Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e alla libera circolazione di tali dati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

PUNTI CHIAVE

I dati personali devono essere:

Il titolare del trattamento* è responsabile, e deve essere in grado, di dimostrare il rispetto di tutti i principi di elaborazione dei dati sopra menzionati.

Inoltre, i dati personali:

Le richieste di consenso di un individuo all’uso dei propri dati devono essere in forma comprensibile e facilmente accessibile utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Il consenso deve essere un’azione positiva inequivocabile da parte dell’individuo.

Gli individui (noti come gli «interessati» nella legislazione) hanno il diritto di:

I titolari del trattamento:

La legislazione istituisce la funzione di GEPD, nominato per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Con sede a Bruxelles, il titolare della funzione:

Regolamento interno del GEPD

Con una decisione del 15 maggio 2020 viene adottato il regolamento interno del GEPD. Essa definisce in dettaglio:

Disposizioni speciali per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione

Disposizioni speciali si applicano a istituzioni, organi e organismi dell’Unione che trattano dati personali operativi* per le finalità di applicazione della legge (ad es. Eurojust). Sono trattate in uno specifico capitolo del regolamento. Le regole contenute in questo capitolo sono allineate con la direttiva LED. Inoltre, negli atti costituenti di questi organi, uffici e organismi, possono essere stabilite norme più specifiche che tengano conto delle loro particolari caratteristiche.

Il trattamento di dati personali operativi da parte di Europol e della Procura europea è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento ed è invece disciplinato da disposizioni specifiche negli atti giuridici che le istituiscono. Tuttavia, il trattamento amministrativo di dati personali (ad esempio per la gestione del personale) presso di essi è soggetto al regolamento.

I responsabili della protezione dei dati

I titolari del trattamento nominano inoltre un responsabile della protezione dei dati per un periodo da tre a cinque anni che:

Relazioni

La Commissione europea deve presentare la sua prima relazione sull’applicazione del regolamento entro il 30 aprile 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’11 dicembre 2018, con l’eccezione del trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, per il quale è in vigore dal 12 dicembre 2019.

CONTESTO

L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che tutti hanno diritto alla protezione dei dati personali. L’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sviluppa ulteriormente tale diritto. Questo articolo costituisce la base giuridica per qualsiasi legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Dati personali. Tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile.
Titolare del trattamento. Qualsiasi istituzione, organo od organismo dell’Unione, o sua entità organizzativa, che determina i mezzi e le finalità del trattamento dei dati personali.
Pseudonimizzazione. Il trattamento di dati personali in modo che un individuo non possa essere identificato senza l’uso di informazioni aggiuntive conservate altrove.
Dati personali operativi. Tutti i dati personali trattati per lo svolgimento dei compiti legati all’applicazione della legge.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/969 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme di attuazione riguardanti il responsabile della protezione dei dati, le limitazioni dei diritti degli interessati e l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2008/597/CE della Commissione (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 12).

Decisione del Garante europeo della protezione dei dati, del 15 maggio 2020, di adozione del regolamento interno del GEPD (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 49).

Decisione del Garante europeo della protezione dei dati, del 2 aprile 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dal Garante europeo della protezione dei dati (GU L 99I del 10.04.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2016/679 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.01.2022