29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci è garantita conformemente ai trattati. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci all'interno dell'Unione. La libera circolazione delle merci è garantita nel mercato interno tramite l'armonizzazione a livello di Unione delle regole che fissano requisiti comuni per la commercializzazione di talune merci oppure, per i prodotti o gli aspetti dei prodotti non pienamente coperti da regole di armonizzazione dell'Unione, tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento quale definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(2)

Un'effettiva e corretta applicazione del principio di reciproco riconoscimento è complemento essenziale dell'armonizzazione delle regole a livello di Unione, soprattutto se si considera che numerose merci presentano aspetti sia armonizzati che non armonizzati.

(3)

Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati nel caso in cui, in assenza di regole di armonizzazione dell'Unione in merito a prodotti o a determinati aspetti dei prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro applichi a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro regole tecniche nazionali che richiedono che esse debbano soddisfare talune prescrizioni tecniche in termini per esempio di denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura o imballaggio. L'applicazione di tali regole tecniche nazionali a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro potrebbe essere in contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche qualora si applichino indistintamente a tutte le merci.

(4)

Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In base a tale principio, gli Stati membri non possono vietare la vendita nel loro territorio di merci che siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora tali merci, ivi comprese quelle che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, siano state prodotte conformemente a regole tecniche differenti, Il principio del reciproco riconoscimento non è tuttavia assoluto. Gli Stati membri possono limitare l'immissione in commercio di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, qualora le restrizioni siano giustificate dai motivi enunciati all'articolo 36 TFUE o sulla base di altri motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla libera circolazione delle merci, e qualora tali restrizioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Il presente regolamento prevede l'obbligo di motivare chiaramente perché l'accesso al mercato sia stato limitato o negato.

(5)

La nozione di motivi imperativi di interesse generale è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 34 e 36 TFUE. Qualora tra uno Stato membro e l'altro esistano legittime differenze, detti motivi imperativi potrebbero giustificare l'applicazione di regole tecniche nazionali da parte delle autorità competenti. Tali decisioni amministrative devono tuttavia essere sempre debitamente giustificate, legittime, appropriate e rispettose del principio di proporzionalità, e l'autorità competente deve adottare la decisione meno restrittiva possibile. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno delle merci, le regole tecniche nazionali dovrebbero essere adeguate all'obiettivo e non dovrebbero creare barriere non tariffarie sproporzionate. Inoltre, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro non devono essere basate sul mero fatto che le merci oggetto della valutazione soddisfino il legittimo obiettivo pubblico perseguito dallo Stato membro in un modo diverso da quello in cui le merci conseguono tale obiettivo in tale Stato membro. Al fine di assistere gli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla nozione di motivi imperativi di interesse generale e alle modalità di applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Le autorità competenti dovrebbero avere l'opportunità di contribuire agli orientamenti e fornire un riscontro sugli stessi.

(6)

Nelle conclusioni sulla politica del mercato unico del dicembre 2013 il Consiglio «Competitività» osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese e i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui il reciproco riconoscimento. Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferire sui casi in cui il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento risulta tuttora inadeguato o problematico. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio «Competitività» ha sollecitato la Commissione ad adottare iniziative per garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare proposte in tal senso.

(7)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato al fine di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, istituendo procedure atte a ridurre al minimo il rischio di creare ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci che sono già state legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Nonostante l'adozione di tale regolamento, sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Dalla valutazione condotta tra il 2014 e il 2016 è emerso che il principio del reciproco riconoscimento non funziona come dovrebbe e che il regolamento (CE) n. 764/2008 ha avuto scarso successo nell'agevolarne l'applicazione. Gli strumenti e le garanzie procedurali predisposte da detto regolamento non hanno conseguito l'obiettivo di migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Per esempio, la rete dei punti di contatto per i prodotti che è stata istituita allo scopo di fornire informazioni agli operatori economici sulle regole nazionali applicabili e sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento è poco conosciuta o poco utilizzata dagli operatori economici. Nell'ambito di tale rete, la collaborazione tra le autorità nazionali è insufficiente. Solo raramente è rispettato l'obbligo di notificare le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato. Di conseguenza, permangono ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(8)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 presenta diverse criticità e dovrebbe pertanto essere riveduto e rafforzato. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 764/2008 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire procedure chiare idonee a garantire la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e ad assicurare che la libertà di circolazione possa essere limitata solo se gli Stati membri hanno legittimi motivi di interesse generale per agire in tal senso e la restrizione è giustificata e proporzionata. Il presente regolamento dovrebbe altresì garantire che gli esistenti diritti e obblighi che discendono dal principio del reciproco riconoscimento siano osservati sia dagli operatori economici sia dalle autorità nazionali.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione delle merci nell'intento di migliorare il funzionamento del mercato interno, ove opportuno.

(10)

È altresì possibile che gli ostacoli agli scambi derivino da misure di altro tipo che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Tali misure possono includere, per esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o le prescrizioni di usare le lingue ufficiali negli Stati membri. Tali misure non dovrebbero costituire tuttavia regole tecniche nazionali ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

(11)

Negli Stati membri viene talvolta data attuazione alle regole tecniche nazionali mediante una procedura di autorizzazione preventiva, in base alla quale prima che le merci possano essere immesse su tale mercato deve essere ottenuta l'approvazione formale da parte di un'autorità competente. L'esistenza di una procedura di autorizzazione preventiva limita di per sé la libera circolazione delle merci. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, una siffatta procedura deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione e deve essere proporzionata e non discriminatoria. La conformità di tale procedura al diritto dell'Unione è valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato esclusivamente in ragione del fatto che le merci non dispongono di un'autorizzazione preventiva valida dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora, tuttavia, sia stata presentata una domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria delle merci, qualunque decisione amministrativa intesa a respingere la domanda sulla base di una regola tecnica nazionale applicabile in tale Stato membro dovrebbe essere adottata soltanto conformemente al presente regolamento, in modo che il richiedente possa beneficiare della protezione procedurale prevista dal presente regolamento. Lo stesso vale per l'autorizzazione preventiva volontaria delle merci, ove esista.

(12)

È importante chiarire che tra i tipi di merci oggetto del presente regolamento rientrano i prodotti agricoli. L'espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti della pesca, come stabilito all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE. Per contribuire a individuare i tipi di merci soggetti al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e i vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di una lista di prodotti indicativa per il reciproco riconoscimento.

(13)

È altresì importante chiarire che il termine «produttore» comprende non solo il fabbricante delle merci, ma anche la persona che produce merci non ottenute tramite un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli, nonché persone che si presentano come i produttori delle merci.

(14)

Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che valutano, in base all'applicazione di una regola tecnica nazionale, la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato in uno Stato membro a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro così come le pronunce dei giudici nazionali che applicano sanzioni.

(15)

Per beneficiare del principio del reciproco riconoscimento, le merci devono essere legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Dovrebbe essere chiarito che, affinché possano essere considerate legalmente commercializzate in un altro Stato membro, le merci devono rispettare le pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro ed essere messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro.

(16)

Per sensibilizzare le autorità nazionali e gli operatori economici al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri dovrebbero prevedere di includere nelle regole tecniche nazionali «clausole per il mercato unico» chiare e inequivocabili, che facilitino l'applicazione di tale principio.

(17)

Gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta inutili oneri, ritardi e costi aggiuntivi per gli operatori economici e impedisce alle autorità nazionali di ottenere le informazioni necessarie per valutare le merci in modo tempestivo. Ciò potrebbe ostacolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. È pertanto indispensabile rendere più facile per gli operatori economici dimostrare che le proprie merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Gli operatori economici dovrebbero beneficiare di un'autodichiarazione, che fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sulle merci e sulla loro conformità alle regole tecniche applicabili in tale altro Stato membro. L'uso della dichiarazione volontaria non dovrebbe impedire alle autorità nazionali di adottare decisioni amministrative che limitino o neghino l'accesso al mercato, a condizione che tali decisioni siano proporzionate e giustificate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e siano conformi al presente regolamento.

(18)

Per il produttore, importatore o distributore dovrebbe essere possibile redigere una dichiarazione di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento»). Il produttore è il soggetto più adatto per fornire le informazioni nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento dato che è colui che meglio conosce le merci e che possiede gli elementi necessari a verificare le informazioni nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Il produttore dovrebbe poter incaricare un rappresentante autorizzato di redigere tali dichiarazioni per suo conto e sotto la sua responsabilità. Tuttavia, qualora nella dichiarazione un operatore economico sia in grado di fornire solo informazioni relative al fatto che le merci sono legalmente commercializzate, un altro operatore economico dovrebbe poter fornire informazioni sul fatto che le merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali nello Stato membro interessato, purché tale operatore economico si assuma la responsabilità delle informazioni che ha fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento e sia in grado di fornire gli elementi necessari a verificare tali informazioni.

(19)

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento dovrebbe contenere sempre informazioni corrette e complete sulle merci. La dichiarazione dovrebbe pertanto essere aggiornata al fine di tener conto di variazioni, per esempio modifiche delle pertinenti regole tecniche nazionali.

(20)

Al fine di garantire che le informazioni contenute in una dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano complete, dovrebbe essere prevista una struttura armonizzata per tali dichiarazioni a uso degli operatori economici che intendono presentarle.

(21)

È importante garantire che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia compilata in modo veritiero e preciso. È pertanto necessario prevedere che gli operatori economici siano responsabili delle informazioni da essi fornite nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

(22)

Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese che operano nel campo delle merci non disciplinate dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, dovrebbe essere possibile beneficiare delle nuove tecnologie dell'informazione per agevolare la presentazione della dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Gli operatori economici dovrebbero pertanto poter rendere pubbliche online le loro dichiarazioni sul reciproco riconoscimento, a condizione che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia facilmente accessibile e in un formato affidabile.

(23)

La Commissione dovrebbe rendere disponibile sullo sportello Digitale Unico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un modello di dichiarazione sul reciproco riconoscimento corredato di linee guida per la compilazione.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti dei quali solo alcuni aspetti sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Nei casi in cui, ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione, l'operatore economico è tenuto a compilare una dichiarazione UE di conformità per dimostrare di ottemperare a tale normativa, a tale operatore economico dovrebbe essere consentito di accludere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento prevista dal presente regolamento alla dichiarazione UE di conformità.

(25)

Nel caso in cui gli operatori economici decidano di non utilizzare la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, dovrebbe spettare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione presentare richieste chiaramente definite di informazioni specifiche ritenute necessarie per valutare le merci, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(26)

All'operatore economico dovrebbe essere concesso un lasso di tempo congruo per presentare documenti o eventuali altre informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione o per presentare eventuali argomentazioni o commenti relativamente alla valutazione delle merci in questione.

(27)

La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica nazionale riguardante qualsiasi prodotto, compresi i prodotti agricoli o della pesca, nonché i motivi che rendono necessario adottare tale regola. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di tale regola tecnica nazionale, il principio del reciproco riconoscimento sia applicato correttamente a specifiche merci nei singoli casi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le procedure per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, per esempio richiedendo agli Stati membri di indicare le regole tecniche nazionali su cui si basa la decisione amministrativa e i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione di tale regola tecnica nazionale in relazione a una merce legalmente commercializzata in un altro Stato membro. La proporzionalità della regola tecnica nazionale costituisce la base per dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa basata su di essa. I mezzi con i quali si deve dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa dovrebbero tuttavia essere determinati caso per caso.

(28)

Poiché le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro dovrebbero rappresentare eccezioni al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, è necessario garantire che tali decisioni rispettino gli obblighi in essere che discendono dal principio del reciproco riconoscimento. È opportuno pertanto stabilire una procedura chiara per determinare se le merci sono legalmente commercializzate in detto altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente tutelati, a norma dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale procedura dovrebbe garantire che le decisioni amministrative adottate siano proporzionate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e siano conformi al presente regolamento.

(29)

Allorché sta esaminando le merci prima di decidere se limitare o negare l'accesso al mercato, un'autorità competente non dovrebbe essere in grado di adottare decisioni di sospensione dell'accesso al mercato, salvo nei casi in cui è necessario un intervento rapido per impedire che siano pregiudicati la sicurezza o la salute delle persone, che sia pregiudicato l'ambiente o per impedire che le merci siano rese disponibili nei casi in cui la messa a disposizione di tali merci è soggetta a divieto generale di commercializzazione per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa, per esempio, la prevenzione della criminalità.

(30)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero rifiutare di accettare i rapporti di prova e i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per motivi legati alla competenza di tale organismo. Inoltre, al fine di evitare per quanto possibile la duplicazione delle prove e delle procedure che sono già state effettuate in un altro Stato membro, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare di accettare rapporti di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità a norma del diritto dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero prendere in debita considerazione il contenuto dei rapporti di prova o dei certificati presentati.

(31)

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità competenti il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare prodotti che potrebbero essere pericolosi temporaneamente durante il tempo necessario per i diversi controlli, le verifiche o gli accertamenti di sicurezza. Tale direttiva descrive anche la procedura che le autorità competenti devono seguire per applicare opportune misure nel caso di prodotti che presentano un rischio come quelle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), di detta direttiva, e impone inoltre un obbligo agli Stati membri di notificare di tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere messe in condizione di continuare ad applicare tale direttiva, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), e paragrafo 3, di detta direttiva.

(32)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce, tra l'altro, un sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso richiede agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione, usando il sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che sia intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a ritirarli o a richiamarli per proteggere la salute umana e che esiga un intervento rapido. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3, e l'articolo 54 di detto regolamento.

(33)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) istituisce un quadro armonizzato a livello di Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e per l'organizzazione di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle disposizioni sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce una procedura specifica in modo che gli operatori economici pongano rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia di alimenti e di mangimi e alle norme sulla salute o sul benessere degli animali. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare il regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, il suo articolo 138.

(34)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce un quadro armonizzato dell'Unione per effettuare controlli relativi all'adempimento degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in base ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e specifica che gli Stati membri garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi a essere coperti da un sistema di controlli. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 1306/2013 e, in particolare, il suo articolo 90.

(35)

Ogni decisione amministrativa adottata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso disponibili per l'operatore economico, in modo che gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, presentare ricorso avverso la decisione oppure adire il giudice nazionale competente. La decisione amministrativa dovrebbe anche fare riferimento alla possibilità che gli operatori economici ricorrano alla rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) e alla procedura di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento.

(36)

Soluzioni efficaci per gli operatori economici che intendono trovare alternative favorevoli per le imprese in caso di impugnazione di decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato sono essenziali per garantire l'applicazione corretta e coerente del principio del reciproco riconoscimento. Al fine di garantire tali soluzioni e allo scopo di evitare spese legali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), gli operatori economici dovrebbero poter disporre di una procedura di risoluzione stragiudiziale dei problemi.

(37)

SOLVIT è un servizio offerto dall'amministrazione nazionale di ogni Stato membro nell'intento di trovare soluzioni per gli individui e le imprese quando i loro diritti sono stati violati dalle autorità pubbliche di un altro Stato membro. I principi di funzionamento di SOLVIT sono fissati nella raccomandazione 2013/461/UE della Commissione (12), secondo cui ciascuno Stato membro deve istituire un centro SOLVIT dotato di risorse umane e finanziarie adeguate che ne garantiscano la partecipazione a SOLVIT. La Commissione dovrebbe fare opera di sensibilizzazione riguardo all'esistenza e ai benefici di SOLVIT, segnatamente fra le imprese.

(38)

SOLVIT è un efficace meccanismo di risoluzione stragiudiziale dei problemi che è fornito a titolo gratuito. Esso opera in tempi brevi e offre soluzioni pratiche agli individui e alle imprese che incontrano difficoltà nel riconoscimento dei loro diritti unionali dalle autorità pubbliche. Se l'operatore economico, il centro SOLVIT competente e gli Stati membri interessati concordano tutti sull'adeguatezza del risultato, non dovrebbe essere necessaria alcuna ulteriore azione.

(39)

Tuttavia, se l'approccio informale di SOLVIT non ha successo e permangono dubbi in merito alla compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di esaminare la questione su richiesta di uno qualsiasi dei centri SOLVIT coinvolti. In seguito alla sua valutazione, la Commissione dovrebbe esprimere un parere, che sarà comunicato attraverso il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle autorità competenti, che dovrebbe essere preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT. La Commissione dovrebbe intervenire entro un limite di tempo di 45 giorni lavorativi che non dovrebbe includere il tempo necessario per la Commissione a ricevere le informazioni e i documenti complementari che questa consideri utili. Se il caso è risolto nell'arco di tale periodo, la Commissione non dovrebbe essere tenuta a esprimere un parere. Tali casi SOLVIT dovrebbero essere oggetto di un flusso di lavoro separato nella banca dati SOLVIT e non dovrebbero essere inclusi nelle abituali statistiche SOLVIT.

(40)

Il parere della Commissione in merito a una decisione amministrativa che limita o nega l'accesso al mercato dovrebbe riguardare solo la sua compatibilità o meno con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicati i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE e l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione, nell'esaminare i problemi sistemici individuati per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(41)

Ai fini del mercato interno delle merci è importante che le imprese, in particolare le PMI, possano ottenere informazioni affidabili e specifiche sulla normativa in vigore in un determinato Stato membro. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la comunicazione tra le autorità nazionali e gli operatori economici, attraverso la divulgazione di informazioni sulle regole specifiche per i prodotti e sulle modalità di applicazione nel territorio dello Stato membro del principio del reciproco riconoscimento. È necessario pertanto rafforzare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti quali principali fornitori di informazioni su tutte le regole relative ai prodotti, comprese le regole tecniche nazionali oggetto di reciproco riconoscimento.

(42)

Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto per i prodotti dovrebbero fornire gratuitamente un ragionevole livello di informazioni in merito alle rispettive regole tecniche nazionali e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie. Conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), essi dovrebbero fornire tali informazioni attraverso un sito web e dovrebbero essere soggetti ai criteri di qualità previsti da tale regolamento. I compiti dei punti di contatto per i prodotti relativi alla fornitura di tali informazioni, comprese copie elettroniche delle regole tecniche nazionali o l'accesso online alle stesse, dovrebbero essere eseguiti senza pregiudicare le disposizioni nazionali che regolamentano la distribuzione delle regole tecniche nazionali. Inoltre, ai punti di contatto per i prodotti non dovrebbe essere richiesto di fornire copie di norme, o accessi online alle stesse, che sono oggetto dei diritti di proprietà intellettuale di organismi od organizzazioni di normazione.

(43)

La cooperazione tra le autorità competenti è indispensabile per il buon funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e per la promozione della cultura del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto collaborare e scambiare informazioni e competenze al fine di garantire una corretta e coerente applicazione del principio del reciproco riconoscimento e del presente regolamento.

(44)

Al fine di notificare le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato, di consentire la comunicazione tra i punti di contatto per i prodotti e di garantire la cooperazione amministrativa, è necessario assicurare che gli Stati membri abbiano accesso a un sistema di informazione e comunicazione.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(46)

Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(47)

Si dovrebbero istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio per fornire informazioni sull'applicazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla libera circolazione delle merci. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(48)

Al fine di promuovere la sensibilizzazione in merito al principio del reciproco riconoscimento e di garantire che il presente regolamento sia applicato in modo corretto e coerente, si dovrebbe provvedere affinché l'Unione finanzi campagne di sensibilizzazione, formazioni, scambi di funzionari e altre attività correlate nell'intento di rafforzare e favorire la fiducia e la cooperazione tra le autorità competenti, i punti di contatto per i prodotti e gli operatori economici.

(49)

Al fine di ovviare alla mancanza di dati precisi sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, l'Unione dovrebbe finanziare la rilevazione di tali dati.

(50)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(51)

È opportuno differire l'applicazione del presente regolamento al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni da esso stabilite.

(52)

La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti. Per valutare il presente regolamento la Commissione dovrebbe utilizzare i dati rilevati sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, nonché le informazioni disponibili grazie al sistema di informazione e comunicazione. La Commissione dovrebbe poter richiedere agli Stati membri di fornire le informazioni complementari necessarie per la sua valutazione. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17), la valutazione del presente regolamento in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

(53)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un'agevole, coerente e corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio.

2.   Il presente regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci soggette all'articolo 34 TFUE, che sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione amministrativa soddisfi i seguenti criteri:

a)

la base per la decisione amministrativa è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione; e

b)

l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.

La «decisione amministrativa» comprende qualsiasi atto amministrativo che si basa su una regola tecnica nazionale e ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico dell'effetto di cui alla lettera b).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «regola tecnica nazionale» si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

riguarda i prodotti o gli aspetti dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione;

b)

vieta la messa a disposizione di merci, o di un determinato tipo di merci, sul mercato in tale Stato membro o rende obbligatorio, de iure o de facto, il rispetto della disposizione quando le merci, o un determinato tipo di merci, sono messi a disposizione su quel mercato; e

c)

prevede almeno una delle seguenti alternative:

i)

stabilisce le caratteristiche richieste per merci, o per un determinato tipo di merci, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le loro dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a tali merci per quanto riguarda le denominazioni di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

ii)

per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente, stabilisce altri requisiti per merci, o per un determinato tipo di merci, e che riguardano il ciclo di vita delle merci dopo la loro messa a disposizione sul mercato di tale Stato membro, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di smaltimento, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura di dette merci o la messa a disposizione delle stesse sul mercato di detto Stato membro.

3.   Il paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente articolo comprende anche i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e per i prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, così come i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4.   Una procedura di autorizzazione preventiva non costituisce, di per sé, una regola tecnica nazionale ai fini del presente regolamento, mentre una decisione di rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla base di una regola tecnica nazionale è considerata una decisione amministrativa a cui si applica il presente regolamento se tale decisione soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma.

5.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;

b)

alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati relativi a termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista, discriminatorio o xenofobo.

6.   Gli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicata l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), e articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;

b)

articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;

c)

articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013; e

d)

articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.

7.   Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 di notificare i progetti di regola tecnica nazionale alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «legalmente commercializzate in un altro Stato membro»: merci o merci di quel tipo conformi alle pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro o non soggette a dette regole tecniche nazionali in tale Stato membro, che sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro;

2)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel territorio di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

3)   «limitazione dell'accesso al mercato»: l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i), o richiedono l'esecuzione di ulteriori prove;

4)   «negazione dell'accesso al mercato»: in alternativa:

a)

il divieto della messa a disposizione di merci sul mercato dello Stato membro di destinazione o del loro mantenimento su tale mercato; o

b)

la richiesta del ritiro o del richiamo di tali merci da quel mercato;

5)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di merci presenti nella catena di fornitura;

6)   «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di merci già messe a disposizione dell'utilizzatore finale;

7)   «procedura di autorizzazione preventiva»: una procedura amministrativa a norma del diritto di uno Stato membro in base alla quale l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, a rilasciare un'approvazione formale prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato di tale Stato membro;

8)   «produttore»:

a)

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica merci, o che fa progettare o fabbricare merci, o che produce merci che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli, e che le commercializza apponendovi il nome o il marchio di detta persona;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica merci già legalmente commercializzate in uno Stato membro secondo modalità che possano incidere sul rispetto delle pertinenti regole tecniche applicabili in detto Stato membro; o

c)

qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, apponendo sulle merci o sui documenti che accompagnano tali merci il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenta come il produttore delle stesse;

9)   «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che ha ricevuto da un produttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione alla messa a disposizione di merci sul mercato in questione;

10)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che mette per la prima volta a disposizione merci provenienti da un paese terzo sul mercato dell'Unione;

11)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal produttore o dall'importatore, che mette merci a disposizione sul mercato di uno Stato membro;

12)   «operatore economico»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti in relazione alle merci: il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;

13)   «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, a cui le merci sono state o sono messe a disposizione, in quanto consumatore al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;

14)   «legittimi motivi di interesse generale»: uno dei motivi enunciati all'articolo 36 TFUE o qualsiasi altro motivo imperativo di interesse generale;

15)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO NEI SINGOLI CASI

Articolo 4

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento

1.   Il produttore di merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione può redigere una dichiarazione volontaria di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento») che comprovi alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento per suo conto.

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura di cui alla parte I e nella parte II dell'allegato e contiene tutte le informazioni ivi specificate.

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato, se incaricato in tal senso, può limitarsi a fornire nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento le informazioni di cui alla parte I dell'allegato. In tal caso le informazioni di cui alla parte II dell'allegato sono fornite dall'importatore o dal distributore.

In alternativa, entrambe le parti della dichiarazione sul reciproco riconoscimento possono essere redatte dall'importatore o dal distributore, purché il firmatario possa fornire la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a).

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, gli operatori economici traducono la dichiarazione sul reciproco riconoscimento in una lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione.

2.   Gli operatori economici che firmano la dichiarazione sul reciproco riconoscimento o una parte di essa sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento, compresa la correttezza delle informazioni da essi tradotte. Ai fini del presente paragrafo, gli operatori economici sono responsabili conformemente al diritto nazionale.

3.   Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni che essi hanno fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

4.   La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5. Può essere trasmessa su supporto cartaceo o per via elettronica o resa disponibile online, in conformità delle prescrizioni dello Stato membro di destinazione.

5.   Qualora gli operatori economici rendano disponibile la dichiarazione sul reciproco riconoscimento online, si applicano le seguenti condizioni:

a)

il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sono facilmente identificabili; e

b)

i mezzi tecnici utilizzati garantiscono un'agevole consultazione e sono oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità della dichiarazione sul reciproco riconoscimento e l'accesso alla stessa.

6.   Nei casi in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità.

Articolo 5

Valutazione delle merci

1.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione intenda valutare le merci soggette al presente regolamento, stabilire se le merci, o merci di quel tipo, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione, prende senza indugio contatto con l'operatore economico interessato.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione, quando entra in contatto con l'operatore economico interessato, informa quest'ultimo della valutazione, indicando le merci che sono oggetto di tale valutazione, e specificando la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa inoltre l'operatore economico in merito alla possibilità di fornire una dichiarazione sul reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4 ai fini di detta valutazione.

3.   L'operatore economico è autorizzato a rendere disponibili le merci sul mercato nello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può continuare a farlo a meno che l'operatore economico riceva una decisione amministrativa che limiti o neghi l'accesso al mercato di tali merci. Il presente paragrafo non si applica qualora la valutazione sia svolta nell'ambito di una procedura di autorizzazione preventiva o l'autorità competente sospenda temporaneamente la messa a disposizione sul mercato delle merci soggette a tale valutazione a norma dell'articolo 6.

4.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 4, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, unitamente agli elementi di prova a corredo necessari per verificare le informazioni in essa contenute che è fornita in risposta a una richiesta dell'autorità competente, è accettata dall'autorità competente come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro; e

b)

l'autorità competente non richiede a un operatore economico la presentazione di altre informazioni o di altri documenti al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

5.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento non è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 4, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può chiedere agli operatori economici interessati di fornire i documenti e le informazioni che sono necessari per tale valutazione in relazione a quanto segue:

a)

le caratteristiche delle merci o del tipo di merci in questione; e

b)

la commercializzazione legale delle merci in un altro Stato membro.

6.   All'operatore economico interessato sono concessi almeno quindici giorni lavorativi dalla richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per presentare i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a), o per presentare eventuali commenti o argomentazioni.

7.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, può prendere contatto con le autorità competenti o i punti di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci, se l'autorità competente deve verificare tutte le informazioni fornite dall'operatore economico.

8.   Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione tengono debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nell'ambito della valutazione. Le autorità competenti degli Stati membri di destinazione non rifiutano i rapporti di prova o i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi legati alla competenza di tale organismo.

9.   Se, al termine di una valutazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro di destinazione adotta una decisione amministrativa in relazione alle merci che ha valutato, notifica senza indugio tale decisione amministrativa all'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente notifica inoltre detta decisione amministrativa alla Commissione e agli altri Stati membri entro venti giorni lavorativi dall'adozione della decisione. A tal fine, si avvale del sistema di cui all'articolo 11.

10.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 illustra le giustificazioni della decisione in maniera sufficientemente dettagliata e motivata da facilitare la valutazione della sua compatibilità con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento.

11.   Nella decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 sono incluse in particolare le seguenti informazioni:

a)

la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa;

b)

i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione della regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa;

c)

le prove tecniche o scientifiche che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha considerato, comprese, se del caso, le modifiche relative allo stato dell'arte che sono intercorse successivamente all'entrata in vigore della regola tecnica nazionale;

d)

una sintesi delle argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato che siano pertinenti per la valutazione a norma del paragrafo 1, se del caso;

e)

gli elementi di prova attestanti che la decisione amministrativa è idonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito e che la decisione amministrativa si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

12.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 del presente articolo specifica i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale dello Stato membro di destinazione e i termini temporali applicabili a tali mezzi. Essa include altresì un riferimento alla possibilità per gli operatori economici di ricorrere a SOLVIT e alla procedura di cui all'articolo 8.

13.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 non prende effetto prima di essere stata notificata all'operatore economico interessato a norma di tale paragrafo.

Articolo 6

Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

1.   Quando sta effettuando una valutazione delle merci ai sensi dell'articolo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può sospendere temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato dello Stato membro in questione solo se:

a)

in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;

b)

la messa a disposizione delle merci, o di merci di quel tipo, sul mercato dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

2.   L'autorità competente dello Stato membro notifica immediatamente all'operatore economico interessato, alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica dettagliata atta a dimostrare le ragioni per cui il caso rientra nell'ambito di tale fattispecie.

Articolo 7

Notifica mediante RAPEX o RASFF

Se la decisione amministrativa di cui all'articolo 5 oppure la sospensione temporanea di cui all'articolo 6 rientrano tra i provvedimenti che devono essere notificati mediante il sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE o il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, non è necessaria una notifica separata alla Commissione e agli altri Stati membri ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la notifica RAPEX o RASFF precisa che la notifica del provvedimento vale anche come una notifica ai sensi del presente regolamento; e

b)

la notifica RAPEX o RASFF è corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 o per la sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Procedura di risoluzione dei problemi

1.   Qualora un operatore economico interessato da una decisione amministrativa l'abbia sottoposta a SOLVIT e qualora, nel corso della procedura SOLVIT, il centro di appartenenza o il centro competente chieda alla Commissione di esprimere un parere per aiutarla a risolvere il caso, il centro di appartenenza e il centro competente forniscono alla Commissione tutti i documenti pertinenti relativi alla decisione amministrativa in questione.

2.   Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se la decisione amministrativa è compatibile con il principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esamina la decisione amministrativa notificata conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, nonché i documenti e le informazioni forniti nell'ambito della procedura SOLVIT. Qualora siano necessari informazioni o documenti aggiuntivi ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, senza indebito ritardo, chiede al pertinente centro SOLVIT di avviare contatti con l'operatore economico interessato o con le autorità competenti che hanno adottato la decisione amministrativa, al fine di ottenere tali informazioni o documenti complementari.

4.   Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione completa la sua valutazione ed esprime un parere. Se del caso, il parere della Commissione individua eventuali criticità che dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT o formula raccomandazioni per contribuire a risolvere il caso. Il termine di 45 giorni lavorativi non include il tempo necessario per la Commissione per ricevere le informazioni e i documenti aggiuntivi di cui al paragrafo 3.

5.   Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2 la Commissione è stata informata del fatto che il caso è risolto, essa non è tenuta a esprimere un parere.

6.   Il parere della Commissione è comunicato tramite il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle pertinenti autorità competenti. La Commissione notifica tale parere a tutti gli Stati membri tramite il sistema di cui all'articolo 11. Il parere è preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 9

Compiti dei punti di contatto per i prodotti

1.   Gli Stati membri designano e gestiscono nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724.

2.   I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online:

a)

informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio dei propri Stati membri, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'articolo 5;

b)

i dati di contatto grazie ai quali le autorità competenti in tale Stato membro possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche nazionali vigenti nel territorio dei propri Stati membri;

c)

i mezzi di ricorso e le procedure disponibili nel territorio dei propri Stati membri in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura di cui all'articolo 8.

3.   Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili, come per esempio copie in formato elettronico delle regole tecniche nazionali e delle procedure amministrative nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci nel territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti, o l'accesso online a tali regole e procedure, nonché informazioni se tali merci, o merci di quel tipo, sono soggette ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale.

4.   I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

5.   I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Cooperazione amministrativa

1.   La Commissione avvia e assicura una cooperazione efficiente tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri mediante le seguenti azioni:

a)

facilitando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori prassi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento;

b)

sostenendo il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti e migliorando la loro cooperazione transfrontaliera;

c)

facilitando e coordinando lo scambio di funzionari tra Stati membri e l'organizzazione di programmi comuni di formazione e sensibilizzazione per le autorità e le imprese.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti partecipino alle attività di cui al paragrafo 1.

3.   A seguito di una richiesta di un'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, le autorità competenti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci forniscono all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, entro quindici giorni lavorativi, le informazioni relative a tali merci che sono pertinenti ai fini della verifica dei dati e dei documenti forniti dall'operatore economico nel corso della valutazione di cui all'articolo 5. I punti di contatto per i prodotti possono essere utilizzati per facilitare contatti tra le pertinenti autorità competenti nel rispetto del termine per la trasmissione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 11

Sistema di informazione e comunicazione

1.   Ai fini degli articoli 5, 6 e 10 del presente regolamento, si fa ricorso al sistema di informazione e comunicazione di cui all'all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli e le funzionalità del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

CAPO IV

FINANZIAMENTO

Articolo 12

Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento

1.   L'Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del presente regolamento:

a)

campagne di sensibilizzazione;

b)

istruzione e formazione;

c)

scambio di funzionari e di migliori prassi;

d)

cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e le autorità competenti, nonché sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione;

e)

raccolta di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci.

2.   L'assistenza finanziaria dell'Unione in relazione alle attività a sostegno del presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttamente o delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

3.   Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

CAPO V

VALUTAZIONE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Valutazione

1.   Entro il 20 aprile 2025 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che persegue e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si avvale delle informazioni disponibili nel sistema di cui all'articolo 11 e dei dati rilevati nel corso delle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di presentare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro o ai fini della valutazione dell'efficacia del presente regolamento, nonché una valutazione del funzionamento dei punti di contatto per i prodotti.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 764/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 19 aprile 2020.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 19.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

(4)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(20)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai fini dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Parte I

1.   Identificatore unico per le merci o il tipo di merci: [Nota: inserire il codice di identificazione delle merci o altro numero di riferimento che identifica in modo univoco le merci o il tipo di merci]

2.   Nome e indirizzo dell'operatore economico: … [Nota: inserire il nome e l'indirizzo del firmatario della parte I della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: il produttore e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato, o l'importatore o il distributore]

3.   Descrizione delle merci o del tipo di merci oggetto della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: … [Nota: la descrizione deve essere sufficiente a consentire l'identificazione di dette merci per motivi di rintracciabilità; se del caso, può essere corredata di una fotografia]

4.   Dichiarazione e informazioni sulla legittimità della commercializzazione delle merci o di quel tipo di merci:

4.1.   Le merci o il tipo di merci di cui sopra, comprese le relative caratteristiche, ottemperano alle seguenti regole tecniche applicabili in … [Nota: individuare lo Stato membro in cui si sostiene che le merci, o quel tipo di merci, sono state legalmente commercializzate]: … [Nota: inserire il titolo e il riferimento a pubblicazioni ufficiali, in ogni caso, delle pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro e riferimenti alla decisione di autorizzazione, se le merci sono state oggetto di procedura di autorizzazione preventiva],

o

le merci, o il tipo di merci di cui sopra, non sono soggette ad alcuna pertinente regola tecnica nazionale in … [Nota: individuare lo Stato membro in cui si sostiene che le merci, o quel tipo di merci, sono state legalmente commercializzate].

4.2.   Riferimento alla procedura di valutazione della conformità applicabile alle merci o a quel tipo di merci o riferimento a rapporti di prova in caso di prove effettuate da un organismo di valutazione della conformità, compresi il nome e l'indirizzo di tale organismo (se tale procedura è stata attuata o se tali prove sono state realizzate): …

5.   Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci, o quel tipo di merci, siano legalmente commercializzate nello Stato membro di cui al punto 4.1: …

6.   Questa parte della dichiarazione sul reciproco riconoscimento è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico individuato al punto 2.

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):

Parte II

7.   Dichiarazione e informazioni sulla commercializzazione delle merci o di quel tipo di merci:

7.1.   Le merci o quel tipo di merci descritte nella parte I sono messe a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato dello Stato membro di cui al punto 4.1.

7.2.   L'informazione che le merci o quel tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali nello Stato membro di cui al punto 4.1., compresi i dati dettagliati e la data in cui le merci sono state messe per la prima volta a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato di tale Stato membro: …

8.   Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci, o quel tipo di merci, siano legalmente commercializzate nello Stato membro di cui al punto 4.1: …

9.   Questa parte della dichiarazione sul reciproco riconoscimento è stata redatta sotto la responsabilità esclusiva di … [Nota: inserire il nome e l'indirizzo del firmatario della parte II della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: il produttore e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato, o l'importatore o il distributore].

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):


(1)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).