6.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 404/254 |
P9_TA(2020)0287
Politica agricola comune — sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR ***I
Emendamenti (*1) del Parlamento europeo approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 404/18)
Emendamenti 776 e 847
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 17 e 779
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2 , in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di «piccoli comuni intelligenti» nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. |
Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 2.0 , in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il sostegno ai giovani, una maggiore partecipazione delle donne all'economia rurale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di «piccoli comuni intelligenti» nelle campagne europee. Al fine di conseguire il consolidamento e la diversificazione dell'economia rurale è opportuno sostenere lo sviluppo, la costituzione e il mantenimento di imprese non agricole. Come illustrato nella comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali , preservando nel contempo le risorse naturali . In questo contesto gli strumenti finanziari possono svolgere un ruolo complementare per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 853
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 20 e 781
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 782
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 21 e 783
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 784
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1100
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 728 e 785
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. I beneficiari dovrebbero altresì ricevere adeguate compensazioni per realizzare tali norme. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, norme del lavoro, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale e sociale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia ambientale, sociale e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale]. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1127
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 28 e 791
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 29 e 792
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 729
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 34, 794 e 856
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 35 e 795
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 41 e 796
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 46 e 797
Proposta di regolamento
Considerando 50
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 858
Proposta di regolamento
Considerando 51 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 798
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 55
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 55 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 730
Proposta di regolamento
Considerando 55 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 57
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 800
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 801
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 60
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 802
Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 69
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 70
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 71
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 60 e 803
Proposta di regolamento
Considerando 74
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 75
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 76
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1144
Proposta di regolamento
Considerando 78 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 81
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 83
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 84
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 85
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 86
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 87
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 92 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 93
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 . |
2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo a partire dal 1o gennaio 2022 . |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio (26) si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento. |
2. Al fine di garantire la coerenza tra i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e i piani strategici della PAC, il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio (26) si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera f — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera f — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 3– comma 1 — lettera h — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 3– comma 1 — lettera h — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 3 — comma 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 3– comma 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 86 e 1148 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore: |
1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore in attività, giovane agricoltore e nuovo agricoltore : |
Emendamenti 866 e 1185
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 87 e 1148 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1148 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1148 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 e 804 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 90 e 1148 cp8
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1148 cp9
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 91 e 1148 cp10
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 1148 cp11 e 1148 cp12
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c — punti i, i bis e ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 93 e 1148 cp13
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 % ; |
Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 % ; |
Emendamento 1148 cp14
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 95 e 1148 cp15
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 96 e 1148 cp16
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamenti 97 e 1148 cp16
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 98 e 1148 cp16
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Durante la valutazione della conformità alle condizioni per essere a capo dell'azienda, gli Stati membri tengono conto delle specificità degli accordi di partenariato. |
Emendamenti 99 e 1148 cp16
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Un «nuovo agricoltore» ai sensi della presente definizione non è riconosciuto come «giovane agricoltore» ai sensi della lettera e). |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), al fine di tutelare la salute pubblica. |
(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica. |
Emendamenti 101 e 1149 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: |
Unitamente agli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali in ambito economico, ambientale e sociale : |
Emendamenti 102 e 1149 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamenti 103 e 1149 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 104 e 1149 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 105 e 1149 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo. |
Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore e sono interconnessi con lo stesso, garantendo che gli agricoltori abbiano accesso alla ricerca, alla formazione e ai servizi di condivisione e trasferimento delle conoscenze, alle innovazioni e ai processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1150 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 112 e 1150 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1150 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1150 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC. |
2. Al fine di conseguire gli obiettivi specifici, gli Stati membri e la Commissione assicurano l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC e la semplificazione a vantaggio dei beneficiari finali attraverso la riduzione dell'onere amministrativo e garantendo, al contempo, la non discriminazione tra i beneficiari . |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include: |
Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto ed è basato sulle fonti di informazioni ufficiali . La serie di indicatori comuni include: |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono ripartire gli indicatori di output e di risultato previsti all'allegato I in maniera più dettagliata in relazione alle specificità a livello nazionale e regionale dei rispettivi piani strategici. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto tenuto conto dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi . |
2. La Commissione effettua una valutazione completa dell'efficacia degli indicatori di output, di risultato e di impatto di cui all'allegato I entro la fine del terzo anno dell'applicazione dei piani strategici. |
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A seguito di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare , se necessario, gli indicatori comuni tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente regolamento . |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 8 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo. |
Gli Stati membri e, se del caso, le rispettive regioni perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo. |
Emendamenti 122 e 1117 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione. |
Gli Stati membri elaborano , se del caso in collaborazione con le rispettive regioni, gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione. |
Emendamento 1104
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri, in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, nell'elaborare i piani strategici della PAC, tengono conto dei principi specifici di cui all'articolo 39 TFUE, vale a dire la natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole; la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. |
Emendamenti 123 e 1117 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori , siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza . |
Gli Stati membri , se del caso in collaborazione con le rispettive regioni, assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 1117 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione di cui all'articolo 15 e gli aiuti di cui agli articoli 26, 27, 29, 66, 67 e 68, quali definiti nei propri piani strategici della PAC, a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori attivi aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamenti 124 e 1117 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 9 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO]. |
Gli Stati membri , se del caso in collaborazione con le rispettive regioni, stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO]. |
Emendamenti 731 e 807
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis Sviluppo sostenibile Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile e al fine di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, come previsto all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli obiettivi specifici della PAC siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché l'attenuazione e la prevenzione dei rischi. Gli interventi sono pianificati e realizzati conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE. Tale coerenza strategica è verificata dalla Commissione in conformità della procedura di cui al titolo V, capo III. |
Emendamento 808
Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 ter Conformità all'accordo di Parigi Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente all'accordo di Parigi, al fine di conseguire gli obiettivi globali indicati nell'accordo e gli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nei contributi determinati a livello nazionale. Prima di approvare i piani strategici della PAC, la Commissione si assicura che la combinazione di tutti i target finali e le misure dei piani strategici della PAC permetta di conseguire gli obiettivi climatici indicati nel presente articolo. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 quater Integrazione della dimensione di genere Gli Stati membri garantiscono l'integrazione della dimensione di genere nella preparazione, attuazione e valutazione dei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di promuovere la parità di genere e contrastare la discriminazione di genere. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione garantisce che i piani strategici degli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, rispettino le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
Gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, rispettano le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sul pagamento specifico per il cotone di cui al capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente titolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. |
soppresso |
Emendamento 809
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Dimensione globale della PAC |
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1. In conformità dell'articolo 208 TFUE, l'Unione e gli Stati membri garantiscono che gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione in tutti gli interventi della PAC e siano conformi al diritto all'alimentazione e al diritto allo sviluppo. |
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2. Gli Stati membri garantiscono che i piani strategici della PAC contribuiscano nella massima misura possibile al tempestivo conseguimento degli obiettivi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente gli OSS 2, 10, 12 e 13, nonché nell'accordo di Parigi. Pertanto, gli interventi della PAC: |
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3. La conformità della PAC alla coerenza delle politiche per lo sviluppo è valutata su base periodica, utilizzando, tra l'altro, i dati del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 119 bis. La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione e alla risposta politica dell'Unione. |
Emendamento 1151cp 1
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici: |
1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale i beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 sono soggetti a una sanzione amministrativa laddove non ottemperino ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici: |
Emendamenti 810 cp2, 887 e 1151 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1151 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le norme sulle sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO]. |
2. Le norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO]. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con deroghe temporanee alle norme in materia di condizionalità durante epidemie, avversità atmosferiche, eventi catastrofici o calamità naturali. |
Emendamento 732
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis Principio e campo di applicazione della condizionalità sociale 1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II e del capo III del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67, se non rispettano le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o gli obblighi del datore di lavoro derivanti da tutti i pertinenti contratti collettivi e dalla legislazione sociale e del diritto del lavoro a livello nazionale, unionale e internazionale. 2. Le norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO]. |
Emendamento 1128
Proposta di regolamento
Articolo 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali |
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, in consultazione con tutti i pertinenti portatori d'interesse a livello nazionale o , se del caso, regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali , assicurando così che i terreni contribuiscano agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) . |
2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non devono tuttavia definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III. |
2. Al fine di tutelare il carattere comune della PAC e garantire condizioni di parità, e per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri non stabiliscono norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali , nell'ambito del sistema di condizionalità . Gli Stati membri non devono inoltre definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III. |
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Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo. |
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2 bis. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) sull'agricoltura biologica sono ritenuti, ipso facto, conformi alla norma 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato III del presente regolamento. |
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2 ter. Le regioni ultraperiferiche dell'Unione definite a norma dell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo definite a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono esonerate dall'applicazione delle norme 1, 2, 8 e 9 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato III del presente regolamento. |
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2 quater. Gli agricoltori che partecipano ai regimi volontari per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 28 con pratiche agricole equivalenti alle BCAA 1, 8, 9, o 10 sono ritenuti conformi alle corrispondenti norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato III del presente regolamento, a condizione che tali regimi generino un beneficio superiore per il clima e l'ambiente in relazione alle BCAA 1, 8, 9, o 10. Tali pratiche sono valutate conformemente al titolo V del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno. |
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La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all'allegato II, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti . |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative a ulteriori elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BCAA 1 di cui all'allegato III . |
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Emendamento 1129
Proposta di regolamento
Articolo 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Servizi di consulenza aziendale |
Servizi di consulenza aziendale |
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1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda («servizi di consulenza aziendale»). |
1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di qualità e indipendenti di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda («servizi di consulenza aziendale») che, se del caso, sono basati su sistemi già esistenti a livello di Stato membro. Gli Stati membri assegnano un bilancio adeguato per il finanziamento di tali servizi, e una breve descrizione di tali servizi è inclusa nei piani strategici nazionali della PAC. |
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Gli Stati membri assegnano almeno la quota minima del 30 % della dotazione di cui al presente articolo ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f). |
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2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali , dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS). |
2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione , tenendo conto delle pratiche e tecniche agricole tradizionali . Essi sono integrati nei servizi correlati delle reti di consulenza aziendale, dei consulenti, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori , delle cooperative e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS). |
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3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse. |
3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e adattata alla varietà dei modi di produzione e delle aziende agricole e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse. |
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3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i servizi di consulenza aziendale dispongano degli strumenti necessari per fornire consulenza, sia sulla produzione sia sulla fornitura di beni pubblici. |
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4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo: |
4. I servizi di consulenza aziendale istituiti dallo Stato membro contemplano come minimo: |
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4 bis. Fatti salvi il diritto nazionale e le altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, le persone e le entità incaricate dei servizi di consulenza non divulgano ad alcuna persona diversa dall'agricoltore o dal beneficiario che ha ricevuto la consulenza informazioni o dati personali o aziendali relativi all'agricoltore o al beneficiario in questione, che sono stati acquisiti nel corso del loro incarico di consulenza, a eccezione delle infrazioni soggette all'obbligo di comunicazione alle autorità pubbliche a norma del diritto nazionale o dell'Unione. |
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4 ter. Gli Stati membri garantiscono inoltre, mediante una procedura pubblica adeguata, che i consulenti che lavorano nell'ambito del sistema di consulenza aziendale siano adeguatamente qualificati e seguano una formazione periodica. |
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Emendamento 811
Proposta di regolamento
Titolo 3 — capo 1 — sezione 3 bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sezione 3 bis Agricoltura biologica Articolo 13 bis Agricoltura biologica L'agricoltura biologica, quale definita dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, è un sistema agricolo certificato in grado di contribuire a molteplici obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In considerazione dei benefici dell'agricoltura biologica, nonché della sua crescente domanda che continua a superare l'aumento della produzione, gli Stati membri esaminano il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti in base alla certificazione biologica. Gli Stati membri includono nei loro piani strategici della PAC un'analisi della produzione del settore biologico, della domanda prevista e del suo potenziale di conseguire gli obiettivi della PAC, e istituiscono obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica nonché a sviluppare l'intera filiera biologica. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determinano il livello di sostegno adeguato ai fini della conversione all'agricoltura biologica e del mantenimento di tali pratiche, attraverso le misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, e garantiscono che i bilanci assegnati corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 163, 733 cp2, 765, 897, 1118 cp2, 1126 cp2 e 1207 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile: |
Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile: |
Emendamenti 164, 733 cp3, 766, 1118 cp3, 1126 cp3 e 1207 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 165, 733 cp4, 899, 1118 cp4, 1126 cp4 e 1207 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamenti 166, 767, 900, 1118 cp5 e 1126 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 167, 768, 1118 cp6 e 1126 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per calcolare gli importi di cui alle lettere a ) e b ), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato. |
Per calcolare gli importi di cui alla lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi effettivi delle retribuzioni o la retribuzione media connessa a un'attività agricola e un'attività correlata a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato. Gli Stati membri possono utilizzare indicatori relativi ai costi salariali standard connessi ai diversi tipi di aziende agricole o indici di riferimento sulla creazione di posti di lavoro per tipo di azienda agricola. |
Emendamenti 1096 e 1126 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione raccoglie informazioni relative a tutte le sovvenzioni ricevute dal [primo e secondo pilastro della PAC] e aggrega l'importo totale che una persona fisica riceve direttamente attraverso pagamenti diretti o indirettamente in quanto titolare effettivo di persone giuridiche beneficiarie dei pagamenti della PAC (pagamenti diretti e pagamenti dello sviluppo rurale). La Commissione opera un controllo in tempo reale e blocca i pagamenti superiori a un totale aggregato pari a: |
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I pagamenti a favore di progetti a beneficio di una popolazione estesa, attuati da autorità regionali e locali, comuni o città, dovrebbero essere esclusi da tali massimali. |
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La Commissione istituisce un sistema di informazione e monitoraggio in tempo reale mediante l'adattamento e l'estensione del sistema ARACHNE o di altri strumenti informatici appropriati; gli Stati membri sono tenuti a inserire in tale sistema in tempo reale tutti i dati pertinenti (ad esempio il progetto, i pagamenti, la persona giuridica, la persona fisica, i titolari effettivi, ecc.) come condizione per ricevere fondi a norma del presente regolamento; la Commissione utilizza questo sistema di informazione e monitoraggio in tempo reale per consentire un quadro preciso della distribuzione e dell'equa ripartizione dei fondi dell'Unione e per avere la possibilità di tracciare e aggregare i mezzi finanziari distribuiti. |
Emendamenti 168, 733 cp7, 769, 1118 cp7, 1126 cp8 e 1207 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati. |
Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è destinato in via prioritaria al finanziamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati. |
Emendamenti 169, 733 cp8, 770, 1118 cp8, 1126 cp9 e 1207 cp8
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90. |
Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2024 in conformità dell'articolo 90. |
Emendamenti 170, 733 cp9, 771, 1118 cp9, 1126 cp10 e 1207 cp9
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamenti 733 cp10, 772, 1118 cp10 e 1126 cp11
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Qualora uno Stato membro conceda un sostegno ridistributivo complementare al reddito per gli agricoltori ai sensi dell'articolo 26 e impieghi a tale effetto almeno il 12 % della propria dotazione finanziaria per i pagamenti diretti stabilita all'allegato IV, può decidere di non applicare il presente articolo. |
Emendamenti 172, 773, 903, 1118 cp11 e 1126 cp12
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Agli agricoltori che risultino aver creato artificialmente le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo non è concesso nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento. |
Emendamenti 173, 775, 1118 cp12 e 1126 cp13
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto. |
soppresso |
Emendamenti 174, 1208 e 1213 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori attivi alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia . |
Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e /o un limite minimo di pagamenti diretti e concedono pagamenti diretti soltanto ad agricoltori attivi quando le superfici e/o i volumi dei pagamenti diretti sono pari o superiori a tali soglie . |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando fissano la soglia di superficie, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti disaccoppiati possano essere concessi unicamente ad agricoltori veri e propri se: |
Quando fissano la soglia di superficie o il limite minimo di pagamenti , gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti possano essere concessi unicamente ad agricoltori attivi se: |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo. |
3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il presente articolo alle regioni ultraperiferiche, alle isole minori del Mar Egeo e all'arcipelago delle isole Baleari . |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In situazioni specifiche in cui gli agricoltori non dispongono di superficie in virtù delle caratteristiche del sistema aziendale, ma hanno ricevuto sostegno sotto forma di pagamento di base all'entrata in vigore del presente regolamento, l'aiuto di base al reddito consiste in un importo per azienda. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore vero e proprio . |
3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore attivo . |
Emendamento 1119
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe . |
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo per ettaro del sostegno di base al reddito per i diversi gruppi di aree in funzione delle condizioni socioeconomiche , ambientali o agronomiche . Gli Stati membri possono decidere di aumentare gli importi per le regioni con svantaggi naturali o territoriali specifici e per le zone spopolate, nonché per il sostegno ai prati permanenti. Per quanto riguarda i pascoli alpini estensivi tradizionali, quali definiti dagli Stati membri interessati, l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro può essere ridotto, a prescindere dalla situazione reddituale dell'azienda agricola . |
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2 bis. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in grado di limitare il numero di ettari ammissibili che possono beneficiare del sostegno, in base a un periodo di riferimento deciso dallo Stato membro. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre 2020 . |
2. Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre 2022 . Gli Stati membri che hanno già completato il processo di adeguamento interno dei diritti all'aiuto possono decidere di rinunciare prima ai diritti all'aiuto. |
Emendamento 1120
Proposta di regolamento
Articolo 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza |
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza |
1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2020 , e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2020 . |
1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda 2023 , e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda 2023 . |
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2. |
2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026. |
4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una piena convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026. |
5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2026 , tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75 % dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda 2024 , tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75 % dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2024 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
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5 bis. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'ultimo anno di domanda del periodo di programmazione, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari al 100 % dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 %. |
7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 % l'anno . |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri concedono agli agricoltori veri e propri che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori veri e propri dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto. |
1. Gli Stati membri concedono agli agricoltori che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori attivi dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve gestire una riserva nazionale. |
1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve costituire una riserva nazionale , equivalente a una percentuale massima del 3 % delle dotazioni di cui all'allegato VII . |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono superare la percentuale di cui al paragrafo 1 laddove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di assegnazione a norma del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori veri e propri . |
3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori attivi . |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri possono inoltre individuare, tramite criteri oggettivi e non discriminatori, altri casi che, conformemente alla valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, sono più vulnerabili o più pertinenti per conseguire gli obiettivi specifici definiti all'articolo 6, nonché gli agricoltori che utilizzano da poco superfici a gestione collettiva. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, ad agricoltori veri e propri che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori veri e propri ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro. |
5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, ad agricoltori attivi che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori attivi ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per praticare un aumento lineare del sostegno di base al reddito o per conseguire determinati obiettivi dell'articolo 6, paragrafo 1, sulla base di criteri non discriminatori, purché restino disponibili importi sufficienti per le disposizioni previste ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 |
soppresso |
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Poteri delegati |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti: |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio . |
1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore attivo . |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai diritti all'aiuto non può essere attribuito un valore di mercato. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 25 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori |
Regime semplificato per i piccoli agricoltori |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 25 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori , definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori. |
Gli Stati membri introducono un regime semplificato per i piccoli agricoltori i quali richiedono il sostegno per un valore fino a un massimo di 1 250 EUR. Tale regime può consistere in una somma forfettaria, che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo , o in un pagamento per ettaro, che può essere differenziato in base ai territori, definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 . Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli agricoltori che intendano partecipare al regime semplificato presentano una richiesta entro una data fissata dallo Stato membro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di includere d'ufficio gli agricoltori che soddisfano le condizioni offrendo loro la possibilità di ritirarsi in un periodo di tempo definito. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Per gli agricoltori che partecipano al regime semplificato, gli Stati membri possono applicare i controlli semplificati sulla condizionalità di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) [RO]. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Gli Stati membri possono stabilire norme e servizi al fine di ridurre i costi amministrativi, aiutando i piccoli agricoltori a cooperare. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che agli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 1o giugno 2018, le condizioni per poter beneficiare degli aiuti per i piccoli agricoltori non sia concesso alcun beneficio previsto in virtù del presente articolo. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17. |
2. Gli Stati membri garantiscono una ridistribuzione equa del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari , nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito . |
3. Gli Stati membri fissano un pagamento equivalente a un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari . Gli Stati membri possono differenziare tali importi in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 . |
Emendamenti 1158 cp3 e 211
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'importo del pagamento ridistributivo per ettaro non è superiore al 65 % del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, in conformità della media nazionale o territoriale, moltiplicato per il numero di ettari ammissibili. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il numero di ettari ammissibili per agricoltore non supera la dimensione media nazionale delle aziende o la dimensione media in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. Gli Stati membri concedono l'accesso a tale pagamento a partire dal primo ettaro ammissibile dell'azienda. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri individuano criteri non discriminatori, in funzione dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per calcolare l'importo da concedere per la ridistribuzione complementare del reddito per la sostenibilità nell'ambito dei piani strategici della PAC, e fissano inoltre un massimale finanziario al di sopra del quale le aziende agricole non hanno diritto al pagamento ridistributivo. Gli Stati membri tengono conto del livello medio del reddito delle aziende agricole a livello nazionale o regionale. Nei criteri di distribuzione, essi prendono in considerazione anche i vincoli naturali e specifici cui sono soggette alcune regioni, comprese le regioni insulari, nello sviluppo della loro attività agricola. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda. |
soppresso |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari. |
soppresso |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamenti 217, 743, 1158 cp5 e 1219
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione. |
Emendamenti 218 e 1161 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori , definiti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
Emendamento 1159
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'ambito del loro obbligo di contribuire all'obiettivo specifico «attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2 % delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17. |
2. Nell'ambito del loro obbligo di attirare i giovani agricoltori in linea con l'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 4 % delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17. |
Emendamento 1161 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. |
3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori è concesso per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, e assume la forma di un pagamento forfettario per agricoltore attivo o di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. In tal caso può essere calcolato a livello nazionale o in base ai territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I giovani agricoltori che hanno ricevuto nell'ultimo anno di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 il sostegno previsto all'articolo 50 di tale regolamento possono ricevere il sostegno di cui al presente articolo per il periodo massimo complessivo indicato al paragrafo 3 del presente articolo. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Il pagamento è concesso per un numero di ettari non eccedente la dimensione media delle aziende agricole a livello nazionale o in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche relative ai giovani agricoltori appartenenti a gruppi di agricoltori, a organizzazioni di produttori o a cooperative affinché non perdano il sostegno, a norma del presente articolo, al momento della loro adesione a tali soggetti. |
Emendamento 1160
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno ai giovani agricoltori a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamento 1130
Proposta di regolamento
Articolo 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 |
Articolo 28 |
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Regimi per il clima e l'ambiente |
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali |
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1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. I regimi ecologici in un settore d'intervento sono coerenti con gli obiettivi di un altro settore d'intervento. |
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Gli Stati membri offrono un'ampia gamma di regimi ecologici per garantire che gli agricoltori siano in grado di partecipare e per premiare diversi livelli di ambizione. Gli Stati membri predispongono diversi regimi per prevedere benefici collaterali, promuovere sinergie e porre l'accento su un approccio integrato. Al fine di facilitare la coerenza e un meccanismo efficace di ricompensa, gli Stati membri istituiscono sistemi di punti o di rating. |
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2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l' ambiente. |
2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori o i gruppi di agricoltori attivi che si impegnano a preservare e realizzare pratiche benefiche e a convertirsi a pratiche e tecniche agricole e a regimi certificati che contribuiscono in modo più incisivo a favore del clima , dell' ambiente e della salute degli animali, i quali sono stabiliti conformemente all'articolo 28 bis e inclusi negli elenchi di cui all'articolo 28 ter e sono adattati per rispondere a specifiche esigenze nazionali o regionali . |
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3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente . |
3. Il sostegno per i regimi ecologici assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile e/o di un pagamento per azienda agricola ed è concesso a titolo di incentivo, che va oltre la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno e che può consistere in un importo forfettario. Il livello dei pagamenti varia in funzione del livello di ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri non discriminatori . |
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4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f). |
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5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che: |
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6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di: |
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7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65. |
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8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici. |
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Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 bis |
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Regimi per incentivare la competitività |
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1. Gli Stati membri forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per l'incentivazione della competitività («regimi di incentivazione») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC. |
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2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori attivi che si impegnano a effettuare spese che incentivano la competitività agricola dell'agricoltore. |
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3. Gli Stati membri definiscono un elenco delle categorie ammissibili di spese che incentivano la competitività dell'agricoltore. |
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4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi economici specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e contribuiscono agli obiettivi trasversali di cui all'articolo 5. |
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5. Nell'ambito di detto tipo di intervento gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che non danno luogo a un doppio finanziamento nell'ambito del presente regolamento. |
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6. Il sostegno per i regimi di incentivazione è concesso come pagamento annuale sotto forma di: |
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7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti agli articoli 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 e 72. |
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8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi di incentivazione. |
Emendamento 1131
Proposta di regolamento
Articolo 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 ter |
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Pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali |
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1. Le pratiche agricole contemplate da questo tipo di intervento contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), mantenendo e rafforzando i risultati economici degli agricoltori conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b). |
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2. Le pratiche agricole di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano almeno due dei seguenti settori di azione per il clima e l'ambiente: |
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3. Le pratiche agricole di cui al paragrafo 1 del presente articolo: |
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4. Entro … [due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 138, integrando il presente regolamento con un elenco indicativo e non esaustivo di esempi di tipi di pratiche ammissibili conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. |
Emendamento 1132
Proposta di regolamento
Articolo 28 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 28 quater |
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Elenchi nazionali di pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali |
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Gli Stati membri redigono, in cooperazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale, elenchi nazionali di pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28, con la possibilità di basarsi sugli esempi dell'elenco indicativo e non esaustivo cui all'articolo 28 ter o di stabilire ulteriori pratiche conformi alle condizioni di cui all'articolo 28 ter, tenendo conto delle loro specifiche esigenze nazionali o regionali conformemente all'articolo 96. |
|
Gli elenchi nazionali consistono in molteplici tipi di misure di natura diversa da quelle previste all'articolo 65 o in misure della stessa natura ma con un livello di ambizione diverso a norma dell'articolo 28. |
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Gli Stati membri includono in tali elenchi almeno regimi ecologici per stabilire l'uso di uno strumento agricolo per la gestione sostenibile dei nutrienti e, se del caso, per il mantenimento adeguato delle zone umide e delle torbiere. |
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Le zone designate a norma delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE in cui si svolgono azioni equivalenti sono automaticamente considerate ammissibili al regime. |
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Gli elenchi nazionali sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 106 e 107. |
|
La Commissione fornisce gli orientamenti necessari agli Stati membri quando redigono gli elenchi nazionali, in coordinamento con le reti europee e nazionali della politica agricola comune di cui all'articolo 113, per agevolare lo scambio di migliori pratiche, migliorare la base di conoscenze e trovare soluzioni. |
|
Nel valutare gli elenchi nazionali, la Commissione tiene conto in particolare della progettazione, dell'efficacia probabile, della diffusione, dell'esistenza di alternative e del contributo dei regimi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 28 bis. |
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La Commissione valuta gli elenchi nazionali ogni due anni. Le valutazioni sono rese pubbliche e, qualora esse diano luogo a un risultato inadeguato o negativo, gli Stati membri propongono modifiche agli elenchi nazionali e ai regimi conformemente alla procedura di cui agli articoli 106 e 107. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori attivi alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
Emendamenti 240 e 1162
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. |
2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la strutturazione, la sostenibilità o la qualità. In deroga alla frase precedente, gli Stati membri possono sostenere le colture proteiche e le leguminose elencate all'articolo 30 per migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità. Inoltre, tali interventi devono essere coerenti con i pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame . |
3. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuale sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione . |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere mirato o aumentare il sostegno accoppiato in base all'impegno del beneficiario per migliorare la sua competitività, la qualità o la strutturazione del settore. |
Emendamento 1163
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. In caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali : cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili . |
Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sostegno accoppiato può essere concesso agli agricoltori che non hanno a disposizione ettari ammissibili. |
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Nel concedere un sostegno accoppiato, gli Stati membri assicurano il rispetto delle seguenti condizioni: |
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Emendamenti 1229 e 1353
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il sostegno accoppiato al reddito escluderà proporzionalmente il numero di capi di bestiame la cui destinazione finale è la vendita per attività connesse alla corrida, sia mediante vendita diretta che tramite intermediari. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 34 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori veri e propri che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione. |
Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori attivi che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3 — trattino 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 251 e 1042
Proposta di regolamento
Articolo 39 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 39 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f). |
3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f) , e motivano la propria scelta di settori e tipi di interventi . |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi: |
A norma degli articoli 5 e 6, nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi: |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 42 — comma 1 — lettera i ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 267 e 819 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera n
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera o
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera p
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera p bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 1 — lettera p ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2 — lettera k bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo. |
2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere b), d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo. |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori possono essere programmi operativi parziali o totali. I programmi operativi totali rispettano le stesse norme di gestione e le stesse condizioni dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori. |
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 6 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. |
I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare le stesse operazioni contemplate dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare programmi operativi parziali, composti da misure identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. |
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 7 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. I programmi operativi approvati prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dai regolamenti a norma dei quali sono stati approvati, salvo che l'associazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori decida volontariamente di adottare il presente regolamento. |
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato: |
1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio destinato a finanziare programmi operativi approvati dagli Stati membri . Il fondo è finanziato con i contributi della stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori e/o dei suoi membri, oltre che con il sostegno finanziario di cui all'articolo 46. |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 2 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione può essere aumentato come segue: |
In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione di cui alle lettere a), b) e b bis) può essere aumentato dello 0,5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che tale percentuale sia utilizzata unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere c), d), e), g), h) e i); |
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Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio. |
1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione e nelle regioni insulari, comprese le regioni ultraperiferiche , gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio. |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 48 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri perseguono almeno uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura. |
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi specifici pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura. |
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono , per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura: |
1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura: |
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h sexies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h septies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h octies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h nonies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h decies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera h undecies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50 % della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri. |
4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 75 % della spesa , ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, dove il massimale è pari all'85 % . La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri. |
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo. |
5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo e delle autorità competenti . |
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio. |
6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari e/o colonie di api presenti nel loro territorio. |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Tutti i programmi nazionali approvati prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione. |
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 50 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrino il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, in particolare per quanto riguarda: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 50 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 50 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo: |
A norma degli articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo: |
Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 339 e 820 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 51 — comma 1 — lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 820 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 1 — lettera i ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 344 e 1122 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 345 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 346 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 347 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 348 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera a quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 349 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 350 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamenti 351 e 1122 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 353 e 1122 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamenti 354 e 1122 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamenti 355 e 1122 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera h — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamenti 356 e 1122 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera h — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamenti 357 e 1122 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera h — punto vi
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 358 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 359 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamenti 360 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 361 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 362 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i sexies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 363 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i septies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamenti 364 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i octies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 365 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — lettera i nonies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamenti 366 e 1122 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le misure di promozione di cui al primo comma, lettera h), si applicano soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. |
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 52 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. |
2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni specifiche per le azioni di informazione e di promozione da parte degli organismi di gestione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, a nome di tutte le aziende interessate, soprattutto per quanto riguarda la durata massima di dette azioni. |
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate . |
L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione volontarie dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione obbligatorie dei vigneti. |
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a bis), a ter), a quater), f bis), i bis), i ter), i quater), i quinquies), i sexies), i septies), i octies) e i novies), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili. |
Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; esso può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013. |
soppresso |
Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato . |
I limiti massimi previsti al primo comma possono essere ridotti per gli investimenti realizzati da imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese; essi possno tuttavia applicarsi a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013. |
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50 % della spesa ammissibile. |
6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50 % della spesa ammissibile. Gli Stati membri possono fissare una differenziazione in funzione delle dimensioni delle imprese, con l'obiettivo di massimizzare il sostegno alle piccole e medie imprese. |
Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo. |
4. Gli Stati membri interessati provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC , venga destinato almeno il 5 % della spesa o venga adottata almeno un'azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo , in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 51, lettere a bis), b) e f) . |
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Tutti i programmi approvati prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione. |
Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi. |
2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi , senza essere tenuto a svolgere la valutazione ex ante, la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e l'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2 . |
Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 56 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 56 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 56 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1241
Proposta di regolamento
Articolo 56 — comma 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. |
1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 , da definire a livello di Stato membro . Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. |
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento. |
2. Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori e/o di organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento. |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, possono affidare l'attuazione dei programmi operativi a organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni attuino già programmi simili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 58 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri garantiscono il finanziamento complementare fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione. |
soppresso |
Emendamenti 824 e 1242
Proposta di regolamento
Titolo 3 — capitolo 3 — sezione 6 bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 58 bis |
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Obiettivi nel settore delle colture di leguminose |
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Fatti salvi gli obiettivi generali di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono i seguenti obiettivi nel settore delle colture di leguminose: |
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Le misure finanziate nell'ambito del presente settore sono coerenti con gli impegni e la normativa dell'Unione in materia di clima e ambiente e non provocano modifiche dirette o indirette dell'utilizzo del suolo ma hanno un'incidenza realmente positiva sulle emissioni globali di gas a effetto serra conformemente al GLOBIOM. |
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Articolo 58 ter |
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Tipi di interventi |
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Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 58 bis, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi: |
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Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f): |
A norma degli articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f): |
Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 59 — comma 1 — lettera h ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 400 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi: |
1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 56, lettere da a) a f bis), e all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere due o più dei seguenti tipi di interventi: |
Emendamenti 401 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 405 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto v
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 406 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto vi
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto vii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto vii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 408 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto viii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 409 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto ix
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto ix bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto x
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto x bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto x ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 413
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto x quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a — punto x quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 415 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 420
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi: |
2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 56, lettera f), e all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi: |
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 423 e 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 426
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 427
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera d quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 826 cp
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), non siano superiori a un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori. |
7. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), non siano superiori al 50 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori. |
Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 62 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fondi di esercizio |
Fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori |
Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento e per le organizzazioni di produttori operanti esclusivamente in zone soggette a vincoli naturali. |
Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 64 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 64 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 64 — comma 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 64 — comma 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 435, 1123 cp2 e 1165 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 64 — comma 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1133
Proposta di regolamento
Articolo 65
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 65 |
Articolo 65 |
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Impegni ambientali , climatici e altri impegni in materia di gestione |
Sostenibilità agroambientale , misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e altri impegni in materia di gestione benefici per l'ambiente |
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1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per impegni ambientali , climatici e altri impegni in materia di gestione, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per pratiche sostenibili sul piano agroambientale , mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici , compresi la gestione dei rischi naturali e altri impegni in materia di gestione , ad esempio la silvicoltura, la protezione e il miglioramento delle risorse genetiche e la salute e il benessere degli animali , alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. |
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2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC. |
2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC. |
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3. Gli Stati membri possono rendere disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali. |
3. Gli Stati membri rendono disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali. Tale sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato IX bis bis. |
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4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori , ai gruppi di agricoltori e ad altri gestori del territorio che assumono volontariamente impegni in materia di gestione , ad esempio la protezione adeguata delle zone umide e dei suoli organici, che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Può essere data priorità ai regimi destinati specificamente a far fronte alle condizioni e alle esigenze ambientali locali e che contribuiscono, se del caso, al raggiungimento degli obiettivi indicati nella normativa di cui all'allegato XI. |
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5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che: |
5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che: |
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6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente. |
6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Essi forniscono inoltre un incentivo finanziario ai beneficiari e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità , che sia per ettaro di superficie o sulla base di altre unità definite a seconda della natura dell'impegno. Gli Stati membri possono concedere un sostegno annuale per i programmi dell'intera azienda agricola mirati alla trasformazione globale dei sistemi agricoli verso gli obiettivi del presente paragrafo . I pagamenti sono concessi annualmente. |
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6 bis. Il livello dei pagamenti varia in base al grado di ambizione in termini di sostenibilità di ciascuna pratica o serie di pratiche, sulla base di criteri non discriminatori, al fine di offrire un incentivo efficace per la partecipazione. Gli Stati membri possono inoltre differenziare i pagamenti tenendo conto della natura del vincolo che interessa le attività agricole derivante dagli impegni assunti e in funzione dei diversi metodi colturali. |
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7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile. |
7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi volontari e una combinazione di impegni in materia di gestione sotto forma di regimi locali e regimi di pagamenti basati sui risultati , anche attraverso un approccio territoriale, per incoraggiare gli agricoltori e i gruppi di agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile. Essi attuano tutti i mezzi necessari in termini di consulenze, formazione e trasferimento di conoscenze per assistere gli agricoltori che cambiano i loro sistemi di produzione. |
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8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore. |
8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa solitamente tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati , anche tenendo conto della natura a lungo termine della silvicoltura , gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore. |
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9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. |
9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, compresi gli impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 , la difesa integrata, la protezione dei sistemi agroforestali e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro , che sia per ettaro di superficie o sulla base di altre unità definite a seconda della natura dell'impegno . |
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10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di tali operazioni. |
10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l'esecuzione di tali operazioni e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché accesso alle competenze al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione . |
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11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 28. |
11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 28. |
Emendamenti 448 e 1166 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici , comprese zone montane e regioni insulari, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamenti 449 e 1166 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri in relazione alle superfici designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori in attività in relazione alle superfici designate, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 , nonché alle aree della Repubblica di Croazia colpite dalla guerra . |
Emendamenti 450 e 1166 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
Emendamento 451
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata. |
3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata. Essi possono fornire inoltre un incentivo finanziario ai beneficiari per continuare l'attività agricola in queste zone. L'importo del sostegno può essere modulato per tenere conto della gravità dei vincoli naturali che interessano l'attività agricola e il sistema agricolo. I pagamenti possono inoltre tenere conto, ove pertinente, di criteri socioeconomici e ambientali. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli siano adeguati, esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo equo. |
Emendamento 1166 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 66 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici. |
4. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici. L'importo dei pagamenti può essere modulato per tenere conto della gravità dei vincoli che interessano le attività agricole dei diversi sistemi di produzione. Gli Stati membri possono fissare una soglia minima di pagamento al di sotto della quale i pagamenti non vengono concessi. I pagamenti concessi possono anche tener conto, se del caso, di criteri socioeconomici e ambientali. |
Emendamento 452
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie. |
5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie e sono limitati agli importi minimi e massimi fissati all'allegato IX bis bis . |
Emendamento 1124
Proposta di regolamento
Articolo 67
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 67 |
Articolo 67 |
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Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori |
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori |
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1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
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2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1 . |
2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai gruppi di agricoltori, ai silvicoltori e ai gruppi di silvicoltori, ai proprietari di foreste e ai gruppi di proprietari di foreste. In casi debitamente giustificati possono essere concessi anche ad altri gestori di terreni . |
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2 bis. In caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. |
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3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti: |
3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti: |
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4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata. |
4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata. |
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5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue: |
5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue: |
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6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie. |
6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie e sono limitati agli importi massimi fissati all'allegato IX bis bis . |
Emendamento 1139
Proposta di regolamento
Articolo 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 Investimenti |
Articolo 68 Investimenti |
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1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC. |
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1 bis. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. |
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2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente |
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali , anche in forma collettiva, che contribuiscano al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale che comprenda l'obbligo di impiantare specie adattate agli ecosistemi locali o di uno strumento equivalente nel caso di aziende superiori a una determinata dimensione che deve essere determinata dallo Stato membro . |
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2 bis. Gli Stati membri destinano almeno il 30 % del sostegno di cui al presente articolo agli investimenti a favore dell'ambiente e del clima che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Gli Stati membri stabiliscono le priorità per tali investimenti mediante un sostegno maggiore, un punteggio più elevato nella valutazione e altri criteri oggettivi di effetto analogo. |
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Gli Stati membri possono anche stabilire una priorità per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori a norma del presente articolo. |
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3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi: |
3. Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi: |
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Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. |
Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari. |
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In deroga al primo comma, lettere da a) a h), gli Stati membri possono prevedere deroghe nelle regioni insulari, comprese le regioni ultraperiferiche, per far fronte agli svantaggi legati all'insularità e all'isolamento. |
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4. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75 % dei costi ammissibili. |
4. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima dei costi ammissibili di cui all'allegato IX bis bis . |
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L'aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti: |
L'aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti: |
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Emendamento 475
Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 bis |
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Investimenti nell'irrigazione |
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1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate e drenate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo. |
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2. Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di tale direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. |
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3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento. |
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4. Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. |
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Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico unicamente per motivi inerenti alla quantità d'acqua: |
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Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo. |
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5. Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se: |
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Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali in passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata. |
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6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se: |
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7. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75 % dei costi ammissibili. L'aliquota massima può essere aumentata per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone soggette a vincoli naturali, comprese le regioni montane e insulari. |
Emendamento 1168
Proposta di regolamento
Articolo 68 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 68 ter Installazione di tecnologie digitali 1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'installazione di tecnologie digitali in aree rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo trasversale di cui all'articolo 5 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. 2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi per contribuire all'installazione di tecnologie digitali al fine di sostenere, tra l'altro, l'agricoltura di precisione, le imprese rurali dei piccoli comuni intelligenti nonché lo sviluppo di infrastrutture TIC a livello di azienda agricola. 3. Gli Stati membri limitano il sostegno per l’installazione di tecnologie digitali all'aliquota massima del 30 % dei costi ammissibili. |
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Articolo 69 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali |
Insediamento dei giovani agricoltori , dei nuovi agricoltori e avvio e sviluppo di nuove imprese rurali sostenibili |
Emendamento 478
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori , o per il loro inserimento in imprese agricole esistenti, e dei nuovi agricoltori, nonché per l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese rurali , anche per la diversificazione delle attività agricole, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. |
Emendamento 479
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per: |
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito del presente articolo solo per: |
Emendamento 480
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 481
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 482
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 483
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche per provvedere a che i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori che aderiscano a gruppi di agricoltori, organizzazioni di produttori o cooperative non perdano i benefici loro riconosciuti per l'accesso al settore. Dette disposizioni rispettano il principio di proporzionalità e individuano la partecipazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori alla cooperativa. |
Emendamento 484
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato a un importo massimo di 100 000 EUR e può essere combinato con strumenti finanziari. |
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari che possono essere differenziati in base a criteri obiettivi . Il sostegno è limitato all' importo massimo previsto all'allegato IX bis bis e può essere combinato con strumenti finanziari. |
Emendamento 485
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il sostegno a norma del presente articolo può essere versato in varie rate. |
Emendamenti 486, 1152 cp1 e 1063
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli strumenti di gestione del rischio , tenendo conto delle loro esigenze e analisi SWOT, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. Gli Stati membri garantiscono che tale disposizione non vada a scapito degli strumenti di gestione del rischio nazionali privati o pubblici. |
Emendamento 487
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
2. Il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori attivi a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici pertinenti di cui all'articolo 6. Tali strumenti possono consistere in sistemi di gestione multirischio. |
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Sono inoltre incoraggiate strategie di mitigazione del rischio per aumentare la resilienza delle aziende nei confronti dei rischi naturali e connessi ai cambiamenti climatici e ridurre l'esposizione all'instabilità del reddito. |
Emendamenti 488, 1065 e 1152 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 489, 1067 e 1152 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 490, 1068 e 1152 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 948 e 1270
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 491 e 1152 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri limitano i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 3, lettere b) e b bis), ai seguenti elementi: |
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Emendamenti 492 e 1152 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 493, 1071, 1152 cp8 e 1272
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1152 cp9
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20 % della produzione del prodotto interessato o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Per quanto riguarda le perdite di produzione, tale periodo può essere portato a un periodo di quattro anni o a una media calcolata sulla base degli otto anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi. |
Emendamenti 494, 1074 e 1152 cp10
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 70 % dei costi ammissibili. |
6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima dei costi ammissibili di cui all'allegato IX bis bis . |
Emendamenti 1152 cp11 e 1276
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. |
7. Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate strategie di attenuazione dei rischi per aumentare la resilienza delle aziende agricole contro i rischi naturali e connessi ai cambiamenti climatici e ridurre l'esposizione all'instabilità del reddito; essi provvedono inoltre a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. |
Emendamenti 495, 1076 e 1152 cp12
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Gli Stati membri che introducono regimi di gestione del rischio nazionali o dispongono di tali regimi prima del… [data di entrata in vigore del presente regolamento] possono utilizzare gli strumenti previsti dal presente articolo per coprire i tipi di rischi non contemplati da detti regimi. |
Emendamento 496
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione. |
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione , comprese quelle i cui prodotti sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 . |
Emendamenti 497 e 1170 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione e sostenere quelle esistenti che coinvolgano almeno due soggetti , di cui almeno uno coinvolto nella produzione agricola, e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
Emendamenti 498 e 1170 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un sostegno a titolo del FEASR ai gruppi di azione locale che attuano una strategia di sviluppo locale che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
Emendamenti 499 e 1170 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione. |
3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti necessari della cooperazione , compresi i costi di certificazione relativi alla partecipazione a un regime di qualità dell'Unione . |
Emendamenti 500 e 1170 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono concedere sostegno finalizzato a incoraggiare regimi di qualità, organizzazioni di produttori o gruppi di produttori o altre forme di cooperazione sotto forma di importi forfettari. |
Emendamento 1170 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l’età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale. |
7. Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole e al fine di sostenere il ricambio generazionale a livello di azienda agricola , gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori a cui manchino meno di cinque anni per raggiungere l’età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale. |
Emendamenti 501 e 830 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). |
8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Gli Stati membri non sostengono interventi che determinano effetti negativi per l'ambiente. |
Emendamenti 502 e 1170 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel piano strategico. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. |
Emendamento 503
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 ter. Il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, comprese azioni di informazione e di promozione, e l'aiuto per la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori sono limitati all'importo massimo di cui all'allegato IX bis bis. |
Emendamento 830 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 8 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 quater. L'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale partecipativo secondo quanto esposto al paragrafo 1, prevede il coinvolgimento attivo e primario delle aziende agricole e/o silvicole. |
Emendamento 504
Proposta di regolamento
Articolo 71 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 71 bis Sottoprogrammi tematici per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Gli Stati membri possono istituire un sottoprogramma tematico per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 che risponde agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 505
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni su base individuale o collettiva alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC per l'agricoltura, la silvicoltura, compresa l'agrosilvicoltura, la protezione del clima e dell'ambiente, le aziende rurali, i piccoli comuni intelligenti e gli interventi della PAC . |
Emendamento 506
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
2. Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri e l'Unione possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza , l'elaborazione di piani e di studi e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
Emendamento 507
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo del 75 % dei costi ammissibili . |
Gli Stati membri possono fornire sostegno fino all'aliquota massima indicata all'allegato IX bis bis . |
Emendamento 508
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo comma, nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso di 200 000 EUR . |
In deroga al primo comma, nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno fino all'importo massimo di cui all'allegato IX bis bis . |
Emendamento 509
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un'aliquota superiore o un importo più elevato di quelli previsti in tale paragrafo al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
soppresso |
Emendamento 510
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il sostegno a norma del presente articolo non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali obbligatori dell'insegnamento secondario o superiore. |
Emendamento 511
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione, per esercitare tale funzione. |
Emendamento 512
Proposta di regolamento
Articolo 72 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 72 bis Misure a favore delle donne nelle zone rurali 1. Gli Stati membri adottano azioni specifiche incentrate sulla promozione di una maggiore inclusione delle donne nell'economia rurale, attraverso interventi in linea con la vigente regolamentazione al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. Gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, concedere sostegno per promuovere la partecipazione delle donne, tra l'altro, al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, a servizi di consulenza, a investimenti in immobilizzazioni materiali, all'avvio e allo sviluppo di aziende agricole e di imprese rurali, all'installazione di tecnologie digitali e alla cooperazione. |
Emendamento 513
Proposta di regolamento
Articolo 72 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 72 ter |
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Sviluppo della strategia «piccoli comuni intelligenti» |
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1. Al fine di promuovere la digitalizzazione e l'innovazione e favorire lo sviluppo delle imprese, l'inclusione sociale e l'occupazione nelle zone rurali, gli Stati membri elaborano e attuano la strategia «piccoli comuni intelligenti» nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, tenendo conto dei tipi di interventi di cui all'articolo 64, lettere a), b), d), e), g) e h), e di elementi che garantiscono la modernizzazione e le strategie di cui all'articolo 102. |
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2. Oltre ai tipi di interventi stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle misure che riguardano le seguenti questioni nelle zone rurali: |
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3. Gli Stati membri prestano particolare attenzione al coordinamento tra il FEASR e altri fondi strutturali e di investimento europei, come stabilito all'articolo 98, lettera d), punto iii). |
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4. Gli Stati membri possono includere la loro strategia «piccoli comuni intelligenti» all'interno delle strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo RDC]. |
Emendamento 514
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. |
L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o , se del caso, le autorità di gestione regionali, o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni , misure specifiche a favore delle donne nelle zone rurali e installazione di tecnologie digitali , previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. |
Emendamento 515
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell'ambito di attività di ripristino. |
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli investimenti nell'ambito di attività di ripristino a seguito di eventi catastrofici . |
Emendamento 516
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I criteri di selezione possono non essere definiti per le operazioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa o sono state selezionate nell'ambito di Life +, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC. |
soppresso |
Emendamento 1173
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. |
5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. |
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In deroga al primo comma, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane con obiettivi ecologici, protettivi e ricreativi possono essere selezionate ai fini del sostegno laddove siano state completate fisicamente prima della presentazione della richiesta di finanziamenti all'autorità. |
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Tali operazioni non devono avere né si ritiene che abbiano un effetto di incentivazione se |
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Emendamento 517
Proposta di regolamento
Articolo 74 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora gli agricoltori siano interessati da condizioni climatiche avverse e/o crisi di mercato, i pagamenti di cui alla lettera a) possono essere garantiti dal capitale di esercizio. |
Emendamento 518
Proposta di regolamento
Articolo 74 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Se i fondi di cui al presente articolo non sono utilizzati o restituiti dallo strumento finanziario, dovrebbero essere conservati per l'utilizzo nella parte del piano strategico della PAC relativa allo sviluppo rurale. |
Emendamento 519
Proposta di regolamento
Articolo 75
Testo della Commissione |
Emendamento |
[…] |
soppresso |
Emendamento 520
Proposta di regolamento
Articolo 78 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per i seguenti tipi di interventi nel settore dello sviluppo rurale: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare l'allegato IX bis relativo agli importi minimi e massimi dei pagamenti di cui al presente capo. |
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Emendamento 521
Proposta di regolamento
Articolo 79 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Spese del FEAGA e del FEASR |
Dotazione finanziaria del FEAGA e del FEASR |
Emendamento 522
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi: |
1. La dotazione finanziaria per il FEAGA per il periodo 2021-2027 è fissata a 286 143 milioni di EUR a prezzi 2018 (322 511 milioni di EUR a prezzi correnti). |
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Nell'ambito di tale dotazione finanziaria e fatte salve le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del regolamento (UE) [RO], il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi: |
Emendamento 523
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV. |
2. La dotazione finanziaria per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2021-2027 è fissata a 96 712 milioni di EUR a prezzi 2018 (109 000 milioni di EUR a prezzi correnti). |
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Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV , l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 83, paragrafo 2 . |
Emendamento 524
Proposta di regolamento
Articolo 80 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. |
1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a seguito dell' approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. |
Emendamento 525
Proposta di regolamento
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione. |
Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR e del FEAGA a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione. |
Emendamento 526
Proposta di regolamento
Articolo 80 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento. |
In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, ivi compresi incendi, siccità e inondazioni, avversità atmosferiche , epidemie o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento. |
Emendamento 527
Proposta di regolamento
Articolo 80 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [ 2029 ]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [ 2029 ]. |
3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [ 2030 ]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [ 2030 ]. |
Emendamento 528
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR all'anno. |
3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a X EUR all'anno. |
Emendamento 529
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 530
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 531
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 532
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107. |
7. Due anni dopo la data di applicazione dei loro piani strategici gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107. |
Emendamento 533
Proposta di regolamento
Articolo 83 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 78 811 milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027 (38). |
1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 109 000 milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027 (38). |
Emendamento 534
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I piani strategici della PAC fissano un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. |
1. I piani strategici della PAC fissano un'unica partecipazione del FEASR a sostegno di misure nelle regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2») stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 . |
Emendamento 535
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le risorse del FEASR sono ripartite tra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2: |
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La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto («PPA») e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. |
Emendamento 536
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 537
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 538
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 539
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 540
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 541
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 542
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1134
Proposta di regolamento
Articolo 86
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 86 |
Articolo 86 |
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Dotazioni finanziarie minime e massime |
Dotazioni finanziarie minime e massime |
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1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. |
1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. |
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2. Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento , ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66. |
2. Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato a tutti i tipi di interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) , f) e i) , del presente regolamento. |
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È possibile tenere conto al massimo del 40 % dei pagamenti concessi conformemente all'articolo 66 ai fini del calcolo della partecipazione totale del FEASR di cui al primo comma. |
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Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche. |
Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche. |
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2 bis. Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi di cui agli articoli 68, 70, 71 e 72 per obiettivi specifici volti a promuovere lo sviluppo di un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento. |
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3. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112. |
3. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112. |
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La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR. |
La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR. |
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L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) …/… [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate. |
L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) …/… [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate. |
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4. Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è destinato a contribuire all'obiettivo specifico «attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi: |
4. Gli Stati membri riservano almeno gli importi di cui all'allegato X per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27 . |
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4 bis. Gli Stati membri riservano almeno il 60 % degli importi di cui all'allegato VII per: |
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In deroga a quanto definito, quando uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), per cui dall'importo riservato a norma del primo paragrafo può ridurre l'importo minimo, che è stato fissato a norma del primo comma, dell'importo maggiorato. |
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4 ter. Almeno il 6 % degli importi di cui all'allegato VII è riservato al sostegno del pagamento ridistributivo di cui all'articolo 26. |
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4 quater. Almeno il 30 % delle dotazioni complessive di cui all'allegato VII per il periodo dal 2023 al 2027 è riservato ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28. |
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Gli Stati membri possono riservare importi diversi per ogni anno civile, inferiori o superiori alla percentuale fissata dallo Stato membro a norma della prima frase, a condizione che la somma di tutti gli importi annuali corrisponda a tale percentuale. |
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In deroga a quanto definito, quando uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), per cui dall'importo riservato a norma dell'articolo 28 può ridurre l'importo minimo, che è stato fissato a norma del primo comma, dell'importo maggiorato. |
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5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10 % degli importi di cui all'allegato VII. |
5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10 % degli importi di cui all'allegato VII. Gli Stati membri possono trasferirne una parte per aumentare la dotazione massima di cui all'articolo 82, paragrafo 6, qualora tale dotazione sia insufficiente per finanziare gli interventi di cui al titolo III, capo III, sezione 7. |
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In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018. |
In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018. |
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La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1. |
La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1. |
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L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante. |
L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante. |
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6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6 . |
6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 5 . |
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7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus]. |
7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] qualora siano coinvolte le comunità rurali nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus] , e per le donne nelle zone rurali. |
Emendamento 1135
Proposta di regolamento
Articolo 87
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 87 |
Articolo 87 |
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Tracciabilità delle spese destinate al clima |
Tracciabilità delle spese destinate al clima |
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1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune . |
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia comune e riconosciuta a livello internazionale . |
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2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti: |
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2 bis. La Commissione elabora una metodologia comune fondata su dati scientifici e riconosciuta a livello internazionale per tracciare con maggiore precisione le spese relative agli obiettivi climatici e ambientali, compresa la biodiversità, e valuta il contributo stimato dei diversi tipi di intervento, nell'ambito della revisione intermedia di cui all'articolo 139 bis. |
Emendamento 1175
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli importi unitari previsti di cui al paragrafo 1 sono uniformi o medi, secondo quanto determinato dagli Stati membri. |
Emendamento 554
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La percentuale di variazione indica la misura in cui l'importo unitario medio o uniforme realizzato può superare l'importo unitario medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC. |
La percentuale di variazione indica la misura in cui l'importo unitario indicativo medio o uniforme realizzato può superare l'importo unitario indicativo medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC. |
Emendamento 555
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio ottenuto o l'importo unitario uniforme non è mai inferiore all'importo unitario previsto, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC. |
Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio ottenuto o l'importo unitario indicativo uniforme non è mai inferiore all'importo unitario indicativo previsto, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC. |
Emendamento 556
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nei casi in cui nell'ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari, il presente comma si applica a ciascun importo unitario uniforme o medio di tale intervento. |
Nei casi in cui nell'ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari indicativi , il presente comma si applica a ciascun importo unitario indicativo uniforme o medio di tale intervento. |
Emendamento 557
Proposta di regolamento
Articolo 89 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri possono riassegnare gli importi all'interno dei tipi di interventi. |
Emendamento 1136
Proposta di regolamento
Articolo 90
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 90 |
Articolo 90 |
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Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR |
Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR |
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1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire: |
1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire: |
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La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata: |
In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri il cui importo medio nazionale per ettaro è inferiore alla media UE possono trasferire fino al 12 % delle dotazioni del FEASR alla loro dotazione per i pagamenti diretti . Il trasferimento non può tuttavia essere superiore rispetto all'importo necessario per allineare il loro importo medio nazionale per ettaro alla media UE. Esso è interamente destinato agli interventi di cui all'articolo 28. |
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Le dotazioni per i pagamenti diretti trasferite a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere dedotte dalla quota del contributo a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera a) o paragrafo 4, lettera c), o di una combinazione di entrambi. |
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2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile. |
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile. |
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3. Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107. |
3. Nel 2024 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107. |
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro decisioni di cui al paragrafo 1 unitamente alla loro decisione sull'applicazione dell'articolo 15 e dell'articolo 26 entro il 31 dicembre 2021. |
Emendamento 562
Proposta di regolamento
Articolo 91 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. |
Gli Stati membri , se del caso in collaborazione con le regioni, stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 . |
Emendamento 563
Proposta di regolamento
Articolo 91 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I. |
Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri , se del caso in collaborazione con le regioni, stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I. |
Emendamento 564
Proposta di regolamento
Articolo 91 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. |
Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. |
Emendamento 565
Proposta di regolamento
Articolo 91 — comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'approvazione dei piani strategici della PAC e la loro attuazione da parte degli Stati membri non comportano ritardi nel periodo di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari né nel pagamento tempestivo ai beneficiari dell'aiuto. |
Emendamento 832 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 92 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi |
Obiettivi climatico-ambientali e relativi al benessere degli animali più ambiziosi |
Emendamento 567
Proposta di regolamento
Articolo 92 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a destinare una maggiore quota complessiva del bilancio al conseguimento degli obiettivi agroambientali e climatici specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), rispetto alla quota complessiva del bilancio destinata, con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 , al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
Emendamento 832 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 92 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera b). |
2. Sulla base delle informazioni più recenti e attendibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC l'impatto sull'ambiente e sul clima che intendono conseguire nel periodo 2021-2017 e in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1 , specificando anche come intendono garantire che gli obiettivi stabiliti sulla base degli indicatori di impatto di cui all'allegato I rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione attuale . La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettere a) e b). |
Emendamento 1177
Proposta di regolamento
Articolo 92 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 92 bis Prevenzioni nella gestione del rischio Gli Stati membri illustrano nei loro piani strategici della PAC, sulla base delle informazioni disponibili e dell'analisi SWOT, come intendono fornire soluzioni di gestione del rischio sufficienti e pertinenti per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi climatici, sanitari ed economici. Le soluzioni di gestione del rischio di cui al presente articolo possono comprendere strumenti di gestione del rischio elencati all'articolo 70 o qualsiasi soluzione nazionale preesistente di gestione del rischio. |
Emendamento 569
Proposta di regolamento
Articolo 93 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio. |
Ciascuno Stato membro , se del caso in collaborazione con le regioni, elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio. |
Emendamento 570
Proposta di regolamento
Articolo 93 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale. |
Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti e/o attuati a livello regionale attraverso i programmi di intervento regionale , gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale. |
Emendamenti 571 e 734 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano. |
2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità pubbliche competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano pienamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano. |
Emendamenti 572 e 734 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner: |
Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti nonché altri partner. Il partenariato include almeno i seguenti partner: |
Emendamenti 573 e 734 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 574 e 734 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 575 e 734 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC. |
Gli Stati membri coinvolgono pienamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC. |
Emendamenti 576 e 734 cp9
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente. |
4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità, gestione concorrente e corretto funzionamento del mercato interno . |
Emendamenti 577, 970 e 1312 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per stabilire un codice di condotta a sostegno degli Stati membri nell'organizzazione del partenariato di cui al paragrafo 3. Il codice di condotta istituisce il quadro al cui interno gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale e alle competenze regionali, devono perseguire l'attuazione del principio del partenariato. |
Emendamento 578
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 579
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 580
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 581
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 582
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 583
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 584
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera e quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 585
Proposta di regolamento
Articolo 96 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 586
Proposta di regolamento
Articolo 96 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 587
Proposta di regolamento
Articolo 96 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 588
Proposta di regolamento
Articolo 96 — comma 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 589
Proposta di regolamento
Articolo 96 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili. |
Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili e i dati disaggregati per genere, se pertinenti . |
Emendamento 590
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 591
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 592
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 593
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 594
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 1112
Proposta di regolamento
Articolo 97 — paragrafo 2 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 595
Proposta di regolamento
Articolo 98 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Elementi comuni a più interventi |
Elementi comuni a più interventi nei piani strategici |
Emendamento 1113
Proposta di regolamento
Articolo 98 — comma 1 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 835
Proposta di regolamento
Articolo 98 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 596
Proposta di regolamento
Articolo 98 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 597
Proposta di regolamento
Articolo 99 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 598
Proposta di regolamento
Articolo 99 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 599
Proposta di regolamento
Articolo 99 — comma 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 600
Proposta di regolamento
Articolo 99 — comma 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 601
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il piano dei target di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali. |
1. Il piano dei target di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali o, se del caso, pluriennali e, se necessario, parzialmente ripartiti per regioni . |
Emendamento 602
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 603
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 604
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno. |
Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno , laddove necessario, e possono comprendere, se del caso, tabelle regionali . |
Emendamento 605
Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 100 bis |
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Programmi di intervento regionale |
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Ogni programma di intervento regionale per lo sviluppo rurale contiene, come minimo, le sezioni seguenti: |
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Emendamento 606
Proposta di regolamento
Articolo 102 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare: |
La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC per fronteggiare le nuove sfide, ivi compresa la transizione verso modelli più sostenibili, e contiene in particolare: |
Emendamento 607
Proposta di regolamento
Articolo 102 — comma 1 — lettera a — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 836
Proposta di regolamento
Articolo 102 — comma 1 — lettera a — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 608
Proposta di regolamento
Articolo 102 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 609
Proposta di regolamento
Articolo 103 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 610
Proposta di regolamento
Articolo 103 — paragrafo 2 — comma 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per l'obiettivo specifico «attirare i giovani agricoltori» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza. |
Per l'obiettivo specifico «attirare i giovani agricoltori» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza e della capacità di affrontare i rischi . |
Emendamento 611
Proposta di regolamento
Articolo 103 — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 612
Proposta di regolamento
Articolo 103 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. L'allegato VI del piano strategico della PAC contiene una descrizione dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28. |
Emendamento 613
Proposta di regolamento
Articolo 103 — paragrafo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 ter. L'allegato VII del piano strategico della PAC contiene una descrizione dei programmi di intervento regionali. |
Emendamento 615
Proposta di regolamento
Articolo 104
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 104 |
soppresso |
Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC |
|
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 recanti modifica del presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati. |
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Emendamento 616
Proposta di regolamento
Articolo 105 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC |
Competenze di esecuzione per la forma del piano strategico della PAC |
Emendamento 617
Proposta di regolamento
Articolo 105 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
La Commissione può adottare atti di esecuzione che predispongono un formulario armonizzato e le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
Emendamento 1153 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95, entro il 1 gennaio [2020] o . |
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95 entro il … [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] . La Commissione incoraggia gli Stati membri a procedere allo scambio reciproco di informazioni e migliori pratiche in sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC. |
Emendamento 619
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante. |
2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, ivi compresa la qualità delle informazioni utilizzate, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante. |
Emendamento 1153 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato. |
L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato. |
Emendamenti 620, 1153 cp3 e 1331
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d). |
soppresso |
Emendamento 1153 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107. |
In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107 entro un termine non superiore a tre mesi . Essi sono coerenti e in linea con gli obiettivi indicativi e i piani finanziari precedentemente forniti dallo Stato membro, senza alcuno scostamento né alcuna riduzione significativi in termini di ambizione. |
Emendamenti 621, 983, 1153 cp5 e 1333
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi dei piani strategici nazionali della PAC entro sei mesi dalla loro approvazione, corredata di valutazioni dettagliate al fine di fornire informazioni sulle decisioni adottate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 1153 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter. La Commissione traduce i piani strategici della PAC in inglese e li pubblica online in modo da assicurarne la pubblicità e la trasparenza a livello di Unione. |
Emendamenti 623, 985 e 1153 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 106 — paragrafo 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 quater. L'approvazione dei piani strategici della PAC e la loro attuazione da parte degli Stati membri non comportano ritardi nel periodo di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari né nel pagamento tempestivo dell'aiuto, in particolare nel primo anno di attuazione. |
Emendamento 735 cp1
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC , comprese, se del caso, eventuali modifiche dei programmi di intervento regionali, di concerto con le autorità di gestione regionali . |
Emendamenti 625 e 735 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati. |
2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC comprendono una spiegazione in cui si dichiara l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati. |
Emendamenti 626 e 753 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all'articolo 109. |
7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite nel presente regolamento e dalla Commissione conformemente all'articolo 109. |
Emendamenti 627 e 735 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139. |
8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente informati. |
Emendamenti 628 e 735 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 107 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione. |
9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione e sono pubblicate . |
Emendamento 1137
Proposta di regolamento
Articolo 107 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 107 bis Revisione dei piani strategici della PAC Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rivedono i propri piani strategici per garantire che essi siano allineati alla legislazione applicabile dell'Unione in materia di clima e ambiente e presentano alla Commissione le richieste di modificare di conseguenza i propri piani strategici. |
Emendamento 629
Proposta di regolamento
Articolo 108 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il suddetto termine non include il periodo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni e/o una richiesta di documenti rivisti al giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione. |
soppresso |
Emendamento 630
Proposta di regolamento
Articolo 109 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 631
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono anche istituire autorità regionali per l'attuazione e la gestione degli interventi finanziati dal FEASR nel quadro dei loro piani strategici nazionali qualora detti interventi abbiano una portata regionale. In tal caso, l'autorità di gestione nazionale designa un organismo nazionale di coordinamento per il FEASR incaricato di garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea, assicurando una coerenza con gli elementi del piano strategico stabiliti a livello nazionale, conformemente all'articolo 93, secondo comma. |
Emendamento 736 cp2
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare: |
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC e, se del caso, in associazione con le autorità di gestione regionale per i programmi di intervento regionali . Esse assicurano in particolare: |
Emendamenti 632 e 736 cp3
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 633 e 736 cp4
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 2 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 736 cp5
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC. |
3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione o, se del caso, le autorità di gestione regionale possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC. |
Emendamenti 634 e 736 cp6
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamenti 635 e 736 cp7
Proposta di regolamento
Articolo 110 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 636
Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 110 bis Organismo di mediazione Fatte salve le norme nazionali sul riesame amministrativo e sul controllo giurisdizionale, gli Stati membri designano un organismo di mediazione funzionalmente indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità competenti. Tali organismi, su richiesta dei beneficiari, si adoperano per raggiungere soluzioni concordate dalle parti interessate. Essi forniscono le competenze tecniche necessarie e rappresentano le autorità e i portatori di interessi. |
Emendamento 637
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC . |
Lo Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») e, se del caso, comitati di monitoraggio regionali . |
Emendamento 638
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. |
Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. Il comitato di monitoraggio nazionale adotta il proprio regolamento in collaborazione con i comitati di monitoraggio regionali. |
Emendamento 639
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali. |
Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali nell'ambito delle proprie competenze . |
Emendamento 640
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro pubblica il regolamento interno del comitato di monitoraggio e tutti i dati e le informazioni condivisi con il comitato di monitoraggio online . |
Lo Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri dei comitati di monitoraggio e li trasmette alla Commissione . |
Emendamento 641
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3. |
Lo Stato membro e, se del caso, le regioni decidono la composizione dei comitati di monitoraggio , tenendo debitamente conto della prevenzione dei conflitti di interesse, e assicurano una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3 , pertinenti per l'attuazione di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 . |
Emendamento 642
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio. |
Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio e gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione . |
Emendamento 643
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare: |
3. I comitati di monitoraggio esaminano in particolare: |
Emendamento 645
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 646
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 647
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 3 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 648
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 649
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 650
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. I comitati di monitoraggio possono chiedere alla rete nazionale della PAC informazioni e analisi relative a interventi specifici. |
Emendamento 651
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. |
1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni , dei rappresentanti dei settori agricoli e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori, di altri attori dell'innovazione e di altri attori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. La rete nazionale della PAC sfrutta le infrastrutture di rete esistenti negli Stati membri. |
Emendamento 652
Proposta di regolamento
Articolo 113– paragrafo 4 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 653
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 4 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 654
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 4 — lettera j ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 655
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze. |
2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione sostenibile e migliorare lo scambio di conoscenze. |
Emendamento 656
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 657
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 658
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI. Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono: |
I gruppi operativi del PEI sono costituiti per attuare il PEI e possono essere composti, tra l'altro, da organizzazioni di produttori e interprofessionali e comprendere membri di diversi Stati membri . Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono: |
Emendamento 659
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 660
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale. |
L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali e agroecologiche in un nuovo contesto geografico o ambientale. |
Emendamento 661
Proposta di regolamento
Articolo 114 — paragrafo 4 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC. |
I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC , e possono essere formati da membri provenienti da più di uno Stato membro . |
Emendamento 662
Proposta di regolamento
Articolo 115 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 663
Proposta di regolamento
Articolo 115 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 664
Proposta di regolamento
Articolo 115 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione riguarda: |
3. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione riguarda il contenuto dei piani strategici della PAC, ivi compresi, se del caso, i programmi di intervento regionali. |
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Emendamento 665
Proposta di regolamento
Articolo 116 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 666
Proposta di regolamento
Articolo 116 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 667
Proposta di regolamento
Articolo 117 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri istituiscono un sistema d'informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione. |
Gli Stati membri istituiscono un sistema d'informazione elettronico o ne utilizzano uno esistente nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione. |
Emendamento 668
Proposta di regolamento
Articolo 118 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC. |
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione , o alle autorità di gestione regionali, o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC. |
Emendamento 669
Proposta di regolamento
Articolo 118 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, complete, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto. |
Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali , comprese le banche dati, per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto. |
Emendamento 670
Proposta di regolamento
Articolo 119 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato. |
L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato , in collaborazione, se del caso, con le autorità di gestione regionali e i comitati di monitoraggio regionali . |
Emendamento 671
Proposta di regolamento
Articolo 120 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione |
Poteri delegati per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione |
Emendamento 672
Proposta di regolamento
Articolo 120 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2 . |
La Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento determinando il contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 138 . |
Emendamento 673
Proposta di regolamento
Articolo 121 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione |
Relazioni sull'efficacia dell'attuazione |
Emendamento 674
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel 2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2022 . |
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) [RO] . |
Emendamento 675
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, da presentare entro il 15 febbraio 2030, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione. |
2. L'ultima relazione sull'efficacia dell'attuazione da presentare comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione. |
Emendamento 676
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile. |
3. Per essere ricevibile, la relazione sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile. |
Emendamento 677
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali. |
Le relazioni sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali. |
Emendamento 678
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per i tipi di intervento non soggetti all'articolo 89 e quando il rapporto tra output realizzati e spesa effettuata si discosta del 50 % dal valore previsto, lo Stato membro giustifica tale divario. |
soppresso |
Emendamento 679
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario , eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate. |
5. I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate. |
Emendamento 680
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione effettua annualmente un esame e una verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo [52] del regolamento (UE) [RO], sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. |
soppresso |
Emendamento 681
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 8 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione , la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. |
La Commissione effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni sull'efficacia dell'attuazione e può formulare osservazioni entro al massimo un mese dalla presentazione completa . Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata. |
Emendamento 682
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25 % rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione in conformità all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste. |
9. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25 % rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, gli Stati membri presentano una giustificazione per tale divario. Se del caso, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione da stabilire in consultazione con la Commissione in conformità all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste per la sua esecuzione . |
Emendamento 683
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini , sono messe a disposizione del pubblico. |
10. Una sintesi del contenuto delle relazioni sull'efficacia dell'attuazione è redatta per i cittadini e messa a disposizione del pubblico. |
Emendamento 684
Proposta di regolamento
Articolo 121 — paragrafo 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
Emendamento 685
Proposta di regolamento
Articolo 122 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Riunioni annuali di riesame |
Riunioni di riesame |
Emendamento 686
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione. |
1. Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione sull'efficacia dell'attuazione. |
Emendamento 687
Proposta di regolamento
Articolo 122 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio. |
2. La riunione di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio. Tali riunioni sono utilizzate per esaminare l'impatto, ove possibile. |
Emendamento 688
Proposta di regolamento
Articolo 123
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 123 |
soppresso |
Premio per l'efficacia dell'attuazione |
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1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1. |
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2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5 % dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX. |
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Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione. |
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Emendamento 689
Proposta di regolamento
Articolo 124
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 124 |
soppresso |
Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione |
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1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90 % del loro valore obiettivo per il 2025. |
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2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
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3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2. |
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4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati. |
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5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti. |
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6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
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Emendamento 690
Proposta di regolamento
Articolo 125 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC. |
1. Gli Stati membri , se del caso con le regioni, effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC. |
Emendamento 691
Proposta di regolamento
Articolo 125 — paragrafo 3 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 692
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1. |
1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri e, se del caso, con le regioni per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 693
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale. |
2. Gli Stati membri e, se del caso, le regioni affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale. |
Emendamento 694
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. |
3. Gli Stati membri e, se del caso, le regioni provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. |
Emendamento 695
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri sono responsabili della valutazione dell'adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
4. Gli Stati membri e, se del caso, le regioni sono responsabili della valutazione dell'adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 696
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione. |
5. Gli Stati membri e, se del caso, le regioni redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione. |
Emendamento 697
Proposta di regolamento
Articolo 126 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC. |
6. Gli Stati membri e, se del caso, le regioni presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC. |
Emendamenti 987 e 1335
Proposta di regolamento
Articolo 127 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Subito dopo l'approvazione di tutti i piani strategici nazionali della PAC, la Commissione predispone che sia realizzata una valutazione indipendente del loro previsto impatto aggregato. Se da tale analisi emerge che lo sforzo comune è insufficiente rispetto alle ambizioni del Green Deal europeo, la Commissione prende misure appropriate, che possono contemplare fra l'altro la richiesta che gli Stati membri modifichino i loro piani strategici della PAC o la presentazione di modifiche al presente regolamento. |
Emendamenti 988 e 1336
Proposta di regolamento
Articolo 127 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario]. |
2. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I e rende pubblica detta valutazione . La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario]. Se da tale valutazione intermedia emerge che lo sforzo comune è insufficiente rispetto alle ambizioni del Green Deal europeo e alla normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima, la Commissione formula raccomandazioni all'indirizzo degli Stati membri per garantire il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dei testi legislativi elencati nell'allegato XI. Nella loro relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli Stati membri descrivono come è stato tenuto conto delle raccomandazioni o motivano la mancanza di reazione alle raccomandazioni o a parte di esse. |
Emendamento 698
Proposta di regolamento
Articolo 127 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Nelle proprie relazioni di valutazione, la Commissione tiene conto degli indicatori che figurano nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei fattori esterni alla PAC che abbiano avuto un impatto sui risultati raggiunti. |
Emendamento 699
Proposta di regolamento
Articolo 129 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente. |
2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, la Commissione pone rimedio alle lacune nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente. |
Emendamento 1340
Proposta di regolamento
Articolo 129 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri migliorano la qualità e la frequenza della raccolta dei dati per i principali target agricoli previsti nell'ambito del Green Deal europeo, corrispondenti agli indicatori di impatto e di contesto I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 e C.32. Tali dati sono resi pubblici e forniti tempestivamente alla Commissione per valutare l'efficacia della PAC e consentire il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione. |
Emendamento 700
Proposta di regolamento
Articolo 129 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat. |
3. I registri amministrativi esistenti aggiornati , come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat. |
Emendamento 701
Proposta di regolamento
Articolo 129 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 702
Proposta di regolamento
Articolo 130
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di accordi, decisioni e pratiche concordate tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di accordi, decisioni e pratiche concordate che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Emendamenti 1092, 1146 e 1179
Proposta di regolamento
Articolo 132 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 132 bis |
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Aiuto nazionale transitorio |
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1. Gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori di qualsiasi settore autorizzato dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
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2. L'importo totale dell'aiuto nazionale transitorio che può essere concesso agli agricoltori è limitato al 50 % di ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore, secondo quanto autorizzato dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
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3. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e secondo il limite stabilito al paragrafo 2, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare. |
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4. Gli Stati membri possono decidere di adattare il periodo di riferimento per i regimi di aiuto nazionale transitorio disaccoppiato. Il periodo di riferimento adattato non può essere posteriore al 1o giugno 2018. |
Emendamento 703
Proposta di regolamento
Articolo 133
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale. |
Allo scopo di limitare gli effetti della variabilità del reddito, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale , anche con il riporto di una parte della base imponibile o consentendo l'esclusione degli importi inseriti in un apposito conto di risparmio agricolo . |
Emendamenti 1097, 1125 e 1180
Proposta di regolamento
Articolo 134 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 134 bis |
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Meccanismo di denuncia per gli agricoltori e le PMI |
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1. La Commissione istituisce un meccanismo che consente agli agricoltori o alle PMI di presentare una denuncia direttamente alla Commissione nei casi di: |
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2. La Commissione crea al suo interno un punto di contatto in cui tali denunce possono essere trattate. |
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3. La Commissione elabora e rende trasparenti la procedura per la presentazione di denunce e i criteri di valutazione. |
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4. La Commissione garantisce un'adeguata tutela delle persone o delle imprese a seguito della presentazione di una denuncia. |
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5. La Commissione deve stabilire se trattare le informazioni ricevute ricorrendo a tale meccanismo direttamente nel quadro dei suoi audit o se trasmetterle direttamente al procuratore europeo o all'OLAF. |
Emendamento 704
Proposta di regolamento
Articolo 135 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC. |
1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC. |
Emendamento 705
Proposta di regolamento
Articolo 135 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC. |
2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC. |
Emendamento 706
Proposta di regolamento
Articolo 138 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 e 141 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 707
Proposta di regolamento
Articolo 138 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 708
Proposta di regolamento
Articolo 138 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 1138
Proposta di regolamento
Articolo 139 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 139 bis Revisione intermedia 1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione effettua una revisione intermedia della PAC e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare il funzionamento del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri, di adeguare le ponderazioni per il monitoraggio del clima in base alla nuova metodologia di cui all'articolo 87, paragrafo 3, e, se del caso, la Commissione presenta proposte legislative. 2. Al fine di garantire che i piani strategici degli Stati membri siano allineati alla legislazione dell'Unione in materia di clima e ambiente, la revisione intermedia di cui al paragrafo 1 tiene conto della legislazione pertinente in vigore in quel momento. |
Emendamento 710
Proposta di regolamento
Articolo 140 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021 . |
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2022 . |
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Tuttavia, fatti salvi gli allegati IX e IX bis del presente regolamento, il regolamento (UE) n. 1305/2013 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022: |
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Emendamento 711
Proposta di regolamento
Articolo 140 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021 . |
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2022 . |
Emendamento 712
Proposta di regolamento
Articolo 140 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2021 . |
Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2022 . |
Emendamento 713
Proposta di regolamento
Articolo 140 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021 . |
Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 . |
Emendamento 714
Proposta di regolamento
Articolo 141 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 , (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. |
Emendamento 715
Proposta di regolamento
Articolo 141 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 141 bis Relazioni La Commissione europea presenta entro il 31 dicembre 2025 una relazione sull'impatto della PAC sulle regioni insulari diverse da quelle indicate all'articolo 135. Detta relazione è corredata di proposte di modifica dei piani strategici al fine di tenere conto delle specificità di tali zone e migliorare i risultati auspicati in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. |
Emendamento 1154
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione
ALLEGATO I
INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL'ARTICOLO 7
Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale) — IMPATTO |
Riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione — RISULTATO* |
|
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione — OUTPUT |
Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.* |
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Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.* |
Obiettivo trasversale dell'UE: Modernizzazione |
Indicatore |
Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) |
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Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) |
Indicatori di output |
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Promuovere le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione |
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Partenariato europeo per l'innovazione per favorire le conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)** |
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Obiettivi specifici UE |
Indicatori d'impatto |
Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) |
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Tipologie di intervento |
Indicatori di output (per intervento) |
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Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare |
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Sostegno della PAC |
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Sostegno diretto disaccoppiato |
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Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione |
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Strumenti di gestione del rischio |
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Sostegno accoppiato |
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Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore |
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Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali |
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Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile |
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Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali) |
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Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua , il suolo e l'aria |
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Investimenti |
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Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio |
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Sovvenzioni per l'insediamento |
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Cooperazione |
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Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali |
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Scambio di conoscenze e di informazioni |
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Promuovere l'occupazione , la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile |
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Indicatori orizzontali |
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Programmi settoriali |
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Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali |
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Emendamento
ALLEGATO I
INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL'ARTICOLO 7
Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale) — IMPATTO |
Riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione — RISULTATO* |
|
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione — OUTPUT |
Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.* |
|
|
Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.* |
Obiettivo trasversale dell'UE: Modernizzazione |
Indicatore |
Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) |
|
Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) |
Indicatori di output |
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Modernizzare il settore garantendo che gli agricoltori abbiano accesso alla ricerca, alla formazione e ai servizi di condivisione e trasferimento delle conoscenze, all'innovazione e alla digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione |
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Partenariato europeo per l'innovazione per favorire le conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)** |
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Obiettivi specifici UE |
Indicatori d'impatto |
Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) |
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Tipologie di intervento |
Indicatori di output (per intervento) |
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Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola a lungo termine, fornendo al contempo alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi equi con l'obiettivo di invertire la tendenza alla diminuzione del numero di agricoltori e garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione |
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Sostegno della PAC |
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Sostegno diretto disaccoppiato |
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Migliorare l'orientamento al mercato , nei mercati locali, nazionali, unionali e internazionali, nonché la stabilizzazione dei mercati e la gestione dei rischi e delle crisi e aumentare la competitività delle aziende agricole a lungo termine, le capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso una maggiore attenzione alla differenziazione della qualità, alla ricerca, all'innovazione, alla tecnologia , al trasferimento e allo scambio di conoscenze e alla digitalizzazione , e agevolando l'accesso degli agricoltori alle dinamiche dell'economia circolare |
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Strumenti di gestione del rischio |
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Sostegno accoppiato |
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Migliorare la posizione negoziale degli agricoltori nelle catene di valore incoraggiando forme di associazione, organizzazioni di produttori e contrattazioni collettive, nonché promuovendo le filiere corte |
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Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali |
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Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi , riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile , garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi |
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Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali) |
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Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali e contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'acqua, del suolo e dell'aria, anche attraverso un uso sostenibile e ridotto di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e antibiotici |
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Investimenti |
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Rafforzare i servizi ecosistemici e contribuire ad arrestare e a invertire la perdita di biodiversità, ivi compreso tutelando le specie benefiche di flora, fauna e impollinatori, promuovendo l'agrobiodiversità, la conservazione della natura e l'agrosilvicoltura, nonché contribuendo a una maggiore resilienza naturale, ripristinando e preservando i suoli, i corpi idrici, gli habitat e i paesaggi , e sostenendo i sistemi agricoli ad alto valore naturalistico ; |
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Sovvenzioni per l'insediamento |
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Cooperazione |
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Attrarre e sostenere giovani agricoltori , nuovi agricoltori e promuovere la partecipazione delle donne al settore agricolo, in particolare nelle regioni più spopolate e nelle zone soggette a vincoli naturali; facilitare la formazione e l'esperienza pratica in tutta l'Unione, lo sviluppo imprenditoriale sostenibile e la creazione di posti di lavoro nelle aree rurali |
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Scambio di conoscenze e di informazioni |
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Promuovere la coesione sociale e territoriale nelle zone rurali, anche attraverso la creazione di posti di lavoro, la crescita , gli investimenti , l'inclusione sociale , la lotta alla povertà rurale e lo sviluppo locale , compresi servizi locali di alta qualità per le comunità rurali, incentrandosi in particolare sulle zone con vincoli naturali; promuovere condizioni economiche, lavorative e di vita dignitose; garantire la diversificazione delle attività e dei redditi, compresi l'agriturismo, la bioeconomia , l'economia circolare e la silvicoltura sostenibile , rispettando al contempo la parità di genere; promuovere le pari opportunità nelle aree rurali attraverso misure di sostegno specifiche e il riconoscimento del lavoro svolto dalle donne in settori quali l'agricoltura, l'artigianato, il turismo e i servizi locali |
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Indicatori orizzontali |
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Programmi settoriali |
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Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti , di alta qualità e sostenibili, agricoltura biologica, sprechi alimentari, nonché sostenibilità ambientale, resistenza antimicrobica e miglioramento della salute e del benessere degli animali , e aumentare la sensibilizzazione sociale in merito all'importanza dell'agricoltura e delle aree rurali, contribuendo nel contempo all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |
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Emendamento 1141
Proposta di regolamento
Allegato III
Testo della Commissione
ALLEGATO III
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 11
CGO: criteri di gestione obbligatori
BCAA: norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
Zone |
Tema principale |
Requisiti e norme |
Obiettivo principale della norma |
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Clima e ambiente |
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento) |
BCAA 1 |
Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola |
Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio |
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BCAA 2 |
Protezione adeguata di zone umide e torbiere |
Protezione dei suoli ricchi di carbonio |
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BCAA 3 |
Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante |
Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo |
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Acqua |
CGO 1 |
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati |
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CGO 2 |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5 |
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BCAA 4 |
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (2) |
Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento |
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BCAA 5 |
Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti (3) |
Gestione sostenibile dei nutrienti |
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Suolo (protezione e qualità) |
BCAA 6 |
Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenendo in considerazione la pendenza |
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione |
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BCAA 7 |
Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili |
Protezione dei suoli in inverno |
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BCAA 8 |
Rotazione delle colture |
Preservare il potenziale del suolo |
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Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità) |
CGO 3 |
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 |
|
|||||||
CGO 4 |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
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BCAA 9 |
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Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole |
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BCAA 10 |
Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 |
Protezione degli habitat e delle specie |
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Salute pubblica, salute degli animali e delle piante |
Sicurezza alimentare |
CGO 5 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (4), e articoli 18, 19 e 20 |
|
||||||
CGO 6 |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7 |
|
||||||||
Identificazione e registrazione degli animali |
CGO 7 |
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31): articolo 3 , paragrafi 4 e 5 |
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|||||||
CGO 8 |
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): articoli 4 e 7 |
|
||||||||
CGO 9 |
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3 , 4 e 5 |
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||||||||
Malattie degli animali |
CGO 10 |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1): articoli 7, 11, 12, 13 e 15 |
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|||||||
CGO 11 |
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale («blue tongue») |
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Prodotti fitosanitari |
CGO 12 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase |
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CGO 13 |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui |
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Benessere degli animali |
Benessere degli animali |
CGO 14 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4 |
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CGO 15 |
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4 |
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||||||||
CGO 16 |
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4 |
|
Emendamento
ALLEGATO III
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 11
CGO: criteri di gestione obbligatori
BCAA: norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
Zone |
Tema principale |
Requisiti e norme |
Obiettivo principale della norma |
|||||||
Clima e ambiente |
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento) |
BCAA 1 |
Mantenimento dei prati permanenti a livello regionale o nazionale sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola rispetto all'anno di riferimento 2018 . Coefficiente di variazione massimo del 5 % rispetto all'anno di riferimento (5) . |
Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio |
||||||
BCAA 2 |
Protezione efficace di zone umide e manutenzione adeguata delle torbiere |
Protezione dei suoli ricchi di carbonio |
||||||||
BCAA 3 |
Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante |
Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo |
||||||||
Acqua |
CGO 1 |
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati |
|
|||||||
CGO 2 |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5 |
|
||||||||
BCAA 4 |
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua con una larghezza minima di 3 m senza utilizzare pesticidi e fertilizzanti (6) |
Protezione dei corsi d'acqua , delle risorse idriche e degli ecosistemi dall'inquinamento e dal ruscellamento |
||||||||
Suolo (protezione e qualità) |
BCAA 6 |
Gestione adeguata della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado e perdita del suolo, tenendo in considerazione la pendenza |
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione |
|||||||
BCAA 7 |
Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili , salvo in fase di lavorazione |
Protezione fisica dei suoli dall'erosione mantenendo il biota del terreno |
||||||||
BCAA 8 |
Rotazione delle colture nei seminativi, includendo una leguminosa ed escludendo le colture sommerse |
Preservare il potenziale del suolo |
||||||||
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità) |
CGO 3 |
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 |
|
|||||||
CGO 4 |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
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||||||||
BCAA 9 |
|
Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole |
||||||||
BCAA 10 |
Protezione adeguata dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 conformemente al piano di gestione specifico del sito |
Protezione degli habitat e delle specie , assorbimento del carbonio |
||||||||
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante |
Sicurezza alimentare |
CGO 5 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (8), e articoli 18, 19 e 20 |
|
||||||
CGO 6 |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7 |
|
||||||||
Identificazione e registrazione degli animali |
CGO 7 |
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31): articolo 3 |
|
|||||||
CGO 8 |
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): articolo 7 |
|
||||||||
CGO 9 |
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3 e 5 |
|
||||||||
Malattie degli animali |
CGO 10 |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1): articoli 7, 11, 12, 13 e 15 |
|
|||||||
CGO 11 |
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale («blue tongue») |
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Prodotti fitosanitari |
CGO 12 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase |
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CGO 13 |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui |
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Benessere degli animali |
Benessere degli animali |
CGO 14 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4 |
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CGO 15 |
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4 |
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||||||||
CGO 16 |
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4 |
|
Emendamento 718
Proposta di regolamento
Allegato IV — tabella
Testo della Commissione
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
Bulgaria |
776 281 570 |
784 748 620 |
793 215 670 |
801 682 719 |
810 149 769 |
818 616 819 |
818 616 819 |
Repubblica ceca |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
Danimarca |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
Germania |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
Estonia |
167 721 513 |
172 667 776 |
177 614 039 |
182 560 302 |
187 506 565 |
192 452 828 |
192 452 828 |
Irlanda |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
Grecia |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
Spagna |
4 768 736 743 |
4 775 898 870 |
4 783 060 997 |
4 790 223 124 |
4 797 385 252 |
4 804 547 379 |
4 804 547 379 |
Francia |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
Croazia |
344 340 000 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
Italia |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
Cipro |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
Lettonia |
299 633 591 |
308 294 625 |
316 955 660 |
325 616 694 |
334 277 729 |
342 938 763 |
342 938 763 |
Lituania |
510 820 241 |
524 732 238 |
538 644 234 |
552 556 230 |
566 468 227 |
580 380 223 |
580 380 223 |
Lussemburgo |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
Ungheria |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
Malta |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
Paesi Bassi |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
Austria |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
Polonia |
2 972 977 807 |
3 003 574 280 |
3 034 170 753 |
3 064 767 227 |
3 095 363 700 |
3 125 960 174 |
3 125 960 174 |
Portogallo |
584 824 383 |
593 442 972 |
602 061 562 |
610 680 152 |
619 298 742 |
627 917 332 |
627 917 332 |
Romania |
1 856 172 601 |
1 883 211 603 |
1 910 250 604 |
1 937 289 605 |
1 964 328 606 |
1 991 367 607 |
1 991 367 607 |
Slovenia |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
Slovacchia |
383 806 378 |
388 574 951 |
393 343 524 |
398 112 097 |
402 880 670 |
407 649 243 |
407 649 243 |
Finlandia |
505 999 667 |
507 783 955 |
509 568 242 |
511 352 530 |
513 136 817 |
514 921 104 |
514 921 104 |
Svezia |
672 760 909 |
672 984 762 |
673 208 615 |
673 432 468 |
673 656 321 |
673 880 175 |
673 880 175 |
Emendamento
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlanda |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Francia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croazia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Cipro |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lussemburgo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Ungheria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malta |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Polonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovenia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovacchia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlandia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Svezia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Emendamento 719
Proposta di regolamento
Allegato V — tabella
Testo della Commissione
DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
EUR (prezzi correnti) |
|
Bulgaria |
25 721 000 |
Repubblica ceca |
4 954 000 |
Germania |
37 381 000 |
Grecia |
23 030 000 |
Spagna |
202 147 000 |
Francia |
269 628 000 |
Croazia |
10 410 000 |
Italia |
323 883 000 |
Cipro |
4 465 000 |
Lituania |
43 000 |
Ungheria |
27 970 000 |
Austria |
13 155 000 |
Portogallo |
62 670 000 |
Romania |
45 844 000 |
Slovenia |
4 849 000 |
Slovacchia |
4 887 000 |
Emendamento
DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1
EUR (prezzi correnti) |
|
Bulgaria |
X |
Repubblica ceca |
X |
Germania |
X |
Grecia |
X |
Spagna |
X |
Francia |
X |
Croazia |
X |
Italia |
X |
Cipro |
X |
Lituania |
X |
Ungheria |
X |
Austria |
X |
Portogallo |
X |
Romania |
X |
Slovenia |
X |
Slovacchia |
X |
Emendamento 720
Proposta di regolamento
Allegato VI — tabella
Testo della Commissione
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Bulgaria |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
Grecia |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
Spagna |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
Portogallo |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
Emendamento
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Emendamento 721
Proposta di regolamento
Allegato VII — tabella
Testo della Commissione
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
Bulgaria |
773 771 955 |
782 239 005 |
790 706 055 |
799 173 104 |
807 640 154 |
816 107 204 |
816 107 204 |
Repubblica ceca |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
Danimarca |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
Germania |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
Estonia |
167 721 513 |
172 667 776 |
177 614 039 |
182 560 302 |
187 506 565 |
192 452 828 |
192 452 828 |
Irlanda |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
Grecia |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
Spagna |
4 710 171 703 |
4 717 333 830 |
4 724 495 957 |
4 731 658 084 |
4 738 820 212 |
4 745 982 339 |
4 745 982 339 |
Francia |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
Croazia |
344 340 000 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
Italia |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
Cipro |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
Lettonia |
299 633 591 |
308 294 625 |
316 955 660 |
325 616 694 |
334 277 729 |
342 938 763 |
342 938 763 |
Lituania |
510 820 241 |
524 732 238 |
538 644 234 |
552 556 230 |
566 468 227 |
580 380 223 |
580 380 223 |
Lussemburgo |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
Ungheria |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
Malta |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
Paesi Bassi |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
Austria |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
Polonia |
2 972 977 807 |
3 003 574 280 |
3 034 170 753 |
3 064 767 227 |
3 095 363 700 |
3 125 960 174 |
3 125 960 174 |
Portogallo |
584 650 144 |
593 268 733 |
601 887 323 |
610 505 913 |
619 124 503 |
627 743 093 |
627 743 093 |
Romania |
1 856 172 601 |
1 883 211 603 |
1 910 250 604 |
1 937 289 605 |
1 964 328 606 |
1 991 367 607 |
1 991 367 607 |
Slovenia |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
Slovacchia |
383 806 378 |
388 574 951 |
393 343 524 |
398 112 097 |
402 880 670 |
407 649 243 |
407 649 243 |
Finlandia |
505 999 667 |
507 783 955 |
509 568 242 |
511 352 530 |
513 136 817 |
514 921 104 |
514 921 104 |
Svezia |
672 760 909 |
672 984 762 |
673 208 615 |
673 432 468 |
673 656 321 |
673 880 175 |
673 880 175 |
Emendamento
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlanda |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Francia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croazia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Cipro |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lussemburgo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Ungheria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malta |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Polonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovenia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovacchia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlandia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Svezia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Emendamento 722
Proposta di regolamento
Allegato IX — tabella
Testo della Commissione
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3
(prezzi correnti in EUR) |
||||||||
Anno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE 2021-2027 |
Belgio |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
470 246 322 |
Bulgaria |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
1 971 979 772 |
Repubblica ceca |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
1 811 412 421 |
Danimarca |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
530 688 361 |
Germania |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
6 929 474 972 |
Estonia |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
615 131 209 |
Irlanda |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
1 852 696 657 |
Grecia |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
3 567 141 242 |
Spagna |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
7 008 420 160 |
Francia |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
8 464 814 393 |
Croazia |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
1 969 390 521 |
Italia |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
8 892 172 597 |
Cipro |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
111 910 988 |
Lettonia |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
821 150 883 |
Lituania |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
1 366 277 619 |
Lussemburgo |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
86 036 692 |
Ungheria |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
2 913 417 304 |
Malta |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
85 451 254 |
Paesi Bassi |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
512 058 365 |
Austria |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
3 363 269 217 |
Polonia |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
9 225 233 710 |
Portogallo |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
3 452 504 006 |
Romania |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
6 758 523 373 |
Slovenia |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
715 741 516 |
Slovacchia |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
1 593 779 047 |
Finlandia |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
2 044 148 589 |
Svezia |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
1 480 856 132 |
Totale UE-27 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
78 613 927 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
197 027 390 |
Totale |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
78 810 954 712 |
Emendamento
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3
(prezzi correnti in EUR) |
||||||||
Anno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE 2021-2027 |
Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlanda |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Francia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croazia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Cipro |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lussemburgo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Ungheria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malta |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Polonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovenia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovacchia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlandia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Svezia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Totale UE-27 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Totale |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Emendamento 723
Proposta di regolamento
Allegato IX bis — tabella
Testo della Commissione
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3
(prezzi del 2018; EUR) |
||||||||
Anno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE 2021-2027 |
Belgio |
63 303 373 |
62 062 131 |
60 845 226 |
59 652 182 |
58 482 532 |
57 335 815 |
56 211 584 |
417 892 843 |
Bulgaria |
265 462 940 |
260 257 785 |
255 154 691 |
250 151 658 |
245 246 723 |
240 437 964 |
235 723 494 |
1 752 435 255 |
Repubblica ceca |
243 847 768 |
239 066 440 |
234 378 862 |
229 783 198 |
225 277 645 |
220 860 437 |
216 529 840 |
1 609 744 190 |
Danimarca |
71 439 928 |
70 039 145 |
68 665 828 |
67 319 440 |
65 999 451 |
64 705 344 |
63 436 611 |
471 605 747 |
Germania |
932 828 433 |
914 537 679 |
896 605 568 |
879 025 067 |
861 789 281 |
844 891 452 |
828 324 953 |
6 158 002 433 |
Estonia |
82 807 411 |
81 183 737 |
79 591 899 |
78 031 273 |
76 501 248 |
75 001 224 |
73 530 611 |
546 647 403 |
Irlanda |
249 405 348 |
244 515 047 |
239 720 635 |
235 020 230 |
230 411 990 |
225 894 108 |
221 464 812 |
1 646 432 170 |
Grecia |
480 199 552 |
470 783 875 |
461 552 818 |
452 502 763 |
443 630 160 |
434 931 529 |
426 403 460 |
3 170 004 157 |
Spagna |
943 455 836 |
924 956 702 |
906 820 296 |
889 039 505 |
871 607 358 |
854 517 018 |
837 761 782 |
6 228 158 497 |
Francia |
1 139 511 952 |
1 117 168 580 |
1 095 263 314 |
1 073 787 562 |
1 052 732 904 |
1 032 091 083 |
1 011 854 003 |
7 522 409 398 |
Croazia |
265 114 382 |
259 916 061 |
254 819 668 |
249 823 204 |
244 924 709 |
240 122 264 |
235 413 984 |
1 750 134 272 |
Italia |
1 197 041 834 |
1 173 570 426 |
1 150 559 241 |
1 127 999 256 |
1 105 881 623 |
1 084 197 670 |
1 062 938 892 |
7 902 188 942 |
Cipro |
15 065 175 |
14 769 779 |
14 480 176 |
14 196 251 |
13 917 893 |
13 644 993 |
13 377 444 |
99 451 711 |
Lettonia |
110 541 260 |
108 373 784 |
106 248 808 |
104 165 498 |
102 123 037 |
100 120 625 |
98 157 475 |
729 730 487 |
Lituania |
183 924 845 |
180 318 475 |
176 782 819 |
173 316 489 |
169 918 127 |
166 586 399 |
163 319 999 |
1 214 167 153 |
Lussemburgo |
11 582 043 |
11 354 944 |
11 132 298 |
10 914 018 |
10 700 017 |
10 490 213 |
10 284 523 |
76 458 056 |
Ungheria |
392 196 885 |
384 506 750 |
376 967 402 |
369 575 884 |
362 329 298 |
355 224 802 |
348 259 610 |
2 589 060 631 |
Malta |
11 503 233 |
11 277 679 |
11 056 548 |
10 839 753 |
10 627 209 |
10 418 832 |
10 214 541 |
75 937 795 |
Paesi Bassi |
68 932 004 |
67 580 397 |
66 255 291 |
64 956 167 |
63 682 517 |
62 433 840 |
61 209 647 |
455 049 863 |
Austria |
452 754 814 |
443 877 269 |
435 173 793 |
426 640 974 |
418 275 464 |
410 073 985 |
402 033 318 |
2 988 829 617 |
Polonia |
1 241 877 681 |
1 217 527 138 |
1 193 654 057 |
1 170 249 075 |
1 147 303 015 |
1 124 806 877 |
1 102 751 840 |
8 198 169 683 |
Portogallo |
464 767 377 |
455 654 291 |
446 719 893 |
437 960 679 |
429 373 215 |
420 954 132 |
412 700 130 |
3 068 129 717 |
Romania |
909 815 361 |
891 975 844 |
874 486 121 |
857 339 335 |
840 528 760 |
824 047 803 |
807 890 003 |
6 006 083 227 |
Slovenia |
96 351 317 |
94 462 075 |
92 609 878 |
90 793 998 |
89 013 723 |
87 268 356 |
85 557 212 |
636 056 559 |
Slovacchia |
214 550 513 |
210 343 640 |
206 219 255 |
202 175 740 |
198 211 510 |
194 325 010 |
190 514 716 |
1 416 340 384 |
Finlandia |
275 178 124 |
269 782 474 |
264 492 622 |
259 306 492 |
254 222 051 |
249 237 305 |
244 350 299 |
1 816 569 367 |
Svezia |
199 349 116 |
195 440 310 |
191 608 147 |
187 851 124 |
184 167 769 |
180 556 636 |
177 016 310 |
1 315 989 412 |
Totale UE-27 |
10 582 808 505 |
10 375 302 457 |
10 171 865 154 |
9 972 416 815 |
9 776 879 229 |
9 585 175 716 |
9 397 231 093 |
69 861 678 969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
26 523 330 |
26 003 264 |
25 493 396 |
24 993 526 |
24 503 457 |
24 022 997 |
23 551 958 |
175 091 928 |
Totale |
10 609 331 835 |
10 401 305 721 |
10 197 358 550 |
9 997 410 341 |
9 801 382 686 |
9 609 198 713 |
9 420 783 051 |
70 036 770 897 |
Emendamento
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3
(prezzi del 2018; EUR) |
||||||||
Anno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE 2021-2027 |
Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlanda |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Francia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croazia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Cipro |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lussemburgo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Ungheria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malta |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Polonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovenia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovacchia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlandia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Svezia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Totale UE-27 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza tecnica (0,25 %) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Totale |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Emendamento 725
Proposta di regolamento
Allegato IX bis bis (nuovo)
Testo della Commissione
/
Emendamento
Allegato IX bis bis
IMPORTI A SOSTEGNO DI DETERMINATI TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE
Articolo |
Oggetto |
Importi minimi/massimi in EUR o aliquote |
|
Articolo 65 |
Aiuti a misure di sostenibilità agroambientale, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e altri impegni in materia di gestione |
600 (*2) |
Massimo per ettaro/anno per colture annuali |
|
900 (*2) |
Massimo per ettaro/anno per colture perenni specializzate |
|
|
450 (*2) |
Massimo per ettaro/anno per altri usi della terra |
|
|
200 (*2) |
Massimo per unità di bestiame adulto (UBA)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono |
|
|
500 |
Massimo per UBA per le azioni a favore del benessere degli animali |
|
|
200 (*2) |
Massimo per ettaro/anno per le azioni consistenti in servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia delle foreste |
|
Articolo 66 |
Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
25 |
Minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno |
|
250 (*2) |
Massimo per ettaro/anno |
|
|
450 (*2) |
Massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
|
Articolo 67 |
Aiuti per svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori |
500 (*2) |
Massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni |
|
200 (*2) |
Massimo per ettaro/anno |
|
|
50 (*3) |
Minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque |
|
Articolo 68 |
Aiuti agli investimenti |
55 % |
Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili. L'aliquota può essere superata conformemente all'articolo 68, paragrafo 4. |
Articolo 68 bis |
Aiuti agli investimenti nell'irrigazione |
75 % |
Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili |
Articolo 69 |
Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, dei nuovi agricoltori e avvio e sviluppo di nuove imprese rurali sostenibili |
100 000 |
Massimo per beneficiario |
Articolo 69 bis |
Aiuti all'installazione di tecnologie digitali |
70 % |
Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili |
Articolo 70 |
Aiuti agli strumenti per la gestione del rischio |
70 % |
Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili |
Articolo 71 |
Cooperazione: Aiuti a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
3 000 |
Massimo per azienda/anno |
|
70 % |
Dei costi ammissibili delle azioni di informazione e promozione |
|
Cooperazione: Aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori |
10 % |
In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. L'aiuto è decrescente. |
|
|
100 000 |
Importo massimo annuo in tutti i casi |
|
Articolo 72 |
Aiuti per servizi di consulenza |
1 500 |
Importo massimo per consulenza |
|
200 000 |
Importo massimo per triennio per la formazione dei consulenti |
|
Aiuti ad altri servizi di scambio di conoscenze e di informazioni |
100 % |
Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili |
Emendamento 724
Proposta di regolamento
Allegato X– tabella
Testo della Commissione
IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL'OBIETTIVO «ATTRARRE I GIOVANI AGRICOLTORI E FACILITARE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE», DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 5
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
Bulgaria |
15 475 439 |
15 644 780 |
15 814 121 |
15 983 462 |
16 152 803 |
16 322 144 |
16 322 144 |
Repubblica ceca |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
Danimarca |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
Germania |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
Estonia |
3 354 430 |
3 453 356 |
3 552 281 |
3 651 206 |
3 750 131 |
3 849 057 |
3 849 057 |
Irlanda |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
Grecia |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
Spagna |
94 203 434 |
94 346 677 |
94 489 919 |
94 633 162 |
94 776 404 |
94 919 647 |
94 919 647 |
Francia |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
Croazia |
6 886 800 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
Italia |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
Cipro |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
Lettonia |
5 992 672 |
6 165 893 |
6 339 113 |
6 512 334 |
6 685 555 |
6 858 775 |
6 858 775 |
Lituania |
10 216 405 |
10 494 645 |
10 772 885 |
11 051 125 |
11 329 365 |
11 607 604 |
11 607 604 |
Lussemburgo |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
Ungheria |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
Malta |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
Paesi Bassi |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
Austria |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
Polonia |
59 459 556 |
60 071 486 |
60 683 415 |
61 295 345 |
61 907 274 |
62 519 203 |
62 519 203 |
Portogallo |
11 693 003 |
11 865 375 |
12 037 746 |
12 210 118 |
12 382 490 |
12 554 862 |
12 554 862 |
Romania |
37 123 452 |
37 664 232 |
38 205 012 |
38 745 792 |
39 286 572 |
39 827 352 |
39 827 352 |
Slovenia |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
Slovacchia |
7 676 128 |
7 771 499 |
7 866 870 |
7 962 242 |
8 057 613 |
8 152 985 |
8 152 985 |
Finlandia |
10 119 993 |
10 155 679 |
10 191 365 |
10 227 051 |
10 262 736 |
10 298 422 |
10 298 422 |
Svezia |
13 455 218 |
13 459 695 |
13 464 172 |
13 468 649 |
13 473 126 |
13 477 604 |
13 477 604 |
Emendamento
IMPORTI MINIMI DESTINATI AI GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 4
(prezzi correnti in EUR) |
|||||||
Anno civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlanda |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Spagna |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Francia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croazia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Cipro |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lussemburgo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Ungheria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malta |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Polonia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovenia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovacchia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlandia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Svezia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Emendamento 844
Proposta di regolamento
Allegato XI
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
ALLEGATO XI |
ALLEGATO XI |
||||
LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103: |
LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103: |
||||
|
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||||
|
|
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|
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||||
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|
|
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||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 1155
Proposta di regolamento
Allegato XII
Testo della Commissione
ALLEGATO XII
RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL'ARTICOLO 128
Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Obiettivi |
Insieme di indicatori chiave |
||
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; |
|
||
|
|||
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alle soluzioni innovative, alla tecnologia e alla digitalizzazione, nonché la diffusione di queste |
|
||
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore |
|
||
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile; |
|
||
promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria; |
|
||
|
|||
contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; |
|
||
Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo delle aziende |
|
||
promuovere l' occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; |
|
||
|
|||
migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali. |
|
Emendamento
ALLEGATO XII
RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL'ARTICOLO 128
Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Obiettivi |
Insieme di indicatori chiave |
||
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola a lungo termine, fornendo nel contempo alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi equi con l'obiettivo di invertire la tendenza alla diminuzione del numero di agricoltori e garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione |
|
||
|
|||
Migliorare l'orientamento al mercato , nei mercati locali, nazionali, unionali e internazionali, nonché la stabilizzazione dei mercati e la gestione dei rischi e delle crisi e aumentare la competitività delle aziende agricole a lungo termine, le capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso una maggiore attenzione alla differenziazione della qualità, alla ricerca, all'innovazione, alla tecnologia , al trasferimento e allo scambio di conoscenze e alla digitalizzazione , e agevolando l'accesso degli agricoltori alle dinamiche dell'economia circolare |
|
||
Migliorare la posizione negoziale degli agricoltori nelle catene di valore incoraggiando forme di associazione, organizzazioni di produttori e contrattazioni collettive, nonché promuovendo le filiere corte |
|
||
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile , garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi |
|
||
Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali e contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità delle acque, del suolo e dell' aria , anche attraverso un uso sostenibile e ridotto di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e antibiotici |
|
||
|
|||
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile , garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi |
|
||
Attrarre e sostenere giovani agricoltori , nuovi agricoltori e promuovere la partecipazione delle donne al settore agricolo, in particolare nelle regioni più spopolate e nelle zone soggette a vincoli naturali; facilitare la formazione e l'esperienza pratica in tutta l'Unione, lo sviluppo imprenditoriale sostenibile e la creazione di posti di lavoro nelle aree rurali |
|
||
Promuovere la coesione sociale e territoriale nelle zone rurali, anche attraverso la creazione di occupazione, la crescita, gli investimenti, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà rurale e lo sviluppo locale , compresi servizi locali di alta qualità per le comunità rurali, incentrandosi in particolare sulle zone con vincoli naturali; promuovere condizioni economiche, lavorative e di vita dignitose; garantire la diversificazione delle attività e dei redditi, compresi l'agriturismo, la bioeconomia, l'economia circolare e la silvicoltura sostenibile , rispettando al contempo la parità di genere; promuovere le pari opportunità nel contesto rurale attraverso misure specifiche di appoggio e riconoscimento del lavoro delle donne nell'agricoltura, nell'artigianato, nel turismo e nei servizi di prossimità |
|
||
|
|||
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti , di alta qualità e sostenibili, agricoltura biologica, sprechi alimentari, nonché sostenibilità ambientale, resistenza antimicrobica e miglioramento della salute e del benessere degli animali, e aumentare la sensibilizzazione sociale in merito all'importanza dell'agricoltura e delle zone rurali, contribuendo nel contempo all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |
|
(*1) I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti adottati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0200/2019).
(1 bis) Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
(11) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(12) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(13) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(15) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(16) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(11) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(12) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(13) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(15) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(16) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(17) Memorandum d'intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(1 bis) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(1 bis) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(1 bis) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(19) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) .
(20) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39) .
(20) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(22) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L …).
(26) Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L …).
(28) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
(29) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(28) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
(29) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(30) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(30) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(31) «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (COM(2017)0339).
(31) «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (COM(2017)0339).
(38) Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2018)0322).
(38) Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2018)0322).
(40) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(40) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(2) Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.
(3) Lo strumento deve prevedere come minimo i seguenti elementi e funzionalità:
a) |
Elementi
|
b) |
Funzionalità
|
(4) Attuato in particolare da:
— |
articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010; |
— |
regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); |
— |
regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1); |
— |
regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica «SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI», punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), articolo 5, paragrafo 6; |
— |
regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18. |
(5) Occorre garantire che non si verifichino perdite totali di prati permanenti a livello regionale e/o nazionale.
(6) Gli Stati membri che dispongono di una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione possono adeguare, se debitamente giustificato per tale zona, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali dello Stato membro.
(7) Utilizzo della flessibilità esistente di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013
(8) Attuato in particolare da:
— |
articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010; |
— |
regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c))); |
— |
regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1); |
— |
regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica «SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI», punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), articolo 5, paragrafo 6; |
— |
regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18. |
(9) I dati in «prezzi del 2018» sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.
(10) I dati in «prezzi del 2018» sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.
(*2) Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.
(*3) L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.