02009L0110 — IT — 13.01.2018 — 001.003
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DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) |
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DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 |
L 337 |
35 |
23.12.2015 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva fissa le norme in materia di esercizio dell’attività di emissione di moneta elettronica ai cui fini gli Stati membri riconoscono le seguenti categorie di emittenti di moneta elettronica:
enti creditizi, quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le loro succursali, secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 3), di tale direttiva, se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità, conformemente all’articolo 38 di tale direttiva;
istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 1), della presente direttiva, incluse, conformemente all’articolo 8 della presente direttiva e al diritto nazionale, le loro succursali se esse hanno sede nella Comunità e la loro sede sociale si trova al di fuori della Comunità;
uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;
«moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;
«emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;
«moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.
TITOLO II
CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Articolo 3
Disposizioni prudenziali generali
Il potenziale acquirente fornisce all’autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione qualificata e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE.
Qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui al secondo comma possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell’istituto, le autorità competenti esprimono la loro opposizione o adottano le opportune misure per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei manager o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.
Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all’obbligo d’informazione preventiva stabilito al presente paragrafo.
Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l’opposizione delle autorità competenti, queste ultime, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto dell’acquirente, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.
Gli Stati membri possono esentare o autorizzare le rispettive autorità competenti ad esentare dall’applicazione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal presente paragrafo gli istituti di moneta elettronica che svolgono una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e).
Articolo 4
Capitale iniziale
Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.
Articolo 5
Fondi propri
Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.
Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri:
quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa di assicurazione o riassicurazione;
quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall’emissione di moneta elettronica.
Articolo 6
Attività
Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:
la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE;
la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 o 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, di tale direttiva;
la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica o alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla lettera a);
la gestione dei sistemi di pagamento di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2007/64/CE e fatto salvo l’articolo 28 di tale direttiva;
attività diverse dall’emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile.
I crediti di cui al primo comma, lettera b), non sono concessi utilizzando i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica e detenuti in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 7
Requisiti di tutela
Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma.
In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1.
Articolo 8
Relazioni con i paesi terzi
Articolo 9
Deroghe facoltative
Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutte o parte delle procedure e delle condizioni fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 7 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24 della direttiva 2007/64/CE, e autorizzare le persone giuridiche a essere iscritte nel registro degli istituti di moneta elettronica, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
le attività commerciali complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore ad un limite stabilito dallo Stato membro che, in ogni caso, non supera i 5 000 000 EUR; e
nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o dell’esercizio dell’attività è stata condannata per reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo o per qualunque altro reato finanziario.
Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di applicare il primo comma, lettera a), in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, detto requisito è valutato sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che la concessione di deroghe facoltative ai sensi del presente articolo sia subordinata al requisito supplementare di un importo massimo di memorizzazione nello strumento di pagamento o di un conto di pagamento del consumatore dove è memorizzata la moneta elettronica.
Una persona giuridica registrata conformemente al presente paragrafo può fornire servizi di pagamento che non sono legati alla moneta elettronica emessa ai sensi del presente articolo unicamente qualora le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE siano soddisfatte.
La persona giuridica di cui al paragrafo 1:
informa le autorità competenti di ogni cambiamento della propria situazione che possa incidere sulle condizioni enunciate al paragrafo 1; e
almeno una volta all’anno, alla data specificata dalle autorità competenti, riferisce in merito alla moneta elettronica media in circolazione.
TITOLO III
EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA
Articolo 10
Divieto di emettere moneta elettronica
Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.
Articolo 11
Emissione e rimborsabilità
Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi:
se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto;
se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o
se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall’emittente di moneta elettronica.
Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data:
è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o
se l’istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso.
Articolo 12
Divieto di interessi
Gli Stati membri vietano la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica da parte del detentore della stessa.
Articolo 13
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie
Fatta salva la presente direttiva, il titolo IV, capo 5, della direttiva 2007/64/CE si applica in quanto compatibile agli emittenti di moneta elettronica relativamente agli obblighi loro imposti dal presente titolo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 14
Misure di attuazione
Articolo 15
Procedura di comitato
Articolo 16
Armonizzazione piena
Articolo 17
Riesame
Entro il 1o novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare sull’applicazione dei requisiti prudenziali degli istituti di moneta elettronica, accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri impongono a tali istituti di moneta elettronica di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 30 ottobre 2011, se gli istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.
Gli istituti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti sono autorizzati e iscritti nel registro e sono tenuti a rispettare i requisiti di cui al titolo II. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva entro il 30 ottobre 2011 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.
Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.
Articolo 19
Modifiche alla direttiva 2005/60/CE
La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:
all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);»;
all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
alla moneta elettronica quale definita nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( *1 ), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato su richiesta del detentore di moneta elettronica nello stesso anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono aumentare fino a un massimo di 500 EUR l’importo di 250 EUR di cui alla presente lettera.
Articolo 20
Modifiche alla direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:
l’articolo 4 è modificato come segue:
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) |
“ente creditizio” : un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»; |
il punto 5) è sostituito dal seguente:
«5) |
“ente finanziario” : un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell’allegato I;»; |
all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
Emissione di moneta elettronica.»
Articolo 21
Abrogazione
La direttiva 2000/46/CE è abrogata a decorrere dal 30 aprile 2011, fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 22
Attuazione
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 aprile 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 2 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
( *1 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7».