20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/44


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

COM(2006) 636 def. — 2006/0206 (COD)

(2007/C 168/09)

Il Consiglio, in data 15 novembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 marzo 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore OSBORN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 aprile 2007, nel corso della 435a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 126 voti favorevoli e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo sostiene l'impegno attivo dell'Unione europea nel quadro degli sforzi compiuti a livello internazionale per limitare la produzione e l'uso del mercurio nel mondo e per garantire metodi di stoccaggio e smaltimento sicuri. A tal fine, è importante che l'Europa dia il buon esempio con il proprio approccio al problema del mercurio nell'UE e promuova misure di controllo migliori a livello mondiale.

1.2

Il Comitato appoggia pertanto l'obiettivo generale della proposta specifica formulata dalla Commissione nel progetto di regolamento in esame: vietare le esportazioni di mercurio dall'Europa e imporre uno stoccaggio sicuro delle eccedenze di mercurio in Europa. Il Comitato reputa che il divieto di esportare mercurio metallico dall'Europa e l'obbligo di stoccarlo in sicurezza in attesa dello smaltimento siano particolarmente pertinenti e tempestivi, visto che in Europa si stanno progressivamente abbandonando i processi di lavorazione dei cloro-alcali basati sul mercurio.

1.3

Con lo sguardo al futuro, il Comitato esorta la Commissione a mettere in atto quanto prima gli altri elementi della sua strategia sul mercurio, a definire misure intese a ridurre ulteriormente l'uso del mercurio nei processi e nei prodotti utilizzati in Europa e a garantire che il mercurio presente nei flussi di rifiuti venga smaltito in condizioni di sicurezza.

1.4

Il Comitato reputa che il divieto legale dovrebbe entrare in vigore quanto prima e che, fino a quel momento, la Commissione e le imprese interessate vadano incoraggiate a fare tutto il possibile per ridurre le esportazioni al minimo.

1.5

Il Comitato è favorevole alle modalità di stoccaggio proposte dalla Commissione nel regolamento in esame e reputa che al momento esse costituiscano la migliore soluzione possibile. Le autorità competenti devono sottoporre a valutazioni di sicurezza tutte le infrastrutture di stoccaggio proposte e prevedere un controllo regolare dei siti dopo la loro entrata in funzione. Il Comitato esorta la Commissione a chiedere agli Stati membri relazioni sui progressi compiuti in questo campo e sottolinea la necessità di proporre ulteriori misure, qualora le modalità previste per lo stoccaggio si dimostrassero insoddisfacenti.

2.   Il contesto

2.1

Il mercurio è un componente naturale della terra. La sua concentrazione media nella crosta terrestre è di circa 0,05 mg/kg, con variazioni locali significative. Inoltre, è presente in concentrazioni molto deboli anche in tutta la biosfera. Il suo assorbimento da parte dei vegetali potrebbe anche spiegarne la presenza in combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas naturale.

2.2

I livelli di mercurio nell'ambiente sono aumentati notevolmente dall'inizio dell'era industriale. La combustione delle fonti fossili ne rilascia notevoli quantità; inoltre, lo si estrae da diversi minerali (soprattutto il cinabro) e lo si utilizza in molteplici applicazioni industriali. Il mercurio proveniente da processi industriali e da prodotti di scarto si diffonde anche nell'ambiente. Le pratiche del passato hanno lasciato in eredità una presenza di mercurio nelle discariche, nei residui minerari, nei siti industriali contaminati, nel suolo e nei sedimenti. Anche le regioni in cui le emissioni di mercurio sono quasi inesistenti, come l'Artico, sono interessate dal fenomeno a causa del trasporto transcontinentale e globale di mercurio.

2.3

Una volta rilasciato nell'ambiente, il mercurio vi rimane e circola, sotto diverse forme, tra aria, acqua, sedimenti, suolo e biota. Può altresì trasformarsi (soprattutto per metabolismo microbico) in metilmercurio, un composto in grado di depositarsi negli organismi (bioaccumulo) e di concentrarsi nelle catene alimentari (bioamplificazione), specialmente in quella acquatica (pesci e mammiferi marini). Il metilmercurio è quindi la sostanza che desta maggiore preoccupazione. Peraltro, quasi tutto il mercurio presente nei pesci è metilmercurio.

2.4

Attualmente il mercurio è presente in vari ambienti naturali e negli alimenti (specialmente nel pesce) in tutto il mondo a livelli nocivi sia per gli esseri umani che per la flora e la fauna. In alcune aree del mondo, comprese alcune zone d'Europa, una percentuale significativa della popolazione umana è esposta al mercurio in misura notevolmente superiore ai livelli di sicurezza. Vi è un ampio consenso internazionale sul fatto che il rilascio di mercurio nell'ambiente vada quanto prima ridotto al minimo e, dove possibile, gradualmente soppresso.

2.5

Nonostante il calo del consumo mondiale di mercurio (la domanda è diminuita di oltre il 50 % rispetto al 1980) e i prezzi bassi, alcuni paesi continuano a estrarre mercurio dalle miniere. In Europa la produzione primaria è ormai cessata, ma il mercurio viene ancora isolato come sottoprodotto di altri processi estrattivi.

2.6

Quantità ingenti di mercurio vengono immesse sul mercato mondiale anche in seguito alla conversione o alla chiusura, in Europa, di impianti di cloro-alcali che utilizzavano il mercurio nei processi di produzione. Questo mercurio residuo viene generalmente venduto a basso prezzo alla società spagnola Miñas de Almadén, la quale a sua volta lo rivende ad altri paesi.

2.7

Nonostante tutti gli sforzi, né l'associazione dei produttori di cloro-alcali (Euro Chlor) né Almadén possono garantire che il mercurio esportato dall'UE in base all'accordo da loro stipulato non contribuisca a far aumentare l'inquinamento globale, poiché il mercurio che lascia gli impianti di Almadén non subisce più alcun controllo. Tale situazione potrebbe quindi incoraggiare un maggior uso del mercurio in processi e prodotti non regolamentati in altri paesi, facendo aumentare le emissioni o i rifiuti contaminati da mercurio. Occorre perciò impedire questo notevole afflusso sul mercato globale di mercurio eccedentario proveniente da processi di lavorazione dei cloro-alcali basati sul mercurio e ormai abbandonati.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1

Il 28 gennaio 2005 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla strategia comunitaria sul mercurio (COM(2005) 20 def.). In essa erano proposte venti azioni intese ad affrontare tutti gli aspetti del ciclo di vita del mercurio, due delle quali riguardavano l'esportazione e lo stoccaggio di tale metallo.

3.2

La proposta di regolamento relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico presentata ora dalla Commissione compie un ulteriore passo avanti. Essa mira infatti a proibire l'esportazione di mercurio metallico dalla Comunità e ad impedirne la reimmissione sul mercato, nonché a garantire che venga conservato in condizioni di sicurezza, conformemente alle azioni 5 e 9 della strategia comunitaria sul mercurio. L'obiettivo fondamentale è limitare che nuove emissioni di mercurio vengano ad aggiungersi allo «stock mondiale» di mercurio già immesso nell'ambiente.

3.3

Il regolamento proposto vieta le esportazioni di mercurio dall'UE a partire dal 1o luglio 2011. A partire dalla medesima data, il mercurio non più utilizzato nell'industria dei cloro-alcali e quello proveniente dalla purificazione del gas naturale o dalla produzione di metalli non ferrosi dovrà essere stoccato in sicurezza.

3.4

La Commissione ha effettuato ampie consultazioni in merito alla proposta in esame e le parti interessate più direttamente, vale a dire la società Miñas de Almadén y Arrayanes (Mayasa), il governo spagnolo e l'industria europea dei cloro-alcali, hanno accettato l'introduzione di un divieto a partire dalla data proposta. La Commissione ha preso atto dell'impegno assunto su base volontaria dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per garantire lo stoccaggio sicuro del mercurio proveniente dall'industria dei cloro-alcali a partire dal 1o luglio 2011.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il Comitato economico e sociale europeo appoggia fermamente l'obiettivo di fare dell'Europa un leader negli sforzi globali volti a ridurre il rilascio e le emissioni di mercurio nell'ambiente, limitandone la produzione e il consumo ed incoraggiandone la sostituzione con materiali, processi e prodotti più sicuri. Il Comitato reputa che l'applicazione del regolamento REACH faciliterebbe tali sforzi.

4.2

Il Comitato rileva con soddisfazione che nell'Unione europea l'estrazione del mercurio da giacimenti e da minerali grezzi è ormai cessata. Reputa che la Commissione dovrebbe continuare a monitorare questo fenomeno ed essere pronta ad imporre un divieto qualora vi fosse anche solo la minima possibilità di una ripresa dell'estrazione del mercurio in Europa per motivi commerciali. Raccomanda inoltre alla Commissione di prendere in considerazione ulteriori misure intese a scoraggiare la produzione di mercurio come sottoprodotto dell'estrazione di altri minerali e a garantire lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri delle eccedenze di mercurio.

4.3

Guardando oltre i confini europei, il Comitato appoggia l'impegno attivo dell'Unione europea nel quadro degli sforzi compiuti a livello internazionale per limitare la produzione e l'uso del mercurio nel mondo e per garantire metodi di stoccaggio e smaltimento sicuri. A tal fine, è importante che l'Europa dia il buon esempio con il proprio approccio al problema del mercurio nell'UE e promuova misure di controllo migliori a livello mondiale.

4.4

In questo contesto, considera opportuni il divieto di esportare mercurio metallico dall'Europa e l'obbligo di stoccarlo in sicurezza in attesa dello smaltimento. Si tratta di due misure particolarmente pertinenti e tempestive, senza le quali il graduale abbandono dei processi di lavorazione dei cloro-alcali basati sul mercurio avrebbe potuto comportare l'immissione di grandi quantità di mercurio eccedentario nel mercato mondiale. Il Comitato appoggia pertanto l'obiettivo generale della proposta specifica formulata dalla Commissione nel progetto di regolamento in esame, cioè vietare le esportazioni di mercurio dall'Europa e imporre uno stoccaggio sicuro delle eccedenze di mercurio in Europa.

4.5

Ciò tuttavia non può bastare. Il Comitato auspica pertanto che la Commissione continui ad adoperarsi per mettere a punto misure intese a ridurre ulteriormente l'uso del mercurio nei processi e nei prodotti utilizzati in Europa e a garantire che il mercurio presente nei flussi di rifiuti venga smaltito in condizioni di sicurezza. Esorta inoltre la Commissione a valutare quali altre misure si possano adottare a livello internazionale per promuovere una migliore gestione del mercurio nel mondo, compresa la negoziazione di misure di cooperazione adeguate per promuovere il trasferimento delle tecnologie di sostituzione del mercurio e soluzioni di cattura e stoccaggio del mercurio, nonché eventualmente un accordo internazionale sulla gestione e il controllo del mercurio.

5.   Osservazioni particolari

5.1

Il Comitato rileva che la proposta in esame riguarda solo le esportazioni di mercurio metallico (art. 1) e reputa che sia assolutamente necessario valutare ulteriormente la possibilità di estendere il divieto ai composti del mercurio e ai prodotti contenenti mercurio, come previsto dall'articolo 5. Sarebbe auspicabile indicare un calendario per questa revisione. Andrebbero altresì prese in considerazione ulteriori misure intese ad imporre la sostituzione del mercurio con materiali meno tossici o meno inquinanti nei prodotti e nei processi utilizzati nell'UE.

5.2

La Commissione aveva proposto inizialmente che il divieto entrasse in vigore nel 2011. Il Parlamento europeo, però, ha raccomandato di anticiparne l'introduzione al 2010 e, dal canto loro, le ONG continuano a fare pressione affinché l'entrata in vigore venga anticipata ulteriormente. Il Comitato reputa che il divieto legale debba entrare in vigore non appena sia ragionevolmente possibile e che fino a quel momento la Commissione e le imprese interessate andrebbero incoraggiate a fare tutto il possibile per ridurre al minimo le esportazioni.

5.3

La Commissione propone (art. 2) che il mercurio derivante da processi ormai abbandonati di lavorazione dei cloro-alcali e dalla purificazione del gas naturale, come pure quello ricavato come sottoprodotto dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi debba essere stoccato secondo modalità sicure. All'articolo 3 si specifica che lo stoccaggio può avvenire in miniere sotterranee di sale oppure in impianti progettati appositamente per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico. Occorre però dimostrare che tali impianti applicano le pratiche di sicurezza e di gestione previste. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro creare tali infrastrutture o associarsi ad altri Stati membri che si trovano in condizioni più favorevoli al riguardo. Tali disposizioni, unitamente al divieto di esportazione, intendono garantire che i quantitativi eccedentari di mercurio derivanti da importanti processi industriali vengano ritirati completamente dal mercato e stoccati in condizioni di sicurezza.

5.4

Il Comitato appoggia le summenzionate modalità di stoccaggio in quanto ritiene che al momento esse rappresentino la migliore soluzione possibile. Reputa molto importante che la valutazione d'impatto ambientale e le valutazioni di sicurezza che le autorità competenti devono compiere per ogni infrastruttura di stoccaggio proposta vengano effettuate in modo approfondito e rigoroso e che sia previsto un controllo regolare dei siti dopo la loro entrata in funzione. Il Comitato esorta la Commissione a chiedere agli Stati membri relazioni sui progressi compiuti in questo campo, e ad essere pronta a proporre misure supplementari qualora le modalità previste per lo stoccaggio si dimostrassero insoddisfacenti.

5.5

È importante che gli operatori che hanno utilizzato il mercurio siano tenuti a sostenere i costi relativi allo stoccaggio in condizioni di sicurezza. Il Comitato fa notare che le disposizioni relative allo stoccaggio del mercurio eccedentario derivante dall'abbandono dei processi produttivi utilizzati nell'industria dei cloro-alcali vanno adottate previa consultazione e accordo degli stabilimenti coinvolti. Prende atto inoltre del fatto che Euro Chlor sta mettendo a punto un accordo volontario parallelo al regolamento, che impegna i suoi membri ad utilizzare siti di stoccaggio sicuri. Il Comitato accoglie con favore questa iniziativa proveniente da un'associazione industriale responsabile. Esso conviene sul fatto che si tratti del modo migliore per assicurare un'applicazione efficace, a patto però che questi accordi coinvolgano tutte le industrie interessate e che se ne possa garantire l'attuazione secondo modalità trasparenti e controllabili. Raccomanda pertanto che la Commissione valuti la possibilità di concludere accordi simili con altri importanti produttori industriali di mercurio metallico, come l'industria elettrica e quella di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi.

5.6

Il Comitato sottolinea che il controllo e l'attuazione delle nuove disposizioni saranno elementi di particolare importanza. Imporre un obbligo di stoccaggio e smaltimento per il mercurio trasformerà di fatto questa sostanza da bene economico commerciabile in un onere che comporta dei costi per chi ne è in possesso. In queste circostanze gli operatori privi di scrupoli saranno tentati di eludere i circuiti regolari di smaltimento del mercurio e di convogliarlo verso discariche abusive. Per evitare tali spiacevoli sviluppi saranno necessarie una registrazione e una supervisione rigorose.

5.7

Il Comitato esorta la Commissione a valutare l'ipotesi di prevedere azioni supplementari per attuare con urgenza anche altri elementi della strategia sul mercurio. In particolare, reputa importante che si incoraggi quanto prima la graduale soppressione dell'uso del mercurio nei prodotti di illuminazione, in gioielleria, in odontoiatria e nei cosmetici, accelerando l'introduzione di misure intese a ridurre o eliminare le emissioni di mercurio dei grandi impianti di combustione, dei crematori e di altre importanti fonti di inquinamento atmosferico da mercurio. Potrebbero essere necessarie anche altre misure per garantire che quantità significative di mercurio eventualmente riscontrate in altri flussi di rifiuti siano catturate per essere poi stoccate o smaltite, anziché essere lasciate libere di diffondersi e inquinare l'ambiente circostante. Ovviamente, tutte queste ulteriori misure andrebbero valutate fino in fondo sia per quanto riguarda il contributo di ciascuna attività al problema generale del mercurio sia sotto il profilo dei costi e dell'impatto delle soluzioni proposte.

Bruxelles, 25 aprile 2007

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS