4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 114/17


POSIZIONE (UE) N. 3/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

Adottata dal Consiglio il 1o marzo 2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 114 E/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali.

(2)

Dato l'aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti.

(3)

Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname.

(5)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l'Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.

(6)

In linea con l'obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA.

(7)

Data la notevole portata e l'urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

(8)

È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i prodotti da esso derivati sono esportati verso l'Unione. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4), originari dei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

(9)

È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta conformemente, tra l'altro, alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle specie di cui agli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5), sia considerato come ottenuto legalmente se conforme a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

(10)

Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

(11)

In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione.

(12)

Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare alle disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.

(13)

Tenendo presente che l'obbligo di fornire informazioni sull'origine del legno nei prodotti realizzati con legno riciclato costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, detti prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(14)

È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure (il sistema di dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

(15)

Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

(16)

Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.

(17)

Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.

(18)

La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia dell'Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.

(19)

È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali, compresi eventuali controlli nei locali dell'operatore, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario.

(20)

È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili a qualsiasi richiedente, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (6).

(21)

Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.

(22)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

(23)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e con riferimento all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione consulti esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE.

(24)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(25)

Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(26)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere realizzato dai singoli Stati membri e può invece, in ragione della sua portata, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, per minimizzare il rischio di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «legno e prodotti da esso derivati»: il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati da legno o da prodotti da esso derivati che sono già stati commercializzati nonché prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti;

b)   «commercializzazione»: la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (8);

c)   «operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;

d)   «paese di produzione»: il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;

e)   «di provenienza legale»: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

f)   «di provenienza illegale»: ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

g)   «legislazione applicabile»: la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

i diritti di prelievo di legname entro i confini ufficialmente pubblicati;

i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname;

il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale di immediata pertinenza;

i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; e

la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Articolo 3

Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 che hanno origine nei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considerano ottenuti legalmente ai fini del presente regolamento.

Il legname ottenuto dalle specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Articolo 4

Obblighi degli operatori

1.   Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare legname illegalmente ottenuto o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 5.

2.   Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Sistemi di dovuta diligenza

1.   Il sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi:

a)

misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

descrizione, comprendente denominazione scientifica completa o nome comune della specie di albero, denominazione commerciale e tipo di prodotto;

paese di produzione, e, se del caso, regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;

quantità (espressa in volume, peso o numero di unità);

nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore;

documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

b)

procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;

la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione sub-nazionale in cui il legname è stato ottenuto;

la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno;

c)

tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

2.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro … (9).

3.   Per tener conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma del presente articolo. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 6

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro … (10). Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.

2.   La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 7

Organismi di controllo

1.   L'organismo di controllo espleta le seguenti funzioni:

a)

mantenere e valutare periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 5 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;

b)

verificare l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori,

c)

compire gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di grave o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.

2.   Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:

a)

è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione;

b)

è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e

c)

espleta le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse.

3.   Un richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 è riconosciuto come organismo di controllo, in uno dei seguenti modi:

a)

l'autorità competente di uno Stato membro riconosce un organismo di controllo che intende svolgere le sue attività esclusivamente in tale Stato membro e successivamente ne informa senza indugio la Commissione.

b)

dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione riconosce l'organismo di controllo che intende svolgere le sue attività in più di uno Stato membro o in tutta l'Unione.

4.   Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.

5.   Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo riconosciuto dalla Commissione non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.

6.   Le autorità competenti o la Commissione possono revocare un riconoscimento se l'autorità competente o la Commissione hanno accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. L'autorità competente o la Commissione possono revocare solo i riconoscimenti che esse stesse hanno rilasciato. Prima della revoca di un riconoscimento la Commissione informa gli Stati membri interessati. Gli Stati membri informano la Commissione della revoca di un riconoscimento.

7.   Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15. Tali atti sono adottati entro … (11).

8.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare l'attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro … (11).

Articolo 8

Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 9

Controllo degli operatori

1.   Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2.   Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3.   Se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. Il mancato rispetto dell'obbligo imposto all'operatore di compiere detti interventi correttivi può dar luogo a sanzioni a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Registrazione dei controlli

1.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili a qualsiasi richiedente come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Articolo 11

Cooperazione

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 17.

Articolo 12

Modifiche dell'allegato

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE modificando e integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 12 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 14.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 14 e 15.

Articolo 14

Revoca della delega

1.   La delega di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 12 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e le relative motivazioni.

3   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 16

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

Articolo 18

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.

2.   Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Entro … (12) e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (13). Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 8, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 20

Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(5)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(6)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(9)  Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)  Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(11)  Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)  36+30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)  30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili;

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;

4413 00 00 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati;

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno; bare; (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato);

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio;

4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno;

9406 00 20 Costruzioni prefabbricate.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno. La proposta di regolamento è basata sull'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE).

2.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 22 aprile 2009 (1). Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 1o ottobre 2009 e il Comitato delle regioni ha dichiarato che non intende formulare un parere.

3.

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294 del trattato FUE.

II.   OBIETTIVI

Il regolamento mira a minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legname disboscato illegalmente. Si basa sul principio della dovuta diligenza ed è incentrato sulla prima commercializzazione sul mercato interno di legname e prodotti del legno. Il Consiglio ha mantenuto lo spirito dell'approccio sistemico della Commissione. Si è pertanto concentrato sull'elaborazione degli obblighi giuridici che impongono un approccio proattivo all'operatore.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1.   Osservazioni generali

Il Parlamento europeo (PE), nella sua prima lettura del 22 aprile 2009, ha adottato 75 emendamenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura incorpora una serie di emendamenti del Parlamento europeo, in parte o nello spirito, in base ai quali segnatamente dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese (emm. 22, 29, 47, 72), il campo di applicazione del regolamento non dovrebbe escludere legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32) e la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi di controllo che intendono svolgere le loro attività in più Stati membri (emm. 51, 56).

Tuttavia altri emendamenti non sono stati ripresi nella posizione del Consiglio in prima lettura in quanto il Consiglio ha ritenuto fossero diventati inutili alla luce dell'evoluzione del testo. Il Consiglio ha introdotto varie modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, in particolare dal quadro giuridico che sarà costruito per subentrare al sistema di procedura di comitato. Poiché la posizione del PE in prima lettura è stata formulata circa sette mesi prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli emendamenti relativi alla procedura di comitato non sono stati presi in considerazione in quanto non sono più pertinenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle contemplate nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Le sezioni seguenti descrivono le modifiche sostanziali. Vi figurano inoltre modifiche redazionali volte a chiarire il testo o ad assicurare la coerenza generale del regolamento.

2.   Osservazioni specifiche

Definizioni

Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:

la definizione di «legname e prodotti del legno» è stata modificata per precisare che i prodotti del legno riciclati - ossia prodotti del legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti del legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti- non saranno coperti dalla definizione in quanto il Consiglio ha ritenuto sproporzionato chiedere agli operatori di verificare le informazioni concernenti fonte originaria del legno presente nei prodotti riciclati;

è stata soppressa l'eccezione proposta per il legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32);

è stato precisato che i prodotti del legno derivati da legname o da prodotti del legno già commercializzati non dovrebbero essere coperti dalla definizione di «legname e prodotti del legno» (em. 34);

il Consiglio ha precisato il significato di «commercializzazione» aggiungendo che essa include tutte le tecniche di vendita e che è compresa l'immissione mediante una tecnica di comunicazione a distanza;

è stata aggiunta la nozione di regione subnazionale di produzione per contemplare i casi in cui esistono differenze regionali all'interno di un paese;

la definizione di «paese di produzione» è stata estesa per includere non solo i paesi ma anche i territori;

le definizioni di «gestione del rischio» e «organismo di controllo» sono state soppresse in quanto il Consiglio ha ritenuto che questi concetti fossero descritti in modo più completo nel rispettivo articolo.

Legislazione applicabile

La definizione di legislazione applicabile è una delle questioni centrali del progetto di regolamento in quanto l'operatore sarebbe obbligato ad avere accesso alle informazioni relative alla conformità del legname e prodotti del legno con la legislazione applicabile. Il Consiglio si è sforzato di trovare il giusto equilibrio tra un elenco esteso di settori legislativi e un elenco che enumera i settori pertinenti in termini generali. Il Consiglio ha ampliato la definizione presentata nella proposta della Commissione per includere la normativa in materia forestale, comprese la normativa in materia ambientale di immediata pertinenza e la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale. Il Consiglio ha aggiunto «i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà …» avvicinandosi alla linea seguita dal PE quando menziona i «diritti di proprietà» e «diritti delle popolazioni indigene» (em. 38). Tuttavia il Consiglio ha ritenuto problematici, dal punto di vista giuridico e pratico, gli emendamenti del PE concernenti l'inclusione della legislazione del lavoro e della legislazione sociale.

Sistemi di dovuta diligenza

Il Consiglio ha ritenuto importante chiarire i principali elementi del progetto di regolamento. Ha pertanto elaborato tre elementi del sistema di dovuta diligenza: l'accesso a talune informazioni, la procedura di valutazione del rischio e la procedura di attenuazione del rischio. Nell'em. 37, anche il PE ha ravvisato la necessità di indicare chiaramente i due elementi di identificazione del rischio e di minimizzazione del rischio.

Per le procedure di valutazione del rischio il Consiglio ha precisato quattro criteri di valutazione del rischio che possono essere integrati a norma dell'articolo 290 del trattato FUE.

All'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) il Consiglio ha cercato di operare una distinzione tra le procedure di valutazione del rischio e le procedure di attenuazione del rischio, in base a diversi fattori quali la complessità del prodotto e la sua origine, senza prevedere esplicitamente situazioni che richiedono attenzione particolare, in forma di obblighi più rigorosi o meno rigorosi (em. 47).

Diversamente dal PE, il Consiglio non ha esteso l'obbligo di dovuta diligenza ad operatori diversi da quelli che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno (emm. 15, 17, 19, 20, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 50). Tale estensione è stata ritenuta eccessivamente onerosa.

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per l'operatore di scegliere tra tre diversi sistemi di dovuta diligenza: il proprio, un sistema di dovuta diligenza fornito da un organismo di controllo o un sistema fornito da un terzo.

Campo d'applicazione

Anche il Consiglio, analogamente al PE, ha soppresso l'eccezione proposta per il legname soggetto ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32).

Allegato

Il Consiglio ha riordinato i prodotti del legno elencati nell'allegato secondo la numerazione dei codici NC ed ha aggiunto nuove categorie di prodotti. Ha ritenuto che in questa fase se fossero aggiunte altre categorie (emm. 74, 75) diventerebbe eccessivo l'onere gravante sugli operatori.

Organismi di controllo

Il Consiglio condivide il parere del PE secondo cui è importante disporre di norme armonizzate in tutta l'UE e ha proposto che la Commissione riconosca anche gli organismi di controllo. Il Consiglio ha operato una distinzione tra organismi di controllo che intendono svolgere le proprie attività in uno Stato membro e quelli che intendono svolgerle in vari Stati membri. Ha convenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi che svolgono le proprie attività in vari Stati membri (emm. 51, 53, 54, 55, 56) (cfr. articolo 7, paragrafo 3). Ha tuttavia considerato più pratico che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile per il riconoscimento di organismi di controllo che svolgono le proprie attività esclusivamente in quello Stato membro. Il Consiglio, analogamente al PE, ritiene sia importante che gli organismi di controllo espletino le proprie funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse (em. 51) (cfr. articolo 7, paragrafo 2, lettera c)). Il Consiglio non ha ritenuto necessario distinguere tra organismi di controllo a seconda che siano enti pubblici o privati (emm. 51, 52).

Sanzioni

Il Consiglio ha preso in considerazione l'aggiunta di un elenco di sanzioni (em. 69) ma, dopo un'ampia discussione ha deciso di mantenere il testo della proposta della Commissione che è un testo concordato per la legislazione dell'UE. Molti Stati membri ritengono che il livello e il contenuto delle sanzioni rientrino nella sfera di competenze degli Stati membri. Inoltre la compilazione di un elenco di sanzioni solleva alcune questioni pratiche quali l'esaustività dell'elenco e la difficile identificazione in questa fase di tutte le possibili infrazioni.

Divieto

Il Consiglio ha mantenuto lo spirito della proposta di approccio sistemico della Commissione. Gli operatori dovrebbero usare un sistema di dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Il Consiglio non condivide il parere del PE secondo cui si dovrebbero introdurre un divieto per assicurare la legalità (emm. 17, 19, 31, 42 (per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo1), 43, 50, 71). Una siffatta estensione del campo di applicazione non è ritenuta compatibile con lo spirito della proposta e non è pertanto accettabile.

Applicazione

Il Consiglio ritiene irrealistico, a prescindere da quanto auspicabile, rendere il regolamento applicabile soltanto un anno dopo l'entrata in vigore (em. 73). Pertanto al fine di dare agli operatori il tempo di adeguarsi alla nuova situazione e di consentire l'adozione delle modalità di esecuzione, il Consiglio ha proposto di iniziare l'applicazione del regolamento 30 mesi dopo l'entrata in vigore.

Situazione delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori

Il Consiglio, analogamente al PE, ha tenuto conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori (emm. 22, 29, 47, 72). Ha ad esempio introdotto la nozione di rischio trascurabile all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). All'articolo 12 si prevede che gli atti delegati che modificheranno e integreranno l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato non creino oneri sproporzionati per gli operatori. All'articolo 18 sulle relazioni, il Consiglio ha aggiunto che l'esame dovrebbe in particolare tener conto delle conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese.

Considerando e riferimenti alle questioni ambientali (gestione sostenibile delle foreste)

Il PE ha aggiunto numerosi considerando per tener conto dell'ambiente forestale, della biodiversità, degli ecosistemi forestali e della gestione sostenibile delle foreste (emm. 2-8, 10, 11, 14). Il Consiglio ritiene che tali riferimenti, per quanto auspicabili siano i loro obiettivi, siano superflui in quanto il sistema di dovuta diligenza e il comportamento degli operatori volti a ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale sono al centro del regolamento. Inoltre i considerando servono a giustificare le disposizioni del regolamento, mentre in questo caso non sono previste disposizioni operative a cui poterli allegare.

Riesame

Il Consiglio conviene con il PE sulla necessità che la Commissione effettui un riesame del regolamento, che dovrebbe in particolare riguardare le conseguenze amministrative sulle piccole e medie imprese (em. 72).

3.   Altre modifiche apportate dal Consiglio

Regime applicabile ai prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES

La disposizione sul legname e i prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES è stata inserita in un articolo separato in quanto il regolamento considera che le licenze FLEGT e i requisiti CITES siano prove sufficienti di raccolta legale.

Cooperazione tra le autorità competenti

Il Consiglio ritiene che soltanto le gravi carenze debbano essere soggette allo scambio di informazioni di cui all'articolo 11. Il Consiglio ha inoltre specificato che i tipi di sanzioni inflitte dovrebbero essere contemplati dallo scambio di informazioni.

Oggetto

Per chiarire lo scopo degli obblighi previsti nel regolamento, il Consiglio ha aggiunto che l'obiettivo è minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti derivati di provenienza illegale.

Modifiche derivanti dal trattato di Lisbona

Il Consiglio, poiché ritiene che debbano essere delegati poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha aggiunto tre nuove disposizioni necessarie per l'adozione di tali atti delegati (articolo 5, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 7 e articolo 12) nonché un nuovo considerando. Analogamente il Consiglio ha adottato disposizioni per l'adozione di modalità di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura sia in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione. Essa rappresenta un pacchetto equilibrato di misure che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi di lotta al disboscamento illegale.

Il Consiglio confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un accordo praticabile su questo regolamento.


(1)  Doc. 8881/09.