8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/253 |
Mercoledì 22 aprile 2009
Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche *
P6_TA(2009)0256
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))
2010/C 184 E/61
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0324),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0206/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 17 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 19 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) |
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Articolo 2 bis Regolamenti regionali Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, le misure specifiche applicabili nelle varie regioni corrispondenti ai diversi consigli consultivi regionali (CCR). |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 - lettera b |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 - lettera e |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Nel caso dei piccoli pelagici (sardine, acciughe, suri e sgombri) è mantenuta la possibilità che il 10 % delle catture sia costituito da esemplari sotto taglia. |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 |
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Norma della rete unica |
Combinazioni di reti |
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È vietato tenere a bordo , nel corso di una bordata di pesca, una combinazione di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia. |
1. Il Consiglio disciplina, su proposta della Commissione, i casi in cui i pescherecci possono tenere a bordo una o più combinazioni di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia nel corso di un'unica bordata di pesca . |
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2. I criteri tengono conto di quanto segue:
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3. Il contenuto del presente articolo è regolamentato nel quadro dell'articolo 2 bis del presente regolamento. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 2 - lettera a |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera d |
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soppresso |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 4 |
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4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), la dimensione di maglia di 80 mm è sostituita da una dimensione di 60 mm se la pesca è praticata nelle zone CIEM VIII, IX e X. |
soppresso |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 |
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2. Il tempo di immersione delle reti da imbrocco e dei tramagli non deve superare le 48 ore . |
2. Il tempo di immersione delle reti da imbrocco e dei tramagli non deve superare le 24 ore . |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 |
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3. Nelle attività di pesca praticate con reti da imbrocco e tramagli è vietato utilizzare più di 50 km di reti. |
3. Nelle attività di pesca praticate con reti da imbrocco e tramagli è vietato utilizzare più di 40 km di reti. |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 - paragrafo 1 |
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1. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri , a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore. |
1. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 400 metri , a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore , tranne quando le condizioni atmosferiche impediscono il recupero delle reti . |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 |
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2. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 250 mm in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 72 ore. |
2. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 250 mm in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 60 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 72 ore. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 |
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1. Se le catture di pesci sotto taglia superano il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. |
1. Se il peso delle catture di pesci sotto taglia ai sensi dell'allegato I supera il 10 % del peso totale delle catture effettuate in una retata e ciò si ripete per tre retate consecutive , la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. |
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Fatto salvo il disposto del comma precedente, per la pesca locale e la pesca costiera che presentano caratteristiche peculiari dovute tanto alla profondità e composizione dei fondali quanto alla distanza dalla costa, previo parere scientifico che comprovi tutto ciò, l'obbligo di spostarsi può riguardare una distanza inferiore alle cinque miglia nautiche, a condizione che si assicuri che l'attività di pesca non venga effettuata in una zona con una concentrazione di novellame. |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 |
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2. Se in una cala le percentuali minime e massime di specie bersaglio, escluse le catture sotto taglia di tali specie, che è consentito catturare con la forcella di dimensioni di maglia autorizzata per tali specie e detenere a bordo non corrispondono alle percentuali fissate nelle modalità di applicazione adottate in conformità dell'articolo 22, la nave si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dal luogo della cala e, nel corso di tutta la cala successiva, tiene una distanza minima di 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente. |
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le zone e i periodi di divieto corrispondenti nel quadro dell'articolo 2 bis del presente regolamento. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 |
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È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile. |
È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile , ad esclusione della pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica . |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 - paragrafo 1 |
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1. In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri. |
1. In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri. I consigli consultivi regionali competenti e la Commissione vengono interpellati prima di applicare tali misure. |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 |
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2. Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro interessato può adottare opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, in conformità dell'articolo 16 . |
2. Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, la Commissione può adottare , di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro , opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro interessato . Il consiglio consultivo regionale competente e la Commissione vengono interpellati prima di applicare tali misure. |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo) |
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Articolo 21 bis Normativa futura Le norme relative alla regolamentazione dei seguenti elementi delle misure tecniche sono adottate con un regolamento del Consiglio:
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 22 |
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Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esse prevedono in particolare: |
Ulteriori misure tecniche di applicazione del presente regolamento finalizzate alla protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. L'entrata in vigore del presente regolamento prevede un periodo per l'adeguamento delle flotte di pesca e l'adozione di una regolamentazione complementare. |
(1) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).