20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/174


REGOLAMENTO (UE) N. 1292/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva assegna un ruolo di primo piano all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT"), che contribuisce ad alcune iniziative faro.

(2)

Durante il periodo 2014-2020 l'EIT dovrebbe contribuire agli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte 2020"), integrando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione.

(3)

Al fine di garantire un quadro coerente per i partecipanti a Orizzonte 2020, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("norme in materia di partecipazione") si applichi all'EIT.

(4)

Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle norme in materia di partecipazione.

(5)

Le norme riguardanti l'associazione di paesi terzi sono definite in Orizzonte 2020.

(6)

È opportuno che l'EIT promuova l'imprenditorialità nell'ambito delle sue attività in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccellenza e sostenere l'avviamento di imprese e spin-off.

(7)

È opportuno che l'EIT si impegni direttamente con i rappresentanti nazionali e regionali e con altri le parti interessate della catena dell'innovazione, in modo da produrre effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine di rendere più sistematici tale dialogo e tali scambi, è opportuno istituire un forum denominato "forum delle parti interessate all'EIT" con l'obiettivo di riunire tutte le parti interessate per trattare questioni orizzontali. È altresì opportuno che l'EIT realizzi attività d'informazione e comunicazione rivolte alle pertinenti parti interessate.

(8)

È opportuno che l'EIT promuova un coinvolgimento adeguatamente equilibrato dei diversi attori del triangolo della conoscenza che partecipano alle comunità della conoscenza e dell'innovazione ("CCI"), oltre a promuovere una forte partecipazione del settore privato, in particolare delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI").

(9)

È opportuno definire la portata del contributo dell'EIT alle CCI e chiarire l'origine delle risorse finanziarie delle CCI.

(10)

La composizione degli organi dell'EIT dovrebbe essere semplificata. Il funzionamento del comitato direttivo dovrebbe essere ottimizzato ed è opportuno chiarire ulteriormente i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo e del direttore.

(11)

È opportuno avviare nuove CCI, compresi i relativi settori prioritari, nonché l'organizzazione e il calendario del processo di selezione, secondo le modalità definite nell'agenda strategica per l'innovazione seguendo una procedura aperta, trasparente e concorrenziale.

(12)

Le CCI dovrebbero ampliare le loro attività formative per migliorare la base di competenze all'interno dell'Unione, organizzando corsi di formazione professionale e altri corsi di formazione adeguati.

(13)

È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione del monitoraggio e della valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione a livello di Unione. In particolare, dovrebbero esservi principi chiari per il monitoraggio delle CCI e dell'EIT.

(14)

È opportuno che le CCI cerchino sinergie con le iniziative unionali, nazionali e regionali pertinenti.

(15)

Al fine di garantire una più ampia partecipazione di organizzazioni dei diversi Stati membri alle CCI, le organizzazioni partner dovrebbero essere situate in almeno tre diversi Stati membri.

(16)

È opportuno che l'EIT e le CCI sviluppino attività di sensibilizzazione e diffondano le migliori prassi, anche attraverso il sistema di innovazione regionale.

(17)

I criteri e le procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI dovrebbero essere adottati dall'EIT prima dell'inizio del processo di selezione delle CCI stesse.

(18)

Il programma di lavoro triennale dell'EIT dovrebbe tenere conto del parere della Commissione relativamente agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e delle complementarità esistenti con le politiche e gli strumenti dell'Unione.

(19)

L'EIT, operando nel quadro di Orizzonte 2020, farà parte del processo di integrazione delle spese per far fronte ai cambiamenti climatici, come definito da Orizzonte 2020.

(20)

La valutazione dell'EIT dovrebbe fornire un contributo tempestivo alla valutazione di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023.

(21)

La Commissione dovrebbe rafforzare il proprio ruolo di monitoraggio dell'attuazione di aspetti specifici delle attività dell'EIT.

(22)

Il presente regolamento prevede una dotazione finanziaria per l'intera durata di Orizzonte 2020 che deve costituire il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio. Il contributo finanziario all'EIT dovrebbe essere fornito da Orizzonte 2020.

(23)

Contrariamente alle aspettative iniziali, la Fondazione EIT non riceverà alcun contributo diretto dal bilancio dell'Unione e ad essa non dovrebbe applicarsi pertanto la procedura di discarico dell'Unione.

(24)

A fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con un nuovo allegato.

(25)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 294/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.   "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;";

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.   "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ("Orizzonte 2020");

(7)  Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).";"

c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.   "centro di co-locazione": l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;";

d)

il punto 4 è soppresso;

e)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5.   "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;";

f)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9.   "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni;";

g)

è aggiunto il punto seguente:

"9 bis   "sistema di innovazione regionale" (SIR): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;";

h)

sono aggiunti i punti seguenti:

"10.   "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

11.   "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da persone giuridiche delle CCI, che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT.";

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Missione e obiettivi

La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020.";

3)

l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche. È assistito da un comitato esecutivo;";

b)

la lettera b) è soppressa;

c)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale;";

4)

l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali;";

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, monitora costantemente e valuta periodicamente le loro attività, garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le stesse;";

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, e incoraggia la partecipazione alle attività di sensibilizzazione, anche nel quadro del SIR;";

d)

la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

"h)

promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;";

e)

sono aggiunti i punti seguenti:

"i)

assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso;

j)

promuove le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Unione;

k)

istituisce un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere. Almeno una volta l'anno viene indetta una riunione del forum delle parti interessate. Nel quadro della riunione del forum delle parti interessate, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate garantisce inoltre le adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.";

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

ricerca di punta incentrata sull'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;";

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socio-economici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazioni di reti fra quanti hanno conseguito un diploma o una formazione con marchio EIT;";

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;";

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

"e)

ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionali e regionale, se del caso;";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Le CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i metodi di lavoro. In particolare, le CCI:

a)

stabiliscono modalità di gestione che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b)

intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato;

c)

operano in modo aperto e trasparente, conformemente al proprio regolamento interno;

d)

definiscono piani aziendali che comprendono obiettivi e indicatori chiave di prestazione;

e)

elaborano strategie finalizzate alla sostenibilità finanziaria.";

6)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Alla procedura di selezione partecipano esperti esterni e indipendenti.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.";

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Conformemente ai principi enunciati al paragrafo 1, i criteri per la selezione di una CCI includono, inter alia:

a)

la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, anche in materia di imprenditorialità, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

b)

la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI e quindi di contribuire all'obiettivo e alle priorità generali di Orizzonte 2020;

c)

un approccio multidisciplinare all'innovazione, nel quale rientra l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche;

d)

la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi;

e)

una partecipazione adeguatamente equilibrata al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

f)

la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

g)

misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario e in particolare le PMI, nonché misure di sostegno all'avviamento di imprese, agli spin-off e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività delle CCI;

h)

la disponibilità ad adottare misure concrete per interagire con il settore pubblico e il terzo settore e cooperare con essi, se del caso;

i)

la disponibilità a interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le migliori prassi e l'eccellenza;

j)

la disponibilità a presentare proposte concrete di sinergie con le iniziative dell'Unione e altre iniziative pertinenti.";

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (8);

(8)  Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81)""

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore e una società privata fanno parte di ciascuna CIC.";

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate.";

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 7 bis

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 7 ter

Durata, continuazione e fine di una CCI

1.   In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.

2.   L'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

3.   Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT.

4.   Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo.";

8)

all'articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

"a bis)

a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;";

9)

l'articolo 10 è soppresso;

10)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI.";

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:

a)

contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)

contributi volontari degli Stati membri, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

c)

contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d)

ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e)

dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT;

f)

lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

g)

il contributo dell'EIT;

h)

strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione.

I contributi possono essere in natura.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il contributo dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI.";

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"6.   Il contribuito dell'EIT non supera, in media, il 25 % dei finanziamenti complessivi di una CCI.

7.   L'EIT istituisce un meccanismo di analisi competitiva per l'assegnazione di una quota adeguata del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani e delle prestazioni aziendali, misurati attraverso il monitoraggio continuo.";

12)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Programmazione e relazione

1.   L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI indicante le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento. Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2).

Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo.

2.   L'EIT adotta una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione.";

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il termine «cinque» è sostituito dal termine "tre";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. In tal modo, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.";

14)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia a lungo termine per l'EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 16.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   L'ASI include un'analisi delle potenziali e adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti e programmi dell'Unione.";

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

15)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Impegni di bilancio

1.   La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria.

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.";"

16)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno N-2.";

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.";

17)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Il contributo finanziario all'EIT è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché al regolamento (UE) n. 1291/2013.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno N, prima del 15 maggio dell'anno N + 2.";

18)

all'articolo 22, il paragrafo 4 è soppresso;

19)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Scioglimento dell'EIT

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.".

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 122.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4 2008, pag. 1).


ALLEGATO

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.

2.

I membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un mandato avente una durata di quattro anni, non rinnovabile.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o i candidati sono scelti sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con le parti interessate.

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.

3.

Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.

Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.

Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi.

4.

I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a)

adotta il progetto dell'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b)

adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, sulla base di una proposta del direttore;

c)

adotta la procedura di selezione delle CCI;

d)

seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno;

e)

garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

f)

adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell'EIT;

g)

fissa, con l'accordo della Commissione, onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h)

adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

i)

nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa;

j)

nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

k)

adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

l)

crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

m)

istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (1);

n)

è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;

o)

decide la politica linguistica dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

p)

promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, lettere a), b), c), i) e o), e alla presente sezione, paragrafo 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

3.

I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p).

4.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri.

5.

Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si compone di tre membri nominati e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I tre membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE

1.

Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT.

2.

Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiane dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT.

3.

In particolare, il direttore:

a)

organizza e gestisce le attività dell'EIT;

b)

sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

c)

elabora un progetto di ASI, un programma preliminare di lavoro triennale aperto, il progetto della relazione annuale e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

d)

prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo;

e)

prepara, negozia e conclude accordi contrattuali con le CCI;

f)

organizza il forum delle parti interessate, ivi compresa la configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri;

g)

garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT conformemente all'articolo 16 del presente regolamento;

h)

è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

i)

è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

j)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

k)

vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso;

l)

garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione;

m)

agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 5

PERSONALE DELL'EIT

1.

Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2.

Si possono distaccare esperti presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

3.

L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale.

4.

Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).