52008PC0644

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno {SEC(2008) 2615} {SEC(2008) 2616} /* COM/2008/0644 def. - COD 2008/0198 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.10.2008

COM(2008) 644 definitivo

2008/0198 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno {SEC(2008) 2615}{SEC(2008) 2616}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'obiettivo principale della proposta è integrare e rafforzare l'attuale quadro politico della UE e sostenere le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname.

- Contesto generale

Si parla di disboscamento illegale quando il legname è tagliato, trasformato o commercializzato in violazione delle normative nazionali applicabili nel paese di produzione. Sono diverse le ragioni alla base di questo fenomeno ma la principale è l'elevata domanda di legname e lo scarso rigore delle norme intese a impedire il commercio di legname tagliato illegalmente. Il disboscamento illegale è parte di un problema più ampio che implica aspetti quali la gestione delle foreste, l'applicazione della legge e la corruzione.

La sua natura clandestina rende difficile stimarne valore e portata ma è comprovato che si tratta di un problema sempre più grave. In molti paesi il disboscamento illegale ha dimensioni comparabili se non superiori alle corrispondenti attività legali. Tale fenomeno si registra anche in Europa, benché in misura minore.

Il disboscamento illegale è una delle cause principali della deforestazione a livello mondiale, che provoca a sua volta enormi danni all'ambiente. La deforestazione è responsabile di circa il 20% delle emissioni mondiali di gas serra (più del totale mondiale delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti) ed è una delle principali cause della perdita di biodiversità a livello globale.

Il disboscamento illegale minaccia inoltre la competitività dell'industria della filiera legale di sfruttamento legale delle foreste sia nei paesi esportatori che nei paesi importatori e provoca una significativa riduzione delle entrate dei governi, minaccia lo Stato di diritto e i principi di governance democratica, ostacola lo sviluppo sostenibile in molti paesi in via di sviluppo e può servire a finanziare conflitti armati. Benché l'impatto sociale delle pratiche di disboscamento illegale sia meno riconosciuto, sono state documentate gravi violazioni dei diritti umani.

L'Unione europea promuove e sostiene in permanenza iniziative a livello nazionale, regionale e internazionale per accrescere l'impegno contro il disboscamento illegale allo scopo di risolvere tale problema e il relativo commercio. La Commissione europea e diversi Stati membri partecipano attivamente a molte iniziative di questo tipo, quali i processi regionali FLEG. Per affrontare tale problema la Commissione europea partecipa inoltre a discussioni bilaterali e multilaterali con paesi terzi, sia nell'ambito di consessi internazionali, quali il Forum ONU sulle foreste e l'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, sia nell'ambito di colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, quali gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e il Giappone. La Commissione si avvale inoltre dell'opportunità offertale dai negoziati in corso sugli accordi di partenariato e cooperazione e gli accordi di libero scambio per sollevare la questione della conservazione e gestione sostenibili delle foreste e del disboscamento illegale e del relativo commercio.

Nella sua comunicazione del 2003 al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione europea ha proposto un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[1] allo scopo di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio. L'iniziativa era strettamente connessa con l'impegno assunto dal commissario Nielson nel 2002 al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e con l'impulso dato dalle iniziative regionali organizzate dalla Banca mondiale, e in particolare dall'incontro di alto livello per l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG) tenutosi a Bali nel 2001.

Il piano d'azione FLEGT della UE presenta un pacchetto di misure comprendenti tra l'altro un sostegno ai paesi produttori di legname, iniziative per migliorare la cooperazione multilaterale nella lotta al traffico di legname proveniente da disboscamento illegale, iniziative del settore privato e misure per evitare gli investimenti in attività che incoraggiano il disboscamento illegale e il "legname di guerra".

Un elemento centrale del piano d'azione UE FLEGT riguarda l'istituzione di un sistema di licenze FLEGT, in virtù del quale le esportazioni di legname dai paesi partecipanti verso la UE dovrebbero essere garantite da una licenza (FLEGT) attestante che il legname è stato ottenuto in conformità della pertinente legislazione nazionale. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento FLEGT[2] che stabilisce il quadro giuridico per le importazioni di legname dai paesi partner verso la UE e ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati con paesi produttori e organizzazioni regionali che hanno manifestato il proprio interesse a sottoscrivere accordi volontari di partenariato (FLEGT VPA) con la UE.

Fino all'ottobre 2008 cinque paesi – Malesia, Indonesia, Camerun, Congo (Brazzaville) e Ghana – avevano avviato negoziati per sottoscrivere un siffatto accordo con la UE e sono in corso consultazioni informali con un certo numero di altri paesi produttori che hanno manifestato un interesse in tal senso. Il primo accordo è stato siglato con il Ghana in settembre. Tuttavia, i tempi necessari per l'attuazione dei VPA e i rischi che essi siano elusi e che si verifichino episodi di riciclaggio di denaro sporco, rendono questo strumento insufficiente, da solo, ad affrontare il problema del disboscamento illegale.

Nel piano d'azione FLEGT la Commissione riconosceva inoltre che alcuni importanti, paesi produttori di legname potrebbero scegliere di non sottoscrivere i VPA FLEGT con la Unione europea e che, data l'assenza o la lentezza di progressi sul piano multilaterale, la UE dovrebbe adottare misure supplementari per combattere il disboscamento illegale a livello mondiale, anche mediante misure legislative per impedire le importazioni nella UE di legname proveniente da disboscamento illegale. La Commissione ha assunto l'impegno di riesaminare tali opzioni e il Parlamento europeo e il Consiglio hanno richiamato tale impegno in risoluzioni[3] e conclusioni ufficiali[4].

Nel periodo successivo gli Stati membri, la Commissione, gruppi di studio e ONG hanno realizzato un ampio lavoro preparatorio per individuare le opzioni migliori. Tenendo conto dei risultati di tale lavoro, alla fine del 2006 la Commissione ha avviato un processo di valutazione di una serie di misure aggiuntive, i risultati del quale sono sintetizzati in una relazione e ne ha pubblicato i risultati in una relazione di sintesi.

Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione ritiene che la politica della UE per combattere il disboscamento illegale e il commercio di legname illegale debba essere rafforzata. In assenza di un approccio armonizzato diversi Stati membri adotterebbero, come essi stessi hanno asserito, misure di portata nazionale. L'esperienza ha dimostrato tuttavia che misure adottate a livello nazionale potrebbero creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno. La Commissione ritiene quindi che sia necessario intervenire a livello comunitario. Si propone a tal fine di adottare un regolamento che stabilisca gli obblighi per gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno sul mercato comunitario.

Il regolamento proposto non impedisce alla Comunità di combattere la deforestazione e il disboscamento illegale con altre misure quali, ad esempio, la definizione di criteri di sostenibilità per la biomassa.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni vigenti sono illustrate in dettaglio nella precedente sezione.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Politica in materia di cambiamenti climatici: negli ultimi anni si è registrata una consapevolezza crescente del ruolo vitale che le foreste svolgono nel ciclo globale del carbonio, dato che immagazzinano circa la metà delle riserve di carbonio terrestre. In particolare si registra oggi un consenso crescente sul fatto che, in assenza di interventi per frenare la deforestazione, sarà impossibile limitare il riscaldamento globale a 2°C al di sopra della temperatura dell'epoca preindustriale e raccogliere i frutti degli interventi della UE per combattere i cambiamenti climatici.

Il disboscamento illegale è una delle principali cause dirette della deforestazione e minaccia inoltre di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, essenziali per garantire l'efficacia delle misure per il settore forestale che dovrebbero essere adottate nell'ambito dell'accordo internazionale sul cambiamento climatico per il periodo successivo al 2012.

I prodotti del legno a basso costo provenienti dal disboscamento illegale hanno inoltre ricadute negative per gli operatori europei della filiera e i loro addetti. La presente proposta mira a contrastare questo fenomeno e a creare condizioni eque per l'industria e i lavoratori.

Essa è in linea con gli obiettivi strategici della Commissione e i principi di una migliore regolamentazione, per garantire misure efficaci e efficienti, un elevato livello di certezza del diritto nell'insieme dell'Unione europea e consentire agli operatori di essere più dinamici, senza appesantire considerevolmente gli adempimenti loro imposti, contribuendo in questo modo a rafforzare la credibilità della Comunità agli occhi dei cittadini.

La proposta, in linea con il piano d'azione FLEGT, si concentra esclusivamente sulla questione della legalità e non affronta il problema della sostenibilità. In molti paesi, tuttavia, la legislazione forestale si basa sul presupposto della gestione sostenibile delle foreste e, pertanto, l'aspetto della legalità non è del tutto separabile da quello della sostenibilità. Inoltre, la presente proposta ha l'obiettivo di incoraggiare una migliore applicazione della legge e una governante migliore e rappresenterebbe quindi un grosso passo avanti sulla via della sostenibilità, soprattutto nei paesi interessati dal fenomeno del disboscamento illegale. Gli obiettivi della presente proposta sono stati valutati nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2006 e del riesame strategico della politica energetica europea, presentato dalla Commissione al Consiglio europeo nel gennaio 2007. La proposta e le eventuali misure attuative dovrebbero essere coerenti con questi obiettivi.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Tra dicembre 2006 e giugno 2008 ha avuto luogo un ampio processo di consultazione comprendente anche una consultazione pubblica via Internet e numerosi incontri con gli operatori del settore. La Commissione ha inoltre effettuato una valutazione dell'impatto delle opzioni strategiche proposte, che è stata pubblicata in una relazione.

Inizialmente sono state prese in considerazione quattro opzioni:

Opzione 1: Un rafforzamento dell'approccio bilaterale mediante gli accordi volontari di partenariato FLEGT

Optando per questa soluzione la Comunità si porrebbe come priorità il rafforzamento dell'approccio VPA. Questo approccio tuttavia avrebbe un impatto significativo soltanto se tutti i principali paesi produttori, di transito e trasformatori sottoscrivessero accordi VPA FLEGT o se questi ultimi si trasformassero in una iniziativa multilaterale. La prima ipotesi è considerata da molti impraticabile mentre la seconda appare altamente improbabile.

Opzione 2: Ulteriore sviluppo delle misure adottate dal settore privato su base volontaria

Scegliendo questa opzione la Comunità incoraggerebbe un potenziamento delle misure adottate dal settore privato, quali codici di condotta e regimi di certificazione delle foreste, ad esempio integrandoli nei VPA FLEGT, rendendo obbligatoria l'adesione alle federazioni di filiera e sostenendo misure quali incentivi di tipo finanziario o normativo.

Le federazioni e gli organismi di commercianti di legname hanno messo a punto codici di condotta per sensibilizzare e consigliare i loro membri sulle politiche di acquisto responsabili. Sono stati elaborati regimi privati di certificazione per fissare norme di gestione delle foreste e per autorizzare foreste, prodotti e/o personale responsabile sulla base di tali norme. Per quanto tali iniziative siano encomiabili, non ultimo per la loro flessibilità, la forte motivazione e il buon rapporto costi/efficacia, nel corso degli anni la loro natura volontaria, l'assenza di una politica di attuazione e di sanzioni in caso di non adempimento, ne hanno minato la credibilità e la sostenibilità.

Opzione 3: Misure da attuare ai confini per evitare l'importazione di legname ottenuto illegalmente

Tale opzione consisterebbe nel dichiarare illegale ai sensi del diritto comunitario l'importazione di prodotti del legno provenienti da disboscamento illegale e subordinare l'importazione di legname nella Comunità alla dimostrazione della sua provenienza legale. Tale divieto e tali requisiti si applicherebbero a tutti i paesi a prescindere dal grado di rischio di commercio di legname di provenienza illegale. Le verifiche della conformità del legno dovrebbero aver luogo nei posti di frontiera della UE sulla base della documentazione che ne attesta la provenienza legale.

Adottando questa opzione la Comunità partirebbe dal presupposto che il fenomeno del disboscamento illegale abbia luogo solo al di fuori della UE e che, per contrastarlo, siano necessarie soprattutto misure mirate agli scambi commerciali. Si tratta di un'opzione che presenta problemi di compatibilità con le norme dell'OMC (trattamento discriminatorio degli operatori del settore del legname) e le regole di proporzionalità.

Opzione 4: Divieto di commercializzare sul mercato della UE legname proveniente da disboscamento illegale

Questa opzione renderebbe illegale la commercializzazione sul mercato della UE di legname e prodotti del legno ottenuti in modo illegale, e si applicherebbe sia ai prodotti importati che a quelli prodotti nella UE.

Potrebbero essere seguiti due approcci alternativi:

Opzione 4A: Norme che proibiscono il commercio e il possesso di legname e prodotti del legno ottenuti violando le leggi del paese di origine

Questa opzione proibirebbe la commercializzazione sul mercato della UE di legname proveniente da attività illegali. La responsabilità di dimostrare l'illegalità spetterebbe agli organismi di controllo e gli operatori sarebbero tenuti a farlo soltanto su richiesta.

Questa opzione si concentrerebbe effettivamente sui casi più a rischio e fornirebbe dunque agli operatori un incentivo a trattare legname che offra garanzie adeguate della sua provenienza legale. Tuttavia risulterebbe di difficile applicazione data la difficoltà di dimostrare la provenienza non legale, in quanto i prodotti del legno presentano una catena di approvvigionamento complicata, che passa per diversi paesi e operatori, e imporrebbe ai tribunali europei di pronunciarsi su infrazioni verificatesi in paesi terzi e nell'ambito della legislazione di tali paesi. Inoltre questa opzione non garantirebbe la certezza del diritto necessaria per un funzionamento senza intoppi del mercato.

Essa presenta analogie con le disposizioni dell'emendamento relativo al disboscamento illegale apportato al "Lacey Act" degli Stati Uniti e approvato il 2 giugno 2008, con il quale la protezione viene estesa a alberi e piante tagliati illegalmente al di fuori degli Stati Uniti.

Opzione 4B: Norme in virtù delle quali possono essere commercializzati solo il legname e i prodotti del legno di provenienza legale

Questa opzione imporrebbe di subordinare l'importazione nella Comunità di legname e prodotti del legno alla dimostrazione della loro provenienza legale da parte dell'operatore. A tal fine tuttavia sarebbe necessario richiedere la presentazione di una serie di giustificativi scritti per ogni singola spedizione e si rischierebbe, di conseguenza, di creare un sistema oneroso, costoso e dannoso per gli scambi commerciali.

In una certa misura questa opzione si dovrebbe basare su una metodologia simile a quella illustrata per l'opzione 3; gli operatori dovrebbero produrre giustificativi della legalità di ogni singola spedizione di legname o prodotti del legno che commercializzano sul mercato della UE, a prescindere dalla loro origine, a richiesta delle autorità o sistematicamente e, a fini di controllo, tali prove dovrebbero essere tali da dimostrare la legalità dei prodotti di cui trattasi.

L'esame delle quattro differenti opzioni elencate in precedenza ha portato a concludere che ciascuna di esse presenta lati negativi tali da limitarne l'efficacia. La specificità del disboscamento illegale richiede l'applicazione di una nuova metodologia, che tenga conto dell'intera struttura della filiera del legno, che miri a ottenere un cambiamento sistematico nei comportamenti degli operatori e dei clienti e che favorisca la messa in atto di sistemi specifici settoriali per impedire che il legname e i prodotti del legno di provenienza illegale siano immessi sul mercato comunitario. Sulla base di tali motivazioni è stata elaborata una nuova opzione.

Opzione 5: Norme che impongono di esercitare la dovuta diligenza a tutti gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno sul mercato comunitario

Questa opzione richiede agli operatori di esercitare la dovuta diligenza per accertarsi che il legname e i prodotti del legno che commercializzano sul mercato comunitario siano di provenienza legale. Si basa sul principio che è necessaria una strategia efficace che sostenga lo sviluppo di sistemi solidi atti a eliminare dal mercato comunitario il legname proveniente da disboscamento illegale.

Un notevole vantaggio di questa opzione è che tenderà a favorire l'approvvigionamento in paesi che attuano pratiche affidabili di gestione delle foreste, in particolare quelli che hanno sottoscritto gli accordi volontari di partenariato VPA FLEGT con la UE, in quanto la licenza FLEGT garantisce un livello elevato di sicurezza quanto alla provenienza legale dei prodotti del legno. I suoi costi appaiono proporzionati alla necessità che la Comunità renda più efficiente la sua politica contro il disboscamento illegale e il relativo commercio. Nel corso del tempo anche gli operatori trarranno beneficio dall'eliminazione dal mercato comunitario dei prodotti del legno di provenienza illegale.

Se adottata, questa opzione richiederebbe agli operatori interessati di applicare sistemi e procedure per accertarsi al meglio delle loro possibilità che il legname e i prodotti del legno che commercializzano sul mercato comunitario siano esclusivamente di provenienza legale.

- Consultazioni pubbliche

All'inizio del 2007 la Commissione ha effettuato una consultazione pubblica utilizzando Internet, allo scopo di raccogliere pareri sulla necessità, l'adeguatezza e la fattibilità delle misure della UE finalizzate a affrontare il problema della commercializzazione sul mercato europeo di legname e prodotti del legno di provenienza illegale. I pareri espressi riguardavano tuttavia solo le prime quattro opzioni, in quanto l'opzione 5 è stata elaborata soltanto dopo la valutazione iniziale. Per quanto in termini assoluti non sia pervenuto un numero elevato di risposte (93 contributi), in termini di contenuto e varietà di prospettive, la consultazione è risultata all'altezza delle aspettative della Commissione. La Commissione ha ricevuto inoltre 7 161 e-mail tramite la campagna "Ban illegal timber" ("Bandire il legno di provenienza illegale") lanciata da Greenpeace.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene che l'approccio bilaterale FLEGT è di portata insufficiente per affrontare il problema del disboscamento illegale, ma che si potrebbero usare i regimi adottati su base volontaria dal settore privato per completare un quadro vincolante e solido. Alcuni partecipanti hanno rilevato che una combinazione di questi due approcci potrebbe permettere di intervenire incisivamente nelle zone a più elevato rischio di disboscamento illegale. Una percentuale significativa dei partecipanti ha espresso il fermo auspicio che la UE metta fine a una situazione di status quo e che, in particolare, colmi le lacune del sistema VPA FLEGT. In generale dalle risposte pervenute è emerso il sostegno a un approccio legislativo, ma non la preferenza netta per una sola opzione. La relazione che sintetizza i risultati della consultazione è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.cc.cec/dgintranet/env/i/e2/doc/pdf_docs/forests/AddlOptionsSynthFinal.pdf

- Studi condotti a livello nazionale

Nelle sue conclusioni il Consiglio ha invitato gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie a stabilire in che misura sia possibile utilizzare le legislazioni nazionali in vigore per mettere fine al commercio di legname prodotto e commercializzato illegalmente. Diversi Stati membri hanno effettuato analisi per rispondere alla richiesta del Consiglio, dalle quali è emerso che esiste un certo margine di manovra per agire contro le attività di disboscamento illegale applicando le disposizioni legislative in vigore, ad esempio quelle sul traffico di beni rubati, sul riciclaggio di denaro sporco e sulla corruzione o il contrabbando.

- Consultazioni con paesi terzi

Sono state effettuate consultazioni con differenti partner internazionali: in particolare si sono tenuti incontri a alto livello con i principali paesi importatori di legname, ad esempio Cina, Giappone e Stati Uniti. Altre riunioni sono state organizzate con i paesi che negoziano attualmente con la Comunità la loro adesione agli accordi volontari di partenariato FLEGT (ad esempio, Malesia, Indonesia, Ghana e Camerun), con alcuni altri paesi esportatori di legname (Russia, Brasile) e con paesi che hanno manifestato interesse a discutere accordi volontari con la UE.

- Relazione sulla valutazione dell'impatto

La Commissione ha preparato una relazione che esamina l'impatto a livello ambientale, economico e sociale delle differenti opzioni strategiche all'interno e all'esterno della UE e che può essere consultata sul sito web della DG Ambiente della Commissione europea. Gli elementi sui quali la Commissione ha basato la propria relazione provengono da uno studio commissionato a una società di consulenza.

- Consultazioni ad hoc

Nell'ambito della valutazione dell'impatto sono state consultate le parti interessate in occasione di seminari e colloqui. Le parti interessate sono state invitate a formulare una valutazione delle opzioni supplementari (dalla migliore alla peggiore). Poiché in quella fase non era stata ancora elaborata l'opzione 5, le domande vertevano sulle prime quattro opzioni.

Una volta messa a punto l'opzione 5, i servizi della Commissione hanno tenuto una serie di riunioni con le parti interessate per discutere vantaggi e svantaggi di tale approccio. L'opzione 5 ha ricevuto in generale valutazioni positive: un aspetto sul quale si è riscontrata una divergenza di vedute riguarda l'inclusione del legname di provenienza comunitaria, in quanto l'incidenza del disboscamento illegale è minima all'interno della UE. Un altro aspetto emerso dalle consultazioni è stato quello dell'applicabilità delle disposizioni legislative ai prodotti compositi, per quanto la maggior parte delle parti interessate si sia pronunciata a favore di un approccio uniforme che crei condizioni eque per tutti gli operatori del mercato del legname.

Perplessità sono state espresse inoltre sul fatto che l'opzione 5 non proibisce, di fatto, la commercializzazione sul mercato comunitario di legname e prodotti del legno di provenienza illegale, ma impone agli operatori del settore di accertarsi con la dovuta cura di non commercializzare sul mercato tale legname e tali prodotti. È stato riconosciuto tuttavia che le misure proposte, facendo leva sulla responsabilità degli operatori, sono suscettibili di stimolare cambiamenti permanenti e applicabili sul mercato UE del legname e possono fornire soluzioni migliori allo scottante problema del disboscamento illegale e del relativo commercio.

3. ELEMENTI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta è incentrata sulla prima commercializzazione di legname e prodotti del legno (a prescindere dalla loro origine) sul mercato comunitario e fissa gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno su tale mercato. Si basa sul principio della dovuta diligenza, che impone agli operatori di mettere in atto un sistema (il sistema della dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Il sistema della dovuta diligenza comprende misure e procedure atte a consentire agli operatori di tracciare il legname e i prodotti del legno, di avere accesso alle informazioni relative alla sua conformità con la legislazione applicabile e di gestire il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno provenienti da attività illegali. Le misure proposte hanno l'obiettivo di fungere da deterrente, per indurre gli operatori a non commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno senza avere una ragionevole sicurezza della loro provenienza legale e fornendo così un contributo alle iniziative mondiali per contrastare il disboscamento illegale. Esse garantiscono inoltre ai consumatori che, acquistando legname e prodotti del legno, non contribuiscono al problema del disboscamento illegale e della commercializzazione del legno così ottenuto.

È importante rilevare che la dovuta diligenza non è solo un dovere morale, quanto piuttosto un obbligo giuridico che impone un comportamento proattivo. Essa infatti obbliga gli operatori a dimostrare prudenza, capacità di giudizio e ad ??? per accertare la legalità del legname e dei prodotti del legno che entrano nella loro catena di approvvigionamento, per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale.

La legalità della provenienza del legname è definita sulla base della legislazione del paese di produzione applicabile alla gestione delle foreste e alla produzione e al commercio del legname.

Il legname e i prodotti del legno per i quali sono stati rilasciati una licenza FLEGT o un permesso CITES sono considerati di provenienza legale.

Gli operatori chiamati a attuare un sistema di dovuta diligenza possono sviluppare un proprio sistema o affidarsi a un sistema di dovuta diligenza riconosciuto, dal momento che la proposta prevede il riconoscimento dei sistemi elaborati dagli organismi di controllo. Ciò significa che, pur fissando chiaramente i principi di cui tenere conto nell'applicare un sistema di dovuta diligenza, la proposta dà agli operatori la possibilità di scegliere i meccanismi per conseguire i risultati richiesti.

I principi guida del regolamento proposto sono l'efficacia e la chiarezza in termini di obblighi legali. Gli operatori hanno la responsabilità di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato legname e prodotti del legno di provenienza illegale applicando un sistema di misure e procedure, gli elementi principali del quale sono illustrati nella proposta. Ulteriori dettagli saranno definiti nelle modalità di applicazione allo scopo di facilitarne l'attuazione, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per determinare la presenza di un rischio elevato o ridotto che siano commercializzati sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Nel definire le modalità di applicazione sarà opportuno rispettare i seguenti principi: la necessità di non gravare gli operatori di oneri inutili, il rispetto di un equilibrio costi-benefici per gli operatori interessati dal presente regolamento, l'esigenza di garantire la necessaria flessibilità nell'applicazione delle modalità di applicazione e di facilitare l'adeguamento ai requisiti del presente regolamento da parte dei piccoli operatori. Riconoscendo che l'efficace attuazione delle misure proposte dipende dall'adozione di misure complementari, l'applicazione del regolamento avrà inizio soltanto quando saranno state adottate tali misure.

Una metodologia, per quanto organica, non può funzionare efficacemente senza l'impegno e la piena collaborazione di tutte le parti in causa chiamate a applicarla. In tutti gli aspetti relativi alla proposta è essenziale che le parti in causa, in particolare l'industria e la società civile, siano consultate per determinare le migliori modalità di attuazione all'interno di un quadro strutturato di discussione e condivisione di informazioni.

- Base giuridica

Le disposizioni del presente regolamento riguardano la tutela dell'ambiente. La base giuridica è quindi l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

- Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento perché si tratta dello strumento necessario per garantire il massimo livello di armonizzazione ed evitare la coesistenza di norme diverse tra Stati membri.

- Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

Esistono sempre più prove del fatto che il disboscamento illegale è un problema grave, che causa danni ingenti all'ambiente, contribuisce alla perdita di biodiversità, minaccia la competitività dell'industria di sfruttamento legale delle foreste ed è strettamente legato alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai conflitti armati. Mediante una serie di obblighi imposti agli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno sul mercato comunitario, la misura mira a ridurre al minimo il rischio che abbiano accesso al mercato comunitario prodotti provenienti da disboscamento illegale. Nonostante l'incidenza limitata delle pratiche di disboscamento illegale all'interno dell'Unione europea, e in assenza di disposizioni comunitarie relative alla commercializzazione di legname e prodotti del legno ottenuti all'interno della UE, il regolamento proposto si applica anche agli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno di provenienza comunitaria sul mercato della UE. La proposta è stata elaborata seguendo il principio guida della non discriminazione, per garantire un approccio organico e integrato e evitare conflitti con le norme del commercio internazionale. L'aspetto centrale dell'azione comunitaria proposta è la fissazione di obblighi comuni a tutti gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno sul mercato comunitario. Questo approccio basato sul rischio consente di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori e di orientare meglio i controlli verso i casi che presentano rischi maggiori. Si ritiene che l'approccio armonizzato proposto permetta di semplificare i requisiti per gli operatori e quindi di stimolare la concorrenza; i consumatori, allo stesso tempo, sarebbero maggiormente informati sulle norme applicabili. Il sistema garantirebbe inoltre la certezza del diritto e la chiarezza necessarie a un corretto funzionamento del mercato.

Le stime dei costi presentati dalle diverse opzioni sono state realizzate nell'ambito della valutazione dell'impatto. I costi per gli importatori e i produttori della UE sulla base del regolamento proposto sono limitati se confrontati con quelli delle altre opzioni analizzate nella valutazione dell'impatto. È importante rilevare che la presente proposta tiene conto delle prassi attuate dal settore privato per garantire la legalità e rispetta i meccanismi esistenti. Parte dei costi, pertanto, è già coperta nell'ambito degli attuali sistemi.

Si è obiettato che le misure aventi un'incidenza sulle importazioni di legname e prodotti del legno avrebbero come unico effetto di deviare il commercio verso mercati non discriminatori. La UE è tuttavia uno degli attori più importanti a livello globale e con questa iniziativa darebbe l'esempio e invierebbe un segnale chiaro del suo impegno a lottare contro il disboscamento illegale, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, incoraggiando i principali paesi consumatori a adottare iniziative analoghe.

Alla luce degli elementi suesposti l'azione della UE appare giustificata e proporzionata.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta comporta un'incidenza limitata sul bilancio comunitario dovuta a oneri amministrativi.

5. RIESAME/REVISIONE/CLAUSOLA DI CADUCITÀ

La proposta non prevede una clausola di riesame.

6. SEMPLIFICAZIONE

La proposta non contiene disposizioni di semplificazione, poiché non modifica la legislazione in vigore.

7. ABROGAZIONE

La proposta non comporta l'abrogazione di atti legislativi esistenti.

8. RIFUSIONE LEGISLATIVA

La proposta non comporta la rifusione.

9. TAVOLE DI CONCORDANZA

Le tavole di concordanza sono necessarie soltanto per le direttive.

10. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

La proposta riguarda una materia d'interesse per il SEE e dovrebbe quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

2008/0198 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali.

(2) Dato l'aumento della domanda mondiale di legname e prodotti del legno, e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente costituiscono un problema sempre più preoccupante.

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale, in quanto rappresenta una seria minaccia per le foreste, contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di Co2, minaccia la biodiversità e rischia di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio[9].

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

(6) In linea con l'obiettivo della comunicazione, ovvero assicurare che solo il legname e i prodotti del legno ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che impongono alle parti l'obbligo di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legname e dei prodotti del legno indicati negli accordi.

(7) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con la Comunità e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del sistema di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso la Comunità. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea[10] e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.

(9) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta in conformità, tra l'altro, della legislazione nazionale del paese di esportazione. A tal fine è opportuno che i prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[11], siano considerati come ottenuti legalmente se conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

(11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base la legislazione del paese di produzione.

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima commercializzazione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare alle disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità da raggiungere mediante la promozione di criteri di sostenibilità resta una delle priorità della Comunità. Alla luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali prodotti[12].

(14) È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato comunitario esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure (il sistema della dovuta diligenza) che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale.

(15) È opportuno che il sistema della dovuta diligenza permetta di accedere alle fonti e ai fornitori di legname e prodotti del legno commercializzati sul mercato comunitario e alle informazioni relative alla conformità con la legislazione applicabile.

(16) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia della Comunità. Le associazioni degli operatori sono soggetti importanti della filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Le associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, a condizione che non facciano uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme per la realizzazione di sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli organismi riconosciuti sarà reso e in questo modo si consentirà il riconoscimento degli organismi di controllo ivi figuranti da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

(17) È necessario che le autorità competenti verifichino il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e che effettuino al tal fine controlli ufficiali e richiedano agli operatori di adottare misure correttive laddove necessario.

(18) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e rendano pubblico un sommario degli stessi, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale[13].

(19) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legno ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.

(20) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni delle disposizioni del presente regolamento siano punite in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

(21) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14].

(22) In particolare è opportuno che la Commissione sia autorizzata a adottare modalità di applicazione del sistema di dovuta diligenza e principalmente dei criteri per valutare il rischio che il legname e i prodotti del legno immessi sul mercato siano di provenienza illegale, a definire criteri per il riconoscimento dei sistemi di dovuta diligenza messi a punto dagli organismi di controllo e ad adeguare gli elenchi del legname e dei prodotti del legno cui si applica il presente regolamento, qualora le caratteristiche tecniche, gli usi finali o i processi di produzione richiedano tali adeguamenti. È opportuno che tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(23) Per consentire agli operatori e alle autorità competenti di prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi due anni dopo la sua entrata in vigore.

(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'integrazione e il rafforzamento del quadro esistente e il sostegno alle iniziative per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono invece, in ragione della loro portata, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al predetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo menzionato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "legname e prodotti del legno": il legname e i prodotti del legno riportati in allegato, con l'eccezione del legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE;

b) "commercializzazione": l'immissione per la prima volta sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di legname e prodotti del legno destinati alla distribuzione o all'uso sul mercato comunitario nell'ambito di un'attività commerciale;

c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza legname o prodotti del legno;

d) "di provenienza legale": ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

e) "gestione del rischio": una serie di misure e procedure messe in atto dagli operatori per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale;

f) "legislazione applicabile": la legislazione del paese di produzione che disciplina la gestione e la conservazione delle foreste e la produzione del legname, come pure la legislazione in materia di commercio di legname e prodotti del legno connesse alla conservazione e gestione delle foreste e alla produzione di legname;

g) "paese di produzione": il paese in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti del legno;

h) "organismo di controllo": una persona giuridica o un'associazione o federazione che presuppongono l'adesione degli operatori, dotate della capacità giuridica di controllare e garantire che gli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione applicano i sistemi di dovuta diligenza.

Articolo 3Obblighi degli operatori

1. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure indicato di seguito come "sistema della dovuta diligenza".

2. Gli operatori mettono a punto un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o utilizzano un sistema di dovuta diligenza elaborato da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

3. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e conformi al predetto regolamento e alle sue modalità di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.

4. I prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e conformi con tale regolamento e le sue disposizioni di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.

Articolo 4 Sistemi della dovuta diligenza

1. Il sistema della dovuta diligenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

a) garantisce l'accesso alle seguenti informazioni sul legname e i prodotti del legno commercializzati dall'operatore:

i) la descrizione;

ii) il paese di produzione;

iii) il volume e/o il peso;

iv) se del caso, il nominativo dell'operatore che ha fornito il legname o i prodotti del legno;

v) le informazioni sul rispetto delle disposizioni della legislazione applicabile;

b) prevede una procedura di gestione del rischio e

c) stabilisce i controlli da effettuare per garantire un'applicazione efficace del sistema della dovuta diligenza.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5 Riconoscimento degli organismi di controllo

1. Le autorità competenti riconoscono gli organismi di controllo che ne fanno domanda e possiedono i seguenti requisiti:

a) sono dotati di personalità giuridica;

b) hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che contiene gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) obbligano gli operatori cui rilasciano la pertinente certificazione ad applicare i propri sistemi di dovuta diligenza;

d) si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso dei sistemi di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tali sistemi;

e) adottano le opportune misure disciplinari nei confronti degli operatori certificati che non rispettino il sistema della dovuta diligenza dell'organismo di controllo.

2. Unitamente alla domanda di riconoscimento, l'organismo di controllo trasmette all'autorità competente le seguenti informazioni:

a) il proprio statuto;

b) i nominativi delle persone autorizzate a operare in suo nome;

c) una descrizione dettagliata del proprio sistema di dovuta diligenza.

3. Le autorità competenti decidono in merito al riconoscimento di un organismo di controllo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte di tale organismo.

Dette autorità eseguono i controlli con cadenza regolare per assicurarsi che gli organismi di controllo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

4. Le autorità competenti revocano il riconoscimento di un organismo di controllo se hanno accertato che quest'ultimo non rispetta più i requisiti di cui al paragrafo 1.

5. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro due mesi la decisione di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di un organismo di controllo.

6. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 6Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 7Misure di controllo

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono chiedere agli operatori di adottare misure correttive.

Articolo 8Registrazione dei controlli

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dove indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e le eventuali misure correttive che devono essere adottate. I registri dei controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di 10 anni.

2. Una sintesi del contenuto dei registri di cui al paragrafo 1 è resa pubblica come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Articolo 9Cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

2. Le autorità competenti si scambiano informazioni sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione.

Articolo 10Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 31 dicembre 20XX. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.

Articolo 11Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sul commercio del legname, di seguito il "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12Modifiche

La Commissione può modificare l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, degli usi finali e dei processi di produzione.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 13 Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 31 dicembre 20XX e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 14Relazioni

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige a sua volta una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal […][15].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente La presidente

ALLEGATO – Legname e prodotti del legno quali classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87[16] del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento

1. I prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio cui si applica il sistema di licenze FLEGT;

2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi e cascami);

3. Mobili in legno dei codici NC 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30;

4. Edifici prefabbricati del codice NC 9406 00 20;

5. Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili del codice NC 4401;

6. Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa del codice NC 4418;

7. Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4410;

8. Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4411;

9. Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati del codice NC 4413 00 00;

10. Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili del codice NC 4414 00;

11. Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno bare del codice NC 4415;

12. Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio del codice NC 4416 00 00.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

2. QUADRO ABM / ABB

Politica dell'UE e relative attività oggetto dell'iniziativa:

0703 – Attuazione della politica ambientale

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

N/A

3.3. Caratteristiche di bilancio ():

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Totale |

Spese operative[17] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[18] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[19] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 2,004 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,732 |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c +d+e | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 2,736 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 2,736 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[20] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

7. Misure antifrode

8. SINTESI DELLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |

Funzionari o agenti temporanei[23] (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Personale finanziato[24] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[25] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

8.2.2. Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

I compiti prevedono, tra l'altro, la stesura di misure di esecuzione e la gestione di riunioni.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 - Spese per la gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | Totale |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorsa umana | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare linea di bilancio) |

Costo totale per risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |

Calcolo — Funzionari e agenti temporanei |

Calcolo — Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

8.2.6. Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Totale |

XX 01 02 11 01 — Missioni | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 |

XX 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 — Comitati[27] | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,72 |

XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 — Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,732 |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,732 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

Dal 2010 2 missioni per anno al costo di 1 000 euro per missione. Riunioni del comitato di regolamentazione istituito dal regolamento (unità di costo: 30 000 euro per riunione) 4 volte all'anno. |

[1] COM 251 del 21.5.2003.

[2] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

[3] Documento del Consiglio 7014/04.

[4] Conclusioni del Consiglio 268/2003, pag. 1.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] COM(2003) 251 del 21.5.2003.

[10] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

[11] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

[12] *nota alla GU: riferimento da inserire una volta adottato l'atto legislativo.

[13] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[15] Nota alla GU: due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

[16] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

[17] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx.

[18] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[19] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[20] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[21] Aggiungere altre colonne in caso di necessità, ossia se la durata dell'azione supera i 6 anni.

[22] Quale descritto al punto 5.3

[23] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[24] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[25] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

[26] Fare riferimento allo strumento legislativo finanziario specifico per l'Agenzia esecutiva (o le Agenzie esecutive) interessata.

[27] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.