15.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2014
che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici
[notificata con il numero C(2014) 8336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/798/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F. |
(2) |
Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (2), i vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione devono essere presentati secondo i modelli armonizzati in allegato a tale regolamento. |
(3) |
Al fine di adattare il contenuto dei certificati sanitari di cui al modello 1 e al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, si rende necessario anche l'adeguamento del formato di tali modelli. |
(4) |
Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE sono scaduti il 31 dicembre 2000 e non dovrebbero più pertanto comparire tra le opzioni di certificazione nel modello di certificato sanitario definito come modello 1 nell'allegato F della stessa direttiva. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (3) stabilisce norme per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende in cui sono allevati suini domestici. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (4), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, definisce le prescrizioni che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata e concede a tali aziende deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, chiarisce le condizioni da applicare nel caso in cui suini domestici da allevamento e da produzione sono trasferiti da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta. |
(8) |
Per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione e per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici destinati all'allevamento e alla produzione, è necessario che le informazioni circa il riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine degli animali oggetto di scambi commerciali quale azienda che applica condizioni di stabulazione controllata, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, siano incluse nel modello di certificato per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina, definito come modello 2 nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
(3) Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).
(4) Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 46).
ALLEGATO
«ALLEGATO F
Modello 1
Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione
Modello 2
Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione