6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Belgio) il 20 marzo 2009 — Terre wallonne/Région wallonne
(Causa C-105/09)
2009/C 129/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Terre wallonne
Convenuta: Région wallonne
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), elaborato per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e se esso definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (3). |
2) |
Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per il quale, considerato il suo possibile impatto su taluni siti, sia obbligatoria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (4), in particolare quando il programma di gestione dell’azoto di cui trattasi si applichi a tutte le zone vulnerabili designate dalla Regione vallone. |
3) |
Se il programma di gestione dell’azoto relativo alle zone vulnerabili designate prescritto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, costituisca un piano o un programma diverso da quelli di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva [2001/42/CE], che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e per il quale gli Stati membri devono determinare, in virtù dell’art. 3, n. 4, se esso possa avere effetti significativi sull’ambiente, conformemente al n. 5 dello stesso articolo. |
(1) GU L 375, pag. 1.
(2) GU L 197, pag. 30.
(3) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(4) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).