13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/62


Parere del Comitato europeo delle regioni sull’iniziativa dei cittadini europei

(2018/C 247/10)

Relatore:

Luc Van den Brande (BE/PPE), membro dell’Ufficio di collegamento Fiandre-Europa

Testi di riferimento:

COM(2017) 482 final

SWD(2017) 294 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati (di seguito: «iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione , conformemente all’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ai fini dell’attuazione dei trattati (di seguito: «iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

Motivazione

Riferimento all’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, volto a precisare che un atto giuridico può essere costituito non soltanto da regolamenti, direttive o decisioni vincolanti, ma anche da raccomandazioni o pareri non vincolanti.

Emendamento 2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati (di seguito: «iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati (di seguito: «iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

 

Il concetto dell’«attuazione dei trattati» implica anche che la Commissione, ai sensi dell’articolo 48 del TUE, può presentare progetti intesi a modificare i trattati.

Motivazione

L’articolo 48 del trattato sull’Unione europea stabilisce che la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Poiché la Commissione ha tale facoltà, anche le iniziative dei cittadini intese a modificare i trattati devono essere considerate ricevibili.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

Dopo aver registrato un’iniziativa conformemente all’articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell’Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento . Un gruppo di organizzatori può, inoltre , fornire la traduzione , in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, dell’allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all’allegato II e presentato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

Dopo aver registrato un’iniziativa conformemente all’articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell’Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento, compresa la traduzione dell’allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all’allegato II e presentato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

Motivazione

Sembra ragionevole che la Commissione europea, una volta registrata l’iniziativa, fornisca anche la traduzione dei documenti allegati, e in particolare anche della bozza di atto giuridico, nel caso in cui questo faccia parte dell’iniziativa.

Emendamento 4

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Registrazione

Registrazione

1.   Le dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l’iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

1.   Le dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l’iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

2.   Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

2.   Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:

a)

trasmettere le informazioni di cui all’allegato II in una delle lingue ufficiali dell’Unione;

a)

trasmettere le informazioni di cui all’allegato II in una delle lingue ufficiali dell’Unione;

b)

qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;

b)

qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;

c)

se del caso, indicare che è stata costituita un’entità giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.

c)

se del caso, indicare che è stata costituita un’entità giuridica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.

Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta entro due mesi dalla sua presentazione.

Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta entro due mesi dalla sua presentazione.

 

La Commissione trasmette la richiesta di registrazione a un comitato indipendente di 7 membri, composto di giuristi, esponenti del mondo accademico e rappresentanti della società civile europea. Essi hanno il compito di esaminare la ricevibilità della richiesta di registrazione e possono ascoltare il gruppo di organizzatori. Tale comitato invia una decisione motivata alla Commissione, la quale adotta così tale decisione.

3.   La Commissione registra l’iniziativa se:

[…]

3.   La Commissione registra l’iniziativa se:

[…]

Motivazione

Uno dei principali punti critici del nuovo regolamento rimane quello del conflitto di interessi e del monopolio della Commissione in tutte le fasi della procedura. Si propone pertanto, in linea con il parere adottato dal CdR nel 2015, di affidare la decisione in merito alla registrazione a un comitato indipendente composto di giuristi, esponenti del mondo accademico e rappresentanti della società civile europea.

Emendamento 5

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Periodo di raccolta

Periodo di raccolta

1.   Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: «periodo di raccolta»), fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 6.

1.   Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: «periodo di raccolta»), fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 6.

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall’inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 18 mesi dall’inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Motivazione

La raccolta di un milione di firme è un’impresa impegnativa e richiede un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Per poter raggiungere l’obiettivo perseguito entro un anno, il gruppo dei promotori deve essere molto ben organizzato. Occorre evitare che siano soltanto le grandi ONG con un’organizzazione transnazionale a essere in grado di avviare un’iniziativa dei cittadini europei. Si propone pertanto di estendere la durata del periodo di raccolta delle firme a 18 mesi. Questa durata risulterà meno scoraggiante per i potenziali promotori di iniziative.

Emendamento 6

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Pubblicazione e audizione pubblica

Pubblicazione e audizione pubblica

1.   […]

1.   […]

2.   Entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica.

2.   Entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica.

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente l’audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell’Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all’audizione.

Il Parlamento europeo organizza l’audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell’Unione , i parlamenti nazionali e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all’audizione.

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati .

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi all’audizione .

3.   La Commissione è rappresentata all’audizione a un livello appropriato.

3.   La Commissione è rappresentata all’audizione a un livello appropriato.

 

4 .    Dopo l’audizione, il Parlamento europeo adotta una raccomandazione rivolta alla Commissione europea su come rispondere all’iniziativa in questione.

Motivazione

La sede migliore in cui il gruppo di organizzatori può presentare la sua iniziativa è il Parlamento europeo. È quindi logico che sia il Parlamento europeo a occuparsi da solo di tutta l’organizzazione dell’audizione. Non vi è alcun motivo istituzionale per cui la Commissione debba essere coinvolta in tale organizzazione. Ciò dovrebbe anche rafforzare la fiducia degli organizzatori nella trasparenza e imparzialità del trattamento dell’iniziativa proposta. Il coinvolgimento dei parlamenti nazionali in tale processo dovrebbe aumentare le possibilità di dar vita a un dibattito europeo.

Inoltre, è importante che dopo l’audizione il Parlamento europeo adotti una sua posizione sull’iniziativa.

Emendamento 7

Inserire un nuovo articolo dopo l’articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni, per informazione, le iniziative che non hanno ottenuto il certificato di cui all’articolo 12, paragrafo 5, ma che hanno comunque raccolto il 75 % delle firme entro il termine del periodo di raccolta.

Motivazione

In passato si è verificato che talune iniziative, pur non avendo potuto raggiungere il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno, si siano rivelate innovative per le politiche europee. Sarebbe quindi un peccato se il messaggio politico di tali iniziative andasse perduto. In considerazione della pertinenza sociale e politica di queste iniziative, il Parlamento europeo può decidere di elaborare iniziative proprie.

Emendamento 8

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Riesame

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni tre anni. Le relazioni sono pubblicate.

Motivazione

È importante verificare, a intervalli regolari, il buon funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei, non soltanto sotto il profilo delle procedure, ma anche sul piano del suo impatto politico e dell’effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle politiche. Per rendere possibile l’adozione di misure correttive, la revisione deve essere effettuata in maniera tempestiva. Sarebbe quindi più appropriato optare per una revisione a cadenza triennale. Se questo nuovo regolamento non funziona, dovremo dire addio all’iniziativa dei cittadini europei.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

Il 13 ottobre 2015 il CdR ha adottato un parere sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) (1), elaborato a seguito della presentazione della relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011. A causa del numero significativo, ma anche della natura, delle osservazioni ricevute in merito alla procedura vigente, il CdR aveva chiesto una revisione del suddetto regolamento.

2.

I cittadini sono al centro del progetto europeo. La democrazia partecipativa europea deve essere considerata come un incoraggiamento rivolto ai cittadini europei a partecipare alla politica europea e alla definizione del futuro dell’Europa. In virtù del trattato (articolo 10, paragrafo 3), ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione.

3.

L’ICE è un diritto dei cittadini europei e può contribuire a rispondere al deficit democratico percepito dell’Unione europea e a colmare il divario che separa i cittadini dell’UE dalle istituzioni europee e dai responsabili politici. In questa situazione di crisi prolungata sia in termini economici che di fiducia nell’UE, è essenziale offrire opportunità per un dialogo aperto tra i cittadini dell’UE al fine di evitare che la loro disillusione nei confronti dell’integrazione europea diventi ancora più profonda. Ciò è particolarmente importante per creare o ripristinare la fiducia di quei giovani europei che potrebbero non credere più nel processo di integrazione europea. Offrendo ai cittadini il diritto di iniziativa legislativa, l’ICE, in quanto strumento transnazionale, offre l’opportunità di impegnarsi in relazione all’agenda politica dell’UE ed è intesa a stimolare un dibattito su scala europea in merito alle questioni che interessano i cittadini europei.

4.

Conformemente all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea, è compito delle istituzioni dell’Unione informare i cittadini e le organizzazioni rappresentative e dare loro la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. Lo stesso articolo contiene un mandato specifico per la Commissione europea di procedere a consultazioni delle parti interessate al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione. La Commissione dovrebbe considerare seriamente il requisito fondamentale della «rendicontabilità» come un presupposto per la democrazia e la buona governance, conformemente allo spirito dei trattati.

5.

Al fine di garantire che l’ICE possa diventare una componente di successo del tessuto democratico dell’UE, è di fondamentale importanza che le ICE andate a buon fine sfocino in dibattiti politici reali e ricevano un più sostanziale seguito politico da parte delle istituzioni dell’UE.

6.

L’ICE non è uno strumento che sostituisce il diritto di iniziativa della Commissione europea, che ha favorito lo sviluppo del processo di approfondimento dell’Unione e che deve rimanere intatto. L’ICE rappresenta un canale supplementare per la reciproca comprensione tra i cittadini e conferisce una dimensione transnazionale ai dibattiti dell’UE, il che è positivo per il sistema istituzionale dell’Unione nel suo complesso, e in particolare della Commissione stessa. L’ICE ha pertanto il potenziale per essere un ottimo esempio di «democrazia in azione».

7.

L’ICE offre l’opportunità ai cittadini europei di partecipare al processo decisionale europeo e di influenzare l’agenda politica europea. Ma la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriori iniziative per rafforzare il dialogo civile e avvicinare i cittadini alle politiche europee. L’ICE dovrebbe essere considerata come uno degli strumenti per realizzare gli obiettivi della democrazia partecipativa, ma non ci si dovrebbe attendere il coinvolgimento automatico dei cittadini nel processo decisionale europeo per opera dell’iniziativa.

8.

Occorre prestare attenzione alle possibilità previste dal trattato per quanto riguarda la democrazia partecipativa e, in particolare, il dialogo civile verticale (2). Per mantenere «un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile» (articolo 11, paragrafo 2, del TUE), la Commissione europea dovrebbe avviare un «regime di dialogo» nell’ambito del quale le istituzioni europee possano concentrarsi più sulla sostanza che sulle procedure. L’ICE non deve essere intesa come uno strumento operativo di codecisione bensì come un pilastro fondamentale della democrazia partecipativa, destinato alla deliberazione, alla collaborazione, alla cooperazione e alla coprogettazione, nonché come un’opportunità per richiamare l’attenzione della Commissione europea sulle questioni che suscitano gravi preoccupazioni, allo scopo di creare consapevolezza e comprensione reciproca.

9.

L’ICE è l’espressione della democrazia partecipativa che integra la nozione di democrazia rappresentativa. Essa potenzia il ventaglio di diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione e il dibattito pubblico sulla politica europea e dovrebbe rafforzare nei cittadini il sentimento di appartenenza all’Unione e di identificazione con quest’ultima.

10.

Gli strumenti partecipativi giuridici e politici andrebbero rafforzati per giungere a una rinnovata architettura di governance sulla base del principio della governance multilivello, la quale è essenzialmente multi-canale e consente quindi una cittadinanza europea più «attiva». La sfida consiste nel prevedere un sistema innovativo di rappresentanza di interessi, in cui i cittadini si sentano rappresentati su una base di parità nelle loro diverse identità.

11.

Uno spazio pubblico europeo di dibattito tra i cittadini e con i responsabili decisionali è importante per la legittimità e la rendicontabilità dell’UE. Il deficit di democrazia può essere eliminato soltanto se viene posta in essere una sfera pubblica europea nella quale sia integrato il processo democratico.

12.

Le raccomandazioni politiche sulla democrazia partecipativa a livello europeo, formulate nel parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2015, restano pienamente valide.

Il nuovo regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

13.

Secondo il parere adottato dal CdR nel 2015, l’ICE nella sua forma attuale non è in grado di promuovere la democrazia partecipativa, in quanto la procedura e le varie norme comportano un numero eccessivo di vincoli, ostacoli e barriere, a livello amministrativo e tecnico, che non incoraggiano i cittadini a partecipare al processo democratico europeo. Inoltre, l’ICE, nella sua forma attuale, non ha consentito ai cittadini di influenzare né l’agenda politica europea né il processo decisionale politico in Europa.

14.

In linea con le opinioni già espresse dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Mediatore europeo, il CdR ritiene che il nuovo regolamento rappresenti un passo importante nella giusta direzione per migliorare le procedure dell’ICE.

Miglioramenti procedurali e amministrativi nel nuovo regolamento

15.

Il CdR accoglie con favore i seguenti miglioramenti amministrativi e procedurali introdotti dal nuovo regolamento proposto dalla Commissione:

i cittadini che promuovono un’iniziativa sono persone fisiche (organizzatori), ma d’ora in poi possono creare un soggetto dotato di personalità giuridica, in modo da limitare la responsabilità penale degli organizzatori per dolo o colpa grave;

il termine per la raccolta delle firme è ancora pari a 12 mesi, ma gli organizzatori dell’iniziativa dispongono ora di altri tre mesi dopo la registrazione, per decidere la data d’inizio del periodo di raccolta;

per firmare una dichiarazione di sostegno basterà aver compiuto 16 anni;

i dati personali che devono essere presentati da chi firma una dichiarazione di sostegno sono stati semplificati. Tutti i cittadini dell’UE potranno dare il loro sostegno in base alla nazionalità, a prescindere dal luogo di residenza. La Commissione propone di scegliere tra due modelli di dichiarazione di sostegno (gli Stati membri utilizzano attualmente 13 moduli diversi);

miglioramenti nella procedura di registrazione, compresa la possibilità di registrare parzialmente le iniziative, invece di rifiutare l’intera iniziativa sulla base della ricevibilità, che consente alla Commissione di registrare soltanto la parte ammissibile di un’ICE;

verrà creata una piattaforma collaborativa online per l’ICE, che offrirà uno spazio di discussione, di consulenza e sostegno agli organizzatori;

la Commissione metterà a punto e gestirà un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, allo scopo di semplificarne la raccolta e la catalogazione nonché la verifica da parte delle autorità nazionali. La Commissione svilupperà tale sistema e lo ospiterà in modo permanente sui propri server, mettendolo a disposizione a titolo gratuito;

al momento della registrazione di un’ICE, la Commissione fornirà la traduzione in tutte le lingue dell’UE e informerà tutte le altre istituzioni e gli altri organi dell’UE in merito a una nuova iniziativa dei cittadini europei;

la Commissione fornisce sostegno per i (potenziali) organizzatori di un’ICE (gli Stati membri sono invitati a creare uno o più punti di contatto ICE);

la Commissione realizzerà attività di comunicazione e sensibilizzazione sull’ICE.

Manca ancora un approccio politico

16.

Nonostante le suddette proposte e misure, inserite nel nuovo regolamento al fine di migliorare la procedura dell’ICE ed eliminare molti degli ostacoli, la posizione della Commissione appare ancora eccessivamente cauta e non sufficientemente aperta. Ciò è particolarmente evidente negli aspetti più politici dell’ICE, descritti in appresso.

La democrazia partecipativa è particolarmente importante per ripristinare o migliorare la fiducia nel progetto europeo. L’ICE deve essere pertanto considerata come uno strumento transfrontaliero che consente ai cittadini di partecipare al processo democratico europeo e di far sentire la loro voce in sede di elaborazione delle politiche dell’UE: uno spazio pubblico europeo di dibattito tra i cittadini e i responsabili politici. Il nuovo regolamento non contiene tuttavia sufficienti incentivi per procedere in tale direzione.

L’attuale conflitto di interesse della Commissione sta gravemente nuocendo all’efficacia dell’ICE nel promuovere la partecipazione e la fiducia dei cittadini: la Commissione, infatti, deve essere allo stesso tempo un organo chiave per la messa a disposizione di informazioni e una struttura di sostegno per le ICE, è il principale interlocutore per la presentazione delle iniziative e decide in merito alla loro registrazione e ammissibilità.

Il nuovo regolamento non consente in alcun modo di risolvere il conflitto di interesse della Commissione, che deve essere allo stesso tempo: 1) l’organo centrale per la messa a disposizione di informazioni, 2) la struttura di sostegno per le ICE, 3) l’autorità cui gli organizzatori devono fare riferimento e presso la quale devono registrarsi, 4) l’autorità che stabilisce se un’iniziativa può essere registrata, e 5) l’organo che deve dare seguito a un’ICE che ha ottenuto il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno. La mancata risoluzione di questo conflitto di interesse continua a inficiare l’efficacia e la legittimità dell’iniziativa dei cittadini europei. Il CdR aveva quindi proposto, nel suo parere del 2015, che venisse nominato un comitato ad hoc imparziale, formato da esperti, studiosi e/o giuristi, e incaricato di verificare i criteri di ammissibilità: una specie di «comitato di saggi» o «di tutela degli interessi dei cittadini europei».

La Commissione limita le ICE a temi che rientrano nell’ambito delle sue competenze e che possono formare oggetto di un atto giuridico dell’Unione nel quadro dei trattati. La Commissione resta ancorata all’approccio legalistico e non fornisce sufficiente chiarezza, secondo i criteri che devono essere definiti, il che potrebbe dar luogo a valutazioni arbitrarie e rischia di soffocare qualsiasi dibattito politico aperto e trasparente.

La Commissione non ha nemmeno presentato proposte che tenessero conto della volontà di accettare le iniziative dei cittadini che propongono una modifica dei trattati UE.

Sarebbe stato opportuno fare riferimento ai diritti e doveri dei cittadini e al principio di sussidiarietà nei criteri di ammissibilità.

Sono state presentate iniziative dei cittadini su questioni importanti, che non sono però riuscite a raccogliere un milione di firme o a raggiungere il minimo richiesto in alcuni paesi. Pertanto tali ICE non hanno avuto alcun seguito. Nei casi in cui il numero di firme raccolte sia significativo, tuttavia, la Commissione dovrebbe sviluppare risposte adeguate per evitare di perdere il messaggio politico potenziale e la mobilitazione a esso collegata.

Nella sua risposta formale a un’ICE che ha ottenuto oltre un milione di firme, la Commissione dovrebbe esporre le proprie scelte politiche ai cittadini in maniera dettagliata e trasparente. Dovrebbe essere garantito un attento seguito politico.

Il Parlamento europeo ha un ruolo essenziale da svolgere nell’avviare un dibattito politico con i cittadini, ad esempio attraverso le audizioni pubbliche previste. Inoltre dovrebbe fungere da garante del seguito politico da riservare alle ICE che sono andate a buon fine e dell’internalizzazione del messaggio politico delle ICE che non raggiungono il numero richiesto di firmatari.

Dovrebbero essere seriamente considerate le possibilità di prevedere un seguito più strutturato e a lungo termine alle audizioni del Parlamento europeo, creando opportunità per i cittadini di riesaminare le azioni adottate in risposta a un’ICE che abbia avuto buon esito e di proseguire il dibattito in merito al tema in questione. Dopo la pubblicazione della reazione della Commissione europea a un’ICE, andrebbe valutata l’opportunità di una seconda audizione formale organizzata dal Parlamento europeo, che coinvolga anche i promotori dell’ICE in questione e possa creare lo spazio per un ulteriore dibattito tra tutte le parti interessate.

Accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell’ICE a livello generale

17.

La sensibilizzazione del pubblico in merito all’ICE è un aspetto importante. A tal fine, dovrebbero essere organizzate campagne pubblicitarie e promozionali per dare all’ICE maggiore rilievo nei media e presso il pubblico.

18.

L’ICE potrebbe essere uno strumento efficace di partecipazione democratica. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto massimizzare i loro sforzi di comunicazione in merito allo strumento in questione, allo scopo di richiamare l’attenzione sulla sua esistenza presso il maggior numero possibile di cittadini europei, incoraggiandoli a parteciparvi attivamente.

Il contributo del CdR e degli enti locali e regionali

19.

La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare e sostenere i rappresentanti eletti a livello regionale e locale affinché diano impulso agli sforzi volti a informare i propri cittadini in merito allo strumento dell’ICE.

20.

L’ICE mette a disposizione dei cittadini uno strumento volto a consentire loro di partecipare attivamente alla definizione delle politiche europee. Il CdR riconosce il proprio ruolo e la propria responsabilità e, in tale contesto, richiama l’attenzione sulla decisione dell’Ufficio di presidenza (3) concernente il coinvolgimento del Comitato nelle iniziative dei cittadini europei. Rinnova il suo impegno a sostenere le ICE che rientrano nel mandato politico del CdR e che sono ritenute politicamente rilevanti, per esempio: sostenendo la Commissione europea nella sua analisi delle ICE proposte dal punto di vista della loro rilevanza locale/regionale e della sussidiarietà; ospitando eventi collegati all’ICE; appoggiando azioni di comunicazione decentrate sull’ICE; elaborando, ove opportuno, pareri d’iniziativa sul tema dell’ICE; partecipando attivamente alle audizioni del Parlamento europeo e al seguito politico; sostenendo l’attuazione delle ICE andate a buon fine e eventualmente la legislazione adottata in risposta ad esse.

Bruxelles, 23 marzo 2018.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  GU C 423 del 17.12.2015, pag. 1.

(2)  Reaching out to EU citizens: A new opportunity «About us, with us, for us», relazione di Luc Van den Brande, consigliere speciale del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ottobre 2017.

(3)  144a riunione dell’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, 10 aprile 2013, punto 8 — CDR 1335-2013_11_00_TRA_NB-item 8.