SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”»

Nella causa C‑569/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 12 luglio 2018, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2018, nel procedimento

Caseificio Cirigliana Srl,

Mail Srl,

Sorì Italia Srl

contro

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Salute,

nei confronti di

Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Peluso e S. Fiorentino, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da D. Bianchi e I. Naglis, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sugli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE, nonché sugli articoli 1, da 3 a 5 e 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl e Sorì Italia Srl (in prosieguo, congiuntamente: le società «Caseificio Cirigliana e a.») e, dall’altro, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, all’origine di un procedimento per la riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma (Italia), del 19 novembre 2015, concernente il decreto ministeriale del 9 settembre 2014, n. 76262 – Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP» (GURI n. 219 del 20 settembre 2014, pag. 8) (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 76262/2014»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 47 del regolamento n. 1151/2012 enuncia:

«Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare».

4

L’articolo 1 di tale regolamento è così redatto:

«Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

a)

una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

(...)».

5

L’articolo 4 del medesimo regolamento recita:

«È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

a)

garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

b)

garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;

c)

fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti».

6

L’articolo 7 del regolamento n. 1151/2012, rubricato «Disciplinare», prevede quanto segue:

«1.   Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b)

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d)

gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

e)

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f)

gli elementi che stabiliscono:

i)

il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

ii)

se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

g)

il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

2.   Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2».

7

Una domanda di modifica del disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP» è stata pubblicata il 25 aprile 2007 (GU 2007, C 90, pag. 5). Detta modifica è stata approvata con il regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Mozzarella di Bufala Campana (DOP) (GU 2008, L 31, pag. 31) (in prosieguo: il «disciplinare del prodotto “Mozzarella di Bufala Campana DOP”»).

8

Ai termini dei punti 4.4. e 4.5. del disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP» vale quanto segue:

«4.4.

Prova dell’origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. La stessa materia prima è accuratamente controllata dall’organismo incaricato in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l’organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”.

4.5.

Metodo di ottenimento: Il disciplinare prevede tra l’altro che la “Mozzarella di Bufala Campana” sia prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco. Per la lavorazione è previsto l’utilizzo di latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, proveniente da bufale allevate nella zona di produzione delimitata dall’art. 2 del disciplinare. (…)».

Diritto italiano

9

L’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 (GURI n. 144 del 24 giugno 2014), convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 dell’11 agosto 2014 (supplemento ordinario alla GURI n. 192 del 20 agosto 2014) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 91/2014»), è così formulato:

«1.   La produzione della “Mozzarella di Bufala campana” DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, [relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU 1996, L 148, pag. 1),] deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3.

(…)

3.   Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento».

10

L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 76262/2014 così dispone:

«In attuazione dell’art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, fisicamente separato dallo spazio in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e dei prodotti realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La separazione fisica deve impedire ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte e, pertanto, riguarda gli impianti di stoccaggio, di movimentazione, di lavorazione del latte e di confezionamento dei prodotti. Gli impianti e le apparecchiature che non entrano in contatto con il latte e/o con i prodotti da esso ottenuti possono essere utilizzati a servizio di linee di lavorazione situate in spazi differenti».

Fatti all’origine della controversia oggetto del procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Il 18 novembre 2014, Caseificio Cirigliana e a., che producono e vendono mozzarella di bufala DOP, ma anche mozzarella di bufala non inserita nel sistema delle DOP (in prosieguo: il «sistema DOP»), hanno impugnato il decreto ministeriale n. 76262/2014 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma (Italia).

12

Secondo Caseificio Cirigliana e a., il decreto ministeriale n. 76262/2014 si sarebbe, in effetti, limitato a rivedere e a preservare unicamente la posizione delle imprese che utilizzano solo latte di bufala proveniente dalle zone DOP (in prosieguo: le «zone DOP»), lasciando invariate le problematiche insorte con i precedenti provvedimenti normativi per le aziende che trattano materie prime diverse dal latte di bufala proveniente dalle zone DOP.

13

Il decreto ministeriale n. 76262/2014 violerebbe, a loro avviso, il principio di diversificazione, di cui al regolamento n. 1151/2012: esso solamente sposterebbe il criterio di individuazione dei destinatari delle prescrizioni restrittive, dai produttori della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» alle aziende che trasformano latte diverso da quello proveniente dagli allevamenti inseriti nel sistema DOP. Un tale spostamento colliderebbe con il principale obiettivo del regolamento n. 1151/2012, ovvero la valorizzazione del prodotto «protetto» come complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche agricole, soprattutto delle aree svantaggiate.

14

Caseificio Cirigliana e a. ritengono che il decreto ministeriale n. 76262/2014 sia illegittimo nella misura in cui disporrebbe la destinazione esclusiva degli stabilimenti che lavorano il latte di bufala proveniente dalle zone DOP e il conseguente divieto di detenzione e di stoccaggio, all’interno degli stessi, di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline ottenute esclusivamente dalla trasformazione di latte proveniente dalle zone DOP, nonché dei sottoprodotti o derivati di questa stessa materia prima.

15

Il 19 novembre 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso sulla base di una valutazione di ragionevolezza della normativa nazionale, la quale sarebbe tesa ad assicurare gli obiettivi della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore finale. Non si è pronunciato, invece, sul motivo attinente alla conformità del decreto ministeriale n. 76262/2014 al regolamento n. 1151/2012.

16

In sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), che è il giudice del rinvio nel presente procedimento, Caseificio Cirigliana e a. hanno allegato, in primo luogo, la violazione degli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE, per essere state messe, dal decreto ministeriale n. 76262/2014, in posizione di svantaggio rispetto alle altre aziende che producono prodotti caseari DOP, per le quali non sono previsti né i controlli supplementari né la destinazione esclusiva delle linee di lavorazione a una sola tipologia di prodotto. In secondo luogo, hanno lamentato una violazione del principio di non-discriminazione, in ragione del fatto che detto decreto discriminerebbe le aziende che utilizzano latte proveniente da zone non DOP rispetto a quelle che utilizzano unicamente latte proveniente da zone DOP. In terzo luogo, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’articolo 1 del regolamento n. 1151/2012, nonché del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU 2014, L 150, pag. 1).

17

Il Consiglio di Stato ha respinto, con sentenza parziale del 21 agosto 2018, tutte le censure relative alla costituzionalità del decreto-legge n. 91/2014, giudicandolo proporzionato e ragionevole. Nondimeno, il medesimo organo ha deciso di esaminare la censura relativa alla conformità di detto decreto-legge al diritto dell’Unione.

18

A tal riguardo il Consiglio di Stato fa valere che, contrariamente a quanto affermano Caseificio Cirigliana e a., il decreto-legge n. 91/2014 e il decreto ministeriale n. 76262/2014 non impongono affatto l’utilizzo di stabilimenti separati per la produzione di mozzarella DOP e per quella non DOP, ma solamente prescrivono «spazi» separati. Ad ogni modo, a suo giudizio, un tale errore di interpretazione della normativa nazionale da parte delle ricorrenti non farebbe venire meno la necessità del rinvio pregiudiziale, atteso che anche solo produrre mozzarella di bufala non DOP in locali diversi e separati da quelli utilizzati per la produzione di «Mozzarella di Bufala Campana DOP» comporta investimenti e, quindi, sacrifici economici potenzialmente tali da incidere sulla libera concorrenza tra gli operatori del mercato della mozzarella.

19

Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa alla politica agricola comune, il giudice del rinvio constata che le DOP sono oggetto di una tutela particolare senza con ciò sacrificare, in modo sproporzionato, la libertà d’impresa e la libera concorrenza.

20

Per un verso, tale giudice sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte risulti che la normativa sulle DOP tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo di dette denominazioni da parte dei terzi, nella misura in cui le DOP possono godere di grande reputazione presso i consumatori e costituire, per i produttori che soddisfano le condizioni per avvalersene, un mezzo essenziale per crearsi una clientela. La reputazione delle DOP dipenderebbe dall’immagine di cui tali DOP godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipenderebbe, sostanzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici.

21

Per altro verso, il medesimo giudice rammenta che, ad avviso delle ricorrenti, la normativa nazionale eccede quanto è necessario per tutelare la DOP «Mozzarella di Bufala Campana», giacché essa imporrebbe di fabbricare i prodotti contenenti anche o esclusivamente latte diverso da quello proveniente dagli allevamenti inseriti nel sistema di controllo di detta DOP in uno spazio differente, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, al fine di evitare qualsiasi contatto tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione e altro latte e, a fortiori, qualsiasi contraffazione.

22

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Stabilisca la Corte se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del regolamento [n. 1151/2012], recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all’interno dell’Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che secondo il diritto nazionale (dell’art. 4 [del decreto-legge n. 91/2014]) sia stabilita una restrizione nell’attività di produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop Mozzarella di Bufala Campana».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

23

Il governo italiano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale adducendo, da un lato, che la controversia oggetto del procedimento principale riguarda una situazione puramente interna, estranea all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, dall’altro, che la domanda di pronuncia pregiudiziale non pare soddisfare i requisiti di ricevibilità enunciati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, siccome l’interpretazione del diritto dell’Unione sollecitata non denoterebbe alcuna relazione diretta con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, ponendo una questione di natura meramente ipotetica.

24

A questo proposito occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

25

Nella fattispecie, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che quest’ultima verte, da un lato, sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1151/2012, nell’ambito di una controversia dove è stata sollevata la questione della legittimità, alla luce di tali disposizioni, del decreto ministeriale n. 76262/2014 che istituisce misure per la sicurezza alimentare e la produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP».

26

Conformemente al suo articolo 4, lettere b) e c), il regolamento n. 1151/2012 intende istituire un regime di DOP e di indicazioni geografiche protette all’interno dell’Unione al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione e fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

27

In tali circostanze non si può sostenere che l’interpretazione delle disposizioni di detto regolamento non abbia alcuna relazione con l’oggetto della controversia del procedimento principale o che la questione sia meramente ipotetica.

28

Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione degli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE. Tuttavia, come ha fatto presente la Commissione nelle sue osservazioni, esso non espone nell’ordinanza di rinvio né le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di dette disposizioni né il nesso che ravvisa tra tali disposizioni e la normativa di cui trattasi nel procedimento principale. È così giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e che va dichiarata irricevibile nella parte in cui verte sull’interpretazione delle citate disposizioni del trattato FUE.

29

Occorre pertanto considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile solo nella parte in cui verte sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1151/2012.

Nel merito

30

In limine si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nell’enunciato della questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

31

Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a tale produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

32

Anzitutto, come è stato ricordato al punto 26 della presente sentenza, l’articolo 4, lettera c), del regolamento n. 1151/2012 enuncia che il regime delle DOP e delle indicazioni geografiche protette è istituito al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono ai prodotti valore aggiunto.

33

Ora, emerge dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento che una DOP o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende, inter alia, una descrizione del metodo di ottenimento del prodotto. Discende dal considerando 47 dello stesso regolamento che l’osservanza del disciplinare da parte dei produttori serve a garantire al consumatore che il prodotto possiede le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite.

34

Il punto 4.4. del disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP» prevede così che ogni fase del processo produttivo del prodotto in questione, nonché delle materie prime utilizzate per la sua produzione, sia strettamente monitorata per garantire la tracciabilità di tale prodotto da valle a monte della filiera di produzione e che l’accertamento di non conformità anche solo in una fase della filiera produttiva comporti la perdita della DOP. Il punto 4.5. del disciplinare prevede inoltre che la «Mozzarella di Bufala Campana» sia prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco.

35

Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la normativa dell’Unione manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’impiego di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Essa mira anche a soddisfare l’attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un’origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (sentenza del 19 dicembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

36

Infine, le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa applicabile tutela i beneficiari contro un uso illegittimo di dette denominazioni da parte di terzi che intendano trarre profitto dalla reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire, per i produttori che soddisfano le condizioni per avvalersene, un mezzo essenziale per crearsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici (sentenza del 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, punto 64).

37

In tale contesto, il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP» impone, al suo punto 4.4., indicazioni precise quanto alla prova dell’origine di tale prodotto e, soprattutto, impone che la materia prima sia accuratamente controllata dall’organismo competente in tutte le fasi della produzione. In caso di non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà, in forza di dette prescrizioni, essere commercializzato con la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

38

Queste stesse prescrizioni intendono così garantire la tracciabilità del prodotto sia a monte che a valle della filiera di produzione e che il prodotto possieda le caratteristiche specifiche della DOP; in particolare, che, conformemente al punto 4.5. dello stesso disciplinare, esso sia elaborato a partire da solo latte di bufala intero fresco.

39

Il diritto dell’Unione non osta quindi a un requisito come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nonostante i suoi effetti restrittivi del commercio, se è dimostrato che esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto in questione, garantire la sua origine o assicurare il controllo del disciplinare di tale DOP (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

40

Nella fattispecie, secondo il governo italiano, e salvo accertamento contrario del giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, richiedendo che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» avvenga in spazi esclusivamente destinati a quest’ultima, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti che non sono inseriti nel sistema di controllo di detta DOP, intende assicurare che la qualità di tale prodotto corrisponda ai requisiti di elaborazione enunciati nel suo disciplinare, riducendo il rischio che tale diverso latte sia utilizzato, intenzionalmente o meno, nella produzione di detta DOP. Siffatta normativa nazionale parteciperebbe così al controllo effettivo delle fasi di produzione del prodotto in questione e, pertanto, all’obiettivo di tutela dei consumatori e di lotta alle contraffazioni.

41

Si deve constatare che una tale normativa s’iscrive nell’obiettivo di garanzia della qualità e dell’autenticità del prodotto DOP, nonché in quello del controllo dell’osservanza da parte dei produttori che beneficiano di tale DOP del disciplinare sulla cui base la DOP stessa è registrata.

42

A tal riguardo la Corte ha dichiarato che una misura nazionale in forza della quale gli impianti delle imprese che non producono prodotti che danno diritto all’uso di una DOP devono essere nettamente separati da quelli dove sono fabbricati e stoccati prodotti recanti una DOP è giustificata dall’obiettivo di preservare la grande notorietà di un prodotto DOP (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2000, Belgio/Spagna, C‑388/95, EU:C:2000:244, punti 7275).

43

Quanto alla necessità e proporzionalità della normativa controversa rispetto all’obiettivo che essa persegue, il governo italiano indica, in sostanza, nelle sue osservazioni, che il controllo delle materie prime provenienti dai differenti sistemi, richiesto dal disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», sarebbe praticamente impossibile se la «Mozzarella di Bufala Campana DOP» fosse elaborata nei medesimi spazi dei prodotti che non rientrano in detto sistema.

44

Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce delle specificità del settore della produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» e degli eventuali rischi di contraffazione ai quali sarebbe esposta detta produzione, se non esista effettivamente alcuna misura meno restrittiva della separazione degli spazi di stoccaggio del latte e di elaborazione dei prodotti per garantire l’efficacia dei controlli e, conseguentemente, la conformità di tali prodotti al disciplinare della DOP in parola.

45

Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che l’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della DOP «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il
rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Rodin

Jürimäe

Piçarra

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 ottobre 2019.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Nona Sezione

S. Rodin


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.