Strasburgo, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

2018/0196(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 . La semplificazione amministrativa è stata definita un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post e nella consultazione pubblica. L'esperienza suggerisce che le regole sono eccessivamente complesse e frammentate tra fondi e forme finanziarie, comportando così un onere eccessivo per i gestori dei programmi e i beneficiari finali.

La presente proposta di regolamento sulle disposizioni comuni stabilisce le disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente. La presente proposta non sostituirà il regolamento esistente (UE) n. 1303/2013 che continuerà a disciplinare i programmi adottati nel periodo 2014-2020. La proposta riduce la frammentazione delle regole, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per sette fondi:

·FC:        Fondo di coesione

·FEAMP:    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

·FESR:        Fondo europeo di sviluppo regionale

·FSE+:        Fondo sociale europeo Plus 2

·AMIF:        Fondo Asilo e migrazione 3

·BMVI:        Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 4

·ISF:        Fondo per la Sicurezza interna

Le proposte prevedono come data di applicazione il 1º gennaio 2021 e sono riferite a un'Unione di 27 Stati membri, vista la notifica del Regno Unito, pervenuta il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo, dell'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'EURATOM, in base all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione dia esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, in conformità alle disposizioni dei regolamenti basati sull'articolo 322 del TFUE. L'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti. Il principio di sussidiarietà non si estende alle regole finanziarie, per le quali è chiaro che solo l'Unione è abilitata o tenuta ad agire.

Gli interventi dell'UE a mezzo dei fondi strutturali e di investimento europei si basano sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.

L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.

Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE. Il regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE. Il regolamento che istituisce il Fondo per la Sicurezza interna si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 317 del TFUE contiene la base giuridica della serie comune di regole che riguardano l'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri. L'articolo 322 del TFUE ne definisce l'ambito e le procedure per istituirla.

La sussidiarietà e la proporzionalità dei singoli fondi citati sono esposte nelle relazioni di ciascun fondo. Il presente regolamento apporta però ulteriori contributi:

·in termini di sussidiarietà, promuovendo la gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, bensì attuati in partenariato con gli Stati membri;

·in termini di proporzionalità, attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole (e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi).

L'articolo 11 del TFUE dichiara che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile: tale tema è affrontato nel presente regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

I vari fondi dispongono di valutazioni proprie e molti dei risultati sono rilevanti in particolar modo per i regolamenti specifici. Sono riportati nel seguito i principali risultati applicabili al regolamento sulle disposizioni comuni.

1. Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Questo è uno dei risultati principali e si è presentato ripetutamente nella valutazione di tutti i fondi.

·Le valutazioni ex post del FESR e del Fondo di coesione hanno riscontrato un'eccessiva complessità dei sistemi di gestione, controllo e audit, che ha causato incertezza amministrativa e ritardi nell'attuazione. La complessità è stata particolarmente sentita nei paesi dell'UE-15, ove i finanziamenti erano relativamente minori, elemento che ha suggerito la necessità della proporzionalità.

·La valutazione del FSE ha riscontrato la necessità di semplificare il panorama dei finanziamenti (ossia la gamma e la varietà degli strumenti) e il processo di attuazione.

·Anche la valutazione del FEAMP ha rilevato che gli oneri amministrativi erano eccessivi. Nella fase di domanda essi costituivano un disincentivo alla richiesta di sostegno. Inoltre la complessità di determinati progetti sembra aver creato disincentivi per i beneficiari potenziali, in particolare nei casi in cui era coinvolta una vasta rete di partner.

·Le valutazioni intermedie delle componenti pertinenti dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF hanno anch'esse riscontrato la necessità di una semplificazione. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.

A tale tema viene data risposta in tutto il testo del regolamento sulle norme comuni. Ne sono esempi degni di nota il titolo V (ad esempio, opzioni semplificate in materia di costi, pagamenti in base a condizioni, eliminazione delle regole specifiche per i grandi progetti e gli investimenti che generano entrate) e il titolo VI (controllo e audit semplificati e più proporzionati).

2. La necessità di flessibilità per rispondere alle esigenze emergenti

·La valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva costituito uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.

·La valutazione ex post del FSE ha indicato la flessibilità come uno degli aspetti più bisognosi di miglioramento.

·Le valutazioni intermedie dei programmi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF indicano che tali fondi hanno fornito una risposta adeguata alle crisi migratoria e della sicurezza. Sono però necessari meccanismi più flessibili per assegnare i finanziamenti.

A tale tema sono dedicati il titolo III (che consente trasferimenti relativamente modesti senza necessità di modificare i programmi) e il titolo II (le dotazioni dei programmi sono stabilite per i primi 5 anni e successivamente, per gli ultimi 2 anni, in base a un riesame); le norme di complementarità per l'AMIF, il BMVI e l'ISF sono delineate nei regolamenti specifici dei fondi. Inoltre anche la possibilità di utilizzare la garanzia InvestEU aumenta la flessibilità a favore degli Stati membri.

3. Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF)

·La valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione ha rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere più efficienti nel finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.

·La valutazione intermedia dell'EaSI ha riscontrato che l'eterogeneità delle regole rendeva difficile sfruttare le complementarità tra i fondi. La valutazione ha raccomandato di snellire e allineare le regole sugli SF.

Tale punto trova risposta nel titolo V che semplifica l'attuazione degli SF, allineando molte delle disposizioni a quelle per le sovvenzioni.

Consultazioni pubbliche

La Commissione ha effettuato le seguenti consultazioni pubbliche.

·I fondi UE nel settore della politica di coesione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).

·Una consultazione dei portatori di interessi nel contesto della valutazione ex post del FEAMP (da febbraio a maggio 2016).

·I fondi UE nel settore della migrazione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).

·I fondi UE nel settore della sicurezza (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).

Le consultazioni dei portatori di interessi hanno avuto risultati non dissimili da quelli delle valutazioni ex post: la principale conclusione rilevante per il regolamento sulle disposizioni comuni riguarda la semplificazione (in particolare in termini di procedure di audit e di controllo), seguita dalla flessibilità.

·Nella consultazione sulla politica di coesione i portatori di interessi hanno indicato le procedure complesse come l'ostacolo di gran lunga più problematico, seguito dalle macchinose prescrizioni in materia di audit e controllo, dall'assenza di flessibilità, dalla difficoltà di assicurare la sostenibilità finanziaria e dai ritardi dei pagamenti.

·Per il FEAMP la complessità della realizzazione amministrativa è considerata il difetto maggiore e molti portatori di interessi invocano una semplificazione radicale e flessibilità. La logica degli interventi è considerata troppo rigida e tale da non permettere agli Stati membri di tenere presenti le proprie specificità.

·Le consultazioni nei settori della migrazione e della sicurezza hanno rilevato che i rispondenti sono nettamente a favore di un'esecuzione più semplice e di maggiore flessibilità (in particolare in relazione alla capacità di reagire alle crisi della migrazione e della sicurezza).

Le preoccupazioni espresse dai portatori di interessi trovano risposta nelle diverse misure di semplificazione in tutto il testo del regolamento (cfr. infra).

Competenza tecnica e costi amministrativi

In termini di competenza tecnica è stato convocato un gruppo ad alto livello di esperti per discutere la semplificazione della politica di coesione. Il gruppo è giunto alle seguenti conclusioni 5 .

·Allineamento delle regole tra i fondi UE. Tale tema trova parziale risposta nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

·Meno norme, più chiare e concise. Come già osservato, il presente regolamento comprende numerose semplificazioni.

·Sussidiarietà e proporzionalità effettive: fare affidamento in misura molto maggiore sui sistemi e sulle procedure di gestione e controllo a livello nazionale. Tale punto è affrontato nel titolo VI (cfr. infra).

·Quadro di riferimento stabile ma flessibile: non è necessario procedere a nuove nomine istituzionali per il prossimo periodo di programmazione. Dovrebbe anche essere più facile modificare i programmi. Questi punti trovano risposta rispettivamente nei titoli VI e III.

·Principio dell'audit unico: estensione del principio dell'audit unico. Tale punto è affrontato nel titolo VI.

Esistono infatti indizi di notevoli costi amministrativi correlati al FESR e al Fondo di coesione, che uno studio recente 6 valuta al 3 % dei costi medi di programma per il FESR e al 2,2 % per il Fondo di coesione. Gli oneri amministrativi per i beneficiari (tra cui le PMI) sono maggiori.

Molte delle semplificazioni nel regolamento sulle disposizioni comuni sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma lo studio ha espresso le stime seguenti.

·Il maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (o ai pagamenti in base a condizioni) per il FESR e il Fondo di coesione potrebbe ridurre notevolmente i costi amministrativi totali, anche del 20-25 % se tali opzioni sono applicate in tutti i casi.

·Un approccio più proporzionato al controllo e agli audit comporterebbe una riduzione importante del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio", riducendo in tal modo i costi amministrativi per il FESR e il Fondo di coesione del 2-3 % e i costi dei programmi interessati in misura molto maggiore.

Valutazione d'impatto

Il regolamento stesso non è soggetto alla valutazione d'impatto in quanto esso stabilisce disposizioni comuni e un meccanismo di attuazione per altri settori di intervento. I relativi fondi sono corredati ciascuno della pertinente valutazione d'impatto.

Coesione elettronica e scambio di dati

Per i programmi del periodo 2014-2020, tranne che per quelli che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti della raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi alla Commissione, il che significa che la piattaforma di dati aperti (Open Data platform) sarà aggiornata quasi in tempo reale.

I dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in modo analogo in formato elettronico su un sito web dedicato, gestito dall'autorità di gestione. In tal modo sarà assicurata maggiore visibilità ai successi conseguiti, oltre a una comunicazione migliore.

Diritti fondamentali

Introducendo una condizione abilitante che consiste nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il regolamento avrà un'incidenza positiva sul rispetto e sulla protezione di tutti i diritti fondamentali nella gestione di tutti i sette fondi.

Il rispetto delle norme di legge è oggetto di un regolamento autonomo basato sull'articolo 322 del TFUE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede una dotazione di 330 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2021-2027.

Dotazioni del FESR, del FC e del FSE+ per il periodo 2021-27 in milioni

Totale della politica di coesione

330 624 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

200 629

·Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita 

190 752

·Cooperazione territoriale europea

8 430

·Regioni ultraperiferiche e zone a bassa densità di popolazione

1 447

Fondo di coesione (FC)

41 349

·di cui contributo al MCE - Trasporti

10 000

Fondo sociale europeo+(1)

88 646

(1) Tale cifra non comprende l'importo per la sanità, l'occupazione e l'innovazione sociale (1 042 000 000 EUR).

Si tratta delle rubriche finanziarie principali di cui tratta il regolamento sulle disposizioni comuni. La proposta della Commissione per il finanziamento del FEAMP, dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sarà contenuta nei regolamenti specifici dei fondi.

5.SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Gli obiettivi principali dell'architettura e delle disposizioni del regolamento proposto sono i seguenti.

1.Ridurre notevolmente gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità. Questo è il principio guida portante della riforma e comprende un gran numero di semplificazioni e allineamenti di vari regolamenti, in particolare in termini di:

i.mantenimento dei sistemi di gestione e controllo (e di altre misure che facilitano l'avvio del programma); maggiore ricorso a "modalità proporzionate", con le quali i programmi a basso rischio possono fare maggiore affidamento sui sistemi nazionali;

ii.ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a pagamenti in base a condizioni;

iii.strumenti finanziari.

2.Aumentare la flessibilità per adeguare gli obiettivi e le risorse dei programmi in risposta al mutamento delle circostanze, anche in termini di contributi volontari a strumenti a gestione diretta a livello di UE.

3.Allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e aumentarne l'efficacia, anche nei modi seguenti:

i.allineando la logica di intervento e segnalazione alle rubriche del QFP e aumentando le concentrazioni sulle aree prioritarie;

ii.rafforzando il collegamento con il processo del semestre europeo;

iii.stabilendo condizioni abilitanti più significative, che devono rimanere soddisfatte durante tutto il periodo di attuazione.

Titolo I: obiettivi e sostegno generale

Il regolamento sulle disposizioni comuni uniforma sette fondi europei attuati in regime di gestione concorrente. L'obiettivo è stabilire un insieme comune di regole semplificate e consolidate, riducendo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari dei programmi.

Il documento pone le basi per dare maggiore rilievo alla gestione concorrente e al partenariato, temi presenti in vari regolamenti. L'articolo 5 pone le basi per la gestione concorrente, l'articolo 6 per il partenariato con le autorità regionali e locali, cittadine e pubbliche, i partner economici e le parti sociali, la società civile e gli organismi che promuovono l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e i diritti delle persone con disabilità.

La proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha posto un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, proponendo l'obiettivo generale che il 25 % delle spese dell'UE vadano a favore di azioni per il clima. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell'UE di marcatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sostenere l'utilizzo massimale delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi riguardanti il clima, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante il processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Titolo II: approccio strategico

Nel presente regolamento gli undici obiettivi tematici utilizzati nel periodo 2014-2020 sono stati semplificati e ridotti a cinque obiettivi strategici.

1.Un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente.

2.Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio.

3.Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC.

4.Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

5.Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.

Gli obiettivi strategici dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sono stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi.

Tale semplificazione consente sinergie e flessibilità tra varie componenti di uno stesso obiettivo, eliminando distinzioni artificiose tra diverse politiche che contribuiscono alla realizzazione dello stesso obiettivo. Essa pone inoltre le basi della concentrazione tematica per il FESR e il FSE.

Le "condizionalità ex ante" del periodo 2014-2020 sono sostituite da "condizioni abilitanti". Queste sono in numero minore, più concentrate sugli obiettivi del fondo interessato e, a differenza del periodo 2014-2020, monitorate e applicate durante tutto il periodo. Tale principio sarà rafforzato: gli Stati membri non potranno dichiarare spese relative a specifici obiettivi prima che la condizione abilitante sia soddisfatta. In tal modo si garantirà che tutte le operazioni cofinanziate siano coerenti con il quadro strategico dell'UE.

Per sviluppare ulteriormente la buona pratica dell'orientamento alla performance, si propone di mantenere il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in maniera razionale e più chiara. Analogamente, la condizionalità collegata al semestre europeo è mantenuta ma semplificata. In particolare, le raccomandazioni specifiche per paese saranno tenute presenti almeno in due occasioni nella programmazione: all'inizio della programmazione e durante il riesame intermedio.

Sono mantenute le misure volte a promuovere una sana gestione economica. Le sospensioni però saranno collegate solo agli impegni, non ai pagamenti, al fine di evitare di aggravare situazioni di crisi economica.

Il regolamento sulle disposizioni comuni crea flessibilità per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione. Saranno programmati inizialmente solo i primi 5 anni. Le dotazioni per gli ultimi 2 anni saranno decise in base a un riesame intermedio di ampia portata e approfondito che informerà la corrispondente riprogrammazione nel 2025. Il riesame rivedrà le priorità e gli obiettivi iniziali dei programmi, tenendo presenti: i progressi nel conseguimento degli obiettivi compiuti entro la fine del 2024; i cambiamenti della situazione socioeconomica; le nuove sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Tale approccio si basa sui concetti di quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e di riserva di efficacia dell'attuazione, rinforzando anche ulteriormente l'elemento di performance della politica, anche ricorrendo alla riprogrammazione. La riserva di efficacia dell'attuazione è però abolita.

Le sinergie tra i diversi strumenti dell'UE sono incoraggiate tramite il processo di pianificazione strategica, che individuerà gli obiettivi comuni e le aree di attività comuni nei diversi programmi, ad esempio con la politica agricola comune (PAC), Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il fondo InvestEU, LIFE, Erasmus+ e con lo strumento per la dimensione internazionale.

Titolo III: programmazione

Il contenuto dei programmi sarà più razionale e strategico. Per armonizzare e accelerare il processo di programmazione e attuazione all'inizio del periodo, è allegato al presente regolamento un modello comune per i programmi di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e FEAMP e un modello separato per AMIF, BMVI e ISF. Per rendere la programmazione più flessibile si stabilirà una soglia del 5 % a livello di priorità, al di sotto della quale sarà possibile modulare le dotazioni all'interno del programma senza la necessità di modificare formalmente il programma.

In risposta a sfide specifiche a livello subregionale e locale, il regolamento introduce un approccio semplificato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (tra cui la possibilità di designare un fondo capofila, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari). Il regolamento sulle disposizioni comuni inoltre armonizza l'approccio ad altri strumenti territoriali, tra cui gli investimenti territoriali integrati esistenti.

Il regolamento comprende anche disposizioni per consentire il trasferimento volontario di risorse ai cinque comparti degli strumenti InvestEU in modo da poter beneficiare di un meccanismo di garanzia a livello del bilancio UE. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere il trasferimento di un importo fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta. Tale disposizione dovrebbe agevolare il conseguimento degli obiettivi dei programmi durante l'attuazione.

L'approccio all'assistenza tecnica degli Stati membri è stato semplificato. È stato introdotto un meccanismo a tasso forfettario che permette di integrare ogni pagamento intermedio di una percentuale compresa tra il 2,5 % e il 6 % secondo il fondo, che crea quindi un collegamento tra il pagamento dell'assistenza tecnica e i progressi dell'attuazione. Possono inoltre continuare le azioni volte allo sviluppo di capacità amministrative sotto forma di pagamenti in base a condizioni.

Titolo IV: sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione

I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020, tranne per i fondi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi, il che significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

Si propone di attribuire un ruolo più incisivo ai comitati di sorveglianza per supervisionare la performance dei programmi e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico.

Per tutti i fondi, la verifica annuale della performance sarà l'occasione di un dialogo strategico sulle tematiche principali dell'attuazione e della performance dei programmi. Le trasmissioni frequenti di dati consentono una semplificazione del processo di verifica della performance. Per i fondi della politica di coesione, ciò permette di eliminare la relazione annuale: la riunione annuale di riesame si svolgerà in base ai risultati più recenti e alla serie limitata di informazioni qualitative presentate.

Sono state rafforzate le responsabilità delle autorità di programma e dei beneficiari per quanto riguarda la visibilità e la comunicazione. Prescrizioni comuni in materia di comunicazione, trasparenza e visibilità garantiscono azioni di comunicazione più coerenti, efficaci ed efficienti.

Saranno effettuate valutazioni in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 7 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per le valutazioni d'impatto delle diverse opzioni per la realizzazione di altre azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti dei programmi sul campo, in base agli indicatori e ai target finali del programma e a un'analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto dell'UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell'UE. Le valutazioni descriveranno gli insegnamenti tratti, i problemi rilevati e le possibilità di migliorare ulteriormente le azioni e il loro impatto.

Titolo V: sostegno finanziario

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento sulle disposizioni comuni sistematizza e aumenta il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ossia rimborso forfettario, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Per facilitare l'applicazione di tali opzioni il regolamento sulle disposizioni comuni semplifica le regole e i metodi di calcolo, mettendo a disposizione più opzioni pronte all'uso sulla base della proposta omnibus della Commissione 8 .

Anche l'opzione dei pagamenti in base a condizioni contribuirà all'orientamento basato sulla performance, consentendo che i pagamenti siano basati su realizzazioni effettuate e verificate.

Gli strumenti finanziari costituiranno un importante meccanismo di attuazione per gli investimenti del periodo 2021-2027 che generano entrate o risparmi; le disposizioni che ne regolano l'uso sono state snellite e aggiornate per garantire un'attuazione migliore e più facile oltre a un'impostazione più semplice.

·Gli strumenti finanziari saranno più integrati nel processo di programmazione e attuazione fin dall'inizio e la valutazione ex ante sarà razionalizzata di conseguenza.

·Le autorità di gestione avranno le stesse opzioni di base flessibili per l'attuazione - gestione sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o gestione da parte dell'autorità di gestione - ma le relative condizioni sono state semplificate.

·Sarà possibile combinare risorse dell'UE seguendo lo stesso insieme di regole; non vi sarà più la moltiplicazione di regole diverse applicate a situazioni analoghe.

·Viene proposta flessibilità per la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.

·Le regole di ammissibilità sono state chiarite e le norme in materia di costi e commissioni di gestione sono state semplificate pur conservando il rapporto con la performance per incoraggiare una gestione efficiente.

·Le regole sui pagamenti sono state semplificate notevolmente pur conservando l'importantissima correlazione tra i pagamenti agli strumenti finanziari e gli esborsi corrispondenti ai destinatari finali.

·I rientri di capitale e il riutilizzo dei fondi sono stati semplicemente codificati per rendere più scorrevole il passaggio da un periodo al successivo.

·Non vi saranno relazioni aggiuntive distinte riguardanti gli strumenti finanziari, che sono inseriti nello stesso sistema di tutte le altre forme di finanziamento.

Vi sono semplificazioni ulteriori.

·La combinazione di diversi fondi - e di strumenti finanziari e sovvenzioni - è codificata in regole semplici.

·Non vi saranno più regole specifiche per gli investimenti che generano entrate.

·Non vi sarà l'iter relativo ai grandi progetti (i progetti strategici saranno invece seguiti dal comitato di sorveglianza).

·La concessione di fondi sarà semplificata, ad esempio mediante l'approccio basato sul marchio di eccellenza.

Per evitare un'improduttiva concorrenza tra sovvenzioni, sono state rese più severe le disposizioni relative alla delocalizzazione delle imprese.

Titolo VI: gestione e controllo

I compiti e le responsabilità dei diversi organismi del sistema di gestione e controllo sono esposti con maggior chiarezza. Non vi è alcun obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti e regole più semplici per l'individuazione di organismi nuovi.

I requisiti di ammissibilità aiuteranno a garantire che siano ammesse al sostegno solo operazioni di qualità, tali da apportare il massimo contributo al conseguimento degli obiettivi concordati, con il miglior rapporto costi-benefici. Si propone inoltre di verificare sistematicamente se l'operazione è sostenibile sotto l'aspetto finanziario e se lo screening ambientale abbia rispettato le prescrizioni più recenti.

Il numero di controlli e audit sarà notevolmente ridotto. In tal modo si ridurranno gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità del programma e sui beneficiari. In aggiunta alle misure di riduzione degli oneri di audit dei titoli precedenti, il presente titolo riduce ulteriormente l'onere grazie alle modalità seguenti.

·Estensione del principio dell'audit unico.

·Riduzione dei controlli.

·Per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di audit ai fini dell'affidabilità.

Le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa non dovranno superare un altro processo di domanda e selezione se sono coerenti con la strategia di specializzazione intelligente del programma. In tal modo si riducono gli oneri per i gestori e i beneficiari. Tale approccio potrebbe essere esteso per analogia ad altri strumenti dell'UE come LIFE+ o Erasmus+.

Titolo VII: gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

Il sistema degli acconti annuali è mantenuto, compresa la ritenuta del 10 % degli importi dichiarati per i pagamenti intermedi. La presentazione delle domande di pagamento seguirà un calendario regolare e avrà luogo quattro volte all'anno. I conti pari a zero non richiederanno una procedura specifica.

La stessa sezione comprende le regole di disimpegno. Poiché sarà più facile ridurre i ritardi dei programmi grazie alla semplificazione, e al fine di promuovere la sana gestione finanziaria oltre all'attuazione tempestiva, il regolamento comprende una regola "n+2". Per lo stesso motivo il livello di prefinanziamento è stato ridotto a un pagamento annuale dello 0,5 % in rapporto al sostegno totale a carico dei fondi. In tale contesto, al fine di garantire sufficienti risorse può essere necessario un riesame delle disposizioni sul prefinanziamento annuale del periodo 2014-2020 per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP.

Titolo VIII: quadro finanziario

Tale titolo stabilisce le dotazioni finanziarie e il cofinanziamento in base alle categorie di regioni e si applica al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione.

Il regolamento sulle disposizioni comuni riporta inoltre i tassi di cofinanziamento per questi tre fondi ai livelli precedenti la crisi finanziaria. I tassi di cofinanziamento dell'Unione erano aumentati per questi tre fondi nel periodo 2007-2013. Si trattava di una risposta alla crisi finanziaria al fine di mantenere investimenti essenziali in un periodo di restrizioni dei bilanci pubblici. Tassi elevati di cofinanziamento dell'UE non sono più necessari, mentre tassi modesti promuovono il senso di titolarità. Tassi inferiori di cofinanziamento dell'UE peraltro aumentano complessivamente il bilancio della politica di coesione, se si tiene conto dei contributi nazionali. Ciò aumenta la flessibilità degli Stati membri, in quanto si potrebbero stabilire in modo flessibile i tassi di cofinanziamento da applicare a livello di programma e di priorità.

Titolo IX: delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Al fine di garantire l'avvio tempestivo dell'attuazione nel prossimo periodo, tutte le disposizioni legislative necessarie saranno incluse nel pacchetto legislativo (nel regolamento sulle disposizioni comuni o nei regolamenti specifici di ciascun fondo).

Va osservato che il numero di conferimenti di poteri è stato ridotto notevolmente e mantenuto al minimo possibile. In tal modo si preverranno possibili ritardi nel redigere e adottare atti di diritto derivato. Si assicurano inoltre la coerenza interna delle disposizioni legislative e la prevedibilità per i portatori di interessi, dato che tutte le norme dell'UE applicabili sono reperibili insieme.

Sono introdotte condizioni riguardanti le operazioni attuate in modo scaglionato al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto sulle circostanze in cui lo scaglionamento è accettato.

2018/0196 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 322, paragrafo 1, lettera a), e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 10 ,

visto il parere della Corte dei conti 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

(2)Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.

(3)Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento.

(4)Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(5)È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

(6)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(7)Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri siano incompleti o non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano le prescrizioni normative.

(8)Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei fondi.

(9)Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.

(10)Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio 12 (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

(11)Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione 13 dovrebbe continuare ad applicarsi. 

(12)A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

(13)Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.

(14)Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia 14 , unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.

(15)L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.

(16)Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.

(17)Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.

(18)Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.

(19)Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(20)Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(21)È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 15 (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(22)Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.

(23)Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.

(24)Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".

(25)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.

(26)È opportuno chiarire che, quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti concreti intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione.

(27)Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.

(28)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 16 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.

(29)Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.

(30)Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.

(31)Le autorità, i beneficiari e tutti coloro che sono interessati ai programmi negli Stati membri dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni vere, accurate e aggiornate. Affinché le prescrizioni possano essere vincolanti le autorità di programma e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.

(32)Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

(33)Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari.

(34)Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.

(35)Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(36)Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.

(37)Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni portate a termine. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una calamità naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta ad una calamità.

(38)Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.

(39)Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(40)Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

(41)Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerente con gli obiettivi strategici perseguiti.

(42)La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi minimi obbligatori delle valutazioni ex ante e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi della valutazione ex ante eseguita per il periodo 2014-2020, aggiornata secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

(43)Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno ausiliario mediante sovvenzioni, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino il doppio finanziamento in questi casi.

(44)Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.

(45)Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

(46)Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

(47)Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.

(48)Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un numero notevole di funzioni, è opportuno stabilire più dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione dei progetti, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le operazioni selezionate dovrebbero rispettare i principi orizzontali.

(49)Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.

(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

(51)L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.

(52)Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(53)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.

(54)Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.

(55)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario obbligatorio di domande di pagamento trimestrali. I versamenti della Commissione dovrebbero continuare a essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa concludere che i conti siano completi, accurati e veritieri.

(56)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.

(57)Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello dello Stato membro e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

(58)Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 18 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 19 e n. 2185/96 20 , l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 21 , la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 22 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.

(59)Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.

(60)Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

(61)Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione 24 .

(62)Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.

(63)I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE] 25 continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.

(64)Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

(65)Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, in via di principio le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero consentire trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro.

(66)Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(67)Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.

(68)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, la pista di controllo, i sistemi elettronici per lo scambio di dati, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di affidabilità di gestione, per il parere di audit, per la relazione annuale di controllo, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.

(69)Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso. 

(70)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(71)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione riguardanti il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità, i dati elettronici da registrare e conservare e il modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Sebbene tali atti siano di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva in quanto essi stabiliscono solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.

(72)Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , o altre norme applicabili al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 pare estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti.

(73)Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

(74)Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I
Obiettivi e regole generali relative al sostegno

CAPO I
Oggetto e definizioni

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce:

(a)le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");

(b)le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.

2.Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.Gli articoli 4 e 10, capo III del titolo II, il capo II del titolo III e il titolo VIII non si applicano all'AMIF, all'ISF e al BMVI.

4.Il titolo VIII non si applica al FEAMP.

5.L'articolo 11 del capo II e l'articolo 15 del capo III del titolo II, il capo I del titolo III, gli articoli da 33 a 36 e l'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del capo I, l'articolo 39 del capo II, l'articolo 45 del capo III del titolo IV, gli articoli 67, 71, 73 e 74 del capo II e il capo III del titolo VI non si applicano ai programmi Interreg.

6.I regolamenti specifici di ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole complementari al presente regolamento senza contraddirlo. In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici di ciascun fondo, è preminente il presente regolamento:

(a)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FESR e Fondo di coesione") 28 ;

(b)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FSE+") 29 ;

(c)Regolamento (UE) […] (il regolamento "CTE") 30 ;

(d)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FEAMP") 31 ;

(e)Regolamento (UE) […] (il regolamento "AMIF") 32 ;

(f)Regolamento (UE) […] (il regolamento "ISF") 33 ;

(g)Regolamento (UE) […] (il regolamento "BMVI") 34 ;

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio; 

(2)"diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

(3)"operazione":

(a)un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;

(b)nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

(4)"operazione di importanza strategica": operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

(5)"priorità": nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, un obiettivo specifico; nel contesto del FEAMP significa una "tipologia di settori di sostegno" di cui alla nomenclatura stabilita all'allegato III del regolamento FEAMP;

(6)"obiettivo specifico": nel contesto del FEAMP, significa "settore di sostegno" di cui all'allegato III del regolamento FEAMP;

(7)"organismo intermedio": qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

(8)"beneficiario":

(a)un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

(b)nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP"), l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla;

(c)nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;

(d)nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

(9)"fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;

(10)"target finale": valore concordato in anticipo da conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

(11)"target intermedio": valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

(12)"indicatore di output": indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

(13)"indicatore di risultato": indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;

(14)"operazione PPP": operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità a un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale;

(15)"strumento finanziario": struttura per la fornitura di prodotti finanziari;

(16)"prodotto finanziario": investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) [...] (il "regolamento finanziario");

(17)"destinatario finale": persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

(18)"contributo del programma": sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

(19)"organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

(20)"fondo di partecipazione": fondo istituito da un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare strumenti finanziari mediante uno o più fondi specifici;

(21)"fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;

(22)"effetto leva": l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;

(23)"coefficiente di moltiplicazione": nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

(24)"costi di gestione": costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;

(25)"commissioni di gestione": prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico, ed eventualmente tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;

(26)"delocalizzazione": trasferimento dell'attività o di attività simile o di sua parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 35 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

(27)"contributo pubblico": qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

(28)"periodo contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;

(29)"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita;

(30)"carenza grave": carenza del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma, in base alla quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito chiave tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X, oppure a due o più degli altri requisiti chiave sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

(31)"tasso di errore totale": la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione;

(32)"tasso di errore residuo": il tasso di errore totale, meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit nei propri audit delle operazioni;

(33)"operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

(34)"unità di campionamento": una delle unità - che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una richiesta di pagamento di un beneficiario - nelle quali una popolazione viene suddivisa ai fini del campionamento;

(35)"conto di garanzia": nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante e/o dopo il periodo di ammissibilità;

(36)"partecipante": persona fisica che trae beneficio da un'operazione ma che non riceve sostegno finanziario dai fondi;

(37)"immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 3
Calcolo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità alle prescrizioni del presente regolamento o ai regolamenti specifici dei fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

CAPO II
Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 4
Obiettivi strategici

1.Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

(a)un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

(b)un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

(c)un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

(d)un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

(e)un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

2.Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo i seguenti obiettivi:

(a)"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

(b)"Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.

4.Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.

Articolo 5
Gestione concorrente

1.Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").

2.La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU 37 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.

3.La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Articolo 6
Partenariato e governance a più livelli

1.Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

(a)le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

(b)i partner economici e le parti sociali;

(c)i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

2.Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.

3.L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione 38 .

4.Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.

Titolo II
Approccio strategico

CAPO I
Accordo di partenariato

Articolo 7
Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato

1.Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

2.Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.

3.L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.

4.Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità al modello predisposto nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.

5.I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 8
Contenuto dell'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

(a)gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

(b)per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a):

i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;

ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;

iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

(c)la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;

(d)se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;

(e)gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;

(f)l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;

(g)una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

Articolo 9
Approvazione dell'accordo di partenariato

1.La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

2.La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.

3.Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

4.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.

5.Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accordo di partenariato viene incluso in un programma, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva detto programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10
Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati tramite InvestEU

1.Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.

2.Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

3.Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.

4.Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

5.Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.

6.Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente , lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.

7.Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.

8.La Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli importi non utilizzati per InvestEU per l'anno in cui è approvata la corrispondente modifica del programma. Non si possono iscrivere nuovamente in bilancio importi a tale titolo per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui il contributo è stato iscritto nuovamente in bilancio.

CAPO II
Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Articolo 11
Condizioni abilitanti

1.Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").

L'allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

2.In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.

3.Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione.

4.Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.

5.Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.

7.L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.

Articolo 12
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:

(a)indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;

b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e

c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.

3.I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo [33, paragrafo 3)] del regolamento finanziario.

Articolo 13
Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.Le metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprendono:

(a)i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

(b)i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

(c)i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali metodologie.

Articolo 14
Riesame intermedio

1.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

(a)le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

(b)la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;

(c)i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

(d)i risultati dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.

2.Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

Il programma riveduto comprende:

(a)le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

(b)i target finali riveduti o nuovi;

(c)le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

3.Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell'anno di approvazione del programma.

CAPO III
Misure collegate a una sana gestione economica

Articolo 15
Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica

1.La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)sostenere l'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)sostenere l'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 39 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

3.Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4.Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro il limite di tempo di cui all'articolo [19, paragrafo 4].

6.Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

7.La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

(a)se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

(b)se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

(c)se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;

(d)se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 41 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

(e)se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

8.Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

9.L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

10.La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

(a)nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);

(b)nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;

(c)in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);

(d)nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

11.Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:

(a)se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio 43 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

(b)se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

(c)se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

(d)se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) […] (regolamento QFP)].

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

12.La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

13.I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+.

Titolo III
Programmazione

CAPO I
Disposizioni generali sui fondi

Articolo 16
Preparazione e presentazione dei programmi

1.Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2.Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato.

3.Gli Stati membri redigono i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI lo Stato membro redige i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato VI.

Articolo 17
Contenuto dei programmi

1.Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.

2.Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP ciascuna priorità può corrispondere a uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi specifici corrispondono ai settori di sostegno definiti nell'allegato [III] del regolamento FEAMP.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma è composto da obiettivi specifici.

3.Ciascun programma espone:

(a)una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;

ii)i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;

iii)le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;

iv)le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;

v)gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;

vi)le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

vii)per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;

(b)la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

(c)per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

(d)per ciascun obiettivo specifico:

i)le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

ii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)i principali gruppi di destinatari;

iv)i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

vi)l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

vii)le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;

(e)il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;

(f)un piano di finanziamento che contenga:

i)una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;

ii)una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

iii)per i programmi sostenuti dal FEAMP, una tabella che specifichi per ciascuna tipologia di settore di sostegno l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv)per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

(g)le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

(h)per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

(i)l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;

(j)l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

4.In deroga al paragrafo 3, lettera d), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono presentate le informazioni seguenti:

(a)descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

(b)indicazione degli obiettivi operativi;

(c)elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici e operativi;

(d)eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

(e)gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

(f)ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento.

5.Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici dei fondi. 

6.Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.

7.Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Articolo 18
Approvazione dei programmi

1.La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

2.La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

3.Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

4.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

Articolo 19
Modifica dei programmi

1.Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

4.La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

5.Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii) o punto iii) o punto iv), a seconda dei casi.

6.Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.

7.Per i programmi sostenuti dal FEAMP le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

Articolo 20
Sostegno congiunto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione

1.Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

2.Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.

Articolo 21
Trasferimento di risorse

1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.

3.Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.

4. La Commissione può opporsi a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora esso possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

5. Possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

CAPO II
Sviluppo territoriale

Articolo 22
Sviluppo territoriale integrato

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

(a)investimenti territoriali integrati;

(b)sviluppo locale di tipo partecipativo;

(c)un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 23
Strategie territoriali

1.Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

(a)l'area geografica interessata dalla strategia;

(b)l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

(c)la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

(d)la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.

Possono comprendere anche l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.

3.Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

4.Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.

5.Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Articolo 24
Investimenti territoriali integrati

1.Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

2.L'autorità di gestione provvede affinché il sistema elettronico del programma o dei programmi consenta l'individuazione delle operazioni e, degli output e dei risultati che rientrano in un ITI.

Articolo 25
Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

(a)sia concentrato su aree subregionali;

(b)sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

(c)sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;

(d)fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3.Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4.Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

5.A tale strategia si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.

6.Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità alle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 26
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

(a)l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;

(b)il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

(c)l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

(d)gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;

(e)le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

(f)un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.

2.Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3.Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 27, paragrafo 3, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del programma pertinente o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione dell'ultimo programma interessato.

4.La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 27
Gruppi di azione locale

1.I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

2.Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3.I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva tutti i compiti seguenti:

(a)sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

(b)redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

(c)preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

(d)selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

(e)sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

(f)valutare l'attuazione della strategia.

4.I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione o dell'organismo pagatore sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.

Articolo 28
Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:

(a)sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;

(b)l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

(c)la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione.

2.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III
Assistenza tecnica

Articolo 29
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.Su iniziativa della Commissione i Fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

2.Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.

3.La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario.

4.A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

Articolo 30
Assistenza tecnica degli Stati membri

1.Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

2.Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.

3.All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.

Articolo 31
Finanziamento a tasso forfettario dell'assistenza tecnica degli Stati membri

1.L'assistenza tecnica a ciascun programma è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali indicate nel paragrafo 2 alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi.

2.Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

(a)per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;

(b)per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

(c)per il sostegno del FEAMP: 6 %;

(d)per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.

3.Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento CTE.

Articolo 32
Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.

Titolo IV
Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

CAPO I
Sorveglianza

Articolo 33
Comitato di sorveglianza

1.Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

3.Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4.Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

Articolo 34
Composizione del comitato di sorveglianza

1.Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

2.Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 35
Funzioni del comitato di sorveglianza

1.Il comitato di sorveglianza esamina:

(a)i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

(b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(c)il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

(d)gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 52, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

(e)i progressi compiuti nell'effettuare valutazioni, le sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle constatazioni;

(f)l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

(g)i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinenti;

(h)il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

(i)i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

2.Il comitato di sorveglianza approva:

(a)la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

(b)le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

(c)il piano di valutazione e le relative modifiche;

(d)tutte le proposte dell'autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 21.

Articolo 36
Riesame annuale della performance 

1.È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.

La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.

Per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+, le informazioni da fornire sono limitate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).

4.Le conclusioni della riunione annuale di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

5.Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione e informa la Commissione entro tre mesi delle misure adottate.

6.Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 37
Trasmissione di dati

1.L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 0 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

2.Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e per categoria di regioni e si riferiscono ai seguenti elementi:

(a)il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;

(b)i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3.Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

(a)le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

(b)l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

(c)l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

(d)gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 56.

4.I dati presentati in conformità al presente articolo sono affidabili e aggiornati alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

6.Per i programmi sostenuti dal FEAMP la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello da utilizzare per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 38
Relazione finale in materia di performance

1.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.

2.La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d).

3.La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa lo Stato membro dell'accettazione della relazione.

4.L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 108.

CAPO II
Valutazione

Articolo 39
Valutazioni da parte dello Stato membro

1.L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

2. L'autorità di gestione svolge inoltre una valutazione per ciascun programma per valutarne gli effetti entro il 30 giugno 2029.

3.L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

4.L'autorità di gestione dello Stato membro provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

5.L'autorità di gestione dello Stato membro redige un piano di valutazione. Il piano di valutazione può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

6.L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma.

7.L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 40
Valutazione da parte della Commissione

1.La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

2.La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031.

CAPO III
Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I
Visibilità del sostegno dei fondi

Articolo 41
Visibilità

Ciascuno Stato membro provvede:

(a)alla visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

(b)alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

Articolo 42
Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione europea in conformità all'allegato VIII nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 43
Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

(a)le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri; i centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

(b)altri partner e organismi pertinenti.

2.Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma").

3.La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II
Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 44
Responsabilità dell'autorità di gestione

1.L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

2.L'autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1, almeno un mese prima dell'apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

(a)area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;

(b)obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

(c)tipologia di richiedenti ammissibili;

(d)importo totale del sostegno per l'invito;

(e)data di apertura e chiusura dell'invito.

3.L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni tre mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

(a)per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;

(b)se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

(c)per le operazioni nell'ambito del FEAMP relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione 44 ;

(d)la denominazione dell'operazione;

(e)lo scopo dell'operazione e gli obiettivi conseguiti;

(f)la data di inizio dell'operazione;

(g)la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;

(h)il costo totale dell'operazione;

(i)il fondo interessato

(j)l'obiettivo specifico interessato;

(k)il tasso di cofinanziamento dell'Unione;

(l)l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;

(m)per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

(n)la tipologia di intervento dell'operazione in conformità all'articolo 67, paragrafo 3, lettera g).

I dati di cui alle lettere b), c) e k) del primo comma saranno rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, i dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono pubblicati solo se tale pubblicazione rispetta il diritto nazionale sulla protezione dei dati personali.

4.I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5.Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6.L'autorità di gestione provvede affinché tutti i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano su richiesta messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione, e che siano concessi all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali, e tutti i diritti preesistenti inerenti ad essa in conformità all'allegato VIII.

Articolo 45
Responsabilità dei beneficiari

1.I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:

(a)fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

(b)apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

(c)esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

i)operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii)operazioni sostenute dal FSE+, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

(d)per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;

(e)per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.

2.Per i fondi per piccoli progetti il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1, lettera c).

3.Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Titolo V
Sostegno finanziario fornito dai fondi

CAPO I
Forme di contributo dell'Unione

Articolo 46
Forme di contributo dell'Unione ai programmi

Il contributo dell'Unione può assumere una delle seguenti forme:

(a)finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità all'articolo 89, e basato su uno degli elementi seguenti:

i)il soddisfacimento di condizioni;

ii)il conseguimento di risultati;

(b)rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari o dal partner privato delle operazioni PPP e pagate per l'attuazione delle operazioni;

(c)costi unitari in conformità all'articolo 88 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

(d)somme forfettarie in conformità all'articolo 88 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

(e)finanziamento a tasso forfettario in conformità all'articolo 88 che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

(f)una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II
Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 47
Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I
Forme di sovvenzioni

Articolo 48
Forme di sovvenzioni

1.Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme:

(a)rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, comprensivi di contributi in natura e ammortamenti;

(b)costi unitari;

(c)somme forfettarie;

(d)finanziamenti a tasso forfettario;

(e)una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.

Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità alla lettera a) del primo comma.

2.Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

(a)un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

(b)progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

(c)conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

(d)conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

(e)tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 49
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso si basa su uno degli elementi seguenti:

(a)un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

(b)un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

(c)un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c).

Articolo 50
Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 .

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI i costi soggetti ad appalto pubblico e i costi diretti per il personale dell'operazione sono esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario.

2.Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei seguenti modi:

(a)dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

(b)dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

3.Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4.Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

5.Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale.

Articolo 51
Finanziamento forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti per il personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

2.Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+ e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

3.Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi del personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

Sezione II
Strumenti finanziari

Articolo 52
Strumenti finanziari

1.Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, nell'ambito di uno o più programmi, a strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2.Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

3.Il sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione decidano di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;

(b)i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

(c)il gruppo proposto di destinatari finali;

(d)il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata e può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con qualsiasi forma di contributo dell'Unione, anche dello stesso fondo, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno erogato dagli strumenti finanziari dei fondi, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non va dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

5.Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.

6.Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7.La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 53
Attuazione degli strumenti finanziari

1.Gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

2.Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

(a)investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

(b)blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.

Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

3.I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità al paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

(a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

(b)i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

4.La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

5.Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, selezionano i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. Il processo di selezione dei destinatari finali è trasparente, giustificato dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti di interessi.

6.Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

7.L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.

Articolo 54
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti fruttiferi presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria.

2.Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.

3.Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità a detta disposizione sono detratti dalle spese ammissibili.

Articolo 55
Trattamento differenziato degli investitori

1.Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti. 

2.Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente. 

Articolo 56
Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III
Regole di ammissibilità

Articolo 57
Ammissibilità

1.L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi, o in base agli stessi.

2.Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 102, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

4.Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

5.Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità all'articolo 48, paragrafo 2. 

6.Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

7.Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR e il Fondo di coesione ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una calamità naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

8.Quando un programma nuovo è approvato nel contesto del riesame intermedio a norma dell'articolo 14, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9.Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non vanno dichiarate in uno dei seguenti casi:

(a)sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;

(b)sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 58
Costi non ammissibili

1.I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

(a)gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

(b)l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per le garanzie, le percentuali indicate si applicano all'importo del prestito sottostante;

(c)l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.

Per la lettera b), i limiti non si applicano alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

2.I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 59
Stabilità delle operazioni

1.Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

(a)cessazione o trasferimento di un'attività produttiva;

(b)cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

(c)una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2.Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno del FSE+ solo se soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 60
Delocalizzazione

1.Le spese a sostegno di una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 26, non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2.Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Articolo 61
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

(b)il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

(c)il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

(d)nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

(e)nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

2.Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

(b)l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a);

(c)i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

(d)all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 62
Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

(a)ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

(b)alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un multiplo dei nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

(c)ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità all'articolo 52, paragrafo 5;

(d)ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

3.Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia. 

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

4.Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

5.Le spese ammissibili dichiarate in conformità al paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Titolo VI
Gestione e controllo

CAPO I
Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 63
Responsabilità degli Stati membri

1.Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo una sana gestione finanziaria e i requisiti chiave elencati nell'allegato X.

2.Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

3.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5.Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XI, sono conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 76.

6.Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.

7.Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

8.Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità all'allegato XIII.

9.Dopo l'approvazione del programma e almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro elabora una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità al modello di cui all'allegato XIV. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 107 per integrare il paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

11.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 64
Poteri e responsabilità della Commissione

1.La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

3.Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4.Agli audit sul posto si applica anche quanto segue.

(a)La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

(b)Se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

(c)La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.

(d)La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.

La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d). 

Articolo 65
Autorità del programma

1.Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3,] del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'organismo interessato viene identificato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

2.L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.

3.L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

4.Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

5.L'organismo che attua il cofinanziamento del programma di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) [Horizon Europe Rules for Participation] è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità al paragrafo 3.

CAPO II
Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 66
Funzioni dell'autorità di gestione

1.L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

(a)selezionare le operazioni in conformità all'articolo 67,

(b)eseguire i compiti di gestione del programma in conformità all'articolo 68;

(c)sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'articolo 69;

(d)supervisionare gli organismi intermedi;

(e)registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

2.Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.

3.Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

4.La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per i dati elettronici da registrare e conservare di cui al paragrafo 1, la lettera e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 67
Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

1.Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.

3.Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

(a)garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;

(b)garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;

(c)garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

(d)verifica che il beneficiario disponga delle necessarie risorse finanziarie e dei meccanismi per provvedere ai costi di gestione e di manutenzione;

(e)garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio 49 ;

(f)verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

(g)si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento o a un settore di sostegno per il FEAMP;

(h)si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità all'articolo 60 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a);

(i)si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;

(j)garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

4.L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.

5.Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o selezionate per il programma cofinanziato nell'ambito di Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.

Si applica il tasso di cofinanziamento dello strumento che ha rilasciato il marchio di eccellenza o del fondo cointeressato al programma, indicato nel documento di cui al paragrafo 4.

6.Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

Articolo 68
Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione

1.L'autorità di gestione:

(a)esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:

i)se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;

ii)se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

(b)garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;

(c)pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

(d)previene, rileva e rettifica le irregolarità;

(e)conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

(f)redige la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello nell'allegato XV;

(g)fornisce previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quelli successivi entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità all'allegato VII.

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica nessuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità all'accordo di partenariato.

2.Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 92.

3.Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

4.In deroga al paragrafo 2, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg.

Articolo 69
Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione:

(a)fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

(b)provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 70
Funzione contabile

1.Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:

(a)redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;

(b)redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;

(c)convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

3.In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento CTE può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

Articolo 71
Funzioni dell'autorità di audit

1.L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2.Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.

3.L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

(a)un parere di audit annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 7,] del regolamento finanziario e al modello nell'allegato XVI e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

i)la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;

ii)la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii)il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo;

(b)una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento finanziario, in conformità al modello nell'allegato XVII, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

Se l'autorità di audit si avvale di tale parere per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le informazioni richieste al paragrafo 3, lettera b), sono fornite per fondo.

5.L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

6.La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 72
Strategia di audit

1.L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

2.La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 73
Audit delle operazioni

1.Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2.Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI e dal FEAMP copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche sul posto dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] di detto regolamento.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 74
Modalità di audit unico

1.Nello svolgimento degli audit la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. Evitano la duplicazione di audit di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2.Per i programmi per i quali la Commissione conclude che l'opinione dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

3.Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti europea, purché i risultati dell'audit della Corte dei conti europea di tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5.I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

(a)se esiste un rischio specifico di irregolarità o un indizio di frode;

(b)se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace; 

(c)se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 75
Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

2.L'autorità di gestione non esegue verifiche sul posto a livello della Banca europea per gli investimenti ("BEI") o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3.L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

4.L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende le tematiche indicate nell'allegato XVII.

5.La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità di programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 76
Disponibilità dei documenti

1.Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

2.Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III
Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 77
Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 78:

(a)in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

(b)in deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit a un campione statistico di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato;

(c)la Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Per la lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.

Articolo 78
Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea.

Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale opzione, esso notifica alla Commissione l'applicazione delle modalità proporzionate di cui all'articolo 77, che prende inizio dal periodo contabile successivo.

2.All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità di cui all'articolo 77, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità proporzionate migliorate si applicano dall'avvio del programma.

3.Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 63, paragrafo 9, e all'articolo 72.

Articolo 79
Modulazione durante il periodo di programmazione

1.Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 78 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, e di adottare azioni correttive.

2.Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3.La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 non si applicano più.

Titolo VII
Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

CAPO I
Gestione finanziaria

Sezione I
Regole contabili generali

Articolo 80
Impegni di bilancio

1.La decisione di approvazione del programma in conformità all'articolo 18 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 3,] del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo dell'Unione per fondo e per anno.

2.Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in frazioni annue per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 81
Uso dell'euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 82
Rimborso

1.Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità [all'articolo 98 del regolamento finanziario]. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II
Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 83
Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 84
Prefinanziamento

1.La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i).

2.Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

(a)2021: 0,5 %

(b)2022: 0,5 %

(c)2023: 0,5 %

(d)2024: 0,5 %;

(e)2025: 0,5 %

(f)2026: 0,5 %

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3.In deroga al paragrafo 2, per i programmi Interreg le regole specifiche sul prefinanziamento sono stabilite nel regolamento CTE.

4.La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

5.Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 85
Domande di pagamento

1.Lo Stato membro presenta al massimo quattro domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 26 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

2.Le domande di pagamento non sono ammissibili se non è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto.

3.Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità al modello nell'allegato XIX e comprendono per ciascuna priorità e categoria di regioni:

(a)l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzate nel sistema dell'organismo incaricato della funzione contabile;

(b)l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;

(c)l'importo totale del contributo pubblico pagato o da pagare, come contabilizzato nei sistemi contabili dell'organismo incaricato della funzione contabile;

4.In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

(a)se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all'articolo 89, paragrafo 2;

(b)se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all'articolo 88, paragrafo 3;

(c) per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5.In deroga al paragrafo 3, lettera c), nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 86
Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

(a)l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

(b)l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafo 1.

3.La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 87
Regole comuni per i pagamenti

1.Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.

2.Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 90 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 94.

3.Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.

4.Se il contributo dell'Unione si esplica nella forma prevista all'articolo 46, lettera a), o se le sovvenzioni si esplicano nelle forme indicate all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) c) e d), la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.

5.Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera inoltre nessuno degli importi seguenti:

(a)il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

(b)il sostegno dei fondi pagato ai beneficiari;

(c)l'importo richiesto dallo Stato membro.

6. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il [date of adoption of this Regulation]:

(a)lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

(b)    lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del MES, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio 50 , subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

(c)    allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 .

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7. Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 88
Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.

2.Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari come indicato all'articolo 46, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base all'atto delegato di cui al paragrafo 4 o a quanto segue:

(a)un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:

i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii) dati storici verificati;

iii) l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi;

(b)progetti di bilancio;

(c)norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

(d)norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

3.Nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica, la Commissione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per definire costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 89
Finanziamento non collegato ai costi

1.Per avvalersi di un contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La proposta contiene gli elementi seguenti:

(a)l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dal finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi;

(b)la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;

(c)i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;

(d)le unità di misura;

(e)il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;

(f)le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;

(g)gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;

(h)le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all'allegato XI che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

2.La decisione della Commissione di approvazione del programma o della richiesta di modifica contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo definendo gli importi relativi al finanziamento non collegato ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III
Interruzioni e sospensioni

Articolo 90
Interruzione dei termini di pagamento

1.La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;

(b)la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.

2.Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.

3.La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.

4.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 91
Sospensione dei pagamenti

1.La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a)lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 90;

(b)esiste una carenza grave;

(c)le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;

(d)esiste un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese;

(e)lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.

2.La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.

3.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II
Presentazione ed esame dei conti

Articolo 92
Contenuto e presentazione dei conti

1.Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamenti lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti (il "pacchetto di affidabilità") riferiti al periodo contabile precedente come definito all'articolo 2, punto 28:

(a)i conti in conformità al modello nell'allegato XX;

(b)la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f) in conformità al modello dell'allegato XV;

(c)il parere di audit di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) in conformità al modello dell'allegato XVI;

(d)la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) in conformità al modello dell'allegato XVII.

2.Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3.I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

(a)l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico pagato o da pagare;

(b)gli importi ritirati durante il periodo contabile;

(c)gli importi di contributo pubblico pagati a ciascuno strumento finanziario;

(d)per ciascuna priorità, spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4.I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a meno del 2 % il rischio residuo in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese figuranti nei conti.

5.Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

(a)le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità all'articolo 97;

(b)le spese che sono oggetto di valutazione in corso della legittimità e della regolarità;

(c)gli altri importi necessari per ridurre al 2 % il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui alla lettera b) in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

6.Lo Stato membro può sostituire gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è rilevata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 98.

7.Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38 o l'ultima relazione annuale sull'attuazione per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI.

Articolo 93
Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 96.

Articolo 94
Calcolo del saldo

1.Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

(a)gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

(b)l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile.

2.Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente [all'articolo 177, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.

Articolo 95
Procedura di esame dei conti

1.La procedura di cui all'articolo 96 si applica in uno dei casi seguenti:

(a)l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;

(b)la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.

2.In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità all'articolo 94 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 96
Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1.Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, entro un mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

(a)il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 94 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

(b)il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3.Se lo Stato membro accetta tale importo entro un mese, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

4.Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

5.Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.

CAPO III
Rettifiche finanziarie

Articolo 97
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2.Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5.In deroga ai paragrafi da 1 a 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

(a)se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello del destinatario finale; solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario;

(b)se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6.Gli organismi che attuano lo strumento finanziario rimborsano allo Stato membro i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da detti contributi.

Gli organismi che attuano strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a)l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

(b)gli organismi che attuano strumenti finanziari hanno rispettato i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità al diritto applicabile e hanno agito con le debite cura professionale, trasparenza e diligenza che incombono a un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

(c)non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 98
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma se essa conclude che:

(a)esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma;

(b)le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro;

(c)lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 91 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità all'allegato XXI. 

2.Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi.

3.Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4.La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione entro 12 mesi dall'audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica ad una rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettera b).

5.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO IV
Disimpegno

Articolo 99
Principi e regole del disimpegno

1.La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

2.L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.

3.La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

Articolo 100
Eccezioni alle regole di disimpegno

1.L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

(a)le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

(b)non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di sua parte.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

2.Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 26 dicembre.

Articolo 101
Procedura di disimpegno

1.Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

2.Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3.Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4.La Commissione modifica la decisione che adotta il programma entro il 31 ottobre.

Titolo VIII
Quadro finanziario

Articolo 102
Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

1.Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.

2.Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

(a)regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");

(b)regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regione in transizione");

(c)regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4.La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 103
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, tale importo è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2.La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

3.Lo 0,35 % delle risorse globali, previa deduzione del sostegno al MCE di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 104
Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)

1.Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:

(a)il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(b)il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(c)il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(d)il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(e)lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2.Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel proprio riesame la Commissione applica il metodo di assegnazione di cui all'allegato XXII in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione.

Successivamente all'adeguamento tecnico la Commissione modifica l'atto di esecuzione che definisce la ripartizione annua riveduta di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3.L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.

4.L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al MCE, che è da determinare su base pro rata per l'intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

5.500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.

6.175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

7.Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).

Articolo 105
Trasferibilità delle risorse

1.La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

(a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

(b)dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.

2.Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

Articolo 106
Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2.Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

(a)al contributo complessivo, compreso il contributo pubblico e privato;

(b)al contributo pubblico.

3.Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

(a)70 % per le regioni meno sviluppate;

(b)55 % per le regioni in transizione;

(c)40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.

4.Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.

Il regolamento CTE può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per i programmi di cooperazione esterna transfrontaliera dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

5.Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Titolo IX
Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

CAPO I
Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 107
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.

Articolo 108
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 109
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 110
Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

Articolo 111
Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

1.L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(a)l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n.1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

(b)il costo totale dell'operazione è superiore a 10 000 000 EUR;

(c)le spese incluse in una domanda di pagamento della prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

(d)la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici dei fondi;

(e)lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione presentata in conformità all'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

Articolo 112
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Coesione e valori

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 52  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Nel corso del 2019: adozione del regolamento

Nel corso del 2020: negoziati sui programmi

1° gennaio 2021: avvio dei nuovi programmi

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)

Un'azione a livello europeo che riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI è giustificata in base agli obiettivi sanciti dall'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.

L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

Efficacia ed efficienza: aspetti sotto i quali l'azione dell'UE ottiene maggiori risultati. Ad esempio, in diversi paesi la politica di coesione rappresenta circa il 50 % (o più) degli investimenti pubblici: in sua assenza, molti Stati membri non avrebbero la capacità finanziaria di realizzare tali investimenti. Senza il FESR inoltre in molte regioni, più o meno sviluppate, le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) non esisterebbero né sarebbero mantenute.

Contributo agli obiettivi che contano per i cittadini europei. La promozione dell'occupazione e della crescita, della crescita verde e a basse emissioni di carbonio, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei migranti, il rispetto delle frontiere: tutti questi temi sono importanti per i cittadini. Le condizioni abilitanti, inoltre, promuovono le riforme strutturali e l'ammodernamento dell'amministrazione.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1) Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Si è trattato di un tema importante e ricorrente. La complessità eccessiva dei sistemi di gestione, controllo e audit ha comportato incertezza amministrativa e ritardi nell'esecuzione, oltre che un disincentivo alla richiesta di sostegno. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.

2) Flessibilità per rispondere alle nuove sfide. Ad esempio, la valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva rappresentato uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.

3) Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF). Le valutazioni hanno rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere mezzi più efficienti per finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Data la natura del sostegno le sinergie più importanti riguardano Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa:

Orizzonte Europa sarà incentrato sull'"eccellenza europea" (la generazione e lo sfruttamento di nuove conoscenze e della ricerca di punta), mentre il FESR si concentrerà sulla "rilevanza regionale" (la diffusione di conoscenze e tecnologie esistenti nei luoghi ove esse sono necessarie, la loro integrazione a livello locale mediante strategie di specializzazione intelligente, la creazione di sistemi locali per l'innovazione).

Per garantire la coerenza con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), esistono sinergie e complementarità rafforzate, in quanto il meccanismo si concentrerà in particolare sulla "rete centrale", mentre il FESR e il Fondo di coesione forniranno sostegno anche alla "rete globale", garantendo inoltre accesso locale e regionale ad essa nonché collegamenti di trasporto all'interno delle aree urbane.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 53  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

X Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il sistema di sorveglianza si basa sulle migliori pratiche del periodo di bilancio 2014-2020 e continuerà a basarsi su un sistema di gestione concorrente. Ai comitati di sorveglianza formati per ciascun programma sarà attribuito un ruolo più incisivo nel supervisionare la performance del programma e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico. Le riunioni annuali dedicate alla verifica della performance tra la Commissione e gli Stati membri completano il sistema. La prescrizione di relazioni annuali sull'attuazione sarà abrogata a favore di trasmissioni di dati più frequenti e aggiornate. Sarà mantenuta la prescrizione della relazione finale in materia di performance.

La definizione degli indicatori di comune applicazione contribuirà alla disponibilità di informazioni di sorveglianza che possono essere aggregate a livello dell'Unione.

I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020 era stata prescritta la creazione di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione oltre che tra diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi nell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente. Ogni due mesi la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata, il che significa che essa rifletterà la performance quasi in tempo reale.

2.2.Sistemi di gestione e controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

In considerazione dei risultati positivi nella riduzione dei tassi di errore segnalati dalla Corte dei conti europea (e dell'incertezza dovuta all'assenza dei sistemi in tutto un ciclo di attuazione dei programmi, che non ha permesso di trarre conclusioni definitive su tutti gli aspetti) è necessario mantenere in vigore i principi fondamentali esistenti dei sistemi di gestione e controllo e le regole di gestione finanziaria introdotte per il periodo 2014-2020.

È però anche necessario ammettere l'avvio ritardato dell'attuazione del periodo 2014-2020 e gli oneri amministrativi talvolta inutili introdotti da alcune delle prescrizioni. Si propone pertanto di stabilire in modo più chiaro i compiti e le responsabilità di diversi organismi rispetto ai sistemi di gestione e controllo, in particolare per quanto riguarda la selezione delle operazioni e le prescrizioni volte a garantire il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.

Tutti i particolari e le regole precedentemente introdotti negli atti di diritto derivato sono inclusi nel testo legislativo al fine di garantire la prevedibilità. Non vi è obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti. Si propone un maggiore grado di semplificazione per i programmi con sistemi di gestione e controllo ben funzionanti e che hanno mostrato buoni risultati. Sono inoltre chiarite le prescrizioni che riguardano le verifiche di gestione in base ai rischi, le modalità di audit unico e l'ambito delle prescrizioni minime per i programmi minori, per i quali può essere necessario ricorrere a metodi di campionamento non statistici.

 

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Le modifiche e le opzioni di semplificazione prese in esame dalla Commissione per il periodo successivo al 2020 tengono presenti diverse raccomandazioni della Corte dei conti per l'elaborazione della legislazione per il periodo successivo al 2020, in particolare quelle che esortano a riesaminare la concezione del meccanismo di attuazione dei fondi (raccomandazione 1 dell'audit 2015/AUD/0195) tenendo conto dei suggerimenti del gruppo di alto livello.

Gli elevati tassi di errore del passato erano spesso correlati all'assenza di certezza giuridica e a interpretazioni divergenti delle stesse norme, ad esempio nel settore degli appalti pubblici. Nella nuova proposta di regolamento sulle disposizioni comuni la Commissione introduce diversi aspetti, quali le verifiche di gestione in base ai rischi, la strategia di audit in base ai rischi, norme sulla necessità proporzionata di campionamento statistico e disposizioni specifiche sulla proporzionalità dei controlli e sull'affidamento sui sistemi nazionali ecc.

Allegati dettagliati sugli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione e controllo sono finalizzati a garantire la certezza giuridica senza che siano necessari atti normativi successivi di diritto derivato o voluminosi orientamenti che abitualmente fanno seguito all'adozione del regolamento sulle disposizioni comuni.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il meccanismo di attuazione attuale in regime di gestione concorrente è a volte criticato, anche dalla Corte dei conti, per la sua eccessiva complessità e in quanto soggetto a errori, con costi elevati a tutti i livelli di controllo. La Commissione ha esaminato accuratamente tutti questi elementi critici al fine di trovare il corretto equilibrio tra responsabilità, semplificazione e performance.

La semplificazione è stata introdotta per evitare il rischio di sovrapposizione dei controlli effettuati a livelli diversi sui beneficiari, nonché di sovrapposizione tra funzioni diverse dell'impianto di gestione e controllo. Ad esempio per il periodo successivo al 2020 le autorità di certificazione (il cui numero attualmente è superiore a 210) saranno sostituite dalla funzione contabile che non potrà duplicare i controlli in futuro. Inoltre si propone la razionalizzazione delle attività di audit con una diminuzione degli audit delle operazioni effettuati a livello dei beneficiari. Sono infatti previste disposizioni specifiche riguardanti modalità proporzionate migliorate, che tengono presente il precedente funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma.

In termini di livello perseguito di affidabilità, allo stadio di proposta legislativa si mira a mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. Una soglia diversa di rilevanza potrebbe essere discussa caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare qualora l'Autorità legislativa non approvasse (completamente) le semplificazioni dei programmi proposte e/o decidesse limiti ai controlli, cosa che inciderebbe sul tasso di errore previsto.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione continua a studiare un rafforzamento ulteriore di tutte le misure messe in atto dalle autorità di gestione per la prevenzione di frodi e irregolarità nel periodo successivo al 2020.

Le autorità di gestione dovranno mantenere in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, in particolare tenendo presenti i rischi di frode individuati.

La coesione elettronica e sistemi informatici interattivi rimarranno tra le prescrizioni importanti del futuro. Le autorità di gestione potranno mantenere i processi e i sistemi per la prevenzione di irregolarità e frodi che esse hanno già in atto.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 54

di paesi EFTA 55

di paesi candidati 56

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

02. Coesione e valori

05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

05.03: Fondo di coesione (FC)

05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)

07.02: Fondo sociale europeo (FSE)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

02.

Coesione e valori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Impegni

29.440,110

30.327,771

31.279,590

35.259,611

33.267,540

34.307,819

35.425,598

226.308,000

Pagamenti

1.164,755

1.341,699

12.834,033

16.236,551

29.081,391

38.297,376

38.210,997

89.204,236

226.308,000

05.03: Fondo di coesione (FC)

Impegni

4.522,388

4.684,978

4.862,038

5.044,652

5.232,977

5.428,152

5.631,603

35.407,000

Pagamenti

175,643

200,023

3.490,734

3.019,315

4.914,058

5.243,048

4.989,748

13.374,217

35.407,000

05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)

Impegni

1.441,457

1.493,281

1.549,717

1.607,923

1.667,949

1.730,159

1.795.007

11.285,000

Pagamenti

83,293

504,603

528,852

548,807

569,400

590,655

612,703

7.847,181

11.285,000

07.02: Fondo sociale europeo (FSE)

Impegni

12.983,946

13.384,351

13.814,025

14.256,194

14.711,141

15.181,257

15.669,085

100.000,000 57

Pagamenti

511,825

592,614

5.940,557

7.241,014

12,930766

16.995,138

16.806,577

38.981,508

100.000,000

Di cui, stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 58  

Impegni = Pagamenti

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

TOTALE 59 degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

48.388,000

49.891,000

51.506,000

53.169,000

54.880,000

56.648,000

58.522,000

373.000,000

Pagamenti

1.935,516

2.638,939

22.794,176

27.045,687

47.432,616

61.126,217

60.620,025

149.407,142

373.000,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

DG EMPL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane 60  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Altre spese amministrative 61  

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG EMPL

(Totale impegni = Totale pagamenti)

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Mio EUR (al terzo decimale)

DG REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Altre spese amministrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG REGIO

(Totale impegni = Totale pagamenti)

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

TOTALE DG EMPL e DG REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1.198,006

Altre spese amministrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1.215,618

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

48.556,533

50.061,190

51.677,880

53.332,604

55.055,362

56.825,155

58.700,984

374.215,618

Pagamenti

2.104,049

2.809,129

22.966,056

27.219,291

47.607,978

61.303,372

60.799,009

149.407,142

374.215,618

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG EMPL

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane 62  

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

Altre spese amministrative 63

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

85,657

599,599

DG REGIO

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

80,506

82,116

83,758

85,433

87,141

88,883

90,660

598,497

Altre spese amministrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

82,876

84,533

86,223

87,947

89,705

91,498

93,327

616,019

TOTALE DG EMPL e DG REGIO

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

166,163

167,773

169,415

171,090

172,798

174,540

176,317

1.198,006

Altre spese amministrative

2,370

2,417

2,465

2,514

2,564

2,615

2,667

17,612

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

168,533

170,190

171,880

173,604

175,362

177,155

178,984

1.215,618

DG EMPL

Esclusa la RUBRICA 7 64
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

 5,000

35,000

Altre spese
di natura amministrativa

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

115,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

25,000

25,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

150,000

DG REGIO

Esclusa la RUBRICA 7 65
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

4,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

32,900

Altre spese
di natura amministrativa

10,900

11,100

11,300

11,500

11,700

11,900

12,100

80,600

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

15,300

15,600

15,900

16,200

16,500

16,800

17,100

113,400

TOTALE DG EMPL e DG REGIO

Esclusa la RUBRICA 7 66
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

9,400

9,500

9,600

9,700

9,800

9,900

10,000

67,900

Altre spese
di natura amministrativa

30,900

31,100

26,300

26,500

26,700

26,900

27,100

195,500

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

40,300

40,600

35,900

36,200

36,500

36,800

37,100

263,400

TOTALE

208,833

210,790

207,780

209,804

211,862

213,955

216,084

1.479.108

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

DG EMPL

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

   Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione 67  

599

599

599

599

599

599

599

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) - AC, AL, END, INT e JPD 68

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 69

- in sede

99

99

99

99

99

99

99

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

698

698

698

698

698

698

698

DG REGIO

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

   Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione 70  

542

542

542

542

542

542

542

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 71

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 72

- in sede

71

71

71

71

71

71

71

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

651,5

DG EMPL e DG REGIO

TOTALE Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

1141

1141

1141

1141

1141

1141

1141

Nelle delegazioni

0

0

0

0

0

0

0

Ricerca

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE personale esterno (in ETP)

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

208,5

TOTALE GENERALE

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

1349,5

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

·Contribuire all'analisi, negoziazione, modifica e/o preparazione per l'approvazione di proposte di programmi e/o progetti negli Stati membri.

·Contribuire a gestire, sorvegliare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati.

·Garantire il rispetto delle norme sui programmi.

Personale esterno

·Idem e/o sostegno amministrativo

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 73

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    COM(2018) 322 final del 2.5.2018.
(2)    Ad eccezione del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e delle tematiche della sanità.
(3)    Solo le componenti in gestione concorrente.
(4)    Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere comprende lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti e lo strumento per le attrezzature di controllo doganale.
(5)    Testo completo delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello:     http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
(6)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.
(7)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(8)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527170749972&uri=CELEX:52016PC0605
(9)    GU C […] del […], pag. […].
(10)    GU C […] del […], pag. […].
(11)    GU C […] del […], pag. […].
(12)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(13)    Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(14)    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016) 0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
(15)    Regolamento (UE) […] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L […] del […], pag. […]).
(16)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(18)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(20)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(21)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(22)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(23)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, p. 1).
(25)    Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).
(26)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(28)    GU L del , pag. .
(29)    GU L del , pag. .
(30)    GU L del , pag. .
(31)    GU L del , pag. .
(32)    GU L del , pag. .
(33)    GU L del , pag. .
(34)    GU L del , pag. .
(35)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(36)    Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
(37)    [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].
(38)    Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(40)    Regolamento (UE) 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(41)    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(43)    Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(44)    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
(45)    Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(46)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(47)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(48)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(49)    Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
(50)    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(51)    Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(52)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(53)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(55)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(56)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(57)    Tale cifra non comprende l'importo per la sanità, l'occupazione e l'innovazione sociale (1 174 000 000 EUR).
(58)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. La cifra è compresa nei precedenti importi per ciascun fondo; essa copre solo l'assistenza tecnica REGIO. Per quanto riguarda EMPL, si vedano i particolari nella proposta distinta COM(2018) 382 final. L'assistenza tecnica per il MCE non è compresa nella presente scheda finanziaria.
(59)    I totali non coincidono esattamente con la somma degli importi a causa degli arrotondamenti.
(60)    Cifre identiche figurano anche nella proposta distinta COM(2018) 382 final.
(61)    Si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.
(62)    Cifre identiche figurano anche nella proposta distinta COM(2018) 382 final.
(63)    Si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.
(64)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(65)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(66)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(67)    Le cifre si basano sulle dotazioni concesse nel 2018 [SEC(2017) 528], detratto il personale assegnato al FEG, oggetto di proposta distinta [COM(2018) 382 final].
(68)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(69)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(70)    Le cifre si basano sulle dotazioni concesse nel 2018 (SEC(2017) 528). Per quanto riguarda il personale assegnato a IPA III, si veda la proposta distinta COM(2018) 382 final.
(71)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(72)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(73)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Strasburgo, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti


ALLEGATO I

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione - articolo 17, paragrafo 5

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

CAMPO DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di ambiente

Obiettivo strategico 1: un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

001

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

008

Attività di ricerca e innovazione in piccole e medie imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca, istruzione superiore e centri di competenza, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

011

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

012

Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

013

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

014

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

015

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione

0 %

0 %

016

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

0 %

0 %

017

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

018

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

019

Sostegno ai cluster di innovazione e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

0 %

0 %

020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

022

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare

40 %

100 %

Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

024

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

100 %

40 %

025

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

026

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

027

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

028

Energia rinnovabile: eolica

100 %

40 %

029

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

030

Energia rinnovabile: biomassa

100 %

40 %

031

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

032

altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

100 %

40 %

033

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100 %

40 %

034

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

100 %

40 %

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 %

100 %

039

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 %

100 %

040

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 %

100 %

041

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0 %

100 %

042

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio

0 %

100 %

043

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0 %

100 %

044

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

0 %

100 %

045

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0 %

100 %

046

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

100 %

047

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

40 %

048

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40 %

100 %

049

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

100 %

050

Protezione della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi

40 %

100 %

Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

051

TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul)

0 %

0 %

052

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 %

0 %

053

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 %

0 %

054

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 %

0 %

055

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

0 %

0 %

056

Autostrade e strade di nuova costruzione - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

057

Autostrade e strade di nuova costruzione - rete globale TEN-T

0 %

0 %

058

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione

0 %

0 %

059

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione

0 %

0 %

060

Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T

0 %

0 %

061

Autostrade e strade ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T

0 %

0 %

062

Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

0 %

063

Digitalizzazione dei trasporti: strade

40 %

0 %

064

Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete centrale TEN-T

100 %

40 %

065

Linee ferroviarie di nuova costruzione - rete globale TEN-T

100 %

40 %

066

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione

100 %

40 %

067

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete centrale TEN-T

0 %

40 %

068

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate - rete globale TEN-T

0 %

40 %

069

Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate

0 %

40 %

070

Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie

40 %

0 %

071

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

0 %

40 %

072

Infrastrutture ferroviarie mobili

40 %

40 %

073

Infrastrutture di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

074

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

075

Infrastrutture ciclistiche

100 %

100 %

076

Digitalizzazione dei trasporti urbani

40 %

0 %

077

Infrastrutture per combustibili alternativi

100 %

40 %

078

Trasporto multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

079

Trasporto multimodale (non urbano)

40 %

40 %

080

Porti marittimi (TEN-T)

40 %

0 %

081

Altri porti marittimi

40 %

0 %

082

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

40 %

0 %

083

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

40 %

0 %

084

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

40 %

0 %

Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

085

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

0 %

086

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0 %

0 %

087

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0 %

0 %

088

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

0 %

089

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

090

Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0 %

0 %

091

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0 %

0 %

092

Infrastrutture per la sanità

0 %

0 %

093

Attrezzature sanitarie

0 %

0 %

094

Beni mobili per la salute

0 %

0 %

095

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0 %

0 %

096

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

097

Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

0 %

0 %

098

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0 %

0 %

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0 %

0 %

100

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

0 %

0 %

101

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0 %

0 %

102

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati

0 %

0 %

103

Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni

0 %

0 %

104

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

0 %

105

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0 %

0 %

106

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0 %

0 %

107

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica

0 %

0 %

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0 %

0 %

109

Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

0 %

0 %

110

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute

0 %

0 %

111

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

112

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

113

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

114

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

115

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0 %

0 %

116

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0 %

0 %

117

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0 %

0 %

118

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0 %

0 %

119

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0 %

0 %

120

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0 %

0 %

121

Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili

0 %

0 %

122

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

0 %

0 %

123

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

124

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

125

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0 %

0 %

126

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0 %

0 %

127

Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento

0 %

0 %

Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali 1

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati

0 %

0 %

129

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0 %

0 %

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo

0 %

100 %

131

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0 %

0 %

Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5

132

Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

0 %

0 %

133

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0 %

0 %

134

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)

0 %

0 %

135

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0 %

0 %

136

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

0 %

137

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

0 %

138

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

40 %

139

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0 %

0 %

Assistenza tecnica

140

Informazione e comunicazione

0 %

0 %

141

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0 %

0 %

142

Valutazione e studi, raccolta dati

0 %

0 %

143

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0 %

0 %

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI FINANZIAMENTO"

FORMA DI FINANZIAMENTO

01

Sovvenzione

02

Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario

06

Premio

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE"

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE

Investimento territoriale integrato (ITI)

ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

11

Zone periferiche urbane

x

12

Città grandi e medie, cinture urbane

x

13

Zone urbane funzionali

x

14

Zone di montagna

15

Isole e zone costiere

16

Zone scarsamente popolate

17

Altre tipologie di territori interessati



Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile



21

Zone periferiche urbane

x

22

Città grandi e medie, cinture urbane

x

23

Zone urbane funzionali

x

24

Zone di montagna

25

Isole e zone costiere

26

Zone scarsamente popolate

27

Altre tipologie di territori interessati




Altra tipologia di strumento territoriale nell'ambito dell'obiettivo strategico 5

Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile



31

Zone periferiche urbane

x

32

Città grandi e medie, cinture urbane

x

33

Zone urbane funzionali

x

34

Zone di montagna

35

Isole e zone costiere

36

Zone scarsamente popolate

37

Altre tipologie di territori interessati

Altri approcci 2  

41

Zone periferiche urbane

42

Città grandi e medie, cinture urbane

43

Zone urbane funzionali

44

Zone di montagna

45

Isole e zone costiere

46

Zone scarsamente popolate

47

Altre tipologie di territori interessati

48

Nessun territorio interessato



TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

ATTIVITÀ ECONOMICA

01

Agricoltura e foreste

02

Pesca

03

Acquacoltura

04

Altri settori dell'economia blu

05

Industrie alimentari e delle bevande

06

Industrie tessili e dell'abbigliamento

07

Fabbricazione di mezzi di trasporto

08

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

09

Altre industrie manifatturiere non specificate

10

Edilizia

11

Attività estrattive

12

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

13

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

14

Trasporto e magazzinaggio

15

Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni

16

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

17

Servizi di alloggio e di ristorazione

18

Attività finanziarie e assicurative

19

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20

Amministrazione pubblica

21

Istruzione

22

Attività dei servizi sanitari

23

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

24

Attività connesse all'ambiente

25

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

26

Altri servizi non specificati



TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

UBICAZIONE

Codice

Ubicazione

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione

TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE

TEMATICA SECONDARIA FSE

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100 %

02

Sviluppare competenze e occupazione digitali

0 %

03

Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente

0 %

04

Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)

0 %

05

Non discriminazione

0 %

06

Parità di genere

0 %

07

Sviluppo delle capacità delle parti sociali

0 %

08

Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile

0 %

09

Non pertinente

0 %

TABELLA 7: CODICI PER LE STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

11

Strategia per la regione adriatica e ionica

12

Strategia per la regione alpina

13

Strategia per la regione del Mar Baltico

14

Strategia per la regione danubiana

21

Oceano Artico

22

Strategia atlantica

23

Mar Nero

24

Mar Mediterraneo

25

Mare del Nord

26

Strategia per il Mediterraneo occidentale

30

Nessun contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.

ALLEGATO II

Modello per l'accordo di partenariato - articolo 7, paragrafo 4

CCI

[15 caratteri]

Titolo

[255 caratteri]

Versione

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Numero della decisione della Commissione

Data della decisione della Commissione

1. Selezione degli obiettivi strategici

Riferimento: articolo 8, lettera a), del CPR (Common provisions regulation - regolamento sulle disposizioni comuni), articolo 3 dei regolamenti AMIF, ISF, BMVI

Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e giustificazione

Obiettivo strategico selezionato

Programma

Fondo

Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico

[3 500 caratteri per obiettivo strategico]

2. Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità

Riferimento: articolo 8, lettera b), punti da i) a iii), del CPR

Campo di testo [60 000 caratteri]

3. Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera e), e articolo 10, lettera a), del CPR

Tabella 2: Trasferimento a InvestEU

Categoria di regioni*

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FSE+

Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

FC

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

4. Trasferimento tra categorie di regioni e giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera d), e articolo 105 del CPR

Tabella 3: trasferimento tra categorie di regioni

Categoria di regioni

Dotazione per categoria di regione*

Trasferimento a:

Importo del trasferimento

Quota della dotazione iniziale trasferita

Dotazione per categoria di regione dopo il trasferimento

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

*Dotazione iniziale per categoria di regione quale comunicata dalla Commissione dopo i trasferimenti di cui alle tabelle da 2 a 4, pertinente solo per FESR e FSE+.

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

5. Dotazione finanziaria preliminare per obiettivo strategico

Riferimento: articolo 8, lettera c), del CPR

Tabella 4: dotazione finanziaria preliminare dai fondi FESR, FC, FSE+ e FEAMP per obiettivo strategico*

Obiettivi strategici

FESR

Fondo di coesione

FSE+

FEAMP

Totale

Obiettivo strategico 1

Obiettivo strategico 2

Obiettivo strategico 3

Obiettivo strategico 4

Obiettivo strategico 5

Assistenza tecnica

Dotazione per il 2026-2027

Totale

*Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

Tabella 5: dotazione finanziaria preliminare dai fondi AMIF, ISF e BMVI per obiettivo strategico*

Obiettivo strategico

Dotazione

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento AMIF]

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento ISF]

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento BMVI]

Assistenza tecnica

Totale

*Obiettivi strategici conformemente ai regolamenti specifici per ciascun fondo FEAMP, AMIF, ISF, BMVI; dotazione per gli anni 2021-2027.

6. Elenco dei programmi

Riferimento: articolo 8, lettera f), del CPR e articolo 104

Tabella 6: elenco dei programmi con dotazioni finanziarie preliminari*

Titolo [255 caratteri]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo UE

Contributo nazionale**

Totale

Programma 1

FESR

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

Programma 1

FC

Programma 1

FSE+

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

Totale

FESR, FC, FSE+

Programma 2

FEAMP

Programma 3

AMIF

Programma 4

ISF

Programma 5

BMVI

Totale

Tutti i fondi

*Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

** In linea con l'articolo 106, paragrafo 2, sulla determinazione dei tassi di cofinanziamento.

Riferimento: articolo 8 del CPR

Tabella 7: elenco dei programmi Interreg

Programma 1

Titolo 1 [255 caratteri]

Programma 2

Titolo 1 [255 caratteri]

7. Sintesi delle azioni da adottare per rafforzare la capacità amministrativa

Riferimento: articolo 8, lettera g), del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]



ALLEGATO III

Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 11, paragrafo 1

Applicabile a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti

Criteri di adempimento

Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutte le procedure che rientrano nella normativa nazionale in materia di appalti e che comprendono:

1.modalità per garantire la raccolta di dati e indicatori efficaci, affidabili e completi all'interno di un unico sistema informatico o rete di sistemi interoperabili, con l'obiettivo di attuare il principio "una tantum" e agevolare gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, conformemente ai requisiti in materia di appalti elettronici, nonché all'articolo 84 di detta direttiva. I dati e gli indicatori coprono almeno i seguenti elementi:    

a.qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto e degli altri offerenti iniziali, loro numero, numero degli offerenti selezionati, prezzi contrattuali - rispetto alla dotazione di bilancio iniziale e, ove possibile mediante i registri dei contratti, al prezzo finale dopo il completamento;

b.partecipazione di PMI come offerenti diretti;

c.ricorsi avviati contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, compreso almeno il loro numero, il tempo necessario a pronunciare una decisione in primo grado e il numero di decisioni pronunciate in secondo grado;

d.elenco di tutti i contratti aggiudicati conformemente alle norme in materia di esclusione delle norme in materia di appalti pubblici, con indicazione della disposizione specifica usata;

2.modalità per garantire una sufficiente capacità di controllo e analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti;

3.modalità per rendere disponibili i dati, gli indicatori e i risultati delle analisi al pubblico per mezzo di dati aperti e accessibili;

4.modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano sistematicamente comunicate alle autorità nazionali della concorrenza.

Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato attraverso:

1.un accesso semplice e completo a informazioni costantemente aggiornate sulle imprese in difficoltà e interessate da un obbligo di recupero;

2.un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da centri specializzati nazionali o regionali, sotto il coordinamento delle autorità nazionali competenti per gli aiuti di Stato, con modalità di lavoro atte a garantire che le competenze siano effettivamente oggetto di consultazione con le parti interessate,



Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui:

1.modalità per garantire la verifica della conformità delle operazioni finanziate dal Fondo alla Carta dei diritti fondamentali;

2.modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità alla Carta delle operazioni sostenute dai Fondi;

Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1.obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;

2.modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

ALLEGATO IV

Condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, FSE+ e al Fondo di coesione - articolo 11, paragrafo 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Nome della condizione abilitante

Criteri di adempimento per la condizione abilitante

1. un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

FESR:

Tutti gli obiettivi specifici nell'ambito dei presenti obiettivi strategici

Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale

La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute da:

1.un'analisi aggiornata degli ostacoli alla diffusione dell'innovazione, compresa la digitalizzazione;

2.l'esistenza di istituzioni o organismi nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione;

3.strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;

4.l'efficace funzionamento del processo di scoperta imprenditoriale;

5.azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione;

6.azioni per gestire la transizione industriale;

7.misure di collaborazione internazionale.

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

FESR e Fondo di coesione:

2.1 Promuovere misure di efficienza energetica

Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

1.È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che:

a.prevede target intermedi indicativi per il 2030 e il 2040 e target finali per il 2050;

b.fornisce un'indicazione delle risorse di bilancio necessarie per sostenere l'attuazione della strategia di ristrutturazione;

c.definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazioni di immobili;

2.misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.

FESR e Fondo di coesione:

2.1 Promuovere misure di efficienza energetica

2.2 Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Governance del settore dell'energia

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima che comprende:

1.tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia 4 ;

2.una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

FESR e Fondo di coesione:

2.2 Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE

Sono in atto misure che garantiscono:

1.la conformità degli Stati membri all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e con tale valore di base fino al 2030, conformemente alla direttiva 2009/28/CE (rifusione) 5 ;

2.un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di 1 punto percentuale all'anno fino al 2030.

FESR e Fondo di coesione:

2.4 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e che comprende:

1.una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE, che rifletta le minacce attuali e a lungo termine (25-35 anni). La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2.una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità 6 , dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3.informazioni sulle risorse di bilancio e di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

FESR e Fondo di coesione:

2.5 Migliorare l'efficienza idrica

Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

È in atto un piano di investimento nazionale che comprende:

1.una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) e della direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile (DWD);

2.l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a.necessari per ottenere la conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue;

b.necessari per attuare la direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile;

c.necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla proposta di rifusione (COM(2017)753 final), in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I;

3.una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4.un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.



FESR e Fondo di coesione:

2.6 Sviluppare la (transizione alla) economia circolare, attraverso investimenti nel settore dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse

Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

Sono in atto piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva UE 2018/xxxx, che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono:

1.un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/xx/EU;

2.una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata, e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

3.una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;

4.informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

FESR e Fondo di coesione:

2.6 Promuovere le infrastrutture verdi negli ambienti urbani e la riduzione dell'inquinamento

Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

1.tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri;

2.l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

FESR:

3.1 Rafforzare la connettività digitale

Un piano nazionale o regionale per la banda larga

È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende:

1.una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per conseguire gli obiettivi di connettività Gigabit 7 dell'UE, basata su:

o una mappatura recente 8 delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga,

ouna consultazione sugli investimenti pianificati;

2.la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che:

opromuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future,

oadeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati,

opermettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti UE, nazionali o regionali;

3.misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità (very high capacity - VHC), comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva europea sulla riduzione dei costi della banda larga 9 ;

4.assistenza tecnica, anche sotto forma di uffici competenti per la banda larga, atti a rafforzare le capacità delle parti interessate a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;

5.un meccanismo di monitoraggio basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

FESR e Fondo di coesione:

3.2 Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030 che:

1.comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario;

2.rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani nazionali di decarbonizzazione;

3.comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T;

4.garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

5.garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che copre almeno il piano europeo di implementazione;

6.promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri e modi attivi;

7.comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8.comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investimenti;

9.fornisce informazioni sulle risorse di bilancio e finanziarie corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.

3.3 Mobilità sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, a livello regionale e locale, compreso un accesso migliore alla mobilità TEN-T e transfrontaliera

4. un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

FESR:

4.1 Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.1 Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi i giovani e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.2 Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità

Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro

È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:

1.modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze, compresi percorsi imprenditoriali;

2.informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;

3.modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti interessate;

4.modalità per verificare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;

5.per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

FESR:

4.1 Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.3 Promuovere un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute

Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:

1.l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;

2.misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi;

3.modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati;

4.modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

FESR:

4.2 Migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.2.1    Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione

4.2.2    Promuovere opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.3 Promuovere la parità di accesso, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario

Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli

È in atto un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:

1.sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;

2.misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

3.un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;

4.modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;

5.misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;

6.misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;

7.misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

FESR:

4.3 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali

FSE:

4.3.1    Promuovere l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

1.una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

2.misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti;

3.misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

4.modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

FSE:

4.3.2    Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come la comunità rom

Strategia nazionale per l'integrazione dei rom

È in atto la strategia nazionale di integrazione dei rom (NRIS), che comprende:

1.misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom e definisce valori di base e target intermedi e finali misurabili;

2.modalità per la verifica, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom;

3.modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale;

4.modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte le altre parti interessate pertinenti, anche a livello regionale e locale.

FESR:

4.4 Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria attraverso lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

FSE:

4.3.4    Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine

Quadro politico strategico per la sanità

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine;

3.misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio.

ALLEGATO V

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP - articolo 16, paragrafo 3

CCI

Titolo in inglese

[255 caratteri 10 ]

Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)

[255 caratteri]

Versione

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

Ammissibile fino a

Numero della decisione della Commissione

Data della decisione della Commissione

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

Trasferimento non rilevante (articolo 19, paragrafo 5)

Sì/No

Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMP)

Fondo interessato

 FESR

 Fondo di coesione

 FSE+

 FEAMP

1.Strategia del programma: principali sfide in materia di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Campo di testo [30 000 caratteri]

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico o priorità dedicata*

Giustificazione (sintesi)

[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata]

*Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+

Per il FEAMP:

Tabella 1 A

Obiettivo strategico

Priorità

Analisi SWOT (per ciascuna priorità)

Giustificazione (sintesi)

Punti di forza

[10 000 caratteri per priorità]    

[20 000 caratteri per priorità]

Debolezze

[10 000 caratteri per priorità]

Opportunità

[10 000 caratteri per priorità]

Minacce

[10 000 caratteri per priorità]

Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento FEAMP

[10 000 caratteri per priorità]

2.Priorità diverse dall'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1 T: Struttura del programma*

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

FC

N/P

3

Priorità assistenza tecnica

NP

...

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

FSE+

...

Priorità dedicata RSP

n.

FSE+

...

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

FSE+

OS 8

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

FSE+

OS 9

*Le informazioni riportate in questa tabella costituiranno il contributo tecnico per precompilare gli altri campi e le altre tabelle del modello in formato elettronico. Non pertinente per il FEAMP.

2.1 Titolo della priorità [300] (da ripetere per ogni priorità)

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale

*Tabella pertinente per le priorità FSE+

**Andare alla sezione 2.1.2

2.1.1 Obiettivo specifico 11 (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) - ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i) e punti iii), iv), v) e vi)

Tipologie di azioni pertinenti - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [8 000 caratteri]

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principali gruppi di destinatari - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iii):

Campo di testo [1 000 caratteri]

Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iv):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Azioni interregionali e transnazionali - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto v):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Uso previsto degli strumenti finanziari - articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vi):

Campo di testo [1 000 caratteri]

2.1.1.2 Indicatori 12

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

2.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento 13 (non pertinente per il FEAMP)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii)

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

2.1.2 Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, del CPR

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principale gruppo di destinatari

Campo di testo [2 000 caratteri]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

Campo di testo [2 000 caratteri]

Criteri per la selezione delle operazioni 14

Campo di testo [4 000 caratteri]

2.T. Priorità Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 29, 30, 31 e 89 del CPR

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario - articolo 30

Campo di testo [5 000 caratteri]

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata mediante pagamenti non collegati a costi - articolo 31

Campo di testo [3 000 caratteri]

Tabella 8: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

Tabella 9: dimensione 5 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

3.Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punti da i) a iii),articolo 106, paragrafi da 1 a 3, articolo 10 e articolo 21, del CPR



3.A Trasferimenti e contributi 15

Riferimento: articoli 10 e 21 del CPR

Modifica del programma di cui all'articolo 10 del CPR (contributo a InvestEU)

Modifica del programma di cui all'articolo 21 del CPR (trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta tra fondi in gestione concorrente)

Tabella 15: contributi a InvestEU*

Categoria di regioni

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FSE+

Più sviluppate

Meno sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

FC

FEAMP

Totale

*Importi cumulativi per tutti i contributi durante il periodo di programmazione

Tabella 16: Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta* 

Fondo

Categoria di regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

Importo del trasferimento

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FESR

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FSE+

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

FC

FEAMP

Totale

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

Tabella 17: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente*

FESR

FSE+

FC

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

FESR

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

FSE+

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

FC

FEAMP

Totale

*Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

3.1 Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i)

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

Totale

FSE+

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

Totale

Fondo di coesione

N/P

FEAMP

N/P

Totale

3.2 Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale 16

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), articolo 17, paragrafo 6

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico
n. o AT

Priorità

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Fondo

Categoria di regioni*

Contributo UE

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

pubblico

privato

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

Priorità 1

P/T

FESR

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

Priorità 2

FSE+

Meno sviluppate

Più sviluppate

In transizione

Ultraperiferiche

Priorità 3

FC

AT

AT articolo 29 del CPR

FESR o FSE+ o FC

AT articolo 30 del CPR

FESR o FSE+ o FC

Totale FESR

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

Totale FSE+

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

Totale FC

N/P

Totale generale

*Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche. Per il FC: non pertinente. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

** Ove pertinente per tutte le categorie di regioni.

Per il FEAMP:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iii)

Tabella 11 A

Priorità

Tipologia di settore di sostegno (nomenclatura definita nel regolamento FEAMP)

Base di calcolo

del sostegno dell'UE

Contributo UE

Fonti nazionali pubbliche

Totale

Tasso di cofinanziamento

Priorità 1

1.1

Pubblico

1.2

Pubblico

1.3

Pubblico

1.4

Pubblico

1.5

Pubblico

Priorità 2

2.1

Pubblico

Priorità 3

3.1

Pubblico

Priorità 4

4.1

Pubblico

Assistenza tecnica

5.1

Pubblico

4.Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti

Fondo

Obiettivo specifico

(N/P per il FEAMP)

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

Sì/No

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1 000 caratteri]

Criterio 2

SÌ/NO

5.Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j), articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

Autorità di audit

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

6.Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

8.Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Tabella 14: Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Indicazione dell'applicazione degli articoli 88 e 89*:

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 1

OS 2

Priorità 2

FSE+

OS 3

OS 4

Priorità 3

FC

OS 5

OS 6

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 7

OS 8

Priorità 2

FSE+

OS 9

OS 10

Priorità 3

FC

OS 11

OS 12

*Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli allegati al CPR

APPENDICI

·Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

·Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)

·Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

·Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica



Appendice 1:     rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

A.    Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

(in valuta nazionale)

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:    Sì/No - Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1 Descrizione della tipologia di operazione

1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

1.3 Denominazione dell'indicatore 17

1.4 Unità di misura dell'indicatore

1.5 Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

1.6 Importo

1.7 Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

1.8 Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

1.10 Verifica del conseguimento dell'unità di misura

- di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura?

- descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

- quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

1.11 Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

1.12 Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione.

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.



Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

A.    Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Codice

Descrizione

Importo complessivo interessato

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1. Descrizione della tipologia di operazione

1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessata

1.3 Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

1.4 Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

1.5 Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

1.6 Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

1.7 Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

1.8 Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

1.10 Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

- descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione

- descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

- descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti

1.11 Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.



Appendice 3:    Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

1. Descrizione della flotta per la piccola pesca costiera

Campo di testo [5 000 caratteri]

2. Descrizione generale della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Campo di testo [5 000 caratteri] e importo globale indicativo FEAMP assegnato

3. Descrizione delle azioni specifiche nell'ambito della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Descrizione delle azioni principali

Importo indicativo FEAMP assegnato (in EUR)

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

Campo di testo [10 000 caratteri]

Promozione di pratiche di pesca sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che riducono al minimo i danni all'ambienteCampo di testo [10 000 caratteri]

Rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing

Campo di testo [10 000 caratteri]

Promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo delle capacità

Campo di testo [10 000 caratteri]

Miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

Campo di testo [10 000 caratteri]

Maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza

Campo di testo [10 000 caratteri]

Coinvolgimento di operatori della piccola pesca nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, comprese le aree marine protette e i siti Natura 2000

Campo di testo [10 000 caratteri]

Diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

Organizzazione collettiva e partecipazione di operatori della piccola pesca ai processi decisionali e consultivi

Campo di testo [10 000 caratteri]

4. Ove opportuno, attuazione delle linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

5. Ove opportuno, attuazione del piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Campo di testo [10 000 caratteri]

6. Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Denominazione dell'indicatore di output

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 2: indicatori di risultato

Denominazione dell'indicatore di risultato

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Target finale (2029)



Appendice 4:    Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

1. Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [30 000 caratteri]

2. Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti

Descrizione delle azioni principali

Importo FEAMP assegnato (in EUR)

Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMP

Campo di testo [10 000 caratteri]

Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del FEAMP 

Campo di testo [10 000 caratteri]

Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile 

Campo di testo [10 000 caratteri]

3. Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione

Campo di testo [10 000 caratteri]

4. Descrizione delle sinergie con il piano d'azione per la piccola pesca costiera

Campo di testo [10 000 caratteri]

ALLEGATO VI

Modello di programma per i fondi AMIF, ISF e BMVI - articolo 16, paragrafo 3

Numero CCI

Titolo in inglese

[255 caratteri 18 ]

Titolo nella lingua nazionale

[255 caratteri]

Versione

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

Ammissibile fino a

Numero della decisione della Commissione

Data della decisione della Commissione

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

1.Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a v) e punto vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate nell'accordo di partenariato e sintetizza le sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o alle strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'UE pertinente e dei progressi compiuti sul piano delle azioni UE e descrive in che modo il fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.

Campo di testo [15 000 caratteri]

2.Obiettivi specifici (da ripetere per ogni obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 17, paragrafi 2 e 4

2.1. Titolo dell'obiettivo specifico [300 caratteri]

2.1.1 Descrizione di un obiettivo specifico

Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale, le sfide principali e propone risposte con il sostegno del fondo. Descrive quali obiettivi operativi sono interessati dal sostegno del fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 4 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una giustificazione in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF, con gli articoli 17 e 18 del regolamento BMVI o con l'articolo 20 del regolamento AMIF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Per l'ISF, il sostegno operativo deve essere descritto al punto 4 del modello.

Per azioni specifiche, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato. Inoltre, per azioni congiunte specifiche, lo Stato membro capofila elenca gli Stati membri partecipanti, indicandone il ruolo e, se del caso, il contributo finanziario.

Per l'assistenza emergenziale, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Solo AMIF: reinsediamento e solidarietà sono presentati separatamente.

Campo di testo [16 000 caratteri]

2.1.2 Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

2.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 16 del regolamento BMVI o articolo 10, paragrafo 9 del regolamento ISF o articolo 10, paragrafo 8 del regolamento AMIF

Tabella 3

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

1.1.Sostegno operativo (solo ISF)

Questa sezione riguarda solo i programmi che ricevono sostegno dall'ISF e fornisce una giustificazione del suo uso, in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Cfr. anche punto 2.1.1.

Campo di testo [5 000 caratteri]

Tabella 4

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

1.2.Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 30, 31 e 89 del CPR

Campo di testo [5 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario)

Campo di testo [3 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata con pagamenti non collegati ai costi)

Tabella 5

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

3.Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1. Dotazioni finanziarie per anno

Tabella 6

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

3.2 Dotazioni finanziarie totali da parte del fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iv)

Tabella 7



Obiettivo specifico

Tipologia di azione

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Contributo dell'UE (a)

Contributo nazionale (b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

e=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)

Fonti pubbliche (c)

Fonti private (d)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF]

Totale per l'OS 1

OS 2

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Totale per l'OS 2

OS 3

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

Totale per l'OS 3

AT (articolo 30 del CPR)

AT (articolo 31 del CPR)

Totale generale

Tabella 8 [solo AMIF]

Numero di persone all'anno

Categoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinsediamento

Ammissione umanitaria

[altre categorie]

4.Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 9

Condizioni abilitanti

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1000 caratteri]

Criterio 2

5.Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j); articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 10

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome e carica della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

Autorità di audit

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

6.Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]



8.Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Indicazione dell'uso degli articoli 88 e 89*:

Obiettivo specifico

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

*Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli in appendice.

APPENDICI

·Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

·Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)



Appendice 1: rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

A.    Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:    Sì/No - Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1. Descrizione della tipologia di operazione

1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessato

1.3 Denominazione dell'indicatore 19

1.4 Unità di misura dell'indicatore

1.5 Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

1.6 Importo

1.7 Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

1.8 Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

1.10 Verifica del conseguimento dell'unità di misura

- descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura

- descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

- descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti

1.11 Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

1.12 Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.



Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

Versione attuale

A.    Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Codice

Descrizione

Importo complessivo interessato

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1. Descrizione della tipologia di operazione

1.2 Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

1.3 Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

1.4 Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

1.5 Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

1.6 Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

1.7 Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

1.8 Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

1.9 Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

1.10 Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

- di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione?

- descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

- quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

1.11 Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati - articolo 37 e articolo 68, paragrafo 1, lettera g) 20

TABELLA 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dotazione finanziaria della priorità in base al programma

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

Base per il calcolo del contributo dell'Unione*

(Contributo totale o contributo pubblico)

Dotazione finanziaria totale

(in EUR)

Tasso di cofinanziamento

(%)

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Contributo dei Fondi alle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Quota della dotazione totale coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 7/colonna 5 x100]

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Quota della dotazione totale coperta dalle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni (%)

[colonna 10/colonna 5 x100]

Numero di operazioni selezionate

Calcolo

Calcolo

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Priorità 1

OS 1

FESR

Priorità 2

OS 2

FSE+

Priorità 3

OS 3

Fondo di coesione

NP

Totale

FESR

Meno sviluppate

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<type='Cu' input='G'>

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Totale

FESR

In transizione

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Totale

FESR

Più sviluppate

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<type='Cu' input='G'>

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<type='N' input='G'>

Totale

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

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<type='Cu' input='G'>

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Totale

FSE

Meno sviluppate

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Totale

FSE

In transizione

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Totale

FSE

Più sviluppate

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Totale

FSE

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche

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Totale

Fondo di coesione

NP

<type='N' input='G'>

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<type='N' input='G'>

Totale generale

Tutti i fondi

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TABELLA 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento - articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Caratteristiche della spesa

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

Fondo

Categoria di regioni

1

Campo di intervento

2

Forma di finanziamento

3

Dimensione "erogazione territoriale"

4

Dimensione "Attività economica"

5

Dimensione "Ubicazione"

6

Tematica secondaria FSE+

7

Dimensione macroregionale e relativa ai bacini marittimi

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Numero di operazioni selezionate

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<type='Cu' input='M'>

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TABELLA 3: indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dati sugli indicatori di output del programma

[dati estratti dalla tabella 2 del programma]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore 21

(di cui:)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target per il 2029

Previsione ad oggi

[gg/mm/aa]

Conseguimento ad oggi

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

<type='S' input='G'> 22

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<type='C' input='S'>

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TABELLA 4: stipendi del personale finanziati dal FESR e dal Fondo di coesione a livello di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

Fondo

ID

Denominazione dell'indicatore

Unità di misura

Valore annuo raggiunto ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

2021

2029

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RCO (indicatore di output comune della DG REGIO) xx

Personale finanziato dal Fondo

ETP

TABELLA 5: sostegno multiplo alle imprese per FESR e Fondo di coesione a livello di programma - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore

(di cui:)

Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

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<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Micro

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Piccole

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Medie

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Grandi

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Totale

<type='N' input='G'>



TABELLA 6: Indicatori di risultato comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 3 del programma]

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore 23

(di cui:)

Unità di misura

Valore di base nel programma

Target per il 2029

Valore di base aggiornato [gg/mm/aa]

Valore ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

Previsione

Completato

Previsione

Conseguito

<type='S' input='G'> 24

<type='S' input='G'>

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<type='S' input='G'>

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<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

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TABELLA 7: previsione dell'importo per il quale lo Stato membro intende presentare domande di pagamento per l'anno civile in corso e per il successivo - articolo 68, paragrafo 1, lettera g)

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

[anno civile in corso]

[anno civile successivo]

gennaio - ottobre

novembre - dicembre

gennaio - dicembre

FESR

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate 25

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche 26

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondo di coesione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

TABELLA 8: Dati degli strumenti finanziari - articolo 37, paragrafo 3

Priorità

Caratteristiche della spesa

Spese ammissibili per prodotto

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi

Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54

Risorse rientrate imputabili al sostegno dai fondi di cui all'articolo 56

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario (codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

ALLEGATO VIII

Comunicazione e visibilità - articoli 42 e 44

1. Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione

1.1.L'emblema dell'Unione europea figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2.La frase "Finanziato dall'UNIONE EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA" è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3.Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va usato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4.La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione.

1.5.La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6.Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7.L'emblema dell'Unione europea non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema dell'Unione.

1.8.Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, si espone un'unica targa o un unico cartellone.

1.9.Istruzioni grafiche per l'emblema dell'Unione e definizione dei colori standard:

A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25° dell'altezza del rettangolo.

I principi relativi all'uso dell'emblema dell'Unione da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa 27

2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 44, paragrafo 6, garantisce all'UE i seguenti diritti:

1.1.uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'UE e degli Stati membri dell'UE e ai loro dipendenti;

1.2.riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

1.3.comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

1.4.distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

1.5.conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

1.6.sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

1.7.Possono essere concessi diritti supplementari all'UE.

ALLEGATO IX

Elementi per accordi di finanziamento e documenti strategici - articolo 53

1. Elementi dell'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 53, paragrafo 3

a) la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a);

c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 37;

e) le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione), e le prescrizioni di tenuta di registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 52 (ove applicabile), compresi le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 76;

f) le prescrizioni e le procedure di gestione del contributo previsto dal programma conformemente all'articolo 86 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni di contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 53;

g) le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 54, comprese le operazioni di tesoreria/gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 62;

i) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno proveniente dai fondi conformemente all'articolo 56 e le modalità di disimpegno del contributo dei fondi dallo strumento finanziario;

j) le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati dagli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;

k) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

l) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;

m) altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;

n) la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalto pubblico (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2. Elementi del(i) documento(i) strategico(i) di cui all'articolo 53, paragrafo 1

a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52;

c) l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei fondi conformemente agli articoli 54 e 56;

d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità all'articolo 37.

ALLEGATO X

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione - articolo 63, paragrafo 1

Tabella 1 - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

Organismi/autorità interessati

1

Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di relazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Autorità di gestione

2

Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Autorità di gestione

3

Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Autorità di gestione

5

Sistema efficace atto ad assicurare che si dispone di tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Autorità di gestione

6

Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

8

Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di affidabilità di gestione

Autorità di gestione

9

Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Autorità di gestione

10

Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento intermedio e dei conti

Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

11

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e qualsiasi altro organismo di audit o controllo sul quale l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti in materia.

Autorità di audit

12

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

13

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

14

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

15

Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit

Tabella 2 - Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.

ALLEGATO XI

Elementi per la pista di controllo - articolo 63, paragrafo 5

I.    Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni:

1.

1.la documentazione che consente all'autorità di gestione di verificare l'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;

2.

2.il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che stabilisce le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3.

3.i registri contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4.

4.la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 59, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 67, paragrafo 3, lettera h);

5.

5.la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.

6.la documentazione comprovante i controlli amministrativi e, se del caso, i controlli in loco, condotti dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7.

7.le informazioni sugli audit effettuati;

8.

8.la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;

9.

9.la documentazione che consente di verificare la conformità al diritto applicabile;

10.

11.i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;

12.la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, effettuate dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio sulle spese dichiarate alla Commissione;

13.per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario e registri contabili del beneficiario relativi alle spese dichiarate alla Commissione;

14.per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e ove pertinente, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi forfettari; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario; l'accordo esplicito dall'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi lordi per il personale e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e la documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

II.    Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1.i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2.i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi in conformità agli articoli 54 e 56;

3.i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

4.i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5.i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6.i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7.le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8.le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis;

9.gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

 

10.le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato o sarà usato per la finalità prevista;

11.le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12.le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

Disposizioni per la pista di controllo per il rimborso del sostegno dei fondi della Commissione al programma in base alle opzioni semplificate in materia di costi o al finanziamento non collegato ai costi

III. Elementi obbligatori di una pista di controllo per le opzioni semplificate in materia di costi da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario;

2.le categorie di costi e i costi che costituiscono la base di calcolo;

3.i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;

4.i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

IV. Elementi obbligatori di una pista di controllo per il finanziamento non collegato ai costi, da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.i documenti che stabiliscono le condizioni di sostegno firmati dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che specificano la forma della sovvenzione concessa ai beneficiari;

2.i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);

3.i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione;

4.la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi.

ALLEGATO XII

Coesione elettronica: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le autorità e i beneficiari - articolo 63, paragrafo 7

1. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi elettronici per lo scambio di dati

1.1 Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 63, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 66, paragrafo 4, e dell'articolo 76 del presente regolamento.

1.2 Garantire disponibilità e funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3 Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a) moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b) calcoli automatici, ove pertinente;

c) controlli automatici integrati che riducono ripetuti scambi di documenti o informazioni;

d) avvisi generati dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e) tracciabilità on line dello status del progetto che consente al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f) tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.4 Garantire la registrazione e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire audit e verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari conformemente all'articolo 68, paragrafo 2.

2. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1 Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

2.2 Garantire la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3 Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4 Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 31 .

ALLEGATO XIII

SFC2021: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione - articolo 63, paragrafo 8

1. Responsabilità della Commissione

1.1 Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2021") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2 Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:

a) moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

b) calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d) allerte generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e) verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma.

g) predisposizione di una firma elettronica obbligatoria ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3 Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione C(2006)3602 della Commissione

32 e sue norme di attuazione.

1.4 Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2. Responsabilità degli Stati membri

2.1 Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, nonché gli organismi identificati per l'esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 del presente regolamento, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2 Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3 Prevedere modalità collegate automaticamente a SFC2021 per tale separazione di funzioni nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro.

2.4 Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c) verificare il diritto degli utenti a livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e) segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f) garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;

h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incide sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5 Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.6 Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

a) aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 3, in caso di applicazione di uso diretto;

b) per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 1, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che coprano i seguenti aspetti:

     i) sicurezza fisica;

ii) controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii) controllo della conservazione;

iv) controllo dell'accesso e delle password;

v) sorveglianza;

vi) interconnessione con SFC2021;

vii) infrastrutture di comunicazione;

viii) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix) gestione degli incidenti.

2.7 Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.

2.8 Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1 Garantire accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021.

3.2 Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3 Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021 (ad eccezione dei casi di forza maggiore) e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e che quindi i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati in caso di incongruenze.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione si intende la data nella quale avviene la presentazione del documento in questione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021.

3.4 Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 1.

3.5 Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6 Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

ALLEGATO XIV

Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo - articolo 63, paragrafo 9

1. GENERALE

1.1. Informazioni presentate da:

- Stato membro:

– Titolo del(i) programma(i) e numero(i) CCI: (tutti i programmi trattati dall'autorità di gestione in presenza di un sistema comune di gestione e controllo);

- Nome e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale: (organismo responsabile della descrizione):

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aa)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo)

1.3.1 Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

1.3.2 Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.3 L'organismo che svolge la funzione contabile (denominazione, indirizzo e punto di contatto all'interno dell'autorità di gestione o dell'autorità del programma che svolge la funzione contabile)

1.3.4 Modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1. Autorità di gestione e sue funzioni principali

2.1.1 Status dell'autorità di gestione (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

2.1.3 Se pertinente, dettaglio per ogni organismo intermedio di ciascuna funzione 36 e ciascun compito delegati dall'autorità di gestione, individuazione degli organismi intermedi e della forma di delega. Indicare i documenti pertinenti (accordi scritti).

2.1.4 Procedure di supervisione delle funzioni e dei compiti delegati dall'autorità di gestione.

2.1.5 Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.2. Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni e ai compiti dell'autorità di gestione 37  

2.2.1 Descrizione delle funzioni, compresa la funzione contabile, e dei compiti svolti dall'autorità di gestione.

2.2.2 Descrizione dell'organizzazione del lavoro delle diverse funzioni, inclusa quella contabile, quali sono le procedure applicabili, quali funzioni sono delegate se del caso e in che modo sono supervisionate, ecc.

2.2.3 Organigramma dell'autorità di gestione e informazioni sui suoi rapporti con altri organismi o dipartimenti (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 66 a 69.

2.2.4 Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni pianificate e loro portata, se del caso).

3. ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE

3.1 Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo che svolge la funzione contabile

3.1.1 Status dell'organismo che svolge la funzione contabile (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui fa parte, se del caso.

3.1.2 Descrivere le funzioni e i compiti svolti dall'organismo che si occupa della funzione contabile di cui all'articolo 70.

3.1.3 Descrizione dell'organizzazione del lavoro (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in che casi, in che modo sono supervisionate, ecc.

3.1.4 Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione ai vari compiti contabili.

4. SISTEMA elettronico 

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di:

4.1.1 Registrare e conservare in formato elettronico, i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori, ove previsto dal regolamento.

4.1.2 Garantire che la contabilità di ciascuna operazione sia registrata e conservata e che tali registri forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

4.1.3 Mantenere una contabilità delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

4.1.4 Registrare tutti gli importi detratti dalle domande di pagamento e dai conti di cui all'articolo 92, paragrafo 5, e le motivazioni di tali detrazioni.

4.1.5 Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2.

4.1.6 Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la confidenzialità dei sistemi elettronici.

ALLEGATO XV

Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione - articolo 68, paragrafo 1, lettera f)

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile dell'autorità di gestione per il programma (nome del programma operativo, CCI)

sulla base dell'attuazione del (nome del programma) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno), sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione effettuate a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. xx e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) n. xxxx

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a) le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. XX,

b) le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile e sono state usate per gli scopi previsti,

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile sono state trattate adeguatamente nei conti, in particolare per rispettare l'articolo 92 per quanto riguarda la presentazione di conti che forniscano garanzie che le irregolarità sono sotto la soglia di rilevanza del 2 %.

Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento intermedio relativa a un periodo contabile successivo.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine, confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del programma che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

ALLEGATO XVI

Modello per il parere di audit - articolo 71, paragrafo 3, lettera a)

Alla Commissione europea, direzione generale

1.    INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'autorità di audit], indipendente ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...], ha verificato

I)i conti del periodo contabile iniziato il 1° luglio … [anno] e conclusosi il 30 giugno … [anno] ( 1 )e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito "i conti"),

II)la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), e

III)il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione al programma [titolo del programma, numero CCI] (di seguito "il programma"),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 71, paragrafo 3.

2.    RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

[nome dell'autorità di gestione], individuata come autorità di gestione del programma, ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui agli articoli 66 e 70.

Inoltre, [nome dell'autorità di gestione o dell'organismo che svolge la funzione contabile, se del caso] è responsabile di garantire e certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, come richiesto dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. [...].

Inoltre, a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. [...], è responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese iscritte nei conti siano legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.    RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Come stabilito all'articolo 71 del regolamento (UE) n. [...], è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente alla completezza, veridicità e accuratezza dei conti, al fatto che le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono dichiarate nei conti siano legittime e regolari e che il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e sono conformi agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali standard richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) n. [...].

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al paragrafo "limitazioni dell'ambito dell'audit".

La sintesi delle conclusioni tratte dagli audit relativamente al programma è riportata nel rapporto annuale di controllo allegato in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. [...].

4.    LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non c'erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

(a)

(b)

(c)

[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit 38 , ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva sezione "Parere con riserva", importi di spesa e contributo del sostegno proveniente dai fondi, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, se del caso.]

5.    PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

ii)

le spese indicate nei conti sono legittime e regolari 39 ,

iii)

il sistema di gestione e controllo funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Oppure

(Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

1)    Conti

- i conti forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti materiali:........

2)    Legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti

- le spese certificate nei conti sono legittime e regolari [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:.....

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

3)    Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

- il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente [laddove esistono riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:.....

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a ... (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono/non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero, e/o

ii)

le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii)

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo:  (6)

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere. ( 7 ).]

Data:

Firma:

( 2 ) Da includere nel caso di programmi Interreg.

( 5 ) Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato efficacemente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

( 6 ) Stessa osservazione della nota precedente.

( 7 ) Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esulanti dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.

ALLEGATO XVII 

Modello per la relazione annuale di controllo - articolo 71, paragrafo 3, lettera b)

1.Introduzione

1.1 Identificare l'autorità di audit e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2 Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile).

1.3 Periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

1.4 Indicare il programma o i programmi considerati nella relazione e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se la relazione riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo.

1.5 Descrizione delle misure adottate per redigere la relazione e il parere di audit corrispondente. Questa sezione dovrebbe comprendere anche informazioni sui controlli di coerenza da parte dell'autorità di audit sulla dichiarazione di affidabilità di gestione.

La sezione 1.5 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

2. Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità dell'autorità di gestione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a organismi intermedi, e conferma della loro conformità agli articoli da 66 a 70 e all'articolo 75 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit.

2.2 Informazioni sull'applicazione delle modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79.

3. Modifiche alla strategia di audit

3.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e loro motivazione. Indicare in particolare eventuali modifiche apportate al metodo di campionamento impiegato per l'audit delle operazioni (cfr. sezione 5 infra) e se la strategia è stata oggetto di modifiche a seguito dell'applicazione di modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79 del regolamento.

3.2 La sezione 1 di cui sopra va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le modifiche apportate alla strategia di audit in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

4. Audit dei sistemi (ove pertinente)

Questa sezione riguarda le autorità di audit che non applicano le modalità proporzionate migliorate per il periodo contabile in questione:

4.1 Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sull'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo - di seguito "audit dei sistemi".

4.2 Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, e più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3 In relazione alla tabella di cui al punto 9.1 successivo, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche.

4.4 Indicazione di eventuali irregolarità riscontrate che sono state giudicate di carattere sistemico, i dettagli delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 97 del regolamento.

4.5 Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6 Descrizione delle irregolarità o carenze specifiche agli strumenti finanziari o ad altre tipologie di spese o costi disciplinati da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, appalti pubblici, opzioni semplificate in materia di costi, finanziamento non collegato ai costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7 Indicazione del livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e sua giustificazione.

5. Audit delle operazioni

Le sezioni da 5.1 a 5.10 di seguito vanno adattate ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.1 Individuazione degli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 73).

5.2 Descrizione del metodo di campionamento applicato e indicazione della sua eventuale conformità alla strategia di audit.

5.3 Indicazione dei parametri usati per il campionamento statistico e spiegazione dei calcoli sottostanti e del giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, la deviazione standard, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione. I calcoli sottostanti per la scelta del campione, il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo di cui al punto 9.3 infra, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico usato.

5.4 Riconciliazione delle spese incluse nei conti, degli importi dichiarati nelle domande di pagamento intermedio durante il periodo contabile e della popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale (colonna "A" della tabella di cui al punto 9.2 a seguire). Gli elementi di riconciliazione includono le unità di campionamento negative qualora siano state effettuate rettifiche finanziarie.

5.5 In caso di unità di campionamento negative, inserire conferma che sono stati trattate come una popolazione separata. Analisi dei principali risultati degli audit di queste unità, con attenzione in particolare alla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati.

5.6 In caso di uso di un campionamento non statistico, specifica dei motivi dell'uso di tale metodo, percentuale delle unità campionate sottoposte a audit, misure adottate per garantire la casualità del campione, tenendo presente che il campione deve essere rappresentativo.

Inoltre, definizione delle misure adottate per garantire una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore totale (previsto) dovrebbe essere calcolato anche se è stato usato un metodo di campionamento non statistico.

5.7 Analisi delle constatazioni principali degli audit delle operazioni, che descrivono:

1) il numero di elementi del campione sottoposti a audit e l'importo corrispondente;

2) tipologia di errore per unità di campionamento 40 ;

3) la natura degli errori rilevati 41 ;

4) la percentuale di errore dello strato 42 e le relative principali carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore, le cause originarie, le misure correttive proposte (incluse quelle finalizzate a migliorare i sistemi di gestione e controllo) e l'impatto sul parere di audit.

Fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 9.2 e 9.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8 Dettagli di eventuali rettifiche finanziarie relative al periodo contabile effettuate dall'autorità di gestione prima di presentare i conti alla Commissione, e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni di un tasso forfettario o estrapolate che portano a una riduzione fino al 2 % del tasso di errore residuo della spesa inclusa nei conti a norma dell'articolo 92.

5.9 Confronto del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo (come indicato al punto 9.2 a seguire) con la soglia di rilevanza del 2 %, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10 Dettaglio delle eventuali irregolarità individuate se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.11 Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti rispetto al campione comune per i programmi Interreg in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.12 Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti per periodi contabili precedenti, in particolare sulle carenze gravi di natura sistemica.

5.13 Tabella in funzione della tipologia di errori, eventualmente concordata con la Commissione.

5.14 Conclusioni tratte dalle principali constatazioni degli audit delle operazioni riguardo all'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo.

La sezione 5.14 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per trarre le conclusioni in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

6. Audit dei conti

6.1 Identificazione delle autorità/degli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2 Descrizione dell'approccio di audit impiegato per verificare se i conti sono completi, accurati e veritieri. Ciò comprende un riferimento al lavoro di audit condotto nel contesto degli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità per i conti e le verifiche supplementari da condurre sui conti provvisori prima che siano inviati alla Commissione.

6.3 Conclusioni tratte dagli audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, compresa l'indicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato a tali conclusioni.

6.4 Indicazione di eventuali irregolarità individuate e se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate al riguardo.

7. Altre informazioni

7.1 L'autorità di audit valuta casi di sospette frodi rilevate nel contesto degli audit da essa eseguiti (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit dalla stessa autorità), nonché le misure adottate. Fornire informazioni sul numero di casi, la gravità e gli importi interessati, se noti.

7.2 Eventi successivi avvenuti dopo la conclusione del periodo contabile e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

8. Livello complessivo di affidabilità

8.1 Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come esso è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni. Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche dei risultati di altri lavori di audit svolti a livello nazionale o di UE.

8.2 Valutazione di eventuali azioni di mitigazione attuate e non collegate a rettifiche finanziarie, rettifiche finanziarie attuate e l'eventuale necessità di misure correttive supplementari, in una prospettiva sia di miglioramento dei sistemi di gestione e controllo sia dell'impatto sul bilancio dell'UE.

9. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

9.1 Risultati degli audit dei sistemi

Soggetto sottoposto a audit

Fondo (Programma multi-fondo)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma: [CCI e nome del programma]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 - allegato X del regolamento]

Osservazioni

Requisiti fondamentali (se del caso)

[come definito nella tabella 1 - allegato X del regolamento]

RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

RF 10

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione contabile (se non è svolta dall'autorità di gestione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: le parti vuote della tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili al soggetto sottoposto a audit.

9.2 Risultati degli audit delle operazioni

Fondo

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in EUR corrispondente alla popolazione da cui è stato estratto il campione ( 7 )

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale

 (8)

Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

(F = (D * A) – E)

Altre spese sottoposte a audit ( 9 )

Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

Importo ( 10 )

%

 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 ) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento

( 2 ) Casuale, sistemico, anomalo.

( 3 ) Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

( 4 ) La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, in sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).

( 5 ) Errori totali meno le correzioni di cui al precedente punto 5.8, diviso per la popolazione totale.

( 6 ) Il livello complessivo di affidabilità deve corrispondere a una delle quattro categorie definite nella tabella 2 dell'allegato X del regolamento.

( 7 ) La colonna "A" si riferisce alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale, vale a dire all'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di gestione/funzione contabile nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4.

( 8 ) Il tasso di errore totale è calcolato prima di apportare eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna "D" si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al precedente punto 5.7.

( 9 ) La colonna "G" deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

( 10 ) Importo delle spese sottoposte ad audit (in caso di applicazione del sottocampionamento, in questa colonna sono incluse solo le voci di spesa effettivamente sottoposte ad audit).

( 11 ) Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

9.3 Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale, tasso di errore totale e tasso di errore residuo

ALLEGATO XVIII 

Modello per la strategia di audit - articolo 72

1.    INTRODUZIONE    

a) Individuazione dei programmi [titoli e numeri CCI(1)], dei fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit.

2.    VALUTAZIONE DEI RISCHI

a) Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi applicato e

b) procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.    METODO

3.1.    Panoramica

a) Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit applica per il suo lavoro di audit.

b) Informazioni sulle modalità impiegate dall'autorità di audit per ottenere garanzie riguardo ai programmi nel sistema di gestione e controllo standard e a programmi con modalità proporzionate migliorate (descrizione dei principali elementi costitutivi - tipologie di audit e loro campo di applicazione).

c) Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione annuale di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, con le eccezioni necessarie per i programmi Interreg che seguono norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

d) Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati durante la preparazione della relazione annuale di controllo da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento.

e) Per i programmi Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit e spiegazione di come l'autorità di audit intende garantire la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda gli audit delle operazioni nell'ambito del campione comune Interreg che la Commissione deve definire come stabilito all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

f) Per i programmi Interreg, qualora fossero necessarie attività di audit supplementari di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE], in riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit in tal senso e come seguito dato a tali attività di audit supplementari.

3.2.    Audit sull'adeguato funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Tale elenco dovrebbe includere tutti gli organismi che sono stati designati negli ultimi dodici mesi.

Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit di sistema rivolto ad aree tematiche specifiche od organismi specifici, quali:

a) qualità e quantità delle verifiche di gestione amministrative e in loco per quanto riguarda le norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato, requisiti ambientali e altra legislazione applicabile;

b) qualità della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione a livello dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;

c) istituzione e attuazione degli strumenti finanziari a livello degli organismi che li attuano;

d) funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro interoperabilità con il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione.

e) affidabilità dei dati relativi a target finali e intermedi e ai progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione;

 

f) rettifiche finanziarie (detrazioni dai conti);

g) attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode.

3.3.    Audit delle operazioni che non riguardano i programmi Interreg

a) Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 73 del regolamento (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

b) Per gli anni durante i quali lo Stato membro sceglie di applicare il sistema proporzionato migliorato dovrebbe essere proposta una descrizione separata per uno o più programmi di cui all'articolo 77 del regolamento.

3.4.    Audit delle operazioni per i programmi Interreg

a) Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) trattamento delle constatazioni e degli errori rilevati da usare in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE] e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative al campione comune Interreg che la Commissione seleziona ogni anno.

b) Per gli anni durante i quali il campione comune per gli audit delle operazioni per i programmi Interreg non include operazioni o unità di campionamento dal programma in questione dovrebbe essere proposta una descrizione separata.

In questo caso, è opportuno inserire una descrizione del metodo di campionamento impiegato dall'autorità di audit e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare quelle relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, ecc.

3.5.    Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.6.    Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono le attività comprese nella verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione redatta dall'autorità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.    LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

(a)

Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato.

b) Calendario indicativo dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche), nelle seguenti modalità:

5.    RISORSE

(a)

Organigramma dell'autorità di audit.

(b)

Indicazione delle risorse che si prevede di assegnare, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e loro portata, se del caso).

( 1 ) Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per vari programmi, indicare i programmi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.

ALLEGATO XIX

Modello per le domande di pagamento - articolo 85, paragrafo 3

Domanda di pagamento

COMMISSIONE EUROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fondo interessato 43 :

 

<type="S" input="S" > 44

Riferimento della Commissione (CCI):

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Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

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Data della decisione della Commissione:

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Numero della domanda di pagamento:

<type="N" input="G">

Data di presentazione della domanda di pagamento:

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Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 2018/xxx [CPR], la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:

Dal 45

<type="D" input="G">

fino al:

<type="D" input="G">

Spese suddivise per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzate dall'organismo che svolge la funzione contabile

(compresi gli importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari) (articolo 86 del regolamento)

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) 46

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

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<type="Cu" input="M">

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Priorità 2

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="M">

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Regioni in transizione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

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<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">



OPPURE

Spese ripartite per obiettivo specifico come inserite nei conti dell'autorità di gestione

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Base di calcolo (spesa

pubblica o totale) (')

(A)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

(B)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(C)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(D)

Priorità 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DICHIARAZIONE

Con la convalida della presente domanda di pagamento la funzione contabile/l'autorità di gestione richiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'organismo responsabile della funzione contabile:

Oppure

In rappresentanza dell'autorità di gestione responsabile della funzione contabile:

<type="S" input="G">

DOMANDA DI PAGAMENTO

FONDO

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Fondo

Importi

<type="S" input="G">

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

FONDO

IMPORTO

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo designato

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banca

<type="S" maxlength="150" input="G">

Codice BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN del conto bancario

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice: Informazioni sugli importi dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari (articolo 86 del regolamento) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma) 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 47

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 48

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 49

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">



Obiettivo specifico 3

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ALLEGATO XX 

Modello per i conti - articolo 92, paragrafo 1, lettera a)

CONTI DELL'ANNO CONTABILE

<type="D" – type="D" input="S">  

COMMISSIONE EUROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fondo interessato 50 :

 

<type="S" input="S" > 51

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Versione dei conti:

<type="S" input="G">

Data di presentazione dei conti:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________


DICHIARAZIONE

L'autorità di gestione responsabile del programma conferma:

1)la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile, legittime e regolari;

2)il rispetto delle norme contenute nei regolamenti specifici dei fondi e il rispetto dell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. [regolamento finanziario] e dell'articolo 68, lettere da a) a e), del regolamento;

3)il rispetto delle disposizioni dell'articolo 76 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di gestione: 

<type="S" input="G">  

Appendice 1: Importi inseriti nei sistemi contabili della funzione contabile/dall'autorità di gestione

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 4

Totali

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

(A)

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(B)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">



Obiettivo specifico 2

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)
(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Appendice 2: importi ritirati durante il periodo contabile

Priorità

RITIRI

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento intermedio

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 4

Totali

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

RITIRI

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

(A)

(B)

Priorità 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">



Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

RITIRI

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totali

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTALE GENERALE

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 2: Importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari (dati cumulativi dall'inizio del programma) - articolo 86

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 52

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 2

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Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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<type="Cu" input="M">

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 3

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Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 4



Totali

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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<type="Cu" input="G">

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">



Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 53

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

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Priorità 2

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Priorità 3

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Totale generale

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">



Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 54

(A)

(B)

(C)

(D)

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Obiettivo specifico 2 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

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Appendice 4: riconciliazione delle spese - articolo 92

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

 

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 2

Regioni meno sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni in transizione

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni più sviluppate

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

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Regioni ultraperiferiche

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 3

Totali

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Totale generale

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">



Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

 

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 2

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

CTE

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo xx del regolamento

Differenza

 

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

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<type="Cu" input="G">

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<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="S" maxlength="500" input="M">

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

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di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

<type="Cu" input="M">

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ALLEGATO XXI

Determinazione del livello delle rettifiche finanziarie: rettifiche finanziarie a tasso forfettario ed estrapolate - articolo 98, paragrafo 1

Elementi per l'applicazione di una rettifica estrapolata

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria

(a)

gravità della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso;

(b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

(c)

il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

Il livello di rettifica finanziaria forfettaria è determinato come segue:

(a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

(b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

(c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

(d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

ALLEGATO XXII

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro - articolo 103, paragrafo 2

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera a)

1.La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 (in PPA);

b)applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE-27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

I.per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 2,8 %;

II.per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 1,3 %;

III.per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 0,9 %;

c)all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera b)

2.La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 18 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE-27 ed è calcolato applicando il metodo definito al paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b)calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE-27;

c)all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - articolo 102, paragrafo 2, lettera c)

3.La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 18 EUR per la popolazione ammissibile.

4.La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);

b)numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

c)occupati da aggiungere per raggiungere il tasso medio di occupazione (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

d)numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

e)numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per raggiungere il tasso medio di giovani che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

f)differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g)popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

5.Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 4 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

6.Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2013.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione - articolo 102, paragrafo 3

7.La dotazione finanziaria è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)calcolo delle medie aritmetiche della popolazione e della superficie di tale Stato membro rispetto alla popolazione totale e alla superficie totale di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia la quota di popolazione totale di uno Stato membro supera la quota di territorio totale dello stesso Stato di 5 volte o più, riflettendo una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà usata in questa fase;

b)adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2014-2016 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei paragrafi da 10 a 16. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai paragrafi da 1 a 6.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea - articolo 9

8.L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)popolazione totale di tutte le regioni frontaliere terrestri di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera terrestre (ponderazione 36 %);

b)popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere terrestri (ponderazione 24 %);

c)popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

d)popolazione totale di tutte le regioni di livello NUTS 3 lungo le frontiere costiere e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera costiera (ponderazione 9,8 %);

e)popolazione che vive nelle zone frontaliere marittime entro 25 chilometri dalle frontiere costiere (ponderazione 6,5 %);

f)popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (a) e (b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (c), (d) ed (e). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio (f).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 - articolo 104, paragrafo 1, lettera e)

9.Una dotazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale

10.Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro (livellamento), dove tale percentuale è stabilita come segue:

a)per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) inferiore al 60 % della media dell'UE-27: 2,3 % del loro PIL

b)per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,85 % del loro PIL

c)per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,55 % del loro PIL

Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

11.Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 108 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applica proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

12.La dotazione totale minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

13.La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in PPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE-27 corrisponde alla sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Disposizioni complementari

14.Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale indicativa media nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

15.Le regioni in transizione non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

16.Sarà assegnato un totale di 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS, laddove interviene in sostegno alle azioni di pace e riconciliazione. Inoltre, saranno assegnati almeno 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (INTERREG) per il proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

L'applicazione dei paragrafi da 1 a 16 si tradurrà in dotazioni degli Stati membri come segue:

 

Prezzi 2018

Prezzi correnti

BE

2 443 732 247

2 754 198 305

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

CZ

17 848 116 938

20 115 646 252

DK

573 517 899

646 380 972

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

CY

877 368 784

988 834 854

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

LU

64 879 682

73 122 377

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

MT

596 961 418

672 802 893

NL

1 441 843 260

1 625 023 473

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

SI

3 073 103 392

3 463 528 447

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

SE

2 141 077 508

2 413 092 535

(1)    Per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari.
(2)    Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di ITI né di CLLD.
(3)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4)    GU [non ancora adottato]
(5)      GU [non ancora adottato]
(6)    Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, lettera c), della decisione 1313/2013.
(7)    Come definiti nella comunicazione della Commissione europea: "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" - COM(2016)587: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527678173194&uri=CELEX:52016DC0587
(8) In linea con l'articolo 22 della [proposta di] direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
(9) Direttiva 2014/61/UE.
(10) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.
(11) Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
(12)      Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(13) Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(14) Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
(15) Applicabile solo alle modifiche di programma, in linea con gli articoli 10 e 21 del CPR.
(16) Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.
(17) Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.
(18) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.
(19) Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.
(20)    Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(21)  Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.
(22)  Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controlloinput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(23)  Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.
(24)  Legenda delle caratteristiche dei campi:tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controlloinput: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(25)    Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.
(26)    Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche.
(27) GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.
(28)      Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
(29)      Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(30)      Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).
(31) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(32)

 Decisione C(2006)3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea ["Commission Decision C(2006)3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission", disponibile solo in EN, FR, DE].

(33)

 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(34)

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(35)

 Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(36)      Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.
(37)      Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.
(38)      Anche ai fini dei programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione di cui all'articolo 48 del regolamento CTE.
(39)      Fatta eccezione per i programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione come previsto all'articolo 48 del regolamento CTE, per i quali non è stato possibile verificare durante il periodo contabile interessato le spese indicate nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso.
(40)      Casuale, sistemico, anomalo.
(41)

     A titolo esemplificativo: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

(42)      La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, coprendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come le operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).
(43)      Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno fondo.
(44)    Legenda:
tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(45)

   Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema elettronico.

(46)    Per il FEAMP il cofinanziamento si applica solo alla "spesa pubblica totale ammissibile". Pertanto, nel caso del FEAMP, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è la "Spesa pubblica".
(47)    Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(48)    Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(49)    Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.
(50)      Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascun fondo.
(51)    Legenda:
tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema
(52)    Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.
(53)    Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.
(54)    Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.