9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/111


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2098 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

[notificata con il numero C(2019) 8092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano l’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi. Più specificamente, essa prevede l’adozione da parte della Commissione di norme relative ad alcuni tipi di introduzione di tali prodotti. Le norme di polizia sanitaria stabilite da tale direttiva non incidono sulle norme relative ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio (2) e si applicano in parallelo a queste ultime.

(2)

La direttiva 97/78/CE stabilisce norme che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari sulle partite di prodotti di origine animale che provengono dai paesi terzi e che sono introdotte nell’Unione, compresi i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/99/CE. A norma dell’articolo 15 della direttiva 97/78/CE gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare, a determinate condizioni, la reimportazione di tali prodotti, qualora siano stati respinti da un paese terzo. Dette condizioni comprendono i requisiti di certificazione e sono intese a proteggere la sanità pubblica e animale.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019. Tale regolamento ha stabilito un nuovo quadro giuridico per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Esso stabilisce norme relative, tra l’altro, ai controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, compresi gli alimenti, che entrano nell’Unione. In aggiunta, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato la direttiva 2002/99/CE con effetto dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione delle malattie degli animali, comprese le norme per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale. Le norme stabilite in tali due regolamenti si applicano in parallelo; tuttavia, mentre le norme di cui al regolamento (UE) 2017/625 sono di natura orizzontale, quelle di cui al regolamento (UE) 2016/429 sono più specifiche per settore in quanto riguardano la sanità animale.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (5) ha ora stabilito norme integrative in virtù del regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Dette norme integrative sono intese a verificare che le partite rispedite siano conformi, tra l’altro, alle prescrizioni in materia di sanità animale e fanno riferimento a tali prescrizioni quali stabilite nelle norme dell’Unione in materia di sanità animale. Tale regolamento delegato si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(5)

Attualmente gli atti della Commissione che attuano la direttiva 2002/99/CE non stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per la reintroduzione nell’Unione di prodotti di origine animale che sono stati esportati dall’Unione e non sono stati ammessi in un paese terzo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni in materia di sanità animale specifiche per la reintroduzione nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state esportate dall’Unione e non sono state ammesse nei paesi terzi, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili a tali partite e per attenuare i rischi potenziali per la sanità animale dopo il 14 dicembre 2019, in seguito all’abrogazione della direttiva 97/78/CE.

(6)

In particolare, lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico di tali prodotti nei paesi terzi non dovrebbero comportare rischi di introduzione e diffusione nell’Unione di agenti patogeni di alcune malattie animali elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE.

(7)

Oltre ai documenti originali rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, dovrebbe anche essere consentito verificare l’origine delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in base all’equivalente elettronico del certificato ufficiale originale inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6).

(8)

Una partita di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che è stata rispedita nell’Unione in quanto non ammessa in un paese terzo dovrebbe poter essere trasportata in un luogo di destinazione nell’Unione, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione abbia acconsentito a ricevere tale partita.

(9)

È necessario garantire che le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state rispedite nell’Unione in quanto non ammesse in un paese terzo arrivino al loro luogo di destinazione nell’Unione. I requisiti procedurali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (7) dovrebbero pertanto applicarsi al controllo del trasporto e dell’arrivo di tali partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione.

(10)

Le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente decisione di esecuzione dovrebbero applicarsi fino al 21 aprile 2021, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato della Commissione sulle norme in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso di determinati animali, prodotti germinali e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, si applicano a decorrere da tale data.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale, definiti all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

la partita è accompagnata dal certificato o documento ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, o dal suo equivalente elettronico inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, o da una sua copia autenticata;

b)

la partita è accompagnata da una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione, a conferma del fatto che acconsente a ricevere la partita, e indicante il luogo di destinazione per il suo ritorno nell’Unione;

c)

la partita è accompagnata da uno dei documenti che seguono, indicanti il motivo per cui non è stata ammessa nel paese terzo, ove applicabile il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo e le seguenti informazioni:

i)

nel caso di contenitori o imballaggi con un sigillo originale intatto, una dichiarazione rilasciata dall’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto ha avuto luogo in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e che il contenuto della partita non è stato alterato durante il trasporto;

ii)

una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo attestante che le prescrizioni di cui alla lettera d) sono state soddisfatte;

d)

se i prodotti di origine animale sono stati scaricati in un paese terzo, l’autorità competente o un’altra autorità pubblica del paese terzo ha attestato che:

i)

i prodotti di origine animale non hanno subito alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio e dal ricarico nel paese terzo;

ii)

durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione dei prodotti di origine animale con agenti patogeni che causano le malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE;

iii)

il luogo di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo non è stato soggetto a restrizioni dei movimenti connesse alla sanità animale a motivo delle malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui la documentazione prevista da tale disposizione non sia stata rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, l’origine della partita è confermata in un altro modo in base agli elementi di prova documentali presentati dall’operatore responsabile della partita.

3.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita dei prodotti di origine animale in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 fino al 21 aprile 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).