20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/256


REGOLAMENTO (UE) N. 1298/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, dovrebbero essere prese in considerazione alcune questioni derivanti dall'esito finale di tali negoziati.

(2)

In occasione della sua riunione del 27 e 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha ritenuto che dovesse essere individuata una soluzione a livello di bilancio per risolvere tali questioni per gli Stati membri più colpiti, vale a dire Francia, Italia e Spagna.

(3)

Alla luce dell'attuale crisi economica, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e come contributo agli sforzi particolari necessari per affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell'esclusione sociale in Francia, Italia e Spagna, dovrebbero essere aumentati gli stanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) per i suddetti Stati membri nell'anno 2013.

(4)

Allo scopo di stabilire gli importi da assegnare agli Stati membri interessati ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1083/2006 (2), è opportuno adeguare le disposizioni che fissano le risorse complessive dei Fondi per i tre obiettivi cui essi contribuiscono nonché l'allegato II di tale regolamento, che stabilisce i criteri e la metodologia utilizzati per la ripartizione indicativa annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno.

(5)

Al fine di assicurare l'efficacia dell'aumento degli stanziamenti d'impegno per il 2013 e per facilitare l'attuazione dei programmi operativi, è opportuno tenere conto della capacità di assorbimento degli Stati membri interessati per quanto riguarda gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» dei Fondi.

(6)

Al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per permettere ai programmi operativi di beneficiare di stanziamenti aggiuntivi del FSE, è inoltre necessario prorogare il termine per gli impegni di bilancio corrispondenti ai programmi operativi che fruiranno dei nuovi importi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(7)

Dato che tali stanziamenti d'impegno si riferiscono all'anno 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 542 551 107 EUR.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 e al punto 32 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.»;

2)

gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19

Risorse per l'obiettivo “Convergenza”

Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Convergenza” ammontano all'81,53 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 543 760 146 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 70,50 % (ossia, in totale, 177 338 880 991 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

il 4,98 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c)

il 23,23 % (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d)

l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ammontano al 15,96 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 239 337 841 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 78,91 % (ossia, in totale, 38 854 031 211 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

b)

il 21,09 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.»;

3)

La frase introduttiva dell'articolo 21, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ammontano al 2,51 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR) e, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:»;

4)

all'articolo 75 è inserito il paragrafo seguente:

«1   ter. In deroga al paragrafo 1, gli impegni di bilancio per gli importi di cui al punto 32 dell'allegato II sono effettuati entro il 30 giugno 2014.»;

5)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all'articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107»;

6)

nell'allegato II è aggiunto il paragrafo seguente:

«32.

Per il 2013, una dotazione aggiuntiva pari a 125 513 290 EUR a titolo del FSE sarà così ripartita: 83 675 527 EUR saranno assegnati alla Francia, 25 102 658 EUR saranno assegnati all'Italia e 16 735 105 EUR saranno assegnati alla Spagna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).