20.1.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/43


REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 (3) della Commissione adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 5 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.12rev5 (4) (sostanze n. FL 07.041 e 07.224), valutazione FGE.63rev2 (5) (sostanze n. FL 07.099 e 07.101) e valutazione FGE.312 (6) (sostanza n. FL 16.126). L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.

(6)

Nel quadro della sua valutazione l'EFSA ha presentato le proprie osservazioni sulla specificazione di alcune sostanze. Le osservazioni riguardano le denominazioni, la purezza o la composizione delle sostanze n. FL 07.041, 07.224 e 07.099. Tali osservazioni dovrebbero essere inserite nell'elenco.

(7)

L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire loro o di modificarne l'odore e/o il sapore. La sostanza n. FL 16.126 può essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre regole. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'uso riferite esclusivamente al suo utilizzo in qualità di sostanza aromatizzante.

(8)

Le sostanze aromatizzanti valutate dovrebbero essere inserite a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1o ottobre 2012, della Commissione che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  The EFSA Journal 2014; 11(12):3911.

(5)  The EFSA Journal 2014; 11(4):3188.

(6)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3404.


ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa al n. FL 07.041 è sostituita dalla seguente:

«07.041

beta-isometile ionone

79-89-0

 

650

Miscela di isomeri E/Z [50-70 % (E) e 30-50 % (Z)]

 

 

EFSA»

2)

la voce relativa al n. FL 07.099 è sostituita dalla seguente:

«07.099

6-metilepta-3,5-dien-2-one

1604-28-0

1134

11143

Miscela di stereoisomeri E/Z: 60-90 % (E)

 

 

EFSA»

3)

la voce relativa al n. FL 07.101 è sostituita dalla seguente:

«07.101

4-metilpent-3-en-2-one

141-79-7

1131

11853

 

 

 

EFSA»

4)

la voce relativa al n. FL 07.224 è sostituita dalla seguente:

«07.224

tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one

23726-91-2

 

 

Almeno il 90 %. Componenti secondari: 2-4 % alfa-damascone e 2-4 % delta-damascone

 

 

EFSA»

5)

la voce relativa al n. FL 16.126 è sostituita dalla seguente:

«16.126

3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3- benzotiadiazin-5-il)ossi]-2,2-dimetil-N- propilpropanammide

1093200-92-0

2082

 

 

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

 

Categoria 1: non oltre 3 mg/kg.

 

Categoria 3: non oltre 5 mg/kg.

 

Categoria 5: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg.

 

Categoria 5.4: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 6.3: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 7: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 12: non oltre 10 mg/kg.

 

Categoria 14.1: non oltre 5 mg/kg.

 

Categoria 16, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 and 4: non oltre 5 mg/kg.

 

EFSA»