6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Belgio) il 20 marzo 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

(Causa C-105/09)

2009/C 129/14

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Terre wallonne

Convenuta: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

1)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), elaborato per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (3).

2)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per il quale, considerato il suo possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (4), in particolare quando il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte le zone vulnerabili designate dalla Regione vallone.

3)

Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva [2001/42/CE], che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e per il quale gli Stati membri devono determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, se esso possa avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente al n. 5 dello stesso articolo.


(1)  GU L 375, pag. 1.

(2)  GU L 197, pag. 30.

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(4)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).