la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario, anche per quanto concerne il trasferimento della politica monetaria, l'evoluzione delle attività creditizie e finanziarie, le caratteristiche dei nuovi prodotti e la concentrazione dei rischi e della liquidità;

h)

risposta europea proattiva nelle sedi internazionali, in particolare l'FSF e l'FMI accrescendo l'importanza dei processi politico-decisionali comuni;

i)

espressione di un punto di vista corale dell'Unione europea in seno al G8 che rifletta la maggiore importanza dell'Unione europea in quanto organizzazione economico-decisionale a livello mondiale, in grado di adattare questo suo ruolo alle conseguenze della globalizzazione e alla maggiore dominanza dei mercati finanziari globali;

j)

migliore e più efficiente coordinamento tra l'Organizzazione mondiale del commercio e le cosiddette Istituzioni di «Bretton Woods» (FMI e Gruppo della Banca mondiale) al fine di combattere la speculazione e rispondere alle sfide poste dalla gravità della crisi;

k)

considerati i gravi disordini monetari attuali, organizzazione sotto l'egida dell'FMI di una conferenza monetaria internazionale per tenere consultazioni sulle questioni monetarie; inoltre, esame della fattibilità della creazione di un organo per la composizione delle controversie monetarie nel quadro dell'FMI;

*

* *

64.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Presidente dell'Eurogruppo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0506.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 125.

(3)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 569.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0057.

(5)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 422.

(6)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 535.

(7)  GU C 304 E dell’1.12.2005, pag. 132.

(8)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 780.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0357.

(10)  GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 249.

(11)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0287.

(13)  GU C 291 E del 30.11.2006, p. 118.

(14)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 73.

(15)  Testi approvati, P6_TA(2008)0425.

(16)  GU C 35 del 2.2.1998, pag. 1.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/21


Applicazione del principio di parità retributiva tra donne e uomini

P6_TA(2008)0544

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (2008/2012(INI))

(2010/C 16 E/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, paragrafo 2, del trattato CE,

visti l'articolo 2 e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini», del 18 luglio 2007 (COM(2007)0424),

vista la relazione della rete di esperti giuridici della Commissione in materia di occupazione, affari sociali e parità tra donne e uomini, del febbraio 2007, dal titolo «Aspetti giuridici del divario retributivo tra i sessi»,

visto il patto europeo per la parità di genere, adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee basata sull'articolo 141 del trattato CE,

viste le disposizioni della Convenzione sul lavoro a tempo parziale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1994, che fa obbligo agli Stati di inserire nei loro contratti di appalti pubblici una clausola relativa al lavoro che includa la parità retributiva,

visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

visto il quadro d'azione sulla parità di genere, adottato il 1o marzo 2005 dalle parti sociali europee, e le relative relazioni di controllo,

viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) (1) e del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini — 2008 (2),

visti gli articoli 39 e 45 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0389/2008),

A.

considerando che nell'Unione europea le donne guadagnano in media il 15 % in meno degli uomini e fino al 25 % in meno nel settore privato; considerando che negli Stati membri il divario di retribuzione tra donne e uomini varia tra il 4 % e più del 25 % e che questo divario non tende a ridursi in modo significativo,

B.

considerando che una donna deve lavorare fino al 22 febbraio (ossia 418 giorni di calendario) per guadagnare quanto un uomo guadagna in un anno,

C.

considerando che l'applicazione del principio di parità retributiva per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore è essenziale per conseguire la parità di genere,

D.

considerando il perdurare del divario di retribuzione tra donne e uomini dimostrato dai dati esistenti, che indicano progressi assai lenti (con una riduzione dal 17 % nel 1995 al 15 % nel 2005), nonostante il ragguardevole corpus legislativo in vigore da più di trent'anni, i provvedimenti adottati e le risorse impiegate per cercare di ridurlo; considerando che è necessario analizzare le cause di tale divario e presentare linee d'azione finalizzate al superamento di esso e della segregazione del mercato del lavoro femminile a cui esso si accompagna,

E.

considerando che in tutti gli Stati membri le donne presentano tassi di successo scolastico superiori a quelli degli uomini e rappresentano la maggioranza dei laureati, senza tuttavia beneficiare di una riduzione comparabile del divario di retribuzione,

F.

considerando che il divario di retribuzione è dovuto alla discriminazione diretta e indiretta, nonché a fattori sociali ed economici, alla segregazione del mercato del lavoro e alla struttura salariale nel suo complesso, e che è anche legato a un certo numero di elementi d'ordine sia giuridico, sia sociale o economico, che vanno ben oltre la sola questione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro,

G.

considerando che il divario di retribuzione non è semplicemente basato sui differenziali retributivi orari lordi, che dovrebbe tener conto anche di elementi quali le integrazioni retributive individuali, l'inquadramento professionale, l'organizzazione del lavoro, l'esperienza professionale e la produttività, da valutarsi in termini non solo quantitativi (ore di presenza fisica sul luogo di lavoro) ma anche qualitativi, nonché in termini di impatto sugli automatismi retributivi delle riduzioni dell'orario di lavoro, dei congedi e delle assenze per motivi di salute,

H.

considerando che la riduzione del divario di retribuzione era uno degli obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, che tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha affrontato adeguatamente,

I.

considerando che un miglioramento del quadro giuridico comunitario dovrebbe consentire agli Stati membri e alle parti sociali di identificare meglio le cause alla base del perdurare del divario di retribuzione tra donne e uomini,

J.

considerando che le professioni e le funzioni in prevalenza femminili tendono a essere meno valorizzate rispetto a quelle in prevalenza maschili, senza che questo sia necessariamente giustificato da criteri oggettivi,

K.

considerando che esiste un divario digitale di genere che ha evidenti ripercussioni a livello retributivo,

L.

considerando che il regime salariale che prevede il computo degli anni di servizio nella retribuzione penalizza le donne che devono interrompere (più volte) la loro carriera a causa di fattori esterni, come le interruzioni delle attività professionali per i figli, le scelte professionali diverse o il lavoro a tempo parziale, e le colloca in una posizione di svantaggio permanente e strutturale,

M.

considerando che le qualifiche e l'esperienza acquisite dalle donne sono meno remunerate di quelle degli uomini; considerando che assieme all'applicazione del concetto di «parità retributiva per lavoro di pari valore», che non deve essere influenzato da un approccio di genere stereotipato, occorre conseguire anche un superamento dei ruoli nella società che finora hanno influenzato in modo determinante le scelte a livello formativo e professionale; considerando inoltre che il congedo di maternità e il congedo parentale non devono comportare discriminazioni nei confronti delle donne nel mercato del lavoro,

N.

considerando che il divario di retribuzione ha un grave impatto sullo status della donna nella vita economica e sociale per tutto il corso della sua vita lavorativa e oltre; considerando altresì che le donne danno un contributo alla società in modo anche diverso da quello occupazionale, per esempio prendendosi cura dei bambini e degli anziani, e pertanto spesso sono maggiormente a rischio di povertà e sono meno indipendenti sotto l'aspetto economico,

O.

considerando che il divario di retribuzione è ulteriormente aggravato tra le donne immigrate, le donne disabili, le donne appartenenti a minoranze e le donne non qualificate,

P.

considerando che è fondamentale disporre di dati disaggregati per genere e di un nuovo quadro giuridico che includa la prospettiva di genere, in modo tale da poter affrontare le cause delle discriminazioni retributive,

Q.

considerando che l'istruzione può e deve contribuire a eliminare gli stereotipi sociali di genere,

R.

considerando che la Commissione è stata ripetutamente invitata dal Parlamento a prendere iniziative, inclusa una revisione della legislazione in vigore, per contribuire a contrastare il divario di retribuzione, a eliminare il rischio di povertà tra i pensionati e a garantire loro un tenore di vita dignitoso,

S.

considerando che la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (3) afferma che il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore costituisce una parte essenziale e imprescindibile dell'acquis comunitario, ivi inclusa la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di discriminazioni sessuali, e che è dunque opportuno adottare ulteriori provvedimenti per assicurarne l'attuazione,

T.

considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, delle parti sociali e degli organismi per la parità di misure quali quelle individuate dal summenzionato quadro d'azione sulla parità di genere, del 1o marzo 2005, porterebbe a un effettivo superamento del divario di retribuzione attraverso un'efficace attuazione del dialogo sociale,

U.

considerando che, se si vuole individuare una strategia per superare il divario di retribuzione, la segregazione orizzontale e verticale, nonché gli stereotipi sulle mansioni e sui settori tipicamente femminili, è necessario prevedere un quadro di azioni — legislative e non — ai diversi livelli, distinguendo tra discriminazioni retributive e differenziali retributivi basati su fattori diversi dalla discriminazione diretta e indiretta, poiché sulle prime incide direttamente la normativa mentre i secondi devono essere affrontati con politiche mirate e misure specifiche,

V.

considerando che la Commissione, come annunciato nella summenzionata comunicazione del 18 luglio 2007, sta effettuando nel corso del 2008 un'analisi del quadro giuridico comunitario sulla parità retributiva che deve coinvolgere tutte le parti interessate, e considerando che all'esito di detta analisi dovrà essere data sufficiente visibilità,

W.

considerando che tra gli obiettivi figura anche la parità tra il trattamento pensionistico degli uomini e delle donne, tra l'altro per quanto riguarda l'età del pensionamento,

X.

considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere può svolgere un ruolo fondamentale per il monitoraggio dell'evoluzione del divario retributivo tra donne e uomini e l'analisi delle sue cause, nonché per valutare l'impatto della legislazione;

1.   chiede alla Commissione di presentargli, entro il 31 dicembre 2009 e sulla base dell'articolo 141 del trattato CE, una proposta legislativa sulla revisione della normativa esistente relativa all'attuazione del principio di parità retributiva tra donne e uomini (4), in linea con le raccomandazioni allegate;

2.   conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

3.   ritiene che la proposta richiesta non avrà implicazioni finanziarie;

4.   è convinto della necessità di una migliore e più tempestiva attuazione delle disposizioni della direttiva 2006/54/CE, in relazione agli organismi per la parità e al dialogo sociale, per un effettivo superamento dei divari di retribuzione da raggiungere attraverso l'attuazione da parte degli Stati membri, delle parti sociali e degli organismi per la parità di misure quali quelle individuate dal summenzionato quadro d'azione sulla parità di genere, del 1o marzo 2005, prevedendo la diffusione di informazioni e di guide sugli strumenti pratici (in particolare per le piccole e medie imprese) su come superare il divario anche rispetto ai contratti collettivi nazionali o di settore;

5.   sottolinea l'importanza del negoziato e della contrattazione collettiva nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne, segnatamente in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di condizioni di lavoro, di progressione della carriera e di formazione professionale;

6.   invita le Istituzioni europee a organizzare una Giornata europea della parità retributiva — giornata durante la quale le donne europee riceveranno (in media) la retribuzione percepita (in media) dagli uomini nel corso di un anno — al fine di contribuire a sensibilizzare alle disparità retributive esistenti e a stimolare tutte le parti interessate ad assumere le iniziative atte a eliminare tali disparità;

7.   invita le parti sociali a elaborare di comune accordo strumenti oggettivi di valutazione del lavoro al fine di ridurre il divario di retribuzione tra donne e uomini;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni particolareggiate in allegato alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0399.

(3)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(4)  La direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45 del 19 febbraio 1975, pag. 19) è stata inserita nella direttiva 2006/54/CE. In base alle disposizioni della direttiva 2006/54/CE, la direttiva 75/117/CEE è abrogata dal 15 agosto 2009, data che è anche la scadenza stabilita per l'applicazione della presente direttiva.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1: DEFINIZIONI

La direttiva 2006/54/CE contiene una definizione di parità retributiva che riprende le disposizioni della direttiva 75/117/CEE. Per disporre di categorie più precise di cui avvalersi per affrontare il problema del divario di retribuzione tra donne e uomini è importante definire più esattamente i diversi concetti, ovvero:

il divario di retribuzione tra donne e uomini, tenendo conto che la definizione non dovrà limitarsi ai differenziali retributivi orari lordi;

la discriminazione retributiva diretta;

la discriminazione retributiva indiretta;

la retribuzione, la cui definizione dovrebbe coprire la retribuzione netta e i diritti pecuniari connessi ad una attività lavorativa, nonché le prestazioni in natura;

il divario di pensione — in diversi pilastri dei sistemi pensionistici, come ad esempio i regimi basati sul principio della ripartizione e le pensioni professionali (divario che rappresenta una prosecuzione di quello retributivo dopo il pensionamento).

Raccomandazione 2: ANALISI DELLA SITUAZIONE E TRASPARENZA DEI RISULTATI

2.1.   La mancanza di informazioni e di sensibilizzazione fra i datori di lavoro e i lavoratori in merito all'esistenza o all'eventualità di divari di retribuzione in seno all'impresa pregiudica l'applicazione del principio sancito dal trattato e dalla legislazione in vigore.

2.2.   Riconoscendo la mancanza di dati statistici precisi e l'esistenza di livelli retributivi inferiori per le donne, in particolare nelle professioni tradizionalmente in prevalenza femminili, gli Stati membri dovrebbero tenere pienamente conto del divario di retribuzione tra i generi nelle loro politiche sociali trattandolo come un problema grave.

2.3.   È pertanto fondamentale che nelle imprese (ad esempio in quelle con almeno 20 dipendenti) siano resi obbligatori controlli regolari in materia di retribuzione e la pubblicazione dei relativi risultati. Lo stesso obbligo deve applicarsi anche all'informazione relativa alle indennità addizionali rispetto alla retribuzione.

2.4.   I datori di lavoro dovrebbero fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti tali risultati sotto forma di statistiche sui salari disaggregate in base al genere. Questi dati devono essere compilati a livello settoriale e nazionale in ciascuno Stato membro.

2.5.   Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero perfezionare le statistiche e inserirvi dati comparabili sul divario di retribuzione tra i generi per il lavoro a tempo parziale e il divario di pensione tra i generi.

2.6.   Tali statistiche dovrebbero essere coerenti, comparabili e complete al fine di abolire gli elementi discriminatori nelle retribuzioni, connessi all'organizzazione e alla classificazione del lavoro.

Raccomandazione 3: VALUTAZIONE DEL LAVORO E CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI

3.1.   Il concetto di valore del lavoro deve fondarsi sulle competenze o sulle responsabilità interpersonali, valorizzando la qualità del lavoro al fine di garantire la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, e non dovrebbe essere caratterizzato da un approccio stereotipato che non favorisce le donne, ponendo per esempio l'accento sulla forza fisica anziché sulle competenze o sulle responsabilità interpersonali. Per tale motivo le donne devono beneficiare di informazioni, assistenza e/o formazione in sede di negoziati salariali o per quanto riguarda la classificazione professionale e le griglie salariali. I comparti economici e le aziende devono essere invitati a valutare i loro sistemi di classificazione delle professioni, alla luce dell'obbligo di integrare la dimensione di genere, e ad apportarvi le necessarie correzioni.

3.2.   L'iniziativa della Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri ad introdurre classificazioni delle professioni conformi al principio della parità tra donne e uomini, permettendo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di individuare eventuali discriminazioni in materia di retribuzione basate su una definizione distorta dei livelli retributivi. Resta importante rispettare le leggi e le tradizioni nazionali riguardanti i sistemi di relazioni industriali dei diversi Stati membri. Detti elementi di valutazione e di classificazione del lavoro devono inoltre essere trasparenti e resi noti a tutte le parti interessate, agli ispettorati del lavoro e agli organismi per la parità.

3.3.   Gli Stati membri dovrebbero procedere a un'analisi approfondita incentrata sulle professioni svolte in prevalenza da donne.

3.4.   Una valutazione professionale non discriminatoria deve basarsi su nuovi sistemi di classificazione, inquadramento del personale e organizzazione del lavoro, sull'esperienza professionale e la produttività, valutate soprattutto in termini qualitativi, da cui ricavare dati e griglie di valutazione in base ai quali determinare le retribuzioni, tenendo debitamente conto del concetto di comparabilità.

Raccomandazione 4: ORGANISMI PER LA PARITÀ

Gli organismi per la promozione e il controllo della parità dovrebbero svolgere un ruolo più importante ai fini della riduzione del divario di retribuzione tra donne e uomini. Tali organismi dovrebbero avere la facoltà di monitorare, elaborare relazioni e, ove possibile, attuare con maggiore efficacia e autonomia la legislazione in materia di parità di genere. Una revisione dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE è necessaria al fine di rafforzare il loro mandato mediante l'inclusione dei seguenti elementi:

sostegno e consulenza alle vittime di discriminazioni retributive;

elaborazione di studi indipendenti sul divario di retribuzione;

pubblicazione di relazioni indipendenti e formulazione di raccomandazioni su qualsiasi argomento relativo alla discriminazione retributiva (diretta e indiretta);

conferimento della competenza giuridica di adire un tribunale nei casi di discriminazioni retributive;

offerta di una formazione specifica destinata alle parti sociali, oltre che ad avvocati, magistrati e difensori civici, basata su un insieme di strumenti analitici e azioni mirate, utile sia al momento della contrattazione che al momento della verifica dell'attuazione delle normative e delle politiche pertinenti al divario retributivo.

Raccomandazione 5: DIALOGO SOCIALE

Sono necessari ulteriori controlli in merito ai contratti collettivi, ai livelli di retribuzione applicabili e ai sistemi di classificazione professionale, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori a tempo parziale e di quelli con contratti di lavoro atipici o gli straordinari/bonus compresi i pagamenti in natura (che vengono più spesso accordati agli uomini che alle donne). Le predette misure non devono riguardare solo le condizioni di lavoro primarie bensì anche le condizioni secondarie e i regimi occupazionali di sicurezza sociale (regimi di congedo e pensionistici, veicoli di servizio, custodia dei bambini, orari di lavoro flessibili ecc.). Gli Stati membri, nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali, devono invitare le parti sociali a introdurre classificazioni professionali non discriminatorie, permettendo sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di individuare eventuali discriminazioni in materia di retribuzione basate su una definizione distorta dei livelli retributivi.

Raccomandazione 6: PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE

Deve essere fatto specifico riferimento all'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE relativo alla prevenzione della discriminazione, onde garantire che gli Stati membri, con il coinvolgimento delle parti sociali e gli organismi per la parità, adottino:

misure specifiche in materia di formazione e classificazione delle figure professionali, rivolte al sistema scolastico e della formazione professionale, finalizzate a evitare e rimuovere le discriminazioni nella formazione, nella classificazione e nella valutazione economica delle competenze;

azioni specifiche per conciliare l'attività professionale e la vita familiare e personale, relative ai servizi di infanzia e di cura e alla flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, nonché dispositivi relativi ai congedi di maternità, paternità, parentali e familiari, prevedendo in modo specifico il congedo di paternità e la sua protezione e i congedi parentali con copertura economica per entrambi i genitori;

misure concrete e positive (a norma dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato CE), per superare il divario di retribuzione e la segregazione di genere, da mettere in atto ad opera delle parti sociali e degli organismi per la parità ai diversi livelli contrattuali e di settore, quali: la promozione di accordi salariali per combattere le discriminazioni retributive, indagini sistematiche sulla parità di trattamento salariale, fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi e di parametri di riferimento, scambio delle migliori prassi;

l'inserimento nei contratti pubblici di una clausola relativa al rispetto della parità di genere e di retribuzione.

Raccomandazione 7: INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE

L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere rafforzata inserendo nell'articolo 29 della direttiva 2006/54/CE delle indicazioni precise per gli Stati membri riguardo al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione e per il superamento dei differenziali retributivi tra uomini e donne. La Commissione dovrebbe attrezzare a fornire assistenza agli Stati membri e alle parti interessate rispetto ad azioni concrete per superare il divario di retribuzione tra donne e uomini attraverso:

la costruzione di schemi di rapporti finalizzati alla valutazione dei divari di retribuzione tra donne e uomini;

la creazione di una banca dati sulle modifiche dei sistemi di classificazione e di inquadramento dei lavoratori;

la raccolta e diffusione delle sperimentazioni sulle riforme dell'organizzazione del lavoro;

la definizione di linee guida specifiche sul monitoraggio dei differenziali retributivi all'interno della contrattazione collettiva, da rendere disponibili su un sito internet tradotto in diverse lingue ed accessibile a tutti;

la diffusione di informazioni e guide circa strumenti pratici (in particolare destinati alle PMI) su come superare il divario anche rispetto ai contratti collettivi nazionali o di settore.

Raccomandazione 8: SANZIONI

8.1.   La normativa in questo campo è, per diverse ragioni, evidentemente meno efficace e, considerando che il problema nel complesso non si può risolvere con l'aiuto delle sole leggi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la normativa in vigore con sanzioni appropriate.

8.2.   È importante che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per assicurare che la violazione del principio di parità retributiva per lavoro di pari valore comporti sanzioni adeguate, in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

8.3.   Si ricorda che, in base alla direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri sono già tenuti a prevedere un indennizzo o una riparazione (articolo 18), nonché sanzioni (articolo 25) che siano «effettive, proporzionate e dissuasive». Tuttavia, queste disposizioni non sono sufficienti a evitare la violazione del principio di parità retributiva. Per questo motivo si propone di realizzare uno studio sulla fattibilità, l'efficacia e gli effetti di eventuali sanzioni quali:

l'indennizzo o la riparazione, che non devono essere limitati determinando un massimale a priori;

sanzioni, che devono includere anche il pagamento dell'indennizzo alla vittima;

sanzioni amministrative pecuniarie (per esempio in caso di mancata notifica o consegna obbligatoria o indisponibilità delle analisi e valutazioni di statistiche salariali disaggregate per genere (in base alla raccomandazione 2)) richieste dagli ispettorati del lavoro o dai competenti organismi per la parità;

l'esclusione dal beneficio di prestazioni e sovvenzioni pubbliche (anche da finanziamenti comunitari gestiti dagli Stati membri) e dalle procedure di appalti pubblici, come già previsto dalle direttive 2004/17/CE (1) e 2004/18/CE (2) riguardanti le procedure di appalto;

la pubblicazione dell'elenco dei trasgressori.

Raccomandazione 9: RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA

9.1.   Un settore di azione urgente riguarda la circostanza che il lavoro a tempo parziale è apparentemente legato a una penalizzazione retributiva. Tale situazione esige una valutazione e un'eventuale revisione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (3), il quale prevede un trattamento uguale tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale nonché misure più mirate ed efficaci nei contratti collettivi di lavoro.

9.2.   Un obiettivo concreto per ridurre il divario di retribuzione va introdotto rapidamente negli orientamenti in materia di occupazione, segnatamente per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale e al riconoscimento delle qualifiche e delle competenze delle donne.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/28


Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili

P6_TA(2008)0545

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (2008/2140(INI))

(2010/C 16 E/05)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 intitolata Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili (COM(2008)0013) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0047),

visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0052),

visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che le accompagna sulla valutazione d'impatto (SEC(2008)0054),

visti la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2007 dal titolo «Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Piano SET) — Verso un futuro a bassa emissione di carbonio» (COM(2007)0723) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano sulla mappa tecnologica (SEC(2007)1510) e sulla mappa delle capacità (SEC(2007)1511),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 dal titolo «Due volte 20 per il 2020 — L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0418/2008),

A.

considerando che, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, senza massicci investimenti di ricerca e sviluppo in altre tecnologie, sarà ancora necessario utilizzare i combustibili fossili nell'Unione europea per alcuni decenni onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

B.

considerando che il carbone è l'unico combustibile fossile disponibile nell'Unione europea in grado di limitare la crescente dipendenza dalle importazioni di petrolio e di gas da paesi terzi non sicuri e, in quanto tale, riveste un ruolo strategico rilevante,

C.

considerando che il carbone ha un peso importante nel mix energetico di vari Stati membri, ma è necessario ammodernare altresì le centrali a carbone e investire considerevolmente per ridurre la produzione di emissioni di gas ad effetto serra,

D.

considerando che molti Stati membri possiedono vasti giacimenti di carbone, sfruttabili, secondo le stime, per gran parte del prossimo secolo,

E.

considerando che l'ampio uso delle tecnologie CCS (cattura e stoccaggio del biossido di carbonio) nelle centrali nonché, a lungo termine, in settori industriali che producono notevoli quantitativi di emissioni di CO2 può contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione europea oltre il 2020, e che l'utilizzo di tali tecnologie integra gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica, sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, nonché nel settore delle energie rinnovabili,

F.

considerando che in varie economie crescenti del mondo la produzione di energia dipende dal carbone e che il successo delle politiche climatiche in queste regioni è strettamente legato alla possibilità di utilizzare carbone con emissioni ridotte,

G.

considerando che l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali a partire dal 2020 sarà possibile solo se i progetti di dimostrazione produrranno i nuovi e necessari sviluppi in materia tecnologica e miglioramenti del grado di efficienza e di redditività, garantendo allo stesso tempo il rispetto dell'ambiente,

H.

considerando che i ritardi nella realizzazione degli impianti di dimostrazione può compromettere l'uso delle tecnologie CCS nelle centrali e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi della politica climatica,

I.

considerando che non esiste ancora un quadro legislativo adeguato per l'uso delle tecnologie CCS,

J.

considerando che l'attuale legislazione comunitaria in tale settore deve essere recepita quanto prima dalla legislazione nazionale o regionale e deve essere integrata da nuove proposte legislative, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture di trasporto,

K.

considerando che la mancanza di disposizioni normative complica le decisioni delle imprese in materia di investimenti e l'intervento dei potenziali investitori sui mercati finanziari,

L.

considerando che è necessario sostenere la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione e che a livello europeo si dovrebbero selezionare progetti di dimostrazione sulla base della loro possibilità di fornire i risultati necessari per quanto riguarda le singole tecnologie e le varie opzioni di trasporto e stoccaggio;

1.   sottolinea che l'obiettivo delle politiche dell'Unione europea in materia climatica dovrebbe essere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale;

2.   ricorda che la relazione speciale del 2005 sulle tecnologie CCS del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) considera le CCS come tecnologie promettenti per una rapida riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra, con un potenziale di riduzione che potrebbe raggiungere il 55 % entro il 2100;

3.   riconosce che l'uso di tecnologie CCS può contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati dall'Unione europea dopo il 2020; ricorda tuttavia che il sostegno all'uso delle tecnologie CCS integra gli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e incrementare l'uso delle energie rinnovabili;

4.   ricorda l'impegno assunto dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 di promuovere la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di almeno dodici impianti di dimostrazione di tecnologie che consentano un'utilizzazione sostenibile dei combustibili fossili per la produzione commerciale di elettricità;

5.   sottolinea la necessità di garantire lo svolgimento di dibattiti a livello nazionale e di coinvolgere tutti gli esperti in materia per far capire l'importanza che riveste la tempestiva dimostrazione della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili;

6.   sostiene l'opinione secondo la quale la costruzione di almeno dodici impianti di dimostrazione all'interno dell'Unione europea è necessaria al fine di ottenere l'auspicato utilizzo di tecnologie CCS nelle centrali elettriche e per garantire lo stoccaggio di CO2 dal 2020; ritiene in questo contesto che, se possibile, la dimostrazione delle tecnologie CCS debba inoltre essere supportata in altri impianti industriali prima del 2020; ricorda che la dimostrazione dei procedimenti CCS nelle fasi di cattura, trasporto e stoccaggio, deve stabilire se le tecnologie CCS possano essere utilizzate in modo sicuro e se esse rappresentino una soluzione al problema del cambiamento climatico che sia efficace sotto il profilo dei costi;

7.   ravvisa nell'ulteriore sviluppo e utilizzo delle tecnologie CCS uno strumento per avanzare verso il conseguimento allo stesso tempo degli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, protezione climatica e competitività;

8.   ritiene che, alla luce del ruolo svolto dai combustibili fossili nel mix energetico di vari paesi del mondo, le tecnologie CCS nell'Unione europea potrebbero, oltre agli sforzi in atto per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili, contribuire a conseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e la protezione del clima;

9.   sottolinea che occorrerebbe stabilire criteri rigorosi e vincolanti per la sicurezza e la permanenza a lungo termine dei siti di stoccaggio;

10.   ritiene che lo stoccaggio sotto il fondo marino possa, in caso di incidenti, mettere in pericolo gli ecosistemi marini;

11.   ritiene che le misure rese note dalla Commissione non siano sufficienti a garantire gli incentivi necessari per la realizzazione di almeno dodici impianti di dimostrazione entro il 2015;

12.   invita la Commissione a realizzare una valutazione precisa del costo di ciascuno dei dodici impianti di dimostrazione e della quota del settore privato e di quello pubblico nel finanziamento di ciascuno di essi;

13.   stima necessario un impegno finanziario diretto per garantire la realizzazione di dodici progetti di dimostrazione;

14.   evidenzia che le decisioni di investimento e di acquisizione di capitale sui mercati finanziari per gli impianti di dimostrazione sono complicate dalla mancanza di un quadro legislativo, in particolare a livello nazionale e regionale, e dalle incertezze in merito alle future oscillazioni dei prezzi delle quote di scambio delle emissioni;

15.   ritiene che il divario temporale tra le possibilità di sostegno offerte dallo scambio di emissioni a partire dal 2013 e le necessarie fasi di pianificazione e realizzazione degli impianti di dimostrazione potrà essere colmato mettendo a disposizione le risorse finanziarie;

16.   propone, in questo contesto, di vincolare agli impianti di dimostrazione CCS le risorse del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) accantonate fino alla valutazione intermedia con l'adozione del settimo programma quadro di ricerca, al fine di mettere al più presto a disposizione le risorse integrandole, se possibile, con altri finanziamenti in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, come previsto dalla Commissione;

17.   ritiene inoltre che, nel contesto del regime di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS UE), occorrerebbe incrementare gli incentivi per la produzione della tecnologia CCS assegnando, nell'ambito dell'ETS UE, quote per l'anticipo della produzione sulla base della tecnologia CCS con un incremento almeno del 25 % a partire dal 2013; tuttavia ritiene altresì che tali quote dovrebbero essere assegnate almeno due anni prima della costruzione, in modo che possano essere scambiate; ritiene, in alternativa, che sarebbe opportuno prevedere una dotazione di 500 milioni di quote di scambio di emissioni a sostegno dei progetti all'interno dell'Unione europea; incoraggia inoltre gli Stati membri a utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni nel quadro dell'ETS UE per sostenere le tecnologie CCS e l'infrastruttura necessaria;

18.   ritiene indispensabile che gli almeno dodici impianti di dimostrazione cui è stato destinato il finanziamento coprano tutte le possibili combinazioni delle tre tecnologie CCS con le diverse fonti di energia e le varie opzioni di stoccaggio e che essi vengano localizzati tenendo presente la massima diversificazione geografica all'interno dell'Unione europea;

19.   raccomanda vivamente che siano inclusi nella selezione i progetti delle centrali con una potenza minima proposta di 180 MW;

20.   ritiene che si debbano creare immediatamente i presupposti necessari per le procedure di autorizzazione relative al trasporto e allo stoccaggio a livello nazionale e regionale;

21.   ritiene necessario un ulteriore impegno dell'Unione europea per facilitare lo sviluppo della necessaria infrastruttura di trasporto, e rileva a tale riguardo che le procedure di autorizzazione nei singoli Stati membri per le altre infrastrutture di trasporto possono durare anni; in questo contesto sottolinea l'importanza di abbreviare tali procedure al fine di garantire la costruzione entro il 2020;

22.   ritiene che l'uso delle risorse dei fondi strutturali per impianti di dimostrazione delle tecnologie CCS costituisca un'opzione solo se le singole regioni non hanno ancora impegnato gli stanziamenti o presentato proposte per progetti a lungo termine, e sottolinea che l'accettazione degli sforzi per la protezione del clima sarà inferiore se gli stanziamenti per il miglioramento della coesione economica a sociale dovranno competere con le misure di protezione del clima;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


Giovedì 20 novembre 2008

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/33


Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 1487/2005/GG

P6_TA(2008)0555

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

(2010/C 16 E/06)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

viste le indagini della Commissione sulla diffusione delle lingue nell'Unione europea pubblicate su Speciale Eurobarometro nn. 237 e 243,

visto l'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore, che impone al Mediatore di cercare, per quanto possibile, assieme all'istituzione interessata, una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata,

visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0395/2008),

A.

considerando che il miglioramento della trasparenza, la promozione del multilinguismo e la diffusione di informazioni accurate al pubblico sono obiettivi ai quali l'Unione europea e le sue istituzioni attribuiscono la massima priorità,

B.

considerando che un accesso semplice alle informazioni per il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione europea rappresenta una condizione essenziale per i principi della legittimità democratica e della trasparenza nonché un loro pilastro fondamentale,

C.

auspicando un accesso diretto per il maggior numero possibile di cittadini alle informazioni relative alle attività delle istituzioni dell'Unione europea in tutte le loro formazioni,

D.

consapevole che tale auspicio deve essere compatibile con la sfida logistica posta dal numero considerevole di lingue ufficiali dell'Unione europea,

E.

consapevole che Internet costituisce uno strumento sempre più importante per l'acquisizione di informazioni e che deve pertanto essere utilizzato dall'Unione europea nei suoi sforzi volti al raggiungimento della trasparenza e alla diffusione di informazioni;

1.   approva le conclusioni del Mediatore, secondo cui:

a)

il Consiglio stesso è responsabile, alla pari di ogni istituzione dell'Unione europea, per i siti web della Presidenza e per le lingue in essi utilizzate;

b)

le prassi seguite dal Consiglio non possono essere portate avanti in modo completamente disgiunto rispetto alla gestione unitaria delle istituzioni e delle loro formazioni;

c)

le informazioni fornite nei predetti siti web dovrebbero, idealmente, essere rese disponibili in tempo utile in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

d)

nei casi in cui il numero delle versioni linguistiche debba essere limitato, la scelta delle lingue da usare deve basarsi su criteri di oggettività, ragionevolezza, trasparenza e praticità;

e)

il rifiuto del Consiglio di occuparsi del contenuto della richiesta del denunciante rappresenta un caso di cattiva amministrazione;

2.   prende atto attonito del fatto che il Consiglio non si considera competente ad occuparsi di tale questione benché questa sia d'interesse di tutti gli Stati membri e il Consiglio possa rivolgere raccomandazioni a tutte le future Presidenze;

3.   deplora che il Consiglio, a differenza di altre istituzioni come la Commissione e il Parlamento che hanno notevolmente arricchito il ventaglio linguistico delle loro comunicazioni con i cittadini, abbia finora evitato completamente di occuparsi in modo sostanziale della questione delle versioni linguistiche dei siti web delle sue Presidenze;

4.   invita il Consiglio ad esaminare in modo esaustivo la problematica dell'ampliamento del ventaglio linguistico dei siti web delle Presidenze del Consiglio, indipendentemente dalla questione della responsabilità o autorità per detti siti, al fine di garantire che la maggior parte possibile della popolazione dell'Unione europea possa usufruire di un accesso semplice e diretto alle informazioni relative alle sue attività; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento in merito ai risultati delle sue deliberazioni;

5.   sottolinea che, ove si rendesse eventualmente necessaria una limitazione del ventaglio linguistico, questa dovrebbe avvenire secondo criteri oggettivi e sufficientemente motivati, essere pubblicamente annunciata e privilegiare eventualmente solo la lingua della Presidenza di turno per tutta la sua durata;

6.   appoggia la raccomandazione del Mediatore europeo al Consiglio secondo la quale detta istituzione dovrebbe esaminare la richiesta del denunciante di rendere disponibili i siti web delle Presidenze del Consiglio anche in lingua tedesca;

7.   accoglie con favore il fatto che, contrariamente alla prassi seguita dalle Presidenze precedenti di redigere i siti web solo in inglese, francese e nella lingua nazionale della Presidenza di turno, la Presidenza francese del Consiglio ha organizzato la sua comunicazione ufficiale su Internet nelle lingue ufficiali più diffuse dell'Unione europea (inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo);

8.   si rivolge a tutte le successive Presidenze del Consiglio con l'auspicio che offrano i loro siti web in quante più lingue possibili e utilizzino prioritariamente, in caso di limitazione del loro numero, le lingue ufficiali più diffuse;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/35


Regimi previdenziali e pensionistici

P6_TA(2008)0556

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (2007/2290(INI))

(2010/C 16 E/07)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 12 ottobre 2006, sulla sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nella UE (COM(2006)0574),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 99 e 141,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, segnatamente la sentenza della Corte del 17 maggio 1990 nella causa Douglas Harvey Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group (1),

vista la convenzione, giuridicamente vincolante, sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e) e paragrafo 2, lettera c),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o marzo 2006, su una tabella di marcia 2006-2010 per la parità tra donne e uomini (COM(2006)0092),

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008,

vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2007, dal titolo «Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro» (COM(2007)0620),

vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle norme minime di sicurezza sociale, approvata nel 1952,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, dell'11 aprile 2008, sull'applicazione dell'articolo 8 e delle disposizioni correlate della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per quanto concerne i regimi pensionistici professionali o interprofessionali integrativi, esistenti al di fuori dei regimi previdenziali nazionali previsti per legge (SEC(2008)0475),

viste le raccomandazioni formulate dalle parti sociali europee nella relazione del 18 ottobre 2007 sulle principali sfide poste ai mercati del lavoro europei: analisi congiunta elaborata dalle parti sociali europee,

visti il Libro verde della Commissione «Ammodernare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)0708) e la risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2007 in materia (2),

viste la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2007, dal titolo «Inventario della realtà sociale — Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007» (COM(2007)0063) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale (3),

viste la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007«Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (COM(2007)0244) e la risoluzione del Parlamento del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa (4),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0409/2008),

A.

considerando che la previdenza sociale

è istituita, regolamentata, gestita e (di norma parzialmente) finanziata dallo Stato oltre che dalla collettività attraverso contributi o imposte a carico dell'assicurato e che lo Stato ha la responsabilità pubblica di coprire i bisogni previdenziali dei propri cittadini,

è caratterizzata dall'obbligo di rendere conto e dal fatto di garantire un'adeguata copertura di base per tutti,

si basa sul principio della solidarietà,

copre nove settori della summenzionata convenzione dell'OIL,

intende garantire una copertura di base nei settori dell'occupazione (assicurazione contro la disoccupazione), del reddito (versamento di pensioni di anzianità) e della capacità lavorativa (assicurazione malattia),

B.

considerando che la popolazione totale dell'Unione europea dovrebbe aumentare leggermente fino al 2025 per poi registrare una lieve diminuzione e divenire, entro il 2050, un pò meno numerosa ma notevolmente più anziana,

C.

considerando che se l'immigrazione resta ai livelli attuali, la popolazione attiva passerà da 227 milioni di persone nel 2005 a 183 milioni nel 2050, il tasso di occupazione salirà al 70 % nel 2020, compiendo un balzo da ricondurre principalmente a tassi di occupazione femminile più elevati, il numero totale di occupati aumenterà di 20 milioni di unità entro il 2017 per poi ridursi di 30 milioni entro il 2050, mentre, secondo le proiezioni, il rapporto fra le persone con più di 65 anni e quelle in età lavorativa passerà da 1:4 del 2005 a 1:2 nel 2050,

D.

considerando che un innalzamento generale dell'età pensionabile alla luce della diffusa tendenza al prolungamento dell'aspettativa di vita non tiene sufficientemente conto dell'esistenza di numerosi settori industriali nei quali l'aspettativa di vita dei lavoratori è nettamente inferiore,

E.

considerando che le parti sociali, in generale, e quelle dei settori industriali caratterizzati da un'aspettativa di vita inferiore alla media, in particolare, hanno una grande responsabilità per quanto riguarda l'afflusso e il deflusso dei lavoratori e possono offrire un contributo fondamentale nel garantire l'efficacia di una politica del personale attenta agli aspetti legati all'età,

F.

considerando che la diminuzione dei tassi di disoccupazione comporterà un calo della spesa destinata ai sussidi di disoccupazione pari a circa 0,6 punti percentuale del PIL entro il 2050, una flessione alquanto modesta che non compenserà l'aumento dei livelli di spesa in altri settori,

G.

considerando che la spesa dell'Unione europea destinata alla protezione sociale ammonta al 27,2 % del PIL (dati del 2008), la cui quota principale serve a finanziare le prestazioni di vecchiaia e le pensioni (46 %),

H.

considerando che il concetto di previdenza sociale non è inteso come rapporto costi-benefici, bensì come contratto sociale da cui derivano diritti e doveri sia per il cittadino che per lo Stato, e come tale dovrebbe essere trattato; considerando altresì che gli aspetti di bilancio della previdenza sociale non devono in alcun caso essere trascurati,

I.

considerando che entro il 2050, qualora venissero portate avanti le politiche attuali, l'invecchiamento della popolazione dovrebbe condurre ad aumenti della spesa pubblica nella maggior parte degli Stati membri, essenzialmente sul fronte delle pensioni, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine con l'incremento maggiore nel periodo compreso fra il 2020 e il 2040,

J.

considerando che gli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone anziane, e gli obiettivi di Barcellona in materia di servizi di custodia dei bambini sono essenziali per la sostenibilità dei sistemi pensionistici,

K.

considerando che gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo del 2000, segnatamente l'obiettivo 3, presuppongono l'uguaglianza di genere,

L.

considerando che, in generale, le donne tendono ad avere un percorso occupazionale meno omogeneo e caratterizzato da un andamento salariale più lento, mentre gli uomini tendono ad avere un percorso occupazionale continuo con un aumento salariale più sostenuto, il che implica uno scarto in termini di contribuzione al sistema pensionistico e un maggiore rischio di povertà per le donne, rischio che peraltro dura più a lungo essendo maggiore la loro speranza di vita;

Preoccupazioni di carattere generale

1.   invita gli Stati membri, alla luce della strategia di Lisbona e della necessità di coprire i rischi sociali e di garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici e di previdenza sociale, preservando l'essenza dei modelli sociali europei, ad adoperarsi ulteriormente nella ricerca di un equilibrio fra le spese sociali e l'attivazione sociale, nonché ad attrarre e mantenere un maggior numero di persone in posti di lavoro di qualità e sicuri, dotati di una sicurezza sociale obbligatoria, a promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché l'accesso all'occupazione sulla base di una maggiore trasparenza del mercato, ad ammodernare i sistemi di protezione sociale (per esempio tramite una maggiore differenziazione nelle formule delle prestazioni e nei meccanismi di finanziamento) nonché a incrementare gli investimenti nel capitale umano promuovendo la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e mediante un'istruzione e una formazione di miglior livello nel contesto dell'apprendimento permanente per tutti;

2.   chiede alla Commissione di seguire da vicino le riforme dei regimi pensionistici e previdenziali negli Stati membri, comparando le ripercussioni che hanno avuto finora sull'occupazione femminile e concentrandosi sulle migliori pratiche emerse, in particolare per ridurre gli scarti salariali fra i sessi e contribuire a conciliare meglio lavoro e famiglia;

3.   sottolinea che le fonti di crescita economica subiranno delle variazioni in seguito ai cambiamenti demografici e che l'aumento della produttività e l'innovazione tecnologica diverranno fonti di crescita economica; riconosce che, per mantenere un livello di produttività più elevato, è indispensabile investire maggiormente nella ricerca e nello sviluppo nonché in migliori metodi gestionali, accordando un'elevata priorità alla sinergia fra innovazione sociale e tecnologica;

4.   evidenzia, nel contesto delle attuali tendenze demografiche, economiche e sociali e della prevenzione di conflitti intergenerazionali e intersocietari, l'importanza di reperire nuovi metodi per una distribuzione efficace ed equa dei costi e dei benefici su una popolazione che sarà composta da un minor numero di persone economicamente attive e da un maggior numero di persone economicamente inattive; ritiene che a livello europeo e nazionale si debba mantenere l'equilibrio fra l'attuabilità economica dei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale, da un lato, e la copertura dei rischi sociali, dall'altro;

5.   rammenta la propria convinzione secondo cui, per promuovere un sistema di protezione sociale fattibile sotto il profilo economico, la normativa comunitaria sul lavoro dovrebbe potenziare i contratti di lavoro a tempo indeterminato come forma normale di occupazione, garantendo un'adeguata tutela sociale e sanitaria nonché il rispetto dei diritti fondamentali; riconosce tuttavia che è altresì necessario tutelare i diritti dei lavoratori con altre forme di occupazione, compreso il diritto a una pensione che consenta loro di condurre una vita dignitosa;

6.   rammenta che il fulcro dei modelli sociali europei risiede nel principio della solidarietà fra generazioni e gruppi sociali e che il relativo finanziamento deriva principalmente da entrate correlate ad attività lavorative, come i contributi di lavoratori e datori di lavoro e le imposte sul lavoro; rileva tuttavia che l'invecchiamento della popolazione metterà a dura prova la forza lavoro attiva e che la ricerca di soluzioni al cambiamento demografico dovrebbe costituire una priorità politica; ribadisce che, in caso contrario, il cambiamento demografico potrebbe compromettere il principio della solidarietà e conseguentemente i modelli sociali europei; sottolinea inoltre l'importanza fondamentale di rafforzare il principio della solidarietà, anche mediante un'equa compensazione finanziaria;

7.   ricorda che, in virtù dell'articolo 141 del trattato CE, possono essere adottate azioni positive volte a realizzare la parità salariale e che la giurisprudenza comunitaria considera i contributi sociali alla stregua di un elemento salariale;

8.   rileva che entro il 2030, per effetto dei cambiamenti demografici, il rapporto tra popolazione attiva e non attiva sarà presumibilmente di 2 a 1; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche volte a garantire che coloro che prestano assistenza, spesso costretti a ritirarsi dal mercato del lavoro a causa delle responsabilità familiari, non subiscano le conseguenze della precarietà relativa alla pensione;

9.   segnala che la tendenza all'individualizzazione contribuisce all'ammodernamento del secondo e del terzo pilastro, senza mettere in questione il primo pilastro dei sistemi di sicurezza sociale, in modo da consentire alle persone, soprattutto le donne ed altri gruppi vulnerabili, di avere maggiore libertà di scelta e dunque di raggiungere una maggiore indipendenza e poter maturare diritti addizionali alla pensione;

10.   chiede alla Commissione di approfondire le ricerche e gli studi riguardanti l'impatto dell'individualizzazione dei diritti sociali sulla parità di trattamento tra uomini e donne;

11.   ritiene che la parità tra uomini e donne debba figurare tra gli obiettivi delle riforme dei regimi di sicurezza sociale e pensionistici, ma sottolinea che le disuguaglianze constatate al riguardo rappresentano essenzialmente delle disuguaglianze indirette, risultanti dalle disparità persistenti sul mercato del lavoro in termini di salari e di prospettive di carriera e dall'ineguale condivisione delle responsabilità familiari e domestiche, per cui si possono veramente correggere solo con misure più globali;

12.   esorta la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare gli adulti (ancora giovani) in merito all'importanza di cominciare a maturare rapidamente i propri diritti pensionistici;

Popolazione attiva

13.   ritiene che, se la situazione attuale perdura, il calo della popolazione attiva comporterà una riduzione del numero totale di ore lavorate; ritiene che, per invertire questa tendenza, occorra prendere delle misure per ridurre il tasso di disoccupazione e aumentare le assunzioni (unitamente alla formazione e all'aggiornamento professionale) anche delle persone con un elevato potenziale occupazionale come i disabili, le donne e gli anziani; sottolinea la necessità di consentire un pensionamento flessibile su base volontaria, modificare l'organizzazione delle pratiche di lavoro e fare un uso intelligente delle nuove tecnologie; ribadisce inoltre la necessità di migliorare i servizi di sostegno e i servizi di custodia dei bambini e di assistenza ai familiari non autosufficienti, così da ridurre il numero delle persone che lavorano a tempo parziale su base volontaria;

14.   rammenta che tassi più elevati di occupazione dipendono in larga misura dall'esigenza di mantenere attivi tutti i gruppi, in particolare quelli esclusi dal mercato del lavoro; e sottolinea pertanto la necessità di lottare contro la discriminazione nel mercato del lavoro e di offrire un'occupazione a persone inattive; sottolinea inoltre la necessità di prevedere dispositivi adeguati per agevolare l'assunzione di persone disabili o con gravi problemi di salute garantendo che i disabili e le persone affette da malattie mentali abbiano accesso all'occupazione;

15.   insiste pertanto sulla necessità di disporre di politiche attive per l'occupazione femminile, dei giovani e delle persone anziane così da valorizzare adeguatamente i lavoratori e le possibilità imprenditoriali e assicurare anche che i contributi ai regimi pensionistici conferiscano ai pensionati il diritto a percepire una pensione dignitosa;

16.   evidenzia che sarebbe necessario discutere a livello nazionale un innalzamento dell'età pensionabile prevista dalla legge; reputa necessario, indipendentemente dalle differenze esistenti tra Stati membri per quanto riguarda l'età pensionabile obbligatoria, che i lavoratori siano incoraggiati a continuare a svolgere la propria attività su base volontaria e finché le condizioni lo permettano, fino all'età legale o anche oltre;

17.   esorta le parti sociali, anche sulla base dell'esperienza maturata in vari campi, a negoziare misure ad hoc per ciascun settore in relazione sia all'invecchiamento dei lavoratori sia a una politica del personale attenta agli aspetti legati all'età;

18.   invita gli Stati membri a creare incentivi finanziari e sociali che stimolino i lavoratori a proseguire volontariamente l'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge;

19.   invita gli Stati membri a portare avanti attivamente una politica finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro al fine di ridurre i rischi legati a determinate professioni ed evitare il prepensionamento di un'elevata percentuale di lavoratori specializzati;

20.   rammenta che occorrerebbe integrare qualsiasi politica dinamica in materia di migrazione economica, indirizzata nello specifico a potenziali immigrati in età lavorativa e corredata di procedure di ammissione accelerate per i candidati altamente qualificati, mediante una migliore assimilazione dei beneficiari nel mondo del lavoro e nell'insieme della società; sottolinea come l'intensificarsi degli sforzi intesi ad accrescere l'immigrazione potrebbe provocare una fuga di cervelli dai paesi d'origine, con eventuali ripercussioni negative sullo sviluppo economico e sociale di tali paesi e il possibile inizio di una nuova ondata migratoria incontrollata;

21.   riconosce che anche lo «spreco di cervelli» può rappresentare un problema, tanto per l'economia nel suo insieme quanto per le persone interessate: è il caso dei lavoratori migranti qualificati che vengono assunti per far fronte a una penuria di lavoratori poco qualificati; sottolinea che i lavoratori migranti devono poter beneficiare dei contributi versati al regime pensionistico;

22.   esorta la Commissione a intraprendere le azioni necessarie affinché i cittadini dell'Unione europea che lavorano e risiedono in un altro Stato membro non perdano interamente o in parte i loro diritti in materia di previdenza sociale;

23.   ritiene che l'impatto a lungo termine dell'immigrazione sull'invecchiamento della popolazione sia incerto, in quanto esso dipende dal comportamento dei flussi migratori, dai ricongiungimenti familiari e dal tasso di natalità dei migranti; ritiene che l'immigrazione possa contribuire a raggiungere un maggiore equilibrio nei regimi di previdenza sociale purché i migranti siano assunti legalmente e contribuiscano pertanto al loro finanziamento;

Pensioni

24.   richiama l'attenzione sulle discriminazioni esistenti ai danni di tutti i gruppi vulnerabili per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro e le condizioni lavorative, in particolare delle persone che esercitano un'attività senza l'obbligo di versare contributi previdenziali, il che comporta salari e tassi di occupazione inferiori e conseguentemente minori opportunità per tali gruppi di maturare pensioni adeguate; ribadisce l'esigenza di garantire pari opportunità per tutti, garantendo così tassi di occupazione più elevati, parità retributiva e adeguati diritti pensionistici;

25.   riconosce che i regimi pensionistici pubblici rafforzano la solidarietà sociale e rientrano nella responsabilità degli Stati membri e che la salvaguardia di questi sistemi pensionistici dovrebbe costituire una priorità politica; ritiene che il maggior uso di alternative alle pensioni finanziate dallo Stato, come i regimi pensionistici complementari, potrebbe costituire un'alternativa attuabile; rileva che le pensioni private potrebbero includere regimi pensionistici professionali gestiti dai datori di lavoro o da altre organizzazioni e associazioni collettive, oppure quelli finanziati personalmente dai lavoratori; sottolinea che l'esistenza di pensioni private aumenterebbe la necessità di un'adeguata regolamentazione dei fondi pensionistici privati, della trasferibilità di tali pensioni e della promozione e del continuo ammodernamento (fra cui più flessibilità) di queste alternative; in tale contesto ritiene che non si dovrebbe sottovalutare il rischio per le donne di perdere la copertura assicurativa cui hanno diritto nell'ambito del sistema pensionistico statale qualora la previdenza privata sostituisse il sistema pubblico, ma che tale rischio possa essere ridotto includendo nel computo dei diritti pensionistici i congedi di maternità e parentali e le interruzioni dell'attività lavorativa per motivi personali;

26.   invita gli Stati membri a prendere in debita considerazione l'esigenza di procedere a un ripensamento degli schemi pensionistici tradizionali fondati su una valutazione sistematica del rischio e sul presupposto di una vita tipica standard e ad adattare i sistemi di sicurezza sociale alle riforme dei regimi pensionistici, dati i rapidi cambiamenti cui è soggetto il presunto andamento standard della vita e il fatto che le cosiddette «patchwork biographies» (percorsi di carriera che alternano diversi impieghi qualificati a fasi di disoccupazione) diventeranno sempre più comuni; è del parere che ne conseguirebbe un nuovo rischio sociale legato a una maggiore imprevedibilità per molte persone e in particolare per i gruppi vulnerabili, nella fattispecie gli immigrati, la manodopera scarsamente qualificata, le famiglie monoparentali e le persone con responsabilità assistenziali; sottolinea che ciò può portare a un abbandono anticipato del mercato del lavoro o a una minore partecipazione al medesimo; rileva che è altresì necessaria una trasformazione dei sistemi pensionistici per conseguire un mercato del lavoro flessibile;

27.   rileva che un regime pensionistico sostenibile deve essere adattato alla sfide demografiche ed economiche e sottolinea che, in presenza di un'ampia disponibilità, una struttura a tre pilastri costituisce un'opzione equilibrata; suggerisce che le pensioni obbligatorie (primo pilastro) siano affiancate da sistemi pensionistici professionali a finanziamento collettivo (secondo pilastro) e da prodotti complementari individuali (terzo pilastro); sottolinea il valore dei sistemi pensionistici che abbinano la solidarietà a rendimenti spesso elevati in virtù di strategie di investimento di ampio volume, di lungo periodo e prudenti, ma redditizie; invita la Commissione a elaborare un quadro adeguato e fattibile di regolamentazione e vigilanza dei prodotti pensionistici paneuropei; sottolinea che un mercato interno delle pensioni professionali e del terzo pilastro consentirebbe ai cittadini di usufruire della portabilità delle pensioni professionali, stimolerebbe la concorrenza e ridurrebbe il costo del risparmio per la pensione;

28.   nota come siano in larga misura le donne ad accudire i figli e i familiari anziani, malati o disabili, volontariamente o meno, sotto l'influsso di atteggiamenti culturali e norme sociali, oppure a causa della scarsa qualità o dell'assenza di strutture per la custodia dei bambini e di altre strutture assistenziali (per l'assistenza a lungo termine), e ad avere pertanto più frequenti interruzioni dell'attività professionale; sottolinea la necessità di prevedere misure compensative per le donne e le persone dedite all'assistenza, che offrano loro scelte effettive nella decisione di avere figli e di prenderne cura, liberandole dai timori di possibili svantaggi finanziari o di ostacoli nell'avanzamento della carriera; plaude alle iniziative adottate dagli Stati membri per evitare questa situazione e rimediarvi, ad esempio abbonando il periodo consacrato ai figli o alla famiglia nel regime pensionistico obbligatorio;

29.   invita gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti delle organizzazioni femminili a continuare a prestare molta attenzione agli effetti possibili o reali delle riforme dei sistemi pensionistici sulla parità tra uomini e donne e a vigilare affinché siano previsti correttivi per garantire tale parità;

30.   chiede che la Commissione e gli Stati membri prendano misure urgenti per proibire la discriminazione diretta nei regimi pensionistici professionali, compresa la pratica di basare il livello dei pagamenti e dei contributi su fattori attuariali in relazione al sesso;

31.   ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (5), in cui chiedeva tra l'altro di garantire un'affiliazione individuale obbligatoria del coniuge assistente all'assicurazione pensionistica;

32.   ricorda la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sulla situazione delle donne nelle zone rurali dell'Unione europea (6), in cui invita nuovamente la Commissione a presentare entro fine 2008 una proposta recante modifica della direttiva 86/613/CEE dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (7), che preveda diritti previdenziali e pensionistici autonomi per le donne che aiutano il coniuge nelle aziende agricole;

33.   ricorda la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sui servizi finanziari (2005/2010) (8) e sottolinea l'importanza di mettere a punto un mercato europeo dei sistemi pensionistici e di previdenza sociale che sia trasparente e flessibile, riducendo le barriere fiscali e gli ostacoli alla trasferibilità dei diritti pensionistici da uno Stato membro all'altro; esprime il parere che per la creazione di un mercato interno delle pensioni sia necessario un quadro europeo di regolamentazione dei prodotti pensionistici;

34.   esorta la Commissione a procedere urgentemente a una revisione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (9) in modo da creare un solido regime di solvibilità adattato a tali enti pensionistici professionali, sulla base del parere del Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e di una valutazione di impatto approfondita, per esaminare taluni aspetti relativi a pari condizioni di concorrenza risultanti da differenze di calcolo e le relative ipotesi di misura delle passività; sottolinea che tale regime potrebbe fondarsi su un'estensione di alcuni aspetti della proposta modificata della Commissione, del 26 febbraio 2008, relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio («Solvibilità II») (COM(2008)0119) ai fondi pensionistici, pur tenendo conto delle specificità degli enti pensionistici professionali, come ad esempio il carattere di lungo termine dei sistemi pensionistici che gestiscono e il tipo di copertura di rischio o di garanzie forniti dai fondi pensionistici; ritiene che tale regime speciale di solvibilità potrà rafforzare la stabilità finanziaria ed evitare gli arbitrati regolamentari;

35.   rammenta che la Corte di giustizia si è pronunciata contro gli ostacoli alle esenzioni fiscali sul versamento di contributi pensionistici transfrontalieri; sottolinea che gli sgravi fiscali offrono i migliori incentivi per i risparmi a lungo termine e che può risultare necessario il raggiungimento di un livello più approfondito di armonizzazione al fine di rimuovere tutti gli ostacoli ai contributi transfrontalieri ai regimi pensionistici;

36.   rileva la tendenza attuale verso il passaggio dai sistemi pensionistici su base retributiva a sistemi su base contributiva ed è preoccupato per il calo sul fronte dei contributi versati dai datori di lavoro, che evidentemente accompagna tale tendenza; sottolinea la necessità di rafforzare i livelli di partecipazione e di contribuzione dei lavoratori ai regimi pensionistici esistenti al fine di assicurare un reddito pensionistico adeguato agli interessati e sostiene la necessità da parte dei datori di lavoro di continuare a versare contributi sufficienti, in particolare ai regimi pensionistici contributivi; è preoccupato per il fatto che la prevista revisione del principio contabile internazionale (IAS) 19 concernente le prestazioni versate al lavoratore, come ad esempio nel caso della possibile abolizione del cosiddetto «approccio corridoio», potrebbe comportare modifiche significative dei regimi pensionistici che devono essere valutate attentamente, in particolare per quanto riguarda eventuali conseguenze negative sull'interesse che possono avere determinati regimi pensionistici;

37.   fa notare che al fine di garantire condizioni di vita dignitose per le persone disabili ed evitare la «trappola degli aiuti» è necessario introdurre misure compensative per il costo della vita più elevato sostenuto dai disabili a causa della loro condizione e coordinarle con regimi pensionistici e misure politiche di integrazione sociale;

Sostenibilità finanziaria

38.   sottolinea la necessità che gli Stati membri mantengano livelli adeguati di finanziamento dei sistemi pensionistici e di protezione sociale, che individuino solide basi imponibili alternative a fronte dell'aumento della concorrenza frutto della globalizzazione; sottolinea l'importanza di limitare il ricorso alle imposte sul lavoro al fine di aumentare la competitività delle economie degli Stati membri e di offrire ulteriori incentivi al lavoro; riconosce la complessità del passaggio a più significativi livelli di tassazione del capitale, data la ridotta base imponibile patrimoniale e la più accentuata mobilità del capitale; suggerisce di prendere in considerazione nuovi metodi fiscali e/o alternative per migliorare la sostenibilità finanziaria della spesa sociale, che potrebbero ridurre la pressione fiscale sulle persone con redditi inferiori; è convinto che i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro rappresentino un investimento in quanto contribuiscono all'incremento della produttività, come dimostra il fatto che i paesi con una spesa sociale elevata sono anche quelli più competitivi;

39.   sottolinea la necessità che gli Stati membri si concentrino sugli obiettivi di medio e lungo termine del patto di stabilità e crescita (PSC) e assicurino la sostenibilità delle finanze pubbliche in modo da far fronte alla crescente pressione esercitata dall'invecchiamento della popolazione; rileva che il Consiglio informale dei ministri dell'economia e delle finanze, tenutosi a Brdo il 5 aprile 2008, ha convenuto la necessità di spostare l'attenzione rivolta alla spesa sociale dal volume di spesa ai traguardi concreti e ai risultati; auspica che il Consiglio rifletta sull'opportunità di apportare ulteriori miglioramenti al PSC, permettendo ad esempio che gli investimenti a più lungo termine siano contabilizzati su un periodo di tempo più dilazionato;

40.   sottolinea che gli Stati membri dovrebbero concepire le loro politiche finanziarie in modo sostenibile dividendo equamente gli oneri fiscali tra lavoratori, consumatori, imprese e redditi da capitale, e anche tra le generazioni;

41.   ritiene che le norme del settore dovrebbero essere finalizzate a garantire la solvibilità e la tutela dei regimi pensionistici aziendali e occupazionali, non da ultimo nell'eventualità di un'acquisizione o di altri radicali cambiamenti nella proprietà o nella gestione;

42.   sollecita gli Stati Membri a includere nei loro bilanci annuali un fondo per il pagamento delle pensioni future;

43.   evidenzia la necessità di prendere in esame un graduale passaggio dai sistemi previdenziali a ripartizione ai sistemi previdenziali a capitalizzazione;

Assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata

44.   esprime la convinzione che le misure finalizzate al miglioramento dello stato di salute rappresentino un investimento e che contribuiscano a ridurre i costi legati all'invecchiamento della popolazione e a migliorare la solidità delle finanze pubbliche; insiste sull'importanza di preservare i valori e i principi che costituiscono il fondamento della totalità dei sistemi di assistenza sanitaria dell'Unione europea, fra cui: copertura universale, solidarietà nelle fonti di finanziamento, equità di accesso e fornitura di cure sanitarie di elevata qualità, ferma restando la necessità di un uso razionale di risorse limitate; sottolinea come, ottimizzando l'organizzazione e la prestazione dei servizi sanitari, conformemente al principio di sussidiarietà, esista il potenziale per migliorare sia la qualità che l'efficienza finanziaria dei servizi sanitari;

45.   considerato l'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria e delle cure continuative di lunga durata, reputa opportuno che gli Stati membri riflettano sui loro modelli di finanziamento e considerino che, in vista della probabile minore disponibilità di assistenza non professionale dovuta alla tendenza a famiglie meno numerose e alla maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, l'aumento del ricorso all'assistenza di lunga durata può rivelarsi più consistente del previsto;

46.   sottolinea l'esigenza di dedicare maggiore attenzione alle persone che necessitano di terapie mediche lunghe o costose, alle persone e ai gruppi con particolari problemi di integrazione come le minoranze etniche o le fasce di popolazione a basso reddito, all'assistenza nei confronti dei pazienti cronici e allo sviluppo di strutture di libero accesso per la riabilitazione, all'inclusione sociale e all'assistenza per le persone con disabilità fisiche o psichiche, oltre che per gli anziani, in modo da evitare i ricoveri in istituto e aiutarli a condurre una vita autonoma;

47.   rileva che il finanziamento pubblico dell'assistenza sanitaria aiuta a proteggere dai rischi finanziari indipendentemente dal rischio personale di salute precaria contribuendo pertanto al principio dell'uguaglianza e alla sicurezza sociale, mentre, al contrario, i meccanismi basati sui contributi privati implicano un'aggregazione dei rischi limitata o assente e solitamente subordinano i pagamenti al rischio di problemi di salute e alla capacità di pagamento, pur garantendo un finanziamento sostenibile indipendentemente dai cambiamenti demografici;

48.   riconosce sia l'importanza del finanziamento pubblico nel conseguimento dell'obiettivo di solidarietà sia le notevoli differenze nei livelli di finanziamento pubblico e privato del sistema sanitario negli Stati membri; raccomanda alla Commissione di effettuare studi volti a definire il livello e/o la portata del finanziamento pubblico che permettono di conseguire l'obiettivo di solidarietà, sia per l'intero sistema sia per specifici settori dei servizi;

49.   riconosce la crescente popolarità sia di soluzioni fondate su criteri di mercato sia della privatizzazione nel finanziamento dei servizi sanitari per porre rimedio all'esplosione dei costi, all'inefficienza e ai problemi di qualità dei servizi sanitari, soprattutto nei nuovi Stati membri; riconosce inoltre che sempre più elementi concreti dimostrano come la privatizzazione funzionale dei sistemi sanitari pubblici, l'orientamento al profitto e la concorrenza tra intermediari finanziari rendono generalmente più onerosa la gestione dei sistemi sanitari, mentre i vantaggi in termini di contenimento dei costi, efficienza e qualità dei servizi di assistenza restano discutibili; raccomanda pertanto ai governi degli Stati membri con un sistema a pagatore unico di mantenere tale modello;

50.   osserva che i sistemi sanitari prevalentemente finanziati con l'ausilio di contributi sociali di natura professionale possono trarre beneficio dall'ampliamento della base di prelievo per includere i redditi non correlati al reddito da lavoro;

51.   ritiene che, nell'ottica della libera prestazione dei servizi e del diritto degli assicurati a scegliere il medico o la struttura che desiderano, sia inammissibile che gli Stati membri rifiutino di rimborsare ai propri cittadini le cure ricevute all'estero, ma che gli Stati membri possono imporre massimali specifici (fissi) alle spese sostenute e non sono obbligati a rimborsare cure che i propri cittadini non avrebbero ricevuto in patria;

52.   esorta gli Stati membri a evitare un approccio puramente finanziario nell'adozione di riforme politiche volte a ridisegnare il quadro giuridico dei rispettivi sistemi sanitari nazionali;

53.   è fermamente convinto che il punto di partenza di qualsiasi riforma debba essere un'attenta analisi dell'attuale (finanziamento del) sistema sanitario al fine di identificarne le lacune e i settori problematici, unita alla comprensione dei fattori contestuali che potrebbero favorire od ostacolare il successo della riforma; auspica che gli Stati membri siano pienamente consapevoli del notevole impatto delle riforme della sanità sul funzionamento, la capacità e l'efficienza dei rispettivi sistemi sanitari, nonché dei rischi che riforme insufficienti o poco accurate potrebbero comportare per la qualità e la fruibilità dei servizi sanitari, per la salute dei cittadini e di conseguenza per le loro prospettive professionali;

54.   esorta gli Stati membri a prendere in considerazione l'intero spettro delle funzioni e delle politiche di finanziamento del sistema sanitario, anziché concentrarsi esclusivamente sui meccanismi contributivi; è convinto che l'aumento del livello dei contributi basati sull'occupazione o l'incremento del contributo privato dei pazienti al costo dei servizi sanitari non siano la giusta soluzione, e che tali politiche potrebbero comportare gravi conseguenze in quanto limitano in modo inaccettabile l'accesso dei cittadini a basso reddito all'intera gamma dei servizi sanitari;

55.   è convinto che l'accesso dei cittadini a basso reddito a servizi sanitari di buona qualità dovrebbe essere considerato un'evidente priorità, strettamente legata ai valori europei di solidarietà e parità dei diritti, e che esso costituisca un prerequisito per conseguire con successo l'obiettivo della piena occupazione previsto dalla strategia di Lisbona;

56.   esorta la Commissione a prendere in considerazione gli aspetti della parità dei diritti di tutti i cittadini dell'Unione europea a sistemi sanitari di buona qualità e a introdurre le opportune garanzie contro la discriminazione dei cittadini per motivi finanziari nella revisione delle norme comunitarie antidiscriminazione o in un nuovo strumento legislativo relativo all'accesso ai servizi sanitari;

57.   raccomanda agli Stati membri di contribuire all'efficienza e all'equità dei rispettivi sistemi sanitari riducendo il numero di enti o, meglio ancora, creando un singolo ente a livello nazionale che possa facilitare l'orientamento e il coordinamento strategici dell'intero sistema sanitario;

*

* *

58.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato per l'occupazione, al Comitato per la protezione sociale, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  Causa C-262/88, Raccolta 1990, pag. I-1889.

(2)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.

(3)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 463.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0066.

(5)  GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0094.

(7)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

(8)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

(9)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/44


Unione europea e dati PNR

P6_TA(2008)0561

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

(2010/C 16 E/08)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione della Commissione nel corso del dibattito del 21 ottobre 2008, a seguito dell'interrogazione orale B6-0476/2008, sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654),

viste le attuali discussioni in seno al Consiglio a livello ministeriale e di gruppi di lavoro sulla summenzionata proposta,

visti i pareri resi dall'Agenzia per i diritti fondamentali, dal Garante europeo della protezione dei dati nonché dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» e dal Gruppo di lavoro «Polizia e giustizia»,

viste le sue precedenti risoluzioni (1) sull'accordo PNR UE-USA (2), sull'accordo PNR UE-Canada (3) e sull'accordo PNR UE-Australia (4),

visto l'articolo 108, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che i principi di protezione dei dati cui le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri devono ottemperare sono delineati all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), agli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta dei diritti fondamentali), all'articolo 286 del trattato CE, all'articolo 5 della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Convenzione 108) e, a livello di diritto derivato, nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e nel progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

B.

considerando che ogni nuova legislazione dell'Unione europea dovrebbe ottemperare ai principi di proporzionalità e sussidiarietà enunciati all'articolo 5 del trattato CE e nel suo protocollo n. 30;

Aspetti procedurali

1.   riconosce la necessità di una cooperazione rafforzata a livello europeo e internazionale nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, e riconosce che la raccolta e il trattamento di dati possono rappresentare uno strumento prezioso ai fini delle attività di contrasto;

2.   è del parere che le autorità di polizia debbano poter disporre di tutti gli strumenti necessari per espletare in modo adeguato le loro funzioni, ivi compreso l'accesso ai dati; sottolinea tuttavia che, dal momento che tali misure hanno un notevole impatto sulla sfera della vita privata dei cittadini europei, la loro giustificazione in termini di necessità, proporzionalità ed unità ai fini del raggiungimento dei loro obiettivi dichiarati deve essere motivata in maniera convincente, e sottolinea che occorre mettere in atto un'effettiva tutela della privacy e una protezione giuridica; ritiene che si tratti di un prerequisito per poter conferire la necessaria legittimità politica ad una misura che i cittadini possono percepire come un'intrusione indebita nella loro sfera privata;

3.   si rammarica del fatto che la formulazione e la motivazione della proposta della Commissione lascino spazio a numerose incertezze giuridiche in relazione alla compatibilità con la CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali, nonché alla sua base giuridica, che ha sollevato interrogativi sul ruolo appropriato del Parlamento europeo nel processo legislativo; rileva che le stesse preoccupazioni concernenti la mancanza di certezza giuridica della proposta:

sono sollevate nei pareri espressi dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) nonché dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» e dal Gruppo di lavoro «Polizia e giustizia»;

hanno obbligato il Consiglio ad effettuare una revisione sostanziale della portata e dell'impatto possibili di una futura iniziativa europea in questo ambito e ad inserire un numero notevole di informazioni aggiuntive, ivi compresi i pareri summenzionati;

4.   ritiene che, in tali condizioni, il Parlamento europeo si possa riservare di esprimere un parere ufficiale conformemente alla procedura di consultazione, fintantoché le preoccupazioni sollevate nella presente risoluzione non siano state opportunamente affrontate e non sia pervenuto il numero minimo di informazioni necessarie;

5.   mantiene gravi riserve sulla necessità e sul valore aggiunto della proposta per l'istituzione di un sistema PNR dell'Unione europea e le salvaguardie in esso contenute, nonostante le spiegazioni e i chiarimenti forniti fino ad ora dalla Commissione e dal Consiglio sia oralmente che per iscritto; osserva inoltre che molte delle questioni sollevate dal Parlamento europeo, dal Gruppo di lavoro «Articolo 29», dal Gruppo di lavoro «Polizia e giustizia», dal GEPD nonché dall'Agenzia per i diritti fondamentali, non hanno ricevuto una risposta soddisfacente;

6.   condivide il parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali, secondo cui la mera disponibilità di banche dati commerciali non giustifica automaticamente il loro utilizzo ai fini delle attività di contrasto; anche in considerazione del fatto che si possono ottenere risultati identici o migliori rafforzando l'assistenza giuridica reciproca tra le autorità di contrasto;

7.   invita il Consiglio, qualora intenda proseguire nell'esame del testo della Commissione, a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e a motivare debitamente le condizioni di bisogno sociale imperativo che potrebbero rendere questo nuovo intervento dell'UE «necessario», come sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani; ritiene che queste siano le condizioni minime per l'introduzione di un piano PNR dell'UE che possa essere sostenuto; si dichiara disposto a contribuire e a partecipare a tale lavoro a tutti i livelli;

8.   ribadisce le sue richieste di chiarimento della relazione tra l'utilizzo del PNR e di altre misure, quali la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (6), il proposto sistema di entrata e uscita, il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio, gli elementi biometrici di passaporti e visti, i sistemi SIS e VIS, il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (7), e i sistemi nazionali di protezione delle frontiere; prende atto con rammarico che l'attuazione di alcune di queste misure ha subito notevoli ritardi e ritiene che la piena e sistematica valutazione degli attuali meccanismi e strumenti di cooperazione in materia di sicurezza nel quadro dell'UE e di Schengen, finalizzati a garantire la sicurezza aerea, a proteggere le frontiere esterne e a lottare contro il terrorismo, potrebbe contribuire alla valutazione del valore aggiunto della proposta relativa al PNR dell'UE;

9.   rammenta che il dibattito circa la base giuridica appropriata per la proposta è ancora aperto e ribadisce che, ai sensi dell'articolo 47 del trattato UE, le misure legislative nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia dovrebbero essere accompagnate dalle necessarie misure comunitarie di accompagnamento, da adottare in codecisione con il Parlamento europeo su tutti gli aspetti del primo pilastro, in particolare quelli che definiscono la portata degli obblighi a carico degli operatori economici (8);

10.   ricorda che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già contestato l'accordo PNR UE-USA a motivo dell'erroneità della sua base giuridica; invita pertanto la Commissione a scegliere con attenzione una base giuridica appropriata;

11.   ritiene che, al momento di presentare nuovi atti legislativi, i parlamenti nazionali debbano essere pienamente coinvolti nel processo legislativo, dato l'impatto della proposta sia sui cittadini che sull'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri;

12.   sottolinea che un'eventuale futura legislazione volta ad istituire un PNR dell'UE quale nuovo quadro per la cooperazione di polizia dell'UE, dovrebbe includere disposizioni relative ad una valutazione periodica dell'attuazione, applicazione e utilità, e alle violazioni delle salvaguardie; ritiene che i parlamenti nazionali, il Garante europeo della protezione dei dati, il Gruppo di lavoro ex articolo 29 e l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbero essere invitati ad assumere un ruolo sia nella revisione che nella valutazione; ritiene pertanto che la nuova legislazione dovrebbe includere una clausola di caducità;

13.   sottolinea a tale proposito che ciascuno Stato membro ha la responsabilità iniziale di raccogliere tali dati PNR e di garantirne la protezione; evidenzia che le salvaguardie sono obbligatorie dal momento che questi dati PNR vengono trasmessi, scambiati o trasferiti verso altri Stati membri; è quindi del parere che l'accesso ai dati PNR scambiati tra gli Stati membri debba essere rigorosamente riservato alle autorità preposte alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, e che gli altri organi di polizia possano avervi accesso solamente previa autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie;

Sussidiaritetà

14.   rileva con preoccupazione che non è stata ancora sufficientemente dimostrata la necessità di un'azione comunitaria; in questo contesto, pone in discussione l'affermazione della Commissione secondo cui l'obiettivo dichiarato della proposta è l'armonizzazione dei regimi nazionali, quando soltanto un numero esiguo di Stati membri dispone di un sistema per l'utilizzo dei dati PNR nelle attività di contrasto e per altri fini o ha in progetto un tale sistema; ritiene pertanto che la proposta della Commissione non armonizzi i sistemi nazionali (in quanto sono inesistenti) bensì si limiti a creare l'obbligo per tutti gli Stati membri di istituire un sistema;

15.   rileva che la Commissione propone un sistema «decentrato», il che significa che il valore aggiunto europeo è ancora meno chiaro;

Proporzionalità

16.   ricorda che l'articolo 8 della CEDU e l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali richiedono che tale massiccia violazione del diritto alla protezione dei dati personali sia legittimata e giustificata da una pressante necessità sociale, prevista dalla legge e proporzionata al fine perseguito, che, in una società democratica, deve essere necessario e legittimo; deplora, a tale proposito, la mancanza di una limitazione delle finalità di questa prevista misura di cooperazione di polizia a questioni quali l'antiterrorismo e la criminalità organizzata;

17.   esprime preoccupazione per il fatto che essenzialmente la proposta concede alle autorità di contrasto di accedere senza mandato a tutti i dati; rileva che la Commissione non ha dimostrato né la necessità di nuovi poteri di contrasto né l'impossibilità di conseguire tale obiettivo con misure di portata molto inferiore; critica il fatto che non vi sia alcuna informazione su come i poteri di contrasto esistenti non siano all'altezza di quanto necessario, su dove e quando le autorità si sono rivelate palesemente carenti in quanto a competenze necessarie per l'obiettivo prefissato; chiede che venga effettuata una revisione delle misure esistenti menzionate in appresso prima di sviluppare ulteriormente un sistema PNR dell'UE;

18.   prende atto dell'affermazione della Commissione secondo cui «l'UE ha potuto valutare l'importanza dei dati PNR e rendersi conto del loro potenziale per le attività di contrasto», ma sottolinea che non vi sono tuttora prove che la sostengano, dal momento che:

ogni informazione finora fornita dagli USA è aneddotica e gli USA non hanno mai dimostrato in modo concludente che il ricorso massiccio e sistematico ai dati PNR è necessario ai fini della lotta contro il terrorismo e la grande criminalità,

è stata effettuata solamente una revisione congiunta dell'accordo USA-UE sui dati PNR, la quale ne ha valutato soltanto l'applicazione, non i risultati,

le conclusioni preliminari del sistema britannico di utilizzo dei dati PNR fanno riferimento a fini di contrasto diversi dall'antiterrorismo, che non rientrano nel campo di applicazione della proposta della Commissione, e all'utilizzo del PNR caso per caso nel contesto di indagini in corso, sulla base di un mandato debitamente motivato, e non forniscono tuttora alcuna prova dell'utilità della raccolta e dell'utilizzo massicci dei dati PNR ai fini dell'antiterrorismo;

Limitazione delle finalità

19.   sottolinea che il principio della limitazione delle finalità costituisce uno dei principi basilari della protezione dei dati; rileva in particolare che la convenzione 108 precisa che i dati personali sono «registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini» (articolo 5, lettera b)); segnala che le deroghe a tale principio sono consentite solo se sono previste dalla legge e costituiscono una misura necessaria in una società democratica, tra l'altro, ai fini della «repressione dei reati» (articolo 9) e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che tali deroghe devono essere proporzionate, precise e prevedibili, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU;

20.   deplora la mancanza di una precisa limitazione delle finalità, che rappresenta una garanzia essenziale nell'imposizione di misure restrittive, e ritiene che tale protezione sia ancor più importante per quanto riguarda le misure segrete di sorveglianza, a causa degli accresciuti rischi di arbitrarietà in tali circostanze; ritiene che, vista l'imprecisione e l'apertura all'interpretazione delle finalità dichiarate, queste ultime dovrebbero essere definite più rigorosamente onde evitare che il sistema PNR dell'UE venga impugnato;

21.   ribadisce che i dati PNR possono risultare molto utili come elementi di prova ausiliari e supplementari in un'indagine specifica su sospettati di terrorismo noti e sui loro associati; rileva tuttavia che non vi sono prove del fatto che i dati PNR siano utili ai fini di ricerche e analisi automatizzate su vasta scala sulla base di criteri o modelli di rischio (ad esempio elaborazione di profili o estrapolazione di dati) nella caccia a potenziali terroristi (9);

22.   sottolinea inoltre che le norme dell'Unione europea in materia di protezione dei dati impongono restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo di profili sulla base di dati personali (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e della CEDU); concorda con il parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali che l'elaborazione di profili sulla base di dati PNR dovrebbe essere condotta solamente dai servizi segreti e basata su casi singoli e su parametri concreti;

23.   ribadisce le proprie preoccupazioni quanto alle misure che delineano un utilizzo indiscriminato dei dati PNR per l'elaborazione di profili e per la definizione di parametri di valutazione del rischio; rammenta che qualsiasi elaborazione di profili basata sull'origine etnica, la nazionalità, il credo religioso, l'orientamento sessuale, il sesso, l'età o le condizioni di salute dovrebbe essere esplicitamente vietata in quanto incompatibile con le disposizioni in materia di discriminazione contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali;

24.   rammenta che, in caso di eventuali estensioni dell'ambito di applicazione della proposta, la Commissione e il Consiglio dovrebbero chiarire in dettaglio per ciascuna finalità dichiarata quale uso verrà fatto dei dati PNR e per quale motivo i poteri di contrasto esistenti non sono sufficienti; ritiene che per ogni specifica finalità debba essere stabilita la base giuridica adeguata;

Protezione dei dati personali

25.   sottolinea che l'adozione di un quadro adeguato di protezione dei dati nel terzo pilastro costituisce una condizione preliminare imprescindibile per qualsiasi sistema PNR dell'Unione europea, parimenti all'introduzione di norme specifiche per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR che non rientrano nel quadro di protezione dei dati dell'Unione europea nell'ambito del primo e del terzo pilastro; sottolinea la necessità di specificare quali norme di protezione dei dati si applichino alle Unità d'informazione sui passeggeri e di garantire la tracciabilità di qualsiasi accesso, trasferimento o utilizzo dei dati PNR;

26.   sottolinea che i dati di natura delicata possono essere utilizzati solamente caso per caso, nel contesto di indagini o azioni giudiziarie ordinarie, dopo essere stati ottenuti tramite un mandato; prende atto della preoccupazione espressa dalle compagnie aeree, secondo cui i dati di natura delicata non possono essere scorporati dalle osservazioni generali; chiede pertanto che vengano stabilite condizioni rigorose relative al trattamento di tali dati da parte delle Unità d'informazione sui passeggeri, come indicato nel parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali;

Dettagli di applicazione

27.   sottolinea che, per quanto riguarda i periodi di immagazzinamento dei dati, la Commissione non motiva il periodo di conservazione proposto; ritiene tuttavia che, ai fini dell'elaborazione di indicatori di rischio e dell'individuazione di modelli di spostamento e comportamento, dovrebbero essere sufficienti dati resi anonimi; è inoltre dell'avviso che, in caso di ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema PNR, i periodi di conservazione debbano essere giustificati per ogni singola finalità;

28.   ribadisce che per il trasferimento dei dati dovrebbe essere utilizzato unicamente il metodo «PUSH»; e che i paesi terzi non dovrebbero avere accesso diretto ai dati PNR dei sistemi di prenotazione dell'Unione europea;

29.   accoglie con favore il fatto che, per quanto riguarda l'accesso ai dati PNR, la proposta preveda che tutte le entità aventi accesso ai dati PNR siano menzionate in una lista esauriente;

30.   sottolinea che i trasferimenti successivi di dati verso paesi terzi sono autorizzati soltanto se le parti terze interessate garantiscono un livello adeguato di protezione (come specificato alla direttiva 95/46/CE e dagli strumenti giuridici che istituiscono Europol e Eurojust) o garanzie adeguate (ai sensi della convenzione 108), e sottolinea che i trasferimenti dovrebbero avvenire soltanto caso per caso;

31.   ribadisce che i passeggeri devono essere informati in modo esauriente ed accessibile sui dettagli del sistema e sui loro diritti, e che le autorità degli Stati membri hanno la responsabilità di fornire tali informazioni; propone di seguire l'esempio dell'informazione relativa al «negato imbarco» negli aeroporti; ritiene fondamentale stabilire un diritto di accesso, rettifica e appello dei passeggeri;

32.   chiede che vengano stabilite norme dettagliate e armonizzate sulla sicurezza dei dati PNR, sia in termini di soluzioni informatiche che di norme di autorizzazione e accesso;

Conseguenze per i vettori

33.   rileva che i vettori aerei raccolgono dati PNR per scopi commerciali e che tali dati non vengono raccolti sistematicamente per completare tutti i campi del PNR; insiste sul fatto che le compagnie aeree non dovrebbero avere l'obbligo di raccogliere dati aggiuntivi rispetto a quelli che esse raccolgono a fini commerciali; ritiene che i vettori aerei non debbano essere ritenuti responsabili della verifica della completezza e accuratezza delle informazioni e che non vadano applicate sanzioni per dati incompleti e incorretti; chiede una chiara valutazione dei costi di un sistema PNR dell'Unione europea; è del parere che eventuali costi aggiuntivi debbano essere sostenuti dalle parti richiedenti;

Intermediari/Unità d'informazione sui passeggeri

34.   chiede che vengano chiaramente definiti il ruolo e le competenze delle Unità d'informazione sui passeggeri, in particolare in termini di trasparenza e di responsabilità democratica, al fine di stabilire delle norme appropriate in materia di protezione dei dati; chiede altresì che il ruolo delle Unità d'informazione sui passeggeri sia limitato alla trasmissione dei dati alle autorità competenti, onde garantire che le valutazioni del rischio possano essere effettuate esclusivamente da dette autorità e nell'ambito di un'indagine; chiede chiarimenti sulla legge che disciplinerà la valutazione del rischio condotta dalle Unità d'informazione sui passeggeri e sulla responsabilità delle autorità di protezione dei dati nei casi in cui gli Stati membri cooperino per istituire un'Unità d'informazione sui passeggeri comune;

*

* *

35.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Garante europeo della protezione dei dati, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Gruppo di lavoro «Articolo 29» nonché al Gruppo di lavoro «Polizia e giustizia».


(1)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381; GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105; GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665; GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 464; GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250; GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349; GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 564; Testi approvati del 22.10.2008, P6_TA(2008)0512.

(2)  GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.

(3)  GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15.

(4)  GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 49.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

(7)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(8)  Si veda in particolare il parere in materia del Servizio giuridico del Consiglio e il parere dell'Avvocato generale reso il 14 ottobre 2008 sulla causa C-301/06 Irlanda/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea sulla direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati.

(9)  Relazione del CRS per il Congresso statunitense: «Data Mining and Homeland Security: An Overview», di Jeffrey Seifert; «Effective Counter-terrorism and the Limited Role of Predicative Data Mining», del CATO Institute; «Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment»; «No dream ticket to security» di Frank Kuipers, Clingendael Institute, agosto 2008.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/49


Sostegno finanziario agli Stati membri

P6_TA(2008)0562

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(2010/C 16 E/09)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717), presentata dalla Commissione,

vista la raccomandazione della Commissione, del 31 ottobre 2008, su una decisione del Consiglio relativa alla concessione del concorso reciproco all'Ungheria e la proposta di decisione del Consiglio relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (COM(2008)0716),

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1) e la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2),

visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione raccomanda di accordare un sostegno finanziario a medio termine all'Ungheria di un importo massimo di 6,5 miliardi di euro in base all'articolo 119 del trattato, in concomitanza con un accordo del FMI,

B.

considerando che è preferibile un approccio globale al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri,

C.

considerando che sarebbe opportuno tener presente l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,

D.

considerando che le economie degli Stati membri che hanno più di recente aderito all'Unione europea non beneficiano dei vantaggi derivanti dal disporre di una propria moneta di riserva,

E.

considerando che le valute di questi Stati membri sono state recentemente oggetto di pesanti attacchi speculativi e che l'ampiezza degli attuali squilibri esterni è stata principalmente dettata da una forte espansione del credito non governativo,

F.

considerando che sono necessarie politiche che affrontino i problemi specifici delle economie di tali Stati membri sullo sfondo della crisi finanziaria globale e di una incalzante recessione in Europa,

G.

considerando che il margine di manovra della politica di bilancio nell'affrontare grandi squilibri esterni e prevenire l'instabilità finanziaria potrebbe essere alquanto limitato nel contesto dell'attuale recessione economica che si sta diffondendo in Europa;

1.   è convinto che gli Stati membri non appartenenti all'area euro dovrebbero essere incoraggiati a cercare un sostegno finanziario potenziale a medio termine per i deficit delle loro bilance dei pagamenti all'interno della Comunità, prima di cercare un sostegno a livello internazionale;

2.   ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro nel proteggere gli Stati membri appartenenti all'area euro e invita gli Stati membri non appartenenti alla stessa ad aderirvi non appena rispetteranno i criteri di Maastricht;

3.   invita la Commissione ad analizzare dettagliatamente in quale modo il comportamento di alcune banche che hanno trasferito i loro attivi dall'Ungheria dopo l'adozione di piani di salvataggio da parte di altri Stati membri abbia avuto un impatto sulla bilancia dei pagamenti dell'Ungheria;

4.   invita la Commissione ad esaminare attentamente gli attacchi speculativi (vendite allo scoperto) sulle valute degli Stati membri di più recente adesione e cosa si potrebbe fare per prevenire una drastica erosione della fiducia in tali valute e nei sistemi bancari locali;

5.   invita la Commissione a comunicare i risultati di dette analisi al gruppo de Larosière nonché alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo;

6.   riconosce che è necessario aumentare in modo consistente il massimale dell'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 dal momento che, dalla sua adozione, il numero di Stati membri non appartenenti all'area euro è considerevolmente aumentato; sottolinea che tale aumento rafforzerebbe altresì la flessibilità della Comunità nel rispondere ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine, ad esempio nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

7.   osserva che detto aumento del massimale dei prestiti non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione contrarrebbe i prestiti sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che un possibile impatto finanziario si avrebbe esclusivamente nel caso in cui uno Stato membro si rivelasse un debitore moroso;

8.   ricorda che, prima delle attuali difficoltà finanziarie dell'Ungheria, il regolamento (CE) n. 332/2002 non era stato applicato dalla sua adozione nel 2002 e che il regolamento vigente anteriormente in materia, ossia il regolamento (CEE) n. 1969/88 (3), recante attuazione del meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, è stato applicato a due riprese, una per la Grecia nel 1991 e una per l'Italia nel 1993, e che entrambi i paesi hanno pienamente rispettato i loro impegni nei confronti della Commissione;

9.   ricorda che il Parlamento ha richiesto al Consiglio di esaminare, ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito risponda alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede se queste relazioni siano state elaborate dall'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

(3)  GU L 178 dell’8.7.1988, pag. 1.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/51


Risposta dell'Unione europea al peggioramento della situazione nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo

P6_TA(2008)0563

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla risposta dell'Unione europea di fronte al deterioramento della situazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo

(2010/C 16 E/10)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea dell'11 novembre 2008 sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo (RDC),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della RDC (1),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul Nord Kivu (2),

viste la sua risoluzione del 17 gennaio 2008, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra (3), e le sue risoluzioni precedenti sulle violazioni dei diritti umani nella RDC,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea a situazioni di fragilità nei paesi in via di sviluppo (4),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 novembre 2007 sulla situazione nella RDC, in particolare nell'Est del paese, e il suo impatto sulla regione,

visti la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2007 intitolata «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace» (COM(2007)0643) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)1417),

vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 ottobre 2005 sui risultati del vertice mondiale del 2005, e in particolare visti i paragrafi 138-140, concernenti la responsabilità di proteggere le popolazioni,

viste le conclusioni del vertice della Comunità di sviluppo dell'Africa australe, che si è detta pronta ad inviare «se necessario» truppe di mantenimento della pace nel Nord Kivu,

vista la dichiarazione del Consiglio del 10 ottobre 2008 sulla situazione nella parte orientale della RDC,

visto il resoconto della missione effettuata nel 2008 dalla commissione per lo sviluppo nel Nord Kivu,

visto il Consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che gli scontri tra l'esercito della RDC, le milizie Mai Mai, le truppe ribelli del deposto generale Laurent Nkunda (Congresso nazionale per la difesa del popolo o CNDP), i combattenti delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda (FDLR) e le truppe dell'Esercito di resistenza del Signore dell'Uganda si sono aggravati e continuano a causare tremende sofferenze alle popolazioni civili del Nord Kivu,

B.

considerando la missione che domenica 16 novembre 2008 ha visto impegnato l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo nella sua qualità di emissario dell'ONU, il quale è giunto a un accordo con il leader ribelle Laurent Nkunda per la costituzione di un comitato tripartito al fine di far rispettare il cessate il fuoco fra l'esercito e i ribelli, e considerando altresì che è urgentemente necessario l'appoggio delle potenze partner degli Stati interessati per imporre una soluzione,

C.

considerando che a livello internazionale sono in corso intensi sforzi diplomatici cui partecipano mediatori regionali ed europei per impedire che gli scontri nel Nord Kivu degenerino in una ripetizione della guerra su vasta scala che ha interessato il Congo tra il 1998 e il 2003 e che ha visto coinvolti sei paesi confinanti; considerando che il 7 novembre 2008 è stato organizzato a Nairobi un vertice regionale sulla crisi nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo;

D.

considerando che dall'inizio delle violenze si contano milioni di morti e di sfollati e che dalla ripresa dei combattimenti nella RDC da parte del generale Laurent Nkunda, nell'agosto 2008, si stima che i profughi siano 250 000, il che sta provocando una catastrofe umanitaria nell'Est del paese,

E.

considerando che, sebbene il mandato conferito in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite la autorizzi ad utilizzare tutti i mezzi necessari per scoraggiare qualsiasi tentativo di ricorso alla forza e proteggere la popolazione civile, la missione delle Nazioni Unite in Congo (MONUC):

non disponeva dei mezzi necessari per proteggere i civili dopo la recente ripresa dei combattimenti nella parte orientale della RDC e per disarmare e rimpatriare i combattenti hutu ruandesi presenti in territorio congolese,

è stata costretta ad attendere il disco verde di India e Pakistan per impiegare in operazioni i soldati indiani e pachistani, contrariamente a quanto prevede il mandato sulla base del quale essa è stata dispiegata nella regione,

non è intervenuta per fermare il massacro in cui hanno perso la vita più di 200 persone, avvenuto il 5 novembre 2008 a Kiwandja, sebbene una delle sue basi militari si trovi proprio a Kiwandja,

F.

considerando che l'11 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha nuovamente discusso della situazione nella regione orientale della RDC senza decidere di potenziare la MONUC di altre 3 000 unità come richiesto dalla stessa MONUC,

G.

considerando che nel Nord Kivu sono dispiegati solo 6 000 uomini della MONUC su un totale di 17 000 soldati presenti sul territorio della RDC,

H.

considerando che gli Stati membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite — che comprende Belgio, Francia, Italia e Regno Unito — si sono sempre rifiutati di dotare la MONUC di risorse supplementari per assolvere alla propria missione, e considerando altresì l'appello del Consiglio dell'Unione europea a favore di una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la MONUC,

I.

considerando che, su iniziativa del Commissario Louis Michel, si è svolto a Nairobi un vertice regionale in occasione del quale i presidenti della RDC e Ruanda, Joseph Kabila e Paul Kagame, hanno concordato di dare immediate applicazione a tutti gli accordi conclusi in passato al fine di garantire la pace e una stabilità politica sostenibile,

J.

considerando, tuttavia, che all'incontro non ha fatto seguito un cessate il fuoco immediato nella parte orientale della RDC e che i violenti combattimenti tra le parti coinvolte nel conflitto sono continuati, con pesanti ripercussioni sulla popolazione civile,

K.

considerando che la MONUC ha accertato chiaramente che i guerriglieri di Laurent Nkunda sono sostenuti dal Ruanda e che il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha invitato i leader africani a farsi carico della propria responsabilità storica in un momento critico per la regione, per l'Africa e per il mondo,

L.

considerando che le organizzazioni umanitarie si prendono attualmente cura di 200 000 profughi nei campi intorno alla città di Goma e valutano che sia circa 1 milione il numero di civili nascosti nella boscaglia per sfuggire alle violenze; considerando altresì che la situazione nel campi profughi si aggrava di giorno in giorno e che l'Alto commissario per i rifugiati teme una possibile militarizzazione dei campi,

M.

considerando che, da quando il conflitto ha subito un'impennata, nella parte orientale della RDC è notevolmente aumentato il reclutamento di bambini soldato,

N.

considerando che le truppe congolesi e i combattenti delle FDLR sembrano essere entrambi coinvolti nello sfruttamento e nella commercializzazione di minerali nella parte orientale della RDC,

O.

considerando che il piano per porre fine alla crisi nella zona orientale del paese elaborato da parlamentari congolesi invoca una mobilitazione generale a favore del dialogo militare, politico e diplomatico tra le parti coinvolte nel conflitto,

P.

considerando che i ministri degli Esteri di Francia e Regno Unito, Bernard Kouchner e David Miliband, hanno raccomandato il rafforzamento della MONUC anziché l'invio di una forza europea nel Nord Kivu, pur affermando nello stesso tempo che non è esclusa la possibilità di dispiegare una forza europea, qualora ciò dovesse rivelarsi necessario,

Q.

considerando l'aggravarsi delle epidemie nel Nord Kivu, con la propagazione di colera, rosolia e pertosse, tenuto conto del grandissimo numero di sfollati e della loro precaria sistemazione;

1.   si dichiara profondamente preoccupato per l'intensificarsi degli scontri nel Nord Kivu e per le conseguenze per la popolazione della parte orientale della RDC e di tutta la regione, in particolare per le ripercussioni umanitarie della recente offensiva del CNDP, che ha provocato un gran numero di sfollati e morti nel Nord Kivu;

2.   esprime il suo profondo sdegno per i massacri, i crimini contro l'umanità e le violenze sessuali contro donne e ragazze nelle province orientali della RDC e chiede a tutte le autorità nazionali e internazionali competenti di perseguire penalmente i loro autori in modo sistematico; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare con urgenza tutte le misure atte ad evitare concretamente qualsiasi ulteriore attacco contro la popolazione civile delle province orientali della RDC;

3.   accoglie positivamente le decisioni della Commissione e degli Stati membri di aumentare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile colpita dalla crisi; richiama l'attenzione sulle difficoltà che le varie organizzazioni umanitarie incontrano nel fornire assistenza umanitaria, vista la situazione della sicurezza nel Nord Kivu; invita tutte le parti interessate a garantire l'accesso alle popolazioni vulnerabili e la sicurezza degli operatori umanitari affinché la presenza di questi ultimi possa continuare ad essere possibile; ricorda che i mezzi e le capacità militari dovrebbero essere utilizzati a sostegno di operazioni di aiuto umanitario solo in casi molto limitati e come ultima istanza;

4.   ribadisce la ferma convinzione che i processi di Amani e Nairobi costituiscano tuttora il contesto appropriato per stabilizzare a lungo termine la situazione nella parte orientale della RDC;

5.   esorta Laurent Nkunda a rispettare la propria dichiarazione a sostegno del processo di pace nella parte orientale della RDC, dichiarazione che egli ha reso dopo i colloqui con l'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo; invita a questo proposito il CNDP a partecipare nuovamente e senza indugi al processo di pace di Amani; ribadisce il proprio appoggio alle autorità della RDC nella ricerca di una soluzione politica alla crisi; valuta positivamente il piano presentato dai parlamentari congolesi, che sollecita una mobilitazione generale a favore del dialogo militare, politico e diplomatico;

6.   ritiene che dovrebbe essere convocata una conferenza internazionale sui Grandi Laghi per dare al conflitto una soluzione politica praticabile e promuovere una sana integrazione economica regionale, che andrà a beneficio di tutti i paesi della regione;

7.   sottolinea la necessità di impegnarsi ulteriormente per porre fine all'attività di gruppi armati stranieri, e in particolare delle FDLR, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo; invita il governo della RDC e degli altri Stati della regione a prendere le misure necessarie al riguardo; esprime apprezzamento per l'accordo tra la RDC e il Ruanda, annunciato dai ministri degli Esteri dei due paesi, che permette a squadre di intelligence ruandesi di entrare nella RDC e cooperare con l'esercito congolese per porre fine alla presenza delle FDLR nella regione;

8.   chiede all'Unione africana, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principali attori internazionali, compresi l'Unione europea, gli Stati Uniti e la Cina, di accentuare le pressioni su tutte le parti affinché accelerino il processo di pace, trovando una soluzione al problema del controllo delle risorse minerarie e puntando a un accordo di pace generale anziché a un semplice cessate il fuoco, e chiede altresì a tali attori di esercitare pressioni sul Ruanda e l'Uganda affinché si impegnino a porre fine alla libera circolazione e alle operazioni delle truppe di Nkunda sul loro territorio;

9.   sollecita tutte le parti interessate a ripristinare lo Stato di diritto e a combattere l'impunità, in particolare per quanto riguarda gli stupri di massa ai danni di donne e ragazze e il reclutamento di bambini soldati;

10.   invita il governo della RDC a sviluppare un piano assieme al Ruanda e alla MONUC per isolare e catturare i leader delle FDLR responsabili di genocidio e ad offrire a quanti non hanno preso parte al genocidio e desiderano essere smobilitati il reinserimento nella RDC o il rimpatrio in Ruanda;

11.   chiede alle autorità della RDC di porre immediatamente fine ai saccheggi e alle violenze da parte di soldati governativi cui hanno assistito rappresentanti dell'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite;

12.   invita gli Stati membri dell'Unione europea a dare attuazione alla raccomandazione del panel di esperti delle Nazioni Unite sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali della RDC, prevedendo anche sanzioni contro le persone fisiche e le società la cui partecipazione al saccheggio sia stata comprovata, in modo da contribuire alla stabilizzazione del paese;

13.   richiama l'attenzione sul fatto che lo sfruttamento illegale delle risorse naturali della parte orientale della RDC è una fonte di finanziamento per i gruppi ribelli, e quindi una fonte di instabilità nella regione; ribadisce l'importanza di contrastare un simile sfruttamento illegale da parte dei gruppi ribelli e dei governi della regione; invita in proposito le autorità della RDC, in collaborazione con la MONUC, a tagliare le basi economiche dei gruppi ribelli, impedendo loro di accedere alle risorse minerarie (in particolare diamanti, coltan e oro) e alle reti commerciali;

14.   chiede al Consiglio e alla Commissione di insistere nel quadro dei colloqui con i governi della RDC e dei paesi vicini sull'applicazione di sistemi efficaci di tracciabilità e prova delle origini delle risorse naturali — in particolare oro, cassiterite (minerale di stagno), coltan, cobalto, diamanti, pirocloro e legname —, sistemi che dovrebbero comprendere anche l'accettazione, da parte dei paesi interessati, della presenza sul loro territorio di controllori con mandato ONU incaricati di vigilare sulle importazioni di risorse naturali provenienti dalla RDC, assicurando la protezione dei controllori ONU stessi;

15.   ribadisce la richiesta che vengano effettivamente creati meccanismi di controllo analoghi alla procedura Kimberley per la certificazione dell'origine delle risorse naturali della RDC importate nel mercato dell'Unione europea;

16.   invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le imprese europee non commercino, trattino o importino prodotti derivati da minerali il cui ottenimento torna a vantaggio di gruppi armati della RDC e a ritenere responsabili quanti persistono in tali prassi;

17.   invita il Consiglio e la Commissione a fare tutto il possibile per trovare una soluzione politica, che rappresenta l'unico modo per porre fine agli scontri nella RDC; accoglie positivamente, a tale riguardo, l'iniziativa del Commissario Michel di organizzare a Nairobi un incontro tra i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Ruanda; invita la Commissione a prendere contatti con le autorità della RDC per dare attuazione all'accordo sul rimpatrio in Ruanda dei guerriglieri delle FDLR; sollecita le autorità della RDC e del Ruanda a intensificare la cooperazione per dar seguito agli impegni concordati a Nairobi e attribuire priorità al dialogo e alla consultazione, onde contribuire al conseguimento di una pace duratura nella parte orientale della RDC nonché alla stabilità della regione;

18.   invoca tolleranza zero nei confronti della violenza sessuale contro donne e ragazze, che viene utilizzata come arma di guerra, e chiede pene severe per i responsabili di tali crimini; richiama l'attenzione sull'importanza dell'accesso alla sanità nelle situazioni di conflitto e nei campi profughi, in particolare alla luce dei recenti focolai di colera, pertosse e morbillo;

19.   ribadisce il suo appoggio alla MONUC in queste drammatiche circostanze in cui la sua presenza resta indispensabile, malgrado le debolezze che essa presenta, e chiede che sia fatto tutto il possibile per consentirle di svolgere pienamente il proprio mandato e di ricorrere alla forza delle armi per proteggere le persone minacciate; invita a questo proposito il Consiglio, e più in particolare Belgio, Francia, Italia e Regno Unito, a svolgere un ruolo di primo piano nel garantire che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace sostengano la MONUC rafforzandone le capacità operative in termini di effettivi ed equipaggiamento adeguati;

20.   invita il Consiglio a sollecitare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a dotare la MONUC del mandato e dei mezzi necessari per affrontare il problema dello sfruttamento delle risorse minerarie da parte dei gruppi armati, anche attraverso il monitoraggio e il controllo dei principali posti di frontiera, delle piste di atterraggio, di determinate zone minerarie e delle vie di approvvigionamento;

21.   insiste sulla necessità che, qualora si proceda al dispiegamento di forze militari supplementari, il loro mandato riguardi prioritariamente la protezione della popolazione civile nonché il sostegno e il contributo al rispetto dei nuovi accordi di pace che potrebbero essere conclusi;

22.   invita il Consiglio e la Commissione a elaborare, unitamente al governo della RDC, alle Nazioni Unite e agli altri principali donatori, un nuovo programma su larga scala in materia di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR) nella Repubblica Democratica del Congo, basato sul concetto dell'Unione europea per il supporto al DDR, nonché un'ambiziosa strategia di riforma del settore della sicurezza per tale paese basata sul quadro orientativo dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza, prevedendo in entrambi i casi finanziamenti adeguati da parte della Comunità e a titolo della PESC;

23.   invita il governo della RDC a fare tutto il possibile per identificare i responsabili dei crimini di guerra commessi nella regione e tradurli in giudizio;

24.   invita il Consiglio e la Commissione a predisporre con effetto immediato un'assistenza medica e umanitaria su vasta scala nonché programmi di reinserimento per la popolazione civile delle regioni orientali della RDC, prestando particolare attenzione all'assistenza alle donne e ragazze vittime di reati di violenza sessuale, al fine di rispondere ai bisogni immediati e in preparazione della necessaria ricostruzione; prende atto del ruolo cruciale svolto dalle donne nella ricostituzione di comunità disperse;

25.   prende atto con interesse della nomina di una squadra di mediatori comprendente l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo e l'ex presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Benjamin Mkapa; invita il Consiglio a collaborare con la Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi e con l'Unione africana per stabilizzare la situazione nella parte orientale della RDC;

26.   invita il Consiglio a collaborare con i mediatori internazionali e regionali per affrontare esplicitamente i programmi economici delle parti belligeranti nel contesto degli attuali sforzi di mediazione;

27.   invita il Consiglio e la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi umanitari e in materia di sicurezza nelle zone orientali della Repubblica democratica del Congo al fine di approfondire in funzione delle circostanze le diverse linee d'azione possibili;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Unione africana, al governo della Repubblica Democratica del Congo e alla Comunità di Sviluppo dell'Africa Australe.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0526.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0072.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0022.

(4)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 460.


22.1.2010   

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CE 16/57


Politica spaziale europea: L'Europa e lo spazio

P6_TA(2008)0564

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla politica spaziale europea: l'Europa e lo spazio

(2010/C 16 E/11)

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione del Consiglio del 26 settembre 2008 sulla promozione della politica spaziale europea (1),

visto il Trattato sui principi che disciplinano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti (risoluzione 2222 (XXI) — Trattato sullo spazio extra-atmosferico),

viste le sue risoluzioni del 10 luglio 2008 su spazio e sicurezza (2) e del 29 gennaio 2004 sul piano d'azione per l'attuazione della politica spaziale europea (3), nonché le deliberazioni dell'audizione pubblica organizzata dalla sua commissione per l'industria, la ricerca e l'energia il 16 luglio 2007,

vista la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2007 relativa alla politica spaziale europea (4),

visto il documento della Commissione dell'11 settembre 2008, dal titolo «Relazione sui progressi della politica spaziale europea» (COM(2008)0561),

vista la decisione del Consiglio del 7 ottobre 2003 sulla firma dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato sull'Unione europea (TUE), modificati dal trattato di Lisbona, e le relative disposizioni sulla politica spaziale europea (articolo 189 del TFUE),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che lo spazio è un bene strategico di fondamentale importanza per l'indipendenza, la sicurezza e la prosperità dell'Europa e che gli sviluppi politici in questo settore devono essere portati avanti dal Consiglio insieme al Parlamento europeo,

B.

considerando che l'Unione e alcuni suoi Stati membri hanno partecipato al finanziamento e allo sviluppo della tecnologia spaziale e della scienza spaziale per oltre 30 anni, il che ha portato a definire l'impostazione della politica spaziale europea (PSE), e riconoscendo la fruttuosa cooperazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA),

C.

considerando il crescente interesse nel forte ruolo di leader dell'Unione nell'ambito di una PSE al fine di promuovere soluzioni nel settore dell'ambiente, dei trasporti, della ricerca, della difesa e della sicurezza,

D.

considerando che una PSE forte, soprattutto in termini di applicazioni, servizi e infrastrutture connesse, contribuirà all'influenza societaria, culturale, economica e scientifica dell'Unione, aiuterà lo sviluppo della sua base industriale e scientifica, contribuirà alla sua crescita e all'occupazione e assicurerà la sua indipendenza politica e tecnologica in modo coerente e realistico,

E.

considerando che tutte le attività spaziali europee rispettano pienamente il principio secondo cui l'esplorazione e l'uso dello spazio vengono effettuati a vantaggio e nell'interesse di tutti i paesi e riconoscono lo spazio come un'entità che appartiene a tutto il genere umano, da utilizzare a fini esclusivamente pacifici,

F.

considerando che l'Unione si è impegnata a promuovere la cooperazione internazionale nell'esplorazione e nell'uso dello spazio e condividendo la posizione del Consiglio secondo cui l'Europa dovrebbe intraprendere le proprie azioni in materia di esplorazione dello spazio nell'ambito di un programma mondiale,

G.

considerando l'importanza, per lo sviluppo della PSE, di rafforzare la comprensione e il sostegno da parte dell'opinione pubblica quanto allo sviluppo delle tecnologie spaziali, garantire la complementarità delle azioni e ottimizzare le sinergie realizzate grazie agli sviluppi in altri settori,

H.

considerando la necessità strategica per l'Europa di garantire la continuità di un accesso allo spazio autonomo, affidabile, sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi, basato sia sulla disponibilità di una serie di vettori adeguati e concorrenziali di classe mondiale, sia su un porto spaziale europeo operativo,

I.

considerando la necessità di individuare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione europea per la PSE al fine di integrare gli stanziamenti del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in modo da consentire ai diversi attori economici di pianificare le loro azioni a medio e lungo termine,

J.

considerando che un'adeguata struttura di governance nel settore della politica e delle attività spaziali e un appropriato quadro regolamentare per facilitare la rapida messa a punto di servizi innovativi e competitivi a valle, in particolare allo scopo di garantire un accesso sostenuto allo spettro per tutte le applicazioni con base spaziale, sono fondamentali al fine di garantire che la PSE dia i risultati auspicati e risponda alle ambizioni dell'Unione, dell'ESA e dei loro rispettivi Stati membri,

K.

considerando la necessità di definire un calendario preciso per realizzare gli obiettivi di Galileo, EGNOS e del programma sul monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), ribattezzato Kopernikus nonché l'esigenza di elaborare una tabella di marcia per i vari organismi coinvolti nella realizzazione di tali programmi,

L.

considerando che lo spazio rappresenta uno strumento unico per la raccolta e la diffusione istantanea a livello mondiale di grandi quantità di dati nella società odierna, nonché un mezzo fondamentale per la comprensione e il monitoraggio del cambiamento climatico globale, un settore nel quale l'Europa è all'avanguardia, e invitando gli altri attori internazionali ad assumere un atteggiamento più responsabile nei confronti delle generazioni future,

M.

considerando che importanti progressi possono essere realizzati per quanto concerne gli aspetti della sicurezza spaziale, segnatamente nel settore delle comunicazioni, della vigilanza e dell'osservazione della terra,

N.

considerando che la risoluzione approvata nell'ambito della quarta riunione del quarto Consiglio «Spazio (riunione congiunta del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio dell'ASE)» del 22 maggio 2007 chiede l'ottimizzazione del processo decisionale nel settore spaziale in seno al Consiglio dell'Unione europea e alle altre istituzioni dell'Unione europea,

O.

considerando che il prossimo quadro finanziario dovrebbe contemplare adeguati strumenti e piani di finanziamento dell'Unione per realizzare investimenti comunitari a lungo termine a favore della ricerca spaziale e del funzionamento di applicazioni spaziali sostenibili al servizio dell'Europa e dei suoi cittadini,

P.

considerando che l'Unione europea necessita di un rafforzamento della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

1.   valuta positivamente le conclusioni del Consiglio del 26 settembre 2008 che rappresentano un proficuo impegno politico a favore dello sviluppo di una PSE, la quale riveste un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità europea, e ribadisce la propria intenzione di essere costruttivo e di partecipare pienamente alla sua attuazione come se il trattato di Lisbona fosse in vigore;

2.   concorda con il Consiglio che le attuali priorità sono costituite dall'attuazione tempestiva dei programmi Galileo, EGNOS e GMES;

3.   si compiace in particolare della creazione del gruppo di lavoro interistituzionale Galileo, che potrà fungere da modello per la PSE;

4.   invita la Commissione e il Consiglio a mettere a punto un calendario preciso per la creazione di efficaci strutture di governance in relazione ala programma GMES/Kopernikus e a definire chiaramente una tabella di marcia per tale programma al fine di migliorarne l'efficienza e specificarne le dotazioni di bilancio;

5.   ribadisce il ruolo decisivo di GMES/Kopernikus in quanto iniziativa orientata sugli utenti e attuata grazie al contributo essenziale delle strutture di osservazione in loco, terrestri e spaziali; sottolinea il fatto che è indispensabile la continuità di dati e servizi; ritiene, più in particolare, che la Commissione dovrebbe prima commissionare una valutazione d'impatto dei potenziali vantaggi, dei costi da sostenere e dell'evoluzione a lungo termine del programma GMES/Kopernikus, e poi presentare al Parlamento europeo stesso e al Consiglio un piano d'azione comprendente tra l'altro i seguenti aspetti:

il quadro giuridico del programma GMES/Kopernikus,

la governance del programma GMES/Kopernikus, compreso il ruolo dell'Unione e di organismi esterni all'Unione europea,

il finanziamento del programma GMES/Kopernikus,

il piano di attuazione,

il ruolo di iniziative analoghe ma complementari, sia intergovernative che multilaterali,

gli aspetti internazionali del programma GMES/Kopernikus e quindi la cooperazione necessaria;

6.   deplora il fatto che, malgrado le chiare raccomandazioni della comunità degli utenti, la continuità dei dati altimetrici a bassa inclinazione non sarà garantita al termine delle operazioni del satellite Jason 2 attualmente in orbita; esorta la Commissione a risolvere i problemi finanziari relativi a Jason 3, che rischiano di compromettere la sostenibilità a breve termine dei servizi di Copernicus, nonché a riferirgli le decisioni prese a tale riguardo;

7.   incoraggia la definizione di un dialogo strutturato tra gli attori istituzionali europei e gli attori intergovernativi che garantisca a tutti gli Stati membri un accesso libero ed equo ai vantaggi della PSE;

8.   invita il Consiglio e la Commissione a incentivare le sinergie tra sviluppi civili e di sicurezza nel settore spaziale; le capacità dell'Europa in termini di sicurezza e difesa dipendono, tra l'altro, dalla disponibilità di sistemi via satellite e l'accesso a questi ultimi è fondamentale per l'Unione;

9.   invita il Consiglio e la Commissione a compiere progressi in materia di relazioni internazionali, segnatamente di concorrenza sui mercati internazionali commerciali e governativi al fine di garantire che l'Europa parli con una sola voce e segua una strategia concordata;

10.   condivide con il Consiglio la posizione secondo cui la cooperazione internazionale nel settore spaziale deve essere al servizio degli interessi dell'Europa e, in quest'ottica, dovrebbe contribuire a iniziative globali; sottolinea l'importanza di garantire l'autonomia politica, tecnologica e operativa dell'Europa;

11.   ricorda al Consiglio e alla Commissione che hanno dichiarato l'intenzione di presentare al Parlamento, nel contesto del piano di attuazione della PSE, raccomandazioni o proposte specifiche, visto che si tratta di quattro settori prioritari, in materia di:

spazio e cambiamento climatico,

contributo della PSE alla strategia di Lisbona,

spazio e sicurezza, sulla base della sua risoluzione del 10 luglio 2008,

esplorazione spaziale, comprese la presenza umana e i voli spaziali con equipaggi umani;

12.   sottolinea l'importanza di sviluppare una politica industriale nel settore spaziale, i cui punti fondamentali siano il quadro normativo concernente lo spazio e il programma di standardizzazione che contribuisce alla nascita di nuovi mercati europei a valle; rammenta che il regolamento Galileo è un punto di riferimento per l'inclusione delle Piccole e medie imprese nella politica industriale europea nel settore spaziale;

13.   prende atto del contributo eccezionale offerto dai programmi spaziali che, offrendo una copertura globale e a lungo termine, mettono a disposizione dati fondamentali per la ricerca sul cambiamento climatico e forniscono le conoscenze necessarie a prendere decisioni essenziali nel settore delle politiche ambientali;

14.   riconosce che lo spazio può contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona e, di conseguenza, alla realizzazione sia delle aspirazioni economiche, formative, sociali e ambientali dell'Unione sia delle aspettative dei cittadini;

15.   riconosce la necessità che l'Europa si attivi concretamente al fine di ridurre la sua dipendenza per determinate operazioni e per talune tecnologie e componenti spaziali critici;

16.   ritiene che l'Europa dovrebbe elaborare una prospettiva comune e una programmazione strategica di esplorazione spaziale a lungo termine al fine di partecipare a programmi internazionali di esplorazione umana e robotica (come la strategia di esplorazione globale), compresa un'eventuale spedizione umana su Marte;

17.   chiede di esaminare immediatamente la possibilità di creare un nuovo capitolo di bilancio specifico per la PSE nell'ambito del bilancio dell'Unione, che rifletta il forte impegno dell'Unione per la PSE, e di migliorare la chiarezza e la trasparenza di tale politica qualora dovessero entrare in vigore le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di politica spaziale;

18.   esorta la Commissione europea e gli Stati membri a promuovere investimenti nella scienza e nella tecnologia spaziali;

19.   invita la Commissione ad avviare le iniziative adeguate allo sviluppo dell'uso dello spazio per la raccolta e la distribuzione di informazioni e insiste sulla necessità di incoraggiare gli sviluppi tecnologici nel settore della vigilanza e dell'osservazione dello spazio;

20.   esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a evitare l'inquinamento dello spazio;

21.   invita la Commissione a presentare uno studio sull'impatto del turismo spaziale e il suo necessario quadro regolamentare e di sicurezza;

22.   invita il Consiglio e la Commissione ad avviare un grande sforzo di riflessione sull'esplorazione dello spazio, atto a definire quella che dovrebbe essere la posizione dell'Europa nelle future attività mondiali di esplorazione nonché le risorse dell'Europa a disposizione di tali sforzi; auspica al riguardo di essere strettamente associato alla prossima conferenza ad alto livello sull'esplorazione dello spazio, proposta dalla Commissione;

23.   sottolinea il valore dell'esplorazione spaziale nell'indurre i giovani europei a scegliere di intraprendere carriere nel campo scientifico e tecnologico, rafforzando le capacità europee di ricerca;

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia spaziale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 268 del 23.10.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0365.

(3)  GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 136.

(4)  GU C 136 del 20.6.2007, pag. 1.


22.1.2010   

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Munizioni a grappolo

P6_TA(2008)0565

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo

(2010/C 16 E/12)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) adottata da 107 paesi in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Dublino dal 19 al 30 maggio 2008,

considerando il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 maggio 2008, che incoraggia «gli Stati a firmare e ratificare senza indugio questo importante accordo» ed auspica «una sua rapida entrata in vigore»,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 su «Verso un trattato internazionale per la messa al bando delle munizioni a grappolo» (1),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la CCM sarà aperta alla firma a partire dal 3 dicembre 2008 a Oslo e, successivamente, presso le Nazioni Unite a New York, ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la trentesima ratifica,

B.

considerando che la CCM vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi,

C.

considerando che la CCM richiederà agli Stati contraenti di distruggere le scorte di tali munizioni,

D.

considerando che la CCM stabilirà un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime e impegnerà gli Stati ad eliminare le munizioni a grappolo inesplose che rimangono in seguito a conflitti;

1.   si compiace dell'attività della società civile, in particolare della Coalizione contro le munizioni a grappolo, nello sforzo di porre fine alle sofferenze umane causate dalle munizioni a grappolo;

2.   invita tutti gli Stati a firmare, ratificare e applicare al più presto la CCM;

3.   invita tutti gli Stati membri ad adottare misure a livello nazionale per avviare l'attuazione della CCM, ancor prima che sia firmata e ratificata;

4.   invita tutti gli Stati a non utilizzare, investire, stoccare, produrre, trasferire o esportare munizioni a grappolo finché non sarà entrata in vigore la CCM;

5.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che hanno utilizzato munizioni a grappolo a fornire assistenza alle popolazioni colpite e la Commissione ad aumentare l'assistenza finanziaria alle comunità e alle persone interessate da munizioni a grappolo inesplose, utilizzando tutti gli strumenti disponibili;

6.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che hanno utilizzato munizioni a grappolo a fornire assistenza tecnica e finanziaria per l'eliminazione e la distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e la Commissione ad aumentare l'assistenza finanziaria allo stesso fine utilizzando tutti gli strumenti disponibili;

7.   invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a non intraprendere alcuna azione che possa aggirare o pregiudicare la CCM e le sue disposizioni; in particolare, invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a non adottare, approvare o successivamente ratificare un eventuale protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali (CCW) che consenta l'utilizzo di munizioni a grappolo, il che non sarebbe compatibile con il divieto su tali munizioni previsto dagli articoli 1 e 2 della CCM;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.


(1)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 648.


22.1.2010   

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HIV/AIDS: Diagnosi precoce e cure tempestive

P6_TA(2008)0566

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'HIV/AIDS: diagnosi precoce e cure tempestive

(2010/C 16 E/13)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2007 sulla lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009 (1),

vista la dichiarazione di Brema del 13 marzo 2007 su «Responsabilità e partenariato — Insieme contro l'HIV/AIDS»,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sull'HIV/AIDS: tempo di agire (2),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sull'AIDS (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2005 sulla lotta contro l'HIV/AIDS,

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2005 sulla lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, 2006-2009 (COM(2005)0654),

vista la dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia centrale, adottata alla conferenza ministeriale «Infrangere le barriere — Partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia centrale», tenutasi il 23 e 24 febbraio 2004 nel quadro della Presidenza irlandese dell'Unione europea,

vista la relazione del Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'HIV/AIDS (UNAIDS) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Europa «I progressi nell'attuazione della dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e in Asia centrale» del 2008,

vista la dichiarazione di Vilnius sulle misure volte a rafforzare le risposte all'HIV/AIDS nell'Unione europea e nei paesi vicini, adottata dai ministri e dai rappresentanti dei governi dell'Unione europea e dei paesi vicini alla conferenza «L'Europa e l'HIV/AIDS — Nuove sfide, nuove opportunità», tenutasi a Vilnius, Lituania, il 16 e il 17 settembre 2004,

visto il programma 2006 dell'OMS sull'HIV/AIDS dal titolo «Verso l'accesso universale entro il 2010»,

visto il sondaggio dell'Eurobarometro sulla prevenzione dell'AIDS del febbraio 2006,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la relazione di fine anno per il 2006 elaborata dall'EuroHIV indica che, nel periodo 1999-2006, le persone che hanno contratto il virus dell'HIV sono state 269 152 all'interno dell'Unione europea e 806 258 nella regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

B.

considerando che la relazione di fine anno per il 2006 elaborata dall'EuroHIV indica che, nell'Unione europea, l'11 % di tutte le nuove infezioni dal virus dell'HIV riguarda giovani al di sotto dei 25 anni,

C.

considerando che le relazioni dell'EuroHIV e dell'UNAIDS confermano che il numero di nuovi contagi HIV continua a crescere ad un tasso preoccupante nell'Unione europea e nei paesi vicini e che in alcuni paesi il numero di persone che si stima siano contagiate dall'HIV è di quasi tre volte superiore alle cifre ufficiali,

D.

considerando che la relazione di fine anno per il 2006 elaborata dall'EuroHIV indica che, nonostante l'aumento del numero di infezioni da virus dell'HIV, la costante diminuzione del numero di casi di AIDS diagnosticati negli ultimi anni è proseguita nel 2006, con un calo nell'Unione europea, del 40 % registrato nel 2006 rispetto al 1999,

E.

considerando che un'elevata percentuale di infezioni da HIV rimane non diagnosticata; considerando che molte persone non sanno di essere infette e con ogni probabilità lo scopriranno soltanto una volta colpite da malattie connesse con l'HIV/AIDS,

F.

considerando che l'infettività dell'HIV aumenta notevolmente in presenza di altre malattie a trasmissione sessuale (ad esempio gonorrea, clamidia, herpes e sifilide),

G.

considerando che l'epidemia tra i consumatori di droghe iniettive è una delle cause della rapida diffusione dell'infezione da HIV in numerosi paesi dell'Europa orientale,

H.

considerando che l'HIV/AIDS è una malattia trasmissibile e vi è quindi un rischio di contagio provocato dalle persone infette non diagnosticate,

I.

considerando che i rapporti dell'UNAIDS e dell'OMS Europa sui progressi nell'attuazione della dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e Asia centrale evidenziano che solo alcuni dei 53 paesi della regione europea hanno adottato un approccio conforme agli impegni assunti nel contesto della dichiarazione di Dublino per far fronte alla stigmatizzazione sociale, alla discriminazione e ai diritti umani,

J.

considerando che la piena tutela dei diritti umani è essenziale in ogni aspetto della risposta al virus dell'HIV,

K.

considerando che vi è un'acuta necessità di cooperazione transfrontaliera per affrontare l'epidemia,

L.

considerando che è necessario introdurre efficaci misure di salute pubblica volte a facilitare la diagnosi precoce dell'infezione da HIV;

1.   invita il Consiglio e la Commissione a formulare una strategia sull'HIV al fine di:

promuovere la diagnosi precoce e la riduzione degli ostacoli alla sperimentazione;

garantire un tempestivo trattamento e la comunicazione dei relativi benefici;

2.   invita la Commissione a garantire un accurato monitoraggio e una stretta sorveglianza da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, tra cui stime più precise (quantità, caratteristiche, ecc) della popolazione non diagnosticata, rispettando la riservatezza e la protezione dei dati personali;

3.   invita la Commissione a impegnare sostanziali risorse politiche, umane e finanziarie per sostenere l'attuazione di tale strategia;

4.   invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso al test, che deve restare libero e anonimo;

5.   invita la Commissione ad elaborare una strategia di riduzione del rischio dell'HIV/AIDS incentrata sui gruppi vulnerabili e ad alto rischio;

6.   invita il Consiglio ad incaricare la Commissione di elaborare raccomandazioni del Consiglio concernenti l'attuazione di sperimentazioni ed orientamenti in materia di trattamento fondati su dati comprovati in ciascuno Stato membro;

7.   invita il Consiglio ad incaricare la Commissione di garantire che, in futuro, il monitoraggio dei progressi nella lotta contro l'HIV/AIDS in Europa e nei paesi vicini comprenda indicatori che riguardano e misurano direttamente le questioni legate ai diritti umani nel contesto dell'HIV/AIDS;

8.   invita gli Stati membri a porre in essere disposizioni in virtù delle quali la discriminazione contro le persone che vivono con l'HIV/AIDS, comprese eventuali restrizioni alla loro libertà di circolazione, sia effettivamente dichiarata illegale nelle loro giurisdizioni;

9.   invita gli Stati membri a rafforzare le campagne d'informazione e di educazione sulla prevenzione, la sperimentazione e il trattamento del virus HIV/AIDS;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'HIV/AIDS e all'Organizzazione mondiale della sanità.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 348.

(2)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 871.

(3)  GU C 316 del 20.12.2006, pag. 366.


22.1.2010   

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Situazione apicola

P6_TA(2008)0567

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla situazione nel settore dell'apicoltura

(2010/C 16 E/14)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, in tutto il mondo, e in particolare in Europa, il settore dell'apicoltura sta incontrando gravissime difficoltà,

B.

considerando che l'apicoltura ha effetti benefici su tutto l'ecosistema e che essa è essenziale, in particolare, per l'ecosistema agricolo,

C.

considerando che è fondamentale conservare la biodiversità, cui l'apicoltura contribuisce in modo determinante con l'attività dell'impollinazione incrociata,

D.

considerando che l'apicoltura è praticata in Europa da millenni e che è parte integrante del suo patrimonio culturale e agricolo,

E.

considerando gli effetti benefici a livello nutrizionale e medico dei prodotti dell'apicoltura,

F.

considerando la varietà e l'elevato livello qualitativo del miele e degli altri prodotti apicoli quali la pappa reale, la propoli, il veleno e la cera d'api, prodotti dall'apicoltura europea grazie all'esperienza dei suoi apicoltori e alla diversità del clima,

G.

considerando che il settore è penalizzato dalla concorrenza sleale dei prodotti provenienti da paesi terzi, importati nel mercato comunitario,

H.

considerando che, mentre il miele può essere importato da varie regioni del mondo, l'impollinazione può essere garantita soltanto dalle api, che devono essere presenti in numero sufficiente,

I.

considerando la grave minaccia di contrazione del patrimonio apicolo a seguito della notevole diminuzione delle risorse di polline e nettare,

J.

considerando il drammatico calo delle colonie d'api nel mondo,

K.

considerando che tra i fattori all'origine della crisi sanitaria apicola sono da annoverare la presenza continua nelle arnie del parassita Varroa, la sindrome dello spopolamento degli alveari e la diffusione del Nosema ceranae,

L.

considerando che il 76 % della produzione alimentare destinata al consumo umano dipende dal settore dell'apicoltura,

M.

considerando che l'84 % delle specie vegetali coltivate in Europa dipende dall'impollinazione,

N.

considerando che nell'impiego dei biocidi si ignorano troppo spesso le prescrizioni e le buone prassi,

O.

considerando che non esistono ancora metodi per eradicare talune malattie delle api che comportano una riduzione della loro capacità di resistenza e la perdita di arnie;

1.   ritiene fondamentale reagire senza indugio alla crisi sanitaria apicola in modo appropriato e con strumenti efficaci;

2.   è del parere che occorra far fronte alla concorrenza sleale dei prodotti dell'apicoltura provenienti da paesi terzi per effetto, tra l'altro, di costi di produzione inferiori, in particolare per quanto riguarda i prezzi dello zucchero e della manodopera;

3.   invita la Commissione ad intensificare quanto prima la ricerca sui parassiti e sulle malattie che stanno decimando le api, nonché su altre cause potenziali quali l'erosione della diversità genetica e le colture geneticamente modificate, mettendo a disposizione ulteriori risorse di bilancio a tale fine;

4.   ritiene fondamentale rendere obbligatoria l'indicazione del paese d'origine del miele d'api sull'etichetta;

5.   invita la Commissione ad introdurre, nell'ambito della «valutazione dello stato di salute» della PAC, misure volte a creare zone di compensazione ecologica (quali i «maggesi apicoli»), in particolare nelle grandi regioni delle colture seminative; e chiede che queste aree siano situate nelle parti più difficili da coltivare, dove piante quali la phacelia, la borragine, la senape selvatica o il trifoglio bianco potrebbero svilupparsi e rappresentare importanti fonti nettarifere nella zona di raccolta delle api;

6.   invita il Consiglio e la Commissione a prendere in debita considerazione la salute delle api, le possibilità di commercializzazione dei prodotti delle api, nonché l'impatto economico sul settore dell'apicoltura in tutte le discussioni e le future misure legislative concernenti la coltivazione nell'Unione europea di colture geneticamente modificate;

7.   chiede alla Commissione di promuovere le misure necessarie per limitare i rischi di un'impollinazione insufficiente, tanto per gli apicoltori quanto per gli agricoltori, la cui produzione potrebbe aumentare considerevolmente;

8.   chiede alla Commissione di garantire il controllo e la sorveglianza della qualità delle acque di superficie, essendo le api molto sensibili a qualsiasi deterioramento dell'ambiente;

9.   chiede alla Commissione di avviare una ricerca sul nesso tra la moria delle api e l'utilizzo di pesticidi quali tiametoxame, imidaclopride, clotianidin e fipronil, per adottare le misure del caso quanto all'autorizzazione di tali prodotti;

10.   invita la Commissione a coordinare tutte le informazioni attualmente a disposizione degli Stati membri riguardo a tale situazione; è del parere che la Commissione debba cooperare con le organizzazioni riconosciute ai fini dello scambio delle informazioni scientifiche in loro possesso concernenti gli effetti dei pesticidi sulle api;

11.   reputa indispensabile introdurre l'obbligo di analizzare il miele importato per rilevare l'eventuale presenza di bacilli della peste americana;

12.   esorta la Commissione a proporre un meccanismo di aiuto finanziario per le aziende del settore, in difficoltà a seguito della moria del loro patrimonio apicolo;

13.   auspica che la Commissione integri la ricerca e la lotta contro le malattie delle api nella sua politica veterinaria;

14.   chiede alla Commissione di invitare tutti gli Stati membri ad assegnare aiuti immediati al settore apicolo;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


22.1.2010   

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CE 16/67


Ispezioni ambientali negli Stati membri

P6_TA(2008)0568

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

(2010/C 16 E/15)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2007, sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (COM(2007)0707),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno adottato nel 2001 la raccomandazione 2001/331/CE, contenente criteri non vincolanti per la programmazione, l'attuazione, le attività di seguito e di comunicazione sulle ispezioni ambientali, riconoscendo che esistevano marcate disparità tra i regimi ispettivi negli Stati membri,

B.

considerando che la raccomandazione in esame aveva l'obiettivo di rafforzare il rispetto del diritto ambientale comunitario contribuendo ad una sua più coerente attuazione e applicazione in tutti gli Stati membri,

C.

considerando che la summenzionata comunicazione esprime la posizione della Commissione su un ulteriore sviluppo della raccomandazione in esame, basandosi tra l'altro sulle relazioni che gli Stati membri hanno presentato sulla propria attuazione della raccomandazione,

D.

considerando che detta comunicazione riferisce che le informazioni presentate dagli Stati membri sulle modalità di esecuzione della raccomandazione sono incomplete o difficili da raffrontare,

E.

considerando che le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrano che solo in pochi di essi si è registrata un'attuazione completa e che esistono ancora marcate disparità in quanto alle modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali nella Comunità,

F.

considerando che secondo la Commissione la situazione di incompleta attuazione è parzialmente dovuta alla diversità di interpretazione degli Stati membri delle definizioni e dei criteri della raccomandazione e delle disposizioni in materia di comunicazione dei risultati,

G.

considerando che la Commissione riconosce che il campo di applicazione della raccomandazione non è adeguato e non include molte attività importanti, quali Natura 2000, il controllo dei trasporti illegali di rifiuti, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la limitazione di sostanze chimiche (REACH), la restrizione di talune sostanze pericolose nei prodotti (ad esempio la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettronniche — direttiva RoHS), il commercio delle specie minacciate d'estinzione nonché le attività relative agli organismi geneticamente modificati e i sistemi di responsabilizzazione dei produttori;

1.   esprime preoccupazione per la conclusione della Commissione secondo la quale la piena attuazione della legislazione ambientale della Comunità non può essere garantita, poiché ciò porta non soltanto a un continuo danno all'ambiente ma anche a distorsioni della concorrenza;

2.   sottolinea che un'applicazione corretta e uniforme del diritto ambientale comunitario è essenziale e che qualsiasi mancanza in questo senso verrebbe meno alle aspettative del pubblico e pregiudicherebbe la reputazione della Comunità quale efficace guardiano dell'ambiente;

3.   è contrario all'intenzione della Commissione di affrontare la questione soltanto mediante una raccomandazione non vincolante e mediante l'inserimento di specifici criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione settoriale;

4.   sollecita la Commissione a presentare invece entro la fine del 2009 una proposta di direttiva sulle ispezioni ambientali, chiarendo le definizioni e i criteri definiti nella raccomandazione 2001/331/CE e ampliandone il campo d'applicazione;

5.   ritiene essenziale rafforzare la rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale (IMPEL) e sollecita la Commissione a riferire entro la fine del 2009 sulle possibili modalità fra cui la creazione di una forza ispettiva ambientale comunitaria;

6.   propone di concentrarsi maggiormente su un aiuto a misure di educazione e di informazione sulla protezione dell'ambiente, il cui contenuto preciso dovrebbe essere determinato su scala locale, regionale o nazionale in funzione dei bisogni e dei problemi osservati nel territorio in questione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.


22.1.2010   

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Somalia

P6_TA(2008)0569

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla Somalia

(2010/C 16 E/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni sulla situazione in Somalia, segnatamente quella del 15 novembre 2007 sulla Somalia (1) e quella del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia (2),

vista la relazione di Amnesty International del 1o novembre 2008 dal titolo «The State of the World's Human Rights»,

vista la dichiarazione rilasciata l'8 novembre 2008 da Radhika Coomaraswamy, Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini nei conflitti armati, che condannava la lapidazione della tredicenne Aisha Ibrahim Duhulow,

visti i vari strumenti regionali in materia di diritti umani, in particolare la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 e il relativo protocollo sui diritti delle donne in Africa del 2003,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 27 ottobre 2008 la tredicenne Aisha Ibrahim Duhulow è stata lapidata a morte in Somalia,

B.

considerando che la lapidazione è stata effettuata da un gruppo di 50 uomini in uno stadio di Kismayo, porto a sud del paese, di fronte a circa 1 000 spettatori,

C.

considerando che la ragazza, accusata e condannata per adulterio in violazione della legge islamica, era stata in realtà vittima di uno stupro da parte di tre uomini,

D.

considerando che la milizia al-Shabab, che controlla Kismayo, ha arrestato e ordinato l'esecuzione mediante lapidazione di Aisha Ibrahim Duhulow, ma non ha arrestato o fermato i responsabili del suo stupro,

E.

considerando che, quando alcuni dei testimoni dell'uccisione hanno tentato di salvare la vita di Aisha Ibrahim Duholow, i membri della milizia hanno aperto il fuoco all'interno dello stadio, uccidendo un ragazzo che assisteva all'esecuzione,

F.

considerando che esistono informazioni attendibili in relazione alle minacce di morte di cui sono stati fatti oggetto attivisti per i diritti umani a Kismayo da parte della milizia al-Shabab, che li accusa di diffondere false informazioni sull'incidente,

G.

considerando le gravi violazioni dei diritti umani che, quotidianamente, vengono registrate in Somalia a causa della drammatica situazione in cui versa il paese e della diffusa violenza perpetrata da alcune fazioni dell'Alleanza per la nuova liberazione della Somalia (le cosiddette «Corti islamiche»), che stanno cercando di rovesciare il legittimo governo somalo,

H.

considerando che queste violazioni dei diritti umani comprendono anche il recente rapimento di due suore cattoliche italiane, sequestrate in Kenya e portate poi in Somalia, e l'aumento degli attentati suicidi che, nelle ultime settimane, hanno ucciso almeno 30 persone nel nord del paese,

I.

considerando che il personale di talune organizzazioni internazionali presenti nel paese è stato recentemente fatto oggetto di violenze e omicidi, la maggior parte dei quali sono stati attribuiti ai membri di gruppi armati dell'opposizione, comprese la milizia al-Shabab, e alla fazione delle Corti islamiche,

J.

considerando che i ribelli islamici hanno effettuato fustigazioni pubbliche nella capitale, Mogadiscio, nel tentativo di mostrare la propria forza crescente,

K.

considerando che la brutalità di questi eventi dimostra i metodi impiegati da tali milizie e, più in generale, tutti i rischi in termini di rispetto dei diritti umani nell'eventualità di una espansione del loro controllo sul paese,

L.

considerando che il Governo federale di transizione della Repubblica di Somalia (TFG) e l'Alleanza per la per la nuova liberazione della Somalia ARS, hanno sottoscritto un accordo sulla cessazione delle ostilità il 26 ottobre 2008 a Gibuti; considerando che i dirigenti regionali dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) hanno presentato un piano di pace per la Somalia al Vertice straordinario di Nairobi del 28 e 29 ottobre 2008,

M.

considerando che è essenziale sostenere il TGF e il suo Presidente, Abdullahi Yusuf;

1.   condanna fermamente la lapidazione e l'esecuzione di Aisha Ibrahim Duhulow ed esprime il suo orrore dinanzi ad un atto di barbarie perpetrato nei confronti di una tredicenne vittima di uno stupro;

2.   invita il governo somalo a condannare l'esecuzione e ad adottare iniziative volte ad impedire simili brutali esecuzioni in futuro;

3.   invita il governo somalo a predisporre la documentazione e a rilasciare dichiarazioni per una riabilitazione postuma dell'onore di Aisha Ibrahim Duhulow;

4.   esprime il suo appoggio ai tentativi del legittimo governo somalo di imporre il proprio controllo sul porto di Kismayo, e chiede che le persone accusate dello stupro di Aisha Ibrahim Duhulow siano portate in giudizio con un doveroso processo;

5.   invita l'Unione europea a fornire tutto il sostegno necessario al fine di creare un solido governo democratico in Somalia e a concedere un ulteriore aiuto al governo somalo perché consolidi il suo controllo su tutto il paese e instauri lo Stato di diritto in un modo compatibile con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, cosa che impedirebbe simili esecuzioni in futuro;

6.   esorta vivamente la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) ad avvalersi pienamente del suo mandato per proteggere la popolazione civile, con particolare attenzione alle donne e bambini, e chiede di essere incaricato di monitorare, indagare e riferire in merito a violazioni dei diritti umani;

7.   invita le autorità somale e keniote ad effettuare ogni possibile sforzo e ad adottare ogni possibile iniziativa politica e diplomatica per garantire la liberazione delle due suore cattoliche italiane;

8.   sostiene fermamente l'accordo di Gibuti tra il TFG e l'ARS, volto a porre fine ad anni di ostilità in Somalia e a creare una soluzione duratura per ripristinare la pace e porre fine agli abusi di cui alla presente risoluzione;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai Segretari generale dell'ONU e dell'Unione africana, ai governi dell'IGAD, all'AMISON e al governo della Somalia.


(1)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 479.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0313.


22.1.2010   

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CE 16/71


Pena di morte in Nigeria

P6_TA(2008)0570

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla pena di morte in Nigeria

(2010/C 16 E/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni precedenti sulle violazioni dei diritti umani in Nigeria,

vista la moratoria esistente sull'uso della pena di morte da parte del governo federale della Nigeria,

vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici, del 1966, ratificato dalla Nigeria il 29 ottobre 1993,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,

vista la Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo, del1990, ratificata dalla Nigeria il 23 luglio 2001,

vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984, ratificata dalla Nigeria il 28 luglio 2001,

visti la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 1979, ratificata dalla Nigeria il 13 giugno 1985, e il suo protocollo facoltativo del 1999, ratificato dalla Nigeria il 22 novembre 2004,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, del 1989, ratificata dalla Nigeria il 19 aprile 1991,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che più di 720 uomini e 11 donne sono condannati alla pena di morte nelle prigioni nigeriane,

B.

considerando che il gruppo nazionale di studio sulla pena di morte della Nigeria e la commissione presidenziale sulla riforma dell'amministrazione della giustizia hanno rilevato che i detenuti condannati a morte sono quasi esclusivamente indigenti non rappresentati legalmente,

C.

considerando che, sebbene il diritto internazionale vieti l'uso della pena di morte contro gli imputati minorenni, almeno 40 detenuti condannati a morte avevano un'età compresa tra 13 e 17 anni al momento del loro presunto reato,

D.

considerando che i tribunali che applicano la sharia islamica hanno competenza giurisdizionale sui reati in 12 dei 36 Stati nigeriani; considerando che tali tribunali continuano ad emettere sentenze capitali e condanne alla fustigazione e all'amputazione,

E.

considerando che il 47 % dei detenuti condannati alla pena di morte attendono la sentenza del processo in appello, un quarto degli appelli dei detenuti sono durati 5 anni, il 6 % dei detenuti i cui processi sono stati sospesi hanno aspettato più di 20 anni e che un detenuto ha trascorso 24 anni nel braccio della morte,

F.

considerando che il sistema di giustizia penale nigeriano è minato dalla corruzione, dalla negligenza e da una considerevole mancanza di risorse,

G.

considerando che la tortura, sebbene proibita in Nigeria, viene praticata quotidianamente e che quasi l'80 % dei detenuti nelle carceri nigeriane affermano di essere stati picchiati, minacciati con armi o torturati nelle celle della polizia,

H.

considerando che molti detenuti che attendono di essere processati o che si trovano nel braccio della morte sono vittime dell'estorsione da parte di poliziotti che chiedono denaro per liberarli,

I.

considerando che metà delle 40 000 persone detenute nelle carceri del paese non sono state processate o sono ancora in attesa della sentenza,

J.

considerando che le carceri sono anche focolai di malattie croniche ma prevenibili quali l'HIV, la malaria, la tubercolosi, l'influenza e la polmonite,

K.

considerando che le autorità nigeriane hanno tentato di risolvere le carenze del sistema giudiziario; considerando che il gruppo nazionale di studio sulla pena di morte del 2004 e la commissione presidenziale sulla riforma dell'amministrazione della giustizia del 2007 hanno espresso il proprio scetticismo sul fatto che la pena di morte contribuisca a ridurre la frequenza e l'efferatezza della criminalità in Nigeria; considerando tuttavia che né il governo federale né i governi statali hanno intrapreso alcuna azione per affrontare i problemi urgenti sottolineati dai due gruppi di studio,

L.

considerando che dal 2002 non si hanno testimonianze ufficiali di esecuzioni avvenute in Nigeria,

M.

considerando che, secondo le informazioni a disposizione, soltanto in sette dei 53 Stati membri dell'Unione africana sono state eseguite condanne a morte nel 2007, mentre 13 paesi africani hanno abolito la pena capitale de jure e altri 22 l'hanno abolita de facto,

N.

considerando che nel 1977 soltanto 16 paesi avevano abolito la pena capitale per tutti i crimini e che, attualmente, 137 dei 192 Stati membri delle Nazioni Unite hanno abolito la pena capitale de jure o de facto;

1.   chiede al governo federale della Nigeria e ai governi statali di abolire la pena capitale;

2.   chiede al governo federale della Nigeria e ai governi statali, in attesa dell'abolizione, di dichiarare immediatamente una moratoria su tutte le esecuzioni, come previsto dalla risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 26 febbraio 2008, e di commutare tutte le pene di morte in periodi di detenzione;

3.   chiede al governo federale della Nigeria e ai governi statali di sviluppare un approccio esaustivo per la criminalità e di illustrare come sarà affrontata la situazione in materia;

4.   sollecita il governo federale della Nigeria e i governi statali a sopprimere tutte le disposizioni nella legislazione federale e statale che prevedono la pena capitale delle persone che all'atto del presunto crimine erano minorenni;

5.   chiede al governo federale della Nigeria e ai governi statali di garantire che nei procedimenti che possono portare a una condanna capitale siano rispettati i più rigidi standard riconosciuti internazionalmente e costituzionali per un giusto processo, in particolare nell'ambito della inadeguata rappresentazione legale dei detenuti più indigenti, delle confessioni o delle deposizioni estorte con la violenza, la coercizione o la tortura, dei processi e periodi di appello eccessivamente lunghi e di condanne ai minori;

6.   chiede al governo federale della Nigeria di ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici del 1989 e il protocollo facoltativo alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 2002;

7.   sollecita i governi statali della Nigeria a sopprimere tutte le disposizioni che prevedono la pena capitale obbligatoria;

8.   chiede al governo federale della Nigeria e ai governi statali di attuare le raccomandazioni del gruppo nazionale di studio sulla pena di morte (2004) e della commissione presidenziale sulla riforma dell'amministrazione della giustizia (2007), e in particolare di istituire una moratoria sulle esecuzioni e di commutare tutte le sentenze capitali;

9.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno tecnico alle autorità nigeriane al fine di rivedere la legislazione che prevede la pena capitale, di abolire detta prassi e di migliorare le procedure di indagine delle forze di polizia nigeriane;

10.   chiede che vengano sostenute le attività del gruppo di lavoro sulla pena di morte della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli volte alla stesura di un protocollo alla Carta africana per abolire la pena capitale e per impedire il suo futuro reinserimento;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al governo federale e al parlamento della Nigeria, all'Unione africana e al parlamento panafricano.


22.1.2010   

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CE 16/73


Il caso della famiglia al-Kurd

P6_TA(2008)0571

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul caso della famiglia al-Kurd

(2010/C 16 E/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,

viste la relazione elaborata dalla sua delegazione ad hoc in Israele e nei Territori palestinesi (30 maggio-2 giugno 2008) e le relative conclusioni,

vista la quarta Convenzione di Ginevra,

viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite,

visto l'accordo di associazione UE-Israele, in particolare l'articolo 2,

vista la dichiarazione rilasciata dalla Presidenza a nome dell'Unione europea il 10 novembre 2008 sulla distruzione di case a Gerusalemme Est,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, nella notte di domenica 9 novembre 2008, membri della polizia e delle forze armate israeliane hanno sfrattato la famiglia al-Kurd dalla sua casa di Sheikh Jarrah, il quartiere di Gerusalemme Est dove tale famiglia aveva vissuto per più di 50 anni; considerando altresì che, immediatamente dopo, essi hanno consentito ai coloni di entrare nella casa e hanno poi isolato l'area,

B.

considerando che tale sfratto è stato compiuto sulla base di un ordine emesso dalla Corte suprema israeliana il 16 luglio 2008, a seguito di un lungo e controverso procedimento legale sulla proprietà contestata dinanzi ai tribunali e alle autorità di Israele,

C.

considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha dichiarato che continuerà ad offrire assistenza alla famiglia,

D.

considerando il fatto che lo sfratto ha avuto luogo nonostante le obiezioni formulate a livello internazionale; considerando che gli Stati Uniti hanno sollevato la questione con le autorità israeliane; considerando inoltre che tale decisione potrebbe aprire la strada all'occupazione di altre 26 case nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, e che altre 26 famiglie sono candidate all'espulsione; considerando altresì le ramificazioni politiche di tale questione per il futuro status di Gerusalemme Est,

E.

richiamando l'attenzione sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul fatto che la comunità internazionale non ha riconosciuto la sovranità di Israele su Gerusalemme Est,

F.

considerando che una delegazione del Parlamento europeo ha visitato il quartiere di Sheikh Jarrah il 3 novembre 2008 e ha avuto l'opportunità di incontrare la famiglia al-Kurd;

1.   esprime profonda preoccupazione dinanzi all'espulsione della famiglia al-Kurd, alla recente distruzione, da parte delle autorità israeliane, delle case di famiglie palestinesi in parecchie zone di Gerusalemme Est e alle possibili gravi conseguenze di tali misure;

2.   evidenzia che tali operazioni, che influiscono pesantemente sulla vita dei residenti di tali zone, sono in contrasto con il diritto internazionale e invita le autorità israeliane a porvi termine quanto prima;

3.   sottolinea, pur riconoscendo l'indipendenza del sistema giudiziario israeliano nell'ambito delle frontiere dello Stato di Israele riconosciute a livello internazionale, che ai sensi del diritto internazionale Gerusalemme Est non è soggetta alla giurisdizione dei tribunali di Israele;

4.   invita il Consiglio, la Commissione e la comunità internazionale, incluso il Quartetto, ad adoperarsi in ogni modo possibile per proteggere i residenti palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah e in altre zone di Gerusalemme Est, e invita inoltre il Quartetto a svolgere un ruolo più attivo in tal senso;

5.   ribadisce il proprio invito alle autorità israeliane di porre immediatamente termine a qualsiasi espansione delle colonie e alla costruzione della recinzione di sicurezza al di là delle frontiere del 1967, iniziative che sono in contrasto con il diritto internazionale e che stanno compromettendo gli sforzi di pace;

6.   afferma che azioni di questo tipo possono solo impedire il raggiungimento di un accordo di pace tra palestinesi e israeliani; sollecita Israele ad astenersi da qualsiasi misura unilaterale suscettibile di annullare il risultato dei negoziati sullo status finale, segnatamente a Gerusalemme;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, al governo israeliano, alla Knesset, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 18 novembre 2008

22.1.2010   

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CE 16/76


Richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke

P6_TA(2008)0537

Decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

(2010/C 16 E/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke, trasmessa, su richiesta del pubblico ministero di Dendermonde, dal Ministro della giustizia del Regno del Belgio e comunicata in seduta plenaria il 10 aprile 2008,

avendo ascoltato Frank Vanhecke, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 58 e 59 della Costituzione belga,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0421/2008);

1.   decide di revocare l'immunità di Frank Vanhecke;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


22.1.2010   

IT

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CE 16/77


Richiesta di revoca dell'immunità di Massimo D'Alema

P6_TA(2008)0538

Decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Massimo D'Alema (2008/2298(IMM))

(2010/C 16 E/20)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Massimo D'Alema, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data 30 maggio 2008, e comunicata in seduta plenaria il 16 giugno 2008,

visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti l'articolo 6 e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0422/2008);

1.   decide di non autorizzare l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in questione e di non revocare l'immunità di Massimo D'Alema;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane responsabili.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 18 novembre 2008

22.1.2010   

IT

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CE 16/78


Protocollo all'accordo CE-Kazakhstan di partenariato e di cooperazione *

P6_TA(2008)0528

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Kazakhstan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

(2010/C 16 E/21)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0105),

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Kazakhstan,

visti l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, gli articoli 55, 57, paragrafo 2, 80, paragrafo 2, 93, 94, 133, 181A e l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, del trattato CE,

visto l'articolo 101 del trattato CE,

visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0328/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0416/2008);

1.   approva la conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Kazakhstan.


22.1.2010   

IT

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CE 16/79


Impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) *

P6_TA(2008)0529

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

(2010/C 16 E/22)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0483),

visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0439/2008);

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


22.1.2010   

IT

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CE 16/79


Iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0530

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

(2010/C 16 E/23)

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0318),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0205/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0382/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


22.1.2010   

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CE 16/80


Diritto delle società concernente le società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0531

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

(2010/C 16 E/24)

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0344),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0217/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0383/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


22.1.2010   

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CE 16/81


Sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0532

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

(2010/C 16 E/25)

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0351),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0384/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


22.1.2010   

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CE 16/82


Fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) *

P6_TA(2008)0533

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

(2010/C 16 E/26)

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0365),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0273/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0387/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


22.1.2010   

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CE 16/82


Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ***

P6_TA(2008)0534

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

(2010/C 16 E/27)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (9196/2008),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 61, lettera c) del trattato CE (C6-0215/2008),

visti gli articoli 75 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A6-0428/2008);

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione della Convenzione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


22.1.2010   

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CE 16/83


Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ***I

P6_TA(2008)0535

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

(2010/C 16 E/28)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0776),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0452/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0376/2008);

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


22.1.2010   

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CE 16/84


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

P6_TA(2008)0536

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

(2010/C 16 E/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0609 — C6-0345/2008),

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0430/2008),

A.

considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di conciliazione del 17 luglio 2008,

C.

considerando che l'Italia ha chiesto assistenza in relazione a quattro casi di licenziamento nel settore tessile in Sardegna, Piemonte, Lombardia e Toscana (3);

1.   chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo in conformità della dichiarazione congiunta di cui sopra, con la cui adozione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l'importanza di prevedere una procedura rapida, nel pieno rispetto dell'AII del 17 maggio 2006, per l'adozione delle decisioni sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

2.   approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3.   incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2007/005 IT/Sardegna, EGF/2007/006 IT/Piemonte, EGF/2007/007 IT/Lombardia e EGF/2008/001 IT/Toscana.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA MOBILITAZIONE DEL FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE, IN CONFORMITÀ DEL PUNTO 28 DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di utilizzare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.

(3)

L'Italia ha presentato quattro domande di mobilitazione del fondo, relative agli esuberi nel settore tessile, il 9 agosto 2007 per la Sardegna, il 10 agosto 2007 per il Piemonte, il 17 agosto 2007 per la Lombardia e il 12 febbraio 2008 per la Toscana. Queste domande sono conformi ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario previsti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 35 158 075 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il … novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


22.1.2010   

IT

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CE 16/86


Regime generale delle accise *

P6_TA(2008)0541

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

(2010/C 16 E/30)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0078),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0099/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0417/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Per promuovere il funzionamento del mercato interno sono necessari sforzi ulteriori che consentano di giungere ad una graduale armonizzazione delle accise nell'Unione europea, tenendo conto nel contempo di questioni come la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente e le considerazioni di bilancio.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 4

(4)

I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

(4)

I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme, vale a dire quelli relativi alla base imponibile e al calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Al momento dell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 9

(9)

Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.

(9)

Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati indiscutibilmente distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Considerando 14

(14)

Occorre precisare le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità.

(14)

Le vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità per via terrestre dovrebbero continuare ad essere autorizzate nella misura in cui i punti vendita esenti da imposte situati alle sue frontiere possono garantire agli Stati membri che essi soddisfano tutte le condizioni atte a prevenire qualsiasi forma eventuale di frode, evasione o abuso .

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

I viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o marittima e sono in possesso di un titolo di trasporto riportante come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

 

(19 bis)

Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa dovrebbero permettere, a talune condizioni, che si costituisca una garanzia globale per un importo ridotto dei diritti d'accisa o che non si costituisca alcuna garanzia.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis)

Per garantire il funzionamento efficace del sistema informatizzato, è opportuno che gli Stati membri adottino, nel quadro delle loro applicazioni nazionali, una serie e una struttura di dati uniformi, onde fornire agli operatori economici un'interfaccia affidabile.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 24

(24)

È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema.

(24)

È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema segnatamente per motivi che sono indipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti nello specifico movimento dei prodotti soggetti ad accisa o per ragioni al di fuori del loro controllo .

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

 

(28 bis)

Per i prodotti soggetti ad accisa in quanto acquistati da privati per uso personale e trasportati dai medesimi, è necessario specificare la quantità di tali prodotti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 36

(36)

Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.

(36)

Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE. La durata di tale periodo transitorio deve tenere in debita considerazione la capacità di introdurre effettivamente il sistema informatico in ciascuno Stato membro .

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

importazione di beni soggetti ad accisa: entrata nel territorio della Comunità di beni soggetti ad accisa, esclusi i casi in cui essi siano stati vincolati a procedura o regime doganale sospensivo all'entrata nel territorio della Comunità o svincolo di beni soggetti ad accisa da tali procedure o regimi doganali di sospensione;

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

destinatario registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in regime di sospensione dell'imposta e spediti da un altro Stato membro;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 quater (nuovo)

 

(4 quater)

speditore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a spedire prodotti soggetti ad accisa assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa al momento dell'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (1);

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 quinquies (nuovo)

 

(4 quinquies)

depositario autorizzato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro a produrre, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa nell'ambito della propria attività qualora l'obbligo di pagamento dell'accisa sia sospeso nel quadro di un regime di sospensione dell'accisa;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 sexies (nuovo)

 

(4 sexies)

deposito fiscale: un luogo in cui prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, lavorati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione d'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 — punto 4 septies (nuovo)

 

(4 septies)

luogo d'importazione: luogo in cui si trovano i prodotti al momento della loro immissione in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

(c)

l'importazione dei prodotti soggetti ad accisa.

(c)

l'importazione, anche irregolare , dei prodotti soggetti ad accisa, a meno che i prodotti soggetti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione d'accisa .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 4

4.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa, comprese perdite inerenti alla natura stessa di tali prodotti, non sono considerate immissione in consumo .

4.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro del luogo in cui si è verificata detta distruzione totale o perdita irrimediabile .

La perdita o la distruzione dei prodotti soggetti ad accisa in questione sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti.

Laddove, in caso di circolazione in sospensione d'accisa, non sia possibile determinare il luogo in cui la distruzione totale o la perdita irrimediabile si siano verificate, esse si presumono avvenute nello Stato membro dove sono state accertate.

Ai sensi del primo comma, la perdita è irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione preventiva delle autorità competenti la distruzione deliberata di prodotti assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1

1.

Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo all 'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione.

1.

Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo a un 'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a ) e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e al momento dell'accertamento dell'irregolarità .

 

Nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta non giungano a destinazione e tale irregolarità, che dà luogo a un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non sia stata accertata, l'immissione in consumo si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui i beni soggetti ad accisa sono rinvenuti.

Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, tale Stato membro informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, l'immissione in consumo si presume avvenuta in tale Stato membro, che informa le autorità competenti dello Stato membro di accertamento o spedizione.

Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove della riscossione della stessa da parte dell'altro Stato membro.

Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di accertamento o spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove dell' immissione in consumo nell 'altro Stato membro.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Laddove sia possibile determinare al di là di ogni ragionevole dubbio, ricorrendo a prove adeguate, il luogo in cui è avvenuta un'irregolarità durante la circolazione in regime di sospensione dell'imposta, che occasiona l'immissione al consumo di beni soggetti ad accisa, l'accisa è dovuta nello Stato membro nel quale l'irregolarità è avvenuta.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Quando si possa provare che in uno Stato membro è stata compiuta un'irregolarità, a seguito della quale sono stati immessi al consumo beni soggetti ad accisa in relazione ai quali sono collegati sigilli fiscali d'accisa dello Stato membro di destinazione, il diritto d'accisa è esigibile nello Stato membro nel quale è avvenuta l'irregolarità soltanto quando l'accisa è rimborsata all'operatore economico dallo Stato membro di destinazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Nel caso di irregolarità, laddove lo Stato membro di destinazione non imponga il diritto d'accisa mediante l'uso di sigilli fiscali, il diritto d'accisa è immediatamente esigibile nello Stato membro nel quale l'irregolarità ha avuto luogo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 3

3.

Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione in cui il movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

3.

Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4 , in cui un movimento o parte di un movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

 

e bis)

ad essere consegnati ad una struttura di ricerca e sviluppo, laboratorio, dipartimento governativo o ad un altro destinatario approvato ai fini del controllo di qualità, di un esame preliminare all'immissione sul mercato e di una verifica in merito ad eventuali contraffazioni, purché le quantità di beni coinvolti non siano ritenute di ordine commerciale, laddove:

 

i)

gli Stati membri possono fissare quali quantità devono costituire le «quantità commerciali», e

 

ii)

gli Stati membri possono definire procedure semplificate per facilitare la circolazione dei beni di cui alla presente lettera.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2

2.

Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa.

2.

Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa. Le condizioni di rimborso fissate dagli Stati membri non possono appesantire eccessivamente le procedure di esenzione .

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

L'accisa, inclusa quella sugli oli di petrolio, può essere oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla procedura stabilita da ogni Stato membro. Uno Stato membro applica la stessa procedura tanto ai prodotti nazionali quanto ai prodotti provenienti da altri Stati membri.

Emendamento 63/riv.

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima in un territorio terzo o in un paese terzo.

1.

Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima o terrestre in un territorio terzo o in un paese terzo.

Emendamento 65/riv.

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 4

4.

Ai fini del presente articolo si intende per:

4.

Ai fini del presente articolo si intende per: a)

(a)

territorio terzo: un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3);

(a)

un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3; b)

(b)

punto di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;

(b)

di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto oppure alla frontiera con un paese terzo o un territorio terzo che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;

(c)

viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.

(c)

viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo, nonché qualsiasi viaggiatore che lasci la Comunità per via terrestre .

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 2

2.

La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa sono considerate aver luogo in sospensione d 'accisa soltanto se hanno luogo in locali autorizzati a norma del paragrafo 3 .

2.

La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, laddove l 'accisa non sia stata pagata , hanno luogo in un deposito fiscale .

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 3

3.

Le autorità competenti degli Stati membri autorizzano quali «depositi fiscali» i locali destinati ad essere utilizzati per la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per il ricevimento o la spedizione degli stessi, in regime di sospensione dell'accisa.

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — commi 2 e 3

L 'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro e intenda provvedere all'esercizio del deposito fiscale tramite un rappresentante o una filiale nello Stato membro di autorizzazione .

L'autorizzazione è soggetta a condizioni fissate dalle autorità allo scopo di prevenire eventuali evasioni o abusi. Tuttavia, l 'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro.

L'autorizzazione riguarda le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

 

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — alinea

1.

I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa all'interno del territorio della Comunità:

1.

I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa tra due punti all'interno del territorio della Comunità, anche attraverso un paese terzo o una regione in un paese terzo :

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

(ii)

una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa spediti da un altro Stato membro, in seguito «destinatario registrato»;

(ii)

i locali del destinatario registrato;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b

(b)

dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da una persona fisica o giuridica autorizzata a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, in seguito «speditore registrato».

(b)

dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione o destinatario di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 1 — alinea

1.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone:

1.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone o per loro conto :

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 2 — comma 1

2.

La garanzia è valida in tutta la Comunità.

2.

La garanzia è valida in tutta la Comunità e può essere stabilita :

 

a)

da un istituto autorizzato ad esercitare l'attività di istituto di credito conformemente alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (2); o

 

b)

da un'impresa autorizzata ad esercitare un'attività di assicurazione conformemente alla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (3)

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Articolo 17 bis

1.     A richiesta della persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni da esse fissate, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto delle accise o che non sia costituita alcuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia assicurata da chi assume la responsabilità del trasporto.

2.     L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto alle persone che:

a)

sono stabilite sul territorio doganale della Comunità;

b)

possiedono antecedenti soddisfacenti per quanto riguarda la costituzione di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta; e

c)

sono fornitori regolari di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta o sono considerate, presso le autorità doganali, in grado di ottemperare agli obblighi loro spettanti relativamente a dette procedure.

3.     Le misure che disciplinano la procedura di concessione delle autorizzazioni in applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2 — alinea

Un destinatario registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:

Un destinatario temporaneamente registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 1

1.

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione.

1.

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione. Il punto nel quale i prodotti lasciano il deposito fiscale o il luogo di importazione è determinato dalla trasmissione di un messaggio di informazione supplementare inviato senza indugio all'autorità competente da parte del depositario autorizzato o dallo speditore registrato .

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 2

2.

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere fine nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti o , nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

2.

La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa termina :

 

nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti. Il momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti è determinato dall'invio di un messaggio di informazione supplementare immediatamente all'arrivo dei prodotti all'autorità competente da parte del destinatario ;

 

nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità o sono stati sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo .

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

 

Articolo 19 bis

 

Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta consentono, alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto del diritto d'accisa o che non sia costituita nessuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia garantita da chi prende la responsabilità del trasporto.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 1

1.

Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3.

1.

Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a consentire l'installazione, a livello nazionale, dell'infrastruttura a chiavi pubbliche e a garantire l'interoperabilità di tali chiavi .

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 6

6.

Lo speditore comunica il codice di riferimento amministrativo alla persona che accompagna le merci.

6.

L'invio è accompagnato da informazioni stampate che permettono l'identificazione dell'invio durante la circolazione.

Il codice è disponibile durante tutto il movimento in sospensione d'accisa.

 

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 22

L 'autorità competente dello Stato membro di spedizione può consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore, nell'ambito del sistema informatizzato , frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata .

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici soggetti ad accisa in due o più movimenti purché:

 

a)

la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata;

 

b)

il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;

Gli Stati membri possono anche prevedere che tale frazionamento non possa essere effettuato nel loro territorio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se e a quali condizioni essi consentano il frazionamento di spedizioni nel loro territorio. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri .

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1

1.

Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio , mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito «nota di ricevimento», alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

1.

Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta entro il giorno lavorativo che segue quello della ricezione , mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito «nota di ricevimento», alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 3

3.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

3.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del certificato che attesta che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità .

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — commi 2 e 3

Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta senza indugio un progetto di documento amministrativo elettronico. Detto documento sostituisce il documento cartaceo di cui al primo comma, lettera a), non appena sono state espletate le operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e si applica la procedura relativa al documento amministrativo elettronico.

Le spedizioni continuano a circolare conformemente alla procedura di riserva, compreso l'appuramento, anche se il sistema elettronico è nuovamente disponibile durante la circolazione.

Fintantoché il documento amministrativo elettronico non è stato sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il movimento è considerato aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta del documento cartaceo.

 

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.

2.

Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi definiti dagli Stati membri . A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 28

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio.

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio, compresa la possibilità di rinunciare ad esigere il controllo elettronico di tali movimenti .

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 29 — punto 3 bis (nuovo)

 

3 bis)

movimenti di prodotti conformemente all'articolo 11 paragrafo 1, lettera e) bis.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 30 — paragrafo 1 — comma 2

Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati diversi dai tabacchi lavorati, il primo comma si applica anche nei casi in cui i prodotti sono trasportati per conto dell'acquirente.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 30 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

 

a)

per i prodotti del tabacco:

 

sigarette: 400 unità,

 

cigarillos (sigari di un peso massimo di 3 g l'uno): 200 unità,

 

sigari: 100 unità,

 

tabacco da fumo: 0,5 kg,

 

b)

per le bevande alcoliche:

 

bevande alcoliche: 5 l,

 

prodotti intermedi: 10 l,

 

vini: 45 l (di cui 30 l al massimo di spumante),

 

birra: 55 l.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 30 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Il modo di trasporto atipico può includere il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 34 — paragrafo 4 — lettera a

a)

essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa;

a)

essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa e ottenere un documento d'identificazione dalle autorità stesse ;

Emendamenti 51 e 52

Proposta di direttiva

Articolo 37

1.

Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

1.

Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

2.

Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.

2.

Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.

3.

Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

3.

Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

 

Lo Stato membro che ha rilasciato i contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione di prove che attestino la rimozione o la distruzione di tali contrassegni.

4.

I contrassegni fiscali o di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

4.

I contrassegni fiscali, i contrassegni nazionali di riconoscimento o qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 39

Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia.

Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia. Dette disposizioni nazionali devono essere comunicate agli altri Stati membri in modo che i loro operatori economici possano beneficiarne .


(1)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(2)   GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.


22.1.2010   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/103


Programma a favore del consumo di frutta nelle scuole *

P6_TA(2008)0542

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole» (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

(2010/C 16 E/31)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0442),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0315/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0391/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2

(2)

Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati agli allievi negli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il consumo futuro e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per la promozione del consumo di determinati prodotti.

(2)

Secondo quanto disposto dall'articolo 33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. La concessione, nell'ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura e banane di produzione UE e prodotti derivati che abbiano caratteristiche di massima freschezza , stagionalità e disponibilità a basso costo , agli allievi degli istituti scolastici contribuirebbe al conseguimento di tali obiettivi. Nel quadro del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, nel definire il gruppo bersaglio, dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità al fine di poter mettere il programma di distribuzione di frutta nelle scuole a disposizione, in base alle loro necessità, di una cerchia di utenti il più ampia possibile . Il programma indurrebbe inoltre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e avrebbe pertanto un effetto altamente positivo sulla salute pubblica e la lotta contro la povertà infantile , aumenterebbe il consumo futuro, creando un effetto moltiplicatore con il coinvolgimento di allievi, genitori e insegnanti, con un effetto marcatamente positivo sulla salute pubblica e potenziando in tal modo i redditi agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera b), del trattato, nell'ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per la promozione del consumo di determinati prodotti, che devono contenere una componente aggiuntiva in materia di educazione sanitaria e alimentare e promuovere e stimolare i prodotti regionali, in particolare quelli delle zone montane .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Tale programma a favore del consumo di frutta nelle scuole dovrebbe essere chiaramente identificato come un'iniziativa dell'Unione europea intesa a lottare contro l'obesità e a sviluppare presso i giovani il gusto per frutta e verdura. Il programma dovrebbe altresì consentire, mediante adeguati programmi educativi, di sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche dovrebbero garantire in via prioritaria la distribuzione di frutta di stagione, privilegiando un assortimento diversificato di frutta affinché i bambini possano scoprirne i diversi sapori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3

(3)

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione della PAC.

(3)

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole sono aspetti che devono essere integrati nell'attuazione delle politiche UE in generale e della PAC in particolare .

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Il Piano di azione europea in materia di alimentazione e agricoltura biologica prevede l'avvio di una campagna di informazione e promozione pluriennale a livello di Unione europea nell'arco di diversi anni, intesa a informare le scuole sui benefici dell'agricoltura biologica e ad accrescere la consapevolezza e la capacità dei consumatori di riconoscere i prodotti biologici, incluso il logo UE. Il programma «Frutta nelle scuole» dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in relazione alla frutta biologica, e le misure di accompagnamento dovrebbero includere l'offerta di informazioni sull'agricoltura biologica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione. È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma.

(6)

È pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per finanziare la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli e delle banane nonché taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche le misure di accompagnamento necessarie a garantire l'efficacia del programma . È opportuno che la Commissione stabilisca le condizioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione ai requisiti di qualità e di sostenibilità dei prodotti inclusi nel programma, i quali devono soddisfare i parametri più severi ed essere preferibilmente stagionali e di produzione locale, ove possibile, o di produzione UE .

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale. Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

(7)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma devono elaborare preliminarmente una strategia a livello nazionale o regionale, che includa il settore dell'istruzione per i gruppi bersaglio . Essi devono inoltre prevedere le misure di accompagnamento didattiche e logistiche necessarie per rendere efficace il programma, e la Commissione deve fornire le linee guida per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri possono integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l'alimentazione nelle scuole .

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8

(8)

Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma «Frutta nelle scuole» non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

(8)

Per non limitare l'impatto globale di misure nazionali analoghe, occorre incoraggiare gli Stati membri a concedere aiuti nazionali supplementari per finanziare la distribuzione dei prodotti, i costi correlati e le misure di accompagnamento ed è opportuno che il programma «Frutta nelle scuole» non pregiudichi eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, per produrre effetti concreti, il programma comunitario non deve sostituirsi agli attuali finanziamenti nazionali di programmi pluriennali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta. Il finanziamento comunitario deve essere di natura integrativa ed è riservato ai nuovi programmi o all'estensione dei programmi esistenti .

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9

(9)

Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(9)

Per garantire una sana gestione finanziaria è necessario fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ove uno o più Stati membri non utilizzino i finanziamenti comunitari i fondi possono essere trasferiti e utilizzati in altri Stati membri .

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Una relazione al riguardo deve essere presentata dopo tre anni.

(10)

Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati membri eseguono una valutazione annuale dell'attuazione e dell'impatto del programma e la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo tre anni. Considerato che solo un programma di lunga durata produrrà benefici a lungo termine, è necessario garantire il controllo e la valutazione del programma al fine di misurarne l'efficacia e di proporre eventuali miglioramenti .

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11

(11)

Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma «Frutta nelle scuole» e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.

(11)

Al fine di migliorare l'efficacia del programma, è necessario che la Comunità possa finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma «Frutta nelle scuole» e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete, ferma restando la sua facoltà di cofinanziare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura. È necessario che la Commissione avvii un'ampia campagna di informazione relativa al presente programma in tutta l'Unione europea .

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies — paragrafo 1

1.

Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di taluni prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, che saranno determinati dalla Commissione; un aiuto comunitario può inoltre essere concesso per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

1.

Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto comunitario per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici e prescolastici di taluni prodotti di produzione UE del settore ortofrutticolo e delle banane, selezionati dalla Commissione e determinati più in dettaglio dagli Stati membri, nonché per taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione, come anche per finanziare le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma .

 

La Commissione e gli Stati membri selezionano le verdure e la frutta che saranno quanto più fresche possibile, stagionali e ottenibili a basso costo, in base a criteri sanitari, come il minor quantitativo possibile di additivi artificiali e poco sani.

 

Si dovrebbero utilizzare in via prioritaria prodotti locali al fine di evitare viaggi inutili per il trasporto e il conseguente inquinamento ambientale.

 

Si privilegeranno frutta e verdura biologiche e locali, se disponibili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

2.

Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, tenendo conto delle condizioni pedoclimatiche della produzione ortofrutticola. In tale ambito, ai prodotti in questione si applica la preferenza comunitaria. Gli stessi Stati membri forniscono inoltre alla Comunità le risorse finanziarie nazionali necessarie per l'attuazione e implementano le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma, dando la priorità ai bambini in età prescolare e agli allievi della scuola elementare, a cui la frutta sarà distribuita gratuitamente su base giornaliera .

 

Nel quadro di tale strategia gli Stati membri determinano, tra l'altro:

 

i prodotti da distribuire, tenendo conto del fatto che si tratta di prodotti stagionali e di produzione locale;

 

la fascia di età della popolazione scolastica beneficiaria;

 

gli istituti scolastici che partecipano al programma.

 

In base a criteri oggettivi, gli Stati membri privilegiano i prodotti ortofrutticoli tradizionali e di produzione locale e sostengono le piccole aziende agricole nell'attuazione del programma.

 

Le misure di accompagnamento includono servizi di consulenza sanitaria e alimentare, di informazione sui benefici della frutta per la salute, adeguate all'età degli studenti, nonché informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'agricoltura biologica.

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera a)

a)

superare l'importo di 90 milioni di euro per anno scolastico;

a)

superare l'importo di 500 milioni di euro per anno scolastico;

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera b)

b)

superare il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza ;

b)

superare i costi di fornitura e i costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 1,

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera c)

c)

coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1 e

c)

coprire costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati nonché quelli relativi alle misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma, di cui al paragrafo 1, e

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 3 — lettera d)

d)

essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

d)

essere utilizzato per sostituire gli attuali finanziamenti pubblici di eventuali programmi nazionali esistenti a favore del consumo di frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole comprendenti la frutta.

Emendamento 19

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 103 octies bis — paragrafo 5

5.

Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole.

5.

Il programma comunitario per la distribuzione di frutta nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole. I progetti pilota, attuati su base sperimentale in un numero ristretto di istituti scolastici e per periodi limitati, non sono considerati programmi nazionali ai sensi del paragrafo 3, lettera d ).

Emendamento 21

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 184 — punto 6

(6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.

(6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull'applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare:

 

in quale misura il programma ha promosso l'istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

 

in quale misura il fatto di optare per un cofinanziamento nazionale, sotto forma di contribuito dei genitori, ha influenzato o meno la portata e l'efficacia del programma;

 

l'importanza e l'impatto delle misure di accompagnamento nazionale, in particolare le modalità con cui il programma «Frutta nelle scuole» e le informazioni di accompagnamento su un'alimentazione sana sono integrati nel programma di studi nazionale;

Mercoledì 19 novembre 2008

22.1.2010   

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CE 16/111


Statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ***II

P6_TA(2008)0546

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

(2010/C 16 E/32)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9815/3/2008 — C6-0343/2008) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0046),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0425/2008);

1.   approva la posizione comune;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 280 E del 4.11.2008, pag. 1.

(2)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 109.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/112


Obblighi in materia di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società ***I

P6_TA(2008)0547

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e traduzione di taluni tipi di società (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

(2010/C 16 E/33)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0194),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0171/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0400/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0083

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi nei giorni 8 e 9 marzo 2007, ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi delle società al fine di accrescere la competitività delle imprese nella Comunità.

(2)

Il settore del diritto societario è stato identificato come fonte di numerosi obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi.

(3)

Occorre riesaminare tali obblighi di informazione al fine di ridurre gli oneri gravanti sulle società all'interno della Comunità al minimo richiesto per garantire la protezione degli interessi delle altre parti interessate.

(4)

A norma della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (3), le società a responsabilità limitata sono tenute a garantire la pubblicità, mediante pubblicazione, di talune informazioni che devono essere iscritte nel registro centrale, registro di commercio o registro delle imprese degli Stati membri. Tale pubblicazione deve essere effettuata, in molti Stati membri, nel bollettino nazionale e, talvolta, anche nei giornali nazionali o regionali.

(5)

Nella maggior parte dei casi gli obblighi di pubblicazione comportano costi supplementari per le società interessate senza fornire un effettivo valore aggiunto dato che le informazioni dei suddetti registri delle imprese sono disponibili on-line. Le iniziative, come il futuro portale europeo e-Justice , intese a facilitare l'accesso a tali registri in tutta la Comunità riducono ulteriormente la necessità di pubblicare le informazioni in questione in un bollettino nazionale o in altri mezzi stampa.

(6)

Per consentire una pubblicazione efficiente in termini di costi, che offra agli utenti un agevole accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero rendere obbligatorio l'uso di una piattaforma elettronica centrale. Tale piattaforma dovrebbe contenere tutte le informazioni di cui è imposta la divulgazione oppure consentire l'accesso a tali informazioni dal fascicolo elettronico della società nei registri degli Stati membri. Gli Stati membri , inoltre, dovrebbero far sì che gli eventuali costi imposti alle società per tale pubblicazione siano inclusi in un costo unico, insieme a quelli eventualmente imposti per l'iscrizione dei dati nel registro. Gli eventuali obblighi di pubblicazione esistenti negli Stati membri non dovrebbero comportare costi specifici aggiuntivi. Ciò dovrebbe comunque lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di trasferire alle società i costi legati all'istituzione e al funzionamento della piattaforma, inclusa la formattazione dei documenti, tramite l'inclusione di tali costi nei costi di registrazione, oppure richiedendo un contributo periodico obbligatorio alle società .

(7)

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme esistenti di pubblicazione nazionale, purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico.

(8)

Coerentemente con l'utilizzo di una piattaforma elettronica centrale, dovrebbe essere modificata la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa  (4) .

(9)

L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (5), impone la pubblicità di talune informazioni relative alle società. Lo Stato membro in cui la succursale è situata, in seguito «lo Stato membro ospitante», può attualmente esigere che in tale contesto alcuni documenti siano tradotti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

(10)

Occorre mantenere ║ tale possibilità nonché la possibilità, per lo Stato membro ospitante, di esigere, in alcuni casi specifici, che la traduzione sia certificata, in quanto gli interessi di terzi possono rendere necessario garantire, mediante tale certificazione, che tale traduzione sia sufficientemente affidabile.

(11)

Tuttavia, una traduzione può essere considerata sufficientemente affidabile se è stata certificata da un traduttore giurato nominato ufficialmente in un altro Stato membro o da qualsiasi altra persona autorizzata in tale Stato membro a certificare traduzioni effettuate nella lingua richiesta. In tal caso, lo Stato membro ospitante non dovrebbe avere la possibilità di esigere nessuna certificazione aggiuntiva secondo le norme vigenti nello stesso.

(12)

Si applica lo stesso criterio qualora un documento richiesto per l'iscrizione della succursale possa essere fornito, dal registro presso il quale è tenuto il fascicolo della società, nella lingua ufficiale della Comunità richiesta dallo Stato membro ospitante. Anche in questo caso una certificazione aggiuntiva non sembra giustificata.

(13)

Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero poter imporre, relativamente alla lingua del documento, alcuna formalità che vada al di là della certificazione. In particolare, gli obblighi di certificazione notarile di una traduzione già certificata vanno al di là di quanto necessario per garantire un grado sufficiente di affidabilità.

(14)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società all'interno della Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 89/666/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 68/151/CEE

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE è sostituito dal seguente:

«4.   La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 è assicurata dalla pubblicazione mediante una piattaforma elettronica centrale che consenta l'accesso alle informazioni in ordine cronologico.

Gli Stati membri garantiscono che la pubblicazione sulla piattaforma elettronica centrale o qualsiasi obbligo aggiuntivo di pubblicazione imposto dagli Stati membri in relazione agli atti e alle indicazioni suddetti non comportino l'imposizione di costi specifici a carico delle società. La presente disposizione non pregiudica la possibilità che gli Stati membri pongano a carico delle società i costi relativi alla piattaforma elettronica centrale

Articolo 2

Modifica della direttiva 77/91/CEE

L'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE è sostituito dal seguente:

« 3 .    L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale il diritto di opzione deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il termine entro il quale il diritto di opzione deve essere esercitato non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti

Articolo 3

Modifica della direttiva 89/666/CEE

L'articolo 4 della direttiva 89/666/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) ▐e all'articolo 3 siano divulgati in una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua ufficiale del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e che la traduzione di detti documenti sia certificata. Qualora uno Stato membro richieda la certificazione, la traduzione ▐è ▐certificata da una persona qualificata a tale scopo in qualunque ▐ Stato membro.

2.    Il paragrafo 1 si applica per analogia all 'attestato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'attestato sia stato rilasciato dal registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c ) nella lingua ufficiale prescritta dallo Stato membro in cui è stata aperta la succursale .

3.   Gli Stati membri non impongono, relativamente alla traduzione dei documenti ▐, alcun obbligo formale aggiuntivo diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.»

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o maggio 2010. Gli Stati membri possono mantenere tutte le altre forme nazionali esistenti di pubblicazione purché siano chiaramente definite e basate su condizioni obiettive, segnatamente nell'interesse della certezza del diritto e della sicurezza dell'informazione e in considerazione della disponibilità di accesso a internet e delle prassi nazionali. Gli Stati membri sostengono i costi legati a questi obblighi di pubblicazione supplementare includendoli in un costo unico . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del ….

(3)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. ║.

(4)   GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(5)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/116


Statistiche europee ***I

P6_TA(2008)0548

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

(2010/C 16 E/34)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0625),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0346/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0349/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0220

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 223/2009)


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/117


Regimi di sostegno a favore degli agricoltori nell'ambito della PAC *

P6_TA(2008)0549

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

(2010/C 16 E/35)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0240/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0402/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

È opportuno proseguire il processo di deburocratizzazione dell'agricoltura mediante disposizioni trasparenti, più semplici e meno gravose. È soltanto riducendo i costi e le formalità amministrative che la politica agricola comune può contribuire alla competitività degli imprenditori agricoli sui mercati globalizzati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l'armonizzazione del sistema di condizionalità. È pertanto opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'applicazione di tale sistema.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione, anche all'interno delle istituzioni dell'Unione, e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

 

(2 quater)

Per ridurre l'onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione andrebbero incoraggiati a limitare quanto più possibile sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1) . Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell'agenzia pagatrice. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi in materia di selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata a prescindere dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica vigente in materia di condizionalità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

 

(2 quinquies)

È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli agricoltori non siano penalizzati due volte (ad es. attraverso la riduzione dei pagamenti o esclusione da essi, e l'ammenda per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, di paesaggi specifici.

(3)

Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda la biodiversità comune e i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, della biodiversità e di paesaggi specifici. A parte la necessità di garantire le norme più rigorose in materia di qualità dell'acqua quali previste dalla legislazione comunitaria, non dovrebbero essere imposte ulteriori restrizioni che impediscano l'auspicabile sviluppo rurale .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni . Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa.

(4)

La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola stanno diventando problematiche in una parte sempre più grande della Comunità . Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa, anche riducendone il forte spreco annuale attraverso migliori sistemi di gestione agronomica e delle acque .

Emendamenti 190 e 226

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato «modulazione». È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua applicazione.

(6)

Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato «modulazione». È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 10 000 EUR dalla sua applicazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche, in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.

(7)

Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche, in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità uropea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Taluni Stati membri dispongono già di programmi di sviluppo rurale che sono volti ad affrontare le nuove sfide. Tuttavia , per permettere a tutti gli Stati membri di dare attuazione ai programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.

Emendamento 11, 197 e 210

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non hanno bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che percepiscono una quota considerevole di aiuti un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

(8)

La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. Indipendentemente dalla loro struttura aziendale, è possibile che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non abbiano bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che — tenuto conto della massa salariale di ciascuna azienda agricola — percepiscono una quota considerevole di aiuti, un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco. Occorre tuttavia evitare che le entità associative che raggruppano un gran numero di agricoltori con le rispettive aziende, come è il caso delle cooperative agricole, e che rispondono alla definizione di «agricoltore» di cui all'articolo 2 del presente regolamento siano considerate grandi beneficiari, il che comporterebbe una riduzione corrispondente dei pagamenti. A tale fine è necessario stabilire quali siano le entità che soddisfano a tali condizioni per escluderle da un'eventuale modulazione .

 

Inoltre, per evitare ulteriori frammentazioni nel settore agricolo, le associazioni dei produttori che gestiscono i pagamenti diretti non vanno considerate grandi beneficiari ai fini dell'applicazione del meccanismo di modulazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Sarebbe inoltre opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di un sostegno specifico per raccogliere le nuove sfide derivanti dalle conseguenze della valutazione dello «stato di salute» della PAC.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per le aziende agricole professionali . Tale sistema di consulenza aziendale è destinato a sensibilizzare  maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.

(16)

Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per tutti gli agricoltori . Tale sistema di consulenza aziendale è destinato ad aiutare gli agricoltori a produrre in maniera efficiente ed economicamente conveniente e a sensibilizzarli  maggiormente al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi è necessario che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti di importo inferiore al sostegno comunitario medio per ettaro oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Disposizioni speciali devono essere previste per gli Stati membri in cui la struttura delle aziende agricole differisce in misura significativa dalla media comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di optare per uno di questi due criteri, in funzione delle peculiarità delle strutture delle rispettive economie agricole. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende «senza terra», l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi applicare loro il criterio dell'importo minimo basato sul sostegno medio .

(19)

La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti al di sotto di una soglia minima da determinarsi .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 21

(21)

Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali.

(21)

Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali allo scopo, da un lato, di includere un pagamento di interessi ai tassi di mercato in caso di ritardi e, dall'altro, in funzione delle esigenze del settore, di lasciare loro una certa flessibilità per stabilire i termini di pagamento .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 23

(23)

Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e devono essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

Il primo pilastro della PAC dovrebbe essere mantenuto in futuro per garantire il ruolo fondamentale che svolgono gli agricoltori in quanto motori dell'economia di numerose regioni rurali, come custodi del paesaggio e quali garanti degli elevati standard di sicurezza alimentare richiesti dall'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione e tenendo conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il funzionamento del regime di pagamento unico , è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.

(24)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione è opportuno fissare a tre anni il periodo previsto per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 27

(27)

Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano attivati su superfici soggette alle stesse condizioni di ammissibilità di qualsiasi altro diritto all'aiuto .

(27)

Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, diventino diritti normali .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 28

(28)

In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione «storica» il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione «storico» a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

(28)

In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione «storica» il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione «storico» a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto in funzione del ritmo scelto da ogni Stato membro, e limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

 

(29 bis)

Il sistema di condizionalità e la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, giacché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. È evidente che la legislazione sul benessere degli animali è particolarmente onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero alle stesse norme in materia di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro adempienza alla normativa comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali, quali i criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 30

(30)

Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei produttori e permette loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi, del luppolo e delle sementi e in una certa misura anche nel settore delle carni bovine . Per questo motivo è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati di questi settori. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini di adattarsi gradualmente alle nuove disposizioni in materia di sostegno è opportuno disporre l'integrazione progressiva del premio speciale per i bovini maschi e del premio all'abbattimento nel regime di pagamento unico . Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.

(30)

Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento potrebbe offrire flessibilità nelle scelte dei produttori e permetterebbe loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Per questo motivo occorre autorizzare gli Stati membri che lo desiderano ad avanzare nel processo di disaccoppiamento degli aiuti . Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

(31 bis)

Si impongono misure specifiche a sostegno del settore ovino dell'Unione, che attraversa una fase di grave declino. È opportuno dare attuazione alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul futuro del settore ovino e caprino in Europa (2).

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 32

(32)

Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10 % dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre dare agli Stati membri la facoltà di concedere contributi finanziari per i premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto e compensazioni finanziarie per determinate perdite economiche subite in caso di malattie degli animali o delle piante . Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato. Occorre quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari a favore dell'assicurazione del raccolto e delle compensazioni per le malattie degli animali o delle piante .

(32)

Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10 % dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

(32 bis)

Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 5 % supplementare dei loro massimali per concedere un sostegno agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori sotto forma di contributi finanziari per le spese relative ai premi da assicurazione e ai fondi di mutualizzazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 36

(36)

Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, le colture proteiche , il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del lino è opportuno abolire l'aiuto per la trasformazione e integrare il relativo importo nel regime di pagamento unico . Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.

(36)

Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi potrebbero esservi integrati, a scelta dello Stato membro , per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 37

(37)

In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i foraggi essiccati è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.

(37)

In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate e il lino è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori o alle quote di produzione loro accordate negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 38

(38)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.

(38)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto accoppiato per le colture energetiche. Di conseguenza gli importi corrispondenti dovrebbero essere trasferiti in futuro al regime di pagamento unico .

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — lettera d

d)

regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, cotone , zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;

d)

regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, piante proteiche , fecola di patate, zucchero, ortofrutticoli, tabacco , carni ovine e caprine e carni bovine;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a

a)

«agricoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

a)

«agricoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola da cui deduca la parte principale del suo reddito ;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a bis (nuova)

 

a bis)

«agricoltore che detiene diritti all'aiuto», l'agricoltore al quale sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera f bis (nuova)

 

f bis)

«regione», uno Stato membro, una regione all'interno di uno Stato membro o una zona geografica all'interno di uno Stato membro che presenti caratteristiche e/o carenze strutturali specifiche, a scelta dello Stato membro interessato;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

1.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6.

1.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6, a meno che l'osservanza di tali criteri e condizioni risulti inattuabile o sproporzionata .

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare la sicurezza sul luogo del lavoro e le norme contrattuali previste dallo Stato membro in questione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

 

a bis)

sicurezza sul luogo di lavoro

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

1.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali tenendo conto dei temi previsti nell'allegato III e delle linee direttrici della Commissione e/o di altre norme in funzione delle proprie specificità , tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, gli ecosistemi , i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Tali requisiti minimi sono adattati a ciascuna situazione e sono stabiliti in funzione della loro migliore efficacia (riconosciuta attraverso la ricerca scientifica e l'esperienza applicata) dal punto di vista agronomico e ambientale .

 

La seconda colonna dell'allegato III contiene norme facoltative, che gli Stati membri possono decidere di applicare o meno. Inoltre, le misure attuate sono fondate sulla legislazione comunitaria in vigore e non possono essere introdotti obblighi supplementari.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis

Punti bonus

 

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di introdurre una condizionalità «bonus» che conferisce alle aziende agricole «punti bonus» per le azioni a sostegno della biodiversità attuate al di là degli obblighi derivanti dai buoni criteri agroambientali. Ciascuno Stato membro definisce le azioni che danno diritto a tali punti. I punti bonus possono essere utilizzati per compensare i punti di sanzione comminati nel quadro delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6. Gli Stati membri definiscono i meccanismi di tale compensazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 ter (nuovo)

 

Articolo 6 ter

 

Sicurezza alimentare

 

Gli Stati membri provvedono a dare la priorità alla sicurezza alimentare nazionale e regionale nel quadro di una gestione equilibrata e sostenibile del territorio. A tal fine, nel contesto del previsto aumento dell'utilizzazione delle materie prime agricole per la produzione energetica, essi effettuano un'analisi della sicurezza alimentare al fine di escludere ogni rischio per l'approvvigionamento.

Emendamento 186, 229 e 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

1.

Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile superiori a 5 000 EUR sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali :

1.

Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile superiori a 10 000 EUR sono ridotti annualmente fino al 2012 nel modo seguente :

(a)

2009: 7  %,

(a)

2009: 6  %,

(b)

2010: 9  %,

(b)

2010: 6  %,

(c)

2011: 11  %,

(c)

2011: 7  %,

(d)

2012: 13  %.

(d)

2012: 7  %.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri assicurano che un eventuale aumento della modulazione obbligatoria sia accompagnato da una riduzione della modulazione facoltativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

2.

Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:

2.

Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:

(a)

di 3 punti percentuali per gli importi compresi tra100 000 EUR e 199 999 EUR,

(a)

di 1 punto percentuale per gli importi compresi tra100 000 EUR e 199 999 EUR,

(b)

di 6 punti percentuali per gli importi compresi tra200 000 EUR e 299 999 EUR,

(b)

di 2 punti percentuali per gli importi compresi tra200 000 EUR e 299 999 EUR,

(c)

di 9 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.

(c)

di 3 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pagamenti completamente integrati nel regime di pagamento unico.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

3.

Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3.

Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo e dello Ionio .

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

Il disposto del paragrafo 2 non si applica alle cooperative e alle altre persone giuridiche costituite da più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti che canalizzano gli aiuti ai fini della loro distribuzione tra i propri membri. La presente deroga non si applica ai beneficiari di grandi dimensioni che percepiscono importi pari o superiori a100 000 EUR e che fanno parte di dette persone giuridiche.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.

È possibile decidere di non applicare il paragrafo 2 quando un'entità che raggruppa agricoltori beneficiari di pagamenti unici funge semplicemente da destinatario o da canale d'inoltro degli importi in questione per ripartirli integralmente fra gli associati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

1.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei pagamenti diretti in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.

1.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti cui si applicano le riduzioni della modulazione , in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

2.

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:

2.

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione esamina annualmente i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:

a)

delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,

a)

delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,

b)

delle modifiche della modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,

 

c)

delle modifiche strutturali delle aziende.

c)

delle modifiche strutturali delle aziende,

 

e ne informa il Parlamento europeo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

1.

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare , alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.

1.

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati al sostegno comunitario a favore delle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

1.

L'articolo 7 si applica agli agricoltori stabiliti in un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro in virtù dell'articolo 110 nello stesso anno civile non è inferiore al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

1.

La modulazione diviene obbligatoria per i nuovi Stati membri soltanto dal momento in cui essi ricevono i pagamenti diretti completi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4

4.

Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 .

4.

Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Sistema di consulenza aziendale

Sistema di ricerca agricola e consulenza aziendale

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

2.

L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

2.

L'attività di ricerca e consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1, nonché sulla diffusione di metodi di produzione economicamente efficaci, ecologicamente sostenibili e meno dispendiosi in termini di risorse naturali e costi di produzione (energia, fattori di produzione, ecc.) .

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri danno la precedenza agli agricoltori che ricevono più di15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti .

2.

Gli Stati membri provvedono a che tutti gli agricoltori possano partecipare su base volontaria a tale sistema di consulenza .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1 — comma 2

La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 ovvero, nel caso di nuovi Stati membri, dei dati relativi al primo anno successivo alla loro adesione all'Unione .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

1.

Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli non sono eccessivamente onerosi per gli agricoltori, in particolare in termini di costi e formalità burocratiche .

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

1.

Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1. Tali controlli si svolgono al massimo nell'arco di un giorno per ciascuna azienda agricola e non sono eccessivamente onerosi per gli agricoltori .

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

2.

Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio. Essi si adoperano tuttavia per limitare il numero di organismi di controllo e il numero di persone che effettuano i controlli in loco in una determinata azienda agricola .

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Gli Stati membri possono avvalersi di sistemi di gestione e di controllo privati, a condizione che questi ultimi siano ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Gli Stati membri si adoperano per programmare i controlli in modo tale che le aziende agricole le quali, per ragioni stagionali, possono essere meglio controllate in un determinato periodo dell'anno, siano effettivamente controllate in tale periodo. Tuttavia, se per ragioni stagionali durante un'ispezione in loco l'organismo di controllo non può verificare in tutto o in parte il rispetto di un determinato criterio di gestione obbligatorio o il sussistere di buone condizioni agronomiche e ambientali, tali criteri e condizioni si considerano soddisfatti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 2

Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti od omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola, salvo che la persona responsabile dell'inadempienza abbia presentato a sua volta una domanda di aiuto per l'anno considerato. In tal caso, la sanzione di cui al primo comma si applica all'importo dei pagamenti diretti che devono essere concessi al responsabile dell'inadempienza .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 3

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente, eccezion fatta per i tipi di transazione che l'agricoltore interessato non può evitare .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 2

Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore .

Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente comunica le inadempienze accertate all'agricoltore, il quale deve a sua volta comunicare le misure adottate per porvi rimedio. Al fine di controllare le misure adottate dall'agricoltore, l'autorità competente tiene conto dell'azienda in questione al momento di effettuare l'analisi di rischio per i controlli in loco dell'anno successivo .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

 

Articolo 26 bis

 

Riesame

 

Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredandola, se del caso, di proposte adeguate, in particolare al fine di:

 

modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III,

 

semplificare, deregolamentare e migliorare la legislazione di cui all'elenco dei criteri di gestione obbligatori, prestando particolare attenzione alle norme sui nitrati,

 

semplificare, migliorare e armonizzare i sistemi di controllo in loco, prendendo in considerazione le opportunità offerte dallo sviluppo di indicatori e di controlli dei punti critici, i controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, i controlli già effettuati in virtù della legislazione nazionale di applicazione dei criteri di gestione obbligatori e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

Le relazioni contengono altresì una stima dei costi complessivi dei controlli effettuati nel quadro del sistema di condizionalità nell'anno precedente a quello di pubblicazione della relazione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

1.

Gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti al di sotto di una soglia minima da determinarsi .

a)

se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere in un dato anno civile non supera 250 EUR, oppure

 

b)

se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può fissare una superficie minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.

 

Tuttavia, agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a).

 

 

Gli importi eventualmente risparmiati grazie all'applicazione del primo comma rimangono nella riserva nazionale dello Stato membro da cui provengono.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è l' esercizio di un'attività agricola .

2.

Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e il mantenimento di animali a fini agricoli .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2

2.

I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

2.

I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e comprendono il pagamento di interessi ai tassi di mercato sull'importo dovuto a partire dal 30 giugno dell'anno civile successivo .

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Nel caso di un ritardo nei pagamenti imputabile a un contenzioso con l'autorità competente risoltosi a favore dell'agricoltore, quest'ultimo riceve un indennizzo corrispondente ai tassi d'interesse di mercato.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 3

3.

I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo il compimento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 22.

3.

A fronte di una domanda presentata nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, non viene effettuato alcun pagamento prima dell'espletamento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità di tale domanda che competono agli Stati membri a norma dell'articolo 22.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

 

Tuttavia, se i pagamenti sono effettuati sotto forma di anticipi o in due rate, il primo importo è determinato sulla base dei risultati dei controlli amministrativi e in loco disponibili alla data del pagamento, e la sua entità è tale da garantire che l'ammontare definitivo del pagamento non sia inferiore alla prima rata.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 33

Articolo 33

soppresso

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatta salva la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla loro revisione in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

 

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2

2.

Ai fini del presente titolo, per agricoltori che detengono diritti all'aiuto si intendono gli agricoltori ai quali sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

soppresso

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti conformemente all'articolo 53 e all'articolo63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 divengono diritti in virtù del presente regolamento.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 1

Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

1.

Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

2.

Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi la sua denominazione o il proprio stato giuridico nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

 

3.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

 

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che le gestiva in origine.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

 

Se, alla fine di un determinato esercizio di bilancio, si constata, in seno a uno Stato membro, che l'insieme dei diritti all'aiuto effettivamente versati è inferiore al massimale nazionale previsto all'allegato VIII, la differenza è destinata alla riserva nazionale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere, in via prioritaria , diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2.

Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere diritti all'aiuto agli agricoltori che esercitano l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi arrivati, agli agricoltori che hanno meno di 35 anni, alle aziende familiari o ad altri agricoltori prioritari .

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 3

3.

Gli Stati membri che non applicano il disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c ), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

3.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento nel 2009 , gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto e le misure di sostegno per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per i settori in difficoltà concentrati nelle zone più svantaggiate, come il settore ovino e caprino , al fine di evitare l'abbandono delle terre e delle produzioni e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno stipulato contratti di particolare natura regolamentati dagli Stati membri.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 43

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di tre anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. Tali risorse sono utilizzate in via prioritaria per agevolare l'accesso dei giovani all'attività agricola, al fine di garantire il ricambio generazionale .

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2

2.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

 

In tal caso gli Stati membri possono decidere anche che l'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 1

2.

In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

2.

In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Per la Romania e la Bulgaria gli anni civili presi in considerazione sono il 2006, 2007, e 2008 .

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

 

Essa può viceversa applicarsi agli Stati membri che non hanno ancora introdotto il regime del pagamento unico, ma che intendono farlo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 3

3.

In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2, salvo in caso di successione o successione anticipata.

3.

In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento beneficia della deroga di cui al paragrafo 2, a condizione che tutti i pagamenti coperti dalla deroga siano stati trasferiti, nonché in caso di successione o successione anticipata o se il detto beneficiario non dispone della superficie necessaria per attivare tali diritti .

Emendamenti 85, 86, 87 e 88

Proposta di regolamento

Articolo 46

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, non oltre il 1o agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

1.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna di tali tappe annue , il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei due commi che precedono al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la revisione dei diritti all'aiuto al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica .

 

Nelle aree gravate da uso civico o da altri contratti per la gestione collettiva dei terreni, è possibile effettuare la ridefinizione del valore dei diritti all'aiuto in base alla superficie aziendale, a condizione che vengano rispettati i parametri di carico massimo ambientale.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1o agosto 2009 , di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

1.

Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1o agosto di ogni anno , di applicare il regime di pagamento unico a partire dall'anno successivo a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

2.

Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica .

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1

1.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50 % dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.

1.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50 % dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto. Le superfici utilizzate sono quelle dichiarate dall'agricoltore al 15 maggio 2008 .

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri possono comunque introdurre altri criteri chiaramente definiti, come la qualifica del produttore o l'occupazione nel settore agricolo e/o rurale, al fine di garantire la coerenza territoriale, la diversità e il dinamismo dello spazio rurale, nonché la salvaguardia di modelli tradizionali di produzione non legati al terreno.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1

1.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1o agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno due tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

1.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1o agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — comma 1

2.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1o agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

2.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1o agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive secondo criteri obiettivi e non discriminatori.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3

3.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.

3.

La riduzione del valore di un diritto all'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 4

4.

Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.

4.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la revisione dei diritti all'aiuto al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1 — comma 1

1.

Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1o agosto 2009 di continuare ad applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010, alle condizioni previste dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di fissare la componente del massimale nazionale destinata ai pagamenti supplementari agli agricoltori previsti all'articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento, ad un tasso più basso di quello fissato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 .

1.

Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 applicano il regime di pagamento unico a partire dal 2010, in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 1

2.

In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56 .

2.

In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54 e 55.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 2

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54, 55 e 56 .

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54 e 55.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i ), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

1.

Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici o al premio speciale di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro in virtù degli articoli da 53 a 56 del presente regolamento è assunta d'intesa con le istituzioni che rappresentano le sue autorità regionali, sulla base di una valutazione d'impatto riguardante le implicazioni della decisione in questione a livello regionale.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 3

3.

Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.

3.

Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari .

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 59 — paragrafo 5

5.

I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.

5.

I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari .

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 3

3.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno l'80  % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno il 70  % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 64 — punto -1 (nuovo)

 

A partire dal 2010, gli Stati membri che così decidono possono disaccoppiare gli aiuti specifici destinati ai produttori di riso, di colture proteiche e di foraggi essiccati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 64

A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.

A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri possono integrare nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1

1.

Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2008 .

1.

Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri principalmente tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi o delle quote di produzione di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2011 .

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

In circostanze giustificate, gli Stati membri possono ripartire interamente o in parte, a secondo criteri obiettivi, gli importi di cui al paragrafo 1 bis tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione in questione.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

2.

Gli Stati membri possono aumentare il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 1

Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, principalmente tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Capitolo 5 — titolo

SOSTEGNO SPECIFICO

PAGAMENTI DI SOSTEGNO SPECIFICO

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 68 — titolo

Norme generali

Pagamenti supplementari

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o gennaio 2010 e successivamente dal 1o ottobre 2011 al 1o gennaio 2012 al più tardi, di utilizzare a partire dal 2010 e/o dal 2012, fino al 15 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — alinea

1.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2009 , di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:

1.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, a norma del paragrafo -1 , di utilizzare fino al 10 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno integrato agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori per la promozione di forme sostenibili di produzione :

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera a — punto i

i)

determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente,

i)

determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente, del clima, della biodiversità e della qualità delle acque, in particolare l'agricoltura biologica e l'allevamento a pascolo ,

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii

iii)

il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;

iii)

il miglioramento della commercializzazione, segnatamente la commercializzazione regionale, e della competitività dei prodotti agricoli;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera b

b)

per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,

b)

per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente, nonché dei produttori di carni bovine, ovine e caprine ,

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera c

c)

in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,

c)

in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone; la priorità è accordata in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari, come i produttori membri di un'organizzazione di produttori o cooperativa agricola ,

Emendamenti 120 e 191

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera d

d)

sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,

soppresso

Emendamenti 121 e 191

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 — lettera e

e)

sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere annualmente, a norma del paragrafo -1, di utilizzare fino al 5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori sotto forma di:

 

a)

contributi per il pagamento dei premi di assicurazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,

 

b)

contributi a fondi di mutualizzazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 3

3.

Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:

3.

Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e di produzione.

a)

dopo la piena attuazione del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;

 

b)

nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

 

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 4

4.

Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e ) è limitato al 2,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 ; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

4.

Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato a una percentuale conforme alla decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (3) . Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 5 — lettera a

a)

al paragrafo 1, lettere a) e d ), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,

a)

al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 1 bis, lettera a ), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 5 — lettera d

d)

al paragrafo 1, lettera e ), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.

d)

al paragrafo 1 bis, lettera b ), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 6

6.

Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.

soppresso

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 7

7.

Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.

7.

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis.

Ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione sulle misure previste e rendono pubbliche le modalità e i criteri di ripartizione degli stanziamenti, l'identità dei beneficiari e gli importi loro assegnati.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 8 — lettera a

a)

al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d ), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,

a)

al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 1 bis, lettera a ), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 8 — lettera b

b)

al paragrafo 1, lettera e ), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3 .

b)

al paragrafo 1 bis, lettera b ), mediante una riduzione lineare, ove necessario, di uno o più dei pagamenti da concedere ai beneficiari interessati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 68 — paragrafo 9

9.

Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.

soppresso

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 69 — titolo

Assicurazione del raccolto

Assicurazioni

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — comma 1

1.

Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche.

1.

Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi, se sono state adottate misure di prevenzione pertinenti contro i rischi conosciuti, destinati a compensare .

 

a)

perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle catastrofi naturali ;

 

b)

altre perdite causate da fenomeni climatici;

 

c)

perdite economiche causate da malattie degli animali o delle piante o da infestazioni parassitarie

 

Ciascuno Stato membro o regione effettua studi specifici al fine di raccogliere dati statistici o attuariali comparativi.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

 

Ai fini del presente articolo, per «perdite economiche» si intendono ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafi 2 e 3

2.

Il contributo finanziario erogato per agricoltore è pari al 60 % del premio assicurativo. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70 % tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.

2.

Il contributo finanziario è pari al 60 % del premio assicurativo dovuto a titolo individuale o, se del caso, a titolo collettivo, allorché il contratto assicurativo è stato stipulato da un'organizzazione di produttori . Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70 % tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

3.

La copertura assicurativa del raccolto è subordinata al riconoscimento formale dell'avversità atmosferica da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

 

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 5

5.

I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore.

5.

I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione dei produttori che ha sottoscritto il contratto e in funzione del numero dei suoi membri .

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 6 — comma 1

6.

Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 , nella misura del 40 % degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

6.

Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 bis , nella misura del 50 % degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

 

Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il tasso di cui al primo comma è elevato al 70 %.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 70 — titolo

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante

Fondi di mutualizzazione

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.

1.

Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate da calamità naturali, da avversità atmosferiche , dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione se sono state adottate le misure di prevenzione pertinenti. Tali fondi possono essere gestiti da organizzazioni di produttori e/o organizzazioni interprofessionali secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli 122 e 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

 

I fondi possono essere complementari rispetto ai sistemi nazionali di assicurazione degli agricoltori.

Emendamento 141 e 205

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 2 — lettera a

a)

«fondo di mutualizzazione», un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall 'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante;

a)

«fondo di mutualizzazione», un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno e alla legislazione europea , che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche subite dalla loro attività a causa di una calamità naturale, di avversità atmosferiche o dell 'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, o che permette agli stessi di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite dirette causate dall'insorgenza di focolai di malattie contagiose degli animali o delle piante ;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 2 — lettera b

b)

«perdite economiche», ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.

b)

«perdite economiche», ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato, i costi comportati da una vaccinazione d'urgenza o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

 

b bis)

«avversità atmosferiche», condizioni atmosferiche assimilabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, incendi forestali o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

 

b ter)

«misure di prevenzione pertinenti», le misure che migliorano al livello più elevato possibile la salute degli animali e delle piante.

Emendamenti 206 e 145

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 3 — comma 1

3.

I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche .

3.

I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito danni economici o perdite dirette, purché essi abbiano adottato misure di prevenzione pertinenti .

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 6 — comma 1

6.

La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 , nella misura del 40  % degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.

6.

La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 bis , nella misura del 50  % degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.

 

Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il tasso di cui al primo comma è elevato al 70 %.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Titolo III — capitolo 5 — articolo 70 bis (nuovo)

 

Articolo 70 bis

Aiuti specifici ai produttori di latte

 

1.

Qualora le previsioni di spesa per un dato esercizio di bilancio, effettuate conformemente al sistema di allarme di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, indichino la presenza di un margine di almeno 600 000 000 EUR all'interno della rubrica 2 del quadro finanziario, l'importo rimanente dalla detrazione del margine viene messo a disposizione per finanziare aiuti specifici ai produttori di latte.

 

2.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, assieme al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio in questione, la quota di stanziamenti destinati agli aiuti specifici ai produttori di latte.

 

3.

Gli aiuti specifici ai produttori di latte possono essere utilizzati per le seguenti misure:

 

a)

sostegno specifico in conformità dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b);

 

b)

misure in conformità dell'articolo 20 e dell'articolo 36, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, purché esse siano direttamente mirate al sostegno di aziende agricole.

 

4.

Gli Stati membri, entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento, comunicano alla Commissione, sulla base del progetto preliminare di bilancio in conformità del paragrafo 2, quali misure vengono applicate in conformità del paragrafo 4.

 

5.

La ripartizione degli stanziamenti destinati agli aiuti specifici ai produttori di latte negli Stati membri è effettuata sulla base dei quantitativi di riferimento per ciascuno Stato membro in conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) .

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 71

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 , è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 2 — tabella

(EUR/ha)

 

2009

2010 e 2011

Bulgaria

345,255

172,627

Grecia

561,00

280,5

Spagna

476,25

238,125

Francia

411,75

205,875

Italia

453,00

226,5

Ungheria

232,50

116,25

Portogallo

453,75

226,875

Romania

126,075

63,037

(EUR/ha)

 

dal 2009 al 2013

Bulgaria

345,255

Grecia

561,00

Spagna

476,25

Francia

411,75

Italia

453,00

Ungheria

232,50

Portogallo

453,75

Romania

126,075

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Sezione 1 bis (nuova)

 

SEZIONE 1 BIS

 

PREMIO ALLE COLTURE PROTEICHE

 

Articolo 74 bis

 

Campo di applicazione

 

È accordato un aiuto agli agricoltori che producono culture proteiche conformemente alle condizioni stabilite alla presente sezione.

 

Le colture proteiche comprendono:

 

a)

piselli di cui al codice NC 0713 10,

 

b)

favette di cui al codice NC 0713 50,

 

c)

lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

 

Articolo 74 ter

 

Importo e ammissibilità

 

L'aiuto è pari a 55,57 EUR per ettaro di culture proteiche raccolte dopo lo stadio della maturazione lattea.

 

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

 

Articolo 74 quater

 

Superficie

 

1.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

 

2.

Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 75 — lettera a

a)

66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;

66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 ,

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 75 — lettera b

b)

33,16 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013.

soppresso

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Sezione 3 — Articoli da 77 a 81

 

La sezione è soppressa.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 2

2.

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

2.

L'aiuto è concesso sino alla campagna di commercializzazione 2013/2014.

Emendamenti 187, 198 e 209

Proposta di regolamento

Sezione 6 bis (nuova)

 

SEZIONE 6 BIS

 

AIUTO PER IL TABACCO

 

Articolo 87 bis

 

Campo di applicazione

 

Per le campagne di raccolta 2010, 2011 e 2012 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco grezzo di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

 

Articolo 87 ter

 

Condizioni di ammissibilità

 

L'aiuto è accordato agli agricoltori che hanno beneficiato del pagamento di un premio al tabacco conformemente al regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio  (5) , nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002 nonché agli agricoltori che hanno ottenuto quote di produzione relative al tabacco durante il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

 

a)

il tabacco viene da una zona di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che reca modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime dei premi, le quote di produzione e l'aiuto specifico da concedere ai raggruppamenti di produttori nel settore del tabacco grezzo  (6) ;

 

b)

sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;

 

c)

l'agricoltore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

 

d)

deve essere accordato in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad esempio produttori di tabacco situati nelle regioni dell'obiettivo I o produttori che coltivano varietà di una certa qualità.

 

Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico alla superficie conformemente all'articolo 111 e quando sia applicabile l'articolo 87 bis, l'attribuzione di quote di produzione ai produttori di cui primo comma avviene al più tardi alla fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

Articolo 87 quater

 

Importi

 

L'importo massimo dell'aiuto totale, che comprende anche gli importi da trasferire al Fondo comunitario del tabacco di cui all'articolo 87 quinquies, si definisce come segue:

 

(milioni di EUR)

 

2010-2012

Germania

21 287

Spagna

70 599

Francia

48 217

Italia (esclusa la Puglia)

189 366

Portogallo

8 468

 

(milioni di EUR)

 

2010-2012

Ungheria

pm

Bulgaria

pm

Romania

pm

Polonia

pm

 

Articolo 87 quinquies

 

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

 

Un importo pari al 5 % per gli anni civili dal 2010 al 2012 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 90 — paragrafo 4

4.

L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 6,8 EUR .

4.

L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR .

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 90 — paragrafo 5

5.

L'importo del premio per capra è fissato a 6,8 EUR .

5.

L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR .

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 98 — lettera a

a)

«regione», uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 112 bis (nuovo)

 

Articolo 112 bis

 

Riserva nazionale

 

1.

Gli Stati membri che applicano il regime del pagamento unico costituiscono una riserva nazionale che contiene la differenza tra i massimali fissati nell'allegato VIII bis e il valore totale dei pagamenti diretti realmente effettuati nel corso dell'anno in questione.

 

2.

Gli Stati membri possono attingere alla riserva nazionale per effettuare i pagamenti destinati alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 68, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare qualsiasi violazione dei principi del mercato e distorsioni della concorrenza.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 113 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

 

b bis)

i criteri di cui al punto C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 123

Articolo 123

soppresso

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

 

A partire dall'esercizio finanziario 2011 un importo di 484 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, negli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

 

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 129 — lettera t

t)

per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:

soppresso

i)

al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 80, paragrafo 3;

 

ii)

alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

 

Emendamento 163

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 132 — punto 1 — lettera b

Regolamento (CE) n. 378/2007

Articolo 1 — paragrafo 5

5.

I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.

5.

I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero. Tuttavia, nessun adattamento può sfociare su una diminuzione globale dei fondi del FEASR già concessi a programmi di sviluppo rurale, come sancito nella decisione formale della Commissione che li approva .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 133 bis (nuovo)

 

Articolo 133 bis

 

Studio sui costi derivanti dal rispetto della legislazione

 

La Commissione elabora uno studio per valutare il costo reale per gli agricoltori del rispetto della legislazione comunitaria nei settori dell'ambiente, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare, laddove essa vada oltre le norme applicabili ai prodotti importati. Tale legislazione riguarda, fra l'altro, i regolamenti e le direttive dell'allegato II, che sono alla base del sistema della condizionalità, nonché le norme qualificate come «buone condizioni agricole e ambientali» dell'allegato III, che fanno anch'esse parte di tale sistema.

 

Lo studio della Commissione valuta i costi della conformità con la suddetta legislazione in tutti gli Stati membri. Tali costi possono variare tra di essi, oppure tra le loro regioni, in funzione delle loro differenze climatiche, geologiche, economiche e sociali, nonché sul piano delle loro caratteristiche di produzione.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato I — linea 3 — colonna 2

Titolo IV, capitolo 2 , del regolamento (CE) n. 1782/2003

Titolo IV, capitolo 1, sezione 1 bis , del presente regolamento

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Allegato II — lettera A — punto 4

4.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

 

Articoli 4 e 5

4.

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19)

 

Articolo 6

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Allegato II — lettera A bis (nuova)

 

A bis

Sicurezza sul luogo di lavoro

 

 

8 bis

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

 

Articolo 6

8 ter

Direttiva 2000/54/CE del Consiglio, del 18 settembre 2000, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Direttiva sulla protezione dei lavoratori) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)

 

Articoli 3, 6, 8 e 9

8 quater

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12)

 

 

8 quinquies

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.04, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)

 

Articolo 3, articoli 4-12

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato III — colonna 2 — titolo

Norme

Esempi di requisiti pertinenti

Emendamento 194

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato III — casella 4 — colonna 2 — trattino 3

 

Se del caso, creazione e/o mantenimento di habitat

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato III — linea 4 — colonna 2 — trattino 3

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Allegato III — linea 5 — colonna 2 — trattino 1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, conformemente alla pertinente legislazione comune sulla protezione delle acque di superficie

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Allegato IV

mio EUR

Anno civile

2009

2010

2011

2012

Belgio

583,2

570,9

563,1

553,9

Repubblica ceca

 

 

 

773,0

Danimarca

985,9

965,3

954,6

937,8

Germania

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estonia

 

 

 

88,9

Irlanda

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grecia

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Spagna

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Francia

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italia

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Cipro

 

 

 

48,2

Lettonia

 

 

 

130,5

Lituania

 

 

 

337,9

Lussemburgo

35,2

34,5

34,0

33,4

Ungheria

 

 

 

1 150,9

Malta

 

 

 

4,6

Paesi Bassi

841,5

827,0

829,4

815,9

Austria

727,7

718,2

712,1

704,9

Polonia

 

 

 

2 730,5

Portogallo

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovenia

 

 

 

129,4

Slovacchia

 

 

 

335,9

Finlandia

550,0

541,2

536,0

529,8

Svezia

731,7

719,9

710,6

699,8

Regno Unito

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

mio EUR

Anno civile

2009

2010

2011

2012

Belgio

p. m

p. m

p. m

p. m

Repubblica ceca

p. m

p. m

p. m

p. m

Danimarca

p. m

p. m

p. m

p. m

Germania

p. m

p. m

p. m

p. m

Estonia

p. m

p. m

p. m

p. m

Irlanda

p. m

p. m

p. m

p. m

Grecia

p. m

p. m

p. m

p. m

Spagna

p. m

p. m

p. m

p. m

Francia

p. m

p. m

p. m

p. m

Italia

p. m

p. m

p. m

p. m

Cipro

p. m

p. m

p. m

p. m

Lettonia

p. m

p. m

p. m

p. m

Lituania

p. m

p. m

p. m

p. m

Lussemburgo

p. m

p. m

p. m

p. m

Ungheria

p. m

p. m

p. m

p. m

Malta

p. m

p. m

p. m

p. m

Paesi Bassi

p. m

p. m

p. m

p. m

Austria

p. m

p. m

p. m

p. m

Polonia

p. m

p. m

p. m

p. m

Portogallo

p. m

p. m

p. m

p. m

Slovenia

p. m

p. m

p. m

p. m

Slovacchia

p. m

p. m

p. m

p. m

Finlandia

p. m

p. m

p. m

p. m

Svezia

p. m

p. m

p. m

p. m

Regno Unito

p. m

p. m

p. m

p. m

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Allegato VIII — tabelle 1 e 2

TESTO DELLA COMMISSIONE

(migliaia di EUR)

Tabella 1

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Belgio

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danimarca

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Germania

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irlanda

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grecia

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Spagna

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Francia

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italia

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Lussemburgo

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Paesi Bassi

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Austria

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portogallo

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finlandia

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Svezia

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Regno Unito

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

(migliaia di EUR)

Tabella 2 (7)

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Bulgaria

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Repubblica ceca

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estonia

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Cipro

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonia

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Lituania

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Ungheria

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malta

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Polonia

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Romania

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovenia

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovacchia

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

EMENDAMENTO

(migliaia di EUR)

Tabella 1

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Belgio

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Danimarca

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Germania

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Irlanda

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Grecia

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Spagna

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Francia

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Italia

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Lussemburgo

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Paesi Bassi

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Austria

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Portogallo

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Finlandia

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Svezia

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

Regno Unito

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

p. m

(migliaia di EUR)

Tabella 2

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Bulgaria

p. m

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Repubblica ceca

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Estonia

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Cipro

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Lettonia

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Lituania

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Ungheria

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Malta

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Polonia

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Romania

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Slovenia

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Slovacchia

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Emendamento 174

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I — trattino 2

dal 2010 il premio per le colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;

soppresso

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I — trattino 3

dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;

dal 2013 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I — trattino 5

dal 2011 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;

soppresso

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I — trattino 6

dal 2011 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;

dal 2013 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I — trattino 7

dal 2011 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.

dal 2013 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato X — parte I bis (nuova)

 

I bis.

 

Dal 2010, nel caso degli Stati membri che non abbiano preso la decisione di cui all'articolo 64 del presente regolamento:

 

il premio alle colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;

 

dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 3, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;

 

l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Foraggi essiccati»

Tabella «Foraggi essiccati»

soppresso

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Colture proteiche»

Tabella «Colture proteiche»

soppresso

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Riso»

Colonna 2010

soppresse

Colonna 2011

 

Colonna 2012

 

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Fibre lunghe di lino»

Colonna 2011

soppresse

Colonna 2012

 

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Aiuto alla fabbricazione di fecola di patate»

Colonna 2011

soppresse

Colonna 2012

 

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato XI — tabella «Aiuto ai coltivatori di patate da fecola»

Colonna 2011

soppresse

Colonna 2012

 


(1)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(2)   Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0310.

(3)   GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(4)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

(5)   GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(6)   GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(7)  Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 110.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/173


Adeguamento della politica agricola comune *

P6_TA(2008)0550

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

(2010/C 16 E/36)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0401/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3

(3)

Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della «valutazione dello stato di salute» della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali .

(3)

Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della «valutazione dello stato di salute» della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza, è opportuno aprire l'intervento soltanto nel corso degli ultimi tre mesi della campagna di commercializzazione .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 4

(4)

Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e andrebbe abolito .

(4)

Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. L'intervento dovrebbe però essere conservato quale rete di sicurezza .

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

L'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.

(6)

L'abolizione dell'intervento per il riso e le carni suine può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Dal 2009 il sostegno agli investimenti dei produttori di latte non dovrebbe più essere limitato alla singola quota prestabilita, affinché i produttori possano procedere a investimenti maggiormente orientati al mercato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può quindi essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché il regime non verrebbe più attivato obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbe facoltativo.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12

(12)

Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e vanno quindi aboliti .

(12)

Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 13

(13)

Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore — iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 —, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati , il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

(13)

Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore — iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 —, abolendo gli aiuti per il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 14

(14)

Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire per metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.

(14)

Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire entro il 2013.

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 15

(15)

Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla «valutazione dello stato di salute» e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori.

(15)

Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla «valutazione dello stato di salute» e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare entro il 2013 la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori.

Si dovrà prevedere la possibilità di mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto ai trasformatori mediante opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. La soppressione dell'aiuto ai trasformatori è giustificata anche dalla situazione e dalle prospettive del mercato delle colture proteiche in generale. Militano a favore del disaccoppiamento di questo aiuto il fatto che il settore è già in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, nonché il particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati; si dovrebbe comunque prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.

 

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17

(17)

La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e va pertanto abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.

soppresso

Emendamento 12

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 18

(18)

Le disposizioni sulle misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di epizoozie vanno trasposte in una disposizione orizzontale concernente la gestione dei rischi e quindi eliminate dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 19

(19)

Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori in tutti i settori.

(19)

Se l'assicurazione del raccolto o i fondi di mutualizzazione possono contribuire a una gestione curativa dei rischi, tale gestione può rivelarsi molto costosa sul piano economico e sociale; è quindi opportuno promuovere parallelamente la messa a punto di strumenti che consentano una gestione preventiva del rischio . Le organizzazioni di produttori, come le organizzazioni interprofessionali , possono svolgere un ruolo importante in questa gestione preventiva, in particolare concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti o migliorandone la conoscenza dei mercati . Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni professionali in tutti i settori.

Emendamento 42

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 247/2006

Articolo 4 — paragrafo 3

 

(–1)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006 è sostituito dal seguente:

 

3.

In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) per i seguenti anni:

 

2008 : 3 000 tonnellate,

 

2009 : 2 285 tonnellate,

 

2010 : 1 570 tonnellate,

 

2011 : 855 tonnellate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 247/2006

Articolo 5 — paragrafo 1

 

(1 bis)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 è sostituito dal seguente:

 

1.

Nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 di detto regolamento, esportato a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, e introdotto per il consumo a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e per la raffinazione e il consumo nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 1

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera b

1)

All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 10

2)

L'articolo 10 è modificato come segue:

soppresso

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

 

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

« a)

frumento tenero, orzo, granturco e sorgo; »

 

ii)

la lettera b) è soppressa;

 

b)

il paragrafo 2 è soppresso.

 

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 11 — lettera a

a)

per i cereali, dal 1o novembre al 31 maggio;

a)

per i cereali, dal 1o marzo al 31 maggio;

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 11 — lettera d bis (nuova)

 

d bis)

per le carni suine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

 

b bis)

per le carni suine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo medio del mercato dei suini abbattuti, stabilito a partire dai prezzi constatati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati con coefficienti che esprimono l'importanza relativa del patrimonio suino di ciascuno Stato membro, si situa a un livello inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è suscettibile di mantenersi a questo livello.

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 12 — paragrafo 2

2.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1 , può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11 % è superiore al prezzo di riferimento.

2.

La Commissione può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11 % è superiore al prezzo di riferimento.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1 , riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 4

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Sottosezione III — articolo 18

4)

Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

soppresso

Sottosezione III

 

Prezzi d'intervento

 

Articolo 18

 

Prezzi d'intervento

 

1.

I prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento per i prodotti di cui all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

 

2.

Il prezzo d'intervento determinato a norma del paragrafo 1 non deve essere superiore:

 

a)

per i cereali, ai rispettivi prezzi di riferimento;

 

b)

per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;

 

c)

per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;

 

d)

per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

 

3.

Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

 

Emendamento 43

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a) — punto ii bis) (nuovo)

 

4 bis)

All'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), è inserito il seguente punto:

 

ii bis)

utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 247/2006.

Emendamento 19

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 5

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II — titolo I — capo I — sezione III — sottosezione I

5)

Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 6

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 31

6)

L'articolo 31 è modificato come segue:

soppresso

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

 

i)

dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:

 

c bis)

burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

 

c ter)

burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %;

 

ii)

la lettera e) è soppressa;

 

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

 

Emendamento 21

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 34 bis

(7)

È aggiunto il seguente articolo 34 bis:

soppresso

Articolo 34 bis

 

Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro

 

1.

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.

 

2.

L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro.

 

Emendamento 22

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 36

8)

L'articolo 36 è soppresso.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 11

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 44

11)

L'articolo 44 è soppresso.

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 12 — lettera a)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 46 — paragrafo 1

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

1.

«Per le misure eccezionali di sostegno di cui all'articolo 45, la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.»

 

Emendamento 25

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 66 — paragrafo 5 bis (nuovo)

 

(14 bis)

All'articolo 66 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

5 bis.

Gli Stati membri possono applicare aumenti temporanei delle quote, basati sulla sottoutilizzazione delle quote latte negli altri Stati membri a condizione di comprovare che il loro mercato lattiero-caseario potrebbe non essere in grado di conseguire una «transizione morbida» nel contesto di una regolamentazione generale. A tal fine la Commissione calcola ogni anno la sottoutilizzazione delle quote latte. La Commissione esamina le richieste degli Stati membri in materia di aumenti supplementari delle quote e presenta una proposta concernente l'assegnazione temporanea di quote di produzione all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Dette quote temporanee per una determinata campagna di commercializzazione sono sempre inferiori al livello di sottoutilizzazione delle quote della campagna che precede la campagna in questione. La Commissione può essere assistita dal comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

Emendamento 26

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 78 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(14 ter)

All'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

3 bis.

Il gettito proveniente dai pagamenti versati all'Unione a titolo del prelievo supplementare nonché i risparmi realizzati nel bilancio agricolo sono devoluti al Fondo lattiero per l'introduzione di misure di accompagnamento nel settore lattiero-caseario.

 

Le misure di sostegno a norma dell'articolo 68 [norme generali] del regolamento (CE) n. […]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti] non devono essere finanziate dal presente piano.

Emendamento 27

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 17

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Parte II — titolo I — capitolo IV — sezione I — sottosezione I

17)

Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 91 — paragrafo 1 — comma 2

 

18 bis)

All'articolo 91, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 — 2012/2013 , l'aiuto è accordato anche, alle stesse condizioni, per la trasformazione di paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre corte.

Emendamento 29

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 19

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 92 — paragrafo 1

1.

L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

1.

L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:

a)

200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011 ;

a)

per quanto riguarda le fibre lunghe di lino, 160 EUR per tonnellata per le campagne di commercializzazione 2009/2010 — 2012/2013 ;

b)

100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013.

b)

per quanto riguarda le fibre corte di lino e di canapa che non contengono più del 7,5 % di impurità e di capecchio, 90 EUR per tonnellata per le campagne di commercializzazione 2009/2010 — 2012/2013.

 

Tuttavia, a seconda degli sbocchi tradizionali, lo Stato membro può decidere di concedere l'aiuto anche per:

 

a)

le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

 

b)

le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compreso tra il 7,5 % e il 25 %.

 

Nei casi di cui al secondo comma, lo Stato membro concede l'aiuto per un quantitativo equivalente, al massimo, sulla base di 7,5 % di impurità e di capecchio, alla quantità prodotta.

Emendamento 30

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 20 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 94 — paragrafo 1 bis

 

20 bis)

All'articolo 94, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

 

1 bis.

Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2009/2010 — 2012/2013 è istituito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa ammissibili all'aiuto. Tale quantitativo è ripartito tra taluni Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti , conformemente all'allegato XI, punto A. II.

Emendamento 31

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 20 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 94 bis

 

20 ter)

L'articolo 94 bis è sostituito dal seguente:

 

Articolo 94 bis

 

Aiuto complementare

 

Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 — 2012/2013, per le superfici di lino situate nelle zone I e II di cui all'allegato XI, punto A. III, la cui produzione di paglia forma oggetto di:

 

a)

un contratto di compravendita o di un impegno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1; e

 

b)

un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe, un aiuto complementare è concesso al primo trasformatore riconosciuto.

 

L'importo dell'aiuto complementare è di 120 EUR per ettaro nella zona I e di 50 EUR per ettaro nella zona II.

Emendamento 32

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 21

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 95 bis — paragrafo 1

1.

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011 , limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

1.

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2012/2013 , limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

Emendamento 33

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 22

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 96

22)

L'articolo 96 è soppresso.

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 122 — comma 1 ter (nuovo)

 

29 bis)

All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:

 

Gli Stati membri possono, inoltre, riconoscere come organizzazioni di produttori le associazioni richiedenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1). In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c) i) del presente articolo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 30

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 124 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

 

Tali organizzazioni interprofessionali possono agire, segnatamente, a favore della gestione preventiva dei rischi, della ricerca e dello sviluppo, dell'informazione e della promozione sui prodotti e le filiere, dell'analisi e dell'informazione sui mercati e delle modalità di stipula dei contratti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 30 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 162 — paragrafo 1 — lettera a — punto i

 

30 bis)

All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto i)  (2).

Emendamento 38

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 30 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 162 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

 

30 ter)

All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto ii)  (2).

Emendamento 39

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 4 — punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 182 — paragrafo 3

 

(31 bis)

All'articolo 182, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3.

Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei sino alla campagna 2013/2014 .

 

In funzione dell'applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all'importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

 

Per l'Italia l'aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.

 

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

 

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna di commercializzazione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 4 — punto 32

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 184 — punto 5

5)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare .

5)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 , sulla situazione del mercato del latte. Tale relazione prende in esame anche l'efficacia dei sistemi di gestione degli Stati membri nel quadro della liberalizzazione del regime di quote. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte adeguate .


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12 .

(2)   Gli articoli e gli allegati del regolamento (CE) n. 1234/2007 vanno adeguati di conseguenza.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/189


Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale *

P6_TA(2008)0551

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

(2010/C 16 E/37)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0242/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0390/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1

(1)

In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità.

(1)

In occasione della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e l'abbandono del sistema delle quote lattiere .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5

(5)

È importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

(5)

Ove gli attuali programmi di sviluppo rurale degli Stati membri non includano misure sufficienti e pertinenti come quelle di cui nell'allegato II , è importante che queste priorità si traducano sempre più in interventi concreti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Il sondaggio Eurobarometro 2007 intitolato «Atteggiamenti dei cittadini dell'UE nei confronti del benessere degli animali» mostra che un'ampia maggioranza dei cittadini dell'Unione europea (72 %) ritiene che gli allevatori debbano essere remunerati per i maggiori costi che possono derivare loro dall'applicazione di standard più elevati di benessere degli animali. Inoltre, il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali che è stato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricole, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno fare obbligo agli Stati membri d'includere nei programmi di sviluppo rurale operazioni legate a queste nuove sfide.

(6)

Data l'importanza delle summenzionate priorità comunitarie, è opportuno che gli Stati membri includano nei programmi di sviluppo rurale una parte maggiore delle operazioni legate a queste nuove sfide, ma solo qualora gli Stati membri stessi non abbiano finora attribuito un'importanza sufficiente a tali priorità comunitarie .

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Occorre pertanto stabilire l'obbligo generale a carico degli Stati membri di rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.

(7)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con decisione 2006/144/CE del Consiglio, possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Pertanto, gli Stati membri che non abbiano già adottato misure pertinenti dovrebbero essere incoraggiati a rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da rendere possibile la modificazione dei programmi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9

(9)

Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale devono essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale.

(9)

Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere, ove necessario , adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco non esaustivo dei tipi di operazioni, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto della disciplina sullo sviluppo rurale, che potrà in un secondo momento essere ampliato in base alle necessità dei singoli Stati membri .

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

È altresì opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1698/2005 in riferimento alle indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali. L'attuale disciplina, basata sul regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1), di cui è prevista l'applicazione nel nuovo periodo di programmazione fino al 2009, dovrebbe essere prorogata fino al termine dell'attuale periodo di programmazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati .

(10)

Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare aiuti per tali operazioni, senza cofinanziamento nazionale supplementare. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare la stessa opzione per il trasferimento di innovazioni dalla ricerca applicata .

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11

(11)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.

(11)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori], i proventi della modulazione complementare, ove non già previsti dagli Stati membri che applicano la modulazione volontaria a norma del regolamento (CE) n. 378/2007  (2), devono essere utilizzati a sostegno dello sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali proventi venga utilizzato a sostegno delle operazioni sia esistenti sia nuove relative alle nuove sfide , conformemente alle decisioni di ciascuno Stato membro. Occorre tuttavia fare in modo di non scoraggiare la produzione agricola nei casi in cui il suo contributo allo sviluppo rurale sia di importanza vitale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

È opportuno che tali operazioni siano coerenti con le operazioni finanziate dagli altri fondi comunitari, in particolare dai Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione).

Emendamento 11

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12

(12)

In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante di detti fondi, si deve fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(12)

In considerazione dell'uso complementare e specifico di detti fondi, non deve essere alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale; pertanto, anche nell'impiego dei fondi ai fini delle nuove priorità dovrà essere rispettato l'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005 .

Emendamento 12

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Al fine di garantire ai programmi di sviluppo regionale risorse finanziarie adeguate, occorre introdurre una maggiore flessibilità per permettere inoltre l'uso, all'interno del medesimo Stato membro, delle risorse dei Fondi strutturali ancora non spese (sottorubrica 1b) a tale scopo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 5 — paragrafo 7

 

(–1)

All'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

 

7.

Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi al trattato e al diritto derivato
. A tal fine, tutte le operazioni finanziate dal FEASR devono essere destinate direttamente agli agricoltori .

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 12 bis — paragrafo 1

1.

In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

1.

In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10, ciascuno Stato membro, in consultazione con le autorità regionali e locali, è invitato a rivedere il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis — paragrafo 1 — comma 1 — alinea

1.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

1.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri presentano nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze e qualora operazioni siffatte non siano già previste , tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d

d)

biodiversità.

d)

conservazione e sfruttamento sostenibile della biodiversità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

 

Tutte le operazioni sono destinate direttamente agli agricoltori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis — paragrafo 1 — comma 2

Gli Stati membri possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

Gli Stati membri, in consultazione con le autorità regionali e locali , possono scegliere in base all'elenco indicativo dei tipi di operazioni riportato nell'allegato II del presente regolamento e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, anche nel settore della pesca in acque interne , purché queste siano attinenti alle priorità menzionate al primo comma e siano finalizzate al conseguimento degli effetti potenziali di cui all'allegato II.

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri provvedono alla realizzazione di sinergie con operazioni analoghe finanziate da altri fondi comunitari, e in particolare i Fondi strutturali, e, se del caso, sviluppano approcci integrati in relazione a strategie, misure e finanziamenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 ter (nuovo)

 

(3 bis)

È inserito il seguente articolo 16 ter:

 

Articolo 16 ter

 

Innovazione e trasferimento di know-how dalla ricerca applicata

 

1.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri introducono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, dei tipi di operazioni che mirano al trasferimento di innovazione dalla ricerca applicata all'economia rurale.

 

2.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno che figurano nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 30

 

(4 bis)

L'articolo 30 è sostituto dal seguente:

 

Articolo 30

 

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

 

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico, l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione idrica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 36 — lettera a — alinea

 

(4 bis)

All'articolo 36, lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente:

 

a)

misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, nonché delle superfici utilizzate per la pesca in acque interne, in particolare:

Emendamento 30

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 39 — paragrafo 5 bis (nuovo)

 

(4 quater)

All'articolo 39 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

 

5 bis.

Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle colture agricole e degli animali che presentino un interesse sotto il profilo del patrimonio culturale per le operazioni non contemplate dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Emendamento 21

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 — paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis.

Durante il periodo 1o gennaio 2010 — 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, approvate dopo il 1o gennaio 2010 .

5 bis.

Durante il periodo 1o gennaio 2010 — 31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi ricavati dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] a titolo di sostegno comunitario, nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni, sia già in essere sia nuove, relative alle nuove priorità, conformemente alla decisione presa da ciascuno Stato membro .

Emendamento 32

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 — paragrafo 5 ter

(5 ter)

Se, alla chiusura del programma, l'importo complessivamente speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio comunitario fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis.

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 70 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

7 bis)

All'articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo 4 ter:

 

4 ter.

In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, un importo equivalente alle risorse ricavate dalla modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)] può essere impiegato senza cofinanziamento nazionale supplementare.

Emendamento 23

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 93

 

(9 bis)

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

 

Articolo 93

 

Abrogazione

 

[…] Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e della parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. […]

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2007. […]

Emendamento 24

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 10 — lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato — tabella — prima riga

 

a bis)

la prima riga è sostituita dalla seguente:

 

22(2)

Sostegno all'insediamento  (3)

75 000

Emendamento 25

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II — Priorità: energie rinnovabili — riga 4 bis (nuova)

 

Produzione e utilizzo di energia solare, eolica e geotermica e della cogenerazione di calore

Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 53: diversificazione in attività non agricole

Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Sostituzione dei combustibili fossili

Emendamento 26

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II — Priorità: gestione delle risorse idriche — riga 1 bis (nuova)

 

Gestione dei rischi di inondazione

Articolo 39: pagamenti agro ambientali

Articolo 41: investimenti non produttivi

Migliore capacità di gestione delle acque in caso di inondazioni

Emendamento 27

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato II — Nuova priorità

 

Priorità: abbandono del sistema delle quote lattiere

Tipi di operazioni

Misure

Effetti potenziali

Ammodernamento e produzione orientata al mercato

Programma pluriennale per l'abbandono del sistema delle quote lattiere

Aumento della competitività


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 .

(2)   Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

(3)  Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 50 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 50 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 75 000 EUR.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/199


Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (2007-2013) *

P6_TA(2008)0552

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

(2010/C 16 E/38)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

visto il trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0239/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0377/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione — atto modificativo

Allegato — punto 2

Decisione 2006/144/CE

Allegato — parte 3 — punto 3.4 bis — punto i

i)

Gli aiuti agli investimenti nell'ambito dell'asse 1 possono essere mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile per uso aziendale. Nella catena agroalimentare e nel settore forestale, gli aiuti agli investimenti dovrebbero favorire lo sviluppo di metodi innovativi e più sostenibili di trasformazione del biocarburante .

i)

Gli aiuti agli investimenti nell'ambito dell'asse 1 possono essere mirati all'acquisto di macchinari e attrezzature per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzione, nonché alla produzione di energia rinnovabile per uso aziendale. Nella catena agroalimentare e nel settore forestale, gli aiuti agli investimenti dovrebbero favorire lo sviluppo di metodi innovativi e più sostenibili di sostituzione dei combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche mediante agrocarburanti di seconda generazione, assicurando che ciò non comporti una diminuzione della produzione di prodotti alimentari non diminuisca e garantendo, nel contempo, un miglioramento globale del bilancio energetico dell'azienda agricola interessata .


Giovedì 20 novembre 2008

22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/201


Modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***I

P6_TA(2008)0553

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

(2010/C 16 E/39)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0244),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0228/2006),

visto il parere n. 7/2006 della Corte dei conti (1),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A6-0394/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 8 del 12.1.2007, pag. 1.


P6_TC1-COD(2006)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a procedere senza ulteriori indugi al consolidamento dei testi giuridici riguardanti le indagini amministrative della Comunità. Tale consolidamento punta a rafforzare l'efficienza dell'Ufficio per la lotta antifrode («l'Ufficio») e a chiarire il quadro giuridico della sua missione.

(2)

È opportuno assicurare che il personale dell'Ufficio possa espletare le proprie mansioni in piena indipendenza. A tal fine occorre stabilire una gestione delle risorse umane più adeguata alle esigenze di funzionamento specifiche dell'Ufficio, cercando in particolare un migliore equilibrio fra personale temporaneo e personale di ruolo.

(3)

Pur riconoscendo la responsabilità di ogni servizio della Commissione e delle altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e delle Comunità europee («istituzioni, organi e organismi») nella tutela degli interessi finanziari della Comunità e riconoscendo altresì l'importanza degli aspetti di prevenzione nella definizione di una politica europea in materia, compresa la lotta contro la frode e la corruzione, è opportuno estendere la missione dell'Ufficio a tali aspetti. La concezione di misure legislative e amministrative a livello europeo deve essere basata sulla pratica operativa dell'Ufficio in tale ambito.

(4)

Alla luce dell'importanza del volume dei fondi comunitari stanziati nel settore dell'aiuto esterno, del numero di indagini dell'Ufficio in tale settore, nonché della cooperazione internazionale ai fini di un'indagine, è opportuno stabilire una base giuridica che permetta alla Commissione di assicurare il concorso delle autorità competenti dei paesi terzi, nonché delle organizzazioni internazionali, nella realizzazione della missione dell'Ufficio.

(5)

È opportuno stabilire regole chiare che, pur confermando una competenza prioritaria dell'Ufficio ║ per lo svolgimento delle indagini interne, introducano meccanismi atti a consentire alle istituzioni, agli organi e agli organismi di riprendere con rapidità l'indagine sui casi per i quali l'Ufficio decide di non intervenire.

(6)

È necessario chiarire che l'avvio di un'indagine da parte dell'Ufficio è regolato dal principio di opportunità che gli consente di non avviare un'indagine qualora si tratti di casi di importanza minore o che non rientrano tra le priorità in materia di indagini fissate annualmente dall'Ufficio. Siffatti casi dovrebbero essere ║ trattati, pertanto, nel caso di indagini interne dalle istituzioni, e nel caso di indagini esterne dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle norme applicabili nei singoli Stati membri.

(7)

È necessario verificare quanto prima la fondatezza delle informazioni trasmesse all'Ufficio nel quadro della sua missione. È pertanto opportuno chiarire che le istituzioni, gli organi e gli organismi accordino all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione dei fondi comunitari e a qualsiasi altra banca dati e a tutte le informazioni pertinenti.

(8)

È necessario introdurre obblighi precisi che impongano all'Ufficio di informare per tempo le istituzioni, gli organi e gli organismi delle indagini in corso qualora un membro, dirigente, funzionario, agente o altro membro del personale sia coinvolto personalmente nei fatti oggetto dell'indagine o qualora sia necessario adottare misure amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione.

(9)

Per migliorare l'efficacia dell'azione inquirente dell'Ufficio e alla luce delle valutazioni del suo operato da parte delle istituzioni, con particolare riferimento al rapporto di valutazione della Commissione dell'aprile 2003 e alla relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio (3), è opportuno chiarire alcuni aspetti e migliorare alcune misure che l'Ufficio può adottare quando conduce le sue indagini. È necessario ad esempio che l'Ufficio possa, da un lato, procedere ai controlli e alle verifiche previsti dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (4), nel quadro delle indagini interne e nel caso di frodi legate a contratti che riguardano fondi comunitari; dall'altro, accedere alle informazioni in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ║ nel quadro delle indagini esterne.

(10)

La pratica operativa dell'Ufficio dipende in gran misura dalla cooperazione con gli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri individuino, per l'Ufficio, le loro autorità competenti che possono offrire agli agenti dell'Ufficio l'assistenza necessaria nell'espletamento delle loro funzioni, in particolare nel caso in cui uno Stato membro non abbia predisposto un servizio specializzato con il compito di coordinare a livello nazionale la lotta contro le frodi a danno della Comunità.

(11)

Ai fini di un miglioramento del quadro operativo, giuridico e amministrativo della lotta antifrode, è importante che l'Ufficio conosca il seguito del risultato delle sue indagini. Occorre pertanto stabilire che sia fatto obbligo alle autorità competenti degli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e organismi europei e, nel caso delle autorità dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, con il concorso della Commissione, di trasmettere periodicamente all'Ufficio una relazione sui progressi compiuti quanto al seguito dato alla trasmissione della relazione finale d'indagine dell'Ufficio.

(12)

Tenuto conto dell'estremo interesse di rafforzare la collaborazione tra l'Ufficio, l'Ufficio di polizia europeo, Europol e l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust), è necessario introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con queste due agenzie. Onde valorizzare le rispettive competenze di Eurojust, dell'Ufficio e delle autorità competenti degli Stati membri, su fatti perseguibili in sede penale, l'Ufficio dovrebbe informare Eurojust nei casi che lasciano supporre un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino almeno due Stati membri.

(13)

Ai fini della certezza del diritto è necessario codificare nel presente regolamento le garanzie procedurali fondamentali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall'Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo, dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (lo « statuto » ) e da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile .

(14)

Le garanzie procedurali e i diritti legittimi delle persone sottoposte a indagini dovrebbero essere rispettate e applicate senza che ne derivi, su questo piano, un trattamento differenziato rispetto alle differenti tipologie di indagine dell'Ufficio.

(15)

Onde assicurare la massima trasparenza possibile delle attività operative dell'Ufficio, segnatamente i principi che disciplinano la procedura d'indagine, i diritti legittimi delle persone interessate e le garanzie procedurali, le disposizioni in materia di protezione dei dati, la politica di comunicazione dell'informazione relativa ad alcuni aspetti dell'attività operativa dell'Ufficio, il controllo di legittimità degli atti d'indagine e i mezzi di ricorso delle persone interessate, è opportuno prevedere una base giuridica che permetta all'Ufficio di dotarsi di un codice di procedura delle indagini dell'OLAF. Il codice dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Onde assicurare durante lo svolgimento dell'indagine il rispetto delle garanzie procedurali, è necessario garantire, in seno all'Ufficio, una funzione di controllo di legittimità. Il controllo di legittimità dovrebbe intervenire in particolare prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, e prima di ogni trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. Esso dovrebbe essere effettuato da esperti di diritto che possono esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro e che operano in seno all'Ufficio. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe sollecitare altresì il parere di tali esperti nel quadro del comitato esecutivo dell'Ufficio di indagini e operazioni («il comitato esecutivo») dell'Ufficio.

(17)

Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, e fermi restando l'articolo 90 bis dello statuto ║ e le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del trattato, la persona direttamente coinvolta dovrebbe avere il diritto, nella fase conclusiva di un'indagine, di ricevere le conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale di indagine .

(18)

Ai fini di una maggiore trasparenza, gli informatori devono essere tenuti debitamente al corrente della decisione di avviare o no un'indagine nonché, su loro domanda esplicita, dell'esito definitivo dell'azione avviata in seguito alle informazioni che hanno fornito.

(19)

Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi dovrebbero rispettare la protezione delle fonti giornalistiche, in conformità delle normative nazionali.

(20)

Alla luce dell'esperienza pratica maturata, è utile che il direttore generale dell'Ufficio possa delegare l'esercizio delle sue funzioni a uno o più agenti dell'Ufficio, mediante un atto scritto che fissi le condizioni e i limiti di tale delega.

(21)

Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di indagini dovrebbe essere costantemente garantito, in particolare durante la comunicazione di informazioni. Occorre chiarire i principi di base della politica di comunicazione dell'Ufficio. La comunicazione di informazioni relative alle indagini dell'Ufficio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, in modo bilaterale o nel quadro della procedura di concertazione, va effettuata nel rispetto della riservatezza delle indagini, dei diritti legittimi delle persone interessate e, se del caso, delle disposizioni nazionali applicabili alle procedure giudiziarie. Occorre introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con le istituzioni interessate relativamente alla trasmissione di informazioni. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe provvedere a che qualsiasi comunicazione di informazioni al pubblico rispetti i principi di neutralità e di imparzialità. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF dovrebbe precisare le conseguenze di una divulgazione non autorizzata di informazioni.

(22)

Appare opportuno potenziare il ruolo del comitato di vigilanza e rivedere i criteri e le procedure di nomina dei suoi membri. Allorché sono selezionati, i candidati dovrebbero esercitare alte funzioni giudiziarie o di indagine o funzioni comparabili. Il loro mandato dovrebbe durare cinque anni e non essere rinnovabile. Al fine di conservare le competenze acquisite in seno al comitato, il mandato di taluni membri dovrebbe essere scaglionato nel tempo .

(23)

Appare opportuno estendere e potenziare i compiti del comitato di vigilanza, derivanti dal suo mandato, e assicurare l'indipendenza dell'Ufficio nella sua funzione d'indagine. Il comitato di vigilanza dovrebbe sorvegliare gli sviluppi relativi alle garanzie procedurali e alla durata delle indagini. Esso dovrebbe ricevere informazioni sulle indagini di più di dodici mesi e presentare pareri al direttore generale dell'Ufficio e, se del caso, alle istituzioni, sulle indagini che non siano concluse entro diciotto mesi. È opportuno precisare che il comitato di vigilanza non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso.

(24)

Occorre valutare il quadro giuridico, istituzionale e operativo della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività a detrimento degli interessi finanziari delle Comunità europee. A tal fine è necessario invitare le istituzioni a concertare la loro azione e promuovere la riflessione sugli aspetti fondamentali della strategia antifrode europea. È opportuno stabilire una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La concertazione dovrebbe incentrarsi su alcuni elementi della cooperazione, in tale ambito, tra l'Ufficio e gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea, nonché sulle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sulla politica di indagine dell'Ufficio e sulle relazioni e analisi del comitato di vigilanza. Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza dovrebbero partecipare alla concertazione, che ha luogo almeno una volta all'anno.

(25)

Per consentire al comitato di vigilanza di portare a termine la propria missione con efficacia, in piena indipendenza e in modo efficiente, è essenziale che l'Ufficio garantisca che sussistano tutte le condizioni affinché la segreteria del comitato di vigilanza operi in modo indipendente, sotto il controllo esclusivo del presidente del comitato e dei suoi membri.

(26)

Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell'Ufficio, il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe essere designato per un periodo di cinque anni , rinnovabile una volta. Al momento della selezione, i candidati dovrebbero esercitare o aver esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e possedere un'esperienza professionale operativa di almeno dieci anni in un posto di elevata responsabilità gestionale. Una parte significativa di tale esperienza professionale dovrebbe essere stata acquisita nel settore della lotta antifrode a livello nazionale e/o comunitario. La procedura di nomina non dovrebbe superare i nove mesi. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe essere designato di comune accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio ed essere nominato dalla Commissione .

(27)

Tenuto conto del carattere sensibile della sua posizione, è opportuno stabilire che il direttore generale dell'Ufficio informi la Commissione qualora egli intenda esercitare una nuova attività professionale entro un termine di due anni dalla cessazione delle funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto. Tale informazione dovrebbe figurare nella relazione annuale relativa alla lotta contro le frodi della Commissione.

(28)

Onde garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali, è opportuno stabilire la possibilità per qualsiasi persona oggetto di un'indagine dell'Ufficio di presentare una denuncia presso il comitato di vigilanza. Le denunce dovrebbero essere trattate da un consigliere revisore, che agisce nella piena indipendenza, nominato dal direttore generale dell'Ufficio su proposta del comitato di vigilanza. Il consigliere revisore dovrebbe emettere il proprio parere entro trenta giorni lavorativi e lo comunica al denunciante, al direttore generale dell'Ufficio e al comitato di vigilanza .

(29)

Occorre, dopo un periodo di quattro anni, valutare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di un parere del comitato di vigilanza. Dovrebbe poi essere possibile rivedere il presente regolamento alla luce di detta valutazione. Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea.

(30)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999 (5).

(31)

Il presente regolamento si limita a chiarire e rafforzare singoli aspetti dei mezzi d'azione dei quali l'Ufficio dispone nell'ambito delle indagini esterne, in seguito alle lacune giuridiche emerse nel sistema attuale e per i casi in cui solo un intervento più efficace da parte dell'Ufficio è in grado di garantire indagini esterne affidabili, che possano essere utilizzate dalle autorità degli Stati membri. Inoltre, estendere le garanzie procedurali alle indagini esterne si rende necessario per istituire un quadro giuridico uniforme per tutte le indagini condotte dall'Ufficio. Il presente regolamento rispetta appieno il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Esso si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47 e 48,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1.     Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato: “l'Ufficio”) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza in vigore, nei paesi terzi.

La frode, la corruzione e ogni altra attività illegale a danno degli interessi finanziari della Comunità, compresa l'irregolarità, sono definite nella regolamentazione comunitaria e nelle disposizioni convenzionali in vigore in materia.

2.     L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea

2)

l'articolo 3 è sostituito dal ║ seguente:

«Articolo 3

Indagini esterne

1.   L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e a norma della disciplina settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali .

2.   Al fine di accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un'altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o ancora con un contratto riguardante un finanziamento comunitario, l'Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli in loco presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente , da tale finanziamento.

Gli Stati membri adottano e attuano tutte le misure necessarie per garantire che l'Ufficio eserciti la funzione di indagine di cui al presente articolo. Essi offrono il proprio sostegno all'Ufficio nel quadro dei controlli e delle verifiche in loco, effettuati secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da un finanziamento comunitario.

3.   Nel corso di un'indagine esterna e nella misura in cui è ▐ necessario per accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, l'Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine. A tale fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

4.   Qualora l'Ufficio disponga, prima dell'avvio di un'indagine, di elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, il direttore generale dell'Ufficio ne dia comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati le quali, fatta salva la normativa settoriale, procedono a un'adeguata sorveglianza e, all'occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, cui possono partecipare gli agenti dell'Ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano il direttore generale dell'Ufficio delle misure adottate e dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni.

5.     Qualora l'Ufficio decida di non avviare un'indagine, esso informa Eurojust sulla trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri degli elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino due o più Stati membri. L'Ufficio informa Eurojust non appena un'indagine dell'Ufficio rientri nella sua competenza secondo le modalità previste negli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi tra loro

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

Cooperazione dell'Ufficio con Eurojust, Europol e altre organizzazioni internazionali

L'Ufficio può, nell'esercizio delle competenze ad esso conferite dal presente regolamento, concludere accordi di cooperazione e mutua assistenza con Eurojust ed Europol. Detti accordi hanno l'obiettivo di chiarire le rispettive competenze di detti organi nonché di definire la cooperazione nel quadro dello spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia.

L'Ufficio può concludere accordi di cooperazione e mutua assistenza con altre organizzazioni internazionali

4)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo, senza che ne risulti un trattamento differenziato, sul piano delle garanzie procedurali e dei diritti legittimi delle persone interessate, rispetto alle indagini esterne.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal ║ seguente:

«3.   Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici, interessati direttamente o indirettamente , per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.»

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

5)

l'articolo 5 è sostituito dal ║ seguente:

«Articolo 5

Avvio delle indagini

1.   L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 6. Possono essere tenute in considerazione anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato .

2.     La decisione di avviare le indagini spetta al direttore generale dell'Ufficio e viene adottata previa consultazione del comitato esecutivo dell'Ufficio e conformemente alle disposizioni sul controllo di legittimità di cui all'articolo 14.

3.   La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell'Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un'istituzione delle Comunità europee o dell'Unione europea .

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione delle Comunità europee o dell'Unione europea , ovvero dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Finché è in corso un'indagine interna dell'OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi non devono avviare un'indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

4.   Qualora intenda avviare un'indagine in virtù della propria autonomia amministrativa, un'istituzione, un organo o un organismo chiede all'Ufficio se i fatti in questione sono già oggetto di un'indagine interna. L'Ufficio segnala entro i quindici giorni lavorativi successivi a tale richiesta se un'indagine è già aperta o se l'Ufficio intende avviare un'indagine, in applicazione del paragrafo 5. L'assenza di risposta equivale a una decisione da parte dell'Ufficio di non avviare un'indagine interna.

5.   La decisione di avviare o no un'indagine è adottata nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell'Ufficio di una richiesta ai sensi del paragrafo 3 o 4. La decisione è comunicata senza indugio all'istituzione, organo o organismo oppure allo Stato membro che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un'indagine è motivata.

Se un funzionario o agente di un'istituzione, di un organo o di un organismo, che agisca conformemente all'articolo 22 bis dello statuto o alle disposizioni corrispondenti del regime applicabile agli altri agenti, fornisce informazioni relative a un sospetto di frode o di irregolarità all'Ufficio, quest'ultimo lo informa della decisione di avviare o no un'indagine interna sui fatti in causa.

Prima dell'avvio e nel corso di un'indagine, le istituzioni, gli organi e gli organismi offrono all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione di fondi comunitari e a qualunque altra banca dati e a tutte le altre informazioni pertinenti, che permettano all'Ufficio di verificare la fondatezza delle informazioni trasmesse.

6.   Qualora decida di non avviare un'indagine interna sulla base di considerazioni di opportunità o in funzione delle proprie priorità in materia di indagini, l'Ufficio trasmette senza indugio gli elementi di cui dispone all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso, conformemente alle norme applicabili in materia. All'occorrenza, l'Ufficio concorda con l'istituzione, l'organo o l'organismo i provvedimenti opportuni per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente dei provvedimenti presi.

Se l'Ufficio decide di non avviare un'indagine esterna sulla base di considerazioni di opportunità o delle proprie priorità in materia di indagini, è d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 4.»

6)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1 .    Il direttore generale dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini. Egli può autorizzare, mediante atto scritto, un direttore operativo dell'Ufficio a dirigere l'esecuzione delle indagini. Le indagini sono condotte sotto l'autorità e la responsabilità del direttore generale dell'Ufficio, da agenti designati dell'Ufficio

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3 .    Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore generale dell'Ufficio, indicante l'oggetto e la finalità della medesima, le basi giuridiche per svolgere l'inchiesta e i poteri d'inchiesta che ne derivano

c)

è inserito il seguente paragrafo:

« 3 bis .    Allorché gli agenti dell'Ufficio incaricati di effettuare un controllo o una verifica sul posto, conformemente alle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, constatano che un operatore economico vi si oppone, l'autorità competente dello Stato membro interessato, individuata in via preliminare dall'Ufficio come punto di contatto, ne viene informata immediatamente. Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli agenti l'assistenza necessaria per consentire loro di eseguire la missione, quale specificata nel mandato di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro deve assicurare che gli agenti dell'Ufficio possano avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto della normativa nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative ai fatti di cui all'articolo 1, necessarie per il buon svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco

d)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4 .    Nel corso dei controlli, delle verifiche in loco e delle indagini, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per gli inquirenti dello Stato membro interessato, allo statuto nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Gli agenti dell'Ufficio agiscono conformemente al principio di imparzialità. Informano immediatamente il direttore generale dell'Ufficio qualora, nel corso dell'indagine, possano ritrovarsi in posizione di conflitto di interessi. Il direttore generale dell'Ufficio decide sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi. Ove lo considerasse opportuno, egli incarica di provvedere alla sostituzione dell'agente interessato

e)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5 .    Le indagini si svolgono in modo continuato per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso. Gli agenti dell'Ufficio devono assicurarsi di svolgere le indagini conformemente a modalità che consentono di salvaguardare e conservare gli elementi di prova. Ove necessario, qualora vi sia un rischio di scomparsa degli elementi di prova, gli agenti possono chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di adottare tutti i provvedimenti cautelari o di esecuzione necessari, conformemente alla normativa nazionale

f)

è inserito il seguente paragrafo ║:

«5 bis.   Non appena emerga dalle indagini il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi altra persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, ovvero non appena le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure cautelari o amministrative al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, l'Ufficio informa, quanto prima possibile , l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati ▐ dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

a)

l'identità della persona o delle persone oggetto dell'indagine e una sintesi dei fatti in questione;

b)

tutte le informazioni che possano essere di utilità per l'istituzione, l'organo o l'organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure cautelari o amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione e, se del caso, indicazioni sui termini per l'adozione di provvedimenti cautelari o amministrativi ;

c)

le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza.

Le informazioni dell'istituzione, organo o organismo interessato possono essere differite nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi di investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, conformemente al diritto nazionale applicabile alle indagini. Il direttore generale dell'Ufficio motiva la propria decisione conformemente alle disposizioni sul controllo di legittimità di cui all'articolo 14.

L'istituzione, l'organo o l'organismo decidono, se del caso, in merito all'opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell'interesse di assicurare un efficace svolgimento dell'indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall'Ufficio. L'istituzione, l'organo o l'organismo informano quanto prima l'Ufficio di eventuali decisioni concernenti l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o, se del caso, della necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali esiste una siffatta competenza a titolo dello statuto. Una procedura disciplinare complementare è avviata previa concertazione con l'Ufficio

g)

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Nello svolgimento della loro missione, gli agenti dell'Ufficio possono chiedere la collaborazione delle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi con tali paesi. Inoltre, gli agenti possono chiedere anche la collaborazione delle organizzazioni internazionali, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi con esse.»

h)

è aggiunto il seguente paragrafo ║:

«Qualora si preveda che un'indagine non possa essere chiusa entro dodici mesi dalla sua apertura il direttore generale dell'Ufficio può decidere di prorogare tale termine per un periodo massimo di sei mesi. Il direttore generale dell'Ufficio si accerta della necessità di prolungare l'indagine . Prima di prendere tale decisione, il direttore generale dell'Ufficio comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non consentono di chiudere l 'indagine e il termine previsto, necessario per la chiusura .

Se l'inchiesta non si chiude entro diciotto mesi dalla sua apertura, il direttore generale dell'Ufficio comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non gli hanno consentito di chiudere l'inchiesta e formula un parere sulla sua proroga e, ove opportuno, lo svolgimento ulteriore dell'indagine.

Il comitato di vigilanza trasmette una copia del proprio parere all'istituzione, all'organo o all 'organismo interessato. Tale trasmissione può essere differita nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine, o in conformità del diritto nazionale applicabile alle indagini .

Il direttore generale dell'Ufficio presenta all'autorità di bilancio una relazione annuale sui motivi che non gli hanno consentito di chiudere le indagini nei trenta mesi successivi alla loro apertura. Il comitato di vigilanza sottopone all'autorità di bilancio un parere su tali motivi

7)

all'articolo 7, il testo dei paragrafi 1 e 2 è modificato come segue:

« 1 .    Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa ad eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita che pregiudica gli interessi finanziari della Comunità europea.

2.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine in corso

8)

sono inseriti i seguenti articoli ║:

«Articolo 7 bis

Garanzie procedurali

1.   Nelle sue indagini l'Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell'interessato. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e delle garanzie procedurali, esposte nel codice di procedura delle indagini dell'OLAF di cui all'articolo 15 bis .

2.   Non appena emerga da un'indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l'interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell'indagine.

In ogni caso, prima che sia stilata la relazione finale di indagine , le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell'indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con gli agenti designati dell'Ufficio sui fatti che la riguardano. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa alla persona interessata, la quale sottopone le proprie osservazioni nei termini indicati dall'Ufficio , una sintesi di tali fatti. Durante il colloquio , essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio nemo tenetur se detegere.

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un'indagine esterna, di un'autorità nazionale competente, il direttore generale dell'Ufficio può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di controllo di legittimità previste all'articolo 14 . Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale dell'Ufficio può adottare tale decisione dopo averne informato l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

L'istituzione, l'organo o l'organismo decidono, se del caso, in merito all'opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell'interesse di assicurare un efficace svolgimento dell'indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall'Ufficio. Se del caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo informano quanto prima l'Ufficio sulla decisione concernente l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o sulla necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali l'istituzione, l'organo o l'organismo siano competenti a titolo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Una procedura disciplinare complementare è avviata previa concertazione con l'Ufficio.

3.   L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con il consenso espresso della persona invitata al colloquio. Nell'invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L'Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio emergono indizi che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

4.   Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

a)

una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle altre disposizioni nazionali o comunitarie applicabili, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee ;

b)

i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo e dallo statuto ;

Articolo 7 ter

Informazioni sull'archiviazione dell'indagine

Se a seguito di un'indagine nessuna accusa formulata contro un membro, dirigente, funzionario, agente o altra persona in servizio presso un'istituzione, organo o organismo, ovvero contro un operatore economico risulta fondata, l'indagine che lo riguarda è archiviata con decisione del direttore generale dell'Ufficio che ne dà comunicazione per iscritto all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stata presa la decisione e, se del caso, all'istituzione, all'organo o all'organismo di appartenenza.

Articolo 7 quater

Protezione delle fonti giornalistiche

Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi devono rispettare il principio della protezione delle fonti giornalistiche conformemente alla legislazione nazionale

9)

all'articolo 8, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«3.   L'Ufficio rispetta le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

4.   Il direttore generale dell'Ufficio vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché dell'articolo 287 del trattato.

10)

è inserito il seguente articolo ║:

«Articolo 8 bis

Comunicazione della relazione finale al termine dell'indagine

Prima di trasmettere la relazione finale d'indagine alle istituzioni, agli organi o organismi interessati o alle autorità competenti degli Stati membri interessati, l'Ufficio comunica le conclusioni e raccomandazioni contenute in detta relazione alla persona direttamente coinvolta nei fatti oggetto di indagine interna o esterna.

Il direttore generale dell'Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un'indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

Qualora la persona direttamente coinvolta ritenga che le garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 7 bis siano state ignorate in maniera tale da influenzare le conclusioni dell'indagine, essa può presentare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni della relazione finale, una richiesta di parere al comitato di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 bis

11)

l'articolo 9 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal ║ seguente:

«1.   Al termine di un'indagine l'Ufficio redige, sotto l'autorità del proprio direttore generale dell'Ufficio, una relazione che contiene ▐ un elenco delle fasi del procedimento, le misure di indagine eseguite , la base giuridica, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica, ▐ e le conclusioni dell'indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da prendere. La relazione riporta il danno finanziario stimato e gli importi da recuperare. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF, di cui all'articolo 15 bis, specifica tutti gli altri elementi da inserire nella relazione ai fini del recupero di cui sono responsabili gli ordinatori competenti

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal ║ seguente:

«3.   La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle relazioni d'indagine trasmesse loro. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti .

L'Ufficio trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi con la Commissione, nonché alle organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione, le conclusioni e le raccomandazioni della relazione stilata a seguito di un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa pertinente. La Commissione assicura che le autorità competenti dei paesi terzi, individuate negli accordi di cooperazione e di mutua assistenza come punti di contatto dell'Ufficio, informino il direttore generale dell'Ufficio, nella misura in cui il diritto nazionale non vi si opponga, del seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. Analogamente, la Commissione assicura che le organizzazioni internazionali informino il direttore generale dell'Ufficio sul seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti

c)

è inserito il seguente paragrafo ║:

«Se la relazione stilata al termine di un'indagine interna rivela informazioni su fatti penalmente perseguibili, la relazione finale viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato e, fatte salve le disposizioni nazionali relative alle procedure giudiziarie , all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4. ▐»

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4 .    La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti

e)

viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Un informatore che abbia comunicato all'Ufficio sospetti di frode o di irregolarità può, se ne fa richiesta, essere messo al corrente dall'Ufficio della chiusura di un'indagine e dell'eventuale trasmissione alle autorità competenti di una relazione finale. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere la richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere i legittimi diritti delle persone coinvolte, l'efficacia dell'indagine e degli esiti che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.»

12)

l'articolo 10 è sostituito dal ║ seguente:

«Articolo 10

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali degli Stati membri

1.   Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne.

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, adottata previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

2.   Fatti salvi gli articoli 8 e 9, nel corso di indagini interne il direttore generale dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio su fatti che comportano un ricorso a procedure di indagine rientranti nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale o tali da rendere necessario, per la loro gravità, un procedimento penale urgente. In tal caso, ne informa preventivamente l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati. Le informazioni trasmesse includono in particolare l'identità della persona coinvolta nell'indagine, l'elenco dei fatti accertati, la qualificazione giuridica preliminare e l'eventuale danno finanziario.

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma e a condizione che ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine , l'Ufficio dà alla persona coinvolta nell'inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3.   Le autorità competenti, e in particolare le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano senza indugio il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle informazioni trasmesse loro ai sensi del presente articolo. ║

4.     Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, nonché le azioni e le misure adottate o attuate in base alle informazioni trasmesse, sono oggetto di un'analisi periodica, nel quadro della procedura di concertazione istituita dall'articolo 11 bis

13)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni interessate

1.     Il direttore generale dell'Ufficio presenta regolarmente, almeno una volta all'anno, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, nel rispetto delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Il direttore generale dell'Ufficio agisce conformemente al principio di indipendenza che caratterizza la sua missione.

2.     Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte dei conti assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari, di qualsiasi disposizione nazionale applicabile a tali procedimenti.

3.     L'Ufficio e le istituzioni interessate possono concludere accordi in materia di trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'adempimento della missione dell'Ufficio, nel rispetto dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 10 ter

Informazione del pubblico

Il direttore generale dell'Ufficio assicura che l'informazione al pubblico avvenga in modo neutrale, imparziale e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 bis.

Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF, adottato ai sensi dell'articolo 15 bis, specifica le norme per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni relative all'attività operativa dell'Ufficio e le sanzioni disciplinari da applicarsi in caso di diffusione non autorizzata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3

14)

l'articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal ║ seguente:

«1.   Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, assicura che l'Ufficio eserciti in piena indipendenza le competenze conferitegli in virtù del presente regolamento. Il comitato di vigilanza :

a)

il rispetto delle norme relative alla trasmissione di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi;

b)

sorveglia gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle statistiche periodiche, delle informazioni e delle relazioni d'indagine che gli sono trasmesse dal direttore generale dell'Ufficio e tenuto conto dei pareri rilasciati dal consigliere revisore ▐;

c)

assiste il direttore generale dell'Ufficio, assicurando che l'Ufficio disponga di risorse adeguate per adempiere alla sua funzione d'indagine;

d)

formula pareri e raccomandazioni su:

l'individuazione di priorità d'indagine,

la durata delle indagini e il seguito ad esse dato,

il codice di procedura delle indagini dell'OLAF;

e)

formula pareri sull'intervento del direttore generale dell'Ufficio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alle giurisdizioni nazionali;

f)

assiste il direttore generale dell'Ufficio nella procedura di concertazione;

g)

può citare la Commissione o qualsiasi altra istituzione dinanzi alla Corte di giustizia quando ritenga che tali istituzioni abbiano adottato misure che mettono in causa l'indipendenza del direttore generale dell'Ufficio.

Il comitato di vigilanza sottopone pareri al direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di ▐ un'istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Una copia dei pareri viene trasmessa al richiedente.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2 .    Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti che, al momento della nomina, esercitano un'alta funzione giudiziaria o di indagine o una funzione comparabile, in rapporto con la missione dell'Ufficio. Le personalità devono possedere conoscenze del funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione europea.

I membri del comitato sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le cinque personalità sono scelte in base a una “lista di preselezione” presentata dalla Commissione e comprendente almeno 12 candidati

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3 .    Il mandato dei membri ha una durata di cinque anni. Esso non è rinnovabile. La nomina di una parte dei membri deve essere scaglionata nel tempo onde preservare le competenze acquisite in seno al comitato

d)

i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6 .    Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che, prima di essere adottato, è sottoposto per parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale dell'Ufficio. Il comitato di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall'Ufficio.

7.   ║ Il direttore generale dell'Ufficio trasmette al comitato di vigilanza, ogni anno, il programma di attività dell'Ufficio in materia di indagini. Egli tiene regolarmente informato il comitato di vigilanza delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dello svolgimento della funzione inquirente e dei provvedimenti conseguenti alle indagini.

Il direttore generale dell'Ufficio informa il comitato di vigilanza

a)

dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati non hanno dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate;

b)

dei casi in cui l'autorità competente degli Stati membri non ha dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate .

8.   Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, in cui analizza in particolare la valutazione di indipendenza dell'Ufficio , l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini; tali relazioni vengono trasmesse alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.»

15)

è inserito il seguente articolo ║:

«Articolo 11 bis

Procedura di concertazione

1.     È istituita una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

2.     La procedura di concertazione riguarda:

a)

le relazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e gli Stati membri, e tra questi ultimi, e in particolare:

il coordinamento delle azioni intraprese in applicazione dell'articolo 1;

l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e dei relativi protocolli;

il seguito dato alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio, nonché il seguito dato alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;

b)

le relazioni e la collaborazione fra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, compresi Eurojust ed Europol, in particolare l'assistenza offerta all'Ufficio dalle istituzioni e il seguito dato alle relazioni finali d'indagine o alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;

c)

le relazioni e la cooperazione fra l'Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;

d)

gli aspetti relativi alle priorità dell'Ufficio in materia di indagine;

e)

le relazioni e le analisi del comitato di vigilanza.

3.     La concertazione ha luogo almeno una volta l'anno e su richiesta di una delle istituzioni.

4.     Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza partecipano alla procedura di concertazione. I rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e di Europol possono esservi invitati.

5.     La concertazione è preparata nel corso di una o più riunioni tecniche. Le riunioni sono convocate su richiesta di una delle istituzioni o dell'Ufficio.

6.     La procedura di concertazione non interferisce in nessun caso con lo svolgimento delle indagini e viene condotta nel pieno rispetto dell'indipendenza del direttore generale dell'Ufficio.

7.     Le istituzioni, gli organi e organismi, l'Ufficio e gli Stati membri informano ogni volta i partecipanti alla procedura di concertazione sul seguito dato alle conclusioni della procedura stessa

16)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Direttore generale

1.    L'Ufficio è diretto da un direttore nominato dalla Commissione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta . ▐

Il Parlamento europeo e il Consiglio designano di comune accordo il direttore generale dell'Ufficio, in base a una lista di sei candidati presentata dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La nomina viene effettuata da parte della Commissione entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della lista dei candidati. Nel suo insieme, la procedura di nomina non può superare i nove mesi e deve iniziare almeno nove mesi prima della fine del mandato del direttore generale dell'Ufficio in carica, che resta in funzione fino all'inizio del mandato del nuovo direttore generale dell'Ufficio.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio non si oppongono al rinnovo del mandato del direttore generale dell'Ufficio almeno nove mesi prima della scadenza del suo primo mandato, la Commissione procede alla proroga del mandato del direttore generale dell'Ufficio. L'opposizione alla proroga del mandato deve essere giustificata. In caso contrario, è applicabile la procedura di nomina prevista al terzo comma.

2.     Il direttore generale dell'Ufficio è scelto fra i candidati degli Stati membri che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e che sono dotati di un'esperienza professionale operativa di almeno dieci anni in una carica con alte responsabilità di gestione. Una parte significativa di tale esperienza professionale deve essere stata acquisita nel campo della lotta contro la frode nazionale e/o comunitaria. Il direttore generale dell'Ufficio deve possedere conoscenze approfondite del funzionamento dell'istituzione dell'Unione europea e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione europea. La sua indipendenza deve essere al di sopra di qualsiasi dubbio.

3.     Il direttore generale dell'Ufficio non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte su conclusione delle stesse. Qualora il direttore generale dell'Ufficio ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza, per parere, e decide se presentare o meno ricorso contro l'istituzione interessata davanti alla Corte di giustizia.

Il direttore generale dell'Ufficio riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nel quadro della procedura di concertazione di cui all'articolo 11 bis, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, il seguito dato e le difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi relative.

4.   Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale dell'Ufficio, la Commissione consulta il comitato di vigilanza, riunito con i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della procedura di concertazione prevista all'articolo 11 bis .

Le misure relative alle sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale dell'Ufficio sono oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.

5.     Il direttore generale dell'Ufficio informa la Commissione se intende esercitare una nuova attività professionale entro due anni dalla cessazione delle sue funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto.

6.   Il direttore generale dell'Ufficio stabilisce ogni anno, previo parere del comitato di vigilanza, il programma delle attività e le priorità dell'Ufficio in materia di indagini.

7.   Il direttore generale dell'Ufficio può delegare a uno o più agenti dell'Ufficio, mediante atto scritto, alle condizioni e nei limiti da lui stabiliti, l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7 ter e dell'articolo 10, paragrafo 2.»

17)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Intervento del direttore generale dell'Ufficio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi alle giurisdizioni nazionali

Il direttore generale dell'Ufficio può intervenire nei casi riguardanti l'esercizio delle attività dell'Ufficio, portati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e, conformemente al diritto nazionale, dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Prima di intervenire dinanzi alla Corte di giustizia o dinanzi alle giurisdizioni nazionali, il direttore generale dell'Ufficio sollecita un parere del comitato di vigilanza

18)

l'articolo 13 è sostituito dal ║ seguente:

«Articolo 13

Finanziamento

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione, figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione.»

19)

l'articolo 14 è sostituito dal ║ seguente:

«Articolo 14

Controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio

1.     Il controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio concerne il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in un'indagine dell'Ufficio.

2.     Il controllo di legittimità viene effettuato prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, prima di ciascuna trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi degli articoli 9 e 10, e in merito alla valutazione del segreto assoluto di indagine.

3.     Il controllo di legittimità delle indagini è effettuato da esperti di diritto e di procedura d'indagine dell'Ufficio che sono qualificati per esercitare una funzione giuridica in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.

4.     Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF di cui all'articolo 15 bis specifica la procedura per il controllo di legittimità

20)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Presentazione di denunce da parte delle persone coinvolte nelle indagini dell'Ufficio

1.     Qualsiasi persona coinvolta personalmente in un'indagine può presentare denuncia presso il comitato di vigilanza, allegando una violazione dei diritti procedurali o umani durante un'indagine. Dopo aver ricevuto una denuncia, il comitato di vigilanza la trasmette senza indugio al consigliere revisore.

2.     Il direttore generale dell'Ufficio nomina, su proposta del comitato di vigilanza, un consigliere revisore per un periodo non rinnovabile di cinque anni. Il comitato di vigilanza elabora la sua proposta in base ad una lista di vari candidati selezionati in seguito ad un invito a presentare candidature.

3.     Il consigliere revisore esercita le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Nell'adempimento delle sue funzioni egli non sollecita né accetta istruzioni da chicchessia. In seno all'Ufficio, egli non esercita alcuna funzione che non sia relativa al controllo del rispetto delle procedure.

4.     Il consigliere revisore è altresì competete per trattare le denunce degli informatori, comprese le persone di cui all'articolo 22 dello statuto.

5.     Il consigliere revisore trasmette il proprio parere al comitato di vigilanza e al direttore generale entro trenta giorni lavorativi dalla trasmissione della denuncia.

6.     Il consigliere revisore presenta regolarmente una relazione al comitato di vigilanza sulle sue attività. Egli presenta periodicamente al comitato nonché alla Commissione relazioni statistiche ed analitiche sulle questioni relative alle denunce

21)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente :

«Articolo 15

Relazione di valutazione

Nel corso del  (7) …, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di un parere del comitato di vigilanza. La relazione precisa se sia opportuno modificare il presente regolamento. Il presente regolamento è sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea.

22)

viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Codice di procedura delle indagini dell'OLAF

1.     L'Ufficio adotta un “codice di procedura delle indagini dell'OLAF” che integra i principi giuridici e, segnatamente, procedurali stabiliti dal presente regolamento. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF tiene conto della prassi operativa dell'Ufficio.

2.     Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF precisa quali sono le prassi nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, dei principi generali che disciplinano la procedura d'indagine, delle varie fasi della procedura d'indagine, degli atti principali dell'indagine, dei legittimi diritti delle persone interessate e delle garanzie procedurali, delle disposizioni in materia di tutela dei dati e di politica di comunicazione e di accesso ai documenti, delle disposizioni in materia di controllo di legittimità, nonché dei mezzi di ricorso delle persone interessate.

3.     Prima dell'adozione del codice di procedura delle indagini dell'OLAF, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il comitato di vigilanza dell'Ufficio sono consultati per parere. Il comitato di vigilanza garantisce l'indipendenza dell'Ufficio nella procedura di adozione del codice di procedura delle indagini dell'OLAF.

4.     Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF può essere aggiornato su proposta del direttore generale dell'Ufficio. In tal caso, viene applicata la procedura di adozione di cui al presente articolo.

5.     Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF adottato dall'Ufficio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999 non si applicano al direttore generale dell'Ufficio in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il cui mandato è stato rinnovato per cinque anni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 8 del 12.1.2007, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008.

(3)  GU C 202 del 18.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(5)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(7)   Il quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/223


Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008

P6_TA(2008)0554

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

(2010/C 16 E/40)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 6 ottobre 2008 (COM(2008)0619),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008, stabilito dal Consiglio il 18 novembre 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0453/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2008 riguarda unicamente il Comitato economico e sociale europeo e copre gli adeguamenti di bilancio riconducibili al fatto che l'incremento delle retribuzioni e delle pensioni è stato inferiore a quello utilizzato per la stesura del progetto preliminare di bilancio per il 2008,

B.

considerando la positività del principio di presentare un bilancio rettificativo per aggiornare i dati tecnici impiegati per la stesura del bilancio, onde restituire i fondi inutilizzati ai contribuenti, sebbene nella fattispecie il costo della procedura rischi purtroppo di superare l'importo da restituire;

1.   prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9/2008, che riduce di 318 262 EUR il bilancio 2008 del Comitato economico e sociale europeo per quanto riguarda le spese e di 48 265 EUR per quanto riguarda le entrate;

2.   approva senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2008;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/224


Condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate *

P6_TA(2008)0557

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS)

(2010/C 16 E/41)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0637),

visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4 del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo (A6-0432/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Nella sua riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, esso ha dichiarato, in particolare, che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

(3)

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

(3)

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi quale parte di un approccio basato sul fabbisogno degli Stati membri dovrebbero essere viste nel più ampio contesto istituito dalla strategia di Lisbona e dagli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Nel contesto di una globalizzazione crescente del mercato del lavoro, l'Unione europea dovrebbe rafforzare la sua capacità di attirare i lavoratori, in particolare quelli altamente qualificati, provenienti da paesi terzi. La concessione di agevolazioni, ad esempio determinate deroghe, e un accesso più agevole alle informazioni pertinenti dovrebbero facilitare la realizzazione di tale obiettivo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 6

(6)

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(6)

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, si dovrebbe rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 10

(10)

È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale , per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione .

(10)

È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come le qualifiche professionali. Occorre applicare il principio della parità di retribuzione per pari lavoro per garantire la parità di trattamento tra cittadini dell'Unione europea e cittadini di paesi terzi .

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 11

(11)

Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

In caso di mobilità all'interno dell'Unione europea da uno Stato membro a un altro, dopo il rinnovo della Carta blu UE, il pendolarismo transfrontaliero può rappresentare un'alternativa per il titolare della Carta blu UE. Poiché associa permesso di soggiorno e di lavoro, la Carta blu UE non offre la possibilità di recarsi in un altro Stato membro per lavoro, soggiornando nello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. La questione del pendolarismo transfrontaliero dovrebbe essere affrontata nella direttiva …/…/CE del Consiglio, del …, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 17

(17)

Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine per svolgervi attività di lavoro, di studio o di volontariato .

(17)

Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 20

(20)

Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) . Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi . Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

(20)

Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero cercare in modo attivo di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero concludere accordi di cooperazione con paesi terzi, al fine di tutelare, da un lato, le esigenze dell'Unione e, dall'altro, lo sviluppo dei paesi terzi dai quali provengono gli immigrati altamente qualificati. Gli accordi di cooperazione dovrebbero comprendere politiche e principi in materia di assunzioni etiche. Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, che consentano agli immigrati altamente qualificati di tornare nel proprio paese d'origine . Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006 e sulle conclusioni del primo Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo del luglio 2007 , e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006. Inoltre, gli Stati membri, in collaborazione con i paesi di origine, dovrebbero offrire un sostegno concreto alla formazione di figure professionali in settori chiave indeboliti dalla fuga dei cervelli .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera b

b)

«lavoro altamente qualificato», l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno tre anni di esperienza professionale equivalente ;

b)

«lavoro altamente qualificato», l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo in qualità di dipendente , sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o una qualifica professionale superiore ;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera c

c)

«Carta blu UE», l'autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva ;

c)

«Carta blu UE», l'autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e, secondo quanto stabilito al capo V , di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera f

(f)

«familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

(f)

«familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 , della direttiva 2003/86/CE;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera g

g)

«titolo di istruzione superiore», qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un 'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;

g)

«titolo di istruzione superiore», qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un paese terzo e successivamente riconosciuto dall 'autorità competente di uno Stato membro , che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni. Ai fini della presente direttiva, per valutare se un cittadino di un paese terzo possieda un'istruzione superiore, si fa riferimento ai livelli 5bis e 6 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) del 1997 ;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera h

h)

«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente ;

h)

«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello comparabile ai titoli di istruzione superiore, compresi almeno due anni in una posizione di responsabilità ;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera i

i)

«esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

i)

«esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione, comprovata da attestati rilasciati da un'autorità pubblica, per esempio certificato di lavoro, attestato previdenziale o fiscale ;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera i bis (nuova)

 

i bis)

«attività professionale regolamentata», un'attività professionale o un gruppo di attività professionali in merito ai quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; una modalità di esercizio è costituita, in particolare, dall'impiego di un titolo professionale che, sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, è limitato alle persone che possiedono determinate qualifiche professionali;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1

1.

La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.

1.

La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato come pure ai cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di altri regimi e che richiedono la Carta blu UE .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

a)

che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

a)

che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea ovvero hanno richiesto un permesso di soggiorno per l'uno o l'altro di questi motivi e attendono una decisione sul loro status giuridico ;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b

b)

che sono rifugiati o che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

b)

che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

f)

che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

f)

che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, in particolare lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società, i prestatori di servizi contrattuali e i tirocinanti di livello post universitario che rientrano negli impegni assunti dalla Comunità a titolo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)

 

g bis)

che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 3

3.

La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

3.

La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, in settori fondamentali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in particolare la sanità e l'istruzione, e in settori cruciali per la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base , proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2

2.

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, tranne per quanto riguarda l'ingresso nel primo Stato membro .

2.

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui essa si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle seguenti disposizioni della presente direttiva :

 

a)

articolo 5, paragrafo 2, in caso di stabilimento nel secondo Stato membro;

 

b)

articolo 12, articolo 13, paragrafi 1 e 2, articoli 14 e 16, articolo 17, paragrafo 4, e articolo 20.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

(a)

deve presentare un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

(a)

deve presentare un contratto di lavoro per un'attività altamente qualificata che sia valido in base alla legislazione nazionale o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c

c)

per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

soppressa

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e

e)

deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

e)

deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni di assicurazione contro le malattie sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f

f)

non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

f)

per motivi oggettivamente comprovabili , non deve costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 2

2.

In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale .

2.

In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione mensile lorda specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore al livello nazionale definito e pubblicato a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno 1,7 volte la retribuzione media lorda , mensile o annuale, nello Stato membro in questione e non deve essere inferiore alla retribuzione che percepisce o percepirebbe un lavoratore comparabile nel paese ospitante .

Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.

 

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Evitare la carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi

Gli Stati membri non cercano attivamente di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 6

Articolo 6

soppresso

Deroghe

 

Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:

 

a)

gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

 

b)

gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;

 

c)

gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

 

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2

2.

La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente . Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni , la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi .

2.

La validità di una Carta blu UE è inizialmente di tre anni e viene rinnovata per almeno altri due anni . Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a tre anni , la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più sei mesi .

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Dopo 36 mesi di soggiorno legale in uno Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata è autorizzata a svolgere un'attività altamente qualificata in un altro Stato membro, pur soggiornando nel primo Stato membro. Ulteriori dettagli sul pendolarismo transfrontaliero sono contenuti nella direttiva …/…/CE [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

2.

Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

2.

Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali e comunitarie relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti. Nel contesto delle rispettive facoltà discrezionali essi tengono conto del fabbisogno di manodopera a livello nazionale e regionale .

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri possono rifiutare una richiesta di Carta blu UE per evitare una fuga di cervelli dai settori che risentono di carenze di personale qualificato nei paesi di origine.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea , ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri devono considerare in via prioritaria i cittadini dell'Unione europea e possono dare la preferenza ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

 

Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE in quei settori del mercato del lavoro per i quali l'accesso ai lavoratori provenienti da altri Stati membri è soggetto a restrizioni sulla base delle disposizioni transitorie sancite negli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva, nei seguenti casi :

1.

Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa.

a)

se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;

1 bis.

Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

b)

se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

a)

se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

c)

se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

b)

se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 3

3.

Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

3.

Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo unicamente se sussiste una minaccia oggettivamente comprovabile per l 'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

 

Concedendo la Carta blu UE, uno Stato membro si impegna a rilasciare la documentazione e i visti necessari con la massima rapidità possibile, ma quanto meno entro un termine ragionevole prima che il richiedente inizi l'attività professionale sulla base della quale è stata rilasciata la Carta blu UE, salvo nei casi in cui non ci si possa lecitamente attendere tale adempimento dallo Stato membro in questione, a causa di ritardi nella presentazione della domanda della Carta blu UE da parte del datore di lavoro o del cittadino del paese terzo interessato.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2

2.

Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

2.

Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano quanto prima al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3

3.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

3.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente, e sono impugnabili dinanzi all'autorità competente dello Stato membro interessato designata conformemente alla legislazione nazionale . Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 1

1.

Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere autorizzati per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

1.

Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere notificati per iscritto in via preliminare alle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 2

2.

Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato. Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali .

2.

Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 1

1.

La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi.

1.

La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare o non rinnovare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i sei mesi consecutivi.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Il titolare di una Carta blu UE ha il diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri fintantoché partecipa ad attività di formazione finalizzate all'accrescimento delle sue competenze professionali o alla sua riqualificazione professionale.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 14 — paragrafo 2

2.

Durante tale periodo , il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

2.

Durante i periodi menzionati nei paragrafi 1 e 1 bis , il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego altamente qualificato alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 2

2.

Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 3

3.

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE conformemente all'articolo 17.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

L'articolo 8, paragrafo 2, va interpretato nel senso che il titolare di una Carta blu UE ha soggiornato legalmente nel territorio del primo Stato membro per il periodo di validità della Carta blu UE, rinnovo compreso.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 4

4.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo CE.

4.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri possono estendere a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo CE.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 5

5.

Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine .

5.

Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare, nel suo paese di origine , un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare, al fine di incentivare la mobilità circolare di dette figure professionali, nonché il successivo coinvolgimento degli stessi lavoratori migranti in attività formative, tecniche o di ricerca nei paesi di origine .

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 3 — alinea

3.

Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la notifica e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

3.

Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la domanda e la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera b

b)

rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo . Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

b)

rifiutare il rilascio di una Carta blu UE se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo o sussistono i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9. In tal caso lo Stato membro obbliga il richiedente e i suoi familiari, ove già presenti nel proprio territorio , conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il proprio territorio. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 2

2.

Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno «soggiornante di lungo periodo CE/titolare di Carta blu UE» rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

2.

Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso può dare la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno «soggiornante di lungo periodo CE/titolare di Carta blu UE» rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo nel caso in cui due o più candidati siano parimenti qualificati per l'attività lavorativa in questione .

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE.

1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, precisando altresì i dettagli delle misure in questione .

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 3

3.

Annualmente, e per la prima volta entro il 1o aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

3.

Annualmente, e per la prima volta entro il 1o aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione, conformemente alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali . Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi, tranne le informazioni concernenti la loro attività professionale . Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/240


Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro *

P6_TA(2008)0558

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

(2010/C 16 E/42)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638),

visto l'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0470/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0431/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Il periodo di validità del permesso unico è stabilito da ciascuno Stato membro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 10

(10)

Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

(10)

Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti in materia di lavoro , sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 13

(13)

Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale.

(13)

Considerato il loro status temporaneo e tenuto conto del fatto che saranno oggetto di una direttiva specifica , è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

I beneficiari della protezione temporanea dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva per quanto riguarda l'insieme comune dei diritti, dato che sono autorizzati a lavorare legalmente sul territorio di uno Stato membro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis)

La presente direttiva dovrebbe essere attuata lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione dell'Unione europea e negli strumenti internazionali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

 

18 ter.

Gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 19

(19)

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in conformità della legislazione futura in materia, quale quella derivante dalla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) .

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — lettera a

a)

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status;

a)

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la procedura di ammissione e agevolare il controllo del loro status;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — lettera b

b)

un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

b)

un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)

 

La presente direttiva non modifica la competenza degli Stati membri in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera d

d)

«procedura unica di domanda», qualunque procedura, avviata a seguito di una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo , volta all'adozione di una decisione sul rilascio del permesso unico a tale cittadino di paese terzo.

d)

«procedura unica di domanda», qualunque procedura volta all'adozione di una decisione sul rilascio di un permesso unico che autorizzi il cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, sulla base di una domanda presentata da detto cittadino di un paese terzo o dal suo futuro datore di lavoro .

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 — lettera d bis (nuova)

 

d bis)

«lavoro frontaliero», l'attività lavorativa eseguita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di soggiorno e svolta da un lavoratore frontaliero, di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

b)

ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

b)

ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro .

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — alinea

2.

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

2.

Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro non si applicano ai cittadini di paesi terzi:

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

d)

che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;

d)

che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

 

d bis)

che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi, esclusivamente per quanto concerne l'ambito della procedura unica di domanda;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f)

f)

che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea ;

f)

che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Spetta agli Stati membri decidere se la domanda di permesso unico debba essere presentata dal cittadino del paese terzo interessato, dal suo futuro datore di lavoro oppure dall'uno o dall'altro indifferentemente.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.

Se la domanda di permesso unico è presentata dal cittadino del paese terzo interessato, essa può essere inoltrata ed esaminata quando il cittadino del paese terzo risiede fuori dal territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando detto cittadino si trova già legalmente nel territorio dello Stato membro in questione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

 

Qualora il permesso del richiedente scada prima che sia emessa una decisione sul rinnovo dello stesso, lo Stato membro competente per l'esame della domanda autorizza il soggetto interessato ed eventualmente la sua famiglia a risiedere legalmente nel suo territorio fino a quando non sia emessa una decisione in merito al rinnovo del permesso unico.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 4

4.

Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti , l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.

4.

Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono incomplete in base a criteri pubblicamente stabiliti , l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

In caso di sospensione o di proroga del termine di adozione della decisione di cui al paragrafo 2 il richiedente è tenuto debitamente informato dall'autorità competente.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Uno Stato membro può rilasciare al titolare di un permesso unico rilasciato da un altro Stato membro un permesso che gli consenta di svolgere un lavoro frontaliero. Un siffatto permesso è rilasciato a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui il lavoro frontaliero è svolto. Il periodo di validità del permesso in oggetto non può superare quello del permesso unico.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1

1.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto.

1.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate sulla base di ragioni oggettive e verificabili e notificate per iscritto. Tali criteri sono oggettivi e resi accessibili al pubblico ai fini della verificabilità della decisione .

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2

2.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

2.

Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale presso l'autorità competente dello Stato membro interessato designata a norma della legislazione nazionale . Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato, nonché l'autorità competente e i termini entro cui il richiedente può proporli. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo sulla decisione amministrativa fino alla sentenza definitiva .

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 9

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda.

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare tramite i loro consolati, informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. In particolare , gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda, nonché dell'importo globale dei diritti percepiti ai fini dell'espletamento della loro domanda .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 10

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato .

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e ragionevole e non può superare i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale. Nella legislazione nazionale è fissato un importo globale massimo, comprendente, se del caso, le spese di subappalto legate al ricorso ad imprese esterne per la raccolta dei documenti necessari all'istruzione del fascicolo in vista dell'ottenimento del permesso .

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 11 — alinea

Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:

Durante il periodo di validità stabilito da ciascuno Stato membro , il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 11 — lettera c

c)

accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza;

c)

accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico. Gli Stati membri possono imporre restrizioni territoriali all'esercizio del diritto di soggiorno e di lavoro nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza, ove simili restrizioni si applichino anche ai loro cittadini ;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

 

Notifica e informazioni

 

La notifica e le informazioni di cui agli articoli 5, 8 e 9 sono comunicate in modo tale che il richiedente ne possa capire il contenuto e le implicazioni.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a

a)

le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

a)

le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, le ferie, l'orario di lavoro e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, quali l'informazione e il sostegno , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera c

c)

l'istruzione e la formazione professionale;

c)

l'istruzione in senso lato (apprendimento della lingua e della cultura al fine di migliorare l'integrazione) e la formazione professionale;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  (1)

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera f

f)

il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo;

f)

la trasferibilità delle pensioni o delle rendite di vecchiaia, morte o invalidità al tasso applicato a norma del diritto dello Stato membro o degli Stati membri debitori quando si spostano in un paese terzo;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera g

g)

le agevolazioni fiscali;

g)

le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato ;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)

 

h bis)

i servizi di informazione e consulenza offerti dai centri per l'impiego;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — alinea

2.

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:

2.

Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali solo nei casi seguenti :

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c

c)

limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni ;

c)

limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera d

d)

limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego;

soppressa

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera e

e)

limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione.

soppressa

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 14

Articolo 14

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa.

soppresso


(1)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/251


Modifica del regolamento unico OCM *

P6_TA(2008)0559

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

(2010/C 16 E/43)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0489),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0314/2008),

visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0368/2008);

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


22.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 16/252


Sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *

P6_TA(2008)0560

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

(2010/C 16 E/44)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0717),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0389/2008),

visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2) e la sua risoluzione del 20 novembre 2008 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (3),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0450/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2

(2)

Occorre prevedere una procedura ad hoc per le future revisioni di tale massimale, al fine di potenziare la capacità della Commissione di reagire rapidamente a mutamenti importanti del contesto finanziario che incidono sull'importo totale del sostegno potenzialmente necessario agli Stati membri.

(2)

In caso di situazioni eccezionali che potrebbero richiedere una rapida risposta della Comunità a mutamenti importanti del contesto finanziario, il Parlamento europeo, gli Stati membri all'interno del Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente per garantire che non venga incrinata la fiducia del mercato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 1 — paragrafo 3

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

soppresso

Laddove un serio deterioramento del contesto finanziario solleciti un sostegno finanziario a medio termine urgente da parte della Comunità a vari Stati membri, la Commissione può decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. Il nuovo massimale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 10

 

Articolo 1 bis

 

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 è sostituito dal seguente:

 

Il Consiglio esamina ogni due anni, e se del caso più frequentemente , in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e emissione del parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0562.