9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/158


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/169 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito

[notificata con il numero C(2016) 605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che hanno messo in atto un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere lo status di indenne da malattia. Gli Stati membri che dispongono di un programma di eradicazione approvato per una o più di tali malattie possono, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione alle malattie in questione solo fino al 31 dicembre 2015.

(2)

La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti elencati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Detta decisione approva inoltre i programmi di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1μVar) adottati da alcuni Stati membri per quanto riguarda le zone di cui al suo allegato III.

(3)

A norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione delle limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici finalizzate a impedire l'introduzione dell'alfavirus dei salmonidi (SAV) nelle parti continentali del suo territorio. La motivazione principale della domanda della Finlandia è che il SAV può causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è dimostrato che possono causare notevoli perdite, in particolare negli allevamenti di salmone atlantico (Salmo salar), nonché colpire in modo grave le popolazioni di trota iridea (Onchorhynchus mykiss) e salmotrota (Salmo trutta). In Finlandia ha luogo una forte produzione annuale di tali specie, allevate sia per la produzione di cibo sia a fini di ripopolamento. È opportuno proteggere tali specie dall'introduzione del SAV.

(4)

L'infezione da SAV è definita, nel Codice sanitario per gli animali acquatici (Codice acquatico) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), come un'infezione causata da qualsiasi sottotipo di SAV del genere Alphavirus, famiglia Togaviridae. Tali infezioni sono soggette a notifica all'OIE a partire dal 2014 e i metodi diagnostici per la rilevazione e l'individuazione dell'agente patogeno sono definiti nel Manuale di diagnostica per gli animali acquatici dell'OIE (Manuale acquatico dell'OIE). Il Codice acquatico contiene inoltre raccomandazioni specifiche per ottenere e mantenere lo status di indenne da malattia in relazione al SAV, nonché per l'importazione e il transito degli animali acquatici e dei relativi prodotti provenienti da un paese non dichiarato indenne dall'infezione da SAV.

(5)

La Finlandia ha fornito informazioni che descrivono il suo sistema di lotta e di notifica obbligatoria delle malattie degli animali acquatici nonché i programmi di sorveglianza in atto al fine di documentare quali parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV. Tali informazioni confermano che la sorveglianza passiva in relazione al SAV è in atto dal momento in cui la malattia è divenuta soggetta a notifica obbligatoria a norma delle leggi finlandesi nel 2010, ed è stata altresì effettuata una sorveglianza mirata su un periodo di due anni dal 2013 al 2014, in entrambi i casi con l'applicazione di metodi diagnostici conformi al Manuale acquatico dell'OIE, a suffragio dell'asserzione che le parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV.

(6)

La Finlandia ha inoltre fornito informazioni che descrivono la situazione epidemiologica in relazione al SAV nei bacini idrografici condivisi con la Norvegia, la Svezia e la Russia e le misure di biosicurezza in atto per prevenire il possibile passaggio del SAV dalle zone costiere alle zone continentali della Finlandia. Tali informazioni dimostrano che le misure in atto sono conformi alle raccomandazioni dell'OIE e suffragano pertanto l'asserzione che le parti continentali della Finlandia possano essere considerate indenni dal SAV.

(7)

Sulla scorta del fatto che l'OIE ha riconosciuto il SAV come malattia infettiva grave che colpisce alcune specie di salmonidi, delle informazioni fornite dalla Finlandia in relazione al suo attuale stato sanitario in relazione al SAV e dell'eventuale impatto economico ed ecologico dell'introduzione del SAV nelle parti continentali della Finlandia, risulta giustificata l'approvazione dell'applicazione di determinate limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione, a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, per impedire tale introduzione. È pertanto opportuno inserire l'alfavirus dei salmonidi (SAV) nell'elenco di cui all'allegato I della Decisione 2010/221/UE relativamente alle parti continentali del territorio finlandese.

(8)

Il Regno Unito figura nell'allegato I della decisione 2010/221/UE con l'indicazione del territorio della Gran Bretagna come indenne da OsHV-1μVar, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater e il fiume Crouch nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset.

(9)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che il virus OsHV-1μVar è stato rilevato recentemente nel fiume Roach nell'Essex e in una regione esterna a Whitstable Bay sulla costa settentrionale del Kent. In seguito ad una valutazione epidemiologica dopo il rilevamento avvenuto nel fiume Roach, il compartimento non indenne dell'Essex è stato inoltre ampliato per ricomprendere l'attuale compartimento non indenne di Blackwater e il fiume Colne. Il Regno Unito ha da ultimo notificato il rilevamento di OsHV-1μVar nel fiume Teign nel Devon. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere considerate indenni dalla malattia. È opportuno quindi modificare di conseguenza le delimitazioni geografiche del territorio del Regno Unito dichiarato indenne da OsHV-1μVar.

(10)

La parte continentale del territorio della Svezia è elencata nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD). Analogamente, le zone costiere del territorio della Svezia figurano nello stesso allegato in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).

(11)

La Svezia ha comunicato alla Commissione che negli ultimi tre anni di sorveglianza nelle zone soggette al programma di eradicazione approvato cinque aziende sono risultate positive per quanto riguarda la BKD. Tali aziende sono attualmente soggette a misure di lotta e di eradicazione al fine di ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di seguire l'evoluzione della situazione in tali aziende e di poter effettuare una valutazione globale dell'intero programma per la BKD, la Svezia ha chiesto una proroga del periodo nel quale essa può applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione a tale malattia, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE. In considerazione dei risultati del programma, tale proroga è opportuna.

(12)

Per quanto riguarda l'IPN, sia la Finlandia sia la Svezia hanno chiesto in precedenza alla Commissione una valutazione in merito ad ulteriori misure da adottare nonché alla portata dei programmi di sorveglianza e di eradicazione di tale malattia. Nella situazione attuale la definizione dell'IPN comprende tutti i genogruppi dell'IPN. Solo i ceppi del virus IPN appartenenti al genogruppo 5 sono notoriamente in grado di provocare mortalità e malattie cliniche nei salmonidi d'allevamento in Europa. Altri genogruppi pertanto non dovrebbero essere inclusi in tali programmi di eradicazione. Una decisione su tale questione può essere tuttavia presa soltanto sulla base di un'approfondita valutazione scientifica, che non è stata fino ad ora realizzata. Fino a quando non sarà stata completata tale valutazione, è opportuno prorogare il programma di eradicazione dell'IPN in corso in Svezia e di conseguenza prorogare la possibilità di applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione come stabilito dalla decisione 2010/221/UE.

(13)

La Commissione effettuerà valutazioni in materia di malattie animali trasmissibili che possono essere soggette a misure nazionali nel quadro della prevista nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale. In considerazione di ciò è opportuno prorogare la scadenza stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, relativa all'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali, fino a quando tali valutazioni non siano state completate e non sia entrata in vigore la nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale, prevista per il 2021.

(14)

L'allegato III della decisione 2010/221/UE elenca sette compartimenti del territorio irlandese che dispongono di programmi di sorveglianza approvati per OsHV-1μVar. L'Irlanda ha recentemente informato la Commissione che il virus OsHV-1μVar è stato rilevato nelle zone di Gweebara Bay (compartimento 2) e Kenmare Bay (compartimento 7). Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle zone dell'allegato III.

(15)

L'Irlanda ha inoltre presentato una dichiarazione di indenne da malattia in relazione al virus OsHV-1μVar per gli altri cinque compartimenti che figurano nell'allegato III della decisione 2010/221/UE e per un nuovo compartimento A, Tralee Bay Hatchery. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative alla dichiarazione di indenne da malattia stabilite dalla direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza i seguenti compartimenti del territorio irlandese, compartimento 1 Sheephaven Bay, compartimento 3 Killala, Broadhaven e Blacksod bays, compartimento 4 Streamstown Bay, compartimento 5 Bertraghboy e Galway Bays, compartimento 6 Poulnashaary Bay e compartimento A Tralee Bay Hatchery, dovrebbero essere considerati indenni dal virus OsHV-1μVar e quindi figurare nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.

(16)

Poiché la dichiarazione dell'Irlanda dimostra lo status di indenne da malattia di tutti gli altri cinque compartimenti elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE, per tali compartimenti irlandesi elencati non è più applicabile il programma di sorveglianza per il virus OsHV-1μVar finalizzato a dimostrare l'indennità dalla malattia, di cui allo stesso allegato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa all'Irlanda nell'allegato III.

(17)

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE stabilisce per l'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la scadenza del 31 dicembre 2015. Per evitare interruzioni nell'applicazione di tali misure, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «1o luglio 2021».

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).


ALLEGATO

La decisione 2010/221/UE è modificata come segue:

1)

L'allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Tutto il territorio del Regno Unito

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'Irlanda del Nord

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'Isola di Man

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki and Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito

UK

Tutto il territorio del Regno Unito

I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1μVar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento 6: Poulnasharry Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon

Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough

Il territorio di Guernsey

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio»

2)

L'allegato III della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1 μVar) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)»