15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/30


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua

COM(2011) 456 definitivo — 2011/0197 (COD)

2012/C 43/07

Relatore: PÁSZTOR

Il Consiglio, in data 1o settembre 2011, e il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua

COM(2011) 456 definitivo — 2011/0197 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 10 novembre 2011.

Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta dell'8 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 143 voti favorevoli, 7 voti contrari e 10 astensioni.

1.   Raccomandazioni

1.1   Il CESE si compiace della proposta di direttiva sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, e la considera come un importante passo in avanti nella realizzazione degli obiettivi dell'UE. Sebbene il settore in questione sia di importanza limitata, l'entrata in vigore della direttiva contribuirà alla realizzazione di vari obiettivi orizzontali, come pure degli obiettivi di competitività e di occupazione della strategia Europa 2020. Inoltre, l'introduzione di misure più restrittive in materia di tutela ambientale contribuirà alla realizzazione, in un settore importante, degli obiettivi delle strategie per la biodiversità e la buona qualità dell'aria.

1.2   Il CESE considera particolarmente importante il fatto che la nuova regolamentazione, malgrado l'inasprimento delle misure ambientali, contribuisca alla competitività del settore conformandosi alle aspettative del mercato mondiale e ponendo in tal modo rimedio agli svantaggi esistenti in termini di concorrenza. Il CESE si augura che in un numero crescente di settori si sviluppi quanto prima un analogo effetto di sinergia tra le disposizioni in materia di qualità e la competitività. È auspicabile che d'ora in avanti si intensifichi la collaborazione con i partner di oltre Atlantico ai fini di un trattamento omogeneo dei parametri di qualità.

1.3   Il CESE apprezza la volontà della Commissione di pervenire a un funzionamento agevole ed adeguato degli organismi competenti. Osserva tuttavia che le disposizioni sono in effetti formulate in maniera così generale da imporre il ricorso a procedure e organismi analoghi per qualsiasi altro articolo.

1.4   Il CESE concorda in linea generale anche con i dettagli della proposta di direttiva, ma raccomanda di fornire delle precisazioni in merito ai seguenti punti:

occorrerebbe chiarire che le disposizioni in materia di sicurezza e di emissioni valgono in qualsiasi specchio d'acqua e non solo in mare,

le disposizioni in materia di sicurezza si riferiscono a qualsiasi tipo di imbarcazione interessato,

per i motori più piccoli è possibile applicare un periodo di transizione più breve,

bisogna prevedere un più severo controllo dell'UE sulle disposizioni locali in materia di inquinamento acustico.

1.5   Il CESE esprime l'auspicio che l'UE si sforzi di avere un ruolo guida in materia di disposizioni e di regole per la tutela ambientale in tutti i settori, e di mostrare la strada alle altre regioni del mondo.

1.6   Sulla base delle esperienze maturate nella fase di preparazione della direttiva, il CESE si augura che la Commissione coinvolga nella consultazione gruppi quanto più possibile ampi e faccia in modo che i questionari siano disponibili e possano essere compilati in tutte le lingue interessate.

2.   Contenuto della proposta di direttiva

2.1   La proposta della Commissione è intesa a rivedere due aspetti della direttiva del 1994 concernente le imbarcazioni da diporto: il rafforzamento dei requisiti ambientali e il cambiamento del quadro legislativo.

2.1.1   L'adeguamento delle disposizioni ambientali è auspicabile per due ragioni: da un lato l'aumento del numero di imbarcazioni in circolazione e dei relativi effetti, in particolare nelle regioni interessate si osserva una crescita radicale delle emissione di ossidi di azoto e di altre sostanze inquinanti. D'altro canto delle norme di emissione troppo permissive comportano ormai uno svantaggio in termini di concorrenzialità sui mercati internazionali, in particolare nei confronti degli Stati Uniti. Ne consegue che gli esportatori dell'UE si trovano in una situazione difficile.

2.1.2   In seguito all'adozione del regolamento 765/2008/CE e della decisione 768/2008/CE occorre adottare nuovi criteri anche per le imbarcazioni da diporto. Tali atti normativi concernenti gli obblighi degli operatori economici, gli organismi preposti alla valutazione della conformità e le loro competenze, e il rilascio della marchiatura CE, implicano per la Commissione l'obbligo di armonizzare le disposizioni settoriali, in particolare per evitare incertezze in relazione alle valutazioni d'impatto, nell'interesse della certezza del diritto per tutte le parti in causa.

2.2   La proposta intende anche delimitare l'oggetto dell'intervento normativo meglio di quanto sia avvenuto in precedenza, definendo i concetti di imbarcazione da diporto e di moto d'acqua, insieme alle pertinenti eccezioni. Vengono inoltre fornite definizioni dei differenti operatori del mercato.

2.3   Inoltre la proposta contiene disposizioni dettagliate in merito agli organismi responsabili della tutela dei consumatori, a quelli incaricati della protezione dell'ambiente, e alle loro competenze e modalità di azione. In generale le autorità locali o nazionali possono utilizzare le disposizioni della direttiva come base, tenendo conto, nell'applicazione, dei requisiti e delle possibilità locali, conformemente al principio di sussidiarietà.

2.4   Gli allegati della direttiva contengono i requisiti di salute e sicurezza, come pure le normative ambientali e altri documenti procedurali, adattati alle condizioni di sicurezza dei natanti. Vengono rese più rigide le disposizioni in materia di emissioni nocive, per armonizzarle con le corrispondenti norme statunitensi.

2.4.1   Per l'inquinamento acustico non viene invece proposta alcuna modifica dei limiti preesistenti, in considerazione del fatto che esso si manifesta come un insieme di effetti che è difficile regolamentare a livello dell'Unione. In questo campo è particolarmente importante il ruolo della regolamentazione locale.

2.5   Data la natura delle questioni che vengono disciplinate, la direttiva conferirebbe alla Commissione la facoltà di modificare le procedure di conformità e i documenti tecnici relativi alle normative ambientali comprese nell'allegato (ad esclusione dei valori limite). In tal modo si dovrebbe consentire un adeguamento flessibile allo sviluppo tecnico-scientifico.

2.6   Un elemento importante della direttiva consiste nel proposito di concedere alle industrie e alle imprese di distribuzione un adeguato periodo transitorio per procedere all'adeguamento. Nel caso delle norme in materia di emissioni tale periodo transitorio dura tre anni a decorrere dall'entrata in vigore. Tale periodo viene prolungato di ulteriori tre anni nel caso delle piccole e medie imprese che immettono sul mercato motori fuoribordo di potenza inferiore a 15 kW.

3.   Considerazioni generali

3.1   La proposta in esame comporta una nuova regolamentazione per il settore dei prodotti finiti, dei motori e dei componenti (1), che conta 270 000 occupati e 37 000 imprese, compresa la produzione «per uso personale», come specifica forma di attività esercitata nel tempo libero. In base all'interpretazione fornita, si tratta di natanti di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, non destinati al trasporto di passeggeri a pagamento. Rimediando a precedenti lacune, è stata prevista una nuova regolamentazione per la categoria delle imbarcazioni di lunghezza fino a 4 metri.

3.2   Il CESE si compiace degli sforzi compiuti per inasprire anche in questo settore, conformemente agli obiettivi generali, le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e dei consumatori. Riveste particolare importanza il fatto che la nuova regolamentazione, malgrado l'inasprimento delle misure ambientali, contribuisca alla competitività del settore facendo leva sulle aspettative del mercato mondiale e rimediando agli svantaggi esistenti in termini di concorrenza. Il CESE si augura che in questo settore si sviluppi ben presto un analogo effetto di sinergia tra le disposizioni in materia di qualità e la competitività. È auspicabile che d'ora in avanti si intensifichi la collaborazione con i partner di oltre Atlantico ai fini di un trattamento omogeneo dei parametri di qualità.

3.3   Sebbene la Commissione si sia sforzata di tenere conto di vari punti di vista, e in molti casi vi sia anche riuscita, sorge la questione di quale sia l'area geografica cui si riferisce realmente la regolamentazione. Vari segnali indicano che il settore preso in considerazione è quello della navigazione marittima, ma sarebbe più opportuno che la direttiva indicasse in maniera più chiara che la sua applicazione si estende ai natanti destinati alla navigazione interna.

3.4   La direttiva tratta dettagliatamente i principi e i soggetti della struttura istituzionale relativa alla conformità, come pure le loro responsabilità, le loro competenze e i loro compiti. Il CESE accoglie ed apprezza la volontà della Commissione di pervenire a un funzionamento agevole ed adeguato degli organismi competenti, e ritiene che in questo settore la proposta di direttiva sia all'altezza delle aspettative.

3.4.1   Fa tuttavia osservare che in realtà il testo è formulato in maniera così generica da andare al di là dell'obiettivo di regolamentare i mezzi di navigazione da diporto. In effetti occorrerebbe predisporre procedure e organismi simili per qualsiasi altra merce. Le parti essenziali riferite alla navigazione sono contenute negli allegati. Il CESE ritiene che i tempi siano maturi per una regolamentazione unica della tutela dei consumatori, che tratti congiuntamente le questioni procedurali e istituzionali, in modo che le disposizioni settoriali prendano effettivamente in considerazione le questioni del settore. Un tale modo di procedere contribuirebbe fortemente ad accrescere la trasparenza, la comprensibilità e l'accettazione delle disposizioni giuridiche comuni.

3.5   Il CESE auspica che nel quadro delle modifiche degli allegati la Commissione venga investita di poteri delegati purché sia salvaguardata la facoltà del CESE stesso di esprimersi in caso di modifiche e di partecipare ai lavori a livello di comitato in cui vengono formulate le modifiche.

3.6   Il CESE ritiene che la Commissione non abbia utilizzato tutte le possibilità a tal fine, e che la consultazione avrebbe dovuto rivolgersi a una cerchia quanto più possibile ampia di interessati, mentre invece la parte scritta è stata predisposta soltanto in inglese. Il CESE si attende che per il futuro i questionari siano disponibili e possano essere riempiti in tutte le lingue interessate.

4.   Considerazioni specifiche

4.1   Il CESE accoglie con favore l'indicazione delle categorie di natanti, e in generale anche le eccezioni.

4.1.1   Si chiede tuttavia se non sarebbe stato il caso di disciplinare anche, in qualche misura, le imbarcazioni da competizione, il che contribuirebbe in maniera significativa allo sviluppo tecnologico. Sarebbe giustificato definire dei livelli di emissione per categoria di prestazioni.

4.1.2   Si pongono degli interrogativi anche per il caso delle imbarcazioni destinate a finalità commerciali. Il CESE ritiene che le norme in materia di sicurezza e di emissioni siano indipendenti dalle modalità di utilizzazione dell'imbarcazione.

4.1.3   Il CESE raccomanda inoltre che le imbarcazioni non a motore vengano menzionate espressamente nella regolamentazione, perché sono soggette a requisiti di sicurezza uguali a quelli relativi ai natanti a motore, tranne per il fatto che le soluzioni tecniche sono differenti, cosa che peraltro non influisce sulle norme.

4.2   Il CESE accoglie con favore le disposizioni in materia di emissioni inquinanti e ne approva l'inasprimento. Ritiene tuttavia importante sottolineare che l'Unione, conformemente ai suoi impegni, dovrebbe assumere un ruolo guida in materia di innalzamento dei requisiti, piuttosto che seguire gli altri. Ciò dovrebbe essere sottolineato in particolare nei rapporti sull'attuazione. Inoltre uno dei compiti della procedura di comitato potrebbe essere collegare la direttiva in esame alle misure in materia di innovazione.

4.3   Il CESE riconosce inoltre che occorre rendere più severe le disposizioni locali in materia di inquinamento acustico, garantendo tuttavia all'UE la possibilità di esercitare, con il coinvolgimento della società civile, una supervisione in questo campo.

4.4   Il CESE accoglie con favore i periodi transitori concessi agli operatori del mercato.

4.5   Il CESE si compiace delle misure riguardanti gli organismi incaricati di verificare la conformità e si augura che essi non si limitino ad accrescere la burocrazia, bensì servano efficacemente gli interessi dei consumatori e dell'ambiente. Condivide il giudizio secondo cui in questioni del genere l'autoregolamentazione e l'attività dei comitati rappresentativi dei soggetti economici interessati non costituiscono lo strumento adeguato, anche se bisognerebbe rafforzarne il ruolo consultivo in questi processi.

4.5.1   In tale contesto bisogna utilizzare le più recenti tecnologie dell'informazione ed è la Commissione che deve motivare gli Stati membri a farlo.

4.6   Il CESE si compiace del fatto che tutti i natanti che rientrano in questa categoria, compresi quelli ad uso personale, siano soggetti alle procedure di conformità.

Bruxelles, 8 dicembre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Prodotti indipendenti che fanno parte di altri prodotti ma possono essere impiegati anche da soli.


ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale europeo

a)   Il seguente emendamento, che ha ottenuto più di un quarto dei voti espressi, è stato respinto nel corso delle deliberazioni: (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno).

Punto 1.4

Modificare come segue:

Il CESE concorda in linea generale anche con i dettagli della proposta di direttiva, ma raccomanda di fornire delle precisazioni in merito ai seguenti punti:

occorrerebbe chiarire che le disposizioni in materia di sicurezza e di emissioni valgono in qualsiasi specchio d'acqua,

le disposizioni in materia di sicurezza si riferiscono a qualsiasi tipo di imbarcazione interessato,

bisogna prevedere un più severo controllo dell'UE sulle disposizioni locali in materia di inquinamento acustico.

Motivazione

Le definizioni contenute nella parte iniziale della proposta della Commissione, così come altre sezioni della proposta (come quella sui fanali di navigazione e l'appendice 1), stabiliscono - le definizioni implicitamente, le altre parti esplicitamente - che le norme valgono per qualsiasi specchio d'acqua. Il testo della Commissione non fa prevalentemente riferimento alle acque marine, ma sembra che così il relatore abbia inteso la proposta.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

69

Voti contrari

:

78

Astensioni

:

13

b)   I seguenti passaggi del parere della sezione specializzata sono stati soppressi o modificati come conseguenza di emendamenti adottati dall'Assemblea, ma hanno ottenuto il sostegno di almeno un quarto dei voti espressi:

Punto 1.3

Modificare come segue:

Il CESE apprezza la volontà della Commissione di pervenire a un funzionamento agevole ed adeguato degli organismi competenti. Osserva tuttavia che le disposizioni sono in effetti formulate in maniera così generale da imporre il ricorso a procedure e organismi analoghi per qualsiasi altro articolo.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

73

Voti contrari

:

70

Astensioni

:

13

Punto 4.4

Modificare come segue:

Il CESE accoglie con favore i periodi transitori concessi agli operatori del mercato.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

78

Voti contrari

:

49

Astensioni

:

10