51998IP0460

Risoluzione sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo "Legiferare meglio 1997" (COM(97)0626 C4-0656/97)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0500


A4-0460/98

Risoluzione sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo «Legiferare meglio 1997" (COM(97)0626 - C4-0656/97)

Il Parlamento europeo,

- visto il rapporto della Commissione (COM(97)0626 - C4-0656/97),

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il suo articolo 3 B,

- visto il trattato di Amsterdam e in particolare il protocollo n. 7 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

- viste le conclusioni dei Consigli europei di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 e di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998,

- visto l'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà ((GU C 329 del 6.12.1993, pag. 135.)),

- vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del principio di sussidiarietà del 13 maggio 1997 ((GU C 167 del 2.6.1997, pag. 34.)),

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A4-0460/98),

A. considerando che il principio di sussidiarietà è un principio politico di rilevanza costituzionale e che il suo inserimento nel trattato impone ai responsabili interessati di ricercare la massima efficacia nella scelta del livello decisionale appropriato,

B. considerando che il principio di sussidiarietà non può essere applicato negli ambiti che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità,

C. considerando che l'applicazione del principio di sussidiarietà deve avvenire nel rispetto integrale dell'acquis comunitario e che pertanto ogni arretramento nell'integrazione comunitaria contrasta con il trattato,

D. considerando che il principio di sussidiarietà è uno fra i numerosi principi sanciti nel trattato e che non deve ostacolare l'applicazione di altri principî, segnatamente il principio della solidarietà collegato all'obiettivo della coesione economica e sociale,

E. considerando che il principio di proporzionalità impone alla Comunità di limitare la propria azione a quanto risulta indispensabile per conseguire gli obiettivi enunciati dal trattato,

F. considerando che l'applicazione del principio di proporzionalità non deve avvenire a scapito dell'adozione di direttive che fissano obiettivi precisi e istituiscono obblighi giuridici per gli Stati membri,

G. considerando i problemi posti dall'assenza di una gerarchia normativa nella nomenclatura degli atti comunitari,

1. ricorda che l'esigenza di produrre una legislazione di qualità riguarda sia la qualità formale dei testi che il loro contenuto, e che l'elaborazione di una legislazione più semplice e più chiara, conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, rappresenta una premessa per la sua accettazione e la sua positiva applicazione da parte dei cittadini;

2. deplora tuttavia che la Commissione esamini in un unico documento l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da un lato, e, dall'altro, questioni attinenti alla qualità formale dei testi, e osserva che tale impostazione nuoce ad un'analisi approfondita delle varie questioni;

3. ricorda che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità rappresentano norme giuridiche vincolanti di tipo costituzionale, che vincolano le istituzioni e gli Stati membri, e che il principio di sussidiarietà non trova applicazione nei settori di esclusiva competenza della Comunità;

4. si rallegra del fatto che il protocollo n. 7 al trattato di Amsterdam preveda che «l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell'acquis comunitario e dell'equilibrio istituzionale» e «non deve ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario» (punto 2);

5. prende atto con soddisfazione del fatto che detto protocollo non considera il principio di sussidiarietà un principio a senso unico, che opera sistematicamente a scapito della Comunità, ma come un «concetto dinamico» che consente che «l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata» (punto 3);

6. deplora che la Commissione non abbia proceduto, nonostante la richiesta che il Parlamento le aveva rivolto nella sua risoluzione del 13 maggio 1997, ad un'analisi circostanziata volta a dimostrare che l'applicazione del principio di sussidiarietà non è avvenuta a scapito dell'acquis comunitario;

7. invita il Consiglio a dare seguito alle proposte legislative in sospeso formulate dalla Commissione in materia di diritto delle società, di libera circolazione delle persone e di regime fiscale;

8. si rallegra del fatto che la Commissione abbia adottato un'impostazione concreta del principio di sussidiarietà, procedendo ad una valutazione sistematica caso per caso, ogniqualvolta sia prevista un'azione, e che essa dimostri così la legittimità del proprio intervento precisando la dimensione comunitaria del problema, nonché il valore aggiunto in termini di efficacia dell'azione comunitaria;

9. ritiene opportuno affrontare determinati problemi, come quello della riduzione, a livello nazionale e regionale, dello spazio di manovra dei responsabili politici, non riducendo l'attività comunitaria, ma procedendo alla sua ulteriore evoluzione costruttiva;

10. rileva che la Commissione ha ritirato «una trentina» di proposte legislative nel 1997, considerate obsolete, e chiede che in futuro la Commissione informi previamente il Parlamento europeo in merito;

11. riafferma la propria preoccupazione in merito alla tendenza a presentare proposte di «direttive quadro» (per esempio nei settori della politica idrica, dell'IVA applicata ai servizi di telecomunicazione, del trasporto di merci pericolose per via navigabile, della tassazione dei prodotti energetici o dei diritti aeroportuali) dopo il fallimento di proposte più ambiziose e sottolinea il rischio di creare così un diritto di natura indefinita, meno vincolante ("soft law") e meno sicura, che si traduce in un'armonizzazione fittizia e in un recepimento aleatorio negli ordinamenti giuridici nazionali; sottolinea inoltre il rischio che si faccia confusione tra direttive e raccomandazioni, quali vengono definite all'articolo 189 del trattato CE;

12. accoglie favorevolmente, in linea di principio, l'attuazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della Commissione e la sua attività di preparazione e di consultazione prima di presentare la legislazione; ritiene, tuttavia, che la Commissione dovrebbe vigilare affinché le proposte concordate con il Parlamento nel programma legislativo annuale siano effettivamente presentate alle scadenze previste;

13. osserva nel contempo con preoccupazione l'eccessiva produzione da parte della Commissione di documenti non legislativi (libri verdi e bianchi, comunicazioni, note interpretative) e il crescente squilibrio tra tale attività e l'attività legislativa, per la quale la Commissione dispone di un diritto esclusivo di iniziativa;

14. chiede al Consiglio europeo di avviare una riflessione, in vista delle prossime riforme istituzionali, sulla questione della revisione della nomenclatura degli atti comunitari e l'introduzione di una gerarchia normativa;

15. sollecita la Commissione a informare il Parlamento sull'evoluzione di un certo numero di disposizioni diverse dalle direttive, quali ad esempio i regolamenti d'applicazione;

16. ricorda che il principio di sussidiarietà è un principio politico fra gli altri e che, in particolare, non potrebbe essere invocato per limitare l'azione della Comunità volta ad assicurare la solidarietà tra le regioni, conformemente all'obiettivo della coesione economica e sociale;

17. invita il Consiglio a vigilare affinché la ricerca di compromessi non porti ad attenuare o a rendere ambigue le proposte legislative che gli vengono sottoposte;

18. chiede inoltre al Consiglio di rinunciare alla prassi di allegare dichiarazioni agli atti legislativi e ricorda in merito che la Corte di giustizia rifiuta categoricamente di tenere conto di tali dichiarazioni in sede di interpretazione della legislazione qualora il dispositivo dell'atto in questione non vi faccia espresso riferimento;

19. invita la Commissione e il Consiglio a vigilare affinché i livelli di protezione in materia ambientale, di qualità dei prodotti, di salute e sicurezza dei lavoratori non siano abbassati con il pretesto della semplificazione legislativa;

20. invita la Commissione a continuare gli sforzi tesi a semplificare, codificare, consolidare e a migliorare l'accesso ai testi giuridici della Comunità, e a non presentare in modo concomitante e distinto una proposta di codifica e un'altra di modifica nel merito per uno stesso testo;

21. ritiene auspicabile che i parlamenti nazionali possano disporre in tempo utile delle proposte legislative e dei documenti preparatori per poter, ove necessario, esprimersi in merito a taluni argomenti e rafforzare così le relazioni di cooperazione con il Parlamento europeo; si rallegra del fatto che il protocollo al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea preveda disposizioni in tal senso;

22. invita i parlamenti nazionali a garantire, tanto per ciò che riguarda le loro competenze quanto per ciò che riguarda quelle dei governi su cui esercitano il controllo, il recepimento corretto e tempestivo delle direttive comunitarie nella legislazione nazionale;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al Comitato delle Regioni.