28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/118


REGOLAMENTO (UE) 2023/1543 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2023

relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale basate sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(2)

Le misure per ottenere e conservare prove elettroniche sono sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, e tali meccanismi dovrebbero essere soggetti a condizioni e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni.

(3)

La dichiarazione congiunta dei ministri della Giustizia e degli Affari interni e dei rappresentanti delle istituzioni dell'Unione del 24 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles ha sottolineato la necessità di assicurare ed ottenere, in via prioritaria, prove digitali più rapidamente ed efficacemente e di individuare misure concrete per farlo.

(4)

Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016 hanno sottolineato il rilievo crescente delle prove elettroniche nei procedimenti penali e l'importanza di proteggere il ciberspazio da abusi e attività criminali nell'interesse delle economie e delle società e, di conseguenza, la necessità per le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie di disporre di strumenti efficaci per indagare e perseguire atti criminali connessi al ciberspazio.

(5)

Nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 settembre 2017, dal titolo «Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU» (Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE), la Commissione ha sottolineato che indagare e perseguire efficacemente i reati favoriti dalla cibernetica costituisce un deterrente essenziale dei ciberattacchi, e che il quadro procedurale attuale deve essere adattato meglio all'era di internet. La velocità dei ciberattacchi può talvolta avere il sopravvento sulle nostre procedure, creando quindi particolari necessità di una rapida cooperazione transfrontaliera.

(6)

La risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica (3) ha sottolineato la necessità di trovare le risorse per ottenere prove elettroniche in maniera più rapida, come pure l'importanza di una stretta cooperazione tra le autorità di contrasto, i paesi terzi e i prestatori di servizi operanti nel territorio europeo, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché degli accordi esistenti di mutua assistenza giudiziaria. Tale risoluzione del Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che l'attuale frammentazione del quadro giuridico può creare sfide per i prestatori di servizi che intendono soddisfare le richieste dei servizi di contrasto, e ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che comprenda garanzie sufficienti per i diritti e le libertà di tutti gli interessati, esprimendo al contempo apprezzamento per l'attuale lavoro della Commissione mirato a una piattaforma di cooperazione con un canale di comunicazione sicuro per gli scambi digitali degli ordini europei di indagine (OEI) per le prove elettroniche e le risposte tra le autorità giudiziarie dell'Unione.

(7)

I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese in cui è offerto il pertinente servizio. Pertanto, le prove elettroniche pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che effettua le indagini o da un prestatore di servizi stabilito al di fuori di tale Stato, creando difficoltà per quanto riguarda la raccolta di prove elettroniche nell'ambito di procedimenti penali.

(8)

A causa del modo in cui sono forniti i servizi su rete, le richieste di cooperazione giudiziaria sono spesso rivolte a paesi che ospitano un gran numero di prestatori di servizi. Il numero di richieste è inoltre fortemente aumentato a causa dell'uso sempre maggiore dei servizi su rete. La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce la possibilità di emettere un OEI ai fini dell'acquisizione di prove in un altro Stato membro. Inoltre, la convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (7) («convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale») prevede anche la possibilità di richiedere prove a un altro Stato membro. Tuttavia, le procedure e le scadenze previste nell'ambito della direttiva 2014/41/UE che istituisce l'OEI e nella convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale potrebbero non essere adeguate per le prove elettroniche, che sono più volatili e potrebbero essere cancellate più facilmente e rapidamente. Per ottenere prove elettroniche attraverso i canali della cooperazione giudiziaria occorre spesso molto tempo, dando luogo a situazioni in cui gli eventuali indizi potrebbero non essere più a disposizione. Inoltre, non esiste un quadro armonizzato per la cooperazione con i prestatori di servizi, sebbene alcuni prestatori di paesi terzi accettino le richieste dirette di dati diversi dai dati relativi al contenuto quando consentito dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, gli Stati membri si basano sempre di più sui canali di cooperazione volontari diretti con i prestatori di servizi, ove disponibili, e applicano strumenti, condizioni e procedure nazionali diversi. Per quanto riguarda i dati relativi al contenuto, alcuni Stati membri hanno preso iniziative unilaterali, mentre altri continuano a basarsi sulla cooperazione giudiziaria.

(9)

La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, così come per i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste di natura giuridica di prove elettroniche, in quanto sono sempre più spesso confrontati a incertezza giuridica e, potenzialmente, a conflitti di leggi. Occorre pertanto prevedere norme specifiche per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria transfrontaliera per conservare e produrre prove elettroniche, che affrontino la natura specifica delle prove elettroniche. Tali norme dovrebbero includere l'obbligo per i prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro. Il presente regolamento integrerà pertanto la legislazione dell'Unione vigente e chiarirà le norme applicabili alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie nonché ai prestatori di servizi nel settore delle prove elettroniche, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Tali diritti e principi includono, in particolare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi di legalità e proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

(11)

Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso di impedire il rifiuto di un ordine europeo di produzione da parte di un'autorità di esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'ordine europeo di produzione sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul genere, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi.

(12)

Il meccanismo dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione per le prove elettroniche nei procedimenti penali si basa sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri e sulla presunzione di conformità da parte degli Stati membri al diritto dell'Unione, allo Stato di diritto e, in particolare, ai diritti fondamentali, che sono elementi essenziali dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia dell'Unione. Tale meccanismo consente alle autorità nazionali competenti di inviare tali ordini direttamente ai prestatori di servizi.

(13)

Il rispetto della vita privata e familiare e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali sono diritti fondamentali. In conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, nonché alla protezione dei dati personali che la riguardano.

(14)

Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, nonché della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), anche in caso di ulteriori utilizzi, trasmissioni e trasferimenti successivi dei dati ottenuti.

(15)

I dati personali acquisiti in conformità del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori di servizi dovrebbero garantire che le stesse garanzie si applichino alla trasmissione di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione.

(16)

I diritti procedurali nei procedimenti penali stabiliti nelle direttive 2010/64/UE (9), 2012/13/UE (10), 2013/48/UE (11), (UE) 2016/343 (12), (UE) 2016/800 (13) e (UE) 2016/1919 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. Dovrebbero applicarsi anche le garanzie procedurali previste dalla Carta.

(17)

Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, il valore probatorio delle prove raccolte in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutato in giudizio dall'autorità giudiziaria competente, conformemente al diritto nazionale e nel rispetto, in particolare, del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa.

(18)

Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità giudiziaria competente dell'Unione può, nell'ambito di un procedimento penale, comprese le indagini penali, o per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva a seguito di un procedimento penale in conformità del presente regolamento, ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche mediante un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile in tutti i casi transfrontalieri in cui il prestatore di servizi ha lo stabilimento designato o il rappresentante legale in un altro Stato membro. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio affinché ottemperino a misure nazionali dello stesso tipo.

(19)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare l'acquisizione dei dati conservati dal prestatore di servizi solamente al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione. Non dovrebbe imporre un obbligo generale di conservazione dei dati per i prestatori di servizi e non dovrebbe avere l'effetto di comportare una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre autorizzare l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che sono conservati dopo la ricezione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione.

(20)

L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'uso della cifratura da parte dei prestatori di servizi o dei loro utenti. I dati richiesti per mezzo di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione dovrebbero essere forniti o conservati a prescindere dal fatto che siano criptati o meno. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe stabilire alcun obbligo per i prestatori di servizi di decifrare i dati.

(21)

In molti casi i dati non sono più conservati o altrimenti trattati nel dispositivo dell'utente ma sono messi a disposizione su un'infrastruttura cloud che consente l'accesso da qualsiasi luogo. Per fornire tali servizi i prestatori non hanno bisogno di essere stabiliti o di avere server in una specifica giurisdizione. Pertanto l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dipendere dal luogo effettivo in cui sono stabiliti il prestatore di servizi o la struttura per il trattamento o la conservazione dei dati.

(22)

Il presente regolamento non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni.

(23)

Poiché un procedimento relativo a una richiesta di assistenza giudiziaria può essere considerato un procedimento penale in base al diritto nazionale applicabile negli Stati membri, è opportuno precisare che non si dovrebbe emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione per fornire assistenza giudiziaria a un altro Stato membro o a un paese terzo. In tal caso, la richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe essere rivolta allo Stato membro o al paese terzo che può fornire assistenza giuridica secondo il proprio diritto nazionale.

(24)

Nel quadro dei procedimenti penali, l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione dovrebbero essere emessi solo per specifici procedimenti penali riguardanti un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione individuale della necessità e della proporzionalità di tali ordini in ogni singolo caso, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata.

(25)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai procedimenti avviati da un'autorità di emissione per rintracciare una persona condannata latitante, al fine di eseguire una pena o una misura di sicurezza detentiva a seguito di un procedimento penale. Tuttavia, se la pena o la misura di sicurezza privative della libertà sono state irrogate con decisione pronunciata in contumacia, non dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, dal momento che il diritto nazionale degli Stati membri in materia di decisioni giudiziarie pronunciate in contumacia varia notevolmente all'interno dell'Unione.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, e dovrebbe essere possibile emettere gli ordini di cui al presente regolamento in relazione ai dati riguardanti servizi offerti nell'Unione. I servizi offerti esclusivamente al di fuori dell'Unione non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe consentire l'accesso a dati diversi dai dati relativi ai servizi offerti all'utente nell'Unione da tali prestatori di servizi.

(27)

I prestatori di servizi più pertinenti per l'acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e comprendono i servizi di comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile anche a prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica ma offrono agli utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure servizi che possono essere utilizzati per memorizzare o altrimenti trattare dati per loro conto. Ciò sarebbe in linea con i termini utilizzati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STC n. 185) («Convenzione di Budapest»), firmata a Budapest il 23 novembre 2001 («convenzione di Budapest»). Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica. Le categorie di prestatori di servizi che rientrano nel presente regolamento dovrebbero includere, ad esempio, i mercati online che offrono ai consumatori e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non offre ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di memorizzare o altrimenti trattare dati, ovvero se la conservazione di dati non costituisce una componente propria, ovvero una parte essenziale del servizio fornito agli utenti, quali i servizi giuridici, di ingegneria architettonica e contabili forniti online a distanza, esso non dovrebbe rientrare nella definizione di «prestatore di servizi» di cui al presente regolamento, anche se i servizi forniti da tale prestatore sono servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

(28)

I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registri e i registrar di nomi di dominio e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi potrebbero permettere di identificare persone o entità dietro un sito web usato in un'attività criminale o le vittime di un'attività criminale.

(29)

Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online nell'Unione, ad esempio l'accessibilità di un sito web o di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario, presi singolarmente, dovrebbero essere considerati insufficienti per determinare che un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione ai sensi del presente regolamento.

(30)

Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione dovrebbe sussistere anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di tale stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe basarsi su specifici criteri di fatto quali l'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione («app») nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua generalmente usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Al contrario, la fornitura di un servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi nel determinare se un prestatore di servizi offre servizi in uno Stato membro.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe comprende le seguenti categorie di dati: dati relativi agli abbonati, dati relativi al traffico e dati relativi al contenuto. Tale categorizzazione è conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest.

(32)

Gli indirizzi IP come pure i numeri di accesso e le relative informazioni possono rappresentare un punto di partenza fondamentale per le indagini penali in cui l'identità di un indagato non è nota. Tipicamente essi costituiscono componenti di una registrazione di eventi, anche conosciuta come «log server», che indica l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio. Il più delle volte si tratta di un indirizzo IP, statico o dinamico, o di un altro identificatore che individua l'interfaccia di rete usata durante la sessione di accesso. Sono necessarie informazioni correlate sull'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio, quali porte sorgenti e marche temporali o equivalenti, in quanto gli indirizzi IP sono spesso condivisi tra utenti, ad esempio quando sono in essere servizi di traduzione degli indirizzi di rete di livello carrier (CGN) o equivalenti tecnici. Tuttavia, in conformità dell'acquis dell'Unione, gli indirizzi IP devono essere considerati quali dati personali e devono godere di piena protezione a norma dell'acquis dell'Unione sulla protezione dei dati. Inoltre, in determinate circostanze, gli indirizzi IP possono essere considerati dati relativi al traffico. In alcuni Stati membri anche i numeri di accesso e le relative informazioni sono considerati dati relativi al traffico. Tuttavia, ai fini di un'indagine penale specifica, le autorità di contrasto possono dover richiedere un indirizzo IP nonché i numeri di accesso e le relative informazioni al solo fine di identificare l'utente prima che i dati relativi agli abbonati collegati a quell'identificativo possano essere richiesti al prestatore di servizi. In tali casi, è opportuno applicare lo stesso regime applicabile ai dati relativi agli abbonati, quali definiti nel presente regolamento.

(33)

Qualora gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni non siano richiesti al solo scopo di identificare l'utente nell'ambito di un'indagine penale specifica, essi sono generalmente richiesti per ottenere informazioni più invasive della vita privata, come quelle sui contatti dell'utente e sul luogo in cui questo si trova. Pertanto, essi potrebbero servire per definire il profilo completo di una persona, ma al tempo stesso possono essere trattati e analizzati più facilmente rispetto ai dati relativi al contenuto, essendo già presentati in un formato strutturato e standardizzato. È pertanto essenziale che, in tali situazioni, gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni non richiesti al solo fine di identificare l'utente nell'ambito di un'indagine penale specifica siano trattati come dati relativi al traffico e richiesti nel quadro dello stesso regime applicabile a quello dei dati relativi al contenuto, quali definiti nel presente regolamento.

(34)

Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tuttavia, l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia a seconda delle categorie, in particolare tra i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, da un lato, e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e i dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati nonché gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni, se richiesti al solo scopo di identificare l'utente, potrebbero essere utili per ottenere i primi indizi in un'indagine sull'identità dell'indagato, i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e i dati relativi al contenuto sono spesso più pertinenti come materiale probatorio. È pertanto essenziale che tutte queste categorie di dati rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Considerato il diverso livello di impatto sui diritti fondamentali, dovrebbero essere previste garanzie e condizioni adeguate per l'ottenimento di tali dati.

(35)

Le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona dovrebbero essere trattate come casi di emergenza e prevedere termini più brevi per il prestatore di servizi e l'autorità di esecuzione. Qualora il danneggiamento o la distruzione di un'infrastruttura critica ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (19) comporti tale minaccia, anche in ragione di un grave danno alla fornitura di beni indispensabili alla popolazione o all'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato, tale situazione dovrebbe essere considerata un caso di emergenza, in conformità del diritto dell'Unione.

(36)

È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerata la natura più sensibile dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e dei dati relativi al contenuto, l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per ottenere tali categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento sono meno sensibili, un ordine europeo di produzione per ottenere tali dati può essere emesso o convalidato anche da un pubblico ministero competente. Nel rispetto del diritto a un equo processo, garantito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i pubblici ministeri esercitano le loro responsabilità in modo obiettivo, prendendo le loro decisioni circa l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione unicamente sulla base degli elementi fattuali contenuti nel fascicolo e tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico.

(37)

Al fine di assicurare che i diritti fondamentali siano pienamente tutelati, la convalida degli ordini europei di produzione o degli ordini europei di conservazione da parte delle autorità giudiziarie dovrebbe in linea di massima essere ottenuta prima dell'emissione dell'ordine in questione. Dovrebbe essere possibile derogare a tale principio solo in casi di urgenza debitamente giustificata nelle richieste di produzione di dati relativi agli abbonati o di dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento o di conservazione di dati, se non è possibile ottenere previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria in tempo utile, in particolare quando non è possibile contattare l'autorità di convalida per ottenere la convalida e la minaccia è talmente imminente da richiedere un intervento immediato. Tuttavia, tali eccezioni dovrebbero essere previste solo nel caso in cui l'autorità che emette l'ordine in questione potrebbe emettere l'ordine senza previa convalida in un caso interno analogo conformemente al diritto nazionale.

(38)

Un ordine europeo di produzione dovrebbe essere emesso solo se è necessario, proporzionato, adeguato e applicabile al caso di specie. L'autorità di emissione dovrebbe tenere conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata nei procedimenti relativi a un reato ed emettere un ordine europeo di produzione solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo. La valutazione se emettere o meno un ordine europeo di produzione dovrebbe considerare se tale ordine è limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di ottenere dati che siano pertinenti e necessari per servire da prova nella singola fattispecie.

(39)

Qualora un ordine europeo di produzione venga emesso per ottenere diverse categorie di dati, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare che siano soddisfatte le condizioni e le procedure, come la notifica all'autorità di esecuzione, previste per ciascuna delle categorie di dati interessate.

(40)

Considerata la natura più sensibile dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e dei dati relativi al contenuto, occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o per ottenere i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, ai sensi del presente regolamento, per qualsiasi reato; mentre un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del carattere più sensibile di questi dati. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una soglia in relazione al suo ambito di applicazione, consentendo un approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante ed ex post per assicurare il rispetto della proporzionalità e dei diritti degli interessati. Tale soglia non dovrebbe però limitare l'efficacia del presente regolamento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione di ordini europei di produzione nei procedimenti penali solo per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni limiterà l'ambito di applicazione del presente regolamento ai reati più gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello stesso da parte degli operatori. Tale limitazione escluderebbe dall’ambito di applicazione del presente regolamento un numero significativo di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena massima inferiore. Tale limitazione offrirà inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella pratica.

(41)

Esistono reati specifici per i quali le prove sono tipicamente disponibili esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé ma potrebbero causare un danno esteso o considerevole, in particolare i reati che comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe l'impunità nella maggior parte dei casi. Questa considerazione giustifica l'applicazione del presente regolamento per tali reati anche qualora comportino una pena detentiva della durata massima inferiore a 3 anni. Anche i reati connessi al terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), come pure i reati relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), non dovrebbero richiedere la soglia minima di una pena detentiva della durata massima di 3 anni.

(42)

In linea di principio, un ordine europeo di produzione dovrebbe essere rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento. Tuttavia, in alcune circostanze, determinare se un prestatore di servizi abbia il ruolo di titolare o di responsabile del trattamento può rivelarsi particolarmente problematico, in particolare quando nel trattamento dei dati sono coinvolti diversi prestatori di servizi o quando i prestatori di servizi trattano i dati per conto di una persona fisica. La distinzione tra i ruoli del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento in relazione a una specifica serie di dati richiede non solo conoscenze specialistiche del contesto giuridico, ma potrebbe anche richiedere l'interpretazione di quadri contrattuali spesso molto complessi che prevedono, in un caso specifico, l'attribuzione di compiti e ruoli diversi a vari prestatori di servizi in relazione a una particolare serie di dati. Quando i prestatori di servizi trattano i dati per conto di una persona fisica, può essere talvolta difficile determinare chi sia il responsabile del trattamento, anche se vi è un solo prestatore di servizi coinvolto. Qualora i dati in questione siano conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi e non è chiaro chi sia il titolare del trattamento, nonostante ragionevoli sforzi da parte dell'autorità di emissione, dovrebbe essere possibile rivolgere un ordine europeo di produzione direttamente a tale prestatore di servizi. Inoltre, in alcuni casi, rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine nel caso in questione, ad esempio perché il titolare del trattamento è un indagato, un imputato o un condannato o vi sono indicazioni che il titolare del trattamento potrebbe agire nell'interesse della persona oggetto dell'indagine. Anche in tali casi dovrebbe essere possibile rivolgere un ordine europeo di produzione direttamente al prestatore di servizi che tratta i dati per conto del titolare del trattamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'autorità di emissione di ingiungere al prestatore di servizi di conservare i dati.

(43)

A norma del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare dovrebbe informare quest'ultimo circa la produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il pertinente procedimento penale. In tal caso, l'autorità di emissione dovrebbe indicare nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento, aggiungendo una breve motivazione anche nel certificato di accompagnamento trasmesso al destinatario.

(44)

Qualora i dati siano conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati è situata nello Stato di emissione.

(45)

Nei casi in cui i dati protetti dal segreto professionale a norma del diritto dello Stato di emissione sono conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi nell'ambito di un'infrastruttura fornita a professionisti coperti dal segreto professionale, nella loro veste commerciale, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per l'acquisizione dei dati sul contenuto solo se il professionista coperto dal segreto professionale risiede nello Stato di emissione, se rivolgersi al professionista coperto dal segreto professionale potrebbe pregiudicare l'indagine, oppure se il segreto professionale è stato revocato conformemente al diritto applicabile.

(46)

Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Qualora abbia motivo di ritenere che in un altro Stato membro possa essere in corso un procedimento penale parallelo, l'autorità di emissione dovrebbe consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (22). In ogni caso, non deve essere emesso un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione qualora l'autorità di emissione abbia motivo di ritenere che ciò sia contrario al principio ne bis in idem.

(47)

Le immunità e i privilegi, che possono riguardare categorie di persone, ad esempio i diplomatici, o rapporti specificamente protetti, ad esempio i rapporti tra avvocato e cliente o il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di informazione, sono trattati in altri strumenti di riconoscimento reciproco quale la direttiva 2014/41/UE che istituisce l'ordine europeo di indagine (OEI). La gamma e l' impatto delle immunità e dei privilegi variano a seconda del diritto nazionale applicabile di cui occorre tener conto al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione, giacché l'autorità di emissione può emettere un ordine solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Nel diritto dell'Unione non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio. La precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale e può comprendere la protezione che si applica, ad esempio, alle professioni mediche e legali, anche quando in tali professioni sono utilizzate piattaforme specializzate. La precisa definizione di immunità e di privilegio può altresì includere norme sulla determinazione e sulla limitazione della responsabilità penale connesse alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

(48)

Qualora l'autorità di emissione cerchi di ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, od ottenere dati relativi al contenuto mediante l'emissione di un ordine europeo di produzione ed abbia fondati motivi di ritenere che i dati richiesti siano protetti da immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati sono soggetti a norme di detto Stato in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, l'autorità di emissione dovrebbe essere in grado di chiedere chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea.

(49)

Dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di conservazione per qualsiasi reato. L'autorità di emissione dovrebbe tenere conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata nei procedimenti relativi a un reato ed emettere un ordine europeo di conservazione solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo e solo se esso è necessario, proporzionato, adeguato e applicabile al caso di specie. La valutazione se emettere o meno un ordine europeo di conservazione dovrebbe considerare se tale ordine è limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati che siano pertinenti e necessari per servire da prova nella singola fattispecie in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per ottenere la loro produzione.

(50)

Gli ordini europei di produzione e gli ordini europei di conservazione dovrebbero essere rivolti direttamente a uno stabilimento designato o al rappresentante legale, designato o nominato dal prestatore di servizi ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i tempi previsti o non sia stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto a qualsiasi altro stabilimento o rappresentante legale del prestatore di servizi nell'Unione parallelamente o in alternativa alla procedura per far eseguire l'ordine iniziale conformemente al presente regolamento. In considerazione di questi diversi scenari possibili, nelle disposizioni del presente regolamento è usato il termine generico «destinatario».

(51)

Considerata la natura più sensibile di un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto, è opportuno prevedere un meccanismo di notifica applicabile agli ordini europei di produzione per l'acquisizione di tali categorie di dati. Tale meccanismo di notifica dovrebbe coinvolgere un'autorità di esecuzione e consistere nella trasmissione dell'EPOC a tale autorità contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario. Tuttavia, nel caso in cui un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere prove elettroniche in procedimenti penali con legami forti e sostanziali con lo Stato di emissione, non dovrebbe essere prevista alcuna notifica all'autorità di esecuzione. Suddetti collegamenti dovrebbero essere presunti qualora, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione, l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il reato sia stato commesso, sia in atto o sia suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione e qualora la persona i cui dati sono richiesti risieda nello Stato di emissione.

(52)

Ai fini del presente regolamento, un reato dovrebbe essere ritenuto commesso, in atto o suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione se è ritenuto tale conformemente al diritto nazionale di tale Stato. In alcuni casi, in particolare nell'ambito della criminalità informatica, alcuni elementi fattuali, quali il luogo di residenza della vittima, costituiscono di solito indicazioni importanti di cui tener conto nel determinare il luogo in cui il reato è stato commesso. Ad esempio, spesso si ritiene che il reato di ransomware sia commesso nel luogo in cui risiede la vittima di tale reato, anche quando il luogo esatto da cui è stato lanciato il ransomware è incerto. La determinazione del luogo in cui il reato è stato commesso non dovrebbe pregiudicare le norme in materia di competenza giurisdizionale per i reati in questione ai sensi del diritto nazionale applicabile.

(53)

Spetta all'autorità di emissione valutare, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o dei dati relativi al contenuto, e sulla base del materiale di cui dispone, se vi siano fondati motivi per ritenere che la persona di cui si richiedono i dati risieda nello Stato di emissione. A tale riguardo, possono assumere rilevanza diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che l'interessato ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha l'intenzione di farlo. Dalla necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione e dal principio di uguaglianza deriva che la nozione di «residenza» in questo particolare contesto dovrebbe essere interpretata in modo uniforme in tutta l'Unione. Potrebbero sussistere fondati motivi per ritenere che una persona risieda in uno Stato di emissione, in particolare quando ha registrato la sua residenza in uno Stato di emissione, come indicato dal possesso di un documento d'identità, o di un permesso di soggiorno o dall'iscrizione al registro dell'anagrafe. In assenza di iscrizione nello Stato di emissione, la residenza potrebbe essere dimostrata dal fatto che una persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito, al termine di un periodo di presenza stabile in detto Stato membro, taluni legami con tale Stato di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento di residenza formale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, esistano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato di emissione che diano adito a fondati motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, si potrebbe tenere conto di diversi elementi oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato di emissione o i legami familiari o economici stabiliti in tale Stato membro. L'immatricolazione di un veicolo, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato di emissione sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi potrebbero essere pertinenti per stabilire che vi siano fondati motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato di emissione. Una breve visita, una vacanza, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno analogo nello Stato di emissione senza alcun ulteriore legame sostanziale non sono sufficienti per determinare la residenza in tale Stato membro. Nei casi in cui, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o dei dati relativi al contenuto, l'autorità di emissione non disponga di fondati motivi per ritenere che la persona di cui si richiedono i dati risieda nello Stato di emissione, l'autorità di emissione dovrebbe informarne l'autorità di esecuzione.

(54)

Al fine di sveltire la procedura, il momento pertinente per stabilire se è necessaria la notifica all'autorità di esecuzione dovrebbe essere il momento in cui l'ordine europeo di produzione è emesso. Qualsiasi successivo cambiamento della residenza non dovrebbe avere alcun impatto sulla procedura. La persona interessata dovrebbe poter far valere i suoi diritti nonché le norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, durante l'intero procedimento penale, e l'autorità di esecuzione dovrebbe poter sollevare un motivo di rifiuto qualora, in situazioni eccezionali, sussistano fondati motivi di ritenere, sulla base di prove specifiche e oggettive, che l'esecuzione dell'ordine comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. Inoltre, dovrebbe essere possibile far valere tali motivi anche durante la procedura di esecuzione.

(55)

Un ordine europeo di produzione dovrebbe essere trasmesso mediante un EPOC e un ordine europeo di conservazione dovrebbe essere trasmesso mediante un EPOC-PR. Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal destinatario. Qualora il prestatore di servizi non abbia specificato alcuna lingua, l'EPOC o l'EPOC-PR dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi, o in un'altra lingua ufficiale che lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi abbia dichiarato di accettare. Qualora sia prevista la notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'EPOC da trasmettere a tale autorità dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione accettata da tale Stato. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe essere incoraggiato a indicare, in qualsiasi momento, in una dichiarazione scritta presentata alla Commissione, se e in quali lingue ufficiali dell'Unione, oltre alla lingua o alle lingue ufficiali di tale Stato membro, accetterebbe le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR. La Commissione dovrebbe rendere disponibili tali dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla rete giudiziaria europea.

(56)

Se è stato emesso un EPOC e non è prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, il destinatario, quando riceve l'EPOC, dovrebbe provvedere affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC. Se è prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, quando riceve l'EPOC il prestatore di servizi dovrebbe procedere tempestivamente alla conservazione dei dati. Se l'autorità di esecuzione non ha fatto valere alcun motivo di rifiuto a norma del presente regolamento entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC, il destinatario dovrebbe provvedere affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al termine di tale periodo di 10 giorni. Se l'autorità di esecuzione conferma all'autorità di emissione e al destinatario, già prima del termine di tale periodo di 10 giorni, che non farà valere alcun motivo di rifiuto, il destinatario agisce quanto prima dopo tale conferma e al più tardi al termine di tale periodo di 10 giorni. Il destinatario e, se del caso, l'autorità di esecuzione dovrebbero rispettare termini più brevi applicabili in casi di emergenza quali definiti nel presente regolamento. Il destinatario e, se del caso, l'autorità di esecuzione dovrebbero eseguire l'EPOC quanto prima e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento, tenendo il più possibile conto dei termini procedurali e di altri termini indicati dallo Stato di emissione.

(57)

Qualora ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC o nell'EPOC-PR, che l'esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, il destinatario ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Per quanto riguarda gli EPOC, se non è stata effettuata alcuna notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto delle informazioni pervenute dal destinatario e dovrebbe decidere, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. Se è stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto delle informazioni pervenute dal destinatario e dovrebbe decidere se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. L'autorità di esecuzione dovrebbe inoltre poter far valere i motivi di rifiuto di cui al presente regolamento.

(58)

Per consentire al destinatario di risolvere eventuali problemi formali con un EPOC o un EPOC-PR è necessario stabilire una procedura di comunicazione tra il destinatario e l'autorità di emissione nonché, qualora sia stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, tra il destinatario e l'autorità di esecuzione, nei casi in cui l'EPOC o l'EPOC-PR sia incompleto o contenga errori manifesti o non contenga informazioni sufficienti per eseguire l'ordine in questione. Inoltre, se il destinatario non fornisce le informazioni in modo esaustivo o tempestivo per qualsiasi altro motivo, ad esempio perché ritiene che vi sia un contrasto con un obbligo previsto dal diritto di un paese terzo o che l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione non sia stato emesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, il destinatario dovrebbe informare l'autorità di emissione nonché, qualora sia stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione, l'autorità di esecuzione e dovrebbe fornire una giustificazione per la mancata esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR in modo tempestivo. Pertanto la procedura di comunicazione dovrebbe consentire all'autorità di emissione di rettificare o riesaminare l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione in una fase precoce. Al fine di garantire la disponibilità dei dati richiesti, il destinatario dovrebbe conservare tali dati, sempre che tale destinatario possa identificare tali dati.

(59)

Il destinatario non dovrebbe essere tenuto a ottemperare all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione in caso di impossibilità di fatto dovuta a circostanze non imputabili al destinatario o, se diverso, al prestatore di servizi al momento della ricezione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione. L'impossibilità di fatto dovrebbe essere presunta se la persona i cui dati sono richiesti non è un cliente del prestatore di servizi o non può essere identificata come tale anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni all'autorità di emissione, o se i dati sono stati cancellati legalmente prima della ricezione dell'ordine in questione.

(60)

Quando riceve un EPOC-PR il destinatario dovrebbe conservare i dati richiesti per un periodo massimo di 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, nel qual caso la conservazione dovrebbe proseguire. L'autorità di emissione dovrebbe poter prorogare la durata della conservazione di ulteriori 30 giorni, se necessario, per consentire l'emissione di una successiva richiesta di produzione, usando il modulo di cui al presente regolamento. Se durante il periodo di conservazione l'autorità di emissione conferma che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, il destinatario dovrebbe conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta ricevuta la successiva richiesta di produzione. Tale conferma dovrebbe essere inviata al destinatario entro il relativo termine, in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata dal destinatario, usando il modulo di cui al presente regolamento. Per evitare che la conservazione cessi, dovrebbe essere sufficiente che la successiva richiesta di produzione sia stata emessa e che la conferma sia stata inviata dall'autorità di emissione; in quel momento non dovrebbe essere necessario espletare le ulteriori formalità richieste per la trasmissione, come la traduzione dei documenti. Ove la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne dovrebbe informare il destinatario senza indebito ritardo e l'obbligo di conservazione sulla base dell'ordine europeo di conservazione dovrebbe cessare.

(61)

In deroga al principio della fiducia reciproca, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter far valere motivi di rifiuto di un ordine europeo di produzione, se è stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, sulla base dell'elenco dei motivi di rifiuto di cui al presente regolamento. Se la notifica all'autorità di esecuzione o l'esecuzione avviene a norma del presente regolamento, lo stato di esecuzione potrebbe prevedere nell’ambito del proprio diritto nazionale l'esecuzione di un ordine europeo di produzione potrebbe richiedere il coinvolgimento nella procedura di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione.

(62)

Se le è notificato un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente quali definiti nel presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di valutare le informazioni contenute nell'ordine e, se del caso, rifiutarle qualora, sulla base di un'analisi obbligatoria e dovuta delle informazioni contenute in tale ordine e nel rispetto delle norme applicabili del diritto primario dell'Unione, in particolare della Carta, giunga alla conclusione che potrebbero essere fatti valere uno o più dei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento. La necessità di rispettare l'indipendenza delle autorità giudiziarie esige che tali autorità dispongano di un certo margine di discrezionalità nell'adottare decisioni in merito ai motivi di rifiuto.

(63)

L'autorità di esecuzione, se notificata a norma del presente regolamento, dovrebbe poter rifiutare un ordine europeo di produzione qualora i dati richiesti siano protetti da immunità o privilegi concessi ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione, o qualora i dati richiesti siano soggetti alle norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione.

(64)

L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare un ordine in situazioni eccezionali, qualora sussistano validi motivi di ritenere, sulla base di prove specifiche e oggettive, che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione, nelle particolari circostanze del caso, comporti una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. In particolare, nel valutare tale motivo di rifiuto, qualora l'autorità di esecuzione disponga delle prove o degli elementi indicati in una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, che indichi che sussiste un chiaro rischio, in caso di esecuzione dell'ordine, di una grave violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo a norma dell'articolo 47 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione dovrebbe determinare in modo specifico e preciso se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato, della natura del reato per il quale è condotto il procedimento penale nonché del contesto fattuale che è alla base dell'ordine, e alla luce delle informazioni fornite dall'autorità di emissione, vi siano validi motivi di ritenere che sussista un rischio di violazione del diritto di una persona a un equo processo.

(65)

L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare un ordine qualora la sua esecuzione sia in contrasto con il principio del ne bis in idem.

(66)

L'autorità di esecuzione, se notificata a norma del presente regolamento, dovrebbe poter rifiutare un ordine europeo di produzione qualora la condotta per la quale l'ordine è stato emesso non costituisca reato ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, a meno che non riguardi un reato elencato nelle categorie di reati figuranti in un allegato al presente regolamento, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC, se è punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni.

(67)

Poiché l'informazione della persona i cui dati sono richiesti è un elemento essenziale per quanto riguarda i diritti di protezione dei dati e i diritti di difesa, in quanto consente un riesame e un ricorso giurisdizionale effettivi, in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta, l'autorità di emissione dovrebbe informare, senza indebito ritardo, la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. Tuttavia, conformemente al diritto nazionale, l'autorità di emissione dovrebbe poter ritardare o limitare l'informazione o omettere di informare la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione dovrebbe indicare nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione e aggiungere una breve giustificazione nell'EPOC. I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi dovrebbero adottare le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.

(68)

Laddove tale possibilità sia prevista nel diritto nazionale dello Stato di emissione per gli ordini nazionali in situazioni analoghe, il prestatore di servizi dovrebbe poter chiedere allo Stato di emissione il rimborso delle spese sostenute per rispondere a un ordine europeo di produzione o a un ordine europeo di conservazione, conformemente alle disposizioni nazionali di tale Stato. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle loro norme nazionali in materia di rimborso, e la Commissione dovrebbe renderle pubbliche. Il presente regolamento prevede norme distinte applicabili al rimborso delle spese relative al sistema informatico decentrato.

(69)

Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni pecuniarie previste nel loro diritto nazionale siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio tali norme e provvedimenti alla Commissione nonché provvedere a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

(70)

Nel valutare nel caso di specie le opportune sanzioni pecuniarie, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata commessa intenzionalmente o per negligenza, se il prestatore di servizi è stato ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti, nonché la solidità finanziaria del prestatore di servizi ritenuto responsabile. In circostanze eccezionali, tale valutazione potrebbe portare l'autorità di esecuzione a decidere di astenersi dall'irrogare sanzioni pecuniarie. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione alle microimprese che non ottemperano a un ordine europeo di produzione o a un ordine europeo di conservazione in un caso di emergenza per mancanza di risorse umane al di fuori del normale orario di lavoro, se i dati sono trasmessi senza indebito ritardo.

(71)

Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili negli Stati membri per i pregiudizi causati agli utenti o a terzi derivanti esclusivamente dall'ottemperanza in buona fede all'EPOC o all'EPOC-PR. La responsabilità di garantire la legittimità dell'ordine in questione, in particolare la sua necessità e proporzionalità, dovrebbe spettare all'autorità di emissione.

(72)

Se il destinatario non ottempera all'EPOC entro il termine stabilito o all'EPOC-PR senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione e, se del caso, se l'autorità di esecuzione non ha fatto valere alcuno dei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe poter chiedere all'autorità di esecuzione di eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione. A tal fine, l'autorità di emissione dovrebbe trasferire all'autorità di esecuzione l'ordine in questione, il modulo pertinente, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, quale completato dal destinatario, e qualsiasi documento pertinente. L'autorità di emissione dovrebbe tradurre l'ordine in questione e qualsiasi documento da trasferire in una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione e dovrebbe informare il destinatario del trasferimento. Tale Stato dovrebbe procedere all'esecuzione dell'ordine in questione conformemente al proprio diritto nazionale.

(73)

La procedura di esecuzione dovrebbe consentire al destinatario di opporsi all'esecuzione, sulla base di un elenco di motivi specifici previsti dal presente regolamento, compreso il fatto che l'ordine in questione non è stato emesso o convalidato da un'autorità competente come previsto dal presente regolamento, o che l'ordine non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del relativo certificato. L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione in base agli stessi motivi nonché, in situazioni eccezionali, in ragione della manifesta violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire l'ordine sulla base di tali motivi l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione. Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione riconosciuto, la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria. Tale sanzione dovrebbe essere proporzionata, in particolare alla luce di circostanze specifiche come l'inottemperanza reiterata o sistematica.

(74)

L'ottemperanza a un ordine europeo di produzione potrebbe entrare in conflitto con un obbligo derivante dal diritto applicabile di un paese terzo. Per rispettare il principio di cortesia internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, il presente regolamento prevede un meccanismo specifico di riesame giurisdizionale nel caso in cui ottemperare a un ordine europeo di produzione costringa un prestatore di servizi a violare obblighi giuridici derivanti dal diritto di un paese terzo.

(75)

Se il destinatario ritiene che nella fattispecie un ordine europeo di produzione comporti la violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, dovrebbe informare l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine a mezzo di un'obiezione motivata, usando il modulo previsto dal presente regolamento. L'autorità di emissione dovrebbe riesaminare l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata e di qualsiasi contributo fornito dallo Stato di esecuzione, tenendo conto degli stessi criteri che l'organo giurisdizionale competente dello Stato di emissione dovrebbe seguire. Se l'autorità di emissione intende confermare l'ordine, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente dello Stato di emissione, quale notificato dallo Stato membro pertinente, che dovrebbe procedere al riesame dell'ordine.

(76)

Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, l'organo giurisdizionale competente potrebbe basarsi, se necessario, su appropriate competenze esterne, ad esempio in caso di problemi di interpretazione del diritto del paese terzo in questione. A tal fine, l'organo giurisdizionale competente potrebbe ad esempio consultare l'autorità centrale del paese terzo, tenendo conto della direttiva (UE) 2016/680. In particolare, lo Stato di emissione dovrebbe chiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo qualora il conflitto riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali.

(77)

Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza relative all'interpretazione del diritto di un paese terzo e alle procedure di conflitto delle procedure del diritto degli Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS o la Rete giudiziaria europea, affinché sia possibile beneficiare delle esperienze e competenze acquisite sulla stessa questione o su questioni simili. La disponibilità di tali informazioni su una piattaforma centrale non dovrebbe impedire una nuova consultazione del paese terzo, se del caso.

(78)

Nel valutare se sussistano obblighi contrastanti, l'organo giurisdizionale competente dovrebbe stabilire se il diritto del paese terzo sia applicabile e, in tal caso, se vieti la divulgazione dei dati in questione. Se accerta che il diritto del paese terzo vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente dovrebbe decidere se confermare o ritirare l'ordine europeo di produzione, ponderando una serie di elementi intesi a verificare la solidità del collegamento con una delle due giurisdizioni coinvolte, i rispettivi interessi ad ottenere o impedire la divulgazione dei dati e le possibili conseguenze per il destinatario o il prestatore di servizi derivanti dall'obbligo di ottemperare all'ordine. Nell'effettuare la valutazione, particolare importanza e peso dovrebbero essere accordati alla protezione dei diritti fondamentali da parte del diritto pertinente del paese terzo e ad altri interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale del paese terzo, nonché al grado di collegamento tra il procedimento penale e l'una o l'altra delle due giurisdizioni. Se decide di revocare l'ordine, l'organo giurisdizionale ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario, il quale dovrebbe procedere ad eseguire l'ordine. L'autorità di emissione dovrebbe informare l'autorità di esecuzione dell'esito della procedura di riesame.

(79)

Le condizioni per l'esecuzione dell'EPOC di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo. Pertanto, durante il controllo giurisdizionale, nel caso in cui ottemperare a un ordine europeo di produzione costringa il prestatore di servizi a violare un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, i dati richiesti da tale ordine dovrebbero essere conservati. Qualora, a seguito del controllo giurisdizionale, l'organo giurisdizionale competente decida di revocare un ordine europeo di produzione, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di conservazione per consentire all'autorità di emissione di chiedere la produzione dei dati attraverso altri canali, ad esempio l'assistenza giudiziaria.

(80)

È essenziale che tutte le persone i cui dati sono richiesti nel corso di indagini o procedimenti penali abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta. In linea con tale requisito e fatti salvi ulteriori mezzi di ricorso disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione dovrebbe avere diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Se la persona in questione è un indagato o un imputato, dovrebbe avere diritto a un ricorso effettivo nel corso del procedimento penale in cui i dati sono utilizzati come prova. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato di emissione, conformemente al suo diritto nazionale, e dovrebbe includere la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione, o altri mezzi di ricorso supplementari conformemente al diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe limitare i motivi per contestare la legittimità di un ordine. Il diritto a un ricorso effettivo previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Occorre fornire a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso previste dal diritto nazionale e garantire l'esercizio effettivo delle stesse.

(81)

Dovrebbero essere predisposti canali adeguati per garantire che tutte le parti possano cooperare efficacemente con mezzi digitali, attraverso un sistema informatico decentrato che consenta uno scambio elettronico transfrontaliero rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro di moduli, dati e informazioni relativi ai casi.

(82)

Al fine di consentire una comunicazione scritta efficiente e sicura tra le autorità competenti e gli stabilimenti o i rappresentanti legali designati dai prestatori di servizi a norma del presente regolamento, tali stabilimenti o rappresentanti legali designati dovrebbero disporre di mezzi elettronici di accesso ai sistemi informatici nazionali, facenti parte del sistema informatico decentrato e gestiti dagli Stati membri.

(83)

Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono interconnessi. I punti di accesso del sistema informatico decentrato dovrebbero basarsi sul sistema e-CODEX, istituito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(84)

I prestatori di servizi che si avvalgono di soluzioni informatiche su misura ai fini dello scambio di informazioni e dati relativi alle richieste di prove elettroniche dovrebbero disporre di mezzi automatizzati di accesso ai sistemi informatici decentrati mediante una norma comune per lo scambio dei dati.

(85)

Di norma, tutte le comunicazioni scritte tra le autorità competenti o tra le autorità competenti e gli stabilimenti o i rappresentanti legali designati dovrebbero avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. Dovrebbe essere consentito l'uso di mezzi alternativi solo qualora l'uso del sistema informatico decentrato non sia possibile, ad esempio a causa di specifici requisiti forensi, poiché il volume dei dati da trasferire è ostacolato da vincoli di capacità tecnica o poiché in caso di emergenza è necessario rivolgersi a un altro stabilimento non collegato al sistema informatico decentrato. In tali casi, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile.

(86)

Per garantire che il sistema informatico decentrato contenga una registrazione completa degli scambi scritti a norma del presente regolamento, qualsiasi trasmissione effettuata con mezzi alternativi dovrebbe essere registrata nel sistema informatico decentrato senza indebito ritardo.

(87)

È opportuno prendere in considerazione l'uso di meccanismi che garantiscano l'autenticità, quali previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(88)

I prestatori di servizi, in particolare le piccole e medie imprese, non dovrebbero essere esposti a costi sproporzionati legati all'istituzione e al funzionamento del sistema informatico decentrato. Nel quadro della creazione, della manutenzione e dello sviluppo dell'attuazione di riferimento, la Commissione è pertanto tenuta a mettere a disposizione anche un'interfaccia web che consenta ai prestatori di servizi di comunicare in modo sicuro con le autorità senza dover creare una propria infrastruttura dedicata per accedere al sistema informatico decentrato.

(89)

Per gli Stati membri dovrebbe essere possibile utilizzare il software sviluppato dalla Commissione, segnatamente il software di implementazione di riferimento, anziché un sistema informatico nazionale. Tale software di implementazione di riferimento deve essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti del sistema e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare la loro rispettiva infrastruttura nazionale di comunicazione giudiziaria esistente per uso transfrontaliero.

(90)

La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersicurezza. È importante che il software di implementazione di riferimento includa inoltre misure tecniche adeguate e consentire di adottare le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità.

(91)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(92)

Per gli scambi di dati effettuati tramite il sistema informatico decentrato o registrati nel sistema informatico decentrato, gli Stati membri dovrebbero poter raccogliere statistiche per adempiere ai loro obblighi di monitoraggio e comunicazione ai sensi del presente regolamento attraverso i loro portali nazionali.

(93)

Al fine di monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale per l'anno civile precedente, sulla base dei dati ottenuti dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e fornire alla Commissione statistiche complete sui diversi aspetti del presente regolamento, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno).

(94)

L'uso di moduli standard pretradotti faciliterebbe la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma del presente regolamento, consentendo così una comunicazione più rapida ed efficace in modo più semplice. Tali moduli ridurrebbero i costi di traduzione e contribuirebbero a una comunicazione di elevata qualità. Analogamente, i moduli di risposta consentirebbero uno scambio standardizzato di informazioni, in particolare quando i prestatori di servizi non sono in grado di adempiere a quanto richiesto perché l'account utente non esiste o i dati non sono disponibili. I moduli previsti dal presente regolamento faciliterebbero inoltre la raccolta di statistiche.

(95)

Al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC ed EPOC-PR e dei moduli per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire un EPOC o un EPOC-PR, per confermare l'emissione di una richiesta di produzione a seguito di un ordine europeo di conservazione e per prorogare la conservazione di prove elettroniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dei moduli previsti dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(96)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali concernenti l'acquisizione di prove che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le autorità degli Stati membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto al caso di specie. In alcuni casi, esse potrebbero preferire usare altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali per richiedere una serie di tipi diversi di atti di indagine non limitati alla produzione di prove elettroniche da un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli strumenti, gli accordi e le modalità esistenti di cui al presente regolamento che continueranno ad applicare. Gli Stati membri dovrebbero altresì notificare alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove modalità di cui al presente regolamento.

(97)

In considerazione dell'evoluzione tecnologica, tra qualche anno potrebbero predominare nuove forme di strumenti di comunicazione o emergere lacune nell'applicazione del presente regolamento. È pertanto importante prevedere una valutazione della sua applicazione.

(98)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, e tale valutazione dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre possibili misure. La relazione di valutazione dovrebbe includere una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e dei risultati conseguiti in relazione ai suoi obiettivi nonché una valutazione dell'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali. È opportuno che la Commissione raccolga periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento.

(99)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e l'ottenimento di prove elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(100)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(101)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(102)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 novembre 2019 (29),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.

Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma.

2.   L'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto della suddetta persona, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale.

3.   Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta e dall'articolo 6 TUE, e lascia impregiudicati gli obblighi applicabili alle autorità di contrasto o alle autorità giudiziarie a tale riguardo. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei principi fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione.

2.   L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo nel quadro e ai fini di procedimenti penali, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, che non è stata irrogata con decisione pronunciata in contumacia nei casi in cui la persona condannata è latitante. Tali ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica potrebbe essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione.

3.   L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo per i dati riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, punto 3), offerti nell'Unione.

4.   Il presente regolamento non si applica ai procedimenti avviati al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca a un altro Stato membro o a un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«ordine europeo di produzione»: la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche, emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento;

2)

«ordine europeo di conservazione»: la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva, e che è emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento;

3)

«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30):

a)

servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;

c)

altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 che:

i)

consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o

ii)

rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;

4)

«offerta di servizi nell'Unione»:

a)

consentire alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usare i servizi elencati al punto 3); e

b)

avere un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale deve essere considerato presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;

5)

«stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;

6)

«stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva;

7)

«rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva;

8)

«prove elettroniche»: i dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione, di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR);

9)

«dati relativi agli abbonati»: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:

a)

l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;

b)

il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta;

10)

«dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l'ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l'utente in una specifica indagine penale;

11)

«dati sul traffico»: i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all'inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l'ora d'uso, la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo;

12)

«dati relativi al contenuto»: qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico;

13)

«sistema di informazione»: un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

14)

«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione;

15)

«autorità di emissione»: l'autorità competente nello Stato di emissione che, a norma dell'articolo 4, può emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione;

16)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel quale lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede e a cui l'ordine europeo di produzione e un EPOC o l'ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o ai fini dell'esecuzione in conformità del presente regolamento;

17)

«autorità di esecuzione»: l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento;

18)

«caso di emergenza»: una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato;

19)

«titolare del trattamento»: il titolare del trattamento quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679;

20)

«responsabile del trattamento»: il responsabile del trattamento quale definito all'articolo 4, punto 8), del regolamento (UE) 2016/679;

21)

«sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni.

CAPO II

ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE, ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE E CERTIFICATI

Articolo 4

Autorità di emissione

1.   Un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), può essere emesso solamente da:

a)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

b)

qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

2.   Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto può essere emesso solamente da:

a)

un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente nel caso interessato; o

b)

qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione.

3.   Un ordine europeo di conservazione relativo a dati di qualsiasi categoria può essere emesso solamente da:

a)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

b)

qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

4.   Laddove un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b) o del paragrafo 3, lettera b), tale autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'EPOC e dell'EPOC-PR.

5.   In un caso di emergenza debitamente accertato, quale definito all'articolo 3, punto 18), le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo possono eccezionalmente emettere un ordine europeo di produzione per i dati relativi agli abbonati o per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), o un ordine europeo di conservazione, senza previa convalida dell’ordine interessato, qualora la convalida non possa essere ottenuta in tempo utile e qualora tali autorità possano emettere un ordine in un caso interno analogo senza previa convalida. L'autorità di emissione chiede la convalida ex post dell'ordine in questione, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore. Qualora tale convalida ex post dell'ordine in questione non sia concessa, l'autorità di emissione ritira immediatamente l'ordine e cancella o limita in altro modo l'uso dei dati ottenuti.

6.   Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione nonché delle notifiche, come pure della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini.

Articolo 5

Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione

1.   L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di produzione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tenuto conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata, e può essere emesso solo se un ordine dello stesso tipo avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

3.   L'ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), può essere emesso per qualsiasi reato e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.

4.   Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto è emesso solo:

a)

per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni; oppure

b)

per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:

i)

i reati definiti agli articoli da 3 a 8 della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

ii)

i reati definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;

iii)

i reati definiti agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE;

c)

per i reati definiti agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541;

d)

per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante, per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

5.   L'ordine europeo di produzione contiene le informazioni seguenti:

a)

i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;

b)

il destinatario dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7;

c)

l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati richiesti;

d)

la categoria di dati richiesti quale definita all'articolo 3, punti da 9) a 12);

e)

se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione;

f)

le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;

g)

nei casi di emergenza, quali definiti all'articolo 3, punto 18), i motivi debitamente giustificati dell'emergenza;

h)

se l'ordine europeo di produzione è rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento, la conferma che le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono soddisfatte;

i)

i motivi per stabilire che l'ordine europeo di produzione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

j)

una descrizione sommaria del caso.

6.   Un ordine europeo di produzione è rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

In via eccezionale, l'ordine europeo di produzione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o tratta i dati per conto del titolare del trattamento, se:

a)

il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi da parte dell'autorità di emissione; oppure

b)

rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine.

7.   A norma del regolamento (UE) 2016/679 il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il procedimento penale pertinente. In tal caso, l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.

8.   Qualora i dati siano conservati o altrimenti trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica, è possibile emettere un ordine europeo di produzione solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati si trova nello Stato di emissione.

9.   Nei casi in cui i dati protetti dal segreto professionale a norma del diritto dello Stato di emissione sono conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi nell'ambito di un'infrastruttura fornita a professionisti coperti dal segreto professionale, nella loro veste commerciale, è possibile emettere un ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o per l'acquisizione dei dati sul contenuto solo se:

a)

il professionista coperto dal segreto professionale risiede nello Stato di emissione;

b)

rivolgersi al professionista coperto dal segreto professionale potrebbe pregiudicare l'indagine; oppure

c)

il segreto professionale è stato revocato conformemente al diritto applicabile.

10.   Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o i dati relativi al contenuto richiesti dall'ordine europeo di produzione siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in tale Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, essa può chiedere chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea.

L'autorità di emissione non emette un ordine europeo di produzione se ritiene che i dati richiesti relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente quali definiti all'articolo 3, punto 10), o i dati relativi al contenuto siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in detto Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione

1.   L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. L'articolo 5, paragrafo 8, si applica mutatis mutandis.

2.   Un ordine europeo di conservazione deve essere necessario e proporzionato al fine di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista della presentazione di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d’indagine (OEI) o un ordine europeo di produzione, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata.

3.   Un ordine europeo di conservazione può essere emesso per tutti i reati, laddove avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.

4.   L'ordine europeo di conservazione contiene le informazioni seguenti:

a)

i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;

b)

il destinatario dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7;

c)

l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati di cui è richiesta la conservazione;

d)

la categoria di dati richiesti quale definita all'articolo 3, punti da 9) a 12);

e)

se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione;

f)

le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;

g)

i motivi per stabilire che l'ordine europeo di conservazione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 7

Destinatari degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione

1.   Gli ordini europei di produzione e gli ordini europei di conservazione sono rivolti direttamente a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale del prestatore di servizi interessato.

2.   In via eccezionale, nei casi di emergenza quali definiti all'articolo 3, punto 18), qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un EPOC o a un EPOC-PR entro i termini, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto a qualsiasi altro stabilimento o rappresentante legale del prestatore di servizi nell'Unione.

Articolo 8

Notifica all'autorità di esecuzione

1.   Qualora un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto, l'autorità di emissione ne dà notifica all'autorità di esecuzione trasmettendole l'EPOC contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se, al momento dell'emissione dell'ordine, l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che:

a)

il reato sia stato commesso, sia in atto o sia suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione; e

b)

la persona i cui dati sono richiesti risieda nello Stato di emissione.

3.   Nel trasmettere l'EPOC all'autorità di esecuzione, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include, se del caso, tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere necessarie per valutare la possibilità di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12.

4.   La notifica all'autorità di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha effetto sospensivo sugli obblighi del destinatario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tranne nei casi di emergenza quali definiti all'articolo 3, punto 18).

Articolo 9

Certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) e certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)

1.   L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso al destinatario quale definito all'articolo 7 mediante un EPOC o un EPOC-PR, rispettivamente.

L'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di convalida completa l'EPOC che figura all'allegato I o l'EPOC-PR che figura all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono accurate e corrette.

2.   L'EPOC contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a h), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione, se necessario.

Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'EPOC trasmesso a tale autorità contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a j).

3.   L'EPOC-PR contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a f), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione.

4.   Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal destinatario come previsto dall’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1544. Qualora il prestatore di servizi non abbia specificato alcuna lingua, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi.

Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'EPOC da trasmettere a tale autorità è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione accettata da tale Stato.

Articolo 10

Esecuzione dell'EPOC

1.   Quando riceve un EPOC il destinatario agisce tempestivamente per conservare i dati.

2.   Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e tale autorità non abbia fatto valere alcun motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12 entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC, il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al termine di tale periodo di 10 giorni. Se l'autorità di esecuzione conferma all'autorità di emissione e al destinatario, già prima della scadenza di tale termine di 10 giorni, che non farà valere motivi di rifiuto, il destinatario agisce quanto prima dopo tale conferma e al più tardi al termine del periodo di 10 giorni.

3.   Qualora non sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, quando riceve un EPOC il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, entro 10 giorni dalla sua ricezione.

4.   In caso di emergenza, il destinatario trasmette i dati richiesti senza indebito ritardo, al più tardi entro otto ore dalla ricezione dell'EPOC. Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, quest'ultima può, se decide di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, senza indugio e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica, notificare all'autorità di emissione e al destinatario che essa si oppone all'uso dei dati o che i dati possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. Se l'autorità di esecuzione fa valere un motivo di rifiuto e se i dati sono già stati trasmessi dal destinatario all'autorità di emissione, quest'ultima cancella i dati o ne limita in altro modo l'uso oppure, nel caso in cui l'autorità di esecuzione abbia specificato condizioni, rispetta tali condizioni quando utilizza i dati.

5.   Qualora il destinatario ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC, che l'esecuzione dell'EPOC possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione utilizzando il modulo di cui all'allegato III.

Qualora non abbia avuto luogo alcuna notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione.

Qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. L'autorità di esecuzione può decidere di far valere i motivi di rifiuto di cui all'articolo 12.

6.   Se non può ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti perché l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. Nel contempo, il destinatario comunica all'autorità di emissione se è stato o meno possibile procedere all'identificazione dei dati richiesti e alla conservazione di tali dati conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.

L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano finché l'autorità di emissione o l'autorità di esecuzione non fornisce tali chiarimenti o rettifiche.

7.   Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Ove l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione, che l'EPOC non deve più essere eseguito.

8.   In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, non fornisce i dati richiesti, non li fornisce in maniera esaustiva o non li fornisce entro il termine specificato, il destinatario, senza indebito ritardo e al più tardi entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, comunica tali motivi all'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, all'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione alla luce delle informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, fissa a quest'ultimo un nuovo termine per la produzione dei dati.

9.   I dati sono conservati, per quanto possibile, fino alla loro produzione, indipendentemente dal fatto che la produzione sia richiesta in ultima istanza sulla base di un ordine europeo di produzione precisato e del relativo EPOC o attraverso altri canali, quali l'assistenza giudiziaria, o fino al ritiro dell'ordine europeo di produzione.

Qualora la produzione e la conservazione dei dati non siano più necessarie, l'autorità di emissione e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, l'autorità di esecuzione, ne informa il destinatario senza indebito ritardo.

Articolo 11

Esecuzione dell'EPOC-PR

1.   Quando riceve un EPOC-PR il destinatario provvede, senza indebito ritardo, a conservare i dati richiesti. L'obbligo di conservare i dati cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi, usando il modulo di cui all'allegato V, che è stata emessa una successiva richiesta di produzione. Durante tale periodo di 60 giorni l'autorità di emissione, usando il modulo di cui all'allegato VI, può prorogare la durata dell'obbligo di conservare i dati di un ulteriore periodo di 30 giorni, se necessario per consentire l'emissione di una successiva richiesta di produzione.

2.   Qualora, durante il periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di emissione confermi che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, il destinatario conserva i dati per tutto il tempo necessario per la loro produzione una volta ricevuta la successiva richiesta di produzione.

3.   Qualora la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne informa il destinatario senza indebito ritardo e l'obbligo di conservazione sulla base dell'ordine europeo di conservazione cessa di sussistere.

4.   Qualora ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR, che l'esecuzione dell'EPOC-PR possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, il destinatario ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione usando il modulo di cui all'allegato III.

L'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di conservazione.

5.   Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti perché l'EPOC-PR è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III.

L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In mancanza di reazione da parte dell'autorità di emissione entro il termine di cinque giorni, il prestatore di servizi è esonerato dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Qualora l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario che l'EPOC-PR non deve più essere eseguito.

7.   In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, non conserva i dati richiesti, il destinatario comunica tali motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di conservazione alla luce della giustificazione fornita dal destinatario.

Articolo 12

Motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione

1.   Qualora l'autorità di emissione abbia notificato l'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, o, in casi di emergenza, al più tardi entro 96 ore dalla ricezione, l'autorità di esecuzione valuta le informazioni indicate nell'ordine e, se del caso, fa valere uno o più dei seguenti motivi di rifiuto:

a)

i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine, o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine;

b)

in situazioni eccezionali, sussistono validi motivi di ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta.

c)

l'esecuzione dell'ordine sarebbe contraria al principio ne bis in idem;

d)

la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'ordine non costituisce reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie di reati figuranti all'allegato IV, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni.

2.   Qualora faccia valere un motivo di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa il destinatario e l'autorità di emissione. Il destinatario interrompe l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione e non trasferisce i dati, e l'autorità di emissione ritira l'ordine.

3.   Prima di decidere di far valere un motivo di rifiuto, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 contatta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato per discutere le misure opportune da adottare. Su tale base, l'autorità di emissione può decidere di adattare o di ritirare l'ordine europeo di produzione. Qualora, a seguito di tali discussioni, non sia raggiunta alcuna soluzione, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 può decidere di far valere motivi di rifiuto dell'ordine europeo di produzione e informarne di conseguenza l'autorità di emissione e il destinatario.

4.   Qualora decida di far valere motivi di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione può indicare se si oppone al trasferimento di tutti i dati richiesti nell'ordine europeo di produzione o se i dati possono essere trasferiti o utilizzati solo parzialmente alle condizioni specificate dall'autorità di esecuzione.

5.   Se la revoca dell'immunità o del privilegio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 di contattare tale autorità dello Stato di esecuzione per chiederle di esercitare senza indugio tale potere. Se la revoca dell'immunità o del privilegio compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il suo potere di revoca.

Articolo 13

Informazioni all'utente e riservatezza

1.   L'autorità di emissione informa senza indebito ritardo la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione.

2.   Conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può ritardare o limitare l'informazione, o omettere di informare, la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.

3.   Nell'informare la persona i cui dati sono richiesti come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include informazioni sui mezzi di ricorso disponibili ai sensi dell'articolo 18.

4.   I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi adottano le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.

Articolo 14

Rimborso delle spese

1.   Laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale dello Stato di emissione per gli ordini interni in situazioni analoghe, il prestatore di servizi può chiedere allo Stato di emissione il rimborso delle sue spese, conformemente al diritto nazionale di tale Stato. Gli Stati membri comunicano le proprie norme interne di rimborso alla Commissione, che le rende pubbliche.

2.   Il presente articolo non si applica al rimborso dei costi del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 25.

CAPO III

SANZIONI ED ESECUZIONE

Articolo 15

Sanzioni

1.   Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli articoli 10 e 11 e dell'articolo 13, paragrafo 4, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 10, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni pecuniarie previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri garantiscono che possano essere imposte sanzioni pecuniarie pari fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza ritardo e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non sono ritenuti responsabili negli Stati membri per il pregiudizio causato agli utenti o a terzi derivanti esclusivamente dall'ottemperanza in buona fede a un EPOC o a un EPOC-PR.

Articolo 16

Procedura di esecuzione

1.   Qualora il destinatario non ottemperi all'EPOC o all'EPOC-PR entro il termine stabilito, senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione e, se del caso, qualora l'autorità di esecuzione non abbia fatto valere alcuno dei motivi di rifiuto previsti all'articolo 12, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione.

Ai fini dell'esecuzione di cui al primo comma, l'autorità di emissione trasferisce l'ordine in questione, il modulo di cui all'allegato III compilato dal destinatario e qualsiasi documento pertinente di cui all'articolo 19. L'autorità di emissione traduce l'ordine in questione e qualsiasi documento da trasferire in una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione e informa il destinatario del trasferimento.

2.   Una volta ricevuta la documentazione, l'autorità di esecuzione riconosce senza ulteriori formalità e adotta le misure necessarie per l'esecuzione di:

a)

un ordine europeo di produzione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 4; oppure

b)

un ordine europeo di conservazione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 5.

L'autorità di esecuzione adotta una decisione sul riconoscimento dell'ordine in questione senza indebito ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale ordine.

3.   L'autorità di esecuzione ingiunge formalmente ai destinatari di ottemperare ai loro obblighi pertinenti e informa i destinatari di quanto segue:

a)

la possibilità di obiettare all'esecuzione dell'ordine in questione invocando uno o più dei motivi di cui al paragrafo 4, lettere da a) a f), o al paragrafo 5, lettere da a) a e);

b)

le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza; e

c)

il termine per l'ottemperanza o l'obiezione.

4.   L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti:

a)

l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4;

b)

l'ordine europeo di produzione non è stato emesso in relazione a un reato di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

c)

il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti;

d)

l'ordine europeo di produzione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC;

e)

il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento;

f)

i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione;

g)

in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta.

5.   L'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti:

a)

l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4;

b)

il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti;

c)

l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC-PR;

d)

il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento;

e)

i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione;

f)

in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta.

6.   In caso di obiezione del destinatario di cui al paragrafo 3, lettera a), l'autorità di esecuzione decide se eseguire o meno l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione sulla base di qualsiasi informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, delle informazioni supplementari ottenute dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 7.

7.   Prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione, conformemente ai paragrafi 2 o 6 rispettivamente, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato. Se del caso, chiede ulteriori informazioni all'autorità di emissione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta entro cinque giorni lavorativi.

8.   L'autorità di esecuzione comunica immediatamente tutte le sue decisioni all'autorità di emissione e al destinatario.

9.   Se ottiene i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione dal destinatario, l'autorità di esecuzione trasmette tali dati all'autorità di emissione senza indebito ritardo.

10.   Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione che è stato riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 15. Contro una decisione che irroga una sanzione pecuniaria deve essere disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.

CAPO IV

CONFLITTI DI LEGGI E MEZZI DI RICORSO

Articolo 17

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

1.   Se ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo, il destinatario informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine europeo di produzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9, utilizzando il modulo di cui all'allegato III («obiezione motivata»).

2.   L'obiezione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla natura dell'obbligo contrastante. L'obiezione motivata non può fondarsi su:

a)

l'assenza, nel diritto applicabile del paese terzo, di disposizioni analoghe riguardo alle condizioni, alle formalità e alle procedure di emissione di un ordine di produzione; oppure

b)

il solo fatto che i dati sono conservati in un paese terzo.

L'obiezione motivata è presentata entro 10 giorni dalla data in cui il destinatario ha ricevuto l'EPOC.

3.   L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata e di ogni eventuale contributo fornito dallo Stato di esecuzione. Se intende confermarlo, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di emissione. L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione è sospesa in attesa del completamento della procedura di riesame.

4.   L'organo giurisdizionale competente valuta innanzitutto se esistano obblighi contrastanti, esaminando:

a)

se, in base alle circostanze specifiche del caso di specie, è applicabile il diritto del paese terzo; e

b)

se il diritto del paese terzo, ove applicabile ai sensi della lettera a), se applicato alle circostanze specifiche del caso in questione, vieta la divulgazione dei dati in questione.

5.   Se ritiene che non esistano obblighi contrastanti pertinenti ai sensi dei paragrafi 1 e 4, l'organo giurisdizionale competente conferma l'ordine europeo di produzione.

6.   Se accerta, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b), che il diritto del paese terzo vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente decide se confermare o revocare l'ordine europeo di produzione. Tale valutazione è basata in particolare sui seguenti elementi, dando al contempo particolare rilievo agli elementi di cui alle lettere a) e b):

a)

l'interesse tutelato dal pertinente diritto del paese terzo, compresi i diritti fondamentali e altri interessi fondamentali che impediscono la divulgazione dei dati, in particolare gli interessi di sicurezza nazionale del paese terzo;

b)

il grado di collegamento tra il procedimento penale per il quale l'ordine europeo di produzione è stato emesso e una delle due giurisdizioni, risultante, tra l'altro:

i)

dall'ubicazione, dalla cittadinanza e dal luogo di residenza della persona i cui dati sono richiesti o della vittima o delle vittime del reato in questione;

ii)

dal luogo in cui il reato in questione è stato commesso;

c)

il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione; in tale contesto, il luogo di conservazione dei dati non è da solo sufficiente per stabilire un grado di collegamento significativo;

d)

l'interesse dello Stato dell'indagine a ottenere le prove in questione, sulla base della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le prove rapidamente;

e)

le possibili conseguenze per il destinatario o per il prestatore di servizi in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione, comprese le eventuali sanzioni.

7.   L'organo giurisdizionale competente può richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, tenendo in considerazione la direttiva (UE) 2016/680, in particolare il suo capo V, e nella misura in cui tale richiesta non ostacoli il relativo procedimento penale. In particolare, lo Stato membro di emissione richiede informazioni all'autorità competente del paese terzo quando il conflitto degli obblighi riguarda diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali.

8.   Se decide di revocare l'ordine europeo di produzione, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine europeo di produzione deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario; tale destinatario deve procedere ad eseguire l'ordine europeo di produzione.

9.   Ai fini delle procedure di cui al presente articolo, i termini sono calcolati in conformità del diritto nazionale dell'autorità di emissione.

10.   L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione dell'esito della procedura di riesame.

Articolo 18

Mezzi d'impugnazione effettivi

1.   Fatti salvi ulteriori mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione ha il diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Ove sia oggetto di indagini o imputata, tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo durante il procedimento penale in cui i dati sono utilizzati. Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi di cui al presente paragrafo non pregiudica il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

2.   Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità del diritto nazionale di tale Stato e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.

3.   Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, sono fornite a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e se ne garantisce l'esercizio effettivo.

4.   I termini o altre condizioni per l'impugnazione sono uguali a quelli previsti in casi interni analoghi ai fini del presente regolamento e sono applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.

5.   Fatte salve le norme procedurali nazionali, lo Stato di emissione e ogni altro Stato membro cui sono state trasmesse prove elettroniche a norma del presente regolamento assicurano che siano rispettati i diritti della difesa e di un giusto processo nel valutare le prove ottenute tramite l'ordine europeo di produzione.

CAPO V

SISTEMA INFORMATICO DECENTRATO

Articolo 19

Comunicazione digitale sicura e scambio di dati tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e tra le autorità competenti

1.   La comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, ha luogo tramite il sistema informatico decentrato sicuro e affidabile («sistema informatico decentrato»).

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi situati in tale Stato membro abbiano accesso al sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale.

3.   I prestatori di servizi garantiscono che i loro stabilimenti designati o i loro rappresentanti legali possano utilizzare il sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale per ricevere gli EPOC e gli EPOC-PR, possano inviare i dati richiesti all'autorità di emissione e possano comunicare in qualsiasi altro modo con l'autorità di emissione e con l'autorità di esecuzione, come previsto dal presente regolamento.

4.   La comunicazione scritta tra le autorità competenti a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti nell'ambito della procedura di esecuzione di cui all'articolo 16, nonché la comunicazione scritta con le agenzie o gli organismi competenti dell'Unione, sono effettuate tramite il sistema informatico decentrato.

5.   Qualora la comunicazione tramite il sistema informatico decentrato in conformità dei paragrafi 1 o 4 non sia possibile a causa, ad esempio, della perturbazione del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso, delle limitazioni tecniche quali le dimensioni dei dati, i vincoli giuridici relativi all'ammissibilità come prova dei dati richiesti o dei requisiti forensi applicabili ai dati richiesti, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni che sia rapido, sicuro e affidabile e permetta al ricevente di stabilirne l’autenticità.

6.   Se la trasmissione è effettuata con mezzi alternativi di cui al paragrafo 5, l'originatore della trasmissione registra la trasmissione senza indebito ritardo nel sistema informatico decentrato, compresi, se del caso, la data e l'ora della trasmissione, il mittente e il destinatario, il nome del fascicolo e le sue dimensioni.

Articolo 20

Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi mediante comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma del presente regolamento per il solo fatto della loro forma elettronica.

Articolo 21

Firme e sigilli elettronici

1.   Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

2.   Qualora il documento trasmesso mediante comunicazione elettronica a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 o 4, del presente regolamento, richieda un sigillo o una firma in conformità del presente regolamento, il documento deve contenere un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata, quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 22

Software di implementazione di riferimento

1.   La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.   La Commissione fornisce, mantiene e supporta gratuitamente il software di implementazione di riferimento.

Articolo 23

Costi del sistema informatico decentrato

1.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile.

2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.   Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.

4.   Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

5.   I prestatori di servizi sostengono tutti i costi necessari per potersi integrare con successo nel sistema informatico decentrato o interagire con esso in altro modo.

Articolo 24

Periodo di transizione

Prima che diventi applicabile l'obbligo di effettuare comunicazioni scritte attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 19 («periodo di transizione»), la comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento avviene con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile. Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o le agenzie o organi dell'Unione abbiano istituito piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può inoltre decidere di trasmettere un EPOC o un EPOC-CR agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali tramite questi canali durante il periodo di transizione.

Articolo 25

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

a)

le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b)

le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c)

gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

d)

gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26.

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 18 agosto 2025.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Lingue

Ciascuno Stato membro può decidere in qualsiasi momento di accettare le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla propria lingua o lingue ufficiali e indica tale decisione in una dichiarazione scritta presentata alla Commissione. La Commissione rende disponibili le dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla Rete giudiziaria europea.

Articolo 28

Monitoraggio e relazioni

1.   Entro il 18 agosto 2026, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati.

2.   In ogni caso, dal 18 agosto 2026, gli Stati membri raccolgono dalle autorità pertinenti statistiche complete e registrano tali statistiche. I dati raccolti per l'anno civile precedente sono inviati alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo e includono:

a)

il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);

b)

il numero di EPOC emessi nell'ambito di deroghe per casi di emergenza;

c)

il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);

d)

il numero di notifiche alle autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e il numero di EPOC rifiutati, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), nonché i motivi addotti per il rifiuto;

e)

per gli EPOC adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC e il momento in cui i dati sono ottenuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);

f)

per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e destinatari;

g)

il numero di ordini europei di produzione o di ordini europei di conservazione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti;

h)

il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti;

i)

il numero di casi in cui non è stata concessa la convalida ex post a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;

j)

una panoramica delle spese dichiarate dai prestatori di servizi per l'esecuzione degli EPOC e degli EPOC-PR e delle spese rimborsate dalle autorità di emissione.

3.   A decorrere dal 18 agosto 2026, per gli scambi di dati effettuati attraverso il sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, le statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere raccolte programmaticamente dai portali nazionali. Il software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 22 è tecnicamente attrezzato per garantire tale funzionalità.

4.   I prestatori di servizi possono registrare, conservare e pubblicare statistiche conformemente ai principi vigenti in materia di protezione dei dati. Le statistiche eventualmente raccolte per l'anno civile precedente possono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo e possono comprendere, per quanto possibile:

a)

il numero di EPOC e EPOC-PR ricevuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);

b)

il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);

c)

per gli EPOC adempiuti, il periodo medio necessario per fornire i dati richiesti dal momento della ricezione dell'EPOC alla fornitura dei dati, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno);

d)

per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e Stato di emissione.

5.   Dal 18 agosto 2027 la Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica una relazione contenente i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, in forma aggregata e ripartiti per Stato membro e per tipo di prestatore di servizi.

Articolo 29

Modifiche dei certificati e dei moduli

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare gli allegati I, II, III, V e VI al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC e EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire un EPOC o un EPOC-PR, per confermare l'emissione di una richiesta di produzione a seguito di un ordine europeo di conservazione e per prorogare la conservazione di prove elettroniche.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 18 agosto 2026.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Notifiche alla Commissione

1.   Entro il 18 agosto 2025 ogni Stato membro notifica alla Commissione:

a)

l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 4 per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche;

b)

l'autorità o le autorità che sono competenti per la ricezione delle notifiche ai sensi dell'articolo 8 e per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 16;

c)

l'autorità o le autorità che sono competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente all'articolo 17;

d)

le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità dell'articolo 27.

2.   La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea in materia penale di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (33).

Articolo 32

Relazione con altri strumenti, accordi e modalità

1.   Il presente regolamento non incide sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali concernenti l'acquisizione di prove che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 18 agosto 2026 gli strumenti, gli accordi e le modalità esistenti di cui al paragrafo 1 che continueranno ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Valutazione

Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione di valutazione include una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e dei risultati conseguiti in relazione ai suoi obiettivi nonché una valutazione dell'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2026.

L'obbligo per le autorità competenti e i prestatori di servizi di utilizzare il sistema informatico decentrato stabilito all'articolo 19 per le comunicazioni scritte a norma del presente regolamento si applica tuttavia a decorrere da un anno dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 88.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2023.

(3)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(6)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(7)  Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(10)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(11)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(16)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

(19)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(20)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(21)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(22)  Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

(23)  Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (cfr. pag. 181 della presente Gazzetta ufficiale).

(24)  Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(26)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(27)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(29)  GU C 32 del 31.1.2020, pag. 11.

(30)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(31)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(32)  Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

(33)  Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).


ALLEGATO I

CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE (EPOC) PER LA PRODUZIONE DI PROVE ELETTRONICHE

A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il destinatario del presente certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) deve eseguire l'EPOC e trasmettere i dati richiesti, nel rispetto dei termini specificati alla sezione C dell'EPOC, all'autorità competente indicata nella sezione L, lettera a), dell'EPOC.

In ogni caso, ricevuto l'EPOC, il destinatario deve agire rapidamente per conservare i dati richiesti, tranne se le informazioni contenute nell'EPOC non consentono di identificarli. I dati devono essere conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di esecuzione comunica che non è più necessario conservarli e produrli.

I destinatari devono prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC e dei dati prodotti o conservati.

SEZIONE A: Autorità di emissione/di convalida

Stato di emissione:…

Autorità di emissione:…

Autorità di convalida (se del caso):…

NB: i dati dell'autorità di emissione e dell'autorità di convalida vanno indicati nelle sezioni I e J…

Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:…

Numero di fascicolo dell'autorità di convalida:…

SEZIONE B: Destinatario

Destinatario:…

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Stabilimento designato

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Rappresentante legale

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Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1543 o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Indirizzo:…

Tel./Fax/posta elettronica (se noti):…

Persona di contatto (se nota):…

Numero di fascicolo del destinatario (se noto):…

Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):…

Altre eventuali informazioni pertinenti:…

SEZIONE C: Termini (contrassegnare la casella pertinente e completare, se necessario)

Ricevuto l'EPOC, i dati richiesti devono essere prodotti:

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quanto prima e comunque entro 10 giorni (nessuna notifica all'autorità di esecuzione)

Image 5

in caso di notifica all'autorità di esecuzione: al termine dei 10 giorni, se l'autorità di esecuzione non ha sollevato un motivo di rifiuto entro tale termine, o previa conferma da parte dell'autorità di esecuzione prima della fine dei 10 giorni che non solleverà motivi di rifiuto, quanto prima e comunque entro la fine dei 10 giorni

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senza indebito ritardo e al più tardi entro otto ore in un caso di emergenza che coinvolge:

Image 7

una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona

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una minaccia imminente per un'infrastruttura critica, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (3),, nel momento in cui il danneggiamento o la distruzione di tale infrastruttura critica comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.

Indicare se vi sono termini procedurali o di altro tipo che dovrebbero essere presi in considerazione per l'esecuzione del presente EPOC:…

Se del caso, fornire informazioni supplementari:…

SEZIONE D: Relazione rispetto a una precedente richiesta di produzione/conservazione (contrassegnare e completare se del caso e ove disponibile)

Image 9
I dati richiesti sono stati conservati in tutto/in parte conformemente a una precedente richiesta di conservazione

emessa da … (indicare l'autorità e il numero di fascicolo)

il … (indicare la data di emissione della richiesta)

e trasmessa il … (indicare la data di emissione della richiesta)

a … (indicare il prestatore di servizi / il rappresentante legale / lo stabilimento designato / l'autorità competente cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dal destinatario).

Image 10
I dati richiesti si riferiscono a una precedente richiesta di produzione

emessa da … (indicare l'autorità e il numero di fascicolo)

il … (indicare la data di emissione della richiesta)

e trasmessa il … (indicare la data di emissione della richiesta)

a … (indicare il prestatore di servizi / il rappresentante legale / lo stabilimento designato / l'autorità competente cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dal destinatario).

Altre eventuali informazioni pertinenti:…

SEZIONE E: Informazioni a sostegno dell'identificazione dei dati richiesti (completare nella misura in cui tali informazioni sono note e necessarie a identificare i dati)

Indirizzi IP e marche temporali (compresi data e fuso orario):…

Tel.:…

Indirizzo/i di posta elettronica:…

Numero/i IMEI:…

Indirizzo/i MAC:…

L'utente/gli utenti o altro/i identificativo/i univoco/i come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome/i nomi dell'account:…

Nome/i del/dei pertinente/i servizio/i:…

Altro:…

Se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione:

……………………………………………………………………………………………………

Image 11
Informazioni supplementari se necessarie:…

SEZIONE F: Prove elettroniche da produrre

Il presente EPOC riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

a)

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dati relativi agli abbonati:

Image 13

nome, data di nascita, indirizzo postale o geografico, informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) e altre informazioni pertinenti riguardanti l'identità dell'utente/titolare dell'abbonamento

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data e ora della registrazione iniziale, tipo di registrazione, copia del contratto, strumenti di verifica dell'identità al momento della registrazione, copie dei documenti forniti dall'abbonato

Image 15

tipo di servizio e sua durata, compresi gli identificativi utilizzati o forniti all'abbonato al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale (ad esempio, numero di telefono, numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i

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informazioni del profilo (ad esempio, nome dell'utente, pseudonimo, foto del profilo)

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dati sulla convalida dell'uso del servizio, ad esempio indirizzo di posta elettronica alternativo fornito dall'utente/titolare dell'abbonamento

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informazioni sulla carta di debito o di credito (fornite dall'utente a fini di fatturazione) e su altri eventuali mezzi di pagamento

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codici PUK

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altro:…

b)

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dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quale definito all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1543:

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registrazioni (record) delle connessioni IP, ad esempio indirizzi IP / registrazioni (log) / numeri di accesso insieme ad altri identificativi tecnici, ad esempio porte sorgenti e marche temporali o equivalenti, l'identificativo utente e l'interfaccia utilizzata nel contesto dell'uso del servizio, specificare, se necessario:…

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l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione (se diverso dalla sezione E):…

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altro:…

c)

Image 25
dati relativi al traffico:

(i)

per la telefonia (mobile):

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identificativi (numero di telefono, IMSI, IMEI) in uscita (A) e in entrata (B)

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ora e durata della/e connessione/i

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tentativo/i di chiamata

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codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al momento dell'inizio e della fine della connessione

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supporto/teleservizio usato (ad es. UMTS, GPRS)

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altro:…

(ii)

per internet:

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informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, identificativo del messaggio)

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codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al momento dell'inizio e della fine della connessione/i

Image 34

volume dei dati

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data e ora della/e connessione/i

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durata della connessione o della/e sessione/i di accesso

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altro:…

(iii)

per l'hosting:

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file di registro

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richieste di assistenza (ticket)

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altro:…

(iv)

altro:

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cronologia degli acquisti

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cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato

Image 43

altro:…

d)

Image 44

dati relativi al contenuto:

Image 45

dump della casella di posta elettronica (basata su web)

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dump dei dati stoccati online (dati generati dall'utente)

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dump delle pagine

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log/backup dei messaggi

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dump dei messaggi di voicemail

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contenuti del server

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backup del dispositivo

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elenco dei contatti

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altro:…

Image 54

Informazioni supplementari, qualora necessarie, per specificare o limitare (ulteriormente) la gamma dei dati richiesti:…

SEZIONE G: Informazioni sulle condizioni applicabili

a)

Il presente EPOC riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

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procedimenti penali in relazione a reati;

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esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, che non è stata irrogata con decisione non pronunciata in contumacia e nei casi in cui la persona condannata è latitante.

(b)

Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l'EPOC e disposizioni di legge applicabili (4):

……………………………………………..……………………………….…………..……

c)

Il presente EPOC è rilasciato per i dati relativi al traffico che non sono richiesti al solo fine di identificare l'utente o per dati relativi al contenuto, o entrambi, e riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti, se del caso):

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reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni;

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uno o più tra i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:

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reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

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reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

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reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

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reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

d)

Titolare del trattamento/responsabile del trattamento:

Gli ordini europei di produzione vanno rivolti ai prestatori di servizi che agiscono in qualità di titolari del trattamento. In via eccezionale, l'ordine europeo di produzione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che tratta i dati per conto del titolare del trattamento.

Barrare ove opportuno:

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Il presente EPOC è destinato al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento.

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Il presente EPOC è destinato al prestatore di servizi che, nelle situazioni in cui il titolare del trattamento non può essere identificato, tratta o potrebbe trattare i dati per conto del titolare del trattamento, in quanto:

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il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi compiuti dall'autorità di emissione

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rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine

Se il presente EPOC è destinato al prestatore di servizi che tratta i dati per conto del titolare del trattamento:

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il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati

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il responsabile del trattamento non informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati fino a nuovo avviso, in quanto ciò arrecherebbe pregiudizio all'indagine. Fornire una breve motivazione (9):…

e)

Altre eventuali informazioni pertinenti:…

SEZIONE H: Informazioni all'utente

Il destinatario si astiene in ogni caso dall'informare la persona i cui dati sono richiesti. Spetta all'autorità di emissione informare, senza indebito ritardo, la persona in questione in merito alla produzione dei dati.

Si noti che (contrassegnare ove opportuno):

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l'autorità di emissione ritarderà l'informazione della persona i cui dati sono richiesti finché non sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

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è necessario evitare di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

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è necessario evitare di compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

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è necessario proteggere la sicurezza pubblica;

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è necessario proteggere la sicurezza nazionale;

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è necessario proteggere i diritti e le libertà altrui.

SEZIONE I I: Estremi dell'autorità di emissione

Tipo di autorità di emissione (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

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giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

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pubblico ministero

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altra autorità competente, quale definita dallo Stato di emissione

Se è necessaria la convalida, compilare anche la sezione J.

Si noti che (contrassegnare, se del caso):

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Il presente EPOC è stato emesso in relazione a dati relativi agli abbonati o a dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest'ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile o per entrambi. L'autorità di emissione conferma che potrebbe emettere un ordine senza convalida in un caso interno analogo, e che sarà chiesta la convalida ex post, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore (si noti che il destinatario non sarà informato).

Dati dell'autorità di emissione o del suo rappresentante o di entrambi, che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC:

Denominazione dell'autorità:…

Nome del rappresentante:…

Funzione (titolo/grado):…

Numero di fascicolo:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Lingua/e parlata/e:…

Se diversi da quanto sopra riportato, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC:

Denominazione dell'autorità/nome:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Firma dell'autorità di emissione o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC:

Data:…

Firma (10):…

SEZIONE J: Dati dell'autorità di convalida (completare se del caso)

Tipo di autorità di convalida

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giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

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pubblico ministero

Dati dell'autorità di convalida o del suo rappresentante o di entrambi, che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC:

Denominazione dell'autorità:…

Nome del rappresentante:…

Funzione (titolo/grado):…

Numero di fascicolo:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Lingua/e parlata/e:…

Data:…

Firma (11):…

SEZIONE K: Notifica e dati dell'autorità di esecuzione notificata (se del caso)

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This EPOC is notified to the following enforcing authority: …

Fornire i recapiti dell'autorità di esecuzione notificata (se disponibili):

Denominazione dell'autorità di esecuzione:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

SEZIONE L: Trasferimento di dati

a)

Authority to whom the data have to be transferred

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autorità di emissione,

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autorità che ha effettuato la convalida

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altra autorità competente (ad es. autorità centrale)

Nome e dati di contatto:…

b)

Formato preferito in cui o con cui i dati devono essere trasferiti (se del caso):…

SEZIONE M: Ulteriori informazioni da includere (da non inviare al destinatario - da fornire all'autorità di esecuzione nel caso in cui sia richiesta la notifica all'autorità di esecuzione)

Motivi per stabilire che l'ordine europeo di produzione soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità:

……………………………………………………………………………………………………

Descrizione sommaria del caso:

………………………………………………………………………………………………

Il reato per il quale è stato emesso l'ordine europeo di produzione è punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato (contrassegnare la o le caselle pertinenti)?

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partecipazione a un'organizzazione criminale;

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terrorismo;

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tratta di esseri umani;

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sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;

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traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

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traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

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corruzione;

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frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12)

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riciclaggio di proventi di reato;

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falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

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criminalità informatica;

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criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

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favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari;

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omicidio volontario o lesioni personali gravi;

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traffico illecito di organi e tessuti umani;

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rapimento, sequestro o presa di ostaggi;

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razzismo e xenofobia;

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furto organizzato o rapina a mano armata;

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traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

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truffa;

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racket ed estorsioni;

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contraffazione e pirateria di prodotti;

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falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

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falsificazione di mezzi di pagamento;

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traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

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traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

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traffico di veicoli rubati;

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violenza sessuale;

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incendio doloso;

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reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

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dirottamento di aereo/nave;

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sabotaggio.

Se del caso, aggiungere eventuali informazioni supplementari di cui l'autorità di esecuzione potrebbe aver bisogno per valutare la possibilità di sollevare motivi di rifiuto:

……


(1)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

(2)  Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).

(3)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(4)  Per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva riguardo ai dati relativi al traffico che non sono richiesti al solo fine di identificare l'utente o dati relativi al contenuto, indicare ai punti b) e c) il reato per il quale è stata inflitta la pena.

(5)  Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

(6)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(8)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(9)  L'autorità di emissione deve indicare i motivi del ritardo nel fascicolo; nell'EPOC deve essere aggiunta solo una breve motivazione.

(10)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.

(11)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.

(12)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).


ALLEGATO II

CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE (EPOC-PR) PER LA CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE

A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il destinatario del presente certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'EPOC-PR. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione non la proroghi di un ulteriore termine di 30 giorni o non confermi che è stata avviata una successiva richiesta di produzione. Se l'autorità di emissione conferma entro tali termini l'emissione di una successiva richiesta di produzione, il destinatario deve conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata ricevuta la richiesta di produzione.

Il destinatario deve prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC-PR e dei dati conservati.

SEZIONE A: Autorità di emissione/di convalida:

Stato di emissione:…

Autorità di emissione:…

Autorità di convalida (se del caso):…

NB: i dati dell'autorità di emissione e dell'autorità di convalida vanno indicati nelle sezioni Fe G)

Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:…

Numero di fascicolo dell'autorità di convalida:…

SEZIONE B: Destinatario

Destinatario:…

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Stabilimento designato

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Rappresentante legale

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Il presente ordine è emesso in caso di emergenza nei confronti del destinatario specificato in quanto lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non ha reagito all'EPOC-PR entro i termini o non è stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Indirizzo:…

Tel./Fax/posta elettronica (se noti):…

Persona di contatto (se nota):…

Numero di fascicolo del destinatario (se noto):…

Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):…

Altre eventuali informazioni pertinenti:…

SEZIONE C: Informazioni a sostegno dell'identificazione dei dati per i quali è richiesta la conservazione (completare nella misura in cui tali informazioni sono note e necessarie a identificare i dati)

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Indirizzi IP e marche temporali (compresi data e fuso orario):…

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Telefono:…

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Indirizzo/i di posta elettronica:…

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Numero/i IMEI:…

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Indirizzo/i MAC:…

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L'utente/gli utenti del servizio o altro/i identificativo/i univoco/i come il nome utente, l'identificativo di accesso o i/l nome/i dell'account:…

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Nome/i del/dei pertinente/i servizio/i:…

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Altro:…

Se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione:…

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Informazioni supplementari se necessarie:…

SEZIONE D: Prove elettroniche da conservare

Il presente EPOC-PR riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

a)

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dati relativi agli abbonati:

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nome, data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, informazioni di contatto (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) e altre informazioni pertinenti riguardanti l'identità dell'utente/titolare dell'abbonamento

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data e ora della registrazione iniziale, tipo di registrazione, copia del contratto, strumenti di verifica dell'identità al momento della registrazione, copie dei documenti forniti dall'abbonato

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tipo di servizio e sua durata, compresi gli identificativi utilizzati o forniti all'abbonato al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale (ad esempio, numero di telefono, numero di carta SIM, indirizzo MAC) e dispositivo/i associato/i

Image 133

informazioni del profilo (ad esempio, nome dell'utente, pseudonimo, foto del profilo)

Image 134

dati sulla convalida dell'uso del servizio, ad esempio indirizzo di posta elettronica alternativo fornito dall'utente/titolare dell'abbonamento

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informazioni sulla carta di debito o di credito (fornite dall’utente a fini di fatturazione) e su altri eventuali mezzi di pagamento

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codici PUK

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altri:…

b)

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dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quale definito all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1543:

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registrazioni (record) delle connessioni IP, ad esempio indirizzi IP / registrazioni (log) / numeri di accesso insieme ad altri identificativi, ad esempio porte sorgenti e marche temporali o equivalenti, l'identificativo utente e l'interfaccia utilizzata nel contesto dell'uso del servizio, strettamente necessari a fini di identificazione; specificare, se necessario:…

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intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione: (se diverso dalla sezione C):…

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altri:…

c)

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dati relativi al traffico:

(i)

per la telefonia (mobile):

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identificativi (numero di telefono, IMSI, IMEI) in uscita (A) e in entrata (B)

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ora e durata della/e connessione/i

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tentativo/i di chiamata

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codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al momento dell'inizio e della fine della connessione

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supporto / teleservizio usato (ad es. UMTS, GPRS)

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altri:…

(ii)

per internet:

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informazioni di instradamento (routing) (indirizzo IP sorgente, indirizzo/i IP destinazione, numero/i di porta, browser, informazioni contenute nell’header del messaggio di posta elettronica, identificativo del messaggio)

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codice della stazione di base, comprese le informazioni geografiche (coordinate X/Y), al momento dell'inizio e della fine della/e connessione/i

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volume dei dati

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data e ora della/e connessione/i

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durata della connessione o della/e sessione/i di accesso

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altri:…

(iii)

per l’hosting:

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file di registro

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richieste di assistenza (ticket)

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altri:…

(iv)

altri:

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cronologia degli acquisti

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cronologia degli importi caricati sul saldo prepagato

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altri:…

d)

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dati relativi al contenuto:

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dump della casella di posta elettronica (basata su web)

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dump dei dati stoccati online (dati generati dall'utente)

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dump delle pagine

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log/backup dei messaggi

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dump dei messaggi di voicemail

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contenuti del server

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backup del dispositivo

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elenco dei contatti

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altri:…

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Informazioni supplementari, qualora necessarie, per specificare o limitare (ulteriormente) la gamma dei dati richiesti:…

SEZIONE E: Informazioni sulle condizioni applicabili

a)

Il presente EPOC-PR riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

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procedimento penale in relazione a un reato;

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esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quatto mesi, a seguito di un procedimento penale, che non è stata irrogata con decisione pronunciata in contumacia e nei casi in cui la persona condannata è latitante.

b)

Natura e qualificazione giuridica del o dei reati per i quali è stato emesso l’EPOC-PR e disposizioni di legge applicabili (3)

SEZIONE F: Estremi dell'autorità di emissione

Tipo di autorità di emissione (contrassegnare la o le caselle pertinenti):

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giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

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pubblico ministero

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altra autorità competente definita dal diritto dello Stato di emissione

Se è necessaria la convalida, compilare anche la sezione G.

Si noti che (contrassegnare, se del caso):

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Il presente EPOC-PR è stato emesso in relazione a dati relativi agli abbonati o ai dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente in un caso di urgenza debitamente giustificato senza previa convalida, poiché quest'ultima non avrebbe potuto essere ottenuta in tempo utile o per entrambi. L'autorità di emissione conferma che potrebbe emettere un ordine senza convalida in un caso interno analogo, e che sarà chiesta la convalida ex post, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore (si noti che il destinatario non sarà informato).

Il presente caso di urgenza si riferisce a una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona o a una minaccia imminente per un'infrastruttura critica quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4), ove il danneggiamento o la distruzione di un infrastruttura critica possa comportare una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona, anche in ragione di un grave danno alla fornitura di forniture di base alla popolazione o all'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato.

Dati dell’autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l’esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell’EPOC-PR:

Denominazione dell'autorità:…

Nome del rappresentante:…

Funzione (titolo/grado):…

Numero di fascicolo:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Lingua/e parlata/e:…

Se diversi da quanto sopra riportato, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR:

Denominazione dell'autorità/nome:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Firma dell'autorità di emissione o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC-PR:

Data:…

Firma (5):…

SEZIONE G: Dati dell'autorità di convalida (completare se del caso)

Tipo di autorità di convalida:

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giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

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pubblico ministero

Dati dell’autorità che ha effettuato la convalida o del suo rappresentante, o di entrambi, che certifica l’esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell’EPOC-PR:

Denominazione dell'autorità:…

Nome del rappresentante:…

Funzione (titolo/grado):…

Numero di fascicolo:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Lingua/e parlata/e:…

Data:…

Firma (6):…


(1)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

(2)  Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).

(3)  Per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, indicare il reato per il quale è stata inflitta la pena.

(4)  Direttiva 2008/114/CE, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(5)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.

(6)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULL’IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UN EPOC/EPOC-PR

A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui il destinatario non può ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti nell'ambito dell'EPOC-PR o di produrli nell'ambito dell'EPOC, non può rispettare il termine specificato o non fornisce i dati in modo esaustivo, il presente modulo dovrebbe essere compilato dal destinatario e rinviato all'autorità di emissione nonché, ove vi sia stata una notifica ed eventualmente in altri casi, all'autorità di esecuzione citata nell'EPOC senza indebito ritardo.

Se possibile, il destinatario conserva i dati richiesti, anche nel caso in cui siano necessarie informazioni supplementari per identificarli con precisione, a meno che le informazioni contenute nell'EPOC/EPOC-PR siano insufficienti a tale scopo. Se sono necessari chiarimenti da parte dell'autorità di emissione, il destinatario li chiede, senza indebito ritardo, utilizzando il presente modulo.

SEZIONE A: Certificato previsto

Le seguenti informazioni riguardano:

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un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC)

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un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)

SECTION B: Autorità pertinente/i

Autorità di emissione:…

Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:…

Se del caso, autorità di convalida:…

Se del caso, numero di fascicolo dell'autorità di convalida:…

Data di emissione dell'EPOC/EPOC-PR:…

Data di ricezione dell'EPOC/EPOC-PR:…

Se del caso, autorità di esecuzione:…

Se disponibile, numero di fascicolo dell'autorità di esecuzione:…

SEZIONE C: Destinatario dell'EPOC/EPOC-PR

Destinatario dell’EPOC/EPOC-PR:…

Numero di fascicolo del destinatario:…

SEZIONE D: Motivi di non esecuzione

a)

L'EPOC/EPOC-PR non può essere eseguito, o non può essere eseguito entro il termine previsto, per il/ i motivi seguenti:

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è incompleto

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contiene errori manifesti

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non contiene informazioni sufficienti

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non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC/EPOC-PR

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altre ragioni di impossibilità materiale dovute a circostanze non imputabili al destinatario o dal prestatore di servizi al momento in cui è stato ricevuto l'EPOC/EPOC-PR

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l'ordine europeo di produzione/l'ordine europeo di conservazione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543.

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l'ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico che non sono richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quale definito all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1543, o per l'acquisizione dei dati sul contenuto, è stato emesso per un reato non contemplato dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1543.

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il servizio non è contemplato dal regolamento (UE) 2023/1543.

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i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono soggetti alle norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione/ordine europeo di conservazione.

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ottemperare all'ordine europeo di produzione contrasterebbe con il diritto applicabile di un paese terzo. Compilare anche la sezione E.

b)

Spiegare ulteriormente i motivi di non esecuzione di cui alla lettera a), e, se necessario, indicare e spiegare qualsiasi altro motivo non elencato alla lettera a):

……

SEZIONE E: Obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo

In caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo, fornire le seguenti informazioni:

titolo della legge o delle leggi del paese terzo:

……

disposizioni di legge applicabili e testo delle disposizioni pertinenti:

……

natura dell'obbligo contrastante, compreso l'interesse tutelato dal diritto del paese terzo:

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diritti fondamentali delle persone fisiche (precisare):

……

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interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali (precisare):

……

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altri interessi (precisare):

……

spiegare perché la legge è applicabile nel caso di specie:

……

spiegare perché Lei ritiene che sussista un contrasto nel caso di specie:

……

spiegare il nesso tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione:

……

possibili conseguenze per il destinatario in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione, comprese le sanzioni in cui può incorrere:

……

Fornire qualsiasi ulteriore informazione pertinente:…

SEZIONE F: Richiesta di informazioni/chiarimenti supplementari (completare, se del caso)

Si richiedono ulteriori informazioni da parte dell'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione dell'EPOC/EPOC-PR:

……

SEZIONE G: Conservazione dei dati

I dati richiesti (contrassegnare la casella pertinente e completare):

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sono conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di esecuzione comunica che non è più necessario conservarli e produrli o finché le informazioni necessarie sono fornite dall'autorità di emissione per permettere di limitare i dati da conservare/produrre

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non sono conservati (questo dovrebbe verificarsi solo eccezionalmente, ad es. se il prestatore di servizi non dispone dei dati al ricevimento della richiesta o se non può individuare i dati richiesti in maniera sufficiente)

SEZIONE H: Dati di contatto dello stabilimento designato/rappresentante legale del prestatore di servizi

Denominazione dello stabilimento designato/del rappresentante legale del prestatore di servizi: …

Nome della persona di contatto:…

Funzione:…

Indirizzo:…

Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)…

Email:…

Nome della persona autorizzata:…

Data…

Firma (2):…


(1)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativa agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

(2)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.


ALLEGATO IV

CATEGORIE DI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

1)

partecipazione a un'organizzazione criminale;

2)

terrorismo;

3)

tratta di esseri umani;

4)

sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;

5)

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

6)

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

7)

corruzione;

8)

frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

9)

riciclaggio di proventi di reato;

10)

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,

11)

criminalità informatica;

12)

criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

13)

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari;

14)

omicidio volontario o lesioni personali gravi;

15)

traffico illecito di organi e tessuti umani;

16)

rapimento, sequestro o presa di ostaggi;

17)

razzismo e xenofobia;

18)

furto organizzato o rapina a mano armata;

19)

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

20)

truffa;

21)

racket ed estorsioni;

22)

contraffazione e pirateria di prodotti;

23)

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

24)

falsificazione di mezzi di pagamento;

25)

traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

26)

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

27)

traffico di veicoli rubati;

28)

violenza sessuale;

29)

incendio doloso;

30)

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

31)

dirottamento di aereo/nave;

32)

sabotaggio.


(1)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).


ALLEGATO V

CONFERMA DELL'EMISSIONE DI UNA RICHIESTA DI PRODUZIONE A SEGUITO DI UN ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE

A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), quando riceve un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), il destinatario deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione non la proroghi di un ulteriore termine di 30 giorni o non confermi che è stata avviata una successiva richiesta di produzione utilizzando il modulo di cui al presente allegato.

In seguito a tale conferma, il destinatario deve conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata notificata la richiesta di produzione.

SEZIONE A: Autorità di emissione dell'EPOC-PR

Stato di emissione:…

Autorità di emissione:…

Se diversi dal punto di contatto indicato nell'EPOC-PR, l'autorità/il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR:

Nome e dati di contatto:…

SEZIONE B: Destinatario dell'EPOC-PR

Destinatario:…

Indirizzo:…

Telefono/fax/posta elettronica (se noti):…

Persona di contatto (se nota):…

Numero di fascicolo del destinatario (se noto):…

Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):…

Altre eventuali informazioni pertinenti:…

SEZIONE C: Informazioni sull'EPOC-PR

I dati sono stati conservati conformemente all'EPOC-PR emesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) con il numero di fascicolo…(indicare numero di fascicolo).

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Prorogata di 30 giorni dall'autorità di emissione ….., numero di fascicolo…. il ….. (contrassegnare la casella e indicare, se del caso).

SEZIONE D: Conferma

Si conferma l'emissione della seguente richiesta di produzione (contrassegnare la casella corrispondente e completare, se necessario):

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Certificato di ordine europeo di produzione emesso da… (indicare l'autorità) il… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) con il numero di fascicolo… (indicare numero di fascicolo) e trasmesso a… indicare il prestatore di servizi / lo stabilimento designato / il rappresentante legale / l'autorità competente cui è stato trasmesso e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dal destinatario).

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Ordine europeo di indagine penale emesso da… (indicare l'autorità) il… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) con il numero di fascicolo… (indicare numero di fascicolo) e trasmesso a… indicare lo Stato e l'autorità competente cui è stato trasmesso e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dalle autorità adite).

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Assistenza giudiziaria reciproca emessa da… (indicare l'autorità) il…(indicare la data di emissione della richiesta) e trasmessa il… (indicare la data di emissione della richiesta) con il numero di fascicolo… (indicare numero di fascicolo) e trasmesso a… indicare lo Stato e l'autorità competente cui è stato trasmesso e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dalle autorità adite).

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante

Nome:…

Data:…

Firma (2):…


(1)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

(2)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.


ALLEGATO VI

PROROGA DELLA CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE

A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), quando riceve un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), il destinatario deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata emessa la successiva richiesta di produzione. Entro i 60 giorni l'autorità di emissione può prorogare la durata della conservazione di ulteriori 30 giorni, se necessario, per consentire l'emissione della successiva richiesta di produzione, utilizzando il modulo di cui al presente allegato.

SEZIONE A: Autorità di emissione dell'EPOC-PR

Stato di emissione: ……

Autorità di emissione: ……

Numero di fascicolo dell'autorità di emissione: ……

Se diversi dal punto di contatto indicato nell'EPOC-PR, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR:

Nome e dati di contatto: ……

SEZIONE B: Destinatario dell'EPOC-PR

Destinatario: ……

Indirizzo: ……

Telefono/fax/posta elettronica (se noti): ……

Persona di contatto (se nota): ……

Numero di fascicolo del destinatario (se noto): ……

Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario): ……

Altre eventuali informazioni pertinenti: ……

SEZIONE: Informazioni sul precedente EPOC-PR

I dati sono stati conservati conformemente all'EPOC-PR emesso il …… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il …… (indicare la data di trasmissione della richiesta) con il numero di fascicolo ……) (indicare numero di fascicolo) e trasmesso a ……

SEZIONE D: Proroga del precedente ordine di conservazione

L'obbligo di conservare i dati conformemente all'EPOC-PR specificato nella sezione C'è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante

Nome: ……

Data: ……

Firma (2): ……


(1)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

(2)  Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.