41996A1023(02)

Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea - Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo - Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione - Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali» - Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 - Dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo - Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Gazzetta ufficiale n. C 313 del 23/10/1996 pag. 0012 - 0023


CONVENZIONE stabilita sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'estradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici, gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla convenzione per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire un processo equo;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio ha stabilito, con il suo atto del 10 marzo 1995, la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

TENENDO CONTO dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia;

CONSIDERANDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

- della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, in appresso denominata «convenzione europea di estradizione»,

- della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, in appresso denominata «convenzione europea per la repressione del terrorismo»,

- della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché

- del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in appresso denominato «trattato Benelux», nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione.

Articolo 2

Fatti che danno luogo all'estradizione

1. Danno luogo all'estradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi.

2. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

3. L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie.

Articolo 3

Cospirazione e associazione per delinquere

1. Quando, secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di:

a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o

b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone.

2. Allo scopo di determinare se la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della quale viene chiesta l'estradizione nonché nell'esposizione dei fatti prevista all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux.

3. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate.

4. Gli Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all'esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione.

Articolo 4

Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario

L'estradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

Articolo 5

Reati politici

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici.

2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e

b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

3. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

4. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra Stati membri.

Articolo 6

Reati fiscali

1. In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, danno parimenti luogo all'estradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura.

2. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che concederà l'estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.

Articolo 7

Estradizione dei nazionali

1. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che non concederà l'estradizione dei propri cittadini o che l'autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate.

3. Qualsiasi riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata.

Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira.

In assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica. Alla scadenza di tale periodo, l'assenza di notifica comporta la decadenza della riserva.

Articolo 8

Prescrizione

1. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

2. Lo Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Articolo 9

Amnistia

L'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

Articolo 10

Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione

1. Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto:

a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale;

b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;

c) essere soggetta all'esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale;

d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna.

2. La rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l'ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

4. Quando lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l'estradizione in un caso particolare.

Qualora lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

Riestradizione verso un altro Stato membro

1. L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (1), o salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.

Articolo 13

Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l'autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione.

3. La domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento coretto.

4. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo.

5. Per garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l'impaginazione. Qualora lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo.

Articolo 14

Informazioni complementari

Ciascuno Stato membro può, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l'estradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux.

All'atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari.

Articolo 15

Autenticazione

I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autenticate dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13.

Articolo 16

Transito

In caso di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l'esecuzione del transito stesso.

A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni:

- identità della persona estradata,

- esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva,

- natura e qualificazione giuridica del reato,

- descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo.

b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo.

c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a).

d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l'articolo 21, paragrafo 1 del trattato Benelux.

Articolo 17

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

Articolo 19

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato membro aderente a cura del Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per gli Stati membri che vi aderiranno, la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 20

Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale ne trasmette una copia conforme a ciascuno Stato membro.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il Governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1) GU n. C 78 del 30. 3. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo

Gli Stati membri dichiarano che la presente convenzione lascia impregiudicati il diritto d'asilo riconosciuto dalle rispettive costituzioni nonché l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dalla convezione relativa allo status degli apolidi, del 28 settembre 1954 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, del 31 gennaio 1967.

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano - come avevano dichiarato durante i negoziati per la loro adesione agli accordi di Schengen - che non invocheranno, nei confronti degli altri Stati membri che garantiscono un trattamento uguale, le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione come motivo di rifiuto dell'estradizione di residenti di Stati che non sono Stati nordici.

Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»

Il Consiglio prende atto del fatto che gli Stati membri si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate nei confronti dei cittadini di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 di detta convenzione.

L'impegno degli Stati membri menzionato al primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della presente convenzione.

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5

La Grecia interpreta l'articolo 5 nell'ottica del paragrafo 3 dell'articolo in questione. Questa interpretazione assicura il rispetto delle condizioni della costituzione greca la quale:

- prevede esplicitamente il divieto di estradare uno straniero contro il quale è in atto un procedimento penale a motivo della sua attività a favore della libertà e

- distingue i reati politici da quelli cosiddetti misti, per i quali non è previsto lo stesso regime di quello applicabile ai reati politici.

Dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo

Avendo formulato una riserva alla convenzione europea di estradizione del 1957, in base alla quale il Portogallo non concederà l'estradizione di persone richieste per un reato cui corrisponda una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo, esso dichiara che, qualora sia chiesta l'estradizione per un reato a cui corrisponde una siffatta pena o misura di sicurezza, accorderà, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della sua Costituzione quali sono state interpretate dalla sua Corte costituzionale, l'estradizione unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente relative alla promozione, conformemente alla sua legge e alla sua prassi in materia di esecuzione delle pene, delle misure di alleggerimento di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta.

Il Portogallo riafferma la validità degli impegni sottoscritti nei vigenti accordi internazionali di cui è parte e in particolare di quelli assunti ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione di Schengen.

Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Il Consiglio dichiara:

a) che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico:

- dell'attuazione della presente convenzione;

- del suo funzionamento quando sarà in vigore;

- della possibilità per gli Stati membri di modificare le riserve espresse nell'ambito della presente convenzione per rendere più leggere le condizioni di estradizione, o di ritirare tali riserve;

- del funzionamento delle procedure di estradizione tra gli Stati membri in una prospettiva generale;

b) che un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione esaminerà l'eventuale attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee.