COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in merito all’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari 2005/0214 (COD) /* COM/2014/098 final - 2005/0214 (COD) */
2005/0214 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura
in merito all’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando
l’acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari
2005/0214 (COD) 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento Europeo e al Consiglio (documento COM(2005) 507 def. – 2005/0214 COD): || 20/10/2005. Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: (CESE 589/2006 fin) || 20/04/2006. Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: (Relazione, OOMEN-RUIJTEN – 52007AP0269) || 20/06/2007. Data di trasmissione della proposta modificata (documento COM(2007) 603 def. – COD immutata): || 09/10/2007. Data di adozione della posizione del Consiglio: || 17/02/2014. 2. Finalità della proposta
della Commissione Considerato l’invecchiamento demografico e la
necessità di mantenere la sostenibilità delle finanze pubbliche, si prevede che
i regimi pensionistici professionali dovranno svolgere un ruolo di maggior
rilievo nel garantire redditi da pensione adeguati. Diventa quindi urgente assicurarsi che le
regole che disciplinano il funzionamento di tali regimi non ostacolino la
libertà di circolazione dei lavoratori negli Stati membri o la mobilità
all’interno di uno stesso Stato membro, riducendo così la possibilità dei
lavoratori che si spostano di acquisire sufficienti diritti a pensione a fine
carriera. Senza tale risultato si ridurrà anche la flessibilità e l’efficacia
del mercato del lavoro. Anche se i fattori che determinano per chiunque una
scelta di mobilità sono numerosi, è evidente che il rischio di perdere diritti
acquisiti a una pensione complementare potrebbe avere conseguenze sulle
decisioni dei cittadini di cambiare occupazione. 3. Osservazioni sulla posizione
del Consiglio La posizione del Consiglio differisce dalla
proposta della Commissione in due aspetti principali. Il primo, riguarda il
campo di applicazione della direttiva che, secondo il Consiglio andrebbe
ridotto alla mobilità transfrontaliera. La Commissione aveva proposto che
potessero fruire delle disposizioni della direttiva tutti i lavoratori che
cambiano lavoro, sia all’interno di un paese che a livello transfrontaliero.
Ciò aveva soprattutto motivi pratici in quanto non era chiaro come i regimi
potessero, di fatto, applicare norme diverse alle persone che cambiavano lavoro
a livello transfrontaliero e a quelle che rimanevano nello stesso paese. Il
Consiglio, sostenendo l’impossibilità di ricorrere all’articolo 46 TFUE
come base giuridica per tutelare persone che cambiavano posto di lavoro
all’interno di uno stesso paese, ha suggerito di distinguere la mobilità
transfrontaliera da quella interna e di lasciare quest’ultima alla competenza
degli Stati membri. La Commissione può accettare questa posizione, ma invita
gli Stati membri ad applicare le disposizioni della direttiva anche ai
lavoratori che cambiano lavoro all’interno del paese. La maggior parte degli
Stati membri ha già dichiarato la propria intenzione di applicare la direttiva
uniformemente a tutti coloro che cambiano lavoro. Il secondo importante cambiamento rispetto
alla proposta della Commissione riguarda le condizioni di acquisizione dei
diritti alla pensione professionale. La Commissione aveva proposto che
l’acquisizione dei diritti alla pensione professionale non dovesse essere
soggetta a un periodo di attesa (prima dell’ammissione del lavoratore al regime
pensionistico) superiore a un anno e che anche i periodi di acquisizione
(durata di adesione al regime dopo la quale i diritti non vanno persi a causa
della fine anticipata del rapporto di lavoro) non dovessero avere una durata
superiore a un anno. Secondo la posizione del Consiglio, i periodi di attesa e
di maturazione combinati non dovevano durare complessivamente più di tre anni.
Al tempo stesso, il Consiglio ha optato per una regola più favorevole sul
massimo dell’età minima consentita per acquisire diritti a pensione. Invece di
25 anni, l’età minima non dovrebbe superare 21 anni. Mentre la posizione del
Consiglio si discosta dalla proposta della Commissione sulla durata totale dei
periodi di attesa e di acquisizione, essa rappresenta un miglioramento riguardo
all’età minima. La Commissione può pertanto accogliere la posizione del
Consiglio. 4. Conclusioni La Commissione ritiene pertanto di poter
approvare la posizione del Consiglio in modo che il Parlamento europeo possa
adottare il testo definitivo in seconda lettura prima della fine della
legislatura attualmente in corso.