9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2092 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 6 dicembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di biodiesel originario dell’Indonesia a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(2)

La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(3)

La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2018 dall’European Biodiesel Board («il denunciante» o «EBB») per conto di produttori che rappresentano il 32 % della produzione totale dell’Unione.

1.2.   Misure provvisorie

(4)

Il 14 agosto 2019 la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

(5)

Come affermato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(6)

A seguito della divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono stati istituiti i dazi compensativi provvisori («divulgazione provvisoria delle informazioni»), l’EBB, il governo dell’Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani hanno presentato comunicazioni scritte nelle quali hanno espresso le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie.

(7)

Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere ascoltate. Si sono svolte delle audizioni con l’EBB, il governo dell’Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani.

(8)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»).

(10)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EBB, il governo dell’Indonesia e tre dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno presentato osservazioni scritte manifestando il proprio parere in merito alle risultanze definitive. La Commissione ha osservato che le osservazioni presentate del governo dell’Indonesia e da due produttori esportatori erano uguali sotto tutti gli aspetti; di conseguenza nel presente regolamento, tali osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni saranno sintetizzate come osservazioni del governo dell’Indonesia.

(11)

Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere ascoltate. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni si sono svolte delle audizioni con l’EBB, il governo dell’Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani.

(12)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia e due dei produttori esportatori hanno affermato che i loro diritti di difesa non erano stati rispettati, in particolare per quanto concerne il calcolo dei prezzi inferiori praticati e la divulgazione delle informazioni alle parti interessate dei numeri di controllo del prodotto («NCP») dell’industria dell’Unione utilizzati nei calcoli, la materia prima utilizzata nelle miscele dell’industria dell’Unione e il punto di intasamento a freddo dei filtri («CFPP») (4) delle vendite dell’industria dell’Unione.

(13)

Il governo dell’Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno chiesto un’audizione in presenza del consigliere-auditore, svoltasi il 14 ottobre 2019.

(14)

Tutti questi aspetti erano già stati trattati nella divulgazione finale delle informazioni ed erano stati spiegati al governo dell’Indonesia durante le audizioni che hanno avuto luogo dopo l’invio di tale divulgazione finale.

(15)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

1.4.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(16)

In assenza di osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 13 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(17)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Wilmar («Wilmar»), un produttore esportatore indonesiano, ha affermato che le sue esportazioni di esteri metilici frazionati non dovrebbero essere considerate esportazioni del prodotto in esame. Wilmar ha osservato che tale argomentazione era stata presentata entro il termine stabilito, come indicato nell’allegato I del modulo per il campionamento.

(18)

Tale argomentazione non è stata tuttavia presentata separatamente e, pertanto, non è stata notata da altre parti interessate fino al momento della ricezione delle osservazioni sul regolamento provvisorio.

(19)

La Commissione ha osservato che la stessa argomentazione era stata presentata dal medesimo produttore esportatore, sulla base delle medesime informazioni, durante la precedente inchiesta antidumping sulle importazioni di biodiesel dall’Indonesia, ed era stata respinta tanto nel regolamento provvisorio (5) quanto in quello definitivo (6) («l’inchiesta iniziale»).

(20)

Nella presente inchiesta, la Commissione ha nuovamente respinto la richiesta di esclusione del prodotto per gli stessi tre motivi specificati nel precedente regolamento antidumping, come segue.

(21)

Innanzitutto, gli esteri metilici frazionati sono esteri metilici di acidi grassi e possono essere utilizzati per il biodiesel. In questo senso, il biodiesel dichiarato per uso diverso da quello come carburante può essere utilizzato per produrre combustibile in quanto ha le medesime proprietà fisiche e tecniche.

(22)

In secondo luogo, è difficile distinguere un estere metilico di acido grasso da un altro senza analisi chimiche presso il porto di importazione.

(23)

In terzo luogo, sebbene gli esteri metilici frazionati non siano conformi alla norma europea (EN 14214), essi possono essere miscelati con altri biodiesel per creare una miscela che soddisfi la norma.

(24)

Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di confermare che, in linea di principio, gli esteri metilici frazionati possono beneficiare del regime doganale della destinazione particolare, ai sensi del quale i dazi sono esentati, a condizione che la società sia in grado di provare con soddisfazione dell’autorità doganale nazionale che la destinazione particolare dell’estere metilico frazionato non è quella di carburante.

(25)

La Commissione ha constatato che la sospensione dei dazi soggetta al controllo doganale della destinazione particolare è stata concessa in relazione a talune importazioni di esteri metilici frazionati di cui al regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio (7). Tuttavia, tale esenzione riguarda soltanto i dazi autonomi della tariffa doganale comune e non pregiudica l’applicazione dei dazi compensativi. Di conseguenza, la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare per quanto concerne l’applicazione dei dazi compensativi.

(26)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la propria richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare in relazione ai dazi compensativi per le proprie esportazioni di esteri metilici frazionati. Non sono state fornite informazioni o motivazioni nuove in ragione delle quali occorrerebbe estendere l’esenzione a motivo della destinazione particolare per fornire un’esenzione dai dazi compensativi e pertanto la richiesta è stata respinta. La Commissione non ha riscontrato alcuna motivazione valida per escludere gli esteri metilici frazionati dalla definizione del prodotto. Il semplice fatto che gli esteri metilici frazionati possano essere utilizzati da Wilmar per destinazioni d’uso diverse dalla produzione di carburante non significa che un tale tipo di prodotto debba essere escluso dall’ambito di applicazione della presente inchiesta.

(27)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 31 a 37 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo per le piantagioni di palma da olio (Oil Palm Plantation Fund)

3.1.1.   Contributo finanziario

(28)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un contributo finanziario a favore dei produttori esportatori.

(29)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno affermato che il fondo per le piantagioni di palma da olio (Oil Palm Plantation Fund - «OPPF») è finanziato esclusivamente tramite la riscossione del prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e su prodotti derivati e, in ampia misura, dai produttori stessi di biodiesel. Inoltre il governo dell’Indonesia ha affermato che il prelievo all’esportazione è corrisposto direttamente dai produttori esportatori all’OPPF prima dell’esportazione delle merci. Di conseguenza, il governo dell’Indonesia ritiene che non abbia luogo alcun prelievo di denaro dal bilancio generale dello Stato e pertanto che non vi sia alcun contributo finanziario.

(30)

A questo proposito la Commissione ha ribadito che, come affermato nel regolamento provvisorio ai considerando da 56 a 61, l’agenzia di gestione del fondo per le piantagioni di palma da olio (la «agenzia di gestione») agisce come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Di conseguenza, i fondi utilizzati dall’agenzia di gestione costituiscono fondi pubblici.

(31)

Inoltre durante la visita di verifica effettuata presso i locali del governo dell’Indonesia, la Commissione ha cercato di ottenere e verificare elementi di prova a sostegno dell’affermazione di tale governo secondo la quale i fondi dell’OPPF non costituirebbero parte del bilancio dello Stato. Tuttavia il governo dell’Indonesia non è stato in grado di fornire tali elementi di prova.

(32)

Al contrario, detto governo ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori esportatori hanno effettivamente pagato il prelievo all’esportazione prima di esportare le proprie merci. Tuttavia non è stato in grado di fornire alcuna indicazione del fatto che tali pagamenti vengano effettuati su un conto specifico dell’OPPF distinto dal bilancio generale dello Stato, circostanza questa che impedirebbe ai pagamenti riscossi dal prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e dei suoi prodotti derivati di alimentare il bilancio generale dello Stato ed essere utilizzati per qualsiasi altro fine ritenuto idoneo dal governo dell’Indonesia. Inoltre non vi è alcuna indicazione del fatto che l’OPPF disponga di conti separati per la riscossione dei prelievi all’esportazione derivati dal biodiesel e da altri prodotti (compreso l’olio di palma greggio). Ciò implica che i fondi a disposizione dell’agenzia di gestione non dipendono dal fatto che i produttori esportatori di biodiesel paghino preventivamente il prelievo, dato che il governo dell’Indonesia potrebbe aver già riscosso entrate pubbliche mediante l’istituzione di prelievi all’esportazione su altri prodotti. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi di prova a dimostrazione del contrario, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 64 del regolamento provvisorio.

(33)

Inoltre, la Commissione ha osservato che la qualifica dell’OPPF come ente pubblico non è stata contestata né dal governo dell’Indonesia né da alcuno dei produttori esportatori. Pertanto considerando altresì l’incapacità da parte del governo dell’Indonesia di fornire elementi di prova convincenti circa il contrario, i fondi a disposizione dell’OPPF devono essere considerati fondi pubblici e quindi prelevati da risorse pubbliche (come nel caso del prelievo obbligatorio all’esportazione).

(34)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno altresì sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nell’analizzare i pagamenti dell’OPPF isolatamente e non come parte del pagamento effettuato da tale governo al momento dell’acquisto del biodiesel. Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno inoltre affermato che la Commissione ha definito erroneamente il regime come una sovvenzione, mentre al massimo esso andrebbe qualificato come un acquisto di beni da parte del governo a fronte di una remunerazione più che adeguata.

(35)

Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione ha respinto l’affermazione secondo la quale quest’ultima avrebbe esaminato i pagamenti effettuati dall’OPPF isolatamente e il programma andrebbe considerato come un acquisto di beni (biodiesel) da parte del governo dell’Indonesia.

(36)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia non acquista il biodiesel che viene invece acquistato dagli operatori che effettuano la miscelazione (miscelatori) selezionati (Pertamina e AKR). Tramite l’OPPF il governo dell’Indonesia non intrattiene alcun tipo di relazione contrattuale di acquisto con i produttori di biodiesel e non riceve nulla in cambio del denaro erogato a favore dei produttori di biodiesel. Il fatto che il governo dell’Indonesia disponga di rapporti contrattuali con i produttori di biodiesel non è stato rivendicato durante l’inchiesta neppure da alcuna delle parti interessate.

(37)

La legislazione applicabile impone ai fornitori di biodiesel intenzionati a partecipare a questo programma di consegnare l’estere metilico di olio di palma (palm methyl ester - «PME») agli enti petrolchimici (cfr. considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio) Pertamina o AKR i quali lo misceleranno successivamente con diesel minerale per ottenere il diesel B20. La legislazione applicabile conferisce ai produttori di biodiesel partecipanti a questo programma il diritto di ricevere: a) il pagamento del biodiesel da parte dei miscelatori; e b) gli importi aggiuntivi provenienti dall’OPPF. I produttori di biodiesel non sono soggetti a obbligazioni contrattuali nei confronti del governo dell’Indonesia né nei confronti dell’OPPF, fatta eccezione per l’obbligo di rispettare il mandato ricevuto conformemente alle norme pertinenti e per il quale ricevono una compensazione. In assenza di un’obbligazione contrattuale reciproca, il denaro erogato dall’OPPF non rientra quindi nell’applicazione di un contratto a titolo oneroso (come quello per l’acquisto di biodiesel da parte del governo a fronte del pagamento di un corrispettivo). Semplificando, il governo dell’Indonesia impone a ciascuno dei produttori di biodiesel che partecipano al programma di vendere quantitativi specifici di biodiesel a Pertamina o AKR a un prezzo specifico (prezzo di riferimento del diesel minerale) e fornisce altresì fondi aggiuntivi direttamente ai produttori di biodiesel. Considerando che la finalità del programma e il contesto nel quale si attua è l’incentivazione dell’utilizzo del biodiesel sul mercato interno, il governo dell’Indonesia non acquista direttamente il biodiesel e lo utilizza quindi per fini governativi o lo rivende sul mercato. Al contrario, il governo dell’Indonesia sostiene le vendite di biodiesel fornendo fondi supplementari ai produttori di biodiesel anche nelle operazioni che coinvolgono operatori privati (quali AKR). Né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostengo del fatto che Pertamina e AKR siano enti pubblici a tale proposito. Si tratta di operatori che partecipano volontariamente a questo programma.

(38)

La Commissione ha pertanto esaminato il programma in tale contesto e ha riscontrato che l’erogazione di fondi dell’OPPF a favore dei produttori di biodiesel non può essere considerata un pagamento dovuto ai sensi di un contratto di acquisto concluso tra il governo dell’Indonesia e i produttori di biodiesel, piuttosto esso costituisce un trasferimento diretto di fondi, come concluso al considerando 69 del regolamento provvisorio.

(39)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, Wilmar, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo (congiuntamente il «gruppo Permata») e PT Ciliandra Perkasa hanno affermato che i pagamenti dell’OPPF non possono essere considerati un contributo finanziario. Secondo il governo dell’Indonesia, ciò è dovuto al fatto che l’OPPF è finanziato dalla riscossione del prelievo all’esportazione di olio di palma e di prodotti derivati e pertanto dovrebbe essere considerato essere finanziato privatamente.

(40)

La Commissione ha osservato che tale affermazione era già stata formulata dal governo dell’Indonesia dopo le misure provvisorie ed era stata trattata dalla Commissione (considerando da 30 a 33 di cui sopra). Le parti non hanno fornito alcun elemento di prova nuovo a sostegno delle loro reiterate argomentazioni. Di conseguenza la Commissione ha confermato le conclusioni raggiunte in questi considerando e ha respinto pertanto tale affermazione.

(41)

Il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa e il gruppo Permata hanno inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore nel confermare le risultanze secondo le quali i fondi dell’OPPF costituiscono denaro pubblico e non di provenienza privata per i motivi esposti al considerando 32. Secondo il governo dell’Indonesia ciò è dovuto al fatto che le disposizioni applicabili del regolamento del ministro delle Finanze 133/2015 e del regolamento presidenziale 66 del mandato 2018 impongono: 1) che l’OPPF debba essere finanziato esclusivamente mediante la riscossione del prelievo all’esportazione; e 2) che tali fondi debbano essere utilizzati esclusivamente per esborsi specifici, compresi i pagamenti di sovvenzioni ai produttori di biodiesel.

(42)

Come spiegato al considerando 31, durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo dell’Indonesia di fornire elementi di prova circa le modalità di contabilizzazione nel bilancio dei pagamenti del prelievo all’esportazione. Il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria affermazione secondo la quale i fondi dell’OPPF non costituiscono parte del bilancio dello Stato.

(43)

In ogni caso, quanto sopra è irrilevante ai fini della conclusione secondo la quale i fondi dell’OPPF costituiscono fondi pubblici come spiegato al considerando 63 del regolamento provvisorio. I fondi vengono riscossi conformemente a un prelievo all’esportazione obbligatorio. Pertanto a differenza di una situazione nella quale gli operatori privati decidono liberamente di raccogliere fondi privati per un uso specifico, nel caso di specie il governo dell’Indonesia impone a taluni produttori (ivi compresi i produttori di biodiesel, ma senza limitazione agli stessi) l’obbligo di versare il prelievo all’esportazione.

(44)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel classificare i pagamenti dell’OPPF come una sovvenzione, mentre avrebbero dovuto essere qualificati come acquisti di biodiesel. Secondo i rispondenti, la Commissione ha anche commesso un errore nel dichiarare che non vi sono relazioni contrattuali tra i produttori di biodiesel e l’OPPF. A sostegno della sua affermazione, Wilmar ha presentato altresì copie dei suoi accordi con l’OPPF. Secondo il governo dell’Indonesia i pagamenti dell’OPPF dovrebbero essere considerati come un corrispettivo per l’acquisto di beni (in particolare biodiesel) poiché Pertamina è una società di proprietà statale e pertanto dovrebbe essere trattata come un’entità economica unica con il governo dell’Indonesia che è l’acquirente finale del biodiesel.

(45)

La Commissione ha ritenuto che i contratti avrebbero dovuto essere presentati in precedenza per un’adeguata verifica. Pur prendendo atto dell’esistenza di contratti in essere tra l’OPPF e i produttori di biodiesel, la Commissione ha osservato che, secondo le informazioni fornite dal governo dell’Indonesia, tali contratti non creano un’obbligazione contrattuale per i produttori di biodiesel nei confronti dell’OPPF. Piuttosto, come spiegato dal governo dell’Indonesia, questi contratti riaffermano semplicemente l’obbligo giuridico dell’OPPF di corrispondere la differenza tra il prezzo pagato dai miscelatori e il prezzo di riferimento del biodiesel una volta che il produttore di biodiesel in questione consegna quest’ultimo a Pertamina. È importante sottolineare che in nessun contratto si afferma che il governo dell’Indonesia acquista biodiesel e che i pagamenti vengono effettuati per tale motivo. Al contrario, il contratto in vigore tra l’OPPF e i produttori di biodiesel non fa riferimento ad alcun acquisto di biodiesel effettuato dal governo dell’Indonesia, bensì contiene i termini secondo i quali il governo dell’Indonesia eroga i cosiddetti «fondi di finanziamento per il biodiesel» a favore dei produttori di biodiesel. Più precisamente, i contratti prevedono che l’OPPF fornisca finanziamenti ai produttori di biodiesel dopo che questi ultimi hanno consegnato biodiesel a uno dei miscelatori e che la consegna è stata verificata.

(46)

La Commissione ha osservato che l’esistenza di contratti in essere tra l’OPPF e i produttori di biodiesel non modifica la conclusione raggiunta dalla Commissione secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono una sovvenzione. Questo perché gli unici contratti con obbligazioni reciproche (ossia la consegna di beni e il pagamento del prezzo) sono quelli in vigore tra Pertamina e i fornitori di biodiesel. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.

(47)

Per i motivi esposti in appresso la Commissione ha inoltre ritenuto che l’affermazione secondo la quale Pertamina e il governo dell’Indonesia dovrebbero essere considerati come un’entità economica unica non possa essere accolta.

(48)

Come menzionato ai considerando 53 e 54, oltre ad essere una società di proprietà statale, non vi sono altri elementi di prova del fatto che Pertamina sia un ente pubblico e quindi faccia parte del governo. Inoltre nella sua affermazione il governo dell’Indonesia non ha menzionato il fatto che Pertamina non è l’unico miscelatore soggetto ad obbligo di miscelazione dato che, durante il periodo dell’inchiesta, anche AKR era soggetta al medesimo obbligo. Allo stesso tempo, AKR, come spiegato al considerando 37, è una società privata. Tanto AKR quanto Pertamina attuano l’obbligo di miscelazione ai sensi degli stessi strumenti giuridici e nel contesto del medesimo sistema. Nel quadro dell’obbligo di miscelazione il governo dell’Indonesia non acquista pertanto il biodiesel, a meno che quest’ultimo non ritenga che AKR debba essere considerata parte della medesima entità economica.

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ribadito la propria conclusione secondo la quale Pertamina, pur essendo una società di proprietà statale, agisce come un operatore di mercato che acquista biodiesel dai produttori di biodiesel al fine di miscelarlo con il diesel minerale e venderlo successivamente.

(50)

Di conseguenza la Commissione ha altresì concluso che i pagamenti effettuati dall’agenzia di gestione dell’OPPF costituiscono una sovvenzione. Come spiegato dal governo dell’Indonesia, né nella legislazione applicabile né nei contratti tra l’OPPF e i miscelatori si rilevano obbligazioni reciproche. Piuttosto nell’intero contesto dell’obbligo di miscelazione le uniche obbligazioni reciproche rilevate sono quelle tra i produttori di biodiesel (che hanno l’obbligo di fornire il biodiesel) e i miscelatori (che hanno l’obbligo di pagare un prezzo). Secondo la Commissione pertanto l’agenzia di gestione dell’OPPF eroga i pagamenti senza aspettarsi nulla in cambio. Di conseguenza i pagamenti effettuati dall’OPPF si qualificano come sovvenzioni.

(51)

Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre affermato che Pertamina, essendo interamente di proprietà statale, dovrebbe essere considerata un ente pubblico. Nessuno dei rispondenti ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

(52)

La Commissione ha osservato che se ai fini della presente inchiesta Pertamina doveva essere considerata un ente pubblico (che acquista biodiesel congiuntamente con l’agenzia di gestione dell’OPPF), il governo dell’Indonesia avrebbe dovuto formulare tale affermazione in una fase iniziale del processo di inchiesta e avrebbe dovuto ordinare a Pertamina di collaborare e partecipare all’inchiesta.

(53)

La Commissione ha ritenuto che la proprietà statale di per sé non equivalga alla nozione di «ente pubblico». Come già spiegato al considerando 55 del regolamento provvisorio, nella relazione «US-Anti-Dumping and Countervailing Duties» (Cina), l’organo di appello dell’OMC ha constatato che il termine «ente pubblico» indica un soggetto che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici» (8). Meri indizi formali di controllo (come la proprietà statale) non sono sufficienti per giustificare la constatazione che si tratti di un ente pubblico (9).

(54)

Nessuna delle parti ha corroborato le proprie affermazioni spiegando il modo in cui Pertamina sarebbe investita di poteri pubblici. La Commissione ha osservato che Pertamina, così come AKR, deve rispettare le obbligazioni derivanti dall’obbligo di miscelazione. Tuttavia il rispetto di un obbligo stabilito dalla legge non significa che un’entità sia stata investita di autorità pubblica. Inoltre Pertamina (proprio come AKR) acquista semplicemente il biodiesel e non svolge alcun ruolo nell’erogazione della sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel.

(55)

Infine la Commissione ha osservato che anche AKR, una società privata, è oggetto del medesimo obbligo di miscelazione e delle stesse obbligazioni di Pertamina. Qualora le affermazioni dei rispondenti dovessero essere accolte, la Commissione non avrebbe altra scelta che constatare che anche AKR è un ente pubblico, investito di poteri pubblici. Tuttavia in contraddizione con il loro ragionamento, nessuno dei rispondenti ha avanzato una simile ipotesi. In effetti, le parti non si esprimono in merito al modo in cui la loro affermazione a sostegno di un acquisto congiunto di biodiesel da parte di Pertamina e OPPF si riconcilia con il sistema applicabile ad AKR, di proprietà privata. La Commissione ha quindi respinto tale affermazione.

(56)

Inoltre Wilmar ha sostenuto che, anche qualora Pertamina non fosse considerata un ente pubblico, i miscelatori ricevono l’incarico e l’ordine da parte del governo dell’Indonesia di acquistare biodiesel per conto del governo e/o i fornitori di biodiesel ricevono l’incarico e l’ordine di vendere biodiesel ai miscelatori. Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. In effetti, gli elementi di prova disponibili mostrano piuttosto che durante il periodo dell’inchiesta esisteva un programma nell’ambito del quale i miscelatori e i produttori di biodiesel partecipavano volontariamente al contesto in cui il governo dell’Indonesia imponeva determinati obblighi di miscelazione e interveniva finanziariamente per alleviare l’onere derivante da tali obblighi.

(57)

La Commissione ha osservato che la semplice esistenza di un obbligo di miscelazione comporta un obbligo legale di acquisto di biodiesel ma non implica che il governo dell’Indonesia acquisti biodiesel sul mercato. Il governo dell’Indonesia impone semplicemente la percentuale di PME che deve essere miscelata al diesel minerale. Il governo dell’Indonesia non acquista PME né ha intenzione di acquistarlo.

(58)

La Commissione ha pertanto respinto anche tale argomentazione.

3.1.2.   Vantaggio

(59)

Tutti i produttori esportatori hanno asserito che, anche qualora la Commissione avesse qualificato correttamente i pagamenti ricevuti dall’OPPF come sovvenzioni, essa avrebbe commesso un errore nel considerare che sussista un vantaggio.

(60)

In sintesi, i produttori esportatori hanno affermato che, poiché l’OPPF è finanziato esclusivamente dal prelievo all’esportazione corrisposto tra gli altri dai produttori di biodiesel, questi ultimi non ricevono alcun vantaggio in quanto versano al fondo un importo superiore a quello che ricevono dallo stesso. Secondo i produttori esportatori, l’OPPF sarebbe finanziato privatamente e di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto detrarre gli importi versati all’OPPF a livello di gruppo. Inoltre i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto detrarre l’importo del prelievo corrisposto all’esportazione di ciascun prodotto ad esso soggetto e non soltanto l’importo del prelievo pagato per l’esportazione di biodiesel.

(61)

Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione non concorda con tale affermazione.

(62)

Innanzitutto la Commissione ha osservato che tutte le società coinvolte nella catena del valore dell’olio di palma greggio, compresi i produttori di biodiesel, sono tenute a corrispondere il prelievo in ragione della normativa in vigore. Proprio come avviene per la tassazione generale, le imprese attive nella catena del valore dell’olio di palma greggio non hanno alcun potere discrezionale in merito al versamento o meno di contributi all’OPPF e, di conseguenza, è inappropriato sostenere che tale Fondo sia finanziato privatamente. Piuttosto l’OPPF è finanziato attraverso la normale attività di riscossione delle entrate pubbliche e fiscali svolta dal governo dell’Indonesia. In effetti, il governo dell’Indonesia non ha fornito elementi di prova che dimostrino che le entrate riscosse attraverso il prelievo all’esportazione sono direttamente contabilizzate in un conto specifico dell’OPPF anziché nel bilancio generale dello Stato. Di conseguenza, dedurre i prelievi all’esportazione corrisposti dai produttori di biodiesel ai fini della determinazione dell’esistenza di benefici sarebbe inappropriato tanto quanto dedurre tutte le tasse versate dai beneficiari.

(63)

In secondo luogo la Commissione ha osservato che in ogni caso l’affermazione secondo la quale i produttori di biodiesel hanno versato all’OPPF più di quanto abbiano ricevuto da tale Fondo è di fatto errata. Tale affermazione si basa infatti sul prelievo all’esportazione totale versato a livello di gruppo e per tutti i prodotti soggetti a tale prelievo. Tuttavia considerando soltanto il prelievo corrisposto dai produttori esportatori (individualmente, non dal loro gruppo) in relazione al biodiesel, gli importi corrisposti all’OPPF sono inferiori a quelli ricevuti sotto forma di pagamenti di sovvenzioni effettuati dall’OPPF.

(64)

Il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel constatare che tale programma conceda un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. A sostegno di tale affermazione tali soggetti sostengono che in assenza dei pagamenti dell’OPPF, i miscelatori sarebbero costretti ad acquistare il biodiesel al suo prezzo di riferimento; di conseguenza, i produttori di biodiesel riceverebbero la stessa somma di denaro che ricevono oggi e non si troverebbero quindi in una condizione migliore rispetto a quella in cui sarebbero altrimenti.

(65)

La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha concluso che nello scenario controfattuale corretto in assenza dell’OPPF i miscelatori non pagherebbero il prezzo di riferimento del biodiesel. Uno degli obiettivi strategici dell’OPPF, nonché la finalità stessa degli obblighi di miscelazione, consiste nel promuovere l’utilizzo del biodiesel in Indonesia (a discapito dell’utilizzo di diesel minerale). Dato che il prezzo del diesel minerale è di norma inferiore a quello del biodiesel, il governo dell’Indonesia interviene per facilitare la vendita del biodiesel da parte dei produttori di tale bene. Allo stesso tempo, tali pagamenti contribuiscono al rispetto degli obblighi di miscelazione. La semplice esistenza del programma OPPF dimostra che le normali condizioni di mercato non sosterrebbero il prezzo di riferimento del biodiesel, che viene utilizzato per integrare le operazioni tra Pertamina/AKR e i produttori di biodiesel. Di conseguenza, in assenza dell’obbligo di miscelazione, i miscelatori non sarebbero affatto incentivati ad acquistare biodiesel. In assenza dell’OPPF e dei suoi pagamenti non vi sarebbero vendite di biodiesel sul mercato interno. I produttori di biodiesel dovrebbero competere con quelli di diesel minerale. Tuttavia, secondo il parere dell’OPPF e il programma messo in atto dal governo dell’Indonesia, i produttori di biodiesel non riceverebbero fondi aggiuntivi rispetto al livello del prezzo di riferimento del biodiesel fissato dal governo dell’Indonesia.

(66)

Secondo la Commissione, nel contesto di uno scenario controfattuale corretto, i produttori di biodiesel si troverebbero in una situazione peggiore rispetto al periodo durante e dopo l’inchiesta. Per i produttori di biodiesel l’obbligo di miscelazione significa in effetti disporre di una fonte di reddito prevedibile e affidabile tramite vendite garantite. Inoltre le entrate totali derivanti dalle vendite sul mercato interno, ossia l’importo pagato dai miscelatori più la sovvenzione erogata dall’OPPF, sono determinate ex ante dal governo dell’Indonesia, proteggendo in effetti i fornitori di biodiesel dalle normali fluttuazioni dei prezzi che dovrebbero altrimenti affrontare su un libero mercato, supponendo che ve ne sia uno.

(67)

A tale riguardo la Commissione ha anche ritenuto che il calcolo del prezzo di riferimento del biodiesel pagato ai fornitori indipendenti non rifletta la domanda e l’offerta in normali condizioni di mercato in assenza dell’intervento del governo. Infatti indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto un vantaggio o meno, Pertamina non era disposta a pagare il biodiesel al prezzo di riferimento, ma soltanto a un prezzo inferiore. Tale risultato dell’inchiesta è stato confermato anche dal governo dell’Indonesia durante la visita di verifica quando ha spiegato che se Pertamina dovesse acquistare biodiesel al suo prezzo di riferimento sarebbe in perdita. Tale dichiarazione ha dimostrato che, in condizioni di mercato non soggette a distorsioni, il prezzo di mercato per il biodiesel sarebbe significativamente inferiore a quello di riferimento del biodiesel attualmente fissato dal governo dell’Indonesia.

(68)

Dalla dichiarazione del governo dell’Indonesia la Commissione ha dedotto che nessun acquirente, se non Pertamina, sarebbe in grado di svolgere in maniera redditizia un’attività commerciale se il prezzo del biodiesel fosse il prezzo di riferimento fissato dal governo dell’Indonesia. Di conseguenza o non vi sarebbe alcun biodiesel venduto in Indonesia, e quindi nessuna entrata per i produttori di biodiesel, o i prezzi del biodiesel sarebbero inferiori al livello fissato dal governo dell’Indonesia. Dato che in Indonesia il governo stabilisce e attua un obbligo di miscelazione (cfr. considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio), è molto improbabile che si verifichi il primo scenario. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, in assenza del regime in esame, lo scenario controfattuale più probabile comporterebbe prezzi del biodiesel inferiori.

(69)

In particolare, la Commissione ha osservato che i prezzi di riferimento utilizzati dal governo dell’Indonesia per determinare l’importo della sovvenzione erogata dall’OPPF non sono indicativi di un prezzo di mercato, dato che la formula per calcolarli non si basa su una realtà di mercato non distorta. Ciò in considerazione, da un lato, del fatto che l’intero mercato, a monte e a valle, è soggetto a distorsioni e non può quindi essere rappresentativo di condizioni di mercato normali e concorrenziali. Dall’altro lato, la Commissione ha ritenuto che l’importo dei costi di conversione calcolati dal governo dell’Indonesia nel contesto della formula utilizzata per calcolare il prezzo di riferimento per il biodiesel (il prezzo interno medio per l’olio di palma greggio e un diritto di conversione di 100 USD per tonnellata aggiunto a tale prezzo) sia eccessivo. La Commissione ha verificato i costi effettivi di trasformazione di taluni produttori esportatori e ha osservato che il calcolo del governo dell’Indonesia li sopravvaluta. Durante il periodo dell’inchiesta tali costi effettivi di trasformazione sono stati compresi, in media, tra 60 USD e 80 USD per tonnellata (10).

(70)

Di conseguenza, anche nel caso in cui la Commissione accogliesse l’affermazione secondo la quale i pagamenti combinati dei miscelatori e dell’OPPF costituiscono il pagamento del prezzo del biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, essa dovrebbe in ogni caso concludere che il «prezzo» pagato ai fornitori di biodiesel sarebbe eccessivo.

(71)

La Commissione ha pertanto concluso che l’esistenza del programma pone i produttori di biodiesel in una situazione migliore rispetto a quella nella quale si troverebbero altrimenti e di conseguenza conferisce loro un vantaggio.

(72)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno sostenuto inoltre che, anche qualora vi fosse un vantaggio, lo stesso verrebbe integralmente trasferito ai miscelatori (Pertamina e AKR). Ciò in considerazione del fatto che i produttori di biodiesel ottengono presumibilmente il prezzo di mercato per il biodiesel, mentre i miscelatori traggono vantaggio dall’acquistarlo a un prezzo inferiore (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).

(73)

La Commissione non ha accolto tale affermazione. Come già discusso ai considerando da 195 a 201 del regolamento provvisorio ed esaminato anche al considerando 67, la Commissione ha ritenuto che in Indonesia non vi sia un prezzo effettivo di mercato per il biodiesel poiché il governo dell’Indonesia regola e distorce l’intera catena del valore dell’olio di palma greggio-biodiesel. In ogni caso, la Commissione ha osservato che l’unico prezzo esistente sul mercato è quello pagato dai miscelatori (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).

(74)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale il vantaggio del programma andrebbe a favore dei miscelatori, i quali in definitiva pagano un prezzo inferiore per il biodiesel che acquistano, la Commissione ha osservato che la possibilità che (anche) Pertamina o AKR beneficino di questo programma non è oggetto della presente inchiesta in quanto tali soggetti non sono produttori esportatori del prodotto in esame.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che l’OPPF conferisca un vantaggio ai produttori di biodiesel poiché:

a)

lo scenario controfattuale individuato dalla Commissione è errato in quanto rileva che in assenza dell’OPPF i produttori di biodiesel riceverebbero un prezzo inferiore per il loro biodiesel. Secondo il governo dell’Indonesia, in assenza dell’OPPF e di un obbligo giuridico imposto ai produttori di vendere il biodiesel sul mercato interno, tali produttori massimizzerebbero semplicemente i loro profitti e venderebbero sul mercato di esportazione; e

b)

il costo di conversione utilizzato dal governo dell’Indonesia nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non è eccessivo in quanto tiene conto delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti.

(76)

La Commissione ha preso in considerazione lo scenario controfattuale presentato nella divulgazione finale delle informazioni e descritto al considerando 65. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l’affermazione presentata dal governo dell’Indonesia confermi ulteriormente che l’OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel. L’argomentazione del governo dell’Indonesia si basa su due elementi principali: 1) i produttori di biodiesel non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico di vendere biodiesel sul mercato interno; e 2) i produttori di biodiesel agiscono da operatori economici razionali che si sforzano di massimizzare il proprio profitto.

(77)

La Commissione non ha contestato questi due elementi proposti dal governo dell’Indonesia. Secondo la Commissione il fatto che, nonostante la mancanza di un obbligo giuridico in tal senso, operatori economici razionali come i produttori di biodiesel decidano di partecipare al regime OPPF costituisce un elemento di prova empirico e indiscutibile che questa rappresenta la migliore opzione di cui dispongono per gestire la propria attività.

(78)

Se, come sostenuto dal governo dell’Indonesia e la Commissione non aveva motivo di contestare, «i produttori privati di biodiesel (molti dei quali fanno parte di gruppi multinazionali) mirano a massimizzare la redditività» (11), allora significa che far parte del regime OPPF rappresenta per loro il modo più redditizio di svolgere la loro attività. Di conseguenza nel contesto di qualsiasi scenario controfattuale i produttori di biodiesel si troverebbero in una posizione peggiore. Se così non fosse, un operatore economico razionale, libero da qualsiasi vincolo giuridico, sceglierebbe un’opzione più redditizia anziché optare per la partecipazione al regime.

(79)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di biodiesel si trovano in una situazione migliore in questo regime, indipendentemente dallo scenario controfattuale alternativo. Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo la quale l’OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel.

(80)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i costi di conversione utilizzati nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non sono eccessivi, la Commissione ha affermato di ritenere che i pagamenti dell’OPPF ai produttori di biodiesel costituiscano una sovvenzione e non facciano parte del corrispettivo per l’acquisto di biodiesel. Di conseguenza, secondo la Commissione, era irrilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un vantaggio il fatto che tali costi di conversione fossero eccessivi o meno.

(81)

In ogni caso, anche qualora la Commissione dovesse seguire il ragionamento del governo dell’Indonesia secondo il quale non vi sarebbe alcun vantaggio nel caso di specie, in quanto i pagamenti effettuati dall’OPPF rappresentano il corrispettivo per l’acquisto di biodiesel, la Commissione ha osservato che l’importo dei costi di conversione non subisce modifiche regolari ed è fissato a 100 USD/tonnellata sin dal 21 marzo 2016. La Commissione ha preso atto del fatto che il governo dell’Indonesia ha affermato durante la visita di verifica che i costi di conversione vengono rivisti annualmente. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il risultato di tale processo di revisione non rifletta la realtà del mercato in quanto l’importo dei costi di conversione è superiore ai costi reali sostenuti dai produttori di biodiesel, come spiegato al considerando 69.

(82)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre affermato di ritenere non rappresentativa la gamma dei costi di conversione raccolti dalla Commissione. A questo proposito la Commissione ha riscontrato innanzitutto che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova a sostegno della sua dichiarazione. In secondo luogo la Commissione ha osservato di aver verificato tali costi durante le visite di verifica effettuate presso taluni dei locali dei produttori di biodiesel. Per motivi di chiarezza, al fine di ottenere tali costi la Commissione ha dedotto il valore della glicerina generata nel processo di raffinazione dell’olio di palma greggio in biodiesel (12).

(83)

Alla luce di quanto sopra, anche qualora la Commissione dovesse accettare l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono il corrispettivo per l’acquisto di biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, sussisterebbe comunque un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. Anche in assenza dell’obbligo di miscelazione, i produttori di biodiesel non otterrebbero la piena compensazione fornita dall’OPPF.

(84)

Wilmar ha inoltre affermato che il prezzo di riferimento fissato per il biodiesel nazionale indonesiano riflette e segue da vicino le dinamiche di mercato non distorte. La Commissione ha osservato che il mercato indonesiano del biodiesel nazionale è interamente regolamentato, dal prezzo dell’olio di palma greggio fino al prezzo e alla domanda di biodiesel. I fornitori di biodiesel devono vendere quantitativi specifici a un prezzo specifico, calcolato secondo una formula fissata in anticipo e basata su elementi che non aderiscono alla realtà del mercato. La Commissione ha pertanto ribadito la propria conclusione secondo la quale il prezzo di riferimento fissato dal governo dell’Indonesia non riflette il prezzo che si applicherebbe in condizioni di mercato non soggette a distorsioni. In particolare ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha ritenuto che l’unica approssimazione affidabile per un prezzo applicato sul mercato interno non soggetto a distorsioni sia il prezzo corrisposto dai miscelatori. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(85)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel considerare irrilevante il fatto che l’OPPF conferisca un vantaggio anche ai miscelatori. Secondo il governo dell’Indonesia il fatto stesso che l’OPPF sia concepito per conferire un vantaggio (anche) ai miscelatori significa che non può essere qualificato come sovvenzione è il motivo di ciò.

(86)

Come spiegato ai considerando da 64 a 74, la Commissione ha ritenuto che la possibilità o meno che i miscelatori abbiano ottenuto un vantaggio dal programma in questione non sia pertinente ai fini della presente inchiesta. Non viene contestato che l’OPPF concede una sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel, una sovvenzione che, in assenza del programma, non avrebbe avuto luogo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.1.3.   Metodologia utilizzata nel calcolo dell’importo totale del vantaggio

(87)

Tutti i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell’importo del vantaggio ricevuto dai produttori esportatori in quanto tale calcolo comprendeva la somma di denaro versata dall’OPPF come rimborso dei costi di trasporto. Secondo i produttori esportatori tale somma non è altro che un rimborso di costi da loro già sostenuti e non costituirebbe quindi un vantaggio. Inoltre un produttore esportatore ha affermato che tali costi devono essere considerati costi sostenuti idonei a beneficiare del regime di sovvenzioni e vanno pertanto esclusi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(88)

Per i motivi esposti in appresso la Commissione non concorda con quanto asserito poiché non considera che i costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel rientrino nelle «tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla».

(89)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che gli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi («gli orientamenti») chiariscono che «[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell’inchiesta. Si deve dimostrare che tali pagamenti sono obbligatori per aver diritto alla sovvenzione. Pertanto, non sono deducibili i pagamenti effettuati a privati (quali avvocati o revisori dei conti) in relazione alla presentazione della domanda di sovvenzione» (13).

(90)

Contrariamente a quanto stabilito negli orientamenti, i costi di trasporto in questione non sono pagati direttamente al governo dell’Indonesia bensì a società private. Inoltre tale produttore esportatore non ha spiegato nemmeno in che modo tali costi di trasporto siano «obbligatori» per aver diritto alla sovvenzione.

(91)

In secondo luogo la Commissione ha ritenuto che i costi di trasporto siano piuttosto i costi normalmente sostenuti dai produttori di biodiesel nelle loro operazioni commerciali con i miscelatori. I costi di trasporto rientrerebbero normalmente nel contratto/prezzo d’acquisto e quindi la Commissione non ritiene vi sia alcuna giustificazione obiettiva per il loro rimborso. Di conseguenza la somma di denaro versata dall’OPPF a titolo di rimborso per i costi di trasporto costituisce un vantaggio.

(92)

Alla luce di quanto sopra questa affermazione è stata respinta e la Commissione ha concluso che il rimborso dei costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel non deve essere dedotto dal calcolo del vantaggio. I fondi forniti dall’agenzia di gestione ai produttori di biodiesel non coprono soltanto la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e quello del biodiesel, ma anche i costi di trasporto, nell’ambito della medesima sovvenzione.

(93)

I produttori esportatori hanno affermato altresì che sostengono il costo del credito relativo ai pagamenti dell’OPPF. Secondo i produttori di biodiesel ciò è dovuto al fatto che l’OPPF versa il pagamento della sovvenzione diversi mesi dopo che i produttori hanno emesso fattura al miscelatore pertinente.

(94)

La Commissione non ha concordato con tale affermazione in quanto ha ribadito la propria conclusione secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono una sovvenzione e non un pagamento per l’acquisto di beni. La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori esportatori non avrebbero affatto dovuto ricevere tali sovvenzioni e che non può essere associato alcun tipo di costo del credito a tali sovvenzioni.

(95)

Alla luce di quanto sopra, l’affermazione in esame è stata respinta e la Commissione ha concluso che i presunti costi del credito sostenuti dai produttori di biodiesel non devono essere detratti dal calcolo del vantaggio.

(96)

Di conseguenza la Commissione ha confermato le proprie risultanze secondo le quali il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo di sovvenzione Biodiesel Subsidy Fund ha costituito una sovvenzione compensabile, come concluso ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.

(97)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel respingere l’affermazione dei produttori esportatori secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto dedurre i costi di trasporto e i costi del credito dal calcolo del vantaggio. Secondo il governo dell’Indonesia, ciò è dovuto al fatto che tali costi sono necessariamente sostenuti al fine di ottenere i pagamenti della sovvenzione.

(98)

La Commissione ha già discusso tale affermazione al considerando 89. Oltre a quanto già spiegato al considerando 91, la Commissione ha osservato che in base agli orientamenti «[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell’inchiesta». Nel caso di specie i costi di trasporto non sono versati al governo, bensì a soggetti privati e quindi rimborsati dal governo dell’Indonesia. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione secondo la quale i costi di trasporto non si qualificano come costi che possono essere detratti ai sensi degli orientamenti. Tale affermazione è pertanto respinta.

(99)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel non dedurre i contributi all’OPPF nel calcolo del vantaggio ricevuto nel contesto di questo regime. Tuttavia tali contributi si riferivano al pagamento di prelievi all’esportazione stabiliti dal governo dell’Indonesia su vari prodotti basati sull’olio di palma greggio esportato dall’Indonesia. Tali prelievi sono stati pertanto riscossi per molti altri prodotti oltre al prodotto oggetto dell’inchiesta. Come spiegato al considerando 64 del regolamento provvisorio e ulteriormente illustrato al considerando 62, tali prelievi costituiscono risorse pubbliche. Questo aspetto è corretto indipendentemente da qualunque sia l’ente governativo responsabile della loro riscossione. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non era appropriato dedurre i contributi all’OPPF dai vantaggi ricevuti. L’affermazione è stata pertanto respinta.

(100)

Sempre in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nell’utilizzare il fatturato del biodiesel per determinare l’importo della sovvenzione. In tale affermazione il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il fatturato totale dei produttori di biodiesel (e quindi comprendere i prodotti diversi dal biodiesel). Tuttavia le sovvenzioni concesse dall’OPPF erano corrisposte soltanto in ragione del fatto che i produttori avevano venduto biodiesel. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto di aver utilizzato il fatturato corretto nel suo calcolo e tale affermazione è stata pertanto respinta.

(101)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia non ha avanzato ulteriori argomentazioni a sostegno delle sue affermazioni e ha pertanto confermato le sue risultanze di cui al considerando 95.

3.2.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato

(102)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e la maggior parte dei produttori esportatori hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel qualificare le restrizioni all’esportazione imposte dal governo dell’Indonesia sull’olio di palma greggio e sui suoi derivati come sovvenzione compensabile. Secondo il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori, tale argomentazione è sostenuta dal fatto che la giurisprudenza dell’OMC ritiene costantemente che le restrizioni all’esportazione non costituiscano sovvenzioni compensabili.

(103)

Per quanto concerne questa affermazione, la Commissione ha osservato che il regolamento provvisorio non considera le restrizioni all’esportazione di per sé come sovvenzioni compensabili. La Commissione ha ritenuto piuttosto che l’imposizione di restrizioni all’esportazione (come tasse e prelievi all’esportazione) rappresenti uno dei mezzi o degli strumenti utilizzati dal governo dell’Indonesia per fornire l’olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La Commissione ha constatato (cfr. considerando 172 del regolamento provvisorio) che, alla luce degli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta e conformemente alla giurisprudenza dell’UE e dell’OMC, la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato ha costituito una sovvenzione compensabile.

(104)

La Commissione esaminerà in appresso quanto asserito dalle parti interessate in relazione alle risultanze provvisorie della Commissione secondo le quali il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato costituisce un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e/o sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione affronterà inoltre le argomentazioni relative a errori nella determinazione del vantaggio.

(105)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia e il gruppo Permata hanno affermato che le restrizioni all’esportazione imposte da un governo non possono mai costituire un contributo finanziario. A questo proposito la Commissione ha osservato che questa affermazione è irrilevante ai fini del caso in esame, avendo concluso che il contributo finanziario concesso dal governo dell’Indonesia a favore dei produttori esportatori deriva dalla fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.   Mancata dimostrazione dell’esistenza di un contributo finanziario

(106)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un contributo finanziario. Secondo i rispondenti ciò sarebbe dovuto al fatto che:

a)

le restrizioni all’esportazione non sono state riscosse durante il periodo dell’inchiesta poiché la tassa all’esportazione era stata sospesa durante tale periodo e il prelievo all’esportazione era stato sospeso dopo il periodo dell’inchiesta. Inoltre tale sospensione sarebbe un’indicazione del fatto che il governo dell’Indonesia non ha più l’intenzione di imporre restrizioni all’esportazione; e

b)

la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio.

(107)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’inchiesta il prelievo all’esportazione era in vigore e veniva riscosso. Pertanto l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale le restrizioni all’esportazione non sono state riscosse durante il periodo dell’inchiesta è in realtà errata dato che il prelievo all’esportazione era in vigore e ha avuto un effetto durante tale periodo.

(108)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito alla seconda parte dell’argomentazione. Se il governo dell’Indonesia avesse avuto intenzione di non imporre più restrizioni all’esportazione sull’olio di palma greggio e sui suoi derivati, avrebbe abrogato la legislazione in questione. La fissazione temporanea a zero del tasso del prelievo all’esportazione e della tassa all’esportazione suggerisce che il governo dell’Indonesia intende ancora essere in grado di utilizzare tali restrizioni in futuro. Tale risultanza può essere corroborata anche da dichiarazioni pubbliche dei membri del governo dell’Indonesia. Un articolo di stampa del 25 settembre 2019 riporta, ad esempio, quanto segue: «[i]l governo ha deciso di sospendere una tassa all’esportazione imposta sull’olio di palma greggio e sui suoi prodotti derivati fino al prossimo anno per alleviare gli oneri finanziari dei produttori di olio di palma nel contesto di un calo dei prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato mondiale. Il ministro per il Coordinamento economico Darmin Nasution ha dichiarato martedì a Giacarta che la tassa all’esportazione è stata sospesa fino a gennaio del prossimo anno, mentre il governo inizia ufficialmente l’attuazione del suo programma obbligatorio sul biodiesel B-30. Darmin ha affermato di sperare che l’attuazione della politica sul biodiesel B-30, che dovrebbe aumentare significativamente la domanda di olio di palma, sia in grado di far salire i prezzi dell’olio di palma nel mercato interno. Il ministro ha altresì affermato che la sospensione della tassa all’esportazione è stata approvata dal presidente Joko “Jokowi” Widodo. Sulla base di un regolamento del ministero delle Finanze del 2019, il governo avrebbe imposto una tassa all’esportazione fino a un massimo di 25 USD per tonnellata, se i prezzi si fossero aggirati tra 570 USD e 619 USD per tonnellata, e fino ad un massimo di 50 USD, qualora i prezzi avessero superato l’importo di 619 USD per tonnellata. Al 20 settembre, il prezzo dell’olio di palma greggio era pari a 574,9 USD per tonnellata e si prevede che scenda leggermente a 570 USD per tonnellata entro la fine di quest’anno. Il ministro ha quindi chiesto la revisione del regolamento per consentire la sospensione della tassa all’esportazione perché era ancora applicabile, laddove basata sulla formula del prezzo di cui sopra» (14).

(109)

Questa dichiarazione stabilisce altresì un collegamento diretto tra l’imposizione di restrizioni all’esportazione (unitamente ad altri elementi per indurre la condotta specifica dei fornitori di olio di palma greggio) e l’effettivo livello dei prezzi sul mercato interno. Dimostra inoltre che il governo dell’Indonesia utilizza tali strumenti per influenzare il livello di detti prezzi.

(110)

Nonostante l’asserzione del governo dell’Indonesia e di Wilmar nella loro risposta alla divulgazione delle informazioni definitive, la Commissione ha concluso che l’intenzione del governo dell’Indonesia in futuro è di continuare a utilizzare il prelievo all’esportazione ed eventualmente la tassa all’esportazione. Il fatto che il governo dell’Indonesia non abbia temporaneamente riscosso imposte e prelievi, tenendo anche presente che questi sono soltanto alcuni degli strumenti a sua disposizione per fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, non può quindi mettere in discussione l’esistenza di un contributo finanziario.

3.2.2.   Mancata dimostrazione dell’incarico o dell’ordine a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base

(111)

Secondo tutti i produttori esportatori, l’asserzione della Commissione in merito all’incarico o all’ordine si fonda sull’errata risultanza secondo la quale la tassa e il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e i suoi derivati imposti dal governo dell’Indonesia sono concepiti per sostenere l’industria del biodiesel. Inoltre, Wilmar e Permata hanno asserito che la Commissione ha erroneamente constatato che i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno sono di fatto fissati da PT Perkebunan Nusantara, un produttore di olio di palma greggio interamente di proprietà del governo dell’Indonesia («PTPN»).

(112)

Per quanto concerne la prima affermazione, i produttori esportatori hanno chiarito ulteriormente che durante il periodo dell’inchiesta la tassa all’esportazione era stata fissata a zero ed è pertanto irrilevante ai fini della valutazione. Il prelievo all’esportazione, al contrario, non era pari a zero e tali soggetti sostengono che in ogni caso non era stato concepito per sostenere l’industria del biodiesel, bensì per finanziare l’OPPF.

(113)

Al considerando 88 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che durante il periodo dell’inchiesta la tassa all’esportazione era stata fissata a zero. Tuttavia, anche se non attuata durante il periodo dell’inchiesta in considerazione della situazione specifica del mercato, la tassa all’esportazione costituisce un elemento di prova degli strumenti utilizzati dal governo dell’Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Inoltre la Commissione ha osservato che la tassa all’esportazione, pur essendo pari a zero durante il periodo di inchiesta, non è stata abrogata dal governo dell’Indonesia. La Commissione ha inoltre osservato che, come discusso ai considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio, non è stato contestato che l’intenzione del governo dell’Indonesia sia quella di utilizzare tale tassa all’esportazione per mantenere i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno artificiosamente bassi.

(114)

Per quanto concerne il prelievo all’esportazione, la Commissione ha osservato che, sebbene la legislazione che lo istituisce non menzioni esplicitamente che esso è destinato a sostenere l’industria del biodiesel fornendo olio di palma greggio a prezzi inferiori, i prelievi all’esportazione che diventano parte dell’OPPF sostengono di fatto esclusivamente l’industria del biodiesel tramite le sovvenzioni dell’OPPF. Durante l’inchiesta, la Commissione ha in effetti potuto verificare che, nonostante un mandato formale più ampio, durante il periodo dell’inchiesta l’OPPF ha sostenuto quasi esclusivamente l’industria del biodiesel.

(115)

Inoltre l’introduzione del prelievo all’esportazione attuata dal governo dell’Indonesia nel 2015 è intervenuta in un periodo in cui i prezzi indonesiani dell’olio di palma greggio erano pressoché identici a quelli mondiali. A questo proposito, e come già dimostrato ai considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio, il prelievo all’esportazione non deve essere considerato isolatamente, bensì come parte di una più ampia serie di misure concepite per sostenere l’industria del biodiesel e regolare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno.

(116)

Inoltre la Commissione ha osservato che in pratica il prelievo all’esportazione ha conseguito l’obiettivo previsto di abbassare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno. Nella sua analisi, la Commissione ha potuto innanzitutto osservare una differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione dell’olio di palma greggio indonesiano. La Commissione ha ritenuto che tale differenza di prezzo potesse essere spiegata dal fatto che l’imposizione stessa del prelievo all’esportazione ha avuto un effetto depressivo sui prezzi praticati sul mercato interno mantenendo artificiosamente l’olio di palma greggio nel paese a prezzi bassi fissati dal governo dell’Indonesia e rispettati di fatto dai fornitori di olio di palma greggio.

(117)

Il fatto che il governo dell’Indonesia non abbia abrogato la tassa all’esportazione, ma l’abbia soltanto fissata a zero, indica chiaramente che esso continua ad avere l’intenzione di mantenere bassi i prezzi dell’olio di palma greggio. Avendo messo in atto due strumenti che hanno il medesimo effetto sui prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno e avendo conseguito l’effetto desiderato, il governo dell’Indonesia ha quindi deciso razionalmente di mantenere attivo quello con la gamma più ampia di effetti desiderati (ossia mantenere bassi i prezzi dell’olio di palma greggio e finanziare l’OPPF), ossia il prelievo all’esportazione.

(118)

Di conseguenza la Commissione ha confermato che il sistema globale di restrizioni all’esportazione istituito dal governo dell’Indonesia è concepito per favorire l’industria del biodiesel mantenendo artificiosamente bassi i prezzi dell’olio di palma greggio praticati sul mercato interno (anziché costituire un mero effetto collaterale di misure governative destinate a riscuotere entrate pubbliche).

(119)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non sarebbero di fatto fissati dal governo dell’Indonesia, Wilmar ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione era errata dato che:

a)

le offerte formulate dagli acquirenti interessati si basano generalmente sui prezzi praticati sui mercati internazionali;

b)

l’asta è molto competitiva e PTPN ha la possibilità di presentare una controfferta se il prezzo è ritenuto troppo basso;

c)

non vi sono elementi di prova a sostegno dell’affermazione della Commissione secondo la quale PTPN non agisce come un operatore razionale;

d)

sulla base dei risultati delle aste, i fornitori di olio di palma greggio nazionali scelgono se vendere il loro olio di palma greggio e a quali prezzi;

e)

il fatto che PTPN venda olio di palma greggio tramite aste pubbliche lo rende un soggetto che si adegua ai prezzi in essere piuttosto che un soggetto che li determina.

(120)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha ricordato che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l’olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali».

(121)

Non disponendo di elementi di prova verificabili a sostegno di tale affermazione, la Commissione l’ha respinta di conseguenza. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.

(122)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a presentare una controfferta con un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo.

(123)

La Commissione ha inoltre osservato, come spiegato nella sezione 3.3.2 del regolamento provvisorio, di aver applicato le disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dato che PTPN non ha risposto all’appendice B allegata al questionario antisovvenzioni (questionario per i fornitori di olio di palma) inviato a tutti i produttori e distributori di olio di palma. Inoltre durante la visita di verifica presso i locali del governo dell’Indonesia, PTPN non ha spiegato le sue modalità di determinazione del «prezzo ipotetico» giornaliero per l’olio di palma greggio. PTPN ha piuttosto spiegato vagamente di basarsi su parametri di riferimento internazionali, senza fornire informazioni dettagliate.

(124)

Di conseguenza la Commissione non ha potuto ottenere alcun elemento di prova del fatto che il «prezzo ipotetico» rifletta un prezzo di mercato derivante da un’asta competitiva. Al contrario la Commissione ha riscontrato che il prezzo dell’olio di palma greggio sul mercato interno è inferiore a qualsiasi presunto parametro di riferimento internazionale (incluso il prezzo all’esportazione indonesiano) che si presumeva costituisse la base dei prezzi di PTPN.

(125)

Per quanto concerne l’affermazione c), la Commissione ha osservato che PTPN non ha fornito una risposta al questionario della Commissione di cui sopra. La Commissione ha pertanto applicato i dati disponibili. Durante la verifica del governo dell’Indonesia, PTPN ha inviato una copia dei suoi conti sottoposti a revisione contabile per il 2016 e il 2017. Da tali documenti è emerso che tale società operava in perdita. In una fase successiva e persino oltre la scadenza per la presentazione di osservazioni sulla lettera in cui si comunicava che la Commissione avrebbe applicato i dati disponibili, PTPN ha fornito informazioni supplementari. Il governo dell’Indonesia ha affermato che tali informazioni supplementari avrebbero dovuto modificare la valutazione della Commissione. La Commissione ha osservato che le informazioni in questione erano state fornite molto tardi e ben oltre i termini fissati. PTPN non ha presentato conti sottoposti a revisione contabile per il 2018. Per quanto concerne l’ultimo periodo, la Commissione ha pertanto ricevuto conti sottoposti a revisione contabile soltanto per un trimestre del periodo dell’inchiesta (l’ultimo trimestre del 2017). Dai conti sottoposti a revisione contabile pervenuti alla Commissione è emerso che PTPN operava in perdita. Le informazioni tardive fornite dal governo dell’Indonesia in merito al periodo dal 2016 al periodo dell’inchiesta (in particolare una tabella Excel) tentano di dimostrare che l’attività di PTPN legata all’olio di palma greggio (che rappresenta la maggior parte delle sue attività) era redditizia e che la società ha conseguito il medesimo profitto in relazione alle sue vendite sul mercato interno e all’esportazione. Tali informazioni non sono state, tuttavia, corroborate da conti sottoposti a revisione contabile. Al contrario, le informazioni fornite sulla base di conti sottoposti a revisione contabile hanno confermato che PTPN non registrava profitti vendendo il proprio olio di palma greggio, non riuscendo quindi ad agire come avrebbe fatto un operatore economico razionale. In ogni caso la Commissione ha osservato che non è possibile accettare le informazioni presentate in una fase così avanzata (persino dopo le osservazioni sul regolamento provvisorio) in quanto non possono essere verificate. L’affermazione è stata di conseguenza respinta.

(126)

Per quanto concerne l’affermazione d), il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha dimostrato che il comportamento dei fornitori di olio di palma greggio era irrazionale, dato che essi erano redditizi. Tale affermazione si riferisce ai fornitori di olio di palma greggio che hanno fornito risposte al questionario della Commissione e a PTPN (15).

(127)

La Commissione ha ritenuto che la nozione di comportamento irrazionale non si limiti alla gestione di un’impresa in perdita, bensì includa anche azioni che sottopongono un’operazione commerciale a condizioni meno vantaggiose (meno redditizie). La Commissione ha riscontrato l’esistenza di una netta differenza tra i prezzi dell’olio di palma greggio praticati sul mercato interno e quelli all’esportazione in Indonesia e pertanto, salvo per l’applicazione del prelievo all’esportazione, la vendita all’esportazione sarebbe più redditizia per i fornitori di olio di palma greggio.

(128)

Inoltre la risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all’esportazione istituito dal governo dell’Indonesia impedisce effettivamente ai produttori di olio di palma greggio nazionali di agire razionalmente è corroborata dal fatto che le esportazioni dovrebbero aumentare a seguito della revoca del prelievo all’esportazione. A questo proposito, in un recente articolo di stampa, è stato osservato quanto segue: «Togar Sitanggang segretario generale dell’Associazione indonesiana per l’olio di palma, o GAPKI, ha affermato che “secondo le previsioni dell’associazione le esportazioni di olio di palma greggio del paese potrebbero aumentare del 10-15 % in seguito alla fissazione a zero del prelievo all’esportazione (rispetto al prelievo precedentemente fissato a 50 USD per tonnellata)”. Sitanggang ha stimato che le esportazioni mensili di olio di palma greggio dell’Indonesia siano già aumentate tra le 800 000 e le 900 000 tonnellate, rispetto a una media di 700 000 tonnellate in precedenza, ed ha aggiunto che “non sorprenderebbe che le esportazioni mensili di olio di palma greggio raggiungano un milione di tonnellate se il prelievo all’esportazione rimane pari a zero”. Stando alle stime di GAPKI l’Indonesia avrebbe già esportato 6 milioni di tonnellate di olio di palma greggio quest’anno, circa un quinto delle sue esportazioni complessive da inizio anno ad oggi di tale prodotto e altri derivati di olio di palma» (16).

(129)

Un altro articolo di stampa conferma ulteriormente la risultanza secondo la quale la riscossione del prelievo all’esportazione ha l’effetto di indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere tale prodotto sul mercato interno anziché effettuare vendite sul mercato di esportazione per ottenere profitti maggiori. Nell’articolo menzionato un analista indipendente ha considerato «tale notizia (ovvero la fissazione del prelievo all’esportazione a zero) positiva per i gestori delle piantagioni a monte esposti nei confronti dell’Indonesia, dato che la revisione dei tassi del prelievo all’esportazione potrebbe contribuire a sostenere i prezzi dell’olio di palma greggio ai loro livelli attuali. Tuttavia Ng non prevede che i gestori delle piantagioni registrino utili netti secondo le previsioni per l’esercizio fiscale 2019-2020 e avverte che tale notizia è negativa per i trasformatori indonesiani a valle poiché il prelievo rivisto a prezzi dell’olio di palma greggio più bassi eroderà il loro vantaggio in termini di margine, che attualmente corrisponde alla differenza di prezzo tra l’olio di palma greggio e quello dei prodotti trasformati di palma. “Riteniamo che l’eliminazione di tale prelievo all’esportazione aumenterà la competitività degli esportatori indonesiani di prodotti a base di olio di palma in quanto consentirebbe loro di risparmiare 20-50 USD per tonnellata di tasse all’esportazione quando il prezzo dell’olio di palma greggio è inferiore a 570 USD per tonnellata. È probabile che la maggior parte dei risparmi sia trasferita agli agricoltori indonesiani attraverso prezzi più elevati dell’olio di palma greggio sul mercato interno”» (17).

(130)

Quest’ultimo articolo di stampa conferma altresì la risultanza secondo la quale l’effetto previsto del prelievo all’esportazione, ossia l’abbassamento dei prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno, è stato conseguito. Il fatto che vi siano talune esportazioni di olio di palma greggio dall’Indonesia non significa che le misure adottate dal governo dell’Indonesia per mantenere l’olio di palma greggio nel paese non abbiano indotto i fornitori di tale prodotto a seguire un comportamento economico irrazionale. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto respinto tali affermazioni.

(131)

Infine per quanto concerne l’affermazione e), la Commissione ha rilevato che, al fine di sostenere la sua argomentazione secondo la quale PTPN agirebbe in veste di soggetto che si adegua ai prezzi in essere, Wilmar ha citato soltanto in parte il considerando 146 del regolamento provvisorio. Così facendo Wilmar ha sostenuto che la Commissione è giunta a una conclusione che in realtà contraddiceva quella di cui a tale considerando. In particolare, dopo averlo affermato «[i]noltre, dall’inchiesta è emerso che, in termini di potere negoziale, il mercato è significativamente sbilanciato a favore degli acquirenti di olio di palma greggio», come correttamente citato da Wilmar, la Commissione ha ulteriormente spiegato che «[…]. In questo contesto, qualsiasi acquirente avrà un potere di acquisto significativo tale da poter resistere a qualsiasi tentativo da parte del suo fornitore di chiedere un prezzo superiore a quello fissato dal governo dell’Indonesia. Di conseguenza la Commissione ha concluso che, mediante la comunicazione in maniera trasparente dei prezzi giornalieri dell’olio di palma greggio, il governo dell’Indonesia fissi di fatto tramite PTPN i prezzi giornalieri massimi per tale prodotto in Indonesia». Il considerando 146 del regolamento provvisorio è giunto pertanto a una conclusione opposta rispetto a quella asserita da Wilmar. In effetti PTPN agisce come soggetto che fissa i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato dato che i fornitori di tale prodotto si adeguano di fatto a tale prezzo, nonostante la struttura del mercato (circostanza dalla quale emerge, in linea di principio, che tali fornitori dispongono di un potere negoziale significativo che non viene sfruttato nei confronti degli acquirenti).

(132)

Oltre all’errore fattuale di cui sopra, la Commissione ha altresì constatato che l’osservazione di Wilmar non è corroborata da alcun elemento di prova fattuale. In mancanza di nuovi elementi di prova fattuali, la Commissione ha respinto tale affermazione.

(133)

Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il governo dell’Indonesia induca i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(134)

La Commissione ha osservato che Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale asserita carenza. A tale proposito, la Commissione ricorda quanto sostenuto dall’EBB in merito al numero limitato di risposte al questionario fornite dai fornitori di olio di palma greggio. In assenza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e sulla base degli elementi contenuti nel regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che esistano elementi di prova significativi a dimostrazione del fatto che tali fornitori hanno ricevuto un incarico o un ordine dal governo dell’Indonesia che ha imposto loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato in un’ottica di conseguimento degli obiettivi strategici del governo dell’Indonesia a sostegno dello sviluppo del settore del biodiesel.

(135)

Inoltre la Commissione ha osservato che l’affermazione di Wilmar contraddice la risultanza fattuale non contestata secondo la quale praticamente tutti gli acquisti di olio di palma greggio nazionali in Indonesia sono effettuati ai prezzi giornalieri di PTPN, adeguati secondo i costi di trasporto esaminati al considerando 168 del regolamento provvisorio. Ipotizzando che l’affermazione di Wilmar sia corretta e che i fornitori di olio di palma greggio agiscano in maniera del tutto indipendente da qualsiasi istruzione del governo, un tale allineamento perfetto dei prezzi dell’olio di palma greggio non si spiegherebbe in un mercato frammentato.

(136)

La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione.

(137)

Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio che imporrebbe loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione di Wilmar si fonda sostanzialmente sul fatto che: 1) PTPN non agisce da soggetto che fissa i prezzi e pertanto l’olio di palma greggio non viene approvvigionato per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; e 2) ai fornitori di olio di palma greggio non è impedito di vendere sul mercato di esportazione.

(138)

La Commissione ha già trattato e respinto tali affermazioni ai considerando da 127 a 135. La Commissione ha quindi ritenuto che l’affermazione di Wilmar si fondi su dati errati e non possa quindi essere accolta. Gli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta hanno dimostrato che PTPN agisce in veste di soggetto che fissa i prezzi per l’olio di palma greggio sul mercato e che la capacità dei fornitori di olio di palma greggio di esportare tale prodotto è compromessa dalle misure adottate dal governo dell’Indonesia.

(139)

Argomentazioni simili sono state addotte dal governo dell’Indonesia, da PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas («gruppo Musim Mas») e da Permata. Nelle sue osservazioni il governo dell’Indonesia ha affermato che i prezzi dell’olio di palma greggio sono determinati dalle forze di mercato e che gli acquirenti di norma stabiliscono i loro prezzi ipotetici in base ai prezzi praticati sul mercato internazionale.

(140)

La Commissione ha già discusso argomentazioni analoghe ai considerando da 62 a 96 e ha riscontrato che non possono essere accolte. La medesima conclusione viene ribadita per quanto riguarda le affermazioni del governo dell’Indonesia. La Commissione ha riscontrato ancora una volta che il governo dell’Indonesia non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno della sua affermazione.

(141)

Il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un nesso dimostrabile tra il comportamento dei produttori di olio di palma greggio e le misure del governo dell’Indonesia. A tale proposito, la Commissione ha constatato nuovamente l’applicabilità della conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio, richiamata al considerando 137. Secondo la Commissione, il fatto che tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio seguano praticamente sempre i prezzi di PTPN è un’evidenza inequivocabile dell’esistenza di tale nesso (e lo è ancora di più in un mercato che è frammentato in termini di numero di fornitori di olio di palma greggio, nonché geograficamente/numerose isole). Ciò è tanto più vero in una situazione nella quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non riflettono quello che sarebbe un prezzo di mercato non soggetto a distorsioni in considerazione delle misure mirate del governo dell’Indonesia.

(142)

Nelle sue osservazioni il governo dell’Indonesia ha altresì asserito che la Commissione ha chiesto al governo dell’Indonesia e ai fornitori indipendenti di olio di palma greggio di fornire informazioni dettagliate, ma non ha verificato tali informazioni. Il governo dell’Indonesia ha sostenuto inoltre che la Commissione ha ignorato totalmente tali informazioni nel giungere alle sue risultanze. Infine, a tale proposito, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione ha applicato nei suoi confronti l’articolo 28 del regolamento di base in ragione del fatto che il governo dell’Indonesia non ha cercato di ottenere un numero maggiore di risposte e non ha ottenuto maggiori informazioni da PTPN.

(143)

A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che tale affermazione sia incorretta da un punto di vista fattuale. La Commissione ha analizzato tutte le risposte ricevute dai fornitori di olio di palma greggio; tuttavia ha constatato che, nonostante tutti i solleciti inviati, tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio, tranne uno, non hanno fornito una versione consultabile delle loro risposte. A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione può ignorare le informazioni fornite, ma per le quali la parte che le ha presentate non ha fornito un riassunto adeguato. Inoltre la grande maggioranza delle risposte fornite era incompleta e molte di tali risposte non contenevano informazioni sulla redditività. Di conseguenza la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione da tali risposte. In effetti la mancanza di cooperazione da parte del governo dell’Indonesia e dei fornitori di olio di palma greggio ha costituito un’ulteriore indicazione del fatto che i fornitori di olio di palma greggio agiscono in base a un’imposizione del governo dell’Indonesia a sostegno dei produttori di biodiesel.

(144)

Analogamente l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale la Commissione avrebbe ignorato la risposta di PTPN è ingiustificata. Come spiegato in precedenza, la Commissione ha richiesto invano in varie occasioni la collaborazione di PTPN. Come indicato ai considerando 29 e 30 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che PTPN, interamente di proprietà del governo dell’Indonesia, non ha risposto all’appendice B al questionario del governo dell’Indonesia entro il termine stabilito. La Commissione ha quindi inviato una lettera ai sensi dell’articolo 28 al governo dell’Indonesia, limitatamente alle informazioni specifiche che quest’ultimo non aveva fornito. Come rilevato al considerando 98 del regolamento provvisorio, il governo dell’Indonesia ha presentato una risposta all’appendice B per PTPN il 30 giugno 2019. Ciò è avvenuto quindi ben oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione di tali informazioni (14 marzo 2019) e successivamente rispetto alla visita di verifica presso i locali del governo dell’Indonesia. Di conseguenza le informazioni sono state presentate ben oltre i termini, non erano verificabili e il governo dell’Indonesia non ha agito con la massima diligenza a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ha utilizzato tutti gli elementi di prova forniti da PTPN e che potevano essere verificati. Pertanto, la Commissione ha valutato correttamente le informazioni fornite da PTPN unitamente agli altri dati disponibili sul mercato dell’olio di palma greggio in Indonesia.

(145)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione avesse commesso un errore nel constatare l’esistenza di un incarico o di un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio dato che:

a)

le restrizioni all’esportazione non sono concepite per sostenere l’industria del biodiesel e qualsiasi impatto sui prezzi è un mero effetto collaterale delle misure;

b)

PTPN fissa i suoi prezzi tramite aste competitive ed è redditizia;

c)

l’allineamento dei prezzi praticati dai fornitori di olio di palma greggio a PTPN non dimostra l’esistenza di un incarico o di un ordine;

d)

i fornitori di olio di palma greggio sono operatori razionali sul mercato e la Commissione non ha effettuato la verifica delle loro risposte; e

e)

la Commissione non è riuscita a provare l’esistenza di un nesso dimostrabile tra l’azione del governo dell’Indonesia, tramite PTPN, e l’azione dei fornitori di olio di palma greggio. Secondo il governo dell’Indonesia, la limitata quota di mercato di PTPN non gli consentirebbe di fissare i prezzi di mercato.

(146)

La Commissione ha innanzitutto osservato che il prelievo all’esportazione è espressamente concepito per sostenere l’OPPF e che quest’ultimo è concepito per sostenere l’industria dell’olio di palma in generale ma, come spiegato ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio, di fatto, tale Fondo sostiene soltanto l’industria del biodiesel. Inoltre la Commissione ha concluso che il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel è ottenuto anche attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Questo obiettivo viene conseguito mediante l’effetto combinato di varie misure, compreso il prelievo all’esportazione.

(147)

La Commissione ha pertanto concluso che, sin dall’inizio, l’imposizione del prelievo all’esportazione ha due obiettivi distinti: finanziare l’OPPF e far parte di una serie di misure per abbassare i prezzi praticati sul mercato interno. Secondo la Commissione il governo dell’Indonesia ha deliberatamente cercato di ottenere tale effetto sul mercato (e vi è riuscito) e non si tratta di un mero effetto collaterale di una politica governativa.

(148)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale PTPN fissa i prezzi tramite aste competitive e pertanto l’esito che ne risulta dovrebbe essere considerato un prezzo di mercato, la Commissione ribadisce che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l’olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali». Tuttavia non vi erano elementi di prova diretta disponibili sulle modalità con cui i fornitori di olio di palma greggio fissavano i loro prezzi; piuttosto, i fatti mostrano un allineamento dei prezzi al prezzo fissato da PTPN.

(149)

A questo proposito, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha sottolineato che i servizi della Commissione durante la visita di verifica presso la sua sede hanno chiesto come la società prendeva la decisione in merito al prezzo da offrire in relazione a ciascuna asta di PTPN. Wilmar ha inoltre spiegato che la corrispondente relazione di missione non indica alcuna informazione mancante. A tale proposito la Commissione ha osservato che Wilmar non contesta il fatto che le informazioni fornite in quella circostanza fossero molto vaghe. Inoltre la Commissione ha osservato che Wilmar non ha ritenuto opportuno fornire una spiegazione più dettagliata di tale meccanismo in nessuna ulteriore fase dell’inchiesta, nonostante ciò sia stato più volte menzionato dalla Commissione.

(150)

Non disponendo di elementi di prova verificabili a suo sostegno, la Commissione ha respinto tale affermazione. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.

(151)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale PTPN sarebbe redditizia, la Commissione ha osservato che, oltre a quanto già spiegato ai considerando 125 e 144, il governo dell’Indonesia ha presentato tardivamente i conti di PTPN per il 2018 sottoposti a revisione contabile dopo la divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso alla Commissione è pervenuta soltanto una traduzione parziale di tali conti. I conti del 2018 sembrano mostrare che PTPN era redditizia nel 2018. Tuttavia la Commissione non ha potuto valutarlo, dato che parti fondamentali dei conti non sono state tradotte e che tali conti riguardavano tutti i prodotti e non soltanto le entrate derivanti dalle vendite di olio di palma greggio. Inoltre, come spiegato in precedenza, i dati relativi tanto alle vendite di olio di palma greggio quanto all’intera società sono stati presentati tardivamente e non è stato quindi possibile verificarli. Ciò si aggiunge al fatto che PTPN non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che non era possibile valutare l’accuratezza dell’affermazione presentata che ha dovuto pertanto essere respinta. Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a rioffrire un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo. Inoltre la Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia può influenzare e, di fatto, influenza le decisioni di PTPN in merito alla politica di fissazione dei prezzi di quest’ultima (18).

(152)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale l’allineamento dei prezzi dei fornitori di olio di palma greggio con quelli giornalieri di PTPN sarebbe un’indicazione del fatto che il mercato non è distorto piuttosto che un’indicazione di incarico od ordine, la Commissione ha osservato che tutti i fornitori di olio di palma greggio indipendenti offrivano prezzi uguali o inferiori rispetto al prezzo di PTPN per il giorno in questione. Secondo la Commissione ciò non può essere indicativo di dinamiche di mercato non soggette a distorsioni: è controintuitivo constatare come in un mercato competitivo tutti i fornitori di olio di palma greggio non vendano a un prezzo superiore a quello fissato da un concorrente (a meno che tale concorrente non stia effettivamente fissando il prezzo massimo per quel dato bene sul mercato e il governo conferisca un incarico o un ordine a tutti gli altri operatori di rispettare tale tetto massimo).

(153)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i produttori di olio di palma greggio sarebbero operatori razionali sul mercato in quanto il 70 % dell’olio di palma greggio viene esportato, la Commissione ha osservato che, secondo fonti pubbliche, il consumo interno di olio di palma greggio rappresenta il 30 % della produzione (19). Ciò significa che i produttori di olio di palma greggio soddisfano interamente la domanda interna e, dopo aver soddisfatto tale domanda, ricorrono all’esportazione. Il fatto che il 70 % della produzione di olio di palma greggio venga esportato non contraddice pertanto la risultanza secondo la quale i fornitori di olio di palma greggio sono privati di una scelta razionale, bensì al contrario la sostiene. Se i fornitori indonesiani di olio di palma greggio si comportassero in maniera razionale, non soddisferebbero la domanda interna ed esporterebbero tutta o una porzione significativamente maggiore della loro produzione dato che potrebbero ottenere profitti maggiori. Tali potenziali profitti supplementari derivanti dalle esportazioni sono limitati dalle restrizioni all’esportazione utilizzate dal governo dell’Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere sul mercato interno e a soddisfare le esigenze locali. Di conseguenza il fatto che tutta la domanda interna sia soddisfatta indica piuttosto che il governo dell’Indonesia ha conseguito il suo obiettivo di approvvigionare il mercato interno a prezzi favorevoli per i produttori di biodiesel.

(154)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha inoltre affermato che il fatto che, in seguito alla fissazione del prelievo all’esportazione a zero, la quota di esportazione dell’olio di palma greggio non sia aumentata è la dimostrazione del fatto che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che il prelievo all’esportazione fosse destinato a mantenere l’olio di palma greggio all’interno del paese e abbassarne il prezzo.

(155)

A tale proposito la Commissione ha osservato che i dati forniti da Wilmar indicano che il consumo interno è aumentato assorbendo pertanto una percentuale maggiore della produzione totale di olio di palma greggio. Tale circostanza potrebbe sostenere l’affermazione di Wilmar se il governo dell’Indonesia avesse espresso la propria intenzione di porre fine al sistema di restrizioni all’esportazione. Tuttavia, come spiegato al considerando 108, l’intenzione del governo dell’Indonesia non è quella di porre fine al meccanismo di restrizioni all’esportazione. Piuttosto risulta evidente che il tasso del sistema di restrizioni all’esportazione è fissato semplicemente a zero in reazione a fattori esterni, ossia il calo globale dei prezzi dell’olio di palma. Tutti i produttori indonesiani sono ben consapevoli del fatto che tale tasso è soltanto temporaneo e pertanto continuano a privilegiare innanzitutto il soddisfacimento della domanda interna.

(156)

Nella sua risposta Wilmar ha fornito altresì informazioni sui prezzi, sostenendo che dopo l’azzeramento del prelievo all’esportazione, i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non sono aumentati sostanzialmente. La Commissione ha analizzato tali informazioni e ha riscontrato di non essere in grado di stabilire la fonte dei dati utilizzati da Wilmar; di conseguenza la Commissione non ha potuto verificare né valutare la loro accuratezza. In ogni caso, qualora dovesse basarsi su tali dati, la Commissione ha osservato che, nonostante la natura temporanea del fatto che il tasso del prelievo all’esportazione sia pari a zero, tali dati mostrano un allineamento del prezzo praticato sul mercato interno con i prezzi all’esportazione. In particolare, mentre durante il periodo dell’inchiesta la differenza media tra i due prezzi era pari a circa 50 USD/tonnellata, i dati forniti da Wilmar indicavano che i prezzi praticati sul mercato interno erano aumentati approssimandosi a quelli all’esportazione e che la differenza è ora inferiore a 20 USD/tonnellata. Il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno non sia aumentato sostanzialmente in termini assoluti è semplicemente dovuto al fatto che i prezzi mondiali sono calati.

(157)

Secondo la Commissione, ciò conferma la sua risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all’esportazione è concepito, tra l’altro e in associazione ad altre misure, per abbassare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno.

(158)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale la Commissione non ha verificato le risposte dei fornitori indipendenti di olio di palma greggio, la Commissione osserva che si tratta di un’asserzione errata da un punto di vista fattuale. Come già indicato al considerando 143, la Commissione ha debitamente analizzato tutte le risposte ricevute ma ha constatato che la grande maggioranza delle risposte era incompleta, molte di esse non contenevano informazioni sulla redditività e molte non fornivano versioni consultabili delle loro risposte.

(159)

Oltre a questa affermazione, il governo dell’Indonesia ha sostenuto che le asserzioni della Commissione di cui alla divulgazione finale delle informazioni, riportate al considerando 143, sono errate dato che non ha potuto rilevare evidenza dei solleciti nel fascicolo pubblico. Con riferimento a tale affermazione la Commissione ha osservato che tali solleciti fanno parte del fascicolo soggetto a diffusione limitata e sono reperibili nell’elenco dei documenti soggetti a diffusione limitata a disposizione delle parti interessate. Durante un’audizione tenutasi il 16 ottobre 2019 la Commissione ha comunque fornito al governo dell’Indonesia un elenco dei numeri pertinenti di riferimento nel fascicolo pubblico (save numbers). La Commissione ha inoltre osservato che i questionari rivolti a fornitori indipendenti di olio di palma greggio facevano parte del questionario indirizzato al governo dell’Indonesia e che pertanto la responsabilità di coordinare, raccogliere e garantire l’invio tempestivo di risposte complete spettava interamente al governo dell’Indonesia.

(160)

Con riferimento all’affermazione di cui alla precedente lettera e), la Commissione ha spiegato ai considerando da 124 a 143 del regolamento provvisorio come il governo dell’Indonesia, tramite PTPN, agisca da soggetto che fissa i prezzi sul mercato interno indonesiano e come tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio rispettino tali indicazioni di prezzo. Nella sua osservazione sulla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che alla luce della limitata quota di mercato di PTPN tale risultato sarebbe improbabile. La Commissione ha tuttavia osservato che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova fattuale a sostegno della sua dichiarazione e a confutazione della risultanza della Commissione.

(161)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le affermazioni del governo dell’Indonesia e dei produttori esportatori e ha confermato la propria risultanza circa l’esistenza di un incarico e di un ordine.

3.2.3.   Mancata dimostrazione del sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base

(162)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori hanno asserito che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi a favore dei produttori di biodiesel secondo le norme previste stabilite dalla giurisprudenza dell’OMC.

(163)

Su questo punto, la Commissione ha rilevato che né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi. Le affermazioni sollevate a tale proposito si limitano a esprimere il disaccordo con l’interpretazione della giurisprudenza seguita dalla Commissione. Quest’ultima ha ritenuto che l’analisi effettuata nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio soddisfi il livello probatorio di cui al regolamento di base, all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e alla giurisprudenza dell’OMC.

(164)

In assenza di nuovi elementi fattuali che possano innescare una nuova valutazione della risultanza tratta dalla stessa, la Commissione ha confermato la conclusione di cui alla sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

(165)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel riscontrare l’esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi dato che ciò comporta l’esistenza di una misura che garantisca un determinato risultato e non una misura qualsiasi che abbia un effetto incidentale sui prezzi.

(166)

A tale proposito, ai considerando 153 e 160, la Commissione ha già spiegato che l’insieme di misure mira a regolare e ridurre i prezzi praticati sul mercato interno e che non si tratta di un mero effetto collaterale della politica attuata dal governo dell’Indonesia. Inoltre la Commissione ha rilevato che né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi.

(167)

Wilmar ha affermato che la Commissione non ha esaminato le proprie affermazioni in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha esortato la Commissione a farlo.

(168)

Contrariamente alle affermazioni di Wilmar, la Commissione ha analizzato tali asserzioni e, come indicato al considerando 163, non ha riscontrato l’esistenza di alcun elemento fattuale nuovo. Piuttosto Wilmar spiega il motivo per cui è in disaccordo con l’interpretazione della Commissione della giurisprudenza dell’OMC e dei fatti del caso di specie. In tali osservazioni Wilmar illustra altresì la propria interpretazione di scenario controfattuale corretto.

(169)

Per motivi di chiarezza la Commissione ha ribadito di dissentire rispetto all’interpretazione di Wilmar della giurisprudenza dell’OMC e dei fatti del caso di specie di cui alla sezione III.B.3 delle osservazioni al regolamento provvisorio e ha confermato interamente la conclusione raggiunta nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

3.2.4.   Mancata dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio: errore nell’identificazione del parametro di riferimento appropriato

(170)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che i prezzi all’esportazione fob dell’olio di palma greggio dall’Indonesia verso il resto del mondo rilevati nelle statistiche delle esportazioni indonesiane costituiscono un parametro di riferimento adeguato poiché sono stabiliti in base a principi del libero mercato, sono in concorrenza con i prezzi di altri prodotti su mercati esteri, riflettono le condizioni di mercato vigenti in Indonesia e non sono soggetti a distorsioni causate dall’intervento del governo. La Commissione ha ritenuto inoltre che il parametro di riferimento utilizzato sia quello più prossimo al prezzo che sarebbe praticato sul mercato interno indonesiano in assenza dell’intervento del governo dell’Indonesia. La Commissione ha inoltre riscontrato che i prezzi fob utilizzati come parametro di riferimento sono in linea con quelli internazionali (come, ad esempio, i prezzi cif Rotterdam).

(171)

Di conseguenza la Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile per ciascun produttore esportatore in termini di vantaggio conferito al beneficiario individuato durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha valutato il vantaggio come la somma delle differenze tra i prezzi pagati per l’olio di palma greggio acquistato sul mercato interno e il prezzo di riferimento dell’olio di palma greggio calcolato per ciascun mese del periodo dell’inchiesta.

(172)

Il governo dell’Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore 1) nel considerare tale parametro di riferimento appropriato e 2) nel calcolare il vantaggio totale. Il governo dell’Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata sostengono che ciò è dovuto al fatto che il prezzo all’esportazione fob include il prelievo all’esportazione ed è pertanto soggetto a distorsioni. Anche l’EBB ha formulato un’argomentazione molto simile.

(173)

La Commissione ha osservato che l’affermazione secondo la quale il prezzo all’esportazione sarebbe distorto tenta sostanzialmente di invertire, da un punto di vista concettuale, il ragionamento in merito al caso. Mentre la Commissione ha ritenuto che i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno siano artificiosamente bassi, gli esportatori sostengono che siano i prezzi all’esportazione (più o meno in linea con quelli internazionali) ad essere troppo elevati. In altre parole, gli esportatori affermano che il prelievo all’esportazione rende i prezzi all’esportazione troppo elevati. Tuttavia è il prezzo praticato sul mercato interno ad essere soggetto a distorsioni in considerazione del prelievo all’esportazione, tra le altre cose. Infine lo stesso governo dell’Indonesia ha affermato che il prelievo all’esportazione non è incluso nel prezzo all’esportazione utilizzato dalla Commissione nei suoi calcoli (20). La Commissione ha preso atto di questa affermazione del governo dell’Indonesia. Tuttavia ha ritenuto che gli effetti del prelievo all’esportazione siano presi in considerazione nel prezzo fob. In effetti la Commissione ha ritenuto che il venditore tenga conto dell’obbligo di versare tale prelievo al momento della fissazione del prezzo all’esportazione, che viene quindi comunicato alle autorità del governo dell’Indonesia per fini statistici.

(174)

Inoltre come indicato al considerando 198 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che il prezzo mensile all’esportazione fob, riportato nelle statistiche indonesiane, costituisca il parametro di riferimento più adatto. La Commissione ha ritenuto tale parametro di riferimento adatto per le singole transazioni di acquisto. La Commissione ha riscontrato che l’Incoterm fob del prezzo di riferimento e gli Incoterm delle transazioni di acquisto effettuate sul mercato interno dai produttori esportatori erano comparabili. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a tale riguardo dalle parti interessate.

(175)

Oltre a quanto precede, Wilmar ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell’importo del vantaggio da esso ricevuto in quanto avrebbe dovuto dedurre dal calcolo del vantaggio gli importi per i quali il prezzo di acquisto dell’olio di palma greggio supera il parametro di riferimento. A tale proposito, la Commissione ha osservato di aver preso in considerazione soltanto le transazioni per le quali è stato conferito un vantaggio (in altre parole, quelle nelle quali il prezzo pagato dai produttori esportatori era inferiore al parametro di riferimento). Si tratta delle transazioni per le quali il programma in questione comporta la concessione di vantaggi ai produttori esportatori. Di conseguenza non avrebbe senso dedurre le transazioni in cui non è stato concesso alcun vantaggio, dato che erano conformi al mercato. In questo senso, la Commissione ha osservato che nella controversia United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (21), nell’esaminare le modalità con cui il ministero per il Commercio statunitense aveva determinato l’ammontare del vantaggio conferito attraverso la sovvenzione in questione indicata come la fornitura di «gomma» per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (22), il panel dell’OMC ha osservato che le presunte sovvenzioni «devono essere analizzate in relazione a un determinato periodo per giungere in definitiva a un importo complessivo di sovvenzione del prodotto in esame» (23) e che «l’articolo 14, lettera d), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene alcun riferimento ad alcuna nozione di compensazione, “vantaggi negativi” o di media nel periodo dell’inchiesta, per un bene specifico» (24). Il raffronto è dato da un confronto di singole transazioni di acquisto con un singolo parametro di riferimento per tale transazione di acquisto. La Commissione ha effettuato un raffronto tra transazioni per stabilire se esista un vantaggio e l’ammontare di tale vantaggio. Il totale dei vantaggi riscontrati per transazione è l’importo della sovvenzione. L’argomentazione viene pertanto respinta.

(176)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha altresì affermato che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio dato che: 1) non è logico riscontrare l’esistenza di un vantaggio sotto forma di restrizioni all’esportazione in un mercato finanziario competitivo; e 2) i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive.

(177)

A questo proposito la Commissione desidera sottolineare ancora una volta che il vantaggio in questo caso viene conferito sotto forma di fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La prima affermazione del governo dell’Indonesia è pertanto respinta.

(178)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive e non soggette a distorsioni, la Commissione rinvia all’analisi effettuata e, in particolare, al considerando 151.

(179)

La Commissione ha pertanto confermato la propria constatazione secondo la quale il regime in esame offre un vantaggio ai produttori esportatori.

(180)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre affermato che la Commissione ha individuato il parametro di riferimento errato essenzialmente in ragione del fatto che quello utilizzato includeva il prelievo all’esportazione che la Commissione avrebbe invece dovuto detrarre dal parametro di riferimento.

(181)

A tale proposito la Commissione ha rilevato una contraddizione tra questa dichiarazione e la risposta fornita dal governo dell’Indonesia alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 14 marzo 2019. In tale risposta, il governo dell’Indonesia ha dichiarato che: «[i]l governo dell’Indonesia conferma che le statistiche sulle esportazioni verso l’UE riguardano soltanto il biodiesel prodotto in Indonesia. Il valore riportato dell’esportazione è fob e non comprende la tassa/il prelievo all’esportazione». La Commissione ha riscontrato altresì che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova aggiuntivo a sostegno della sua dichiarazione. Come spiegato al considerando 173, la Commissione ha ritenuto che il prezzo all’esportazione fob includesse di fatto gli effetti del prelievo all’esportazione.

(182)

Wilmar ha affermato che il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio era eccessivo dato che si trattava di un parametro di riferimento «esterno al paese». Tuttavia occorre sottolineare che, nel determinare il parametro di riferimento più accurato e appropriato da utilizzare, la Commissione non ha fatto ricorso a parametri di riferimento «esterni al paese» come quelli disponibili in Malaysia o in Europa, per esempio un prezzo cif Rotterdam. Sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione indonesiani perché sono indonesiani (e in tal senso si tratta di prezzi interni al paese) e perché rappresentano una base di mercato affidabile ai fini comparativi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(183)

La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni cui è giunta al considerando 172.

3.2.5.   Specificità

(184)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato la specificità del programma. Secondo il governo dell’Indonesia, una sovvenzione specifica fa riferimento esclusivamente a un unico settore.

(185)

La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha osservato che, nella controversia US - Upland Cotton, il panel ha spiegato che: «[s]econdo il testo dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, una sovvenzione è “specifica” se è specifica per un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori (indicato in tale accordo con la formulazione “determinate imprese”) all’interno della giurisdizione dell’autorità concedente. […]». Il panel ha spiegato inoltre che «[…] La “specificità” si estende a un gruppo di settori poiché la formulazione “determinate imprese” è definita in termini generali nelle disposizioni di apertura dell’articolo 2.1 come un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori» (25).

(186)

Nella controversia US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China) l’organo d’appello ha considerato il significato di «determinate imprese» nell’articolo 2: «[i]noltre una sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 2.1, lettera a), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative quando la limitazione esplicita riserva l’accesso a tale sovvenzione a “determinate imprese”. La parte introduttiva dell’articolo 2.1 stabilisce che il termine “determinate imprese” si riferisce a “un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o di settori”. Osserviamo innanzitutto che la parola “determinate” è definita come “[n]ota e particolarizzata ma non identificata in maniera esplicita: (con sostantivo singolare) un/a particolare, (con sostantivo plurale) alcuni/e particolari, alcuni/e definiti/e”. La parola “gruppo”, a sua volta, è comunemente definita come “[un] numero di persone o cose considerate costituire un’unità o un insieme sulla base di qualche relazione o finalità reciproca o comune oppure classificate insieme in ragione di un grado di somiglianza”. Passando ai nomi qualificati da “determinate” e “gruppo”, rileviamo che “impresa” può essere definita come “[una] impresa, una società”, mentre “settore” indica “[una] forma particolare o [un] ramo particolare di un lavoro produttivo; un commercio, una fabbricazione”. Osserviamo che nella controversia US–Upland Cotton il panel ha ritenuto che “un settore o un gruppo di ‘settori’ può essere generalmente riferito al tipo di prodotti che producono”; che “il concetto di un ‘settore’ si riferisce ai produttori di determinati prodotti”; e che “l’ampiezza di questo concetto di ‘settore’ può dipendere da diversi fattori in un determinato caso”. Quanto sopra suggerisce che il termine “determinate imprese” si riferisca a una singola impresa o un singolo settore o a una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati. Ciò nonostante concordiamo con la Cina sul fatto che questo concetto implica “un certo grado di indeterminatezza dei confini”, e con il panel nella controversia US–Upland Cotton secondo il quale qualsiasi determinazione del fatto che un certo numero di imprese o settori corrisponda al concetto di “determinate imprese” può essere effettuata soltanto caso per caso» (26).

(187)

La Commissione ha pertanto osservato che la giurisprudenza dell’OMC non impone che una sovvenzione si riferisca a un singolo settore per essere specifica, ma può fare riferimento anche a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». Nel caso di specie, al considerando 202 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l’insieme delle misure è specifico in quanto conferisce un vantaggio a imprese attive nella catena del valore dell’olio di palma. Di conseguenza la Commissione, in linea con la giurisprudenza dell’OMC, ha concluso che l’insieme di misure è specifico perché si riferisce a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». L’affermazione del governo dell’Indonesia è pertanto respinta.

3.3.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso l’esenzione dai dazi all’importazione su macchinari importati nelle zone franche (bonded zones)

(188)

Come menzionato al considerando 237 del regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il vantaggio a favore dei produttori esportatori derivante dall’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati come l’importo totale del dazio non versato, ripartito sul periodo dell’inchiesta in base alla vita utile degli attivi sottostanti. I produttori esportatori hanno sostenuto che, nel calcolare i vantaggi ottenuti in ragione dell’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. I produttori esportatori hanno spiegato che ciò è dovuto al fatto che l’elenco delle macchine importate in esenzione da dazi non comprende soltanto le macchine utilizzate per la produzione di biodiesel, ma anche per altri prodotti.

(189)

A tale proposito, già nel questionario rivolto ai produttori esportatori la Commissione aveva chiesto alle società di fornire l’elenco delle macchine e di indicarne l’utilizzo. La Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest’ultima è stata respinta.

(190)

Per quanto concerne le importazioni di macchinari in zone franche, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, alla Commissione sono pervenute osservazioni dall’EBB in merito alla cooperazione parziale di Wilmar a tale riguardo. L’EBB ha ricordato il fatto che Wilmar non ha rivelato l’importo delle sovvenzioni ricevute nel contesto del regime di sovvenzioni delle zone franche. Inoltre l’EBB ha osservato che il dazio provvisorio imposto a Wilmar non è l’aliquota del dazio più elevata tra i dazi provvisori istituiti per questo regime.

(191)

A tale proposito, in ragione della parziale mancanza di cooperazione in merito ai dati sulle zone franche, la Commissione ha confermato di avere applicato a tale riguardo a Wilmar i dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.

(192)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, PT Ciliandra Perkasa ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel respingere la sua affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. Secondo PT Ciliandra Perkasa ciò è dovuto al fatto che la Commissione avrebbe potuto dedurre a partire dall’elenco fornito se ciascuna macchina individuale viene utilizzata soltanto per il biodiesel o presenta un duplice utilizzo.

(193)

Al considerando 189 la Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori, compresa PT Ciliandra Perkasa, ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest’ultima è stata respinta.

3.4.   Osservazione generale sulla metodologia utilizzata per i calcoli delle sovvenzioni

(194)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo degli importi delle sovvenzioni, avendolo effettuato mediante ripartizioni sul fatturato. Wilmar sostiene che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto calcolare l’importo delle sovvenzioni per unità del prodotto sovvenzionato anziché per ciascun programma.

(195)

La Commissione ha osservato che non era stata concessa alcuna sovvenzione in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Di conseguenza l’importo della sovvenzione totale è stato ripartito sul fatturato delle vendite pertinente delle società del gruppo Wilmar in linea con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base che recita come segue: «[q]ualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni».

(196)

Dato che nessuna di tali sovvenzioni è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati, il fatturato delle vendite pertinenti della società rappresenta il denominatore più appropriato. A tale proposito, occorre osservare che il fatturato pertinente è stato determinato su una base che garantisce che rifletta nella massima misura possibile il valore delle vendite dei prodotti venduti dalla società beneficiaria. Qualsiasi altra metodologia proposta nel calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile sarebbe contraria alle disposizioni pertinenti del regolamento di base (articoli 7 e 15) e alla prassi amministrativa seguita dalla Commissione nelle sue procedure antisovvenzioni in termini di scelta del numeratore/denominatore appropriato per la ripartizione dell’importo della sovvenzione compensabile. L’affermazione di Wilmar è pertanto respinta.

3.5.   Conclusioni relative alla sovvenzione

(197)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sullo stato del sostegno all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite l’OPPF nonché la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. In particolare, il governo dell’Indonesia ha osservato che l’OPPF ha interrotto il versamento di fondi a favore degli esportatori di biodiesel nel settembre del 2018 e che il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio era stato pari a zero a partire dal 4 dicembre 2018.

(198)

In risposta, la Commissione ha rilevato che entrambi i programmi rimangono in vigore e non sono stati formalmente abrogati. In considerazione delle loro modalità di funzionamento, i vantaggi che ne derivano per i produttori esportatori continueranno in futuro. I versamenti dell’OPPF sono stati interrotti in ragione della differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e il prezzo di riferimento del biodiesel, non dell’eliminazione del programma. Inoltre nel dicembre del 2018, i versamenti dell’OPPF a favore dei produttori di biodiesel sono ricominciati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, fossero soddisfatte e ha respinto tale argomentazione.

(199)

Le aliquote definitive della sovvenzione in relazione all’insieme di misure di cui sopra, espresse come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Tabella 1

Aliquote definitive della sovvenzione

Società

Aliquote definitive della sovvenzione

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

Tutte le altre società

18,0 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(200)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha chiesto di sapere se Masol, un produttore spagnolo di biodiesel incluso nel campione, si fosse manifestato come membro dell’industria dell’Unione data la sua affiliazione al produttore esportatore indonesiano Musim Mas e dato che la società acquistava biodiesel oltre a produrlo nell’Unione.

(201)

La Commissione ha ritenuto che Masol rientrasse nella definizione di industria dell’Unione dato che produce biodiesel presso i suoi stabilimenti nell’Unione. Inoltre a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può (pur non essendo tenuta a farlo) includere i produttori dell’Unione nella definizione di industria anche quando essi importano anche il prodotto in esame. A questo proposito, la Commissione ha osservato che anche l’interesse economico di Masol è nell’Unione, dato che la sua produzione nell’Unione supera in larga misura i suoi acquisti di biodiesel dall’Indonesia o da altri paesi.

(202)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto nuovamente di sapere se Masol dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione dato che si tratta di una controllata interamente di proprietà del gruppo Musim Mas, produttore esportatore indonesiano.

(203)

La Commissione ha tenuto conto di questo aspetto ma ha ritenuto che Masol rimanesse parte dell’industria dell’Unione trattandosi di un produttore dell’Unione di biodiesel. La proprietà di questa società è soltanto uno degli aspetti presi in considerazione a tale riguardo e non è decisivo ai fini del suo status di produttore dell’Unione nel caso di specie, vista la quota significativa della sua produzione nell’Unione.

(204)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha inoltre presentato osservazioni sul livello di produzione dell’Unione di cui alla tabella 3 del regolamento provvisorio, rilevando che se la produzione fosse aumentata secondo lo stesso tasso percentuale del consumo (33 %) dal 2015 al periodo dell’inchiesta, la produzione in tale periodo avrebbe superato il consumo nel medesimo periodo.

(205)

La Commissione ha osservato che tale confronto è influenzato dall’arrotondamento, dato che l’aumento preciso era pari al 32,58 % dei consumi durante il periodo in esame. Nel 2015 la produzione è stata inferiore al consumo dell’Unione. Di conseguenza, se entrambi i dati aumentano secondo la medesima percentuale, è matematicamente impossibile che il dato inizialmente inferiore (produzione) superi quello inizialmente superiore (consumo) se si procede a un aumento matematicamente corretto di entrambi i dati secondo la medesima percentuale.

(206)

Inoltre la Commissione ha sottolineato che l’affermazione di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio, che rileva come la produzione dell’industria dell’Unione non abbia tenuto il passo con la domanda, risulta essere di fatto accurata. In ogni caso, la Commissione ha osservato che durante l’intero periodo in esame l’industria dell’Unione disponeva della capacità inutilizzata necessaria per aumentare la propria produzione e soddisfare l’aumento del livello di consumo, che non ha conseguito in ragione delle importazioni sovvenzionate di biodiesel.

(207)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la medesima osservazione, rilevando che la produzione dell’Unione rappresentava quasi il 100 % del consumo dell’Unione nel 2015 e che pertanto qualora la Commissione prevedesse un aumento della produzione esattamente in linea con il consumo, l’industria dell’Unione monopolizzerebbe in effetti l’intero consumo dell’UE.

(208)

Tuttavia il considerando 269 del regolamento provvisorio ha semplicemente affermato che la produzione dell’Unione non ha tenuto il passo con la domanda dell’Unione e che la differenza era costituita dalle importazioni di biodiesel nell’Unione. Tale dichiarazione rimane corretta dal punto di vista fattuale. È in realtà errato parlare inoltre di monopolio da parte dell’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 264 del regolamento provvisorio, l’industria dell’Unione è composta da oltre 200 produttori in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione. Non è pertanto appropriato parlare di un possibile monopolio dell’industria dell’Unione in questo caso.

(209)

In assenza di altre osservazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e alla produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 264 a 269 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(210)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che, durante l’analisi del consumo dell’Unione, la Commissione non ha fatto riferimento alla seconda direttiva RED (27) («RED II») o al regolamento delegato della Commissione (28) in relazione alle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(211)

La Commissione ha osservato che questi due documenti trattano del consumo futuro e non di quello passato e portano avanti la politica dell’Unione destinata a incoraggiare l’uso del biodiesel nei motori diesel; il parere espresso da Wilmar secondo il quale tali leggi potrebbero limitare il consumo di estere metilico di olio di palma (PME) non ha nulla a che vedere con il consumo totale di biodiesel dell’Unione.

(212)

Inoltre nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha confermato che il consumo di PME può rimanere al livello del 2019 fino alla fine del 2023 (29). Soltanto dopo il 31 dicembre 2023, il consumo di materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione diminuirà.

(213)

Inoltre una parte significativa del PME è attualmente prodotta dall’industria dell’Unione. Le importazioni indonesiane possono continuare ad aumentare nel medio termine sostituendo il PME attualmente prodotto dall’industria dell’Unione.

(214)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 270 a 278 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dall’Indonesia e prezzi inferiori praticati (price undercutting)

(215)

Per quanto concerne il volume e la quota di mercato delle importazioni dall’Indonesia, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni sul volume delle importazioni dall’Indonesia durante il periodo in esame presentate dagli esportatori indonesiani, da Gunvor (un operatore commerciale indipendente nel settore del biodiesel) e dal governo dell’Indonesia.

(216)

Tali soggetti hanno rilevato che l’analisi delle importazioni dall’Indonesia non era corretta in quanto non contemplava il periodo 2010-2012, antecedente all’istituzione dei dazi antidumping nel 2013.

(217)

La Commissione ha preso atto di tali osservazioni, tuttavia i considerando da 279 a 282 del regolamento provvisorio hanno correttamente descritto i volumi delle importazioni dall’Indonesia e la Commissione ha chiarito ai considerando 281 e 282 l’effetto dei dazi antidumping che erano in vigore.

(218)

La Commissione ha inoltre osservato che il periodo in esame inizia nel 2015 e pertanto l’analisi del volume delle importazioni dall’Indonesia non può essere retrodatata al 2010-2012 senza violare la coerenza con il periodo in esame nella presente inchiesta. La durata del periodo considerato nel caso di specie è il normale periodo di tempo utilizzato per tali inchieste. In ogni caso, considerando i volumi delle importazioni dall’Indonesia stabiliti nell’inchiesta antidumping conclusa nel 2013, si può osservare che i volumi delle importazioni dall’Indonesia nel 2010-2011 erano simili a quelli esistenti anche durante l’attuale periodo dell’inchiesta nonché a quelli previsti nel prossimo futuro, nel caso in cui non vengano istituite misure (30).

(219)

Gunvor ha inoltre osservato che il fatto di considerare soltanto le importazioni dall’Indonesia non teneva conto del livello delle importazioni dall’Argentina durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, tale analisi è stata effettuata nella sezione 6 Nesso di causalità, ai considerando da 368 a 370, del regolamento provvisorio.

(220)

Per quanto concerne i prezzi inferiori praticati, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori indonesiani e dal governo dell’Indonesia secondo le quali i calcoli dei prezzi inferiori richiedevano adeguamenti o ulteriori chiarimenti.

(221)

Il regolamento provvisorio stabilisce tre metodi per il calcolo dei prezzi inferiori praticati tra le importazioni di biodiesel dall’Indonesia e le vendite di biodiesel sul mercato dell’Unione. La Commissione chiarirà ulteriormente i tre metodi utilizzati nel caso di specie per stabilire l’esistenza di una pratica di prezzi notevolmente inferiori sulla base dei dati relativi ai produttori esportatori inclusi nel campione.

(222)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sui tre metodi di calcolo dei prezzi inferiori della Commissione e ha affermato che la Commissione non aveva tenuto conto di varie sentenze giuridiche della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’Organizzazione mondiale del commercio.

(223)

La Commissione esprime disaccordo. I tre metodi illustrati in appresso analizzano in dettaglio i prezzi inferiori praticati nelle importazioni indonesiane di biodiesel rispetto ai prezzi dell’Unione e tutti e tre i metodi portano a constatare prezzi inferiori.

(224)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha formulato altresì talune osservazioni generali sui prezzi inferiori praticati, che sono affrontate qui.

(225)

Innanzitutto il governo dell’Indonesia ha confrontato il PME e l’estere metilico di olio di colza (rapeseed oil methyl ester - «RME») e ha osservato che presentano prezzi diversi e proprietà fisiche diverse (uno ha un CFPP pari a +13 °C mentre l’altro pari a -14 °C).

(226)

La Commissione concorda con il governo dell’Indonesia e, per questo motivo, non ha effettuato alcun confronto diretto tra le vendite di PME e quelle di RME.

(227)

In secondo luogo, il governo dell’Indonesia cita il considerando 290 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che di norma il PME non viene utilizzato nella sua forma pura bensì viene solitamente miscelato con altri biodiesel per produrre una miscela con un CFPP inferiore.

(228)

Occorre chiarire che il fatto che il PME sia solitamente miscelato con altri biodiesel non significa che il PME non sia direttamente miscelato con il diesel minerale. Da un’analisi delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono emerse vendite significative di PME puro direttamente alle raffinerie di diesel minerale, che saranno in diretta concorrenza con le importazioni di PME puro originario dell’Indonesia.

4.3.1.   Osservazioni generali relative al mercato UE del biodiesel

(229)

Il biodiesel è un prodotto omogeneo con un uso predominante, ossia quello di carburante nei motori diesel. È prodotto da diverse materie prime non fossili. A seconda della materia prima, vi sono alcune differenze nelle proprietà fisiche, ossia in termini di CFPP. Il mercato spesso descrive il biodiesel con uno specifico valore di CFPP come FAMEX (31): ad esempio come FAME 0 per il biodiesel con un CFPP pari a 0 °C o come FAME 5 per un biodiesel con un CFPP pari a 5 °C.

(230)

La maggior parte dei tipi di biodiesel, incluso il PME, viene venduta pura o miscelata con altri tipi di biodiesel. In questo contesto, il termine «miscela» si riferisce a una miscela costituita da diversi tipi di biodiesel, escluso il diesel minerale. Ciò non deve essere confuso con la «miscela» solitamente venduta alla stazione di rifornimento che, ad esempio nell’Unione, è costituita di norma da non più del 10 % di biodiesel e non meno del 90 % di diesel minerale.

(231)

La domanda di biodiesel è determinata da due fattori principali: il consumo di diesel e il tenore di biodiesel in tale carburante. Il prezzo del biodiesel non ha alcun impatto evidente su alcuno di tali fattori, in particolare in considerazione del limitato impatto del prezzo del biodiesel su quello del diesel alla stazione di riferimento.

(232)

Di conseguenza, a differenza di molti altri prodotti, la domanda di biodiesel non è elastica rispetto ai prezzi. Di norma un biodiesel a basso prezzo non determina un aumento del consumo sul mercato del biodiesel. La concorrenza sui prezzi sul mercato del biodiesel è quindi un gioco a somma zero, nel contesto del quale i quantitativi guadagnati da un operatore di mercato vengono persi allo stesso livello da altri operatori di mercato.

(233)

A fronte di una domanda stabile, l’aumento dei quantitativi delle importazioni di biodiesel sovvenzionato, a prezzi bassi, inciderà pertanto sull’equilibrio tra offerta e domanda, determinando un eccesso di offerta sull’intero mercato del biodiesel. In una situazione di eccesso di offerta sul mercato del biodiesel nel suo complesso, la disponibilità di un’opzione più economica, come le importazioni sovvenzionate, eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi anche sul mercato del biodiesel nel suo complesso, circostanza questa che incide negativamente su tutti i produttori di biodiesel, a prescindere delle materie prime utilizzate.

4.3.2.   Metodo 1 - Confronto tra le importazioni di PME e il PME prodotto nell’UE

(234)

Il primo metodo di cui ai considerando da 292 a 295 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni di PME dall’Indonesia con le vendite di PME prodotto nell’Unione europea. I margini di prezzi inferiori praticati oscillavano dal 6,0 % all’11,6 %.

(235)

Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il confronto esatto era tra il PME al punto di intasamento a freddo dei filtri (cold filter plugging point - «CFPP») + 13 originario dell’Indonesia e il PME a CFPP +10 originario dell’industria dell’Unione (32). Il PME venduto a CFPP +10 non era miscelato per raggiungere tale valore di CFPP; un additivo che costava meno di 1 EUR per tonnellata metrica, ossia soltanto circa lo 0,1 % del costo di produzione, è stato invece aggiunto al biodiesel. La Commissione non ritiene necessario apportare un adeguamento per tenere conto di tale additivo in quanto non avrebbe alcun impatto sui calcoli.

(236)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha osservato che in relazione al considerando 287 del regolamento provvisorio, la Commissione dovrebbe spiegare ulteriormente come ha tenuto conto del sistema tedesco specifico del «doppio conteggio».

(237)

Per chiarire la metodologia, la Germania ha attuato obiettivi obbligatori in relazione alle emissioni di gas a effetto serra che devono essere conseguiti dalle imprese petrolifere. Di conseguenza, le transazioni che presentano bassi livelli di emissioni di CO2 possono beneficiare di un premio. Le transazioni di vendita per il mercato tedesco sono state identificate utilizzando l’indicatore «2» nel numero di controllo del prodotto ove appropriato (emissioni inferiori a 9 g/MJ) affinché la Commissione potesse confrontare tali transazioni con importazioni indonesiane equivalenti in altri Stati membri nei quali viene attuato un sistema di doppio conteggio.

(238)

La Commissione ha osservato che, come illustrato al considerando 288 del regolamento provvisorio, le importazioni dall’Indonesia sprovviste di certificato RED sono state confrontate con le vendite dell’industria dell’Unione dotate di certificato RED. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il produttore esportatore Wilmar e il governo dell’Indonesia hanno dichiarato che il biodiesel sprovvisto di certificato RED era più economico rispetto a quello dotato di tale certificato e ha chiesto un adeguamento.

(239)

La Commissione ha osservato che tali parti non hanno contestato che tale prodotto fosse identico al PME venduto con certificato RED e non hanno fornito alcun elemento di prova circa il fatto che tale prodotto non fosse in concorrenza diretta con il PME prodotto dall’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario un adeguamento per la differenza di prezzo, in particolare in considerazione del fatto che non sono stati presentati elementi di prova conclusivi in merito a tale differenza di prezzo durante il periodo dell’inchiesta.

(240)

Di conseguenza la Commissione ha continuato a ritenere che tale metodo dimostri accuratamente la pratica dei prezzi inferiori causata dal tipo di biodiesel importato dall’Indonesia. In ogni caso, i margini di prezzi inferiori stabiliti per i prodotti sprovvisti di certificato RED superano decisamente la differenza di prezzo asserita da Wilmar. Di conseguenza, anche se l’adeguamento richiesto da Wilmar fosse stato concesso, l’impatto di tale adeguamento sarebbe moderato e si registrerebbero comunque prezzi significativamente inferiori per le importazioni indonesiane.

(241)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno entrambi richiesto un adeguamento al fine di tener conto della differenza di prezzo tra il biodiesel CFPP10 e CFPP13.

(242)

La Commissione non ha riscontrato alcuna differenza di prezzo e né il governo dell’Indonesia né Wilmar hanno fornito elementi di prova di una tale differenza di prezzo. La Commissione ha riscontrato che il biodiesel era quotato sui mercati come RME puro, FAME 0 e PME puro. Le quotazioni di PME puro non facevano riferimento al CFPP effettivo del prodotto, bensì soltanto al PME, circostanza che sostiene l’argomentazione della Commissione secondo la quale tutto il PME viene venduto a prezzi analoghi indipendentemente dal CFPP preciso. L’affermazione è stata pertanto respinta.

(243)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto nuovamente una richiesta da parte di Wilmar e del governo dell’Indonesia di adeguamento dei prezzi al fine di confrontare le importazioni di PME sprovviste di certificato RED con la produzione di PME nell’Unione dotata di certificato RED.

(244)

La Commissione ha ribadito la propria posizione secondo la quale tale adeguamento non è necessario e ha respinto la richiesta. Durante il periodo dell’inchiesta grandi quantitativi di PME sono stati importati nell’Unione dall’Indonesia senza certificato RED; tale PME è utile ai fini della miscelazione con diesel minerale soltanto se dispone di un certificato RED. Wilmar non ha fornito elementi di prova attestanti che il PME importato senza certificato RED non fosse in concorrenza con la produzione di PME nell’Unione dotata di certificato RED.

4.3.3.   Metodo 2 – confronto delle importazioni di PME con le vendite di PME prodotto nell’UE e anche di biodiesel prodotto nell’UE con CFPP 0 (FAME 0)

(245)

Il secondo metodo di cui ai considerando 296 e 297 del regolamento provvisorio ha ampliato i quantitativi di biodiesel prodotto nell’Unione rispetto alle importazioni dall’Indonesia includendo nel confronto le vendite di biodiesel FAME 0 da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(246)

Per confrontare le vendite dell’Unione di FAME 0 con le importazioni nazionali di PME dall’Indonesia, il prezzo delle vendite dell’Unione di FAME 0 è stato adeguato e pertanto ridotto al livello dei prezzi delle vendite dell’Unione di PME in maniera da tener conto del valore di mercato delle differenze in termini di proprietà fisiche.

(247)

Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il prezzo della riduzione di cui sopra era compreso tra 100 e 130 EUR per tonnellata metrica. Inoltre per chiarire il calcolo, il 55 % di tutte le vendite dell’industria dell’Unione contemplate in tale confronto comprende tanto il PME quanto il FAME 0 (33).

(248)

Il margine dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo era pari al 7,4 %.

(249)

La Commissione ha ritenuto che tale calcolo costituisca una stima ragionevole dell’effetto delle importazioni indonesiane sul prezzo di FAME 0.

(250)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha contestato tale confronto, citando le risultanze di cui nella causa dell’OMC di risoluzione della controversia European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia (34) nell’ambito della quale la Commissione ha effettuato un adeguamento analogo. Al punto 7.157 il panel ha affermato:

«Sebbene tanto il PME originario dell’Indonesia quanto il CFPP 0 miscelato possano competere nel contesto delle vendite alle società che miscelano biodiesel con diesel minerale, questo punto non affronta tuttavia il fatto che le autorità dell’UE non abbiano spiegato se il confronto tra le vendite di PME e di biodiesel CFPP 0 miscelato sia stato effettuato a un livello adeguato di confronto, dato che il PME è un fattore produttivo per le miscele, incluso il biodiesel CFPP 0».

(251)

La Commissione osserva che il mercato dell’Unione è cambiato rispetto all’inchiesta iniziale sulle importazioni dall’Indonesia. Il panel ha osservato all’epoca: «[i]l PME può essere utilizzato soltanto in una miscela e si tratta in effetti di un componente delle diverse miscele vendute agli utilizzatori finali nel mercato dell’UE» (35).

(252)

Nell’inchiesta iniziale nei confronti dell’Indonesia, la Commissione ha riscontrato che l’industria dell’Unione non era in grado di produrre PME dall’olio di palma importato, dato che il prezzo del PME era in realtà inferiore a quello dell’olio di palma. L’industria dell’Unione ha quindi acquistato PME puro dall’Indonesia e lo ha miscelato con la propria produzione di altri biodiesel prima della rivendita (36).

(253)

Tuttavia nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che il PME prodotto nell’Unione era venduto direttamente alle compagnie petrolifere e quindi a questo proposito le dinamiche del mercato sono cambiate.

(254)

La Commissione non contesta il fatto che il PME sia anche importato nell’Unione per essere miscelato con altri biodiesel per produrre, ad esempio, FAME 0. Tuttavia il quantitativo di PME importato è determinato dal prezzo di tali importazioni e dalle loro proprietà fisiche; di conseguenza anche il prezzo del PME importato esercita una pressione sui prezzi sulle miscele. Il PME è tra i tipi di biodiesel più economici che possono essere utilizzati in miscele quali il FAME 0 e il FAME +5 che sono idonei all’uso in una parte significativa del mercato dell’Unione tutto l’anno. Le importazioni di PME competono quindi direttamente con altri tipi di biodiesel prodotti nell’UE che altrimenti verrebbero miscelati in quantitativi maggiori per ottenere il medesimo risultato di miscelazione.

(255)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha respinto questo metodo di calcolo, affermando che si occupava soltanto di un segmento del mercato dell’Unione e non trattava tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione. La Commissione non ha condiviso tale affermazione in quanto il calcolo richiesto dal governo dell’Indonesia, che avrebbe riguardato tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione, è descritto in maniera dettagliata in appresso come metodo 3.

4.3.4.   Metodo 3 – confronto di tutte le importazioni di biodiesel dall’Indonesia rispetto a tutte le vendite dell’Unione di biodiesel senza alcun adeguamento del prezzo

(256)

Il terzo metodo di cui ai considerando da 298 a 299 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni nazionali di biodiesel dall’Indonesia con tutte le vendite di biodiesel dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I margini dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo sono stati pari al 17,1 % (37).

(257)

La Commissione ha ritenuto che tale calcolo, che mette a confronto le importazioni nazionali del prodotto in esame dall’Indonesia con le vendite del prodotto simile sul mercato dell’Unione da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, dimostri che anche se si confrontano tutti i tipi di prodotto, si registrano prezzi notevolmente inferiori per le importazioni dall’Indonesia. Ciò è confermato anche sulla base dei dati disponibili e menzionati al considerando 284 del regolamento provvisorio.

(258)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto riferimento a un’incongruenza tra i volumi delle vendite dichiarati per i metodi 2 e 3 e il rapporto del 55 % di tutte le vendite dell’industria dell’Unione contemplato dal metodo 2.

(259)

La Commissione rileva questa differenza nella divulgazione finale delle informazioni, in quanto il totale del metodo 2 non è pari al 55 % del totale del metodo 3, come era stato affermato nel considerando 296 del regolamento provvisorio.

(260)

La Commissione ha chiarito che ciò era dovuto alle diverse fonti utilizzate per calcolare i prezzi inferiori tra i tre metodi, che sono state indicate nei considerando da 292 a 299 del regolamento provvisorio.

(261)

Il metodo 1 ha utilizzato gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori esportatori indonesiani per calcolare un prezzo unitario per TM per ciascun numero di controllo del prodotto, quindi ha confrontato tale prezzo unitario per TM utilizzando gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(262)

Il metodo 2 ha preso in considerazione i medesimi elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani e ha quindi aggiunto le vendite di FAME 0 risultanti dagli elenchi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(263)

Tuttavia il metodo 3 è stato calcolato confrontando gli elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani con il prezzo unitario dell’industria dell’Unione inclusa nel campione, come indicato nelle risposte al questionario dell’industria dell’Unione anziché negli elenchi delle loro transazioni. Si è proceduto in tal modo per garantire che per il metodo 3 la copertura totale non includesse i quantitativi acquistati e poi rivenduti dai produttori dell’Unione.

(264)

Di conseguenza i totali per i metodi 1 e 2 non sono direttamente confrontabili con il totale per il metodo 3, poiché le fonti dei dati sono diverse.

(265)

Nessuna parte interessata ha proposto un altro metodo per calcolare i prezzi inferiori tra le importazioni indonesiane e le vendite dell’industria dell’Unione e nessuna parte interessata ha presentato calcoli che dimostrerebbero l’assenza di prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta.

(266)

In seguito alla divulgazione finale, Wilmar ha affermato che «l’unico modo corretto per calcolare i prezzi inferiori consiste nel confrontare un tipo di prodotto a un tipo di prodotto, apportando adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche che incidono sui prezzi... considerando nel contempo le complessità della comparabilità dei prezzi come constatato dal panel dell’OMC».

(267)

La Commissione ha preso atto del suggerimento di Wilmar in merito al calcolo dei prezzi inferiori utilizzando tutte le vendite dell’industria dell’Unione di cui sopra. Tuttavia dato che Wilmar non ha formulato alcun suggerimento o stima in merito all’ammontare degli adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, né alcun suggerimento su come affrontare la complessità della comparabilità dei prezzi riscontrata dalla sentenza del panel dell’OMC, non è stato possibile compiere alcuna ulteriore azione in merito a tale suggerimento.

(268)

La Commissione ha effettuato diversi confronti dei prezzi al fine di considerare tutte le possibili configurazioni dei tipi di prodotto, garantendo la massima comparabilità nella misura del possibile. La Commissione ha inoltre spiegato che la situazione del mercato durante il periodo dell’inchiesta era diversa da quella esaminata dal panel dell’OMC (con vendite ora dirette di PME da parte di produttori dell’Unione). La Commissione ha inoltre esaminato l’interazione e la relazione concorrenziale tra le importazioni indonesiane di PME e le vendite dell’Unione e ha concluso che il PME, essendo tra i tipi più economici di biodiesel, è in grado di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell’Unione.

(269)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha descritto questo calcolo come il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 con il FAME 0 e il RME prodotti dall’Unione a CFPP-14, e ha dichiarato che senza adeguamenti per tenere conto delle caratteristiche fisiche (ossia del CFPP) tale confronto è sostanzialmente inutile.

(270)

La Commissione ha osservato che questo calcolo è il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 e tutte le vendite dell’UE della produzione propria dell’industria dell’Unione, che comprende anche il PME. Per quanto concerne eventuali adeguamenti, non è stata presentata alcuna richiesta motivata e quantificata in relazione a tale adeguamento.

(271)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta hanno ridotto notevolmente i prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione nel contesto di tutti e tre i metodi esaminati.

4.3.5.   Costi successivi all’importazione

(272)

Il produttore esportatore Wilmar ha affermato che il livello di adeguamento utilizzato dalla Commissione per i costi successivi all’importazione pari a 8,50 EUR per tonnellata metrica, stabilito nella precedente inchiesta antidumping, era troppo basso e ha fornito documentazione che intendeva sostenere un importo adeguato pari a 14,50 EUR per tonnellata.

(273)

I dati presentati riguardavano una spedizione giunta dopo il periodo dell’inchiesta e la maggior parte dei costi riguardava il deposito dopo l’importazione che non dovrebbe rientrare nei costi di importazione. La Commissione non ha ritenuto che ciò costituisse una base più affidabile di quella precedentemente stabilita da un importatore indipendente e pertanto non ha accolto tale adeguamento.

(274)

L’operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha chiesto se i suoi dati fossero stati utilizzati per determinare i costi di importazione impiegati nei calcoli dei prezzi inferiori. I costi presentati da Gunvor nella sua risposta al questionario includevano un dato combinato per i costi di importazione (che sono utilizzati nel calcolo dei prezzi inferiori) e i costi successivi all’importazione (sostenuti tra l’importazione e la rivendita e non presi in considerazione nel calcolo dei prezzi inferiori).

(275)

Durante l’inchiesta in loco, Gunvor ha fornito dati riveduti utilizzando basi diverse, mentre i dati finali forniti da tale società erano basati su stime e non erano verificabili. Di conseguenza la Commissione ha deciso di utilizzare i costi di importazione impiegati nell’inchiesta che ha portato all’istituzione dei dazi antidumping con il regolamento (UE) n. 1194/2013, usati anche nella precedente inchiesta concernente le importazioni dall’Argentina (38). La Commissione ha ritenuto che tali costi fossero più affidabili rispetto a quelli forniti da Gunvor.

(276)

Dato che l’inflazione nell’Eurozona è stata molto bassa dal 2012 (circa pari al 6 % in totale tra il 2012 e il 2018), la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare tali costi di importazione senza adeguarli per tenere conto dell’inflazione. In ogni caso, qualsiasi adeguamento in tal senso non avrebbe alcun impatto sui margini finali dei prezzi inferiori.

(277)

In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni dall’Indonesia, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 279 a 301 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(278)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 302 a 308 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(279)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno presentato osservazioni sulla capacità di produzione dell’industria dell’Unione rilevando l’aumento della produzione e della capacità nel periodo in esame, tuttavia non hanno contestato il livello o l’andamento degli indicatori. Detti soggetti hanno sostenuto che tali aumenti hanno dimostrato che il biodiesel indonesiano non stava arrecando danno all’industria dell’Unione.

(280)

Tali argomentazioni sono trattate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(281)

In assenza di altre osservazioni in merito alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 309 a 313 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(282)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel 2015 era dovuta al fatto che l’industria era «pressoché un monopolio assoluto senza libera concorrenza».

(283)

La Commissione ha osservato che, in ragione del fatto che l’industria dell’Unione consta di oltre 100 società in concorrenza tra loro, tale situazione non è indice di un monopolio. Nel corso dell’inchiesta non sono stati forniti elementi di prova relativi a un comportamento monopolistico dell’industria dell’Unione.

(284)

L’esportatore Wilmar e il governo dell’Indonesia hanno entrambi affermato che il considerando 317 del regolamento provvisorio era errato in quanto non teneva conto contemporaneamente delle importazioni di biodiesel dall’Argentina nell’UE.

(285)

Tali importazioni sono considerate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(286)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione dopo il 2015 non era un indicatore di pregiudizio «nella misura in cui l’industria dell’Unione agiva da monopolio virtuale» nel mercato dell’Unione. Wilmar ha inoltre fatto riferimento alla situazione particolare creata dai dazi antidumping istituiti a seguito dell’inchiesta iniziale.

(287)

L’ambito dell’inchiesta è limitato al periodo in esame, che è definito nell’avviso di apertura. Inoltre l’impatto dell’abrogazione dei dazi antidumping è riconosciuto al considerando 317 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.

(288)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha ribadito che la Commissione non aveva trattato le sue argomentazioni in merito agli effetti negativi delle importazioni di biodiesel argentino sull’andamento dell’industria dell’Unione.

(289)

A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alla sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio e alla sezione 6.2.1 del presente regolamento, nelle quali è trattato l’effetto delle importazioni argentine sull’industria dell’Unione.

(290)

In assenza di altre osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 314 a 317 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Crescita

(291)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che l’andamento dell’industria dell’Unione dal 2015 in poi dovrebbe essere esaminato in considerazione della sua «posizione di monopolio virtuale». Come descritto al considerando 283, non è stato fornito alcun elemento di prova relativo a una situazione monopolistica.

(292)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 318 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(293)

Il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sugli andamenti in aumento di cui alla tabella 10 del regolamento provvisorio, ma non ha contestato i livelli o gli andamenti stessi. Ha affermato che tali andamenti in aumento non mostrano alcun segno di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

(294)

Dato che il caso si basa su una minaccia di pregiudizio, tali osservazioni sono state respinte.

(295)

In assenza di altre osservazioni relative all’occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 319 e 320 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

(296)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non ha valutato l’effetto delle importazioni di biodiesel sovvenzionato argentino in questa sezione. La Commissione ha rilevato nuovamente che l’analisi delle importazioni argentine è riportata nella sezione dedicata al nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(297)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 321 e 324 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(298)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha fatto riferimento all’andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo di produzione unitario, rilevando che entrambi gli indicatori sono aumentati di quasi il 10 % durante il periodo in esame. Il governo dell’Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno riscontrato l’esistenza di un nesso tra il costo di produzione e il prezzo di vendita, che la Commissione non contesta.

(299)

Il produttore esportatore Wilmar ha preso atto dell’osservazione della Commissione di cui al considerando 328 del regolamento provvisorio secondo la quale il biodiesel è un prodotto di base e praticare prezzi inferiori del 10 % determinerebbe una significativa pressione al ribasso sui prezzi. Wilmar non concorda con tale affermazione in quanto ciò sarebbe in contrasto con la dichiarazione della stessa Commissione secondo la quale esistono limiti all’uso del PME in ragione del suo livello di CFPP.

(300)

La Commissione non ha riscontrato alcun conflitto tra le due dichiarazioni. Wilmar non specifica se il limite sull’uso del PME è stato raggiunto durante il periodo dell’inchiesta. Anche nel caso in cui tale presunto limite fosse stato raggiunto, il fatto che il PME possa essere utilizzato da solo o in una miscela per ridurre il prezzo di tale miscela significa che esso ha inevitabilmente un effetto sui prezzi. La Commissione ha indicato questo effetto della miscelazione al considerando 290 del regolamento provvisorio.

(301)

Wilmar ha inoltre affermato che, al considerando 329 del regolamento provvisorio, la Commissione ha erroneamente riscontrato un nesso tra la pressione sui prezzi causata dalle importazioni di PME e la redditività dell’industria dell’Unione e ha fatto riferimento alla situazione dell’industria dell’Unione tra il 2012-2013 e il mese di settembre del 2017 in relazione a tale affermazione.

(302)

A questo proposito, la Commissione ha osservato di essere giunta alla conclusione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio tenendo conto dei dati del periodo considerato, che è fissato all’inizio dell’inchiesta senza riferimento ad eventuali fattori esterni. Wilmar non contesta il nesso in quanto tale stabilito tra l’aumento dei costi di produzione e il margine di profitto insoddisfacente in ragione della pressione sui prezzi delle importazioni in questione. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(303)

Inoltre Wilmar ha indicato che vi erano differenze notevoli in termini di redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito per diversi produttori dell’Unione inclusi nel campione, circostanza questa che sottolinea come fattori diversi dalla pressione sui prezzi determinata dai produttori indonesiani di biodiesel stiano influenzando i profitti e la situazione finanziaria dei produttori dell’UE.

(304)

La Commissione ha ritenuto che i produttori inclusi nel campione mostreranno tutti andamenti individuali, tuttavia l’effetto delle singole anomalie viene ridotto stabilendo le risultanze sulla base del campione nel suo insieme. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(305)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le proprie argomentazioni precedenti senza fornire elementi di prova nuovi a sostegno delle proprie affermazioni. Tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.

(306)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 325 a 329 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(307)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 330 e 331 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(308)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha fatto riferimento all’andamento delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, tuttavia senza contestare la risultanza della Commissione di cui al considerando 333 del regolamento provvisorio.

(309)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 332 e 333 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(310)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha preso atto della redditività dell’industria dell’Unione nel periodo in esame e di conseguenza dell’utile sul capitale investito. Il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni sull’andamento della redditività dell’industria dell’Unione rispetto al volume delle importazioni dall’Indonesia, affermando che la redditività negativa nel 2015 non poteva essere attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel dato che erano trascurabili durante tale anno.

(311)

Tale aspetto è stato trattato nella sezione 6 Nesso di causalità del regolamento provvisorio, considerando da 361 a 365. In effetti nel regolamento provvisorio, la redditività leggermente negativa del 2015 non è stata attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel.

(312)

Il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la dichiarazione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio (ossia quella secondo la quale l’industria dell’Unione non è riuscita a migliorare il proprio insoddisfacente margine di profitto a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate) è infondata.

(313)

Wilmar ha osservato che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione non era buona quando l’industria del biodiesel dell’UE era protetta dai dazi sul biodiesel abrogati dal 2012-2013 fino ad almeno il mese di settembre del 2017 e pertanto, la mancanza di miglioramento di tale situazione finanziaria può essere spiegata soltanto da carenze esistenti all’interno di tale settore.

(314)

La Commissione ha osservato che in seguito all’aumento improvviso delle importazioni sovvenzionate di biodiesel indonesiano in seguito all’abrogazione dei dazi antidumping esistenti nel marzo 2018, l’industria dell’Unione non ha potuto migliorare il proprio margine di profitto insoddisfacente, sostanzialmente inferiore all’obiettivo di profitto in un mercato in crescita. Di conseguenza ciò conferma la risultanza provvisoria della Commissione.

(315)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha riaffermato le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria, già trattate in precedenza. Inoltre ha affermato che i bassi profitti non potevano essere collegati alle importazioni, dato il «monopolio virtuale» dell’industria dell’Unione all’inizio del periodo in esame.

(316)

Tale argomentazione è infondata, dato che l’industria dell’Unione era composta da oltre 200 società in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione del biodiesel e non vi sono elementi di prova attestanti che vi sia alcun tipo di collusione tra i produttori dell’Unione.

(317)

In assenza di altre osservazioni in materia di redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 334 a 340 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(318)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha concluso che, sulla base degli indicatori di cui al regolamento provvisorio, la situazione dell’industria dell’Unione era «solida».

(319)

La Commissione non concorda con tale osservazione e osserva che un’industria la cui redditività rimane inferiore all’1 % del fatturato, che sta perdendo quasi 15 punti percentuali in termini di quota di mercato e che non è in grado di beneficiare di un mercato in crescita del 33 % non si trova in una situazione solida.

(320)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui ai considerando da 341 a 346 del regolamento provvisorio.

4.5.   Indicatori economici successivamente al periodo dell’inchiesta

(321)

Al fine di esaminare ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione al fine di trarre risultanze sulla minaccia di pregiudizio, la Commissione ha inviato ulteriori domande e ha ricevuto risposte dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per i dati relativi al periodo da ottobre del 2018 a giugno del 2019 («il periodo successivo a quello dell’inchiesta»). I dati per il periodo successivo a quello dell’inchiesta riportati in appresso, come gli indicatori microeconomici, sono presentati come media ponderata dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(322)

Per il periodo successivo a quello dell’inchiesta, per alcuni indicatori macroeconomici come la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, la produzione e le vendite, è stato possibile analizzare le informazioni solo per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, dati i limiti temporali dell’inchiesta. Pertanto i dati riguardanti il periodo dell’inchiesta non sono direttamente confrontabili con quelli per il periodo successivo a quello dell’inchiesta. È altresì vero che la Commissione sta confrontando i 12 mesi del periodo dell’inchiesta con i 9 mesi del periodo successivo a quello dell’inchiesta, ma in questa fase dell’inchiesta non sono ancora disponibili 12 mesi di dati per il periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(323)

Tali dati consentono comunque di analizzare l’evoluzione della situazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dopo il periodo dell’inchiesta; i dati sono inoltre indicizzati reciprocamente su base annua.

(324)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha richiesto nuovamente alla Commissione di raccogliere 12 mesi di dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta (da ottobre 2018 a settembre 2019) e ha inoltre chiesto alla Commissione di raccogliere dati da tutti i produttori dell’Unione. Tuttavia la raccolta di queste informazioni aggiuntive non è stata possibile nel tempo a disposizione. La richiesta è stata quindi respinta.

(325)

La produzione, le vendite e i costi unitari e i prezzi unitari di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 2

L’industria dell’Unione durante e dopo il periodo dell’inchiesta

 

Periodo dell’inchiesta

Ottobre 2018 – giugno 2019

Produzione totale (tonnellate)

2 510 356

1 824 599

Indice (annualizzato) (39)

100

97

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

2 524 646

1 871 962

Indice (annualizzato)

100

99

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

791

760

Indice

100

96

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

794

790

Indice

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti

82 %

80 %

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(326)

La produzione nel periodo successivo a quello dell’inchiesta è diminuita leggermente rispetto al periodo dell’inchiesta, mentre le vendite sul mercato dell’Unione sono rimaste piuttosto costanti.

(327)

Il costo di produzione unitario per le società incluse nel campione è diminuito leggermente dopo il periodo dell’inchiesta, mentre il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile.

(328)

Il profitto delle società incluse nel campione è stato calcolato utilizzando i dati del questionario relativo al periodo successivo all’inchiesta. Da tale calcolo è risultato un profitto medio delle società incluse nel campione pari al 3,8 % per i nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta. Le società incluse nel campione hanno fornito dati mensili in merito a costi e prezzi, che la Commissione ha quindi aggregato per ottenere una media per trimestre che è stata divulgata nella tabella 3.

(329)

Tuttavia quando tale profitto viene analizzato trimestralmente, si riscontra un andamento diverso:

Tabella 3

Profitti nel periodo successivo a quello dell’inchiesta

 

2018 4° trim.

2019 1° trim.

2019 2° trim.

Totale successivamente al periodo dell’inchiesta

Profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

10,8 %

0,1 %

-5,0 %

3,8 %

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(330)

Di conseguenza dalle tabelle 2 e 3 emerge che, in relazione al periodo successivo a quello dell’inchiesta, la Commissione ha osservato cambiamenti relativamente modesti rispetto al periodo dell’inchiesta, fatta eccezione per il margine di profitto dei produttori inclusi nel campione che è passato dallo 0,8 % per il periodo dell’inchiesta al 3,8 % nel periodo successivo. L’aumento dei profitti nel periodo successivo a quello dell’inchiesta è trainato dal quarto trimestre del 2018.

(331)

I profitti maggiori registrati nell’inverno 2018-2019 sono stati eccezionali. Sono stati registrati da una società inclusa nel campione che è stata in grado di sfruttare una situazione di trasporto incerta nella propria regione. La temporanea carenza di offerta causata da tale situazione ha consentito alla società di aumentare i propri prezzi e quindi i propri profitti in tale periodo, circostanza che ha influito sul quarto trimestre del 2018 e su parte del primo trimestre del 2019 (40).

(332)

Tuttavia i profitti per le altre società incluse nel campione sono rimasti significativamente inferiori a quelli previsti per tutti i trimestri del periodo successivo a quello dell’inchiesta. Nel secondo trimestre del 2019 quando l’incerta situazione dei trasporti si era risolta da sola, i profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono scesi, registrando una perdita del 5 %.

(333)

Il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la redditività negativa nel secondo trimestre del 2019 è stata causata da eventi straordinari accaduti presso Saipol durante detto trimestre. Tuttavia, sebbene tale produttore dell’Unione abbia effettivamente dovuto affrontare una situazione eccezionale durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, tale questione ha interessato il primo trimestre del 2019 e non il secondo. Si ritiene pertanto che il calo della redditività sia causato dai notevoli quantitativi di importazioni sovvenzionate entrate nel mercato dell’Unione a prezzi estremamente bassi.

(334)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha affermato di ritenere che le sintesi non riservate dei questionari del periodo successivo a quello dell’inchiesta non fossero sufficienti per consentire alle parti interessate di rispondere alle conclusioni della Commissione.

(335)

Tuttavia tutte le risposte al questionario erano accompagnate da significative versioni consultabili. Laddove non è stato possibile riepilogare i dati a livello aziendale, la Commissione ha aggregato i dati e li ha pubblicati nella divulgazione finale delle informazioni e nelle tabelle 2 e 3 di cui sopra.

(336)

Al fine di garantire ulteriore trasparenza, la Commissione ha individuato informazioni pertinenti non riservate indicando che i prezzi dell’RME hanno registrato livelli elevati in tutti i periodi in ragione dei bassi livelli di acqua nel Reno durante l’inverno 2018-2019 e ha aggiunto tali informazioni al fascicolo pubblico.

(337)

Il governo dell’Indonesia ha risposto a queste informazioni e ha sostenuto che gli eccezionali profitti nell’inverno 2018-2019 erano dovuti anche all’aumento della domanda di RME nell’Unione in inverno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e alla diminuzione dei costi di produzione nell’industria dell’Unione nel periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(338)

Il governo dell’Indonesia ha altresì sostenuto che il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile ed è addirittura diminuito durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, circostanza che suggerisce che l’aumento dei prezzi non aveva natura eccezionale.

(339)

Il governo dell’Indonesia ha affermato inoltre che i problemi legati alle materie prime nell’inverno 2018-2019 avrebbero potuto incidere sui dati relativi alla redditività per l’industria dell’UE per il secondo trimestre del 2019.

(340)

Le argomentazioni del governo dell’Indonesia sono state respinte in quanto basate su congetture e non correlate all’articolo che la Commissione aveva inserito nel fascicolo pubblico per assistere le parti in merito alla particolare situazione registrata nell’inverno 2018-2019.

(341)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che nel periodo successivo a quello dell’inchiesta la situazione economica dell’industria dell’Unione è ulteriormente peggiorata.

5.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1.   La natura delle sovvenzioni in esame

(342)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non aveva stabilito un nesso tra le sovvenzioni riscontrate e i prezzi inferiori praticati e la depressione dei prezzi.

(343)

La Commissione ha espresso disaccordo. Esiste un nesso evidente tra la disponibilità di olio di palma greggio a prezzi bassi e i prezzi inferiori riscontrati durante il periodo dell’inchiesta, dato che i membri dell’industria dell’Unione, dovendo procurarsi l’olio di palma greggio sul mercato mondiale, pagano molto di più le loro materie prime e non riescono quindi a offrire un prezzo corrispondente a quello del biodiesel indonesiano sovvenzionato. La prosecuzione di questo programma, in associazione agli altri due regimi di sovvenzione individuati nella presente inchiesta, sono in grado di mantenere le esportazioni di biodiesel indonesiano a un livello di prezzo che incide sull’industria dell’Unione.

(344)

Wilmar ha quindi presentato osservazioni sul considerando 350 del regolamento provvisorio, ribadendo che esiste un limite naturale alle importazioni di PME nell’Unione e pertanto la Commissione non può affermare che le importazioni aumenterebbero.

(345)

Dato che Wilmar non ha spiegato quale sia tale «limite naturale», non è stato possibile verificare tale asserzione, che viene pertanto respinta. Secondo la Commissione non vi sono ostacoli (se non la domanda del mercato, soggetta a norme in materia di concorrenza leale) alle importazioni di biodiesel dall’Indonesia nell’UE.

(346)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente i punti sollevati nella fase provvisoria riguardanti il nesso tra le sovvenzioni riscontrate e la minaccia di pregiudizio. Tuttavia non sono state addotte argomentazioni nuove e tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.

(347)

Wilmar ha osservato altresì che Masol, il più grande produttore di PME nell’Unione, era legato al gruppo Musim Mas, produttore indonesiano di biodiesel, e ha sollevato la questione relativa al prezzo che Masol potrebbe pagare per acquistare olio di palma dall’Indonesia.

(348)

La Commissione non ha formulato osservazioni sulle operazioni aziendali riservate di singole società nell’Unione o altrove, tuttavia ha stabilito che Masol acquista il proprio olio di palma in linea con le condizioni di mercato. Il rapporto tra il gruppo Musim Mas e Masol non ha quindi influenzato l’analisi del pregiudizio.

(349)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha sostenuto ancora una volta che l’OPPF non era un programma di sovvenzioni e che il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio era stato ridotto a zero.

(350)

La Commissione ha sottolineato le risultanze di cui alla sezione 3 sulle sovvenzioni, che confermano palesemente il contrario.

(351)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 349 a 350 del regolamento provvisorio.

5.2.   Tasso significativo di aumento delle importazioni sovvenzionate

(352)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione dovrebbe tenere conto degli sviluppi occorsi nel periodo successivo a quello dell’inchiesta in relazione alle importazioni di biodiesel dall’Indonesia.

(353)

La Commissione ha analizzato le importazioni dall’Indonesia dalla fine del periodo dell’inchiesta fino alla fine del mese di giugno del 2019 (ossia dal quarto trimestre del 2018 al secondo trimestre del 2019):

Tabella 4

Importazioni dall’Indonesia durante e dopo il periodo dell’inchiesta

 

PI

2018 4° trim.

2019 1° trim.

2019 2° trim.

Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall’Indonesia

516 068

139 091

234 677

207 310

Fonte: Surveillance II

(354)

La Commissione ha osservato che sebbene il periodo dell’inchiesta comprenda quattro trimestri, dal quarto trimestre del 2017 al terzo trimestre del 2018, importazioni significative sono state registrate soltanto negli ultimi due trimestri. Per motivi di riferimento, i quattro trimestri del periodo dell’inchiesta sono riprodotti qui:

Tabella 5

Importazioni dall’Indonesia durante il PI

 

2017 4° trim.

2018 1° trim.

2018 2° trim.

2018 3° trim.

Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall’Indonesia

0

25 275

227 114

263 678

Fonte: Surveillance II

(355)

I dati mostrano che le importazioni dall’Indonesia sono continuate dopo la fine del periodo dell’inchiesta e con quantitativi significativi. Tuttavia il picco registrato nel 2018 pari a 263 678 tonnellate metriche al trimestre per il terzo trimestre non può essere confrontato con il terzo trimestre del 2019, dato che le importazioni durante tale trimestre sono influenzate dall’istituzione di dazi provvisori. Inoltre i primi tre trimestri successivi al periodo dell’inchiesta non sono direttamente comparabili con gli ultimi tre trimestri del periodo dell’inchiesta, in considerazione delle differenze stagionali; di conseguenza, i dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta non sono conclusivi in merito alla previsione di un aumento sostanziale delle importazioni in futuro.

(356)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che, confrontando il secondo trimestre del 2019 con il secondo trimestre del 2018, le importazioni dall’Indonesia sono diminuite del 9 % e ciò dovrebbe pertanto dimostrare che non si prevedono aumenti sostanziali delle importazioni.

(357)

La Commissione ha respinto tale affermazione dato che la differenza del 9 % equivale a 20 000 TM o a una spedizione di biodiesel. Di conseguenza la differenza tra i due trimestri può essere spiegata da una singola spedizione che ricade in un trimestre o nel successivo. Inoltre gli elementi di prova relativi a un solo trimestre non contraddicono la risultanza della Commissione dell’esistenza di dati inconcludenti sul fatto che in futuro si prevedano aumenti sostanziali delle importazioni.

(358)

Il governo dell’Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno altresì chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» i quantitativi delle importazioni di biodiesel dall’Argentina, dato che la maggior parte dell’aumento delle importazioni è provenuto in genere dall’Argentina. La Commissione ha già fatto riferimento all’impatto delle importazioni dall’Argentina ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, che né il governo dell’Indonesia né Wilmar hanno contestato. L’effetto delle importazioni dall’Argentina rientra nella valutazione del nesso di causalità e non mette in discussione il sostanziale aumento delle importazioni dall’Indonesia.

(359)

Il produttore esportatore Wilmar ha chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» le importazioni dall’Indonesia prima del periodo in esame. Non è prassi della Commissione estendere la propria analisi oltre il periodo in esame e tale argomentazione è stata respinta. In ogni caso, come osservato in precedenza, le importazioni dall’Indonesia sembrano aver raggiunto volumi analoghi a quelli già rilevati nel contesto dell’inchiesta antidumping del 2013.

(360)

Tanto Wilmar quanto il governo dell’Indonesia hanno quindi menzionato le disposizioni della direttiva RED II che limiteranno in futuro le importazioni nell’UE di PME a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione. La Commissione ha osservato che tale limite inizierà ad avere effetto a decorrere dalla fine del 2023 (41). Dato che non è possibile prevedere l’effetto di tale direttiva e che il PME può comunque essere importato nell’UE ai sensi di tale direttiva nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, anche tale argomentazione è stata respinta in quanto non pregiudica l’analisi attuale della minaccia di pregiudizio che le importazioni indonesiane porranno all’industria dell’Unione nel prossimo futuro.

(361)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha ribadito le proprie osservazioni in merito alla probabilità di un aumento delle importazioni dall’Indonesia e ha chiesto nuovamente alla Commissione di estendere il periodo in esame a quello antecedente al 2013.

(362)

La Commissione ha respinto tali osservazioni e, in particolare, la richiesta di estendere artificiosamente il periodo in esame per tener conto dei periodi precedenti l’istituzione di dazi antidumping, non essendo prassi della Commissione procedere in tal senso. Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto opportuno incentrare la propria analisi sul periodo in esame e sugli sviluppi del periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(363)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato che taluni paesi sembrano limitare l’accesso al mercato dei biocarburanti a base di olio di palma e ha fatto specifico riferimento a Norvegia e Francia.

(364)

La Commissione osserva che la Norvegia non è membro dell’Unione europea e pertanto la sua legislazione non ha alcuna incidenza sul mercato europeo del biodiesel. Tuttavia la Commissione ha osservato che sembra che il governo norvegese abbia imposto i medesimi criteri di sostenibilità (rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni) in vigore nell’UE (42). La Commissione non rileva alcun nesso tra la legislazione in vigore in Norvegia e le esportazioni dall’Indonesia verso l’UE.

(365)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre fatto specifico riferimento a un regolamento approvato in Francia «che vieterà l’uso dell’olio di palma nei biocarburanti a decorrere dal 31 dicembre 2019» (43).

(366)

Dall’analisi di tale legge sembra emergere che il governo francese interromperà le esenzioni fiscali per l’olio di palma il 1o gennaio 2020 e di conseguenza, in Francia, l’olio di palma non sarà considerato un biocarburante a meno che non provenga da una piantagione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (44).

(367)

La Commissione ha osservato che la legge non avrà effetto fino al 2020. Questo è l’inizio del periodo previsto dalla direttiva RED II nel quale le importazioni in tutta l’UE di biodiesel a base di materie prime ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, come il PME, saranno limitate ai livelli del 2019.

(368)

La Commissione ha inoltre osservato che poiché questa legge avrà effetto soltanto a partire dal 1o gennaio 2020 e soltanto in Francia, essa non incide sul quantitativo di PME consumato nell’Unione nel 2019 e, dato che il livello del 2019 diventerà il limite per il 2020, la legge francese non avrà alcun effetto sul quantitativo di PME importato in tutta l’Unione che viene preso in considerazione per l’obbligo di miscelazione negli anni successivi.

(369)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 351 e 352 del regolamento provvisorio.

5.3.   Sufficiente disponibilità di capacità e capacità di assorbimento di paesi terzi

(370)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva fornito dati specifici per dimostrare la capacità potenziale degli Stati Uniti d’America («USA») di assorbire ulteriori esportazioni dall’Indonesia, aspetto trattato ai considerando 355 e 356 del regolamento provvisorio.

(371)

Dato il livello elevato delle misure in vigore negli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto che non sia plausibile pensare che gli Stati Uniti assorbano esportazioni dall’Indonesia nel prossimo futuro.

(372)

La Commissione ha inoltre osservato che l’ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta (45) ha analizzato le statistiche indonesiane sulle esportazioni e ha dimostrato che le esportazioni di biodiesel negli Stati Uniti sono terminate a novembre del 2016 e non sono ripartite.

(373)

Nella sua risposta alla serie di domande del periodo successivo a quello dell’inchiesta rivoltegli l’EBB ha osservato che era previsto che la capacità in Indonesia aumentasse passando da 11,5 miliardi di litri a 13 miliardi di litri entro il 2021, secondo l’ultima relazione della rete statunitense GAIN di Giacarta.

(374)

Il governo dell’Indonesia ha osservato altresì che l’Indonesia sta effettuando una transizione dall’obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30, ossia sta passando dalla miscelazione di biodiesel al 20 % con diesel minerale a una miscelazione di biodiesel al 30 %, circostanza questa che aumenterà la domanda interna. Lo stesso aspetto è stato menzionato anche dal produttore esportatore Wilmar.

(375)

Nelle loro osservazioni in merito a quelle presentate dall’EBB in relazione ai dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta, il governo dell’Indonesia ha affermato che si prevede che l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 assorba tutta la capacità di produzione di biodiesel in Indonesia.

(376)

La Commissione ha preso atto dell’ambizione del governo indonesiano di aumentare l’obbligo di miscelazione da B20 a B30, tuttavia ha altresì preso atto delle osservazioni dell’EBB del 29 aprile 2019 che mostrano che gli operatori indonesiani hanno incontrato difficoltà in termini di distribuzione, disponibilità di immagazzinamento e infrastrutture di miscelazione nell’attuazione dell’obbligo di miscelazione B20 e che l’obiettivo dell’aumento di tale obbligo è ridurre le importazioni di diesel minerale, piuttosto che ridurre le esportazioni di biodiesel verso altri mercati, come quello dell’UE.

(377)

Inoltre la Commissione ha preso atto delle osservazioni dell’EBB nel suo elenco B di domande per il periodo successivo a quello dell’inchiesta, presentate il 6 settembre 2019, secondo le quali sebbene il numero di punti di miscelazione sia ridotto e la loro dimensione sia aumentata, si prevede che l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 richiederà tempo. Taluni settori (ad esempio l’estrazione mineraria) richiedono un’applicazione ritardata dell’obbligo di miscelazione B30, potrebbero essere necessari adattamenti tecnici sui veicoli che funzionano con carburante B30, inoltre, nel settore non soggetto all’obbligo di servizio pubblico le macchine soggette alla norma ASTM potrebbero non essere più in garanzia se utilizzano carburante B30.

(378)

La Commissione non ritiene pertanto che il passaggio da un obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30 limiterà in maniera significativa i quantitativi di biodiesel esportati dall’Indonesia nell’UE nel prossimo futuro, in particolare in considerazione delle capacità inutilizzate estremamente notevoli dell’industria indonesiana del biodiesel che la rete statunitense GAIN stima essere pari al 30 % per il 2019.

(379)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva pienamente trattato la sua argomentazione secondo la quale l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 è un impegno del governo dell’Indonesia per il quale le sperimentazioni complete inizieranno nel mese di novembre del 2019. Inoltre il governo dell’Indonesia afferma che la Commissione ha semplicemente riaffermato le argomentazioni dell’EBB.

(380)

Il produttore esportatore Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di riesaminare gli effetti dell’obbligo di miscelazione B30 sulla futura capacità inutilizzata dell’industria indonesiana del biodiesel.

(381)

La Commissione ha preso atto delle ulteriori osservazioni del governo dell’Indonesia e di Wilmar e ha esaminato la questione dell’obbligo di miscelazione B30 con la dovuta attenzione.

(382)

Tuttavia l’ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta sostiene i dubbi dell’EBB sul fatto che l’obbligo di miscelazione B30 possa essere realizzato entro il termine indicato dal governo dell’Indonesia. La relazione GAIN rileva che l’obbligo di miscelazione B20, che era un obiettivo obbligatorio già per il 2016, sarà probabilmente conseguito per la prima volta soltanto nel 2019, ovvero tre anni dopo la scadenza stabilita.

(383)

Dato che l’aumento medio dei tassi di miscelazione oscilla tra 2,5 (46) e 3,2 (47) punti percentuali l’anno, un aumento dal 19,9 % al 30 % in un solo anno sembra estremamente ambizioso.

(384)

La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che un obbligo di miscelazione B30 venga rispettato nel prossimo futuro e che incida significativamente sulla capacità inutilizzata in Indonesia nel prossimo futuro.

(385)

Al considerando 357 del regolamento provvisorio la Commissione ha ritenuto che non vi fossero altri mercati significativi disponibili per i produttori indonesiani considerando il livello proibitivamente elevato dei dazi applicabili alle importazioni negli Stati Uniti.

(386)

In risposta Wilmar ha osservato che esistono esportazioni in Cina e ha dichiarato di ritenere che la Cina disponga della capacità necessaria per assorbire le esportazioni di PME dall’Indonesia in futuro.

(387)

La Commissione ha osservato che non esiste un obbligo di miscelazione in vigore in Cina e pertanto, le vendite non saranno effettuate nel lungo termine. Nelle sue osservazioni in merito al questionario per il periodo successivo a quello dell’inchiesta l’EBB ha fornito dati che dimostrano che la Cina importa il PME soltanto in maniera opportunistica, quando è più economico rispetto al diesel minerale. Tale situazione non può essere considerata un’alternativa valida nel lungo termine per le esportazioni indonesiane rispetto alla domanda in costante crescita di biodiesel registrata sul mercato dell’Unione in considerazione dell’obbligo di miscelazione.

(388)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito tale posizione per quanto concerne l’esportazione di PME e anche di olio di palma dall’Indonesia alla Cina, affermando che la Cina rappresentava un «mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano».

(389)

Wilmar ha tuttavia osservato che la Cina importa biodiesel da olio di palma «in virtù del prezzo basso». Questa è stata la conclusione della Commissione nella fase provvisoria secondo la quale le importazioni dall’Indonesia alla Cina avvengono soltanto quando il PME è più economico del diesel minerale e pertanto le esportazioni verso la Cina si basano sull’esistenza della sovvenzione già accertata.

(390)

Dato che la Cina non ha in vigore obblighi per la miscelazione del biodiesel con il diesel minerale, la Commissione non disponeva di elementi di prova che confermino l’affermazione di Wilmar secondo la quale la Cina è un mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano.

(391)

Durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta la Cina ha rappresentato soltanto il 27 % circa delle esportazioni indonesiane, mentre l’Unione ha rappresentato circa il 71 %. Pertanto nonostante le opportunistiche vendite di biodiesel indonesiano in Cina, l’Unione è ancora il mercato di esportazione più importante per i produttori indonesiani.

(392)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato altresì che la Cina importava quantitativi notevoli di olio di palma dall’Indonesia e che le importazioni di olio di palma dovrebbero aumentare, riducendo i quantitativi di olio di palma disponibili in Indonesia da trasformare in biodiesel.

(393)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia prevede pertanto che la domanda crescente di olio di palma in Cina sarebbe soddisfatta deviando l’olio di palma esistente dalla produzione di biodiesel alle vendite all’esportazione. Non è stato fornito alcun elemento di prova attestante che le esportazioni di olio di palma comporterebbero una carenza di offerta di olio di palma per i produttori indonesiani di biodiesel. La Commissione si aspetterebbe che la reazione indonesiana all’aumento della domanda di olio di palma sia quella di aumentare l’offerta piuttosto che di deviare le offerte esistenti da attività industriali quali la produzione di biodiesel.

(394)

La Commissione ha inoltre analizzato le esportazioni di olio di palma in Cina utilizzando le relazioni della rete statunitense GAIN da Giacarta per il 2019. Le esportazioni verso la Cina sembrano essere aumentate, tuttavia stanno sostituendo le esportazioni verso l’India, dove i dazi all’importazione di olio di palma sono elevati.

(395)

La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi siano elementi di prova di un aumento a lungo termine della domanda di biodiesel esportato dall’Indonesia verso la Cina, né alcun elemento di prova attestante che un aumento della domanda di olio di palma in Cina provocherebbe una carenza di offerta di olio di palma per produrre biodiesel da esportare verso l’Unione europea.

(396)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 353 a 357 del regolamento provvisorio.

5.4.   Livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate

(397)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, Wilmar ha dichiarato che una constatazione dell’esistenza di prezzi inferiori non può corroborare una constatazione di minaccia di pregiudizio, dato che tale pratica si distingue da un effetto depressivo sui prezzi o da una loro contrazione.

(398)

La Commissione ha espresso disaccordo. Le risultanze che rilevano l’applicazione di prezzi notevolmente inferiori sono state tratte nel contesto di una situazione dell’industria dell’Unione estremamente delicata, sebbene non ancora materialmente pregiudicata dai prezzi inferiori osservati. La pratica dei prezzi inferiori, laddove proseguita, costituisce una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(399)

In ogni caso, la Commissione ha riscontrato anche l’esistenza di una depressione dei prezzi al considerando 328 del regolamento provvisorio, circostanza questa che l’ha portata a concludere che in ragione di tale pressione sui prezzi derivante dalle importazioni indonesiane sovvenzionate, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dei costi decrescenti durante il periodo dell’inchiesta, essendo stata costretta a trasferire completamente tale riduzione dei costi sui propri clienti per evitare una perdita ancora maggiore della quota di mercato.

(400)

La Commissione rileva in tale contesto che, nel 2018 e nella prima metà del 2019, le esportazioni di biodiesel dall’Indonesia alla Cina sono avvenute allo stesso prezzo per tonnellata metrica delle esportazioni verso l’UE.

(401)

Ciò dimostra altresì la difficile situazione dell’industria dell’Unione e l’attuale minaccia rappresentata dalle importazioni in questione.

(402)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha nuovamente dichiarato che una constatazione dell’esistenza di prezzi inferiori non può sostenere il riscontro di una minaccia di pregiudizio. La Commissione risponde nuovamente affermando che i prezzi inferiori rilevati costituiscono una minaccia capace di determinare in futuro un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(403)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ribadito le proprie risultanze di cui al considerando 358 del regolamento provvisorio.

5.5.   Livello delle scorte

(404)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui al considerando 359 del regolamento provvisorio.

5.6.   Conclusione

(405)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dall’Indonesia hanno costituito una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e ha quindi confermato le proprie conclusioni in merito alla minaccia di pregiudizio notevole di cui al considerando 360 del regolamento provvisorio.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia

(406)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia rappresentavano una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(407)

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta, nonché i prezzi inferiori e la depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione determinate delle importazioni sovvenzionate hanno causato all’industria dell’Unione la perdita di quote di mercato nonostante l’aumento della produzione e della capacità e hanno impedito a tale industria di beneficiare di una situazione di mercato altrimenti favorevole.

(408)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno osservato che la produzione e la capacità dell’industria dell’Unione sono aumentate durante il periodo in esame, unitamente ai quantitativi di vendita assoluti. Tali soggetti hanno altresì rilevato che all’aumento delle importazioni dall’Indonesia è corrisposto un aumento della redditività dell’industria dell’Unione.

(409)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tali osservazioni, in particolare per quanto concerne i profitti dell’industria dell’Unione che sono rimasti all’interno di un intervallo di valori compreso tra -1 % e 1 % durante tutto il periodo in esame. Di conseguenza, la variazione della redditività durante il periodo in esame non è significativa.

(410)

Per quanto concerne la produzione e la capacità dell’industria dell’Unione, sebbene esse siano aumentate in termini assoluti durante il periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di sfruttare appieno l’aumento del consumo, dato che le importazioni dall’Indonesia hanno conquistato quote di mercato precedentemente appartenenti all’industria dell’Unione.

(411)

Il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che al considerando 346 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che non era possibile trarre alcuna conclusione definitiva in merito al pregiudizio notevole. Wilmar ha quindi affermato che ciò era in contraddizione con il considerando 363 del regolamento provvisorio nel quale la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia avevano un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(412)

Nell’analizzare la minaccia di pregiudizio la Commissione non ha riscontrato alcuna contraddizione tra l’assenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e, tuttavia, un evidente impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(413)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le sue affermazioni di cui ai considerando 408 e 411 che la Commissione respinge nuovamente.

(414)

Anche il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni su questo aspetto dopo la divulgazione finale delle informazioni e ha ribadito di non rilevare alcun nesso di causalità tra le importazioni dall’Indonesia e l’andamento dell’industria dell’Unione. La Commissione ha preso atto della riaffermazione da parte del governo dell’Indonesia del suo parere, ma ha comunque ritenuto che l’analisi precedente dimostrasse che le importazioni dall’Indonesia costituiscono una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione in assenza di misure.

(415)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 365 del regolamento provvisorio.

6.2.   Altri fattori noti

6.2.1.   Importazioni dall’Argentina

(416)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, tanto il governo dell’Indonesia quanto Wilmar hanno formulato osservazioni in merito all’effetto sull’industria dell’Unione delle importazioni argentine sovvenzionate di biodiesel. Tali osservazioni hanno suggerito che la causa della minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione era costituita esclusivamente dalle importazioni originarie dell’Argentina.

(417)

Come già indicato dalla Commissione ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, tali importazioni sono rientrate nel contesto di una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, motivo per cui la Commissione ha istituito misure su tali importazioni nel febbraio del 2019 e ha accolto impegni concernenti i prezzi.

(418)

Tuttavia il fatto che le importazioni argentine abbiano costituito una minaccia di pregiudizio durante il periodo in esame non significa che anche le importazioni indonesiane non abbiano costituito una minaccia di pregiudizio, in particolare dopo l’entrata in vigore delle misure contro le importazioni dall’Argentina. In effetti, nell’esaminare la minaccia di un pregiudizio notevole nel prossimo futuro, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall’Argentina, tali importazioni non possono più costituire una minaccia per l’industria dell’Unione.

(419)

Di conseguenza nel condurre l’analisi della minaccia di pregiudizio notevole, la Commissione ha separato e distinto gli effetti che le importazioni dall’Argentina potrebbero avere sull’industria dell’Unione rispetto a quelli determinati dalle importazioni originarie dell’Indonesia (48).

(420)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria in merito alle importazioni dall’Argentina, definendo la risposta della Commissione «sommaria». La Commissione non condivide tale affermazione e rileva che gli effetti delle importazioni dall’Argentina sono trattate nella sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio.

6.2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(421)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che le importazioni provenienti dalla Cina potrebbero costituire un fattore significativo in qualsiasi futura considerazione della causa del pregiudizio all’industria dell’Unione e ha sottolineato tanto l’aumento del 25 % dei quantitativi di importazioni dalla Cina dal 2017 fino al periodo dell’inchiesta, quanto il fatto che, dal 2016 al periodo dell’inchiesta, il prezzo delle importazioni originarie della Cina è stato inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(422)

Il governo dell’Indonesia ha altresì segnalato che, sebbene i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina siano superiori a quelli delle importazioni originarie dell’Indonesia, ciò non significa che non possano avere un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(423)

Inoltre il governo dell’Indonesia ha rilevato che il biodiesel cinese utilizza una materia prima diversa (olio da cucina usato) rispetto al biodiesel indonesiano. Il biodiesel derivante da olio da cucina usato presenta un notevole risparmio di emissioni di gas a effetto serra ed è soggetto al regime del doppio conteggio stabilito dalla direttiva RED. Di conseguenza sembra essere un’opzione preferibile per l’importazione nell’UE.

(424)

Durante il periodo dell’inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di importazioni provenienti dalla Cina e ne ha esaminato la quantità e il prezzo al considerando 372 del regolamento provvisorio, rilevando che tali importazioni presentavano quantitativi inferiori rispetto a quelle originarie dell’Indonesia e che il prezzo delle importazioni provenienti dalla Cina era superiore a quello delle importazioni dall’Indonesia.

(425)

La Commissione ha constatato che il prezzo dell’Unione si riferisce a un mix di vari tipi di biodiesel venduto all’interno dell’Unione, comprensivo di vendite che beneficiano del premio per il doppio conteggio e di vendite che non beneficiano di tale premio. Anche le importazioni cinesi sono in effetti costituite da un tipo di biodiesel (prodotto con olio da cucina usato), aspetto questo che comporta un premio per il doppio conteggio.

(426)

Tuttavia in termini di volume, le importazioni originarie della Cina sono inferiori a quelle dell’Indonesia (con una quota di mercato pari all’1,7 % rispetto al 3,3 % dell’Indonesia); inoltre le importazioni cinesi, a differenza delle importazioni originarie dell’Indonesia, sono soggette altresì al dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %.

(427)

Alla Commissione non sono pervenuti elementi di prova attestanti che tali importazioni abbiano o possano avere ripercussioni negative sull’industria dell’Unione oppure eventuali asserzioni di pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Cina. È importante ribadire che i prezzi del biodiesel cinese sono superiori a quelli del biodiesel indonesiano. In ogni caso, anche se le importazioni provenienti dalla Cina dovessero incidere negativamente sull’industria dell’Unione, tali effetti non sarebbero tali da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall’Indonesia e la minaccia di pregiudizio constatata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.2.3.   Importazioni da paesi terzi dopo il periodo dell’inchiesta

(428)

Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha effettuato un’analisi delle importazioni di biodiesel nell’UE da paesi terzi dopo la fine del periodo dell’inchiesta e ha osservato che le importazioni dalla Cina sono aumentate e che le importazioni dalla Malesia sono aumentate in maniera significativa a prezzi in notevole calo. Inoltre ha osservato che i prezzi delle importazioni provenienti da Cina e Malesia erano inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione.

(429)

Secondo Wilmar tali importazioni indeboliscono e rompono il nesso di causalità concernente la minaccia di pregiudizio stabilito nel regolamento provvisorio.

(430)

Le importazioni da paesi terzi tra il mese di ottobre del 2018 e il mese di giugno del 2019 sono riportate in appresso. La quota di mercato stimata per il periodo di 9 mesi si basa sul consumo per il periodo dell’inchiesta.

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi da ottobre 2018 a giugno 2019

 

Volume delle importazioni (tonnellate)

Quota di mercato stimata (%)

Prezzo medio (EUR)

Argentina

667 678

5,7

673

Indonesia

581 086

5,0

655

Malaysia

405 482

3,5

727

Cina

203 961

1,7

796

Fonte: Surveillance II

(431)

Le importazioni originarie dell’Argentina sono state oggetto di misure compensative durante l’ultima parte del periodo successivo a quello dell’inchiesta. Sebbene i quantitativi siano stati leggermente superiori alle importazioni dall’Indonesia, anche i prezzi argentini hanno superato quelli indonesiani, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Di conseguenza non possono essere considerati come determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo. Inoltre come indicato in precedenza, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall’Argentina, tali importazioni non possono più essere considerate tra le minacce per l’industria dell’Unione.

(432)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto nuovamente che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le importazioni argentine, dato che il prezzo del biodiesel argentino durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta era inferiore a quello dell’industria dell’Unione.

(433)

La Commissione ha ribadito che il prezzo delle importazioni dall’Argentina è aumentato dopo il febbraio 2019, quando sono entrate in vigore le misure sulle importazioni argentine; di conseguenza il confronto dei prezzi deve tener conto del fatto che è in vigore un impegno sui prezzi.

(434)

La Commissione ha osservato che i prezzi cinesi sono aumentati tra il periodo dell’inchiesta e quello successivo. Durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, tali prezzi hanno superato persino il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Inoltre la loro quota di mercato si è stabilizzata dopo il periodo dell’inchiesta.

(435)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto nuovamente riferimento alle importazioni dalla Cina e ha effettuato un calcolo per confrontare il prezzo allo sbarco del biodiesel cinese nel 2018 (826 EUR per TM) con il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta (794 EUR per TM).

(436)

Poiché da tali calcoli emergeva che il prezzo all’importazione cinese era superiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione e che tale circostanza sarebbe ciò che si dovrebbe prevedere dato che il biodiesel cinese attrarrebbe un premio per il doppio conteggio, la Commissione ha ammesso che il calcolo non mostrava alcuna pressione sui prezzi dalla Cina.

(437)

Sebbene le importazioni dalla Malesia siano aumentate in termini di quantitativi e diminuite in termini di prezzo dopo il periodo dell’inchiesta, i quantitativi sono rimasti inferiori a quelli dell’Indonesia mentre i prezzi sono rimasti più elevati, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Pertanto nemmeno queste importazioni possono essere considerate determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo.

(438)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha rilevato nuovamente l’aumento dei quantitativi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia. La Commissione ha ribadito che i prezzi dalla Malaysia sono più elevati di quelli indonesiani nonché soggetti a un dazio doganale convenzionale.

(439)

Sebbene le statistiche sulle importazioni mostrino che vi sono importazioni significative di biodiesel dalla Malaysia e dalla Cina durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che non siano avvenute secondo quantitativi e prezzi tali da attenuare il nesso di causalità riscontrato tra la minaccia di pregiudizio notevole e le importazioni originarie dell’Indonesia.

(440)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che i prezzi delle importazioni di cui alla tabella 6 non erano direttamente comparabili, in quanto il biodiesel proveniente dall’Argentina è PMI puro, quello proveniente dall’Indonesia è PME puro, mentre quello originario della Cina è prodotto utilizzando olio da cucina usato («UCOME»).

(441)

Il governo dell’Indonesia ha osservato che per calcolare i prezzi inferiori la Commissione aveva apportato un adeguamento al prezzo del biodiesel FAME 0 (PMI argentino) per confrontarlo con il PME (biodiesel indonesiano).

(442)

Il governo dell’Indonesia ha presentato dati basati sulla medesima metodologia dai quali emerge che il prezzo comparabile all’importazione dall’Argentina durante il periodo dell’inchiesta era inferiore al prezzo all’importazione dall’Indonesia e che il prezzo comparabile all’importazione dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta era in linea con il prezzo all’importazione dall’Indonesia.

(443)

Tuttavia il calcolo del governo dell’Indonesia ha sovrastimato l’entità dell’adeguamento del 30 % e non ha tenuto conto del dazio doganale convenzionale applicabile alle importazioni dall’Argentina e dalla Cina, ma non applicabile alle importazioni indonesiane.

(444)

Se si applica correttamente l’adeguamento e si rispecchia correttamente il dazio doganale convenzionale, il quadro che si ottiene è molto diverso. Il prezzo comparabile all’importazione dalla Cina supera significativamente il prezzo all’importazione dall’Indonesia e la differenza di prezzo tra le importazioni argentine e quelle indonesiane è notevolmente ridotta.

(445)

Il regolamento provvisorio aveva già riconosciuto che le importazioni dall’Argentina erano in una certa misura responsabili dello sviluppo negativo di taluni indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione, compreso il fatto che il prezzo medio all’importazione dall’Argentina, anche in termini assoluti, durante il periodo dell’inchiesta era inferiore al prezzo all’importazione dall’Indonesia.

(446)

I prezzi argentini nel periodo successivo a quello dell’inchiesta non riflettono pienamente l’istituzione delle misure nei loro confronti dato che queste ultime sono state istituite soltanto nel febbraio 2019, ossia nel mezzo del periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(447)

Di conseguenza il confronto dei prezzi presentato dal governo dell’Indonesia non attenua il nesso di causalità tra le importazioni dall’Indonesia e la minaccia di pregiudizio notevole. Il fatto che altri fattori possano aver contribuito a rendere «vulnerabile» (ossia più suscettibile al pregiudizio futuro) l’industria interna non preclude la constatazione di un nesso di causalità tra le importazioni in questione e una minaccia di futuro pregiudizio ai danni dell’industria interna (49).

6.2.4.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(448)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulle esportazioni dell’industria dell’Unione.

6.2.5.   Prezzo delle materie prime

(449)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e su un nesso tra quest’ultima e il prezzo dell’olio di colza nell’Unione. Il governo dell’Indonesia ha affermato che i prezzi della colza sono stati elevati durante tutto il periodo in esame e questa è stata la principale spiegazione del motivo per cui l’industria dell’Unione non è riuscita a realizzare profitti significativi durante questo periodo.

(450)

L’operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha inoltre osservato che la colza è una materia prima costosa per il biodiesel e che tale circostanza è stata una probabile causa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

(451)

La Commissione ha constatato che i produttori di biodiesel nell’Unione inclusi nel campione hanno utilizzato una serie di materie prime (50) per soddisfare la domanda in tutta l’Unione e nel corso delle stagioni. Pertanto la Commissione non ha rilevato una correlazione diretta tra i prezzi della colza e i profitti dell’industria dell’Unione in quanto la colza è soltanto una delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione per rifornire il mercato dell’Unione.

(452)

Nelle sue osservazioni di cui al considerando 327 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che il costo di produzione unitario dell’industria dell’Unione ha seguito l’andamento dei prezzi durante il periodo in esame.

(453)

Tuttavia la Commissione ha osservato che nell’inverno 2018-2019 il prezzo del biodiesel da olio di colza («RME») nell’Unione è aumentato notevolmente, mentre il prezzo dell’olio di colza è rimasto stabile. Perciò non esiste un nesso costante tra il prezzo dell’olio di colza e il prezzo dell’RME sul mercato dell’Unione.

(454)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha contestato tale argomentazione affermando che ciò non era rilevabile nella tabella 2 o altrove nel documento finale di divulgazione delle informazioni. In particolare un tale aumento del prezzo di vendita dell’RME dovrebbe avere un impatto sul prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione che è rimasto stabile, dato che l’RME è presumibilmente il biodiesel più prodotto nell’Unione.

(455)

Tuttavia come indicato al considerando 296 del regolamento provvisorio, FAME 0 è il tipo più comune di biodiesel venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Di conseguenza il prezzo medio di vendita è determinato da FAME 0, nonché dalle quantità sostanziali di PME e di altre miscele vendute dai produttori dell’Unione inclusi nel campione oltre al prezzo dell’RME. In effetti, l’aumento dei prezzi per l’RME si riflette pienamente nei dati sulla redditività, in particolare per il quarto trimestre 2018. Tale aumento si riflette in una certa misura anche nel prezzo medio di vendita che è rimasto stabile nonostante la pressione sui prezzi esercitata dai quantitativi significativi di importazioni sovvenzionate.

(456)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha ribadito la propria argomentazione secondo la quale i prezzi elevati della colza nell’Unione sono stati all’origine della mancanza di redditività durante il periodo in esame. La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi di cui al considerando 445.

(457)

La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione non attenuano il nesso di causalità.

6.2.6.   Concorrenza interna dell’UE e differenze di andamento tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione

(458)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la concorrenza interna tra i produttori dell’Unione. Tuttavia tale affermazione non è stata comprovata. Wilmar ha inoltre affermato che l’andamento di un produttore specifico che si riflette nei dati microeconomici può causare una deviazione dei risultati complessivi del campione.

(459)

La rappresentatività del campione in termini di produzione nell’Unione menzionata al considerando 265 del regolamento provvisorio e in termini di volume delle vendite è rimasta virtualmente invariata durante il periodo in esame.

(460)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono rappresentativi dell’intera industria dell’Unione e che i loro dati microeconomici sono rappresentativi dell’intera industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre osservato che l’analisi della situazione dell’industria dell’Unione viene sempre condotta per l’intera industria dell’Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

6.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(461)

La Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 377 a 380 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(462)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 382 a 384 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(463)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che le misure colpirebbero gli importatori dotati di impianti propri di miscelazione del biodiesel o di punti di distribuzione del biodiesel.

(464)

Date le ingenti importazioni combinate di biodiesel provenienti da Malaysia, Cina e Argentina non soggette all’applicazione di misure o per le quali è in vigore un impegno concernente i prezzi, la Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale conclusione.

(465)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 388 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(466)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha dichiarato che l’istituzione di misure sulle importazioni originarie dell’Indonesia creerebbe un monopolio per l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Ciò aumenterebbe i prezzi del biodiesel per gli utilizzatori.

(467)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto un’industria dell’Unione costituita da un numero così elevato di società concorrenti non è affatto prossima alla realizzazione di un monopolio. In secondo luogo, le misure contro l’Indonesia non incidono sulle importazioni provenienti da Argentina, Cina e Malesia. Infine anche con le misure in vigore, l’Unione continua a ricevere importazioni significative di biodiesel dall’Argentina ai sensi dell’impegno in vigore.

(468)

Il governo dell’Indonesia afferma che disporre di importazioni di biodiesel a prezzi accessibili e in quantitativi sufficienti è di fondamentale importanza per l’Unione. La Commissione non dissente in merito a tale affermazione, tuttavia ha osservato che, dato che il contenuto di biodiesel alla pompa non supera di norma il 10 %, l’effetto negativo dell’aumento dei prezzi del biodiesel verrebbe trasmesso soltanto parzialmente al consumatore ed è pertanto insignificante.

(469)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il regolamento provvisorio non ha tenuto conto dell’impatto delle misure sui produttori di carburante diesel.

(470)

I produttori di carburante diesel sono gli utilizzatori del biodiesel, dato che acquistano il biodiesel prima di vendere una miscela di biodiesel e diesel minerale alla stazione di rifornimento, come indicato al considerando 462. Poiché nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta (51), ne consegue anche che nessun produttore di carburante diesel ha collaborato all’inchiesta.

(471)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 391 del regolamento provvisorio.

7.4.   Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e ripristino della concorrenza effettiva

(472)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 393 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(473)

In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che esistano validi motivi contro l’imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame.

(474)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 394 e 395 del regolamento provvisorio.

8.   REGISTRAZIONE

(475)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EBB ha espresso disaccordo in merito alla conclusione della Commissione secondo la quale la registrazione delle importazioni non era giustificata.

(476)

L’EBB si è opposto al ragionamento della Commissione affermando che l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base impone all’industria dell’Unione soltanto di fornire «elementi di prova sufficienti [a giustificare la registrazione delle importazioni]» e che non esiste alcun nesso tra l’articolo 24, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 4 di tale atto legislativo. L’articolo 16, paragrafo 4, stabilisce le condizioni per la riscossione retroattiva di dazi durante il periodo di registrazione.

(477)

In secondo luogo l’EBB ha affermato che, anche qualora fosse necessario soddisfare i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base affinché la registrazione possa aver luogo, la Commissione ha il diritto di constatare l’esistenza di «circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili […] provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile».

(478)

L’EBB ha dichiarato che l’articolo 2, lettera d), del regolamento di base consente alla Commissione di leggere «minaccia di pregiudizio» laddove il regolamento riporta «pregiudizio».

(479)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle affermazioni dell’EBB, dato che l’articolo 16, paragrafo 4, chiarisce che la Commissione deve riscontrare l’esistenza di un «pregiudizio difficilmente rimediabile». Il concetto di «pregiudizio difficilmente rimediabile» si riferisce a una situazione nella quale, in assenza della riscossione retroattiva di dazi, il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione può essere aggravato da importazioni massicce prima che possano essere adottate misure. Tale situazione non si concretizza nel caso in cui le risultanze di un’inchiesta si basino su una minaccia di pregiudizio notevole.

(480)

Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che una «minaccia di pregiudizio difficilmente rimediabile» non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

(481)

La Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui ai considerando 403 e 404 del regolamento provvisorio.

9.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(482)

In considerazione delle conclusioni raggiunte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi per impedire che si concretizzi l’imminente minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia.

9.1.   Livello delle misure compensative

(483)

L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo non deve superare quello delle sovvenzioni compensabili stabilite.

(484)

L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma afferma che «[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione».

(485)

Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.

(486)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore Wilmar ha rilevato l’assenza di un’analisi esplicita del margine di pregiudizio. In particolare Wilmar ha sostenuto che la determinazione dell’ammontare delle misure a livello di sovvenzioni compensabili debba essere effettuata sulla base di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate.

(487)

Tutte le informazioni presentate dalle parti interessate sono state prese in considerazione al momento dell’adozione di tale determinazione. Sebbene vi sia effettivamente un numero limitato di parti nell’Unione che hanno espresso la loro opposizione alle misure compensative in generale, tali soggetti non hanno fornito informazioni circa il motivo per cui non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire dazi compensativi a livello di sovvenzioni compensabili.

(488)

In particolare, l’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, per l’analisi dell’interesse dell’Unione, le informazioni siano prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità. Un’opposizione non motivata all’imposizione di misure compensative presenta pertanto soltanto una rilevanza molto limitata al riguardo.

(489)

Dato che nel caso di specie le misure definitive si baseranno sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il livello del margine di pregiudizio non è pertinente. Pertanto la prova di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, non è applicabile.

9.2.   Offerte di impegno sui prezzi

(490)

Un produttore esportatore indonesiano («il richiedente») ha presentato volontariamente un’offerta di impegno sui prezzi conformemente all’articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha esaminato l’offerta di impegno e ha ritenuto che la sua accettazione avrebbe provocato difficoltà per i motivi elencati di seguito.

(491)

Il prezzo minimo all’importazione (PMI) proposto era inappropriato, in quanto non era sufficiente a compensare l’importo delle sovvenzioni compensabili. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, l’aumento dei prezzi nel quadro dell’impegno sui prezzi non deve essere più elevato di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili.

(492)

Il livello annuale, ossia il limite annuale delle importazioni soggette all’impegno proposto dal richiedente, copriva le esportazioni totali di biodiesel dall’Indonesia ed era vincolante per altri esportatori indonesiani che non avevano presentato un’offerta di impegno. L’offerta non menzionava come il livello annuale sarebbe stato controllato in maniera da garantirne l’osservanza.

(493)

La Commissione ha ritenuto eccessivo il livello annuale delle importazioni al PMI in quanto tale livello superava la quota di mercato delle importazioni indonesiane di biodiesel durante il periodo dell’inchiesta. Essendo associato a una mancanza di un massimale trimestrale per le importazioni, il livello annuale proposto aumentava notevolmente il rischio di ingresso nel mercato dell’Unione di un livello elevato di importazioni nel corso di determinati mesi.

(494)

La Commissione ha osservato che il richiedente ha una struttura molto complessa e utilizza canali di vendita complessi. Anche in virtù dell’impegno aggiuntivo presentato in relazione ai canali di vendita, l’offerta proposta aumenterebbe la probabilità di elusione e compensazione incrociata e renderebbe impraticabile un monitoraggio efficace.

(495)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente indicando i motivi per i quali ha respinto l’offerta di impegno, concedendogli l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente in merito al prezzo minimo all’importazione, al livello annuale e ai rischi di compensazione incrociata, anche in merito alle osservazioni aggiuntive dell’EBB sull’offerta iniziale di impegno. Unitamente alle sue osservazioni, il richiedente ha altresì rivisto taluni elementi dell’offerta di impegno oltre il termine applicabile.

(496)

Nelle sue osservazioni il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo la quale il prezzo minimo all’importazione non sarebbe sufficiente per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente non ha modificato la metodologia di calcolo del prezzo minimo all’importazione proposto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(497)

Il richiedente ha inoltre chiarito che il livello annuale fissato nell’offerta di impegno avrebbe riguardato esclusivamente le importazioni nell’Unione di prodotti fabbricati o commercializzati dal richiedente. Ha inoltre proposto di ridurre il livello annuale e introdurre un massimale trimestrale sull’utilizzo del livello annuale.

(498)

La Commissione ha accolto con favore la spiegazione relativa al livello annuale e ha osservato che il livello annuale, come spiegato dal richiedente, era vincolante soltanto per il richiedente. Tale aspetto è stato uno dei motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che il livello fosse eccessivo, dato che il livello annuale proposto superava la quota di mercato delle importazioni di tutti gli esportatori indonesiani di biodiesel durante il periodo dell’inchiesta, mentre il livello proposto era destinato a un solo esportatore, ossia il richiedente. Il livello della nuova proposta era inferiore a quello stabilito nell’offerta di impegno, ma rimaneva comunque molto elevato essendo prossimo al livello totale delle importazioni di biodiesel dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione osserva inoltre che nemmeno l’offerta rivista menzionava le modalità di controllo del livello annuale al fine di garantirne il rispetto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(499)

Nelle sue osservazioni, il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della risultanza della Commissione in merito alla struttura complessa del richiedente e ai canali complessi di vendita. Il richiedente non ha proposto alcun impegno aggiuntivo rispetto a quelli inclusi nell’offerta di impegno. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(500)

La Commissione ha ritenuto impraticabile e inattuabile il controllo dell’impegno per le ragioni esposte ai considerando da 490 a 499 ed ha pertanto respinto l’offerta finale.

9.3.   Misure definitive

(501)

È opportuno istituire misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base che stabilisce che il dazio definitivo deve corrispondere all’importo totale delle sovvenzioni compensabili accertato.

(502)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

Tutte le altre società

18,0 %

(503)

Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state istituite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza dell’aliquota del dazio valida per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’Indonesia e fabbricato dalle società in questione. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(504)

Una società può chiedere che continui ad applicarsi un’aliquota individuale del dazio anche qualora essa cambi successivamente nome o cambi il nome di una delle persone giuridiche ad essa correlate. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota individuale del dazio. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(505)

Qualora gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta modifichino in modo permanente la situazione, si potranno adottare le azioni opportune a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

(506)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (52), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

9.4.   Svincolo dai dazi provvisori

(507)

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che spetta alla Commissione decidere in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

(508)

L’articolo 16, paragrafo 2, stabilisce inoltre che in caso di minaccia di pregiudizio notevole, non si debbano riscuotere i dazi provvisori, a meno che non si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si trasformi in un pregiudizio notevole.

(509)

In considerazione delle risultanze di cui nel caso di specie, gli importi provvisori sono svincolati e non riscossi conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base.

(510)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (53),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell’Indonesia.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è la seguente:

Società

Dazio compensativo definitivo

Codice aggiuntivo TARIC

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

B786

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

B787

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

B788

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

B789

Tutte le altre società

18,0 %

C999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU C 439 del 6.12.2018, pag. 16.

(3)  GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1.

(4)  Il CFPP è la temperatura inferiore alla quale un determinato volume di (bio)diesel può passare attraverso un filtro standard. Tale caratteristica fornisce una stima del limite di temperatura inferiore per l’uso del (bio)diesel.

(5)  GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6, considerando 35 e 36.

(6)  GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2, considerando da 17 a 21.

(7)  GU L 331 del 28.12.2018, pag. 4.

(8)  Relazione dell’organo di appello, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 317. Si veda anche la relazione dell’organo di appello, United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China, WT/DS437/AB/RW, adottata il 16 luglio 2019, punto 5.96.

(9)  Relazione dell’organo di appello, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 318.

(10)  La Commissione ha osservato che un produttore esportatore ha riferito costi di conversione più elevati per uno dei suoi stabilimenti. Il produttore ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che lo stabilimento è nuovo e l’ammortamento ha un impatto significativo sui costi. Tuttavia esso ha ulteriormente spiegato che i costi dei suoi altri stabilimenti sono più rappresentativi. Tali costi rientrano nell’intervallo di valori di cui sopra. Alla luce di ciò, la Commissione ha ignorato tale costo, che è tuttavia inferiore ai costi di conversione calcolati dal governo dell’Indonesia.

(11)  Osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni a nome del governo della Repubblica di Indonesia, 14 ottobre 2019, punto 16.

(12)  La reazione chimica utilizzata nel processo di raffinazione produce glicerina come sottoprodotto. La glicerina viene quindi venduta sul mercato e non rappresenta pertanto un costo.

(13)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 13.

(14)  https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/25/palm-oil-export-levies-suspended-to-help-producers-cope-with-low-prices.html, data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019.

(15)  Come discusso al considerando 142, la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione dalle risposte dei fornitori di olio di palma greggio in merito alla loro redditività.

(16)  https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125599/Indonesia-olio di palma greggio-exports-get-boost-from-levy-relief, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

(17)  https://www.theedgesingapore.com/new-indonesian-export-levies-great-news-upstream-planters-threat-processors-cgs-cimb, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

(18)  Come spiegato al considerando 133 del regolamento provvisorio, «[…] quando il prezzo offerto dal potenziale acquirente è inferiore a tale “prezzo ipotetico”, la questione è sottoposta al consiglio di amministrazione che può decidere di accettare l’offerta. La Commissione ha avuto conferma durante la visita di verifica che è prassi comune accettare tali offerte. In ogni caso, il fatto che le decisioni sui prezzi siano prese dal consiglio di amministrazione di PTPN in cui è rappresentato esclusivamente il governo dell’Indonesia indica che tale governo esercita un controllo significativo su PTPN e sulle sue modalità operative in materia di fissazione dei prezzi».

(19)  Relazione annuale GAIN per il 2019 sui semi oleosi e sui prodotti dell’Indonesia.

(20)  t19.005028.

(21)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China WT/DS379/R), punti da 11.38 a 11.69.

(22)  Il ministero per il Commercio statunitense ha calcolato i prezzi di riferimento mensili del mercato per ciascun tipo di gomma, sulla base degli acquisti effettivi di gomma da parte dei produttori di pneumatici e ha utilizzato tali parametri di riferimento mensili per stabilire su base mensile se fosse stato conferito un vantaggio. Per ciascun produttore di pneumatici, il ministero per il Commercio statunitense ha sommato gli importi dei vantaggi positivi così calcolati per ciascun tipo di gomma, per ottenere un vantaggio totale per il periodo dell’inchiesta conferito a tale produttore di pneumatici da quel determinato tipo di gomma. Tali totali dei vantaggi specifici per i prodotti/fattori produttivi sono stati quindi sommati per stabilire il vantaggio totale ottenuto dal produttore di pneumatici dalla fornitura governativa di fattori produttivi della gomma di ogni tipo durante il periodo dell’inchiesta. La Cina ha sostenuto che se durante il periodo dell’inchiesta erano stati effettuati acquisti per un prezzo superiore a quello di riferimento o superiore a quello di mercato, l’intero importo di tali importi di vantaggi «negativi», misurato rispetto al prezzo di riferimento, andava per legge compensato con gli importi dei vantaggi «positivi», per l’intero periodo di inchiesta.

(23)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China WT/DS379/R), punto 11.45. Cfr. anche, con lo stesso effetto, la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, punti da 180 a 182.

(24)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (WT/DS379/R), punto 11.47.

(25)  Relazione del panel, United States – Subsidies on Upland Cotton, WT/DS267/R, Add.1-Add.3 e Corr. 1, adottata il 21 marzo 2005, modificata dalla relazione dell’organo di appello WT/DS267/AB/R, DSR 2005:II, pag. 299, punto 7.1140.

(26)  Relazione dell’organo di appello, US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, 11 marzo 2011, DS 379, punto 373.

(27)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(28)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(29)  Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

(30)  Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6), tabella 2.

(31)  Chimicamente, il biodiesel è di norma un estere metilico di acidi grassi o FAME (fatty-acid methyl ester).

(32)  Numeri di controllo del prodotto P101P e P102P.

(33)  Il restante 45 % delle vendite dell’industria dell’Unione presenta un CFPP diverso da +10 e 0.

(34)  European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia, WT/DS480/R.

(35)  Relazione del panel, EU – Biodiesel (Indonesia), punto 7.156.

(36)  GU L 141 del 28.5.2013, pag. 19, considerando da 133 a 135.

(37)  Si noti che il considerando 298 del regolamento provvisorio conteneva un errore materiale e menzionava margini di prezzi inferiori pari al 17,5 %.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1).

(39)  I dati relativi alla produzione e al volume delle vendite per il periodo di 9 mesi successivo all’inchiesta (da ottobre del 2018 a giugno del 2019) registrati in questa tabella sono stati estrapolati su base annua, tramite moltiplicazione per un fattore di 12/9, al fine di ottenere dati comparabili per l’indice annualizzato.

(40)  Ad esempio, cfr. articolo di stampa su AGQM del 14 novembre 2018: https://www.agqm-biodiesel.de/en/news/news/price-european-rme-hits-all-time-high-due-low-rhine-levels (data dell’ultimo accesso: 22 ottobre 2019).

(41)  Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

(42)  Ad esempio cfr. https://www.regnskog.no/en/news/palmoil-in-biodiesel-sees-massive-drop-in-norway (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(43)  https://www.ofimagazine.com/news/france-bans-palm-oil-from-biofuels (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(44)  https://www.reuters.com/article/us-total-biofuels-palmoil/french-court-rules-against-tax-breaks-for-palm-oil-biofuel-idUSKBN1WQ0ZG (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(45)  Relazione annuale della rete statunitense GAIN da Giacarta (Indonesia) sui biocarburanti, 8-9-2019.

(46)  MEDIA 2011-2019.

(47)  MEDIA 2016-2019.

(48)  Cfr. relazione del panel, United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punti da 7.204 a 7.212.

(49)  Cfr. relazione del panel, United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punto 7.233.

(50)  La Commissione non dispone di informazioni precise in merito all’esatta ripartizione delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione.

(51)  Cfr. considerando 389 del regolamento provvisorio.

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).