02008L0056 — IT — 07.06.2017 — 001.001


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DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 164 dell'25.6.2008, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2017/845 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 maggio 2017

  L 125

27

18.5.2017




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DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  La presente direttiva istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020.

2.  A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l’ambiente marino intese a:

a) proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

b) prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3.  Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4.  La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire l’integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2.  La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell’UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d’oltremare; e

b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;

2) «regione marina»: regione di cui all’articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l’attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;

3) «strategia per l’ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all’articolo 5;

4) «stato ecologico»: stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona considerata;

5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:

a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;

b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino non causano effetti inquinanti.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all’articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico;

6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspicate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell’articolo 10;

8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell’ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;

9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di strategie per l’ambiente marino;

10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell’ambiente marino delle regioni marine di cui all’articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4

Regioni e sottoregioni marine

1.  Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

a) Mar Baltico;

b) Oceano Atlantico nordorientale;

c) Mar Mediterraneo;

d) Mar Nero.

2.  Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

a) nell’Oceano Atlantico nordorientale:

i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;

ii) il Mar Celtico;

iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;

iv) nell’Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;

b) nel Mar Mediterraneo:

i) il Mar Mediterraneo occidentale;

ii) il Mare Adriatico;

iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;

iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5

Strategie per l’ambiente marino

1.  Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2.  Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta le regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione comune:

a) preparazione:

i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell’articolo 8;

ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1;

b) programma di misure:

i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;

ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell’articolo 13, paragrafo 10.

3.  Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d’azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda 1’avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un’altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;

b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1.  Al fine di conseguire il coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2.  Ai fini dell’istituzione e dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Autorità competenti

1.  Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l’attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all’articolo 6.

2.  In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.



CAPO II

STRATEGIE PER L’AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1.  Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

a) un’analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell’allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l’idromorfologia;

b) un’analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell’allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

c) un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell’ambiente marino.

2.  Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell’ambiente marino.

3.  Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato ecologico

1.  Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell’allegato III.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

3.  I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo 10

Definizione di traguardi ambientali

1.  Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

1.  Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2.  Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4.  Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 12

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.



CAPO III

STRATEGIE PER L’AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE

Articolo 13

Programmi di misure

1.  Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell’allegato VI.

2.  Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( 1 ), dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ( 2 ), e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3.  Nell’elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l’autorità o le autorità competenti di cui all’articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un’analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4.  I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5.  Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull’ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all’autorità competente o all’organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6.  Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.  Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.

8.  Gli Stati membri valutano l’incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

10.  Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Articolo 14

Eccezioni

1.  Uno Stato membro può individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

b) cause naturali;

c) forza maggiore;

d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell’individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l’impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2.  Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3.  Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4.  Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo 15

Raccomandazioni per un’azione comunitaria

1.  Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un’altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2.  Qualora sia necessaria l’azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.



CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2.  Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’articolo 5, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino:

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.  I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2.

4.  Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell’attuazione di tale programma.

Articolo 19

Consultazione e informazione del pubblico

1.  In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.  Per quanto riguarda l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 3 ).

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.

Articolo 20

Relazioni della Commissione

1.  La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.  Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all’adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all’attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

a) un esame dei progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva;

b) un esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca;

c) un’analisi delle strategie per l’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 15;

e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 18;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l’ambiente marino;

g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 21

Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 22

Finanziamento comunitario

1.  Dato il carattere prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2.  I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

Articolo 23

Riesame della presente direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Adeguamenti tecnici

1.  Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all’articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino stabiliti all’articolo 17, paragrafo 2.

2.  Secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 25, paragrafo 2,

a) possono essere adottate norme metodologiche per l’applicazione degli allegati I, III, IV e V;

b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell’elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

Articolo 25

Comitato di regolamentazione

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.  Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.

2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.

3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

5) È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

6) L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.

7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.

11) L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all’articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.




ALLEGATO II

Autorità competenti

(Articolo 7, paragrafo 1)

1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.

2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.

3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

4) Partecipazione — quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.

▼M1




ALLEGATO III

Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24)



Tabella 1

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi marini

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e per gli articoli 9 e 11

Tema

Elementi dell'ecosistema

Parametri e caratteristiche possibili (nota 1)

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Specie

Gruppi di specie (nota 4) di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi della regione o sottoregione marina

Variazione spaziale e temporale per specie o popolazione:

— distribuzione, abbondanza e/o biomassa

— struttura in base a età, dimensioni e sesso

— tassi di fecondità, sopravvivenza e mortalità/lesioni

— comportamento, compresi movimenti e migrazione

— habitat delle specie (estensione, idoneità)

composizione per specie del gruppo

1); 3)

Habitat

Tipi generali di habitat nella colonna d'acqua (pelagici) e sul fondo marino (bentonici) (nota 5) o altri tipi di habitat, comprese le comunità biologiche associate in tutta la regione o sottoregione marina

Per tipo di habitat:

— distribuzione e estensione degli habitat (e volume, se pertinente)

— composizione per specie, abbondanza e/o biomassa (variazione spaziale e temporale)

— struttura delle specie per dimensioni e per età (se pertinente)

— caratteristiche fisiche, idrologiche e chimiche

Inoltre, per gli habitat pelagici:

— concentrazione di clorofilla a

— frequenza ed estensione territoriale delle fioriture di plancton

1); 6)

Ecosistemi, comprese le reti trofiche

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi, comprendenti:

— caratteristiche fisiche e idrologiche

— caratteristiche chimiche

— caratteristiche biologiche

— funzioni e processi

Variazione spaziale e temporale di:

— temperatura e ghiaccio

— idrologia (regimi del moto ondoso e delle correnti; risalita di acque profonde, mescolamento, tempo di residenza, apporto di acque dolci; livello del mare)

— batimetria

— torbidità (limo/carichi sedimentari), trasparenza, suoni

— substrato e morfologia del fondo marino

— salinità, nutrienti (N, P), carbonio organico, gas disciolti (pCO2, O2) e pH

— collegamenti tra habitat e specie di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi

— struttura delle comunità pelagico-bentoniche

— produttività

1); 4)

Note relative alla tabella 1

Nota 1: È fornito un elenco indicativo dei parametri e caratteristiche pertinenti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi, che tengono conto dei parametri soggetti alle pressioni di cui alla tabella 2 del presente allegato e che sono rilevanti per i criteri stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. I particolari parametri e caratteristiche da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione dovrebbero essere fissati conformemente ai requisiti della presente direttiva, con particolare riguardo agli articoli da 8 a 11.

Nota 2: I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3: Nella tabella 1 sono elencati solo i descrittori qualitativi di stato 1), 3), 4) e 6) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi basati sulla pressione di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.

Nota 4: Questi gruppi di specie sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).

Nota 5: Questi tipi generali habitat sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione che definisce i criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico e le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione e che abroga la decisione 2010/477/UE.

Tabella 2

Pressioni antropogeniche, usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso



2a.  Pressioni antropogeniche sull'ambiente marino

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli articoli 9, 10 e 11

Tema

Pressione (Nota 1)

Parametri possibili

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Biologico

Introduzione o diffusione di specie non indigene

Intensità e variazioni spaziali e temporali della pressione nell'ambiente marino e, se pertinente, alla fonte

Per la valutazione dell'impatto ambientale della pressione, selezionare gli elementi e i parametri pertinenti degli ecosistemi dalla tabella 1

2)

Introduzione di patogeni microbici

 

Introduzione di specie geneticamente modificate e traslocazione di specie autoctone

 

Perdita o alterazione di comunità biologiche naturali, dovute all'allevamento di specie animali o alla coltivazione di specie vegetali

 

Perturbazione delle specie (per esempio dove si riproducono, riposano e si nutrono) dovuta alla presenza umana

 

Prelievo di specie selvatiche o mortalità/lesioni a specie selvatiche (causate da pesca commerciale o ricreativa e altre attività)

3)

Fisico

Perturbazioni fisiche del fondo marino (temporanee o reversibili)

6); 7)

Perdita fisica (dovuta a cambiamento permanente del substrato o della morfologia del fondo marino e ad estrazione di substrati del fondo marino)

Cambiamenti delle condizioni idrologiche

Sostanze, rifiuti ed energia

Apporto di nutrienti — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica

5)

Apporto di materiale organico — fonti diffuse e fonti puntuali

Apporto di altre sostanze (ad es. sostanze sintetiche, non sintetiche, radionuclidi) — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica, eventi di crisi

8); 9)

Introduzione di rifiuti (rifiuti solidi, compresi i microrifiuti)

10)

Introduzione di suoni antropogenici (impulsivi, continui)

11)

Introduzione di altre forme di energia (compresi campi elettromagnetici, luce e calore)

Introduzione di acqua — fonti puntuali (ad esempio salamoia)

 



2b.  Usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) (solo le attività contrassegnate con * sono pertinenti per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)) e per gli articoli 10 e 13

Tema

Attività

Ristrutturazione fisica di fiumi, coste o fondo marino (gestione delle risorse idriche)

Recupero di terreni

Opere di canalizzazione e altre modifiche dei corsi d'acqua

Opere di difesa costiera e di protezione contro le inondazioni *

Strutture in mare (escluse le strutture di estrazione di petrolio/gas e per le energie rinnovabili) *

Ristrutturazione della morfologia dei fondi marini, compresi il dragaggio e la deposizione dei materiali *

Estrazione di risorse non biologiche

Estrazione di minerali (roccia, minerali metalliferi, ghiaia, sabbia, conchiglie) *

Estrazione di petrolio e di gas, comprese le infrastrutture *

Estrazione di sale *

Estrazione di acqua *

Produzione di energia

Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, del moto ondoso e delle maree), comprese le infrastrutture *

Produzione di energia non rinnovabile

Trasmissione di energia elettrica e comunicazioni (cavi) *

Estrazione di risorse biologiche

Cattura di pesci e molluschi (a scopo professionale, ricreativo) *

Trasformazione di pesci e molluschi *

Raccolta di flora marina *

Caccia e raccolta per altri scopi *

Coltura di risorse biologiche

Acquacoltura marina, comprese le infrastrutture *

Acquacoltura in acque dolci

Agricoltura

Silvicoltura

Trasporti

Infrastrutture dei trasporti *

Trasporti — marittimi *

Trasporti — aerei

Trasporti — terrestri

Usi urbani e industriali

Usi urbani

Usi industriali

Trattamento e smaltimento dei rifiuti *

Turismo e attività ricreative

Infrastrutture per turismo e attività ricreative *

Attività turistiche e ricreative *

Sicurezza/difesa

Operazioni militari (salvo l'articolo 2, paragrafo 2)

Istruzione e ricerca

Ricerca, indagini e attività didattiche *

Note relative alla tabella 2

Nota 1: La valutazione delle pressioni dovrebbe vertere sui relativi livelli nell'ambiente marino e, se pertinente, sui tassi di immissione (da fonti terrestri o atmosferiche) nell'ambiente marino.

Nota 2: I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3: Nella tabella 2a sono elencati solo i descrittori qualitativi basati sulla pressione: 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi di stato di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.

▼B




ALLEGATO IV

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali

(Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina.

2) Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla definizione di buono stato ecologico; b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.

3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all’interno di una regione o sottoregione marina.

4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.

5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.

6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.

7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.

8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).

9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.

10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all’articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell’ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1.

12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all’ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.




ALLEGATO V

Programmi di monitoraggio

(Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all’allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all’articolo 10.

3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l’impatto delle misure di cui all’articolo 13.

4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall’intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.

5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.

7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all’articolo 4.

8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.

9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.

10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.

11) Necessità di includere, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.

12) Necessità di trattare, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell’allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.




ALLEGATO VI

Programmi di misure

(Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l’entità consentita di un’attività umana.

2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.

3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l’attività.

4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell’inquinamento marino.

6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell’obiettivo di buono stato ecologico.

7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.



( 1 ) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 2 ) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

( 3 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.