11979H/PRO/04

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI, PROTOCOLLO N. 4 CONCERNENTE IL COTONE

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0174


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Protocollo n . 4

concernente il cotone

LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

riconoscendo la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca ,

riconoscendo il carattere specificamente agricolo di questa produzione ,

riconoscendo che , data l'importanza del cotone come materia prima , il regime degli scambi con i paesi terzi non dovrà essere leso ,

ritenendo che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunità ,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

1 . Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce 55.01 della tariffa doganale comune .

2 . E instaurato nella Comunità un regime destinato in particolare :

- a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola ,

- a permettere un equo reddito per i produttori interessati ,

- a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione .

3 . Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione .

Per facilitare la gestione ed il controllo , l'aiuto alla produzione sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura . A questo proposito occorrerà provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione .

L'importo di quest'aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra :

- un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2 ,

- il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale .

La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata ad una quantità di cotone determinata annualmente per la Comunità .

Questa quantità si situa entro i seguenti limiti :

- la quantità corrispondente alla produzione communitaria nel corso degli anni 1978 , 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni

e

- la quantità di cui al trattino precedente aumentata del 25 % .

Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione è superiore alla quantità fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantità fissata per la quantità effettivamente prodotta .

4 . Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato , è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di prodotti e di loro unioni .

Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitate il funzionamento di associazioni di produttori .

Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni :

- costituite ad iniziativa dei produttori stessi ,

- che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione

e

- riconosciute dallo Stato membro in questione .

5 . Il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere leso . A tale scopo non può , in particolare , essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione .

6 . Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo .

7 . Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtù del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE .

8 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea , adotta ogni anno prima del 1 * agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente .

9 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare :

a ) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione ;

b ) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo ;

c ) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni ;

d ) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7 .

Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa :

a ) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione , la quantità di cui al paragrafo 3 ;

b ) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4 ;

c ) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo , in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficoltà sensibili .

10 . La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 .

11 . Al più tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtù del presente protocollo , il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime , sulla base di una relazione della Commissione . Qualora da tale esame ne risultasse la necessità , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea , decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari .

12 . Le misure prese in virtù del presente protocollo sono applicate al più tardi al 1 * agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981 .

Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facoltà di mantenere , a titolo di deroga , il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione .