31996E0697

96/697/PESC: Posizione comune del 2 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a Cuba

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/12/1996 pag. 0001 - 0002


POSIZIONE COMUNE del 2 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a Cuba (96/697/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

1. Nelle sue relazioni con Cuba, l'Unione europea mira ad incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché un ricupero e un miglioramento sostenibile per quanto riguarda le condizioni di vita del popolo cubano. Si avrebbero maggiori probabilità di un processo pacifico di transizione se questo fosse avviato o consentito dallo stesso attuale regime. La politica dell'Unione europea non cerca di provocare il cambiamento attraverso misure coercitive che comporterebbero un aumento delle privazioni economiche del popolo cubano.

2. L'Unione europea riconosce la cauta apertura economica finora realizzata a Cuba. Essa desidera fermamente essere un partner di questo paese nell'apertura progressiva e irreversibile della sua economia. L'Unione europea ritiene che una piena cooperazione con Cuba dipenderà dai miglioramenti che saranno conseguiti in materia di diritti dell'uomo e libertà politiche, come indicato dal Consiglio europeo di Firenze.

3. Al fine di facilitare un cambiamento pacifico a Cuba, l'Unione europea:

a) intensificherà l'attuale dialogo con le autorità cubane e con tutti i settori della società cubana per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo ed incoraggiare progressi concreti verso una democrazia pluralistica;

b) cercherà occasioni, ancor più attivamente di quanto ha finora fatto, per ricordare alle autorità cubane, sia pubblicamente che informalmente, le responsabilità fondamentali per quanto concerne i diritti dell'uomo, in particolare la libertà di parola e di associazione;

c) incoraggerà la riforma della legislazione interna per quanto concerne i diritti politici e civili, incluso il codice penale cubano, e pertanto l'abolizione di tutti i reati politici, la liberazione di tutti i prigionieri politici e la fine delle vessazioni e della repressione nei confronti dei dissidenti;

d) valuterà gli sviluppi nella politica interna e estera cubana in base agli stessi criteri applicati alle relazioni dell'Unione europea con altri paesi, in particolare la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo;

e) resterà nel frattempo disposta, tramite gli Stati membri, a fornire aiuti umanitari ad hoc, previo accordo sulla loro distribuzione; le attuali misure volte a garantire la distribuzione attraverso organizzazioni non governative, le chiese e le organizzazioni internazionali saranno mantenute e, se del caso, rafforzate. Si rileva che la Commissione sta procedendo in modo analogo;

f) resterà disposta, tramite gli Stati membri, anche a realizzare azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica. Si rileva che la Commissione sta procedendo in modo analogo.

4. Parallelamente ai progressi verso la democrazia realizzati dalle autorità cubane, l'Unione europea accorderà il suo appoggio a tale processo ed esaminerà l'uso appropriato dei mezzi a sua disposizione a tal fine, tra cui:

- l'intensificazione di un dialogo politico costruttivo e fattivo tra l'Unione europea e Cuba,

- l'intensificazione della cooperazione, in particolare della cooperazione economica,

- l'approfondimento del dialogo con le autorità cubane, attraverso gli organi competenti, al fine di sondare ulteriormente la possibilità di un futuro negoziato per un accordo di cooperazione con Cuba, in base alle pertinenti conclusioni dei Consigli europei di Madrid e di Firenze.

5. L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di sorveglianza da parte del Consiglio. Una valutazione della presente posizione comune sarà intrapresa dopo sei mesi.

6. La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal 2 dicembre 1996.

7. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN