11.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1390 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2022

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 5636]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani devono riguardare almeno le categorie di residui e sostanze figuranti nell’allegato I della direttiva 96/23/CE.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi riguardanti gli animali e i prodotti di origine animale figuranti nell’allegato di tale decisione.

(3)

Alcuni paesi terzi utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2 della decisione 2011/163/UE per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione. Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con il simbolo «Δ», riferito agli scambi triangolari della specie o del prodotto in questione.

(4)

Ai paesi terzi che non hanno presentato un piano per bovini, ovini/caprini, suini, equini o pollame, ma che chiedono di fabbricare prodotti composti destinati a essere esportati nell’Unione utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, dovrebbe essere consentito, su richiesta, di preparare detti prodotti composti, purché acquistino tali prodotti trasformati di origine animale da uno Stato membro o da un paese terzo autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale e salute pubblica stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2019/625 (3) e (UE) 2020/692 della Commissione (4) e nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (5) e (UE) 2021/404 della Commissione (6). Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con una «O» unicamente nella colonna relativa alle specie animali in questione oggetto della richiesta.

(5)

Ai paesi terzi che hanno presentato un piano per i prodotti dell’acquacoltura, il latte o le uova, e che chiedono di fabbricare prodotti composti, dovrebbe essere consentito di preparare prodotti composti destinati a essere esportati nell’Unione contenenti tali prodotti trasformati, utilizzando uno qualsiasi di tali prodotti trasformati, purché i prodotti trasformati per i quali non hanno presentato un piano siano acquistati da Stati membri o da paesi terzi autorizzati. Per motivi di chiarezza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a tali paesi dovrebbero essere indicate con una «O» per le rimanenti di queste categorie.

(6)

L’inserimento di paesi terzi nell’elenco per quanto riguarda i molluschi è necessario a causa della modifica delle prescrizioni in materia di certificazione per i molluschi d’allevamento. Attualmente la direttiva 96/23/CE non prevede l’obbligo per i paesi terzi di presentare alla Commissione piani per i molluschi. L’unica sorveglianza dei residui pertinente per la produzione di molluschi d’allevamento in relazione ai contaminanti è effettuata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (7) e i paesi terzi che soddisfano tali condizioni figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (8). Per motivi di chiarezza, nella colonna «Acquacoltura» della tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE i paesi terzi che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 56 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, compresa la sorveglianza dei residui, dovrebbero essere indicati con una «M», riferita ai «molluschi».

(7)

Alcuni paesi hanno chiesto di esportare nell’Unione prodotti composti contenenti prodotti trasformati a partire da molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I paesi indicati con una «X» nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per almeno uno dei seguenti prodotti: bovini, ovini/caprini, equini, suini, pollame, acquacoltura, latte, uova o selvaggina, hanno offerto garanzie sufficienti in merito al sistema di controlli ufficiali di cui dispongono. Tutti questi paesi dovrebbero pertanto essere indicati con una «P» nella colonna «Acquacoltura» di tale tabella, cosicché per la produzione e l’esportazione di prodotti composti contenenti prodotti trasformati a partire da molluschi sia loro consentito di utilizzare prodotti trasformati a partire da molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati.

(8)

Nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE la categoria «Prodotti dell’acquacoltura» è suddivisa in quattro sottocategorie, al fine di allineare tali sottocategorie a quelle contemplate dai modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (9) e ai corrispondenti elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(9)

L’esperienza recente ha dimostrato che questa sottoclassificazione dei prodotti dell’acquacoltura non offre la necessaria chiarezza al personale di controllo operante presso i posti di controllo frontalieri dell’Unione. È pertanto opportuno ripristinare un’unica colonna per l’«Acquacoltura» nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE.

(10)

Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Messico, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Sri Lanka, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia e Vietnam hanno presentato piani riguardanti i prodotti dell’acquacoltura. I piani offrono garanzie sufficienti e pertanto dovrebbero essere approvati.

(11)

Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Giappone, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Kenya, Macedonia del Nord, Marocco, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Regno Unito, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uruguay hanno presentato piani riguardanti unicamente i pesci. I piani offrono garanzie sufficienti e pertanto dovrebbero essere approvati, con un ambito di applicazione limitato ai pesci.

(12)

Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela hanno presentato piani riguardanti unicamente i crostacei. I piani offrono garanzie sufficienti e pertanto dovrebbero essere approvati, con un ambito di applicazione limitato ai crostacei.

(13)

L’Iran ha presentato un piano riguardante unicamente le uova di pesce, il caviale e i crostacei. Tale piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato, con un ambito di applicazione limitato alle uova di pesce, al caviale e ai crostacei.

(14)

Andorra, Colombia, Emirati arabi uniti, Hong Kong, Kosovo, Malaysia, Marocco, Messico, Regno Unito, San Marino, Singapore e Thailandia non hanno presentato piani per alcune specie di animali e prodotti di origine animale a norma di quanto disposto all’articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Tali paesi hanno tuttavia offerto garanzie sufficienti, conformemente all’articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all’esportazione nell’Unione tali prodotti, acquistati originariamente da uno Stato membro o da un paese terzo autorizzato. È pertanto opportuno autorizzare tali paesi terzi a fini di scambi triangolari.

(15)

Australia, Canada, Cile, Corea del Sud, Giamaica, Giappone, Groenlandia, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Marocco, Nuova Zelanda, Perù, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay e Vietnam figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati. Tali paesi terzi dovrebbero pertanto essere indicati con una «M» nella colonna «Acquacoltura» della tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE.

(16)

Albania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bangladesh, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emirati arabi uniti, Eswatini, Filippine, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Israele, Kenya, Macedonia del Nord, Madagascar, Malaysia, Maurizio, Messico, Moldova, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Nuova Caledonia, Panama, Paraguay, Russia, Saint Pierre e Miquelon, San Marino, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud Africa, Taiwan, Tanzania e Venezuela hanno chiesto di esportare prodotti composti contenenti prodotti trasformati ottenuti da molluschi. Tali paesi hanno offerto garanzie, conformemente all’articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all’utilizzo esclusivo di molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e dovrebbero essere indicati con una «P» nella colonna «Acquacoltura» di tale tabella.

(17)

Gli Emirati arabi uniti hanno presentato alla Commissione un piano per il miele riguardante una sola regione. Tale piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato. È opportuno inserire nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE una voce relativa agli Emirati arabi uniti per il miele, limitatamente a tale regione.

(18)

Cile e Groenlandia figurano nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per l’esportazione nell’Unione di carni ovine e caprine. Cile e Groenlandia hanno tuttavia informato la Commissione di non essere più interessati a esportare carni caprine nell’Unione. Le voci relative a Cile e Groenlandia per le carni ovine e caprine in tale tabella dovrebbero pertanto essere limitate alle carni ovine.

(19)

Guernsey figura nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per l’esportazione nell’Unione di carni e latte bovini. Guernsey ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessata a esportare carni bovine nell’Unione. La voce relativa a Guernsey per le carni e il latte bovini in tale tabella dovrebbe essere limitata al latte.

(20)

Singapore e Thailandia non hanno presentato alla Commissione un piano per le uova. Singapore e Thailandia hanno tuttavia offerto garanzie in merito all’utilizzo esclusivo di uova originarie di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di tali prodotti e hanno comunicato alla Commissione che tali uova da esportare nell’Unione non saranno limitate all’uso nei prodotti composti contenenti ovoprodotti trasformati. Di conseguenza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a Singapore e Thailandia per le uova dovrebbero essere indicate con il simbolo «Δ».

(21)

Emirati arabi uniti e Sri Lanka non hanno presentato piani per il latte ottenuto da bovini, ovini e caprini a norma di quanto disposto all’articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Essi hanno tuttavia offerto garanzie in merito all’utilizzo esclusivo di prodotti a base di latte originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati per la produzione di prodotti composti da esportare nell’Unione. Di conseguenza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE le voci relative a Emirati arabi uniti e Sri Lanka per i prodotti a base di latte, come pure per gli ovoprodotti, dovrebbero essere indicate con una «O», in quanto detti paesi terzi presentano in tale tabella almeno una «X» per il latte di cammello (Emirati arabi uniti) o per i prodotti dell’acquacoltura (Sri Lanka).

(22)

La Malaysia non ha presentato un piano per il latte e le uova a norma di quanto disposto all’articolo 7 della direttiva 96/23/CE. La Malaysia ha tuttavia offerto garanzie in merito all’utilizzo esclusivo di latte e uova originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati per la produzione di prodotti composti da esportare nell’Unione. Di conseguenza, nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE la voce relativa alla Malaysia per il latte e le uova dovrebbe essere indicata con una «O».

(23)

La Sierra Leone figura attualmente nella tabella di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per il miele e l’Uganda per i prodotti dell’acquacoltura. Poiché tali paesi terzi non hanno presentato alla Commissione piani per i rispettivi prodotti, tali voci dovrebbero essere soppresse da detta tabella.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/163/UE è così modificata:

1.

dopo l’articolo 2 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

I paesi terzi che non hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui per gli animali e i prodotti di origine animale ma che, in base alla richiesta di un paese terzo, intendono esportare nell’Unione prodotti di origine animale preparati utilizzando materie prime di origine animale ottenute da uno Stato membro o da un paese terzo che ha fornito un piano di sorveglianza dei residui conformemente all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, nella tabella di cui all’allegato della presente decisione sono indicati con il simbolo “Δ” riferito agli scambi triangolari.

Articolo 2 ter

I paesi terzi che non hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui per bovini, ovini/caprini, suini, equini o pollame ma che, in base alla richiesta di un paese terzo, intendono esportare prodotti composti nell’Unione utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo autorizzato, nella tabella di cui all’allegato sono indicati con una “O” unicamente nella colonna relativa alle specie animali in questione.

Articolo 2 quater

In base alla loro richiesta, i paesi terzi indicati con una “X” in una delle categorie relative ai prodotti dell’acquacoltura, al latte o alle uova nella tabella di cui all’allegato sono indicati in tale tabella con una “O” per le rimanenti di queste categorie.

Articolo 2 quinquies

Tutti i paesi terzi figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati nella tabella di cui all’allegato della presente decisione con una “M” per i molluschi.

Articolo 2 sexies

Tutti i paesi terzi che producono prodotti composti a partire da prodotti trasformati ottenuti da molluschi, nella misura in cui i molluschi bivalvi trasformati siano originari di Stati membri o di paesi terzi figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, sono indicati nella colonna “Acquacoltura” della tabella di cui all’allegato della presente decisione con una “P” per i prodotti trasformati ottenuti da molluschi.»;

2.

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese  (1)

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acquacoltura  (17)

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d’allevamento

Miele

Budelli

AD

Andorra

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Egitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Isole Falkland

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Regno Unito (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

X

X

X

X

X

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Hong Kong

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Israele (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Isola di Man

X

X

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

India

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Giappone

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Montenegro

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Macedonia del Nord

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Messico

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Malaysia

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Nuova Zelanda

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbia (7)

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Singapore

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

San Marino

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Siria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thailandia

O

 

O

 

X

X

M

O

Δ

 

 

 

X

 

TN

Tunisia

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Stati Uniti

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Wallis e Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Elenco di paesi e territori (non limitato ai paesi riconosciuti dall’Unione).

(2)  Solo latte di cammello.

(3)  Solo la regione di Ras al Khaimah.

(4)  Escluse le zone geografiche passate sotto l’amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(5)  Solo ovini.

(6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini degli allegati da II a XXII i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(7)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(8)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(9)  Solo renne.

(10)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

(11)  Solo caprini.

(12)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(13)  Solo ratiti.

(14)  Solo pesci.

(15)  Solo crostacei.

(16)  Solo uova di pesce e caviale.

(17)  Rientrano nell’acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei.»