31975L0716

Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati Membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 27/11/1975 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0241
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0241
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0171


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi

( 75/716/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri fissano dei limiti per il tenore di zolfo dei combustibili liquidi : che queste disposizioni difteriscono da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che le differenze esistenti tra queste legislazioni costringono le imprese petrolifere comunitarie a differenziare la loro produzione per quanto riguarda il tenore massimo di zolfo secondo lo Stato membro di destinazione ; che esse ostacolano pertanto gli scambi de questi prodotti e hanno , di conseguenza , una diretta incidenza sullo stabilimento e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione progetti riguardanti in particolare la determinazione e la graduale reduzione del tenore di zolfo dei combustibili , allo scopo di ridurre le emissioni di anidride solforosa ;

considerando che data la forte incidenza del tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi sulla salute pubblica e sull ' ambiente naturale e tenendo conto dei progetti sopra citati , è necessario procedere , a livello comunitario , ad una graduale e sensibile riduzione del tenore di zolfo dei gasoli ;

considerando che la presente direttiva costituisce una prima tappa verso la riduzione del tenore di zolfo dei combustibili liquidi e riguarda soltanto i gasoli ;

considerando che , viste le conseguenze d ' ordine tecnico ed economico della limitazione del tenore di zolfo dei gasoli e le situazioni locali esistenti negli Stati membri , è necessario definire , a decorrere dal 1° ottobre 1976 , due tipi di gasolio , uno per uso generale e uno la cui utilizzazione sarà limitata alle zone che possono essere definite dagli Stati membri ;

considerando che , per tener conto di un ' eventuale evoluzione sensibile , nei prossimi anni , delle esigenze ambientali o del progresso tecnico in materia di desolforazione , o di sostanziali cambiamenti della situazione economica della Comunità relativamente all ' approvvigionamento di petrolio greggio , occorre prevedere una procedura semplificata di revisione dei tenori di zolfo previsti per i due tipi di gasolio a decorrere dal 1980 ; che tuttavia tale revisione non potrebbe intervenire dopo il 1° ottobre 1977 , dato che l ' industria deve conoscere con vari anni di anticipo i tenori di zolfo applicabili per mettere a punto i suoi programmi di impianti di desolforazione ;

considerando che un mutamento improvviso nell ' approvvigionamento di petrolio greggio che porti ad un aumento del suo tenore medio di zolfo , tenendo conto delle capacità di desolforazione disponibili , può compromettere l ' approvvigionamento dei consumatori in uno Stato membro ; che appare perciò opportuno autorizzare , a determinate condizioni , che detto Stato membro deroghi ai limiti di tenore di zolfo previsti per il proprio mercato ;

considerando che la seconda tappa del programma di riduzione del tenore di zolfo dei gasoli pone in Irlanda problemi specifici di carattere tecnico ed economico ; che una deroga limitata nel tempo accordata a questo paese non dovrebbe avere incidenze negative sugli scambi di gasolio dato che , per il momento , nell ' actuale situazione , gli impianti irlandesi di raffinazione coprono soltanto una parte dei bisogni interni e che , in futuro , tutto il gasolio esportato da questo paese in un altro Stato membro dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva applicabili in questo Stato ; che è pertanto opportuno prevedere una deroga de cinque anni per il passaggio alla seconda tappa in Irlanda ;

considerando che è importante controllare per sondaggio il tenore di zolfo dei gasoli immessi in commercio e che tale tenore deve essere determinato con un metodo uniforme ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva si entende per :

a ) gasolio

Qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 C I della tariffa doganale comune , edizione 1° gennaio 1974 , o che , per i suoi limiti di distillazione , fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l ' 85 % in volume , comprese le perdite di distillazione , distilla a 350° C .

b ) gasolio di tipo A

Qualsiasi gasolio a basso tenore di zolfo il cui uso non è soggetto a restrizioni negli Stati membri .

c ) gasolio di tipo B

Qualsiasi gasolio destinato ad essere usato :

- nelle zone in cui i livelli d ' inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa , misurati a livello del suolo , sono sufficientemente bassi , o

- nelle zone in cui la partecipazione del gasolio all ' inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa non è significativa

2 . Il paragrafo 1 non si applica si gasoli :

- impiegati nelle centrali elettriche ;

- impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima ;

- contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna o dei veicoli a motore al momento del passaggio da una zona all ' altra o da una frontiera tra uno Stato terzo e uno Stato membro .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù :

- i gasoli di tipo A possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo , espresso in zolfo , che essi contengono non è superiore allo 0,5 % in peso , a decorrere dal 1° ottobre 1976 , e allo 0,3 % in peso , a decorrere dal 1° ottobre 1980 ;

- i gasoli di tipo B possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo , espresso in zolfo , che essi contengono , non è superiore allo 0,8 % in peso , a decorrere dal 1° ottobre 1976 , e allo 0,5 % in peso , a decorrere dal 1° ottobre 1980 .

2 . Qualora le esigenze ambientali o il progresso tecnico in materia de desolforaszione evolvano sensibilmente , o se la situazione economica della Comunità in relazione all ' approvvigionamento di petrolio greggio viene sostanzialmente modificata , la Commissione può proporre , di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro , una modifica dei tenori di zolfo indicati al paragrafo 1 per il periodo dal 1° ottobre 1980 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata e non oltre il 1° ottobre 1977 , può decidere siffatte modifiche .

3 . Qualora , a causa di un mutamento improvviso nell ' approvvigionamento di petrolio greggio , tenendo conto dell ' insufficienza delle capacità di desolforazione disponibili , intervengano modifiche nel tenore di zolfo di detto petrolio col rischio di compromettere l ' approvvigionamento dei consumatori , uno Stato membro può ammettere nel suo territorio gasoli non conformi alle specifiche del paragrafo 1 . Lo Stato ne informa immediatamente la Commissione che , previa consultazione degli altri Stati membri , decide , nel termine di tre mesi , la durata e le modalità de questa deroga .

4 . Il governo dell ' Irlanda può prorogare fino al 1° ottobre 1985 l ' applicazione del paragrafo 1 per la seconda tappa del tappa del programma di riduzione del tenore di zolfo dei gasoli .

Articolo 3

Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , con un ritmo più rapido di quello previsto dallo stesso articolo .

Articolo 4

Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti al tenore di zolfo , vietare , limitare o ostacolare , a decorrere dalle date d ' applicazione di cui all ' articolo 2 tenendo conto dell ' articolo 3 , l ' immissione in commercio dei gasoli conformi alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono quali sono le zone nelle quali è permesso l ' uso del gasolio del tipo B . Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle loro decisioni , nonchù si criteri seguiti per la scelta .

Articolo 6

La Commissione vigila sugli effetti dell ' applicazione della presente direttiva , in particolare degli articoli 2 e 5 , e , secondo i nuovi dati disponibili sui livelli misurati d ' inquinamento atmosferico dovuto all ' anidride solforosa e i progressi compiuti nella definizione degli obiettivi di qualità dell ' aria nella Comunità , presenterà , se necessario , le proposte adeguate entro e non oltre il 1° ottobre 1980 .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare per sondaggio il tenore di zolfo dei gasoli immessi nel mercato .

2 . Il metodo di riferimento adottato per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli immessi nel mercato è quello definito dalla norma europea EN 41 , prima edizione , novembre 1975 . Fino all ' entrata in vigore della norma europea EN 41 , i controlli e l ' interpretazione statistica dei risultati di tali controlli saranno effettuati secondo la norma in uso nel paese sul cui territorio sono messi in commercio i gasoli

Fino all ' entrata in vigore della norma europea EN 41 , i controlli e l ' interpretazione statistica dei risultati di tali controlli saranno effettuati secondo la norma in uso nel paese sul cui territorio sono messi in commefcio i gasoli .

L ' interpretazione statistica dei risultati dei controlli effettuati per determinare il tenore di zolfo dei gasoli messi in commercio , in mancanza di norma nazionale in materia , deve essere effettuata secondo la norma BS 4306/1968 « Application of precision data to specifications for petroleum products » .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di nove mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri si impegnano a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 novembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . VISENTINI

( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 7 . 1974 , pag . 46 .

( 2 ) GU n . C 16 del 23 . 1 . 1975 , pag . 6 .