25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/241


REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62, l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 172, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 2, l’articolo 214, paragrafo 3, e l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione).

(2)

Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4).

(3)

Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate (5) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.

(6)

Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.

(7)

È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

In un numero limitato di atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, taluni poteri conferiti non sono più necessari ed è pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti disposizioni.

(9)

Il punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 dispone che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l’atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono. In un numero limitato di atti di base elencati nell’allegato del presente regolamento è stata inserita, nell’atto di base, una chiara disposizione riguardante l’adozione di atti delegati distinti per poteri delegati diversi.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell’Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all’allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

(2)  GU C 164 dell’8.5.2018, pag. 82.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(4)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(5)  GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

I.   RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

1.   Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (1)

Al fine di stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello.eu istituito con regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con i criteri e la procedura per la designazione del Registro e con le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

«a)

adotta atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e la procedura per la designazione del Registro.

Qualora, in caso di definizione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo;»;

2)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione del Registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di ovviare alla situazione integrando il presente regolamento.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

2.   Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (2).

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della legge, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 626/2008/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la decisione n. 626/2008/CE è così modificata:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme intese a garantire il rispetto della legge di cui al presente articolo, paragrafo 2, comprese le misure relative alla sospensione o al ritiro coordinati delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso.

II.   AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (3)

Dall’adozione del regolamento (CE) n. 1257/96 nel 1996, la Commissione non ha dovuto adottare misure intese a modificarne elementi non essenziali secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Non vi è ragione di credere che tale necessità si palesi in futuro. È pertanto opportuno eliminare dal regolamento (CE) n. 1257/96 la possibilità di adottare misure di applicazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza per questo conferire poteri alla Commissione.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

1)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è soppresso;

2)

all’articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso.

III.   OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

1.   Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (4)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 89/654/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (5), la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 89/654/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 89/656/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 89/656/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti le attrezzature di protezione individuali, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*3).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

3.   Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 90/269/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 90/269/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*4).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 90/270/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 90/270/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*5).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

5.   Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (9)

Al fine di tener conto del progresso tecnico o dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell’assistenza medica a bordo delle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 92/29/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/29/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell’assistenza medica a bordo delle navi.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*6).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

6.   Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (10)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato IV della direttiva 92/57/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/57/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato IV, per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti i cantieri temporanei o mobili, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 13 tersi applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

7.   Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (11)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 92/58/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/58/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*8).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

8.   Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (12)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei giovani sul lavoro e di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 94/33/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 94/33/CE è così modificata:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della protezione dei giovani sul lavoro.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*9).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

9.   Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza e di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze relative agli agenti chimici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 98/24/CE e per integrarla fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 98/24/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.

Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell’Unione.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione relativa agli agenti chimici, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze relative agli agenti chimici.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*10).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

10.   Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (14)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato della direttiva 2002/44/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2002/44/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*11).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 12 è soppresso.

11.   Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (15)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative al rumore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico alla direttiva 2003/10/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2003/10/CE è così modificata:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifiche della direttiva

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico alla presente direttiva per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative al rumore.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*12).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

12.   Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (16)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II della direttiva 2004/37/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Modifiche dell’allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 17 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*13).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

13.   Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (17)

Al fine di tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle specifiche internazionali o delle normative europee armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati della direttiva 2006/25/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2006/25/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle specifiche internazionali o delle normative europee armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Tali modifiche non devono comportare la modifica dei valori limite di esposizione indicati negli allegati.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*14).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 11 è soppresso.

14.   Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (18)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I della direttiva 2009/148/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 2009/148/CE è così modificata:

1)

l’articolo 9 è soppresso;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Prima dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L’allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l’accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 18 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*15).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

IV.   ENERGIA

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (19)

Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 1222/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica il presente regolamento per quanto riguarda:

a)

introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;

b)

adeguamento, laddove opportuno, dell’aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;

c)

adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a V.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*16).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

V.   AMBIENTE

1.   Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (20)

Al fine di garantire che le specifiche per il caricamento dal fondo previste dalla direttiva 94/63/CE siano eventualmente rivedute e di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 94/63/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente dalla Commissione, cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica l’allegato IV alla luce degli esiti di tale riesame.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso tecnico, salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*17).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 8 è soppresso.

2.   Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (21)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/49/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/49/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica l’allegato II per definire metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis con cui modifica l’allegato III per definire metodi comuni per la determinazione degli effetti nocivi.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis, con cui modifica l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*18).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

all’allegato III, la seconda frase della parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:».

3.   Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (22)

Al fine di garantire l’impiego di metodi analitici aggiornati per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di composti organici volatili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato III della direttiva 2004/42/CE allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/42/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*19).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

4.   Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (23)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 166/2006 al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa internazionale, e di garantire una migliore comunicazione dei dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure di adeguarli in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati al protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, e per integrare il regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sulle emissioni di sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.»;

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati II e III al fine di:

a)

adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

b)

adeguarli in seguito all’adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*20).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*20)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

5.   Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (24)

Al fine di garantire che il regolamento (CE) n. 1272/2008 sia periodicamente aggiornato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare l’allegato VI del regolamento e armonizzare la classificazione e l’etichettatura delle sostanze;

per modificare l’allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione;

per modificare certe disposizioni e gli allegati da I a VIII del regolamento per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta, senza indebito ritardo, atti delegati, conformemente all’articolo 53 bis, se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, per modificare l’allegato VI includendo tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella sua tabella 3.1, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.

Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, alle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015.

Qualora, in caso di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura di sostanze, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione, previa consultazione di soggetti interessati quali l’Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici (European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists – EAPCCT).»;

3)

all’articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 53 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*21).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 5, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 53, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 53 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.;

Articolo 53 quater

Atti delegati distinti per poteri delegati diversi

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno dei poteri ad essa delegato ai sensi del presente regolamento.

(*21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

5)

all’articolo 54, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

6.   Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (25)

Al fine di garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare certe disposizioni della direttiva 2009/126/CE allo scopo di adeguarle al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/126/CE è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Adeguamenti tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 4 e 5 per adeguarli al progresso tecnico, se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

La delega di potere di cui al primo comma non si applica all’efficienza della cattura dei vapori di benzina e al rapporto vapori/benzina di cui all’articolo 4, né ai termini di cui all’articolo 5.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*22).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 9 è soppresso.

VI.   Eurostat

1.   Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (26)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1893/2006 agli sviluppi tecnologici o economici e di allineare la NACE Rev. 2 ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1893/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e di esecuzione»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*23).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

2.   Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (27)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 451/2008 agli sviluppi tecnologici o economici e di allinearlo ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 451/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e di esecuzione»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*24).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

VII.   MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

1.   Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (28)

Al fine di adeguare la direttiva 76/211/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 76/211/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*25).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2.   Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (29)

Al fine di adeguare la direttiva 2000/14/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato III della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Modifiche dell’allegato III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 ter, con cui modifica l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell’articolo 12, in particolare attraverso l’inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*26).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*26)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, la lettera b) è soppressa.

3.   Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (30)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/9/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare la direttiva allo scopo di risolvere disaccordi in merito alla conformità alla BPL;

per modificare la formula di avallo nella direttiva;

per modificare l’allegato I della direttiva allo scopo di tener conto del progresso tecnico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica la direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1. Le modifiche dell’allegato I non ne cambiano la natura consistente nel fornire orientamenti sulle procedure di controllo della conformità alla BPL e per lo svolgimento di ispezioni nei centri di saggio e revisioni di studi.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*27).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica:

a)

la formula di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b)

l’allegato I, allo scopo di tener conto del progresso tecnico.».

4.   Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (31)

Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la direttiva 2006/42/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, secondo comma, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell’allegato V.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato V per aggiornare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza.»;

3)

all’articolo 9, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*28).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

5)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29).

(*29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»"

5.   Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (32)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2009/34/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Quanto alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, in virtù del quale lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello di effetto limitato deve presentare una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II, l’approvazione CE del modello di effetto limitato non sussiste più. La procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppressa.

Di conseguenza la direttiva 2009/34/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*30).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 17 è soppresso.

6.   Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (33)

Al fine di garantire che l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato della direttiva 2009/43/CE corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare quell’allegato e per modificare la direttiva per quanto riguarda le circostanze in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/43/CE è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

a)

il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;

b)

l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva;

c)

il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’articolo 1, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, con cui modifica l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato di modo che corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione.

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*31).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*31)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

l’articolo 14 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (34)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 79/2009 al progresso tecnologico per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con norme tecniche comuni riguardanti tali veicoli e con norme amministrative e modelli di documenti amministrativi e di contrassegni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 79/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare il presente regolamento alla luce del progresso tecnico definendo:

a)

le norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;

b)

le norme dettagliate concernenti i requisiti d’installazione di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all’allegato VI;

c)

le norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l’idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all’articolo 5;

d)

le specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

i)

l’uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;

ii)

nuove forme di stoccaggio o di uso dell’idrogeno;

iii)

la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l’integrità di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno;

iv)

i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas;

v)

l’isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;

e)

le norme amministrative per l’omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l’idrogeno e di impianti a idrogeno;

f)

le disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

g)

norme dettagliate per l’etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell’allegato VI; e

h)

altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*32).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 13 è soppresso.

8.   Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (35)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/81/CE agli sviluppi tecnici, economici e normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), per modificare i riferimenti al vocabolario comune per gli appalti pubblici (nomenclatura CPV) e per modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura. Essendo opportuno adeguare agli sviluppi tecnologici le modalità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica, è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di modificare tali modalità e caratteristiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/81/CE è così modificata:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 66 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*33).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 66 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*33)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2)

all’articolo 67, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

3)

l’articolo 68, paragrafo 1 è così modificato:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma.»;

b)

è inserito il comma seguente:

«Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materia di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all’articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

4)

all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica:

a)

i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l’ambito di applicazione ratione materiae della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

b)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all’allegato VIII, lettere a), f) e g).»;

VIII.   GIUSTIZIA E CONSUMATORI

1.   Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (37)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato I della direttiva 92/85/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

In conformità della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nella preparazione, nell’esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Di conseguenza la direttiva 92/85/CEE del Consiglio è così modificata:

1)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell’allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato I per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*34).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (38)

Al fine di aggiornare la direttiva 2008/48/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare la direttiva allo scopo di aggiungere ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/48/CE è così modificata:

1)

all’articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all’allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell’allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 bis, con cui modifica il presente articolo e la parte II dell’allegato I per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*35).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 25 è soppresso.

IX.   MOBILITÀ E TRASPORTI

1.   Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (39)

Al fine di adeguare la direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 95/50/CE è così modificata:

1)

l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*36).

(*36)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*37).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*37)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 9 ter è soppresso.

2.   Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (41)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/59/CE all’evoluzione del diritto internazionale e dell’Unione e all’esperienza acquisita nella sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare:

i rinvii agli strumenti dell’Unione e dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation – IMO) nella direttiva, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione;

certe definizioni contenute nella direttiva, per allinearle ad altre disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione;

gli allegati I, III e IV della direttiva, alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza acquisita con la stessa.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/59/CE è così modificata:

1)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifiche

1.   Entro l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis, con cui modifica i rinvii agli strumenti dell’Unione e dell’IMO nella presente direttiva, le definizioni contenute nell’articolo 3 e gli allegati, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell’Unione adottate o modificate o che sono entrate in vigore.

2.   Entro l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 bis, con cui modifica gli allegati I, III e IV alla luce del progresso tecnico e dell’esperienza acquisita con la presente direttiva.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*38).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*38)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 28 è soppresso.

3.   Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (42)

Al fine di aggiornare l’elenco di atti dell’Unione che nel regolamento (CE) n. 2099/2002 rimandano al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare il regolamento allo scopo di inserirvi la menzione degli atti dell’Unione entrati in vigore che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Competenze del comitato COSS e modifiche

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione marittima dell’Unione in vigore.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis, con cui modifica l’articolo 2, punto 2), per inserirvi la menzione degli atti dell’Unione entrati in vigore dopo l’adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*39).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (43)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/25/CE al progresso tecnico, agli sviluppi a livello internazionale e all’esperienza acquisita nella sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/25/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’IMO, e per migliorare l’efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*40).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*40)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 11 è soppresso.

5.   Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (44)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/59/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/59/CE è così modificata:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*41).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*41)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 12 è soppresso.

6.   Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (45)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 785/2004 all’evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare certi valori previsti dal regolamento alla luce di modificazioni delle convenzioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»;

2)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*42).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, e dell’articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*42)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (46)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 789/2004 agli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’Organizzazione marittima internazionale, e per migliorare l’efficacia di tale regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare alcune definizioni del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro l’ambito di applicazione del presente regolamento definito nell’articolo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica le definizioni dell’articolo 2 per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all’IMO, e per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita e del progresso tecnico.»

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*43).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*43)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

8.   Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (47)

Al fine di adeguare la direttiva 2005/44/CE al progresso tecnico e di tener conto dell’esperienza acquisita nella sua applicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e per adeguarli al progresso tecnico.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*44).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

9.   Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (48)

Al fine di aggiornare le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei porti su base regolare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2005/65/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/65/CE è così modificata:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifiche degli allegati da I a IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di adeguarli alle esperienze acquisite nella loro attuazione, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Qualora, in caso di modifiche necessarie per adeguare gli allegati da I a IV, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*45).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*45)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 15 è soppresso.

10.   Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (49)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 2111/2005 al progresso scientifico e tecnico e di specificare ulteriormente le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del regolamento e integrare quest’ultimo con norme particolareggiate concernenti certe procedure. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2111/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito «criteri comuni»).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica l’allegato per adeguare i criteri comuni agli sviluppi scientifici e tecnici.»;

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Norme particolareggiate

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo, tenendo debito conto della necessità di decidere rapidamente sull’aggiornamento dell’elenco comunitario.

Qualora, nel caso delle misure di cui al primo comma, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*46).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*46)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 15, il paragrafo 4 è soppresso.

11.   Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (50)

Al fine di aggiornare le disposizioni relative all’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 336/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro l’ambito di applicazione del presente regolamento definito nell’articolo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica l’allegato II per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all’IMO, oppure per migliorare l’efficacia del presente regolamento alla luce dell’esperienza acquisita nella sua attuazione.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*47).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

12.   Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (51)

Al fine di adeguare la direttiva 2008/68/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico, compreso l’utilizzo di tecnologie per il rilevamento e la localizzazione.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*48).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

13.   Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (52)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/15/CE all’evoluzione dei pertinenti strumenti internazionali e di modificare l’importo massimo dovuto per indennizzare le parti lese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare la direttiva allo scopo di:

integrarla con le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali;

modificare certi importi ivi specificati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/15/CE è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*49).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*49)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis, con cui modifica la presente direttiva, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per:

a)

integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all’articolo 2, lettera d), all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).».

14.   Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (53)

Al fine di integrare il regolamento (CE) n. 391/2009 e di adeguarlo all’evoluzione delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare i criteri minimi di cui all’allegato I di detto regolamento prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati;

per integrare il regolamento con norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora e la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis, con cui modifica l’allegato I, senza che ne risulti esteso l’ambito d’applicazione, per aggiornare i criteri minimi ivi stabiliti, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell’IMO.»;

3)

all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo:

a)

i criteri intesi a misurare l’efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

b)

i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l’ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora a norma dell’articolo 6 e, se necessario, riguardo alla revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma dell’articolo 7.»;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*50).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*50)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

15.   Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (54)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 392/2009 ad altri strumenti internazionali e dell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare l’allegato I del regolamento allo scopo di introdurre modifiche delle disposizioni della Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, 1974, come modificata dal protocollo del 2002;

per modificare i limiti di cui all’allegato I del regolamento per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (55);

per modificare l’allegato II del regolamento allo scopo di integrare le modifiche delle disposizioni degli orientamenti IMO.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 392/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica l’allegato I del presente regolamento per introdurre modifiche ai limiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 della Convenzione di Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 23 di tale Convenzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2016, sulla base di un’adeguata valutazione di impatto, atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica i limiti di cui all’allegato I per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*51), prendendo in considerazione le conseguenze sulle tariffe e sulla capacità del mercato di ottenere una copertura assicurativa a prezzi accessibili al livello richiesto nell’ambito del quadro regolatorio incentrato sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri e con riferimento al carattere stagionale di parte del traffico.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, con cui modifica l’allegato II per introdurre modifiche alle disposizioni degli orientamenti IMO.

(*51)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*52).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 10 è soppresso.

X.   SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

1.   Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (56)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 141/2000, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con le definizioni delle espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore». È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 141/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 ter, con cui integra il presente regolamento adottando le definizioni delle espressioni “medicinale simile” e “clinicamente superiore”.»;

2)

all’articolo 10 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*53).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*53)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

2.   Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (57)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/18/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati della direttiva e per integrare la direttiva con:

i criteri di deroga e gli obblighi di informazione da applicare alle notifiche per l’immissione in commercio di certi tipi di organismi geneticamente modificati (OGM);

soglie minime sotto le quali i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati non devono essere etichettati come OGM;

soglie inferiori allo 0,9 % sotto le quali alle tracce di OGM nei prodotti destinati alla trasformazione diretta non si applicano i requisiti in materia di etichettatura di cui alla direttiva;

requisiti specifici in materia di etichettatura per gli OGM che non sono immessi in commercio a norma della direttiva.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/18/CE è così modificata:

1)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo i criteri e gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 e gli opportuni requisiti della sintesi del fascicolo, previa consultazione del comitato scientifico competente. I criteri e gli obblighi di informazione sono tali da garantire un elevato livello di sicurezza per la salute umana e l’ambiente e si basano sui riscontri scientifici esistenti circa tale sicurezza e sull’esperienza dell’emissione di OGM paragonabili.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione pubblica la proposta. Entro 60 giorni possono essere presentate osservazioni alla Commissione. La Commissione inoltra tali osservazioni, corredate di un’analisi, agli esperti di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando soglie minime sotto le quali tali prodotti non devono essere etichettati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. I livelli di soglia sono stabiliti in base al prodotto in questione.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando le soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

3)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis, con cui modifica l’allegato IV stabilendo i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, senza creare duplicazioni o incoerenze con le disposizioni in materia di etichettatura stabilite nella legislazione dell’Unione in vigore. Così facendo, si dovrebbe tenere conto, se del caso, delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite dagli Stati membri a norma del diritto dell’Unione.»;

4)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis, con cui modifica l’allegato II, sezioni C e D, gli allegati da III a VI e l’allegato VII, sezione C, per adeguarli al progresso tecnico.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*54).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*54)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso.

3.   Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (58)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/83/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE:

per modificare la direttiva per quanto riguarda una delle condizioni che i medicinali omeopatici devono soddisfare per beneficiare di una procedura speciale semplificata di registrazione se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano;

per modificare la direttiva per quanto riguarda i tipi di operazioni che si considera costituiscano fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime, per adeguarla al progresso scientifico e tecnico;

per modificare l’allegato I della direttiva per tener conto del progresso tecnico e scientifico;

per integrare la direttiva specificando i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1)

all’articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica il primo comma, terzo trattino, se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano.»;

2)

all’articolo 46 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica il paragrafo 1 per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

3)

all’articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis al fine di integrare la presente direttiva specificando i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione per i medicinali di cui all’articolo 46, lettera f).»;

4)

l’articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 121 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

5)

all’articolo 121, il paragrafo 2 bis è soppresso;

6)

l’articolo 121 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 121 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 22 ter, all’articolo 23 ter, all’articolo 46 bis, all’articolo 47, all’articolo 52 ter, all’articolo 54 bis e all’articolo 120 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 22 ter, all’articolo 23 ter, all’articolo 46 bis, all’articolo 47, all’articolo 52 ter, all’articolo 54 bis e all’articolo 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*55).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 22 ter, dell’articolo 23 ter, dell’articolo 46 bis, dell’articolo 47, dell’articolo 52 ter, dell’articolo 54 bis e dell’articolo 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

4.   Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (59)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/32/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva con criteri di accettabilità per i processi di detossificazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

1)

all’articolo 7, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica tali allegati.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione fino a quando la Commissione non adotta una decisione.»;

2)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*56).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 11, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

5.   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (60)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare il regolamento per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, e per integrare il regolamento con la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico, con i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri e con le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

1)

all’articolo 28, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis, con cui modifica il primo comma per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici, su richiesta dell’Autorità.»;

2)

l’articolo 29, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, sentita l’Autorità:

a)

atti delegati conformemente all’articolo 57 bis al fine di integrare il presente regolamento fissando la procedura che l’Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico;

b)

atti di esecuzione con cui specifica le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi che sono soggetti, in base alla legislazione dell’Unione, ad autorizzazione preventiva o all’inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione dell’Unione preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;

3)

all’articolo 36, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per l’inserimento di un istituto nell’elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.»;

4)

al capo V, sezione 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE 1

ESERCIZIO DELLA DELEGA, PROCEDURA DI COMITATO E PROCEDURA DI MEDIAZIONE»;

5)

alla sezione 1, dopo il titolo è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 57 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 36, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 28, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 36, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*57).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 6, e dell’articolo 36, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 58, il paragrafo 3 è soppresso.

6.   Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (61)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1830/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento predisponendo un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1830/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Identificatori unici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento predisponendo e adeguando un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM, tenendo conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*58).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

4)

all’articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

7.   Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (62)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento con le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato IV per adeguare le condizioni generali ivi stabilite al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato I per adeguare le categorie e i gruppi funzionali di additivi per mangimi in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico.»;

3)

all’articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l’autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l’impiego negli alimenti.»;

4)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato III per tener conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico.»;

5)

all’articolo 21, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato II.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*59).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*59)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

7)

all’articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso.

8.   Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (63)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2065/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento previa richiesta all’Autorità di assistenza scientifica e/o tecnica, e per integrare il regolamento con criteri di qualità per i metodi analitici convalidati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2065/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati di cui al punto 4 dell’allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare. Tali atti delegati tengono conto dei riscontri scientifici esistenti.»;

2)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati previa richiesta all’Autorità di assistenza scientifica e/o tecnica.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*60).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*60)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

4)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

9.   Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (64)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda l’uso di sostanze diverse dall’acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, per quanto riguarda le modifiche delle garanzie speciali applicabili alla commercializzazione in Svezia o in Finlandia di certi alimenti di origine animale, e per quanto riguarda le deroghe agli allegati II e III di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse dall’acqua potabile o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l’uso, dall’acqua pulita per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’uso sia stato approvato dalla Commissione. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui integra il presente regolamento. Gli operatori del settore alimentare osservano inoltre le condizioni di uso che possono essere adottate secondo la stessa procedura. L’uso di una sostanza approvata non esime l’operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento.»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per aggiornare i requisiti di cui a quei paragrafi, tenendo conto delle modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell’adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.»;

3)

l’articolo 9 è soppresso;

4)

all’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati II e III. Le modifiche mirano a garantire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, e si giustificano in base:

a)

all’esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e/o dalle autorità competenti, in particolare con l’applicazione di sistemi basati sui principi HACCP a norma dell’articolo 5;

b)

all’esperienza acquisita dalla Commissione, in particolare agli esiti delle sue verifiche;

c)

agli sviluppi tecnologici, alle loro conseguenze pratiche e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d)

ai pareri scientifici, in particolare a nuove valutazioni dei rischi;

e)

ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti;

f)

alle modifiche nell’andamento dei consumi.

Le modifiche di cui al primo comma riguardano:

a)

i requisiti in materia di marchiatura di identificazione dei prodotti di origine animale;

b)

gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP;

c)

i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare;

d)

i requisiti specifici in materia di igiene per i locali, compresi i mezzi di trasporto, in cui prodotti di origine animale sono fabbricati, manipolati, trasformati, depositati o distribuiti;

e)

i requisiti specifici in materia di igiene per le operazioni che comportano la fabbricazione, la manipolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, il trasporto o la distribuzione di prodotti di origine animale;

f)

le norme per il trasporto di carni appena macellate;

g)

i requisiti o controlli sanitari qualora sia scientificamente provata la necessità di siffatti interventi per tutelare la salute pubblica;

h)

l’estensione dell’allegato III, sezione VII, capitolo IX, ai molluschi bivalvi vivi diversi dai pettinidi;

i)

i criteri volti a determinare quando i dati epidemiologici indicano che una zona di pesca non presenta rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti e, di conseguenza, quando l’autorità competente può autorizzare gli operatori del settore alimentare a non congelare i prodotti della pesca a norma dell’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D;

j)

i requisiti igienico-sanitari supplementari per i molluschi bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio di riferimento pertinente dell’Unione, compresi:

i)

i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine;

ii)

le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche, e

iii)

i piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 bis al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati II e III, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti obiettivi del presente regolamento:

a)

agevolare il soddisfacimento, da parte delle piccole imprese, dei requisiti di cui agli allegati;

b)

permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;

c)

tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;

d)

agevolare il lavoro degli stabilimenti in cui si producono materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.»;

5)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta salva l’applicazione generale dell’articolo 9 e dell’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può fissare le seguenti misure mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2:»;

b)

i punti 1, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*61).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*61)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

7)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

10.   Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (65)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 183/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati I, II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento definendo i criteri microbiologici specifici e degli obiettivi, prescrivendo il riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi e concedendo deroghe agli allegati I, II e III del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b).»;

2)

all’articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

il riconoscimento sia prescritto da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento.»;

3)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis, con cui modifica gli allegati I, II e III.»;

4)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 bis al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati I, II e III per motivi particolari, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 10, punto 3), agli articoli 27 e 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 10, punto 3), agli articoli 27 e 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*62).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 10, punto 3), degli articoli 27 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*62)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 31, il paragrafo 3 è soppresso.

11.   Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (66)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1394/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1394/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, previa consultazione dell’Agenzia.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*63).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

all’articolo 26, il paragrafo 3 è soppresso.

12.   Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (67)

Al fine di istituire un quadro per l’azione dell’Unione ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2009/128/CE per tener conto del progresso scientifico e tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/128/CE è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato II per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato III per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

4)

all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato IV per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*64).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

6)

all’articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

XI.   FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (68)

L’articolo 15 della decisione n. 70/2008/CE conferisce alla Commissione il potere di prorogare certi termini conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (69). Tale potere non è stato mai esercitato e non è più necessario. Non è pertanto necessario conferire alcun potere alla Commissione. È opportuno invece revocare il potere previsto dalla decisione n. 70/2008/CE e sopprimere gli articoli 15 e 16 di tale decisione.

Di conseguenza nella decisione n. 70/2008/CE sono soppressi gli articoli 15 e 16.


(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*20)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*24)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*26)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(*30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*31)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*33)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*36)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;

(*37)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*38)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*39)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*40)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*41)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*42)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*43)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*45)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*46)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*49)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*50)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*51)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).»;

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*53)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*54)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*59)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*60)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*61)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*62)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;»


(1)  GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(4)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(5)  Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(6)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(7)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.

(8)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.

(9)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(10)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

(11)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(12)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

(13)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(14)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(15)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(16)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(17)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(18)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(19)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(20)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

(21)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(22)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(23)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(24)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(25)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.

(26)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(27)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

(28)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

(29)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(30)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(31)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(32)  GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

(33)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(34)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(35)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(36)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(37)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(38)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(39)  GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

(40)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(41)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(42)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(43)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(44)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(45)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(46)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(47)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(48)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(49)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(50)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

(51)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

(52)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(53)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(54)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(55)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(56)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(57)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(58)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(59)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(60)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(61)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(62)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(63)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(64)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(65)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(66)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(67)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(68)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(69)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).