26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/50


Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

(2021/C 66/14)

Il 1° febbraio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (1), una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio. La misura attualmente in vigore consiste in un contingente tariffario basato sulle importazioni pregresse applicabile alle importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti, compreso il prodotto in esame. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito, un dazio supplementare del 25 % è prelevato sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione.

La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.

1.   Richiesta di proroga della misura

Il 15 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da 12 Stati membri una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'opportunità di prorogare nel tempo l'attuale misura di salvaguardia.

La richiesta contiene elementi di prova indicanti la necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione. In particolare, la richiesta contiene informazioni riguardanti l'andamento negativo di alcuni importanti indicatori di pregiudizio e l'esistenza di una continua pressione significativa esercitata dalle importazioni da paesi terzi. La richiesta fornisce inoltre elementi a sostegno del fatto che la sovraccapacità a livello mondiale rimane molto elevata, che i paesi terzi continuano ad adottare un numero considerevole di misure commerciali restrittive e di misure di difesa commerciale e che non vi sono elementi indicanti che gli USA elimineranno le misure di cui alla «sezione 232» sull'acciaio. Nella richiesta si sostiene pertanto che il rischio di diversione degli scambi continua e che, se la misura venisse revocata, l'industria dell'Unione si troverebbe ad affrontare un forte afflusso di importazioni che avrebbe un'incidenza molto negativa sui suoi risultati economici. La richiesta comprende inoltre esempi relativi agli adeguamenti avviati dai produttori dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite, compresi gli elementi di prova e le fonti, costituiscano una base sufficiente per aprire un'inchiesta.

2.   Ambito di applicazione e obiettivo dell'inchiesta

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, il periodo iniziale di durata di una misura di salvaguardia può essere prorogato. Al fine di stabilire se tale proroga sia giustificata, la Commissione dovrebbe condurre un'inchiesta a norma, rispettivamente, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione incentrerà la sua valutazione, segnatamente, sulla necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, sull'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione e sulla possibilità che la proroga sia nell'interesse dell'Unione. L'inchiesta determinerà inoltre la durata appropriata dell'eventuale proroga.

3.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato del presente avviso.

4.   Procedura

Avendo accertato che esistono elementi di prova sufficienti a sua disposizione, la Commissione apre un'inchiesta per stabilire l'opportunità di prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio.

4.1.   Risposte al questionario (solo produttori dell'Unione)

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione circa la necessità di prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, la Commissione ritiene necessario raccogliere dati specifici dall'industria dell'Unione. Tali dati comprendono, tra l'altro, i risultati di importanti indicatori economici e finanziari per il periodo in esame (2018-2020).

Si invitano pertanto i produttori dell'Unione a compilare e presentare i questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Un modello del pertinente questionario è disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2519.

4.2.   Comunicazioni scritte

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate, vale a dire le parti per cui esiste un legame oggettivo tra le rispettive attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova per iscritto alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le comunicazioni scritte devono essere presentate tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Cfr. il punto 4.6 per ulteriori dettagli.

Le parti che inviano una comunicazione sono tenute a indicare chiaramente nella loro corrispondenza a quali delle questioni sotto specificate si riferisca la loro comunicazione e a formulare le loro osservazioni in riferimento alle seguenti voci:

a)

necessità di una proroga della misura di salvaguardia e relativa motivazione;

b)

considerazioni relative all'interesse dell'Unione;

c)

altro.

Ai fini dell'efficienza, e come già avvenuto in precedenti inchieste di riesame, la Commissione estenderà automaticamente lo status di parte interessata a tutti i portatori di interessi che detengono tale status nell'ambito dell'attuale misura di salvaguardia. Questa disposizione non si applicherà tuttavia alle deleghe.

Per le società, le associazioni o i governi di paesi terzi che intendano partecipare al procedimento avviato dalla pubblicazione del presente avviso avvalendosi di rappresentanti legali esterni è necessaria la presentazione di una delega specifica per il procedimento in questione.

Si invitano le parti che intendano partecipare al procedimento, e che non sono attualmente registrate come parti interessate al caso, a illustrare il loro interesse e i legami con il caso in questione nel momento in cui presentano una comunicazione tramite TRON.

4.3.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Nell'ambito di una contestazione, le parti interessate dovranno precisare quali osservazioni delle parti intendono contestare e strutturare le loro comunicazioni seguendo lo schema delle voci di cui sopra.

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 4.2 e le risposte al questionario da parte dei produttori dell'Unione sono messe a disposizione delle parti interessate nella piattaforma TRON per consultazione. La Commissione informerà debitamente le parti interessate, tramite TRON, dell'avvio della seconda fase del procedimento in forma scritta.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

4.4.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, specificandone i motivi, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione.

Si informano tuttavia le parti interessate che, data la necessità di completare l'inchiesta e di formulare una valutazione al più tardi entro il 30 giugno 2021 (cfr. il punto 5) nonché dato il numero presumibilmente elevato di parti interessate e il fatto che tali parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni trasmesse da altre parti, disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro interessi e comunicare le loro osservazioni, la Commissione intende condurre l'inchiesta in forma scritta, senza organizzare audizioni orali, a meno che le parti interessate non possano dimostrare l'esistenza di un'esigenza particolare per essere sentite nell'ambito di un'audizione orale.

4.5.   Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate al massimo a 3 giorni supplementari.

4.6.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 (5) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 (6), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tenere conto di tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che le parti interessate non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G, Unità G5

Ufficio: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi.

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu.

5.   Calendario dell'inchiesta

La misura in vigore scadrà il 30 giugno 2021, a meno che non sia adottata la decisione di prorogarla. Pertanto qualsiasi decisione risultante dal procedimento in questione dovrebbe essere presa prima di tale data.

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o ingannevoli, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7.   Consigliere-auditore

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Si invitano le parti interessate a seguire i calendari indicati dal punto 4.1 al punto 4.3 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione nel presentare le domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(2)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(6)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Numero della categoria di prodotti

Categoria di prodotti

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

3.B

4.A

Fogli rivestiti di metallo

4.B

5

Fogli a rivestimento organico

6

Prodotti stagnati

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

13

Barre di rinforzo

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

15

Vergelle di acciai inossidabili

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

18

Palancole

19

Materiale ferroviario

20

Tubi gas

21

Profilati cavi

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

24

Altri tubi senza saldatura

25A

Grandi tubi saldati

25B

26

Altri tubi saldati

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

28

Fili di acciai non legati