15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1222/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti o le autorità designate degli Stati membri a imporre agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) requisiti di fondi propri più elevati, al fine di compensare il rischio maggiore che i G-SII rappresentano per il sistema finanziario e il potenziale impatto del loro fallimento sui contribuenti. La direttiva definisce alcuni principi di base della metodologia per l'individuazione dei G-SII e per la loro assegnazione alle sottocategorie in base alla rilevanza sistemica. Secondo la sottocategoria cui sono assegnati verrà loro imposto un requisito di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, ossia la riserva per i G-SII. La metodologia di individuazione e di assegnazione dei G-SII, che si basa su cinque categorie che misurano la rilevanza sistemica di una banca per i mercati finanziari mondiali, è specificata in dettaglio nel presente regolamento.

(2)

Per attenersi all'impostazione seguita dalla direttiva 2013/36/UE il presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito addizionale di assorbimento delle perdite, che si basano sul quadro per gli enti finanziari di rilevanza sistemica a livello globale definito dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in seguito alla relazione «Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutionsFSB Recommendations and Time Lines» (Ridurre l'azzardo morale degli enti di rilevanza sistemica a livello globale — raccomandazioni dell'FSB e calendario).

(3)

La direttiva 2013/36/UE indica chiaramente che la metodologia di individuazione e di assegnazione è armonizzata in tutti gli Stati membri mediante l'uso di parametri uniformi e trasparenti per determinare il punteggio complessivo del soggetto che ne misura la rilevanza sistemica. Per assicurare che il campione di banche e di gruppi bancari, sia dell'Unione che autorizzati in paesi terzi, che serve da riferimento per riflettere il sistema finanziario mondiale sia uniforme in tutta l'Unione, il compito di stabilire il campione dovrebbe essere affidato all'Autorità bancaria europea (ABE). Esclusioni e integrazioni del campione basate sul giudizio di vigilanza dovrebbero essere decise esclusivamente per assicurarne la funzione di termine di riferimento e non dovrebbero essere basate su altri motivi.

(4)

La procedura di individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati equiparabili e tenere conto del fatto che gli enti hanno bisogno di sapere con certezza se verranno assoggettati al requisito della riserva e per quale importo, pertanto il calendario e le procedure dovrebbero essere incluse nella metodologia. Tuttavia, poiché l'individuazione dei G-SII dovrebbe basarsi su dati aggiornati relativi al campione di grandi gruppi bancari a dimensione mondiale, alcuni dei quali sono autorizzati in paesi terzi, i dati richiesti saranno disponibili solo nel secondo semestre dell'anno. Per permettere agli enti di rispettare i requisiti derivanti dal loro status di G-SII, il requisito della riserva dovrebbe applicarsi a decorrere da un anno circa dopo la loro individuazione come G-SII.

(5)

La direttiva 2013/36/UE stabilisce cinque categorie di misurazione della rilevanza sistemica basate su indicatori quantificabili. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli enti e per le autorità, le categorie sono le stesse applicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Nel definire in dettaglio gli indicatori quantificabili, il presente regolamento dovrebbe seguire lo stesso approccio. Gli indicatori dovrebbero essere scelti in modo da riflettere i diversi aspetti delle esternalità negative potenziali per la stabilità del sistema finanziario del fallimento del soggetto e delle sue funzioni essenziali. Il sistema di riferimento per la valutazione della rilevanza sistemica dovrebbe essere costituito dai mercati finanziari e dall'economia mondiali.

(6)

Per definire una metodologia precisa per l'individuazione e la classificazione dei G-SII conformemente alle regole di base fissate dalla direttiva 2013/36/UE, è importante delimitare chiaramente le nozioni di «soggetto interessato», «valore dell'indicatore», «denominatore» e «punteggio limite», definendoli ai fini del presente regolamento.

(7)

La rilevanza sistemica di ciascun gruppo bancario misurata dagli indicatori su base consolidata dovrebbe essere espressa in un unico punteggio complessivo specifico per l'anno che ne misura la posizione rispetto agli altri soggetti del campione. Le banche dovrebbero essere individuate in quanto G-SII e assegnate alle sottocategorie, alle quali si applicheranno requisiti di riserva diversi, sulla base del punteggio complessivo. Per il calcolo del punteggio come la media dei punteggi delle categorie, ciascuna delle cinque categorie dovrebbe ricevere una ponderazione del 20 %. Per il calcolo del punteggio complessivo, alla categoria della sostituibilità dovrebbe essere applicato un massimale, dato che dall'analisi dei dati fino al 2013 incluso è emerso che questa categoria ha un effetto sproporzionatamente elevato sul punteggio delle banche dominanti nella fornitura di servizi di pagamento, sottoscrizione e custodia delle attività.

(8)

Le autorità incaricate dovrebbero avere la facoltà di riassegnare, sulla base di un solido giudizio di vigilanza, un G-SII ad una sottocategoria più elevata o di designare in quanto G-SII un soggetto avente un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa. Poiché l'individuazione sulla base del giudizio di vigilanza mira a conseguire lo stesso obiettivo cui tende la normale procedura di attribuzione del punteggio, anche il giudizio di vigilanza dovrebbe basarsi sulla rilevanza sistemica della banca per i mercati finanziari mondiali e per l'economia mondiale, in linea con la metodologia utilizzata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il rischio di fallimento della banca non dovrebbe costituire un criterio, dato che è già preso in considerazione in altri requisiti prudenziali, tra l'altro nell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e, se applicabili, in ulteriori requisiti di fondi propri, quali la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, dato che l'obbligo di mantenere una riserva per i G-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo modalità graduali. Per questi motivi e per assicurare la tempestiva comunicazione agli enti della riserva per i G-SII ad essi applicabile e dare loro il tempo di raccogliere il capitale necessario, si dovrebbe procedere all'individuazione dei G-SII entro i primi mesi del 2015.

(12)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, il requisito della riserva per i G-SII dovrebbe essere applicato secondo modalità graduali nell'arco di tre anni: la prima fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate nei primi mesi del 2015 sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014; la seconda fase, specificata all'articolo 162, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017 e riguardare i G-SII individuati dalle autorità incaricate entro la fine del 2015 o al più tardi entro l'inizio del 2016, sulla base di dati di fine esercizio anteriori al luglio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento precisa la metodologia secondo la quale l'autorità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE (di seguito l'«autorità incaricata») di uno Stato membro individua, su base consolidata, un soggetto interessato in quanto ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e precisa la metodologia per la definizione delle sottocategorie di G-SII e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica e, nel quadro della metodologia, il calendario e i dati che devono essere utilizzati per l'individuazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «soggetto interessato»: l'ente impresa madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

2)   «valore dell'indicatore»: per ogni indicatore di cui all'articolo 6 e per ogni soggetto interessato del campione, il valore individuale dell'indicatore e per ogni banca autorizzata in un paese terzo, un valore individuale equiparabile reso pubblico conformemente a norme concordate a livello internazionale;

3)   «denominatore»: per ciascun indicatore, il valore complessivo pari alla somma dei valori degli indicatori dei soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione;

4)   «punteggio limite»: valore del punteggio che determina il limite più basso e i limiti tra le cinque sottocategorie definite all'articolo 131, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 3

Parametri comuni della metodologia

1.   L'ABE individua un campione di enti o gruppi i cui valori degli indicatori sono utilizzati come valori di riferimento che rappresentano il settore bancario mondiale per il calcolo dei punteggi, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per l'individuazione delle banche di rilevanza sistemica globale, e ne informa le autorità incaricate dei soggetti interessati inclusi nel campione entro il 31 luglio di ogni anno.

Il campione comprende soggetti interessati e banche autorizzate in paesi terzi, includendo i 75 più grandi sulla base dell'esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, nonché soggetti interessati designati in quanto G-SII e banche di paesi terzi designate in quanto di rilevanza sistemica a livello globale nell'anno precedente.

L'ABE aggiunge o esclude soggetti interessati o banche autorizzate in paesi terzi se e nella misura necessaria ad assicurare un sistema di riferimento adeguato per la valutazione della rilevanza sistemica che rifletta i mercati finanziari mondiali e l'economia mondiale, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, compreso il campione utilizzato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

2.   Entro il 31 luglio di ogni anno l'autorità incaricata segnala all'ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell'esposizione superiore a 200 miliardi di EUR. L'autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e a quelli oggetto di informativa da parte del soggetto interessato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3). L'autorità incaricata utilizza i modelli figuranti nello stesso atto.

3.   L'ABE calcola i denominatori sulla base dei valori degli indicatori segnalati dall'autorità incaricata ai sensi del paragrafo 2, tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, in particolare i denominatori per l'anno pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e li comunica alle autorità incaricate. Il denominatore di un indicatore è pari alla somma dei valori degli indicatori di tutti i soggetti interessati e delle banche autorizzate in paesi terzi inclusi nel campione, segnalati per i soggetti interessati ai sensi del paragrafo 2 e resi pubblici dalle banche autorizzate in paesi terzi il 31 luglio dell'anno in questione.

Articolo 4

Procedura di individuazione

1.   L'autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall'ABE autorizzati nella propria giurisdizione entro il 15 dicembre di ogni anno. L'autorità incaricata che, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza, designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, trasmette per iscritto all'ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

2.   L'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la relativa assegnazione ad una sottocategoria acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno di calendario in cui sono stati determinati i denominatori ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 5

Individuazione in quanto G-SII, determinazione del punteggio e assegnazione alle sottocategorie

1.   I valori degli indicatori si basano sui dati di fine esercizio dell'anno precedente su base consolidata segnalati dal soggetto interessato e, per le banche autorizzate nei paesi terzi, sui dati resi pubblici in conformità alle norme concordate a livello internazionale. Per i soggetti interessati il cui esercizio termina il 30 giugno le autorità incaricate possono utilizzare i valori degli indicatori basati sulla posizione di detti soggetti al 31 dicembre.

2.   L'autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità. Il punteggio di ogni categoria è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell'indicatore della categoria per il denominatore dell'indicatore comunicato dall'ABE. I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base più vicino.

3.   Il punteggio limite più basso è pari a 130 punti base. Le sottocategorie sono ripartite come segue:

a)

la sottocategoria 1 comprende i punteggi da 130 a 229 punti base;

b)

la sottocategoria 2 comprende i punteggi da 230 a 329 punti base;

c)

la sottocategoria 3 comprende i punteggi da 330 a 429 punti base;

d)

la sottocategoria 4 comprende i punteggi da 430 a 529 punti base;

e)

la sottocategoria 5 comprende i punteggi da 530 a 629 punti base.

4.   L'autorità incaricata individua un soggetto interessato in quanto G-SII se il punteggio del soggetto è pari o superiore al punteggio limite più basso. La decisione di designare un soggetto interessato in quanto G-SII, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un significativo impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.

5.   L'autorità incaricata assegna il G-SII ad una sottocategoria in base al punteggio. La decisione di riassegnare un G-SII ad una sottocategoria superiore, adottata nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 10, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il suo fallimento abbia un maggiore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull'economia mondiale.

6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni comprendono informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.

Articolo 6

Indicatori

1.   La categoria che misura le dimensioni del gruppo comprende un unico indicatore, ossia l'esposizione complessiva del gruppo, come precisato nell'allegato.

2.   La categoria che misura l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività verso altri enti finanziari;

b)

passività verso altri enti finanziari;

c)

titoli in circolazione.

3.   La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività in custodia;

b)

attività di pagamento;

c)

operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.

4.   La categoria che misura la complessità del gruppo comprende tutti gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

importo nozionale dei derivati OTC;

b)

attività incluse nel livello 3 del valore equo, misurate conformemente al regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione (4);

c)

titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita.

5.   La categoria che misura l'attività transfrontaliera del gruppo comprende gli indicatori seguenti come precisato nell'allegato:

a)

attività transgiurisdizionali;

b)

passività transgiurisdizionali.

6.   Per i dati segnalati in valute diverse dall'euro, l'autorità incaricata utilizza un tasso di cambio appropriato che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile al 31 dicembre e delle norme internazionali. Per l'indicatore delle attività di pagamento di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità incaricata utilizza i tassi di cambio medi per l'anno in questione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 2014 l'ABE determina il campione da utilizzare per individuare un soggetto interessato in quanto G-SII entro il 14 gennaio 2015. Le autorità incaricate segnalano all'ABE entro il 21 gennaio 2015 i valori degli indicatori dei soggetti interessati inclusi nel campione basandosi sui dati di fine esercizio anteriori al luglio 2014. Sulla base di tali valori degli indicatori, l'ABE calcola entro il 30 gennaio 2015 i denominatori per l'anno 2014. Le autorità incaricate determinano, sulla base dei denominatori, il punteggio per l'anno 2014 dei soggetti interessati. Esse individuano i G-SII e li assegnano alle sottocategorie. Contestualmente l'autorità incaricata comunica entro il 28 febbraio 2015 i G-SII individuati alla Commissione, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e all'ABE e ne pubblica le denominazioni e i punteggi per l'anno 2014.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII e la sottocategoria a cui è assegnato sulla base dei punteggi attribuiti per l'anno 2014 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20 (GU L 360 del 29.12.2012, pag. 78).


ALLEGATO

Ai fini dell'articolo 6 gli indicatori sono determinati come indicato di seguito.

1.   Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva è pari alla somma del totale degli elementi in bilancio e del totale degli elementi derivati e fuori bilancio, su base consolidata, compresi i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio, meno le rettifiche regolamentari.

L'esposizione complessiva segue la misura contabile dell'esposizione (utilizzando tuttavia l'ambito di consolidamento più ampio) nel rispetto dei seguenti principi:

le esposizioni in bilancio e le esposizioni non su derivati sono incluse nella misura dell'esposizione al netto di accantonamenti e rettifiche di valore specifici (ad esempio aggiustamenti della valutazione del credito);

non è consentita la compensazione di crediti e depositi;

le garanzie reali fisiche o finanziarie, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non riducono le esposizioni in bilancio.

Il valore degli elementi in bilancio è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

esposizione al rischio di controparte dei contratti derivati;

b)

valore lordo delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

c)

esposizione al rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

d)

il valore massimo tra i) altre attività meno i titoli ricevuti in operazioni di finanziamento tramite titoli rilevati come attività e ii) zero.

Il valore degli elementi fuori bilancio è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

esposizione potenziale futura dei contratti derivati;

b)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un fattore di conversione del credito (FCC) dello 0 %, meno il 100 % degli impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente, meno il 100 % degli altri impegni revocabili incondizionatamente;

c)

il 10 % degli impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente;

d)

il 10 % degli altri impegni revocabili incondizionatamente;

e)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 20 %;

f)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 50 %;

g)

importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 100 %.

Per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio il valore dell'indicatore è aumentato della somma dei seguenti elementi:

a)

attività in bilancio;

b)

esposizione potenziale futura dei contratti derivati;

c)

il 10 % degli impegni revocabili incondizionatamente;

d)

altri impegni fuori bilancio;

e)

meno il valore dell'investimento nei soggetti consolidati.

2.   Interconnessione

Ai fini degli indicatori dell'interconnessione, gli enti finanziari sono definiti come comprendenti banche e altri enti di deposito, società di partecipazione bancarie, società di intermediazione mobiliare, imprese di assicurazioni, mutue, fondi speculativi (hedge funds), fondi pensione, banche d'investimento e controparti centrali (CCP). Sono esclusi le banche centrali e altri organismi del settore pubblico (ad esempio, banche multilaterali di sviluppo), ma sono incluse le banche commerciali di proprietà dello Stato.

2.1.   Attività verso altri enti finanziari

L'indicatore delle attività verso altri enti finanziari è pari alla somma dei fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari, delle linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari, delle detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari, dell'esposizione corrente netta positiva delle operazioni di finanziamento tramite titoli e degli strumenti derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo.

a)   Fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari e linee impegnate non utilizzate

Il valore dei fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari e linee impegnate non utilizzate è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

fondi depositati presso o dati in prestito ad altri enti finanziari, compresi i certificati di deposito;

2)

linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari.

b)   Detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari

Questo elemento comprende tutte le detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari. Le detenzioni totali sono computate al valore equo per i titoli classificati come detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita; i titoli detenuti fino a scadenza sono computati al costo ammortizzato.

Il valore delle detenzioni di titoli emessi da altri enti finanziari è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

titoli di debito garantiti;

2)

titoli di debito senior non garantiti;

3)

titoli di debito subordinati;

4)

commercial papers;

5)

il valore massimo tra azioni, comprese le azioni ordinarie e privilegiate alla pari e sopra la pari, meno le posizioni corte di segno opposto in relazione alle specifiche azioni detenute, e zero.

c)   Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il valore delle operazioni di finanziamento tramite titoli è pari alla somma delle esposizioni correnti positive nette delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari.

Il valore segnalato non va considerato come valore che riflette gli importi iscritti a bilancio. Esso rappresenta l'unico importo legalmente posseduto per l'insieme di attività soggette a compensazione. La compensazione può essere utilizzata soltanto se le operazioni sono coperte da un accordo di compensazione legalmente opponibile. Se questi criteri non sono soddisfatti, si tiene conto dell'importo lordo di bilancio. Le operazioni di credito passante (conduit) non sono incluse.

d)   Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo

Il valore dei derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

valore equo netto positivo, comprese le garanzie reali detenute se comprese nell'accordo quadro di compensazione;

2)

esposizione potenziale futura.

2.2.   Passività verso altri enti finanziari

Il valore delle passività totali verso altri enti finanziari è pari alla somma dei depositi degli enti finanziari, delle operazioni di finanziamento tramite titoli e degli strumenti derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo.

a)   Depositi degli enti finanziari

Il valore dei depositi degli enti finanziari è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

depositi dovuti agli enti depositari;

2)

depositi dovuti agli enti finanziari non depositari;

3)

linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari.

b)   Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il valore delle operazioni di finanziamento tramite titoli è pari alla somma delle esposizioni correnti negative nette delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari.

c)   Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo

Il valore dei derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto negativo è pari alla somma dei seguenti elementi:

1)

valore equo netto negativo, comprese le garanzie reali fornite se comprese nell'accordo quadro di compensazione;

2)

esposizione potenziale futura.

2.3.   Titoli in circolazione

Questo indicatore riflette il valore contabile dei titoli in circolazione emessi dal soggetto interessato. L'attività verso altri enti finanziari non va distinta dalle altre attività.

Il valore del totale dei titoli in circolazione è pari alla somma dei seguenti elementi:

a)

titoli di debito garantiti;

b)

titoli di debito senior non garantiti;

c)

titoli di debito subordinati;

d)

commercial papers;

e)

certificati di deposito;

f)

capitale primario;

g)

azioni privilegiate e tutte le altre forme di finanziamento subordinato non indicate alla lettera c).

3.   Sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo

3.1.   Attività di pagamento

Il totale dell'attività di pagamento è pari ai pagamenti effettuati nell'esercizio esclusi i pagamenti infragruppo.

Il pertinente valore dei pagamenti è pari al valore lordo totale di tutti i pagamenti in contante inviati dal gruppo segnalante mediante sistemi di trasferimento fondi di valore elevato, e al valore lordo di tutti i pagamenti in contante inviati tramite banca corrispondente (ad esempio utilizzando un conto corrispondente o un «conto nostro»). Sono inclusi i pagamenti in contante eseguiti a nome del soggetto interessato e a nome della clientela, compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali. Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante i sistemi di pagamento al dettaglio. Sono inclusi solo i pagamenti in uscita. Il valore è calcolato in euro.

3.2.   Attività in custodia

Il valore delle attività in custodia è pari al valore di tutte le attività, comprese le attività transfrontaliere, che il gruppo segnalante detiene come depositario per conto della clientela, inclusi enti finanziari diversi dal gruppo segnalante. Non sono incluse le attività in gestione o in amministrazione che non sono classificate anche come attività in custodia.

3.3.   Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari

Il valore del totale delle operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari è pari alla somma dell'attività di sottoscrizione azionaria e dell'attività di sottoscrizione obbligazionaria.

Sono incluse tutte le sottoscrizioni nelle quali la banca è obbligata ad acquistare i titoli invenduti. Quando la sottoscrizione è su base best-efforts (il che significa che la banca non è obbligata ad acquistare il rimanente), sono inclusi solo i titoli che sono stati effettivamente venduti.

4.   Complessità del gruppo

4.1.   Importo nozionale dei derivati OTC

Questo indicatore misura la portata dell'impegno del gruppo segnalante in operazioni su strumenti derivati OTC e include tutti i tipi di categorie di rischio e di strumenti. Ai fini della segnalazione dei valori nozionali dei derivati la garanzia reale non è dedotta.

L'importo nozionale totale dei derivati OTC è pari alla somma dei derivati OTC compensati mediante una controparte centrale e dei derivati OTC regolati a livello bilaterale.

4.2.   Attività di livello 3

Il valore delle attività di livello 3 è pari al valore di tutte le attività il cui prezzo è fissato in maniera ricorrente utilizzando gli input di misurazione di livello 3.

4.3.   Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

Il valore dei titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita è pari all'importo totale dei titoli nelle categorie contabili dei titoli detenuti per negoziazione e disponibili per la vendita meno il sottoinsieme di titoli detenuti nelle categorie ammissibili per la classificazione come attività liquide di qualità elevata.

5.   Attività transfrontaliera del gruppo

5.1.   Attività transgiurisdizionali

Il valore delle attività intergiurisdizionali è pari al valore di tutte le attività in tutti i settori che, su base «rischio finale», sono attività transfrontaliere, attività locali delle affiliate estere in valuta estera o attività locali delle affiliate estere in valuta locale, esclusa l'attività in derivati. Le attività transfrontaliere coinvolgono un ufficio in un paese ed un mutuatario in un altro paese. Le attività locali di affiliate estere in valuta locale ed estera coinvolgono l'ufficio locale della banca e mutuatari nella stessa sede.

5.2.   Passività transgiurisdizionali

Il valore del totale delle passività transgiurisdizionali è pari alla somma dei seguenti elementi meno le passività estere verso uffici correlati di cui alla lettera b):

a)

passività locali in valuta locale;

b)

passività estere (escluse le passività locali in valuta locale).