ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PROTOCOLLO N. 4 CONCERNENTE IL COTONE
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0174
++++ Protocollo n . 4 concernente il cotone LE ALTE PARTI CONTRAENTI , riconoscendo la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca , riconoscendo il carattere specificamente agricolo di questa produzione , riconoscendo che , data l'importanza del cotone come materia prima , il regime degli scambi con i paesi terzi non dovrà essere leso , ritenendo che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunità , HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO : 1 . Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce 55.01 della tariffa doganale comune . 2 . E instaurato nella Comunità un regime destinato in particolare : - a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola , - a permettere un equo reddito per i produttori interessati , - a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione . 3 . Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione . Per facilitare la gestione ed il controllo , l'aiuto alla produzione sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura . A questo proposito occorrerà provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione . L'importo di quest'aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra : - un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2 , - il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale . La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata ad una quantità di cotone determinata annualmente per la Comunità . Questa quantità si situa entro i seguenti limiti : - la quantità corrispondente alla produzione communitaria nel corso degli anni 1978 , 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni e - la quantità di cui al trattino precedente aumentata del 25 % . Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione è superiore alla quantità fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantità fissata per la quantità effettivamente prodotta . 4 . Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato , è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di prodotti e di loro unioni . Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitate il funzionamento di associazioni di produttori . Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni : - costituite ad iniziativa dei produttori stessi , - che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e - riconosciute dallo Stato membro in questione . 5 . Il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere leso . A tale scopo non può , in particolare , essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione . 6 . Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo . 7 . Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtù del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE . 8 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea , adotta ogni anno prima del 1 * agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente . 9 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare : a ) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione ; b ) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo ; c ) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni ; d ) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7 . Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa : a ) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione , la quantità di cui al paragrafo 3 ; b ) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4 ; c ) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo , in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficoltà sensibili . 10 . La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 . 11 . Al più tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtù del presente protocollo , il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime , sulla base di una relazione della Commissione . Qualora da tale esame ne risultasse la necessità , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea , decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari . 12 . Le misure prese in virtù del presente protocollo sono applicate al più tardi al 1 * agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981 . Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facoltà di mantenere , a titolo di deroga , il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione .