Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 29 - Articolo K.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0162 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0061
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) Articolo 29 Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante: - una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32; - una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32; - il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).