51998IP0468

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell"uomo nell"Unione europea (1997)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0279


A4-0468/98

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell¨uomo nell¨Unione europea (1997)

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell¨uomo,

- visti i Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, unitamente ai relativi protocolli,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull¨eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull¨eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna,

- vista la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il suo protocollo del 1967 sullo statuto di rifugiato nonché le raccomandazioni dell¨UNHCR,

- vista la Convenzione relativa alle migrazioni clandestine e alla promozione dell¨uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Ginevra, 1975),

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (New York, 1989),

- visti i diritti fondamentali dell¨uomo garantiti dalle norme costituzionali degli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell¨uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché i relativi protocolli,

- vista la Convenzione europea del 1987 per impedire la tortura e le pene o i trattamenti disumani o degradanti,

- visti i principî del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti dell¨uomo,

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell¨uomo,

- visto il parere n. 2/94 della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 marzo 1996 sull¨adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell¨uomo e delle libertà fondamentali,

- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- visto il trattato sull¨Unione europea,

- visto il trattato di Amsterdam,

- vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ((GU C 120 del 16.5.1989, pag. 51.)),

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell¨uomo ((GU C 240 del 16.9.1991, pag. 45.)),

- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte ((GU C 94 del 13.4.1992, pag. 277.)),

- vista la sua risoluzione del 18 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo ((GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.)),

- vista la sua risoluzione dell¨11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell¨uomo nella Comunità europea ((GU C 115 del 26.4.1993, pag.178.)),

- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sull¨obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità ((GU C 44 del 14.2.1994, pag. 103.)),

- vista la sua risoluzione dell¨8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità europea ((GU C 61 del 28.2.1994, pag. 40.)),

- vista la sua risoluzione del 27 aprile 1995 sul razzismo, la xenofobia e l¨antisemitismo ((GU C 126 del 22.5.1995, pag. 75.)),

- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta di esseri umani ((GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88.)),

- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla condizioni di degrado nelle carceri dell¨Unione europea ((GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.)),

- vista la sua risoluzione del 29 febbraio 1996 sulle sette in Europa ((GU C 78 del 18.3.1996, pag.31.)),

- vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sulla comunicazione della Commissione contro il razzismo, la xenofobia e l¨antisemitismo ((GU C 152 del 27.5.1996, pag. 57.)),

- visto il suo parere del 9 maggio 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» ((GU C 152 del 27.5.1996, pag. 62.)),

- vista la sua risoluzione del 17 settembre 1996 sul rispetto dei diritti dell¨uomo nell¨Unione europea nel 1994 ((GU C 320 del 28.10.1996, pag. 36.)),

- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 su misure di protezione dei minori nell¨Unione europea ((GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170.)),

- vista la sua risoluzione dell¨8 aprile 1997 sul rispetto dei diritti dell¨uomo nell¨Unione europea nel 1995 ((GU C 132 del 28.4.1997, pag. 31.)),

- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell¨Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne ((GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.)),

- vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul rafforzamento della lotta contro l¨abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini ((GU C 358 del 24.11.1997, pag. 37.)),

- vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1998 sul rispetto dei diritti dell¨uomo nell¨Unione europea nel 1996 ((GU C 80 del 16.3.1998, pag. 43.)),

- viste le petizioni:

a) n. 16/97, presentata dal «Gruppo Amnesty International di Dampremy», corredata da cinque firme, sulla situazione degli obiettori di coscienza in Grecia,

b) n. 48/97, presentata dalla on. Marlies Mosiek-Urbahn, cittadina tedesca e deputata europea, sull¨installazione di un sistema d¨allarme in tutti gli apparecchi televisivi, destinato a segnalare la messa in onda di programmi di contenuto pornografico o violento,

c) n. 67/97, presentata dal sig. Heinrich Lenz, cittadino tedesco, sul ritiro della sua carta di grande invalido,

d) n. 79/97, presentata dal sig. Robbert Maris, cittadino olandese, sul permesso di soggiorno a favore dei cittadini dell¨Unione europea,

e) n. 183/97, presentata dal sig. Giovanni Campano, cittadino italiano, sulla sua espulsione dalla Germania,

f) n. 266/97, presentata dal sig. Hamza Yigit, cittadino turco, sull¨asilo politico in Germania,

g) n. 287/97, presentata dal sig. John Simms, cittadino britannico, sul diritto di voto ai cittadini in un altro Stato membro,

h) n. 430/97, presentata dal sig. Jean-Pierre Perrin-Martin, cittadino francese, a nome dell¨associazione FASTI, sulla situazione dei rifugiati in Europa,

i) n. 436/97, presentata dal sig. M.V. Sorani, cittadino italiano, a nome della "Solidarietà europea¨ - Sindacato dei funzionari della Commissione europea a Lussemburgo, corredata da 1.178 firme, sulla lotta contro la pedofilia,

j) n. 506/97, presentata dal sig. M.C. Verbraeken, cittadino belga, sull¨ingresso clandestino nell¨Unione europea di donne originarie dell¨Europa orientale per prostituzione,

k) n. 680/97, presentata dalla sig.ra Judy Wall, cittadina britannica, sull¨assegnazione di un sussidio agli studenti nel Regno Unito,

l) n. 872/97, presentata dal sig. Joesoe Maatrijk, cittadino olandese, sul diritto di voto per i lavoratori migranti nei Paesi Bassi,

m) n. 920/97, presentata dal sig. Charles Payne, cittadino statunitense, su presunte discriminazioni razziste nei confronti del proprio figlio in Danimarca,

n) n. 963/97, presentata dal sig. Adolfo Pablo Lapi, cittadino italiano ed argentino, sul mancato rispetto degli omosessuali in Italia,

- visto l¨articolo 148 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0468/98),

A. considerando che il rispetto dei diritti dell¨uomo, inerenti alla dignità della persona, costituisce un principio fondamentale che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto, ponendo in essere le istituzioni e i meccanismi necessari per garantirne un'efficace tutela, e che nell'Unione europea è garantito da sistemi politici democratici e pluralisti dotati di istituzioni parlamentari efficaci e di organi giudiziari indipendenti,

B. tenendo conto delle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d¨Europa e delle proposte delle ONG in materia di protezione e di rispetto dei diritti dell¨uomo,

C. preoccupato per il fatto che in alcuni Stati membri nel 1997 si sono verificate determinate situazioni che contravvengono ai principi inerenti al rispetto dei diritti dell¨uomo,

D. considerando che il proprio ruolo, in seno all¨Unione europea e nell¨ambito di una politica attiva di tutela dei diritti dell¨uomo, deve consistere nel mettere in luce e denunziare le violazioni dei diritti dell¨uomo alle quali è necessario porre rimedio,

Diritti dell'uomo, Unione europea e Stati membri

1. ricorda che i diritti dell'uomo, essendo i diritti naturali di ciascun singolo individuo, sono svincolati da qualsiasi obbligo o adempimento preventivo;

2. insiste sulla necessità che gli Stati membri adottino o rafforzino le disposizioni necessarie per garantire l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione europea e sottolinea l'importanza che tale rispetto riveste ai fini della credibilità e della coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea in tale ambito;

3. chiede con insistenza che l'Unione traduca in atti politici forti il suo impegno e quello dei suoi Stati membri a favore dei diritti dell'uomo e che, a tal fine:

- la Commissione affidi, sin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, a uno dei suoi membri la responsabilità per i diritti dell'uomo nonché per lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia;

- la commissione del Parlamento competente nel campo delle libertà pubbliche e per gli affari interni verifichi periodicamente la situazione dei diritti dell'uomo negli Stati membri, nonché i progressi realizzati nello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia;

- il mandato dell'Osservatorio del razzismo di Vienna sia esteso alla competenza in materia di diritti dell'uomo dell'Unione europea, in quanto strumento privilegiato a disposizione delle istituzioni per informarle regolarmente della situazione in materia di razzismo, xenofobia e diritti dell'uomo negli Stati membri;

4. ritiene che sia suo compito, in quanto istituzione comunitaria eletta democraticamente, vegliare sulla difesa e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali nell¨Unione europea e si rammarica pertanto che undici dei quindici Stati membri dell'Unione siano citati nella relazione annuale 1997 di Amnesty International;

5. si compiace che nel progetto di trattato di Amsterdam figurino gli articoli 6, 11, 49 e 177, miranti al rispetto dei diritti dell¨uomo sia all¨interno che all¨esterno dell¨Unione;

6. afferma che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce una componente inalienabile di qualsiasi società democratica e uno dei pilastri fondamentali della politica interna ed esterna dell'Unione; rileva che l'avvicinarsi del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è l'occasione da tempo sognata per promuovere un dibattito e un'azione politici a livello mondiale al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e gli strumenti necessari alla loro tutela;

7. ribadisce che il diritto alla vita ed il diritto di non subire trattamenti disumani o degradanti sono diritti assoluti ed inviolabili, non soggetti alla valutazione e alla discrezionalità degli Stati;

8. ribadisce che il diritto alla vita e il diritto alla salute implicano il diritto di vivere in un ambiente non inquinato e una responsabilità nei confronti delle generazioni presenti e future; a tale scopo, chiede soprattutto che vengano perseguiti penalmente i reati contro l'ambiente, applicando il principio «chi inquina paga»;

9. invita gli Stati membri che non l¨abbiano ancora fatto a sottoscrivere e/o ratificare il 2° protocollo allegato al Patto internazionale sui diritti civili e politici;

10. sottolinea l'impossibilità di far aderire all'Unione europea paesi che non rispettino i diritti fondamentali dell'uomo, e chiede alla Commissione e al Consiglio di annettere un'importanza particolare ai diritti delle minoranze (etniche, linguistiche, religiose, omosessuali, ecc.) in occasione dei negoziati di adesione;

Accesso alle cure

11. ritiene che il diritto alla vita implichi l'accesso a trattamenti sanitari, accesso che deve essere accordato a ciascun individuo, indipendentemente dalla sua situazione, dal suo stato di salute, dall¨età, dal sesso, dalla razza, dall¨appartenenza etnica, dalla religione o dalle opinioni;

12. ritiene che ciascuno abbia il diritto di vivere i suoi ultimi giorni con dignità; esige che sia vietata qualsiasi manovra attiva destinata ad abbreviare la vita dei neonati, degli handicappati, degli anziani e dei pazienti in coma persistente, ed invita gli Stati membri a dare priorità alla creazione di centri che offrano cure palliative, compreso il ricorso a tutti gli strumenti di lotta contro il dolore destinati a seguire dignitosamente il malato nella fase terminale, senza accanimento terapeutico;

13. è contrario, temendo i pericoli di un nuovo movimento eugenetico, a qualsiasi azione volta a permettere esperimenti da cui potrebbero risultare, direttamente o indirettamente, l'alterazione di caratteristiche genetiche ereditabili (ingegneria genetica germinale) o la produzione di esseri umani geneticamente migliorati o di modelli umani di ricerca mediante clonazione o altre tecniche equivalenti;

Diritto alla sicurezza- lotta contro il terrorismo e Stato di diritto

14. ritiene che il poter vivere senza timori per la propria sicurezza personale e per quella dei familiari e dei propri beni costituisca una necessità inderogabile delle persone che risiedono nell¨Unione europea;

15. condanna gli omicidi, i sequestri, le estorsioni e gli atti di violenza e di tortura, sia fisica che psichica, perpetrati dalle organizzazioni terroristiche; ritiene che nessuna motivazione o rivendicazione politica possa giustificare gli atti terroristici e sottolinea il fatto che il terrorismo deve essere combattuto con fermezza; ritiene inoltre che nessuno Stato, o suo rappresentante, abbia il diritto di utilizzare l'assassinio, la tortura o trattamenti crudeli/disumani ai fini dell'oppressione della propria popolazione; esorta gli Stati membri a continuare a collaborare strettamente nella lotta contro il terrorismo, rafforzando la cooperazione tra gli organi giudiziari e di polizia in Europa; reputa che, per quanto determinata, qualsiasi risposta alle violazioni dei diritti dell'uomo debba andare di pari passo con il rispetto scrupoloso delle norme dello Stato di diritto e, in particolare, che occorra garantire la presunzione di innocenza, l'esigenza di una giustizia equa e i diritti dell'imputato;

Funzionamento dei sistemi giudiziari

16. ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato più volte gli Stati membri a ripristinare i diritti dei cittadini vittime del sistema giudiziario, in particolare a causa della lentezza procedurale dei loro sistemi giurisdizionali e della violazione dei diritti della difesa; invita pertanto gli Stati membri interessati a rimediare al malfunzionamento dei sistemi giudiziari e, in particolare, a introdurre nei loro ordinamenti giuridici la nozione di «ritardo ragionevole», così come previsto dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché a studiare le modalità per ridurre le lentezze procedurali e limitare al massimo il ricorso alla carcerazione preventiva, che deve mantenere un carattere di eccezionalità;

17. sottolinea infatti che il carcere preventivo non solo costituisce un anticipo delle conseguenze di un'eventuale condanna e un incontestabile danno alla persona, bensì anche il venir meno di un diritto fondamentale, vale a dire quello della presunzione di innocenza; rileva pertanto che il carcere preventivo è legittimo solo quando risulti assolutamente necessario, fondato e proporzionato all'obiettivo di proteggere, in via cautelare, gli interessi, i diritti e i valori enunciati nelle norme penali sostanziali;

18. sottolinea con forza il principio generale della libertà e pienezza di diritti dell'imputato;

19. sottolinea che tra i principi generali su cui si fondano gli ordinamenti giuridici degli Stati membri figurano il principio dell'indipendenza del giudice, quello del «non bis in idem» e quello della presunzione di innocenza e il suo corollario, in base al quale non spetta all'imputato provare la sua innocenza, bensì al sistema giurisdizionale provarne la colpevolezza;

20. invita gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative possibili al fine di riequilibrare le posizioni di accusa e difesa nei procedimenti giudiziari e di assicurare ad entrambe le parti una pari qualità e quantità di strumenti d'azione;

Diritti civili e politici

21. si rammarica per il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano recepito nei loro ordinamenti la direttiva 94/80/CE ((GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.)) del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, sottolinea l'importanza di questo diritto di natura politica ai fini dell'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione residenti nello Stato di accoglienza ed esorta gli Stati membri, che non l'abbiano tuttora fatto, ad adottare le opportune misure con la massima tempestività possibile;

22. li invita pertanto ad adeguare senza indugi la propria legislazione per estendere il diritto di voto alle elezioni locali agli immigrati extracomunitari legalmente residenti nel loro territorio da oltre cinque anni;

Rispetto della vita privata

23. sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza nonché la tutela dei dati di carattere personale rappresentano diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a proteggere e che pertanto qualsiasi misura di sorveglianza ottica, acustica o informatica dovrà essere adottata nel massimo rispetto di tali diritti ed essere sempre accompagnata da garanzie di carattere giurisdizionale;

24. sottolinea che le banche dati quali SIS, SIE, SID e la banca dati di Europol sono soggette al rispetto del diritto alla vita privata e ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione;

25. chiede agli Stati membri di prevedere possibilità flessibili e rapide per il diritto di risposta in caso di divulgazione ingiustificata di informazioni personali o di supposizioni diffamatorie attraverso la stampa;

26. reputa fondamentale il diritto di non subire discriminazioni (a livello di assistenza medico-sanitaria, assicurazioni, occupazione ecc.) sulla base dell'eredità o della predisposizione genetica, e ritiene che i dati genetici di una persona debbano essere trasmessi a terzi soltanto dopo aver informato l'interessato o il suo rappresentante legale e aver ottenuto il suo consenso scritto;

Libertà d'espressione e altre libertà

27. ribadisce che la libertà di opinione e di espressione, la libertà di pensiero e di coscienza e la libertà individuale e collettiva di religione nonché la libertà di associazione costituiscono diritti fondamentali dei cittadini dell¨Unione;

28. ricorda tuttavia che la libertà di espressione ha un limite nel rispetto delle leggi e soprattutto delle leggi antirazziste;

29. sottolinea che la Commissione europea dei diritti dell'uomo ritiene che il negazionismo svuoti i principi fondamentali della Convenzione, soprattutto quelli riguardanti la giustizia e la pace, e alimenti le discriminazioni razziali e religiose; sottolinea altresì che le restrizioni imposte dagli Stati all'espressione delle teorie negazioniste costituiscono misure necessarie alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine e alla tutela dei diritti e delle libertà altrui;

30. condanna fermamente le tendenze a limitare la libertà di stampa e le pressioni e le intimidazioni di cui a volte sono oggetto i giornalisti;

Libertà di religione

31. condanna ogni violazione del diritto alla libertà di religione e chiede che anche le religioni minoritarie possano essere professate senza discriminazioni di sorta;

32. invita gli Stati membri a prendere, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, misure volte a combattere gli attacchi ai diritti delle persone compiuti da talune sette cui si dovrebbe negare lo status di organizzazione religiosa o culturale che garantisce loro vantaggi fiscali e una certa tutela giuridica;

33. invita tutti gli Stati membri al rispetto della raccomandazione del Consiglio d¨Europa nonché della risoluzione 1993/84 della Commissione per i diritti dell¨uomo dell¨ONU, riconoscendo pienamente l¨obiezione di coscienza e la possibilità di effettuare un servizio civile alternativo che preveda un onere comparabile al servizio militare;

34. si compiace del fatto che la Grecia abbia approvato una legislazione che riconosce il diritto all¨obiezione di coscienza; si aspetta tuttavia che vengano modificate tutte le disposizioni del servizio civile introdotto che presentano un carattere penalizzante e che in casi estremi gli obiettori vengano dispensati dal servizio, ed esige la liberazione degli obiettori detenuti; si augura che, con la stessa procedura, questo paese possa eliminare la menzione della religione sulla carta d¨identità, dal momento che rappresenta un attacco alla vita privata e può comportare discriminazioni;

Diritti economici e sociali

35. rammenta che la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo riconosce i diritti economici e sociali come diritti fondamentali dell¨uomo, in applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

36. si compiace che il Regno Unito abbia finalmente firmato la Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989;

37. giudica necessario rispettare i diritti economici, sociali, sindacali e culturali, riconoscendo ad essi lo stesso rango dei diritti fondamentali, soprattutto i diritti al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, alla protezione sociale e alla cultura;

38. è del parere che la povertà e l¨esclusione siano indegne di società democratiche e ricche; giudica inaccettabile il fatto che nell¨Unione europea più di cinquanta milioni di persone possano vivere in stato di povertà e che numerose di queste persone non fruiscano di protezione sociale;

39. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a fare della lotta contro l'esclusione sociale e contro la povertà una priorità politica;

40. deplora la mancata adozione del programma di lotta contro la povertà e ribadisce la sua richiesta al Consiglio per una rapida adozione di tale programma;

41. invita gli Stati membri ad adottare e ad applicare, in stretta collaborazione con le organizzazioni umanitarie, leggi di prevenzione e lotta contro l'esclusione riguardanti soprattutto l'accesso al lavoro, alla salute, alle prestazioni sociali, all'alloggio, all'istruzione e alla giustizia;

42. sottolinea che uno dei tratti distintivi della società europea risiede nel principio della tutela dovuta alle persone della terza età; sostiene il diritto degli anziani a una pensione e una protezione sociale dignitose e di livello soddisfacente;

43. sottolinea che la libertà di riunione, così come prevista all¨articolo 11 della CEDU, tutela il diritto dei cittadini di scioperare, di difendere collettivamente i loro interessi e di organizzarsi in seno a sindacati democraticamente costituiti sul luogo di lavoro; condanna le violazioni dei diritti sindacali, le discriminazioni nei confronti dei delegati sindacali e la rimessa in discussione del diritto di sciopero nei settori privato e pubblico; chiede che venga accordata una protezione adeguata contro ogni forma di discriminazione dei rappresentanti sindacali;

44. è preoccupato per l'aumento della violenza nei luoghi di lavoro in numerosi Stati membri, come risulta da una relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che sottolinea come questa violenza possa andare dalla rissa all'aggressione fisica passando per le molestie sessuali e le angherie; rileva, come emerge dalla relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro, che questa violenza sul luogo di lavoro riguarda soprattutto i precari; chiede agli Stati membri di conformarsi alle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, soprattutto per quanto riguarda il divieto del lavoro forzato, la libertà di associazione e il diritto di sciopero, questioni che hanno tutte un riscontro nella Carta sociale europea;

45. è indignato per le condizioni di quasi-schiavitù in cui vive un numero non irrilevante di collaboratrici domestiche, spesso di origine straniera, per colpa dei datori di lavoro che, beneficiando a volte dell¨immunità diplomatica, approfittano della loro dipendenza economica e della loro vulnerabilità sociale;

Diritti culturali

46. ritiene sia necessario accordare alla cultura un ruolo più importante in materia di creazione di posti di lavoro, inserendola nelle strategie di sviluppo e non limitandola alla conservazione del patrimonio, bensì associandola a tutti gli investimenti destinati alla creazione artistica ed al settore audiovisivo;

47. invita gli Stati membri a riconoscere ed a promuovere le loro lingue regionali, in particolare nell¨insegnamento e nei mezzi d¨informazione, soprattutto sottoscrivendo e ratificando la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

48. condanna qualsiasi forma di censura culturale e qualsiasi attentato alla libertà di espressione e di creazione;

49. ritiene che il principio della trasparenza, che significa accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazioni, esclusi dati personali e dati concernenti la sicurezza nazionale, costituisca un eccellente strumento per promuovere la democrazia e combattere la frode; ritiene pertanto che tale principio debba essere ufficialmente riconosciuto nell'ambito dell'UE e degli Stati membri;

50. condanna soprattutto la censura diretta o quella cui taluni funzionari degli enti locali o regionali danno vita negando denaro necessario all'attività culturale e a certe biblioteche;

Lotta contro le discriminazioni - diritti della donna - diritti del fanciullo - protezione della famiglia

51. si compiace del fatto che nel trattato di Amsterdam figurino disposizioni (articoli 12 e 13) che consentono di lottare contro qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, la nazionalità, l¨origine etnica, l¨età, la religione, le convinzioni o l¨inclinazione sessuale;

52. plaude al fatto che in diversi Stati membri, oltre alle leggi sul matrimonio civile o religioso, siano previste norme che disciplinano le relazioni tra persone che desiderano stabilire tra loro un legame giuridico;

53. chiede agli Stati membri che non l'abbiano tuttora fatto di eliminare ogni discriminazione nei confronti degli omosessuali: sollecita in particolare l'Austria, la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito a sopprimere i regimi diversi risultanti dal fatto che l'età del consenso sia variabile a seconda che si tratti di omosessuali o eterosessuali;

54. invoca ancora una volta la soppressione di ogni trattamento ingiusto degli omosessuali e delle lesbiche, in particolare per quanto concerne l'età minima di liceità dei rapporti sessuali, i diritti civili, il diritto al lavoro, i diritti sociali ed economici, ecc.

55. ricorda che le conferenze di Vienna del 1993 e di Pechino del 1995 hanno sottolineato come i diritti della donna costituiscano una parte inalienabile, integrante ed imprescindibile dei diritti dell¨uomo e si rammarica per la strada che c'è ancora da fare nell'Unione europea affinché si applichino pienamente i principi, ad esempio quello della non discriminazione sulla base del sesso;

56. constata che le donne sono sempre vittime di discriminazioni, soprattutto salariali, e non godono mai di un'autentica parità di trattamento;

57. invita gli Stati membri a lottare contro qualunque disparità di trattamento tra uomini e donne e a fornire alla donna modelli positivi di identificazione;

58. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate al fine di migliorare la parità di trattamento e di opportunità a favore delle donne e garantirne la partecipazione effettiva e paritaria alla vita pubblica ed al processo decisionale in tutti i settori, e ricorda il suo convincimento secondo il quale è necessario procedere ad azioni positive per conseguire tale obiettivo;

59. deplora che taluni Stati membri vietino e limitino l'informazione favorevole all'interruzione volontaria della gravidanza (IVG); condanna l'atteggiamento dei commando anti-IVG che imperversano in taluni Stati membri, tra cui la Francia; chiede che l'azione di questi commando sia punita con severità, che sia garantito l'accesso all'informazione sull'IVG e che sia riconosciuto il ruolo svolto dalle associazioni;

60. chiede nuovamente alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la proposta volta a proclamare il 1999 «Anno europeo contro la violenza nei confronti delle donne»;

61. condanna la prassi che consiste nell'infliggere mutilazioni sessuali alle donne; invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a sostenere, d'intesa con i paesi interessati, campagne di informazione e di istruzione per porre fine a tale prassi;

62. ritiene necessario che gli Stati si impongano di non elaborare e non applicare accordi bilaterali con paesi che ammettono violazioni dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti delle donne e dei bambini; ricorda al riguardo che gli accordi con i paesi terzi prevedono una clausola di condizionalità legata al rispetto dei diritti dell'uomo e ne chiede l'applicazione effettiva;

63. ribadisce che i diritti dei fanciulli sono da considerarsi parte integrante dei diritti dell¨uomo; chiede agli Stati membri di impegnarsi a concretizzare gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; esorta la Commissione a contemplare nelle sue attività i principî della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, effettuando anche la «prova-bambino», ovvero valutando l'impatto sull'infanzia di tutti i progetti di atti legislativi, politiche e programmi dell'Unione europea, utilizzando come strumento d'analisi la suddetta Convenzione sui diritti del fanciullo;

64. deplora che, nonostante l¨adozione di una direttiva specifica, in alcuni Stati membri esista ancora il lavoro minorile; chiede che il divieto del lavoro minorile sia rispettato senza indugi in tutta l¨Unione europea;

65. si compiace delle misure adottate a livello nazionale e comunitario destinate alla lotta contro il traffico e la prostituzione di minori e la pornografia che coinvolge bambini, sia essa diretta o presentata per mezzo delle moderne tecnologie;

66. esorta tutti gli Stati membri ad adottare misure legislative in materia di extraterritorialità per perseguire sul loro territorio gli autori di abusi sessuali commessi contro bambini in un paese terzo;

67. incoraggia ancora una volta gli Stati membri a prevenire ed eliminare le gravi negligenze nei confronti dei bambini, sia che siano da ascriversi ad organismi privati sia, a fortiori, ad organismi sotto la responsabilità diretta o indiretta dello Stato o degli enti territoriali;

68. invita gli Stati membri ad applicare integralmente l¨azione comune, adottata il 24 febbraio 1997 sulla base dell¨articolo K.3 del trattato UE, relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini ((GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2)) nonché a mettere in pratica gli impegni assunti con la dichiarazione resa a conclusione della conferenza ministeriale dell¨Aia del 24, 25, e 26 aprile 1997 sulla lotta contro la tratta delle donne;

69. giudica indispensabile difendere la famiglia, luogo privilegiato dello sviluppo e della realizzazione armoniosa dell'infanzia e ritiene che il bambino, qualunque sia la sua nazionalità, abbia sempre diritto ad una famiglia, la quale costituisce l'ambiente che gli consente di realizzarsi pienamente, e ciò in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; chiede agli Stati membri di fare in modo, per quanto riguarda il diritto di custodia in caso di separazione, che il bambino non sia oggetto di interminabili lotte giudiziarie;

70. chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di dare la possibilità a celibi e nubili di adottare minori che non è stato possibile accogliere in una famiglia;

71. constata che gli handicappati continuano a subire discriminazioni nella loro vita quotidiana e nel lavoro; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure destinate a migliorare la loro situazione privilegiandone l¨occupazione e l¨inserimento professionale;

72. esorta gli Stati membri a riconoscere la situazione specifica delle minoranze nomadi, a rispettarne la cultura, a garantirne la protezione, ad astenersi da qualsiasi discriminazione ed a lottare contro i pregiudizi di cui essi sono vittime; chiede che venga rispettato (o introdotto) l'obbligo giuridico di prevedere opportuni luoghi di accoglienza per queste popolazioni;

73. ricorda che nessuno può essere penalizzato o discriminato a motivo della sua appartenenza ad una minoranza nazionale, linguistica, religiosa o etnica, a causa del suo sesso o a causa delle sue opinioni politiche, religiose o filosofiche oppure del suo orientamento sessuale, restando inteso che tali opinioni e tale orientamento non devono comportare né incoraggiare violazioni dei diritti dell'uomo e, in particolare, dei diritti della donna e del fanciullo;

Situazione dei detenuti - riabilitazione

74. deplora il fatto che nell'Unione europea si possano verificare casi di atti di tortura, di stupri e di trattamenti disumani, crudeli e degradanti inflitti a persone arrestate o detenute, soprattutto durante il fermo di polizia, da agenti delle forze dell'ordine o da membri del personale penitenziario; rileva il carattere spesso razzista di tali comportamenti;

75. ricorda con rammarico che fatti analoghi hanno indotto Amnesty International a inserire nella sua relazione annuale riferimenti a diversi paesi dell'Unione europea;

76. constata con indignazione il fatto che gli esponenti delle forze dell'ordine responsabili di tali atti sono raramente perseguiti o sono condannati a pene irrisorie; invita gli Stati a dar prova di maggiore fermezza, affinché atti di questo tipo non restino impuniti;

77. invita gli Stati membri a istituire un' «alta autorità», indipendente dai pubblici poteri, incaricata di vigilare sul rispetto delle regole deontologiche nell'ambito delle forze di sicurezza eventualmente responsabili di angherie nei confronti dei cittadini, alla quale questi ultimi possano ricorrere direttamente;

78. ricorda che la pena ha una funzione di riparazione e di risocializzazione e che l¨obiettivo è, in questo senso, il reinserimento umano e sociale del detenuto; chiede agli Stati membri di abolire la «doppia pena» perché ingiusta e discriminatoria; sottolinea che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vieta l'espulsione di persone aventi tutti i loro familiari nel paese di accoglienza e nessuno nel paese di origine;

79. sottolinea l¨importanza del rispetto dei diritti delle vittime e la necessità di favorire la riparazione dei torti inflitti, ed auspica che in questo senso siano intraprese dagli Stati membri azioni legislative;

80. deplora e si inquieta per il deterioramento delle condizioni di vita nelle prigioni di numerosi Stati membri, come risulta dalle relazioni dell'Osservatorio internazionale delle prigioni (OIP), che è dovuto soprattutto alla sovrappopolazione, alla promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e detenuti con sentenze passate in giudicato, nonché alla frequente mancanza, all'interno delle strutture carcerarie, di attività lavorative, formative, culturali e sportive indispensabili per una vera ed efficace preparazione del detenuto al ritorno alla vita civile;

81. chiede nuovamente agli Stati membri di dare la priorità, prima dell'esecuzione della pena, alla riabilitazione e alla rieducazione dei delinquenti minorili, di adeguare l'esecuzione della pena alle esigenze dei minori e in linea di massima di non sottoporre alla normale esecuzione della pena i minori al di sotto dei 15 anni;

82. auspica che si tenga conto della situazione specifica di taluni gruppi di detenuti più vulnerabili: minorenni, donne, immigrati, minoranze etniche, omosessuali, malati; esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire a costoro la concessione di un trattamento personalizzato, tenendo conto della particolare situazione di ciascuno di essi;

83. chiede agli Stati membri di ricorrere per quanto possibile - e tenendo conto della necessità di proteggere la società dai criminali pericolosi - a soluzioni alternative alle pene brevi, ed in particolare a quelle che si sono già dimostrate efficaci in taluni Stati dell¨Unione, quali i lavori di interesse pubblico o l¨obbligo di indossare il braccialetto elettronico;

84. chiede agli Stati membri di porre in essere una nuova regolamentazione, in modo da lottare con maggiore efficacia contro la tossicodipendenza, il diffondersi di malattie infettive (AIDS, epatiti, ecc.) e il crimine organizzato;

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

85. rinnova la sua condanna per qualsiasi forma di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, per gli atti di violenza razzista e le discriminazioni a carattere razzista, che purtroppo sono molto frequenti in taluni Stati membri, soprattutto in materia di accesso all'occupazione e di alloggio;

86. è preoccupato per l'incremento, nel mondo del lavoro, delle discriminazioni sulla base dell'origine dei lavoratori, che ha come conseguenza la discriminazione per quanto riguarda l'impiego e la ripartizione delle mansioni, nonché gli ostacoli all'avanzamento delle carriere e all'aumento degli stipendi; è altresì preoccupato per i comportamenti inammissibili che si riscontrano in taluni servizi pubblici quando l'accoglienza degli stranieri obbedisce a criteri basati sul luogo di origine;

87. chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di ratificare la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e di riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura dell'ONU per raccogliere ed esaminare le denunce individuali;

88. esprime la propria preoccupazione per l'aumento dei crimini commessi dall'estrema destra, soprattutto in Germania, dove - secondo il BKA (Sezione investigativa della polizia tedesca) - il loro numero è molto aumentato;

89. si compiace dell¨inclusione negli strumenti comunitari di clausole contro la discriminazione, e segnatamente, nel progetto di trattato di Amsterdam, della decisione che proclama il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» e dell¨istituzione dell¨Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (Vienna); reputa tuttavia che rimanga ancora molto da fare sia sul piano nazionale che su quello comunitario per prevenire e combattere il razzismo;

90. invita gli Stati membri che ne sono privi ad adottare con tempestività una legislazione specifica contro le discriminazioni; invita altresì gli Stati membri dalla legislazione poco efficace in materia a procedere a una revisione della stessa;

91. invita gli Stati membri ad adottare leggi antirazziste o ad inasprire quelle esistenti basandole sul principio secondo cui "il razzismo è un reato¨, che si tratti di atti, di dichiarazioni o della diffusione di messaggi;

92. insiste affinché siano condotte in permanenza campagne d¨informazione e di istruzione, in particolare nell¨insegnamento e nei mezzi d¨informazione, per denunciare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, promuovere la tolleranza e per far conoscere il contributo positivo degli stranieri all'economia e alla cultura europee;

93. rinnova la sua condanna di qualsiasi politica che fomenti il razzismo e la xenofobia e chiede ai partiti di eliminare dai loro programmi ogni tipo di propaganda razzista;

94. invita, nella prospettiva delle elezioni europee del 1999, i partiti politici degli Stati membri a adottare e rispettare la «carta dei partiti politici europei per una società non razzista»; invita gli Stati membri a integrare le leggi contro il razzismo con provvedimenti volti a rendere ineleggibili i rappresentanti elettivi e i responsabili politici che enunciano intenzioni razziste e antisemite; affida alla sua commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità il compito di prevedere sanzioni a carico dei deputati europei che nutrono propositi razzisti;

95. invita gli Stati membri ad elaborare programmi di formazione destinati al personale di polizia e carcerario ed ai lavoratori del settore sociale, per far conoscere la condotta da adottare di fronte alle caratteristiche culturali delle persone di origine straniera o appartenenti a minoranze etniche;

96. riconosce che la regolamentazione della nazionalità è competenza degli Stati membri e sottolinea che l'esercizio dei diritti civili deve essere vincolato all'acquisizione della nazionalità;

Immigrazione e asilo

97. chiede alla Commissione e al Consiglio di avviare la procedura di adozione di una legislazione uniforme sull'immigrazione nell'Unione europea;

98. chiede l'applicazione rigorosa, da parte di tutti gli Stati membri, della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 e del relativo protocollo del 1967, dei principi elaborati dal Comitato esecutivo dell¨Alto Commissariato per i Rifugiati nonché della CEDU in materia di diritto d¨asilo;

99. rileva che la Convenzione di Ginevra non opera alcuna distinzione tra le vittime di persecuzioni, per il fatto che gli autori delle medesime siano istituzioni statali o altri organismi;

100. è preoccupato per il rimpatrio, in spregio al'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, di quanti, in numero crescente, si vedono rifiutare il diritto d'asilo e per i quali il ritorno nel paese d'origine, dove la loro sicurezza non è garantita, comporterebbe un rischio evidente; chiede al Consiglio di adottare uno strumento specifico in grado di consentire a queste persone di beneficiare di una protezione soddisfacente;

101. sollecita a questo scopo l'adozione di strumenti giuridici supplementari che prevedano forme di tutela, come la protezione sussidiaria per l'accoglienza dei profughi in situazioni di immigrazione di massa;

102. è indignato per le condizioni troppo spesso talvolta deplorevoli in cui vivono i richiedenti asilo nei centri di smistamento o di accoglienza; deplora che questi centri siano spesso luoghi di non diritto e chiede che si ponga fine a questa situazione;

103. chiede che ai richiedenti asilo sia riconosciuto un diritto individuale, indipendentemente dal loro status di moglie o marito;

104. constata il numero crescente di domande d'asilo da parte di fanciulli soli, i cui genitori sono morti o sono stati condannati nei loro paesi d'origine; chiede nuovamente agli Stati membri di esaminare, nel quadro di una procedura particolare, adattata alla loro età, le ragioni della fuga di tali richiedenti asilo; li invita ad accordare loro uno status sicuro di residenti, predisponendo strutture d'accoglimento adeguate e personale qualificato, onde garantirne l'inserimento e permettere, a prescindere dalla concessione dell'asilo, il ricongiungimento familiare;

105. prende atto delle misure adottate in numerosi Stati membri per regolarizzare coloro che sono privi di documenti;

106. denuncia le violazioni dei diritti delle persone perpetrate al momento dell'espulsione di richiedenti asilo non riconosciuti o di clandestini;

107. sollecita una lotta energica alle organizzazioni criminali di trafficanti di clandestini, che operano in modo contrario alla dignità umana, affinché quanti cercano rifugio nel territorio dell'Unione europea non trovino già nel corso del tentativo una morte atroce stipati in container trasportato da un camion o su una una nave che non regge il mare;

108. chiede agli Stati membri di lottare con maggiore efficacia e rigore contro le organizzazioni criminali internazionali di trafficanti di clandestini e contro le reti di organizzatori di filiere del lavoro clandestino; ricorda la necessità di rispettare i diritti umani dei clandestini, che sono la prime vittime dirette, spogliate e sfruttate odiosamente, di simili trafficanti;

109. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri.