51998IP0369(01)

Risoluzione sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0299


A4-0369/98

Risoluzione sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

- visto il progetto di trattato di Amsterdam,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza in merito,

- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e i relativi protocolli,

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

- visto l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, adottate dal Consiglio d'Europa nel 1973,

- viste le risoluzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla detenzione preventiva (R(80)11), sul congedo penitenziario (R(82)16), sulla detenzione e il trattamento dei condannati pericolosi (R(82)17) e sui detenuti stranieri (R(84)12), nonché la regolamentazione europea sulle sanzioni e misure comunitarie (R(92)16),

- vista la Convenzione europea del 1983 sul trasferimento delle persone condannate,

- vista la Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e i trattamenti inumani e degradanti,

- vista la raccomandazione R(87)3 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987 sulle regole penitenziarie europee,

- visto il «Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti» (CPT) del Consiglio d'Europa del 14 maggio 1998,

- vista la risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ((GU C 120 del 16.5.1989, pag. 51.)),

- viste le risoluzioni del 17 settembre 1996 ((GU C 320 del 28.10.1996, pag. 36.)), 8 aprile 1997 ((GU C 132 del 28.4.1997, pag. 31.)) e 17 febbraio 1998 ((GU C 80 del 16.3.1998, pag. 43.)) sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea,

- vista la risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea ((GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.)),

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Vandemeulebroucke e Aelvoet sul diritto di visita dei detenuti, con particolare riferimento alla Gran Bretagna (B4-1022/97),

- visto l'articolo 148 del regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0369/98),

A. considerando che l'incarcerazione, oltre a svolgere una funzione di sanzione penale, deve concorrere al ristabilimento della pace civile attraverso la protezione dei beni e l'efficace salvaguardia dei diritti delle persone, nonché alla responsabilizzazione e al reinserimento civile dei condannati,

B. prendendo in grande considerazione il diritto delle vittime e volendo favorire la riparazione dei torti che sono stati loro causati dalle persone condannate,

C. considerando le importanti differenze esistenti tra i sistemi giudiziari e penitenziari in uso negli Stati dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'adozione di misure alternative al carcere e di pene sostitutive alle condanne brevi,

D. considerando che spesso la detenzione finisce per essere l'unica sanzione penale prevista e che le misure alternative alla detenzione o le pene sostitutive rischiano di restare marginali e di non essere comprese dalla pubblica opinione,

E. deplorando lo scarso ricorso alle pene sostitutive applicabili in particolare alle condanne inferiori a un anno che costituiscono l'immensa maggioranza nella quasi totalità degli Stati dell'Unione,

F. guardando favorevolmente all¨estensione nei diversi sistemi delle misure alternative al carcere e delle pene sostitutive come elementi flessibili dell¨esecuzione delle pene,

G. consapevole dell'opportunità di un confronto sistematico sull'evoluzione dei diversi sistemi giudiziari e penitenziari, compresa l'applicazione delle misure alternative e delle pene sostitutive alle condanne brevi, come pure della necessità di ottenere una convergenza delle modalità di esercizio della giustizia negli Stati membri, nonostante le difficoltà che questo comporta,

H. preoccupato per le condizioni molto sfavorevoli che regnano tuttora in numerosi istituti penitenziari europei, dovute soprattutto al fatto che, contrariamente a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle costituzioni degli Stati membri, i diritti elementari dell'uomo non sono rispettati, il che pregiudica gravemente il successivo reinserimento nella vita civile,

I. aderendo pienamente agli obiettivi enunciati dal Consiglio d'Europa, in particolare alla riduzione al minimo degli effetti dannosi della detenzione e alla necessità di umanizzare la pena,

J. incoraggiato dagli sforzi profusi da numerosi Stati membri per migliorare l'efficacia del sistema carcerario in modo da renderlo più giusto e più umano per quanto riguarda l'aspetto detentivo, la risocializzazione dei detenuti e la costruzione di penitenziari moderni,

K. inquieto in particolare per la sovrappopolazione carceraria in parecchi Stati dell'Unione che compromette gravemente le possibilità di reinserimento per le sue conseguenze sulla salute fisica e mentale dei detenuti e pregiudica le condizioni di lavoro del personale, nonché le possibilità di svolgere attività lavorative, formative, culturali e sportive,

L. considerando che un numero importante di incarcerati sono consumatori dipendenti da sostanze di uso illegale e costituiscono un pericolo per sé stessi, i loro codetenuti e, in generale, un fattore di rischio di disfunzione degli istituti penitenziari (tentativi di corruzione ...),

M. molto preoccupato per il recente aumento del numero di suicidi avvenuti negli istituti penitenziari di parecchi paesi europei,

N. preoccupato per la frequenza delle carcerazioni preventive e per la loro durata; ricordando con fermezza il principio generale di libertà e pienezza dei diritti della persona sottoposta a procedimento penale; che la carcerazione preventiva comporta non soltanto un anticipo delle conseguenze di un'eventuale condanna e un innegabile pregiudizio personale, ma anche un sacrificio del diritto fondamentale alla presunzione d'innocenza; che, pertanto, è legittima solo quando assolutamente necessaria, fondata e finalizzata all'obiettivo della tutela cautelare di interessi, diritti e valori contemplati dalle norme relative alle pene sostitutive,

1. chiede agli Stati membri di applicare integralmente le disposizioni delle norme penitenziarie del Consiglio d'Europa, soprattutto per quanto riguarda le norme relative alle esigenze minime sanitarie: ristrutturazione delle celle, alimentazione, vestiario, riscaldamento e igiene, accesso agli impianti sanitari, al lavoro, all'insegnamento e alla formazione, nonché alle attività socioeducative, culturali e sportive, tutti elementi questi che contribuiscono alla dignità e al reinserimento del detenuto nella vita civile; chiede peraltro agli Stati membri dell'Unione di osservare scrupolosamente le raccomandazioni del «comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e di altre pene disumane e degradanti», e di applicare le raccomandazioni ad essi rivolte;

2. chiede con insistenza che venga preso in considerazione l'ambiente familiare dei condannati favorendo soprattutto la detenzione in un luogo vicino al domicilio della famiglia e promuovendo l'organizzazione di visite familiari e intime in appositi locali, dato che moglie e figli svolgono spesso un ruolo assai benefico per l'espiazione, la responsabilizzazione e il reinserimento civile dei detenuti, a meno che non vi siano precise e motivate controindicazioni (possibili complicità in reati, associazione di tipo mafioso, particolari forme di terrorismo, ecc.); chiede inoltre che quando entrambi i coniugi vengono privati della libertà venga promossa la loro piena convivenza creando sezioni miste, a meno che motivi di trattamento o di sicurezza non lo sconsiglino;

3. ricorda che la privazione della libertà di movimento non comporta la privazione di tutte le libertà fondamentali, dato che le libertà di pensiero, di opinione, di espressione, di appartenenza politica o religiosa devono essere a tal riguardo imperativamente rispettate, al pari dei diritti civili, compreso il diritto di gestire il proprio patrimonio, salvo esplicita sospensione da parte del giudice;

4. chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea di elaborare una legislazione penitenziaria di base che stabilisca un testo unico per la regolamentazione tanto del regime giuridico interno (materiale), del regime giuridico esterno e del diritto di reclamo, quanto degli obblighi dei detenuti e che preveda un organo di controllo indipendente al quale i detenuti possano rivolgersi in caso di violazione dei loro diritti;

5. ritiene che i regimi di sicurezza speciali all'interno degli istituti penitenziari possano essere applicati solo in circostanze eccezionali e sulla base di leggi che ne definiscano le condizioni di applicazione, la durata massima di applicazione, i diritti della difesa e il diritto di ricorso del detenuto;

6. condanna qualsiasi discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in seno alla popolazione detenuta e chiede in particolare di proteggere i gruppi vulnerabili contro gli atteggiamenti ostili dei codetenuti o del personale di custodia;

7. sottolinea l'importanza che qualsiasi richiesta concernente le pene carcerarie, in particolare quelle che si riferiscono alla loro riduzione o alla modifica delle condizioni di esecuzione, sia esaminata da un organo giudiziario specializzato diverso da quello che ha emanato la sentenza;

8. chiede ai poteri pubblici di predisporre all¨interno delle strutture carcerarie il massimo delle attività lavorative e di formazione culturale e sportiva, indispensabili per una efficace preparazione del detenuto al ritorno alla vita civile;

9. sottolinea l'esigenza di provvedere ad una ripartizione attenta nei casi in cui non possa essere evitata la detenzione in celle comuni;

10. invita gli Stati membri a prendere tutte le disposizioni utili per risolvere il problema rappresentato dalle minacce e dagli atti di aggressione contro il personale di custodia e i detenuti;

11. ricorda che tutti i servizi medici dei centri penitenziari devono offrire ai detenuti un livello di prestazioni analogo a quello garantito a qualsiasi altro abitante del paese, in particolare l'intervento immediato del medico di guardia la notte;

12. chiede che al momento dell'incarcerazione sia effettuato un quadro completo dello stato di salute di ciascun detenuto e che sia promossa l'educazione per quanto riguarda la salute e la conoscenza del proprio corpo; insiste inoltre sull'importanza di un servizio di controllo medico anche dopo l'uscita dal carcere;

13. segnala la situazione specifica degli internati e chiede che siano loro garantite condizioni di detenzione adeguate e un'assistenza psichiatrica appropriata;

14. chiede agli Stati membri la rigorosa applicazione della direttiva dell'Organizzazione mondiale della sanità che enuncia i principi della lotta contro le infezioni del VHI e dell'AIDS in ambiente carcerario;

15. esorta gli Stati membri a predisporre meccanismi giuridici in base ai quali, per motivi umanitari e di dignità personale, sia possibile ai detenuti affetti da patologie gravissime e incurabili di trascorrere l'ultimo periodo di vita nel proprio ambiente sociofamiliare e, qualora non risulti possibile l'accoglienza da parte della famiglia, che l'amministrazione penitenziaria compia i passi necessari per mettersi in contatto con associazioni e ONG che si occupano di questo tipo di malati;

16. richiama l¨attenzione sulle specifiche esigenze delle detenute, soprattutto per quanto riguarda la gravidanza, il parto e i primi anni di vita del bambino e chiede che i figli di donne incarcerate beneficino in loco di servizi adeguati alle cure per la prima infanzia almeno fino all¨età di due anni; sottolinea inoltre la necessità di eliminare qualsiasi discriminazione connessa all'ambiente sociale e scolastico dei bambini che devono rimanere insieme alla madre e, sempre che le condizioni imposte a quest'ultima lo consentano, di far sì che entrambi vengano assegnati a unità specializzate ubicate al di fuori degli istituti penitenziari;

17. ritiene che i minori non debbano stare negli istituti penitenziari e raccomanda l'introduzione negli Stati membri di un diritto penale costruttivo ed umano per i giovani basato sulla loro responsabilità e sulle loro capacità e che preveda alternative alla reclusione e misure volte a colmare, per quanto possibile, le carenze affettive ed educative spesso all'origine dei comportamenti addebitati;

18. raccomanda che i detenuti tossicodipendenti possano usufruire di servizi specializzati interni o convenzionati con gli istituti penitenziari e possano accedere a programmi esterni di riabilitazione volontaria nel rispetto di condizioni rigorose;

19. è inquieto per il numero considerevole di detenuti che sono consumatori dipendenti da droghe illegali e chiede che in tutte le carceri vengano attuate politiche antidroga e anticontrabbando;

20. ribadisce che la detenzione preventiva deve imperativamente mantenere un carattere eccezionale e che non può, in nessun caso, essere utilizzata come mezzo di pressione per ottenere confessioni;

21. si rammarica che spesso l¨applicazione delle misure alternative sia ostacolata dalla inadeguatezza delle risorse dei tribunali di sorveglianza, da sistemi istruttori troppo burocratici o poco selettivi e dall¨insufficiente conoscenza delle modalità di accesso;

22. ritiene necessaria un¨azione di monitoraggio sulle misure alternative e sulle pene sostitutive alle condanne brevi per chiarirne l¨efficacia, il grado di recidiva e il coinvolgimento della società civile;

23. ritiene che tutti i progetti di reinserimento sociale, al pari delle misure alternative e delle pene sostitutive alla detenzione, debbano essere oggetto di un'assidua concertazione tra le diverse professioni rappresentate in seno agli istituti penitenziari, agli organi giudiziari e alle associazioni di volontariato;

24. insiste sull'importanza che occorre annettere all'accelerazione delle procedure di istruzione soprattutto allorché si svolgano quando l'inquisito è in stato di detenzione preventiva;

25. richiama l'attenzione sulla priorità da assegnare alla personalizzazione della pena in modo che il progetto di esecuzione della pena elaborato dall'autorità giudiziaria responsabile e dall'amministrazione penitenziaria prenda in ogni caso in considerazione le dichiarazioni del condannato; sottolinea che una pena alternativa o una pena diversa deve dare al colpevole la possibilità di riparare il danno recato alla vittima;

26. sottolinea il fatto che le riduzioni di pena, le amnistie o le grazie devono, indipendentemente dalla loro natura, avere un senso e un significato intellegibili da parte degli interessati e dell'opinione pubblica, cioè essere adeguate alla situazione personale di coloro a cui sono destinate;

27. insiste affinché le pene sostitutive della privazione della libertà vengano applicate ogni volta che lo permette la sicurezza dei beni e delle persone;

28. invita i poteri pubblici ad utilizzare i regimi di semilibertà e di esecuzione delle pene a piede libero sulla base di precisi criteri codificati e a fare in modo che questi regimi possano essere applicati in un clima di sicurezza dei cittadini e di responsabilità dei condannati;

29. esorta i poteri pubblici degli Stati membri a concedere, in preparazione alla vita in libertà e per tener conto di circostanze di particolare rilevanza personale o familiare, permessi di uscita ai condannati, sempre che fughe o recidive siano improbabili;

30. raccomanda l'applicazione di pene sostitutive alle condanne brevi con particolare riferimento a quelle che hanno già dimostrato la loro efficacia in taluni Stati dell'Unione, come i lavori di interesse generale, i giorni di ammenda in Germania, l'uso del bracciale elettronico in Svezia; ricorda a tal fine che questo modo di controllo elettronico non deve essere utilizzato in vece della detenzione preventiva, della pena temporanea, della pena condizionale, delle consuete sanzioni alternative o della sospensione della sentenza, bensì essere riservato piuttosto ai condannati alla fine della pena;

31. insiste sull'importanza di portare a conoscenza del pubblico gli scopi e i mezzi dell'istituzione penitenziaria affinché gli sforzi di reinserimento sociale dei detenuti incontrino un atteggiamento di solidarietà presso la popolazione in generale;

32. chiede alle istituzioni dell'Unione europea e in particolare ai governi degli Stati membri di prevedere politiche concrete volte a promuovere il reinserimento professionale delle persone che hanno scontato una pena e ad eliminare qualsiasi discriminazione negativa - oggi purtroppo frequente - che in pratica le priva di qualsiasi possibilità di reintegrazione professionale nel vasto settore delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;

33. riconosce le difficili condizioni di lavoro del personale di sorveglianza; insiste sull'importanza della sua formazione iniziale e sulla sua formazione continua, nonché sul miglioramento delle condizioni di lavoro e incoraggia la creazione di reti destinate a facilitare lo scambio di esperienze;

34. ritiene che i detenuti debbano avere la possibilità di effettuare un lavoro degno e debitamente retribuito;

35. invita gli Stati e i governi dell'Unione ad accentuare ulteriormente gli sforzi intrapresi per l'assunzione, la formazione e l'entrata in servizio di personale di accompagnamento socio-educativo sia all'interno degli istituti sia per coloro che si trovano a piede libero sia nell'ambito del controllo post-penale;

36. ritiene che ai tossicodipendenti dovrebbero essere inflitte pene alternative diverse dalla detenzione, al fine di ridurre la sovrappopolazione carceraria e di aiutarli nel contempo ad affrontare la loro dipendenza;

37. afferma la necessità per i governi di conservare la piena e intera responsabilità dell'organizzazione e delle condizioni di vita negli istituti penitenziari e sottolinea il pericolo di delegare tale responsabilità per tutto ciò che si riferisce all'esecuzione delle pene, alla disciplina e alla sicurezza all'interno degli istituti;

38. richiama l'attenzione dei poteri pubblici sull'importanza del lavoro svolto dalle associazioni e dalle ONG che operano in ambiente carcerario e che svolgono un ruolo indispensabile nell'accompagnamento e nel reinserimento dei detenuti e chiede di fornire maggiore sostegno alle loro azioni;

39. invita gli Stati membri a prendere tutte le disposizioni relative ai centri che ospitano le persone trattenute e alle zone di attesa per assicurarsi che le suddette persone vengano debitamente informate dei loro diritti e poste in grado di esercitarli;

40. chiede alla Commissione di seguire l¨evoluzione dei sistemi giuridici e penitenziari e di evidenziare, in occasione della relazione annuale sui diritti dell'uomo, lo stato di applicazione delle norme penitenziarie stabilite dal Consiglio d¨Europa e dalla presente risoluzione, nonché le misure di avvicinamento delle diverse legislazioni;

41. chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea;

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.