2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/178


Mercoledì 6 aprile 2011
Importazione di prodotti della pesca della Groenlandia ***I

P7_TA(2011)0135

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

2012/C 296 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0176),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0136/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0057/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia [Em. 1]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204, [Em. 2]

visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [Em. 3]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria  (2), [Em. 2]

considerando quanto segue:

(1)

La Groenlandia figura nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In conformità dell'articolo 198 TFUE, l'associazione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

(2)

La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che le relazioni commerciali tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini e i loro sottoprodotti originari della Groenlandia conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (3), siano autorizzate conformemente alle norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

(3)

Occorre che in tali relazioni commerciali sia garantito il rispetto, oltre che delle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, anche delle norme in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare stabilite dalla normativa dell'Unione.

(4)

Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinché le spedizioni nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alla normativa dell'Unione applicabile in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili dovrebbero essere registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4).

(5)

L'autorità competente della Groenlandia ha fornito ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell'Unione e delle prescrizioni zoosanitarie per i prodotti in questione. Tali garanzie riguardano, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (5), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (7), e contengono un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

(6)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (8) prevede l'elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura. Di conseguenza, é opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

(7)

L'importazione nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia in conformità delle disposizioni della normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione dovrebbe essere autorizzata unicamente se la Danimarca e la Groenlandia si impegnano a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti in Groenlandia, prima della data d'adozione del presente regolamento . [Em. 1] La Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinchè le importazioni dei prodotti in questione da paesi terzi in Groenlandia siano conformi alle norme dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9). I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri sono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tale compito è opportuno fornire alle autorità competenti i pertinenti riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio (10).

(8)

La direttiva 90/425/CEE del Consigliodel 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (11) dispone l'introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (TRACES). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES (12) prevede che gli Stati membri utilizzino TRACES a partire dal 1o aprile 2004. TRACES è essenziale ai fini dell'efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d'origine animale; di conseguenza, occorre utilizzare tale sistema per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali dei prodotti in Groenlandia.

(9)

I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (13) dovrebbero essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (14). Per i prodotti in questione, el'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.

(10)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (15) istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi (RASFF). Per i prodotti in questione, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.

(11)

Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati da paesi terzi, l'Unione europea dovrebbe condurre un'ispezione in Groenlandia per verificare che i posti d'ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (16) e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (17).

(12)

Sulla scorta dei risultati positivi di detta ispezione, i posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (18). Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti della pesca introdotti in Groenlandia e nell'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento [Em. 1] sia applicato a decorrere dalla data in cui i posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

(13)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento [Em. 1] dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (19),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO [Em. 1]:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento [Em. 1] si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti («i prodotti»), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente introdotti nell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento [Em. 1] si intende per:

a)   «molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)   «prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)   «sottoprodotti»: i sottoprodotti animali come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002, derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;

d)   «prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nelle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3

Norme generali applicabili agli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Groenlandia di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione.

2.   L'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute animale, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, relative ai prodotti in questione;

b)

l'elaborazione e l'aggiornamento costante da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c)

la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea alle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;

d)

la corretta applicazione delle norme stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca all'introduzione dei prodotti in Groenlandia.

Articolo 4

Piani di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura

Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all'approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d'acquacoltura in Groenlandia.

Articolo 5

Controlli relativi ai prodotti importati in Groenlandia da paesi terzi

1.   Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.

Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornirà alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i riferimenti ai codici NC di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione relativi ai prodotti.

2.   Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all'approvazione della Commissione proposte relative ai posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia.

L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

Articolo 6

Sistema informativo

1.   Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti in Groenlandia sono trasmesse in lingua danese, tramite il sistema TRACES.

2.   Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono segnalate tramite il sistemaADNS.

3.   I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti in Groenlandia sono notificati tramite il sistema RASFF istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 7

Marchio di identificazione

Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea sono contrassegnate con il marchio d'identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».

Articolo 8

Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento [Em. 1]

La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto, prima della data d'applicazione del presente regolamento [Em. 1] di cui all'articolo 11, che sono state adottate le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento [Em. 1].

Articolo 9

Misure di esecuzione

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5del regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento [Em. 1] entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 1]

Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto di ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(7)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(8)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(9)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(10)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(11)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(12)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(13)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(14)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(15)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(16)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(17)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(18)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(19)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.