15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/280


Parere del Comitato economico e sociale europeo «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 0187»

[COM(2018) 296 final — 2018/0148 (COD)]

(2019/C 62/44)

Relatore:

András EDELÉNYI

Consultazioni

Parlamento europeo, 11/06/2018

Consiglio 14/06/2018

Base giuridica

Articoli 194, paragrafo 2, 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

04/10/2018

Adozione in sessione plenaria

17/10/2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

215/1/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si compiace del fatto che il legislatore europeo riesamini, in base alle sue stesse raccomandazioni, le prestazioni e la qualità globali degli pneumatici utilizzati nell’UE e la relativa etichettatura. Gli pneumatici, in quanto unico elemento di contatto tra il veicolo e la strada, contribuiscono in grande misura alla sicurezza generale dei trasporti e al livello di consumi di carburante.

1.1.1.

Il CESE condivide il giudizio secondo cui il miglioramento dell’etichettatura degli pneumatici offrirà ai consumatori informazioni più dettagliate sull’efficienza in termini di consumi di carburante, sulla sicurezza e sulla rumorosità, consentendo loro di ottenere, al momento dell’acquisto di nuovi pneumatici, informazioni accurate e comparabili, e di operare quindi una scelta consapevole.

1.1.2.

Un ulteriore aspetto importante è che una corretta etichettatura aiuta i consumatori, al momento della scelta, a trovare un equilibrio più realistico tra fattori pertinenti, quali i dati sulle prestazioni, l’immagine del marchio e il livello di prezzo. Essa contribuisce inoltre a far sì che gli acquirenti, resi più consapevoli, prendano decisioni convenienti in termini di costi e rispettose dell’ambiente, cosa importante dal punto di vista sia della tutela ambientale che del risparmio.

1.1.3.

Il CESE concorda anche sul fatto che la nuova proposta di regolamento contribuirà a migliorare l’efficacia del sistema di etichettatura degli pneumatici, rendendo in tal modo i veicoli più puliti, sicuri e silenziosi, e contribuirà anche alla modernizzazione e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.

1.1.4.

Lo sviluppo, la produzione e la ricostruzione di pneumatici di qualità superiore possono indirettamente contribuire in misura significativa al mantenimento di una produzione europea ad alto valore aggiunto e, dunque, di posti di lavoro di qualità. Per la società nel suo complesso, possono ridursi i costi e le spese totali a carico degli utenti finali, in termini sia finanziari che di salute e di prevenzione degli incidenti.

1.1.5.

Il CESE sostiene la revisione del sistema di etichettatura degli pneumatici, che contribuisce agli sforzi dell’UE intesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento atmosferico, e quindi accresce la sicurezza dei trasporti su strada, la tutela della salute e l’efficienza economica e ambientale.

1.1.6.

Il CESE ritiene particolarmente importante che il sistema di mobilità del futuro sia sicuro, pulito ed efficiente per tutti i cittadini dell’UE. L’obiettivo è rendere la mobilità europea più sicura e accessibile, l’industria europea più competitiva, i posti di lavoro in Europa più sicuri, e garantire una corrispondenza migliore e più chiara ai principi fondamentali della lotta contro i cambiamenti climatici. Per farlo sarà necessario il pieno impegno dell’UE, degli Stati membri e delle parti in causa.

1.2.

Il CESE prende atto con soddisfazione dell’obbligo rafforzato di esposizione dell’etichetta nelle situazioni in cui i consumatori non vedono gli pneumatici che intendono acquistare (perché stoccati altrove o venduti a distanza o via Internet).

1.2.1.

Il CESE si compiace inoltre del fatto che la proposta preveda l’inserimento degli pneumatici nella banca dati per la registrazione dei prodotti, istituita recentemente a norma del regolamento (UE) 2017/1369, al fine di migliorare la vigilanza del mercato e l’informazione dei consumatori.

1.2.2.

Il CESE è favorevole all’obbligo, per i fornitori, di inserire le informazioni nella nuova banca dati dei prodotti. Si tratta di informazioni che già adesso i fornitori devono trasmettere, su richiesta, alle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Gli oneri aggiuntivi che ne derivano possono essere considerati minimi e proporzionati ai benefici, specie se quanto sopra è realizzabile attraverso il collegamento alle banche dati esistenti e non espone i consumatori a un sovraccarico di informazioni.

1.2.3.

Appare ragionevole prorogare di un anno la scadenza per l’applicazione del regolamento, ai fini di una preparazione accurata. Si ritiene opportuno utilizzare come data di riferimento quella di fabbricazione, riportata sui prodotti, piuttosto che quella di immissione sul mercato, che comporta il rischio di sovrapposizioni o duplicazioni.

1.2.4.

L’indicazione obbligatoria nell’etichetta delle prestazioni in caso di neve e il nuovo simbolo relativo al ghiaccio (il cui modello sarà presentato dall’ISO entro dicembre 2018) sono buone iniziative, importanti soprattutto nei paesi nordici. Bisogna ancora elaborare e adottare in maniera definitiva un metodo di prova sicuro per l’aderenza sul ghiaccio, mentre appare opportuno prevedere un’introduzione graduale.

1.2.5.

Il CESE si compiace del fatto che tra i parametri indicati nell’etichetta aumenti il numero e la rilevanza degli elementi relativi alla sicurezza. Tuttavia quanto sopra non è compatibile con la modifica proposta delle proporzioni interne e delle dimensioni dell’etichetta.

1.2.6.

Il sistema di revisione periodica del regolamento con l’aiuto della ricerca, della valutazione di impatto e della consultazione funziona bene; data l’elevata complessità dell’argomento appare opportuno mantenerlo anche per il futuro, prima di adottare qualsiasi modifica tecnica sostanziale. Il potere delegato della Commissione di apportare tra una revisione e l’altra piccole modifiche logiche, motivate dal progresso tecnico, appare giustificato.

1.2.7.

Le attuali classi di parametri appaiono adeguate per almeno un altro ciclo di revisione giacché, con le classi superiori al momento praticamente vuote, non sembra giustificato procedere a una riclassificazione.

1.2.8.

Compete agli Stati membri motivare i produttori a raggiungere un livello stabile e di buona qualità in termini di emissioni e di adeguamento al progresso tecnico, ma sulla base di principi uniformi occorre mantenere tale livello dalla classe C in su.

1.2.9.

Potrebbe essere opportuno in futuro incoraggiare l’indicazione, nell’etichetta o tra i dati tecnici, di informazioni circa il chilometraggio e l’abrasione. Tuttavia, non essendo disponibile un adeguato metodo di prova normalizzato, finora non si può compromettere la credibilità dell’etichetta con informazioni incerte e non adeguatamente comprovate.

1.2.10.

Suscita compiacimento la futura introduzione dell’etichettatura degli pneumatici C3 ricostruiti. Anche in questo caso il prossimo compito consiste nell’elaborazione di metodi di prova pertinenti e affidabili. Occorre tutelare le PMI del settore della ricostruzione da eventuali costi eccessivi di queste prove.

1.2.11.

Elementi chiave del successo dell’intera normativa sono un’adeguata informazione e misure atte a garantire le conoscenze e la preparazione dei consumatori e degli utenti grazie alla formazione, a campagne di informazione, a consigli relativi all’acquisto e a un ampio coinvolgimento della società civile.

2.   Introduzione: contesto e sintesi della proposta

2.1.

La proposta di regolamento in esame sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (1) sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (regolamento sull’etichettatura degli pneumatici).

2.1.1.

Prima di entrare in vigore nel 2012, il regolamento sull’etichettatura degli pneumatici è stato modificato due volte nel 2011, dapprima per inserire un nuovo metodo di prova per l’aderenza sul bagnato, e successivamente per inserire una procedura più rigorosa di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al rotolamento. L’attuale proposta include tali modifiche.

2.2.

Nel 2009, l’UE ha adottato due serie di norme sugli pneumatici, tenendo conto delle esigenze che erano emerse e del parere tecnico:

il regolamento sull’etichettatura degli pneumatici, che stabilisce i requisiti dell’Unione per armonizzare le informazioni sui parametri degli pneumatici da fornire agli utenti finali, consentendo loro di operare scelte di acquisto informate;

il regolamento sui requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore (2) (regolamento sulla sicurezza generale), che stabilisce i requisiti tecnici armonizzati che gli pneumatici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato dell’Unione.

2.2.1.

Il regolamento sulla sicurezza generale stabilisce, tra l’altro, requisiti minimi per gli pneumatici in termini di i) resistenza al rotolamento; ii) aderenza sul bagnato; iii) rumore esterno di rotolamento.

2.3.

Tali requisiti sono entrati in vigore il 1o novembre 2012, e il 1o novembre 2016 è stata introdotta una seconda serie di requisiti, più rigorosi, in materia di resistenza al rotolamento. Ulteriori modifiche saranno introdotte nel 2018 e nel 2020.

2.3.1.

Il quadro generale per l’etichettatura energetica è stato aggiornato nel 2017, con l’adozione del regolamento (UE) 2017/1369 (3), che ha abrogato e sostituito la direttiva 2010/30/UE, e ha introdotto una serie di nuovi elementi, tra cui la banca dati per la registrazione dei prodotti e nuove norme in materia di materiale pubblicitario visivo, vendite a distanza e vendite via Internet.

2.4.

Già il 17 dicembre 2008 il Consiglio aveva consultato il CESE in merito alla prima proposta, e la sezione competente aveva adottato il parere in merito il 12 marzo 2009 (TEN/369, relatore Virgilio Ranocchiari); il CESE aveva poi adottato il proprio parere alla 452a sessione plenaria, il 25 marzo 2009.

2.5.

La Commissione europea ha fatto eseguire una ricerca e una valutazione d’impatto dettagliate (SWD (2018) 189 final) sull’efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 e, in base ai relativi risultati, ha presentato la presente modifica. Essa ha inserito tra i parametri del regolamento sulla sicurezza generale la possibilità di indicare: iv) l’aderenza sulla neve e v) l’aderenza sul ghiaccio. La seguente tabella riporta le concordanze tra i parametri misurati e gli obiettivi:

Settore

Parametro

Resistenza al rotolamento

Aderenza sul bagnato

Rumore

Neve

Ghiaccio

Ambiente

x

 

x

 

 

Energia

x

 

 

 

 

Sicurezza

 

x

 

x

x

3.   Osservazioni generali

3.1.

Nell’UE i trasporti sono all’origine di oltre il 30 % del consumo energetico, e il 22 % delle emissioni totali di gas a effetto serra proviene dal trasporto su strada. La comunicazione Una strategia europea per una mobilità a basse emissioni , del 2016, indica per il 2050 un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dai trasporti pari ad almeno il 60 % rispetto ai valori del 1990. Il terzo pacchetto sulla mobilità persegue la riduzione delle emissioni di automobili e automezzi pesanti, il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione dell’inquinamento. Esso contribuisce inoltre a ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di energia. Gli pneumatici dei veicoli hanno un impatto sul consumo di carburante (e quindi sulle emissioni di gas a effetto serra), sulla rumorosità e sulla sicurezza.

3.2.

Dalla valutazione dell’attuale regolamento sull’etichettatura degli pneumatici è emerso che il regolamento non ha conseguito pienamente il suo obiettivo di aumentare l’efficienza ambientale dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici efficaci nel ridurre i consumi, a bassa rumorosità e sicuri. Ciò è dovuto anzitutto ai seguenti fattori:

a)

scarsa visibilità dell’etichettatura degli pneumatici e insufficiente sensibilizzazione pubblica in materia;

b)

problemi di rispetto delle norme e loro inadeguata applicazione da parte degli Stati membri;

c)

classi di prestazione imprecise, informazioni incomplete e inesatte.

3.3.

Le misure normative dell’UE assicurano che:

a)

gli utenti finali ricevano informazioni equivalenti e armonizzate, indipendentemente dallo Stato membro in cui acquistano pneumatici;

b)

i fornitori abbiano costi inferiori, potendo commercializzare i loro pneumatici in tutta l’UE con la stessa etichetta.

3.4.

Questi vantaggi innanzi tutto sostengono i consumatori, accrescono la sicurezza e rafforzano la competitività dell’industria UE degli pneumatici. Essi facilitano la commercializzazione di pneumatici nel mercato interno, e favoriscono i consumatori grazie a costi complessivi più bassi e a una più ampia gamma di prodotti. Per garantire un’azione efficace a livello dell’UE, gli sforzi per la sorveglianza del mercato dovrebbe essere coerenti in tutta l’UE, ai fini del sostegno del mercato interno. Bisogna incoraggiare gli investimenti dei produttori nella concezione, costruzione e commercializzazione di pneumatici efficienti sotto il profilo energetico.

3.5.

Dalla consultazione pubblica è emerso che esiste un consenso sulla necessità di migliorare la conoscenza dell’etichetta attraverso campagne di sensibilizzazione, l’etichettatura obbligatoria online e l’etichettatura degli pneumatici venduti con veicoli nuovi. I partecipanti hanno convenuto che al fine di accrescere la fiducia dei consumatori occorre rafforzare la sorveglianza del mercato, e creare piattaforme migliori per l’applicazione delle norme e il coordinamento delle attività da parte delle autorità.

3.6.

Suscita compiacimento il fatto che, tra le caratteristiche riportate sull’etichetta, aumentano la quantità e la rilevanza dei parametri relativi alla sicurezza. Ciò contrasta tuttavia con la relativa riduzione dello spazio destinato alla raffigurazione di tali parametri nello schema dell’etichetta. Anche la modifica delle dimensioni dell’etichetta non risulta comprensibile.

3.7.

Un’approfondita valutazione d’impatto ha evidenziato la delicatezza e l’importanza della fiducia nei sistemi di etichettatura. Ne deriva una grande responsabilità a carico della regolamentazione, dato che occorre scegliere e comunicare un numero limitato di parametri informativi precisi e affidabili. D’altro canto, le autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza del mercato hanno un compito gravoso, dovendo tutelare sia i consumatori che i produttori onesti, per evitare a questi ultimi di trovarsi in una situazione di svantaggio concorrenziale nei confronti di imprese poco o per nulla affidabili, che fanno quindi fronte a costi inferiori e praticano prezzi più convenienti.

3.8.

La coesistenza di tutti i fattori di cui sopra può fornire un adeguato quadro di sostegno per il percorso di ricerca, sviluppo e innovazione, orientando efficacemente gli obiettivi da perseguire e le principali risorse ad essi destinate.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

La Commissione europea svolgerà, sulla base di una delega, consultazioni a livello di esperti, al fine di introdurre nuove ulteriori prescrizioni e adeguare gli allegati al progresso tecnico. La modifica del regolamento basata sulla delega deve tuttavia limitarsi ai progressi dovuti all’avanzamento tecnico, e non estendersi a modifiche sostanziali, come nuove disposizioni in materia di chilometraggio, usura o pneumatici ricostruiti, che dovrebbero avvenire nel quadro del riesame periodico. Ciò consentirà di legiferare meglio (4). In tale contesto dovrà essere garantita una forte rappresentanza delle organizzazioni professionali della società civile, le quali — a differenza di altre organizzazioni, che dispongono di dati specifici, forniti in maniera ciclica o indiretta — ricevono informazioni continuamente aggiornate dalle organizzazioni di consumatori (singoli consumatori/utenti o gestori di parchi veicoli).

4.2.

Sulla base della relazione tecnica elaborata in vista della revisione del regolamento, e dei dati provenienti dalla ricerca di mercato, il CESE ritiene che una modifica della classificazione dei parametri sarebbe prematura: infatti, per la resistenza al rotolamento e l’aderenza sul bagnato, meno dell’1 % dell’offerta di mercato rientra nella classe A, la quale è quindi praticamente vuota. In base al regolamento 2017/1369 il riscalaggio è giustificato solo in presenza di una percentuale di oltre il 30 % dei prodotti nella categoria superiore. D’altro canto, una scala di 6-7 gradi, i cui due livelli superiori sono vuoti, non risulterebbe motivante. Dal punto di vista tecnico occorre anche considerare il fatto che prove eseguite su pneumatici della stessa serie danno talvolta luogo a differenze di due classi.

4.3.

Il CESE condivide il giudizio secondo cui sarebbe auspicabile, in presenza di dati chiari e significativi, introdurre in futuro parametri riferiti al chilometraggio e all’abrasione. Fa tuttavia osservare che nel corso degli ultimi cento anni non è stato trovato (al di là della prova pratica) un metodo di prova adeguato e conveniente per i parametri di cui sopra. Tali parametri di prova dovrebbero di fatto riflettere e caratterizzare l’uso continuo e variato a lungo termine. La modellizzazione in laboratorio di questi parametri, efficace e a costi ragionevoli, consiste necessariamente in una prova di sovraccarico accelerata, che, nella sua standardizzazione, non risulta molto rappresentativa della diversità delle utilizzazioni reali e dei differenti comportamenti naturali che ne conseguono. Tali prove, effettuate in condizioni diverse, danno come risultato differenti classificazioni e collocazioni in graduatoria dei prodotti in funzione del chilometraggio e dell’usura.

4.3.1.

Si può ritenere che sarebbe pericoloso e peggiorerebbe la credibilità dell’etichettatura se il consumatore, nell’uso concreto, constatasse risultati in contrasto con l’etichetta. Problemi di questo tipo non si presentano nel caso degli altri parametri, con i quali si modellizza e si dimostra un comportamento specifico e momentaneo. L’inclusione dei due parametri di cui sopra nell’etichetta è molto rischiosa e non è al momento raccomandata.

4.3.2.

L’importanza di ridurre l’abrasione è comprovata dalla rilevazione di diversi effetti ambientali negativi: da un lato la presenza di particelle di plastica nei corpi idrici, quantunque la gomma vi rappresenti una quota relativamente modesta, dall’altro la presenza nell’aria, seppure in piccole quantità, di benzopirene, derivante probabilmente dalla valorizzazione energetica, che è invece un importante fattore della formazione di smog e di taluni danni alle vie respiratorie.

4.4.

In linea generale, il CESE condivide il giudizio secondo cui la ricostruzione degli pneumatici di classe C3 può contribuire al risparmio globale di materie prime e di energia. Va notato, tuttavia, che agli pneumatici ricostruiti si possono applicare solo i tre attuali parametri dell’etichettatura, e solo parzialmente. Per quanto riguarda la durata e l’abrasione, la ripartizione della responsabilità relativa alla qualità tra il fabbricante dell’armatura e chi esegue la ricostruzione è ancora più vaga. Non si raccomanda quindi l’etichettatura per questi parametri. Data la loro trascurabile quota di mercato, non appare ragionevole dal punto di vista economico ed ambientale includere gli pneumatici ricostruiti di classe C1 e C2 nel regolamento sull’etichettatura degli pneumatici. Dovrebbe invece essere consentita l’etichettatura volontaria, da parte dei produttori, di detti pneumatici ricostruiti di classe C1 e C2, per rispondere alle esigenze di una clientela che richiede un minimo di efficacia dell’etichettatura.

4.4.1.

Il Comitato fa osservare che l’inclusione degli pneumatici ricostruiti comporterà un aumento esponenziale del numero di voci presenti nella banca dati dei prodotti, rispetto agli pneumatici nuovi. Le combinazioni di imprese di ricostruzione e di fabbricanti di armature, il numero di ricostruzioni e le varianti nella tecnica di ricostruzione generano ciascuna un nuovo numero di prodotto. Il gran numero di prove dei prodotti comporta un onere finanziario eccessivo per i produttori, prevalentemente PMI, e l’eccessiva varietà di prodotti risulta ingestibile anche dal punto di vista dei consumatori.

4.5.

Il CESE ritiene che, dato il poco tempo a disposizione per la preparazione, sarebbe opportuno posticipare di un anno l’introduzione del regolamento. Sarebbe molto più semplice e più gestibile se per i prodotti inclusi nella regolamentazione si tenesse conto non già della data di immissione in commercio, ma di quella di produzione. Quest’ultima, che è riportata in modo permanente sullo pneumatico, riduce il rischio di doppie registrazioni nella banca dati.

4.6.

Il nuovo regolamento, da solo, continuerà a non consentire ai consumatori di confrontare le prestazioni e i prezzi degli pneumatici in relazione al consumo di carburante. Sebbene informazioni relative ai consumi siano spesso disponibili nei punti vendita o nelle istruzioni per l’uso di veicoli, la maggior parte dei consumatori non dispone ancora di conoscenze e di informazioni sufficienti.

4.6.1.

Poiché le prestazioni degli pneumatici sono correlate ma anche in opposizione fra di loro, le informazioni riguardano l’ottimizzazione della scelta tra questi parametri. Tuttavia questo non contribuisce a una scelta pienamente consapevole della maggior parte dei consumatori, perché essi non sono al corrente delle relazioni tra i parametri forniti.

4.6.2.

Il CESE raccomanda che le organizzazioni professionali dell’UE e degli Stati membri, i servizi civili e di ordine pubblico competenti per la sicurezza stradale e la circolazione, e le scuole guida, includano nei loro programmi di insegnamento, comunicazione e formazione permanente, come pure tra gli argomenti di esame, la conoscenza degli pneumatici, nonché l’informazione in merito a tutti i parametri tecnici e ai simboli che, in base al regolamento, saranno utilizzati in futuro.

4.6.3.

Sarebbe inoltre importante, che i costruttori facessero in modo che i loro partner commerciali, che sono spesso i venditori di pneumatici, informassero adeguatamente gli acquirenti, nella misura del possibile, in merito al veicolo venduto o agli pneumatici che vogliono acquistare, e proponessero opzioni alternative, dando loro consigli.

4.6.4.

Secondo il CESE, l’UE dovrebbe fare in modo che gli Stati membri predisponessero campagne di informazione e di sensibilizzazione concernenti non solo il regolamento in esame, ma anche altre questioni relative agli pneumatici, come la loro utilizzazione in funzione della stagione, il loro trattamento ecc.

4.7.   Note per future considerazioni

4.7.1.

A più lungo termine, l’UE dovrebbe considerare l’introduzione di informazioni orientative sulla riciclabilità degli pneumatici fuori uso, non già nell’etichetta, ma piuttosto nella documentazione e nel materiale promozionale di natura tecnica.

4.7.2.

Dopo il prossimo periodo di riesame del regolamento, potrebbe essere il caso di valutare se sia necessario introdurre ulteriori differenziazioni riguardo agli pneumatici da neve (nelle prove, nella documentazione e nel materiale promozionale di natura tecnica o nell’etichetta).

Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(2)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.