52014PC0098

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in merito all’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari 2005/0214 (COD) /* COM/2014/098 final - 2005/0214 (COD) */


2005/0214 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura in merito all’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari 2005/0214 (COD)

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento Europeo e al Consiglio (documento COM(2005) 507 def. – 2005/0214 COD): || 20/10/2005.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: (CESE 589/2006 fin) || 20/04/2006.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: (Relazione, OOMEN-RUIJTEN – 52007AP0269) || 20/06/2007.

Data di trasmissione della proposta modificata          (documento COM(2007) 603 def. – COD immutata): || 09/10/2007.

Data di adozione della posizione del Consiglio: || 17/02/2014.

2.           Finalità della proposta della Commissione

Considerato l’invecchiamento demografico e la necessità di mantenere la sostenibilità delle finanze pubbliche, si prevede che i regimi pensionistici professionali dovranno svolgere un ruolo di maggior rilievo nel garantire redditi da pensione adeguati.

Diventa quindi urgente assicurarsi che le regole che disciplinano il funzionamento di tali regimi non ostacolino la libertà di circolazione dei lavoratori negli Stati membri o la mobilità all’interno di uno stesso Stato membro, riducendo così la possibilità dei lavoratori che si spostano di acquisire sufficienti diritti a pensione a fine carriera. Senza tale risultato si ridurrà anche la flessibilità e l’efficacia del mercato del lavoro. Anche se i fattori che determinano per chiunque una scelta di mobilità sono numerosi, è evidente che il rischio di perdere diritti acquisiti a una pensione complementare potrebbe avere conseguenze sulle decisioni dei cittadini di cambiare occupazione.

3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio differisce dalla proposta della Commissione in due aspetti principali. Il primo, riguarda il campo di applicazione della direttiva che, secondo il Consiglio andrebbe ridotto alla mobilità transfrontaliera. La Commissione aveva proposto che potessero fruire delle disposizioni della direttiva tutti i lavoratori che cambiano lavoro, sia all’interno di un paese che a livello transfrontaliero. Ciò aveva soprattutto motivi pratici in quanto non era chiaro come i regimi potessero, di fatto, applicare norme diverse alle persone che cambiavano lavoro a livello transfrontaliero e a quelle che rimanevano nello stesso paese. Il Consiglio, sostenendo l’impossibilità di ricorrere all’articolo 46 TFUE come base giuridica per tutelare persone che cambiavano posto di lavoro all’interno di uno stesso paese, ha suggerito di distinguere la mobilità transfrontaliera da quella interna e di lasciare quest’ultima alla competenza degli Stati membri. La Commissione può accettare questa posizione, ma invita gli Stati membri ad applicare le disposizioni della direttiva anche ai lavoratori che cambiano lavoro all’interno del paese. La maggior parte degli Stati membri ha già dichiarato la propria intenzione di applicare la direttiva uniformemente a tutti coloro che cambiano lavoro.

Il secondo importante cambiamento rispetto alla proposta della Commissione riguarda le condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione professionale. La Commissione aveva proposto che l’acquisizione dei diritti alla pensione professionale non dovesse essere soggetta a un periodo di attesa (prima dell’ammissione del lavoratore al regime pensionistico) superiore a un anno e che anche i periodi di acquisizione (durata di adesione al regime dopo la quale i diritti non vanno persi a causa della fine anticipata del rapporto di lavoro) non dovessero avere una durata superiore a un anno. Secondo la posizione del Consiglio, i periodi di attesa e di maturazione combinati non dovevano durare complessivamente più di tre anni. Al tempo stesso, il Consiglio ha optato per una regola più favorevole sul massimo dell’età minima consentita per acquisire diritti a pensione. Invece di 25 anni, l’età minima non dovrebbe superare 21 anni. Mentre la posizione del Consiglio si discosta dalla proposta della Commissione sulla durata totale dei periodi di attesa e di acquisizione, essa rappresenta un miglioramento riguardo all’età minima. La Commissione può pertanto accogliere la posizione del Consiglio.

4.           Conclusioni

La Commissione ritiene pertanto di poter approvare la posizione del Consiglio in modo che il Parlamento europeo possa adottare il testo definitivo in seconda lettura prima della fine della legislatura attualmente in corso.