7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/28 |
Articolo 64
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.